34.2018.6
Mancato pagamento dei contributi della previdenza professionale da parte del datore di lavoro
18 ottobre 2018Italiano10 min
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Incarto
n.
34.2018.6
rg/sc
Lugano
18 ottobre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 27 febbraio 2018 di
AT 1
contro
CV 1
in materia di contributi della previdenza professionale
considerato in fatto e in diritto
che - la fondazione attrice postula la
condanna della società convenuta, quale datrice di lavoro, al pagamento – a
titolo di contributi della previdenza professionale – di CHF 13'256.47 oltre
interessi al 5% dal 20 gennaio 2018, di CHF 35 per interessi dal 1. al 19
gennaio 2018 e delle “spese per il presente precetto”. Chiede altresì il
rigetto dell’opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell’UE di __________,
con protesta di tasse spese e ripetibili;
- la società convenuta non ha
presentato la risposta di causa e ciò nemmeno dopo fissazione di un ultimo
termine perentorio ai sensi dell’art. 13 cpv. 4 Lptca (cfr. II, III);
- la presente vertenza non
pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad
esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il
TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi
dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto 2015; STF 8C_855/2010
dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011);
- la competenza territoriale
dello scrivente Tribunale ex art. 73 cpv. 2 LPP è data, la società convenuta
avendo sede nel Cantone Ticino. Pacifica è pure la competenza avuto riguardo al
campo d’applicazione materiale e personale dell’art. 73 LPP, la lite opponendo
un istituto di previdenza ad un datore di lavoro ed avendo ad oggetto il
mancato versamento dei contributi previdenziali da parte di quest’ultimo (in
argomento cfr. Meyer-Blaser, Die Rechtsprechung von Eidgenössischen Versicherungsgericht
und Bundesgericht zum BVG, 1990-1994,
in SZS 1995 pp. 81ss, 109; Meyer/Uttinger, in: Schneider/Geiser/Gächter (éd.),
Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art. 73 n. 52);
- l'art. 11 LPP impone al
datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di
affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente registrato. Tale
affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore di lavoro,
l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che riguarda
l'ammontare dei contributi, l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza
stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore
di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere
almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro
deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del
lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è l'unico
debitore dei contributi (Brühwiler,
Obligatorische Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, Band
XIV, Soziale Sicherheit, 2007, p. 2065; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und
Personalvorsorge-stiftung, 1989, p. 32). Sui contributi non pagati alla
scadenza l'istituto può pretendere interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP).
Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previdenza possono
strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione.
Di conseguenza i contributi
non devono necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui
all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP, p. 98). I primi
servono per il finanziamento del fondo di previdenza, i secondi a stabilire le
prestazioni minime previste dalla legge;
- con la sottoscrizione
del contratto di affiliazione in data 9/28 ottobre 2013 la CV 1 si è impegnata
ad attuare la previdenza professionale dei suoi dipendenti (con effetto dal 1.
settembre 2013) tramite prelevamento dei contributi dal salario dei lavoratori
e versamento di questi e dei suoi contributi alla fondazione (art. 5.1
contratto d’affiliazione, doc. A/2). Le persone assicurate, i salari assicurati,
il finanziamento ed il calcolo dei contributi risultano dagli atti (doc. A/4-5;
cfr. Piano di previdenza, doc. A/2). Il contratto d’affiliazione (artt. 5.4,
5.5) stabilisce inoltre le norme applicabili al pagamento e all'esigibilità dei
contributi, prevedendo anche l'addebito o l'accredito di interessi in caso di
pagamento anticipato rispettivamente ritardato dei contributi;
- dalla documentazione
in atti risulta che il calcolo dei contributi (con interessi) in quanto tali è
stato effettuato conformemente alle disposizioni legali e regolamentari,
tenendo conto dei salari erogati sino al 31 dicembre 2017 (cfr. disdetta
contratto d’affiliazione, doc. A/3);
- l’addebito delle spese va
riconosciuto nella misura in cui le stesse sono documentate e sono previste
nell’apposito regolamento dei costi. Nel caso concreto (cfr. estratto conto in
doc. A/6) vanno ammesse le spese di diffida del 14 aprile 2017 per CHF 300 nonché
le spese di esecuzione di CHF 500 del 1. giugno 2017, entrambe documentate
(doc. A/6, A/7.1-7.2, A/8) e previste all’art. 2 del Regolamento dei costi (sub
doc. A/2). Non possono invece essere ammesse le spese di CHF 500 registrate il
19 aprile 2016 (cfr. estratto conto in doc. A/6) in quanto non documentate;
- la richiesta di
interessi di ritardo – al tasso del 5% che non supera quello legale di cui
all’art. 104 CO – appare giustificata. Giusta l’art. 66 cpv. 2 LPP, sui
contributi non pagati alla scadenza l'istituto di previdenza può infatti
pretendere interessi di mora (Brühwiler, op. cit., p. 46; SZS
1990 p. 89; cfr. art. 5.4 contratto d'affiliazione);
- non può per contro essere
confermato l’addebito di CHF 103.30 registrato il 18 luglio 2017 (cfr. estratto
conto in doc. A/6). Trattasi di spese di precetto anticipate dalla fondazione.
Va al proposito ricordato che tali spese seguono le sorti dell’esecuzione e non
possono essere imposte né dall’assi-curatore né dal tribunale in quanto
costituiscono un accessorio del credito che devono essere sopportate dal
debitore se non riesce ad opporsi con successo all’esecuzione, in caso
contrario dal creditore. Esse sono aggiunte alla somma oggetto di esecuzione
per la quale è stato concesso il rigetto senza che sia necessaria un’esplicita
pronuncia nel merito (DTF 71 III 144; Ammon/Walther, Grundriss des Schuld-betreibungs-und
Konkursrechts, 2008, p. 116; STCA 34.2006. 55 del 24 gennaio 2007);
- stante quanto sopra, va
quindi riconosciuto un credito di complessivi CHF 12'688.17 (13'256.47 – 103.30
– 500 + 35);
- la richiesta attorea volta
alla pronunzia del rigetto definitivo dell'opposizione interposta dalla società
convenuta al precetto esecutivo n. __________ del 29 gennaio 2018 dell’UE di __________
merita accoglimento.
Il creditore che a seguito
dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art.
79 LEF, può infatti chiedere direttamente la continuazione dell'esecuzione
senza dover esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista
dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi
dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo
della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (DTF 107 III 60).
Il principio é che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e
quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi
riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la procedura
dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit privé et assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La
condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza é che il giudice
dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il
giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il
Tribunale cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel
dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in
corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito riconosciuto;
- per l’art. 29 cpv. 1 Lptca
la procedura è di principio gratuita (cfr. art. 73 cpv. 2 LPP). L'esclusione
della gratuità della procedura in caso d’introduzione di procedimenti temerari
o per leggerezza costituisce un principio processuale generale del diritto
federale della assicurazioni sociali (DTF 128 V 323, 124 V 285; SZS 1998
p. 64; cfr. art. 29 cpv. 3 Lptca). Nell'ambito dell'azione in materia di
contributi LPP, il solo fatto di non intervenire in causa non è sufficiente per
ritenere temerario il comportamento di parte convenuta. In tale contesto il
comportamento della controparte dev'essere valutato tenendo conto anche
dell'agire che l'interessato ha tenuto precedentemente al processo. Se, quindi,
il datore di lavoro non rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di
procedure esecutive e obbliga l'istituto di previdenza a intentare un'azione
giudiziaria e non interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili
condizioni si può infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre dilatorie
passibili d’essere sanzionate tramite il pagamento di spese di giustizia (DTF
128 V 323, 126 V 149; Meyer/Uttinger,
in: Commentaire LPP et LFLP, op. cit., ad art. 73, n. 89s).
Nel caso in esame, la
società convenuta non ha dato seguito alle richieste di pagamento inviatele
dall’istituto di previdenza, ha interposto opposizione al precetto esecutivo e
non è intervenuta in causa. In tali circostanze, alla luce della suesposta
giurisprudenza, ad essa vanno accollate tasse e spese di procedura per CHF 200;
- alla
parte attrice, peraltro non patrocinata in causa, non vengono assegnate
ripetibili (non può che riferirsi a tale indennizzo
la richiesta, peraltro priva di riscontro nel regolamento dei costi, formulata
nel petitum dalla fondazione attrice, di rifusione di non meglio precisate “spese
del presente precetto”). Conformemente alla
giurisprudenza federale, nessuna indennità per ripetibili è infatti di regola assegnata alle autorità o agli organismi con
compiti di diritto pubblico. Ciò vale anche per gli istituti di previdenza (DTF
126 V 149 consid. 4, 118 V 169 consid. 7). All’assicuratore vincente e non
patrocinato in causa si giustifica eccezionalmente l’assegnazione di ripetibili
unicamente se il comportamento processuale della controparte si dimostra
temerario (o quest’ultima abbia agito con leggerezza) e cumulativamente se –
ciò che non corrisponde al caso in esame – la causa è complessa, ha valore
litigioso elevato e richiede notevole impiego di tempo e gli sforzi profusi
sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 128
V 133, 323, 127 V 207, 126 V 150, 110 V 135; AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984
p. 278).
Per questi
motivi,
dichiara
e pronuncia
1.- La
petizione è parzialmente accolta.
§ La CV
1 è condannata a versare a AT 1 la somma di
CHF 12'688.17 oltre interessi al 5% dal 20 gennaio 2018 su CHF
12'653.17.
§§ È rigettata in via definitiva
l'opposizione al precetto esecutivo n. __________ del 29 gennaio 2018 dell’UE
di __________ per l’importo di CHF 12'688.17
oltre interessi al 5% dal 20 gennaio 2018 su CHF 12'653.17.
2.- La
tassa di giustizia e le spese per complessivi CHF 200 sono poste a carico della
parte convenuta. Non si assegnano ripetibili.
3.- Comunicazione agli interessati
Fatti
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
Considerandi
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti