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Decisione

34.2019.19

La procedura ex art. 73 LPP é quella dell'azione. Vista l'interruzione del nesso temporale é dato l'obbligo prestativo del nuovo istituto per un'incapacità lavorativa insorta precedentemente presso un altro assicuratore e che ha giustificato un'invalidità. Nascita del diritto alla rendita

27 aprile 2020Italiano55 min

versamento dal 1. dicembre 2014 essendo la domanda tardiva) al 31 marzo 2016 (doc.

Source ti.ch

Incarto

n.

Fatti

34.2019.19

FS

Lugano

27 aprile 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sulla petizione del 28 maggio 2019 di

AT 1

rappr. da: RA 1

contro

CV 1

rappr. da: RA 2

in materia di previdenza professionale

ritenuto in fatto

1.1. Una prima richiesta di

prestazioni AI per adulti presentata nel settembre 2014 da AT 1 (doc. 8/24-29

dell’incarto AI sub XVII), nata nel 1970, è stata accolta dall’Ufficio AI che,

con decisione del 29 marzo 2016, cresciuta incontestata in giudicato, le ha

riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal 1. novembre 2014 (con

versamento dal 1. dicembre 2014 essendo la domanda tardiva) al 31 marzo 2016 (doc.

54/203-204 e 52/199-201 dell’incarto AI sub XVII).

1.2. Nel periodo dal 1. gennaio al

31 dicembre 2018 AT 1 ha lavorato come segretaria medica presso __________ (doc.

78/270-281 dell’incarto AI sub XVII) e, di conseguenza, era assicurata per la

previdenza professionale presso il Fondo di Previdenza CV 1(di seguito CV 1).

Nel mese di dicembre 2017

essa ha presentato una nuova richiesta di prestazioni AI per adulti (doc.

62/212, 63/213, 64/214, 65/215-216 e 66/217-224 dell’incarto AI sub XVII), la

quale è stata accolta con decisione del 12 aprile 2019 dall’Ufficio AI che le

ha riconosciuto una rendita intera dal 1. novembre 2018 (doc. 119/366-367 e

116/358-362 dell’incarto AI sub XVII).

1.3. AT 1, visto lo scritto del 18

aprile 2019 con cui le veniva comunicato che non vi erano i presupposti per il

diritto ad una rendita LPP (doc. A), con lettera del 24 aprile 2019 –

evasa con scritto del 3 maggio 2019 (doc. E) – ha, tra l’altro, chiesto

al CV 1 di motivare la loro “decisione” e di indicare i rimedi di

diritto (doc. D).

Con “ricorso”

(recte: petizione) 28 maggio 2019, tramite l’avv. RA 1 l’assicurata ha contestato

la “decisione del 18 aprile 2018” e –

rilevato, in particolare, che “(…) nel caso concreto la ricorrente ha

beneficiato delle prestazioni Al sottoforma di rendita d'invalidità per la

precedente patologia dal 1.10.2014 al 31.03.2016. In seguito non ha esercitato

alcun'attività lavorativa fino al 31.12.2017 quando è stata assunta dall'__________

con una percentuale lavorativa dell'80%. Secondo la decisione Al, il diritto

alle prestazioni dell'Al è dato a partire dal 1.11.2018, ossia nel periodo

durante il quale l'assicurata era affiliata presso la Fondazione CV 1. Il lasso

di tempo trascorso tra la precedente malattia del 2014 e la nuova malattia del

2018 non permette di considerare che si tratti di una ricaduta che in quanto

tale non deve essere assunta dal Fondo di previdenza __________, ma dal

precedente assicuratore LPP competente per l'inabilità del 2014. Infatti al

momento dell'assunzione presso l’__________ la signora AT 1 era guarita dalla

precedente patologia ed era totalmente abile al lavoro da oltre un anno. Il

nuovo caso di malattia è avvenuto successivamente e non è diretta conseguenza

della malattia del 2014. Non sussiste quindi fra detta incapacità e

l'invalidità precedente risalente al 2014 uno stretto nesso materiale e

temporale, ritenuto che l'assicurata, dopo l'insorgenza dell'inabilità

lavorativa, è ridivenuta abile al lavoro per lungo tempo (dal 31.12.2016 al

1.4.2018). (…)” (I, punto 5, pagg. 11 e 12) –,

ha chiesto:

"

(…)

1. Il ricorso è accolto e la decisione è annullata.

§ Di conseguenza al signor [ndr. recte: alla signora] AT

1 viene versata una rendita d’invalidità da parte del Fondo di Previdenza CV 1.

Considerandi

2.

Protestate tasse, spese e ripetibili.

(…)" (I, pag. 14)

1.4

Con la risposta di causa – rilevato che “(…) tenuto conto che gli

istituti di previdenza non sono dotati del potere di emanare decisioni, le loro

prese di posizione rivestono il valore di semplici dichiarazioni di parte,

contro le quali può essere intentata azione al fine di ottenere il

riconoscimento di diritti negati, e ciò non nel termine breve del ricorso di 30

giorni, pena la perenzione della pretesa, ma nei termini più ampi di

prescrizione del credito (art. 41 LPP che dichiara inoltre applicabili gli art.

129.

a 142 CO; DTF 117 V 332). Pertanto, l'atto è ricevibile solo quale petizione

ed è tempestivo per le considerazioni esposte sopra. (…)” (VII, punto 1, pag.

2) –, il CV 1, rappresentato

dall’avv. RA 2, ha postulato la reiezione della petizione adducendo, in

particolare, che “(…) la ricorrente omette dire che, come detto, il 15

dicembre 2017 ha presentato una richiesta di peggioramento sulla quale, dopo

aver sentito il SMR, l'Al è entrata nel merito. Pertanto, al momento

dell'assunzione e, di riflesso, dell'affiliazione al CV 1, la malattia,

connessa a quella del 2014/2016 era già insorta. Significativo è in proposito

il rapporto 20 febbraio 2018 della dr. med. __________ […] (cfr. atti

Al). Nell'ambito della ponderazione globale di cui si è detto al punto

precedente vi sono altre circostanze rilevanti, ossia - dal novembre 2018 la

patologia è la stessa che ha dato diritto ad una rendita limitata dal

01.10.2014

al 31.03.2016 (cfr. decisione Al 21 marzo 2019 e la nota del medico

SMR) e dunque la malattia è conseguenza diretta di quella del 2014; - la

ricorrente ha continuato ad assumere una terapia sistemica per la recidiva del

carcinoma mammario e dunque non è possibile ritenere un nuovo caso LPP; - il

caso è sempre lo stesso con una serie di episodi aggravanti. (…)” (VII, Ad

5., pagg. 5 e 6).

1.5

Con scritto 18 luglio 2019

l’attrice ha trasmesso al TCA ulteriore documentazione (IX con allegati doc.

G-K) sulla quale il CV 1, con lettera del 29 luglio 2019 (XI), ha preso

posizione.

Il doc. XI è stato

trasmesso all’attrice (XII) che, con scritto del 7 luglio 2019 (XIII, trasmesso

per conoscenza al CV 1; XIV), si è confermata nelle proprie allegazioni.

1.6

Pendente causa il TCA ha

acquisito agli atti l'incarto AI dell'assicurata (XVII), comunicando alle parti

la possibilità di visionarne i documenti presso il Tribunale (XVIII).

Solo la parte attrice, con

scritto del 20 gennaio 2020 si è espressa sulle risultanze istruttorie

riconfermandosi essenzialmente nella sua posizione (XIX trasmesso per

conoscenza al CV 1; XX).

considerato in diritto

in ordine

2.1

AT 1, come accennato (cfr.

consid. 1.2), ha inoltrato al TCA un atto intitolato “ricorso” contro la

“decisione del 18 aprile 2018” emanata dal CV 1.

In proposito va rilevato

che l’Alta Corte ha statuito, riferendosi all'art. 73 LPP, che la LPP non

prevede la possibilità per gli organi dell'istituto di previdenza, di

pronunciare decisioni vincolanti, in applicazione del diritto federale,

cantonale o comunale (RDAT I-1994 pag. 195).

Dispositivo

Per questi motivi la

procedura di cui all'art. 73 LPP non è quella del ricorso ma dell'azione. Alla

base del procedimento non vi è infatti una decisione, bensì una "controversia

tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto" (SZS

2000 pag. 65; STF B 91/05 del 17 gennaio 2007; DTF 134 I 166; Vetter-Schreiber,

Berufliche Vorsorge, 2013, ad art. 73 n. 1 pag. 270; cfr. anche DTF 112 Ia 184

consid. 2a; 118 Ib 177, 118 V 162; Viret, "La

jurisprudence du TFA en matière de prévoyance professionnelle: Questions de

procédure" in RSA 1989 pag. 92).

Dal

momento che gli istituti di previdenza non sono dotati del potere di emanare

decisioni, le loro prese di posizione rivestono il valore di semplici

dichiarazioni di parte, contro le quali può essere intentata azione al fine di

ottenere il riconoscimento di diritti negati, e ciò non nel termine breve del

ricorso (di regola 30 giorni), pena la perenzione della pretesa, ma nei termini

più ampi di prescrizione del credito (art. 41 LPP che dichiara inoltre

applicabili gli art. 129 a 142 CO; DTF 117 V 332; Vetter-Schreiber, op. cit, ad

art. 73 n. 28 pag. 278).

Nel caso in esame il

rimedio di diritto corretto è quindi quello dell'azione, non del ricorso.

L'atto di causa è in ogni caso ricevibile in ordine come petizione.

In questo senso si è

espresso anche il CV 1 con la risposta di causa (cfr. consid. 1.4).

nel merito

2.2. Giusta l'art. 73 cpv. 1 LPP

ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide

sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto.

Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle assicurazioni (art.

4 cpv. 1 della Legge concernente la vigilanza sugli istituti di previdenza

professionale e sulle fondazioni, entrata in vigore il 1° gennaio 2012; RL

852.100). Con riferimento alla competenza territoriale, secondo l’art. 73 cpv.

3 LPP il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del convenuto o nel luogo

dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto.

Oggetto del contendere è

sapere se il CV 1 deve versare all’attrice, da ultimo alle dipendenze di

un’azienda con sede in Ticino (e meglio l’__________) e affiliata al convenuto

medesimo, una prestazione d’invalidità.

Siccome il luogo in cui

l’attrice è stata assunta si trova in Ticino e trattandosi di controversia tra

assicuratore LPP ed avente diritto, è data la competenza dello scrivente

Tribunale (DTF 127 V 35 consid. 3b, 125 V 168 consid. 2 con riferimenti).

2.3. L’art.

23 LPP, che è una disposizione minima (art. 6 LPP), prevede che hanno diritto

alle prestazioni d’invalidità le persone che:

a) nel senso

dell’AI, sono invalide per almeno il 40 per cento ed erano assicurate al

momento in cui è sorta l’incapacità di lavoro la cui causa ha portato

all’invalidità;

b) in seguito a

un’infermità congenita presentavano un’incapacità al lavoro compresa fra il 20

e il 40 per cento all’inizio dell’attività lucrativa ed erano assicurate

allorché l’incapacità al lavoro la cui causa ha portato all’invalidità si è

aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento;

c) diventate

invalide quando erano minorenni (art. 8 cpv. 2 LPGA), presentavano

un’incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all’inizio

dell’attività lucrativa ed erano assicurate allorché l’incapacità al lavoro la

cui causa ha portato all’invalidità si è aggravata raggiungendo almeno il 40

per cento.

Per avere diritto ad una

rendita di invalidità ai sensi dell'art. 23 LPP occorre dunque essere

assicurati al momento in cui si registra un'incapacità lavorativa o una

diminuzione di rendimento di una certa importanza (ossia, secondo la

giurisprudenza, di almeno il 20%; STF 9C_456/2016 del 12 maggio 2017 consid.

3.1 con riferimenti, 9C_772/2007 del 26 febbraio 2008 consid. 3.2; STFA B 95/04

del 10 gennaio 2005; B 100/00 del 16 febbraio 2001; Pratique VSI 1998 pag. 126).

Non è invece decisivo essere assicurati quando sorge l'invalidità vera e

propria (DTF138 V 419 consid. 6.2, 123 V 264 consid. 1b; SZS 1994 pag. 469

consid. 5a). Il richiedente deve essere assicurato al momento dell'insorgenza

dell'incapacità lavorativa che ha condotto all'invalidità, non necessariamente

quando insorge l'invalidità oppure il peggioramento della stessa (SZS 2002 pag.

155; DTF 123 V 264 consid. 1b). Questa soluzione è stata voluta per sopperire

ad eventuali lacune assicurative, nel caso in cui il datore di lavoro disdica

il contratto precedentemente alla decorrenza dell’anno di attesa necessario ai

fini dell’erogazione della rendita AI e quindi della rendita LPP (art. 29 cpv.

1 lett. b LAI in vigore fino al 31 dicembre 2007; DTF 123 V 264 consid. 1b e

120 V 116 consid. 2b). Di conseguenza il fondo di previdenza presso cui era

assicurato il dipendente al momento dell’intervenuta incapacità lavorativa è

obbligato a versare le prestazioni di invalidità, anche se al momento del

riconoscimento della stessa il rapporto assicurativo era già stato sciolto (SVR

1998 BVG Nr. 14; 1994 BVG Nr. 14; DTF 118 V 98). D’altra parte, l’obbligo di un

nuovo assicuratore di pagare prestazioni sorge solo se l’incapacità lavorativa

esistente già prima dell’inizio del nuovo rapporto assicurativo risulta

interrotta, cioè quando non vi è più alcun nesso materiale e temporale (SZS

2003 pag. 356). I medesimi principi valgono in materia di previdenza più

estesa, in assenza di disposizioni statutarie divergenti (SVR 1994 BVG Nr. 14

consid. 2b pag. 38; DTF 117 V 332 consid. 3).

2.4. L’art. 26 LPP stabilisce che,

per la nascita del diritto alle prestazioni d’invalidità, sono applicabili per

analogia le pertinenti disposizioni della legge federale sull’assicurazione invalidità

(art. 29 LAI; ora art. 28 cpv. 1 e 29 cpv. 1-3 LAI, cfr. DTF 140 V 470, consid.

3.3.2 pag. 474). L'istituto di previdenza può inoltre stabilire nelle sue

disposizioni regolamentari, che il diritto alle prestazioni sia differito,

fintanto che l'assicurato riscuote il salario completo (SZS 1995 pag. 464

consid. 3b).

Per l'art. 28 cpv. 1 lett.

b LAI il diritto alla rendita nasce, tra l'altro, il più presto nel momento in

cui l'assicurato è stato per un anno e senza notevoli interruzioni incapace al lavoro

almeno al 40% in media.

Il TF – chiamato a pronunciarsi circa la nascita

del diritto alle prestazioni d'invalidità della previdenza professionale

(obbligatoria) avuto riguardo agli articoli 26 cpv. 1 LPP; 28 cpv. 1 lett. b e

29 cpv. 1 LAI e i vecchi articoli 29 cpv. 1 lett. b e 48 cpv. 2 LAI (in vigore

fino al 31 dicembre 2007) –, nella

DTF 140 V 470, ha stabilito che “(…) con l'entrata in vigore della 5a

revisione dell'AI il diritto alle prestazioni di invalidità della previdenza

professionale (obbligatoria) inizia con la nascita del diritto a una rendita

dell'assicurazione invalidità secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI e non con la

decorrenza del periodo di carenza a norma dell'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI (DTF

132 V 159 è obsoleta; consid. 3.2 e 3.3). (…)” (regesto della DTF 140 V

470).

Per l’art. 24 cpv. 1 LPP

infine l’assicurato ha diritto alla rendita intera di invalidità se, nel senso

dell’AI, è invalido per almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido

per almeno il 60%, a una mezza rendita se è invalido per almeno il 50% e a un

quarto di rendita se è invalido per almeno il 40%.

Nell’ambito della

previdenza più estesa (sovraobbligatoria) gli istituti di previdenza possono

prevedere nel loro regolamento, in deroga all’art. 24 cpv. 1 LPP, che

l’ammontare della rendita corrisponda al grado d’invalidità. Tuttavia l’importo

della stessa deve corrispondere almeno alla rispettiva prestazione obbligatoria

(STF B 115/06 del 5 ottobre 2007 consid. 2.2, B 72/06 dell’11

settembre 2007 consid. 2.1; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2012, n. 876 pag.

318; Vetter-Schreiber, op. cit., ad art. 24 n. 23 pag. 108).

2.5. L’art. 4 LAI (in relazione

con l’art. 16 LPGA) prevede che l’invalidità é l’incapacità al guadagno,

presunta permanente o di rilevante durata cagionata da un danno alla salute

fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

Con incapacità di guadagno

si intende quell’incapacità di eseguire un’attività che si può esigere

dall’interessato in un mercato del lavoro equilibrato e quindi non solo quella

di effettuare il proprio lavoro (DTF 117 V 335 consid. 5c, 109 V 28; SZS 1995

pag. 476, Maurer, op. cit., pag. 140-141).

In ambito AI va pertanto

valutato se l’assicurato dispone ancora di capacità di guadagno nella sua

professione e parimenti se vi è possibilità di guadagno in altre professioni

ammissibili in un mercato del lavoro equilibrato (DTF 109 V 28, 111 V 21;

Brühwiler, Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, 1989 pag. 488). Le

attività considerate non si limitano quindi a quelle che coincidono con

l’ultima attività svolta o ad attività affini, ma anche ad attività diverse.

Per la stretta relazione

esistente tra la rendita d’invalidità dell’AI e quella del secondo pilastro

emerge che, il concetto d’invalidità nell’ambito della previdenza obbligatoria

e quello dell'assicurazione invalidità, è di principio il medesimo (DTF 115 V

210; RDAT I 1995 consid. 2.2 pag. 229).

Secondo la giurisprudenza,

nell'ambito della previdenza obbligatoria, gli istituti di previdenza sono

vincolati da quanto pronunciato dall’assicurazione invalidità non solo per quel

che riguarda il grado di invalidità (DTF 115 V 208 consid. 2c e 215 consid. 4c;

SZS 1996 pag. 48 consid. 2b e 2d; SVR 1994 BVG Nr. 15 consid. 3c; non c’è

vincolo invece con riferimento alle basi di calcolo del grado di invalidità,

cfr. Stauffer, Die berufliche Vorsorge, in: Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2013, ad art. 24), ma

ugualmente per quanto concerne la nascita del diritto alla rendita e, di

conseguenza, parimenti per la determinazione del momento a partire dal quale la

capacità al lavoro dell'assicurato si è deteriorata in maniera sensibile e

duratura (DTF 134 V 64, 133 V 67, 129 V 73, 126 V 310 consid. 1, 123 V 271

consid. 2a e riferimenti, 120 V 108 consid. 3c, 118 V 39 consid. 2b/aa; SZS

2002 pag. 155, SZS 1997 pag. 68; SVR 1995 BVG Nr. 22 pag. 57 consid. 2, SVR 1994 BVG Nr. 15 pag. 42 consid. 3c). In tal caso il concetto di

invalidità è infatti il medesimo. Accertamenti separati del grado di

invalidità potrebbero condurre a risultati differenti in contraddizione con lo

scopo della legge (DTF 115 V 210 consid. 2b e 218 consid. 4, 118 V 39 consid.

2b). A tale vincolo di principio degli istituti di previdenza alle costatazioni

degli organi dell’AI nulla è mutato, secondo la giurisprudenza, dopo

l’introduzione della LPGA (DTF 130 V 78, 132 V 1).

Questo vincolo vale

nell’ambito della previdenza sovraobbligatoria solo se il regolamento

previdenziale si basa sul medesimo concetto di invalidità dell’assicurazione

invalidità (DTF 126 V 308).

L’istituto di previdenza

non è tuttavia vincolato in maniera assoluta alle conclusioni dell’AI.

Innanzitutto, a titolo

generale, l'istituto previdenziale può scostarsi dalle conclusioni

dell’assicurazione invalidità se queste appaiono di primo acchito insostenibili

(DTF 134 V 64, 133 V 67, 129 V 73, 126 V 310 consid. 1, 123 V 271 consid. 2a, 115 V 208 consid. 2c e 215 consid. 4c, 109 V 24; SVR 1995 BVG Nr.

22 pag. 57 consid. 2a; SZS 1996 pag. 47; STFA B 38/92 del 30 novembre

1993 in Plädoyer 1994 pag. 66; Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des

Bundesgesgerichts zum IVG, 2014, ad. art. 4 N. 116 pag. 43; cfr. anche DTF 126

V 308 dove si sottolinea che per la valutazione del quesito a sapere se la

valutazione dell'AI è manifestamente errata, e per questo non vincolante per

l'istituto di previdenza, sono primariamente determinanti gli atti esistenti al

momento in cui la decisione è stata presa).

D’altra parte, la

giurisprudenza dell'Alta Corte ha stabilito che l'Ufficio dell'assicurazione

invalidità è tenuto a notificare una decisione di rendita agli istituti di

previdenza entranti in linea di conto, vale a dire che potrebbero essere

chiamati a fornire prestazioni nel caso specifico. Tale obbligo di

notificazione è espressamente previsto dall’art. 76 cpv. 1 lett. i OAI in

vigore dal 1. gennaio 2003. Se non viene coinvolto nella procedura pendente

innanzi all'UAI, l'istituto LPP - che dispone di un diritto di opposizione e

ricorso proprio nelle procedure rette dalla LAI - non è legato alla valutazione

dell'invalidità (nel suo principio, quanto al grado e all'inizio del diritto

così come anche con riferimento alla decisione sullo statuto di persona

invalida, vale a dire di persona ritenuta attiva, parzialmente attiva o non

attiva) effettuata dagli organi dell'AI (DTF 134 V 64, 133 V 67, 132 V 1, 130 V

273 consid. 3.1, 129 V 73 e 150, 126 V 310 consid. 1; cfr. anche le STF

9C_684/2008 del 18 settembre 2009; STFA B 32/03 del 21 gennaio 2005, B 66/04

del 21 settembre 2004, B 81/02 del 9 gennaio 2004, B 3/03 del 31 dicembre 2003,

B 68/03 del 16 dicembre 2003; cfr. anche esplicitamente l'art. 49 cpv. 4 LPGA e

l'art. 76 cpv. 1 lett. i OAI in vigore dal 1. gennaio 2003). La questione di

sapere se un difetto di notifica di una decisione può venir sanato

successivamente, segnatamente dal fatto che l’istituto di previdenza viene in

seguito comunque in possesso della decisione, deve, secondo il TFA, venir

esaminata in ogni caso concreto ponderando gli interessi in gioco (SZS 2006

pag. 367; per una sintesi della giurisprudenza sul tema cfr. STF 9C_689/2008

del 25 febbraio 2009).

Secondo il TFA infine,

considerato come lo scopo del vincolo alla pronuncia dell'AI sia quello di

sgravare gli istituti di previdenza da accertamenti dispendiosi, bisogna

ritenere che tale vincolo sia riferito unicamente a quegli accertamenti e a

quelle valutazioni degli organi dell’AI che nell’ambito della procedura

(dell’AI) erano determinanti per l’esame della pretesa alla rendita

d’invalidità e sui quali andava effettivamente deciso; diversamente gli organi

della previdenza professionale devono esaminare i presupposti della pretesa

liberamente (STF 9C_684/2008 del 18 settembre 2009; STFA B 83/04 del 25 aprile

2006, B 50/99 del 14 agosto 2000, B 79/99 e 4/00 del 26 gennaio 2001). Ne

discende che la fissazione della data d’inizio del diritto alla rendita da

parte dell’UAI non esclude che l’incapacità lavorativa motivante il diritto a

prestazioni d’invalidità della previdenza professionale sia subentrata,

foss’anche in misura ridotta, già precedentemente all’inizio dell’anno di

carenza secondo l’AI (SZS 2005 pag. 241 e 2003 pag. 45; STFA B 81/03 del 9 novembre

2004 e B 47/98 dell’11 luglio 2000).

In virtù dell’art. 6 LPP

(che stabilisce che la parte seconda della legge stabilisce unicamente esigenze

minime), gli istituti di previdenza, oltre alla possibilità di introdurre la

previdenza più estesa (art. 49 cpv. 2 LPP; cfr. SZS 1995 pag. 465-466 consid.

4b/aa), sono liberi di estendere il concetto di invalidità a favore

dell’assicurato oppure di concedere prestazioni anche quando il grado

d’invalidità è inferiore al 40%. Ciò non significa tuttavia che i fondi di

previdenza dispongono di un margine di apprezzamento illimitato (SZS 1995 pag.

466 consid. 4b/aa; DTF 118 V 35). Se essi infatti fanno espresso riferimento al

concetto di invalidità previsto dall’AI, sono vincolati dalla valutazione

dell’invalidità fatta dall'assicurazione invalidità, a meno che la stessa

appaia di primo acchito insostenibile (SZS 2002 pag. 155; 1996 pag. 48 consid.

2b e 2d; SVR 1995 BVG Nr. 22 pag. 57 consid. 2a, 1994 BVG Nr. 15 consid. 3c;

DTF 115 V 208 consid. 2c; 115 V 215 consid. 4c).

Inoltre, se il concetto di

invalidità è più esteso, il fondo di previdenza non è vincolato alle

conclusioni dell’AI. In tal caso la fondazione può statuire liberamente tenuto

conto di regole proprie. In simili condizioni potrà senz'altro fondarsi su

elementi raccolti dall'UAI, ma non sarà vincolata da una valutazione che si

fonda su altri criteri (SZS 1997 pag. 71, 1996 pag. 56; DTF 118 V 73 consid. 1,

117 V 335 consid. 5c, 115 V 220 seg.).

Secondo la giurisprudenza

la facoltà riservata agli istituti di previdenza in virtù dell'art. 6 e 49 cpv.

2 LPP non implica un potere di apprezzamento illimitato. Se essi adottano nei

loro statuti o nei regolamenti un certo metodo di valutazione, devono

conformarsi, nell'applicazione dei criteri, ai concetti delle assicurazioni

sociali (per l'incapacità di esercitare la propria professione abituale: DTF

111 V 239 consid. 1b) e ai principi generali (DTF 113 II 347 consid. 1a). In

altri termini se dispongono di piena libertà nella scelta della nozione, devono

comunque assegnarle il significato usuale e riconosciuto in ambito assicurativo

(STFA non pubbl. in re A. del 25 marzo 1993 consid. 3).

2.6. Va ancora precisato che

secondo la giurisprudenza l’art. 23 LPP persegue anche lo scopo di delimitare

la responsabilità tra più istituti di previdenza. La questione si pone ad

esempio nel caso in cui il lavoratore, già colpito nella sua salute in una

misura atta a influenzare la sua capacita di lavoro, entra al servizio di un

nuovo datore di lavoro e viene in seguito posto al beneficio di una rendita di

invalidità. In tale ipotesi, a determinate condizioni, le prestazioni vanno

versate dal precedente istituto di previdenza e non dall'attuale (DTF 123 V 264

consid. 1c, 120 V 117 consid. 2c e 120 secondo cui "l'art.

23 LPP vise quant à lui à prolonger la responsabilité de l'institution de

prévoyance au-delà de l'affiliation, lors de la survenance de l'éventualité

assurée"; cfr. anche SZS 2002 pag. 156 consid. 2b; STF B 64/99

del 6 giugno 2001).

Secondo

la giurisprudenza federale, affinché il precedente istituto di previdenza sia

tenuto a versare la prestazione d’invalidità, l’incapacità di lavoro deve

essersi manifestata in un’epoca in cui l’assicurato era affiliato presso

quell’istituto e deve inoltre sussistere fra detta incapacità e l’invalidità

uno stretto nesso materiale e temporale.

Vi

è connessione materiale se il danno alla salute all’origine

dell’invalidità è essenzialmente lo stesso che si è già manifestato durante

l’affiliazione al precedente istituto di previdenza e che ha causato

un’incapacità di lavoro.

La

connessione temporale presuppone che l'assicurato, dopo l'insorgenza

dell'inabilità lavorativa, non sia ridivenuto abile al lavoro per lungo tempo.

Tale connessione è interrotta se, durante un certo periodo, l'assicurato è

nuovamente abile al lavoro, ritenuto comunque che un breve periodo di

remissione non basta per interrompere il rapporto di connessione temporale (DTF

138 V 419 consid. 6.2, 130 V 275 consid. 4, 123 V 264 consid. 1c, 120 V 117

consid. 2c e SZS 2002 pag. 156). In effetti secondo il TF:

"

L’institution de

prévoyance ne saurait, en effet, répondre de rechutes lointaines plusieurs

années après que l’assuré a recouvré sa capacité de travail (ATF 123 V 262

consid. 1c p. 264; ATF 120 V 112 consid. 2c/aa p. 117)." (DTF 138 V 409, consid. 6.2 pag. 419)

In

tal caso il vecchio istituto di previdenza è liberato da qualsiasi obbligo (DTF

120 V 117; M. Moser, Die zweite Säule und ihre Tragfähigkeit, Basilea 1993,

pag. 210).

Si

osservi che il requisito del nesso di causalità materiale e temporale, quale

criterio per l'obbligo prestativo di un istituto di previdenza, non è

applicabile solo quando si tratti di delimitare la responsabilità tra due

istituti di previdenza. Tale criterio vale in ogni caso, cioè anche quando si

tratta di decidere se un istituto di previdenza a cui un lavoratore era

affiliato al momento dell'insorgenza dell'incapacità lavorativa debba

rispondere per il rischio d'invalidità sorto dopo la fine del rapporto di

previdenza in un momento in cui l'interessato ancora non aveva reperito un

nuovo lavoro e, quindi, ancora non era assicurato presso alcun istituto di

previdenza (SVR 2001 BVG Nr. 18 pag. 69 consid. 5a pag. 70; STFA B 34/01 del 15

novembre 2001 consid. 1b e B 72/99 del 10 ottobre 2001 consid. 4).

Nella

sentenza 6 dicembre 2007, pubblicata in DTF 134 V 20 e segg., il TF, apportando

dei chiarimenti a quanto stabilito dalla precedente giurisprudenza, ha in

particolare precisato che determinante per l’insorgenza dell’incapacità

lavorativa ai sensi dell’art. 23 cpv. 1 lett. a LPP è l’inabilità nell’attività

precedentemente svolta, mentre il nesso temporale si determina sulla base

dell’incapacità lavorativa, rispettivamente della capacità lavorativa in

un’attività ragionevolmente esigibile confacente con il danno alla salute;

questa deve permettere di conseguire, per rapporto all’attività abituale, un

reddito escludente il diritto ad una rendita (consid. 5.3). Il TF si è

confermato nella propria giurisprudenza al consid. 2.3 della STF 9C_339/2011

del 19 marzo 2012 laddove ha rilevato che “(…) per determinare il momento in

cui è sorta l'incapacità di lavoro la cui causa secondo l'art. 23 LPP ha

portato all'invalidità, è decisiva la perdita di rendimento funzionale nella

professione abituale o nello svolgimento delle mansioni finora esercitate (DTF

130 V 97 consid. 3.2 pag. 99; 114 V 281 pag. 286; cfr. pure DTF 130 V 35

consid. 3.1 pag. 36 con riferimenti). La connessione temporale con l'invalidità

subentrata successivamente - quale ulteriore requisito per il diritto a

prestazioni di invalidità dell'istituto di previdenza competente - si determina

invece in funzione dell'incapacità lavorativa, rispettivamente della capacità

lavorativa in un'attività ragionevolmente esigibile confacente al danno alla

salute. Questa attività, raffrontata a quella abituale, deve però permettere di

conseguire un reddito escludente il diritto a una rendita (DTF 134 V 20 consid.

5.3 pag. 27). (…)”.

La

giurisprudenza federale ha inoltre precisato che, nel caso di interruzione

dell’incapacità di lavoro, non si può procedere ad un’applicazione schematica,

analogamente a quanto previsto agli art. 29ter e 88a cpv. 1 OAI (DTF 123 V 264

e 120 V 118 consid. 2c/bb), mitigando il tenore di una precedente sentenza, in

cui aveva stabilito che il nuovo istituto di previdenza è obbligato a versare

la rendita solo se l’assicurato ha lavorato per tre mesi interi, dopodiché si è

ripresentata un’incapacità di lavoro (STFA B 38/92 del 30 novembre 1993 in

Plädoyer 4/94 pagg. 66-67).

Per

risolvere tale questione si deve tener conto di tutte le particolarità del caso

concreto, e meglio della natura del danno alla salute, della prognosi del

medico e dei motivi che hanno indotto l’assicurato a riprendere il lavoro.

Inoltre sono determinanti le circostanze relative al mondo del lavoro, come un

guadagno intermedio ottenuto dall’assicurato o la sua capacità di collocamento

(DTF 134 V 22, 123 V 264 consid. 1c e 267 consid. 2c, 120 V 118 consid. 2b; SZS

2003 pag. 510, 2002 pag. 156 consid. 2b; SVR 2001 BVG Nr. 18 pag. 69 segg.). In

questo senso nel caso di un assicurato invalido bisognerà negare il riacquisto

della capacità lavorativa anche nel caso del tentativo, di oltre tre mesi, di

ripresa dell’attività lavorativa, se la ripresa era motivata più da ragioni

sociali e una ripresa dell’attività lavorativa duratura era comunque da

ritenere improbabile (DTF 134 V 22 consid. 3.2.1 con riferimenti;

Vetter-Schreiber, op.cit, ad art. 23, n. 36, pag. 96). Decisivo è piuttosto il

quesito di sapere se durante la ripresa dell’attività lavorativa l’assicurato

ha apportato o meno una prestazione lavorativa piena e se il riacquisto

duraturo della capacità lavorativa sembra probabile alla luce dei risultati del

tentativo di ripresa del lavoro (Vetter-Schreiber, op. cit, ad

art. 23, n. 37, pag. 97; STFA B 4/02 del 30 ottobre 2002 e riferimenti a

SZS 1997 pag. 67). Sempre riguardo all’interruzione del nesso temporale tra

l’incapacità lavorativa originaria e la successiva invalidità vedi anche la DTF

144 V 58 nella quale l’Alta Corte, dopo un riepilogo della giurisprudenza, ha

concluso che “(…) la connessione temporale tra l'incapacità lavorativa

insorta durante il rapporto di previdenza e l'invalidità successiva è

interrotta quando è data una capacità lavorativa superiore all'80 % in

un'attività lavorativa adeguata durante più di tre mesi (consid. 4.4 e 4.5). (…)”

(regesto della DTF 144 V 58).

Quanto

al presupposto della connessione temporale va ancora detto che parte della

dottrina ritiene che la durata dell’esercizio dell’attività lavorativa, il cui

motivo può essere terapeutico, non ha rilevanza determinante né prevalente

nell’ambito della valutazione delle circostanze del caso concreto, bensì configura

solo un indizio. Di conseguenza, il fattore tempo deve passare in secondo

piano, rispetto ad altri aspetti della fattispecie, se si può ritenere che, in

un ambiente normale, cioè non protetto né particolarmente comprensivo, il

reinserimento sarebbe fallito (M. Moser, Eine Gesetzesnorm sorgt zur

Verunsicherung: weitere Fragen zu art. 23 BVG, SZS 1997, Sonderheft, pag. 120

segg., in particolare 124).

Da ultimo va anche detto

che se l’invalidità che dà luogo a una rendita è da ricondurre a diverse affezioni

alla salute, di cui però solo una ha avuto un influsso sulla capacità

lavorativa dell’assicurato durante la copertura previdenziale, l’istituto di

previdenza deve unicamente rispondere per l’invalidità che risulta da

quest’ultima. Per la parte dell’invalidità che è dovuta a dei disturbi che si

sono manifestati in modo tale da dare luogo a prestazioni solo dopo che la

persona assicurata ha lasciato l’istituto di previdenza, la connessione

materiale necessaria fa infatti difetto (cfr. Hürzeler, in Schneider/Geiser/Gächter,

Kommentar BVG und FZG, ed. 2019, ad. art. 23, pag. 361).

2.7. Nella presente fattispecie secondo

l’art. 30 capoversi da 1 a 3 del Regolamento 2019 del CV 1 (reperibile su __________).

"

(…)

1. L’assicurato che viene riconosciuto invalido

dall’AI è parimenti riconosciuto come invalido dal Fondo con effetto alla

stessa data, se era affiliato al Fondo al momento in cui è sopravvenuta

l’incapacità al guadagno, la cui causa è all’origine dell’invalidità. Rimangono

espressamente riservati i casi previsti nell’articolo 23 LPP lettere b) e c).

2. Il Fondo può, nei 30 giorni seguenti

la notifica della decisione AI, interporre ricorso contro questa decisione.

3. Il

grado d’invalidità dell’AI determina il tasso d’invalidità del Fondo:

Grado d’invalidità

Tasso

d’invalidità

Percentuale

secondo l’AI

del

Fondo

residua

meno del 40% nessuna

rendita 100%

dal 40% 25%

75%

dal 50%

50% 50%

dal 60%

75% 25%

dal 70%

rendita intera 0%

(…)." (art.

30 cpv. da 1 a 3 Regolamento 2019 CV 1).

Dal

tenore della succitata norma emerge che il concetto di invalidità del

Regolamento coincide sostanzialmente con quello della LPP e, quindi, della LAI.

2.8. L’attrice, all’epoca attiva fino

al 30 novembre 2014 quale coach e acquisitore di stage presso la __________

(doc. 13/46-29 dell’incarto AI sub XVII), ha inoltrato la prima domanda di

prestazioni AI per adulti nel settembre 2014. Dal 28 maggio 2014 le è stato

diagnosticato un carcinoma lobulare invasivo della mammella sx. Eseguiti gli

accertamenti del caso l’Ufficio AI l’ha messa al beneficio di una rendita

intera dal 1. novembre 2014 al 31 marzo 2016 in quanto ritenuta abile

totalmente al lavoro nell’attività abituale e in un’attività adeguata dal

dicembre 2015 (cfr. consid. 1.1).

Negli anni 2016 e 2017 non

ha svolto alcuna attività lavorativa percependo la disoccupazione fino alla

fine del diritto (doc. 73/239 dell’incarto AI sub XVII) e dal 1. gennaio 2018

ha iniziato l’attività di segretaria __________ presso __________ con un

contratto di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2018 (doc.

78/270-281 dell’incarto AI sub XVII).

Il 14 novembre 2017 è

stata posta la nuova diagnosi oncologica di adenocarcinoma endometroide

dell’utero (doc. 75/242-245 dell’incarto AI sub XVII) e nel mese di novembre

2018 è stata diagnosticata una recidiva di carcinoma mammario con carcinosi

peritoneale (doc. 104/336 dell’incarto AI sub XVII). Con decisione del 12

aprile 2019 l’Ufficio AI le ha riconosciuto il diritto ad una rendita intera

d’invalidità dal 1. novembre 2018 (cfr. consid. 1.2).

2.9. L’Ufficio AI, come accennato

(cfr. consid. 1.2), con decisione del 12 aprile 2019 (doc. C, cresciuta

incontestata in giudicato e notificata in copia al CV 1), ha riconosciuto

all’attrice il diritto ad una rendita d’invalidità intera dal 1. novembre 2018

e dalle motivazioni risulta:

"

(…)

abbiamo esaminato il diritto ad una rendita

d'invalidità. I requisiti per l'attribuzione di una rendita risultano essere

assolti. Le disposizioni legali che le competono si trovano in allegato.

La nostra decisione si basa su questi presupposti.

Esito degli accertamenti:

In data 15.12.2017 lei ha presentato una richiesta di

peggioramento, la quale è stata inizialmente completata con l'acquisizione di

tutta la documentazione medica necessaria ai fini di poter valutare completamente

il procedere assicurativo.

Lei al momento del subentrare del danno alla salute

era impiegata nella misura dell'80%. Per il restante 20% viene considerata

quale casalinga.

QUOTA PARTE SALARIATA:

In base alla nuova documentazione medica acquisita

all'incarto in fase di revisione, il nostro Servizio medico regionale (SMR) ha

ritenuto che il suo stato di salute ha subito un peggioramento, il quale le ha

comportato dal 01.04.2018 al 11.11.2018 un'incapacità al lavoro del 50% in ogni

attività. Dal 12.11.2018 è presente una totale incapacità al lavoro e al guadagno

in ogni attività.

QUOTA PARTE CASALINGA:

Il nostro SMR ha indicato le seguenti limitazioni

nella conduzione dell'economia domestica:

40% dal 01.04.2018 al 11.11.2018

70% dal 12.11.2018 in avanti

METODO MISTO:

Dal 01.10.2014 al 31.03.2016 lei ha già beneficiato di

una rendita intera d'invalidità (grado Al dell'84%) per la stessa patologia

subentrata in data 12.11.2018.

Ponderando quindi il tempo dedicato alle attività di

salariata e casalinga con gli impedimenti ad essi causati dal danno invalidante

si ottiene un grado d'invalidità del 94% come rappresentato nello specchietto a

margine:

Attività

Limitazione Grado d'invalidità parziale

Salariata 80% impedimento 100% grado Al

80%

Casalinga 20% impedimento 70% grado Al

14%

Grado Al 94%

Misure d'ordine professionale non risultano attuabili.

Decidiamo pertanto:

Dal 01.11.2018 (cfr. l'art. 29bis OAI - risorgere

dell'invalidità) lei ha diritto ad una rendita intera d'invalidità con un grado

del 94%.

Reintegrazione

Attualmente non sono previsti provvedimenti di

reintegrazione.

Una nuova verifica della situazione medica, personale

e lavorativa non escluderà, se sarà indicata, l'adozione di provvedimenti

reintegrativi con lo scopo di migliorare la capacità al guadagno. (…)." (doc.

C).

Il dr. __________, medico

SMR (Medico generico FMH SIM Attestato Medico Perito) – così interpellato dal funzionario

incaricato: “(…) Vogliate indicare se l’attuale patologia è la stessa che ha

dato diritto ad una rendita limitata dal 01.10.2014 al 31.03.2016 (vedi

rapporto finale SMR del 28.12.2015 - art. 29bis risorgere OAI). (…)” (doc.

108/344 dell’incarto AI sub XVII) –,

nell’annotazione dell’8 febbraio 2019, ha rilevato che “(…) dal novembre

2018 la patologia è la stessa che ha dato diritto ad una rendita limitata dal

01.10.2014 al 31.03.2016 (vedi rapporto finale SMR del 28.12.2015 - art. 29bis

risorgere OAI). Da aprile 2018, la IL del 50% è dettata da un’altra nuova

patologia. (…)” (doc. 112/349 dell’incarto AI sub XVII).

Lo stesso medico SMR, nel

rapporto finale del 1. febbraio 2019 (doc. 107/341-343 dell’incarto AI sub

XVII) – oltre a quelle poste nel precedente rapporto finale del 2 agosto

2018 (doc. 96/314-316 dell’incarto AI sub XVII) –, quale ulteriore

diagnosi che ha giustificato un’inabilità lavorativa totale dal novembre 2018

ha posto (evidenziandola in grassetto) quella di “(…) Recidiva di carcinoma

mammario con carcinosi peritoneale (nov 18) (…)” (doc. 107/342 dell’incarto

AI sub XVII).

In precedenza (nell’ambito

della richiesta di prestazioni AI per adulti del settembre 2014, sfociata nella

decisione del 29 marzo 2016 con cui l’Ufficio AI le ha riconosciuto il diritto

ad una rendita intera dal 1. novembre 2014 al 31 marzo 2016 (cfr. consid. 1.1)),

la dr.ssa __________, FMH in medicina interna generale, nella perizia del 10

dicembre 2015 (doc. 48/177-186 dell’incarto AI sub XVII) – poste le seguenti diagnosi “(…) 1.

carcinoma lobulare invasivo della mammella sinistra G2 co associati focolai di

neoplasia intraepiteliale lobulare (LIN3), invasione vascolare presente, pT1b

(1 cm) pN2a (7/17) cM0, ER 90%, KI67 70%, c-erbB-2 score 2+, assenza di

amplificazione genica alla FISH (diagnosi istologica del Prof. __________ di __________

e revisione istologica del 20.05.2014 c/o di __________). Consulenza genetica

BRCA 1 mutata. Terapia oncologica eseguita: biopsia della mammella sinistra

(27.03.2014), quadrantectomia sinistra con dissezione ascellare omolaterale

(24.04.2014), revisione del cavo ascellare in seguito a raccolta ematica

(25.04.2014), chemioterapia adiuvante secondo schema AC, 4 cicli dal 05.06 al

06.08.2014, in corso terapia con Lucrin, Tamoxifen interrotto) e radioterapia

postoperatoria dal 02.12.2014. 2. stato dopo ricostruzione della cuffia

dei rotatori della spalla destra, per rottura traumatica il 18.02.2013 (Dr.

med. __________). Diagnosi collaterali: Allergia a sulfamidici,

cefalosporine (epatopatia acuta su Cefixime). Epatopatia acuta citolitica e

colestatica (02.05.2014) di origine non chiara DD: medicamentosa, su passaggio

di calcolo. Pregressa pielonefrite (2008 circa). esiti di intervento di Morbo

di Bowen vulvare (2009). Modica condrosi L4-L5. NB la diagnosi di fibromiolgia

non è confermata. (…)” (doc. 48/185 dell’incarto AI sub XVII) –, aveva formulato la seguente valutazione:

“(…) Si tratta di una paziente che ha subito un infortunio alla spalla

destra in ambito lavorativo nel 2013. È stata operata per rottura in

tendinopatia calcifica del sovraspinoso spalla destra di intervento di

asportazione di calcificazione, ricostruzione cuffia rotatoria e decompressione

sottoacromiale. Questo danno alla salute ha giustificato i seguenti periodi di

IL: 100% dal 01.10.2013 al 15.10.2013, 0% dal 23.10.2013 al 23.10.2013, 100%

dal 30.10.2013 al 31.08.2014. A seguito di una biopsia della mammella sinistra

il 27 marzo 2014 è stato diagnosticato un carcinoma della mammella (carcinoma

lobulare invasivo della mammella sinistra G2 con associati focolai di neoplasia

intraepiteliale lobulare (LIN3), invasione vascolare presente, pT1b (1 cm) pN2a

(7/17) cMO, ER 90%, Kl67 70%, c-erbB-2 score 2+, assenza di amplificazione

genica alla FISH (diagnosi istologica del Prof. __________ di __________ e

revisione istologica del 20.05.2014 c/o di __________. Consulenza genetica BRCA

1 mutata). L'A. è stata sottoposta alla seguente terapia oncologica: biopsia

della mammella sinistra (27.03.2014), quadrantectomia sinistra con dissezione

ascellare omolaterale (24.04.2014), revisione del cavo ascellare in seguito o

raccolta ematica (25.04.2014), chemioterapia adiuvante secondo schema AC, 4

cicli dal 05.06 al 06.08.2014, in corso terapia con Lucrin, (Tamoxifen

interrotto) e radioterapia postoperatoria dal 02.12.2014. Questo danno alla

salute ha giustificato una IL 100% dal 24.04.2014. Il danno alla salute di

carattere oncologico non determina limiti funzionali e non giustifica una IL da

subito. Il danno alla salute di carattere ortopedico e di natura infortunistica

determina ancora attualmente una difficoltà a svolgere lavori sopra

l'orizzontale e il sollevamento di pesi oltre i 5 kg ma non riduce la CL

nell'attività precedentemente svolta. Lo stato di salute attuale è compatibile

da subito con l'esercizio di un'attività professionale come quella esercitata

fino all'apparizione del danno alla salute. L'A. stessa si dichiara in grado di

esercitare un'attività lavorativa al 100% e non si sente limitata. Ella si

dichiara in grado di svolgere tale attività senza limitazioni a livello mentale

e emotivo. L'A. è però obiettivamente limitata nel sollevamento di pesi e in

attività sopra l'orizzontale come la scrittura su di una lavagna. Tale attività

viene però ora svolta principalmente tramite computer. Il proseguimento di

fisioterapia e rinforzo muscolare sono sicuramente utili e le cure a cui l'A. è

stata finora sottoposta sono adeguate. La sospensione dell'assunzione di

Tamoxifen è stata una decisione dell'A. che ella ha discusso con la sua

oncologa. (…)” (doc. 48/185-186 dell’incarto AI sub XVII).

Viste le succitate

risultanze mediche (peraltro rimaste del tutto incontestate), questo Tribunale

deve concludere che tra il danno alla salute, ovvero la “(…) Recidiva di

carcinoma mammario con carcinosi peritoneale (nov 18) (…)” (doc. 107/342

dell’incarto AI sub XVII), sorto durante l’affiliazione dell’attrice presso il CV

1 e causante l’incapacità lavorativa totale (dal novembre 2018) alla base della

decisione del 12 aprile 2019 con cui l’Ufficio AI ha riconosciuto il diritto ad

una rendita intera dal 1. novembre 2018 (cfr. consid. 1.2) e quello che aveva

giustificato il riconoscimento del diritto ad una rendita intera limitatamente

al periodo dal 1. novembre 2014 al 31 marzo 2016 (cfr. consid. 1.1), è dato un nesso

materiale.

Lo stesso CV 1 lo ammette

chiaramente laddove osserva che “(…) al novembre 2018 la patologia è la

stessa che ha dato diritto ad una rendita limitata dal 01.10.2014 al 31.03.2016

(cfr. decisione Al 21 marzo 2019 e la nota del medico SMR) e dunque la malattia

è conseguenza diretta di quella del 2014 (…)” (VII, Ad 5., pagg. 5 e 6). Trattasi

in effetti della stessa patologia.

Tale argomento non basta

tuttavia, per i motivi che seguono, per sgravare il CV 1 dall’obbligo

prestativo.

Il CV 1 trascura in

effetti che ai sensi dell’art. 23 LPP il presupposto del nesso materiale e

temporale deve essere dato cumulativamente (cfr. consid. 2.6). Ora, se,

come sostiene il Fondo di previdenza convenuto, è vero che tra l’incapacità

lavorativa che aveva giustificato il riconoscimento del diritto ad una rendita

intera limitatamente al periodo dal 1. novembre 2014 al 31 marzo 2016 e

l’incapacità lavorativa successiva al novembre 2018 è dato un nesso materiale,

altrettanto non può per contro essere ammesso per il nesso temporale.

Anzi, secondo questo Tribunale, tale nesso temporale è stato interrotto.

In effetti, risulta dagli

atti che dal dicembre 2015 (sulla base della succitata perizia 10 dicembre 2015

della dr.ssa __________; doc. 48/177-186 dell’incarto AI sub XVII), l’attrice è

stata considerata totalmente abile al lavoro, tanto che l’Ufficio AI, con la

decisione del 29 marzo 2016 (doc. 54/203-204 dell’incarto AI sub XVII), ha

disposto la soppressione della rendita dal 1. aprile 2016.

Successivamente, benché

negli anni 2016 e 2017 non abbia lavorato –

l’attrice, invitata ad “(…) indicare il nome e l’indirizzo completo dei

datori di lavoro presso i quali ha lavorato dal 01.01.2016 al 31.12.2017 (…)”,

ha dichiarato che “(…) non ho lavorato per nessun datore di lavoro nelle

date indicate. Ho percepito la disoccupazione fino alla fine del diritto. (…)”

(doc. 73/239 dell’incarto AI sub XVII) –

non esistono documenti medici che attestino un’incapacità lavorativa dopo il 17

ottobre 2016. Infatti, dalla documentazione dell’incarto disoccupazione,

risulta che la dr.ssa __________ ha attestato ancora un’incapacità lavorativa

del 100% dal 1. maggio 2016 con recupero completo dell’abilità lavorativa a

partire dal 18 ottobre 2016 (cfr. doc. 30, 32, 33 e 35 dell’incarto

disoccupazione). Si deve pertanto ammettere che per un periodo

considerevolmente lungo (almeno oltre un anno fino a quando il 14 novembre 2017

è stata posta la nuova diagnosi oncologica di adenocarcinoma endometroide

dell’utero; doc. 75/242-245 dell’incarto AI sub XVII), l’attrice abbia

riacquistato l’abilità lavorativa completa, ciò che, conformemente alla

giurisprudenza federale citata (cfr. consid. 2.6), fa sì che il nesso temporale

tra l’inabilità lavorativa che ha giustificato il riconoscimento del diritto ad

una rendita intera limitatamente al periodo dal 1. novembre 2014 al 31 marzo

2016 e quella insorta dal novembre 2018 sia interrotto.

Nemmeno può essere seguito

il CV 1 laddove sembrerebbe negare un proprio obbligo prestativo per il fatto

che l’attrice “(…) il 15 dicembre 2017 ha presentato una richiesta di

peggioramento sulla quale, dopo aver sentito il SMR, l'Al è entrata nel merito.

Pertanto, al momento dell'assunzione e, di riflesso, dell'affiliazione al CV 1,

la malattia, connessa a quella del 2014/2016 era già insorta. (…)” (VII, Ad

5., pag. 5).

Va qui evidenziato che il

danno alla salute che ha giustificato il riconoscimento del diritto ad una

rendita intera dal 1. novembre 2018 è riconducibile alla “(…) Recidiva di

carcinoma mammario con carcinosi peritoneale (nov 18) (…)” (doc. 107/342

dell’incarto AI sub XVII) e non alla nuova diagnosi di adenocarcinoma

endometroide dell’utero (doc. 75/242-245 dell’incarto AI sub XVII) che ha

giustificato l’entrata in materia della nuova domanda di prestazioni AI.

Infatti, lo si ribadisce,

il medico SMR dr. __________, nell’annotazione dell’8 febbraio 2019, ha

rilevato che “(…) dal novembre 2018 la patologia è la stessa che ha dato

diritto ad una rendita limitata dal 01.10.2014 al 31.03.2016 (vedi rapporto

finale SMR del 28.12.2015 - art. 29bis risorgere OAI). Da aprile 2018, la IL

del 50% è dettata da un’altra nuova patologia. (…)” (doc. 112/349

dell’incarto AI sub XVII).

Inoltre dagli atti medici

risulta quanto segue.

Il medico SMR dr. __________,

nell’annotazione 3 gennaio 2018 – visto il certificato medico 12

dicembre 2017 della dr.ssa __________, capoclinica dell’Istituto __________,

del seguente tenore: “(…) con il presente si certifica che la signora AT 1 è

regolarmente seguita presso il nostro ambulatorio, dal 2014 momento della

diagnosi di carcinoma mammario. Attualmente si aggiunge purtroppo una nuova

diagnosi oncologica di carcinoma dell'endometrio (diagnosi 14.11.2017), che

deve esser adeguatamente stadiato e sottoposto a necessari trattamenti

(chirurgia con eventuale. Iinfadenectomia, chemioterapia e radioterapia). Vi

sarei grata per voler rivalutare al più presto il caso della paziente alla luce

delle novità sopramenzionate. (…)” (doc. 62/212 dell’incarto AI sub XVII,

la sottolineatura è del redattore) –, ha concluso che “(…) la

documentazione medica ricevuta permette di oggettivare un possibile cambiamento

dello stato di salute tale da poter entrare nel merito di una nuova

rivalutazione clinica. (…)” (doc. 64/214 dell’incarto AI sub XVII).

Il dr. __________, FMH in

oncologia e senologia medica, nel rapporto del 26 novembre 2018 ha segnalato,

in particolare, un “(…) Carcinoma mammario metastatizzante (Carcinosi

peritoneale di recente insorgenza; citologia positiva del 15.11.2018;)

ER 80% PgR 10%HER2 score 2+. Ki67 25-30%. (…)” (XI/H, la sottolineatura è

del redattore).

Il dr. __________, FMH in

oncologia e medicina interna, nel certificato medico del 16 luglio 2019, ha

attestato che “(…) la paziente a margine è seguita presso il nostro studio

dal 06.11.2018. Un carcinoma lobulare invasivo della mammella sinistra è stato

diagnosticato e curato nel marzo 2014 con successiva terapia adiuvante fino

all'11.02.2016. Una recidiva metastatica con carcinosi peritoneale e

linfoadenopatie mediastiniche è stata diagnosticata il 15.11.2018, per cui

riceve una terapia palliativa dal 03.12.2018, tuttora in corso. Nel novembre

2017 la paziente è anche stata curata per un altro tumore indipendente del

carcinoma mammario: un adenocarcinoma endometrioide dell'utero è stato

diagnosticato l'08.11.2017 con successiva isterectomia, annessiectomia

bilaterale e asportazione del linfonodo sentinella il 19.12.2017. Questo

tumore è in remissione. La presenza di una predisposizione genetica di tipo

BRCA l non aumenta il rischio di sviluppare questa neoplasia uterina. La

signora AT 1 non ha ricevuto alcuna terapia sistemica dall'11.02.2016 al

03.12.2018. (…)” (IX/G, le sottolineature sono del redattore).

Viste le succitate

risultanze mediche vi è da ritenere che la “(…) Recidiva di carcinoma

mammario con carcinosi peritoneale (nov 18) (…)” (doc. 107/342 dell’incarto

AI sub XVII) – che da sola ha giustificato l’inabilità lavorativa del

100% con conseguente riconoscimento del diritto ad una rendita intera dal novembre

2018 (cfr. la succitata decisione del 12 aprile 2019 dell’Ufficio AI, sub doc.

C, cresciuta incontestata in giudicato e notificata in copia al CV 1) –

è avvenuta quando l’attrice era assicurata presso il CV 1.

2.10. Visto tutto quanto sopra

esposto, questo Tribunale deve concludere che la totale incapacità lavorativa, che

ha portato all’invalidità riconosciuta dall’Ufficio AI con la decisione del 12

aprile 2019, è da far risalire al mese di novembre 2018, mese in cui è stata

posta la diagnosi di “(…) Recidiva di carcinoma mammario con carcinosi

peritoneale (nov 18) (…)” (doc. 107/342 dell’incarto AI sub XVII) e nel

quale l’attrice era affiliata __________ (affiliazione cessata il 31 dicembre

2018, VII/12, più un mese per i rischi morte ed invalidità ex art. 10 cpv. 3

LPP).

Ritenuto, inoltre, che,

per le ragioni sopra esposte (avendo riacquistato per un periodo

considerevolmente lungo l’abilità lavorativa completa), il nesso temporale tra

l’incapacità lavorativa che aveva giustificato il riconoscimento del diritto ad

una rendita intera limitatamente al periodo dal 1. novembre 2014 al 31 marzo

2016 e l’incapacità lavorativa successiva al novembre 2018 è stato interrotto, sono

adempiuti i presupposti per il riconoscimento del diritto ad una rendita di

invalidità del 2. pilastro da parte del Fondo di previdenza convenuto, nella

sua qualità di nuovo assicuratore LPP presso il quale l’attrice era assicurata

nel mese di novembre 2018, ossia quando la suddetta recidiva di carcinoma

mammario con carcinosi peritoneale ha originato l’incapacità lavorativa che ha

poi causato l’invalidità.

Infatti, in virtù del

principio d’assicurazione sancito dall’art. 23 LPP, nel caso di cambio

dell’istituto di previdenza, l’obbligo prestativo del nuovo istituto per un’incapacità

lavorativa insorta precedentemente presso un altro assicuratore e che ha

giustificato un’invalidità è data se il nesso temporale è stato interrotto (“(…)

Nach dem Art. 23 BVG zu Grunde liegenden Versicherungsprinzip (BGE 123 V 262

ff., SVR 2004 BVG Nr. 18 S. 58 E. 5, B 57/00) ist bei Wechsel des

Vorsorgeverhältnisses die neue Vorsorgeeinrichtung für die aus einer beim

früheren Versicherungsträger eingetretenen Arbeitsunfähigkeit resultierende

Invalidität nur dann nicht leistungspflichtig, wenn der zeitliche Konnex

zwischen Arbeitsunfähigkeit und Invalidität ununterbrochen bestand (vgl. BGE 130 V 270 E. 4.1 S. 275, 123 V 262 E. 1a und 1c S. 263 ff.). (…)” (STF B 7/06 del 9 marzo 2007, consid. 3.2)).

Sempre

nella STF B 7/06 del 9 marzo 2007 –

chiamato a pronunciarsi in un caso in cui il nuovo assicuratore LPP ha

contestato il proprio obbligo prestativo adducendo che è data una stretta

connessione materiale e temporale tra l’invalidità totale riconosciuta durante

l’affiliazione e l’incapacità lavorativa sorta in un precedente rapporto di

lavoro a motivo della quale l’assicurato già aveva beneficiato di una rendita

intera limitata nel tempo – il TF, confermata l’abilità lavorativa

totale dal luglio 1999 all’inizio di agosto 2001, ha confermato l’obbligo

prestativo del nuovo assicuratore LPP adducendo che “(…) Ist mit der

Vorinstanz von einem Unterbruch des zeitlichen Zusammenhangs auszugehen, ist

die REVOR Sammelstiftung als zuständige Vorsorgeeinrichtung der Firma

H.________ für die ab 1. August 2001 bestehende Invalidität in dem vom

kantonalen Gericht festgelegten, letztinstanzlich von der Beschwerdeführerin -

zu Recht - nicht beanstandeten Umfange leistungspflichtig. Mit Blick auf die

kumulative Voraussetzung des engen zeitlichen und sachlichen Zusammenhangs gilt

dies ungeachtet dessen, dass der sachliche Zusammenhang zur früheren

Invalidität (1996 bis 2000), soweit den hier wie dort zu Grunde liegenden

psychischen Gesundheitsschaden betreffend, nicht ernsthaft bestritten werden

kann (vgl. Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts B 18/06 vom 18.

Oktober 2006, E. 4.3). (…)” (STF B 7/06 del 9 marzo 2007, consid. 4.3).

Nella fattispecie concreta

– visto che l’attrice ha riacquistato un’abilità lavorativa totale per

un periodo considerevolmente lungo di almeno oltre un anno (cfr. consid. 2.9) –

il nesso temporale tra l’inabilità lavorativa che ha giustificato il

riconoscimento del diritto ad una rendita intera limitatamente al periodo dal

1. novembre 2014 al 31 marzo 2016 e quella insorta dal novembre 2018 è stato

interrotto e pertanto, anche se il nesso materiale è dato, l’eventuale obbligo

prestativo spetta al nuovo assicuratore LPP.

Un’interruzione del nesso

temporale è stata ravvisata dal TF anche nel caso di un assicurato che, dopo essere

stato posto al beneficio di una rendita intera per un periodo di tempo limitato,

riconosciuto abile al lavoro in lavori leggeri e attività mediamente pesanti,

non ha trovato un’attività adeguata per motivi economici e non legati alla

salute (“(…) Damit sei der vorauszusetzende enge zeitliche Konnex

zwischen Arbeitsunfähigkeit und der nachfolgenden Invalidität durch die

Arbeitsfähigkeit in körperlich leichten und mittelschweren Tätigkeiten

unterbrochen, selbst wenn er während der fraglichen Zeitspanne nicht voll

erwerbstätig gewesen sei. Es könne daher offen bleiben, inwieweit er zwischen

1995 und 2003 überhaupt arbeitstätig gewesen sei. Er habe offensichtlich aus

wirtschaftlichen und nicht aus gesundheitlichen Gründen keine seinem Leiden

angepasste Stelle gefunden. Der Verzicht auf die Ausübung der als zumutbar

erklärten Tätigkeit sei somit aus gesundheitsfremden Gründen erfolgt und dürfe

sich nicht zum Vorteil des Beschwerdeführers dahingehend auswirken, dass die

zeitliche Konnexität deshalb nicht unterbrochen werden könnte, wie dies bei

einem Versicherten der Fall wäre, der die zumutbare Tätigkeit über einen

längeren Zeitraum ausgeübt und damit ein neues Vorsorgeverhältnis begründet

hätte. Es fehlten Belege dafür, dass die letztlich zur Invalidisierung führende

somatische Gesundheitsschädigung sich seit Beendigung des

Versicherungsverhältnisses durchgehend negativ auf das berufliche Fortkommen

des Beschwerdeführers ausgewirkt hätte. Da es somit an der

Anspruchsvoraussetzung des Eintritts der invalidisierenden Arbeitsunfähigkeit

fehle, sei die Beschwerdegegnerin für die nun auch in einer zumutbaren

(Verweisungs-)Tätigkeit eingetretene Teil-Arbeitsunfähigkeit nicht

leistungspflichtig. (…)” (STF B 144/06 del 31 maggio 2007)).

Nel caso concreto –

visto che l’attrice, negli anni 2016 e 2017, prima dell’inizio dell’attività

lavorativa presso l’__________ il 1. gennaio 2018 ha beneficiato della

disoccupazione (cfr. consid. 2.8) e che dal 18 ottobre 2016 è tornata completamente

abile al lavoro (cfr. consid. 2.9) – va ribadita l’interruzione del

nesso temporale ciò che esclude l’obbligo prestativo del precedente

assicuratore LPP.

Sempre secondo il TFA “(…)

l'institution de prévoyance ne saurait, en effet, répondre de rechutes

lointaines plusieurs années après que l'assuré a recouvré sa capacité de

travail (ATF 123 V 262 consid. 1c p. 264; ATF 120 V 112 consid. 2c/aa p. 117).

(…)” (DTF 138 V 409 consid. 6.2 pag. 419).

Anche nel caso di aumento

del grado d’invalidità riconducibile ad un peggioramento delle condizioni di

salute per la medesima causa, un diritto a prestazioni della LPP nei confronti

del nuovo assicuratore può nascere soltanto qualora fosse intercorso un periodo

di ritrovata completa abilità lavorativa (Stauffer, Reschtsprechung, op. cit,

all’art. 23 pag. 76 con riferimenti; cfr. anche Hürzeler, op. cit, all’art. 23

n. 54; DTF 123 V 265 consid. 1c e 2; STFA B 24/01 del 24 febbraio 2003).

In casu – ritenuto

il tempo trascorso dalla diagnosi di carcinoma invasivo della mammella sx posta

nel maggio 2014 (cfr. consid. 2.8) e la relativa recidiva diagnosticata nel

mese di novembre 2018, dopo il recupero completo dell’abilità lavorativa dal 18

ottobre 2016 –, per la recidiva del tumore alla mammella sx diagnosticata

nel mese di novembre 2018 non può essere chiamato a rispondere il precedente

assicuratore LPP.

In questo senso, anche

nella STFA B 54/05 del 6 febbraio 2006 – visto che l’incapacità

lavorativa alla base del riconoscimento del diritto alla rendita d’invalidità è

sorta dopo un intervallo di più anni nei quali l’assicurato aveva riacquistato

una capacità lavorativa totale –, l’Alta Corte ha ritenuto interrotto lo

stretto nesso temporale con l’originaria incapacità lavorativa e confermato

l’obbligo prestativo del nuovo assicuratore LPP.

Va qui inoltre evidenziato

che l’obbligo di un nuovo assicuratore di pagare prestazioni sorge (ed è questo

il caso nella presente fattispecie; cfr. consid. 2.9) solo se l’incapacità

lavorativa esistente già prima dell’inizio del nuovo rapporto assicurativo

risulta interrotta, cioè quando non vi è più alcun nesso materiale e temporale

(SZS 2003 pag. 356).

Conformemente alla

succitata dottrina e giurisprudenza, non può quindi essere seguito il CV 1 laddove

nega un proprio obbligo prestativo adducendo che “(…) se la causa di

un'invalidità o di un aumento del grado d'invalidità è legata al precedente

riconoscimento - poiché vi è stato un peggioramento o il riacutizzarsi di una

patologia, in quanto la malattia è la stessa ed è iniziata mentre era affiliata

a una determinata CP - la stessa CP dovrebbe essere responsabile facendosi

carico dell'evento. (…)” (XI, punto 4, pag. 3).

In conclusione, ribadito

che il nesso temporale tra l’incapacità lavorativa che aveva giustificato il

riconoscimento del diritto ad una rendita intera limitatamente al periodo dal

1. novembre 2014 al 31 marzo 2016 e l’incapacità lavorativa successiva al

novembre 2018 è stato interrotto e considerato che, nel periodo in cui era

affiliata al CV 1 (novembre 2018), è stata diagnosticata la recidiva di

carcinoma mammario con carcinosi peritoneale all’origine della totale

incapacità lavorativa che ha portato all’invalidità, è dato l’obbligo

prestativo del Fondo di previdenza convenuto.

2.11. Nell’ambito della previdenza

obbligatoria, conformemente alla succitata giurisprudenza (cfr. consid. 2.5), gli

istituti di previdenza sono vincolati da quanto pronunciato dall’assicurazione

invalidità non solo per quel che riguarda il grado di invalidità, ma ugualmente

per quanto concerne la nascita del diritto alla rendita e, di conseguenza,

parimenti per la determinazione del momento a partire dal quale la capacità al

lavoro dell'assicurato si è deteriorata in maniera sensibile e duratura.

In concreto – ritenuto, da una parte, che il concetto

di invalidità del Regolamento del CV 1 coincide sostanzialmente con quello

della LPP e, quindi, della LAI (cfr. consid. 2.7) e, dall’altra parte, che le

conclusioni dell’assicurazione invalidità, alla base della decisione del 12

aprile 2019 (notificata in copia al CV 1) con cui è stato riconosciuto il

diritto ad una rendita intera (doc. C), non appaiono di primo acchito

insostenibili – va riconosciuto il

diritto ad una rendita LPP intera.

Diverso è invece, viste le

particolarità della presente fattispecie, il discorso per quanto riguarda la

nascita del diritto alla rendita.

Infatti, come emerge dalle

succitate motivazioni della decisione del 12 aprile 2019 (cfr. consid. 2.9), l’Ufficio

AI ha riconosciuto il diritto ad una rendita intera già dal 1. novembre 2018 in

base all’art. 29bis OAI, che regola il “Risorgere dell’invalidità

dopo la soppressione della rendita”, stante il quale se la rendita è stata

soppressa a causa dell’abbassamento del grado d’invalidità e l’assicurato, nel

susseguente periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado d’invalidità

suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro

della stessa origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto

dal periodo d’attesa impostogli dall’articolo 28 capoverso 1 lettera b LAI.

Secondo l’art. 26 LPP, per

stabilire la nascita del diritto alle prestazioni d’invalidità, è applicabile

per analogia l’art. 29 LAI (ora art. 28 cpv. 1 e 29 cpv. 1-3 LAI, cfr. DTF 140

V 470, consid. 3.3.2 pag. 474).

In concreto – visto che per la recidiva di carcinoma

mammario con carcinosi peritoneale l’Ufficio AI ha riconosciuto un’inabilità

lavorativa totale dal novembre 2018 (doc. 107/341-343 dell’incarto AI sub XVII)

e che dalla delibera dell’11 febbraio 2019 risulta che una revisione della

rendita è prevista per il 1. febbraio 2020 (doc. 113/350-351 dell’incarto AI

sub XVII) –, in applicazione

analogica dell’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI che stabilisce che l’assicurato ha

diritto ad una rendita solo se ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

almeno del 40 per cento in media durante un anno senza notevole interruzione (a

cui, lo si ribadisce, l’art. 26 LPP rinvia; vedi anche il consid. 2.4), secondo

questo Tribunale il diritto ad una rendita intera LPP nasce il 1. novembre

2019.

2.12. Avuto riguardo, infine, alle osservazioni

del 29 luglio 2019 con le quali il CV 1 ha, in particolare, evidenziato che “(…)

nel caso concreto, nell'incarto Al non viene fatta menzione di alcun Istituto

di previdenza precedente. Pertanto, occorre determinare se all'attrice sono

state riconosciute prestazioni LPP. Nel caso in cui non fosse intervenuto

nessun ente di previdenza, perché durante il periodo coperto dall'Al l'attrice

ha percepito unicamente le indennità sostitutive allo stipendio, occorre

stabilire dove è stato versato il capitale di libero passaggio. Se quest'ultimo

fosse stato prelevato, vanno accertati i motivi adotti, anche perché di regola

il prelievo è escluso se sono pendenti richieste di prestazioni previdenziali.

Si ricorda altresì che il capitale di libero passaggio deve essere trasferito

all'Istituto di previdenza all'inizio del rapporto d'affiliazione, cosa non

avvenuta in concreto, e in ogni caso se si richiedono prestazioni. Di

conseguenza si chiede di procedere alle verifiche indicate indispensabili per

chiarire definitivamente il contenzioso. (…)” (XI, punto 4, pagg. 2 e 3), questo

Tribunale rileva che, nella misura – per quanto è dato di capire –

in cui il Fondo di previdenza convenuto pretendesse la condanna dell’attrice al

versamento del capitale di libero passaggio, detta domanda è all’evidenza improponibile

nell’ambito della presente vertenza che oppone l’assicurata all’istituto di

previdenza cui è attualmente assicurata.

Infatti, secondo l’art. 3

cpv. 1 LFLP, se l’assicurato entra in un nuovo istituto di previdenza, il

precedente istituto deve versare la prestazione d’uscita al nuovo istituto.

Dunque è il precedente

istituto debitore del versamento del capitale di libero passaggio.

In questo senso il TF,

nella DTF 129 V 440, chiamato a pronunciarsi circa il trasferimento della

prestazione d’uscita, ha stabilito che “(…) fintanto che nessun'altra forma

legale di mantenimento della previdenza è stata istituita dopo l'uscita di un

assicurato dal precedente istituto di previdenza, il principio del

trasferimento obbligatorio della prestazione d'uscita al nuovo istituto di

previdenza rimane pienamente valido anche se, nel frattempo, si è verificato un

caso di previdenza e l'assicurato è venuto meno al proprio obbligo d'informare.

L’art. 11 cpv. 2 LFLP è da intendersi nel senso che il nuovo istituto può, ma

non deve, effettuare d'ufficio delle ricerche sull'eventuale esistenza di

prestazioni d'uscita provenienti da rapporti previdenziali anteriori. Questo

disposto non limita in alcun modo la portata dell’art. 3 cpv. 1 LFLP. (…)”

(regesto della DTF 129 V 440) (vedi anche Stauffer, Reschtsprechung, op. cit, all’art.

3 FZG pag. 334 e Walser, in Schneider/Geiser/Gächter,

Kommentar BVG und FZG, ed. 2019, all’art. 3 FZG n. 1 e 2, pag. 2126).

Dal canto suo l’art. 4

cpv. 2bis LFLP stabilisce che se l'assicurato entra in un nuovo istituto di

previdenza, gli istituti di libero passaggio devono versare al nuovo istituto

di previdenza il capitale di previdenza per tutelare la protezione

previdenziale e, secondo l’art. 11 cpv. 2 LFLP, l’istituto di previdenza può

reclamare per conto dell’assicurato la prestazione d’uscita proveniente dal

rapporto previdenziale anteriore, nonché il capitale proveniente da una forma

di mantenimento della previdenza (in argomento vedi Vetter-Schreiber, op. cit,

ad art. 3 FZG n. 6 pag. 470).

Anche in questo caso è

dunque agli istituti di libero passaggio che deve rivolgersi – qualora

intende avvalersi della facoltà concessagli dall’art. 11 cpv. 2 LFLP

il nuovo istituto per ottenere, per conto dell’assicurato, il capitale di

previdenza.

Circa la facoltà del nuovo

istituto di previdenza di reclamare a proprio nome e per conto dell’assicurato

la prestazione d’uscita proveniente dal rapporto previdenziale anteriore,

nonché il capitale proveniente da una forma di mantenimento della previdenza

vedi anche Walser, op. cit, all’art. 11 FZG, pagg. 2183 e 2184 con riferimenti,

nonché Vetter-Schreiber, op. cit, ad art. 11 FZG n. 2 pag. 482.

A titolo abbondanziale va

ancora rilevato che, dopo che si è verificato un caso di assicurazione, al

nuovo istituto di previdenza non corre più l’obbligo di accettare le

prestazioni di libera uscita del vecchio istituto di previdenza (in argomento

cfr. Stauffer, op. cit., n. 1237, pag. 456; STFA B 83/02 del

30 aprile 2004 e il “Bulletin de la prevoyance professionelle no. 76”

del 22 luglio 2004, edito dall’UFAS, n. 452, pag. 7).

2.13. In conclusione, visto tutto

quanto precede e ammesso l’obbligo prestativo (cfr. consid. 2.10), il CV 1

dovrà erogare a AT 1 una rendita d’invalidità intera della previdenza

professionale a far tempo dal 1. novembre 2019.

2.14. Essendo la

presente procedura gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP in relazione all’art. 20 cpv. 1

Lptca), al convenuto, sebbene soccombente, non sono accollate tasse e spese di

giustizia.

In considerazione

dell’esito della lite, l’attrice, rappresentata da un legale, ha diritto a

un'indennità per ripetibili che nel caso concreto appare giustificato

quantificare in fr. 2'000.--.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La petizione è accolta.

§ Di

conseguenza, il Fondo CV 1, __________, è condannato a versare a AT 1 una

rendita intera d’invalidità della previdenza professionale dal 1. novembre 2019.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Il Fondo CV 1

verserà all’attrice fr. 2'000.-- di ripetibili (IVA compresa).

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti