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34.2018.24

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

17 aprile 2019Italiano44 min

Source ti.ch

Fatti

i rapporti contrattuali anche dopo il 1º gennaio 2012 per atti concludenti: -

ha accettato senza riserve la corrispondenza dell'attrice che portava il nuovo

numero di contratto __________; - ha inviato all'attrice notifiche indicando __________

come numero di contratto (cfr. p. es. la notifica del 25.07.2012, allegato 32-7

alla petizione); - ha firmato le dichiarazione concernenti le sovvenzione al

Fondo di garanzia LPP per il contratto __________ (cfr. dichiarazioni del

22.05.2013, del 17.04.2014 e 17.04.2015 allegati 34-4, 40-9 e 45-8 alla

petizione rispettivamente); - ha indicato tale numero come riferimento nella

propria corrispondenza (cfr. lettera della convenuta del 04.02.2013,

allegato-35 alla petizione); - ha firmato il piano di rimborso con riferimento

allo stesso contratto nº __________ il 21/27 marzo 2013 (allegato 36 alla

petizione) come pure quello del 13 febbraio 2014 (cfr. allegato 43 alla petizione);

- ha effettuato pagamenti sul conto corrente del contratto nº __________. Di conseguenza, anche se la convenuta non

avesse firmato la modifica del contratto con effetto al 1 º gennaio 2012 con

attribuzione di un nuovo numero __________, ciò che è contestato, nondimeno ne

rimane vincolata. Ciò vale tanto più che l'attrice ha coperto la previdenza

professionale come convenuto e trasmesso gli averi di vecchiaia acquisiti dai

collaboratori della convenuta. (…)” (IX, punti da 5 a 7, pagg. 2 e 3).

Quanto alle asserite incongruenze

nella documentazione prodotta dall’attrice (cfr. consid. 1.2), questo Tribunale

osserva quanto segue.

Nessuna conclusione

particolare può essere tratta dal fatto che (apparentemente) la “Modifica

del contratto” dell’8 maggio 2012 sia stata stampata nel febbraio 2012

(cfr. doc. A/11). È infatti del tutto possibile che una modifica contrattuale

venga stampata in un momento antecedente il suo concreto invio.

Neppure si può concludere

per una manipolazione (ai fini della causa) della documentazione prodotta

dall’attrice per il solo fatto che nei doc. A/30 e A/31 gli importi e le date

in cui versare i rispettivi saldi figurino scritti con un carattere diverso rispetto

al resto del testo e che sul doc A/12 la data di allestimento del piano di previdenza

sia differente rispetto a quella riportata sul doc. 8 della convenuta.

Al riguardo a ragione

l’attrice ha puntualizzato che “(…) 8. La convenuta invoca presunti difetti

di forma di qualche documento. Specie nella pagina 5 della risposta alla domanda,

la convenuta esprime la sua "incredulità" per il fatto che il piano

di previdenza (allegato 12 alla petizione) porti a piè di pagina un numero e

una data diversa dall’identico piano di previdenza inoltrato

dalla convenuta come allegato 8. La convenuta non esita neanche a suggerire una

manipolazione "a DOC" (sic, probabilmente corretto "ad

hoc") da parte dell'attrice per l'interesse della causa. L'attrice

respinge decisamente tali accuse senza fondamento, frutto più verosimilmente

dell'ignoranza che della mala fede della convenuta. 9. Rispetto alle presunte

"irregolarità" nei documenti segnalati dalla convenuta, bisogna prima

di tutto ribadire che per essi vale quanto detto sulla forma dei contratti

nella previdenza professionale. Se il contratto di adesione o affiliazione può

essere concluso validamente senza forma, ciò vale a maggior ragione per la

corrispondenza e gli altri documenti: essi non sottostanno ad alcuna forma. Le

"irregolarità" non sono tali. Per esempio, la data di allestimento

del piano di previdenza indica la data in cui l'esemplare inoltrato dalla

convenuta come allegato 8 è stato stampato. Tale data, come pure le diverse

nomenclature a piè di pagina - di carattere puramente amministrativo -, non

modificano il contenuto del documento identico in entrambe le copie, ciò che,

per altro, la convenuta non ha contestato. (…)” (IX, punti 8 e 9, pagg. 3 e

4).

Stante quanto precede,

questo Tribunale non ravvede alcuna irregolarità nella documentazione prodotta

dall’attrice e, nella misura in cui ipotizza l’eventuale commissione di reati

ai suoi danni, sta alla convenuta farli valere nella corretta forma e davanti

alle competenti autorità. Del resto è la stessa convenuta che osserva come “(…)

dopo questa causa, rimessi alla decisione di questo lodevole Tribunale e le sue

motivazioni, faremo quanto la legge penale ci obbliga a fare in questi casi.

(…)” (V, pag. 7).

2.6. Con la risposta, come

accennato (cfr. consid. 1.2), la convenuta, contestato l’importo di fr.

12'217.60 preteso dall’attrice, ha chiesto a questo Tribunale di procedere alla

“(…) nomina di un perito esterno per la verifica del sistema di calcolo

degli interessi applicati da AT 1 (controparte) e anche della documentazione

allegata da noi e da controparte dal 2007 ad oggi, in particolare modo per gli

anni 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 dove hanno cambiato il sistema informatico

che commette errori e non è affatto trasparente. (…)” (V, pag. 8).

Questo Tribunale rileva

che, riguardo all’evoluzione del conto per il pagamento dei premi, nella

petizione è stato incontestatamente addotto che “(…) per le operazioni di

addebito e accredito, l'attrice gestiva un conto corrente (conto per il

pagamento dei premi), al quale all'inizio dell'anno veniva addebitato il premio

scontato in base al portafoglio dell'anno precedente (contributo anticipato).

Nel corso dell'anno i versamenti della convenuta venivano accreditati sul conto

per il pagamento dei premi. Inoltre venivano accreditati o addebitati importi

esigibili a seguito di mutazioni nel portafoglio del personale notificate nel

corso dell'anno (entrate e uscite, incapacità lavorativa, trasferimento di

prestazioni di libero passaggio ecc.) oppure nei salari assicurati (aumenti

salariali, cambiamenti del grado d'occupazione ecc.). Gli addebiti e accrediti

generati nel corso dell'anno erano notificati singolarmente alla convenuta con

giustificativi dettagliati. (…)” (I, punto 6, pag. 3; vedi anche l’art. 3

cpv. 2 delle CGA in vigore dal 1. gennaio 2007 sub doc. A/4 e l’art. 5 delle

CGA in vigore dal 1. gennaio 2015 sub doc. A/5).

Di seguito l’attrice ha

descritto dettagliatamente e documentato l’evoluzione del conto per il

pagamento dei premi negli anni dal 2008 al 2015 (cfr. I, pagg. da 3 a 16).

La seconda Camera civile

del Tribunale d’appello, chiamata a pronunciarsi nell’ambito di un azione di

disconoscimento del debito, nella sentenza del 19 febbraio 2009 (IICCA

12.2008.64, confermata dal Tribunale federale nella STF 4A_166/2009 del 29

giugno 2009), circa il contratto di credito in conto corrente, ha sviluppato,

in particolare, le seguenti considerazioni: “(…) In un conto corrente, le

pretese e le contro-pretese contabilizzate si estinguono per compensazione,

dando origine a un nuovo credito sino a concorrenza del saldo. Si è in presenza

di una novazione, allorché il saldo viene riconosciuto (art. 117 cpv. 2 CO)

espressamente e finanche tacitamente (DTF 130 III 697 consid. 2.2.2; 129 III

121 consid. 2.3; 127 III 150 consid. 2b;4C.175/2006 del 4 agosto 2006 consid.

2). […] Più in generale, il riconoscimento del saldo vale quale rinuncia ad

avvalersi di obiezioni ed eccezioni note all’attore della dichiarazione di

volontà al momento del riconoscimento (DTF 4C.175/2006 cit. consid. 2;

4C.317/2000 del 12 febbraio 2001 consid. 2b; 104 II 196 consid. 3a;

Lardi/Vanotti, Kurzkommentar, n. 7 all’art. 117), come pure in base ai principi

che governano la buona fede, anche di quelli che egli avrebbe dovuto conoscere

(Aepli, op. cit. N. 42 all’art. 117). (…)” (sentenza IICCA 12.2008.64 del

19 febbraio 2009, consid. 6.3).

Questo Tribunale, in

applicazione analogica della suddetta giurisprudenza e per le seguenti ragioni,

ritiene che il saldo insoluto al 31 dicembre 2015 di fr. 12'217.60 (doc. A/45) –

osservato che, come si dirà in seguito, l’attrice ha rinunciato agli interessi

di fr. 42.55 riconducibili all’uscita di un loro dipendente con conseguente

storno parziale dei contributi addebitati – può essere confermato senza

che, come preteso dalla convenuta, si debba procedere alla nomina di un perito

esterno che verifichi tutta la documentazione dal 2007 in avanti.

In questo senso la domanda

volta ad ottenere “(…) quale indennità supplementare il rimborso dei costi

da noi sostenuti per sfr. 8'240.- fattura __________ di __________, che ha

eseguito le verifiche e trovato le irregolarità. (…)” (V, pag. 8), va

respinta. Al riguardo questo Tribunale rileva inoltre che la “Verifica

documentazione AT 1” del 29 gennaio 2016 (doc. 16) non sostanzia e

tantomeno quantifica debitamente a quanto dovrebbe ammontare il saldo dei

contributi dovuti per il 2015.

Dagli atti risulta che le

chiusure del “Conto per il pagamento dei premi” degli anni dal 2008 al

2011 (cfr. doc. A/19, A/20, A/21 e A/22) non sono mai state contestate dalla

convenuta.

Nemmeno la convenuta ha

mai contestato gli estratti del conto dei contributi per gli anni dal 2012 al

2015 riferiti al “Contratto __________” (cfr. doc. A/32, A/34, A/40 e

A/45).

Nessuna contestazione dei

suddetti estratti è stata formulata anche se la convenuta (vista la precisa indicazione

a piè pagina) è stata puntualmente e regolarmente invitata a verificare ogni

estratto ed a comunicare qualsiasi inesattezza entro il termine di quattro

settimane.

In particolare, il saldo

insoluto al 31 dicembre 2012 pari a fr. 29’293.30 e riportato sull’estratto

conto del 31 dicembre 2013 (cfr. doc. A/32 e A/34) è stato riconosciuto

espressamente dalla convenuta così come risulta dalla sua richiesta di

dilazione di pagamento del 4 febbraio 2013 (doc. A/35; vedi anche il piano di

rimborso del 21 marzo 2013 sub doc. A/36).

Lo stesso vale per il

saldo insoluto al 31 dicembre 2013 di fr. 31'465.40 (doc. A/34), riportato

sull’estratto conto del 1. gennaio 2015 (doc. A/40), riconosciuto dalla

convenuta nella richiesta di dilazione di pagamento dell’11 febbraio 2014 (doc.

A/42; vedi anche il piano di rimborso del 12 febbraio 2014 sub doc. A/43).

Quanto al saldo insoluto

per il 2014 lo stesso ammonta a fr. 19'975.80 (doc. A/40) ed è stato così

riportato sull’estratto conto del 31 dicembre 2015 (doc. A/45) che non è stato

contestato.

Nel “Piano di rimborso”

del 9 marzo 2015 (doc. A/45-7 che riporta un “Saldo insoluto incl. Tasse:

CHF 12'329.70”) la convenuta ha riconosciuto il saldo insoluto di fr.

12'079.70.

Il 28 maggio 2015

l’attrice ha inoltrato alla convenuta la “Diffida ai sensi della Legge

federale sul contratto d’assicurazione, art. 20 LCA” indicando che “(…)

al 31 dicembre 2014 il vostro conto contributi presentava un saldo insoluto

pari a CHF 10'207.00. (…)” (doc. A/45-9), il 24 settembre 2015 ha proceduto

alla “Disdetta del contratto di adesione” con effetto al 31 ottobre 2015

(doc. A/45-10) e il 10 novembre 2015 ha trasmesso il “Conteggio scioglimento

del contratto al 31.10.2015” per un importo totale di fr. 12'217.60 con

l’indicazione che in assenza di pagamento entro il 1. dicembre 2015 si sarebbe

proceduto all’incasso per via esecutiva senza ulteriore preavviso (doc.

A/45-11).

Con e-mail del 26 novembre

2015 – rispondendo all’e-mail del

19 novembre 2015 della convenuta la quale, non capendo come si potesse giungere

all’importo di fr. 12'217.60 quale saldo ancora scoperto per il 2014 visto il

pagamento delle prime cinque rate del piano di pagamento del 9 marzo 2015 (doc.

A/45-7), concludeva che “(…) per poter procedere al pagamento dello scoperto

da voi sollecitato di sfr. 12'217.60 con estratto del 10.11.2015, vista la

situazione confusionaria, mi può confermare per email che quanto scritto sopra

è corretto e che dunque l’importo finale dovuto da __________ a AT 1 è di sfr.

12'217.60 fino al 10.11.2015 (compreso 2014 e 2015)? (…)” (doc. A/49) – l’attrice ha comunicato che “(…) in

merito alla mail inviata alla mia collega posso confermarvi che il saldo scoperto

a oggi ammonta a CHF 12’217.60. Questo importo comprende tutti gli arretrati,

inclusi interesse e spese fino al 10 novembre 2015. Si compone come segue: Il

saldo scoperto al 31.12.2014 ammontava a CHF 19’975.80. Durante il 2015 avete

effettuato i versamenti seguenti: 6.1.15 chf 620.00, 3.2.15 chf 620.00, 1.5.15

chf 1’829.70, 29.5.15 chf 1’500.00, 22.7.15 chf 3’000.00, 22.10.15 chf 1’500.00.

Inoltre è stata bonificata la sovvenzione di CHF 293.00. Il premio 2014 ancora

scoperto ammonta pertanto a CHF 10’613.10. A questa cifra vanno aggiunte le

spese per il piano di pagamento (chf 250.00), la tassa di ingiunzione di chf

200.00, gli interessi di CHF 549.40 e il premio 2015 di CHF 605.10 (differenza

tra l'addebito di chf 7’261.20 e il ristorno di CHF 6’656.10). Il saldo ancora

scoperto è pertanto di chf 12’217.60. L'incomprensione nasce dal fatto che nel

piano di rimborso è stato considerato e quindi dedotto dal premio 2014 il ristorno

del premio 2015 di chf 6’656.10. (…)” (doc. A/49).

Sempre l’attrice –

Considerandi

interpellata dalla convenuta che, evidenziata la differenza tra il saldo

scoperto per il 2014 indicato nel “Piano di rimborso” sottoscritto il 9

marzo 2015 (fr. 12'329.70, cfr. doc. A/45-7) e quello effettivo di fr.

19'975.80 (cfr. e-mail del 26 novembre 2015 dell’attrice sub doc. A/50), con

l’ultimo e-mail del 1. dicembre 2015 alle 16.50 indicava che “(…) volevo

capire se tale errore è dovuto ad una persona negligente e incompetente o ad un

semplice errore informatico. (…)” (doc. A/50) – con e-mail dello

stesso giorno ha precisato che “(…) il problema nasce dal fatto che

qualsiasi bonifico venga fatto sul conto va a coprire il premio scoperto più

vecchio, indistintamente dal fatto che il bonifico riguardi l'anno precedente o

quello attuale. Non è un vero e proprio errore informatico e tanto meno una

negligenza da parte nostra ma è proprio la nostra politica di incasso a indurci

a procedere in tal senso. Chiaramente per la ditta è una facilitazione avere un

piano di rimborso meno elevato, dal momento che questo deve essere pagato in un

numero ristretto di rate trattandosi di arretrati. Per il versamento del premio

dell'anno in corso invece la ditta ha più tempo a disposizione. In alcuni casi,

come nel vostro, porta però a delle incomprensioni. La problematica ci è nota,

a livello informatico non possiamo però ovviare al problema in quanto deduce

automaticamente il bonifico del premio dall'arretrato anche se non si tratta di

un vero pagamento. Capisco pertanto la sua perplessità solamente per quanto

riguardante il modo in cui è stato allestito il piano di rimborso allestito del

premio 2014 ma non per quanto riguarda lo scoperto 2014 e 2015 in quanto è

sempre stato comunicato, sia con l'estratto conto a fine anno che con i nostri

conteggi. (…)” (doc. A/50).

Rilevato come gli estratti

del conto dei contributi per gli anni dal 2008 al 2015 non sono mai stati

contestati – in particolare, come sopra evidenziato, i contributi fino

al 31 dicembre 2011 sono stati pagati (cfr. consid. 2.4; cfr. doc. A/32) –,

che i saldi insoluti per gli anni 2012 (di fr. 29’293.30) e 2013 (di fr. 31'465.40)

sono stati espressamente riconosciuti (cfr. doc. A/35 e A/42), che anche il

saldo insoluto per il 2014 (di fr. 19'975.80) non è stato contestato e viste le

succitate spiegazioni in punto al tenore e agli importi considerati nel “Piano

di rimborso” del 9 marzo 2015 – in particolare, riguardo al fatto

che l’attrice abbia accreditato l’importo di fr. 6'656.10 (riconducibili

all’uscita di un dipendente per il 31 gennaio 2015) al debito più vecchio

(ovvero al saldo scoperto del 2014), giova qui ricordare che secondo l’art. 87

cpv. 1 CO ove non esista una valida dichiarazione circa il debito estinto né

una designazione risulti dalla quietanza, il pagamento sarà imputato al debito

scaduto, fra più debiti scaduti, a quello per cui prima si procedette contro il

debitore, e se non si procedette, al debito scaduto prima –, questo Tribunale deve concludere che

l’attrice ha debitamente comprovato il saldo insoluto al 31 dicembre 2015 di

fr. 12'217.60 (doc. A/45).

Per contro, la convenuta

non ha motivato e quantificato le proprie contestazioni limitandosi a sostenere

– nonostante, lo si ribadisce, anche per gli anni dal 2012 al 2015

(quindi dopo l’entrata in vigore del nuovo sistema informatico) non abbia

contestato i rispettivi estratti del conto dei contributi e per gli anni 2012 e

2013.

abbia espressamente confermato i saldi insoluti –, in modo generico,

che il nuovo sistema informatico commette errori e non è affatto trasparente e

che “(…) abbiamo riscontrato due problemi, trattasi in entrambi i casi di

errori del vostro sistema informatico, ovvero il primo è il calcolo del

capitale da rimborsare ed il secondo è il sistema di calcolo degli interessi

(…)” (doc. A/55).

Va qui ricordato che nel

processo riguardante il versamento di contributi della previdenza professionale

l'istituto di previdenza deve sostanziare la pretesa in maniera completa al

fine di permetterne l'esame, il principio indagatorio vigente nell'ambito delle

assicurazioni sociali (SVR 1998 UV Nr. 1; DTF 117 V 263 consid. 1b) avendo i suoi

limiti nell'obbligo delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF

125.

V 195 consid. 2, 122 V 150 consid. 1a con riferimenti). D'altro canto il

datore di lavoro deve sostanziare i motivi per cui la pretesa non sarebbe

fondata. Se la richiesta risulta sufficientemente sostanziata, le contestazioni

immotivate non vengono considerate, ritenuto come i fatti da dimostrare vanno

sostanziati in maniera sufficiente e meglio vanno indicati in modo completo al

fine di poter assumere le prove necessarie (SZS 2003 pag. 500, 2001 pag. 562).

Rilevato che dalla documentazione

agli atti emerge che il calcolo dei contributi risulta essere stato

correttamente eseguito conformemente alle disposizioni legali e regolamentari – vedi l’offerta di “Modifica del

contratto” dell’8 maggio 2012 (doc. A/11); l’art. 26 cpv. 1 delle “disposizioni

di base” del Regolamento (sia quello in vigore dal 1. gennaio 2012 sub doc.

A/13 che quello in vigore dal 1. gennaio 2014 sub doc. A/14) che, circa

l’ammontare e la composizione dei contributi ordinari, rinvia al “Piano di

previdenza” in vigore dal 1. gennaio 2012 (doc. A/12); la comunicazione del

13.

settembre 2011 riguardo all’adeguamento dei premi di rischio e del

regolamento dei costi con allegato il “Regolamento dei costi” in vigore

dal 1. gennaio 2012 (doc. A/15) e le “Condizioni attuali e cifre salienti

relative alla previdenza” valide per gli anni dal 2010 al 2015 (doc. A/17) –, questo Tribunale rileva quanto segue.

Dal “Conto dei

contributi - Estratto conto in data 31.12.2015” (doc. A/45) risulta che al

saldo scoperto riportato di fr. 19'975.80 del 2014, sono stati aggiunti i

contributi del 2015 (esigibili anticipatamente ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 CGA

in vigore dal 1. gennaio 2007 sub doc. A/4 e dell’art. 3 cpv. 2 delle CGA in

vigore dal 1. gennaio 2015 sub doc. A/5) per fr. 7'261.20 e che il saldo è in

seguito mutato a seconda degli accrediti o addebiti che venivano effettuati

attestandosi a fr. 12'217.60 dopo l’ultimo addebito per gli interessi di fr.

549.40

(quanto all’importo di fr. 549.40 vedi il rispettivo attestato sub doc.

A/45-13). Ai diversi saldi e per i giorni intercorrenti tra di loro venivano

calcolati gli interessi applicando i relativi tassi creditori e/o debitori e

l’ammontare totale degli interessi veniva accreditato e/o addebitato a fine

anno (per gli anni dal 2012 al 2014 vedi i doc. A/32, A/32-9, A/34, A/34-7, A/40

e A/40-10).

Dagli atti risulta come la

convenuta, in sostanza, si limita a contestare il periodo preso in

considerazione per il calcolo degli interessi debitore, visti l’uscita di un

loro dipendente alla fine di gennaio 2015 e il conseguente storno parziale dei

contributi addebitati (fr. 7'261.20 ridotti di fr. 6'656.10) effettuato con

valuta 20 marzo 2015.

Infatti, nella lettera 10

febbraio 2016, la convenuta si è così espressa: “(…) vi ringraziamo per aver

chiarito e dato risposta ad una parte delle nostre richieste, con la presente

però continuiamo a contestare il saldo dovuto ad oggi; nello specifico noi non

mettiamo in discussione il vostro metodo di calcolo degli interessi, ma bensì

il periodo preso in considerazione per il calcolo degli interessi sui

contributi conteggiati per il 2015 (CHF 7'261.20) e sullo storno degli stessi

per uscita di uno dei nostri dipendenti (CHF 6'656.10). Qui di seguito vi

spieghiamo esattamente cosa intendiamo, per facilitarvi la comprensione

prendiamo in considerazione solo gli importi che secondo noi creano l'errore

ovvero: conteggio dei contributi 2015 CHF 7'261.20 addebitati con valuta

20.01

; storno del conteggio dei contributi 2015 CHF 6'656.10 accreditati

con valuta 20.03.2015. Non riusciamo infatti a comprendere per quale motivo

dobbiamo pagare gli interessi sui contributi conteggiati per il 2015 di CHF

7'261.20 dal 20.01.2015 al 20.03.2015 (data di storno dei contributi 2015

secondo vostro estratto conto). (…)” (doc. A/57).

Con scritto del 24 febbraio

2016.

l’attrice ha risposto che “(…) in riferimento alla vostra lettera del

10.

febbraio 2016 vi comunichiamo quanto segue: • Con il sistema di

conteggio annuale anticipato, i contributi vengono addebitati/accreditati con

valuta 20 del mese successivo; • Comunicando una modifica nell'arco del

mese, il relativo conteggio di modifica dei contributi viene emesso alla fine

del mese in corso con valuta di addebito/accredito 20 del mese seguente. Nel

vostro caso l'uscita del signor __________ per il 31.01.2015 ci è stata

comunicata in data 2 febbraio 2015. Di conseguenza l'accredito è stato

registrato con valuta 20 marzo 2015. Considerando quanto esposto le valute sono

state registrate correttamente. A titolo di ulteriore correntezza a vostro

favore (ricordiamo che abbiamo già rinunciato all'addebito delle spese di

scioglimento di CHF 1'000.00) siamo disposti ad accreditare gli interessi

passivi su CHF 6'656.10 come segue: - Storno interessi del 4,0% dal 20.01.2015

al 28.02.2015 CHF 29.60 - Storno interessi del 3,5% dal 01.03.2015 al

20.03.2015

CHF 12.95. Totale storno interessi CHF 42.55. Accreditiamo questo

importo sul vostro conto contributi. (…)” (doc. A/58).

Nella fattispecie, ritenuto

che la convenuta non contesta il metodo di calcolo degli interessi e che

l’attrice ha rinunciato agli interessi debitori sull’importo stornato di fr.

6'656.20 dal 20 gennaio al 20 marzo 2015 per fr. 42.55, questo Tribunale

ritiene che per il resto, meglio per l’importo di fr. 506.85 (ossia 549.40

(cfr. doc. A/45-13) – 42.55), il calcolo degli interessi per il 2015 va

confermato e non merita ulteriori approfondimenti.

Nello scritto del 24

febbraio 2016 l’attrice ha puntualizzato inoltre che: “(…) In risposta alla

vostra osservazione di aver ricevuto il precetto esecutivo vi ricordiamo che

nella vostra lettera del 18 dicembre 2015 ci avevate chiesto di attendere una

vostra presa di posizione entro metà gennaio 2016. Non avendo ricevuto alcun

risconto entro metà gennaio, il 25 gennaio 2016 è stato inviato il precetto

esecutivo. Considerati tutti gli importi del vostro debito, l’importo dovuto

ammonta a: - Saldo a nostro favore, nostro conteggio del 10.11.2015 CHF

12'217.60 (già dedotto spese di scioglimento di CHF 1’000.00) - Spese amministrative

per avviare processo d’incasso CHF 500.00 - Spese precetto esecutivo CHF 103.30

- Totale storno interessi CHF - 42.55. Totale a nostro favore CHF 12'778.35.

Restiamo in attesa del nuovo saldo insinuato di CHF 12'778.35 entro e

non oltre il 14 marzo 2016. Vi rendiamo tuttavia attenti che questo

importo è valido solamente nel caso paghiate lo stesso entro il termine

concessovi qui sopra indicato. Rinunceremmo infatti – quale ulteriore

correntezza a vostro favore – agli interessi di mora del 5% sull’importo di CHF

12'217.60 come da precetto esecutivo. Se il pagamento di CHF 12'778.35 non ci

perviene entro il 14 marzo 2016 faremo valere anche il diritto agli interessi

di mora. (…)” (doc. A/58).

Con la replica, come

accennato (cfr. consid. 1.3), l’attrice ha aumentato la propria pretesa a fr.

12'778.35.

Al riguardo questo

Tribunale rileva quanto segue.

L’addebito delle spese va

riconosciuto nella misura in cui le stesse sono documentate e sono previste

nell’apposito regolamento dei costi.

In concreto, nel “Conto

dei contributi - Estratto conto in data 31.12.2015”, quali addebiti non

riaccreditati per “Correntezza Spese”, figurano gli importi di fr. 250

quali “Spese piano di pagamento” e di fr. 200 quali “Tasse

d’ingiunzione” (cfr. doc. A/45). Questi importi, preavvisati con il “Piano

di rimborso” del 9 marzo 2015 (doc. A/45-7) rispettivamente con la “Disdetta

del contratto di adesione” del 24 settembre 2015 (doc. A/45-10) e previsti tanto

dal “Regolamento dei costi AT 1 Modula” in vigore dal 1. gennaio 2007

(doc. A/6) quanto dal “Regolamento dei costi” in vigore dal 1. gennaio

2012.

(doc. A/15), vanno riconosciuti.

Anche l’importo di fr. 500

per “Spese amministrative per avviare processo d’incasso” (cfr. doc.

A/53 e A/58), preteso con il succitato scritto del 24 febbraio 2016, va

riconosciuto visto che i succitati Regolamenti dei costi (cfr. doc. A/6 e A/15)

stabiliscono, quali costi causati da omissioni, l’importo di fr. 500 per la

procedura d’esecuzione.

Quanto alle spese per il

precetto di fr. 103.30 (cfr. doc. A/54), pure pretese con il succitato scritto

del 24 febbraio 2016, va ricordato che tali spese seguono le sorti

dell’esecuzione e non possono essere imposte né dall’assicuratore né dal

tribunale in quanto costituiscono un accessorio del credito che devono essere

sopportate dal debitore se non riesce ad opporsi con successo all’esecuzione,

in caso contrario dal creditore. Esse sono aggiunte alla somma oggetto di

esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto senza che sia necessaria

un’esplicita pronuncia nel merito (DTF 71 III 144; Ammon/Walther, Grundriss des

Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, 2008, pag. 116; STCA 34.2006.55 del 24

gennaio 2007).

Stante tutto quanto

precede, va quindi riconosciuto un credito di complessivi fr. 12'675.05 (ossia

l’ammontare di 12'217.60 (cfr. doc. A/45) + 500 (spese per la proceduta

d’esecuzione; cfr. doc. A/53 e A/58) – 42.55 (pari all’importo totale

riconosciuto dall’attrice quale storno degli interessi per il 2015; cfr. doc.

A/58)).

2.7

L’attrice, sull’importo di

fr. 12'778.35, chiede anche il versamento di interessi di ritardo al 5% dal 28

maggio 2015 (cfr. consid. 1.3).

Secondo l’art. 66 cpv. 2

LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di previdenza può

pretendere interessi di mora (Brühwiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge,

in: Schw. BVR, 2007, n. 174; SZS 1990 pag. 89). L’ammontare degli interessi è

fissato nel regolamento dell’istituto di previdenza; in caso contrario si

applica l’art. 104 CO che prevede un interesse moratorio del 5% (STFA B 2/02

dell’11 dicembre 2002 consid. 6.1; DTF 117 V 350).

Ritenuto che le “disposizioni

di base” del Regolamento (sia quello in vigore dal 1. gennaio 2012 sub doc.

A/13 che quello in vigore dal 1. gennaio 2014 sub doc. A/14) nulla prevedono in

punto agli interessi e che nella diffida del 28 maggio 2015 l’attrice ha

chiesto il versamento di fr. 10'207.-- (cfr. doc. A/54-9), in virtù dei

combinati articoli 102 e 104 CO, è solo su questo importo che gli interessi al

5% (tasso legale) possono essere fatti decorrere a partire da quella data.

Per la differenza, meglio

fr. 2'468.05 (12'675.05 - 10'207), fa stato la data del 25 gennaio 2016 (data

della domanda d’esecuzione; cfr. doc. A/53) a valere quale prima valida

interpellazione per l’importo superiore.

2.8

Visto tutto quanto precede,

la petizione è parzialmente accolta. La CV 1 è condannata a versare alla Fondazione

AT 1 la somma di fr. 12'675.05 oltre interessi al 5% su fr. 10'207.-- dal 28 maggio

2015.

e su fr. 2'468.05 dal 25 gennaio 2016.

2.9

La procedura è di principio

gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP e art. 29 cpv. 1 Lptca).

A parte attrice, peraltro

non patrocinata in causa, non vengono assegnate ripetibili. Conformemente

alla giurisprudenza federale, nessuna indennità per ripetibili è infatti di regola assegnata alle autorità o agli organismi con

compiti di diritto pubblico. Ciò vale anche per gli istituti di previdenza (DTF

126.

V 149 consid. 4, 118 V 169 consid. 7). All’assicuratore vincente e non

patrocinato in causa si giustifica eccezionalmente l’assegnazione di ripetibili

unicamente se il comportamento processuale della controparte si dimostra

temerario (o quest’ultima abbia agito con leggerezza) e cumulativamente se –

ciò che non corrisponde al caso in esame – la causa è complessa, ha valore

litigioso elevato e richiede notevole impiego di tempo e gli sforzi profusi

sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 128

V 133, 323, 127 V 207, 126 V 150, 110 V 135; AHI Praxis 2000 pag. 337; RCC 1984

pag. 278).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La petizione è parzialmente

accolta.

§ La

CV 1 è condannata a versare alla Fondazione AT 1 la somma di fr. 12'675.05

oltre interessi al 5% su fr. 10'207.-- dal 28 maggio 2015 e su fr. 2'468.05 dal

25 gennaio 2016.

2. Non si prelevano tasse e

spese di giustizia. Non si assegnano ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti