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Decisione

34.2019.29

Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio. Versamento in contanti durante il matrimonio per inzio d'attività indipendente

27 aprile 2020Italiano10 min

valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione monocratica

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Raccomandata

Incarto

n.

34.2019.29

RG/sc

Lugano

27 aprile 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo nella causa rimessagli

il 18/19 settembre 2019 dalla Pretura di __________ (art. 281 cpv. 3 CPC) e che

oppone

AT 1

rappr. da: RA 1

a

1. CV

1

1 rappr. da: RA 2

2. CV

2

in materia di conguaglio della previdenza professionale a

causa di divorzio

considerato in fatto e in diritto

1.1 Per sentenza 8 maggio 2019, passata in giudicato, il

Pretore del Distretto di __________ ha pronunziato il divorzio tra CV 1 e AT 1,

unitisi in matrimonio il 9 dicembre 1999. Al punto 6 del dispositivo il Pretore

ha stabilito che “La LPP maturata dal matrimonio (9.12.1999) alla

litispendenza del divorzio (5.2.2019) [recte: 5.2.2018, ndr] è divisa a

metà tra i coniugi”, ordinando la trasmissione dell’incarto, dopo crescita

in giudicato del divorzio, al Tribunale cantonale delle assicurazioni per il

calcolo del riparto (cfr. I).

1.2

Il 18/19 settembre 2019 il Pretore ha quindi rimesso la causa allo scrivente

Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a

cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP (art. 281 cpv. 3 CPC; cfr. II).

1.3 Il TCA ha chiesto agli ex coniugi __________ ed agli

istituti di previdenza e di libero passaggio interessati di determinarsi al

proposito, rispettivamente di fornire le informazioni necessarie ai fini del

giudizio (art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle singole risultanze istruttorie e delle

relative prese di posizione delle parti (cfr. IV-XXXI), si dirà più

diffusamente, per quanto occorra, nei considerandi a seguire.

Fatti

2.1

La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione monocratica

ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto

2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).

Competente

ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente Tribunale

quale giudice del luogo del divorzio competente secondo l’art. 73 LPP (art. 25a

cpv. 1 prima frase LFLP).

Le disposizioni di cui agli artt. 122-124 CC, 5 e

22-25a LFLP e 280-281 CPC menzionati nel presente giudizio sono quelle in

vigore dal 1. gennaio 2017 a seguito della modifica del Codice civile svizzero

del 19 giugno 2015 concernente il conguaglio della previdenza professionale in

caso di divorzio.

2.2 Per

l’art. 22a cpv. 1 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per

ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli

averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione

d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della

celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero

passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi

dovuti al momento del promovimento della procedura di divorzio. I pagamenti

in contanti e le liquidazioni in capitale effettuati durante il matrimonio

non sono computati.

Giusta l’art.

122 CC dies ad quem per il riparto è il momento del promovimento della

procedura di divorzio, in casu il 5 febbraio 2018.

L’art.

22b LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazio-ne d’uscita

esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1.

gennaio 1995. Il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza

di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è

prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato

durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge

in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).

A

norma dell'art. 25a cpv. 1 LFLP se nella procedura di divorzio è impossibile

prendere una decisione sul conguaglio della previdenza professionale giusta gli

artt. 280 o 281 CPC, il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi

dell’art. 73 cpv. 1 LPP procede d’ufficio alla divisione sulla base della

chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante

per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341,

128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007) non appena gli sia stata

rimessa la causa. Sia i coniugi che gli

istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura

(art. 25a cpv. 2 LFLP). Il giudice impartisce loro un termine adeguato per

inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice

decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre

1995, FF 1996 I 122, 233.46).

2.3 Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede sono le

pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così

come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425).

Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria

(pilastro

2A) e della previdenza

più estesa (pilastro 2B).

Non rientrano invece nel campo

d’applicazione degli artt. 122 e segg. CC e 22 e segg. LFLP le prestazioni sia

del primo (AVS) che del terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare

STF B 128/05 del 25 luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance

professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge,

2005, p. 449 n. 1203).

2.4

2.4.1 Dagli atti di causa e dalle

(incontestate) dichiarazioni di parte non risulta che AT 1 abbia accumulato

Considerandi

capitale previdenziale durante il matrimonio. Dall’estratto del conto

individuale AVS richiamato dal Tribunale risulta infatti che le retribuzioni

annue che essa ha percepito esercitando attività lavorativa dipendente non

hanno mai raggiunto il minimo

assicurabile LPP (artt. 2 e 7 LPP; Stauffer,

Berufliche Vorsorge, 2012, p. 185).

2.4.2

Dal fascicolo emerge invece che se

al momento del matrimonio CV 1 non disponeva di averi previdenziali

suscettibili di essere considerati, al momento determinate per il riparto (5

febbraio 2018) egli disponeva di una prestazione d’uscita divisibile di fr.

10'599 presso la __________, dove è stato assicurato da ottobre 2015 ad aprile

2018.

quale dipendente di __________. Suddetto avere è attualmente depositato

sulla polizza di libero passaggio __________ presso CV 2 (cfr. XIV).

In

realtà egli risulta pure essere stato assicurato, quale dipendente di __________,

da settembre 2001 ad ottobre 2004 alla __________ con trasferimento,

all’uscita, della prestazione di fr. 2’370 alla __________ (cfr. XV, XXV) la

quale nel giugno 2006 ha a sua volta trasferito l’avere di spettanza dell’ex

marito alla __________ cui era affiliata la __________, datrice di lavoro di CV

1.

da aprile 2005 a dicembre 2009 (XXVI). Nel marzo 2010 l’avere sin lì

accumulato di fr. 10'556.75 è stato trasferito su un conto di libero passaggio

di __________ (cfr. XXVI-1), la quale nel dicembre 2010 ha versato l’intero

avere ivi depositato di fr. 10'742.91 in contanti all’assicurato (cfr. XXVIII).

CV 1 risulta in effetti avere iniziato a tale epoca un’attività lucrativa

indipendente (cfr. estratto conto individuale AVS sub VIII). Suddetto

capitale – versato in applicazione dell’art. 5 cpv. 1 lett. b LFLP – è uscito

quindi dal circuito previdenziale e non è più suscettibile di essere preso in

considerazione ai fini del riparto (art. 22a cpv. 1 ultima frase LFLP; DTF 129

V 254, 128 V 48, 125 V 254).

Dalle tavole processuali si

evince inoltre che CV 1 ha accumulato un ulteriore avere previdenziale

attualmente depositato su un conto di libero passaggio della __________ (fr.

264.93, valuta 1. gennaio 2020; cfr. XXII-1). Tuttavia, in base agli atti è

verosimile ritenere che tale importo sia stato accumulato successivamente al 5

febbraio 2018 (data determinante per il riparto) e non debba quindi fare

oggetto di divisione. Emerge infatti che dopo l’attività alle dipendenze di __________

per la quale, come visto, l’ex marito era stato assicurato alla CV 2 sino al 1.

aprile 2018, il capitale di fr. 10'599 ivi accumulato sino alla litispendenza

del divorzio (5 febbraio 2018) – e già considerato nel calcolo del conguaglio

(cfr. supra) – è tutt’ora depositato su una polizza di libero passaggio di CV 2

(cfr. XIV). Ora, dall’estratto conto AVS (sub VII-1) risulta che dopo il 1.

aprile 2018 CV 1 ha esercitato attività lavorativa dipendente unicamente presso

la __________ (verosimilmente affiliata ad un istituto di previdenza di __________;

cfr. estratto conto Rendita sub II-5) nel periodo giugno-agosto 2018, periodo non

suscettibile di essere considerato ai fini del presente giudizio, dies ad quem

per la divisione essendo il 5 febbraio 2018.

2.4.3

Richiamata

la chiave di ripartizione stabilita dal Pretore (cfr. supra consid. 1.1), a

favore di AT 1 spetta un accredito di fr. 5'299.50 (10'599 : 2).

2.5

Per applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha

diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero

passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 LFLP;

Schneider/Bruchez,

in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di

previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/ 2010 del 6

dicembre 2010).

Ne consegue che,

nel rispetto di quanto previsto dall’art. 22c LFLP quo alla ripartizione tra

parte obbligatoria e sovraobbligatoria, l’importo di fr. 5'299.50 unitamente agli interessi compensativi –

al

tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009

del 25 settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2,

rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato

dall'istituto debitore – maturati su tale

importo a far tempo dal 5 febbraio 2018 e sino al momento dell'effettivo

trasferimento (DTF 129 V 255;

STFA B 73/02 dell’8 aprile 2003, B 113/02

dell’8 luglio 2003, B 36/02 del 18 luglio 2003; Bollettino LPP UFAS n. 138 del

16.

marzo 2015),

dovrà essere trasferito a favore di AT 1 su un conto da aprirsi a suo nome presso l’Istituto collettore

(artt. 4 cpv. 2 e 22 cpv. 1 LFLP e 60 cpv. 5 LPP).

In

caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato

del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale

federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti,

sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi,

interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257;

STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).

2.6

La

procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si

assegnano ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1.- L’avere

di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione

ammonta a fr. 10’599.50.

2.- È

fatto ordine a CV 2 di versare, a debito della polizza di libero passaggio G

6/53395 intestata a CV 1 e a favore di AT 1 su un conto da

aprirsi a suo nome presso la __________, l’importo di fr. 5'299.50 oltre

interessi compensativi dal 5 febbraio 2018.

3.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. Non si assegnano ripetibili.

4.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti