34.2019.11
Mancato versamento dei contributi LPP da parte del datore di lavoro all'istituto di previdenza. Condanna del datore di lavoro al pagamento con rigetto definitivo dell'opposizione al PE
27 settembre 2019Italiano10 min
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Raccomandata
Incarto
n.
34.2019.11
rg/sc
Lugano
27 settembre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 2 aprile 2019 di
AT 1
contro
CV 1
in materia di contributi della previdenza professionale
considerato in fatto e in diritto
1.1 Per contratto d’adesione
sottoscritto il 12 luglio/14 settembre 2016 (contratto n. __________) la CV 1
quale datrice di lavoro ha affidato l’attuazione della previdenza professionale
obbligatoria dei suoi dipendenti alla AT 1 con effetto dal 1. giugno 2016 (doc.
A/1. A/4).
1.2 Stante il mancato pagamento –
anche dopo diffide (doc. A/8-10) e disdetta del contratto d’adesione per il 30
giugno 2018 (doc. A/11) – dei premi (e spese) dovuti per un importo complessivo
di fr. 3'926.95 (valuta 30 giugno 2018, senza interessi di chiusura a tale
data; cfr. conteggio sub doc. A/12), adite le vie esecutive con PE n. __________
dell’UE di __________ dell’8 gennaio 2019 (doc. A/13), con l’”istanza” (recte:
petizione) in rassegna la fondazione attrice chiede la condanna della CV 1 al
pagamento di suddetto importo, con interessi al 5% dal 1. gennaio 2019,
di fr. 181.35 per interessi sino al 31 dicembre 2018, nonché delle “spese regolamentazione
di esecuzione e altri costi”. Postula altresì il rigetto definitivo dell’opposizione
interposta al suddetto precetto come pure la rifusione di spese e ripetibili.
1.3 Parte convenuta non è
intervenuta in causa, malgrado la fissazione – trascorso il termine per la
presentazione della risposta di causa – di un ultimo termine perentorio ai
sensi dell’art. 13 cpv. 3 Lptca (cfr. II, III).
2.1 La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli artt. 49 cpv. 2 LOG.
2.2 L'art. 11 LPP impone al
datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di
affiliarsi a un istituto di previden-za regolarmente registrato. Tale
affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore di lavoro,
l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che riguarda
l'ammontare dei contributi l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza
stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore
di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere
almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro
deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del
lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è
l'unico debitore dei contributi (Brühwiler, Obligatorische
Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, 1998 p. 46; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und
Personalvorsorgestiftung, 1989, p. 32). Sui contributi non pagati alla
scadenza l'istituto può pretendere interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP).
Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previdenza possono
strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e
l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non devono necessariamente
corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del
Consiglio federale sulla LPP, p. 98). I primi servono per il finanziamento del
fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla
legge.
2.3 Nel processo riguardante il
versamento di contributi della previdenza professionale l'istituto di
previdenza deve sostanziare la pretesa in maniera completa al fine di
permetterne l'esame, il principio indagatorio vigente nell'ambito delle
assicurazioni sociali (SVR 1998 UV n. 1; DTF 117 V 263 consid. 1b) avendo i
su-oi limiti nell'obbligo delle parti di collaborare all'istruzione della causa
(DTF 125 V 195 consid. 2, 122 V 150 consid. 1a con riferimenti). D'altro canto
il datore di lavoro deve sostanziare i motivi per cui la pretesa non sarebbe
fondata. Se la richiesta risulta sufficientemente sostanziata, le contestazioni
immotivate non vengono considerate, ritenuto come i fatti da dimostrare vanno
sostanziati in maniera sufficiente e meglio vanno indicati in modo completo al
fine di poter assumere le prove necessarie (SZS 2003 p. 500, 2001 p. 562).
2.4 Nel caso di specie la pretesa
attorea appare sufficientemente so-stanziata e documentata.
Le persone
assicurate, l'obbligo contributivo, le modalità di finanziamento, calcolo,
fatturazione e versamento dei contributi sono disciplinati in particolare
all’art. 10 del Contratto d'adesione (doc. A/1; cfr. anche art. 6 per gli
interessi sui conti contributi), agli artt. 2.1, 3, 5 del Regolamento di
previdenza (doc. A/3) e nel Piano di previdenza (doc. A/4). In particolare i
premi, il cui intero versamento incombe al datore di lavoro, si compongono dell'accredito
di vecchiaia, del premio di rischio e delle spese accessorie LPP (art. 66 cpv.
2 LPP; cfr. Contratto d'adesione e Piano di previdenza).
Dagli atti
di causa emerge che il calcolo dei contributi previdenziali (sino alla disdetta
del contratto) e gli interessi (passivi) dovuti dalla convenuta è stato
eseguito secondo le disposizioni legali e regolamentari, tenuto conto del
salario coordinato LPP, delle persone assicurate, dei salari erogati. Il
calcolo dei contributi rimasti insoluti si fonda su questi elementi e su quelli
precedentemente esposti e risulta sufficientemente sostanziato.
Per quanto
attiene alle spese, esse risultano documentate e conformi al Regolamento delle
spese (sub doc. A/1) e vanno pertanto riconosciute (DTF 117 II 258) in ragione
di complessivi fr. 1'100 (cfr. conteggio sub doc. A/12).
Oggetto
di
condanna devono pure essere i costi relativi alla domanda di esecuzione (“spese
d’esecuzione”, fr. 300), fatti valere in aggiunta a suddetto importo,
indicati pure nel precetto esecutivo della cui opposizione è qui chiesto il
rigetto (doc. A/13) e contemplati nel Regolamento delle spese.
Parte
convenuta non ha del resto mai contestato né l'obbligo contributivo, né
l'ammontare del debito.
Alla
fondazione attrice spetta pertanto un importo complessivo di fr. 4'408.30
(3'926.95 + 181.35 + 300).
2.5 L’attrice chiede anche il
versamento di interessi di ritardo al 5% dal 1. gennaio 2019.
Secondo
l’art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di
previdenza può pretendere interessi di mora (Brühwiler, Brühwiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge,
in: Schw. BVR, 2007, n. 174; SZS 1990 p. 89). L’ammontare degli interessi è
fissato nel regolamento dell’istituto di previdenza; in caso contrario si
applica l’art. 104 CO che prevede un interesse moratorio del 5% (STFA B 2/02
dell’11 dicembre 2002 consid. 6.1; DTF 117 V 350; Brechbühl,
cit., ad art. 66, n. 36, p. 1082 e ivi riferimenti).
Nel
caso in esame, il tasso d’interesse richiesto corrisponde a quello legale e la
convenuta è palesemente in mora. La doman-da attorea merita pertanto
accoglimento. Gli interessi di ritardo al 5% sono dovuti dal 1. gennaio 2019
sull’importo di fr. 3'926.95.
2.6 L’attrice
postula pure la pronuncia del rigetto definitivo dell'oppo-sizione al
summenzionato PE n. __________ dell’UE di __________ dell’8 gennaio 2019
Il creditore che a seguito
dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art.
79 LEF, può chiedere diretta-mente la continuazione dell'esecuzione senza dover
esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art.
80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79
LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione
o del cantone del foro dell'esecuzione (DTF 107 III 60). Il principio è che
qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi intenti un'azione
in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il
credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit privé et assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La
condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza è che il giudice
dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il
giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il
Tribunale cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel
dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in
corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito riconosciuto.
La presente sentenza varrà
pertanto quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione senza che la
fondazione creditrice debba previamente chiedere il rigetto definitivo
dell'opposizione al giudice dell'esecuzione.
2.7 Per
l’art. 29 cpv. 1 Lptca la procedura è di principio gratuita (cfr. art. 73 cpv.
3 LPP). L'esclusione della gratuità della procedura in caso di introduzione di
procedimenti temerari o per leggerezza costituisce un principio processuale
generale del diritto federale delle assicurazioni sociali (DTF 128 V 323, 124 V
285; SZS 1998 p. 64; cfr. art. 29 cpv. 3 Lptca). Nell'ambito dell'azione
in materia di contributi LPP, il solo fatto di non intervenire in causa non è sufficiente
per ritenere temerario il comportamento di parte convenuta. In tale contesto il
comportamento della controparte dev'essere valutato tenendo conto anche
dell'agire che l'interessato ha tenuto precedentemente al processo. Se, quindi,
il datore di lavoro non rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di
procedure esecutive e obbliga l'istituto di previdenza a inoltrare un'azione
giudiziaria e non interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili
condizioni si può infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre
dilatorie passibili d’essere sanzionate tramite il pagamento di spese di
giustizia (DTF 128 V 323, 126 V 149; Meyer/Uttinger, in: Commentaire LPP et LFLP, op. cit., ad
art. 73, n. 89s).
Nel
caso in esame, parte convenuta non ha dato seguito alle richieste di pagamento
inviatele, ha interposto opposizione al precetto esecutivo e non è intervenuta
in causa. In tali circostanze, alla luce della suevocata giurisprudenza, ad
essa vanno caricati gli oneri di procedura per complessivi fr. 100.
2.8 L'assicuratore che vince la
causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF
128 V 133, 126 V 150, 112 V 361; SZS 2001 p. 174). All’assicuratore vincente e
non patrocinato in causa si giustifica eccezionalmente l’assegnazione di
ripetibili se il comportamento processuale della controparte si dimostra
temerario (o quest’ultima abbia agito con leggerezza) e, cumulativamente, se la
causa è complessa, ha valore litigioso elevato e richiede notevole impiego di
tempo e gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai risultati
ottenuti (DTF 128 V 133, 323, 127 V 207, 126 V 150, 110 V 135;
AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984 p. 278). Suddette condizioni non essendo nella
specie adempiute, non si giustifica l’assegnazione di ripetibili.
Per
questi motivi
dichiara e
pronuncia
1.- La petizione è accolta.
§ La CV 1 è condannata a
versare alla AT 1 la somma di 4'408.30 oltre interessi al 5% dal 1. gennaio
2019 su fr. 3'926.95.
§§ È rigettata in via
definitiva l’opposizione al PE n. __________ dell’UE di __________ dell’8
gennaio 2019 per l’importo di fr. 4'408.30 oltre interessi al 5% dal 1. gennaio
2019 su fr. 3'926.95.
2.-
Tasse e spese per complessivi fr. 100 sono poste a carico della parte convenuta.
Non si assegnano ripetibili.
3.- Comunicazione agli interessati
Fatti
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari,
deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere
una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
Considerandi
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti