34.2019.10
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20 agosto 2019Italiano20 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
34.2019.10
BS
Lugano
20 agosto 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 26 marzo 2019 di
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
CV 1
rappr. da: RA 2
in materia di previdenza professionale
ritenuto in fatto
1.1. AT
1, nata nel 1958, dal 1994 ha lavorato presso la ditta __________ di __________
quale consulente della stessa per il Canton Ticino ed è stata assicurata ai
fini previdenziali alla Pensionskasse CV 1 (in seguito: Cassa pensione) (doc. B
e doc. C). Dal 12 febbraio 2016 ha smesso di lavorare per motivi di salute.
Con
decisione del 24 novembre 2017 l’Ufficio AI le ha assegnato una rendita intera
d’invalidità (per un grado d’invalidità dell’80,98%) dal 1° febbraio 2017,
riconoscendo una totale inabilità lavorativa in qualsiasi attività dal 12 febbraio
2016 e del 70% in attività adeguate con effetto dal 9 giugno 2017 (doc. 8 e
doc. D).
1.2. Con
scritto 13 marzo 2018 la Cassa pensione, tenuto conto della succitata decisione
dell’Ufficio AI, ha comunicato a AT 1 il diritto a percepire una rendita intera
ed una rendita per figlio della previdenziale professionale erogabile dall’11
febbraio 2018, avendo essa beneficiato delle indennità giornaliere sino il 10
febbraio 2018.
A
seguito del calcolo della sovrassicurazione, la rendita d’invalidità è stata
ridotta da fr. 30'678,60 a fr. 13'107.--, quella per la figlia __________ da
fr. 6'135,60 a fr. 2'620,80 (doc. 7).
AT
1, per il tramite dell’avv. RA 1, ha contestato il calcolo della
sovrassicurazione (cfr. scritti 13 aprile 2018 e 10 luglio 2018, doc. 2 e 5),
ricevendo risposta dalla Cassa pensione il 7 giugno 2018 e 19 luglio 2018 (doc.
1 e 4).
1.3. Non
essendo stato possibile comporre bonalmente la vertenza, con petizione del 26
marzo 2019 AT 1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto la condanna
della Cassa pensione al versamento di una rendita intera annua per sé stessa e
per la figlia __________ di complessivi fr. 29'547,50 dall’11 febbraio 2018. In
sostanza ritiene non computabile ai fini del calcolo della sovrassicurazione il
reddito teorico da invalida di fr. 13'819.-- fissato dall’Ufficio AI nella menzionata
decisione, in quanto non più esigibile per motivi di salute. A tale proposito
ha prodotto diversa documentazione medica.
1.4. Con
la risposta di causa, la Cassa pensione ha confermato l’inclusione nel calcolo
della sovrassicurazione del reddito di fr. 13'819.-- fissato dall’Ufficio AI, vincolante
per la previdenza professionale. La convenuta rileva che “come ci ha
informato il signor RA 1, la signora AT 1 è in un’incapacità lavorativa pari al
100%. Questo corrisponde eventualmente ad un peggioramento del suo stato di
salute e deve quindi essere analizzato dall’Assicurazione invalidità federale.
Abbiamo informato il sig. RA 1 che è necessario richiedere una revisione della
sentenza dell’Assicurazione Federale Invalidità”. Va evidenziato che già
con scritto 19 luglio 2018 la convenuta aveva fatto presente al legale
dell’attrice d’inoltrare una domanda di revisione della rendita AI (doc. 1).
1.5. Su
richiesta del TCA, la Cassa pensione ha prodotto l’incarto completo relativo all’attrice
(V), mentre il 9 maggio 2019 l’attrice ha indicato i mezzi di prova da assumere
(VII).
considerato in
diritto
in
ordine
2.1. Giusta
l'art. 73 cpv. 1 LPP ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza
cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di
lavoro e aventi diritto. Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale
delle assicurazioni (art. 4 cpv. 1 della Legge concernente la vigilanza sugli
istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni, entrata in vigore il
1° gennaio 2012; RL 852. 100). Con riferimento alla competenza territoriale,
secondo l’art. 73 cpv. 3 LPP il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del
convenuto o nel luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto.
Pacifica nel caso in esame
è la competenza materiale, trattandosi infatti di una controversia tra un
assicuratore LPP ed un avente diritto, riguardante il versamento di prestazioni
previdenziali d’invalidità ridotte (cfr. DTF 127 V 35 consid. 3b, 125 V 168
consid. 2 con riferimenti).
Con riferimento alla
competenza territoriale, secondo l’art. 73 cpv. 3 LPP il foro è nella sede o
nel domicilio svizzeri del convenuto o nel luogo dell’azienda presso la quale
l’assicurato fu assunto.
Decisivo per stabilire il luogo
dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto è il luogo dove l’assicurato
era assunto oppure era effettivamente attivo al momento in cui il rapporto di lavoro – e previdenziale –
si è estinto, rispettivamente nell’istante in cui la prestazione di libero
passaggio è divenuta esigibile (SZS 1994 pag. 460; STCA 34. 2009.41 del 3
maggio 2010).
Nel caso in
esame, benché il datore di lavoro abbia la sede in Svizzera Tedesca, l’attrice ha
svolto la propria attività in Ticino (cfr. 1 del relativo contratto di lavoro
in doc. B), motivo per cui anche la competenza territoriale di questa Corte è
data.
Ne
consegue che il TCA può entrare nel merito della petizione.
nel
merito
2.2. Nel
caso in esame l’attrice contesta il calcolo della sovrassicurazione operato
dall’istituto previdenziale convenuto al momento del riconoscimento della
rendita intera, con effetto dall’11 febbraio 2018, in particolare l’inclusione
del reddito presumibilmente ancora esigibile (reddito da invalida) di fr. 13'819.--
determinato dall’Ufficio AI con la decisione del 24 novembre 2017.
2.3. L’art. 34a LPP, nel tenore in
vigore dal 1° gennaio 2017, qui applicabile, stabilisce:
" 1
L’istituto di previdenza può ridurre le prestazioni per i superstiti o quelle
d’invalidità nella misura in cui, aggiunte ad altre prestazioni di natura e
scopo affine e ad altri redditi conteggiabili, superano il 90 per cento del
guadagno presumibilmente perso dall’assicurato.
2 Se vi è concorso fra le prestazioni previste dalla
presente legge e prestazioni analoghe di altre assicurazioni sociali è
applicabile l’articolo 66 capoverso 2 LPGA. Le prestazioni della presente legge
non possono essere ridotte se l’assicurazione militare versa rendite per
coniugi o per orfani in caso di prestazioni previdenziali insufficienti
giusta l’articolo 54 della legge federale 19 giugno 1992 sull’assicurazione
militare.
3 La prestazione anticipata è retta dagli articoli 70 e
71 LPGA.
4 La riduzione di altre prestazioni al raggiungimento
dell’età ordinaria di pensionamento e la riduzione o il rifiuto di altre
prestazioni per colpa dell’assicurato non devono essere compensati.
5 Il Consiglio federale disciplina:
a. le prestazioni e
Fatti
i redditi conteggiabili nonché il guadagno presumibilmente perso;
b. il calcolo della
riduzione delle prestazioni di cui al capoverso 1, se vengono ridotte altre
prestazioni secondo il capoverso 4;
c. il coordinamento con le indennità giornaliere in caso di
malattia.”
In base alla delega di cui
all’art. 34a cpv. 5 lett. a LPP, l’Esecutivo federale ha promulgato l’art. 24
OPP 2 (“Riduzione delle prestazioni d’invalidità prima del raggiungimento dell’età
ordinaria di pensionamento e riduzione delle prestazioni per i superstiti”), nella
versione del 1° gennaio 2017, che concerne la fattispecie in esame ha il
seguente tenore:
" 1
Per la riduzione delle prestazioni d’invalidità prima del raggiungimento
dell’età ordinaria di pensionamento e la riduzione delle prestazioni per i
superstiti, l’istituto di previdenza può conteggiare le seguenti prestazioni e
i seguenti redditi:
a. le
prestazioni per i superstiti e le prestazioni d’invalidità che vengono versate all’avente
diritto sulla base dell’evento dannoso da parte di assicurazioni sociali e
istituti di previdenza svizzeri ed esteri; le prestazioni in capitale sono conteggiate
al loro valore di trasformazione in rendita;
b. le indennità giornaliere di
assicurazioni obbligatorie;
c. le indennità
giornaliere di assicurazioni facoltative, se queste sono finanziate almeno per
metà dal datore di lavoro;
d. per i
beneficiari di prestazioni d’invalidità, il reddito dell’attività lucrativa o
il reddito sostitutivo conseguito o che può presumibilmente essere conseguito.
(sottolineatura del redattore)
2 Non può conteggiare le seguenti prestazioni né i
seguenti redditi:
a. assegni per
grandi invalidi e indennità per menomazioni dell’integrità, indennità in
capitale, contributi per l’assistenza e prestazioni analoghe;
b. il reddito
supplementare realizzato durante la partecipazione a provvedimenti di
reintegrazione secondo l’articolo 8a della legge federale del 19 giugno
1959 su l’assicurazione per l’invalidità.
3 Le prestazioni per i superstiti a favore dei vedovi o
dei partner registrati superstiti e degli orfani sono conteggiate insieme.
4 L’avente diritto deve fornire all’istituto di
previdenza informazioni su tutte le prestazioni e su tutti i redditi
conteggiabili.
5 L’istituto di previdenza può sempre riesaminare le
condizioni e l’estensione di una riduzione e adattare le sue prestazioni se la
situazione si modifica in modo importante.
6 Il guadagno presumibilmente perso dall’assicurato
corrisponde all’intero reddito dell’attività lucrativa o al reddito sostitutivo
che l’assicurato avrebbe presumibilmente conseguito senza l’evento dannoso.”
2.4. Nell’ambito della previdenza
professionale più estesa, gli istituti di previdenza sono liberi di adottare,
per quanto concerne la sovrassicurazione, una soluzione differente da quella
prevista all’art. 24 OPP 2 (art. 49 cpv. 2 LPP; DTF 128 V 248 consid. 3b con riferimenti; Vetter-Schreiber, BVG-Kommentar, 2013, art.
24 BVV2, n. 2, pag. 382), ma devono rispettare i principi costituzionali
basilari (parità di trattamento, divieto di arbitrio e proporzionalità; DTF 132
V 149 consid. 5.2.4). Se le norme regolamentari sono più
severe delle disposizioni legali, la sovrassicurazione si applica solo alla
prestazione più estesa ed in quel caso è necessario procedere ad un calcolo
separato e comparativo del sovrindennizzo. Qualora la prestazione ridotta
calcolata secondo il regolamento dovesse risultare inferiore a quella
determinata secondo le disposizioni di legge, l’assicurato ha comunque diritto
a quella della previdenza obbligatoria, in caso contrario gli viene versata la
prestazione regolamentare (SVR 2000 BVG no. 6 pag. 31s; cfr. anche STFA B 74/03
del 29 marzo 2003, consid. 3.3.3 in fine, dove è stato applicato tale principio
non solo alle rendite ma anche in caso di versamento in capitale in luogo della
rendita).
Al
riguardo va infatti ricordato che, ai sensi dell'art. 6 LPP, la seconda parte
della relativa legge contiene delle disposizioni minime con cui il legislatore
ha voluto assicurare un ordinamento sociale minimo (cfr. art. 40 cpv. 2 cifra
1- 25 LPP).
Nella
fattispecie in esame, l’art. 32 cpv. 1 del Regolamento della Cassa pensione convenuta
– nel tenore valido dal 1° gennaio 2017 applicabile al caso concreto (agli atti
vi è solo la versione tedesca, doc. 10) la cui traduzione in italiano corrisponde
all’art. 30 cpv. 1 nella versione valida dal 1° gennaio 2011 (doc. C) –
prevede, per quanto qui d’interesse, che:
"
Se le prestazioni di
morte e invalidità della Cassa pensione, unite a prestazioni con scopo analogo
quali
- Un eventuale guadagno lordo da attività
lavorativa realizzata o regionevolmente realizzabile, come pure prestazioni
dell’assicurazione contro la disoccupazione a favore del beneficiario della
rendita d’invalidità,
producono un reddito superiore al 90% dell’ultimo
salario assicurato, le prestazioni della Cassa pensione si riducono della parte
che eccede questo limite. Le prestazioni minime LPP possono essere decurtate
unicamente se il reddito, in osservanza delle prestazioni calcolabili, supera
il 90% del presunto guadagno.”
2.5. In
DTF 134 V 69 consid. 4 (confermata, ad esempio, DTF 144 V 169 consid. 3.2.2 con
riferimenti), il TF ha avuto modo di esaminare dettagliatamente il concetto “il
reddito sostitutivo conseguito o che può presumibilmente essere ancora
conseguito da beneficiari di prestazioni d’invalidità” di cui all’art. 24
cpv. 2 seconda frase OPP2, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2005,
corrispondente all’art. 24 cpv. 1 lett. d OPP2 (“ per i beneficiari di
prestazioni d’invalidità (…) o il reddito sostitutivo conseguito o che può
essere presumibilmente essere conseguito”) valido dal 1° gennaio 2017.
Scopo
di questa norma è che gli assicurati parzialmente invalidi, che non mettono a
frutto la loro residua capacità lavorativa, siano finanziariamente equiparati agli
assicurati che, in virtù dell’obbligo di diminuire il danno, realizzano
effettivamente un reddito da un’attività ritenuta ragionevolmente esigibile
(DTF 134 V 69 consid. 4.1.1).
Partendo
dal principio della congruenza tra primo pilastro (AI) e secondo pilastro (LPP)
- così sancito dagli art. 23, 24 cpv. 1 e art. 26 cpv. 1 LPP - , il TF ha
concluso che generalmente il reddito da invalido stabilito dall’AI corrisponde
al reddito che l’assicurato invalido può ancora ragionevolmente realizzare ai
sensi dell’art. 24 cpv. 2 seconda frase OPP2, nella versione in vigore sino al
31 dicembre 2016 (corrispondente all’art. 24 cpv. 1 lett. d OPP2 nel tenore in
vigore dal 1° gennaio 2017) . L’Alta Corte ha parlato di una presunzione (DTF
134 V 70 consid. 4.1.2 e 4.1.3; cfr. Vetter-Schreiber, op.cit., art. 24 BVV2,
n. 40, pag. 391).
L’Alta
Corte ha comunque evidenziato che il reddito da invalido accertato dagli organi
competenti dall’AI è stabilito sulla base di un mercato equilibrato del lavoro
ai sensi dell’art. 16 LPGA e non in funzione delle offerte di lavoro che sono
effettivamente a disposizione dell’assicurato (parzialmente) invalido, magari
confrontato con una congiuntura sfavorevole. Il reddito che l’assicurato
invalido potrebbe ragionevolmente realizzare ai sensi dell’art. 24 cpv. 1
seconda frase OPP2 si fonda sul principio dell’esigibilità, il quale impone che
siano prese in considerazione tutte le circostanze oggettive e soggettive del
caso concreto, compreso anche il mercato del lavoro. Il termine soggettivo non
significa tuttavia che determinante sia l’apprezzamento soggettivo della
persona interessata su quanto possa ancora essere ragionevolmente richiesto.
Occorre invece valutare le circostanze soggettive e le possibilità, dal punto
di vista oggettivo, che sono effettivamente ed oggettivamente date
all’assicurato sul mercato del lavoro. Pertanto, l’istituto di previdenza che
intende ridurre le prestazioni di invalidità del regime obbligatorio deve
preventivamente sentire l’interessato in merito alle sue circostanze personali
ed alla sua posizione concreta sul mercato del lavoro che gli impedirebbero o
lo limiterebbero nella realizzazione di un reddito così come stabilito dall’AI.
Queste
circostanze soggettive, che devono essere prese in considerazione dal profilo
dell’esigibilità, corrispondono a tutte le particolarità che, nell’ambito di un
esame oggettivo, hanno una importanza determinante sulle possibilità effettive
della persona invalida di trovare un posto di lavoro adatto ed esigibile sul
mercato reale del lavoro. Inoltre, dal profilo procedurale, il diritto di
Considerandi
essere sentito riconosciuto all’assicurato comporta da parte sua, quale
contropartita, un obbligo di collaborare. A lui incombe infatti, nella
procedura di sovrassicurazione, di allegare, motivare e offrire, nella misura
del possibile, delle prove – ad esempio le ricerche infruttuose di lavoro –
relative alle circostanze personali e alle possibilità effettive sul mercato che
gli impedirebbero di realizzare un reddito residuo equivalente a quello del
reddito da invalido (DTF 134 V consid. 4.2.1 e 4.2.2 pagg. 71 ss., cfr. STF
9C_673/2007 del 9 ottobre 2008 consid. 3).
2.6
Nel
caso concreto, oggetto di verifica è il calcolo della sovrassicurazione
eseguito dalla Cassa pensione in occasione dell’erogazione della rendita
d’invalidità con effetto dall’11 febbraio 2018. È contestata l’inclusione, fra
i redditi computabili, quello da invalida di fr. 13'819.-- definito dall’Ufficio
AI con la decisione del 24 novembre 2017. L’amministrazione aveva ritenuto
l’attrice totalmente inabile in qualsiasi attività dal 12 febbraio 2016 e inabile
al 70% in attività adeguate dal 9 giugno 2017, risultando, dal raffronto tra il
summenzionato reddito da invalida con quello da valida di fr. 72'676.--
(attestato dall’ex datore di lavoro), un grado d’invalidità dell’80,98% (doc.
8).
L’assicurata
contesta il computo del reddito da invalida poiché sulla base della
documentazione medica prodotta non risulta più, rispetto al momento
dell’emissione della decisione del 24 novembre 2017 da parte dell’Ufficio AI, una
residua abilità lavorativa.
In
particolare si tratta del certificato 3 luglio 2018 in cui lo psichiatra
curante, dr. med. __________, ha sostenuto che:
" (…) a
causa di polipatologia e cardiopatica e psichiatrica, ella (l’attrice n.d.r.) è
da ritenere completamente inabile al lavoro.
Per tale ragione ella è al beneficio di una rendita di invalidità
intera.
Da quanto a beneficio della rendita, ella non ha più lavorato né
lo potrà in futuro in considerazione del suo stato di salute. (…)” (doc. F)
Nel
successivo scritto 30 dicembre 2018 lo stesso psichiatra ha fra l’altro fatto
presente che la sua paziente è stata segnalata dal medico curante il 30 gennaio
2017.
per un ingravescente disagio-depressivo. Diagnostica una sindrome
depressiva ricorrente, episodio di media entità, con evoluzione cronica (ICD
10, F33.1), egli ha concluso:
" (…) Allo
status psichiatrico si oggettiva un importante sentimento di insicurezza quoad
vitam, la paziente teme che il defibrillatore possa attivarsi da un momento
all’altro senza preavviso. In tale stato di allerta continuo, sussiste una
costante componente ansiosa con riverbero sulla funzione ipnotica, che esige
correzione iatrogena. La timia appare rivolta verso il polo negativo, con senso
del futuro percepito come alquanto incerto. Certo rallentamento psicomotorio
con contrazione della capacità di concentrazione. La tolleranza allo stress è da
ritenersi fortemente ridotta con rapida esauribilità.
In considerazione di quanto sopra, la paziente è da ritenersi completamente
inabile al lavoro, anche da parte psichiatrica. (…)”
(doc. G)
L’attrice
ha prodotto anche il rapporto 7 gennaio 2019 del cardiologo curante, dr. med. __________.
Riassunta la problematica cardiologica presente dagli anni 90 (la paziente ha
subito due ictus nel 2007 e 2015), rilevato come nel 2015 all’attrice sia stato
diagnosticato un carcinoma del seno sinistro medicalmente trattato, dal punto
di vista cardiologico, il succitato sanitario ha concluso che “attualmente
la paziente non può effettuare attività fisiche nemmeno di intensità moderata
non solo per insufficienza cardiaca ma anche per il rischio di scariche del defibrillatore;
la sua capacità fisica e resistenza allo sforzo sono marcatamente ridotte.
Ritengo impensabile che la paziente possa esercitare un’attività lavorativa,
anche solo a tempo ridotto” (doc. H).
Le certificazioni mediche
sopra menzionate appaiono affidabili e convincenti e non sono del resto state
validamente contestate in quanto tali dalla Cassa pensione convenuta.
Secondo
la Cassa pensione quanto riportato sopra può rappresentare un peggioramento
dello stato di salute che dev’essere analizzato dall’AI, rammentando di aver
già consigliato al legale dell’attrice con scritto 19 luglio 2018 (doc. 1) di
inoltrare all’Ufficio AI una domanda di revisione.
Orbene,
è incontestato che, secondo il principio della congruenza (cfr. consid. 2.5), la
convenuta poteva computare quale reddito ancora ragionevolmente realizzabile il
reddito da invalida definito dall’Ufficio AI.
Inoltre,
il Regolamento 2017 l’art. 25 prevede che per la Cassa pensione la persona
assicurata riconosciuta invalida dall’AI è ritenuto invalida per lo stesso
grado e a partire dalla stessa data, questo secondo il principio del vincolo
nell’ambito della previdenza obbligatoria con quanto pronunciato
dall’assicurazione invalidità, vincolo che però non è assoluto (in argomento: Vetter-Schreiber,
op. cit., art. 24, n. 1 ss, pagg. 104 ss).
Premesso
quanto sopra, va tuttavia ricordato che se il cambiamento della
situazione non incide di per sé sul diritto alla rendita AI, le condizioni per
una revisione giusta l'articolo 17 capoverso 1 LPGA non sono adempiute
(cfr. a tal riguardo DTF 133 V 548 consid. 7.1, 130 V 349 consid. 3.5, SVR 2011 IV Nr. 81 S. 245, STF 9C_223/2011 consid. 3.1).
In tal senso, il
marg. Nr. 5005.5 della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione
per l’invalidità (CIGI), nella versione in vigore dal 1° gennaio 2018, prevede:
"
Per procedere a una revisione della rendita è necessario un
cambiamento importante del grado d’invalidità. Tuttavia, in certi casi anche un
cambiamento minimo può avere conseguenze sulla rendita (p. es. se il grado
d’invalidità aumenta dal 59 al 60 %, giustificando così il passaggio da una
mezza rendita a tre quarti di rendita). In questi casi, anche un cambiamento
minimo del grado d’invalidità può portare alla revisione della rendita (DTF 133
V 545). Se il cambiamento della situazione non incide di per sé sul diritto
alla rendita, le condizioni per una revisione giusta l’articolo 17 capoverso 1
LPGA non sono adempiute (9C_223/2011).”
(sottolineatura del redattore)
Ora, visto che nel concreto l’attrice ha diritto ad
una rendita AI intera, per un grado d’invalidità dell’80,98%, l’eventuale peggioramento
del suo stato di salute, con eventuale conseguente aumento dell’incapacità
lavorativa rispettivamente dell’invalidità risulta irrilevante. In queste
circostanze essa non ha pertanto diritto d’inoltrare una domanda di revisione
della rendita AI ai sensi dell’art. 17 LPGA.
Sia
inoltre per completezza ricordato che, secondo la giurisprudenza federale, una
rendita d’invalidità del 2° pilastro dev’essere modificata in via di revisione
alle medesime condizioni materiali di una rendita dell’assicurazione
invalidità, riservate eventuali diverse disposizioni regolamentari – non
ravvisabili, in relazione alla questione che qui interessa, nella fattispecie
in esame (cfr. art. 23 Regolamento 2017) – per quanto riferito alle prestazioni
sovraobbligatorie (DTF 143 V 434 consid. 2.3, 3.3 e 3.4 pagg. 437s; DTF 138 V 409
consid. 3.2 pagg. 415s con riferimento a DTF 133 V 67 consid.
4.3.1
pag. 68; Hürzeler, in Schneider/Geiser/Gächter, Commentaire LPP et LFLP,
art. 23, n. 23, pag. 351; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2012, n. 1122 pag. 412;
Hürzeler, Invaliditätsproblematiken in der beruflichen Vorsorge, 2006, pagg.
314s).
Sulla
base dei succitati atti medici, questo Tribunale ritiene inesigibile al 100% lo
svolgimento di un’attività adeguata.
Il
reddito da invalida di fr. 13'819.-- va pertanto stralciato dal calcolo della
sovrassicurazione.
Il
nuovo conteggio, determinato sul modello di quello allegato allo scritto del 13
marzo 2018 della Cassa pensione (doc. E), risulta come segue:
Ultimo
salario assicurato CHF 76'697.--
di
cui 90% CHF 69'027,30
Prestazioni
d’invalidità (1° pilastro)
Rendita
intera AI AT 1 CHF 28'200.--
Rendita
intera per figlia __________ CHF 11'280.--
Totale
prestazioni del 1. Pilastro CHF 39'480.--
Prestazioni
d’invalidità (2° pilastro)
Rendita
intera AT 1 CHF 30'678,60
Rendita
intera per figlia __________ CHF 6'135.60
Totale
prestazioni del 2. Pilastro CHF 36'814,20
Totale
prestazioni CHF 76'294,20
Riduzioni
delle prestazioni da parte
della
previdenza professionale: CHF - 7'266.90
(69'027,30
– 76'294,20)
Ne consegue che, in
accoglimento della petizione, le prestazioni previdenziali annue (rendita
intera dell’attrice e quella per la figlia), decorrenti dall’11 febbraio 2018,
ammontano complessivamente a fr. 29'547,30 (36'814,20 – 7'266,90) e non a fr.
15'727, 80 come stabilito dalla Cassa pensioni nel citato scritto 13 marzo 2018
(doc. 7). Per quel che concerne la rendita per figlio va ricordato che il
diritto si estingue con il decesso del figlio o quando questi compie i 18 anni,
ma al massimo sino al compimento del 25 anno di età se è al tirocinio o agli
studi oppure se è incapace di guadagnare perché invalido per almeno il 70 per
cento (art. 25 cpv.1 in relazione all’art. 22 cpv. 3 LPP; art. 26 cpv.1 in
relazione all’art. 30 cpv. 2 e 3 Regolamento 2017).
2.7
Essendo la presente procedura
gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP in relazione all’art. 20 cpv. 1 LPTCA), alla
convenuta, sebbene soccombente, non sono accollate tasse e spese di giustizia.
In
considerazione dell’esito della lite, l’attrice, rappresentata da un legale, ha
diritto a un'indennità per ripetibili da mettere a carico della Cassa pensione
convenuta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La petizione è accolta.
§
La Cassa pensione CV 1 è condannata a versare a AT 1 prestazioni previdenziali
d’invalidità, per sé stessa e per la figlia __________, per complessivi fr.
29'547,30 dall’11 febbraio 2018.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa pensioni CV
1 verserà all’attrice fr. 1'800.-- di ripetibili (IVA compresa).
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti