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Decisione

34.2018.9

Richiesta di trasferimento in forma vincolata di avere depositato (per errore) su polizza di libero passaggio. Legittimazione passiva. Art. 23 e segg. CO sui vizi del contratto applicabili anche nel d

14 settembre 2018Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

i dubbi sollevati da controparte in merito all’ammontare dei salari (che

l’istituto di previdenza ha però interamente insinuato nel fallimento e nel cui

ambito sono stati interamente riconosciuti) erogati a suo favore e quindi alla

quantificazione dell’a-vere di vecchiaia che egli avrebbe maturato. Assevera

poi come il procedimento penale non sia stato aperto a seguito del fallimento

della società (quindi non v’è da acquisire agli atti l’incarto penale come

invece richiesto dalla convenuta) e come sia inoltre irrilevante per il diritto

al trasferimento che il Fondo di garanzia LPP potrà erogare o meno una

prestazione a favore dell’attore e si debba quindi attendere l’emissione di una

sua decisione. Respinge poi ogni addebito di responsabilità giusta l’art. 754

CO, opponendosi pure alla compensazione dei due crediti invocata da controparte

sulla base di un’asserita esigibilità (in quanto da considerarsi prestazione da

versare in contanti) della sua presta-zione d’uscita. Precisa quindi che

l’apertura di un conto di libero passaggio su cui trasferire l’avere

previdenziale è avvenuto, a norma di legge, dopo che l’istituto di previdenza

gli aveva (a fine 2015) comunicato l’esistenza di una prestazione di libero passaggio

in suo favore ed in assenza di un rapporto di lavoro quale dipendente

giustificante il trasferimento presso un nuovo istituto di previdenza. Rimprovera

infine inadempienze e solleva dubbi sulla non corretta gestione da parte della

convenuta delle questioni contributive e delle uscite dei dipendenti della

società a seguito della rescissione del contratto d’adesione, contestando pure

l’assunto secondo cui spetterebbe all’attore provare la non esistenza di

circostanze che giustificherebbero il versamento in contanti della prestazione.

1.4 In

duplica controparte, riconfermando tesi e allegazioni precedentemente esposte,

sottolinea la legittimità (e la conformità al regolamento) nonché il carattere

pregiudiziale della procedura avviata dinanzi al Fondo di garanzia LPP e

quindi la necessità di attendere sia una decisione definitiva di quest’ultimo

come pure una decisione sulla responsabilità ex art. 754 CO dell’attore, in

relazione alla quale risulta indispensabile accertare anche un’e-ventuale sua

responsabilità penale nell’ambito del fallimento. Precisa inoltre che CV 1 è “amministratrice” della

__________ oltre che fungere da assicurazione collettiva ai sensi dell’art. 67

LPP e che ogni pretesa nei confronti dell’istituto di previdenza viene trattata

dall’ente assicurativo e che quindi “…il mandante delle comunicazioni è

stata quest’ultima e non la Fondazione (vedasi a tal riguardo paragrafo 3 della

risposta di causa) (…)” (cfr. XIII p. 6). Ribadisce che i dubbi circa

l’entità dei salari effettivamente versati all’attore (e di conseguenza circa

l’ammontare dei relativi contributi e della prestazione d’uscita maturata)

siano legittimi e ciò con riferimento a quanto stabilito all’art. 2.3.3 cpv. 4 DRG

(diritto di effettuare correzioni in caso di sospetto di salari fittizi). Ribadisce

per il resto come siano adempiute le premesse per richiedere un pagamento in

contanti giusta l’art. 5 LFLP, ciò che esclude la possibilità di un trasferimento

in forma vincolata, e siano quindi date le condizioni per una compensazione

della pretesa attorea con la pretesa risarcitoria fondata sulla responsabilità

“civile” dell’attore che deve essere estesa a tutto l’avere di

previdenza, incluso quello derivante da precedenti rapporti di previdenza (fr.

27'314.55 proveniente dal precedente istituto di previdenza). Conclude osservando

che “…i presupposti per la richiesta dell’attore di trasferimento del suo

avere di previdenza su un conto di libero passaggio non sono soddisfatti: In

primis, tale pretesa, secondo le disposizioni regolamentari rilevanti, non è

(ancora) giunta a scadenza. In secondo luogo, anche se tale pretesa dovesse

essere giunta in scadenza, verrebbe opposta l’eccezione di compensazione,

facendo valere le pretese per il risarcimento del danno derivanti dal non

pagamento dei contributi di previdenza per la via della compensazione (…)”

(cfr. XIII p. 8) e riconfermandosi nella la domanda di giudizio formulata in risposta

di causa.

2.1

La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non

è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o

della valutazione delle prove). La causa può dunque essere decisa a giudice

unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31

agosto 2015,8C_855/ 2010 dell’11 luglio 2011,9C_792/2007 del 7 novembre 2008;

STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).

2.2 Giusta

l’art. 73 cpv. 1 prima frase LPP ogni Cantone designa un tribunale che, in

ultima istanza cantonale, decide sulle controver-sie tra istituti di

previdenza, datori di lavoro e aventi diritto.

La presente petizione è da considerare ricevibile ratione materiae a

norma dell’art. 73 cpv. 1 LPP (cfr. anche art. 4 Legge concernente la vigilanza

sugli istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni, RL 6.4.8.1) la lite avendo per oggetto il

versamento (trasferimento) dell’avere di previdenza dell’attore dell’at-tore

e riguardando quindi una questione specifica della previden-za professionale (cfr.

pro multis DTF 130 V 105, 128 V 258;

Riemer/Riemer-Kafka, Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, 2006, §

8 n. 4ss, pp. 160ss).

È

pure data la competenza dello scrivente Tribunale avuto riguardo al campo

d’applicazione personale dell’art. 73 LPP, potendo segnatamente avere veste di

parte gli istituti di previdenza, gli aventi diritto, i datori di lavoro, gli

istituti di cui all’art. 73 cpv. 1 lett. b LPP ed anche, giusta l’art. 73 cpv.

1 lett. a LPP, gli istituti che garantiscono il mantenimento della previdenza

(istituti di libero passaggio, tra cui gli istituti assicurativi in caso mantenimento

della previdenza tramite polizza di libero passaggio; cfr. artt. 4 cpv. 1 e 26

LFLP, art. 10 OLP).

Pacifica infine è la competenza per territorio,

essendo da ritenere che ai sensi dell’art. 73 cpv. 3 LPP l’attore è

(incontestatamente) stato assunto e abbia svolto la propria attività lavorativa

nel Cantone Ticino.

2.3

2.3.1 L’attore

conviene in giudizio la CV 1 facendo valere nei suoi confronti la pretesa al trasferimento del proprio avere

previdenziale di fr. 90'543. CV 1, come detto, postula la modifica della

denominazione della parte convenuta in __________. Sostiene al proposito che

alla richiesta attorea debba se del caso rispondere non CV 1, bensì la suddetta

fondazione quale istituto di previdenza cui è stato assicurato AT 1 e con cui,

tra l’altro, sono state condotte tutte le trattative preprocessuali. Sostiene

altresì che CV 1 “non è competente per le questioni riguardanti il rapporto

di previdenza interessato” (risposta di causa p. 2).

Dal

fascicolo emerge che a seguito dello scioglimento con effetto al 31 agosto 2015

– consecutivo a disdetta per mancato pagamento dei contributi previdenziali da

parte della __________ – del contratto d’affiliazione che legava quest’ultima

alla __________ (sub doc. J), in allegato allo scritto 6 novembre 2015 CV 1,

che già aveva agito in nome della __________ (cfr. art. 2.2 Contratto di affiliazione

sub doc. D; cfr. anche doc. I e J), ha trasmesso a AT 1 il conteggio d’uscita

al 31 agosto 2015 unitamente a copia della polizza di libero passaggio __________

a nome dell’ex assicurato, comunicando di aver trasferito su quest’ultima

l’avere disponibile al 1. settembre 2015 (fr. 90'543) a seguito dell’uscita dal

servizio (cfr. doc. E). Il suddetto conteggio d’uscita (doc. D e sub doc. E) risulta

emesso dalla __________, mentre che la menzionata polizza di libero passaggio

(sub doc. E) risulta emessa da CV 1 con validità dal 1. settembre 2015.

Dalle

Considerandi

tavole processuali emerge inoltre che con successivo scritto 11 ottobre 2016 (doc.

F) – dove è fatta menzione della polizza di libero passaggio __________ – in

risposta alla richiesta dall’assicurato di scioglimento della polizza della

stessa e trasferimento dell’avere ivi depositato sul conto aperto presso la __________

(doc. C), CV 1 – come già in occasione del precedente scritto 6 novembre 2015

(doc. E) – ha comunicato che, avendo avuto AT 1 una posizione di responsabilità

all’interno della società datrice di lavoro, il trasferimento non sarebbe stato

possibile fintanto che il conto premi del contratto __________ che concerneva

la __________ non sarebbe stato saldato.

In

simili circostanze, potendo e dovendo ritenere siccome veritiera la dichiarazione

e l’attestazione relative all’apertura di una polizza di libero passaggio di CV

1.

con trasferimento dell’avere ivi depositato di fr. 90'543, a giusto titolo

l’attore ha convenuto in giudizio quest’ultima – e non l’istituto di previdenza

– al fine di ottenere il trasferimento dell’avere previdenziale di su-a

spettanza il quale risultava appunto, in assenza di qualsivoglia comunicazione

in senso contrario, depositato sulla polizza di libero passaggio indicata.

Improponibile

s’appalesa per il resto la proposta fatta dagli avvocati del Servizio giuridico

di CV 1 – ancor prima dell’inoltro della risposta di causa – di “modificare

la designazione della parte convenuta” in “__________” (cfr. III),

non trattandosi di ragione sociale iscritta a RC nè di ente dotato di

personalità giuridica e quindi munito di capacità di essere parte e di capacità

processuale.

2.3.2

Da

quanto sopra esposto risulta che l’emissione (conforme, per altro, all’art.

4.4.4

DRG [Disposizioni regolamentari generali del Regolamento previdenziale,

in vigore all’epoca; doc. 1-M]) a seguito dello scioglimento del contratto

d’affiliazione della più volte attestata e documentata polizza di libero

passaggio con dichiarato trasferimento su di essa dell’avere di fr. 90'543 sia

avvenuta per errore – dell’istituto di previdenza rispettivamente di CV 1 – e

per errore sia ancora stato in seguito fatto riferimento (nei summenzionati

scritti di CV 1) all’esistenza di detta polizza.

Con

la risposta di causa (firmata come visto dai rappresentanti –e responsabili del

servizio giuridico – sia di CV 1 sia della __________) è stato fatto presente

che “non è mai stata aperta una polizza presso una società di __________

(i.e. un nuovo contratto), alla quale l’attore aveva un accesso illimitato e

poteva disporre. Il trasferimento su una polizza di libero passaggio era sempre

condizionato dall’estinzione per intero del debito derivante ai contributi

mancanti”, da considerarsi quale dichiarazione di non validità dei

documenti attestanti l’esistenza di una polizza ed anche delle relative corrispondenze

facenti espresso riferimento sia alla sua emissione sia al dichiarato (a firma

dei rappresentanti di CV 1) trasferimento su di essa dell’avere di spettanza

dell’attore (per quanto è dato di desumere dalla non chiara e non del tutto corretta

formulazione della frase contenuta nel secondo paragrafo del punto 16 della

risposta di causa, il “sistema informatico” avrebbe fatto sì che tale

avere sia stato registrato con il numero di polizza __________ non essendo

possibile mantenere il numero di contratto di affiliazione __________).

I

principi stabiliti dal diritto privato agli artt. 23 e segg. CO concernenti i

vizi del contratto – e la

polizza di libero passaggio ex art. 10 cpv. 2 OLP sottostà, fatte salve

specifiche disposizioni contenute nella LFLP, alla Legge federale sul contratto

d’assicu-razione [LCA] e quindi anche alle disposizioni del CO sui vizi del

consenso; cfr. sul punto STF 9C_479/2011 del 12 settembre 2011, Stoessel,

Commentario basilese, VVG, Vorbemerkungen zu Art. 1-3, n. 33ss) – tra cui l’errore (artt. 23 e 24 CO),

sono applicabili (tra l’altro anche a negozi giuridici unilaterali; cfr. Schmidlin,

Commentaire romand, CO I, ad art. 23-24, n. 65) quali principi generali

anche nel diritto pubblico (DTF 98 V 255 consid. 2, 102 Ib 115 consid. 2, 122 I 328 consid. 7b; STF 2A.532/2000 del 12. marzo 2001 consid. 2b).

Sempre

che si possa nel caso concreto parlare di errore essenziale (un

errore causato da ignoranza di cui sarebbe stato possibile rendersi conto non

può essere considerato essenziale a causa del comportamento negligente [cfr.

Schmidlin, cit., art. 23-24, n. 2] rispettivamente un errore sulla situazione

giuridica non è essenziale quando concerne gli effetti giuridici di un contratto

[cfr. STF 4A_228/2007 consid. 2; DTF 127 V 308]), non vi è nessun elemento agli atti che permetta di

ipotizzare che, conformemente all’art. 31 CO, l’errore commesso dalla

Fondazione LPP CO 1 nell’aver trasferito l’avere di fr. 90'543 rispettivamente

da CO 1 nell’aver emesso – e dichiarato di aver emesso – la polizza di libero passaggio

(doc. E prodotto dall’attore, in relazione al quale parte convenuta si è

astenuta dall’esprimere eventuali sue considerazioni), sia stato scoperto ai

sensi dell’art. 31 cpv. 2 CO solo un anno (termine di perenzione;

Schwenzer, Basler Kommentar, OR I, ad art. 31, n. 11) prima di aver per

lo meno menzionato – per la prima volta nella risposta di causa (aprile 2018),

ammesso che quanto ivi dichiarato quo alla “non apertura” di una polizza

rappresenti valida notifica ai sensi dell’art. 31 cpv. 1 CO) – l’asserita non

validità della polizza e del trasferimento di capitale. Al riguardo giova

sottolineare come i primi scritti indirizzati all’attore a firma del Servizio

giuridico/__________ (e non quindi

a firma dei funzionari di CV 1 che in precedenza avevano erroneamente sempre

fatto espresso riferimento all’apertura ed e-missione di

una polizza di libero passaggio ed alla richiesta di scioglimento della stessa

presentata dall’assicurato; cfr. le già citate lettere 6 novembre 2015 e 11

ottobre 2016) risalgono al 19

dicembre 2016 rispettivamente al 17 gennaio 2017. In

suddetti scritti (a firma dei responsabili del Servizio giuridico), dove il diritto

di compensazione rispettivamente il diritto di trattenere l’avere

dell’assicurato giusta l’art. 4.8.2 DRG è fatto

valere in capo (rettamente) alla __________, non può non essere ravvisata

la presa di coscienza dell’errore commesso in precedenza.

2.3.3

Alla

polizza di libero passaggio di CV 1 si applicano, oltre all’art. 12 cpv. 2 OLP

(che sancisce il diritto dell’assicurato di cambiare in ogni momento l’istituto

di libero passaggio o la forma di mantenimento della previdenza), le Condizioni

generali per le assicurazioni di libero passaggio (CG ALP, solo in parte

presente agli atti [sub doc. E] ma consultabile per intero nel sito web __________)

e non si applica quindi il Regolamento DRG. CV 1 non è titolare di un credito

contributivo nei confronti della fallita __________ quale (ex) datrice di

lavoro, né dell’eventuale diritto ad un risarcimento ex art. 754 CO nei

confronti del suo ex amministratore da porre, se date le necessarie premesse,

in compensazione. Ad essa non spetta pure alcun diritto (previsto invece al

citato art. 4.8.2 DRG) di trattenere e quindi non trasferire o versare l’avere

di spettanza dell’assicura-to. Parte convenuta riconosce del resto che sulla

polizza di libero passaggio l’attore avrebbe avuto un “potere illimitato e

poteva di-sporre” (cfr. risposta di causa, p. 7; cfr. supra consid. 1.2).

Ne

consegue che l’attore ha diritto al versamento sul conto di libero passaggio __________,

aperto a suo nome presso la __________, dell’avere di fr. 90'543 con gli

interessi dal 1. settembre 2015 al tasso indicato nella polizza di libero

passaggio __________ (cfr. art. 6 CG ALP) e dopo deduzione di eventuali costi

(cfr. art. 4 CG ALP).

Stante ciò non mette conto di

esaminare le ulteriori questioni di merito sollevate dalla convenuta (cfr.

supra consid. 1.2, 1.4).

Spetterà

se del caso alla __________ far valere il suo asserito credito nei confronti di

AT 1 in sede civile tramite azione di risarcimento fondata sull’art. 754 CO

(inutilmente invocato nell’ambito della presente procedura) ed eventualmente

procedere, se date le relative condizioni legali e giurisprudenziali – tra cui

l’esistenza di una domanda di pagamento in contanti dell’avere previdenziale

dell’attore che ne determini l’esigibilità – giusta gli artt. 271ss e 92 cifra

10.

LEF (DTF 119 III 21-22, 121 III 34, 128 III 467; STF 7B.22/2005 del 21 aprile

2005).

2.4

Stante

quanto sopra, appare superfluo dar seguito alle richieste probatorie di parte

convenuta (cfr. risposta di causa, pp. 5 e 8), segnatamente al richiamo

dell’incarto relativo al procedimento penale – che vedrebbe coinvolto (anche)

l’attore quale ex amministratore della __________ per “reati finanziari e

truffa” – nonché al richiamo dell’estratto conto AVS e dei certificati di

salario per il periodo 2012-2015 (sulla valutazione delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, p. 47

n. 63; DTF 122 II consid. 469, 122 III 223).

2.5

La procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1

Lptca).

Vincente

in causa e patrocinato da un avvocato, l’attore ha diritto ad un’indennità per

ripetibili che appare giustificato quantificare in fr. 1’800.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1.- La petizione è accolta.

§ Parte convenuta è

tenuta a versare a AT 1, sul conto di libero passaggio __________ presso __________,

l’importo di fr. 90'543 con interessi dal 1. settembre 2015 conformemente ai

considerandi.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

Parte convenuta verserà all’attore fr. 1'800 per ripetibili (IVA inclusa se

dovuta).

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti