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Decisione

34.2018.22

Rendita d'invalidità LPP. Restituzione (a istituto di previdenza debitore della prestazione d'invalidità) della prestazione d'uscita già versata a successivo istituto di previdenza

6 dicembre 2018Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

1. ottobre 2016 conformemente ai considerandi.

§§ È fatto ordine a CV 1 di trasmettere a AT 1 le informazioni

richieste conformemente ai considerandi.

Considerandi

2.

Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.

Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti