34.2018.24
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17 aprile 2019Italiano44 min
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Raccomandata
Incarto
n.
34.2018.24
FS
Lugano
17 aprile 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 15 agosto 2018 di
AT 1
contro
CV 1
in materia di contributi della previdenza professionale
ritenuto in fatto
1.1. Ai fini dell’attuazione della
previdenza professionale dei suoi dipendenti, con “Contratto di Adesione”
n. __________ sottoscritto il 22 novembre 2007 ed avente effetto dal 1. gennaio
2008, la __________, ora CV 1 di __________ (doc. A/2), si è affiliata alla
Fondazione __________, ora Fondazione AT 1 (di seguito Fondazione) (doc. A/3).
Con effetto al 1. gennaio
2012 è stato modificato il contratto d’adesione con il nuovo numero “__________”
(doc. A/11) e i rapporti regolati nel piano di previdenza (doc. A/12) e nelle
disposizioni di base del regolamento in vigore dal 1. gennaio 2012 (doc. A/13).
Visto che al 31 dicembre
2015 il conto dei contributi presentava un saldo a suo favore di CHF 12'217.60
(doc. A/45) – dopo il richiamo del 23 febbraio 2015 con cui sollecitava
il versamento dei contributi scoperti per il 2014 (doc. A/46), la
sottoscrizione del “Piano di rimborso” del 9 marzo 2015 (doc. A/45-7), la
diffida del 28 maggio 2015 (doc. A/45-9), la disdetta del contratto di adesione
del 24 settembre 2015 con effetto al 31 ottobre 2015 (doc. A/45-10), lo scambio
di corrispondenza elettronica del 21 e 23 ottobre 2015 (doc. A/48) e tra il 19
novembre e il 1. dicembre 2015 (doc. A/49 e A/50), l’“Ultima diffida prima dell’esecuzione”
del 15 dicembre 2015 (doc. A/51) e la relativa risposta della società debitrice
del 18 dicembre 2015 (doc. A/52) – l’attrice ha inoltrato la domanda
d’esecuzione del 25 gennaio 2016 (doc. A/53). Al relativo precetto esecutivo
del 2 febbraio 2016 la società debitrice ha interposto opposizione il 3
febbraio 2016 (doc. A/54) e, con decisione del 31 marzo 2017 (nell’ambito della
procedura sommaria in tema d’esecuzioni e fallimenti promossa dalla Fondazione
il 12 settembre 2016), il Pretore del Distretto di __________ ha respinto la
domanda di rigetto dell’opposizione (doc. A/59).
Con la petizione in
oggetto la Fondazione attrice, oltre ad un’indennità di parte da stabilire dal
Tribunale, ha postulato la condanna della società convenuta, quale datrice di
lavoro, al pagamento a titolo di contributi della previdenza professionale di
CHF 12'217.60 (pari al saldo, a suo favore, che presentava il conto contributi
alla chiusura al 31 dicembre 2015) oltre agli interessi del 5% dal 28 maggio
2015 (data della diffida ai sensi dell’art. 20 LCA).
1.2. Con la risposta di causa la
convenuta ha chiesto che “(…) - La richiesta della Fondazione AT 1 di __________
sia respinta integralmente, respinta pure le indennità richieste. - Chiediamo a
nostro favore un’importante riconoscimento di indennità a nostro favore,
considerando il grande lavoro che abbiamo dovuto fare con anche altro
personale. - Chiediamo la nomina di un perito esterno per la verifica del
sistema di calcolo degli interessi applicati da AT 1 (controparte) e anche
della documentazione allegata da noi e da controparte dal 2007 ad oggi, in
particolare modo per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 dove hanno cambiato
il sistema informatico che commette errori e non è affatto trasparente. -
Chiediamo che Lodevole Tribunale se ha avvisato irregolarità di legge penale in
questo incarto, dopo la sua decisione, trasferisca questo incarto direttamente
al ministero pubblico di Lugano per accertamenti. - Chiediamo quale indennità
supplementare il rimborso dei costi da noi sostenuti per sfr. 8'240.- fattura __________
di __________, che ha eseguito le verifiche e trovato le irregolarità. (…)”
(V, pag. 8).
In particolare – dopo
aver eccepito che “(…) la richiesta da controparte non può essere presa in
considerazione in quanto non ha rispettato scadenza dei termini e perenzione e
prescrizione della richiesta della notifica e della richiesta di pagamento.
(…)” (V, pag. 1) – la convenuta, osservato come “(…) l’unico
contratto da noi firmato è il contratto di adesione n. __________ (…)” (V,
pag. 1), ha sostenuto che “(…) tutta la documentazione che non riporta
questo numero di contratto __________ risulta non essere pertinente per questa
petizione inoltrata da controparte (…).” (V, pag. 1). Evidenziate delle
asserite incongruenze nella documentazione prodotta (la differenza tra
la data di stampa (02.2012) del doc. A/11 e quella dell’offerta (8 maggio 2012)
ivi contenuta; l’inserimento posteriore (visto il carattere diverso rispetto al
resto del testo) degli importi e delle date in cui versare i rispettivi saldi
nei doc. A/30 e A/31 e la differente data di allestimento del medesimo piano di
previdenza sub doc. A/12 e 8), la convenuta ha rilevato come la stessa
documentazione sembrerebbe essere stata creata appositamente dall’attrice ai
fini del contenzioso. Ritenuto inoltre che “(…) dopo il cambio del sistema
informatico avvenuto per il 1.1.2012 con il sistema pieno di errori e che non
mostra più i dettagli delle operazioni come avveniva prima di tale data con il
vecchio sistema, i clienti di AT 1 noi compresi non abbiamo più avuto la
possibilità di controllare le spese e interessi addebitati da controparte. (…)”
(V, pag. 7) e viste le risultanze del mandato assegnato ad una fiduciaria per
avere un parere al riguardo, la convenuta ha chiesto la reiezione della
petizione.
1.3. Con replica del 23 ottobre
2018, con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito –
osservato come “(…) l'ammontare di CHF 12'217.60, richiesto nella domanda,
corrisponde al saldo negativo del conto del pagamento dei contributi alla fine
del contratto (cfr. allegato 45 alla petizione). Or bene, ulteriori costi si
sono aggiunti a questo importo aumentando il debito della convenuta. Si tratta
delle spese amministrative per avviare il processo di incasso (CHF 500.00) e
delle spese del precetto esecutivo (CHF 103.30). Da queste spese, l'attrice ha
dedotto CHF 42.55 a titolo di storno interessi (cfr. conteggio nella
lettera dell'attrice del 24 febbraio 2016, allegato 58 alla petizione). A tale
data il saldo insoluto era pertanto pari a CHF 12'778.35. (…)” (IX
pagg. 5 e 6) –, la Fondazione attrice ha precisato il primo punto del
petitum chiedendo che “(…) La domanda è accolta. La convenuta è condannata a
pagare all’attrice CHF 12'778.35 più 5% d’interessi di mora a partire dal 28
maggio 2015 (data della diffida ai sensi dell’art. 20 LCA). (…)” (IX pag. 6).
1.4. Con duplica del 5 novembre
2018 la convenuta, confermate le contestazioni circa il calcolo degli interessi
e la validità del contratto con il nuovo numero “__________”, ha
puntualizzato che “(…) controparte ha inoltrato una domanda iniziale di
questa causa in Tribunale per sfr. 12'217.60 con richiesta di tasso di
interessi del 5% a partire dal 28 maggio 2015. Poi con replica del 23 ottobre
2018 cambia versione e chiede un importo maggiore pari a sfr. 12'778.35 sempre
con un interesse del 5% da aggiungere a partire dal 28 maggio 2015. Ora da
parte nostra contestiamo totalmente questo importo dovuto e gli interessi
dovuti e anche il modo con cui controparte gioca con le cifre, anche in questa
sede non riesce ad essere PRECISA figuriamoci cosa ha fatto nei nostri conteggi
in 10 anni. Ma la cosa PIU’ GRAVE è che richiede nuovamente proprio in questa
sede (nonostante gli abbiamo scritto nella replica che stava sbagliando) la
partenza degli interessi di ritardo dal 28 maggio 2015. Quindi ricapitolando:
il conteggio degli scoperti riporta il debito scoperto per sfr. 12'217.60 al
30 novembre 2015 CHE GIA’ COMPRENDE GLI interessi di ritardo del 3/3.50/4%
fino al 30 novembre 2015. Quindi controparte avrebbe dovuto prima stornare gli
interessi già calcolati dal 28 maggio 2018 [ndr. recte 2015] fino al 30
novembre 2015 e poi ricalcolare (se del caso) gli interessi al 5%. MA NON
CALCOLARE IL 5% NUOVAMENTE SUL CAPITALE E INTERESSI 2015 GIA’ NEL CAPITALE
STESSO di CHF 12'217.60 al 30.11.2015 (allegato di controparte 45-13) 11'668.20
il capitale al 30.11.2015 (allegato di controparte 45-13) 549.40 interessi
calcolati per tutto il 2015 fino al 30.11.2015 (allegato di controparte 45-13).
Per un totale di sfr. 12'217.60 (allegato di controparte doc. 51) che ci
viene intimato il pagamento in data 15.12.2015 da controparte, come può quindi
l’interesse del 5% della messa in mora partire da una data ancora precedente a
questa data? Misteri di controparte …. Nella nostra lettera del 28 gennaio 2016
(doc. allegato anche da controparte doc. 55), abbiamo ben spiegato con tanto di
calcoli rifatti (tabelle di calcolo interessi allegati doc. 55 di controparte)
da parte nostra a controparte, che il loro calcolo era errato, infatti poi
hanno apportato solo per quel singolo episodio da noi notificato uno storno a
nostro favore di sfr. 42.55 (doc. di controparte nr. 58). Anche con lettera di
controparte del 4 febbraio 2016 l’importo richiesto e da noi contestato è di
sfr. 12'217.60 e non del nuovo importo che con replica ora controparte richiede
sfr. 12'778.35 + 5 % dal 28.5.2015. A parte il fatto che calcolare gli
interessi sugli interessi per lo stesso periodo (quindi 2 volte) è illegale, a
meno che controparte non abbia da inventarsi un nuovo rivoluzionario sistema di
calcolo informatico delle casse pensioni a noi sconosciuto, ma regolamentato da
un nuovo regolamento a noi nuovamente MAI pervenuto. (…)” (XI, pag. 2).
Con ulteriore scritto del
14 novembre 2018 – rilevato che “(…) abbiamo saputo che oggi CV 1 non
invia più né per posta né per posta elettronica i certificati assicurativi dei
dipendenti delle aziende assicurate, e che chi lo vuole deve farne richiesta
esplicita. Quindi per risparmiare ora controparte non si degna neppure di
inviare agli assicurati un semplice foglio di fine anno. Questo dimostra
ulteriormente che controparte ha già iniziato dal 2012 a non inviare i
documenti agli assicurati (in riferimento alla modifica delle condizioni e
numero di contratto), per risparmiare costi, tanto loro fanno in fretta a dire
ma noi l'abbiamo spedito, quando non è vero. (…)” (XV) – la
convenuta ha trasmesso al TCA la “Verifica documentazione AT 1” del 29
gennaio 2016 della fiduciaria __________ (doc. 16), il “Piano di previdenza”
in vigore dal 1. gennaio 2012 (doc. 17, già prodotto sub. doc. 8) e la lettera
del 10 febbraio 2016 con allegati (doc. 18, anch’esso già prodotto sub doc. 6).
1.5. La Fondazione attrice, con osservazioni
del 29 novembre 2018 (XVII trasmesso per conoscenza alla convenuta; XVIII) –
eccepita la ricevibilità dello scritto 14 novembre 2018 in quanto firmato da
persona sconosciuta diversa dall’amministratrice unica della società e rilevato
come la convenuta non abbia mai pagato i contributi in un solo importo
all’inizio dell’anno ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 delle CGA in vigore dal 1.
gennaio 2007 (cfr. doc. A/4) e dell’art. 3 cpv. 2 delle CGA in vigore dal 1.
gennaio 2015 (cfr. doc. A/5), che ad ogni conteggio veniva resa attenta circa
gli interessi di mora, che nel mese di ottobre o novembre veniva ricordato il
saldo debitore con le conseguenze a livello di interessi e che i tassi di
interesse erano indicati in ogni estratto del conto per il pagamento dei contributi
–, ha rilevato che “(…) 5. I certificati di assicurazione del
personale non sono in nessun rapporto con l'oggetto del contendere. L'attrice
contesta comunque che non siano più inviati certificati ai destinatari
dell'opera di previdenza. Fino al 2012, tutti i certificati erano inviati al
datore di lavoro per essere consegnati ai dipendenti. Tuttavia, dopo la
sentenza del Tribunale amministrativo federale del 10 aprile 2012, gli istituti
di previdenza inviano i certificati direttamente all'indirizzo privato di ogni
destinatario (cfr. BVGE 2012/14). 6. La convenuta inoltra come allegato 16 una
cosiddetta verifica della fiduciaria __________ del 29 gennaio 2016. A tale
data, l'amministratore unico della fiduciaria, il sig. __________, era
simultaneamente da parecchi anni anche il presidente del consiglio di
amministrazione della convenuta. In tale veste aveva conoscenza del metodo di
calcolo degli interessi operato dall'attrice, infatti aveva ricevuto
segnatamente ogni anno l'attestato degli interessi (cfr. allegati alla domanda
n. 22-13, 32-9, 34-7, 40-10 e 45-13). Inoltre, la convenuta (all'epoca sotto la
vecchia ragione sociale di __________) dopo le spiegazioni fornitele
dall'attrice, aveva dichiarato testualmente: "Finalmente ora mi è perfettamente chiaro. Grazie mille della
pazienza" (cfr. scambio di corrispondenza elettronica tra il
19.11.2015 e il 01.12.2015, allegato 50 alla domanda). Il rapporto della __________
del 29 gennaio 2016 non è che un'allegazione di parte. Per altro, tale
cosiddetta verifica, critica il metodo di calcolo degli interessi utilizzato
dall'attrice, ma non un'applicazione errata dello stesso. Or ben, per giudicare
se gli interessi addebitati risp. accreditati sono giustificati in base al
contratto non è rilevante se il metodo è utilizzato da terzi nel mercato o meno
(in ogni caso non si tratta di un metodo di calcolo esclusivo dell'attrice) e
neanche se la fiduciaria lo conosce o no. In questo ambito regge la libertà
contrattuale (cfr. art. 49 LPP). (…)” (XVII, punti 5 e 6, pag. 3).
considerato in diritto
2.1. La competenza territoriale
dello scrivente Tribunale ex art. 73 cpv. 2 LPP è data, la società convenuta
avendo sede nel Cantone Ticino (cfr. estratto RC sub doc. A/2). Pacifica è pure
la competenza avuto riguardo al campo d’applicazione materiale e personale
dell’art. 73 LPP, la lite opponendo un istituto di previdenza ad un datore di
lavoro ed avendo ad oggetto il mancato versamento dei contributi previdenziali
da parte di quest’ultimo (in argomento cfr. Meyer-Blaser, “1990-1994: Die
Rechtsprechung von Eidgenössischen Versicherungsgericht und Bundesgericht zum
BVG”, in SZS 1995 pagg. 81 segg., 109; Meyer/Uttinger, in:
Schneider/Geiser/ Gächter (éd.), Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art. 73 n.
52).
2.2. L'art. 11 LPP impone al
datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di
affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente registrato. Tale
affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore di lavoro,
l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che riguarda
l'ammontare dei contributi, l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza
stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore
di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere
almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro
deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del
lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è
l'unico debitore dei contributi (Brühwiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge,
in: Schw. BVR, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2007, pag.
2065; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung,
1989, pag. 32). Sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto può
pretendere interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP).
Ai sensi dell’art. 66 cpv.
4 LPP datore di lavoro versa all'istituto di previdenza i
contributi del lavoratore e i suoi propri contributi al più tardi alla fine del
primo mese seguente l'anno civile o l'anno assicurativo per il quale i
contributi sono dovuti.
Secondo l'art. 49 cpv. 1
LPP inoltre gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le
prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione. Di conseguenza i contributi
non devono necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui
all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP, pag. 98). I primi
servono per il finanziamento del fondo di previdenza, i secondi a stabilire le
prestazioni minime previste dalla legge.
2.3. Oggetto del contendere è
l’importo del saldo preteso per i contributi della previdenza professionale
alla chiusura del “Conto dei contributi - Estratto conto in data 31.12.2015”
pari a fr. 12'217.60 (cfr. doc. A/45) oltre agli interessi del 5% dal 28 maggio
2015 (data della diffida ai sensi dell’art. 20 LCA).
Con la replica –
come indicato nella lettera del 24 febbraio 2016 sub doc. A/58 (cfr. consid.
1.3) – l’attrice ha aumentato la propria pretesa a fr. 12'778.35 più 5%
d’interessi di mora a partire dal 20 maggio 2015 (IX pag. 6).
2.4. Questo Tribunale rileva
innanzitutto che nella misura in cui la convenuta, adducendo che “(…) la
richiesta da controparte non può essere presa in considerazione in quanto non
ha rispettato scadenza dei termini e perenzione e prescrizione della richiesta
della notifica e della richiesta di pagamento. (…)” (V, pag. 1), volesse
eccepire la prescrizione dei contributi dovuti, va osservato quanto segue.
Per costante
giurisprudenza federale, la prescrizione secondo l'art. 41 LPP, non deve essere
esaminata d'ufficio dal giudice (DTF 129 V 241 consid. 4; STF B 1/04 del 1.
settembre 2006 consid. 3.4 pubblicata in SVR 2007 BVG nr. 17; Vetter-Schreiber,
Berufliche Vorsorge, 2013, ad art. 41 n. 9, pag. 152).
Secondo l’art. 41 cpv. 2
LPP (sino al 31 dicembre 2004: art. 41 cpv. 1 LPP) i crediti che riguardano
contributi o prestazioni periodici si prescrivono in cinque anni, gli altri in
dieci anni. Gli articoli da 129 a 142 del Codice delle obbligazioni sono
applicabili.
La citata disposizione si
applica sia agli istituti di diritto pubblico che di diritto privato, tuttavia
solo alla previdenza obbligatoria. Nella previdenza sovraobbligatoria e
preobbligatoria, in difetto di una prescrizione regolamentare, sono applicabili
gli art. 127 e 128 CO che contemplano un’analoga regolamentazione (SVR 1995 BVG
Nr. 43 pag. 129 consid. 5b; cfr. anche Vetter-Schreiber, op.
cit, ad art. 41 n. 1, pag. 150).
La
pretesa di liberazione dal pagamento dei premi, analogamente a quella relativa
ai contributi, si prescrive in cinque anni, la pretesa principale in dieci (SVR
1995 BVG Nr. 43 pagg. 127 e 129-130 consid. 6b).
Il termine di prescrizione
comincia a decorrere quando il credito è esigibile (art. 130 cpv. 1 CO).
Nell’ambito dei contributi previdenziali generalmente è il regolamento che
definisce l’esigibilità (Pétremand, in Schneider/Geiser/Gächter, op.cit., art.
41, n. 15 pag. 651). Altrimenti applicabile è il succitato disposto dell’art.
66 cpv. 4 LPP (“Il datore di lavoro versa all'istituto di
previdenza i contributi del lavoratore e i suoi propri contributi al più tardi
alla fine del primo mese seguente l'anno civile o l'anno assicurativo per il
quale i contributi sono dovuti”).
Prescritto il credito principale
sono insieme prescritti gli interessi e le altre prestazioni accessorie del
medesimo (art. 133 CO).
La prescrizione è
interrotta, tra l’altro, mediante atti di esecuzione, azione od eccezione
davanti a un giudice o un arbitro, e così pure mediante insinuazione nel
fallimento o citazione avanti l’ufficio di conciliazione (art. 135 cifra. 2
CO).
Nella fattispecie le “disposizioni
di base” del Regolamento, sia quello in vigore dal 1. gennaio 2012 (doc.
A/13) che quello in vigore dal 1. gennaio 2014 (doc. A/14), non prevedono nulla
in punto alla prescrizione e, secondo gli articoli 3 cpv. 1 CGA in vigore dal
1. gennaio 2007 (doc. A/4) e 3 cpv. 2 delle CGA in vigore dal 1. gennaio 2015
(doc. A/5), i contributi sono esigibili anticipatamente in un unico importo
all’inizio di ogni anno assicurativo.
Come accennato (cfr.
consid. 1.1), l’importo per il quale l’attrice ha chiesto la condanna della
società convenuta al pagamento dei contributi della previdenza professionale si
riferisce al saldo a suo favore che presentava il conto contributi alla
chiusura al 31 dicembre 2015.
Al riguardo questo
Tribunale rileva che, come incontestatamente addotto e documentato
dall’attrice, per gli anni dal 2008 al 2010 gli estratti conto per il pagamento
dei premi alla chiusura dei rispettivi anni presentavano un saldo al favore
della convenuta (fr. 20'594.45 alla fine del 2008 sub doc. A/19, fr. 12'852.10
alla fine del 2009 sub doc. A/20 e fr. 118.20 alla fine del 2010 sub doc.
A/21).
Alla chiusura del 2011
l’estratto conto per il pagamento dei premi presentava invece un saldo a favore
dell’attrice di fr. 10'896.20 (doc. A/22). Infatti, come risulta dal “Conto
contributi - estratto conto in data 31.12.2012” (doc. A/32), lo stesso
importo di fr. 10'896.20 è stato addebitato con valuta 1. gennaio 2012. Dallo
stesso estratto si evince inoltre che l’importo totale degli accrediti è stato
di fr. 28'170.30. Visto che detto importo supera il saldo a favore dell’attrice
riconducibile al 2011 (ovvero l’addebito di fr. 10'896.20) e in applicazione
dell’art. 87 cpv. 1 CO (secondo questo disposto ove non esista una valida
dichiarazione circa il debito estinto né una designazione risulti dalla
quietanza, il pagamento sarà imputato al debito scaduto, fra più debiti
scaduti, a quello per cui prima si procedette contro il debitore, e se non si
procedette, al debito scaduto prima) questo Tribunale deve concludere che fino
alla fine del 2011 i premi per i contributi sono stati versati.
Di conseguenza il debito
al 31 dicembre 2015 fatto valere con la petizione è costituito da premi dovuti,
al più presto, a far tempo dal 1. gennaio 2012.
In concreto, secondo
l’art. 41 LPP e conformemente alla succitata giurisprudenza – ritenuti
l’interruzione del termine di prescrizione con la domanda di esecuzione del 25
gennaio 2016 (cfr. doc. A/53) e l’inizio di una nuova prescrizione (art. 135
cifra 2 e 137 cpv. 1 CO) – l’importo fatto valere con la petizione del
15 agosto 2018, pari al saldo a suo favore che presentava il conto dei
contributi alla chiusura al 31 dicembre 2015 (cfr. consid. 1.1), non è
prescritto.
2.5. La convenuta, come accennato
(cfr. consid. 1.2), osservato che “(…) l’unico contratto da noi firmato è il
contratto di adesione n. __________ (…)” (V, pag. 1), sostiene che tutta la
documentazione che non si riferisce a questo numero di contratto è irrilevante
per la presente fattispecie.
Questo Tribunale non può
seguire l’assunto della convenuta per le seguenti ragioni.
Nello scritto del 13
settembre 2011 l’attrice ha comunicato l’adeguamento dei premi di rischio e del
regolamento dei costi relativi al “Contratto __________” indicando che
dal 1. gennaio 2012 la soluzione di previdenza sarebbe risultata più semplice: “(…)
Per numerosi clienti l’attuale conteggio dei costi per singola operazione
risultava difficile da capire. I costi, inoltre, potevano presentare notevoli
oscillazioni di anno in anno. Al 1° gennaio 2012 gli attuali costi per le
operazioni verranno pertanto integrati nei costi ordinari. (…)” (doc.
A/15).
Sempre l’attrice, con
ulteriore scritto del 27 aprile 2012 (doc. A/16) – evidenziato in
epigrafe “attenzione – cambiamento di conto per pagamenti” –, ha
chiesto alla convenuta di voler modificare il numero di conto e i riferimenti
dei suoi pagamenti e l’8 maggio le ha trasmesso la “Modifica del contratto”
(doc. A/11).
Per il solo fatto che
sostiene di non aver mai ricevuto la suddetta documentazione e tantomeno di
averla firmata, non è possibile concludere che la convenuta non abbia accettato
la modifica del contratto per atti concludenti.
Infatti, come risulta dagli
estratti dei conti dei contributi degli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 (doc.
A/32, A/34, A/40 e A/45; estratti che, a piè pagina, indicano “di verificare
il presente estratto e di volerci comunicare qualsiasi inesattezza entro il
termine di quattro settimane” e che non sono mai stati contestati), la
convenuta ha preso nota del nuovo numero di contratto e impartito le relative
disposizioni visto che gli accrediti riferiti alle entrate pagamento, ai conteggi
dei contributi e alle sovvenzioni sono stati versati sul conto del “Contratto
__________”. Inoltre, in diversi atti da lei sottoscritti, la convenuta ha
fatto riferimento al nuovo “Contratto __________” (cfr. le “Notifica
di mutazione per la persona assicurata” sub doc. A/32-7, A/34-5, A/40-4 e
A/40-6; le “Sovvenzione al Fondo di garanzia LPP in caso di sfavorevole
struttura dell’età” sub doc. A/34-4, A/40/9 e A/45-8; le chiusure conto sub
doc. A/35 e A/42; i piani di rimborso sub doc A/36, A/43 e A/45-7, gli “Aggiornamento
della lista delle persone assicurate - Valori annui in CHF” sub doc. A/40-3
e A45/1 e le notifiche di uscita sub doc. A/40-8 e A/45-4).
In questo senso a ragione
e questo Tribunale può fare proprio quanto addotto dall’attrice con la replica
e meglio che “(…) 5. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il
contratto di affiliazione ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 LPP è un contratto
innominato sui generis in senso stretto, per la cui conclusione sono
applicabili le disposizioni del Codigo [ndr. recte: Codice] delle obbligazioni.
Pertanto, l'affiliazione può anche avvenire tacitamente, segnatamente per atti
concludenti, cioè per atti che manifestano senza dubbio la volontà di
affiliazione (DTF 129 Ill 476 consid. 1.4). 6. La modifica del contratto con
effetto al 1º gennaio 2012 è stata discussa con la convenuta e da questa
accettata, anche se l'attuale amministratrice lo nega. L'unico cambiamento che
apportava la modifica era il prolungamento del contratto fino al 31 dicembre
2015. La notifica indicava testualmente: "le
altre disposizioni del contratto di adesione restano invariate"
(cfr. notifica della modifica dell'8 maggio 2012, allegato 11 alla petizione).
Il cambiamento del numero del contratto diventava necessario in seguito al nuovo
sistema amministrativo dell'attrice. 7. In ogni caso, la convenuta ha accettato
Fatti
i rapporti contrattuali anche dopo il 1º gennaio 2012 per atti concludenti: -
ha accettato senza riserve la corrispondenza dell'attrice che portava il nuovo
numero di contratto __________; - ha inviato all'attrice notifiche indicando __________
come numero di contratto (cfr. p. es. la notifica del 25.07.2012, allegato 32-7
alla petizione); - ha firmato le dichiarazione concernenti le sovvenzione al
Fondo di garanzia LPP per il contratto __________ (cfr. dichiarazioni del
22.05.2013, del 17.04.2014 e 17.04.2015 allegati 34-4, 40-9 e 45-8 alla
petizione rispettivamente); - ha indicato tale numero come riferimento nella
propria corrispondenza (cfr. lettera della convenuta del 04.02.2013,
allegato-35 alla petizione); - ha firmato il piano di rimborso con riferimento
allo stesso contratto nº __________ il 21/27 marzo 2013 (allegato 36 alla
petizione) come pure quello del 13 febbraio 2014 (cfr. allegato 43 alla petizione);
- ha effettuato pagamenti sul conto corrente del contratto nº __________. Di conseguenza, anche se la convenuta non
avesse firmato la modifica del contratto con effetto al 1 º gennaio 2012 con
attribuzione di un nuovo numero __________, ciò che è contestato, nondimeno ne
rimane vincolata. Ciò vale tanto più che l'attrice ha coperto la previdenza
professionale come convenuto e trasmesso gli averi di vecchiaia acquisiti dai
collaboratori della convenuta. (…)” (IX, punti da 5 a 7, pagg. 2 e 3).
Quanto alle asserite incongruenze
nella documentazione prodotta dall’attrice (cfr. consid. 1.2), questo Tribunale
osserva quanto segue.
Nessuna conclusione
particolare può essere tratta dal fatto che (apparentemente) la “Modifica
del contratto” dell’8 maggio 2012 sia stata stampata nel febbraio 2012
(cfr. doc. A/11). È infatti del tutto possibile che una modifica contrattuale
venga stampata in un momento antecedente il suo concreto invio.
Neppure si può concludere
per una manipolazione (ai fini della causa) della documentazione prodotta
dall’attrice per il solo fatto che nei doc. A/30 e A/31 gli importi e le date
in cui versare i rispettivi saldi figurino scritti con un carattere diverso rispetto
al resto del testo e che sul doc A/12 la data di allestimento del piano di previdenza
sia differente rispetto a quella riportata sul doc. 8 della convenuta.
Al riguardo a ragione
l’attrice ha puntualizzato che “(…) 8. La convenuta invoca presunti difetti
di forma di qualche documento. Specie nella pagina 5 della risposta alla domanda,
la convenuta esprime la sua "incredulità" per il fatto che il piano
di previdenza (allegato 12 alla petizione) porti a piè di pagina un numero e
una data diversa dall’identico piano di previdenza inoltrato
dalla convenuta come allegato 8. La convenuta non esita neanche a suggerire una
manipolazione "a DOC" (sic, probabilmente corretto "ad
hoc") da parte dell'attrice per l'interesse della causa. L'attrice
respinge decisamente tali accuse senza fondamento, frutto più verosimilmente
dell'ignoranza che della mala fede della convenuta. 9. Rispetto alle presunte
"irregolarità" nei documenti segnalati dalla convenuta, bisogna prima
di tutto ribadire che per essi vale quanto detto sulla forma dei contratti
nella previdenza professionale. Se il contratto di adesione o affiliazione può
essere concluso validamente senza forma, ciò vale a maggior ragione per la
corrispondenza e gli altri documenti: essi non sottostanno ad alcuna forma. Le
"irregolarità" non sono tali. Per esempio, la data di allestimento
del piano di previdenza indica la data in cui l'esemplare inoltrato dalla
convenuta come allegato 8 è stato stampato. Tale data, come pure le diverse
nomenclature a piè di pagina - di carattere puramente amministrativo -, non
modificano il contenuto del documento identico in entrambe le copie, ciò che,
per altro, la convenuta non ha contestato. (…)” (IX, punti 8 e 9, pagg. 3 e
4).
Stante quanto precede,
questo Tribunale non ravvede alcuna irregolarità nella documentazione prodotta
dall’attrice e, nella misura in cui ipotizza l’eventuale commissione di reati
ai suoi danni, sta alla convenuta farli valere nella corretta forma e davanti
alle competenti autorità. Del resto è la stessa convenuta che osserva come “(…)
dopo questa causa, rimessi alla decisione di questo lodevole Tribunale e le sue
motivazioni, faremo quanto la legge penale ci obbliga a fare in questi casi.
(…)” (V, pag. 7).
2.6. Con la risposta, come
accennato (cfr. consid. 1.2), la convenuta, contestato l’importo di fr.
12'217.60 preteso dall’attrice, ha chiesto a questo Tribunale di procedere alla
“(…) nomina di un perito esterno per la verifica del sistema di calcolo
degli interessi applicati da AT 1 (controparte) e anche della documentazione
allegata da noi e da controparte dal 2007 ad oggi, in particolare modo per gli
anni 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 dove hanno cambiato il sistema informatico
che commette errori e non è affatto trasparente. (…)” (V, pag. 8).
Questo Tribunale rileva
che, riguardo all’evoluzione del conto per il pagamento dei premi, nella
petizione è stato incontestatamente addotto che “(…) per le operazioni di
addebito e accredito, l'attrice gestiva un conto corrente (conto per il
pagamento dei premi), al quale all'inizio dell'anno veniva addebitato il premio
scontato in base al portafoglio dell'anno precedente (contributo anticipato).
Nel corso dell'anno i versamenti della convenuta venivano accreditati sul conto
per il pagamento dei premi. Inoltre venivano accreditati o addebitati importi
esigibili a seguito di mutazioni nel portafoglio del personale notificate nel
corso dell'anno (entrate e uscite, incapacità lavorativa, trasferimento di
prestazioni di libero passaggio ecc.) oppure nei salari assicurati (aumenti
salariali, cambiamenti del grado d'occupazione ecc.). Gli addebiti e accrediti
generati nel corso dell'anno erano notificati singolarmente alla convenuta con
giustificativi dettagliati. (…)” (I, punto 6, pag. 3; vedi anche l’art. 3
cpv. 2 delle CGA in vigore dal 1. gennaio 2007 sub doc. A/4 e l’art. 5 delle
CGA in vigore dal 1. gennaio 2015 sub doc. A/5).
Di seguito l’attrice ha
descritto dettagliatamente e documentato l’evoluzione del conto per il
pagamento dei premi negli anni dal 2008 al 2015 (cfr. I, pagg. da 3 a 16).
La seconda Camera civile
del Tribunale d’appello, chiamata a pronunciarsi nell’ambito di un azione di
disconoscimento del debito, nella sentenza del 19 febbraio 2009 (IICCA
12.2008.64, confermata dal Tribunale federale nella STF 4A_166/2009 del 29
giugno 2009), circa il contratto di credito in conto corrente, ha sviluppato,
in particolare, le seguenti considerazioni: “(…) In un conto corrente, le
pretese e le contro-pretese contabilizzate si estinguono per compensazione,
dando origine a un nuovo credito sino a concorrenza del saldo. Si è in presenza
di una novazione, allorché il saldo viene riconosciuto (art. 117 cpv. 2 CO)
espressamente e finanche tacitamente (DTF 130 III 697 consid. 2.2.2; 129 III
121 consid. 2.3; 127 III 150 consid. 2b;4C.175/2006 del 4 agosto 2006 consid.
2). […] Più in generale, il riconoscimento del saldo vale quale rinuncia ad
avvalersi di obiezioni ed eccezioni note all’attore della dichiarazione di
volontà al momento del riconoscimento (DTF 4C.175/2006 cit. consid. 2;
4C.317/2000 del 12 febbraio 2001 consid. 2b; 104 II 196 consid. 3a;
Lardi/Vanotti, Kurzkommentar, n. 7 all’art. 117), come pure in base ai principi
che governano la buona fede, anche di quelli che egli avrebbe dovuto conoscere
(Aepli, op. cit. N. 42 all’art. 117). (…)” (sentenza IICCA 12.2008.64 del
19 febbraio 2009, consid. 6.3).
Questo Tribunale, in
applicazione analogica della suddetta giurisprudenza e per le seguenti ragioni,
ritiene che il saldo insoluto al 31 dicembre 2015 di fr. 12'217.60 (doc. A/45) –
osservato che, come si dirà in seguito, l’attrice ha rinunciato agli interessi
di fr. 42.55 riconducibili all’uscita di un loro dipendente con conseguente
storno parziale dei contributi addebitati – può essere confermato senza
che, come preteso dalla convenuta, si debba procedere alla nomina di un perito
esterno che verifichi tutta la documentazione dal 2007 in avanti.
In questo senso la domanda
volta ad ottenere “(…) quale indennità supplementare il rimborso dei costi
da noi sostenuti per sfr. 8'240.- fattura __________ di __________, che ha
eseguito le verifiche e trovato le irregolarità. (…)” (V, pag. 8), va
respinta. Al riguardo questo Tribunale rileva inoltre che la “Verifica
documentazione AT 1” del 29 gennaio 2016 (doc. 16) non sostanzia e
tantomeno quantifica debitamente a quanto dovrebbe ammontare il saldo dei
contributi dovuti per il 2015.
Dagli atti risulta che le
chiusure del “Conto per il pagamento dei premi” degli anni dal 2008 al
2011 (cfr. doc. A/19, A/20, A/21 e A/22) non sono mai state contestate dalla
convenuta.
Nemmeno la convenuta ha
mai contestato gli estratti del conto dei contributi per gli anni dal 2012 al
2015 riferiti al “Contratto __________” (cfr. doc. A/32, A/34, A/40 e
A/45).
Nessuna contestazione dei
suddetti estratti è stata formulata anche se la convenuta (vista la precisa indicazione
a piè pagina) è stata puntualmente e regolarmente invitata a verificare ogni
estratto ed a comunicare qualsiasi inesattezza entro il termine di quattro
settimane.
In particolare, il saldo
insoluto al 31 dicembre 2012 pari a fr. 29’293.30 e riportato sull’estratto
conto del 31 dicembre 2013 (cfr. doc. A/32 e A/34) è stato riconosciuto
espressamente dalla convenuta così come risulta dalla sua richiesta di
dilazione di pagamento del 4 febbraio 2013 (doc. A/35; vedi anche il piano di
rimborso del 21 marzo 2013 sub doc. A/36).
Lo stesso vale per il
saldo insoluto al 31 dicembre 2013 di fr. 31'465.40 (doc. A/34), riportato
sull’estratto conto del 1. gennaio 2015 (doc. A/40), riconosciuto dalla
convenuta nella richiesta di dilazione di pagamento dell’11 febbraio 2014 (doc.
A/42; vedi anche il piano di rimborso del 12 febbraio 2014 sub doc. A/43).
Quanto al saldo insoluto
per il 2014 lo stesso ammonta a fr. 19'975.80 (doc. A/40) ed è stato così
riportato sull’estratto conto del 31 dicembre 2015 (doc. A/45) che non è stato
contestato.
Nel “Piano di rimborso”
del 9 marzo 2015 (doc. A/45-7 che riporta un “Saldo insoluto incl. Tasse:
CHF 12'329.70”) la convenuta ha riconosciuto il saldo insoluto di fr.
12'079.70.
Il 28 maggio 2015
l’attrice ha inoltrato alla convenuta la “Diffida ai sensi della Legge
federale sul contratto d’assicurazione, art. 20 LCA” indicando che “(…)
al 31 dicembre 2014 il vostro conto contributi presentava un saldo insoluto
pari a CHF 10'207.00. (…)” (doc. A/45-9), il 24 settembre 2015 ha proceduto
alla “Disdetta del contratto di adesione” con effetto al 31 ottobre 2015
(doc. A/45-10) e il 10 novembre 2015 ha trasmesso il “Conteggio scioglimento
del contratto al 31.10.2015” per un importo totale di fr. 12'217.60 con
l’indicazione che in assenza di pagamento entro il 1. dicembre 2015 si sarebbe
proceduto all’incasso per via esecutiva senza ulteriore preavviso (doc.
A/45-11).
Con e-mail del 26 novembre
2015 – rispondendo all’e-mail del
19 novembre 2015 della convenuta la quale, non capendo come si potesse giungere
all’importo di fr. 12'217.60 quale saldo ancora scoperto per il 2014 visto il
pagamento delle prime cinque rate del piano di pagamento del 9 marzo 2015 (doc.
A/45-7), concludeva che “(…) per poter procedere al pagamento dello scoperto
da voi sollecitato di sfr. 12'217.60 con estratto del 10.11.2015, vista la
situazione confusionaria, mi può confermare per email che quanto scritto sopra
è corretto e che dunque l’importo finale dovuto da __________ a AT 1 è di sfr.
12'217.60 fino al 10.11.2015 (compreso 2014 e 2015)? (…)” (doc. A/49) – l’attrice ha comunicato che “(…) in
merito alla mail inviata alla mia collega posso confermarvi che il saldo scoperto
a oggi ammonta a CHF 12’217.60. Questo importo comprende tutti gli arretrati,
inclusi interesse e spese fino al 10 novembre 2015. Si compone come segue: Il
saldo scoperto al 31.12.2014 ammontava a CHF 19’975.80. Durante il 2015 avete
effettuato i versamenti seguenti: 6.1.15 chf 620.00, 3.2.15 chf 620.00, 1.5.15
chf 1’829.70, 29.5.15 chf 1’500.00, 22.7.15 chf 3’000.00, 22.10.15 chf 1’500.00.
Inoltre è stata bonificata la sovvenzione di CHF 293.00. Il premio 2014 ancora
scoperto ammonta pertanto a CHF 10’613.10. A questa cifra vanno aggiunte le
spese per il piano di pagamento (chf 250.00), la tassa di ingiunzione di chf
200.00, gli interessi di CHF 549.40 e il premio 2015 di CHF 605.10 (differenza
tra l'addebito di chf 7’261.20 e il ristorno di CHF 6’656.10). Il saldo ancora
scoperto è pertanto di chf 12’217.60. L'incomprensione nasce dal fatto che nel
piano di rimborso è stato considerato e quindi dedotto dal premio 2014 il ristorno
del premio 2015 di chf 6’656.10. (…)” (doc. A/49).
Sempre l’attrice –
Considerandi
interpellata dalla convenuta che, evidenziata la differenza tra il saldo
scoperto per il 2014 indicato nel “Piano di rimborso” sottoscritto il 9
marzo 2015 (fr. 12'329.70, cfr. doc. A/45-7) e quello effettivo di fr.
19'975.80 (cfr. e-mail del 26 novembre 2015 dell’attrice sub doc. A/50), con
l’ultimo e-mail del 1. dicembre 2015 alle 16.50 indicava che “(…) volevo
capire se tale errore è dovuto ad una persona negligente e incompetente o ad un
semplice errore informatico. (…)” (doc. A/50) – con e-mail dello
stesso giorno ha precisato che “(…) il problema nasce dal fatto che
qualsiasi bonifico venga fatto sul conto va a coprire il premio scoperto più
vecchio, indistintamente dal fatto che il bonifico riguardi l'anno precedente o
quello attuale. Non è un vero e proprio errore informatico e tanto meno una
negligenza da parte nostra ma è proprio la nostra politica di incasso a indurci
a procedere in tal senso. Chiaramente per la ditta è una facilitazione avere un
piano di rimborso meno elevato, dal momento che questo deve essere pagato in un
numero ristretto di rate trattandosi di arretrati. Per il versamento del premio
dell'anno in corso invece la ditta ha più tempo a disposizione. In alcuni casi,
come nel vostro, porta però a delle incomprensioni. La problematica ci è nota,
a livello informatico non possiamo però ovviare al problema in quanto deduce
automaticamente il bonifico del premio dall'arretrato anche se non si tratta di
un vero pagamento. Capisco pertanto la sua perplessità solamente per quanto
riguardante il modo in cui è stato allestito il piano di rimborso allestito del
premio 2014 ma non per quanto riguarda lo scoperto 2014 e 2015 in quanto è
sempre stato comunicato, sia con l'estratto conto a fine anno che con i nostri
conteggi. (…)” (doc. A/50).
Rilevato come gli estratti
del conto dei contributi per gli anni dal 2008 al 2015 non sono mai stati
contestati – in particolare, come sopra evidenziato, i contributi fino
al 31 dicembre 2011 sono stati pagati (cfr. consid. 2.4; cfr. doc. A/32) –,
che i saldi insoluti per gli anni 2012 (di fr. 29’293.30) e 2013 (di fr. 31'465.40)
sono stati espressamente riconosciuti (cfr. doc. A/35 e A/42), che anche il
saldo insoluto per il 2014 (di fr. 19'975.80) non è stato contestato e viste le
succitate spiegazioni in punto al tenore e agli importi considerati nel “Piano
di rimborso” del 9 marzo 2015 – in particolare, riguardo al fatto
che l’attrice abbia accreditato l’importo di fr. 6'656.10 (riconducibili
all’uscita di un dipendente per il 31 gennaio 2015) al debito più vecchio
(ovvero al saldo scoperto del 2014), giova qui ricordare che secondo l’art. 87
cpv. 1 CO ove non esista una valida dichiarazione circa il debito estinto né
una designazione risulti dalla quietanza, il pagamento sarà imputato al debito
scaduto, fra più debiti scaduti, a quello per cui prima si procedette contro il
debitore, e se non si procedette, al debito scaduto prima –, questo Tribunale deve concludere che
l’attrice ha debitamente comprovato il saldo insoluto al 31 dicembre 2015 di
fr. 12'217.60 (doc. A/45).
Per contro, la convenuta
non ha motivato e quantificato le proprie contestazioni limitandosi a sostenere
– nonostante, lo si ribadisce, anche per gli anni dal 2012 al 2015
(quindi dopo l’entrata in vigore del nuovo sistema informatico) non abbia
contestato i rispettivi estratti del conto dei contributi e per gli anni 2012 e
2013.
abbia espressamente confermato i saldi insoluti –, in modo generico,
che il nuovo sistema informatico commette errori e non è affatto trasparente e
che “(…) abbiamo riscontrato due problemi, trattasi in entrambi i casi di
errori del vostro sistema informatico, ovvero il primo è il calcolo del
capitale da rimborsare ed il secondo è il sistema di calcolo degli interessi
(…)” (doc. A/55).
Va qui ricordato che nel
processo riguardante il versamento di contributi della previdenza professionale
l'istituto di previdenza deve sostanziare la pretesa in maniera completa al
fine di permetterne l'esame, il principio indagatorio vigente nell'ambito delle
assicurazioni sociali (SVR 1998 UV Nr. 1; DTF 117 V 263 consid. 1b) avendo i suoi
limiti nell'obbligo delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF
125.
V 195 consid. 2, 122 V 150 consid. 1a con riferimenti). D'altro canto il
datore di lavoro deve sostanziare i motivi per cui la pretesa non sarebbe
fondata. Se la richiesta risulta sufficientemente sostanziata, le contestazioni
immotivate non vengono considerate, ritenuto come i fatti da dimostrare vanno
sostanziati in maniera sufficiente e meglio vanno indicati in modo completo al
fine di poter assumere le prove necessarie (SZS 2003 pag. 500, 2001 pag. 562).
Rilevato che dalla documentazione
agli atti emerge che il calcolo dei contributi risulta essere stato
correttamente eseguito conformemente alle disposizioni legali e regolamentari – vedi l’offerta di “Modifica del
contratto” dell’8 maggio 2012 (doc. A/11); l’art. 26 cpv. 1 delle “disposizioni
di base” del Regolamento (sia quello in vigore dal 1. gennaio 2012 sub doc.
A/13 che quello in vigore dal 1. gennaio 2014 sub doc. A/14) che, circa
l’ammontare e la composizione dei contributi ordinari, rinvia al “Piano di
previdenza” in vigore dal 1. gennaio 2012 (doc. A/12); la comunicazione del
13.
settembre 2011 riguardo all’adeguamento dei premi di rischio e del
regolamento dei costi con allegato il “Regolamento dei costi” in vigore
dal 1. gennaio 2012 (doc. A/15) e le “Condizioni attuali e cifre salienti
relative alla previdenza” valide per gli anni dal 2010 al 2015 (doc. A/17) –, questo Tribunale rileva quanto segue.
Dal “Conto dei
contributi - Estratto conto in data 31.12.2015” (doc. A/45) risulta che al
saldo scoperto riportato di fr. 19'975.80 del 2014, sono stati aggiunti i
contributi del 2015 (esigibili anticipatamente ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 CGA
in vigore dal 1. gennaio 2007 sub doc. A/4 e dell’art. 3 cpv. 2 delle CGA in
vigore dal 1. gennaio 2015 sub doc. A/5) per fr. 7'261.20 e che il saldo è in
seguito mutato a seconda degli accrediti o addebiti che venivano effettuati
attestandosi a fr. 12'217.60 dopo l’ultimo addebito per gli interessi di fr.
549.40
(quanto all’importo di fr. 549.40 vedi il rispettivo attestato sub doc.
A/45-13). Ai diversi saldi e per i giorni intercorrenti tra di loro venivano
calcolati gli interessi applicando i relativi tassi creditori e/o debitori e
l’ammontare totale degli interessi veniva accreditato e/o addebitato a fine
anno (per gli anni dal 2012 al 2014 vedi i doc. A/32, A/32-9, A/34, A/34-7, A/40
e A/40-10).
Dagli atti risulta come la
convenuta, in sostanza, si limita a contestare il periodo preso in
considerazione per il calcolo degli interessi debitore, visti l’uscita di un
loro dipendente alla fine di gennaio 2015 e il conseguente storno parziale dei
contributi addebitati (fr. 7'261.20 ridotti di fr. 6'656.10) effettuato con
valuta 20 marzo 2015.
Infatti, nella lettera 10
febbraio 2016, la convenuta si è così espressa: “(…) vi ringraziamo per aver
chiarito e dato risposta ad una parte delle nostre richieste, con la presente
però continuiamo a contestare il saldo dovuto ad oggi; nello specifico noi non
mettiamo in discussione il vostro metodo di calcolo degli interessi, ma bensì
il periodo preso in considerazione per il calcolo degli interessi sui
contributi conteggiati per il 2015 (CHF 7'261.20) e sullo storno degli stessi
per uscita di uno dei nostri dipendenti (CHF 6'656.10). Qui di seguito vi
spieghiamo esattamente cosa intendiamo, per facilitarvi la comprensione
prendiamo in considerazione solo gli importi che secondo noi creano l'errore
ovvero: conteggio dei contributi 2015 CHF 7'261.20 addebitati con valuta
20.01
; storno del conteggio dei contributi 2015 CHF 6'656.10 accreditati
con valuta 20.03.2015. Non riusciamo infatti a comprendere per quale motivo
dobbiamo pagare gli interessi sui contributi conteggiati per il 2015 di CHF
7'261.20 dal 20.01.2015 al 20.03.2015 (data di storno dei contributi 2015
secondo vostro estratto conto). (…)” (doc. A/57).
Con scritto del 24 febbraio
2016.
l’attrice ha risposto che “(…) in riferimento alla vostra lettera del
10.
febbraio 2016 vi comunichiamo quanto segue: • Con il sistema di
conteggio annuale anticipato, i contributi vengono addebitati/accreditati con
valuta 20 del mese successivo; • Comunicando una modifica nell'arco del
mese, il relativo conteggio di modifica dei contributi viene emesso alla fine
del mese in corso con valuta di addebito/accredito 20 del mese seguente. Nel
vostro caso l'uscita del signor __________ per il 31.01.2015 ci è stata
comunicata in data 2 febbraio 2015. Di conseguenza l'accredito è stato
registrato con valuta 20 marzo 2015. Considerando quanto esposto le valute sono
state registrate correttamente. A titolo di ulteriore correntezza a vostro
favore (ricordiamo che abbiamo già rinunciato all'addebito delle spese di
scioglimento di CHF 1'000.00) siamo disposti ad accreditare gli interessi
passivi su CHF 6'656.10 come segue: - Storno interessi del 4,0% dal 20.01.2015
al 28.02.2015 CHF 29.60 - Storno interessi del 3,5% dal 01.03.2015 al
20.03.2015
CHF 12.95. Totale storno interessi CHF 42.55. Accreditiamo questo
importo sul vostro conto contributi. (…)” (doc. A/58).
Nella fattispecie, ritenuto
che la convenuta non contesta il metodo di calcolo degli interessi e che
l’attrice ha rinunciato agli interessi debitori sull’importo stornato di fr.
6'656.20 dal 20 gennaio al 20 marzo 2015 per fr. 42.55, questo Tribunale
ritiene che per il resto, meglio per l’importo di fr. 506.85 (ossia 549.40
(cfr. doc. A/45-13) – 42.55), il calcolo degli interessi per il 2015 va
confermato e non merita ulteriori approfondimenti.
Nello scritto del 24
febbraio 2016 l’attrice ha puntualizzato inoltre che: “(…) In risposta alla
vostra osservazione di aver ricevuto il precetto esecutivo vi ricordiamo che
nella vostra lettera del 18 dicembre 2015 ci avevate chiesto di attendere una
vostra presa di posizione entro metà gennaio 2016. Non avendo ricevuto alcun
risconto entro metà gennaio, il 25 gennaio 2016 è stato inviato il precetto
esecutivo. Considerati tutti gli importi del vostro debito, l’importo dovuto
ammonta a: - Saldo a nostro favore, nostro conteggio del 10.11.2015 CHF
12'217.60 (già dedotto spese di scioglimento di CHF 1’000.00) - Spese amministrative
per avviare processo d’incasso CHF 500.00 - Spese precetto esecutivo CHF 103.30
- Totale storno interessi CHF - 42.55. Totale a nostro favore CHF 12'778.35.
Restiamo in attesa del nuovo saldo insinuato di CHF 12'778.35 entro e
non oltre il 14 marzo 2016. Vi rendiamo tuttavia attenti che questo
importo è valido solamente nel caso paghiate lo stesso entro il termine
concessovi qui sopra indicato. Rinunceremmo infatti – quale ulteriore
correntezza a vostro favore – agli interessi di mora del 5% sull’importo di CHF
12'217.60 come da precetto esecutivo. Se il pagamento di CHF 12'778.35 non ci
perviene entro il 14 marzo 2016 faremo valere anche il diritto agli interessi
di mora. (…)” (doc. A/58).
Con la replica, come
accennato (cfr. consid. 1.3), l’attrice ha aumentato la propria pretesa a fr.
12'778.35.
Al riguardo questo
Tribunale rileva quanto segue.
L’addebito delle spese va
riconosciuto nella misura in cui le stesse sono documentate e sono previste
nell’apposito regolamento dei costi.
In concreto, nel “Conto
dei contributi - Estratto conto in data 31.12.2015”, quali addebiti non
riaccreditati per “Correntezza Spese”, figurano gli importi di fr. 250
quali “Spese piano di pagamento” e di fr. 200 quali “Tasse
d’ingiunzione” (cfr. doc. A/45). Questi importi, preavvisati con il “Piano
di rimborso” del 9 marzo 2015 (doc. A/45-7) rispettivamente con la “Disdetta
del contratto di adesione” del 24 settembre 2015 (doc. A/45-10) e previsti tanto
dal “Regolamento dei costi AT 1 Modula” in vigore dal 1. gennaio 2007
(doc. A/6) quanto dal “Regolamento dei costi” in vigore dal 1. gennaio
2012.
(doc. A/15), vanno riconosciuti.
Anche l’importo di fr. 500
per “Spese amministrative per avviare processo d’incasso” (cfr. doc.
A/53 e A/58), preteso con il succitato scritto del 24 febbraio 2016, va
riconosciuto visto che i succitati Regolamenti dei costi (cfr. doc. A/6 e A/15)
stabiliscono, quali costi causati da omissioni, l’importo di fr. 500 per la
procedura d’esecuzione.
Quanto alle spese per il
precetto di fr. 103.30 (cfr. doc. A/54), pure pretese con il succitato scritto
del 24 febbraio 2016, va ricordato che tali spese seguono le sorti
dell’esecuzione e non possono essere imposte né dall’assicuratore né dal
tribunale in quanto costituiscono un accessorio del credito che devono essere
sopportate dal debitore se non riesce ad opporsi con successo all’esecuzione,
in caso contrario dal creditore. Esse sono aggiunte alla somma oggetto di
esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto senza che sia necessaria
un’esplicita pronuncia nel merito (DTF 71 III 144; Ammon/Walther, Grundriss des
Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, 2008, pag. 116; STCA 34.2006.55 del 24
gennaio 2007).
Stante tutto quanto
precede, va quindi riconosciuto un credito di complessivi fr. 12'675.05 (ossia
l’ammontare di 12'217.60 (cfr. doc. A/45) + 500 (spese per la proceduta
d’esecuzione; cfr. doc. A/53 e A/58) – 42.55 (pari all’importo totale
riconosciuto dall’attrice quale storno degli interessi per il 2015; cfr. doc.
A/58)).
2.7
L’attrice, sull’importo di
fr. 12'778.35, chiede anche il versamento di interessi di ritardo al 5% dal 28
maggio 2015 (cfr. consid. 1.3).
Secondo l’art. 66 cpv. 2
LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di previdenza può
pretendere interessi di mora (Brühwiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge,
in: Schw. BVR, 2007, n. 174; SZS 1990 pag. 89). L’ammontare degli interessi è
fissato nel regolamento dell’istituto di previdenza; in caso contrario si
applica l’art. 104 CO che prevede un interesse moratorio del 5% (STFA B 2/02
dell’11 dicembre 2002 consid. 6.1; DTF 117 V 350).
Ritenuto che le “disposizioni
di base” del Regolamento (sia quello in vigore dal 1. gennaio 2012 sub doc.
A/13 che quello in vigore dal 1. gennaio 2014 sub doc. A/14) nulla prevedono in
punto agli interessi e che nella diffida del 28 maggio 2015 l’attrice ha
chiesto il versamento di fr. 10'207.-- (cfr. doc. A/54-9), in virtù dei
combinati articoli 102 e 104 CO, è solo su questo importo che gli interessi al
5% (tasso legale) possono essere fatti decorrere a partire da quella data.
Per la differenza, meglio
fr. 2'468.05 (12'675.05 - 10'207), fa stato la data del 25 gennaio 2016 (data
della domanda d’esecuzione; cfr. doc. A/53) a valere quale prima valida
interpellazione per l’importo superiore.
2.8
Visto tutto quanto precede,
la petizione è parzialmente accolta. La CV 1 è condannata a versare alla Fondazione
AT 1 la somma di fr. 12'675.05 oltre interessi al 5% su fr. 10'207.-- dal 28 maggio
2015.
e su fr. 2'468.05 dal 25 gennaio 2016.
2.9
La procedura è di principio
gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP e art. 29 cpv. 1 Lptca).
A parte attrice, peraltro
non patrocinata in causa, non vengono assegnate ripetibili. Conformemente
alla giurisprudenza federale, nessuna indennità per ripetibili è infatti di regola assegnata alle autorità o agli organismi con
compiti di diritto pubblico. Ciò vale anche per gli istituti di previdenza (DTF
126.
V 149 consid. 4, 118 V 169 consid. 7). All’assicuratore vincente e non
patrocinato in causa si giustifica eccezionalmente l’assegnazione di ripetibili
unicamente se il comportamento processuale della controparte si dimostra
temerario (o quest’ultima abbia agito con leggerezza) e cumulativamente se –
ciò che non corrisponde al caso in esame – la causa è complessa, ha valore
litigioso elevato e richiede notevole impiego di tempo e gli sforzi profusi
sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 128
V 133, 323, 127 V 207, 126 V 150, 110 V 135; AHI Praxis 2000 pag. 337; RCC 1984
pag. 278).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La petizione è parzialmente
accolta.
§ La
CV 1 è condannata a versare alla Fondazione AT 1 la somma di fr. 12'675.05
oltre interessi al 5% su fr. 10'207.-- dal 28 maggio 2015 e su fr. 2'468.05 dal
25 gennaio 2016.
2. Non si prelevano tasse e
spese di giustizia. Non si assegnano ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti