34.2019.30
Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio. Versamento in contanti durante il matrimonio per inizio di attività indipendente
9 marzo 2020Italiano11 min
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione
Source ti.ch
Incarto
n.
34.2019.30
RG/sc
Lugano
9
marzo 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo nella causa rimessagli
il 23/25 settembre 2019 dalla Pretura di __________ (art. 281 cpv. 3 CPC) e che
oppone
1. AT
1
2. AT
2
a
1. CV
1
2. CV
2
in materia di conguaglio della previdenza professionale in
caso di divorzio
considerato in fatto e in diritto
1.1 Per
sentenza 18 luglio 2019, passata in giudicato, il Pretore della Giurisdizione
di __________ ha pronunziato il divorzio tra AT 1 e , unitisi in matrimonio il 9
dicembre 2005. Al punto 3 del dispositivo il Pretore ha stabilito che “le
prestazioni d’uscita acquisite durante il matrimonio fino al promovimento della
procedura di divorzio so-no oggetto di conguaglio secondo gli artt. 122 segg.
CC”, ordinan-do la trasmissione dell’incarto, dopo crescita in giudicato
del divorzio, al Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA) per il calcolo
del riparto (cfr. I).
1.2
Il 23/25 settembre 2019 il Pretore ha quindi rimesso la causa allo scrivente
Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a
cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP (art. 281 cpv. 3 CPC; cfr. II).
1.3 Il TCA ha chiesto agli ex coniugi ed agli istituti di
previdenza e di libero passaggio interessati di determinarsi al proposito,
rispettivamente di fornire le informazioni necessarie ai fini del giudizio
(art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle singole risultanze istruttorie e delle relative
prese di posizione delle parti (cfr. IV-XXIV), si dirà più diffusamente, per quanto
occorra, nei considerandi successivi.
Fatti
2.1
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione monocratica ai
sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto
2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
2.2 Competente
ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente
Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente secondo l’art. 73 LPP
(art. 25a cpv. 1 prima frase LFLP).
Alla
presente fattispecie si applicano le
disposizioni di cui agli artt. 122-124 CC, 5 e 22-25a LFLP e 280-281 CPC in
vigore dal 1. gennaio 2017 a seguito della modifica del Codice civile svizzero
del 19 giugno 2015 concernente il conguaglio della previdenza professionale in
caso di divorzio, la procedura di divorzio essendo stata promossa con petizione
31 dicembre 2018 dinanzi alla Pretura di __________.
2.3 Per
l’art. 22a cpv. 1 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per
ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli
averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione
d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della
celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero
passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi
dovuti al momento del promovimento della procedura di divorzio. I pagamenti in
contanti e le liquidazioni in capitale effettu-ati durante il matrimonio non
sono computati.
Giusta l’art.
122 CC, determinante quale dies ad quem per il riparto è il momento del
promovimento della procedura di divorzio, in casu il 31 dicembre 2018.
L’art.
22b LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazio-ne d’uscita
esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1.
gennaio 1995. Il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza
di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è
prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato
durante il matrimonio (Vetterli/Keel,
Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623;
STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).
A
norma dell'art. 25a cpv. 1 LFLP se nella procedura di divorzio è impossibile
prendere una decisione sul conguaglio della previdenza professionale giusta gli
artt. 280 o 281 CPC, il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi
dell’art. 73 cpv. 1 LPP procede d’ufficio alla divisione sulla base della
chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante
per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341,
128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007) non appena gli sia stata
rimessa la causa. Sia i coniugi che gli
istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura
(art. 25a cpv. 2 LFLP). Il giudice impartisce loro un termine adeguato per
inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice
decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre
1995, FF 1996 I 122, 233.46).
2.4 Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede so-no
le pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così
come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425).
Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria
(pilastro
2A) e della previdenza
più estesa (pilastro 2B).
Non rientrano invece nel campo
d’applicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del
terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25
luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge,
2019, p. 529 n. 1640).
2.5
2.5.1 CV 1
Dalla documentazione acquisita
agli atti risulta che il capitale previdenziale accumulato da CV 1 sino al 30
aprile 2006 – capitale comprensivo quindi anche dell’avere presente alla data
del matrimonio (9 dicembre 2005) – gli è stato versato __________ su un conto
privato ad esso intestato presso la __________ (doc. Z inc. pretorile). In
Considerandi
effetti, da maggio a dicembre 2006 egli risulta aver esercitato attivi-tà
lucrativa indipendente (cfr. estratto conto individuale AVS sub XXI),
circostanza, questa, giustificante un versamento in contanti ex art. 5 cpv. 1
lett. b LFLP (cfr. al proposito anche, in inc. pretori-le, il verbale d’udienza
21.
febbraio 2019 dove è indicato che l’ex marito “riferisce di aver eseguito
un prelievo anticipato della pensione qualche mese dopo aver contratto il
matrimonio”). Il capitale versato in contanti ai sensi di suddetto disposto
di legge è uscito dal circuito previdenziale e non è quindi più
suscettibili di essere considerato ai fini della divisione nella presente sede
(art. 22a cpv. 1 ultima frase LFLP; DTF 129 V 254, 128 V 48, 125 V 254; Baumann/Lauterburg,
Darf’s ein bisschen weniger sein? Grund-sätzliches und Strittiges beim
Vorsorgeausgleich, in: FamPra 2000, p. 213; Walser, Berufliche
Vorsorge, in: Das neue Scheidungsrecht, 1999, p. 58; STCA
34.2002.02
del
29.
gennaio 2003).
Dal fascicolo emerge inoltre che
CV 1 è stato assicurato alla __________ per il suo impiego da febbraio 2007 a
agosto 2008 e che la prestazione d’uscita ivi accumulata di fr. 8'799.40 è
stata trasferita su un conto di libero passaggio della __________ (cfr. XX-3,
XXI), la quale a sua volta il 7 settembre 2009 ha trasferito l’avere di fr.
8'957.45 alla __________ (cfr. XX-2, XXIV). All’uscita da suddetta Cassa il 31
gennaio 2014, la prestazione di fr. 25'752.45 è stata trasferita su un conto di
libero passaggio della CV 2 (cfr. XXIV-1), su cui al momento determinate per il
riparto (31 dicembre 2018) vi era un avere divisibile di fr. 26'028.52
(cfr. XXII). Su tale conto è pure confluita nel novembre 2019 la prestazione
d’uscita accumulata da giugno 2018 a febbraio 2019 presso AT 2 (cfr. XVII-1,
XXII-1), dove l’ex marito è stato assicurato quale dipendente del __________ e presso
cui il 31 dicembre 2018 disponeva di una prestazione divisibile di fr. 966.30
(cfr. XVII).
2.5.2
AT 1
Dalle tavole processuali
emerge invece che al momento del matrimonio AT 1 disponeva di una prestazione
di fr. 7'411 presso la __________ (cfr. sub IV-C), dove è stata
assicurata sino al 31 agosto 2013 quale dipendente dello __________. La
prestazione accumulata di fr. 21'237.05 è quindi stata versata dalla suddetta
fonda-zione su una polizza di libero passaggio di __________, che nel-l’aprile
2015.
ha a sua volta trasferito l’importo di fr. 21'658.25 ad AT 2 (cfr. sub
IV-C, XVIII), cui la ex moglie è stata assicurata quale dipendente dell’__________
da marzo 2015 a dicembre 2017, con versamento, all’uscita, della prestazione di
fr. 25'187.10 alla __________; presso que-st’ultima la ex moglie è stata
assicurata, sempre quale dipenden-te dell’__________, sino al 31 dicembre 2018,
alla cui data disponeva di una prestazione d’uscita di fr. 28'117.95
(cfr. XVIII, IV-B). A far tempo dal 1. gennaio 2019, quale dipendente della __________,
AT 1 è assicurata alla AT 2 cui il precedente istitu-to di previdenza ha
trasferito l’importo di fr. 28'164.80.
Considerati, in applicazione
dell’art. 22a cpv. 1 LFLP, gli interessi (fr. 1’957; per il calcolo cfr.
www.gerichte-zh.ch) maturati sino al divorzio (31 dicembre 2018) sulla
prestazione presente alla data del matrimonio (fr. 7'411 in data 9 dicembre
2005), l’avere accumulato da AT 1 soggetto a divisione va cifrato in fr. 18'719.95
(28'117.95 – 7’411 – 1’957).
2.5.3
Conguaglio
Stante
quanto precede, richiamata la chiave di ripartizione stabilita dal Pretore
(cfr. supra consid. 1.1) e considerati i rispettivi averi divisibili di fr. 26'994.82
(26'028.52 + 966.30) e fr. 18'719.95, a favore di AT 1 spetta
a saldo (DTF 129 V 254) un accredito di fr. 4'122.44 ([26'994.82
- 18'749.95] : 2).
2.6
Per applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha
diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero
passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 LFLP;
Schneider/Bruchez, in
SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di
previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/ 2010 del 6
dicembre 2010).
Pertanto, nel
rispetto di quanto previsto dal nuovo art. 22c LFLP quo alla ripartizione tra
parte obbligatoria e sovraobbligatoria, l’importo di fr. 4'122.44, unitamente agli interessi compensativi –
al
tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009
del 25 settembre 2009) di cui ai combinati arti-coli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2,
rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato
dall'istituto debitore – maturati su tale
importo a far tempo dal 31 dicembre 2018 e sino al momento dell'effettivo
trasferimento (DTF 129 V 255;
STFA B 73/02 dell’8 aprile 2003, B 113/02
dell’8 luglio 2003, B 36/02 del 18 luglio 2003; Bollettino LPP UFAS n. 138 del
16.
marzo 2015),
dovrà essere trasferito a favore di AT 1 presso AT 2 (contratto __________).
In
caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato
del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale
federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti,
sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi,
interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257;
STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).
2.7
La
procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L’avere
di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione
ammonta a fr. 18'749.95.
2.- L’avere
di previdenza acquisito da CV 1
durante il matrimonio e soggetto a
divisione ammonta a fr. 26'994.82.
3.- È
fatto ordine alla CV 2 di versare, a debito del conto __________ intestato a CV
1 e a favore di AT 1 presso AT 2 (contratto __________), l’importo
di fr. 4'122.44 oltre interessi compensativi dal 31 dicembre 2018.
4.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
5.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti