34.2018.9
Richiesta di trasferimento in forma vincolata di avere depositato (per errore) su polizza di libero passaggio. Legittimazione passiva. Art. 23 e segg. CO sui vizi del contratto applicabili anche nel d
14 settembre 2018Italiano21 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
34.2018.9
rg/sc
Lugano
14 settembre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 27 febbraio 2018 di
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
CV 1
in materia di previdenza professionale
considerato in fatto e in diritto
1.1 Con
la petizione in oggetto AT 1, patrocinato dall’avv. RA 1, conviene in giudizio CV
1, postulando il trasferimento, su un conto di libero passaggio ad esso
intestato presso la __________, dell’avere previdenziale di fr. 90'543 presente
al momento dell’uscita (31 agosto 2015) dalla __________ quale istituto di
previdenza cui era affiliata la __________ (in seguito: __________), di cui
l’attore è stato dipendente e organo. Fonda la propria pretesa sull’art. 3 cpv.
1 [rectius: art. 4 cpv. 1] LFLP ed evidenzia in particolare come, malgrado le
reiterate richieste, l’ente assicurativo si sia ingiustamente rifiutato di
trasferire in forma vincolata il suo capitale previdenziale (comprensivo anche
dell’avere di fr. 27'314.55 versato da __________ quale precedente istituto
previdenziale dell’attore; cfr. sub doc. M) sul conto di libero passaggio da
esso indicato. Rileva come parte convenuta abbia dapprima invocato il suo presunto
diritto a trattenere tale importo sino al completo pagamento dei contributi
ancora dovuti dell’ex datore di lavoro all’istituto di previdenza essendo stato
l’assicurato un asserito “responsabile” della società (cfr. doc. E, F), opponendo
invece, in un secondo tempo, il presunto diritto alla compensazione dell’avere
di previdenza dell’attore, anche qui quale ex organo con posizione di responsabilità
nella società, con il credito contributivo vantato dal-l’istituto di
previdenza, e sostenendo infine pure la tesi, poi abbandonata, dell’inesistenza di averi previdenziali di spettanza
dell’interessato (cfr. doc. H, I e J).
1.2. Nella
risposta di causa, firmata sia da CV 1 (in seguito: CV 1) che dalla __________
(in seguito: __________), l’ente assicurativo convenuto si oppone alla pretesa
attorea. Postula anzitutto la modifica della denominazione di parte convenuta
in __________, adducendo come alla richiesta di AT 1 debba se del caso
rispondere non la CV 1, bensì la suddetta fondazione quale istituto di
previdenza, con cui tra l’altro sono state condotte tutte le trattative preprocessuali.
Al riguardo precisa che i firmatari dell’allegato di risposta sono autorizzati
a rappresentare, con firma collettiva a due, sia l’ente assicurativo sia
l’istituto di previdenza (sugli ulteriori argomenti addotti dalla convenuta in
proposito cfr. infra consid. 2.3.1).
Nel
merito, osserva anzitutto che lo scoperto contributivo della __________ – dopo
disdetta del contratto d’affiliazione con effetto al 31 agosto 2015 (cfr. doc.
J) – ammonta a fr. 304'589.25; che la società è in seguito fallita con chiusura
della procedura fallimentare il 5 febbraio 2018 (e rilascio di un ACB di fr.
303'589.25); che a seguito del fallimento della società è stato aperto un procedimento
penale a carico degli ex amministratori per reati finanziari e truffa; che,
rientrando l’attore (“direttore” e “amministratore
con firma collettiva”) nella categoria dei “responsabili attivi in
analogo rapporto rispetto al datore di lavoro”, in applicazione del-l’art.
4.8.2 cpv. 8 delle Disposizioni regolamentari (DRG, edizione 07.2015; sub doc.
1-M) l’avere di previdenza non potrà essere trasferito da parte dell’istituto
di previdenza (e non dalla CV 1) fintanto che il conto premi non verrà saldato
per intero oppure fino a quanto il Fondo di garanzia LPP (art. 56 LPP) non avrà
garantito o concesso la prestazione corrispondente; che “… Anche se per via
del sistema informatico dopo la risoluzione del contratto d’affiliazione non
era possibile mantenere il numero di contratto __________ e gli averi di
vecchiaia non ancora trasferiti di tale contratto, che sono stati registrati
con il numero __________, non è mai stata aperta una polizza presso una società
di __________ (i.e. un nuovo contratto), alla quale l’attore aveva un accesso
illimitato e poteva disporre. Il trasferimento su una polizza di libero
passaggio era sempre condizionato dall’estinzione per intero del debito
derivante ai contributi mancati. (…)” (cfr. V pp. 6-7); che attualmente
l’ammontare della prestazione (comprensivo dell’avere di fr. 27'314.55 non accumulato
presso la __________ ma proveniente dal precedente istituto previdenziale cui l’attore
era assicurato) non può essere stabilito essendovi dubbi sull’entità dei salari
effettivamente percepiti e determinanti per l’AVS rispetto a quelli dichiarati
all’istituto di previdenza; che l’attore (per il quale non vi è da escludere
anche una responsabilità penale quale amministratore) è da ritenere
responsabile (per grave negligenza) secondo l’art. 754 CO del danno causato dal
mancato versamento dei contributi previdenziali; che risulta inoltre
ammissibile una compensazione delle pretese fondate sulla responsabilità con la
prestazione d’uscita “esigibile” e che una tale compensazione è ammessa
anche nel caso in cui, commettendo un abuso di diritto, non venga (come nel
caso di specie) richiesto espressamente il versamento in contanti della
prestazione ma venga invece chiesto il mantenimento/trasferimento della
previdenza in altra forma, ciò che lascerebbe presuppore che l’attore “… non
è più soggetto all’assicurazione obbligatoria della previdenza professionale in
Svizzera, svolgendo una nuova attività lucrativa da indipendente oppure avendo
trasferito la sua residenza all’estero. Va ricordato inoltre che sulla
petizione non è indicato nessun indirizzo dell’attore. Almeno per il momento,
un domicilio dell’attore in Svizzera non è noto. In tale situazione, non è
possibile che l’attore possa far valere un pagamento in contanti ai sensi
dell’articolo 5 capoverso a oppure c LFP (…)” (cfr. V pp. 15s); che
l’attore “… non ha mai spiegato per quale motivo gli servisse il pagamento
immediato del suo avere vecchiaia, che fino al raggiungimento dell’età
pensionabile è sottratto a qualsiasi disposizione. Non ha mai reso conto il
motivo per il quale gli è impossibile attendere la decisione del Fondo di
garanzia LPP. Va ricordato inoltre che non si tratta di una richiesta di un
trasferimento ad un nuovo istituto di previdenza. Non si è in presenza di una
situazione nella quale la persona assicurata è obbligata a portare con sé
l’avere di previdenza accumulato nel precedente rapporto di previdenza (vedasi
art. 10 cpv. 1 LFLP). L’urgenza mostrata dall’attore lascia presupporre il suo
desiderio di poter disporre il più presto possibile sugli averi, p.e. mediante
una richiesta di pagamento in contanti. (…)” (V p. 16).
Evidenzia
inoltre di non aver escluso il trasferimento della prestazione d’uscita ma di
aver unicamente rifiutato il trasferimento “immediato”, senza attendere
cioè l’esito della procedura di fallimento come pure il “verdetto” del
Fondo di garanzia LPP, il quale ha espressamente chiesto di trattenere l’avere
di vecchiaia dell’attore che “… Sembrerebbe voler ottenere un trasferimento
del suo avere di vecchiaia immediato e prima di una decisione su una sua
eventuale responsabilità, sottraendo così il suo avere di previdenza in modo
definitivo ad eventuali azioni dei suoi creditori ed ad un eventuale uso per i
debiti presso la convenuta. (…)” (cfr. V p. 16).
Sostenendo,
infine, come spetti all’attore provare l’adempimento dei presupposti per il
trasferimento rispettivamente delle condizioni che escluderebbero una
compensazione (segnatamente la non esistenza delle condizioni per un pagamento
in contanti), parte convenuta conclude postulando preliminarmente la sospensione
della procedura in attesa di una decisione del Fondo di garanzia LPP su una
eventuale prestazione in caso d’insol-venza, nel merito la reiezione della
petizione e ciò (in via sussidiaria) anche nella misura in cui è chiesto
l’immediato trasferimento di una prestazione superiore a fr. 27'314.55.
1.3 In
replica l’attore ribadisce le proprie tesi e richieste di giudizio non senza osservare,
in particolare, come a rifiutare inizialmente il trasferimento della
prestazione sia stata CV 1, la quale gli aveva comunicato che l’avere
disponibile di sua spettanza era stato trasferito su una polizza di libero
passaggio. Contesta inoltre, con argomenti di cui si dirà se necessario nel prosieguo,
Fatti
i dubbi sollevati da controparte in merito all’ammontare dei salari (che
l’istituto di previdenza ha però interamente insinuato nel fallimento e nel cui
ambito sono stati interamente riconosciuti) erogati a suo favore e quindi alla
quantificazione dell’a-vere di vecchiaia che egli avrebbe maturato. Assevera
poi come il procedimento penale non sia stato aperto a seguito del fallimento
della società (quindi non v’è da acquisire agli atti l’incarto penale come
invece richiesto dalla convenuta) e come sia inoltre irrilevante per il diritto
al trasferimento che il Fondo di garanzia LPP potrà erogare o meno una
prestazione a favore dell’attore e si debba quindi attendere l’emissione di una
sua decisione. Respinge poi ogni addebito di responsabilità giusta l’art. 754
CO, opponendosi pure alla compensazione dei due crediti invocata da controparte
sulla base di un’asserita esigibilità (in quanto da considerarsi prestazione da
versare in contanti) della sua presta-zione d’uscita. Precisa quindi che
l’apertura di un conto di libero passaggio su cui trasferire l’avere
previdenziale è avvenuto, a norma di legge, dopo che l’istituto di previdenza
gli aveva (a fine 2015) comunicato l’esistenza di una prestazione di libero passaggio
in suo favore ed in assenza di un rapporto di lavoro quale dipendente
giustificante il trasferimento presso un nuovo istituto di previdenza. Rimprovera
infine inadempienze e solleva dubbi sulla non corretta gestione da parte della
convenuta delle questioni contributive e delle uscite dei dipendenti della
società a seguito della rescissione del contratto d’adesione, contestando pure
l’assunto secondo cui spetterebbe all’attore provare la non esistenza di
circostanze che giustificherebbero il versamento in contanti della prestazione.
1.4 In
duplica controparte, riconfermando tesi e allegazioni precedentemente esposte,
sottolinea la legittimità (e la conformità al regolamento) nonché il carattere
pregiudiziale della procedura avviata dinanzi al Fondo di garanzia LPP e
quindi la necessità di attendere sia una decisione definitiva di quest’ultimo
come pure una decisione sulla responsabilità ex art. 754 CO dell’attore, in
relazione alla quale risulta indispensabile accertare anche un’e-ventuale sua
responsabilità penale nell’ambito del fallimento. Precisa inoltre che CV 1 è “amministratrice” della
__________ oltre che fungere da assicurazione collettiva ai sensi dell’art. 67
LPP e che ogni pretesa nei confronti dell’istituto di previdenza viene trattata
dall’ente assicurativo e che quindi “…il mandante delle comunicazioni è
stata quest’ultima e non la Fondazione (vedasi a tal riguardo paragrafo 3 della
risposta di causa) (…)” (cfr. XIII p. 6). Ribadisce che i dubbi circa
l’entità dei salari effettivamente versati all’attore (e di conseguenza circa
l’ammontare dei relativi contributi e della prestazione d’uscita maturata)
siano legittimi e ciò con riferimento a quanto stabilito all’art. 2.3.3 cpv. 4 DRG
(diritto di effettuare correzioni in caso di sospetto di salari fittizi). Ribadisce
per il resto come siano adempiute le premesse per richiedere un pagamento in
contanti giusta l’art. 5 LFLP, ciò che esclude la possibilità di un trasferimento
in forma vincolata, e siano quindi date le condizioni per una compensazione
della pretesa attorea con la pretesa risarcitoria fondata sulla responsabilità
“civile” dell’attore che deve essere estesa a tutto l’avere di
previdenza, incluso quello derivante da precedenti rapporti di previdenza (fr.
27'314.55 proveniente dal precedente istituto di previdenza). Conclude osservando
che “…i presupposti per la richiesta dell’attore di trasferimento del suo
avere di previdenza su un conto di libero passaggio non sono soddisfatti: In
primis, tale pretesa, secondo le disposizioni regolamentari rilevanti, non è
(ancora) giunta a scadenza. In secondo luogo, anche se tale pretesa dovesse
essere giunta in scadenza, verrebbe opposta l’eccezione di compensazione,
facendo valere le pretese per il risarcimento del danno derivanti dal non
pagamento dei contributi di previdenza per la via della compensazione (…)”
(cfr. XIII p. 8) e riconfermandosi nella la domanda di giudizio formulata in risposta
di causa.
2.1
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non
è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o
della valutazione delle prove). La causa può dunque essere decisa a giudice
unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31
agosto 2015,8C_855/ 2010 dell’11 luglio 2011,9C_792/2007 del 7 novembre 2008;
STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).
2.2 Giusta
l’art. 73 cpv. 1 prima frase LPP ogni Cantone designa un tribunale che, in
ultima istanza cantonale, decide sulle controver-sie tra istituti di
previdenza, datori di lavoro e aventi diritto.
La presente petizione è da considerare ricevibile ratione materiae a
norma dell’art. 73 cpv. 1 LPP (cfr. anche art. 4 Legge concernente la vigilanza
sugli istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni, RL 6.4.8.1) la lite avendo per oggetto il
versamento (trasferimento) dell’avere di previdenza dell’attore dell’at-tore
e riguardando quindi una questione specifica della previden-za professionale (cfr.
pro multis DTF 130 V 105, 128 V 258;
Riemer/Riemer-Kafka, Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, 2006, §
8 n. 4ss, pp. 160ss).
È
pure data la competenza dello scrivente Tribunale avuto riguardo al campo
d’applicazione personale dell’art. 73 LPP, potendo segnatamente avere veste di
parte gli istituti di previdenza, gli aventi diritto, i datori di lavoro, gli
istituti di cui all’art. 73 cpv. 1 lett. b LPP ed anche, giusta l’art. 73 cpv.
1 lett. a LPP, gli istituti che garantiscono il mantenimento della previdenza
(istituti di libero passaggio, tra cui gli istituti assicurativi in caso mantenimento
della previdenza tramite polizza di libero passaggio; cfr. artt. 4 cpv. 1 e 26
LFLP, art. 10 OLP).
Pacifica infine è la competenza per territorio,
essendo da ritenere che ai sensi dell’art. 73 cpv. 3 LPP l’attore è
(incontestatamente) stato assunto e abbia svolto la propria attività lavorativa
nel Cantone Ticino.
2.3
2.3.1 L’attore
conviene in giudizio la CV 1 facendo valere nei suoi confronti la pretesa al trasferimento del proprio avere
previdenziale di fr. 90'543. CV 1, come detto, postula la modifica della
denominazione della parte convenuta in __________. Sostiene al proposito che
alla richiesta attorea debba se del caso rispondere non CV 1, bensì la suddetta
fondazione quale istituto di previdenza cui è stato assicurato AT 1 e con cui,
tra l’altro, sono state condotte tutte le trattative preprocessuali. Sostiene
altresì che CV 1 “non è competente per le questioni riguardanti il rapporto
di previdenza interessato” (risposta di causa p. 2).
Dal
fascicolo emerge che a seguito dello scioglimento con effetto al 31 agosto 2015
– consecutivo a disdetta per mancato pagamento dei contributi previdenziali da
parte della __________ – del contratto d’affiliazione che legava quest’ultima
alla __________ (sub doc. J), in allegato allo scritto 6 novembre 2015 CV 1,
che già aveva agito in nome della __________ (cfr. art. 2.2 Contratto di affiliazione
sub doc. D; cfr. anche doc. I e J), ha trasmesso a AT 1 il conteggio d’uscita
al 31 agosto 2015 unitamente a copia della polizza di libero passaggio __________
a nome dell’ex assicurato, comunicando di aver trasferito su quest’ultima
l’avere disponibile al 1. settembre 2015 (fr. 90'543) a seguito dell’uscita dal
servizio (cfr. doc. E). Il suddetto conteggio d’uscita (doc. D e sub doc. E) risulta
emesso dalla __________, mentre che la menzionata polizza di libero passaggio
(sub doc. E) risulta emessa da CV 1 con validità dal 1. settembre 2015.
Dalle
Considerandi
tavole processuali emerge inoltre che con successivo scritto 11 ottobre 2016 (doc.
F) – dove è fatta menzione della polizza di libero passaggio __________ – in
risposta alla richiesta dall’assicurato di scioglimento della polizza della
stessa e trasferimento dell’avere ivi depositato sul conto aperto presso la __________
(doc. C), CV 1 – come già in occasione del precedente scritto 6 novembre 2015
(doc. E) – ha comunicato che, avendo avuto AT 1 una posizione di responsabilità
all’interno della società datrice di lavoro, il trasferimento non sarebbe stato
possibile fintanto che il conto premi del contratto __________ che concerneva
la __________ non sarebbe stato saldato.
In
simili circostanze, potendo e dovendo ritenere siccome veritiera la dichiarazione
e l’attestazione relative all’apertura di una polizza di libero passaggio di CV
1.
con trasferimento dell’avere ivi depositato di fr. 90'543, a giusto titolo
l’attore ha convenuto in giudizio quest’ultima – e non l’istituto di previdenza
– al fine di ottenere il trasferimento dell’avere previdenziale di su-a
spettanza il quale risultava appunto, in assenza di qualsivoglia comunicazione
in senso contrario, depositato sulla polizza di libero passaggio indicata.
Improponibile
s’appalesa per il resto la proposta fatta dagli avvocati del Servizio giuridico
di CV 1 – ancor prima dell’inoltro della risposta di causa – di “modificare
la designazione della parte convenuta” in “__________” (cfr. III),
non trattandosi di ragione sociale iscritta a RC nè di ente dotato di
personalità giuridica e quindi munito di capacità di essere parte e di capacità
processuale.
2.3.2
Da
quanto sopra esposto risulta che l’emissione (conforme, per altro, all’art.
4.4.4
DRG [Disposizioni regolamentari generali del Regolamento previdenziale,
in vigore all’epoca; doc. 1-M]) a seguito dello scioglimento del contratto
d’affiliazione della più volte attestata e documentata polizza di libero
passaggio con dichiarato trasferimento su di essa dell’avere di fr. 90'543 sia
avvenuta per errore – dell’istituto di previdenza rispettivamente di CV 1 – e
per errore sia ancora stato in seguito fatto riferimento (nei summenzionati
scritti di CV 1) all’esistenza di detta polizza.
Con
la risposta di causa (firmata come visto dai rappresentanti –e responsabili del
servizio giuridico – sia di CV 1 sia della __________) è stato fatto presente
che “non è mai stata aperta una polizza presso una società di __________
(i.e. un nuovo contratto), alla quale l’attore aveva un accesso illimitato e
poteva disporre. Il trasferimento su una polizza di libero passaggio era sempre
condizionato dall’estinzione per intero del debito derivante ai contributi
mancanti”, da considerarsi quale dichiarazione di non validità dei
documenti attestanti l’esistenza di una polizza ed anche delle relative corrispondenze
facenti espresso riferimento sia alla sua emissione sia al dichiarato (a firma
dei rappresentanti di CV 1) trasferimento su di essa dell’avere di spettanza
dell’attore (per quanto è dato di desumere dalla non chiara e non del tutto corretta
formulazione della frase contenuta nel secondo paragrafo del punto 16 della
risposta di causa, il “sistema informatico” avrebbe fatto sì che tale
avere sia stato registrato con il numero di polizza __________ non essendo
possibile mantenere il numero di contratto di affiliazione __________).
I
principi stabiliti dal diritto privato agli artt. 23 e segg. CO concernenti i
vizi del contratto – e la
polizza di libero passaggio ex art. 10 cpv. 2 OLP sottostà, fatte salve
specifiche disposizioni contenute nella LFLP, alla Legge federale sul contratto
d’assicu-razione [LCA] e quindi anche alle disposizioni del CO sui vizi del
consenso; cfr. sul punto STF 9C_479/2011 del 12 settembre 2011, Stoessel,
Commentario basilese, VVG, Vorbemerkungen zu Art. 1-3, n. 33ss) – tra cui l’errore (artt. 23 e 24 CO),
sono applicabili (tra l’altro anche a negozi giuridici unilaterali; cfr. Schmidlin,
Commentaire romand, CO I, ad art. 23-24, n. 65) quali principi generali
anche nel diritto pubblico (DTF 98 V 255 consid. 2, 102 Ib 115 consid. 2, 122 I 328 consid. 7b; STF 2A.532/2000 del 12. marzo 2001 consid. 2b).
Sempre
che si possa nel caso concreto parlare di errore essenziale (un
errore causato da ignoranza di cui sarebbe stato possibile rendersi conto non
può essere considerato essenziale a causa del comportamento negligente [cfr.
Schmidlin, cit., art. 23-24, n. 2] rispettivamente un errore sulla situazione
giuridica non è essenziale quando concerne gli effetti giuridici di un contratto
[cfr. STF 4A_228/2007 consid. 2; DTF 127 V 308]), non vi è nessun elemento agli atti che permetta di
ipotizzare che, conformemente all’art. 31 CO, l’errore commesso dalla
Fondazione LPP CO 1 nell’aver trasferito l’avere di fr. 90'543 rispettivamente
da CO 1 nell’aver emesso – e dichiarato di aver emesso – la polizza di libero passaggio
(doc. E prodotto dall’attore, in relazione al quale parte convenuta si è
astenuta dall’esprimere eventuali sue considerazioni), sia stato scoperto ai
sensi dell’art. 31 cpv. 2 CO solo un anno (termine di perenzione;
Schwenzer, Basler Kommentar, OR I, ad art. 31, n. 11) prima di aver per
lo meno menzionato – per la prima volta nella risposta di causa (aprile 2018),
ammesso che quanto ivi dichiarato quo alla “non apertura” di una polizza
rappresenti valida notifica ai sensi dell’art. 31 cpv. 1 CO) – l’asserita non
validità della polizza e del trasferimento di capitale. Al riguardo giova
sottolineare come i primi scritti indirizzati all’attore a firma del Servizio
giuridico/__________ (e non quindi
a firma dei funzionari di CV 1 che in precedenza avevano erroneamente sempre
fatto espresso riferimento all’apertura ed e-missione di
una polizza di libero passaggio ed alla richiesta di scioglimento della stessa
presentata dall’assicurato; cfr. le già citate lettere 6 novembre 2015 e 11
ottobre 2016) risalgono al 19
dicembre 2016 rispettivamente al 17 gennaio 2017. In
suddetti scritti (a firma dei responsabili del Servizio giuridico), dove il diritto
di compensazione rispettivamente il diritto di trattenere l’avere
dell’assicurato giusta l’art. 4.8.2 DRG è fatto
valere in capo (rettamente) alla __________, non può non essere ravvisata
la presa di coscienza dell’errore commesso in precedenza.
2.3.3
Alla
polizza di libero passaggio di CV 1 si applicano, oltre all’art. 12 cpv. 2 OLP
(che sancisce il diritto dell’assicurato di cambiare in ogni momento l’istituto
di libero passaggio o la forma di mantenimento della previdenza), le Condizioni
generali per le assicurazioni di libero passaggio (CG ALP, solo in parte
presente agli atti [sub doc. E] ma consultabile per intero nel sito web __________)
e non si applica quindi il Regolamento DRG. CV 1 non è titolare di un credito
contributivo nei confronti della fallita __________ quale (ex) datrice di
lavoro, né dell’eventuale diritto ad un risarcimento ex art. 754 CO nei
confronti del suo ex amministratore da porre, se date le necessarie premesse,
in compensazione. Ad essa non spetta pure alcun diritto (previsto invece al
citato art. 4.8.2 DRG) di trattenere e quindi non trasferire o versare l’avere
di spettanza dell’assicura-to. Parte convenuta riconosce del resto che sulla
polizza di libero passaggio l’attore avrebbe avuto un “potere illimitato e
poteva di-sporre” (cfr. risposta di causa, p. 7; cfr. supra consid. 1.2).
Ne
consegue che l’attore ha diritto al versamento sul conto di libero passaggio __________,
aperto a suo nome presso la __________, dell’avere di fr. 90'543 con gli
interessi dal 1. settembre 2015 al tasso indicato nella polizza di libero
passaggio __________ (cfr. art. 6 CG ALP) e dopo deduzione di eventuali costi
(cfr. art. 4 CG ALP).
Stante ciò non mette conto di
esaminare le ulteriori questioni di merito sollevate dalla convenuta (cfr.
supra consid. 1.2, 1.4).
Spetterà
se del caso alla __________ far valere il suo asserito credito nei confronti di
AT 1 in sede civile tramite azione di risarcimento fondata sull’art. 754 CO
(inutilmente invocato nell’ambito della presente procedura) ed eventualmente
procedere, se date le relative condizioni legali e giurisprudenziali – tra cui
l’esistenza di una domanda di pagamento in contanti dell’avere previdenziale
dell’attore che ne determini l’esigibilità – giusta gli artt. 271ss e 92 cifra
10.
LEF (DTF 119 III 21-22, 121 III 34, 128 III 467; STF 7B.22/2005 del 21 aprile
2005).
2.4
Stante
quanto sopra, appare superfluo dar seguito alle richieste probatorie di parte
convenuta (cfr. risposta di causa, pp. 5 e 8), segnatamente al richiamo
dell’incarto relativo al procedimento penale – che vedrebbe coinvolto (anche)
l’attore quale ex amministratore della __________ per “reati finanziari e
truffa” – nonché al richiamo dell’estratto conto AVS e dei certificati di
salario per il periodo 2012-2015 (sulla valutazione delle prove cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, p. 47
n. 63; DTF 122 II consid. 469, 122 III 223).
2.5
La procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1
Lptca).
Vincente
in causa e patrocinato da un avvocato, l’attore ha diritto ad un’indennità per
ripetibili che appare giustificato quantificare in fr. 1’800.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1.- La petizione è accolta.
§ Parte convenuta è
tenuta a versare a AT 1, sul conto di libero passaggio __________ presso __________,
l’importo di fr. 90'543 con interessi dal 1. settembre 2015 conformemente ai
considerandi.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Parte convenuta verserà all’attore fr. 1'800 per ripetibili (IVA inclusa se
dovuta).
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti