34.2019.31
Conguaglio della previdenza professionale a seguito di divorzio
24 agosto 2020Italiano10 min
34.2019.31
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n.
Fatti
34.2019.31
rg/gm
Lugano
24 agosto 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo nella causa rimessagli
il 24/25 settembre 2019 dalla Pretura di __________ (art. 281 cpv. 3 CPC) e che
oppone
1. AT
1
1 rappr. da: RA 1
Considerandi
2.
AT
2.
a
1.
CV
1.
2.
CV
2.
3.
CV
3.
in materia di conguaglio della previdenza professionale in
caso di divorzio
considerato in fatto e in diritto
1.1
Per
sentenza 28 agosto 2018, passata in giudicato, il Pretore del Distretto di __________
ha pronunziato il divorzio tra AT 1 e CV 1, unitisi in matrimonio il 29 gennaio
1990.
Al punto 3 del dispositivo il Pretore ha deciso che la “LPP è divisa
come di legge, valuta al 19 aprile 2011”, ordinando la trasmissione
dell’incarto, dopo crescita in giudicato del divorzio, al Tribunale cantonale
delle assicurazioni (cfr. I).
1.2
Il 24/25 settembre 2019 il Pretore ha quindi rimesso la causa allo scrivente
Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a
cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP (art. 281 cpv. 3 CPC; cfr. II).
1.3
Il TCA ha chiesto agli ex coniugi ed agli istituti
di previdenza e di libero passaggio interessati di determinarsi al proposito,
rispettivamente di fornire le informazioni necessarie ai fini del giudizio
(art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle singole risultanze istruttorie e delle relative
prese di posizione delle parti (cfr. IV-XXXII), si dirà più dif-fusamente, per
quanto occorra, nel prosieguo.
2.1
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione
monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014
del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7
novembre 2008).
Competente
ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente
Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente secondo l’art. 73 LPP
(art. 25a cpv. 1 prima frase LFLP).
2.2
Le disposizioni di cui agli artt. 122-124 CC, 5
e 22-25a LFLP e 280-281 CPC menzionati nel presente giudizio sono quelle in
vigore dal 1. gennaio 2017 a seguito della modifica del Codice civile svizzero
del 19 giugno 2015 concernente il conguaglio della previdenza professionale in
caso di divorzio. Tali disposizioni si applicano infatti ai procedimenti di
divorzio
pendenti dinanzi ad un’autorità cantonale (ossia ad un giudice
civile cantonale; cfr. STCA 34.2017.10 del 21 agosto 2017; cfr. STF
9C_299/2018 del 25 luglio 2018 consid, 4.2.1, STF 149/2017 del 10 ottobre 2017
consid. 3.2) al momento dell’entrata in vigore della modifica (art. 7d cpv. 2
Tit.fin. CC; in casu la causa di divorzio è stata promossa il 19 aprile 2011 e
si è conclusa con sentenza del 28 agosto 2018).
Per
l’art. 22a cpv. 1 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per
ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli
averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione
d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della
celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero
passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi
dovuti al momento del promovimento della procedura di divorzio. I pagamenti in
contanti e le liquidazioni in capitale effettuati durante il matrimonio non
sono computati.
Giusta l’art.
122.
CC, dies ad quem per il riparto è il momento del promovimento della
procedura di divorzio, in casu – come indicato anche dal Pretore – il 19 aprile
2011.
L’art.
22b LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente
al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il
citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi
previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione
di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il
matrimonio (Vetterli/Keel,
Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623;
STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).
A
norma dell'art. 25a cpv. 1 LFLP se nella procedura di divorzio è impossibile
prendere una decisione sul conguaglio della previdenza professionale giusta gli
artt. 280 o 281 CPC, il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi
dell’art. 73 cpv. 1 LPP procede d’ufficio alla divisione sulla base della
chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante
per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341,
128.
V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007) non appena gli sia stata
rimessa la causa. Sia i coniugi che gli
istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura
(art. 25a cpv. 2 LFLP). Il giudice impartisce loro un termine adeguato per
inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice
decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre
1995, FF 1996 I 122, 233.46).
2.3
Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede sono le
pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così
come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425).
Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria
(pilastro
2A) e della previdenza
più estesa (pilastro 2B).
Non rientrano invece nel campo
d’applicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del
terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25
luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).
2.4
Dalla documentazione in atti e
dalle dichiarazioni di parte non risulta che al momento del matrimonio CV 1 e AT
1.
disponessero di averi previdenziali suscettibili di essere considerati ai
sensi dell’art. 22a cpv. 1e seconda frase LFLP.
Emerge per contro che alla
data determinate per il riparto (19 aprile 2011) AT 1 – che non ha ancora
raggiunto l’e-tà di pensionamento e che da novembre 1994 beneficia di una
rendita d’invalidità LPP – disponeva di una prestazione d’uscita teorica (art.
124.
CC) divisibile di fr. 53'793.20 presso AT 2 (cfr. X-2).
In data 19 aprile 2011 CV 1 deteneva
invece un avere previdenziale divisibile di fr. 4’041.37 sul conto di libero
passaggio n. __________ presso la CV 2 a-perto nel settembre 2003 (cfr. XV), un
avere previdenziale di fr. 16'403.85 sul conto di libero passaggio __________
della CV 3 (cfr. XII-1) e una presta-zione d’uscita di fr. 39'423.65 presso la __________
(cfr. XXVII) che in seguito, nel novembre 2015, ha trasferito l’avere di fr.
69'581.85 sul predetto conto aperto presso l’CV 2.
Richiamata la chiave di
ripartizione stabilita dal Pretore (cfr. supra consid. 1.1), considerati i
rispettivi averi accumulati dagli ex coniugi in costanza di
matrimonio (fr. 53'793.20 rispettivamente fr. 59'868.70), a favore di AT
1.
spetta a saldo (DTF 129 V 254) un accredito di fr. 3'037.75 ([59'868.70
- 53'793.20] : 2).
2.5
Per applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha
diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero
passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 LFLP;
Schneider/Bruchez, in
SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di
previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/ 2010 del 6
dicembre 2010).
Ne consegue che,
nel rispetto di quanto previsto dal nuovo art. 22c LFLP quo alla ripartizione
tra parte obbligatoria e sovraobbligatoria, l’importo di fr. 3'037.75 – di cui fr. 2'460.60 a debito del conto
di libero passaggio n. __________ intestato a CV 1 presso la CV 2 (dove egli
detiene un avere complessivo di fr. 74'228.55, valuta 1. gennaio 2020) e fr.
577.15
a debito del conto di libero passaggio n. __________ intestato a CV 1
presso la CV 3
(dove egli detiene
un avere complessivo di fr. 17'023.13, valuta 8 maggio 2020) – dovrà essere accreditato
a favore di AT 1 presso AT 2 unitamente agli interessi compensativi
(al tasso
minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009 del 25
settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2,
rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato
dall'istituto debitore)
maturati su tale importo a far tempo dal 19
aprile 2011 e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255;
STFA
B 73/02 dell’8 aprile 2003, B 113/02 dell’8 luglio 2003, B 36/02 del 18 luglio
2003; Bollettino LPP UFAS n. 138 del 16 marzo 2015).
In
caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato
del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale
federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti,
sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi,
interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257;
STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).
2.6
La
procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si
assegnano ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1.- L’avere
di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione
ammonta a fr. 59'868.70.
2.- L’avere
di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione
ammonta a fr. 53'793.20.
3.- È
fatto ordine alla CV 2 di versare, a debito del conto n. n. __________ intestato
a CV 1 e a favore di AT 1 presso AT 2, l’importo di fr. 2'460.60 oltre interessi
compensativi dal 19 aprile 2011.
4.-
È fatto ordine alla CV 3 di versare, a debito del conto di libero passaggio __________
intestato a CV 1 e a favore di AT 1 presso AT 2, l’importo di fr. fr. 577.15 oltre
interessi compensativi dal 19 aprile 2011.
5.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. Non si assegnano ripetibili.
6.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti