Lexipedia

Decisione

34.2018.8

Interpretazione della norma transitoria di cui all'art. 24 Lipct. Diritti acquisiti. Il calcolo delle prestazioni dovute dopo il pensionamento totale é conforme alla legge

13 dicembre 2018Italiano85 min

Source ti.ch

Fatti

i fattori di moltiplicazione secondo l'età al momento del pensionamento (chi ha

60 anni e 11 mesi non ha ancora 61 anni, salvo disposizioni esplicite che

indichino che un approssimazione o un'interpolazione siano possibili). (…)” (V,

pagg. 5-7 e 9)

Avuto riguardo al caso

particolare l’ipct ha evidenziato che:

" (…)

6) Il caso del signor AT 1

Come ricordato nell'introduzione, il signor AT 1, nato il __________1952

ed entrato nell'allora CPDS il 01.09.1979, ha beneficiato del pensionamento per

vecchiaia in 3 tappe. Di seguito riportiamo i calcoli che hanno determinato gli

importi elencati nella tabella del capitolo 1), utilizzando le notazioni

definite nel capitolo 3).

6.1) 1° pensionamento al 01.10.2012 (60 anni e 0 mesi) al

25%

Il pensionamento è avvenuto ancora sotto l'ordinamento giuridico

della CPDS:

· A = 40 (il periodo 01.09.1979-30.09.2012 =

33 anni e 1 mese = 11’910 giorni, rivalutati per i 4/3 dà 15'880 giorni, cioè

più del massimo di 14'400 giorni = 40 anni esatti)

· D =

114'781

· G =

100%

·

N = 68'869 (= 1.5% x 40 x 114'781 x 100%)

· S = 22'272 (= 40/40 x

100% x 80% x 27'840)

· L = 20'880 (= 40/40 x 100%

x 75% x 27'840)

· P = 69.69% (= 1 – 20'880

/ 68'869)

· F = 0.27624 (fattore di

moltiplicazione di 60 anni)

· R = 3'216 (= 75% x

22'272 x 69.69% x 0.27624)

· Rendita di vecchiaia al

100% = 65'653 (= 68'869 – 3'216)

Le prestazioni di diritto al 01.10.2012 al 25% sono:

· Rendita di vecchiaia al 25% = 16’413 = 25%

x 65'653 (=25% x (68'869 – 3216) = 17'217 – 804)

· Supplemento sostitutivo

AVS/AI al 25% = 5'568 = 25% x 22'272

· Supplemento figlio agli

studi = 1'641 = 10% x 16'413

6.2) 2°

pensionamento al 01.09.2013 (60 anni e 11 mesi) al 25% (aumento del grado di

pensionamento dal 25% al 50%) con richiesta di capitalizzazione di CHF 100'000

Il pensionamento è avvenuto sotto l'ordinamento giuridico

dell'IPCT (ex art. 24 Lipct):

· A = 40(01.09.1979-30.09.2013 = 34 anni e 1

mese = 12'270 giorni, rivalutati per 4/3 dà 16'360 giorni, cioè più del massimo

di 14'400 giorni = 40 anni esatti)

· D = 114'781

· G = 100%

·

N = 68'869 (= 1.5% x 40 x 114'781 x 100%)

·

S = 22'464 (= 40/40 x 100% x 80% x 28'0801)

·

L = 20'880 (= 40/40 x 100% x 75% x 27'8401)

·

P = 69.69% (= 1 – 20'880 / 68'869)

·

F = 0.23041 (fattore di moltiplicazione di 61 anni)

·

R = 2'682 (= 75% x 22'2721 x 69.69% x 0.23041)

·

Rendita di vecchiaia al 100% = 66'187 (= 68'869 – 2'682)

·

Richiesta di capitalizzazione della rendita = 100’000

·

Fattore di capitalizzazione rendita = 15.764 (= 13.448 + (2/3 x

3.474); fattore di capitalizzazione di 61 anni, cfr. art. 24 cpv. 7 Licpt)

·

Riduzione rendita per capitalizzazione = 100'000 / 15.764 = 6’344

Le prestazioni di diritto al 01.09.2013 per il pensionamento al

25% supplementare sono:

· Rendita di vecchiaia al 25% supplementare

ridotta per la capitalizzazione di CHF 100'000 = 10'203 = (25% x 66'187) –

6'344 (= (25% x (68'869 – 2'682)) – 6'344 = (17'217 – 670) – 6'344)

· Supplemento sostitutivo

AVS/Al al 25% = 51616 = 25% x 22'464

· Supplemento figlio agli studi = 1'655 =

10% x (25% x 66'187) (i fattori di capitalizzazione includono unicamente i

fattori attuariali relativi alla rendita di vecchiaia e alla rendita vedovile,

pertanto il supplemento figli è calcolato sulla rendita di diritto non ridotta

per la capitalizzazione)

6.3) 3°

pensionamento al 01.09.2017 (64 anni e 11 mesi) al 50% (aumento del grado di

pensionamento dal 50% al 100%)

Il pensionamento è avvenuto sotto l'ordinamento giuridico

dell'IPCT (ex art. 24 Lipct):

· A = 40 (01.09.1979-30.09.2017 = 38 anni e

1 mese = 13'710 giorni, rivalutati per 4/3 dà 18'280 giorni, cioè più del

massimo di 14'400 giorni = 40 anni esatti)

· D = 114'781

·

G = 100%

·

N = 68'869 (= 1.5% x 40 x 114'781 x 100%)

·

S = 22'560 (= 40/40 x 100% x 80% x 28'2001)

·

L = 20'880 (= 40/40 x 100% x 75% x 27'8401)

·

P = 69.69% (= 1 – 20'880 / 68'869)

·

F = 0.06596 (fattore di moltiplicazione di 64 anni)

·

R = 768 (=75% x 22'2721 x 69.69% x 0.06596)

·

Rendita di vecchiaia al 100% = 68'101 (= 68'869 – 768)

1Per il calcolo della riduzione della pensione fa stato

la rendita massima AVS in vigore al 31.12.2012, mentre il supplemento

sostitutivo AVS/AI di diritto viene adeguato al rincaro delle rendite AVS/AI

come sancito dall’art. 24 cpv. 9 Lipct. Pertanto, per chi beneficia delle

garanzie ex art. 24 Lipct, datore di lavoro e assicurato finanziano il 75% del

supplemento sostitutivo AVS/AI basato sulla rendita massima AVS del 2012,

lasciando a carico dell’IPCT i rincari futuri.

Le prestazioni di diritto al 01.09.2017 per il pensionamento al

50% supplementare sono:

·

Rendita di vecchiaia al 50% supplementare = 34'051 = 50% x 68'101

(= 50% x (68'869 – 768) = 34'435 – 384)

· Supplemento sostitutivo

AVS/AI al 50% = 11'280 = 50% x 22'560

6.4) Osservazioni

Per il primo pensionamento, il signor AT 1 aveva richiesto ed

ottenuto il pensionamento parziale al 1° ottobre 2012 (nonostante per i docenti

fosse di principio previsto al 1° settembre) in quanto conscio delle riduzioni

che ciò avrebbe comportato.

L'interessato non ha invece fatto la stessa richiesta per il

successivo pensionamento al 1° settembre 2013 – probabilmente perché in questo

caso gli era più conveniente far uso della semplificazione prevista dall'art.

24 Lipct che gli permetteva di beneficiare delle prestazioni di 61 anni,

nonostante ne avesse ancora solo 60. Pertanto, in questo caso, il signor AT 1

ha ricevuto prestazioni migliori di quelle cui avrebbe avuto diritto al

31.12.2012.

Come già ricordato al capitolo 4.1), per l'ultimo pensionamento al

01.09.2017, il signor AT 1 ha beneficiato di 1 mese "bonus" di

assicurazione (siccome calcolato alla fine del mese del compimento dei 65

anni). Nel suo caso, l'interessato aveva comunque già acquisito il massimo

degli anni assicurativi e pertanto questo "regalo" dell'art. 24 cpv.

4 Lipct non ha modificato la sua pensione. Pertanto, in questo caso, il signor AT

1 ha ricevuto le stesse prestazioni di quelle cui avrebbe avuto diritto al

31.12.2012.

[…].

8) Conclusioni

Riassumendo:

· L'interpolazione mensile dei fattori di

moltiplicazione in oggetto non può essere effettuata in quanto non prevista da

nessuna Legge né Regolamento di previdenza della CPDS/IPCT, come dimostrato al

capitolo 5);

· Non vi è violazione del principio di

proporzionalità in quanto il punto al centro della mozione non può essere

trattato quale elemento a sé stante, bensì quale parte delle prestazioni di

vecchiaia globali percepite e in tale contesto, come dimostrato al capitolo 7),

questo principio non è affatto violato, anzi. (…)” (doc. V, pagg. 10-13)

Con modulo del 17 aprile

2018 – così richiesto (VI) – l’ipct ha trasmesso al TCA l’intero incarto

numerato (VII).

1.4. Con scritto del 25 aprile

2018 (trasmesso per conoscenza all’ipct, X) l’attore, tramite il suo

rappresentante, ha comunicato al TCA che “(…) abbiamo preso atto della

risposta dell’Istituto di previdenza del Cantone Ticino dello scorso 13 aprile

2018 e vi informiamo che con la presente rinunciamo a presentare ulteriori

mezzi di prove. (…)” (IX).

Considerandi

2.1

Giusta l'art. 73 cpv. 1 LPP

ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide

sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi

diritto. Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle assicurazioni

(art. 4 cpv. 1 della Legge concernente la vigilanza sugli istituti di

previdenza professionale e sulle fondazioni, entrata in vigore il 1° gennaio

2012; RL 852.100). Con riferimento alla competenza territoriale, secondo l’art.

73.

cpv. 3 LPP il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del convenuto o nel

luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto.

Nella fattispecie in

esame, sostenendo che “(…) la riduzione della rendita per il

finanziamento del supplemento sostitutivo AVS/AI non avviene, come lascerebbe

intendere l’art. 24, cpv. 5 Lipct, sulla base del montante di supplemento

sostitutivo totale effettivamente percepito, ma sulla base del montare

calcolato nell’intero 64.esimo anno. La qual cosa penalizza il signor AT 1,

avendo egli beneficiato del supplemento sostitutivo AVS/AI per un solo mese

(settembre 2017) e per un prepensionamento imposto dalla legge in vigore per i

docenti cantonali. Secondo l’ICPT si tratta unicamente di un procedimento per

semplificare il calcolo in questi casi. Secondo il ricorrente si tratta di una

semplificazione non proporzionale e illegittima, che lo danneggia vita natural

durante. (…)” (I), AT 1 chiede al TCA “(…) di stabilire che il calcolo

“semplificatorio” dell’ICPT relativamente all’art. 24, cpv. 5 Lipct, applicato

al signor AT 1, sia dichiarato illegale e che gli atti vengano rinviati

all’ICPT per applicare una riduzione proporzionale all’effettivo godimento del

supplemento sostitutivo AVS/AI da parte dell’assicurato. (…)” (I).

La convenuta, invece,

negando la violazione del principio della proporzionalità, sostiene che detto

principio “(…) deve essere misurato sull’insieme delle prestazioni di

vecchiaia percepite e non su un singolo elemento delle stesse. In effetti nella

presente risposta di causa, dimostreremo che sull'insieme delle prestazioni di

vecchiaia percepite il principio di proporzionalità è pienamente rispettato,

anzi, al contrario, le prestazioni percepite dall'interessato risultano in

realtà non sufficientemente finanziate, generando così una perdita importante

per l'IPCT e un altrettanto importante guadagno per l'assicurato. (…)” (V,

pag. 2).

Trattandosi di una

controversia tra un istituto di previdenza ed un avente diritto e siccome il

luogo in cui l’attore è stato assunto si trova in Ticino, è data la competenza

dello scrivente Tribunale (DTF 127 V 35 consid. 3b, 125 V 168 consid. 2 con

riferimenti).

2.2

AT 1, come accennato (cfr.

consid. 1.1), dopo le prime due tappe (il 1. ottobre 2012 e il 1. settembre

2013, in entrambi i casi nella misura del 25%), ha beneficiato del

pensionamento totale per vecchiaia (sino al 31 agosto 2017 pensionamento al 50%)

dal 1. settembre 2017 all’età di 64 anni e 11 mesi (cfr. doc. 11).

Al riguardo questo Tribunale

rileva che, per l’art. 7 cpv. 1 Lipct, l’età di pensionamento è stabilita

secondo le norme della legge sull’ordinamento degli impiegati dello stato e dei

docenti del 15 marzo 1995 (LORD).

L’art. 64 della LORD, che

regola il limite di età, stabilisce che il rapporto di impiego cessa per limite

d’età fra i 60 e i 65 anni (cpv. 1); che il dipendente che ha compiuto i 58

anni di età ha diritto di chiedere il collocamento a riposo anticipato secondo

il regolamento di previdenza dell'Istituto di previdenza del Cantone Ticino

(cpv. 2); che il rapporto d'impiego cessa in ogni caso nell'anno di compimento

dei 65 anni: a) per gli impiegati alla fine del mese in cui raggiungono questo

limite di età; b) per i docenti il 31 agosto (cpv. 3); che per sciogliere il

rapporto d’impiego prima del compimento dei 65 anni di età devono essere

osservati i termini di preavviso prescritti dall’art. 59 (cpv. 4) e che il

rapporto d’impiego può sussistere oltre i 65 anni solo a titolo eccezionale,

nella forma dell’incarico, ritenuto un limite massimo di 70 anni di età (cpv.

5).

Ritenuto che

nell’evenienza concreta si tratta di un docente che nell’anno 2017 ha raggiunto

i 65 anni, il pensionamento totale per vecchiaia dell’assicurato (in concreto per

il restante 50%) dal 1. settembre 2017 all’età di 64 anni e 11 mesi è

rispettoso delle succitate norme e meglio del combinato di cui agli articoli 7

cpv. 1 Lipct e 64 cpv. 2 lett. b LORD.

Nella misura in cui

censura il fatto che il pensionamento gli è stato imposto dalla legge – “(…)

Il AT 1 non ha scelto lui di andare in pensione il 31 agosto 2017, ma la scelta

è stata imposta dalla legge. (…)” (I) – questo Tribunale rileva

quanto segue.

Il Consiglio di Stato, nel

Messaggio aggiuntivo 6463 A del 24 gennaio 2012 concernente la revisione

parziale della LORD, circa la puntuale modifica degli articoli 59 cpv. 4 e 64

LORD riferita in modo particolare alla cessazione del rapporto d’impiego per

dimissioni e per limiti d’età dei docenti, ha proposto le seguenti precisazioni:

" (…)

Art. 59 cpv. 4 (modifica)

4Il rapporto d'impiego dei docenti cessa di regola il 31

agosto; le eccezioni sono stabilite dal regolamento.

Nell'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti, il

legislatore cantonale considera da sempre la fine dell'anno scolastico,

estensivamente, al 31 agosto: questa fine dell'anno scolastico non

corrisponde tuttavia alla chiusura dell'anno scolastico, stabilita dalla

legge della scuola verso la metà di giugno o a fine giugno (art. 15). Per

eliminare qualsiasi malinteso ed uniformare il termine di cessazione effettiva

del rapporto d'impiego dei docenti per limite d'età, da un lato, e per

dimissioni, dall'altro, viene fatto riferimento in ambo i casi alla scadenza

del 31 agosto.

Le eccezioni che verranno disciplinate in via regolamentare sono

conseguenti alla presenza nell'ordinamento scolastico di docenti e di operatori

specializzati2, il cui contratto di lavoro non termina

necessariamente a fine agosto, bensì nel corso del mese di agosto. Ove questi

collaboratori dovessero dimettersi o rinunciare alla carica, fa stato la

scadenza effettiva del rapporto d'impiego, mentre che nel caso di pensionamento

prima dei 65 anni d’età il loro contratto può essere prolungato fino al termine

del mese di agosto. In tal modo, anche per questi collaboratori non si creano

particolari problemi amministrativi, essendo allineati la scadenza del rapporto

di lavoro e l'inizio del diritto alla pensione (1°settembre).

2.

Ai sensi dell’art. 79b del disegno di legge che

accompagna il messaggio n. 6463.

Art. 64 (modifica)

1Il rapporto d'impiego cessa per limite d'età fra i 60 e

i 65 anni.

2Il dipendente che ha compiuto i 58 anni di età ha il

diritto di chiedere il collocamento a riposo anticipato ai sensi dell'art. 23

Lcpd.

3Il rapporto d'impiego cessa in ogni caso nell'anno di

compimento dei 65 anni:

a) per

gli impiegati alla fine del mese in cui raggiungono questo limite di età;

b) per i docenti il 31 agosto.

4Per sciogliere il rapporto d'impiego prima del

compimento dei 65 anni di età devono essere osservati i termini di preavviso prescritti

dall'art. 59.

5Il rapporto d'impiego può sussistere oltre i 65 anni

solo a titolo eccezionale, nella forma dell'incarico, ritenuto un limite

massimo di 70 anni di età.

Questa modifica toglie innanzitutto l'incongruenza contenuta oggi

nell'art. 64 cpv. 1 LORD: i termini di disdetta - di tre o sei mesi - dell'art.

59.

devono infatti essere osservati soltanto se il dipendente vuole essere

collocato a riposo prima del compimento del 65mo anno di età: a 65 anni il

pensionamento interviene, come s'è visto, ope legis e il rapporto di

lavoro può semmai sussistere soltanto alle condizioni stabilite dal capoverso

5.

Per il resto, questa modifica riguarda esclusivamente coloro che

vanno in pensione a 65 anni. Ora, se per gli impiegati il pensionamento interviene

alla fine del mese in cui compiono gli anni, per i docenti si presentano due

possibili scenari:

• per quelli

nati fra settembre e dicembre, il pensionamento subentra a fine agosto dell'anno

di riferimento e quindi in anticipo rispetto alla data di compimento del 65mo anno

di età;

• per quelli

nati nel periodo gennaio-agosto dell'anno in cui compiono i 65 anni, il collocamento

a riposo interviene alla fine dell'anno scolastico, estensivamente fissata al

31.

agosto, e questo per assicurare la continuità didattica: questi docenti

rimangono pertanto in carica alcuni mesi, per motivi preminenti d'interesse

pubblico, anche dopo il compimento dei 65 anni di età.

Resta invece acquisita - per i docenti che vogliono sciogliere il

rapporto d'impiego prima dei 65 anni o che vogliono chiedere il collocamento a

riposo anticipato ai sensi dell'art. 23 Lcpd - la conclusione della loro

attività con la fine dell'anno scolastico, ovverosia al 31 agosto dell'anno di

pensionamento, e pure acquisita in questa evenienza rimane l'osservanza dei

termini ordinari di preavviso di cui all’art. 59 LORD.

(…)” (Messaggio aggiuntivo 6463 A del 24 gennaio 2012)

Dal canto suo la

Commissione della gestione e delle finanze, nel rapporto 6463 R 6463A R del 3

aprile 2012 sui messaggi 22 febbraio 2011 e 24 gennaio 2012 concernenti la

revisione parziale della LORD, per quanto riguarda gli articoli 59 cpv. 4 e 64

LORD, si è così espressa:

" (…)

Infine, direttamente in sede commissionale, è data l'approvazione

al disegno di ulteriore modifica della LORD, introdotta con il messaggio

aggiuntivo del 24 gennaio 2012, negli artt. 59 cpv. 4 e 64, che fissano in modo

inequivocabile al 31 agosto dell'anno del compimento del 65.esimo anno di età

la scadenza ope legis del rapporto di lavoro con i docenti, sia per

quelli che compiono il 65.esimo anno di età prima del 31 agosto, sia per quelli

che li compiono dopo. La Commissione prende atto favorevolmente di questa norma

che ha l'intento di assicurare, nel corso dell'anno scolastico, la continuità

didattica, evitando cambi d'insegnante nel corso dello stesso. Resta inteso che

è comunque data la possibilità di anticipare il pensionamento agli anni

precedenti secondo le relative disposizioni, ritenuto che comunque la data per

la cessazione del rapporto d'impiego è sempre il 31 agosto. (…)” (rapporto 6463

R 6463A R del 3 aprile 2012)

2.3

AT 1 è stato alle dipendenze

del Cantone Ticino dal 1. settembre 1979 al 31 agosto 2017 e conseguentemente

assicurato, ai fini dell’attuazione della LPP, dapprima all’allora Cassa

pensioni dei dipendenti dello Stato e dal 1. gennaio 2013 al neo costituito

Istituto di previdenza del Cantone Ticino (ipct).

Dal 1. settembre 2017 –

per raggiunti limiti di età (64 anni e 11 mesi; cfr. consid. 2.2) – è

stato posto al beneficio della pensione vecchiaia e del supplemento sostitutivo

AVS/AI (quest’ultimo soppresso con effetto dal 1. ottobre 2017 vista la

concessione della rendita AVS).

L’ipct, appurato che così

l’importo riconosciuto risultava essere superiore (cfr. il “foglio di

calcolo per uomo da 64 anni e 6 mesi a 64 anni e 11 mesi” sub doc. 17 e dal

quale risulta che è stata assegnata una pensione secondo la norma transitoria

in quanto “NT superiore a PPC”), ha proceduto al calcolo delle

prestazioni effettive dal 1. settembre 2017 applicando la norma transitoria di

cui all’art. 24 della Legge sull’Istituto di previdenza del Cantone Ticino in

vigore dal 1. gennaio 2013 (Lipct).

Per quanto riguarda il

calcolo della prestazione l’ipct ha illustrato esaurientemente le modalità dello

stesso (cfr. consid. 1.3).

2.4

Con effetto dal 1. gennaio

2013.

è entrata in vigore la nuova Legge sull’Istituto di previdenza del Cantone

Ticino (Lipct) del 6 novembre 2012 che ha, tra l’altro, introdotto il cambio

del piano assicurativo (da un piano assicurativo in primato delle prestazioni

ad un piano assicurativo in primato dei contributi) per tutti gli assicurati

attivi al 1. gennaio 2013 (riservata la garanzia data secondo la

norma transitoria di cui all’art. 24 Lipct) e ha abrogato la Legge sulla

Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del 14 settembre 1976, riservate le

disposizioni transitorie (art. 22 Lipct).

Come noto, la volontà del

legislatore è stata quella di sottoporre a un piano di risanamento completo la

Cassa pensione dei dipendenti dello Stato.

Le misure più

significative sono state: il

passaggio al piano previdenziale in primato di contributi (che pur non

essendo in sé una misura di risanamento negli intendimenti permetterebbe

tuttavia un maggior controllo dell’equilibrio finanziario di una cassa

pensione), la riduzione del

tasso tecnico dal 4 al 3,5%, le misure di risanamento a carico degli affiliati e dei pensionati

(l’aumento del finanziamento a carico degli assicurati del supplemento

sostitutivo AVS, il nuovo calcolo della prestazione di libero passaggio quando

trova applicazione l’art. 17 LFLP, la sospensione temporanea dell’adeguamento

delle pensioni al rincaro) e quelle a carico dei datori di lavoro e del Cantone (a

carico dei datori di lavoro: il contributo di risanamento del 2% sui salari

assicurati e l’aumento del finanziamento del supplemento sostitutivo AVS; a

carico esclusivamente del Cantone: il contributo di ricapitalizzazione di fr.

477,6 mio, versato in modo rateale e il riconoscimento di un rendimento

supplementare sul debito nei confronti della Cassa rispetto alle attuali

condizioni di mercato, garanzia di un rendimento pari al 3.5%) (in

argomento vedi il Messaggio del Consiglio di Stato n. 6666 del 10 luglio 2012 sulla nuova legge sull’Istituto di previdenza dei dipendenti

dello Stato, modifica della legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato

e dei docenti del 15 marzo 1995, della legge sugli stipendi degli impiegati e

dei docenti del 5 novembre 1954, della legge sugli onorari dei magistrati del

14.

maggio 1973, della legge sull’onorario e sulle previdenze a favore dei

membri del Consiglio di Stato del 19 dicembre 1963 e del decreto legislativo

concernente la previdenza a favore dei magistrati dell’ordine giudiziario

dell’11 dicembre 1985; pubblicato nella Raccolta dei verbali del Gran

Consiglio, Volume 6, Anno parlamentare 2012-2013 alle pagg. 2803-2934, in

particolare le pagg. 2818-2822).

Secondo l’art. 23 Lipct,

con la sua costituzione l’Istituto di previdenza dei dipendenti dello Stato

prosegue l’attività della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato

riprendendone attivi e passivi.

Considerato il cambio

totale del sistema pensionistico, e in particolare il passaggio da un piano

assicurativo in primato delle prestazioni a uno in primato dei contributi (art.

13.

Lipct), la nuova legge prevede la seguente norma transitoria in vigore dal

1.

gennaio 2013:

" Art. 24

1I diritti acquisiti

con le precedenti disposizioni sono mantenuti.

2Gli eventi coperti

dall’Istituto di previdenza che si verificano dopo l’entrata in vigore della

legge sono regolati secondo le nuove disposizioni.

3Al 1° gennaio 2013 a

tutti gli assicurati attivi è applicato il piano assicurativo in primato dei

contributi, riservata la garanzia data secondo i cpv. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della

presente norma transitoria.

4Agli assicurati che

al 31 dicembre 2012 hanno un’età di 50 anni o più, in caso di pensionamento

anticipato o vecchiaia a 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 e 65 anni, dopo l’entrata

in vigore della presente modifica di legge, è garantito l’importo annuo di

pensione stabilito al 31 dicembre 2012, ritenuto che le frazioni di almeno 6

mesi riferite all’età al momento del pensionamento, contano un anno.

5L’importo annuo di

pensione garantito al 31 dicembre 2012 secondo il cpv. 3 è calcolato in base

alle diposizioni della legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato

del 14 settembre 1976 e del regolamento della Cassa pensioni dei dipendenti

dello Stato del 29 maggio 1996 in vigore a quel momento, ritenuto che i tassi

di conversione concernenti il finanziamento del supplemento sostitutivo AVS/AI

a partire dal 1° gennaio 2013 sono i seguenti:

a)

finanziamento dei datori di lavoro

Età di pensionamento

Fattore di moltiplicazione per ogni franco di

supplemento sostitutivo AVS/AI

Uomini

Donne

58.

5.96

5.256

59.

5.216

4.471

60.

4.441

3.655

61.

3.632

2.802

62.

2.788

1.911

63.

1.904

0.978

64.

0.976

0.

b)

finanziamento degli assicurati

Età di pensionamento

Fattore di moltiplicazione per ogni franco di

supplemento sostitutivo AVS/AI

Uomini

Donne

58.

0.35734

0.33402

59.

0.31841

0.28999

60.

0.27624

0.24199

61.

0.23041

0.18957

62.

0.18047

0.13219

63.

0.12587

0.06923

64.

0.06596

6Eventuali

prelievi, rimborsi in applicazione delle norme LPP sulla promozione della

proprietà di abitazioni o i riversamenti e i riscatti nell’ambito della

procedura di divorzio modificano l’importo stabilito al 31 dicembre 2012

secondo il capoverso 3.

7L’importo annuo

garantito di cui ai cpv. 4 e 5 può essere capitalizzato parzialmente ritenuto

un massimo del 50%.

I tassi di conversione per la capitalizzazione dell’importo

garantito di pensione sono i seguenti:

Età

Uomini

Donne

Vecchiaia

Vedovile

Vecchiaia

Vedovile

60.

13.796

3.418

15.008

0.142

61.

13.448

3.474

14.692

0.132

62.

13.099

3.526

14.375

0.122

63.

12.748

3.572

14.053

0.111

64.

12.394

3.613

13.731

0.101

65.

12.037

3.648

13.403

0.091

66.

11.677

3.679

13.072

0.080

67.

11.313

3.704

12.734

0.071

68.

10.948

3.720

12.388

0.062

69.

10.581

3.732

12.037

0.054

70.

10.211

3.736

11.677

0.047

8Su richiesta del

beneficiario, la pensione di vecchiaia, d’invalidità, anticipata o per il

coniuge e il partner registrato superstite o per orfani, inferiore al 10%,

rispettivamente al 6% e al 2% della rendita minima di vecchiaia dell’AVS può

essere liquidata in capitale sulla base dei tassi di conversione di cui al cpv.

7.

In questo caso anche il supplemento sostitutivo

AVS/AI viene liquidato in capitale sulla base dei seguenti tassi di conversione

Età

Uomini

Donne

(AVS 64 anni)

(AVS 63 anni)

60.

4.441

3.655

2.805

61.

3.632

2.802

1.912

62.

2.788

1.911

0.979

63.

1.904

0.978

0.000

64.

0.976

0.000

65.

0.000

9Oltre all’importo

garantito di pensione al 31 dicembre 2012 secondo il capoverso 3 viene

assegnato il supplemento sostitutivo AVS/AI calcolato sulla base delle norme in

vigore al 31.12.2012, ritenuto che l’importo stabilito viene adeguato

all’evoluzione della rendita AVS/AI massima.

10Per gli assicurati

al 31 dicembre 2012 che hanno conseguito 40 anni pieni di assicurazione e hanno

compiuto 60 anni non vengono prelevati contributi.

L’avere di vecchiaia continua ad essere alimentato

con gli accrediti di vecchiaia annuali e gli interessi, secondo il regolamento

di previdenza dell’Istituto.

11Gli assicurati

individuali affiliati al 31 dicembre 2012 all’Istituto di previdenza, ai sensi

dell’art. 11 della legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del 14

settembre 1976, mantengono l’assicurazione indipendentemente dall’attività

svolta, sempre che questo non comporti maggiori rischi per l’Istituto di

previdenza.

12Al 31 dicembre

2012.

la riserva matematica dei beneficiari di prestazioni è ricalcolata secondo

le tabelle attuariali VZ 2010, tenuto conto del tasso tecnico del 3.5%. Questa

disposizione è in vigore limitatamente al 31.12.2012.

13La Commissione

della Cassa, il Comitato e i Gruppi previsti dal diritto anteriore restano in

carica fino all’entrata in funzione del nuovo organo supremo. In applicazione

dello statuto dell’Istituto di previdenza il Consiglio di Stato organizza

l’elezione dell’organo supremo.

14L’Istituto di

previdenza si impegna ad assumere la continuazione dei rapporti d’impiego degli

attuali dipendenti della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato.

15Per gli assicurati

al 31 dicembre 2012 affiliati alla Cassa al 31 dicembre 1994 lo stipendio

assicurato corrisponde allo stipendio annuale diminuito di un importo, detto

quota di coordinamento pari ai 2/3 della rendita massima AVS/AI. In caso di

attività parziale, lo stipendio e la quota di coordinamento sono ridotti in

misura proporzionale."

Per quanto qui di rilievo,

come rettamente evidenziato nella risposta, gli articoli 14a, 14b, 14c, 14e, 22

e 27 della Legge sulla cassa pensioni dei dipendenti dello Stato (Lcpds, nel

tenore in vigore fino al 31 dicembre 2012) prevedono:

" (…)

Finanziamento del supplemento sostitutivo della

rendita AVS/AI

a) In generale

Art. 14a 1Il 25% del

costo del supplemento sostitutivo della rendita AVS/AI è finanziato dalla

Cassa.

2Il 75% del costo del supplemento sostitutivo

della rendita AVS/AI è finanziato dai datori di lavoro, rispettivamente dagli

assicurati secondo gli articoli seguenti.

b) Ripartizione tra datori di lavoro e assicurati

Art. 14b 1Per i beneficiari di

una pensione di vecchiaia o anticipata uguale o inferiore al limite soglia di

cui 14c, il finanziamento è interamente a carico del datore di lavoro.

2Per i beneficiari di una pensione di

vecchiaia o anticipata superiore al limite soglia di cui all'articolo 14c, la

ripartizione avviene secondo le seguenti proporzioni:

datori di lavoro: limite soglia

pensione

beneficiari di pensione: 1 – limite soglia

pensione

c) Limite soglia

Art. 14c 1Per i beneficiari di una

pensione di vecchiaia o anticipata, il limite soglia di cui all’art. 14b è il

75% della rendita massima AVS.

2Il limite soglia è ridotto

proporzionalmente, se il grado d'occupazione medio è inferiore al 100% o se gli

anni d'assicurazione sono inferiori a 40.

d) modalità di finanziamento per i datori di lavoro

Art. 14d 1Il finanziamento dei datori

di lavoro avviene con un versamento unico alla Cassa al verificarsi del

pensionamento.

2Le tabelle tecniche attuariali per il

calcolo del premio unico sono pubblicate nel Regolamento.

e) Modalità di finanziamento per gli assicurati

Art. 14e 1II finanziamento degli assicurati

avviene tramite una riduzione, determinata in modo attuariale, della pensione

di vecchiaia.

2Le tabelle tecniche attuariali per il

calcolo della riduzione della pensione di vecchiaia sono pubblicate nel

Regolamento.

[…].

2.

Pensioni di vecchiaia

Art. 22 1La pensione di vecchiaia corrisponde

all'1.5% dello stipendio determinante per ogni anno di assicurazione tra

l'affiliazione e il pensionamento per anzianità, ritenuto un massimo del 60%.

Lo stipendio determinante corrisponde allo stipendio assicurato

medio degli ultimi 10 anni, ma al minimo al 90% dell'ultimo stipendio

assicurato.

2I periodi con grado d'occupazione ridotto o

nullo diminuiscono proporzionalmente la durata d'assicurazione.

3Se lo stipendio ha subito una riduzione per

cambiamenti della classificazione (art. 10 cpv. 2 lett. a) b) c) che si

verificano dal 1° gennaio 1984, lo stipendio assicurato determinante per il

calcolo della pensione viene aumentato in modo proporzionale.

4La percentuale della rendita di vecchiaia è

aumentata del 10% dell'aliquota di vecchiaia per ogni figlio minorenne o agli

studi beneficiario di una rendita completiva AVS/AI, ritenuto un supplemento

massimo per tutti i figli del 50%.

5La percentuale della rendita di vecchiaia

degli assicurati che per particolari disposizioni legali sono collocati a

riposo dopo i 65 anni è aumentata dell'1,5% per ogni anno supplementare di

assicurazione, e può anche superare il massimo fissato al cpv. 1.

6Il periodo di assicurazione è calcolato in

giorni e corrisponde al periodo di contribuzione, più quello acquistato.

7Lo stipendio determinante è quello valido al

31.

dicembre di ogni anno; per l'anno del pensionamento, fa stato l'ultimo stipendio

assicurato acquisito.

[…].

Supplemento sostitutivo della rendita AVS/AI

Art. 27 1Il pensionato per invalidità

o vecchiaia ha diritto a un supplemento sostitutivo annuo fintanto che non

percepisce una rendita AVS/Al.

2Il supplemento sostitutivo ammonta all'80%

della rendita massima AVS/AI che il beneficiario percepirebbe se vi fosse

ammesso. Le norme AVS/AI sono determinanti per stabilire II diritto al

supplemento sostitutivo.

3Il supplemento sostitutivo è ridotto

proporzionalmente per i dipendenti che chiedono di essere collocati a riposo

con meno di 40 anni di assicurazione, ed è proporzionale al grado di

occupazione medio valido per il calcolo della pensione.

4…

5In caso di capitalizzazione della rendita

secondo l'art. 17 cpv. 5 della presente legge, il supplemento sostitutivo è

pure versato in forma capitalizzata. I tassi di conversione sono specificati

nel Regolamento.

(…)" (V, pagg. 3 e 4).

Inoltre, gli articoli 11a

e 11b del Regolamento della cassa pensioni dei dipendenti dello Stato (Rcpds, nel

tenore in vigore fino al 31 dicembre 2012) stabiliscono:

" (…)

Finanziamento del supplemento sostitutivo della rendita

AVS/AI

a) Modalità di finanziamento per i datori di lavoro (art.

14d Lcpd)

Art. 11a Il finanziamento del supplemento

sostitutivo AVS/AI a carico dei datori di lavoro è calcolato secondo la

seguente tabella.

Età pensionabile

Fattore di moltiplicazione per ogni

franco di supplemento sostitutivo AVS/AI

Uomini

Donne

58.

5.960

5.256

59.

5.216

4.471

60.

4.441

6.655

61.

3.632

2.802

62.

2.788

1.911

63.

1.904

0.978

64.

0.976

0.000

65.

0.000

b) Modalità di finanziamento per gli assicurati

(art. 14e Lcpd)

Art. 11b Il finanziamento del supplemento

sostitutivo AVS/AI a carico del beneficiario avviene secondo la seguente

tabella.

Età pensionabile

Fattore di moltiplicazione per ogni

franco di supplemento sostitutivo AVS/AI

Uomini

Donne

58.

0.35734

0.33402

59.

0.31841

0.28999

60.

0.27624

0.24199

61.

0.23041

0.18957

62.

0.18047

0.13219

63.

0.12587

0.06923

64.

0.06596

0.00000

65.

0.00000

(…)" (V, pag. 5).

2.5

Per quanto riguarda il

contenuto della garanzia introdotta dall'art. 24 cpv. 4 Lipct, che si fonda

sulla Lcpd e Rcpd in vigore fino a quel momento, vale a dire la garanzia per

gli assicurati attivi già 50enni al momento dell’entrata in vigore della nuova

legge, l’istituto convenuto l’ha illustrato come segue:

" (…)

4)

Calcolo prestazioni garantite ex art. 24 Lipct dal 01.01.2013

L'art. 24 cpv. 4 Lipct recita che agli assicurati "che al

31.

dicembre 2012 hanno un'età di 50 anni o più, in caso di pensionamento

anticipato o vecchiaia a 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 e 65 anni, dopo l'entrata

in vigore della presente modifica di legge, è garantito l'importo annuo di

pensione stabilito al 31 dicembre 2012, ritenuto che le frazioni di almeno 6

mesi riferite all'età al momento del pensionamento, contano un anno".

Per stabilire, al 31.12.2012, gli importi di pensione alle varie

età di pensionamento (che sarebbero cadute negli anni a venire), è stato

utilizzato il grado di occupazione valido al 31.12.2012 per tutti gli anni

seguenti (ogni età di pensionamento ha pertanto un proprio grado d'occupazione

medio G), mentre lo stipendio determinante, per tutte le età di pensionamento,

è corrisposto alla media dei 10 anni precedenti al 2012, ma almeno al 90% dello

stipendio assicurato 2012.

Quanto evidenziato sopra dell'art. 24 cpv. 4 Lipct significa che

al momento del pensionamento fa stato l'età intera più vicina (ritenuto che 6

mesi valgono un anno), con la particolarità illustrata nel capitolo 4.1).

Ad esempio, se il pensionamento avviene tra i 60 anni e 6 mesi e i

61.

anni e 5 mesi, viene attribuita la rendita di vecchiaia e il supplemento

sostitutivo AVS/AI dei 61 anni. In altre parole, riprendendo l'esempio

precedente (nato a gennaio 1952 ed entrato in CPDS al 01.09.1977), in caso di

prepensionamento al 01.09.2013, cioè a 61 anni e 7 mesi, all'interessato

verrebbero corrisposte le prestazioni di vecchiaia previste calcolate a 62 anni

(cioè al 31.01.2014), e meglio:

· Gli anni di assicurazione sarebbero quelli

calcolati dal 01.09.1977 al 31.01.2014 (invece che al 31.08.2013);

· Il grado di occupazione medio sarebbe

quello calcolato dal 01.09.1977 al 31.01.2014 (invece che al 31.08.2013);

· Lo stipendio determinante si basa in ogni

caso sulla media degli stipendi assicurati dal 2003 al 2012 (ultimi 10 anni al

momento del cambiamento di piano assicurativo), garantito almeno il 90% dello

stipendio assicurato 2012;

· La riduzione vitalizia della rendita di

vecchiaia per tener conto del finanziamento del supplemento sostitutivo AVS/AI

a carico dell'assicurato sarebbe calcolata sulla base del fattore di

moltiplicazione al 31.01.2014, cioè quello corrispondente all'età di 62 anni.

Detta altrimenti, con il calcolo delle prestazioni di vecchiaia

secondo la norma transitoria ex art. 24 Lipct, il calcolo dei giorni di

assicurazione non è più stato fatto al giorno esatto del pensionamento, bensì

alla fine del mese del compimento dell'età intera più vicina (laddove 6 mesi

contano un anno). Similarmente, per il fattore di moltiplicazione relativo al

finanziamento del supplemento sostitutivo AVS/AI a carico dell'assicurato non

hanno più fatto stato gli anni compiuti al momento del pensionamento, bensì

l'età intera più vicina (laddove 6 mesi contano un anno), con l'eccezione

illustrata nel capitolo 4.1) e che è alla base della petizione del signor AT 1.

Evidentemente, ne consegue che per chi beneficia del pensionamento

nei 6 mesi precedenti il compimento degli anni, la garanzia dà prestazioni

maggiori o uguali rispetto al sistema di calcolo in vigore al 31.12.2012,

mentre per chi beneficia del pensionamento nei 5 mesi successivi al compimento

degli anni, la garanzia dà prestazioni uguali o inferiori rispetto al sistema

di calcolo in vigore al 31.12.2012. Questa semplificazione, voluta dal Legislatore

cantonale, ha quindi almeno due benefici:

1.

Permette di

evitare di dover mantenere, a livello informatico, per 15 anni e oltre tutte le

complicazioni dovute al vecchio piano in primato delle prestazioni accanto a

quello attuale in primato dei contributi; con questa semplificazione è in

effetti stato sufficiente calcolare e registrare i valori di pensione alle età

di pensionamento 58-65 anni (più, come vedremo nel capitolo 4.1), il valore di

pensione per chi beneficia del pensionamento tra i 64 anni e 6 mesi e i 64 anni

e 11 mesi per gli uomini e tra i 63 anni e 6 mesi e i 63 anni e 11 mesi per le

donne);

2.

Per gli

assicurati è molto più facile capire quale siano le prestazioni di diritto

garantite.

Si noti come, per il calcolo della riduzione vitalizia della

rendita di vecchiaia per tener conto del finanziamento del supplemento

sostitutivo AVS/AI a carico dell'assicurato, la norma transitoria ex art. 24

Lipct sia a vantaggio degli assicurati rispetto a quanto praticato prima del

2013.

In effetti, se il prepensionamento avviene a 60 anni e 5 mesi, sia prima

del 2013 che dopo, il fattore di moltiplicazione è quello dell'età di 60 anni,

mentre se il prepensionamento avviene a 60 anni e 6 mesi, prima del 2013 si

sarebbe applicato [il] fattore di moltiplicazione di 60 anni, mentre dal

01.01.2013

quello dei 61 anni (siccome l'età intera più vicina a 60 e 6 mesi

sono i 61 anni), fattore più basso che determina pertanto una decurtazione

della rendita più bassa.

4.

) Eccezione

per chi beneficia del pensionamento tra i 64 anni e 6 mesi e i 64 anni e 11

mesi per gli uomini e tra i 63 anni e 6 mesi e i 63 anni e 11 mesi per le donne

Quanto precedentemente esposto trova un'eccezione per gli uomini

che beneficiano del prepensionamento tra i 64 anni e 6 mesi e i 64 anni e 11

mesi, così come, per analogia, per le donne che beneficiano del

prepensionamento tra i 63 anni e 6 mesi e i 63 anni e 11 mesi.

Seguendo il principio enunciato all'inizio del capitolo 4) ("le

frazioni di almeno 6 mesi riferite all'età al momento del pensionamento,

contano un anno”), nei casi appena evocati gli uomini avrebbero avuto

diritto alle prestazioni dei 65 anni (64 anni per le donne), salvo che, a 65

anni (64 anni per le donne) non vi sarebbe alcun diritto al supplemento

sostitutivo AVS/AI siccome l'età di pensionamento ordinaria AVS sarebbe già

sopraggiunta.

Tuttavia, in realtà, a quel momento l'età effettiva degli uomini

non sarebbe ancora di 65 anni (64 anni per le donne) e pertanto, l'art. 24 cpv.

9.

Lipct ("Oltre all'importo garantito di pensione al 31 dicembre 2012

secondo il capoverso 3 viene assegnato il supplemento sostitutivo AVS/AI

calcolato sulla base delle norme in vigore al 31.12.2012 [...]”) e

l'art. 27 cpv. 1 Lcpds ("II pensionato per invalidità o vecchiaia ha

diritto a un supplemento sostitutivo annuo fintanto che non percepisce una

rendita AVS/AI") ci impone di versare questa prestazione fino al

compimento dei 65 anni (64 anni per le donne).

D'altro canto, però, anche l'art. 14a Lcpds ("II 75% del

costo del supplemento sostitutivo della rendita AVS/Al è finanziato dai datori

di lavoro, rispettivamente dagli assicurati […]") ci

impone di riscuotere il finanziamento dovuto per questa prestazione a carico

dell'assicurato.

La soluzione adottata dall'IPCT per risolvere questa

contraddizione è stata quindi quella, pragmatica, di introdurre un (unico)

valore di pensione ad hoc per chi beneficia del pensionamento tra i 64 anni e 6

mesi e i 64 anni e 11 mesi per gli uomini e tra i 63 anni e 6 mesi e i 63 anni

e 11 mesi per le donne. Questo valore tiene fede al principio "le frazioni

di almeno 6 mesi riferite all'età al momento del pensionamento, contano un

anno" nella misura in cui il calcolo degli anni di assicurazione viene

effettuato alla fine del mese del compimento dei 65 anni per gli uomini (64

anni per le donne) – di fatto quindi "regalando" dei mesi di

assicurazione agli assicurati –, ma applicando, come fino al 31.12.2012, il

fattore di moltiplicazione per il finanziamento a carico dell'assicurato del

supplemento sostitutivo AVS/AI degli anni compiuti al momento del pensionamento

(ossia i 64 anni per gli uomini e i 63 anni per le donne). Questo in piena

analogia a quanto effettuato fino al 31.12.2012.

Chi beneficia del pensionamento ex art. 24 Lipct tra i 64 anni e 6

mesi e i 64 anni e 11 mesi per gli uomini e tra i 63 anni e 6 mesi e i 63 anni

e 11 mesi per le donne ha pertanto diritto a una rendita di vecchiaia uguale o

maggiore a quella cui avrebbe avuto diritto al 31.12.2012 secondo il vecchio

ordinamento.

Per un uomo, la rendita di vecchiaia è maggiore rispetto a quella

che sarebbe stata calcolata al 31.12.2012, se a 64 anni lo stesso non ha ancora

raggiunto i 40 anni di assicurazione (in quanto approfitta dei mesi "bonus"

tra il pensionamento e la fine del mese del compimento dei 65 anni).

Sarà invece uguale in caso contrario, ossia se a 64 anni ha già

raggiunto i 40 anni di assicurazione (in tal caso i mesi "bonus" non hanno

effetto sulla pensione).

È importante infine sottolineare che il supplemento sostitutivo

AVS/AI è una prestazione sovra-obbligatoria, non prevista dalla LPP. Sulla base

dell'art. 49 LPP (libertà operativa), che prevede che "gli istituti di previdenza

possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste […]”,

la CPDS prima e l'IPCT dopo hanno fissato il finanziamento del supplemento

sostitutivo AVS/AI come abbiamo visto (cioè in modo collettivo). Dal momento

che vi è il versamento di questa prestazione è necessario pure incassare i

contributi previsti per finanziarla (come sancito dall'art. 14a Lcpds).

(…)" (V, pagg. 7-9).

Con queste modalità di

computo viene in altre parole stabilito un importo di pensione fisso (che

l’assicurato al minimo percepirà alle diverse età possibili di pensionamento)

che non può più essere modificato, riservato il cpv. 6 del citato art. 24 Lipct

(in argomento vedi le STCA 34.2014.18 del 2 giugno 2015 e 34.2014.12 del 16

marzo 2015).

2.6

Tema del presente contendere

è l’assunto dell’attore secondo il quale l’ipct, a torto, “(…) nonostante il

signor AT 1 abbia pagato per 11 mesi i contributi previdenziali durante il 64

esimo anno, ha applicato l'articolo 24, cpv. 5 della Lipct, che prevede un

finanziamento dell'assicurato pari allo 0,06596 “per ogni franco di supplemento

sostitutivo AVS/Al”. La riduzione della rendita per il finanziamento del

supplemento sostitutivo AVS/Al non avviene, come lascerebbe intendere

l'articolo 24, cpv. 5 Lipct, sulla base del montante di supplemento sostitutivo

totale effettivamente percepito dal prepensionato, ma sulla base del montante

calcolato nell'intero 64.esimo anno. La qual cosa penalizza il signor AT 1,

avendo egli beneficiato del supplemento sostitutivo AVS/Al per un solo mese

(settembre 2017) e per un prepensionamento imposto dalla legge in vigore per i

docenti cantonali. Secondo l'ICPT si tratta unicamente di un procedimento per

semplificare il calcolo in questi casi. Secondo il ricorrente si tratta di una

semplificazione non proporzionale e illegittima, che lo danneggia vita natural

durante. (…)” (I).

Controversa

è dunque la portata della garanzia prevista dall’art. 24 cpv. 4 Lipct per gli assicurati che al 31 dicembre 2012 avevano un’età di 50 anni o

più e, in particolare, l’applicazione dei tassi di conversione concernenti il

finanziamento del supplemento sostitutivo AVS/AI ai sensi del cpv. 5 dello

stesso articolo.

L’istituto di previdenza

convenuto – sostenendo, da una

parte che “(…) l'attore non può essere seguito nel suo ragionamento in

quanto il principio di proporzionalità […] cui fa appello deve essere misurato

sull'insieme delle prestazioni di vecchiaia percepite e non su un singolo

elemento delle stesse. (…)” (V, pag. 2) e, dall’altra parte, che “(…) la

richiesta di effettuare una riduzione della rendita di vecchiaia proporzionale

all'effettivo godimento del supplemento sostitutivo AVS/AI non può essere

accolta nei termini richiesti dall'attore. In effetti, come avremo modo di

circostanziare, questa riduzione è proporzionale in termini di anni, ma non di

mesi, in quanto presso l'allora CPDS non è mai stata fatta alcuna interpolazione

di fattori attuariali riferiti a una data età, in quanto non prevista né dalla

Lcpds né dal Rcpds. (…)” (V, pag. 2) –

si è confermato nel proprio calcolo esposto al consid. 1.3.

Come si vedrà nel proseguo

la modalità di calcolo adottata dall’ipct è conforme alla normativa legale e

regolamentare applicabile e deve essere confermata dal TCA.

2.7

Occorre

precisare che per costante giurisprudenza federale le pretese pecuniarie

dei funzionari non sono considerate diritti acquisti. Il rapporto di servizio,

in quanto di diritto pubblico, è infatti disciplinato dalla relativa

legislazione e segue, per quel che concerne i suoi aspetti patrimoniali, la sua

evoluzione.

Di conseguenza, gli

istituti di previdenza di diritto pubblico – non però i fondi di previdenza di

diritto privato – possono modificare le loro disposizioni anche senza che in

essa sia contenuta un'espressa riserva di modifica. Questa libertà è limitata

dall'arbitrio e dal principio dell'uguaglianza di trattamento (DTF 127 V

255-256; RDAT I-1999 pag. 29; SZS 1994 pag. 379 consid. 6b).

Le pretese di salario e

quelle pensionistiche possono, quindi, configurare diritti acquisiti solo nella

misura in cui la legge definisce i rapporti una volta per tutte e li sottrae

agli effetti dell'evoluzione della legge stessa oppure quando siano date

garanzie in relazione con un singolo rapporto d'impiego (DTF 138 V 366 consid.

6.1

pag. 372, 117 V 229, giurisprudenza confermata nella STF 9C_674/2014 del 24

aprile 2015, vedi anche SZS 1994 pag. 379 consid. 6b e DTF 115 V 235 consid.

5b).

La revoca di tali diritti è

possibile unicamente se si fonda su una base legale, avviene a tutela di un

interesse pubblico e contro risarcimento (SZS 1994 pag. 380; DTF 113 Ia 362;

106.

Ia 168; 117 V 235; RDAT I-1999 pag. 29; STCA 34.1995.63 del 25 settembre

1996).

Al riguardo, in una

sentenza dell'8 novembre 2000, pubblicata in SJ 2001 pag. 413 seg., il TF si è

riconfermato nella propria giurisprudenza ed ha in particolare rilevato:

" Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les prétentions

pécuniaires des magistrats ou fonctionnaires, qu'il s'agisse des prétentions

salariales ou de celles relatives aux pensions, n'ont en règle générale pas le

caractère de droits acquis. Elles sont en principe régies par la législation en

vigueur au moment où elles doivent prendre effet, de sorte que des droits

acquis ne naissent en faveur des personne concernées que si la loi a fixé une

fois pour toutes les relations en cause pour les soustraire aux effets des

modifications légales, ou lorsque des assurances précises ont été données à

l'occasion d'un engagement individuel (ATF 118 Ia 245 c. 5b p. 255, 117 V 229

c. 5b p. 234, 107 Ia 193 c. 3a p. 194, 106 Ia 163 c. Ia p. 166). Les cas

échéant, la loi ne peut supprimer des droits acquis que si un intérêt public

suffisant justifie cette mesure, et elle doit assurer une pleine indemnisation

(ATF 119 Ia 154 c. 5c p. 161/162, 117 Ia 35 c. 3b p. 39, 117 V 229 c. 5b in

fine p. 235). En l'occurrence toutefois, le recourant admet expressément qu'il

ne bénéficie pas de prétentions ainsi garanties.

Dans la mesure où elle ne constituent pas des

droits acquis, les prétentions patrimoniales des magistrats ou fonctionnaires

sont néanmoins protégées contre les interventions du législateur par les art. 8

al. 1 et 9 Cst. A l'instar de l'art. 4 aCst., ces dispositions

constitutionnelles empêchent que les prétentions en cause ne soient

arbitrairement supprimées ou réduites, notamment quant à leur montant, et que

des atteintes aux droits concernés interviennent unilatéralement et sans

justification particulière, au détriment de quelques intéressés ou de certaines

catégories d'entre eux (ATF 118 Ia 245 c. 5b p. 255, 117 V 229 c. 5c p. 235,

106.

Ia 163 c. Ic p. 169; voir aussi Ueli Kieser, Besitzstand,

Anwartschaften und wohler- worbene Rechte in der beruflichen Vorsorge, RSAS

43/1999 p. 290 ss, p. 308; Jacques-André Schneider, La prévoyance

professionnelle et l'égalité de traitement, in Aspects de la sécurité sociale

2/1993 p. 22, ch. 3 ss). Selon les circonstances, le législateur est tenu

d'adopter des dispositions transitoires, soit pour éviter des conséquences

ainsi prohibées, soit pour permettre aux intéressés de s'adapter à la nouvelle

situation légale (arrêt du 3 avril 1996 in Pra 1997 p. 1, SJ 1996 p. 661, c.

4b; voir aussi ATF 122 V 405 c. 3b/bb p. 409). Ces dispositions transitoires ne

doivent pas comporter elles-mêmes des distinctions arbitraires ou contraire à

la garantie de l'égalité de traitement (arrêt du 30 septembre 1988 in RSAS

33/1989 p. 313, c. 4f p. 326)." (SJ 2001 pagg.

416-417)

Occorre ancora ricordare

che la legge va interpretata sulla base del suo testo letterale. Dal senso

letterale di un testo chiaro si può derogare, tramite interpretazione, solo se

vi sono ragioni obbiettive, ad esempio deducibili dai lavori preparatori, dallo

scopo e dal senso della disposizione oppure dalla sistematica della legge, le

quali permettono di presumere che il testo di legge non esprime il vero senso

della disposizione in oggetto. Il Tribunale federale non privilegia alcun

metodo di interpretazione, ma si ispira a un pluralismo pragmatico per

ricercare il senso vero della norma; in particolare si fonda sulla comprensione

letterale del testo solo se ne deriva senza ambiguità una soluzione

materialmente giusta (DTF 139 V 254 consid. 4.1; 126 V 438;

125.

V 130 e 180; 119 V 60 e 429; Pratique VSI 1933 pag. 133 e 263; RAMI 1993 pag.

132; RDAT I-1997 pag. 40; Imboden / Rhinow / Krähemann, Schweizerische

Verwaltungsrechtspre-chung, no. 21b IV).

Se

il testo non è assolutamente chiaro oppure se sono possibili più

interpretazioni, conviene ricercare qual è la vera portata della norma,

desumendola da tutti gli elementi che vanno considerati e meglio dai lavori

preparatori, dallo scopo della norma dal suo spirito, così come dai valori sui

quali si fonda o ancora tramite la relazione con le altre norme legali (DTF 119

V 429 consid. 5a; 118 Ib 191 consid. 5; 117 V 109; Pratique VSI 1993 pag. 3

consid. 3 e riferimenti ivi citati; DTF 116 II 415 consid. 5b, 527 consid. 2b).

In particolare, a

proposito dell'importanza e dei limiti dei lavori preparatori, nella sentenza

pubblicata in DTF 126 V 435 l'Alta Corte si è così espressa:

" b) Zu prüfen ist des Weiteren, ob die

Materialien zuverlässigen Aufschluss über die Auslegung des Art. 29septies

Abs. 1 Satz 1 AHVG geben. Nach ständiger Rechtsprechung stellen sie, gerade bei

jüngeren Gesetzen, ein wichtiges Erkenntnismittel dar, von dem im Rahmen der

Auslegung stets Gebrauch zu machen ist (BGE 125 V 131 Erw. 5 in fine mit

Hinweisen). Sie können namentlich dann, wenn eine Bestimmung unklar ist oder

verschiedene, einander widersprechende Auslegungen zulässt, ein wertvolles

Hilfsmittel sein, um den Sinn der Norm zu erkennen und damit falsche Auslegungen

zu vermeiden. Nach gefestigter Rechtsprechung sind sie aber für sich allein

nicht geeignet, direkt auf den Rechtssinn einer Gesetzesbe- stimmung schliessen

zu lassen, weil das Gesetz sich mit seinem Erlass von seinen Schöpfern löst und

ein eigenständiges rechtliches Dasein entfaltet (BGE 124 V 189 Erw. 3a).

Schliesslich sind die Materialien als Auslegungshilfe nicht dienlich, wo sie

keine klare Antwort geben (BGE 124 V 190 Erw. 3a mit Hinweisen)."

(DTF 126 V 439; vedi pure: RDAT I-1997 pag. 42)

2.8

Nella fattispecie i cpv. 1 e

2.

della norma transitoria art. 24 Lipct stabiliscono che "i diritti

acquisiti con le precedenti disposizioni sono mantenuti" (cpv. 1) e

che "gli eventi coperti dall’Istituto di previdenza che si verificano

dopo l’entrata in vigore della legge sono regolati secondo le nuove

disposizioni " (cpv. 2).

Riguardo all’art. 24 il

Consiglio di Stato, nel succitato Messaggio n. 6666 del 10 luglio

2012.

sulla nuova legge sull’Istituto di previdenza

dei dipendenti dello Stato (pubblicato nella Raccolta dei verbali del Gran

Consiglio, Volume 6, Anno parlamentare 2012-2013, pagg. 2803-2933 e di seguito

Messaggio), al commento dei singoli articoli, e nello specifico

all’art. 24, per quanto qui d’interesse, ha esposto quanto segue:

" (…)

Cpv. 1, 2:

" I cpv. 1 e 2 vengono inseriti nella norma transitoria per garantire il

principio fondamentale relativo ai diritti acquisiti con le precedenti

disposizioni e in base al principio secondo il quale tutti i pensionamenti

soggiacciono alle disposizioni per le quali sono stati pronunciati."

Cpv. 3:

" Viene sancito il principio secondo il quale il nuovo piano assicurativo

viene applicato a tutti gli assicurati attivi al 1° gennaio 2013, ritenuto che

per gli assicurati con 50 anni e più di età vale comunque la garanzia

data."

Cpv. 4:

" Viene esplicitata la modalità di calcolo della garanzia delle

aspettative data al 31 dicembre 2012."

Cpv. 5:

" Il cpv. 5 conferma che i calcoli allestiti al 31 dicembre 2012, saranno

mantenuti a partire dal 1°gennaio 2013 a dipendenza del momento in cui

l’assicurato chiederà il pensionamento.

Vengono indicati i coefficienti attuariali validi per l’onere a

carico dei datori di lavoro e degli assicurati, per coloro che beneficiano

delle garanzie al 31.12.2012."

[…]

Cpv. 9:

" Si specifica che il supplemento sostitutivo AVS/AI considerato al 31

dicembre 2012 viene adeguato all’adeguamento della rendita AVS/AI, con le

stesse modalità adottate nel nuovo piano assicurativo in primato dei

contributi." (…)" (Messaggio pagg. 2854-2856)

Con

riferimento alle garanzie per gli assicurati con 50 anni di età e più alla fine

del 2012 il Messaggio precisa:

" (…)

2.1.9

Le garanzie per gli assicurati con

50.

anni di età e più

Si premette che per tutti gli assicurati al 1 gennaio 2013 verrà

applicato il nuovo piano assicurativo in primato dei contributi.

Ritenuto che il rapporto fra assicurato e il proprio Istituto di previdenza

deve fondarsi su un principio di buona fede è stata studiata una puntuale norma

transitoria per garantire alle varie scadenze di pensionamento l’importo in

franchi acquisito al 31 dicembre 2012.

A sostegno ulteriore di questa misura che va a favore degli

assicurati ma anche dell’istituto di previdenza stesso vi è il fatto che una buona

parte di questi assicurati ha già perlomeno raggiunto il primo limite di

pensionamento, per cui questi assicurati potrebbero chiedere il pensionamento

secondo il diritto vigente.

Di conseguenza, nel caso in cui ci dovesse essere un massiccio

“esodo” di queste persone verso un pensionamento prima dei 65 anni, oltre che

comportare nell’immediato evidenti difficoltà organizzative allo Stato e ai

diversi datori di lavoro, comporterebbe un importante aggravio finanziario

all’Istituto di previdenza, ritardando nel tempo il progetto di risanamento.

Bisogna inoltre considerare che se un assicurato che ne ha diritto

rinvia il pensionamento anche solo di un anno, l’Istituto di previdenza ne trae

un vantaggio finanziario.

Nel dettaglio si precisa che la garanzia consiste nell’importo

della pensione risultante alla data del cambiamento del piano, in applicazione

delle norme vigenti al 31 dicembre antecedente l’introduzione del nuovo piano

assicurativo. Per ogni assicurato sarà determinato l’importo in franchi

garantito anno per anno dai 58 ai 65 anni.

Al momento del pensionamento effettivo verrà comparato l’importo

di diritto secondo il nuovo piano in primato dei contributi, con l’importo

garantito secondo il diritto vigente al 31 dicembre 2012. All’assicurato verrà

riconosciuto l’importo maggiore, con l’aggiunta del supplemento sostitutivo

AVS/AI valido in quel momento. Il supplemento sostitutivo AVS/AI seguirà per

contro l’evoluzione delle rendite AVS.

L’esempio di simulazione allegato indica in modo dettagliato le

aspettative garantite con le prestazioni secondo il nuovo diritto.

L’evoluzione degli stipendi tiene conto di una indicizzazione

annuale dovuta al rincaro dell’1,5%. Nel caso concreto lo stipendio iniziale al

01.01.2013

è di CHF 132’107.00, a 58 anni (2014) è di CHF 134'089.00, a 60 anni

(2016) è di CHF 138'142.00, mentre a 65 anni (2021) è CHF 148'818.00.

Sul conto avere di vecchiaia viene accreditato al 01.01.2013 (data

ipotizzata del cambiamento) il valore della prestazione di libero passaggio

acquisita al 31.12.2012. In seguito il conto avere di vecchiaia viene

alimentato con i bonifici Lcpd e con gli interessi.

[…; esempio di conto avere di vecchiaia]

Ammontare pensione a 58 anni secondo PPC:

Avere di vecchiaia: CHF 577'337.00 x 5.30%

= CHF 30’599.00

Partecipazione finanziamento supplemento

sostitutivo AVS/AI

CHF 2’628.00

Pensione effettiva CHF 27’971.00

Supplemento sostitutivo

AVS/AI CHF 22'940.00

Totale prestazioni CHF 50’911.00

Garanzia aspettative - norma transitoria al 31.12.2012:

Pensione base CHF 32'523.00

Supplemento sostitutivo

AVS/AI CHF 22'940.00

Totale CHF 55'463.00

Ammontare pensione a 60 anni secondo PPC:

Avere di vecchiaia CHF 643’443.00

x 5.52% = CHF 35’518.00

Partecipazione finanziamento

supplemento sostitutivo AVS/AI CHF 2’620.00

Pensione effettiva CHF 32’898.00

Supplemento sostitutivo

AVS/AI CHF 23’629.00

Totale prestazioni CHF 56’527.00

Garanzia aspettative - norma transitoria al 31.12.2012:

Pensione base CHF 39'987.00

Supplemento sostitutivo AVS/AI CHF 23’629.00

Totale CHF 63’616.00

Ammontare pensione a 65 anni secondo PPC - 2021:

Avere di vecchiaia CHF 859’947.00 x 6.17%

= CHF 53’059.00

+ Rendita AVS CHF 32’275.00

Totale CHF 85’334.00

Garanzia aspettative - norma transitoria al 31.12.2012:

Pensione base CHF 43'129.00

+ Rendita AVS CHF 32’275.00

Totale CHF 75'404.00

Come risulta dall’esempio che precede fino a 60 anni la garanzia

esplica in modo significativo i suoi effetti. A partire da 61 anni questi effetti

diminuiscono e nell’esempio mostrato a 65 anni il nuovo piano assicurativo è

nettamente superiore. (…)." (Messaggio pagg. 2900-2902)

Circa le pensioni di

vecchiaia per gli assicurati che beneficiano delle garanzie (assicurati che

alla data del cambiamento del piano hanno più di 50 anni) il Messaggio indica

inoltre che:

" (…) Come

illustrato al punto 2.1.9 per gli assicurati che al momento del cambiamento

hanno 50 anni e più di età è stata prevista una specifica norma transitoria, che

prevede la garanzia dell’importo di pensione acquisito alle diverse età

calcolate al 31 dicembre dell’anno antecedente il cambiamento.

Prima di entrare nel dettaglio delle cifre è opportuno rilevare

che la norma transitoria così come pensata, ha un’importanza rilevante per gli

assicurati già in età di pensionamento o perlomeno vicini al primo limite di

pensionamento. Più l’età dell’assicurato si allontana dall’età di

pensionamento, tanto più lo scopo della norma transitoria perde della sua

importanza e potrà, verosimilmente accadere che nel tempo le prestazioni

derivanti dal nuovo piano assicurativo in primato dei contributi, al momento

del pensionamento effettivo risultino superiori. In definitiva questo è lo

scopo della garanzia proposta, e cioè quello di tutelare maggiormente chi si

trova in età di pensionamento o vicino al pensionamento. Si auspica tra

l’altro, anche nell’interesse dell’Istituto di previdenza il rinvio del

pensionamento ad un’età superiore.

Nell’analizzare l’effetto delle garanzie per coloro che alla data

del cambiamento del piano hanno più di 50 anni bisogna distinguere tra

affiliati prima del 1.1.1995 e affiliati dopo l’1.1.1995. Per i beneficiari

delle garanzie è stato ipotizzato un aumento annuo dello stipendio assicurato

dell’1,5% pari al rincaro previsto.

Affiliati dopo l’1.1.1995 con più di 50 anni alla data di

cambiamento del piano

Per questi assicurati le garanzie limitano in modo molto

importante la riduzione della pensione attesa rispetto al piano attuale. Per

questa categoria di assicurati man mano che ci si avvicina all’età AVS il nuovo

piano si avvicina alla pensione garantita e può anche essere superiore.

Dati relativi ai 427 assicurati con più di 50 anni e grado di

occupazione del 100%, affiliati dopo il 1.1.1995

Età

alla data del cambiamento del piano

%-uale

pensione su stipendio AVS

58.

60.

62.

65.

50-52

%-uale

differenza

%-uale

pensione piano attuale

%-uale

pensione nuovo piano

-1%

35%

34%

-5%

43%

40%

-4%

46%

44%

1%

32%

31%

53-54

%-uale

differenza

%-uale

pensione piano attuale

%-uale

pensione nuovo piano

0%

33%

33%

-4%

40%

38%

-4%

43%

41%

0%

28%

27%

55-57

%-uale

differenza

%-uale

pensione piano attuale

%-uale

pensione nuovo piano

1%

33%

34%

-2%

39%

38%

-2%

41%

40%

-3%

27%

25%

58.

%-uale

differenza

%-uale

pensione piano attuale

%-uale

pensione nuovo piano

0%

38%

38%

0%

38%

38%

-2%

41%

40%

-2%

27%

25%

60.

%-uale

differenza

%-uale

pensione piano attuale

%-uale

pensione nuovo piano

0%

0%

38%

38%

-1%

26%

25%

62.

%-uale

differenza

%-uale

pensione piano attuale

%-uale

pensione nuovo piano

0%

3%

28%

28%

65.

%-uale

differenza

0%

Di principio più l’assicurato è vicino ai 50 anni, alla data del

cambiamento del piano, e maggiore sarà la riduzione attesa della pensione alle

diverse età di pensionamento. Con il pensionamento a 60 anni risulta una

riduzione maggiore rispetto al pensionamento a 62 anni. Ciò è dato dal fatto

che per il pensionamento a 60 anni l’attuale piano riserva condizioni più

vantaggiose rispetto al pensionamento a 62.

Affiliati prima dell’1.1.1995 con più di 50 anni alla data di

cambiamento del piano

Anche con le garanzie la riduzione della pensione rispetto al

piano attuale è rilevante per gli assicurati ultracinquantenni alla data del

cambiamento del piano affiliati prima dell’1.1.1995.

In cifra assoluta questi assicurati raggiungono comunque ancora

delle prestazioni pensionistiche sicuramente interessanti.

Dati relativi ai 1687 assicurati con più di 50 anni e grado di

occupazione del 100%, affiliati prima il 1.1.1995

Età

alla data del cambiamento del piano

%-uale

pensione su stipendio AVS

58.

60.

62.

65.

50-52

%-uale

differenza

%-uale

pensione piano attuale

%-uale

pensione nuovo piano

-4%

55%

52%

-6%

63%

58%

-5%

64%

61%

11%

45%

38%

53-54

%-uale

differenza

%-uale

pensione piano attuale

%-uale

pensione nuovo piano

3%

55%

53%

-5%

63%

60%

-4%

64%

62%

11%

46%

39%

55-57

%-uale

differenza

%-uale

pensione piano attuale

%-uale

pensione nuovo piano

2%

55%

54%

-4%

63%

60%

-2%

64%

62%

-8%

47%

41%

58.

%-uale

differenza

%-uale

pensione piano attuale

%-uale

pensione nuovo piano

0%

-2%

63%

68%

-2%

64%

62%

-8%

47%

41%

60.

%-uale

differenza

%-uale

pensione piano attuale

%-uale

pensione nuovo piano

0%

0%

63%

63%

-3%

46%

43%

62.

%-uale

differenza

%-uale

pensione piano attuale

%-uale

pensione nuovo piano

0%

0%

45%

44%

65.

%-uale

differenza

0%

(…)." (Messaggio pagg. 2906-2908)

Al Messaggio

è pure stato allegato il Progetto di regolamento di previdenza, nel contenuto

sostanzialmente corrispondente alla versione del 17 ottobre 2013 poi entrata in

vigore retroattivamente al 1. gennaio 2013, ritenuto che l’approvazione dello

stesso e dello statuto erano di competenza del neo costituito organo supremo

dell’istituto di previdenza.

Nel Rapporto di

maggioranza 6666 R1 del 23 ottobre 2012 della Commissione della gestione e

delle finanze sul messaggio 10 luglio 2012 concernente la nuova Legge

sull'Istituto di previdenza dei dipendenti dello Stato, la modifica della Legge

sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995,

della Legge sugli stipendi degli impiegati e dei docenti del 5 novembre 1954,

della Legge sugli onorari dei magistrati del 14 maggio 1973, della Legge

sull'onorario e sulle previdenze a favore dei membri del Consiglio di Stato del

19.

dicembre 1963 e del Decreto legislativo concernente la previdenza a favore

dei magistrati dell'ordine giudiziario dell'11 dicembre 1985 (pubblicato nella

Raccolta dei verbali del Gran Consiglio, Volume 6, Anno parlamentare 2012-2013,

pagg. 2934-3018, di seguito Rapporto di maggioranza), nelle osservazioni in

merito ai singoli articoli, circa l’art. 24, si rileva che “(…) sono

specificate le norme transitorie a tutela dei diritti degli assicurati con 50 e

più anni di età. (…)” (Rapporto di maggioranza, pag. 2953).

Nell’allegata “Lettera

della Sottocommissione del 14.8.2012 (domande del gruppo PS): risposta del

Consiglio di Stato tramite risoluzione governativa n. 4178 del 22.8.2012”,

quanto agli impiegati e docenti assunti prima del 1. gennaio 1995 che

risulterebbero essere quelli colpiti dai maggiori peggioramenti introdotti dal

nuovo piano assicurativo, il Consiglio di Stato ha precisato che “(…) il piano di risanamento allestito in collaborazione con il perito ha

quale obiettivo principale il risanamento della CPDS sull'arco di 39 anni.

Inoltre il piano assicurativo della CPDS dovrà prevedere prestazioni per le

quali esiste il relativo finanziamento. Pertanto, al momento attuale, non vi

sono ulteriori spazi di miglioramento delle prestazioni, oltre all'aumento

degli accrediti di vecchiaia (+1 % per rapporto alla proposta del 2010 della

Commissione della CPDS) da noi deciso. Nel progetto del messaggio è prevista

una specifica norma transitoria per tutelare le persone con 50 anni e più

d'età, che prevede la garanzia delle prestazioni acquisite alle diverse

scadenze di pensionamento (58 anni fino a 65 anni) calcolate al 31 dicembre

2012.

Questa norma transitoria è stata concepita secondo il principio di una

ragionevole buona fede che ogni assicurato deve avere nel proprio Istituto di

previdenza, nel senso che quest'ultimo non dovrebbe modificare in modo

significativo le prestazioni nei confronti di un assicurato che

progressivamente si avvicina all'età che da diritto al pensionamento o al

prepensionamento o che già ha un'età che gli permetterebbe di far capo a queste

possibilità. Questa garanzia è stata estesa fino all'età di 50 anni per un

motivo oggettivamente sostenibile. Infatti, qualora un assicurato volesse

completare le prestazioni pensionistiche della CPDS con una copertura

individuale aggiuntiva (ad esempio costituendo un terzo pilastro) deve poter

disporre di un lasso di tempo adeguato allo scopo. Un'estensione ulteriore

delle garanzie a favore degli assicurati attuali metterebbe a rischio

l'equilibrio del nuovo piano assicurativo allestito con notevole impegno dalla

Commissione della CPDS, con il supporto del perito. Con queste argomentazioni

riteniamo quindi che spingersi oltre a quanto già previsto, a parere di questo

Consiglio non è giustificato e ragionevolmente non proponibile. Può servire

inoltre rammentare che i vari interventi di riforma parziale succedutisi in

passato hanno creato delle disparità di trattamento fra i vari assicurati (ad

esempio fra gli assicurati affiliati alla CPDS prima dell'1.1.1995 e quelli

affiliatisi a decorrere da tale data). Ne consegue che un nuovo piano assicurativo

che non conosce simili disparità di trattamento previdenziale fra assicurati

inevitabilmente comporta cambiamenti diversi fra le varie categorie di

assicurati. (…)” (Rapporto di maggioranza, pag.

2994).

In merito all’art. 24, nell’allegata

“Lettera della Sottocommissione del 5.9.2012 (questioni tecniche relative

alla nuova legge sull’Istituto di previdenza dei dipendenti dello Stato):

risposta dell’Amministrazione della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato

del 21.9.2012” viene indicato che “(…) per gli assicurati

che al 31.12.2012 avranno compiuto 50 anni e più di età verrà calcolato

l'importo di pensione che costituirà la garanzia di diritto, per rapporto alla

pensione che verrà stabilità alle diverse scadenze di pensionamento secondo il nuovo

piano in primato dei contributi. Il calcolo avverrà sulla base dello stipendio

determinate stabilito al 31.12.2012 (media di 10 anni), computando il numero di

anni alle diverse scadenze (58 anni fino a 65 anni), e proiettando il grado di

occupazione valido al 31 dicembre 2012, anche qui alle diverse scadenze (58

anni fino a 65 anni). L'importo cosi ottenuto sarà "congelato" e

quindi non sarà più modificato. AI momento del pensionamento effettivo questo

importo sarà comparato con quello ottenuto secondo il nuovo piano assicurativo.

L'assicurato avrà diritto all'importo superiore. Per rispondere in modo

concreto vi alleghiamo un calcolo esplicativo. (…)” (Rapporto

di maggioranza, pag. 3012).

2.9

Da un approfondito esame dei

lavori preparatori (cfr. consid. 2.8), emerge che il legislatore, nell'ambito

della costituzione dell’Istituto di previdenza del Cantone Ticino e della

modifica della relativa legge, come già in passato in occasione delle modifiche

della Lcpd, ha prestato particolare attenzione ai diritti acquisiti per quanto

riguarda le pensioni in essere al momento del cambiamento. Ha quindi

innanzitutto riconosciuto il carattere di diritti acquisiti, secondo le

precedenti disposizioni, in relazione alle prestazioni (in particolare: la

pensione e il supplemento sostitutivo) calcolate e versate agli assicurati

secondo le precedenti disposizioni legali (art. 24 cpv. 1 Lipct). Le

prestazioni già acquisite dai beneficiari di pensione al momento

dell’introduzione del nuovo piano assicurativo, sono quindi state garantite nel

loro ammontare nominale (Messaggio, pag. 2902, punto 2.1.10). Il cpv. 2 del

medesimo articolo esplicita poi il principio generale per il quale con

l’entrata in vigore delle nuove disposizioni gli eventi successivi soggiacciono

a queste ultime.

D’altra parte, tramite

l'introduzione di una disposizione transitoria specifica (art. 24 cpv. 4 Lipct),

il legislatore ha voluto tutelare gli assicurati già cinquantenni o oltre,

ossia quelli più prossimi al pensionamento, mediante una garanzia finalizzata

a limitare in modo importante la riduzione della pensione prospettata rispetto

al piano precedente.

Questa scelta è innanzitutto

del tutto legittima.

Nella succitata sentenza

pubblicata in SJ 2001 pagg. 413-422 il TF, in contesto diverso, ma che presenta

delle analogie col caso che ci occupa, ha ricordato che:

" (…) Le

législateur est toutefois aussi autorisé, en règle générale, à soumettre

d'emblée tous les magistrats ou agents concernés, y compris les anciens, à la

nouvelle réglementation; il peut également adopter une solution intermédiaire,

qui consiste, par exemple, à maintenir la situation antérieure seulement

pendant une période déterminée. Dans certaines conditions, une telle solution

peut apparaître obligatoire du point de vue de l'art. 9 Cst. ou 4 aCst. (arrêt

précité du 3 avril 1996, loc. cit.). Par ailleurs, compte tenu de la grande

liberté du législateur dans l'aménagement du statut de la fonction publique, il

peut aussi se justifier d'accorder, au contraire, une situation plus favorable

aux magistrats ou agents nouvellement engagés (arrêt du 20 janvier 1999 dans la

cause S., non publié, c. 3a). (…)" (SJ 2001, consid. 5b, pag. 420)

Il legislatore ticinese,

per quanto riguarda gli assicurati che al 31 dicembre 2012 avevano già 50 anni

e più non ha quindi definito i rapporti una volta per tutti sottraendoli agli

effetti dell'evoluzione della legge stessa (cfr. su questo tema: DTF 117 V 235

e RDAT I-1997 pag. 42), bensì unicamente su uno specifico punto (quello della

pensione) l'ha sottoposto, a determinate condizioni, alle vecchie disposizioni

legali.

Ora, questo

Tribunale deve innanzitutto concludere che a ragione l’istituto di previdenza

convenuto ha sostenuto che la norma transitoria in oggetto ha inteso concedere

agli assicurati cinquantenni una garanzia delle aspettative ad un determinato

importo di pensione, calcolato secondo il precedente disciplinamento legale,

assoggettando tuttavia tale garanzia a ben determinati requisiti e in

particolare alla riserva del verificarsi di eventi come quelli contemplati

esplicitamente dal cpv. 6 dell’art. 24 (riserva, questa, sulla quale questo

Tribunale già si è pronunciato nelle STCA 34.14.12 del 16 marzo 2015 e

34.2014.18

del 2 giugno 2015 e che non riguarda la presente fattispecie).

Per gli

assicurati attivi con 50 anni di età e più, la Lipct contempla una puntuale

norma transitoria “(…) per garantire alle varie scadenze di pensionamento

l’importo in franchi acquisito al 31 dicembre 2012. (…)” (Messaggio, pag.

2900, punto 2.1.9). Tale garanzia consiste esplicitamente “(…) nell’importo

della pensione risultante alla data del cambiamento del piano, in applicazione

delle norme vigenti al 31 dicembre antecedente l’introduzione del nuovo piano

assicurativo. (…)” (Messaggio, pag. 2900, punto 2.1.9). Il privilegio

legale consiste, ancora, nella garanzia “(…) dell’importo di pensione

acquisito alle diverse età calcolate al 31 dicembre dell’anno antecedente il

cambiamento. (…)” ossia al 31 dicembre 2012 (Messaggio pag. 2906, punto

2.2

), ritenuto come l’importo garantito secondo il cpv. 4 risulta dai “(…) calcoli

allestiti al 31 dicembre 2012 (…)” (Messaggio pag. 52, Commento al cpv. 5

dell’art. 24 citato al consid. 2.8).

In altre parole: nel caso

di assicurati attivi alla data dell’entrata in vigore della nuova legge,

l'importo di pensione oggetto di garanzia è quello stabilito al 31 dicembre

2012.

sulla situazione acquisita e presente a quel momento e con le proiezioni

alle diverse scadenze di pensionamento.

Al momento del

pensionamento effettivo verrà dunque comparato tale importo di pensione

(garantito secondo il diritto vigente al 31 dicembre 2012) con l’importo di

diritto secondo il nuovo piano in primato dei contributi e all’assicurato verrà

riconosciuto l’importo maggiore, con l’aggiunta del supplemento sostitutivo

AVS/AI valido in quel momento (Messaggio pag. 2900, citato al consid. 2.8).

Ora, laddove

la legge all’art. 24 cpv. 4 prevede espressamente che per tali assicurati “è

garantito l’importo annuo di pensione stabilito al 31 dicembre 2012, ritenuto

che le frazioni di almeno 6 mesi riferite all’età al momento del pensionamento,

contano un anno”, quest’ultimo essendo calcolato in base alle disposizioni

della previgente legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del 14

settembre 1976 e relativo regolamento e all’art. 24 cpv. 5 fissa i tassi di

conversione concernenti il finanziamento del supplemento sostitutivo a partire

dal 1. gennaio 2013, la stessa è chiara e inequivocabile e non necessita di essere

ulteriormente interpretata.

Questo

Tribunale rileva che stabilendo che “(…) le frazioni di almeno 6 mesi

riferite all’età al momento del pensionamento, contano un anno (…)” la

legge ha così permesso di fissare, come esplicitamente voluto dal legislatore,

gli importi di pensione alle varie età di pensionamento (dai 58 anni fino ai 65

anni) in modo da poterli congelare e quindi non più modificare (cfr. il Rapporto

di maggioranza, pag. 3012 citato al consid. 2.8).

Infatti, a

tutela degli assicurati attivi con 50 anni di età e più, il legislatore ha

voluto che al momento del pensionamento effettivo l’importo congelato fosse comparato

con quello ottenuto secondo il nuovo piano assicurativo riconoscendo quale

diritto acquisito quello superiore.

In questo

senso a ragione l’ipct ha rilevato che “(…) questa semplificazione, voluta

dal Legislatore cantonale, ha quindi almeno due benefici: 1. Permette di

evitare di dover mantenere, a livello informatico, per 15 anni e oltre tutte le

complicazioni dovute al vecchio piano in primato delle prestazioni accanto a

quello attuale in primato dei contributi; con questa semplificazione è in

effetti stato sufficiente calcolare e registrare i valori di pensione alle età

di pensionamento 58-65 anni (più, come vedremo nel capitolo 4.1), il valore di

pensione per chi beneficia del pensionamento tra i 64 anni e 6 mesi e i 64 anni

e 11 mesi per gli uomini e tra i 63 anni e 6 mesi e i 63 anni e 11 mesi per le

donne); 2. Per gli assicurati è molto più facile capire quale siano le

prestazioni di diritto garantite. (…)” (V, punto 4, pag. 8).

Per il calcolo

dell’importo da congelare per coloro che vengono pensionati tra i 64 anni e 6

mesi e i 64 anni e 11 mesi per gli uomini (e quindi, come nel caso dell’attore,

in un momento in cui effettivamente non aveva ancora 65 anni) e tra i 63 anni e

6.

mesi e i 63 anni e 11 mesi per le donne, questo Tribunale rileva quanto

segue:

• l’art. 24 cpv. 9 Lipct stabilisce che “oltre

all’importo garantito di pensione al 31 dicembre 2012 secondo il capoverso 3

viene assegnato il supplemento sostitutivo AVS/AI calcolato sulla base delle

norme in vigore al 31.12.2012, ritenuto che l’importo stabilito viene adeguato

all’evoluzione della rendita AVS/AI massima”;

• i cpv. 4 e 5 dell’art. 24 Lipct, per stabilire

l’importo annuo di pensione garantito al 31 dicembre 2012, rinviano alla legge

sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del 14 settembre 1976 (Lcpds) e

al Regolamento della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del 29 maggio

1996.

(Rcpds);

• secondo l’art. 27 cpv. 1 Lcpds il pensionato

per invalidità o vecchiaia ha diritto a un supplemento sostitutivo annuo fintanto

che percepisce una rendita AVS/AI;

• per

l’art. 14a cpv. 2 Lcpds il 75% del costo del supplemento sostitutivo della

rendita AVS/AI è finanziato dai datori di lavoro e dagli assicurati;

• l’art. 11b Rcpds fissa il fattore di

moltiplicazione “per ogni franco di supplemento sostitutivo AVS/AI”, per

il finanziamento del supplemento sostitutivo AVS/AI a carico degli assicurati,

secondo una tabella identica a quella di cui all’art. 14 cpv. 5 lett. b della

Lipct.

In

applicazione delle succitate norme, in questa evenienza, l’ipct ha considerato “(…)

un (unico) valore di pensione ad hoc per chi beneficia del pensionamento tra i

64.

anni e 6 mesi e i 64 anni e 11 mesi per gli uomini e tra i 63 anni e 6 mesi

e i 63 anni e 11 mesi per le donne. (…)” (V, punto 4.1, pag. 9) precisando

che “(…) questo valore tiene fede al principio "le frazioni di almeno 6 mesi riferite all'età al

momento del pensionamento, contano un anno" nella misura in cui il

calcolo degli anni di assicurazione viene effettuato alla fine del mese del

compimento dei 65 anni per gli uomini (64 anni per le donne) – di fatto quindi

"regalando" dei mesi di assicurazione agli assicurati –, ma applicando,

come fino al 31.12.2012, il fattore di moltiplicazione per il finanziamento a

carico dell'assicurato del supplemento sostitutivo AVS/AI degli anni compiuti

al momento del pensionamento (ossia i 64 anni per gli uomini e i 63 anni per le

donne). (…)” (V, punto 4.1, pag. 9).

Procedendo in questo modo

infatti, come rettamente rilevato nella risposta di causa, “(…) chi

beneficia del pensionamento ex art. 24 Lipct tra i 64 anni e 6 mesi e i 64 anni

e 11 mesi per gli uomini e tra i 63 anni e 6 mesi e i 63 anni e 11 mesi per le

donne ha pertanto diritto a una rendita di vecchiaia uguale o maggiore a quella

cui avrebbe avuto diritto al 31.12.2012 secondo il vecchio ordinamento. Per un

uomo, la rendita di vecchiaia è maggiore rispetto a quella che sarebbe stata

calcolata al 31.12.2012, se a 64 anni lo stesso non ha ancora raggiunto i 40

anni di assicurazione (in quanto approfitta dei mesi "bonus" tra il

pensionamento e la fine del mese del compimento dei 65 anni). Sarà invece

uguale in caso contrario, ossia se a 64 anni ha già raggiunto i 40 anni di

assicurazione (in tal caso i mesi "bonus" non hanno effetto sulla

pensione). (…)” (V, punto 4.1, pag. 9).

Ricordato che con la nuova Lipct del 6 novembre 2012 – che ha

introdotto, tra l’altro, il cambio del piano assicurativo (da un piano

assicurativo in primato delle prestazioni ad un piano assicurativo in primato

dei contributi) con il passaggio dal primato delle prestazioni al primato dei

contributi – si è proceduto ad un cambiamento epocale e radicale per tutti

gli assicurati attivi al 1. gennaio 2013, che la volontà del legislatore è

stata quella di sottoporre a un piano di risanamento completo la Cassa pensione

dei dipendenti dello Stato ponendo delle solide basi per non più incorrere in

perdite strutturali importanti ad ogni pensionamento e che a tutela degli assicurati attivi con 50 anni di età e più la norma transitoria prevede

che (se superiore a quello ottenuto secondo il nuovo piano

assicurativo) l’importo di pensione garantito è quello stabilito e congelato

al 31 dicembre 2012, questo Tribunale deve confermare il calcolo effettuato

dall’ipct tanto per le prestazioni pensionistiche quanto per il supplemento

sostitutivo della rendita AVS/AI riconosciuto limitatamente al mese di

settembre 2017 (cfr. consid. 1.1, 1.3 e 2.3).

Infatti, innanzitutto va

rilevato che la prestazione calcolata in base all’art. 24 Lipct è –

incontestatamente e come risulta dal “Foglio di calcolo per uomo da 64 anni

e 6 mesi fino a 64 e 11 mesi” (cfr. doc. 17) – superiore a quella a

cui avrebbe avuto diritto l’attore in applicazione del nuovo piano assicurativo

in base al principio del primato dei contributi.

L’attore non

può inoltre essere seguito laddove, adducendo che l’art. 24 cpv. 5 Lipct

prevede un finanziamento “per ogni franco di supplemento sostitutivo AVS/AI”,

sostiene che “(…) la riduzione della rendita

per il finanziamento del supplemento sostitutivo AVS/AI non avviene, come

lascerebbe intendere l’art. 24, cpv. 5 Lipct, sulla base del montante di

supplemento sostitutivo totale effettivamente percepito, ma sulla base del

montare calcolato nell’intero 64.esimo anno. (…)” (I).

Come visto,

l’art. 11b Rcpds – allorquando la riduzione veniva fatta su base annuale

e non su base mensile come sembrerebbe pretendere l’attore – prevedeva

già, per il finanziamento del supplemento sostitutivo AVS/AI a carico degli

assicurati, il fattore di moltiplicazione “per ogni franco di supplemento

sostitutivo AVS/AI” e secondo una tabella identica a quella di cui all’art.

14.

cpv. 5 lett. b della Lipct. In questo senso, a ragione e questo

Tribunale può fare proprio quanto indicato nella risposta di causa e meglio che

“(…) laddove un'interpolazione viene effettuata, ciò viene sempre

esplicitato, come ad esempio all'art. 22 cpv. 6 Lcpds, che precisa che gli anni

di assicurazione da moltiplicare per l'1.5% indicati al cpv. 1 devono essere

calcolati in giorni. In effetti, anche il calcolo della capitalizzazione

parziale della rendita di vecchiaia (cfr. art. 17 cpv. 4 Lcpds e art. 13a

Rcpds) è sempre stato effettuato sulla base degli anni compiuti al momento del

pensionamento. Anche qui a seguito del fatto che non vi è una disposizione

esplicita che preveda l'interpolazione mensile dei fattori. D'altronde, in

Regolamenti di altre casse pensioni, se vengono effettuate delle interpolazioni

mensili di fattori, questo viene indicato esplicitamente (si vedano i

Regolamenti di previdenza della cassa pensioni del Canton Zurigo, della cassa

pensioni della Confederazione o della cassa pensioni della Migros ad esempio,

tutti disponibili pubblicamente sui rispettivi siti internet). Lo stesso IPCT,

nel suo Regolamento di previdenza (Ripct) che regola l'attuale piano in primato

dei contributi, all'art. 16 indica esplicitamente che i tassi di conversione

sono calcolati al mese esatto al momento del pensionamento. Diversamente, di

nuovo, per i fattori di moltiplicazione per il costo del finanziamento del

supplemento sostitutivo AVS/AI a carico di dipendenti e datori di lavoro (cfr.

artt. 59 e 60 Ripct) non viene indicata interpolazione alcuna, alla stessa

stregua degli art. 11a e 11b del precedente Rcpds. (…)” (V, punto 5, pag.

10).

Quanto alla

censura secondo la quale la semplificazione del calcolo operata dall’ipct non

sarebbe proporzionale – l’asserita illegittimità della stessa va infatti

qui negata per le ragioni sopra esposte –, questo Tribunale rileva

quanto segue.

Così come

esposta in modo del tutto generico – “(…) secondo il ricorrente si

tratta di una semplificazione non proporzionale e illegittima, che lo danneggia

vita natural durante. (…)” (I) – vi sarebbe da chiedersi se detta

eccezione sia o meno ricevibile essendo che il principio della proporzionalità

non è un diritto costituzionale con portata propria ma deve essere fatto valere

in relazione alla violazione di un diritto fondamentale (in argomento vedi la

STF 2D_2/2011 del 27 gennaio 2011 che rinvia alla DTF 131 I 91 consid. 3.3 pag.

99.

e rinvii).

In ogni caso

questo Tribunale non vede motivo per ritenere che il calcolo – effettuato

in corretta applicazione dell’art. 24 Lipct e che ha permesso di

stabilire che la prestazione ottenuta con la norma transitoria è superiore a

quella che risulterebbe con il nuovo piano assicurativo in base al principio

del primato dei contributi –, così come esposto al “Foglio di calcolo

per uomo da 64 anni e 6 mesi fino a 64 e 11 mesi” (cfr. doc. 17), alla luce

dell’accurato esame effettuato da questo Tribunale e, lo si ribadisce, in

corretta applicazione della dell’art. 24 Lipct, sia sproporzionato.

In questo

senso questo Tribunale ritiene pertinente (e fa quindi proprio) quanto esposto nella

risposta di causa e meglio che: “(…) Ricordiamo che il deficit della CPDS al

31.12.1994

si attestava a CHF 340 milioni, mentre al 31.12.2016 esso era salito

a CHF 2'489 milioni. Vi è stato pertanto un aumento del deficit di oltre CHF 2

miliardi sull'arco di poco più di 20 anni. La ragione di questo peggioramento è

unicamente da ricercare nella discrepanza tra le prestazioni versate e i

contributi incassati e nel fatto che tutti i tentativi di risanamento hanno

avuto un effetto concreto solo decenni dopo, invece di incidere immediatamente

(emblematico in questo senso il passaggio dai 30 anni ai 40 anni di

assicurazione, per poter beneficiare del massimo delle prestazioni, introdotto

con il 01.01.1995, ma applicabile unicamente agli assicurati entrati in CPDS

dopo il 1995 oppure il fatto che gli aumenti di stipendio, estremamente costosi

in un piano in primato delle prestazioni, non erano finanziati né

dall'assicurato né dal datore di lavoro). La riforma della CPDS/IPCT entrata in

vigore il 01.01.2013, con il passaggio dal primato delle prestazioni al primato

dei contributi, è stato un cambiamento epocale e radicale, che ha infine messo

delle solide basi per non più incorrere in perdite strutturali importanti ad

ogni pensionamento. Di nuovo però, è stata introdotta una norma transitoria

(l'art. 24 Lipct) che di fatto ritarda di 15 anni gli effetti di questo

risanamento. Evidentemente quanto precede è a tutto vantaggio degli assicurati,

come il signor AT 1, che erano già nella CPDS nel 1995 e avevano almeno 50 anni

al 31.12.2012. Di riflesso, altrettanto evidentemente, come detto, queste

disposizioni sono invece a tutto svantaggio delle generazione di assicurati

attivi arrivate dopo (ossia, in particolare, i nati nel 1963 e

successivamente). Queste generazioni di assicurati, assieme ai propri datori di

lavoro, devono e dovranno versare ancora a lungo degli importanti contributi di

risanamento (1% per gli assicurati e 6% per i datori di lavoro) proprio per

finanziare il deficit generato dalle prestazioni non sufficientemente

finanziate dalle generazioni precedenti, con la prospettiva inoltre, al

pensionamento, di beneficiare di prestazioni nettamente inferiori rispetto a

chi li ha preceduti. Con i parametri attuariali applicati dall'IPCT al

31.12

, i tre pensionamenti del signor AT 1 sono costati alla CPDS/IPCT gli

importi seguenti (al netto dei contributi di risanamento e straordinari versati

dall'assicurato (1%) e dal datore di lavoro (6%) in vigore dal 01.01.2013): 1°

pensionamento al 01.10.2012 al 25%: ca. CHF 192'000; 2° pensionamento al

01.09.2013

al 25%: ca. CHF 132'000; 3° pensionamento al 01.09.2017 al 50%: ca.

CHF 158'000. Totale costo pensionamento AT 1 ca. CHF 482'000. A causa degli

insufficienti contributi sia da parte dell'assicurato che del datore di lavoro,

il pensionamento del signor AT 1 è costato in totale all'IPCT quasi mezzo

milione di franchi, ma l'interessato con la petizione in oggetto contesta la

riduzione della sua rendita di vecchiaia di CHF 384 all'anno (ossia CHF 32 al

mese) in quanto in contropartita ha ricevuto unicamente un singolo versamento

di CHF 940. Inoltre, come ricordato in precedenza, egli ha sempre ricevuto

almeno quello cui avrebbe avuto diritto al 31.12.2012, quand'anche di più (ad

esempio in occasione del 2° pensionamento). (…)” (V, punto 7, pagg. 12 e

13).

2.10

In conclusione

l’istituto di previdenza convenuto, nel “Conteggio prestazioni” del 28

agosto 2017 (doc. 10) e in quello del 27 settembre 2017 (doc. 4), ha stabilito in

maniera conforme alla legge le prestazioni dovute all’attore dopo il

pensionamento totale dal 1. settembre 2017 (cfr. consid. 1.1).

La petizione va quindi

respinta.

2.11

La procedura è

gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP in relazione all’art. 20 cpv. 1 LPTCA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La petizione è respinta.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti