34.2018.31
Condanna del datore di lavoro al versamento di contributi della previdenza professionale all'istituto di previdenza
28 maggio 2019Italiano12 min
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Raccomandata
Incarto
n.
34.2018.31
rg/sc
Lugano
28 maggio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 27 novembre 2018 di
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
CV 1
in materia di contributi della previdenza professionale
considerato in
fatto e in diritto
1.1 Con
effetto dal 1. agosto 2017, tramite contratto d’affiliazione sottoscritto il
13/27 settembre 2017 con la __________ (ora: AT 1, cfr. FUSC – 19.11.2018 agli
atti), la CV 1 quale datrice di lavoro ha attuato la previdenza professionale
obbligatoria dei suoi dipendenti (doc. A/4).
1.2
A seguito del mancato pagamento – anche dopo l’invio di diffide (doc. A/11,
14) e sciolto il contratto d’adesione per il 31 marzo 2018 (doc. A/15) – dei
contributi dovuti per un ammontare complessivo di fr. 5'585.95 (valuta 24 agosto
2018, importo comprensivo di interessi, costi per diffida, scioglimento del
contratto e domanda di esecuzione; cfr. estratto conto sub doc. A/8), adite
le vie esecutive con precetto n__________ dell’UE di Lugano (doc. A/19), con la
presente petizione la AT 1, patrocinata dall’avv. RA 1, chiede la condanna
della CV 1 al pagamento di suddetto importo con interessi al 6% dal 7 luglio
2018 nonché di fr. 1'250 con interessi al 6% dalla data di “proposizione
dell’azione” e fr. 73.30 per “spese di esecuzione”.
L’attrice
postula pure per l’importo di fr. 5'585.95 il rigetto dell’opposizione al
summenzionato precetto con protesta di spese di giustizia e ripetibili.
1.3 Parte
convenuta non è intervenuta in causa, malgrado la fissazione – trascorso il
termine per la presentazione della risposta di causa – di un ultimo termine
perentorio ai sensi dell’art. 13 cpv. 3 Lptca (cfr. II, III).
2.1 La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione
monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014
del 31 agosto 2015,9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011,9C_792/2007 del 7 novembre
2008).
2.2 La
competenza territoriale dello scrivente Tribunale ex art. 73 cpv. 2 LPP è data,
parte convenuta avendo sede nel Cantone Ticino. Pacifica è pure la competenza
avuto riguardo al campo d’applicazione materiale e personale dell’art. 73 LPP,
la lite opponendo un istituto di previdenza ad un datore di lavoro ed avendo
ad oggetto il mancato versamento dei contributi previdenziali da parte di
quest’ultimo (in argomento: Meyer-Blaser,
Die Rechtsprechung von Eidgenössischen Versicherungsgericht und Bundesgericht
zum BVG, 1990-1994, in SZS 1995 pp. 81ss, 109; Meyer/Uttinger, in: Schneider/Geiser/Gächter
(éd.), Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art. 73 n. 52).
2.3
L'art. 11 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente
di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente registrato. Tale
affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore di lavoro,
l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che riguarda
l'ammontare dei contributi l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza
stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore
di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere
almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro
deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del
lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è
l'unico debitore dei contributi (in argomento cfr. Brechbühl, in:
Commentaire LPP e LFLP, op. cit., ad art. 66, n. 8ss; Brühwiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, 2007, n. 171ss; Lüthy, Das Rechtsverhältnis
zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, 1989, p. 32). Sui
contributi non pagati alla scadenza l'istituto può pretendere interessi di mora
(art. 66 cpv. 2 LPP). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di
previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di
queste e l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non devono necessariamente
corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del
Consiglio federale sulla LPP, p. 98). I primi servono per il finanziamento del
fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla
legge.
2.4
Nel processo riguardante il versamento di contributi della previdenza
professionale l'istituto di previdenza deve sostanziare la pretesa in maniera
completa al fine di permetterne l'esame, il principio indagatorio vigente
nell'ambito delle assicurazioni sociali (SVR 1998 UV n. 1; DTF 117 V 263
consid. 1b) avendo i suoi limiti nell'obbligo delle parti di collaborare
all'istruzione della causa (DTF 125 V 195 consid. 2, 122 V 150 consid. 1a con
riferimenti). D'altro canto il datore di lavoro deve sostanziare i motivi per
cui la pretesa non sarebbe fondata. Se la richiesta risulta sufficientemente
sostanziata, le contestazioni immotivate non vengono considerate, ritenuto come
Fatti
i fatti da dimostrare vanno sostanziati in maniera sufficiente e meglio vanno
indicati in modo completo al fine di poter assumere le prove necessarie (SZS
2003 p. 500, 2001 p. 562).
2.5
2.5.1 Nella
fattispecie in disamina, la pretesa attorea appare sufficientemente sostanziata
e documentata, nessuna contestazione, anche precedentemente all’inoltro dell’azione
giudiziaria, risulta del resto essere stata sollevata dalla convenuta.
Con la sottoscrizione del contratto
d’affiliazione (doc. A/4) e la presa di conoscenza, quale parte integrante del
contratto, in particolare – per quanto qui interessa – delle condizioni generali
d’affiliazione (doc. A/6), del regolamento di previdenza (doc. A/5) e del
regolamento delle spese (sub doc. A/6), si è impegnata ad attuare la previdenza
professionale dei suoi dipendenti, tramite prelevamento dei contributi dal
salario dei lavoratori e versamento di questi e dei suoi contributi alla cassa.
La datrice di lavoro non risulta del resto aver mai contestato il proprio
obbligo contributivo, il quale non può quindi che essere riconosciuto. Le norme
concernenti il finanziamento sono previste nel suddetto regolamento di
previdenza (ed anche dal piano di previdenza, doc. A/7) cui rimanda il
contratto d'affiliazione e che definisce le modalità di calcolo dei contributi
in base al salario assicurato (artt. 2 e 5). Inoltre, le condizioni generali
contengono, tra l’altro, le norme applicabili alla disdetta del contratto
d’adesione, al pagamento e all'esigibilità dei contributi, prevedendo anche
l'addebito o l'accredito di interessi in caso di pagamento anticipato
rispettivamente ritardato dei contributi (art. 2.3).
Dalle tavole
processuali risulta che il calcolo dei contributi (e interessi) e i relativi
conteggi notificati alla datrice di lavoro sono stati effettuati conformemente
alle disposizioni sopra esposte e a quelle vincolanti della LPP, tenendo conto
dei salari erogati nel periodo litigioso. Oltre ai contributi dovuti, sono
anche state ad-debitate (e sono comprese nella postulata somma di fr. 5'585.95)
spese di sollecito/diffida (fr. 90), spese per scioglimento del contratto (fr.
300) e spese per domanda di esecuzione (fr. 300) (cfr. estratto conto in doc.
A/8), atteso che l’addebito di tali costi appare in concreto giustificato
trovando segnatamente fondamento nel già menzionato regolamento delle spese (sub
doc. A/6).
La
cassa attrice postula altresì la condanna della società convenuta al pagamento
di fr. 1'250 in relazione alla “proposizione dell’azione”. In quanto
previsto dal regolamento delle spese, anche il rimborso di tale spesa deve
essere riconosciuto.
2.5.2 Disattesa
deve essere per contro la richiesta di rimborso del-l’importo di CHF 73.30
versato quale anticipo all’UE di __________. Tale spesa segue infatti le sorti
dell’esecuzione in quanto costituiscono un accessorio del credito che deve
essere sopportato dal debitore se non riesce ad opporsi con successo
all’esecuzio-ne, in caso contrario dal creditore. Essa è aggiunta alla somma
oggetto di esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto, senza che sia
necessaria un’esplicita pronuncia nel merito (DTF 71 III 144; Panchaud/Caprez, La
mainlevée d’opposition, § 164, p. 414; Ammon/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs
und Konkursrechts, 2008, p. 116; STCA 34.2006.55 del 24 gennaio 2007).
2.5.3 Il
credito complessivo di spettanza della AT 1 va di conseguenza cifrato in fr.
6'835.95 (5'585.95 + 1'250).
2.6 La
cassa attrice chiede anche il versamento di interessi di mora al 6% dal 7
luglio 2018 su fr. 5'585.95 nonché interessi di mora al medesimo tasso sugli
ulteriori fr. 1'250 dalla data d’inoltro della presente azione giudiziaria (27
novembre 2018).
Secondo
l’art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di
previdenza può pretendere interessi di mora (Brühwiler, cit., n. 174; SZS 1990 p. 89; cfr.
art. 2.3 condizioni generali). L’ammontare degli interessi è fissato nel
regolamento dell’istituto di previdenza; in caso contrario si applica l’art.
104 CO che prevede un interesse moratorio del 5% (STFA B 2/02 dell’11 dicembre
2002 consid. 6.1; DTF 117 V 350; Brechbühl, cit., ad
art. 66, n. 36, p. 1082 e ivi riferimenti).
Nel
caso in esame, le summenzionate condizioni generali (art. 2.3 lett. f)
prevedendo espressamente un interesse moratorio del 6% e la convenuta essendo
palesemente in mora, la domanda attorea merita accoglimento.
2.7
Chiesta è pure la pronuncia – per l’importo di fr. 5'585.95 con interessi al
6% dal 7 luglio 2018 – del rigetto definitivo dell'opposizione interposta al
precetto esecutivo n. __________ dell’UE di __________ del 28 agosto 2018 (doc.
A/19).
Ora,
il creditore che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri
diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere direttamente la
continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di
rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la
decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da
un Tribunale amministrativo della Confederazione o del Cantone del foro
dell'esecuzione (DTF 109 V 49 consid. 3, 107 III 60ss; SZS 1997 p. 322). Il
principio è che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 LEF e
quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi
riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la procedura
dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit privé et
assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La condizione aggiuntiva
introdotta dalla citata giurisprudenza è che il giudice dell'azione ordinaria
(che può essere, a seconda della natura del credito, il giudice civile o il
giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il Tribunale cantonale
delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel dispositivo che accoglie
in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione
per la parte del credito riconosciuto.
La
presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione
dell'esecuzione, senza che il creditore debba previamente chiedere il rigetto
definitivo dell'opposizione al giudice dell'esecuzione per l’importo di fr. 5'585.95
oltre interessi al 6% dal 7 luglio 2018.
2.8 Per
l’art. 29 cpv. 1 Lptca la procedura è di principio gratuita (cfr. art. 73 cpv.
3 LPP). L'esclusione della gratuità della procedura in caso di introduzione di
procedimenti temerari o per leggerezza costituisce un principio processuale
generale del diritto federale delle assicurazioni sociali (DTF 128 V 323, 124 V
285; SZS 1998 p. 64; cfr. art. 29 cpv. 3 Lptca). Nell'ambito dell'azione
in materia di contributi LPP, il solo fatto di non intervenire in causa non è
sufficiente per ritenere temerario il comportamento di parte convenuta. In tale
contesto il comportamento della controparte dev'essere valutato tenendo conto
anche dell'agire che l'interessato ha tenuto precedentemente al processo. Se,
quindi, il datore di lavoro non rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio
di procedure esecutive e obbliga l'istituto di previdenza a inoltrare un'azione
giudiziaria e non interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili
condizioni si può infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre
dilatorie passibili d’essere sanzionate tramite il pagamento di spese di
giustizia (DTF 128 V 323, 126 V 149; Meyer/Uttinger, in: Commentaire LPP et LFLP, op. cit., ad
art. 73, n. 89s).
Nel
caso in esame, parte convenuta non ha dato seguito alle richieste di pagamento
inviatele, ha interposto opposizione al precetto esecutivo e non è intervenuta
in causa. In tali circostanze, alla luce della suevocata giurisprudenza, ad
essa vanno caricati gli oneri di procedura per complessivi fr. 150.
2.9 L'assicuratore
che vince la causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 128 V 133, 126 V 150).
All’assicuratore vincente e patrocinato in causa si giustifica eccezionalmente
l’assegnazione di ripetibili se il comportamento processuale di controparte si
dimostra temerario o quest’ultima abbia agito con leggerezza (DTF
128 V 133 e 323, 127 V 207). Suddette condizioni, come visto (cfr. consid.
2.8), essendo nella specie realizzate, si giustifica l’assegnazione di
ripetibili a favore della cassa attrice.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1.- La
petizione è parzialmente accolta.
§ La
CV 1 è condannata a versare alla AT 1 la somma di fr. 6'835.95 con interessi al
6% dal 7 luglio 2018 su fr. 5'585.95 e dal 27 novembre 2018 su fr. 1'250.
§§ È
rigettata in via definitiva l’opposizione al precetto esecutivo n. __________
dell’UE di __________ del 28 agosto 2018 per l’im-porto di fr. 5'585.95 oltre
interessi al 6% dal 7 luglio 2018.
Considerandi
2.
- La
tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 150, sono poste a carico
della parte convenuta, la quale rifonderà a parte attrice fr. 500 per
ripetibili (IVA inclusa).
3.
- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti