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Decisione

34.2019.26

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

25 luglio 2019Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

34.2019.26

rg/sc

Lugano

25 luglio 2019

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretaria:

Stefania Cagni

statuendo sull’istanza di “completamento di una decisione

ex art. 64 cpv. 1bis LDIP” del 24 luglio 2019 presentata da

AT 1

rappr. da: RA 1

1.

Considerandi

2.

considerato in

fatto e in diritto

1.1

Con sentenza n. __________

del 12/13 aprile 2017, passata in giudicato, il Tribunale Civile di __________ha

pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da AT 1

e __________ il 17 ottobre 2007 (cfr. doc. F).

1.2

Con l’istanza in rassegna AT 1 – senza per altro indicare chi intende formalmente convenire in giudizio

e dopo aver in particolare evidenziato come la sentenza di divorzio resa in __________

non abbia regolato “la conseguenza accessoria della separazione degli averi

di previdenza accumulati in corso di matrimonio” – postula il

“completamento di una decisione ex art. 64 cpv. 1bis LDIP” con richiesta

(nei confronti del non meglio precisato “Istituto di previdenza __________”

e senza quindi precisare nè la denominazione esatta della fondazione di

previdenza interessata nè il nome del datore di lavoro ad essa affiliato) la

produzione dell’ ”estratto di previdenza relativa a __________”, il “conteggio

dell’avere di previdenza accumulato dal marito in costanza di matrimonio” e

il “versamento della prestazione d’uscita spettante alla ex moglie”.

2.1

La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione

monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr., pro multis, STF 9C_699/2014

del 31 agosto 2015,9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011,9C_792/2007 del 7

novembre 2008).

2.2

Il

1.

gennaio 2017 è entrata in vigore la

modifica delle disposizioni del Codice civile svizzero (CC; RS 210) concernenti

il conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio (artt. 122 e segg.). Con effetto dal 1. gennaio 2017 sono

pure stati modificati l’art. 89a CC, gli artt. 331d e 331e CO (RS 220), gli

artt. 22-25a LFLP (RS 831.42), gli artt. 2, 16, 19a bis, 19c, 19d, 19f-k OLP

(RS 831.425), gli artt. 15a, 15b, 16, 19, 20, 24a, 26a, 26b, 27i OPP2 (RS

831.411

), gli artt. 11a, 12, 20a OPPA (RS 831.411), gli artt. 280, 281, 283,

284.

CPC (RS 272) nonché l’art. 63 cpv. 1bis prima frase e cpv. 2 e l’art. 64

cpv. 1bis prima frase e cpv. 2 LDIP (RS

291).

2.3

A partire

dal 1. gennaio 2017 in applicazione del sopra menzionato art. 63 cpv. 1bis LDIP

competenti a statuire sul conguaglio delle pretese di previdenza professionale

nei confronti di istituti di previdenza svizzeri sono esclusivamente i

tribunali svizzeri. Ciò vale anche per la modifica o il completamento di una

sentenza di divorzio per quanto riguarda il conguaglio della previdenza professionale

(art. 64 cpv. 1bis LDIP).

Come

questo Tribunale ha già avuto modo di rilevare (STCA 34.2017.34 del 23 ottobre

2017, STCA 34.2017.38 del 17 novembre 2017 e STCA 34.2018.11 del 23 marzo 2018)

la competenza esclusiva dei tribunali svizzeri sancita dagli artt. 63 cpv. 1bis

e 64 cpv. 1bis LDIP ha come conseguenza che a partire dal 1. gennaio 2017 un

tribunale straniero non può più pronunciarsi – nemmeno nell’ambito della

completazione e della modifica di un precedente giudizio – sulla divisione della

previdenza professionale svizzera e che le decisioni straniere (anche quelle di

modifica o completazione) relative alla divisione degli averi previdenziali

detenuti presso istituti di previdenza svizzeri emanate dopo l’entrata in

vigore del nuovo diritto non sono più suscettibili di essere riconosciute in

Svizzera (Cardinaux, Le partage des prétentions de prévoyance en cas de divorce

international, in: Symposium zum Familienrecht, Patrimoine de la famille:

Entretien, régimes matrimoniaux, deuxième pilier et aspects fiscaux, 2016, pp.

97ss, 107, 116; Romano, Aspects de droit international privé de la réforme de

la prévoyance professionnelle, in FamPra.ch 1/2017 p. 57ss, 67; Geiser,

Scheidung und das Recht der beruflichen Vorsorge, AJP 2015 pp. 1385-1386; cfr.

anche i combinati artt. 25 lett. a e 26 lett. a LDIP stante i quali per il

riconoscimento di una decisione straniera è richiesta la competenza

dell’autorità estera e questa è data se una disposizione della LDIP la prevede).

2.4

La sentenza n. __________ del Tribunale Civile di __________ correttamente

non regola la questione della divisione degli averi previdenziali detenuti dai

coniugi in Svizzera, il conguaglio di averi previdenziali depositati presso

istituti svizzeri di previdenza (in casu asseritamente l’“Istituto di

previdenza __________”), come visto, essendo dal 1. gennaio 2017 di

esclusiva competenza dei tribunali svizzeri.

Ciò

significa che su tale punto la suddetta sentenza dev’essere completata ai sensi

dell’art. 64 LDIP.

Ora,

competente (previa delibazione, cfr. art. 29 cpv. 3 LDIP) a completare la

sentenza estera di divorzio in rassegna è il giudice (civile) del divorzio.

Infatti,

l’esecuzione della divisione secondo gli artt. 122 e segg. CC delle prestazioni

d’uscita da parte del giudice della previdenza competente ex art. 25a cpv. 1

LFLP presuppone una decisione del giudice del divorzio che fissi la chiave di

ripartizione degli averi previdenziali ritenuto che questa chiave è vincolante

per il giudice istituito dall’art. 25a cpv. 1 LFLP il cui compito, dal profilo

materiale, è limitato all’esecuzione di quanto stabilito dal giudice civile

(DTF 132 V 337, 130 III 341, 128 V 46). Ciò vale anche nel caso di sentenze di

divorzio emanate da un tribunale straniero: in caso di sentenza straniera di

divorzio che non si pronuncia sul conguaglio della previdenza in relazione ad

averi detenuti da istituti previdenziali svizzeri, le pretese relative al

conguaglio devono essere fatte valere con una azione di completazione dinanzi al

giudice del divorzio svizzero (DTF 131 III 289 consid. 2.3; STF 9C_385/2008

consid. 2.2, STF B 45/00 consid. 2; cfr. anche STF 5C.173/2001; SZS 2004 p.

464; Cardinaux, op. cit., pp. 106, 109).

L’art.

25a cpv. 1 seconda frase LFLP stabilisce inoltre che nelle procedure di

completamento di una sentenza straniera di divorzio (ai fini di stabilire la

competenza territoriale del giudice istituito dall’art. 73 LPP che deve

procedere alla divisione fondandosi sulla chiave di ripartizione stabilita dal

giudice civile) è considerato luogo del divorzio il luogo della procedura di

completamento (è quindi garantito che il giudice del completamento non debba

trasmettere la causa al giudice della previdenza di un altro Cantone; cfr.

Cardinaux, op. cit., p. 109).

Infine,

l’art. 64 LDIP (completamento o modificazione di una decisione) al suo

capoverso 1 stabilisce che, fatte salve le disposizioni della

legge concernenti la protezione dei minori (art. 85 LDIP), i tribunali svizzeri

sono competenti per le azioni di completamento o modificazione di decisioni in

materia di divorzio o separazione se hanno pronunciato essi stessi tali

decisioni o se la loro competenza discende dagli articoli 59 o 60. Giusta il capoverso 1bis i tribunali svizzeri sono

esclusivamente competenti per il conguaglio delle pretese di previdenza

professionale nei confronti di un istituto svizzero di previdenza professionale;

se non vi è competenza ai sensi del capoverso 1, sono competenti i tribunali svizzeri

della sede dell'istituto di previdenza (sul punto cfr. Messaggio concernente la

modifica del Codice civile svizzero del 29 maggio 2013, FF 2013 4194; cfr. Cardinaux, op. cit., pp. 108-109).

Non

essendo data la competenza dello scrivente Tribunale a completare la sentenza

n. __________ del il Tribunale Civile

di __________ e difettando di

conseguenza pure la competenza a eseguire il riparto ai sensi dell’art. 25a

cpv. 1 LFLP, l’istanza in esame deve essere dichiarata irricevibile.

2.5

Per

regolare la questione del conguaglio della previdenza professionale dovrà pertanto nel caso concreto essere intentata presso il competente

tribunale civile svizzero un’azione di completamento del giudizio

(straniero) di divorzio (sul punto cfr. Geiser,

op. cit., 1385; Romano, op. cit., p. 74; Cardinaux, op. cit., p. 116).

2.6

La procedura è gratuita

(art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1.- L’istanza

è irricevibile.

2.- Non si percepisce tassa di giustizia,

mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente La

segretaria

giudice Raffaele Guffi Stefania

Cagni