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Decisione

34.2019.15

Mancato versamento dei contributi LPP da parte del datore di lavoro all'istituto di previdenza. Condanna del datore di lavoro al pagamento con rigetto definitivo dell'opposizione al PE

13 novembre 2019Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti da dimostrare vanno sostanziati in maniera sufficiente e meglio vanno

indicati in modo completo al fine di poter assumere le prove necessarie (SZS

2003 p. 500, 2001 p. 562).

2.5

2.5.1 Nella

fattispecie in esame, la pretesa attorea appare sufficiente-mente sostanziata e

documentata, nessuna contestazione, anche precedentemente all’inoltro della

petizione, risulta del resto essere stata sollevata dalla convenuta.

Con la sottoscrizione del contratto

d’affiliazione (doc. A/4) e la presa di conoscenza, quale parte integrante del

contratto, in particolare – per quanto qui interessa – delle condizioni generali

d’affiliazione (doc. A/6), del regolamento di previdenza (doc. A/5) e del

regolamento delle spese (sub doc. A/6), la società convenuta si è impegnata ad

attuare la previdenza professionale dei suoi dipendenti, tramite prelevamento

dei contributi dal salario dei lavoratori e versamento di questi e dei suoi

contributi alla cassa. La datrice di lavoro non risulta del resto aver mai

contestato il proprio obbligo contributivo, il quale non può quindi che essere

riconosciuto. Le norme concernenti il finanziamento sono previste nel suddetto

regolamento di previdenza (ed anche dal piano di previdenza, doc. A/7 e sub

doc. A/4) cui rimanda il contratto d'affiliazione e che definisce le modalità

di calcolo dei contributi in base al salario assicurato (cap. II, art. 13 e 14).

Inoltre, le condizioni generali contengono, tra l’altro, le norme applicabili

alla disdetta del contratto d’adesione, al pagamento e all'esigibilità dei

contributi, prevedendo anche l'addebito o l'accredito di interessi in caso di

pagamento anticipato o ritardato dei contributi (art. 2.3).

Dalle tavole

processuali risulta che il calcolo dei contributi (e interessi) e i relativi

conteggi notificati alla datrice di lavoro sono stati effettuati conformemente

alle disposizioni sopra esposte e a quelle vincolanti della LPP, tenendo conto

dei salari erogati nel periodo litigioso. Oltre ai contributi dovuti, sono

state anche addebitate (e sono comprese nella postulata somma di fr. 11’750.05)

spese per solleciti/diffide (fr. 250), spese per scioglimento del contratto

(fr. 300) e spese per domanda di esecuzione (fr. 300) (cfr. estratto conto in

doc. A/8), atteso che l’addebito di tali costi appare in concreto giustificato

trovando segnatamente fondamento nel già menzionato Regolamento delle spese (sub

doc. A/6).

La

cassa attrice postula altresì la condanna della società convenuta al pagamento

di fr. 1'250 in relazione alla “proposizione dell’azione”. In quanto

previsto dal Regolamento delle spese, anche il rimborso di tale spesa deve

essere riconosciuto.

2.5.2 Disattesa

deve per contro essere la richiesta di rimborso dell’importo di CHF 103.30

versato quale anticipo all’UE di __________. Tale spesa segue infatti le sorti

dell’esecuzione in quanto costituiscono un accessorio del credito che deve

essere sopportato dal debitore se non riesce ad opporsi con successo

all’esecuzione, in caso contrario dal creditore. Essa è aggiunta alla somma

oggetto di esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto, senza che sia

necessaria un’esplicita pronuncia nel merito (DTF 71 III 144; Panchaud/Caprez, La

mainlevée d’opposition, § 164, p. 414; Ammon/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs-und

Konkursrechts, 2008, p. 116; STCA 34.2006.55 del 24 gennaio 2007).

2.5.3 Il

credito complessivo di spettanza della Cassa attrice va di conseguenza cifrato

in fr. 13'000.05 (11'750.05 + 1'250).

2.6 L’attrice

chiede anche il versamento di interessi di mora al 6% dal 19 ottobre 2018 su

fr. 11'750.05 nonché interessi di mora al medesimo tasso sugli ulteriori fr. 1'250

dalla data d’inoltro della presente azione giudiziaria (8 maggio 2019).

Secondo

l’art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di

previdenza può pretendere interessi di mora (Brühwiler, cit., n. 174; SZS 1990 p. 89; cfr.

art. 2.3 condizioni generali). L’ammontare degli interessi è fissato nel

regolamento dell’istituto di previdenza; in caso contrario si applica l’art.

104 CO che prevede un interesse moratorio del 5% (STFA B 2/02 dell’11 dicembre

2002 consid. 6.1; DTF 117 V 350; Brechbühl, cit., ad

art. 66, n. 36, p. 1082 e ivi riferimenti).

Nel

caso in esame, le summenzionate condizioni generali (art. 2.3 lett. f)

prevedendo espressamente un interesse moratorio del 6% e la convenuta essendo

palesemente in mora, la domanda attorea merita accoglimento.

2.7

Chiesta è pure la pronuncia – per l’importo di fr. 11'750.05 con interessi al

6% dal 19 ottobre 2018 – del rigetto definitivo dell'opposizione al precetto

esecutivo n. __________ dell’UE di __________ del 2 gennaio 2019 (doc. A/34).

Ora,

il creditore che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri

diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere direttamente la

continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di

rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la

decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da

un Tribunale amministrativo della Confederazione o del Cantone del foro

dell'esecuzione (DTF 109 V 49 consid. 3, 107 III 60ss; SZS 1997 p. 322). Il

principio è che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 LEF e

quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi

riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la procedura

dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit privé et

assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La condizione aggiuntiva

introdotta dalla citata giurisprudenza è che il giudice dell'azione ordinaria

(che può essere, a seconda della natura del credito, il giudice civile o il

giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il Tribunale cantonale

delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel dispositivo che accoglie

in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in corso e rigetti formalmente

l'opposizione per la parte del credito riconosciuto.

La

presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione

dell'esecuzione, senza che il creditore debba previamente chiedere il rigetto

definitivo dell'opposizione al giudice dell'esecuzione per l’importo di fr. 11'750.05

oltre interessi al 6% dal 19 ottobre 2018.

2.8 Per

l’art. 29 cpv. 1 Lptca la procedura è di principio gratuita (cfr. art. 73 cpv.

3 LPP). L'esclusione della gratuità della procedura in caso di introduzione di

procedimenti temerari o per leggerezza costituisce un principio processuale

generale del diritto federale delle assicurazioni sociali (DTF 128 V 323, 124 V

285; SZS 1998 p. 64; cfr. art. 29 cpv. 3 Lptca). Nell'ambito dell'azione

in materia di contributi LPP, il solo fatto di non intervenire in causa non è

sufficiente per ritenere temerario il comportamento di parte convenuta. In tale

contesto il comportamento della controparte dev'essere valutato tenendo conto

anche dell'agire che l'interessato ha tenuto precedentemente al processo. Se,

quindi, il datore di lavoro non rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio

di procedure esecutive e obbliga l'istituto di previdenza a inoltrare un'azione

giudiziaria e non interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili

condizioni si può infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre

dilatorie passibili d’essere sanzionate tramite il pagamento di spese di

giustizia (DTF 128 V 323, 126 V 149; Meyer/Uttinger, in: Commentaire LPP et LFLP, op. cit., ad

art. 73, n. 89s).

Nel

caso in esame, parte convenuta non ha dato seguito alle richieste di pagamento

inviatele, ha interposto opposizione al precetto esecutivo e non è intervenuta

in causa. In tali circostanze, alla luce della suevocata giurisprudenza, ad

essa vanno caricati gli oneri di procedura per complessivi fr. 200.

2.9 L'assicuratore

che vince la causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 128 V 133, 126 V 150).

All’assicuratore vincente e patrocinato in causa si giustifica eccezionalmente

l’assegnazione di ripetibili se il comportamento processuale di controparte si

dimostra temerario o quest’ultima abbia agito con leggerezza (DTF

128 V 133 e 323, 127 V 207). Suddette condizioni, come visto (cfr. consid.

2.8), essendo nella specie realizzate, si giustifica l’assegnazione di

ripetibili a favore della cassa attrice.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1.- La

petizione è parzialmente accolta.

§ La

CV 1 è condannata a versare alla AT 1 la somma di fr. 13'000.05 con interessi

al 6% dal 19 ottobre 2018 su fr. 11'750.05 e dall’8 maggio 2019 su fr. 1'250.

§§ È

rigettata in via definitiva l’opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell’UE

di __________ del 2 gennaio 2019 per l’importo di fr. 11'750.05 oltre interessi

al 6% dal 19 ottobre 2018.

Considerandi

2.

- La

tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 200 sono poste a carico della

parte convenuta, la quale rifonderà a parte attrice fr. 500 per ripetibili (IVA

inclusa).

3.

- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti