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Decisione

34.2018.3

Divisione degli averi previdenziali a seguito di divorzio. Nuovo diritto in vigore dal 1. gennaio 2017. Prelievo per il finanziamento dell'abitazione

30 maggio 2018Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

2.1

La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione

monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014

del 31 agosto 2015,9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011,9C_792/2007 del 7 novembre

2008).

2.2 Competente

ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente

Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente secondo l’art. 73 LPP

(art. 25a cpv. 1 prima frase LFLP).

2.3 Le

disposizioni di cui agli artt. 122-124 CC, 5 e 22-25a LFLP e 280-281 CPC

menzionati nel presente giudizio sono quelle in vigore dal 1. gennaio 2017 a

seguito della modifica del Codice civile svizzero del 19 giugno 2015

concernenti il conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio,

tali disposizioni applicandosi ai procedimenti di divorzio pendenti

dinanzi ad una autorità cantonale al momento dell’entrata in vigore della

modifica (art. 7d cpv. 2 Tit. fin. CC; cfr. STCA 34.2016.3 del 24 aprile 2017).

2.4 Per

l’art. 22a cpv. 1 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per

ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli

averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione

d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della

celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero

passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi

dovuti al momento del promovimento della procedura di divorzio. I pagamenti in

contanti e le liquidazioni in capitale effettuati durante il matrimonio non

sono computati.

Per la

ripartizione degli averi previdenziali in caso di divorzio, giusta il nuovo

art. 122 CC determinante è il momento del promovimento della procedura di

divorzio. Tuttavia, nel caso in esame al punto n. 7 del dispositivo della

sentenza di divorzio, cresciuto in giudicato e quindi vincolante per lo

scrivente Tribunale, il Pretore ha stabilito il 31 luglio 2013 quale dies ad

quem per il riparto.

L’art.

22b LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazio-ne d’uscita

esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1.

gennaio 1995. Il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza

di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è

prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante

il matrimonio (Vetterli/Keel,

Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623;

STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).

A

norma dell'art. 25a cpv. 1 LFLP se nella procedura di divorzio è impossibile

prendere una decisione sul conguaglio della previdenza professionale giusta gli

artt. 280 o 281 CPC, il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi

dell’art. 73 cpv. 1 LPP procede d’ufficio alla divisione sulla base della

chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante

per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341,

128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007) non appena gli sia stata

rimessa la causa. Sia i coniugi che gli

istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura

(art. 25a cpv. 2 LFLP). Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare

le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base

agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre 1995, FF 1996 I

122, 233.46). Come accennato (cfr. supra consid. 2.2), giusta l’art. 25a cpv. 1

seconda frase LFLP nelle procedure di completamento di una sentenza straniera

di divorzio è considerato luogo del divorzio il luogo della procedura di

completamento (art. 64 LDIP).

2.5 Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede sono le

pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così

come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425).

Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria (pilastro

2A) e della previdenza più estesa (pilastro 2B). Non rientrano invece

nel campo d’applicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS)

che del terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del

25 luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).

2.6 Il nuovo art. 22a cpv. 3

LFLP prevede che, in caso di prelievi anticipati secondo gli artt. 30c LPP e

331e CO per la proprietà d’abitazione effettuati durante il matrimonio, il

Considerandi

deflusso di capitali e gli interessi persi vengono addebitati

proporzionalmente all’avere acquisito prima del matrimonio e a quello

accumulato successivamente sino al momento del prelievo.

2.7

2.7.1

Dalle dichiarazioni di parte

(rimaste incontestate) e dalla documentazione acquisita agli atti non risulta

che al momento del matrimonio (12 dicembre 1996) CV 1 disponesse di averi

previdenziali o di libero passaggio. Dal fascicolo emerge per contro che al

momento determinante per il riparto (31 luglio 2013; cfr. supra consid. 1.1)

egli disponeva di una prestazione divisibile di CHF 168'712.15 presso la

Fondazione CV 2 dove è assicurato dal 1. agosto 2000 (cfr. IX, IX-1).

2.7.2

Per quanto riguarda AT 1, al

momento del matrimonio disponeva di una prestazione di libero passaggio di CHF

1'555 presso la Fondazione __________ (rispettivamente Fondazione __________)

dove è stata assicurata dal 1. settembre 1995 al 30 aprile 2000 (cfr. VIII-1,

VIII-1/6, VIII-1/7) con versamento, all’uscita, della prestazione ivi

accumulata di complessivi CHF 18'180.20 alla Cassa pensione __________ (cfr.

VIII-1/5). Quest’ultima nel marzo 2004 ha trasferito l’avere di CHF 54'331.50

acquisito dall’assicurata su un conto di libero passaggio della Fondazione di

libero passaggio __________ (cfr. VIII-5), la quale a sua volta, il 23 dicembre

2004, ha versato l’avere di CHF 54'825.75 su un conto di libero passaggio della

Fondazione di libero passaggio __________ (cfr. VIII-3, VIII-4). L’11 luglio

2007.

l’avere depositato presso quest’ultima fondazione (CHF 56'291.55) è stato

prelevato da AT 1 per il finanziamento dell’abitazione primaria (cfr. IV-2,

VIII/2).

Dalle tavole processuali

emerge che a far tempo dal 1. maggio 2008 e sino al 30 aprile 2012 AT 1 è stata

assicurata alla __________, con versamento, all’uscita, del capitale

previdenziale ivi accumulato di CHF 14'853.15 (cfr. VIII-1/3) alla AT 2, dove

in data 31 luglio 2013 disponeva di un avere di CHF 16'432.20 (cfr. VIII-1/1).

Va ricordato che capitali previdenziali prelevati per il finanziamento

dell’abitazione primaria – e per i quali sussiste ancora l’obbligo di rimborso

alla crescita in giudicato del divorzio (DTF 128 V 235 consid. 3b) – non

perdono la loro natura previdenziale ma mantengono il proprio valore nominale

sino al divorzio e devono quindi essere contabilizzati nella prestazione

esistente a tale momento ed essere considerati come una prestazione da

dividersi conformemente agli artt. 122 CC e 22 LFLP (art. 30c cpv. 6 LPP, art. 331e cpv. 6 CO; DTF 133 V

29, 132 V 332, 128 V 230; in argomento vedi Bäder Federspiel, Wohneigentumsförderung und Scheidung, 2008, pp.

261ss, nn. 531ss; Brunner, Die Berücksichtigung von Vorbezügen für

Wohneigentum bei der Teilung der Austrittleistung nach Art. 122 ZGB, in ZBJV

2000.

pp. 536ss).

Conformemente

al sopra menzionato art. 22a cpv. 3 LFLP ed applicando la tabella di calcolo

riportata nel Bollettino LPP UFAS n. 143 del 16 novembre 2016 p. 6,

stante un avere al momento del matrimonio (12 dicembre 1996) di CHF 1'555, rispettivamente

di CHF 2'215.80 (tenendo cioè in considerazione gli interessi [per

il calcolo cfr. www.gerichte-zh.ch] ex artt.

8a OLP e 12 OPP2 maturati su tale importo sino alla data del prelievo), considerato

il prelievo di CHF 56'291.55 effettuato l’11 luglio

2007.

(di cui CHF 54'075.75 [= 56'291.55 – 2'215.80] acquisiti durante il

matrimonio) e tenuto conto di un capitale previdenziale di CHF 16'432.20

presente al momento del divorzio (31 luglio 2013), l’importo accumulato

da AT 1 in costanza di matrimonio e suscettibile di essere diviso deve essere cifrato

in CHF 70'507.95 (16'432.20 + 54'075.75).

2.7.3

Ne

segue che, richiamata la chiave di ripartizione stabilita dal Pretore (cfr.

supra consid. 1.1), considerati un avere divisibile di CHF 168'712.15

accumulato da CV 1 e un avere divisibile di CHF 70'507.95 accumulato da AT

1, a favore di quest’ultima spetta a saldo (DTF 129 V 254) un importo di CHF

49'102.10 ([168'712.15 - 70'507.95] :

2).

2.8

Per applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha

diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero

passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 LFLP; Schneider/Bruchez, in

SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di previdenza

o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/2010 del 6 dicembre

2010).

Ne consegue che,

nel rispetto di quanto previsto dal nuovo art. 22c LFLP quo alla ripartizione

tra parte obbligatoria e sovraobbligatoria, l’importo di CHF 49'102.10, unitamente agli interessi compensativi – al

tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009

del 25 settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2,

rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto

debitore – maturati su tale

importo a far tempo dal 31 luglio 2013 e sino al momento dell'effettivo

trasferimento (DTF 129 V 255; STFA B 73/02 dell’8 aprile 2003, B 113/02

dell’8 luglio 2003, B 36/02 del 18 luglio 2003; Bollettino LPP UFAS n. 138 del

16.

marzo 2015), dovrà essere trasferito a favore di AT 1 presso la AT 2 dove risulta attualmente assicurata (cfr. VIII-1/1,

VIII-1/2).

In

caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato

del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale

federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti,

sull'ammontare della prestazio-ne d'uscita e relativi interessi compensativi,

interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257;

STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).

2.9

La

procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si

assegnano ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- L’avere

di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione

ammonta a CHF 168'712.15.

2.- L’avere

di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione

ammonta a CHF 70'507.95.

3.- È

fatto ordine alla Fondazione CV 2 (assicurazione n. __________; AVS

n. __________) di versare a favore di AT 1 presso la AT 2

(contratto n. __________; assicurazione n. __________) l’importo di CHF 49'102.10

oltre interessi compensativi dal 31 luglio 2013.

4.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. Non si assegnano ripetibili.

5.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti