34.2019.25
Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio. Prelievo per il finanziamento dell'abitazione: calcolo giusta l'art. 22a cpv. 3 LFLP
8 giugno 2020Italiano13 min
chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante
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Raccomandata
Incarto
n.
34.2019.25
RG/sc
Lugano
8
giugno 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo nella causa rimessagli
il 23/24 luglio 2019 dalla Pretura di __________ (art. 281 cpv. 3 CPC) e che
oppone
1. AT
1
rappr. da: RA 1
2. AT
2
a
1. CV
1
2. CV
2
in materia di conguaglio della previdenza professionale a
causa di divorzio
considerato in fatto e in diritto
1.1 Per sentenza 27 marzo 2019, passata in giudicato, il
Pretore del Distretto di __________ ha pronunziato il divorzio tra CV 1 e AT 1
(nata __________), unitisi in matrimonio il 27 agosto 1999. Al punto 6 del
dispositivo il Pretore ha stabilito che “La LPP è divisa a metà come di
legge, valuta 7 dicembre 2016”, ordinando la trasmissione dell’incarto,
dopo crescita in giudicato del divorzio, al Tribunale cantonale delle
assicurazioni (TCA) per il calcolo del riparto (cfr. I).
1.2
Il 23/24 luglio 2019 il Pretore ha quindi rimesso la causa allo scrivente
Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a
cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP (art. 281 cpv. 3 CPC; cfr. II).
1.3 Il TCA ha chiesto agli ex coniugi __________ ed agli
istituti di previdenza e di libero passaggio interessati di determinarsi al
proposito, rispettivamente di fornire le informazioni necessarie ai fini del
giudizio (art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle singole risultanze istruttorie e delle
relative prese di posizione delle parti (cfr. IV-XL), si dirà più diffusamente,
per quanto occorra, nei considerandi a seguire.
Fatti
2.1
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione
monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014
del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7
novembre 2008).
Competente
ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente
Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente secondo l’art. 73 LPP
(art. 25a cpv. 1 prima frase LFLP).
2.2 Le disposizioni di cui agli artt. 122-124 CC, 5 e
22-25a LFLP e 280-281 CPC menzionati nel presente giudizio sono quelle in
vigore dal 1. gennaio 2017 a seguito della modifica del Codice civile svizzero
del 19 giugno 2015 concernenti il conguaglio della previdenza professionale in
caso di divorzio. Tali disposizioni si applicano infatti ai procedimenti di
divorzio
pendenti dinanzi ad una autorità cantonale (ossia ad un giudice
civile cantonale; cfr. STCA 34.2017.10 del 21 agosto 2017; cfr. STF
9C_299/2018 del 25 luglio 2018 consid. 4.2.1, STF 149/2017 del 10 ottobre 2017
consid. 3.2) al momento dell’entrata in vigore della modifica (art. 7d cpv. 2
Tit.fin. CC; in casu la causa di divorzio è stata promossa il 7 dicembre 2016 e
si è conclusa con sentenza 27 marzo 2019).
Per
l’art. 22a cpv. 1 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per
ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli
averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione
d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della
celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero
passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi
dovuti al momento del promovimento della procedura di divorzio. I pagamenti in
contanti e le liquidazioni in capitale effettuati durante il matrimonio non
sono computati.
Giusta l’art.
122 CC dies ad quem per il riparto è il momento del promovimento della
procedura di divorzio, in casu il 7 dicembre 2016.
L’art.
22b LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazio-ne d’uscita
esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1.
gennaio 1995. Il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza
di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è
prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato
durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge
in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).
A
norma dell'art. 25a cpv. 1 LFLP se nella procedura di divorzio è impossibile
prendere una decisione sul conguaglio della previdenza professionale giusta gli
artt. 280 o 281 CPC, il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi
dell’art. 73 cpv. 1 LPP procede d’ufficio alla divisione sulla base della
chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante
per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341,
128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007) non appena gli sia stata
rimessa la causa. Sia i coniugi che gli
istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura
(art. 25a cpv. 2 LFLP). Il giudice impartisce loro un termine adeguato per
inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice
decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre
1995, FF 1996 I 122, 233.46).
2.3 Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede sono le
pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così
come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425).
Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria
(pilastro
2A) e della previdenza
più estesa (pilastro 2B).
Non rientrano invece nel campo
d’applicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del
terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25
luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le
divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).
2.4
2.4.1 Dalla documentazione acquisita
agli atti risulta che al momento del matrimonio (27 agosto 1999) AT 1 disponeva
di un avere previdenziale di fr. 4’093 presso il __________ (cfr. XV) dove è
stata assicurata da settembre 1991 a fine gennaio 2000. Successivamente, dopo
aver nel frattempo trasferito il proprio avere previdenziale su un conto della __________
(cfr. XI-1), da novembre 2000 a fine aprile 2016 è stata assicurata a __________
(cfr. II-2) – cui è stato versato l’avere di fr. 5'532.85 depositato presso l’__________
– il quale il 6 dicembre 2016 ha trasferito alla AT 2, dove risulta attualmente
ancora assicurata, la prestazione d’uscita di fr. 35'088 a valere quale
prestazione presente alla data determinante per il riparto (7 dicembre 2016)
(cfr. XIII, XIII-1, IX, II-2). Alla data determinante per la divisione la ex
moglie disponeva pure di un avere di fr. 883.60 (comprensivo di interessi)
accumulato sempre presso la AT 2 nel periodo maggio-settembre 2016 (cfr.
XIII-1).
Considerati in applicazione
dell’art. 22a cpv. 1 LFLP gli interessi (fr. 2'151.86; per il calcolo cfr.
Considerandi
www.gerichte.ch) maturati sino al divorzio (7 dicembre 2016) sulla prestazione
presente alla data del matrimonio (fr. 4’093), l’avere accumulato da AT 1 e
soggetto a divisione va cifrato in fr. 29'726.74 (35'088 + 883.60 – 4’093
– 2'151.86).
2.4.2
Dal fascicolo emerge che CV 1 disponeva
al momento del matrimonio di una prestazione d’uscita di fr. 16'142 presso il __________
dove è stato assicurato sino a dicembre 1999 (cfr. sub II-4). In seguito dal
fascicolo si desume che è stato assicurato all’istituto di previdenza di __________
e poi alla __________ dove in data 31 luglio 2002 ha effettuato un prelievo per
il finanziamento dell’abitazione di fr. 25'000
(cfr. IV-1, XIX, XXIII/2).
L’avere di fr. 9'672 ancora presente presso la __________ in data 30 novembre
2003.
è stato trasferito alla __________ (XIX), cha a sua volta in data 17
febbraio 2006 ha versato l’avere di fr. 9’978.55 alla __________ (Agenzia di __________;
cfr. XXXII-2), istituto previdenziale cui l’ex marito è stato assicurato dal 1.
settembre 2005 al 30 giugno 2009 e al quale è pure stato trasferito
nell’ottobre 2005 l’avere di fr. 1’817.05 proveniente da una polizza di libero
passaggio (cfr. XXXII-3, XXXI) di cui disponeva presso __________ (cfr.
XXXII-1), con trasferimento, a seguito dell’uscita
nel giugno 2009, della prestazione di fr. 23'902.05 su un conto di
libero passaggio della medesima fondazione (sede di __________; cfr. XXXII-3).
Nel marzo 2013 l’avere di fr. 24'495.48 depositato presso la __________ è stato
versato alla fondazione di previdenza di __________ (cfr. XXXVI-1; cfr. anche
II-3, sub II-4, X-1) che a sua volta nel novembre 2016 ha trasferito l’avere di
fr. 48'349.95 – a valere quale previdenziale presente alla data del
riparto (7 dicembre 2016) – di spettanza di CV 1 nuovamente su un conto di
libero passaggio della __________ (cfr. X-1, XX-1, XXXVI). Il 17 maggio 2017
quest’ultima ha trasferito l’intero avere ivi depositato di fr. 48'377.75 a __________
(cfr. XX-1) che a sua volta lo ha trasferito nel settembre 2018 a __________
sul conto di libero passaggio n. 620000.203745 (cfr. XXIV, XXVII). Il 20
settembre 2019 __________ ha versato l’avere di spettanza di CV 1 di fr.
54'090.40 alla CV 2
(cfr. XXVII, XL-1), dove l’ex marito risulta tuttora
assicurato (cfr. XL).
2.4.3
Se i coniugi divorziano prima del
sopraggiungere di un caso di previdenza, il prelievo anticipato per il
finanziamento dell’abita-zione ad uso proprio è considerato una prestazione di
libero passaggio ed è diviso secondo gli artt. 123 CC, 280 e 281 CPC e 22-22b
LFLP (art. 30c cpv. 1 e 6 LPP).
Capitali
previdenziali prelevati per il finanziamento dell’abitazione primaria – e per i
quali sussiste ancora l’obbligo di rimborso (art. 30d LPP) al momento del
divorzio (DTF 128 V 235 consid. 3b) – non perdono la loro natura previdenziale
ma mantengono il proprio valore nominale sino al divorzio e devono quindi
essere contabilizzati nella prestazione esistente a tale momento ed essere
considerati come una prestazione da dividersi conformemente agli artt. 122 e segg. CC e 22 e segg. LFLP (art.
30c cpv. 1 e 6 LPP, art. 331e cpv. 6 CO; DTF 133 V 29, 132 V 332, 128 V 230; in
argomento vedi Bäder Federspiel, Wohneigentumsförderung und Scheidung, 2008,
pp. 261ss, nn. 531ss; Brunner, Die Berücksichtigung von Vorbezügen für
Wohneigentum bei der Teilung der Austrittleistung nach Art. 122 ZGB, in ZBJV
2000.
pp. 536ss).
L’art.
22a cpv. 3 LFLP prevede che, in caso di prelievi anticipati secondo gli artt.
30c LPP e 331e CO effettuati durante il matrimonio, il deflusso di capitali e
gli interessi persi vengono addebitati proporzionalmente all’avere acquisito
prima del matrimonio e a quello accumulato successivamente sino al momento del
prelievo.
Conformemente
al sopra menzionato art. 22a cpv. 3 LFLP ed applicando la tabella di calcolo
riportata nel Bollettino LPP UFAS
n. 143 del 16 novembre 2016 p. 6,
stante un avere al momento del matrimonio (27 agosto 1999) di fr.
16'142 rispettivamente di fr. 18'111.50 (tenendo cioè in considerazione
gli interessi ex artt. 8a OLP e 12 OPP2 maturati sino alla data del prelievo; per il calcolo cfr. www.gerichte-zh.ch), considerato
il prelievo di fr. 25’000 effettuato il 31 luglio 2002 (di cui fr. 8'858 [25’000
– 16’142] acquisiti durante il matrimonio) e tenuto conto di un capitale
previdenziale di fr. 48'349.95 presente il 7 dicembre 2016,
l’importo accumulato in costanza di matrimonio e suscettibile di essere diviso
deve essere cifrato in fr. 57'207.95 (8’858 + 48'349.95).
2.4.4
Ne
segue che, richiamata la chiave di ripartizione stabilita dal Pretore (cfr.
supra consid. 1.1), considerati i rispettivi averi divisibili di fr. 57'207.95 e fr. 29'726.74, a favore di AT 1 spetta a saldo (DTF 129 V 254)
un accredito di fr. 13'740.60 ([57'207.95 - 29'726.74] :
2).
2.5
Per applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha
diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero
passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 LFLP;
Schneider/Bruchez,
in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di
previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/ 2010 del 6
dicembre 2010).
Ne consegue che,
nel rispetto di quanto previsto dal nuovo art. 22c LFLP quo alla ripartizione
tra parte obbligatoria e sovraobbligatoria, l’importo di fr. 13'740.605,
unitamente agli interessi compensativi –
al
tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009
del 25 settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2,
rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato
dall'istituto debitore – maturati su tale
importo a far tempo dal 7 dicembre 2016 e sino al momento dell'effettivo
trasferimento (DTF 129 V 255;
STFA B 73/02 dell’8 aprile 2003, B 113/02
dell’8 luglio 2003, B 36/02 del 18 luglio 2003; Bollettino LPP UFAS n. 138 del
16.
marzo 2015),
dovrà essere trasferito dalla AT 2 a favore di AT 1 e a debito del conto di CV 1.
In
caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato
del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale
federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti,
sull'ammontare della prestazio-ne d'uscita e relativi interessi compensativi,
interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257;
STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).
2.6
La
procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si
assegnano ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L’avere
di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione
ammonta a fr. 29'726.74.
2.- L’avere
di previdenza acquisito da CV 1
durante il matrimonio e soggetto a divisione
ammonta a fr. 57'207.95.
3.- È
fatto ordine a CV 2 di versare, a debito del conto di previdenza di CV 1 e a favore
del conto di previdenza di AT 1, l’importo di fr. 13'740.605 oltre interessi
compensativi dal 7 dicembre 2016.
4.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. Non si assegnano ripetibili.
5.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti