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Decisione

34.2018.7

Mancato pagamento dei contributi della previdenza professionale da parte del datore di lavoro. Notifica tardiva di cessazione d'attività di un dipendente: violazione dell'obbligo di informare il dator

20 dicembre 2018Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

I costi derivanti dalla correzione della data della cessazione del servizio sarebbero

più elevati. Per cui vi consigliamo di rinunciare a tale correzione.

La parte convenuta non ci ha mai proposto un

risarcimento rateale né si è mai mostrata disponibile a corrispondere la somma

dovuta. Per questo la ricorrente si è vista costretta a inviare alla parte

convenuta un'ingiunzione di pagamento, ad avviare un processo di esecuzione

contro di lei e in seguito, vista l'opposizione della parte convenuta al

precetto esecutivo, a intentare questa causa. In conformità con il regolamento

dei costi, la ricorrente è autorizzata a richiedere il rimborso delle relative

spese di mora e di esecuzione.

Allo stato attuale la ricorrente non è più disposta ad

accettare proposte di pagamento rateale dell'importo scoperto. Per cui chiediamo

al tribunale di riprendere la procedura, di approvare la causa e di accordare

dei ripetibili alla ricorrente.”

(doc. VII)

Con

osservazioni 3 maggio 2018 la società convenuta ha precisato:

"

(…) in merito alla vostra lettera

del 17.04.2018, le rendiamo noto le nostre osservazioni. Ammettiamo la mancata

notifica della fine del rapporto di lavoro con la nostra ormai ex dipendente,

abbiamo comunicato alla spettabile __________, nuovo datore di lavoro e dietro

loro richiesta, i dati della AT 1 e abbiamo dedotto, per scarsa conoscenza

della materia, che avrebbero provveduto tra la loro fondazione LPP, __________,

e l'AT 1 a regolarizzare il libero passaggio. La spettabile AT 1 è stato

avvisata tramite formulario della dichiarazione dei salari ad inizio 2018, come

da prassi. Qualora non in contrasto con il codice di procedura civile,

accettiamo le osservazioni della spettabile AT 1 concernente il ricalcolo del

premio e consideriamo assodato l'importo da loro "consigliato".

Osiamo osservare la totale chiusura della parte ricorrente per ciò che concerne

la negata dilazione di pagamento che ogni istituzione pubblica e privata

concede alla parte debitrice, è evidente che non ci siamo divertiti a non

onorare il dovuto, tenendo anche conto dei costi aggiuntivi che tra interessi e

spese per incarto faranno lievitare l'iniziale dovuto del 18/20%, e rinnoviamo

la nostra richiesta per una rateazione equa e riservandoci la possibilità di

estinguere l'intero importo qualora uno dei nostri affari in corso vada in

porto” (doc. IX)

2.1.

La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto

2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio

2011).

La

competenza territoriale dello scrivente Tribunale ex art. 73 cpv. 2 LPP è data,

la società convenuta avendo sede nel Cantone Ticino. Pacifica è pure la

competenza avuto riguardo al campo d’applicazione materiale e personale dell’art.

73 LPP, la lite opponendo un istituto di previdenza ad un datore di lavoro ed

avendo ad oggetto il mancato versamento dei contributi previdenziali da parte

di quest’ultimo (in argomento cfr. Meyer-Blaser, Die Rechtsprechung von

Eidgenössischen Versicherungsgericht und Bundesgericht zum BVG, 1990-1994,

in SZS 1995 pp. 81ss, 109; Meyer/Uttinger, in: Schneider/Geiser/ Gächter

(éd.), Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art. 73 n. 52).

2.2. L'art.

11 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare

obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previ­denza regolarmente

registrato. Tale affiliazione ha effetto retro­attivo e comporta, per il datore

di lavoro, l'obbligo del paga­mento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che

riguarda l'ammontare dei contributi, l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di

previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi

del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve

essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di

lavoro deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota

del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è

l'unico debitore dei contributi (Brühwiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2007, p. 2065; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen

Arbeitgeber und Personalvorsorge-stiftung, 1989, p. 32). Sui contributi

non pagati alla scadenza l'istituto può pre­tendere interessi di mora (art. 66

cpv. 2 LPP). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previdenza

possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e

l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non devono necessariamente

corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del

Consiglio federale sulla LPP, p. 98). I primi servono per il finanziamento del

fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla

legge.

2.2.1. Con

la sottoscrizione del contratto di affiliazione in data 27 giugno 2016 la CV 1

si è impegnata ad attuare la previdenza professionale dei suoi dipendenti (con

effetto dal 1. gennaio 2016) tramite prelevamento dei contributi dal salario

dei lavoratori e versamento di questi e dei suoi contributi alla fondazione

(art. 5.1 contratto d’affiliazione, doc. A/2). Le persone assicurate, i salari

assicurati, il finanziamento ed il calcolo dei contributi risultano dagli atti

(cfr. doc. A/4-5; cfr. Piano di previdenza in doc. A/2). Il contratto

d’affiliazione (artt. 5.4, 5.5) stabilisce inoltre le norme applicabili al

pagamento e all'esigibilità dei contributi, prevedendo anche l'addebito o l'accredito

di interessi in caso di pagamento anticipato rispettivamente ritardato dei contributi.

Dalla

documentazione in atti risulta che il calcolo dei contributi (con interessi) in

quanto tali è stato effettuato conformemente alle disposizioni legali e

regolamentari, tenendo conto dei salari erogati sino al 31 dicembre 2017 (doc.

Considerandi

A/3).

Parte

convenuta contesta il calcolo dei contributi adducendo che la dipendente __________

ha cessato la propria attività lavorativa alle dipendenze della società in data

30.

settembre 2017 (cfr. III-1). Ammette in ogni caso che la mancata notifica

della fine del rapporto di lavoro di questa dipendente sia avvenuta a causa

della loro “scarsa conoscenza della materia” (cfr. osservazioni 3 maggio

2018.

citate al consid. 1.3).

Al

riguardo, come visto (cfr. supra consid. 1.3) la fondazione attrice ha in

particolare evidenziato come per regolamento al datore di lavoro incomba

l’obbligo di comunicare immediatamente la cessazione di rapporti di servizio e

che una correzione a posteriori comporterebbe “una grande mole di lavoro”

per la fondazione e i relativi costi andrebbero posti a carico del datore di

lavoro.

A

ragione.

Deve anzitutto

essere rilevato come parte convenuta abbia manifestamente disatteso i propri

obblighi d’informazione e collaborazione derivanti dall’art. 10 OPP 2 (obbligo

d’informare del datore di lavoro) e dall’art. 4.2 cpv. 2 del Contratto

d’affiliazione sottoscritto dalla CV 1 e dalla fondazione attrice, ai sensi del

quale “vanno immediatamente notificati alla Fondazione i casi di decesso e

quelli di scioglimento del rapporto di lavoro (…). In caso di scioglimento del

rapporto di lavoro deve inoltre essere comunicato l’indirizzo valido per il

trasferimento della prestazione d’uscita nonché l’indirizzo privato della

persona uscente. Va ugualmente notificato se lo scioglimento del rapporto di

lavoro è avvenuto per motivi di salute”. Inoltre, come questa Corte ha già

avuto modo di stabilire (STCA 34.2014.24 del 28 agosto 2015; STCA 34.2006.29

del 14 febbraio 2007 e STCA 34.2005.45 del 7 giugno 2006), in caso di notifica

tardiva un nuovo calcolo dei premi non può aver luogo quando l’istituto

di previdenza (come in concreto, cfr. doc. A/3) ha sciolto il contratto

d’adesione e versato le prestazioni d’uscita, quando si consideri anche che in

simile evenienza una rettifica del conteggio contributivo comporterebbe un

aggravio non giustificato sia di tempo che di costi (inoltre, atteso che le

modifiche riguardano nel caso di specie unicamente un’impiegata per la quale i

contributi sono stati conteggiati sulla base di un salario superiore [cfr.

IV/1, cfr. doc. A/5], la mancata tempestiva notifica della cessazione del

rapporto di lavoro non ha procurato all’interessata alcun pregiudizio; in

argomento cfr. Vetter, Berufliche

Vorsorge, 2005, ad art. 10 OPP 2 p. 333 con riferimento alla sentenza 16 luglio

1993.

del TCA del Cantone Zurigo pubblicata in SZS 1996 p. 69). Per quanto

riguarda l’applicazione della suevocata giurisprudenza, non è dato di sapere se

nel caso di specie sia già stata trasferita la prestazione d’uscita di

spettanza di __________. In ogni caso parte convenuta non si è dichiarata disposta

ad assumersi i costi di una modifica retroattiva tenuto conto della cessazione

del rapporto di lavoro in data 30 settembre 2017, costi che – come indicato

dalla fondazione attrice pendente lite (cfr. VII; cfr. art. 2 del Regolamento

dei costi sub doc. A-2) – effettivamente supererebbero l’importo dei contributi

dovuti da tale data sino al 31 dicembre 2017.

2.2.2

L’addebito

di spese va riconosciuto nella misura in cui le stesse sono documentate e sono

previste nell’apposito regolamento dei costi. Nel caso concreto (cfr. estratto

conto in doc. A/6) vanno ammesse le spese di diffida dell’11 aprile 2017 per

CHF 300 nonché le spese di esecuzione di CHF 500 registrate il 20 maggio 2017,

entrambe documentate (doc. A/6, A/7.1-7.2, A/8) e previste all’art. 2 del

Regolamento dei costi (sub doc. A/2).

La

richiesta di interessi di ritardo – al tasso del 5% che non supera quello

legale di cui all’art. 104 CO – appare giustificata. Giusta l’art. 66 cpv. 2

LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di previdenza può

infatti pretendere interessi di mora (Brühwiler, op. cit., p. 46; SZS

1990.

p. 89; cfr. art. 5.4 contratto d'affiliazione).

2.2.3

Stante quanto sopra, complessivamente va riconosciuto un credito contributivo

di complessivi CHF 7'717.85 (7'697.55 + 20.30).

2.3

La richiesta attorea volta alla pronunzia del rigetto definitivo

dell'opposizione interposta dalla società convenuta al PE n. __________ del 25

gennaio 2018 dell’UE di __________ merita accoglimento.

Il

creditore che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti

conformemente all'art. 79 LEF, può infatti chiedere direttamente la

continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di

rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la

decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da

un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro

dell'esecuzione (DTF 107 III 60). Il principio é che qualora il creditore segua

la procedura dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del

credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire

successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit

privé et assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La condizione

aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza é che il giudice dell'azione

ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il giudice civile

o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il Tribunale

cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel dispositivo che

accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in corso e rigetti

formalmente l'opposizione per la parte del credito riconosciuto.

2.4

Quo alla dilazione di

pagamento del debito contributivo auspicata dalla società convenuta (cfr.

III-1, IX), è bene ricordare che dilazioni o facilitazioni di pagamento

rispettivamente condoni sfuggono per costante giurisprudenza all’esame dello

scrivente Tribunale, al quale non compete quindi statuire sulla richiesta formulata

dalla CV 1 e non accettata da controparte

(cfr. VII). Va da sé che eventuali accordi per dilazioni o condoni possono

essere formalizzati anche dopo l’emanazione del presente giudizio.

2.5

La procedura è di principio gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP e art. 29 cpv. 1

Lptca).

A

parte attrice, peraltro non patrocinata in causa, non vengono assegnate

ripetibili. Conformemente alla giurisprudenza federale, nessuna

indennità per ripetibili è infatti di regola assegnata

alle autorità o agli organismi con compiti di diritto pubblico. Ciò vale anche

per gli istituti di previdenza (DTF 126 V 149 consid. 4, 118 V 169 consid. 7).

All’assicuratore vincente e non patrocinato in causa si giustifica eccezionalmente

l’assegna-zione di ripetibili unicamente se il comportamento processuale della

controparte si dimostra temerario (o quest’ultima abbia agito con leggerezza) e

cumulativamente se – ciò che non corrisponde al caso in esame – la causa è

complessa, ha valore litigioso elevato e richiede notevole impiego di tempo e

gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 128 V 133, 323, 127 V 207, 126 V 150, 110 V 135; AHI Praxis 2000

p. 337; RCC 1984 p. 278).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La petizione è accolta.

§ La CV 1

è condannata a versare a AT 1 la somma di CHF 7'717.85

oltre interessi al 5% dal 20 gennaio 2018 su CHF 7'697.55.

§§ È

rigettata in via definitiva l'opposizione al precetto esecutivo n. __________

del 25 gennaio 2018 dell’UE di __________ per l’importo di CHF 7'717.85 oltre interessi al 5% dal 20 gennaio 2018 su CHF

7'697.55.

2.- Non si prelevano

tasse e spese di giustizia.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti