34.2019.32
Mancato versamento dei contributi LPP da parte del datore di lavoro all'istituto di previdenza. Condanna al pagamento con rigetto definitivo dell'opposizione al PE
19 dicembre 2019Italiano12 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
34.2019.32
rg/sc
Lugano
19 dicembre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 30 settembre 2019 di
AT 1
contro
CV 1
in materia di contributi della previdenza professionale
ritenuto in fatto
e considerato in
diritto
1.1. Con la petizione in oggetto la
fondazione attrice postula la condanna della società convenuta, quale datrice
di lavoro, al paga-mento a titolo di contributi della previdenza professionale
di fr. 11'757.50 oltre interessi al 5% dal 17 luglio 2019, di fr. 2'093.60 per
interessi e fr. 500 per costi di sollecito nonché il rimborso delle spese “del
presente precetto”. Chiede altresì il rigetto definitivo dell’opposizione
al precetto esecutivo n. __________ del-l’UE di __________, con protesta di
tasse spese e ripetibili.
1.2. Con la risposta di causa parte
convenuta chiede la reiezione della petizione osservando:
"
(…)
Ad.3. La
convenuta non ha mai contestato il dovuto a tal punto che appena ha potuto
farlo, ha versato il 26.7.2019 alla AT 1 l’importo di fr. 81'275.75
corrispondente al saldo 8.4.2019. L’atteggiamento intransigente della AT 1 che
peraltro ha stralciato il contratto al quale si riferisce ha fatto sì che la
società non ha ritirato la sua opposizione e non intende pagare la rimanenza
dovuta fintanto che AT 1 non riattiva il contratto.” (cfr. III)
1.3. Con osservazioni 1. novembre
2019 la fondazione attrice, producendo diversa documentazione, ha evidenziato:
"
(…) Nella nostra lettera di
sollecito del 9 aprile 2019 (allegato 9) abbiamo fatto presente alla convenuta
che, conformemente al punto 7.3 del contratto di affiliazione, in caso di
mancato pagamento dei premi o di grave violazione dell’obbligo di cooperazione,
l’attrice ha il diritto di rescindere il suddetto contratto con effetto
immediato.
Con lettera del 15 maggio 2019 (allegato 10), abbiamo sottoposto
un accordo di pagamento rateale alla convenuta, la quale non ha fornito una risposta
nè ha firmato l’accordo sopracitato.
Con lettera del 14 giugno 2019 (allegato 11), l’attrice
ha comunicato alla convenuta il termine ultimo di pagamento, minacciando al
contempo di rescindere il contratto. Anche in questa occasione la convenuta ha
omesso di effettuare il pagamento o intraprendere qualsiasi azione.
Pertanto, con lettera del 25 giugno 2019 (allegato 3
dell’azione legale), l’attrice ha rescisso il contratto di affiliazione con
effetto al 30 giugno 2019. La disdetta ha modificato lo stato dei premi in
arretrato, in quanto i premi di risparmio sono diventati immediatamente esigibili
e i premi di rischio versati in anticipo sono stati accreditati pro rata. La
fattispecie è stata illustrata alla convenuta nelle fatture del 28 giugno 2019
(allegato 12) e del 9 luglio 2019 (allegato 13).
Successivamente, la convenuta ha saldato l’importo
oggetto del primo sollecito (CHF 81'275.75), ma ad oggi non ha pagato l’importo
residuo, ragion per cui abbiamo dovuto inviare in data 30 settembre 2019
l’ingiunzione di pagamento dei contributi impagati. Tutte le voci di
fatturazione e di pagamento sono riportate in modo chiaro e preciso
nell’estratto conto (allegato 6 dell’azione legale).
La convenuta non ha ripetutamente adempiuto al suo
obbligo di pagamento, motivo per cui alla data attuale l’attrice non è più
disposta a rimettere in vigore il contratto di affiliazione.
L’importo ancora impagato non è oggetto di
contestazioni da parte della convenuta, pertanto chiediamo al Tribunale di
condannare la convenuta al pagamento del credito pendente.” (Doc. V)
Con scritto 18 novembre 2019
la società convenuta ha comunicato:
"
(…) È vero che la compagnia di
assicurazione AT 1 ci ha ripetutamente sollecitato per il pagamento dei premi
scaduti e non ancora pagati, ma è altrettanto vero che la nostra società, fedele
al contratto firmato con il broker assicurativo __________ si è subito messa in
contatto con quest’ultimo per discutere il problema del mancato pagamento di
questi premi per difficoltà di liquidità.
In particolare, ha comunicato alla __________ che non avrebbe
sottoscritto la convenzione 15.5.2019 proposta dalla AT 1 perché non era in
grado di garantirne il rispetto e che preferiva quindi astenersi dal firmarla.
Quando poi è stato in grado di farlo, ha pagato
l’importo indicato dalla compagnia.
Le susseguenti richieste di ripristino del contratto,
sempre formulate per il tramite della __________, sono rimasti senza risposta
di AT 1 come si evidenzia dalla copia del mail 10.10.19 allegato.
Infine, non corrisponde a verità ciò che afferma AT 1
cica la mancata contestazione, dell’importo non pagato; un pagamento è stato
vincolato alla riattivazione del contratto.” (Doc. VII)
2.1 La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione delle prove). Il TCA
può dunque de-cidere nella composizione monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv.
2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015,9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011,9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
La competenza territoriale
dello scrivente Tribunale ex art. 73 cpv. 2 LPP è data, la società convenuta
avendo sede nel Cantone Ticino. Pacifica è pure la competenza avuto riguardo al
campo d’applicazione materiale e personale dell’art. 73 LPP, la lite opponendo
un istituto di previdenza ad un datore di lavo-ro ed avendo ad oggetto il
mancato versamento dei contributi previdenziali da parte di quest’ultimo (in
argomento cfr. Meyer-Blaser, Die Rechtsprechung von Eidgenössischen Versicherungsgericht
und Bundesgericht zum BVG, 1990-1994,
in SZS 1995 pp. 81ss, 109; Meyer/Uttinger, in: Schneider/Geiser/Gä-chter
(éd.), Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art. 73 n. 52).
2.2 L'art.
11 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare
obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente
registrato. Tale affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore
di lavoro, l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che
riguarda l'ammontare dei contributi, l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di
previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi
del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve
essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di
lavoro deve all'istituto gli in-teri contributi e deduce dal salario la quota
del lavoratore stabi-lita nelle disposizioni regolamentari. Egli
è l'unico debitore dei contributi (Brühwiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2007, p. 2065; Lü-thy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber
und Personalvorsorgestiftung, 1989, p. 32). Sui contributi non pagati
alla scadenza l'istituto può pretendere interessi di mora (art. 66 cpv. 2
LPP). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previdenza possono
strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e
l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non devono necessariamente
corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del
Consiglio federale sulla LPP, p. 98). I primi servono per il finanziamento del
fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla
legge.
2.3
2.3.1 Con
la sottoscrizione del contratto di affiliazione in data 31 marzo 1998 – in
seguito esteso (da aprile 2003) e rinnovato (da gennaio 2005; cfr. sub doc.
A-2) la CV 1 si è impegnata ad attuare la previdenza professionale dei suoi
dipendenti (con effetto dal 1. marzo 1998) tramite prelevamento dei contributi
dal salario dei lavoratori e versamento di questi e dei suoi contributi alla
fondazione (art. 5.1 contratto d’affiliazione). Le persone assicurate, i salari
assicurati, il finanziamento ed il calcolo dei contributi risultano dagli atti
(cfr. doc. A/2-3; cfr. Regolamento e Piano di previdenza in doc. A/2). Il
contratto d’affiliazione (artt. 5.4, 5.5) stabilisce inoltre le norme
applicabili al pagamento e all'esigibilità dei contributi, prevedendo anche
l'addebito o l'accredito di interessi in caso di pagamento anticipato rispettivamente
ritardato dei contributi.
Il
calcolo dei contributi (e interessi) in quanto tale non è contestato e risulta conforme
alle disposizioni legali e regolamentari, tenendo conto dei salari erogati sino
alla scadenza contrattu-ale (doc. A/3, A/12).
Quo
all’importo fatto valer in petizione, parte convenuta – che nella risposta di
causa ha invero dichiarato che “non ha mai contestato il dovuto a tal punto
che appena ha potuto farlo, ha versato il 26.7.2019 alla AT 1 l’importo di fr.
81'275.75” (cfr. III) – si è in seguito limitata ad asserire che “non
corrisponde a verità ciò che afferma AT 1 circa la mancata contestazione
dell’importo non pagato; un pagamento è stato vincolato alla riattivazione del
contratto”, senza tuttavia considerare che dopo la disdetta del contratto da
parte dell’istituto di previdenza con effetto al 30 giugno 2019 per ritardo nel
pagamento dei premi (cfr. doc. A-3, cfr. art. 7.3 contratto d’affiliazione),
nessuna norma legale, contrattuale o regolamentare conferisce al datore di
lavoro il diritto ad una nuova affiliazione.
Dagli
atti risulta inoltre che il 15 maggio 2019 l’istituto di previdenza ha
trasmesso per sottoscrizione alla società datrice di lavoro una “Convenzione
di pagamento rateale” del debito contributivo complessivo (cfr. doc. A-10),
convenzione che la CV 1, per sua stessa ammissione (cfr. VII), non ha
sottoscritto.
Il
fatto che la società abbia asseritamente discusso con il proprio brooker assicurativo
la possibilità di onorare il debito contributivo tenuto conto delle difficoltà
di liquidità (cfr. VII), è all’e-videnza circostanza non idonea a modificare la
posizione debi-toria nei confronti dell’ente previdenziale ed è quindi
ininfluen-te per l’esito della lite. Privo di rilevanza ai fini del giudizio è
pu-re l’argomento secondo cui la società non avrebbe sottoscritto il suddetto
accordo di pagamento dilazionato non essendo “in grado di garantirne il
rispetto” (cfr. VII).
Anche
la richiesta di parte convenuta, che postula la reiezione della petizione
asserendo che non procederà ad alcun pagamento a favore della fondazione
fintanto che questa non avrà riattivato il contratto d’affiliazione, non merita
protezione. Infatti, come accennato (cfr. consid. 2.3.1), non sussiste alcuna
norma che obblighi l’istituto di previdenza a sottoscrivere un nuovo contratto
d’affiliazione con il datore di lavoro rispettivamente a riattivare quello
disdetto in applicazione dell’art. 7.3 del contratto.
2.3.2 L’addebito
di spese va riconosciuto nella misura in cui le stesse sono documentate e sono previste
nell’apposito regolamento. Nel caso concreto, in quanto documentate (doc. A/3,
A/7, A/8) e previste all’art. 2 del Regolamento dei costi (sub doc. A/2), vanno
ammesse le spese di diffida registrate l’8 aprile 2019 per fr. 300 nonché le spese
di esecuzione di fr. 500 registrate il 17 luglio 2019 e comprese nell’importo
di fr. 11'757.50 (cfr. e-stratto conto in doc. A/6).
La
richiesta di interessi di ritardo – al tasso del 5% che non su-pera quello
legale di cui all’art. 104 CO – appare giustificata. Giusta l’art. 66 cpv. 2
LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di previdenza può
infatti pretendere interessi di mora (Brühwiler, op. cit., p. 46; SZS
1990 p. 89; cfr. art. 5.4 contratto d'affiliazione).
Deve
invece essere disattesa la richiesta di rimborso dell’importo di fr. 103.30 (compresi
anch’essi nell’importo di fr. 11'757.50 di cui al petitum) versato quale
anticipo all’UE di __________. Tale spesa segue infatti le sorti
dell’esecuzione in quanto costituiscono un accessorio del credito che deve
essere sopportato dal debitore se non riesce ad opporsi con successo
all’esecuzione, in caso contrario dal creditore. Essa è aggiunta alla somma oggetto
di esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto, senza che sia
necessaria un’esplicita pronuncia nel merito (DTF 71 III 144; Panchaud/Caprez, La
mainlevée d’opposition, § 164, p. 414; Ammon/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs
und Konkursrechts, 2008, p. 116; STCA 34.2006.55 del 24 gennaio 2007).
Anche
la richiesta di rifusione di ulteriori e non meglio precisate “spese del
presente precetto” menzionate nel petitum non può essere accolta, non
trattandosi di spese espressamente contemplate dal summenzionato Regolamento
dei costi.
2.3.3
Stante quanto sopra, il credito di spettanza dell’attrice va cifrato in complessivi
fr. 13'747.80 (11'757.50 – 103.30 + 2'093.60).
2.4
La richiesta attorea volta alla pronunzia del rigetto definitivo
dell'opposizione interposta dalla società convenuta al PE n. __________ del 25
gennaio 2018 dell’UE di __________ merita accoglimento.
Il creditore che a seguito
dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art.
79 LEF, può infatti chiedere direttamente la continuazione dell'esecuzione
senza dover esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista
dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi
dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo
della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (DTF 107 III 60).
Il principio è che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e
quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi
riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la procedura
dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit privé et assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La
condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza è che il giudice dell'azione
ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il giudice civile
o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il Tribunale
cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel dispositivo che
accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in corso e rigetti
formalmente l'opposizione per la parte del credito riconosciuto.
2.5 La procedura è di principio
gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP e art. 29 cpv. 1 Lptca).
A parte attrice, peraltro
non patrocinata in causa, non vengono assegnate ripetibili. Conformemente
alla giurisprudenza federale, nessuna indennità per ripetibili è infatti di regola assegnata alle autorità o agli organismi con
compiti di diritto pubblico. Ciò vale anche per gli istituti di previdenza (DTF
126 V 149 consid. 4, 118 V 169 consid. 7).
Per questi
motivi,
dichiara
e pronuncia
1.- La
petizione è parzialmente accolta.
§
La CV 1 è condannata a versare a AT 1 la
somma di fr. 13'747.80 oltre interessi al 5% dal 17 luglio 2019 su fr. 11'654.20.
§§ È rigettata in via
definitiva l'opposizione al precetto esecutivo n. __________ del 19 luglio 2019
dell’UE di __________ per l’importo di fr. 13'747.80
oltre interessi al 5% dal 17 luglio 2019 su fr. 11'654.20.
2.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.- Comunicazione agli interessati
Fatti
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
Considerandi
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti