34.2019.26
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25 luglio 2019Italiano8 min
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n.
Fatti
34.2019.26
rg/sc
Lugano
25 luglio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sull’istanza di “completamento di una decisione
ex art. 64 cpv. 1bis LDIP” del 24 luglio 2019 presentata da
AT 1
rappr. da: RA 1
1.
Considerandi
2.
considerato in
fatto e in diritto
1.1
Con sentenza n. __________
del 12/13 aprile 2017, passata in giudicato, il Tribunale Civile di __________ha
pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da AT 1
e __________ il 17 ottobre 2007 (cfr. doc. F).
1.2
Con l’istanza in rassegna AT 1 – senza per altro indicare chi intende formalmente convenire in giudizio
e dopo aver in particolare evidenziato come la sentenza di divorzio resa in __________
non abbia regolato “la conseguenza accessoria della separazione degli averi
di previdenza accumulati in corso di matrimonio” – postula il
“completamento di una decisione ex art. 64 cpv. 1bis LDIP” con richiesta
(nei confronti del non meglio precisato “Istituto di previdenza __________”
e senza quindi precisare nè la denominazione esatta della fondazione di
previdenza interessata nè il nome del datore di lavoro ad essa affiliato) la
produzione dell’ ”estratto di previdenza relativa a __________”, il “conteggio
dell’avere di previdenza accumulato dal marito in costanza di matrimonio” e
il “versamento della prestazione d’uscita spettante alla ex moglie”.
2.1
La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione
monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr., pro multis, STF 9C_699/2014
del 31 agosto 2015,9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011,9C_792/2007 del 7
novembre 2008).
2.2
Il
1.
gennaio 2017 è entrata in vigore la
modifica delle disposizioni del Codice civile svizzero (CC; RS 210) concernenti
il conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio (artt. 122 e segg.). Con effetto dal 1. gennaio 2017 sono
pure stati modificati l’art. 89a CC, gli artt. 331d e 331e CO (RS 220), gli
artt. 22-25a LFLP (RS 831.42), gli artt. 2, 16, 19a bis, 19c, 19d, 19f-k OLP
(RS 831.425), gli artt. 15a, 15b, 16, 19, 20, 24a, 26a, 26b, 27i OPP2 (RS
831.411
), gli artt. 11a, 12, 20a OPPA (RS 831.411), gli artt. 280, 281, 283,
284.
CPC (RS 272) nonché l’art. 63 cpv. 1bis prima frase e cpv. 2 e l’art. 64
cpv. 1bis prima frase e cpv. 2 LDIP (RS
291).
2.3
A partire
dal 1. gennaio 2017 in applicazione del sopra menzionato art. 63 cpv. 1bis LDIP
competenti a statuire sul conguaglio delle pretese di previdenza professionale
nei confronti di istituti di previdenza svizzeri sono esclusivamente i
tribunali svizzeri. Ciò vale anche per la modifica o il completamento di una
sentenza di divorzio per quanto riguarda il conguaglio della previdenza professionale
(art. 64 cpv. 1bis LDIP).
Come
questo Tribunale ha già avuto modo di rilevare (STCA 34.2017.34 del 23 ottobre
2017, STCA 34.2017.38 del 17 novembre 2017 e STCA 34.2018.11 del 23 marzo 2018)
la competenza esclusiva dei tribunali svizzeri sancita dagli artt. 63 cpv. 1bis
e 64 cpv. 1bis LDIP ha come conseguenza che a partire dal 1. gennaio 2017 un
tribunale straniero non può più pronunciarsi – nemmeno nell’ambito della
completazione e della modifica di un precedente giudizio – sulla divisione della
previdenza professionale svizzera e che le decisioni straniere (anche quelle di
modifica o completazione) relative alla divisione degli averi previdenziali
detenuti presso istituti di previdenza svizzeri emanate dopo l’entrata in
vigore del nuovo diritto non sono più suscettibili di essere riconosciute in
Svizzera (Cardinaux, Le partage des prétentions de prévoyance en cas de divorce
international, in: Symposium zum Familienrecht, Patrimoine de la famille:
Entretien, régimes matrimoniaux, deuxième pilier et aspects fiscaux, 2016, pp.
97ss, 107, 116; Romano, Aspects de droit international privé de la réforme de
la prévoyance professionnelle, in FamPra.ch 1/2017 p. 57ss, 67; Geiser,
Scheidung und das Recht der beruflichen Vorsorge, AJP 2015 pp. 1385-1386; cfr.
anche i combinati artt. 25 lett. a e 26 lett. a LDIP stante i quali per il
riconoscimento di una decisione straniera è richiesta la competenza
dell’autorità estera e questa è data se una disposizione della LDIP la prevede).
2.4
La sentenza n. __________ del Tribunale Civile di __________ correttamente
non regola la questione della divisione degli averi previdenziali detenuti dai
coniugi in Svizzera, il conguaglio di averi previdenziali depositati presso
istituti svizzeri di previdenza (in casu asseritamente l’“Istituto di
previdenza __________”), come visto, essendo dal 1. gennaio 2017 di
esclusiva competenza dei tribunali svizzeri.
Ciò
significa che su tale punto la suddetta sentenza dev’essere completata ai sensi
dell’art. 64 LDIP.
Ora,
competente (previa delibazione, cfr. art. 29 cpv. 3 LDIP) a completare la
sentenza estera di divorzio in rassegna è il giudice (civile) del divorzio.
Infatti,
l’esecuzione della divisione secondo gli artt. 122 e segg. CC delle prestazioni
d’uscita da parte del giudice della previdenza competente ex art. 25a cpv. 1
LFLP presuppone una decisione del giudice del divorzio che fissi la chiave di
ripartizione degli averi previdenziali ritenuto che questa chiave è vincolante
per il giudice istituito dall’art. 25a cpv. 1 LFLP il cui compito, dal profilo
materiale, è limitato all’esecuzione di quanto stabilito dal giudice civile
(DTF 132 V 337, 130 III 341, 128 V 46). Ciò vale anche nel caso di sentenze di
divorzio emanate da un tribunale straniero: in caso di sentenza straniera di
divorzio che non si pronuncia sul conguaglio della previdenza in relazione ad
averi detenuti da istituti previdenziali svizzeri, le pretese relative al
conguaglio devono essere fatte valere con una azione di completazione dinanzi al
giudice del divorzio svizzero (DTF 131 III 289 consid. 2.3; STF 9C_385/2008
consid. 2.2, STF B 45/00 consid. 2; cfr. anche STF 5C.173/2001; SZS 2004 p.
464; Cardinaux, op. cit., pp. 106, 109).
L’art.
25a cpv. 1 seconda frase LFLP stabilisce inoltre che nelle procedure di
completamento di una sentenza straniera di divorzio (ai fini di stabilire la
competenza territoriale del giudice istituito dall’art. 73 LPP che deve
procedere alla divisione fondandosi sulla chiave di ripartizione stabilita dal
giudice civile) è considerato luogo del divorzio il luogo della procedura di
completamento (è quindi garantito che il giudice del completamento non debba
trasmettere la causa al giudice della previdenza di un altro Cantone; cfr.
Cardinaux, op. cit., p. 109).
Infine,
l’art. 64 LDIP (completamento o modificazione di una decisione) al suo
capoverso 1 stabilisce che, fatte salve le disposizioni della
legge concernenti la protezione dei minori (art. 85 LDIP), i tribunali svizzeri
sono competenti per le azioni di completamento o modificazione di decisioni in
materia di divorzio o separazione se hanno pronunciato essi stessi tali
decisioni o se la loro competenza discende dagli articoli 59 o 60. Giusta il capoverso 1bis i tribunali svizzeri sono
esclusivamente competenti per il conguaglio delle pretese di previdenza
professionale nei confronti di un istituto svizzero di previdenza professionale;
se non vi è competenza ai sensi del capoverso 1, sono competenti i tribunali svizzeri
della sede dell'istituto di previdenza (sul punto cfr. Messaggio concernente la
modifica del Codice civile svizzero del 29 maggio 2013, FF 2013 4194; cfr. Cardinaux, op. cit., pp. 108-109).
Non
essendo data la competenza dello scrivente Tribunale a completare la sentenza
n. __________ del il Tribunale Civile
di __________ e difettando di
conseguenza pure la competenza a eseguire il riparto ai sensi dell’art. 25a
cpv. 1 LFLP, l’istanza in esame deve essere dichiarata irricevibile.
2.5
Per
regolare la questione del conguaglio della previdenza professionale dovrà pertanto nel caso concreto essere intentata presso il competente
tribunale civile svizzero un’azione di completamento del giudizio
(straniero) di divorzio (sul punto cfr. Geiser,
op. cit., 1385; Romano, op. cit., p. 74; Cardinaux, op. cit., p. 116).
2.6
La procedura è gratuita
(art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1.- L’istanza
è irricevibile.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia,
mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente La
segretaria
giudice Raffaele Guffi Stefania
Cagni