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Decisione

34.2019.22

Conguaglio LPP a causa di divorzio. Calcolo degli interessi

11 maggio 2020Italiano13 min

dovuti al momento del promovimento della procedura di divorzio. I pagamenti in contanti

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

34.2019.22

RG/sc

Lugano

11

maggio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo nella causa rimessagli

il 4/5 luglio 2019 dalla Pretura di __________ (art. 281 cpv. 3 CPC) e che

oppone

1. AT

1

1 rappr. da: RA 1

2. AT

2

a

1. CV

1

rappr. da: RA 2

2. CV 2

3. CV

3

4. CV

4

in materia di conguaglio della previdenza professionale a causa

di divorzio

considerato in fatto e in diritto

1.1. Per

sentenza 25 marzo 2019, passata in giudicato, il Pretore del Distretto di __________

ha pronunziato il divorzio tra AT 1 (nata __________) e CV 1, unitisi in

matrimonio il 15 luglio 1997. Al punto 4 del dispositivo il Pretore ha accertato

il diritto di ciascun coniuge alla metà dell’avere previdenziale accumulato

dall’altro coniuge dalla data del matrimonio sino al promovimento della causa

di divorzio (15 dicembre 2010), ordinando la trasmissione dell’incarto, dopo

crescita in giudicato del divorzio, al Tribunale cantonale delle assicurazioni

(TCA) per il calcolo del riparto (cfr. I).

1.2 Il

4/5 luglio 2019 il Pretore ha quindi rimesso la causa allo scrivente Tribunale

(TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1

LFLP e 73 cpv. 1 LPP (art. 281 cpv. 3 CPC; cfr. II).

1.3 Il TCA ha chiesto agli ex coniugi __________ ed agli

istituti di previdenza e di libero passaggio interessati di determinarsi al

proposito, rispettivamente di fornire le informazioni necessarie ai fini del

giudizio (art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle singole risultanze istruttorie e delle

relative prese di posizione delle parti (cfr. IV-LIII), si dirà più

diffusamente, per quanto occorra, nei considerandi a seguire.

Fatti

2.1

La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione

monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (pro multis cfr. STF 9C_699/2014

del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7

novembre 2008).

Competente

ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente

Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente secondo l’art. 73 LPP

(art. 25a cpv. 1 prima frase LFLP).

2.2 Le disposizioni di cui agli artt. 122-124 CC, 5

e 22-25a LFLP e 280-281 CPC menzionati nel presente giudizio sono quelle in

vigore dal 1. gennaio 2017 a seguito della modifica del Codice civile svizzero

del 19 giugno 2015 concernente il conguaglio della previdenza professionale in

caso di divorzio. Tali disposizioni si applicano infatti ai procedimenti di

divorzio

pendenti dinanzi ad un’autorità cantonale (ossia ad un giudice

civile cantonale; STCA 34.2017.10 del 21 agosto 2017; STF 9C_299/2018 del 25

luglio 2018 consid, 4.2.1, STF 149/2017 del 10 ottobre 2017 consid. 3.2) al

momento dell’entrata in vigore della modifica (art. 7d cpv. 2 Tit.fin. CC; in

ca-su la causa di divorzio è stata promossa il 15 dicembre 2010 e si è conclusa

con sentenza del 25 marzo 2019).

Per

l’art. 22a cpv. 1 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corri-sponde per

ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli

averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione

d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della

celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero

passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi

dovuti al momento del promovimento della procedura di divorzio. I pagamenti in contanti

e le liquidazioni in capitale effettu-ati durante il matrimonio non sono

computati.

Giusta l’art.

122 CC dies ad quem per il ripar-to è il momento del promovimento della

procedura di divorzio, in casu il 15 dicembre 2010.

L’art.

22b LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente

al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il

citato disposto di legge presuppo-ne, tra l'altro, l'esistenza di averi

previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione

di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il

matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der

Scheidung, in AJP 1999, p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).

A

norma dell'art. 25a cpv. 1 LFLP se nella procedura di divorzio è impossibile

prendere una decisione sul conguaglio della previdenza professionale giusta gli

artt. 280 o 281 CPC, il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi

dell’art. 73 cpv. 1 LPP procede d’ufficio alla divisione sulla base della

chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante

per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341,

128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007) non appena gli sia stata

rimessa la cau-sa. Sia i coniugi che gli

istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura

(art. 25a cpv. 2 LFLP). Il giudice impartisce loro un termine adeguato per

inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice

decide in base a-gli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre

1995, FF 1996 I 122, 233.46).

Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede sono le

pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così

come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425).

Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria

(pilastro

2A) e della previdenza

più estesa (pilastro 2B).

Non rientrano invece nel campo

d’applicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del

terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25

luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce,

cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2019, p. 529 n. 1640).

2.3

2.3.1 Per quanto riguarda AT 1, dalla

documentazione in atti e dagli accertamenti esperiti

dal Tribunale

emerge che al momento del matrimonio (15 luglio 1997) era assicurata all’istituto

di previdenza __________, che ha tuttavia comunicato di non disporre più dei

dati relativi all’ammontare della prestazione d’uscita a suddetto momento (cfr.

V-D). A questo istituto di previdenza AT 1 risulta essere stata assicurata

quale dipendente di __________ nel periodo maggio 1993- gennaio 1999 (cfr.

estratto conto individuale AVS sub VIII-2). Ora, alla luce dei salari percepiti

in suddetto periodo riportati nell’e-stratto conto AVS, stante l’ammontare

complessivo dell’avere previdenziale accumulato e versato dapprima (per quanto

è dato di capire, cfr. XXXIX) presso l’Istituto collettore ed in seguito, nel-l’ottobre

1999, su una polizza di libero passaggio della __________ in ragione di fr.

25'008.15 (importo comprensivo di interessi), richiamati i salari minimi e

coordinati di cui agli artt. 2, 7 e 8 LPP in vigore negli anni dal 1993 al 1999

(cfr. Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2019, p. 192), appare

equo e giustificato considerare una prestazione d’uscita di fr. 16'630 presente

al momento del matrimonio, importo (arrotondato) che corrisponde al 66.5% (tale

è la percentuale dei salari percepiti sino al matrimonio rispetto alla somma

Considerandi

dei salari percepiti nell’intero periodo) dell’a-vere accumulato da maggio 1993

a gennaio 1999. Aumentata, in applicazione dell’art. 22a cpv. 1 LFLP, degli

interessi (fr. 6'509.60; per il calcolo cfr. www.gerichte. ch) maturati sino al divorzio

(15 dicembre 2010)

la

prestazione alla data del matrimonio va cifrata in fr. 23'139.60.

Dal fascicolo emerge inoltre

che il suddetto avere depositato sulla polizza di libero passaggio di __________,

nel frattempo aumentato a fr. 26'985, è stato trasferito nel giugno 2002 presso

__________ su una polizza di previdenza vincolata del pilastro 3A (cfr. XXIX,

XXXIX-2).

Ancorché trasferito su una polizza del pilastro 3° – verosimilmente

per errore, cfr. XLV; non risulta infatti dagli atti né dalle dichiarazioni di

parte che AT 1 abbia potuto liberamente disporre (stipulando per es. una

polizza di previdenza vincolata) della prestazione di libero passaggio de quo a

seguito di un pagamento in contanti secondo una delle ipotesi contemplate dall’art.

5.

cpv. 1 LFLP; spetterà all’interessata chiedere la formale reintegrazione

nella sua previdenza (pilastro 2A/2B) del capitale depositato sulla polizza

tuttora in essere presso __________ – il capitale di cui sopra dev’essere

considerato ai fini del presente giudizio trattandosi a non aver dubbi di avere

di previdenza del secondo pilastro. Sul capitale (versamen-to unico) __________

risulta avere applicato un tasso d’nteres-se medio del 2% ca (da fr. 26'985

[valuta 7 giugno 2002, cfr. XXXIX-2] il capitale è aumentato a fr. 36'428 [valuta

1.

novembre 2019, cfr. XXIX]). Si giustifica quindi considerare sull’importo di

fr.

26'985 gli interessi effettivamente maturati del 2% sino al 15

dicembre 2010 (4'966.85; per il calcolo cfr. www.gerichte.ch) e non gli interessi minimi LPP (le prescrizioni sui saggi minimi

d’interesse LPP giusta l’art. 12 OPP2 non si applicano per altro ai conti e

polizze di libero passaggio; Stauffer, op. cit., n. 1488, p. 481).

Da febbraio 2002, quale

dipendente dell’__________, AT 1 è assicurata a AT 2 dove non sono stati

apportati capitali previdenziali da precedenti istituti e dove alla data

determinante per il riparto disponeva di una prestazione d’uscita divisibile di

fr. 49'747.35 (cfr. XIX, XIX/1-4).

Stante quanto sopra, l’avere

previdenziale accumulato da AT 1 nel periodo 15 luglio 1997-15 dicembre 2010 e

suscettibile di essere ripartito assomma a fr. 58'559.60 (49'747.35 + 26'985 +

fr. 4'966.85 – fr. 23'139.60).

2.3.2

Dagli atti all’inserto e dalle

dichiarazioni di parte non risulta che al momento del matrimonio CV 1 disponesse

di averi previdenziali suscettibili di essere considerati ai sensi dell’art.

22a cpv. 1 seconda frase LFLP. Dal richiamato estratto conto individu-ale AVS

della Cassa svizzera di compensazione si evince che egli è stato alle

dipendenze di datori di lavoro in Svizzera solamente dall’agosto 1998 (cfr.

XVIII-1). E’ stato infatti assicurato alla __________ da agosto 1998 a luglio

1999.

quale dipendente della __________ e da agosto 1999 a luglio 2000 quale

dipendente della __________ (cfr. XXVII, XXX, XXXV, XLVI; cfr. doc. A). L’avere

accumulato nei predetti periodi di fr. 9'430.70 è stato trasferito nel dicembre

2000.

su un conto di libero passaggio (tuttora in essere) presso l’Istituto

collettore (cfr. XLVI-2), dal cui estratto prodotto su richiesta del Tribunale

si evince un avere alla data determinante del 15 dicembre 2010 (con interessi

pro rata per il 2010 e dopo deduzione delle spese) di fr. 11'010.55 (cfr.

LI-2).

Dagli atti traspare altresì

che CV 1 è stato assicurato alla __________ (ora __________) da agosto 2000 ad

aprile 2001 quale dipendente della __________ e da maggio 2001 a ottobre 2002

della __________ (cfr. XXXI, XXXIII, XXXVIII) con versamento, all’uscita,

dell’intero avere ivi accumulato di fr. 15'022.40 dapprima su un conto di

libero passaggio della __________ ed in seguito su un conto della CV 3 (cfr.

XXVII, XXXIX). Su quest’ultimo conto – ancora aperto con un saldo di fr. 17'536.95

(valuta 30 ottobre 2019), in data 15 dicembre 2010 l’ex marito disponeva di un

avere divisibile di fr.

16'911.26 (cfr. XXVIII).

Dalle tavole processuali

emerge inoltre che da aprile 2003 a gennaio 2011 l’ex marito è stato

assicurato, quale impiegato della __________, presso __________ che all’uscita

ha trasferito la prestazione di fr. 55'647.55 di spettanza dell’assicurato su

un conto di libero passaggio ad esso intestato ed attualmente ancora aperto presso

CV 2 (cfr. II-3, XVII, XXXII). In data 15 dicembre 2010 presso __________ CV 1

disponeva di un avere pensionistico di fr. 55'179.50 (cfr. XLIV).

Ne segue che l’avere

previdenziale accumulato da CV 1 e soggetto a divisione ammonta complessivamente

a fr. 83'101.30 (55'179.50 + 16'911.26 + fr. 11'010.55).

2.3.3

Richiamata

la chiave di ripartizione stabilita dal Pretore (cfr. supra consid. 1.1),

considerati i rispettivi averi accumulati dagli ex coniugi in

costanza di matrimonio, a favore di AT 1 spetta a saldo (DTF 129 V 254)

un accredito di fr. 12'270.85 ([83'101.30 – 58'559.60] :

2).

2.4

Per applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha

diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero

passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 LFLP;

Schneider/Bruchez,

in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di

previden-za o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/ 2010 del 6

dicembre 2010).

Ne consegue che,

nel rispetto di quanto previsto dal nuovo art. 22c LFLP quo alla ripartizione

tra parte obbligatoria e sovraobbligatoria, l’importo di fr. 12'270.85, unitamente agli interessi compensativi – al

tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria; STF 9C_227/2009 del 25

settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2,

rispettivamente, nella mi-sura in cui superiore, a quello praticato

dall'istituto debitore – maturati su tale

importo a far tempo dal 15 dicembre 2010 e sino al momento dell'effettivo

trasferimento (DTF 129 V 255;

STFA B 73/02 dell’8 aprile 2003, B 113/02

dell’8 luglio 2003, B 36/02 del 18 luglio 2003; Bollettino LPP UFAS n. 138 del

16.

marzo 2015),

dovrà essere accreditato a favore di AT 1 presso AT 2 da parte di CV 2

tramite addebito del conto n. __________ intestato a CV 1.

In

caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato

del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale

federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti,

sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi,

interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257;

STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).

2.5

La

procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si

assegnano ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1.- L’avere

di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione

ammonta a fr. 83'101.30.

2.- L’avere

di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione

ammonta a fr. 58'559.60.

3.- È

fatto ordine a CV 2 di versare a debito del conto n. __________ intestato a CV

1 e a favore di AT 1 presso la AT 2, l’importo di fr. 12'270.85

oltre interessi compensativi dal 15 dicembre 2010.

4.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. Non si assegnano ripetibili.

5.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti