Lexipedia

Decisione

34.2019.31

Conguaglio della previdenza professionale a seguito di divorzio

24 agosto 2020Italiano10 min

34.2019.31

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

Fatti

34.2019.31

rg/gm

Lugano

24 agosto 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo nella causa rimessagli

il 24/25 settembre 2019 dalla Pretura di __________ (art. 281 cpv. 3 CPC) e che

oppone

1. AT

1

1 rappr. da: RA 1

Considerandi

2.

AT

2.

a

1.

CV

1.

2.

CV

2.

3.

CV

3.

in materia di conguaglio della previdenza professionale in

caso di divorzio

considerato in fatto e in diritto

1.1

Per

sentenza 28 agosto 2018, passata in giudicato, il Pretore del Distretto di __________

ha pronunziato il divorzio tra AT 1 e CV 1, unitisi in matrimonio il 29 gennaio

1990.

Al punto 3 del dispositivo il Pretore ha deciso che la “LPP è divisa

come di legge, valuta al 19 aprile 2011”, ordinando la trasmissione

dell’incarto, dopo crescita in giudicato del divorzio, al Tribunale cantonale

delle assicurazioni (cfr. I).

1.2

Il 24/25 settembre 2019 il Pretore ha quindi rimesso la causa allo scrivente

Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a

cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP (art. 281 cpv. 3 CPC; cfr. II).

1.3

Il TCA ha chiesto agli ex coniugi ed agli istituti

di previdenza e di libero passaggio interessati di determinarsi al proposito,

rispettivamente di fornire le informazioni necessarie ai fini del giudizio

(art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle singole risultanze istruttorie e delle relative

prese di posizione delle parti (cfr. IV-XXXII), si dirà più dif-fusamente, per

quanto occorra, nel prosieguo.

2.1

La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione

monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014

del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7

novembre 2008).

Competente

ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente

Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente secondo l’art. 73 LPP

(art. 25a cpv. 1 prima frase LFLP).

2.2

Le disposizioni di cui agli artt. 122-124 CC, 5

e 22-25a LFLP e 280-281 CPC menzionati nel presente giudizio sono quelle in

vigore dal 1. gennaio 2017 a seguito della modifica del Codice civile svizzero

del 19 giugno 2015 concernente il conguaglio della previdenza professionale in

caso di divorzio. Tali disposizioni si applicano infatti ai procedimenti di

divorzio

pendenti dinanzi ad un’autorità cantonale (ossia ad un giudice

civile cantonale; cfr. STCA 34.2017.10 del 21 agosto 2017; cfr. STF

9C_299/2018 del 25 luglio 2018 consid, 4.2.1, STF 149/2017 del 10 ottobre 2017

consid. 3.2) al momento dell’entrata in vigore della modifica (art. 7d cpv. 2

Tit.fin. CC; in casu la causa di divorzio è stata promossa il 19 aprile 2011 e

si è conclusa con sentenza del 28 agosto 2018).

Per

l’art. 22a cpv. 1 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per

ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli

averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione

d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della

celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero

passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi

dovuti al momento del promovimento della procedura di divorzio. I pagamenti in

contanti e le liquidazioni in capitale effettuati durante il matrimonio non

sono computati.

Giusta l’art.

122.

CC, dies ad quem per il riparto è il momento del promovimento della

procedura di divorzio, in casu – come indicato anche dal Pretore – il 19 aprile

2011.

L’art.

22b LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente

al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il

citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi

previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione

di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il

matrimonio (Vetterli/Keel,

Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623;

STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).

A

norma dell'art. 25a cpv. 1 LFLP se nella procedura di divorzio è impossibile

prendere una decisione sul conguaglio della previdenza professionale giusta gli

artt. 280 o 281 CPC, il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi

dell’art. 73 cpv. 1 LPP procede d’ufficio alla divisione sulla base della

chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante

per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341,

128.

V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007) non appena gli sia stata

rimessa la causa. Sia i coniugi che gli

istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura

(art. 25a cpv. 2 LFLP). Il giudice impartisce loro un termine adeguato per

inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice

decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre

1995, FF 1996 I 122, 233.46).

2.3

Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede sono le

pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così

come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425).

Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria

(pilastro

2A) e della previdenza

più estesa (pilastro 2B).

Non rientrano invece nel campo

d’applicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del

terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25

luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).

2.4

Dalla documentazione in atti e

dalle dichiarazioni di parte non risulta che al momento del matrimonio CV 1 e AT

1.

disponessero di averi previdenziali suscettibili di essere considerati ai

sensi dell’art. 22a cpv. 1e seconda frase LFLP.

Emerge per contro che alla

data determinate per il riparto (19 aprile 2011) AT 1 – che non ha ancora

raggiunto l’e-tà di pensionamento e che da novembre 1994 beneficia di una

rendita d’invalidità LPP – disponeva di una prestazione d’uscita teorica (art.

124.

CC) divisibile di fr. 53'793.20 presso AT 2 (cfr. X-2).

In data 19 aprile 2011 CV 1 deteneva

invece un avere previdenziale divisibile di fr. 4’041.37 sul conto di libero

passaggio n. __________ presso la CV 2 a-perto nel settembre 2003 (cfr. XV), un

avere previdenziale di fr. 16'403.85 sul conto di libero passaggio __________

della CV 3 (cfr. XII-1) e una presta-zione d’uscita di fr. 39'423.65 presso la __________

(cfr. XXVII) che in seguito, nel novembre 2015, ha trasferito l’avere di fr.

69'581.85 sul predetto conto aperto presso l’CV 2.

Richiamata la chiave di

ripartizione stabilita dal Pretore (cfr. supra consid. 1.1), considerati i

rispettivi averi accumulati dagli ex coniugi in costanza di

matrimonio (fr. 53'793.20 rispettivamente fr. 59'868.70), a favore di AT

1.

spetta a saldo (DTF 129 V 254) un accredito di fr. 3'037.75 ([59'868.70

- 53'793.20] : 2).

2.5

Per applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha

diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero

passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 LFLP;

Schneider/Bruchez, in

SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di

previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/ 2010 del 6

dicembre 2010).

Ne consegue che,

nel rispetto di quanto previsto dal nuovo art. 22c LFLP quo alla ripartizione

tra parte obbligatoria e sovraobbligatoria, l’importo di fr. 3'037.75 – di cui fr. 2'460.60 a debito del conto

di libero passaggio n. __________ intestato a CV 1 presso la CV 2 (dove egli

detiene un avere complessivo di fr. 74'228.55, valuta 1. gennaio 2020) e fr.

577.15

a debito del conto di libero passaggio n. __________ intestato a CV 1

presso la CV 3

(dove egli detiene

un avere complessivo di fr. 17'023.13, valuta 8 maggio 2020) – dovrà essere accreditato

a favore di AT 1 presso AT 2 unitamente agli interessi compensativi

(al tasso

minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009 del 25

settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2,

rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato

dall'istituto debitore)

maturati su tale importo a far tempo dal 19

aprile 2011 e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255;

STFA

B 73/02 dell’8 aprile 2003, B 113/02 dell’8 luglio 2003, B 36/02 del 18 luglio

2003; Bollettino LPP UFAS n. 138 del 16 marzo 2015).

In

caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato

del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale

federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti,

sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi,

interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257;

STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).

2.6

La

procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si

assegnano ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1.- L’avere

di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione

ammonta a fr. 59'868.70.

2.- L’avere

di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione

ammonta a fr. 53'793.20.

3.- È

fatto ordine alla CV 2 di versare, a debito del conto n. n. __________ intestato

a CV 1 e a favore di AT 1 presso AT 2, l’importo di fr. 2'460.60 oltre interessi

compensativi dal 19 aprile 2011.

4.-

È fatto ordine alla CV 3 di versare, a debito del conto di libero passaggio __________

intestato a CV 1 e a favore di AT 1 presso AT 2, l’importo di fr. fr. 577.15 oltre

interessi compensativi dal 19 aprile 2011.

5.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. Non si assegnano ripetibili.

6.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti