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34.2019.10

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

20 agosto 2019Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

i redditi conteggiabili nonché il guadagno presumibilmente perso;

b. il calcolo della

riduzione delle prestazioni di cui al capoverso 1, se vengono ridotte altre

prestazioni secondo il capoverso 4;

c. il coordinamento con le indennità giornaliere in caso di

malattia.”

In base alla delega di cui

all’art. 34a cpv. 5 lett. a LPP, l’Esecutivo federale ha promulgato l’art. 24

OPP 2 (“Riduzione delle prestazioni d’invalidità prima del raggiungimento dell’età

ordinaria di pensionamento e riduzione delle prestazioni per i superstiti”), nella

versione del 1° gennaio 2017, che concerne la fattispecie in esame ha il

seguente tenore:

" 1

Per la riduzione delle prestazioni d’invalidità prima del raggiungimento

dell’età ordinaria di pensionamento e la riduzione delle prestazioni per i

superstiti, l’istituto di previdenza può conteggiare le seguenti prestazioni e

i seguenti redditi:

a. le

prestazioni per i superstiti e le prestazioni d’invalidità che vengono versate all’avente

diritto sulla base dell’evento dannoso da parte di assicurazioni sociali e

istituti di previdenza svizzeri ed esteri; le prestazioni in capitale sono conteggiate

al loro valore di trasformazione in rendita;

b. le indennità giornaliere di

assicurazioni obbligatorie;

c. le indennità

giornaliere di assicurazioni facoltative, se queste sono finanziate almeno per

metà dal datore di lavoro;

d. per i

beneficiari di prestazioni d’invalidità, il reddito dell’attività lucrativa o

il reddito sostitutivo conseguito o che può presumibilmente essere conseguito.

(sottolineatura del redattore)

2 Non può conteggiare le seguenti prestazioni né i

seguenti redditi:

a. assegni per

grandi invalidi e indennità per menomazioni dell’integrità, indennità in

capitale, contributi per l’assistenza e prestazioni analoghe;

b. il reddito

supplementare realizzato durante la partecipazione a provvedimenti di

reintegrazione secondo l’articolo 8a della legge federale del 19 giugno

1959 su l’assicurazione per l’invalidità.

3 Le prestazioni per i superstiti a favore dei vedovi o

dei partner registrati superstiti e degli orfani sono conteggiate insieme.

4 L’avente diritto deve fornire all’istituto di

previdenza informazioni su tutte le prestazioni e su tutti i redditi

conteggiabili.

5 L’istituto di previdenza può sempre riesaminare le

condizioni e l’estensione di una riduzione e adattare le sue prestazioni se la

situazione si modifica in modo importante.

6 Il guadagno presumibilmente perso dall’assicurato

corrisponde all’intero reddito dell’attività lucrativa o al reddito sostitutivo

che l’assicurato avrebbe presumibilmente conseguito senza l’evento dannoso.”

2.4. Nell’ambito della previdenza

professionale più estesa, gli istituti di previdenza sono liberi di adottare,

per quanto concerne la sovrassicurazione, una soluzione differente da quella

prevista all’art. 24 OPP 2 (art. 49 cpv. 2 LPP; DTF 128 V 248 consid. 3b con riferimenti; Vetter-Schreiber, BVG-Kommentar, 2013, art.

24 BVV2, n. 2, pag. 382), ma devono rispettare i principi costituzionali

basilari (parità di trattamento, divieto di arbitrio e proporzionalità; DTF 132

V 149 consid. 5.2.4). Se le norme regolamentari sono più

severe delle disposizioni legali, la sovrassicurazione si applica solo alla

prestazione più estesa ed in quel caso è necessario procedere ad un calcolo

separato e comparativo del sovrindennizzo. Qualora la prestazione ridotta

calcolata secondo il regolamento dovesse risultare inferiore a quella

determinata secondo le disposizioni di legge, l’assicurato ha comunque diritto

a quella della previdenza obbligatoria, in caso contrario gli viene versata la

prestazione regolamentare (SVR 2000 BVG no. 6 pag. 31s; cfr. anche STFA B 74/03

del 29 marzo 2003, consid. 3.3.3 in fine, dove è stato applicato tale principio

non solo alle rendite ma anche in caso di versamento in capitale in luogo della

rendita).

Al

riguardo va infatti ricordato che, ai sensi dell'art. 6 LPP, la seconda parte

della relativa legge contiene delle disposizioni minime con cui il legislatore

ha voluto assicurare un ordinamento sociale minimo (cfr. art. 40 cpv. 2 cifra

1- 25 LPP).

Nella

fattispecie in esame, l’art. 32 cpv. 1 del Regolamento della Cassa pensione convenuta

– nel tenore valido dal 1° gennaio 2017 applicabile al caso concreto (agli atti

vi è solo la versione tedesca, doc. 10) la cui traduzione in italiano corrisponde

all’art. 30 cpv. 1 nella versione valida dal 1° gennaio 2011 (doc. C) –

prevede, per quanto qui d’interesse, che:

"

Se le prestazioni di

morte e invalidità della Cassa pensione, unite a prestazioni con scopo analogo

quali

- Un eventuale guadagno lordo da attività

lavorativa realizzata o regionevolmente realizzabile, come pure prestazioni

dell’assicurazione contro la disoccupazione a favore del beneficiario della

rendita d’invalidità,

producono un reddito superiore al 90% dell’ultimo

salario assicurato, le prestazioni della Cassa pensione si riducono della parte

che eccede questo limite. Le prestazioni minime LPP possono essere decurtate

unicamente se il reddito, in osservanza delle prestazioni calcolabili, supera

il 90% del presunto guadagno.”

2.5. In

DTF 134 V 69 consid. 4 (confermata, ad esempio, DTF 144 V 169 consid. 3.2.2 con

riferimenti), il TF ha avuto modo di esaminare dettagliatamente il concetto “il

reddito sostitutivo conseguito o che può presumibilmente essere ancora

conseguito da beneficiari di prestazioni d’invalidità” di cui all’art. 24

cpv. 2 seconda frase OPP2, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2005,

corrispondente all’art. 24 cpv. 1 lett. d OPP2 (“ per i beneficiari di

prestazioni d’invalidità (…) o il reddito sostitutivo conseguito o che può

essere presumibilmente essere conseguito”) valido dal 1° gennaio 2017.

Scopo

di questa norma è che gli assicurati parzialmente invalidi, che non mettono a

frutto la loro residua capacità lavorativa, siano finanziariamente equiparati agli

assicurati che, in virtù dell’obbligo di diminuire il danno, realizzano

effettivamente un reddito da un’attività ritenuta ragionevolmente esigibile

(DTF 134 V 69 consid. 4.1.1).

Partendo

dal principio della congruenza tra primo pilastro (AI) e secondo pilastro (LPP)

- così sancito dagli art. 23, 24 cpv. 1 e art. 26 cpv. 1 LPP - , il TF ha

concluso che generalmente il reddito da invalido stabilito dall’AI corrisponde

al reddito che l’assicurato invalido può ancora ragionevolmente realizzare ai

sensi dell’art. 24 cpv. 2 seconda frase OPP2, nella versione in vigore sino al

31 dicembre 2016 (corrispondente all’art. 24 cpv. 1 lett. d OPP2 nel tenore in

vigore dal 1° gennaio 2017) . L’Alta Corte ha parlato di una presunzione (DTF

134 V 70 consid. 4.1.2 e 4.1.3; cfr. Vetter-Schreiber, op.cit., art. 24 BVV2,

n. 40, pag. 391).

L’Alta

Corte ha comunque evidenziato che il reddito da invalido accertato dagli organi

competenti dall’AI è stabilito sulla base di un mercato equilibrato del lavoro

ai sensi dell’art. 16 LPGA e non in funzione delle offerte di lavoro che sono

effettivamente a disposizione dell’assicurato (parzialmente) invalido, magari

confrontato con una congiuntura sfavorevole. Il reddito che l’assicurato

invalido potrebbe ragionevolmente realizzare ai sensi dell’art. 24 cpv. 1

seconda frase OPP2 si fonda sul principio dell’esigibilità, il quale impone che

siano prese in considerazione tutte le circostanze oggettive e soggettive del

caso concreto, compreso anche il mercato del lavoro. Il termine soggettivo non

significa tuttavia che determinante sia l’apprezzamento soggettivo della

persona interessata su quanto possa ancora essere ragionevolmente richiesto.

Occorre invece valutare le circostanze soggettive e le possibilità, dal punto

di vista oggettivo, che sono effettivamente ed oggettivamente date

all’assicurato sul mercato del lavoro. Pertanto, l’istituto di previdenza che

intende ridurre le prestazioni di invalidità del regime obbligatorio deve

preventivamente sentire l’interessato in merito alle sue circostanze personali

ed alla sua posizione concreta sul mercato del lavoro che gli impedirebbero o

lo limiterebbero nella realizzazione di un reddito così come stabilito dall’AI.

Queste

circostanze soggettive, che devono essere prese in considerazione dal profilo

dell’esigibilità, corrispondono a tutte le particolarità che, nell’ambito di un

esame oggettivo, hanno una importanza determinante sulle possibilità effettive

della persona invalida di trovare un posto di lavoro adatto ed esigibile sul

mercato reale del lavoro. Inoltre, dal profilo procedurale, il diritto di

Considerandi

essere sentito riconosciuto all’assicurato comporta da parte sua, quale

contropartita, un obbligo di collaborare. A lui incombe infatti, nella

procedura di sovrassicurazione, di allegare, motivare e offrire, nella misura

del possibile, delle prove – ad esempio le ricerche infruttuose di lavoro –

relative alle circostanze personali e alle possibilità effettive sul mercato che

gli impedirebbero di realizzare un reddito residuo equivalente a quello del

reddito da invalido (DTF 134 V consid. 4.2.1 e 4.2.2 pagg. 71 ss., cfr. STF

9C_673/2007 del 9 ottobre 2008 consid. 3).

2.6

Nel

caso concreto, oggetto di verifica è il calcolo della sovrassicurazione

eseguito dalla Cassa pensione in occasione dell’erogazione della rendita

d’invalidità con effetto dall’11 febbraio 2018. È contestata l’inclusione, fra

i redditi computabili, quello da invalida di fr. 13'819.-- definito dall’Ufficio

AI con la decisione del 24 novembre 2017. L’amministrazione aveva ritenuto

l’attrice totalmente inabile in qualsiasi attività dal 12 febbraio 2016 e inabile

al 70% in attività adeguate dal 9 giugno 2017, risultando, dal raffronto tra il

summenzionato reddito da invalida con quello da valida di fr. 72'676.--

(attestato dall’ex datore di lavoro), un grado d’invalidità dell’80,98% (doc.

8).

L’assicurata

contesta il computo del reddito da invalida poiché sulla base della

documentazione medica prodotta non risulta più, rispetto al momento

dell’emissione della decisione del 24 novembre 2017 da parte dell’Ufficio AI, una

residua abilità lavorativa.

In

particolare si tratta del certificato 3 luglio 2018 in cui lo psichiatra

curante, dr. med. __________, ha sostenuto che:

" (…) a

causa di polipatologia e cardiopatica e psichiatrica, ella (l’attrice n.d.r.) è

da ritenere completamente inabile al lavoro.

Per tale ragione ella è al beneficio di una rendita di invalidità

intera.

Da quanto a beneficio della rendita, ella non ha più lavorato né

lo potrà in futuro in considerazione del suo stato di salute. (…)” (doc. F)

Nel

successivo scritto 30 dicembre 2018 lo stesso psichiatra ha fra l’altro fatto

presente che la sua paziente è stata segnalata dal medico curante il 30 gennaio

2017.

per un ingravescente disagio-depressivo. Diagnostica una sindrome

depressiva ricorrente, episodio di media entità, con evoluzione cronica (ICD

10, F33.1), egli ha concluso:

" (…) Allo

status psichiatrico si oggettiva un importante sentimento di insicurezza quoad

vitam, la paziente teme che il defibrillatore possa attivarsi da un momento

all’altro senza preavviso. In tale stato di allerta continuo, sussiste una

costante componente ansiosa con riverbero sulla funzione ipnotica, che esige

correzione iatrogena. La timia appare rivolta verso il polo negativo, con senso

del futuro percepito come alquanto incerto. Certo rallentamento psicomotorio

con contrazione della capacità di concentrazione. La tolleranza allo stress è da

ritenersi fortemente ridotta con rapida esauribilità.

In considerazione di quanto sopra, la paziente è da ritenersi completamente

inabile al lavoro, anche da parte psichiatrica. (…)”

(doc. G)

L’attrice

ha prodotto anche il rapporto 7 gennaio 2019 del cardiologo curante, dr. med. __________.

Riassunta la problematica cardiologica presente dagli anni 90 (la paziente ha

subito due ictus nel 2007 e 2015), rilevato come nel 2015 all’attrice sia stato

diagnosticato un carcinoma del seno sinistro medicalmente trattato, dal punto

di vista cardiologico, il succitato sanitario ha concluso che “attualmente

la paziente non può effettuare attività fisiche nemmeno di intensità moderata

non solo per insufficienza cardiaca ma anche per il rischio di scariche del defibrillatore;

la sua capacità fisica e resistenza allo sforzo sono marcatamente ridotte.

Ritengo impensabile che la paziente possa esercitare un’attività lavorativa,

anche solo a tempo ridotto” (doc. H).

Le certificazioni mediche

sopra menzionate appaiono affidabili e convincenti e non sono del resto state

validamente contestate in quanto tali dalla Cassa pensione convenuta.

Secondo

la Cassa pensione quanto riportato sopra può rappresentare un peggioramento

dello stato di salute che dev’essere analizzato dall’AI, rammentando di aver

già consigliato al legale dell’attrice con scritto 19 luglio 2018 (doc. 1) di

inoltrare all’Ufficio AI una domanda di revisione.

Orbene,

è incontestato che, secondo il principio della congruenza (cfr. consid. 2.5), la

convenuta poteva computare quale reddito ancora ragionevolmente realizzabile il

reddito da invalida definito dall’Ufficio AI.

Inoltre,

il Regolamento 2017 l’art. 25 prevede che per la Cassa pensione la persona

assicurata riconosciuta invalida dall’AI è ritenuto invalida per lo stesso

grado e a partire dalla stessa data, questo secondo il principio del vincolo

nell’ambito della previdenza obbligatoria con quanto pronunciato

dall’assicurazione invalidità, vincolo che però non è assoluto (in argomento: Vetter-Schreiber,

op. cit., art. 24, n. 1 ss, pagg. 104 ss).

Premesso

quanto sopra, va tuttavia ricordato che se il cambiamento della

situazione non incide di per sé sul diritto alla rendita AI, le condizioni per

una revisione giusta l'articolo 17 capoverso 1 LPGA non sono adempiute

(cfr. a tal riguardo DTF 133 V 548 consid. 7.1, 130 V 349 consid. 3.5, SVR 2011 IV Nr. 81 S. 245, STF 9C_223/2011 consid. 3.1).

In tal senso, il

marg. Nr. 5005.5 della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione

per l’invalidità (CIGI), nella versione in vigore dal 1° gennaio 2018, prevede:

"

Per procedere a una revisione della rendita è necessario un

cambiamento importante del grado d’invalidità. Tuttavia, in certi casi anche un

cambiamento minimo può avere conseguenze sulla rendita (p. es. se il grado

d’invalidità aumenta dal 59 al 60 %, giustificando così il passaggio da una

mezza rendita a tre quarti di rendita). In questi casi, anche un cambiamento

minimo del grado d’invalidità può portare alla revisione della rendita (DTF 133

V 545). Se il cambiamento della situazione non incide di per sé sul diritto

alla rendita, le condizioni per una revisione giusta l’articolo 17 capoverso 1

LPGA non sono adempiute (9C_223/2011).”

(sottolineatura del redattore)

Ora, visto che nel concreto l’attrice ha diritto ad

una rendita AI intera, per un grado d’invalidità dell’80,98%, l’eventuale peggioramento

del suo stato di salute, con eventuale conseguente aumento dell’incapacità

lavorativa rispettivamente dell’invalidità risulta irrilevante. In queste

circostanze essa non ha pertanto diritto d’inoltrare una domanda di revisione

della rendita AI ai sensi dell’art. 17 LPGA.

Sia

inoltre per completezza ricordato che, secondo la giurisprudenza federale, una

rendita d’invalidità del 2° pilastro dev’essere modificata in via di revisione

alle medesime condizioni materiali di una rendita dell’assicurazione

invalidità, riservate eventuali diverse disposizioni regolamentari – non

ravvisabili, in relazione alla questione che qui interessa, nella fattispecie

in esame (cfr. art. 23 Regolamento 2017) – per quanto riferito alle prestazioni

sovraobbligatorie (DTF 143 V 434 consid. 2.3, 3.3 e 3.4 pagg. 437s; DTF 138 V 409

consid. 3.2 pagg. 415s con riferimento a DTF 133 V 67 consid.

4.3.1

pag. 68; Hürzeler, in Schneider/Geiser/Gächter, Commentaire LPP et LFLP,

art. 23, n. 23, pag. 351; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2012, n. 1122 pag. 412;

Hürzeler, Invaliditätsproblematiken in der beruflichen Vorsorge, 2006, pagg.

314s).

Sulla

base dei succitati atti medici, questo Tribunale ritiene inesigibile al 100% lo

svolgimento di un’attività adeguata.

Il

reddito da invalida di fr. 13'819.-- va pertanto stralciato dal calcolo della

sovrassicurazione.

Il

nuovo conteggio, determinato sul modello di quello allegato allo scritto del 13

marzo 2018 della Cassa pensione (doc. E), risulta come segue:

Ultimo

salario assicurato CHF 76'697.--

di

cui 90% CHF 69'027,30

Prestazioni

d’invalidità (1° pilastro)

Rendita

intera AI AT 1 CHF 28'200.--

Rendita

intera per figlia __________ CHF 11'280.--

Totale

prestazioni del 1. Pilastro CHF 39'480.--

Prestazioni

d’invalidità (2° pilastro)

Rendita

intera AT 1 CHF 30'678,60

Rendita

intera per figlia __________ CHF 6'135.60

Totale

prestazioni del 2. Pilastro CHF 36'814,20

Totale

prestazioni CHF 76'294,20

Riduzioni

delle prestazioni da parte

della

previdenza professionale: CHF - 7'266.90

(69'027,30

– 76'294,20)

Ne consegue che, in

accoglimento della petizione, le prestazioni previdenziali annue (rendita

intera dell’attrice e quella per la figlia), decorrenti dall’11 febbraio 2018,

ammontano complessivamente a fr. 29'547,30 (36'814,20 – 7'266,90) e non a fr.

15'727, 80 come stabilito dalla Cassa pensioni nel citato scritto 13 marzo 2018

(doc. 7). Per quel che concerne la rendita per figlio va ricordato che il

diritto si estingue con il decesso del figlio o quando questi compie i 18 anni,

ma al massimo sino al compimento del 25 anno di età se è al tirocinio o agli

studi oppure se è incapace di guadagnare perché invalido per almeno il 70 per

cento (art. 25 cpv.1 in relazione all’art. 22 cpv. 3 LPP; art. 26 cpv.1 in

relazione all’art. 30 cpv. 2 e 3 Regolamento 2017).

2.7

Essendo la presente procedura

gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP in relazione all’art. 20 cpv. 1 LPTCA), alla

convenuta, sebbene soccombente, non sono accollate tasse e spese di giustizia.

In

considerazione dell’esito della lite, l’attrice, rappresentata da un legale, ha

diritto a un'indennità per ripetibili da mettere a carico della Cassa pensione

convenuta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La petizione è accolta.

§

La Cassa pensione CV 1 è condannata a versare a AT 1 prestazioni previdenziali

d’invalidità, per sé stessa e per la figlia __________, per complessivi fr.

29'547,30 dall’11 febbraio 2018.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa pensioni CV

1 verserà all’attrice fr. 1'800.-- di ripetibili (IVA compresa).

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti