34.2018.8
Interpretazione della norma transitoria di cui all'art. 24 Lipct. Diritti acquisiti. Il calcolo delle prestazioni dovute dopo il pensionamento totale é conforme alla legge
13 dicembre 2018Italiano85 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
34.2018.8
FS/sc
Lugano
13 dicembre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 28 febbraio 2018 di
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
Istituto di previdenza del Cantone Ticino, 6501 Bellinzona
in materia di previdenza professionale
ritenuto, in fatto
1.1. AT 1, nato il __________
1952, è entrato nell’allora Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato (CPDS,
dal 1. gennaio 2013 Istituto di previdenza del Cantone Ticino) il 1. settembre
1979 (cfr. doc. 241) e ha beneficiato del pensionamento per vecchiaia in tre
tappe e meglio: nella misura del 25% dal 1. ottobre 2012 all’età di 60 anni e 0
mesi (cfr. doc. 160), nella misura di un ulteriore 25% dal 1. settembre 2013
all’età di 60 anni e 11 mesi (cfr. doc. 99 e 100) e per il restante 50% dal 1.
settembre 2017 all’età di 64 anni e 11 mesi (cfr. doc. 11).
Con scritto del 29 agosto
2017, ritenuto il pensionamento totale dal 1. settembre 2017, l’Istituto di
previdenza del Cantone Ticino (di seguito ipct) ha quindi comunicato a AT 1 che
l’importo annuo della pensione vecchiaia ammonta a fr. 60'668.-- (4'667.--
mensile) e quello del supplemento sostitutivo AVS/AI a fr. 22'560.-- (1'880.--
mensile) (cfr. doc. 11).
Nel conteggio relativo
alle prestazioni del mese di settembre 2017 è infatti indicato l’importo totale
di fr. 6'547.-- (4'667 + 1'880) con la precisazione che il supplemento
sostitutivo AVS/AI viene versato fino al compimento dei 65 anni o, nel caso in
cui la rendita AVS venisse richiesta a un’età precedente, sino a quella età
(cfr. doc. 10).
Con e-mail del 25
settembre 2017, a seguito di una prima richiesta di chiarimenti (cfr. doc. 9), l’ipct,
per quanto qui d’interesse, ha comunicato a AT 1 che “(…) l’importo relativo
alla pensione base di CHF 4'667.00 mensili rimarrà invariato al raggiungimento
dei 65 anni ed è versato in 13 mensilità. […] Con il compimento dei 65 anni
viene invece soppresso il supplemento sostitutivo AVS/AI: a questo proposito,
le comunichiamo che – compiendo lei 65 anni il 28.09.2017 – il supplemento
sostitutivo AVS/AI verrà soppresso il 30.09.2017 (agli inizi di ottobre 2017
riceverà il conteggio delle prestazioni. (…)” (doc. 6).
Da una nota manoscritta
risulta inoltre che il 18 ottobre 2017 un funzionario dell’ipct – visto
l’e-mail del 16 ottobre del seguente tenore: “(…) Mi resta una ultima
domanda: penso che il vostro conteggio definitivo si basi sulla cifra di fr.
34051 (pensione al 50% a 64 anni), anziché su 34435 (pensione al 50% a 65
anni). Il primo di settembre mi mancavano 28 giorni per arrivare a 65 anni, ma
ovviamente non mi è stato concesso di iniziare l’anno scolastico come docente.
Le chiedo: se la mia supposizione è corretta, non dovrei comunque avere diritto
al conteggio di pensione relativo a 65 anni? Fortunatamente si tratta di cifre
non consistenti, ma rimane la questione di principio. (…)” (doc. 1) –ha
spiegato all’assicurato che “(…) - è andato in pensione al 1.9.2017 in base
all’art. 64 Lord (pensionamento docenti) - l’importo di fr. 34'051.- è lo
stesso di quello che avrebbe beneficiato a 64 anni (essendo al massimo
delle prestazioni / periodo massimo di contribuzione secondo la NT) e non a 65
anni, in quanto c’è una riduzione per via del fatto che “finanzia” il S.S. che
beneficia per un mese. (…)” (doc. 1).
Il conteggio relativo alle
prestazioni del mese di ottobre 2017 riporta infatti l’importo totale di fr. 4'667.--
con l’indicazione che dal 1. ottobre 2017 è stato soppresso il supplemento
sostitutivo in seguito alla concessione della rendita AVS (cfr. doc. 4).
1.2. Con petizione al TCA del 28
febbraio 2018 AT 1, tramite il RA 1, conviene l’ipct e – osservato come “(…) il AT 1 non ha
scelto lui di andare in pensione al 31 agosto 2017, ma la scelta è stata imposta
dalla legge. L'lPCT, nonostante il signor AT 1 abbia pagato per 11 mesi i contributi
previdenziali durante il 64 esimo anno, ha applicato l'articolo 24, cpv. 5
della Lipct, che prevede un finanziamento dell'assicurato pari allo 0,06596 “per ogni franco di supplemento sostitutivo AVS/Al”.
La riduzione della rendita per il finanziamento del supplemento sostitutivo
AVS/Al non avviene, come lascerebbe intendere l'articolo 24, cpv. 5 Lipct, sulla
base del montante di supplemento sostitutivo totale effettivamente percepito
dal prepensionato, ma sulla base del montante calcolato nell'intero 64.esimo
anno. La qual cosa penalizza il signor AT 1, avendo egli beneficiato del
supplemento sostitutivo AVS/Al per un solo mese (settembre 2017) e per un
prepensionamento imposto dalla legge in vigore per i docenti cantonali. Secondo
l'ICPT si tratta unicamente di un procedimento per semplificare il calcolo in
questi casi. Secondo il ricorrente si tratta di una semplificazione non
proporzionale e illegittima, che lo danneggia vita natural durante. (…)”
(I) – chiede al Tribunale
cantonale delle assicurazioni (TCA) “(…) di stabilire che il calcolo
"semplificatorio" dell'ICPT relativamente all'articolo 24, cpv. 5
Lipct, applicato al signor AT 1, sia dichiarato illegale e che gli atti vengano
rinviati all'ICPT per applicare una riduzione proporzionale all'effettivo
godimento del supplemento sostitutivo AVS/Al da parte dell'assicurato. (…)”
(I).
1.3. Con la risposta di causa,
dopo la chiesta proroga del termine (III e IV), l’ipct ha chiesto la reiezione
della petizione adducendo:
" (…)
Il signor AT 1 è nato il __________1952,
è entrato nell'allora Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato (in seguito CPDS) il 01.09.1979 e ha beneficiato del pensionamento
per vecchiaia in 3 tappe:
Pensionamento
01.10.2012
01.09.2013
01.09.2017
Età al pensionamento
60 anni e 0 mesi
60 anni e 11 mesi
64 anni e 11 mesi
Pensionamento precedente
-
25%
50%
Nuovo pensionamento
25%
25%
50%
Pensionamento totale
25%
50%
100%
Rendita vecchiaia precedente
-
16’413
26’617
Suppl. sost. AVS/AI precedente
-
5’616
11’280
Rendita vecchiaia nuova
16’413
16'547, ridotta a 10'204 a seguito della richiesta di
capitalizzazione di CHF 100’000
34’051
Suppl.
sost.AVS/AI nuovo
5’568
5’616
11’280
Rendita
vecchiaia totale
16’413
26’627
60’668
Suppl.
sost.AVS(AI totale
5’568
11’232
22’560
Gli importi di pensione sono
indicati in termini annui, laddove la rendita di vecchiaia è versata in 13
mensilità e il supplemento sostitutivo AVS/AI in 12.
Il supplemento sostitutivo AVS/AI è stato soppresso il 30.09.2017, con il compimento dei 65 anni del signor
AT 1.
Per completezza
d'informazione, dal 01.10.2012 al 31.01.2017, il
signor AT 1 ha avuto diritto a un supplemento figlio agli studi del 10% della rendita di vecchiaia (non ridotta in caso di capitalizzazione
della pensione). Vi è inoltre stato un adeguamento al
rincaro del supplemento
sostitutivo AVS/AI al 01.01.2013 e al 01.01.2015, analogamente e in concomitanza all'adeguamento al rincaro delle rendite AVS/Al.
Il 1° pensionamento è ancora
avvenuto sotto l'ordinamento giuridico dell'allora CPDS, cioè la Legge sulla CPDS del 14 settembre 1976 (in seguito
Lcpds) e il Regolamento della CPDS del 29 maggio
1996 (in seguito Rcpds). Per il 2° e
il 3° pensionamento ha beneficiato delle garanzie di pensione date
dalla norma transitoria ex art. 24 della
Legge sull'Istituto di previdenza del Cantone Ticino del
6 novembre 2012 (in seguito
Lipct).
In caso di pensionamento al
01.10.2017 (cioè al compimento dei
65 anni) la
nuova rendita di vecchiaia (per il 50% di attività
residua) che sarebbe spettata al signor AT 1 sarebbe stata di CHF 34'435 annui
invece dei CHF 34'051 ricevuti con il pensionamento al 01.09.2017. Nella petizione in
oggetto egli contesta quindi il fatto che a
fronte del percepimento di CHF 940 (supplemento
sostitutivo AVS/AI relativo al terzo
pensionamento al 50% per il mese di settembre 2017),
la sua rendita di vecchiaia annua
risulti di CHF 384 inferiore vita natural durante,
ritenendo leso il principio di proporzionalità
tra la prestazione ricevuta e il
finanziamento prestato.
Come avremo modo di spiegare in seguito,
l'attore non può essere seguito nel suo ragionamento in quanto il
principio di proporzionalità (la
cui significatività, in termini di importi,
nella fattispecie peraltro discutibile) cui fa
appello deve essere misurato sull'insieme
delle prestazioni di vecchiaia percepite e non su un singolo elemento delle
stesse. In effetti, nella presente risposta di
causa, dimostreremo che sull'insieme
delle prestazioni di vecchiaia percepite il principio di proporzionalità è pienamente rispettato,
anzi, al contrario, le prestazioni percepite dall'interessato
risultano in realtà non sufficientemente finanziate, generando così
una perdita importante per l'IPCT e un
altrettanto importante guadagno per l'assicurato.
Spiegheremo inoltre che la richiesta
di effettuare una riduzione della rendita
di vecchiaia proporzionale all'effettivo
godimento del supplemento sostitutivo
AVS/AI non può essere accolta nei termini
richiesti dall'attore. In effetti, come
avremo modo di circostanziare, questa
riduzione è proporzionale in termini di anni, ma non
di mesi, in quanto presso l'allora
CPDS non è mai stata fatta alcuna
interpolazione di fattori attuariali
riferiti a una data età, in quanto non prevista né dalla Lcpds né dal Rcpds. (…)” (V, pagg. 1 e 2).
Esposte le basi legali e
regolamentari – precisato che “(…) nel prosieguo di questa risposta
di causa faremo anche riferimento al Regolamento di previdenza dell'IPCT del 17
ottobre 2013 (in seguito Ripct). (…)” (V, pag. 6) –, quanto al
calcolo delle prestazioni di vecchiaia fino al 31.12.2012 e riguardo all’interpolazione
dell’attore che chiede l’applicazione di una riduzione proporzionale
all’effettivo godimento del supplemento sostitutivo AVS/AI, l’icpt ha
sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
3) Calcolo delle prestazioni di vecchiaia fino al 31.12.2012
Secondo la Lcpds in vigore al 31.12.2012, la rendita di vecchiaia
tra i 60 e i 65 anni risultava pertanto dal seguente calcolo (cfr. in
particolare art. 22 Lcpds):
Rendita di vecchiaia = N – R
e N = 1.5% x A x D x G, laddove:
N = Rendita di
vecchiaia non ridotta per il finanziamento del
supplemento
sostitutivo AVS/AI a carico dell'assicurato;
A = Anni di
assicurazione (calcolati al giorno esatto, cfr. art. 22 cpv.
6 Lcpds),
ritenuti al massimo 40 anni e tenuto conto che per chi è entrato nella CPDS
prima del 1995, gli anni di assicurazione vengono rivalutati nella misura di
4/3 (cfr. norma transitoria BU 1995, 79 (20 dicembre 1994) C2 cpv. 1 Lcpds);
D = Stipendio
determinante corrispondente alla media degli stipendi
assicurati
degli ultimi 10 anni, ma almeno al 90% dell'ultimo stipendio assicurato (intesi
gli stipendi assicurati rapportati al 100%);
G = Grado di
occupazione medio durante tutta la durata assicurativa
fino al
momento del pensionamento, tenuto conto che, per chi è entrato nella CPDS prima
del 1995, tale computo viene effettuato sull'arco di 30 anni (cfr. art. 16 cpv.
3 Rcpds);
R = Riduzione
vitalizia delle rendita di vecchiaia per la
partecipazione
al finanziamento del supplemento sostitutivo AVS/AI a carico dell'assicurato;
e dove:
R = 75% x S x P x F e P =
max (0%; 100% – ( L / N ) ), laddove:
S = Supplemento
sostitutivo AVS/AI di diritto = A/40 x G x 80% della rendita massima AVS;
P = Percentuale
di finanziamento del supplemento sostitutivo
AVS/AI
a carico dell'assicurato;
L = Limite
soglia = A/40 x G x 75% della rendita massima AVS (cfr.
art.
14c Lcpds);
F = Fattore attuariale
applicabile in funzione all'età di
pensionamento
(cfr. art. 11b Rcpds).
In caso di pensionamento parziale, la rendita di vecchiaia e il
supplemento sostitutivo AVS/AI, calcolati al 100%, sono erogati in modo
proporzionale alla percentuale di pensionamento.
Come si può evincere dagli articoli della Lcpds e del Rcpds
riportati in precedenza, i fattori di moltiplicazione per il finanziamento del
supplemento sostitutivo AVS/AI dipendono dall'età di pensionamento, ma non
viene indicato che in caso di pensionamento tra due età intere i fattori
debbano essere interpolati. In mancanza di un'indicazione esplicita diversa,
sono sempre stati applicati i fattori relativi agli anni compiuti al momento
dell'evento assicurato.
Di conseguenza, fino al 2012, in caso di pensionamento di
vecchiaia tra i 60 e i 65 anni, venivano calcolati i giorni di assicurazione
dalla data di entrata in cassa pensioni fino alla data del pensionamento
(rivalutati per 4/3 se l'assicurato era entrato nella CPDS prima del 1995, ritenuto
un massimo di 14'400 giorni – cioè 40 anni), mentre per il calcolo del
finanziamento del supplemento sostitutivo AVS/AI facevano stato gli anni
compiuti al momento del pensionamento.
Esempio:
· Un assicurato, nato a gennaio del 1952,
entrato nella CPDS il 01.09.1977, che ha sempre lavorato al 100% (G = 100%),
chiede il pensionamento totale al 01.09.2012 (60 anni e 7 mesi).
· Il suo stipendio determinante per il
calcolo della rendita di vecchiaia è D = CHF 100'000.
· L'interessato al momento del pensionamento
ha accumulato esattamente 35 anni di assicurazione, ossia 12600 giorni, i
quali, rivalutati per 4/3 (siccome l'interessato è entrato in CPDS prima del
1995) danno 16'800 giorni, cioè più del massimo di 14'400 giorni. L'assicurato
ha così maturato A = 40 anni di assicurazione e ha diritto alla rendita di
vecchiaia massima, corrispondente al 60% (= 1.5% x 40) del suo stipendio
determinante, ossia N = CHF 60'000 (= 60% x 100'000 x 100%), cui bisogna ancora
dedurre la quota a carico dell'assicurato per il finanziamento del supplemento
sostitutivo AVS/Al.
· Avendo il massimo degli anni assicurativi
ed avendo sempre lavorato al 100%, l'interessato ha diritto al supplemento
sostitutivo AVS/AI massimo, ossia (nel 2012), S = CHF 22'272 (= 40/40 x 100% x
80% x 27'840).
· Avendo il massimo degli anni assicurativi
ed avendo sempre lavorato al 100%, il limite soglia corrisponde a L = CHF
20'880 (= 40/40 x 100% x 75% x 27'840).
·
La quota a carico dell'assicurato per il finanziamento del
supplemento sostitutivo AVS/AI corrisponde a P = max( 0%; 100% - (20'880 /
60'000) ) = 65.2%.
· Il fattore di moltiplicazione per il
calcolo della riduzione corrisponde all'età al momento del pensionamento, cioè
60 anni e quindi F = 0.27624. La riduzione della rendita di vecchiaia
corrisponde pertanto a R = 75% x 22'272 x 65.2% x 0.27624 = 3'009.
· La rendita di vecchiaia di diritto
corrisponde pertanto a CHF 56’991 (= 60000 – 3'009).
· Le prestazioni di vecchiaia annue di
diritto dell'assicurato dal 01.09.2012 sono pertanto le seguenti:
o Rendita di vecchiaia CHF
56'991
o Supplemento sostitutivo AVS/AI CHF 22'272
Riassumendo, fino al 31.12.2012, nel vecchio piano in primato
delle prestazioni, il calcolo dei giorni di assicurazione veniva fatto al giorno
esatto del pensionamento, mentre per il fattore di moltiplicazione relativo al
finanziamento del supplemento sostitutivo AVS/AI a carico dell'assicurato
facevano stato gli anni compiuti al momento del pensionamento.
[…].
5) Interpolazione
Nella sua petizione, il signor AT 1 chiede che l'IPCT applichi "una
riduzione proporzionale all'effettivo godimento del supplemento
sostitutivo AVS/AI da parte dell'assicurato". Ebbene, tale riduzione
viene in effetti fatta su base annuale (i fattori variano di anno in anno), ma
non su base mensile e questo semplicemente perché non vi è alcuna disposizione
nella Lipct, nella Lcpds o nel Rcpds che preveda che si debba effettuare
un'interpolazione mensile. Di conseguenza la CPDS/IPCT ha sempre applicato
quanto previsto dalle rispettive Leggi e Regolamenti di previdenza, utilizzando
Fatti
i fattori di moltiplicazione secondo l'età al momento del pensionamento (chi ha
60 anni e 11 mesi non ha ancora 61 anni, salvo disposizioni esplicite che
indichino che un approssimazione o un'interpolazione siano possibili). (…)” (V,
pagg. 5-7 e 9)
Avuto riguardo al caso
particolare l’ipct ha evidenziato che:
" (…)
6) Il caso del signor AT 1
Come ricordato nell'introduzione, il signor AT 1, nato il __________1952
ed entrato nell'allora CPDS il 01.09.1979, ha beneficiato del pensionamento per
vecchiaia in 3 tappe. Di seguito riportiamo i calcoli che hanno determinato gli
importi elencati nella tabella del capitolo 1), utilizzando le notazioni
definite nel capitolo 3).
6.1) 1° pensionamento al 01.10.2012 (60 anni e 0 mesi) al
25%
Il pensionamento è avvenuto ancora sotto l'ordinamento giuridico
della CPDS:
· A = 40 (il periodo 01.09.1979-30.09.2012 =
33 anni e 1 mese = 11’910 giorni, rivalutati per i 4/3 dà 15'880 giorni, cioè
più del massimo di 14'400 giorni = 40 anni esatti)
· D =
114'781
· G =
100%
·
N = 68'869 (= 1.5% x 40 x 114'781 x 100%)
· S = 22'272 (= 40/40 x
100% x 80% x 27'840)
· L = 20'880 (= 40/40 x 100%
x 75% x 27'840)
· P = 69.69% (= 1 – 20'880
/ 68'869)
· F = 0.27624 (fattore di
moltiplicazione di 60 anni)
· R = 3'216 (= 75% x
22'272 x 69.69% x 0.27624)
· Rendita di vecchiaia al
100% = 65'653 (= 68'869 – 3'216)
Le prestazioni di diritto al 01.10.2012 al 25% sono:
· Rendita di vecchiaia al 25% = 16’413 = 25%
x 65'653 (=25% x (68'869 – 3216) = 17'217 – 804)
· Supplemento sostitutivo
AVS/AI al 25% = 5'568 = 25% x 22'272
· Supplemento figlio agli
studi = 1'641 = 10% x 16'413
6.2) 2°
pensionamento al 01.09.2013 (60 anni e 11 mesi) al 25% (aumento del grado di
pensionamento dal 25% al 50%) con richiesta di capitalizzazione di CHF 100'000
Il pensionamento è avvenuto sotto l'ordinamento giuridico
dell'IPCT (ex art. 24 Lipct):
· A = 40(01.09.1979-30.09.2013 = 34 anni e 1
mese = 12'270 giorni, rivalutati per 4/3 dà 16'360 giorni, cioè più del massimo
di 14'400 giorni = 40 anni esatti)
· D = 114'781
· G = 100%
·
N = 68'869 (= 1.5% x 40 x 114'781 x 100%)
·
S = 22'464 (= 40/40 x 100% x 80% x 28'0801)
·
L = 20'880 (= 40/40 x 100% x 75% x 27'8401)
·
P = 69.69% (= 1 – 20'880 / 68'869)
·
F = 0.23041 (fattore di moltiplicazione di 61 anni)
·
R = 2'682 (= 75% x 22'2721 x 69.69% x 0.23041)
·
Rendita di vecchiaia al 100% = 66'187 (= 68'869 – 2'682)
·
Richiesta di capitalizzazione della rendita = 100’000
·
Fattore di capitalizzazione rendita = 15.764 (= 13.448 + (2/3 x
3.474); fattore di capitalizzazione di 61 anni, cfr. art. 24 cpv. 7 Licpt)
·
Riduzione rendita per capitalizzazione = 100'000 / 15.764 = 6’344
Le prestazioni di diritto al 01.09.2013 per il pensionamento al
25% supplementare sono:
· Rendita di vecchiaia al 25% supplementare
ridotta per la capitalizzazione di CHF 100'000 = 10'203 = (25% x 66'187) –
6'344 (= (25% x (68'869 – 2'682)) – 6'344 = (17'217 – 670) – 6'344)
· Supplemento sostitutivo
AVS/Al al 25% = 51616 = 25% x 22'464
· Supplemento figlio agli studi = 1'655 =
10% x (25% x 66'187) (i fattori di capitalizzazione includono unicamente i
fattori attuariali relativi alla rendita di vecchiaia e alla rendita vedovile,
pertanto il supplemento figli è calcolato sulla rendita di diritto non ridotta
per la capitalizzazione)
6.3) 3°
pensionamento al 01.09.2017 (64 anni e 11 mesi) al 50% (aumento del grado di
pensionamento dal 50% al 100%)
Il pensionamento è avvenuto sotto l'ordinamento giuridico
dell'IPCT (ex art. 24 Lipct):
· A = 40 (01.09.1979-30.09.2017 = 38 anni e
1 mese = 13'710 giorni, rivalutati per 4/3 dà 18'280 giorni, cioè più del
massimo di 14'400 giorni = 40 anni esatti)
· D = 114'781
·
G = 100%
·
N = 68'869 (= 1.5% x 40 x 114'781 x 100%)
·
S = 22'560 (= 40/40 x 100% x 80% x 28'2001)
·
L = 20'880 (= 40/40 x 100% x 75% x 27'8401)
·
P = 69.69% (= 1 – 20'880 / 68'869)
·
F = 0.06596 (fattore di moltiplicazione di 64 anni)
·
R = 768 (=75% x 22'2721 x 69.69% x 0.06596)
·
Rendita di vecchiaia al 100% = 68'101 (= 68'869 – 768)
1Per il calcolo della riduzione della pensione fa stato
la rendita massima AVS in vigore al 31.12.2012, mentre il supplemento
sostitutivo AVS/AI di diritto viene adeguato al rincaro delle rendite AVS/AI
come sancito dall’art. 24 cpv. 9 Lipct. Pertanto, per chi beneficia delle
garanzie ex art. 24 Lipct, datore di lavoro e assicurato finanziano il 75% del
supplemento sostitutivo AVS/AI basato sulla rendita massima AVS del 2012,
lasciando a carico dell’IPCT i rincari futuri.
Le prestazioni di diritto al 01.09.2017 per il pensionamento al
50% supplementare sono:
·
Rendita di vecchiaia al 50% supplementare = 34'051 = 50% x 68'101
(= 50% x (68'869 – 768) = 34'435 – 384)
· Supplemento sostitutivo
AVS/AI al 50% = 11'280 = 50% x 22'560
6.4) Osservazioni
Per il primo pensionamento, il signor AT 1 aveva richiesto ed
ottenuto il pensionamento parziale al 1° ottobre 2012 (nonostante per i docenti
fosse di principio previsto al 1° settembre) in quanto conscio delle riduzioni
che ciò avrebbe comportato.
L'interessato non ha invece fatto la stessa richiesta per il
successivo pensionamento al 1° settembre 2013 – probabilmente perché in questo
caso gli era più conveniente far uso della semplificazione prevista dall'art.
24 Lipct che gli permetteva di beneficiare delle prestazioni di 61 anni,
nonostante ne avesse ancora solo 60. Pertanto, in questo caso, il signor AT 1
ha ricevuto prestazioni migliori di quelle cui avrebbe avuto diritto al
31.12.2012.
Come già ricordato al capitolo 4.1), per l'ultimo pensionamento al
01.09.2017, il signor AT 1 ha beneficiato di 1 mese "bonus" di
assicurazione (siccome calcolato alla fine del mese del compimento dei 65
anni). Nel suo caso, l'interessato aveva comunque già acquisito il massimo
degli anni assicurativi e pertanto questo "regalo" dell'art. 24 cpv.
4 Lipct non ha modificato la sua pensione. Pertanto, in questo caso, il signor AT
1 ha ricevuto le stesse prestazioni di quelle cui avrebbe avuto diritto al
31.12.2012.
[…].
8) Conclusioni
Riassumendo:
· L'interpolazione mensile dei fattori di
moltiplicazione in oggetto non può essere effettuata in quanto non prevista da
nessuna Legge né Regolamento di previdenza della CPDS/IPCT, come dimostrato al
capitolo 5);
· Non vi è violazione del principio di
proporzionalità in quanto il punto al centro della mozione non può essere
trattato quale elemento a sé stante, bensì quale parte delle prestazioni di
vecchiaia globali percepite e in tale contesto, come dimostrato al capitolo 7),
questo principio non è affatto violato, anzi. (…)” (doc. V, pagg. 10-13)
Con modulo del 17 aprile
2018 – così richiesto (VI) – l’ipct ha trasmesso al TCA l’intero incarto
numerato (VII).
1.4. Con scritto del 25 aprile
2018 (trasmesso per conoscenza all’ipct, X) l’attore, tramite il suo
rappresentante, ha comunicato al TCA che “(…) abbiamo preso atto della
risposta dell’Istituto di previdenza del Cantone Ticino dello scorso 13 aprile
2018 e vi informiamo che con la presente rinunciamo a presentare ulteriori
mezzi di prove. (…)” (IX).
Considerandi
2.1
Giusta l'art. 73 cpv. 1 LPP
ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide
sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi
diritto. Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle assicurazioni
(art. 4 cpv. 1 della Legge concernente la vigilanza sugli istituti di
previdenza professionale e sulle fondazioni, entrata in vigore il 1° gennaio
2012; RL 852.100). Con riferimento alla competenza territoriale, secondo l’art.
73.
cpv. 3 LPP il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del convenuto o nel
luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto.
Nella fattispecie in
esame, sostenendo che “(…) la riduzione della rendita per il
finanziamento del supplemento sostitutivo AVS/AI non avviene, come lascerebbe
intendere l’art. 24, cpv. 5 Lipct, sulla base del montante di supplemento
sostitutivo totale effettivamente percepito, ma sulla base del montare
calcolato nell’intero 64.esimo anno. La qual cosa penalizza il signor AT 1,
avendo egli beneficiato del supplemento sostitutivo AVS/AI per un solo mese
(settembre 2017) e per un prepensionamento imposto dalla legge in vigore per i
docenti cantonali. Secondo l’ICPT si tratta unicamente di un procedimento per
semplificare il calcolo in questi casi. Secondo il ricorrente si tratta di una
semplificazione non proporzionale e illegittima, che lo danneggia vita natural
durante. (…)” (I), AT 1 chiede al TCA “(…) di stabilire che il calcolo
“semplificatorio” dell’ICPT relativamente all’art. 24, cpv. 5 Lipct, applicato
al signor AT 1, sia dichiarato illegale e che gli atti vengano rinviati
all’ICPT per applicare una riduzione proporzionale all’effettivo godimento del
supplemento sostitutivo AVS/AI da parte dell’assicurato. (…)” (I).
La convenuta, invece,
negando la violazione del principio della proporzionalità, sostiene che detto
principio “(…) deve essere misurato sull’insieme delle prestazioni di
vecchiaia percepite e non su un singolo elemento delle stesse. In effetti nella
presente risposta di causa, dimostreremo che sull'insieme delle prestazioni di
vecchiaia percepite il principio di proporzionalità è pienamente rispettato,
anzi, al contrario, le prestazioni percepite dall'interessato risultano in
realtà non sufficientemente finanziate, generando così una perdita importante
per l'IPCT e un altrettanto importante guadagno per l'assicurato. (…)” (V,
pag. 2).
Trattandosi di una
controversia tra un istituto di previdenza ed un avente diritto e siccome il
luogo in cui l’attore è stato assunto si trova in Ticino, è data la competenza
dello scrivente Tribunale (DTF 127 V 35 consid. 3b, 125 V 168 consid. 2 con
riferimenti).
2.2
AT 1, come accennato (cfr.
consid. 1.1), dopo le prime due tappe (il 1. ottobre 2012 e il 1. settembre
2013, in entrambi i casi nella misura del 25%), ha beneficiato del
pensionamento totale per vecchiaia (sino al 31 agosto 2017 pensionamento al 50%)
dal 1. settembre 2017 all’età di 64 anni e 11 mesi (cfr. doc. 11).
Al riguardo questo Tribunale
rileva che, per l’art. 7 cpv. 1 Lipct, l’età di pensionamento è stabilita
secondo le norme della legge sull’ordinamento degli impiegati dello stato e dei
docenti del 15 marzo 1995 (LORD).
L’art. 64 della LORD, che
regola il limite di età, stabilisce che il rapporto di impiego cessa per limite
d’età fra i 60 e i 65 anni (cpv. 1); che il dipendente che ha compiuto i 58
anni di età ha diritto di chiedere il collocamento a riposo anticipato secondo
il regolamento di previdenza dell'Istituto di previdenza del Cantone Ticino
(cpv. 2); che il rapporto d'impiego cessa in ogni caso nell'anno di compimento
dei 65 anni: a) per gli impiegati alla fine del mese in cui raggiungono questo
limite di età; b) per i docenti il 31 agosto (cpv. 3); che per sciogliere il
rapporto d’impiego prima del compimento dei 65 anni di età devono essere
osservati i termini di preavviso prescritti dall’art. 59 (cpv. 4) e che il
rapporto d’impiego può sussistere oltre i 65 anni solo a titolo eccezionale,
nella forma dell’incarico, ritenuto un limite massimo di 70 anni di età (cpv.
5).
Ritenuto che
nell’evenienza concreta si tratta di un docente che nell’anno 2017 ha raggiunto
i 65 anni, il pensionamento totale per vecchiaia dell’assicurato (in concreto per
il restante 50%) dal 1. settembre 2017 all’età di 64 anni e 11 mesi è
rispettoso delle succitate norme e meglio del combinato di cui agli articoli 7
cpv. 1 Lipct e 64 cpv. 2 lett. b LORD.
Nella misura in cui
censura il fatto che il pensionamento gli è stato imposto dalla legge – “(…)
Il AT 1 non ha scelto lui di andare in pensione il 31 agosto 2017, ma la scelta
è stata imposta dalla legge. (…)” (I) – questo Tribunale rileva
quanto segue.
Il Consiglio di Stato, nel
Messaggio aggiuntivo 6463 A del 24 gennaio 2012 concernente la revisione
parziale della LORD, circa la puntuale modifica degli articoli 59 cpv. 4 e 64
LORD riferita in modo particolare alla cessazione del rapporto d’impiego per
dimissioni e per limiti d’età dei docenti, ha proposto le seguenti precisazioni:
" (…)
Art. 59 cpv. 4 (modifica)
4Il rapporto d'impiego dei docenti cessa di regola il 31
agosto; le eccezioni sono stabilite dal regolamento.
Nell'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti, il
legislatore cantonale considera da sempre la fine dell'anno scolastico,
estensivamente, al 31 agosto: questa fine dell'anno scolastico non
corrisponde tuttavia alla chiusura dell'anno scolastico, stabilita dalla
legge della scuola verso la metà di giugno o a fine giugno (art. 15). Per
eliminare qualsiasi malinteso ed uniformare il termine di cessazione effettiva
del rapporto d'impiego dei docenti per limite d'età, da un lato, e per
dimissioni, dall'altro, viene fatto riferimento in ambo i casi alla scadenza
del 31 agosto.
Le eccezioni che verranno disciplinate in via regolamentare sono
conseguenti alla presenza nell'ordinamento scolastico di docenti e di operatori
specializzati2, il cui contratto di lavoro non termina
necessariamente a fine agosto, bensì nel corso del mese di agosto. Ove questi
collaboratori dovessero dimettersi o rinunciare alla carica, fa stato la
scadenza effettiva del rapporto d'impiego, mentre che nel caso di pensionamento
prima dei 65 anni d’età il loro contratto può essere prolungato fino al termine
del mese di agosto. In tal modo, anche per questi collaboratori non si creano
particolari problemi amministrativi, essendo allineati la scadenza del rapporto
di lavoro e l'inizio del diritto alla pensione (1°settembre).
2.
Ai sensi dell’art. 79b del disegno di legge che
accompagna il messaggio n. 6463.
Art. 64 (modifica)
1Il rapporto d'impiego cessa per limite d'età fra i 60 e
i 65 anni.
2Il dipendente che ha compiuto i 58 anni di età ha il
diritto di chiedere il collocamento a riposo anticipato ai sensi dell'art. 23
Lcpd.
3Il rapporto d'impiego cessa in ogni caso nell'anno di
compimento dei 65 anni:
a) per
gli impiegati alla fine del mese in cui raggiungono questo limite di età;
b) per i docenti il 31 agosto.
4Per sciogliere il rapporto d'impiego prima del
compimento dei 65 anni di età devono essere osservati i termini di preavviso prescritti
dall'art. 59.
5Il rapporto d'impiego può sussistere oltre i 65 anni
solo a titolo eccezionale, nella forma dell'incarico, ritenuto un limite
massimo di 70 anni di età.
Questa modifica toglie innanzitutto l'incongruenza contenuta oggi
nell'art. 64 cpv. 1 LORD: i termini di disdetta - di tre o sei mesi - dell'art.
59.
devono infatti essere osservati soltanto se il dipendente vuole essere
collocato a riposo prima del compimento del 65mo anno di età: a 65 anni il
pensionamento interviene, come s'è visto, ope legis e il rapporto di
lavoro può semmai sussistere soltanto alle condizioni stabilite dal capoverso
5.
Per il resto, questa modifica riguarda esclusivamente coloro che
vanno in pensione a 65 anni. Ora, se per gli impiegati il pensionamento interviene
alla fine del mese in cui compiono gli anni, per i docenti si presentano due
possibili scenari:
• per quelli
nati fra settembre e dicembre, il pensionamento subentra a fine agosto dell'anno
di riferimento e quindi in anticipo rispetto alla data di compimento del 65mo anno
di età;
• per quelli
nati nel periodo gennaio-agosto dell'anno in cui compiono i 65 anni, il collocamento
a riposo interviene alla fine dell'anno scolastico, estensivamente fissata al
31.
agosto, e questo per assicurare la continuità didattica: questi docenti
rimangono pertanto in carica alcuni mesi, per motivi preminenti d'interesse
pubblico, anche dopo il compimento dei 65 anni di età.
Resta invece acquisita - per i docenti che vogliono sciogliere il
rapporto d'impiego prima dei 65 anni o che vogliono chiedere il collocamento a
riposo anticipato ai sensi dell'art. 23 Lcpd - la conclusione della loro
attività con la fine dell'anno scolastico, ovverosia al 31 agosto dell'anno di
pensionamento, e pure acquisita in questa evenienza rimane l'osservanza dei
termini ordinari di preavviso di cui all’art. 59 LORD.
(…)” (Messaggio aggiuntivo 6463 A del 24 gennaio 2012)
Dal canto suo la
Commissione della gestione e delle finanze, nel rapporto 6463 R 6463A R del 3
aprile 2012 sui messaggi 22 febbraio 2011 e 24 gennaio 2012 concernenti la
revisione parziale della LORD, per quanto riguarda gli articoli 59 cpv. 4 e 64
LORD, si è così espressa:
" (…)
Infine, direttamente in sede commissionale, è data l'approvazione
al disegno di ulteriore modifica della LORD, introdotta con il messaggio
aggiuntivo del 24 gennaio 2012, negli artt. 59 cpv. 4 e 64, che fissano in modo
inequivocabile al 31 agosto dell'anno del compimento del 65.esimo anno di età
la scadenza ope legis del rapporto di lavoro con i docenti, sia per
quelli che compiono il 65.esimo anno di età prima del 31 agosto, sia per quelli
che li compiono dopo. La Commissione prende atto favorevolmente di questa norma
che ha l'intento di assicurare, nel corso dell'anno scolastico, la continuità
didattica, evitando cambi d'insegnante nel corso dello stesso. Resta inteso che
è comunque data la possibilità di anticipare il pensionamento agli anni
precedenti secondo le relative disposizioni, ritenuto che comunque la data per
la cessazione del rapporto d'impiego è sempre il 31 agosto. (…)” (rapporto 6463
R 6463A R del 3 aprile 2012)
2.3
AT 1 è stato alle dipendenze
del Cantone Ticino dal 1. settembre 1979 al 31 agosto 2017 e conseguentemente
assicurato, ai fini dell’attuazione della LPP, dapprima all’allora Cassa
pensioni dei dipendenti dello Stato e dal 1. gennaio 2013 al neo costituito
Istituto di previdenza del Cantone Ticino (ipct).
Dal 1. settembre 2017 –
per raggiunti limiti di età (64 anni e 11 mesi; cfr. consid. 2.2) – è
stato posto al beneficio della pensione vecchiaia e del supplemento sostitutivo
AVS/AI (quest’ultimo soppresso con effetto dal 1. ottobre 2017 vista la
concessione della rendita AVS).
L’ipct, appurato che così
l’importo riconosciuto risultava essere superiore (cfr. il “foglio di
calcolo per uomo da 64 anni e 6 mesi a 64 anni e 11 mesi” sub doc. 17 e dal
quale risulta che è stata assegnata una pensione secondo la norma transitoria
in quanto “NT superiore a PPC”), ha proceduto al calcolo delle
prestazioni effettive dal 1. settembre 2017 applicando la norma transitoria di
cui all’art. 24 della Legge sull’Istituto di previdenza del Cantone Ticino in
vigore dal 1. gennaio 2013 (Lipct).
Per quanto riguarda il
calcolo della prestazione l’ipct ha illustrato esaurientemente le modalità dello
stesso (cfr. consid. 1.3).
2.4
Con effetto dal 1. gennaio
2013.
è entrata in vigore la nuova Legge sull’Istituto di previdenza del Cantone
Ticino (Lipct) del 6 novembre 2012 che ha, tra l’altro, introdotto il cambio
del piano assicurativo (da un piano assicurativo in primato delle prestazioni
ad un piano assicurativo in primato dei contributi) per tutti gli assicurati
attivi al 1. gennaio 2013 (riservata la garanzia data secondo la
norma transitoria di cui all’art. 24 Lipct) e ha abrogato la Legge sulla
Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del 14 settembre 1976, riservate le
disposizioni transitorie (art. 22 Lipct).
Come noto, la volontà del
legislatore è stata quella di sottoporre a un piano di risanamento completo la
Cassa pensione dei dipendenti dello Stato.
Le misure più
significative sono state: il
passaggio al piano previdenziale in primato di contributi (che pur non
essendo in sé una misura di risanamento negli intendimenti permetterebbe
tuttavia un maggior controllo dell’equilibrio finanziario di una cassa
pensione), la riduzione del
tasso tecnico dal 4 al 3,5%, le misure di risanamento a carico degli affiliati e dei pensionati
(l’aumento del finanziamento a carico degli assicurati del supplemento
sostitutivo AVS, il nuovo calcolo della prestazione di libero passaggio quando
trova applicazione l’art. 17 LFLP, la sospensione temporanea dell’adeguamento
delle pensioni al rincaro) e quelle a carico dei datori di lavoro e del Cantone (a
carico dei datori di lavoro: il contributo di risanamento del 2% sui salari
assicurati e l’aumento del finanziamento del supplemento sostitutivo AVS; a
carico esclusivamente del Cantone: il contributo di ricapitalizzazione di fr.
477,6 mio, versato in modo rateale e il riconoscimento di un rendimento
supplementare sul debito nei confronti della Cassa rispetto alle attuali
condizioni di mercato, garanzia di un rendimento pari al 3.5%) (in
argomento vedi il Messaggio del Consiglio di Stato n. 6666 del 10 luglio 2012 sulla nuova legge sull’Istituto di previdenza dei dipendenti
dello Stato, modifica della legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato
e dei docenti del 15 marzo 1995, della legge sugli stipendi degli impiegati e
dei docenti del 5 novembre 1954, della legge sugli onorari dei magistrati del
14.
maggio 1973, della legge sull’onorario e sulle previdenze a favore dei
membri del Consiglio di Stato del 19 dicembre 1963 e del decreto legislativo
concernente la previdenza a favore dei magistrati dell’ordine giudiziario
dell’11 dicembre 1985; pubblicato nella Raccolta dei verbali del Gran
Consiglio, Volume 6, Anno parlamentare 2012-2013 alle pagg. 2803-2934, in
particolare le pagg. 2818-2822).
Secondo l’art. 23 Lipct,
con la sua costituzione l’Istituto di previdenza dei dipendenti dello Stato
prosegue l’attività della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato
riprendendone attivi e passivi.
Considerato il cambio
totale del sistema pensionistico, e in particolare il passaggio da un piano
assicurativo in primato delle prestazioni a uno in primato dei contributi (art.
13.
Lipct), la nuova legge prevede la seguente norma transitoria in vigore dal
1.
gennaio 2013:
" Art. 24
1I diritti acquisiti
con le precedenti disposizioni sono mantenuti.
2Gli eventi coperti
dall’Istituto di previdenza che si verificano dopo l’entrata in vigore della
legge sono regolati secondo le nuove disposizioni.
3Al 1° gennaio 2013 a
tutti gli assicurati attivi è applicato il piano assicurativo in primato dei
contributi, riservata la garanzia data secondo i cpv. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della
presente norma transitoria.
4Agli assicurati che
al 31 dicembre 2012 hanno un’età di 50 anni o più, in caso di pensionamento
anticipato o vecchiaia a 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 e 65 anni, dopo l’entrata
in vigore della presente modifica di legge, è garantito l’importo annuo di
pensione stabilito al 31 dicembre 2012, ritenuto che le frazioni di almeno 6
mesi riferite all’età al momento del pensionamento, contano un anno.
5L’importo annuo di
pensione garantito al 31 dicembre 2012 secondo il cpv. 3 è calcolato in base
alle diposizioni della legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato
del 14 settembre 1976 e del regolamento della Cassa pensioni dei dipendenti
dello Stato del 29 maggio 1996 in vigore a quel momento, ritenuto che i tassi
di conversione concernenti il finanziamento del supplemento sostitutivo AVS/AI
a partire dal 1° gennaio 2013 sono i seguenti:
a)
finanziamento dei datori di lavoro
Età di pensionamento
Fattore di moltiplicazione per ogni franco di
supplemento sostitutivo AVS/AI
Uomini
Donne
58.
5.96
5.256
59.
5.216
4.471
60.
4.441
3.655
61.
3.632
2.802
62.
2.788
1.911
63.
1.904
0.978
64.
0.976
0.
b)
finanziamento degli assicurati
Età di pensionamento
Fattore di moltiplicazione per ogni franco di
supplemento sostitutivo AVS/AI
Uomini
Donne
58.
0.35734
0.33402
59.
0.31841
0.28999
60.
0.27624
0.24199
61.
0.23041
0.18957
62.
0.18047
0.13219
63.
0.12587
0.06923
64.
0.06596
6Eventuali
prelievi, rimborsi in applicazione delle norme LPP sulla promozione della
proprietà di abitazioni o i riversamenti e i riscatti nell’ambito della
procedura di divorzio modificano l’importo stabilito al 31 dicembre 2012
secondo il capoverso 3.
7L’importo annuo
garantito di cui ai cpv. 4 e 5 può essere capitalizzato parzialmente ritenuto
un massimo del 50%.
I tassi di conversione per la capitalizzazione dell’importo
garantito di pensione sono i seguenti:
Età
Uomini
Donne
Vecchiaia
Vedovile
Vecchiaia
Vedovile
60.
13.796
3.418
15.008
0.142
61.
13.448
3.474
14.692
0.132
62.
13.099
3.526
14.375
0.122
63.
12.748
3.572
14.053
0.111
64.
12.394
3.613
13.731
0.101
65.
12.037
3.648
13.403
0.091
66.
11.677
3.679
13.072
0.080
67.
11.313
3.704
12.734
0.071
68.
10.948
3.720
12.388
0.062
69.
10.581
3.732
12.037
0.054
70.
10.211
3.736
11.677
0.047
8Su richiesta del
beneficiario, la pensione di vecchiaia, d’invalidità, anticipata o per il
coniuge e il partner registrato superstite o per orfani, inferiore al 10%,
rispettivamente al 6% e al 2% della rendita minima di vecchiaia dell’AVS può
essere liquidata in capitale sulla base dei tassi di conversione di cui al cpv.
7.
In questo caso anche il supplemento sostitutivo
AVS/AI viene liquidato in capitale sulla base dei seguenti tassi di conversione
Età
Uomini
Donne
(AVS 64 anni)
(AVS 63 anni)
60.
4.441
3.655
2.805
61.
3.632
2.802
1.912
62.
2.788
1.911
0.979
63.
1.904
0.978
0.000
64.
0.976
0.000
65.
0.000
9Oltre all’importo
garantito di pensione al 31 dicembre 2012 secondo il capoverso 3 viene
assegnato il supplemento sostitutivo AVS/AI calcolato sulla base delle norme in
vigore al 31.12.2012, ritenuto che l’importo stabilito viene adeguato
all’evoluzione della rendita AVS/AI massima.
10Per gli assicurati
al 31 dicembre 2012 che hanno conseguito 40 anni pieni di assicurazione e hanno
compiuto 60 anni non vengono prelevati contributi.
L’avere di vecchiaia continua ad essere alimentato
con gli accrediti di vecchiaia annuali e gli interessi, secondo il regolamento
di previdenza dell’Istituto.
11Gli assicurati
individuali affiliati al 31 dicembre 2012 all’Istituto di previdenza, ai sensi
dell’art. 11 della legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del 14
settembre 1976, mantengono l’assicurazione indipendentemente dall’attività
svolta, sempre che questo non comporti maggiori rischi per l’Istituto di
previdenza.
12Al 31 dicembre
2012.
la riserva matematica dei beneficiari di prestazioni è ricalcolata secondo
le tabelle attuariali VZ 2010, tenuto conto del tasso tecnico del 3.5%. Questa
disposizione è in vigore limitatamente al 31.12.2012.
13La Commissione
della Cassa, il Comitato e i Gruppi previsti dal diritto anteriore restano in
carica fino all’entrata in funzione del nuovo organo supremo. In applicazione
dello statuto dell’Istituto di previdenza il Consiglio di Stato organizza
l’elezione dell’organo supremo.
14L’Istituto di
previdenza si impegna ad assumere la continuazione dei rapporti d’impiego degli
attuali dipendenti della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato.
15Per gli assicurati
al 31 dicembre 2012 affiliati alla Cassa al 31 dicembre 1994 lo stipendio
assicurato corrisponde allo stipendio annuale diminuito di un importo, detto
quota di coordinamento pari ai 2/3 della rendita massima AVS/AI. In caso di
attività parziale, lo stipendio e la quota di coordinamento sono ridotti in
misura proporzionale."
Per quanto qui di rilievo,
come rettamente evidenziato nella risposta, gli articoli 14a, 14b, 14c, 14e, 22
e 27 della Legge sulla cassa pensioni dei dipendenti dello Stato (Lcpds, nel
tenore in vigore fino al 31 dicembre 2012) prevedono:
" (…)
Finanziamento del supplemento sostitutivo della
rendita AVS/AI
a) In generale
Art. 14a 1Il 25% del
costo del supplemento sostitutivo della rendita AVS/AI è finanziato dalla
Cassa.
2Il 75% del costo del supplemento sostitutivo
della rendita AVS/AI è finanziato dai datori di lavoro, rispettivamente dagli
assicurati secondo gli articoli seguenti.
b) Ripartizione tra datori di lavoro e assicurati
Art. 14b 1Per i beneficiari di
una pensione di vecchiaia o anticipata uguale o inferiore al limite soglia di
cui 14c, il finanziamento è interamente a carico del datore di lavoro.
2Per i beneficiari di una pensione di
vecchiaia o anticipata superiore al limite soglia di cui all'articolo 14c, la
ripartizione avviene secondo le seguenti proporzioni:
datori di lavoro: limite soglia
pensione
beneficiari di pensione: 1 – limite soglia
pensione
c) Limite soglia
Art. 14c 1Per i beneficiari di una
pensione di vecchiaia o anticipata, il limite soglia di cui all’art. 14b è il
75% della rendita massima AVS.
2Il limite soglia è ridotto
proporzionalmente, se il grado d'occupazione medio è inferiore al 100% o se gli
anni d'assicurazione sono inferiori a 40.
d) modalità di finanziamento per i datori di lavoro
Art. 14d 1Il finanziamento dei datori
di lavoro avviene con un versamento unico alla Cassa al verificarsi del
pensionamento.
2Le tabelle tecniche attuariali per il
calcolo del premio unico sono pubblicate nel Regolamento.
e) Modalità di finanziamento per gli assicurati
Art. 14e 1II finanziamento degli assicurati
avviene tramite una riduzione, determinata in modo attuariale, della pensione
di vecchiaia.
2Le tabelle tecniche attuariali per il
calcolo della riduzione della pensione di vecchiaia sono pubblicate nel
Regolamento.
[…].
2.
Pensioni di vecchiaia
Art. 22 1La pensione di vecchiaia corrisponde
all'1.5% dello stipendio determinante per ogni anno di assicurazione tra
l'affiliazione e il pensionamento per anzianità, ritenuto un massimo del 60%.
Lo stipendio determinante corrisponde allo stipendio assicurato
medio degli ultimi 10 anni, ma al minimo al 90% dell'ultimo stipendio
assicurato.
2I periodi con grado d'occupazione ridotto o
nullo diminuiscono proporzionalmente la durata d'assicurazione.
3Se lo stipendio ha subito una riduzione per
cambiamenti della classificazione (art. 10 cpv. 2 lett. a) b) c) che si
verificano dal 1° gennaio 1984, lo stipendio assicurato determinante per il
calcolo della pensione viene aumentato in modo proporzionale.
4La percentuale della rendita di vecchiaia è
aumentata del 10% dell'aliquota di vecchiaia per ogni figlio minorenne o agli
studi beneficiario di una rendita completiva AVS/AI, ritenuto un supplemento
massimo per tutti i figli del 50%.
5La percentuale della rendita di vecchiaia
degli assicurati che per particolari disposizioni legali sono collocati a
riposo dopo i 65 anni è aumentata dell'1,5% per ogni anno supplementare di
assicurazione, e può anche superare il massimo fissato al cpv. 1.
6Il periodo di assicurazione è calcolato in
giorni e corrisponde al periodo di contribuzione, più quello acquistato.
7Lo stipendio determinante è quello valido al
31.
dicembre di ogni anno; per l'anno del pensionamento, fa stato l'ultimo stipendio
assicurato acquisito.
[…].
Supplemento sostitutivo della rendita AVS/AI
Art. 27 1Il pensionato per invalidità
o vecchiaia ha diritto a un supplemento sostitutivo annuo fintanto che non
percepisce una rendita AVS/Al.
2Il supplemento sostitutivo ammonta all'80%
della rendita massima AVS/AI che il beneficiario percepirebbe se vi fosse
ammesso. Le norme AVS/AI sono determinanti per stabilire II diritto al
supplemento sostitutivo.
3Il supplemento sostitutivo è ridotto
proporzionalmente per i dipendenti che chiedono di essere collocati a riposo
con meno di 40 anni di assicurazione, ed è proporzionale al grado di
occupazione medio valido per il calcolo della pensione.
4…
5In caso di capitalizzazione della rendita
secondo l'art. 17 cpv. 5 della presente legge, il supplemento sostitutivo è
pure versato in forma capitalizzata. I tassi di conversione sono specificati
nel Regolamento.
(…)" (V, pagg. 3 e 4).
Inoltre, gli articoli 11a
e 11b del Regolamento della cassa pensioni dei dipendenti dello Stato (Rcpds, nel
tenore in vigore fino al 31 dicembre 2012) stabiliscono:
" (…)
Finanziamento del supplemento sostitutivo della rendita
AVS/AI
a) Modalità di finanziamento per i datori di lavoro (art.
14d Lcpd)
Art. 11a Il finanziamento del supplemento
sostitutivo AVS/AI a carico dei datori di lavoro è calcolato secondo la
seguente tabella.
Età pensionabile
Fattore di moltiplicazione per ogni
franco di supplemento sostitutivo AVS/AI
Uomini
Donne
58.
5.960
5.256
59.
5.216
4.471
60.
4.441
6.655
61.
3.632
2.802
62.
2.788
1.911
63.
1.904
0.978
64.
0.976
0.000
65.
0.000
b) Modalità di finanziamento per gli assicurati
(art. 14e Lcpd)
Art. 11b Il finanziamento del supplemento
sostitutivo AVS/AI a carico del beneficiario avviene secondo la seguente
tabella.
Età pensionabile
Fattore di moltiplicazione per ogni
franco di supplemento sostitutivo AVS/AI
Uomini
Donne
58.
0.35734
0.33402
59.
0.31841
0.28999
60.
0.27624
0.24199
61.
0.23041
0.18957
62.
0.18047
0.13219
63.
0.12587
0.06923
64.
0.06596
0.00000
65.
0.00000
(…)" (V, pag. 5).
2.5
Per quanto riguarda il
contenuto della garanzia introdotta dall'art. 24 cpv. 4 Lipct, che si fonda
sulla Lcpd e Rcpd in vigore fino a quel momento, vale a dire la garanzia per
gli assicurati attivi già 50enni al momento dell’entrata in vigore della nuova
legge, l’istituto convenuto l’ha illustrato come segue:
" (…)
4)
Calcolo prestazioni garantite ex art. 24 Lipct dal 01.01.2013
L'art. 24 cpv. 4 Lipct recita che agli assicurati "che al
31.
dicembre 2012 hanno un'età di 50 anni o più, in caso di pensionamento
anticipato o vecchiaia a 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 e 65 anni, dopo l'entrata
in vigore della presente modifica di legge, è garantito l'importo annuo di
pensione stabilito al 31 dicembre 2012, ritenuto che le frazioni di almeno 6
mesi riferite all'età al momento del pensionamento, contano un anno".
Per stabilire, al 31.12.2012, gli importi di pensione alle varie
età di pensionamento (che sarebbero cadute negli anni a venire), è stato
utilizzato il grado di occupazione valido al 31.12.2012 per tutti gli anni
seguenti (ogni età di pensionamento ha pertanto un proprio grado d'occupazione
medio G), mentre lo stipendio determinante, per tutte le età di pensionamento,
è corrisposto alla media dei 10 anni precedenti al 2012, ma almeno al 90% dello
stipendio assicurato 2012.
Quanto evidenziato sopra dell'art. 24 cpv. 4 Lipct significa che
al momento del pensionamento fa stato l'età intera più vicina (ritenuto che 6
mesi valgono un anno), con la particolarità illustrata nel capitolo 4.1).
Ad esempio, se il pensionamento avviene tra i 60 anni e 6 mesi e i
61.
anni e 5 mesi, viene attribuita la rendita di vecchiaia e il supplemento
sostitutivo AVS/AI dei 61 anni. In altre parole, riprendendo l'esempio
precedente (nato a gennaio 1952 ed entrato in CPDS al 01.09.1977), in caso di
prepensionamento al 01.09.2013, cioè a 61 anni e 7 mesi, all'interessato
verrebbero corrisposte le prestazioni di vecchiaia previste calcolate a 62 anni
(cioè al 31.01.2014), e meglio:
· Gli anni di assicurazione sarebbero quelli
calcolati dal 01.09.1977 al 31.01.2014 (invece che al 31.08.2013);
· Il grado di occupazione medio sarebbe
quello calcolato dal 01.09.1977 al 31.01.2014 (invece che al 31.08.2013);
· Lo stipendio determinante si basa in ogni
caso sulla media degli stipendi assicurati dal 2003 al 2012 (ultimi 10 anni al
momento del cambiamento di piano assicurativo), garantito almeno il 90% dello
stipendio assicurato 2012;
· La riduzione vitalizia della rendita di
vecchiaia per tener conto del finanziamento del supplemento sostitutivo AVS/AI
a carico dell'assicurato sarebbe calcolata sulla base del fattore di
moltiplicazione al 31.01.2014, cioè quello corrispondente all'età di 62 anni.
Detta altrimenti, con il calcolo delle prestazioni di vecchiaia
secondo la norma transitoria ex art. 24 Lipct, il calcolo dei giorni di
assicurazione non è più stato fatto al giorno esatto del pensionamento, bensì
alla fine del mese del compimento dell'età intera più vicina (laddove 6 mesi
contano un anno). Similarmente, per il fattore di moltiplicazione relativo al
finanziamento del supplemento sostitutivo AVS/AI a carico dell'assicurato non
hanno più fatto stato gli anni compiuti al momento del pensionamento, bensì
l'età intera più vicina (laddove 6 mesi contano un anno), con l'eccezione
illustrata nel capitolo 4.1) e che è alla base della petizione del signor AT 1.
Evidentemente, ne consegue che per chi beneficia del pensionamento
nei 6 mesi precedenti il compimento degli anni, la garanzia dà prestazioni
maggiori o uguali rispetto al sistema di calcolo in vigore al 31.12.2012,
mentre per chi beneficia del pensionamento nei 5 mesi successivi al compimento
degli anni, la garanzia dà prestazioni uguali o inferiori rispetto al sistema
di calcolo in vigore al 31.12.2012. Questa semplificazione, voluta dal Legislatore
cantonale, ha quindi almeno due benefici:
1.
Permette di
evitare di dover mantenere, a livello informatico, per 15 anni e oltre tutte le
complicazioni dovute al vecchio piano in primato delle prestazioni accanto a
quello attuale in primato dei contributi; con questa semplificazione è in
effetti stato sufficiente calcolare e registrare i valori di pensione alle età
di pensionamento 58-65 anni (più, come vedremo nel capitolo 4.1), il valore di
pensione per chi beneficia del pensionamento tra i 64 anni e 6 mesi e i 64 anni
e 11 mesi per gli uomini e tra i 63 anni e 6 mesi e i 63 anni e 11 mesi per le
donne);
2.
Per gli
assicurati è molto più facile capire quale siano le prestazioni di diritto
garantite.
Si noti come, per il calcolo della riduzione vitalizia della
rendita di vecchiaia per tener conto del finanziamento del supplemento
sostitutivo AVS/AI a carico dell'assicurato, la norma transitoria ex art. 24
Lipct sia a vantaggio degli assicurati rispetto a quanto praticato prima del
2013.
In effetti, se il prepensionamento avviene a 60 anni e 5 mesi, sia prima
del 2013 che dopo, il fattore di moltiplicazione è quello dell'età di 60 anni,
mentre se il prepensionamento avviene a 60 anni e 6 mesi, prima del 2013 si
sarebbe applicato [il] fattore di moltiplicazione di 60 anni, mentre dal
01.01.2013
quello dei 61 anni (siccome l'età intera più vicina a 60 e 6 mesi
sono i 61 anni), fattore più basso che determina pertanto una decurtazione
della rendita più bassa.
4.
) Eccezione
per chi beneficia del pensionamento tra i 64 anni e 6 mesi e i 64 anni e 11
mesi per gli uomini e tra i 63 anni e 6 mesi e i 63 anni e 11 mesi per le donne
Quanto precedentemente esposto trova un'eccezione per gli uomini
che beneficiano del prepensionamento tra i 64 anni e 6 mesi e i 64 anni e 11
mesi, così come, per analogia, per le donne che beneficiano del
prepensionamento tra i 63 anni e 6 mesi e i 63 anni e 11 mesi.
Seguendo il principio enunciato all'inizio del capitolo 4) ("le
frazioni di almeno 6 mesi riferite all'età al momento del pensionamento,
contano un anno”), nei casi appena evocati gli uomini avrebbero avuto
diritto alle prestazioni dei 65 anni (64 anni per le donne), salvo che, a 65
anni (64 anni per le donne) non vi sarebbe alcun diritto al supplemento
sostitutivo AVS/AI siccome l'età di pensionamento ordinaria AVS sarebbe già
sopraggiunta.
Tuttavia, in realtà, a quel momento l'età effettiva degli uomini
non sarebbe ancora di 65 anni (64 anni per le donne) e pertanto, l'art. 24 cpv.
9.
Lipct ("Oltre all'importo garantito di pensione al 31 dicembre 2012
secondo il capoverso 3 viene assegnato il supplemento sostitutivo AVS/AI
calcolato sulla base delle norme in vigore al 31.12.2012 [...]”) e
l'art. 27 cpv. 1 Lcpds ("II pensionato per invalidità o vecchiaia ha
diritto a un supplemento sostitutivo annuo fintanto che non percepisce una
rendita AVS/AI") ci impone di versare questa prestazione fino al
compimento dei 65 anni (64 anni per le donne).
D'altro canto, però, anche l'art. 14a Lcpds ("II 75% del
costo del supplemento sostitutivo della rendita AVS/Al è finanziato dai datori
di lavoro, rispettivamente dagli assicurati […]") ci
impone di riscuotere il finanziamento dovuto per questa prestazione a carico
dell'assicurato.
La soluzione adottata dall'IPCT per risolvere questa
contraddizione è stata quindi quella, pragmatica, di introdurre un (unico)
valore di pensione ad hoc per chi beneficia del pensionamento tra i 64 anni e 6
mesi e i 64 anni e 11 mesi per gli uomini e tra i 63 anni e 6 mesi e i 63 anni
e 11 mesi per le donne. Questo valore tiene fede al principio "le frazioni
di almeno 6 mesi riferite all'età al momento del pensionamento, contano un
anno" nella misura in cui il calcolo degli anni di assicurazione viene
effettuato alla fine del mese del compimento dei 65 anni per gli uomini (64
anni per le donne) – di fatto quindi "regalando" dei mesi di
assicurazione agli assicurati –, ma applicando, come fino al 31.12.2012, il
fattore di moltiplicazione per il finanziamento a carico dell'assicurato del
supplemento sostitutivo AVS/AI degli anni compiuti al momento del pensionamento
(ossia i 64 anni per gli uomini e i 63 anni per le donne). Questo in piena
analogia a quanto effettuato fino al 31.12.2012.
Chi beneficia del pensionamento ex art. 24 Lipct tra i 64 anni e 6
mesi e i 64 anni e 11 mesi per gli uomini e tra i 63 anni e 6 mesi e i 63 anni
e 11 mesi per le donne ha pertanto diritto a una rendita di vecchiaia uguale o
maggiore a quella cui avrebbe avuto diritto al 31.12.2012 secondo il vecchio
ordinamento.
Per un uomo, la rendita di vecchiaia è maggiore rispetto a quella
che sarebbe stata calcolata al 31.12.2012, se a 64 anni lo stesso non ha ancora
raggiunto i 40 anni di assicurazione (in quanto approfitta dei mesi "bonus"
tra il pensionamento e la fine del mese del compimento dei 65 anni).
Sarà invece uguale in caso contrario, ossia se a 64 anni ha già
raggiunto i 40 anni di assicurazione (in tal caso i mesi "bonus" non hanno
effetto sulla pensione).
È importante infine sottolineare che il supplemento sostitutivo
AVS/AI è una prestazione sovra-obbligatoria, non prevista dalla LPP. Sulla base
dell'art. 49 LPP (libertà operativa), che prevede che "gli istituti di previdenza
possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste […]”,
la CPDS prima e l'IPCT dopo hanno fissato il finanziamento del supplemento
sostitutivo AVS/AI come abbiamo visto (cioè in modo collettivo). Dal momento
che vi è il versamento di questa prestazione è necessario pure incassare i
contributi previsti per finanziarla (come sancito dall'art. 14a Lcpds).
(…)" (V, pagg. 7-9).
Con queste modalità di
computo viene in altre parole stabilito un importo di pensione fisso (che
l’assicurato al minimo percepirà alle diverse età possibili di pensionamento)
che non può più essere modificato, riservato il cpv. 6 del citato art. 24 Lipct
(in argomento vedi le STCA 34.2014.18 del 2 giugno 2015 e 34.2014.12 del 16
marzo 2015).
2.6
Tema del presente contendere
è l’assunto dell’attore secondo il quale l’ipct, a torto, “(…) nonostante il
signor AT 1 abbia pagato per 11 mesi i contributi previdenziali durante il 64
esimo anno, ha applicato l'articolo 24, cpv. 5 della Lipct, che prevede un
finanziamento dell'assicurato pari allo 0,06596 “per ogni franco di supplemento
sostitutivo AVS/Al”. La riduzione della rendita per il finanziamento del
supplemento sostitutivo AVS/Al non avviene, come lascerebbe intendere
l'articolo 24, cpv. 5 Lipct, sulla base del montante di supplemento sostitutivo
totale effettivamente percepito dal prepensionato, ma sulla base del montante
calcolato nell'intero 64.esimo anno. La qual cosa penalizza il signor AT 1,
avendo egli beneficiato del supplemento sostitutivo AVS/Al per un solo mese
(settembre 2017) e per un prepensionamento imposto dalla legge in vigore per i
docenti cantonali. Secondo l'ICPT si tratta unicamente di un procedimento per
semplificare il calcolo in questi casi. Secondo il ricorrente si tratta di una
semplificazione non proporzionale e illegittima, che lo danneggia vita natural
durante. (…)” (I).
Controversa
è dunque la portata della garanzia prevista dall’art. 24 cpv. 4 Lipct per gli assicurati che al 31 dicembre 2012 avevano un’età di 50 anni o
più e, in particolare, l’applicazione dei tassi di conversione concernenti il
finanziamento del supplemento sostitutivo AVS/AI ai sensi del cpv. 5 dello
stesso articolo.
L’istituto di previdenza
convenuto – sostenendo, da una
parte che “(…) l'attore non può essere seguito nel suo ragionamento in
quanto il principio di proporzionalità […] cui fa appello deve essere misurato
sull'insieme delle prestazioni di vecchiaia percepite e non su un singolo
elemento delle stesse. (…)” (V, pag. 2) e, dall’altra parte, che “(…) la
richiesta di effettuare una riduzione della rendita di vecchiaia proporzionale
all'effettivo godimento del supplemento sostitutivo AVS/AI non può essere
accolta nei termini richiesti dall'attore. In effetti, come avremo modo di
circostanziare, questa riduzione è proporzionale in termini di anni, ma non di
mesi, in quanto presso l'allora CPDS non è mai stata fatta alcuna interpolazione
di fattori attuariali riferiti a una data età, in quanto non prevista né dalla
Lcpds né dal Rcpds. (…)” (V, pag. 2) –
si è confermato nel proprio calcolo esposto al consid. 1.3.
Come si vedrà nel proseguo
la modalità di calcolo adottata dall’ipct è conforme alla normativa legale e
regolamentare applicabile e deve essere confermata dal TCA.
2.7
Occorre
precisare che per costante giurisprudenza federale le pretese pecuniarie
dei funzionari non sono considerate diritti acquisti. Il rapporto di servizio,
in quanto di diritto pubblico, è infatti disciplinato dalla relativa
legislazione e segue, per quel che concerne i suoi aspetti patrimoniali, la sua
evoluzione.
Di conseguenza, gli
istituti di previdenza di diritto pubblico – non però i fondi di previdenza di
diritto privato – possono modificare le loro disposizioni anche senza che in
essa sia contenuta un'espressa riserva di modifica. Questa libertà è limitata
dall'arbitrio e dal principio dell'uguaglianza di trattamento (DTF 127 V
255-256; RDAT I-1999 pag. 29; SZS 1994 pag. 379 consid. 6b).
Le pretese di salario e
quelle pensionistiche possono, quindi, configurare diritti acquisiti solo nella
misura in cui la legge definisce i rapporti una volta per tutte e li sottrae
agli effetti dell'evoluzione della legge stessa oppure quando siano date
garanzie in relazione con un singolo rapporto d'impiego (DTF 138 V 366 consid.
6.1
pag. 372, 117 V 229, giurisprudenza confermata nella STF 9C_674/2014 del 24
aprile 2015, vedi anche SZS 1994 pag. 379 consid. 6b e DTF 115 V 235 consid.
5b).
La revoca di tali diritti è
possibile unicamente se si fonda su una base legale, avviene a tutela di un
interesse pubblico e contro risarcimento (SZS 1994 pag. 380; DTF 113 Ia 362;
106.
Ia 168; 117 V 235; RDAT I-1999 pag. 29; STCA 34.1995.63 del 25 settembre
1996).
Al riguardo, in una
sentenza dell'8 novembre 2000, pubblicata in SJ 2001 pag. 413 seg., il TF si è
riconfermato nella propria giurisprudenza ed ha in particolare rilevato:
" Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les prétentions
pécuniaires des magistrats ou fonctionnaires, qu'il s'agisse des prétentions
salariales ou de celles relatives aux pensions, n'ont en règle générale pas le
caractère de droits acquis. Elles sont en principe régies par la législation en
vigueur au moment où elles doivent prendre effet, de sorte que des droits
acquis ne naissent en faveur des personne concernées que si la loi a fixé une
fois pour toutes les relations en cause pour les soustraire aux effets des
modifications légales, ou lorsque des assurances précises ont été données à
l'occasion d'un engagement individuel (ATF 118 Ia 245 c. 5b p. 255, 117 V 229
c. 5b p. 234, 107 Ia 193 c. 3a p. 194, 106 Ia 163 c. Ia p. 166). Les cas
échéant, la loi ne peut supprimer des droits acquis que si un intérêt public
suffisant justifie cette mesure, et elle doit assurer une pleine indemnisation
(ATF 119 Ia 154 c. 5c p. 161/162, 117 Ia 35 c. 3b p. 39, 117 V 229 c. 5b in
fine p. 235). En l'occurrence toutefois, le recourant admet expressément qu'il
ne bénéficie pas de prétentions ainsi garanties.
Dans la mesure où elle ne constituent pas des
droits acquis, les prétentions patrimoniales des magistrats ou fonctionnaires
sont néanmoins protégées contre les interventions du législateur par les art. 8
al. 1 et 9 Cst. A l'instar de l'art. 4 aCst., ces dispositions
constitutionnelles empêchent que les prétentions en cause ne soient
arbitrairement supprimées ou réduites, notamment quant à leur montant, et que
des atteintes aux droits concernés interviennent unilatéralement et sans
justification particulière, au détriment de quelques intéressés ou de certaines
catégories d'entre eux (ATF 118 Ia 245 c. 5b p. 255, 117 V 229 c. 5c p. 235,
106.
Ia 163 c. Ic p. 169; voir aussi Ueli Kieser, Besitzstand,
Anwartschaften und wohler- worbene Rechte in der beruflichen Vorsorge, RSAS
43/1999 p. 290 ss, p. 308; Jacques-André Schneider, La prévoyance
professionnelle et l'égalité de traitement, in Aspects de la sécurité sociale
2/1993 p. 22, ch. 3 ss). Selon les circonstances, le législateur est tenu
d'adopter des dispositions transitoires, soit pour éviter des conséquences
ainsi prohibées, soit pour permettre aux intéressés de s'adapter à la nouvelle
situation légale (arrêt du 3 avril 1996 in Pra 1997 p. 1, SJ 1996 p. 661, c.
4b; voir aussi ATF 122 V 405 c. 3b/bb p. 409). Ces dispositions transitoires ne
doivent pas comporter elles-mêmes des distinctions arbitraires ou contraire à
la garantie de l'égalité de traitement (arrêt du 30 septembre 1988 in RSAS
33/1989 p. 313, c. 4f p. 326)." (SJ 2001 pagg.
416-417)
Occorre ancora ricordare
che la legge va interpretata sulla base del suo testo letterale. Dal senso
letterale di un testo chiaro si può derogare, tramite interpretazione, solo se
vi sono ragioni obbiettive, ad esempio deducibili dai lavori preparatori, dallo
scopo e dal senso della disposizione oppure dalla sistematica della legge, le
quali permettono di presumere che il testo di legge non esprime il vero senso
della disposizione in oggetto. Il Tribunale federale non privilegia alcun
metodo di interpretazione, ma si ispira a un pluralismo pragmatico per
ricercare il senso vero della norma; in particolare si fonda sulla comprensione
letterale del testo solo se ne deriva senza ambiguità una soluzione
materialmente giusta (DTF 139 V 254 consid. 4.1; 126 V 438;
125.
V 130 e 180; 119 V 60 e 429; Pratique VSI 1933 pag. 133 e 263; RAMI 1993 pag.
132; RDAT I-1997 pag. 40; Imboden / Rhinow / Krähemann, Schweizerische
Verwaltungsrechtspre-chung, no. 21b IV).
Se
il testo non è assolutamente chiaro oppure se sono possibili più
interpretazioni, conviene ricercare qual è la vera portata della norma,
desumendola da tutti gli elementi che vanno considerati e meglio dai lavori
preparatori, dallo scopo della norma dal suo spirito, così come dai valori sui
quali si fonda o ancora tramite la relazione con le altre norme legali (DTF 119
V 429 consid. 5a; 118 Ib 191 consid. 5; 117 V 109; Pratique VSI 1993 pag. 3
consid. 3 e riferimenti ivi citati; DTF 116 II 415 consid. 5b, 527 consid. 2b).
In particolare, a
proposito dell'importanza e dei limiti dei lavori preparatori, nella sentenza
pubblicata in DTF 126 V 435 l'Alta Corte si è così espressa:
" b) Zu prüfen ist des Weiteren, ob die
Materialien zuverlässigen Aufschluss über die Auslegung des Art. 29septies
Abs. 1 Satz 1 AHVG geben. Nach ständiger Rechtsprechung stellen sie, gerade bei
jüngeren Gesetzen, ein wichtiges Erkenntnismittel dar, von dem im Rahmen der
Auslegung stets Gebrauch zu machen ist (BGE 125 V 131 Erw. 5 in fine mit
Hinweisen). Sie können namentlich dann, wenn eine Bestimmung unklar ist oder
verschiedene, einander widersprechende Auslegungen zulässt, ein wertvolles
Hilfsmittel sein, um den Sinn der Norm zu erkennen und damit falsche Auslegungen
zu vermeiden. Nach gefestigter Rechtsprechung sind sie aber für sich allein
nicht geeignet, direkt auf den Rechtssinn einer Gesetzesbe- stimmung schliessen
zu lassen, weil das Gesetz sich mit seinem Erlass von seinen Schöpfern löst und
ein eigenständiges rechtliches Dasein entfaltet (BGE 124 V 189 Erw. 3a).
Schliesslich sind die Materialien als Auslegungshilfe nicht dienlich, wo sie
keine klare Antwort geben (BGE 124 V 190 Erw. 3a mit Hinweisen)."
(DTF 126 V 439; vedi pure: RDAT I-1997 pag. 42)
2.8
Nella fattispecie i cpv. 1 e
2.
della norma transitoria art. 24 Lipct stabiliscono che "i diritti
acquisiti con le precedenti disposizioni sono mantenuti" (cpv. 1) e
che "gli eventi coperti dall’Istituto di previdenza che si verificano
dopo l’entrata in vigore della legge sono regolati secondo le nuove
disposizioni " (cpv. 2).
Riguardo all’art. 24 il
Consiglio di Stato, nel succitato Messaggio n. 6666 del 10 luglio
2012.
sulla nuova legge sull’Istituto di previdenza
dei dipendenti dello Stato (pubblicato nella Raccolta dei verbali del Gran
Consiglio, Volume 6, Anno parlamentare 2012-2013, pagg. 2803-2933 e di seguito
Messaggio), al commento dei singoli articoli, e nello specifico
all’art. 24, per quanto qui d’interesse, ha esposto quanto segue:
" (…)
Cpv. 1, 2:
" I cpv. 1 e 2 vengono inseriti nella norma transitoria per garantire il
principio fondamentale relativo ai diritti acquisiti con le precedenti
disposizioni e in base al principio secondo il quale tutti i pensionamenti
soggiacciono alle disposizioni per le quali sono stati pronunciati."
Cpv. 3:
" Viene sancito il principio secondo il quale il nuovo piano assicurativo
viene applicato a tutti gli assicurati attivi al 1° gennaio 2013, ritenuto che
per gli assicurati con 50 anni e più di età vale comunque la garanzia
data."
Cpv. 4:
" Viene esplicitata la modalità di calcolo della garanzia delle
aspettative data al 31 dicembre 2012."
Cpv. 5:
" Il cpv. 5 conferma che i calcoli allestiti al 31 dicembre 2012, saranno
mantenuti a partire dal 1°gennaio 2013 a dipendenza del momento in cui
l’assicurato chiederà il pensionamento.
Vengono indicati i coefficienti attuariali validi per l’onere a
carico dei datori di lavoro e degli assicurati, per coloro che beneficiano
delle garanzie al 31.12.2012."
[…]
Cpv. 9:
" Si specifica che il supplemento sostitutivo AVS/AI considerato al 31
dicembre 2012 viene adeguato all’adeguamento della rendita AVS/AI, con le
stesse modalità adottate nel nuovo piano assicurativo in primato dei
contributi." (…)" (Messaggio pagg. 2854-2856)
Con
riferimento alle garanzie per gli assicurati con 50 anni di età e più alla fine
del 2012 il Messaggio precisa:
" (…)
2.1.9
Le garanzie per gli assicurati con
50.
anni di età e più
Si premette che per tutti gli assicurati al 1 gennaio 2013 verrà
applicato il nuovo piano assicurativo in primato dei contributi.
Ritenuto che il rapporto fra assicurato e il proprio Istituto di previdenza
deve fondarsi su un principio di buona fede è stata studiata una puntuale norma
transitoria per garantire alle varie scadenze di pensionamento l’importo in
franchi acquisito al 31 dicembre 2012.
A sostegno ulteriore di questa misura che va a favore degli
assicurati ma anche dell’istituto di previdenza stesso vi è il fatto che una buona
parte di questi assicurati ha già perlomeno raggiunto il primo limite di
pensionamento, per cui questi assicurati potrebbero chiedere il pensionamento
secondo il diritto vigente.
Di conseguenza, nel caso in cui ci dovesse essere un massiccio
“esodo” di queste persone verso un pensionamento prima dei 65 anni, oltre che
comportare nell’immediato evidenti difficoltà organizzative allo Stato e ai
diversi datori di lavoro, comporterebbe un importante aggravio finanziario
all’Istituto di previdenza, ritardando nel tempo il progetto di risanamento.
Bisogna inoltre considerare che se un assicurato che ne ha diritto
rinvia il pensionamento anche solo di un anno, l’Istituto di previdenza ne trae
un vantaggio finanziario.
Nel dettaglio si precisa che la garanzia consiste nell’importo
della pensione risultante alla data del cambiamento del piano, in applicazione
delle norme vigenti al 31 dicembre antecedente l’introduzione del nuovo piano
assicurativo. Per ogni assicurato sarà determinato l’importo in franchi
garantito anno per anno dai 58 ai 65 anni.
Al momento del pensionamento effettivo verrà comparato l’importo
di diritto secondo il nuovo piano in primato dei contributi, con l’importo
garantito secondo il diritto vigente al 31 dicembre 2012. All’assicurato verrà
riconosciuto l’importo maggiore, con l’aggiunta del supplemento sostitutivo
AVS/AI valido in quel momento. Il supplemento sostitutivo AVS/AI seguirà per
contro l’evoluzione delle rendite AVS.
L’esempio di simulazione allegato indica in modo dettagliato le
aspettative garantite con le prestazioni secondo il nuovo diritto.
L’evoluzione degli stipendi tiene conto di una indicizzazione
annuale dovuta al rincaro dell’1,5%. Nel caso concreto lo stipendio iniziale al
01.01.2013
è di CHF 132’107.00, a 58 anni (2014) è di CHF 134'089.00, a 60 anni
(2016) è di CHF 138'142.00, mentre a 65 anni (2021) è CHF 148'818.00.
Sul conto avere di vecchiaia viene accreditato al 01.01.2013 (data
ipotizzata del cambiamento) il valore della prestazione di libero passaggio
acquisita al 31.12.2012. In seguito il conto avere di vecchiaia viene
alimentato con i bonifici Lcpd e con gli interessi.
[…; esempio di conto avere di vecchiaia]
Ammontare pensione a 58 anni secondo PPC:
Avere di vecchiaia: CHF 577'337.00 x 5.30%
= CHF 30’599.00
Partecipazione finanziamento supplemento
sostitutivo AVS/AI
CHF 2’628.00
Pensione effettiva CHF 27’971.00
Supplemento sostitutivo
AVS/AI CHF 22'940.00
Totale prestazioni CHF 50’911.00
Garanzia aspettative - norma transitoria al 31.12.2012:
Pensione base CHF 32'523.00
Supplemento sostitutivo
AVS/AI CHF 22'940.00
Totale CHF 55'463.00
Ammontare pensione a 60 anni secondo PPC:
Avere di vecchiaia CHF 643’443.00
x 5.52% = CHF 35’518.00
Partecipazione finanziamento
supplemento sostitutivo AVS/AI CHF 2’620.00
Pensione effettiva CHF 32’898.00
Supplemento sostitutivo
AVS/AI CHF 23’629.00
Totale prestazioni CHF 56’527.00
Garanzia aspettative - norma transitoria al 31.12.2012:
Pensione base CHF 39'987.00
Supplemento sostitutivo AVS/AI CHF 23’629.00
Totale CHF 63’616.00
Ammontare pensione a 65 anni secondo PPC - 2021:
Avere di vecchiaia CHF 859’947.00 x 6.17%
= CHF 53’059.00
+ Rendita AVS CHF 32’275.00
Totale CHF 85’334.00
Garanzia aspettative - norma transitoria al 31.12.2012:
Pensione base CHF 43'129.00
+ Rendita AVS CHF 32’275.00
Totale CHF 75'404.00
Come risulta dall’esempio che precede fino a 60 anni la garanzia
esplica in modo significativo i suoi effetti. A partire da 61 anni questi effetti
diminuiscono e nell’esempio mostrato a 65 anni il nuovo piano assicurativo è
nettamente superiore. (…)." (Messaggio pagg. 2900-2902)
Circa le pensioni di
vecchiaia per gli assicurati che beneficiano delle garanzie (assicurati che
alla data del cambiamento del piano hanno più di 50 anni) il Messaggio indica
inoltre che:
" (…) Come
illustrato al punto 2.1.9 per gli assicurati che al momento del cambiamento
hanno 50 anni e più di età è stata prevista una specifica norma transitoria, che
prevede la garanzia dell’importo di pensione acquisito alle diverse età
calcolate al 31 dicembre dell’anno antecedente il cambiamento.
Prima di entrare nel dettaglio delle cifre è opportuno rilevare
che la norma transitoria così come pensata, ha un’importanza rilevante per gli
assicurati già in età di pensionamento o perlomeno vicini al primo limite di
pensionamento. Più l’età dell’assicurato si allontana dall’età di
pensionamento, tanto più lo scopo della norma transitoria perde della sua
importanza e potrà, verosimilmente accadere che nel tempo le prestazioni
derivanti dal nuovo piano assicurativo in primato dei contributi, al momento
del pensionamento effettivo risultino superiori. In definitiva questo è lo
scopo della garanzia proposta, e cioè quello di tutelare maggiormente chi si
trova in età di pensionamento o vicino al pensionamento. Si auspica tra
l’altro, anche nell’interesse dell’Istituto di previdenza il rinvio del
pensionamento ad un’età superiore.
Nell’analizzare l’effetto delle garanzie per coloro che alla data
del cambiamento del piano hanno più di 50 anni bisogna distinguere tra
affiliati prima del 1.1.1995 e affiliati dopo l’1.1.1995. Per i beneficiari
delle garanzie è stato ipotizzato un aumento annuo dello stipendio assicurato
dell’1,5% pari al rincaro previsto.
Affiliati dopo l’1.1.1995 con più di 50 anni alla data di
cambiamento del piano
Per questi assicurati le garanzie limitano in modo molto
importante la riduzione della pensione attesa rispetto al piano attuale. Per
questa categoria di assicurati man mano che ci si avvicina all’età AVS il nuovo
piano si avvicina alla pensione garantita e può anche essere superiore.
Dati relativi ai 427 assicurati con più di 50 anni e grado di
occupazione del 100%, affiliati dopo il 1.1.1995
Età
alla data del cambiamento del piano
%-uale
pensione su stipendio AVS
58.
60.
62.
65.
50-52
%-uale
differenza
%-uale
pensione piano attuale
%-uale
pensione nuovo piano
-1%
35%
34%
-5%
43%
40%
-4%
46%
44%
1%
32%
31%
53-54
%-uale
differenza
%-uale
pensione piano attuale
%-uale
pensione nuovo piano
0%
33%
33%
-4%
40%
38%
-4%
43%
41%
0%
28%
27%
55-57
%-uale
differenza
%-uale
pensione piano attuale
%-uale
pensione nuovo piano
1%
33%
34%
-2%
39%
38%
-2%
41%
40%
-3%
27%
25%
58.
%-uale
differenza
%-uale
pensione piano attuale
%-uale
pensione nuovo piano
0%
38%
38%
0%
38%
38%
-2%
41%
40%
-2%
27%
25%
60.
%-uale
differenza
%-uale
pensione piano attuale
%-uale
pensione nuovo piano
0%
0%
38%
38%
-1%
26%
25%
62.
%-uale
differenza
%-uale
pensione piano attuale
%-uale
pensione nuovo piano
0%
3%
28%
28%
65.
%-uale
differenza
0%
Di principio più l’assicurato è vicino ai 50 anni, alla data del
cambiamento del piano, e maggiore sarà la riduzione attesa della pensione alle
diverse età di pensionamento. Con il pensionamento a 60 anni risulta una
riduzione maggiore rispetto al pensionamento a 62 anni. Ciò è dato dal fatto
che per il pensionamento a 60 anni l’attuale piano riserva condizioni più
vantaggiose rispetto al pensionamento a 62.
Affiliati prima dell’1.1.1995 con più di 50 anni alla data di
cambiamento del piano
Anche con le garanzie la riduzione della pensione rispetto al
piano attuale è rilevante per gli assicurati ultracinquantenni alla data del
cambiamento del piano affiliati prima dell’1.1.1995.
In cifra assoluta questi assicurati raggiungono comunque ancora
delle prestazioni pensionistiche sicuramente interessanti.
Dati relativi ai 1687 assicurati con più di 50 anni e grado di
occupazione del 100%, affiliati prima il 1.1.1995
Età
alla data del cambiamento del piano
%-uale
pensione su stipendio AVS
58.
60.
62.
65.
50-52
%-uale
differenza
%-uale
pensione piano attuale
%-uale
pensione nuovo piano
-4%
55%
52%
-6%
63%
58%
-5%
64%
61%
11%
45%
38%
53-54
%-uale
differenza
%-uale
pensione piano attuale
%-uale
pensione nuovo piano
3%
55%
53%
-5%
63%
60%
-4%
64%
62%
11%
46%
39%
55-57
%-uale
differenza
%-uale
pensione piano attuale
%-uale
pensione nuovo piano
2%
55%
54%
-4%
63%
60%
-2%
64%
62%
-8%
47%
41%
58.
%-uale
differenza
%-uale
pensione piano attuale
%-uale
pensione nuovo piano
0%
-2%
63%
68%
-2%
64%
62%
-8%
47%
41%
60.
%-uale
differenza
%-uale
pensione piano attuale
%-uale
pensione nuovo piano
0%
0%
63%
63%
-3%
46%
43%
62.
%-uale
differenza
%-uale
pensione piano attuale
%-uale
pensione nuovo piano
0%
0%
45%
44%
65.
%-uale
differenza
0%
(…)." (Messaggio pagg. 2906-2908)
Al Messaggio
è pure stato allegato il Progetto di regolamento di previdenza, nel contenuto
sostanzialmente corrispondente alla versione del 17 ottobre 2013 poi entrata in
vigore retroattivamente al 1. gennaio 2013, ritenuto che l’approvazione dello
stesso e dello statuto erano di competenza del neo costituito organo supremo
dell’istituto di previdenza.
Nel Rapporto di
maggioranza 6666 R1 del 23 ottobre 2012 della Commissione della gestione e
delle finanze sul messaggio 10 luglio 2012 concernente la nuova Legge
sull'Istituto di previdenza dei dipendenti dello Stato, la modifica della Legge
sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995,
della Legge sugli stipendi degli impiegati e dei docenti del 5 novembre 1954,
della Legge sugli onorari dei magistrati del 14 maggio 1973, della Legge
sull'onorario e sulle previdenze a favore dei membri del Consiglio di Stato del
19.
dicembre 1963 e del Decreto legislativo concernente la previdenza a favore
dei magistrati dell'ordine giudiziario dell'11 dicembre 1985 (pubblicato nella
Raccolta dei verbali del Gran Consiglio, Volume 6, Anno parlamentare 2012-2013,
pagg. 2934-3018, di seguito Rapporto di maggioranza), nelle osservazioni in
merito ai singoli articoli, circa l’art. 24, si rileva che “(…) sono
specificate le norme transitorie a tutela dei diritti degli assicurati con 50 e
più anni di età. (…)” (Rapporto di maggioranza, pag. 2953).
Nell’allegata “Lettera
della Sottocommissione del 14.8.2012 (domande del gruppo PS): risposta del
Consiglio di Stato tramite risoluzione governativa n. 4178 del 22.8.2012”,
quanto agli impiegati e docenti assunti prima del 1. gennaio 1995 che
risulterebbero essere quelli colpiti dai maggiori peggioramenti introdotti dal
nuovo piano assicurativo, il Consiglio di Stato ha precisato che “(…) il piano di risanamento allestito in collaborazione con il perito ha
quale obiettivo principale il risanamento della CPDS sull'arco di 39 anni.
Inoltre il piano assicurativo della CPDS dovrà prevedere prestazioni per le
quali esiste il relativo finanziamento. Pertanto, al momento attuale, non vi
sono ulteriori spazi di miglioramento delle prestazioni, oltre all'aumento
degli accrediti di vecchiaia (+1 % per rapporto alla proposta del 2010 della
Commissione della CPDS) da noi deciso. Nel progetto del messaggio è prevista
una specifica norma transitoria per tutelare le persone con 50 anni e più
d'età, che prevede la garanzia delle prestazioni acquisite alle diverse
scadenze di pensionamento (58 anni fino a 65 anni) calcolate al 31 dicembre
2012.
Questa norma transitoria è stata concepita secondo il principio di una
ragionevole buona fede che ogni assicurato deve avere nel proprio Istituto di
previdenza, nel senso che quest'ultimo non dovrebbe modificare in modo
significativo le prestazioni nei confronti di un assicurato che
progressivamente si avvicina all'età che da diritto al pensionamento o al
prepensionamento o che già ha un'età che gli permetterebbe di far capo a queste
possibilità. Questa garanzia è stata estesa fino all'età di 50 anni per un
motivo oggettivamente sostenibile. Infatti, qualora un assicurato volesse
completare le prestazioni pensionistiche della CPDS con una copertura
individuale aggiuntiva (ad esempio costituendo un terzo pilastro) deve poter
disporre di un lasso di tempo adeguato allo scopo. Un'estensione ulteriore
delle garanzie a favore degli assicurati attuali metterebbe a rischio
l'equilibrio del nuovo piano assicurativo allestito con notevole impegno dalla
Commissione della CPDS, con il supporto del perito. Con queste argomentazioni
riteniamo quindi che spingersi oltre a quanto già previsto, a parere di questo
Consiglio non è giustificato e ragionevolmente non proponibile. Può servire
inoltre rammentare che i vari interventi di riforma parziale succedutisi in
passato hanno creato delle disparità di trattamento fra i vari assicurati (ad
esempio fra gli assicurati affiliati alla CPDS prima dell'1.1.1995 e quelli
affiliatisi a decorrere da tale data). Ne consegue che un nuovo piano assicurativo
che non conosce simili disparità di trattamento previdenziale fra assicurati
inevitabilmente comporta cambiamenti diversi fra le varie categorie di
assicurati. (…)” (Rapporto di maggioranza, pag.
2994).
In merito all’art. 24, nell’allegata
“Lettera della Sottocommissione del 5.9.2012 (questioni tecniche relative
alla nuova legge sull’Istituto di previdenza dei dipendenti dello Stato):
risposta dell’Amministrazione della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato
del 21.9.2012” viene indicato che “(…) per gli assicurati
che al 31.12.2012 avranno compiuto 50 anni e più di età verrà calcolato
l'importo di pensione che costituirà la garanzia di diritto, per rapporto alla
pensione che verrà stabilità alle diverse scadenze di pensionamento secondo il nuovo
piano in primato dei contributi. Il calcolo avverrà sulla base dello stipendio
determinate stabilito al 31.12.2012 (media di 10 anni), computando il numero di
anni alle diverse scadenze (58 anni fino a 65 anni), e proiettando il grado di
occupazione valido al 31 dicembre 2012, anche qui alle diverse scadenze (58
anni fino a 65 anni). L'importo cosi ottenuto sarà "congelato" e
quindi non sarà più modificato. AI momento del pensionamento effettivo questo
importo sarà comparato con quello ottenuto secondo il nuovo piano assicurativo.
L'assicurato avrà diritto all'importo superiore. Per rispondere in modo
concreto vi alleghiamo un calcolo esplicativo. (…)” (Rapporto
di maggioranza, pag. 3012).
2.9
Da un approfondito esame dei
lavori preparatori (cfr. consid. 2.8), emerge che il legislatore, nell'ambito
della costituzione dell’Istituto di previdenza del Cantone Ticino e della
modifica della relativa legge, come già in passato in occasione delle modifiche
della Lcpd, ha prestato particolare attenzione ai diritti acquisiti per quanto
riguarda le pensioni in essere al momento del cambiamento. Ha quindi
innanzitutto riconosciuto il carattere di diritti acquisiti, secondo le
precedenti disposizioni, in relazione alle prestazioni (in particolare: la
pensione e il supplemento sostitutivo) calcolate e versate agli assicurati
secondo le precedenti disposizioni legali (art. 24 cpv. 1 Lipct). Le
prestazioni già acquisite dai beneficiari di pensione al momento
dell’introduzione del nuovo piano assicurativo, sono quindi state garantite nel
loro ammontare nominale (Messaggio, pag. 2902, punto 2.1.10). Il cpv. 2 del
medesimo articolo esplicita poi il principio generale per il quale con
l’entrata in vigore delle nuove disposizioni gli eventi successivi soggiacciono
a queste ultime.
D’altra parte, tramite
l'introduzione di una disposizione transitoria specifica (art. 24 cpv. 4 Lipct),
il legislatore ha voluto tutelare gli assicurati già cinquantenni o oltre,
ossia quelli più prossimi al pensionamento, mediante una garanzia finalizzata
a limitare in modo importante la riduzione della pensione prospettata rispetto
al piano precedente.
Questa scelta è innanzitutto
del tutto legittima.
Nella succitata sentenza
pubblicata in SJ 2001 pagg. 413-422 il TF, in contesto diverso, ma che presenta
delle analogie col caso che ci occupa, ha ricordato che:
" (…) Le
législateur est toutefois aussi autorisé, en règle générale, à soumettre
d'emblée tous les magistrats ou agents concernés, y compris les anciens, à la
nouvelle réglementation; il peut également adopter une solution intermédiaire,
qui consiste, par exemple, à maintenir la situation antérieure seulement
pendant une période déterminée. Dans certaines conditions, une telle solution
peut apparaître obligatoire du point de vue de l'art. 9 Cst. ou 4 aCst. (arrêt
précité du 3 avril 1996, loc. cit.). Par ailleurs, compte tenu de la grande
liberté du législateur dans l'aménagement du statut de la fonction publique, il
peut aussi se justifier d'accorder, au contraire, une situation plus favorable
aux magistrats ou agents nouvellement engagés (arrêt du 20 janvier 1999 dans la
cause S., non publié, c. 3a). (…)" (SJ 2001, consid. 5b, pag. 420)
Il legislatore ticinese,
per quanto riguarda gli assicurati che al 31 dicembre 2012 avevano già 50 anni
e più non ha quindi definito i rapporti una volta per tutti sottraendoli agli
effetti dell'evoluzione della legge stessa (cfr. su questo tema: DTF 117 V 235
e RDAT I-1997 pag. 42), bensì unicamente su uno specifico punto (quello della
pensione) l'ha sottoposto, a determinate condizioni, alle vecchie disposizioni
legali.
Ora, questo
Tribunale deve innanzitutto concludere che a ragione l’istituto di previdenza
convenuto ha sostenuto che la norma transitoria in oggetto ha inteso concedere
agli assicurati cinquantenni una garanzia delle aspettative ad un determinato
importo di pensione, calcolato secondo il precedente disciplinamento legale,
assoggettando tuttavia tale garanzia a ben determinati requisiti e in
particolare alla riserva del verificarsi di eventi come quelli contemplati
esplicitamente dal cpv. 6 dell’art. 24 (riserva, questa, sulla quale questo
Tribunale già si è pronunciato nelle STCA 34.14.12 del 16 marzo 2015 e
34.2014.18
del 2 giugno 2015 e che non riguarda la presente fattispecie).
Per gli
assicurati attivi con 50 anni di età e più, la Lipct contempla una puntuale
norma transitoria “(…) per garantire alle varie scadenze di pensionamento
l’importo in franchi acquisito al 31 dicembre 2012. (…)” (Messaggio, pag.
2900, punto 2.1.9). Tale garanzia consiste esplicitamente “(…) nell’importo
della pensione risultante alla data del cambiamento del piano, in applicazione
delle norme vigenti al 31 dicembre antecedente l’introduzione del nuovo piano
assicurativo. (…)” (Messaggio, pag. 2900, punto 2.1.9). Il privilegio
legale consiste, ancora, nella garanzia “(…) dell’importo di pensione
acquisito alle diverse età calcolate al 31 dicembre dell’anno antecedente il
cambiamento. (…)” ossia al 31 dicembre 2012 (Messaggio pag. 2906, punto
2.2
), ritenuto come l’importo garantito secondo il cpv. 4 risulta dai “(…) calcoli
allestiti al 31 dicembre 2012 (…)” (Messaggio pag. 52, Commento al cpv. 5
dell’art. 24 citato al consid. 2.8).
In altre parole: nel caso
di assicurati attivi alla data dell’entrata in vigore della nuova legge,
l'importo di pensione oggetto di garanzia è quello stabilito al 31 dicembre
2012.
sulla situazione acquisita e presente a quel momento e con le proiezioni
alle diverse scadenze di pensionamento.
Al momento del
pensionamento effettivo verrà dunque comparato tale importo di pensione
(garantito secondo il diritto vigente al 31 dicembre 2012) con l’importo di
diritto secondo il nuovo piano in primato dei contributi e all’assicurato verrà
riconosciuto l’importo maggiore, con l’aggiunta del supplemento sostitutivo
AVS/AI valido in quel momento (Messaggio pag. 2900, citato al consid. 2.8).
Ora, laddove
la legge all’art. 24 cpv. 4 prevede espressamente che per tali assicurati “è
garantito l’importo annuo di pensione stabilito al 31 dicembre 2012, ritenuto
che le frazioni di almeno 6 mesi riferite all’età al momento del pensionamento,
contano un anno”, quest’ultimo essendo calcolato in base alle disposizioni
della previgente legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del 14
settembre 1976 e relativo regolamento e all’art. 24 cpv. 5 fissa i tassi di
conversione concernenti il finanziamento del supplemento sostitutivo a partire
dal 1. gennaio 2013, la stessa è chiara e inequivocabile e non necessita di essere
ulteriormente interpretata.
Questo
Tribunale rileva che stabilendo che “(…) le frazioni di almeno 6 mesi
riferite all’età al momento del pensionamento, contano un anno (…)” la
legge ha così permesso di fissare, come esplicitamente voluto dal legislatore,
gli importi di pensione alle varie età di pensionamento (dai 58 anni fino ai 65
anni) in modo da poterli congelare e quindi non più modificare (cfr. il Rapporto
di maggioranza, pag. 3012 citato al consid. 2.8).
Infatti, a
tutela degli assicurati attivi con 50 anni di età e più, il legislatore ha
voluto che al momento del pensionamento effettivo l’importo congelato fosse comparato
con quello ottenuto secondo il nuovo piano assicurativo riconoscendo quale
diritto acquisito quello superiore.
In questo
senso a ragione l’ipct ha rilevato che “(…) questa semplificazione, voluta
dal Legislatore cantonale, ha quindi almeno due benefici: 1. Permette di
evitare di dover mantenere, a livello informatico, per 15 anni e oltre tutte le
complicazioni dovute al vecchio piano in primato delle prestazioni accanto a
quello attuale in primato dei contributi; con questa semplificazione è in
effetti stato sufficiente calcolare e registrare i valori di pensione alle età
di pensionamento 58-65 anni (più, come vedremo nel capitolo 4.1), il valore di
pensione per chi beneficia del pensionamento tra i 64 anni e 6 mesi e i 64 anni
e 11 mesi per gli uomini e tra i 63 anni e 6 mesi e i 63 anni e 11 mesi per le
donne); 2. Per gli assicurati è molto più facile capire quale siano le
prestazioni di diritto garantite. (…)” (V, punto 4, pag. 8).
Per il calcolo
dell’importo da congelare per coloro che vengono pensionati tra i 64 anni e 6
mesi e i 64 anni e 11 mesi per gli uomini (e quindi, come nel caso dell’attore,
in un momento in cui effettivamente non aveva ancora 65 anni) e tra i 63 anni e
6.
mesi e i 63 anni e 11 mesi per le donne, questo Tribunale rileva quanto
segue:
• l’art. 24 cpv. 9 Lipct stabilisce che “oltre
all’importo garantito di pensione al 31 dicembre 2012 secondo il capoverso 3
viene assegnato il supplemento sostitutivo AVS/AI calcolato sulla base delle
norme in vigore al 31.12.2012, ritenuto che l’importo stabilito viene adeguato
all’evoluzione della rendita AVS/AI massima”;
• i cpv. 4 e 5 dell’art. 24 Lipct, per stabilire
l’importo annuo di pensione garantito al 31 dicembre 2012, rinviano alla legge
sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del 14 settembre 1976 (Lcpds) e
al Regolamento della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del 29 maggio
1996.
(Rcpds);
• secondo l’art. 27 cpv. 1 Lcpds il pensionato
per invalidità o vecchiaia ha diritto a un supplemento sostitutivo annuo fintanto
che percepisce una rendita AVS/AI;
• per
l’art. 14a cpv. 2 Lcpds il 75% del costo del supplemento sostitutivo della
rendita AVS/AI è finanziato dai datori di lavoro e dagli assicurati;
• l’art. 11b Rcpds fissa il fattore di
moltiplicazione “per ogni franco di supplemento sostitutivo AVS/AI”, per
il finanziamento del supplemento sostitutivo AVS/AI a carico degli assicurati,
secondo una tabella identica a quella di cui all’art. 14 cpv. 5 lett. b della
Lipct.
In
applicazione delle succitate norme, in questa evenienza, l’ipct ha considerato “(…)
un (unico) valore di pensione ad hoc per chi beneficia del pensionamento tra i
64.
anni e 6 mesi e i 64 anni e 11 mesi per gli uomini e tra i 63 anni e 6 mesi
e i 63 anni e 11 mesi per le donne. (…)” (V, punto 4.1, pag. 9) precisando
che “(…) questo valore tiene fede al principio "le frazioni di almeno 6 mesi riferite all'età al
momento del pensionamento, contano un anno" nella misura in cui il
calcolo degli anni di assicurazione viene effettuato alla fine del mese del
compimento dei 65 anni per gli uomini (64 anni per le donne) – di fatto quindi
"regalando" dei mesi di assicurazione agli assicurati –, ma applicando,
come fino al 31.12.2012, il fattore di moltiplicazione per il finanziamento a
carico dell'assicurato del supplemento sostitutivo AVS/AI degli anni compiuti
al momento del pensionamento (ossia i 64 anni per gli uomini e i 63 anni per le
donne). (…)” (V, punto 4.1, pag. 9).
Procedendo in questo modo
infatti, come rettamente rilevato nella risposta di causa, “(…) chi
beneficia del pensionamento ex art. 24 Lipct tra i 64 anni e 6 mesi e i 64 anni
e 11 mesi per gli uomini e tra i 63 anni e 6 mesi e i 63 anni e 11 mesi per le
donne ha pertanto diritto a una rendita di vecchiaia uguale o maggiore a quella
cui avrebbe avuto diritto al 31.12.2012 secondo il vecchio ordinamento. Per un
uomo, la rendita di vecchiaia è maggiore rispetto a quella che sarebbe stata
calcolata al 31.12.2012, se a 64 anni lo stesso non ha ancora raggiunto i 40
anni di assicurazione (in quanto approfitta dei mesi "bonus" tra il
pensionamento e la fine del mese del compimento dei 65 anni). Sarà invece
uguale in caso contrario, ossia se a 64 anni ha già raggiunto i 40 anni di
assicurazione (in tal caso i mesi "bonus" non hanno effetto sulla
pensione). (…)” (V, punto 4.1, pag. 9).
Ricordato che con la nuova Lipct del 6 novembre 2012 – che ha
introdotto, tra l’altro, il cambio del piano assicurativo (da un piano
assicurativo in primato delle prestazioni ad un piano assicurativo in primato
dei contributi) con il passaggio dal primato delle prestazioni al primato dei
contributi – si è proceduto ad un cambiamento epocale e radicale per tutti
gli assicurati attivi al 1. gennaio 2013, che la volontà del legislatore è
stata quella di sottoporre a un piano di risanamento completo la Cassa pensione
dei dipendenti dello Stato ponendo delle solide basi per non più incorrere in
perdite strutturali importanti ad ogni pensionamento e che a tutela degli assicurati attivi con 50 anni di età e più la norma transitoria prevede
che (se superiore a quello ottenuto secondo il nuovo piano
assicurativo) l’importo di pensione garantito è quello stabilito e congelato
al 31 dicembre 2012, questo Tribunale deve confermare il calcolo effettuato
dall’ipct tanto per le prestazioni pensionistiche quanto per il supplemento
sostitutivo della rendita AVS/AI riconosciuto limitatamente al mese di
settembre 2017 (cfr. consid. 1.1, 1.3 e 2.3).
Infatti, innanzitutto va
rilevato che la prestazione calcolata in base all’art. 24 Lipct è –
incontestatamente e come risulta dal “Foglio di calcolo per uomo da 64 anni
e 6 mesi fino a 64 e 11 mesi” (cfr. doc. 17) – superiore a quella a
cui avrebbe avuto diritto l’attore in applicazione del nuovo piano assicurativo
in base al principio del primato dei contributi.
L’attore non
può inoltre essere seguito laddove, adducendo che l’art. 24 cpv. 5 Lipct
prevede un finanziamento “per ogni franco di supplemento sostitutivo AVS/AI”,
sostiene che “(…) la riduzione della rendita
per il finanziamento del supplemento sostitutivo AVS/AI non avviene, come
lascerebbe intendere l’art. 24, cpv. 5 Lipct, sulla base del montante di
supplemento sostitutivo totale effettivamente percepito, ma sulla base del
montare calcolato nell’intero 64.esimo anno. (…)” (I).
Come visto,
l’art. 11b Rcpds – allorquando la riduzione veniva fatta su base annuale
e non su base mensile come sembrerebbe pretendere l’attore – prevedeva
già, per il finanziamento del supplemento sostitutivo AVS/AI a carico degli
assicurati, il fattore di moltiplicazione “per ogni franco di supplemento
sostitutivo AVS/AI” e secondo una tabella identica a quella di cui all’art.
14.
cpv. 5 lett. b della Lipct. In questo senso, a ragione e questo
Tribunale può fare proprio quanto indicato nella risposta di causa e meglio che
“(…) laddove un'interpolazione viene effettuata, ciò viene sempre
esplicitato, come ad esempio all'art. 22 cpv. 6 Lcpds, che precisa che gli anni
di assicurazione da moltiplicare per l'1.5% indicati al cpv. 1 devono essere
calcolati in giorni. In effetti, anche il calcolo della capitalizzazione
parziale della rendita di vecchiaia (cfr. art. 17 cpv. 4 Lcpds e art. 13a
Rcpds) è sempre stato effettuato sulla base degli anni compiuti al momento del
pensionamento. Anche qui a seguito del fatto che non vi è una disposizione
esplicita che preveda l'interpolazione mensile dei fattori. D'altronde, in
Regolamenti di altre casse pensioni, se vengono effettuate delle interpolazioni
mensili di fattori, questo viene indicato esplicitamente (si vedano i
Regolamenti di previdenza della cassa pensioni del Canton Zurigo, della cassa
pensioni della Confederazione o della cassa pensioni della Migros ad esempio,
tutti disponibili pubblicamente sui rispettivi siti internet). Lo stesso IPCT,
nel suo Regolamento di previdenza (Ripct) che regola l'attuale piano in primato
dei contributi, all'art. 16 indica esplicitamente che i tassi di conversione
sono calcolati al mese esatto al momento del pensionamento. Diversamente, di
nuovo, per i fattori di moltiplicazione per il costo del finanziamento del
supplemento sostitutivo AVS/AI a carico di dipendenti e datori di lavoro (cfr.
artt. 59 e 60 Ripct) non viene indicata interpolazione alcuna, alla stessa
stregua degli art. 11a e 11b del precedente Rcpds. (…)” (V, punto 5, pag.
10).
Quanto alla
censura secondo la quale la semplificazione del calcolo operata dall’ipct non
sarebbe proporzionale – l’asserita illegittimità della stessa va infatti
qui negata per le ragioni sopra esposte –, questo Tribunale rileva
quanto segue.
Così come
esposta in modo del tutto generico – “(…) secondo il ricorrente si
tratta di una semplificazione non proporzionale e illegittima, che lo danneggia
vita natural durante. (…)” (I) – vi sarebbe da chiedersi se detta
eccezione sia o meno ricevibile essendo che il principio della proporzionalità
non è un diritto costituzionale con portata propria ma deve essere fatto valere
in relazione alla violazione di un diritto fondamentale (in argomento vedi la
STF 2D_2/2011 del 27 gennaio 2011 che rinvia alla DTF 131 I 91 consid. 3.3 pag.
99.
e rinvii).
In ogni caso
questo Tribunale non vede motivo per ritenere che il calcolo – effettuato
in corretta applicazione dell’art. 24 Lipct e che ha permesso di
stabilire che la prestazione ottenuta con la norma transitoria è superiore a
quella che risulterebbe con il nuovo piano assicurativo in base al principio
del primato dei contributi –, così come esposto al “Foglio di calcolo
per uomo da 64 anni e 6 mesi fino a 64 e 11 mesi” (cfr. doc. 17), alla luce
dell’accurato esame effettuato da questo Tribunale e, lo si ribadisce, in
corretta applicazione della dell’art. 24 Lipct, sia sproporzionato.
In questo
senso questo Tribunale ritiene pertinente (e fa quindi proprio) quanto esposto nella
risposta di causa e meglio che: “(…) Ricordiamo che il deficit della CPDS al
31.12.1994
si attestava a CHF 340 milioni, mentre al 31.12.2016 esso era salito
a CHF 2'489 milioni. Vi è stato pertanto un aumento del deficit di oltre CHF 2
miliardi sull'arco di poco più di 20 anni. La ragione di questo peggioramento è
unicamente da ricercare nella discrepanza tra le prestazioni versate e i
contributi incassati e nel fatto che tutti i tentativi di risanamento hanno
avuto un effetto concreto solo decenni dopo, invece di incidere immediatamente
(emblematico in questo senso il passaggio dai 30 anni ai 40 anni di
assicurazione, per poter beneficiare del massimo delle prestazioni, introdotto
con il 01.01.1995, ma applicabile unicamente agli assicurati entrati in CPDS
dopo il 1995 oppure il fatto che gli aumenti di stipendio, estremamente costosi
in un piano in primato delle prestazioni, non erano finanziati né
dall'assicurato né dal datore di lavoro). La riforma della CPDS/IPCT entrata in
vigore il 01.01.2013, con il passaggio dal primato delle prestazioni al primato
dei contributi, è stato un cambiamento epocale e radicale, che ha infine messo
delle solide basi per non più incorrere in perdite strutturali importanti ad
ogni pensionamento. Di nuovo però, è stata introdotta una norma transitoria
(l'art. 24 Lipct) che di fatto ritarda di 15 anni gli effetti di questo
risanamento. Evidentemente quanto precede è a tutto vantaggio degli assicurati,
come il signor AT 1, che erano già nella CPDS nel 1995 e avevano almeno 50 anni
al 31.12.2012. Di riflesso, altrettanto evidentemente, come detto, queste
disposizioni sono invece a tutto svantaggio delle generazione di assicurati
attivi arrivate dopo (ossia, in particolare, i nati nel 1963 e
successivamente). Queste generazioni di assicurati, assieme ai propri datori di
lavoro, devono e dovranno versare ancora a lungo degli importanti contributi di
risanamento (1% per gli assicurati e 6% per i datori di lavoro) proprio per
finanziare il deficit generato dalle prestazioni non sufficientemente
finanziate dalle generazioni precedenti, con la prospettiva inoltre, al
pensionamento, di beneficiare di prestazioni nettamente inferiori rispetto a
chi li ha preceduti. Con i parametri attuariali applicati dall'IPCT al
31.12
, i tre pensionamenti del signor AT 1 sono costati alla CPDS/IPCT gli
importi seguenti (al netto dei contributi di risanamento e straordinari versati
dall'assicurato (1%) e dal datore di lavoro (6%) in vigore dal 01.01.2013): 1°
pensionamento al 01.10.2012 al 25%: ca. CHF 192'000; 2° pensionamento al
01.09.2013
al 25%: ca. CHF 132'000; 3° pensionamento al 01.09.2017 al 50%: ca.
CHF 158'000. Totale costo pensionamento AT 1 ca. CHF 482'000. A causa degli
insufficienti contributi sia da parte dell'assicurato che del datore di lavoro,
il pensionamento del signor AT 1 è costato in totale all'IPCT quasi mezzo
milione di franchi, ma l'interessato con la petizione in oggetto contesta la
riduzione della sua rendita di vecchiaia di CHF 384 all'anno (ossia CHF 32 al
mese) in quanto in contropartita ha ricevuto unicamente un singolo versamento
di CHF 940. Inoltre, come ricordato in precedenza, egli ha sempre ricevuto
almeno quello cui avrebbe avuto diritto al 31.12.2012, quand'anche di più (ad
esempio in occasione del 2° pensionamento). (…)” (V, punto 7, pagg. 12 e
13).
2.10
In conclusione
l’istituto di previdenza convenuto, nel “Conteggio prestazioni” del 28
agosto 2017 (doc. 10) e in quello del 27 settembre 2017 (doc. 4), ha stabilito in
maniera conforme alla legge le prestazioni dovute all’attore dopo il
pensionamento totale dal 1. settembre 2017 (cfr. consid. 1.1).
La petizione va quindi
respinta.
2.11
La procedura è
gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP in relazione all’art. 20 cpv. 1 LPTCA).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La petizione è respinta.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti