34.2018.22
Rendita d'invalidità LPP. Restituzione (a istituto di previdenza debitore della prestazione d'invalidità) della prestazione d'uscita già versata a successivo istituto di previdenza
6 dicembre 2018Italiano5 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
34.2018.22
rg/gm
Lugano
6 dicembre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 27 luglio 2018 di
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
CV 1
in materia di previdenza professionale
considerato in
fatto e in diritto
che con la petizione in oggetto
l’attrice chiede la condanna di CV 1 al versamento di una rendita annua
d’invalidità LPP di fr. 11'060 con decorrenza, come per la rendita AI già
riconosciutale, dal mese di ottobre 2016;
con
la risposta di causa il fondo di previdenza dichiara di riconoscere la pretesa
attorea, precisando che – esistendo un nesso materiale e temporale tra
l’inabilità al lavoro sorta durante il peri-odo di copertura assicurativa e la
successiva invalidità – l’attrice ha diritto ad una rendita annua d’invalidità
LPP di fr. 11'976.00 dal 1. ottobre 2016, momento della decorrenza della
rendita AI;
con
scritto 9 ottobre 2018 parte attrice ha chiesto che i versamenti annui a
partire dal 1. ottobre 2016 e successivi versamenti mensili vengano effettuati
sul conto da essa indicato nel medesi-mo scritto, che venga indicato un
recapito postale e telefonico del collaboratore a cui rivolgersi in caso di
necessità e che parte convenuta emetta (in duplice copia) un nuovo certificato
assicurativo aggiornato relativo alle “prestazioni di diritto passate, presenti
e future” (cfr. XIII);
con scritto
18 ottobre 2018 l’attrice ha prodotto la documentazione – nel frattempo
trasmessale da CV 1 – relativa al conteggio della prestazione d’uscita di fr.
4'951.40 che il 5 gennaio 2016, a seguito dell’uscita dell’assicurata
dall’istituto di previden-za, era stata accreditata alla Fondazione di libero
passaggio di __________ (doc. E), nonché lo scritto 3 ottobre 2018 con cui CV 1,
ai fini del versamento delle prestazioni d’invalidità riconosciute, ha chiesto
all’attrice di provvedere alla trasmissione della totalità della sua
prestazione di libero passaggio nel frattempo trasferita alla suddetta fondazione
(doc. F). A quest’ultimo riguardo parte attrice sostiene che la questione del
rimborso della prestazione d’uscita già versata alla Fondazione di libero
passaggio di __________ debba essere risolta tra l’istituto di previdenza convenuto
e la fondazione di libero passaggio;
con osservazioni 15 novembre 2018 CV 1 ha in particolare
precisato che essendo l’attrice titolare del conto presso la Fondazione di
libero passaggio di __________, è lei stessa a dover richiedere a quest’ultima
il trasferimento dell’avere di sua spettan-za (cfr. XVIII);
a non aver
dubbi con la risposta di causa il fondo convenuto ha riconosciuto la fondatezza
della richiesta attorea;
quo al rimborso a CV 1 della prestazione d’uscita di spettanza
dell’attrice già versta alla Fondazione di libero passaggio di __________ nel
gennaio 2016, occorre rilevare che – come rettamente osservato da CV 1 nelle
more della presente procedura – spetta alla persona assicurata e non
all’istituto di previdenza debitore della prestazione d’invalidità provvedere a
richiedere, quale creditore, la restituzione della prestazione d’uscita già trasferita
al nuovo istituto (di previdenza o di libero passaggio) ai sensi dell’art. 3
cpv. 2 LFLP, il quale, è bene osservare, è tenuto alla restituzione nella
misura in cui necessaria per accordare il pagamento delle prestazioni
d’invalidità o per superstiti (cfr. DTF 141 V 197 consid. 5.3; Walser, in Schneider/Geiser/Gächter (Editeurs), Commentaire LPP
et LFLP, 2010, ad art. 3 n. 7-8; cfr. anche DTF 133 V 212 consid. 4.6),
ritenuto inoltre che giusta l’art. 3 cpv. 3 LFLP le prestazioni per superstiti
e d’invalidità possono essere ridotte nella misura in cui non vi è
restituzione;
per il resto, non avendo parte convenuta fornito pendente lite le
informazioni richieste dall’attrice relativamente alla sua situazione
previdenziale né tantomeno sostenuto di avervi precedentemente già provveduto
(su tale punto CV 1 è rimasta silente), in applicazione dell’art. 86b cpv. 1
lett. a LPP – atteso che il diritto all’informazione può
essere fatto valere per via giudiziaria secondo l’art. 73 LPP
(Vetter-Schreiber, BVG-Kommentar, 2013, ad art. 73 n. 7, ad art. 86b n. 4; Pärli,
in Commentaire LPP et LFLF, cit., ad art. 86b n. 11) – a CV 1 deve
essere fatto ordine di trasmettere a AT 1 i certificati di previdenza (cfr.
Pärli, cit., ad art. 86b n. 6) relativi a tutti gli anni di assicurazione (ad
eccezione di quello concernente il 2015 di cui l’assicurata risulta essere già
in possesso; cfr. doc. C);
non mette infine conto di esaminare le ulteriori summenzionate richieste
di parte attrice formulate pendente lite, sulle quali non compete allo
scrivente Tribunale statuire.
per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La
petizione è accolta ai sensi dei considerandi.
§ CV 1 è tenuta a versare a AT 1 una rendita d’invalidità annua dal
Fatti
1. ottobre 2016 conformemente ai considerandi.
§§ È fatto ordine a CV 1 di trasmettere a AT 1 le informazioni
richieste conformemente ai considerandi.
Considerandi
2.
Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.
Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti