34.2019.1
Mancato vwersamento dei contributi LPP da parte del datore di lavoro all'istituto di previdenza. Condanna del datore di lavoro al pagamento con rigetto definitivo dell'opposizione al PE. Al TCA non co
5 settembre 2019Italiano10 min
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Incarto
n.
34.2019.1
rg/sc
Lugano
5 settembre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 9 gennaio 2019 di
AT 1
contro
CV 1
in materia di contributi della previdenza professionale
considerato in fatto e in diritto
1.1 Per contratto d’adesione (n. __________)
sottoscritto il 7/26 maggio 2014 la CV 1, quale datrice di lavoro, ha affidato
l’attuazione della previdenza professionale obbligatoria dei suoi dipendenti
alla AT 1 con effetto dal 1. marzo 2014 (doc. A/1).
1.2 Stante il mancato pagamento –
anche dopo diffide (doc. A/9-11) – dei premi (e spese) dovuti da parte del
datore di lavoro per un importo complessivo di fr. 5’281.35 (valuta 31 luglio
2017, senza interessi di chiusura a tale data; cfr. conteggio sub doc. A/13),
disdetto il contratto d’adesione per il 31 luglio 2017 (doc. A/12) e adite le
vie esecutive con PE n. __________ dell’UE di __________ del 22 febbraio 2018 (doc.
A/14), con l’”istanza” (recte: petizione) in rassegna la fondazione
attrice chiede la condanna della CV 1 al pagamento di suddetto importo,
con interessi al 5% dal 1. febbraio 2018, oltre fr. 262’05 per interessi sino
al 31 gennaio 2018 e “spese regolamentazione e altri costi”. Postula
altresì il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al menzionato precetto
come pure la rifusione di spese e ripetibili.
1.3 Con scritto (non datato)
pervenuto al Tribunale il 23 gennaio 2019 parte convenuta ha dichiarato: “prendiamo
atto dell’istanza della AT 1 contratto d’adesione n° __________ CV 1 e
chiediamo la possibilità di poterci mettere in regola pagando la somma dovuta
in rate mensili a partire da metà febbraio 2019, purtroppo il lavoro non è
andato molto bene nei ultimi anni e abbiamo avuto parecchie difficoltà che
stiamo cercando di risolvere” (cfr. III).
Prendendo posizione al
riguardo, la fondazione attrice ha fatto presente che “Seguendo alla
richiesta della ditta in data 27.03.2018, abbiamo inviato un accordo di
pagamento in data 11.04.2018 fin oggi non abbiamo ricevuto l’accordo firmato.
(In Allegato). Vi preghiamo di prenderne atto e porgiamo i nostri più distinti
saluti” (cfr. V).
2.1 La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli artt. 49 cpv. 2 LOG.
2.2 L'art. 11 LPP impone al
datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di
affiliarsi a un istituto di previden-za regolarmente registrato. Tale
affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore di lavoro,
l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che riguarda
l'ammontare dei contributi l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza
stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore
di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere
almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro
deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del
lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è
l'unico debitore dei contributi (Brühwiler, Obligatorische
Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, 1998 p. 46; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und
Personalvorsorgestiftung, 1989, p. 32). Sui contributi non pagati alla
scadenza l'istituto può pretendere interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP).
Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previdenza possono
strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e
l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non devono necessariamente
corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del
Consiglio federale sulla LPP, p. 98). I primi servono per il finanziamento del
fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla
legge.
2.3 Nel processo riguardante il
versamento di contributi della previdenza professionale l'istituto di
previdenza deve sostanziare la pretesa in maniera completa al fine di
permetterne l'esame, il principio indagatorio vigente nell'ambito delle
assicurazioni sociali (SVR 1998 UV n. 1; DTF 117 V 263 consid. 1b) avendo i
su-oi limiti nell'obbligo delle parti di collaborare all'istruzione della causa
(DTF 125 V 195 consid. 2, 122 V 150 consid. 1a con riferimenti). D'altro canto
il datore di lavoro deve sostanziare i motivi per cui la pretesa non sarebbe
fondata. Se la richiesta risulta sufficientemente sostanziata, le contestazioni
immotivate non vengono considerate, ritenuto come i fatti da dimostrare vanno
sostanziati in maniera sufficiente e meglio vanno indicati in modo completo al
fine di poter assumere le prove necessarie (SZS 2003 p. 500, 2001 p. 562).
2.4 Nel caso di specie la pretesa
attorea appare sufficientemente so-stanziata e documentata.
Le persone
assicurate, l'obbligo contributivo, le modalità di finanziamento, calcolo,
fatturazione e versamento dei contributi sono disciplinati in particolare
all’art. 10 del Contratto d'adesione (doc. A/1; cfr. anche art. 6 per gli
interessi sui conti contributi), agli artt. 2.1, 3, 5 del Regolamento di
previdenza (doc. A/3) e nel Piano di previdenza (doc. A/4). In particolare i
premi, il cui intero versamento incombe al datore di lavoro, si compongono
dell'accredito di vecchiaia, del premio di rischio e delle spese accessorie LPP
(art. 66 cpv. 2 LPP; cfr. Contratto d'adesione e Piano di previdenza).
Dagli atti
di causa emerge che il calcolo dei contributi previdenziali (sino alla disdetta
del contratto) e gli interessi (passivi) dovuti dalla convenuta è stato
eseguito secondo le disposizioni legali e regolamentari, tenuto conto del
salario coordinato LPP, delle persone assicurate, dei salari erogati. Il
calcolo dei contributi rimasti insoluti si fonda su questi elementi e su quelli
precedentemente esposti e risulta sufficientemente sostanziato.
Per quanto
attiene alle spese, risultano documentate e conformi al Regolamento (sub doc.
A/1) – e vanno per tal ragione riconosciute (DTF 117 II 258) – quelle per
diffida (fr. 200, doc. A/8-9, 13), per scioglimento del contratto (fr. 500;
doc. A/12-13) e quelle per l’allestimento di un piano di pagamento (fr. 250;
doc. A/11, 13).
Oggetto
di
condanna devono pure essere i costi relativi alla domanda di esecuzione (“spese
di esecuzione”, fr. 300) fatti valere in petizione, indicati pure nel
precetto esecutivo della cui opposizione è qui chiesto il rigetto (doc. A/14) e
contemplati nel Regolamento delle spese (art. 2.2).
Parte
convenuta non ha del resto mai contestato né l'obbligo contributivo, né
l'ammontare del debito. Nelle more della presente procedura essa ha chiesto,
come accennato, “la possibilità di poterci mettere in regola pagando la
somma dovuta in rate mensili a partire da metà febbraio 2019” (cfr. III).
Possibilità non concessa da controparte che, come detto, ha evidenziato
pendente lite come alla proposta di accordo di pagamento rateale – richiesta
dalla società datrice di lavoro già nel marzo 2018 e inviata a quest’ultima
nell’aprile 2018 – non è mai stato dato alcun seguito.
È inoltre bene ricordare che dilazioni o facilitazioni di
pagamento, rispettivamente condoni del debito contributivo, per costante
giurisprudenza sfuggono di principio all’esame dello scrivente Tribunale, al
quale non compete quindi statuire sulla richiesta di pagamento rateale formulata
da parte convenuta. Va da sé che eventuali accordi potranno essere formalizzati
anche dopo l’emanazione del presente giudizio.
Alla
fondazione attrice spetta pertanto un importo complessivo di fr. 5'843.40
(5'281.35 + 262.05 + 300).
2.5 L’attrice chiede anche il
versamento di interessi di ritardo al 5% dal 1. febbraio 2018.
Secondo
l’art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di
previdenza può pretendere interessi di mora (Brühwiler, Brühwiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge,
in: Schw. BVR, 2007, n. 174; SZS 1990 p. 89). L’ammontare degli interessi è
fissato nel regolamento dell’istituto di previdenza; in caso contrario si
applica l’art. 104 CO che prevede un interesse moratorio del 5% (STFA B 2/02
dell’11 dicembre 2002 consid. 6.1; DTF 117 V 350; Brechbühl,
cit., ad art. 66, n. 36, p. 1082 e ivi riferimenti).
Nel
caso in esame, il tasso d’interesse richiesto corrisponde a quello legale e la
convenuta è palesemente in mora. La doman-da attorea merita pertanto
accoglimento. Gli interessi di ritardo al 5% sono dovuti dal 1. febbraio 2018
sull’importo di fr. 5'281.35.
2.6 L’attrice
postula pure la pronuncia del rigetto definitivo dell'oppo-sizione al
summenzionato PE n. __________ dell’UE di __________ del 22 febbraio 2018.
Il creditore che a seguito
dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art.
79 LEF, può chiedere diretta-mente la continuazione dell'esecuzione senza dover
esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art.
80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79
LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo della
Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (DTF 107 III 60). Il
principio è che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi
intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere
definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit privé et assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La
condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza è che il giudice
dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il
giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il
Tribunale cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel
dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in
corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito riconosciuto.
La presente sentenza varrà
pertanto quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione senza che la
fondazione creditrice debba previamente chiedere il rigetto definitivo
dell'opposizione al giudice dell'esecuzione.
2.7 La procedura è di principio
gratuita (art. 29 cpv. 1 Lptca, art. 73 cpv. 3 LPP; per le eccezioni cfr. DTF
124 V 285, 118 V 319, SZS 1998 p. 64).
L'assicuratore che vince la
causa non ha di regola diritto a ripetibili (DTF
128 V 133, 126 V 150, 112 V 361; SZS 2001 p. 174). Inoltre all’assicuratore
vincente e non patrocinato in causa si giustifica eccezionalmente
l’assegnazione di ripetibili se il comportamento processuale della controparte
si dimostra temerario (o quest’ultima abbia agito con leggerezza) e,
cumulativamente, se la causa è complessa, ha valore litigioso elevato e
richiede notevole impiego di tempo e gli sforzi profusi sono ragionevolmente
proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 128 V 133, 323, 127 V
207, 126 V 150, 110 V 135; AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984 p. 278). Suddette
condizioni non essendo nella specie adempiute, non si giustifica l’assegnazione
di ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La petizione è accolta.
§ La CV 1 è condannata a
versare alla AT 1 la somma di fr. 5'843.40 oltre interessi al 5% dal 1.
febbraio 2018 su fr. 5'281.35.
§§ È rigettata in via
definitiva l’opposizione al PE n. __________ dell’UE di __________ del 22
febbraio 2018 per l’importo di fr. 5'843.40 oltre interessi al 5% dal 1.
febbraio 2018 su fr. 5'281.35.
2.- Non si prelevano né tasse né
spese. Non si assegnano ripetibili.
3.- Comunicazione agli interessati
Fatti
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
Considerandi
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti