34.2018.27
Condanna del datore di lavoro al versamento di contributi della previdenza professionale all'istituto di previdenza
25 febbraio 2019Italiano11 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
34.2018.27
rg/sc
Lugano
25 febbraio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 19 ottobre 2018 di
AT 1
contro
CV 1
in materia di contributi della previdenza professionale
considerato in fatto e in diritto
1.1 Per contratto d’adesione (n. __________)
sottoscritto il 15 aprile/6 maggio 2011 la CV 1 quale datore di lavoro ha
affidato l’attuazione della previdenza professionale obbligatoria dei suoi
dipendenti alla AT 1, __________ con effetto dal 1. aprile 2011 (doc. A/2,
A/4).
1.2 Stante il mancato pagamento dei
premi dovuti da parte del datore di lavoro per un importo complessivo di fr. 7'439.70
(valuta 22 giugno 2017; cfr. conteggio 23 giugno 2017 sub doc. A/7), que-st’ultimo
– dopo l’invio da parte dell’istituto di previdenza di diffide (doc. A/8-10) – ha
disdetto il contratto d’adesione con effetto al 30 maggio 2017 (doc. A/11).
Adite le vie esecutive con PE n. __________ dell’UE di __________ del 29 novembre
2017 (doc. A/13), con l’”istanza” (recte: petizione) in rassegna la fondazione
attrice chiede la condanna della CV 1 al pagamento di CHF 7'439.10 con
interessi al 5% dal 4 ottobre 2017, di fr. 284.10 per interessi sino al 3
ottobre 2017, nonché delle “spese regolamentazione di esecuzione e altri
costi”. Postula altresì il rigetto definitivo dell’opposizione
interposta al suddetto precetto come pure la rifusione di spese e ripetibili.
1.3 La convenuta non è intervenuta
in causa, nonostante la fissazione, trascorso il termine per la presentazione
della risposta di causa, di un ultimo termine perentorio ai sensi dell’art. 13
cpv. 4 Lptca (cfr. II, III).
2.1 La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice
unico ai sensi degli artt. 49 cpv. 2 LOG.
2.2 L'art. 11 LPP impone al
datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di
affiliarsi a un istituto di previden-za regolarmente registrato. Tale
affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore di lavoro,
l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che riguarda
l'ammontare dei contributi l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza
stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore
di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere
almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro
deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del
lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è
l'unico debitore dei contributi (Brühwiler, Obligatorische
Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, 1998 p. 46; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung,
1989, p. 32). Sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto può pretendere
interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre
gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il
finanziamento di queste e l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non
devono necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui
all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP, p. 98). I primi
servono per il finanziamento del fondo di previdenza, i secondi a stabilire le
prestazioni minime previste dalla legge.
2.3 Nel processo riguardante il
versamento di contributi della previdenza professionale l'istituto di
previdenza deve sostanziare la pretesa in maniera completa al fine di
permetterne l'esame, il principio indagatorio vigente nell'ambito delle
assicurazioni sociali (SVR 1998 UV n. 1; DTF 117 V 263 consid. 1b) avendo i
su-oi limiti nell'obbligo delle parti di collaborare all'istruzione della causa
(DTF 125 V 195 consid. 2, 122 V 150 consid. 1a con riferi-menti). D'altro canto
il datore di lavoro deve sostanziare i motivi per cui la pretesa non sarebbe
fondata. Se la richiesta risulta sufficientemente sostanziata, le contestazioni
immotivate non vengono considerate, ritenuto come i fatti da dimostrare vanno
sostanziati in maniera sufficiente e meglio vanno indicati in modo completo al
fine di poter assumere le prove necessarie (SZS 2003 p. 500, 2001 p. 562).
2.4 Nel caso di specie la pretesa
attorea appare sufficientemente so-stanziata e documentata. Parte
convenuta non ha del resto mai contestato nè l'obbligo contributivo, nè
l'ammontare dei contributi.
Le persone
assicurate, l'obbligo contributivo, le modalità di finanziamento, calcolo,
fatturazione e versamento dei contributi sono disciplinati in particolare
all’art. 10 del Contratto d'adesione (doc. A/1; cfr. anche art. 6 per gli interessi
sui conti contributi), agli artt. 2.1, 3, 5 del Regolamento di previdenza (doc.
A/3) e nel Piano di previdenza (doc. A/4). In particolare i premi, il cui
intero versamento incombe al datore di lavoro, si compongono dell'accredito di
vecchiaia, del premio di rischio e delle spese accessorie LPP (art. 66 cpv. 2
LPP; cfr. Contratto d'adesione e Piano di previdenza).
Dagli atti
di causa emerge che il calcolo dei contributi previdenziali (sino allo
scioglimento del contratto) e degli interessi (passivi) dovuti è stato eseguito
secondo le disposizioni legali e regolamentari, tenuto conto del salario
coordinato LPP, delle persone assicurate, dei salari erogati. Il calcolo dei
contributi rimasti insoluti si fonda su questi elementi e su quelli
precedentemente e-sposti e risulta sufficientemente sostanziato. Quo alle
spese, non v’è alcun riscontro documentale per spese di diffida registrate con
valuta 15 febbraio 2016 (fr. 100), 15 marzo 2016 (fr. 100) e 15 aprile 2016
(fr. 100), né per un asserito “piano di pagamento” (fr. 250) registrato
con valuta 12 maggio 2016. Risultano invece documentate e conformi al
Regolamento delle spese (sub doc. A/1) – e vanno per tal ragione riconosciute
(DTF 117 II 258) – le spese per le diffide del 15 febbraio (fr. 100), 15 marzo
(fr. 100) e 15 aprile 2016 (fr. 100), nonché la spesa di fr. 300 addebitata il
4 aprile 2016 e da considerare con ogni verosimiglianza quale spesa per “nota
agli assicurati” e non quale spesa per “diffida raccomandata” (cfr.
art. 2.1 del citato regolamento).
Oggetto
di
condanna devono pure essere i costi relativi alla domanda di esecuzione (“spese
regolamentazione di esecuzione” fatte valere nel petitum), indicati pure
nel precetto esecutivo (fr. 300) della cui opposizione è qui chiesto il rigetto
(doc. A/13) e contemplati nel Regolamento delle spese (cfr. art. 2.2).
Alla
fondazione attrice spetta pertanto un importo complessivo di fr. 7'473.80
([7'439.70 – 100 – 100 – 100 – 250] + 284.10 + 300).
2.5 L’attrice chiede anche il
versamento di interessi di ritardo al 5% dal 4 ottobre 2017.
Secondo
l’art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di
previdenza può pretendere interessi di mora (Brühwiler, Brühwiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge,
in: Schw. BVR, 2007, n. 174; SZS 1990 p. 89). L’ammontare degli interessi è
fissato nel regolamento dell’istituto di previdenza; in caso contrario si
applica l’art. 104 CO che prevede un interesse moratorio del 5% (STFA B 2/02
dell’11 dicembre 2002 consid. 6.1; DTF 117 V 350; Brechbühl,
cit., ad art. 66, n. 36, p. 1082 e ivi riferimenti).
Nel
caso in esame, il tasso d’interesse richiesto corrisponde a quello legale e la
convenuta è palesemente in mora. La doman-da attorea merita pertanto
accoglimento. Gli interessi di ritardo al 5% sono dovuti dal 3 ottobre 2017
sull’importo di CHF 6'889.70 (7'439.70 – 100 – 100 – 100 – 250).
2.6 L’attrice
postula pure la pronuncia del rigetto definitivo dell'oppo-sizione al
summenzionato PE n. __________ dell’UE di __________ del 29 novembre 2017.
Il creditore che a seguito
dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art.
79 LEF, può chiedere diretta-mente la continuazione dell'esecuzione senza dover
esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art.
80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79
LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo della
Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (DTF 107 III 60). Il
principio é che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi
intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere
definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit privé et assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La
condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza é che il giudice
dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il
giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il
Tribunale cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel
dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in
corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito riconosciuto.
La presente sentenza varrà
pertanto quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione senza che la
fondazione creditrice debba previamente chiedere il rigetto definitivo
dell'opposizione al giudice dell'esecuzione.
2.7 Giusta l’art. 29 cpv. 1 Lptca
la procedura è di principio gratuita. La giurisprudenza federale ha tuttavia
stabilito che l'esclusione della gratuità della procedura in caso di
introduzione di procedimenti temerari o per leggerezza costituisce un principio
processuale generale del diritto federale della assicurazioni sociali (DTF 124
V 285, 118 V 319; SZS 1998 p. 64; cfr. art. 29 cpv. 3 Lptca). Un
processo è temerario o sconsiderato se la parte fonda la propria richiesta su
fatti di cui conosce o dovrebbe conoscere l'inesattezza. La temerarietà è tra
l'altro data nel caso in cui una parte si attiene ad un’opinione palesemente
illegale e anche nel caso in cui un cui questa violi un obbligo che le compete
(ad esempio l'obbligo di collaborare o di astenersi dal compiere un determinato
atto; DTF 124 V 288s, 112 V 335). Nell'ambito di un’azione in materia di
contributi LPP, il solo fatto di non intervenire in causa non è sufficiente per
ritenere temerario il comportamento della parte convenuta. Tuttavia, in tale
contesto il comportamento della parte debitrice dev'essere valutato tenendo
conto anche del suo agire prima del processo. Se, quindi, il datore di lavoro
non rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive,
obbliga l'istituto di previdenza, malgrado una situazione palesemente
infondata, a intentare un'azione giudiziaria e non interviene in causa, agisce
in modo temerario. In simili condizioni si può infatti ritenere che egli abbia
messo in atto manovre dilatorie passibili d’essere sanzionate tramite il
pagamento delle spese di giustizia (DTF 124 V 288, 290; STCA 28 gennaio 1998
nella causa FICLPP).
Nel
caso in esame la società convenuta non ha dato seguito alle richieste di
pagamento inviatele dalla fondazione attrice, ha interposto opposizione al
precetto esecutivo e non è intervenuta in causa. In simili circostanze, alla
luce della suesposta giurisprudenza, ad essa vanno accollate tasse e spese di
procedura per fr. 100.
2.8 L'assicuratore che vince la
causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF
128 V 133, 126 V 150, 112 V 361; SZS 2001 p. 174). All’assicuratore vincente e
non patrocinato in causa si giustifica eccezionalmente l’assegnazione di
ripetibili se il comportamento processuale della controparte si dimostra
temerario (o quest’ulti-ma abbia agito con leggerezza) e, cumulativamente, se
la causa è complessa, ha valore litigioso elevato e richiede notevole impiego
di tempo e gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai risultati
ottenuti (DTF 128 V 133, 323, 127 V 207, 126 V 150, 110 V 135;
AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984 p. 278). Suddette condizioni non essendo nella
specie adempiute, non si giustifica l’assegnazione di ripetibili.
Per
questi motivi
dichiara e
pronuncia
1.- La petizione è parzialmente
accolta.
§ La CV 1 è condannata a
versare alla AT 1 la somma di fr. 7'473.80 oltre interessi al 5% dal 4 ottobre
2017 su fr. 6'889.70.
§§ E’ rigettata in via
definitiva l’opposizione al PE n. __________ dell’UE di __________ del 29
novembre 2017 per l’importo di fr. 7'473.80 oltre interessi al 5% dal 4 ottobre
2017 su fr. 6'889.70.
2.- Tasse e spese per complessivi fr.
100 sono poste a carico della parte convenuta. Non si assegnano ripetibili.
3.- Comunicazione agli interessati
Fatti
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
Considerandi
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti