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Decisione

34.2019.33

Mancato pagamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro all'istituto di previdenza. Disatteso obbligo di notifica, di informazione e di collaborazione da parte del datore di lavor

14 gennaio 2020Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti non possono essere accertati (Locher, op. cit., p. 341). Quindi, se una

parte non collabora, l’autorità può decidere in base agli atti e la parte dovrà

sopportare le conseguenze dell'assenza di prove (SVR 1995 n. 57 p. 164; RAMI

1993 p. 158; DTF 117 V 264 e 108 V 230 consid. 2; Locher, op. cit. p. 341).

2.2.3. L’addebito

di spese va riconosciuto nella misura in cui le stesse sono documentate e sono

previste nell’apposito regolamento dei costi. Nel caso concreto (cfr. estratto

conto in doc. A/6) vanno ammesse le spese di diffida del 12 novembre 2018 per

fr. 300 nonché le spese di esecuzione di fr. 500 registrate il 31 gennaio 2019,

entrambe documentate (doc. A/7-8) e previste all’art. 2 del Regolamento dei

costi (sub doc. A-2).

La

richiesta di interessi di ritardo – al tasso del 5% che non supera quello

legale di cui all’art. 104 CO – appare giustificata. Giusta l’art. 66 cpv. 2 LPP,

sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di previdenza può infatti

pretendere interessi di mora (Brühwiler, op.

cit., p. 46; SZS 1990 p. 89; cfr. art. 5.4 contratto d'affiliazione).

2.2.4.

Stante quanto sopra, complessivamente va riconosciuto un credito contributivo

di fr. 15'739.30 (15'357.25 + 382.05) con interessi di mora al 5% dal 4

settembre 2019 su fr. 15'357.25.

2.3.

La richiesta attorea volta alla pronunzia del rigetto definitivo dell'opposizione

interposta al PE n. __________ del 6 settembre 2019 dell’UE di __________

merita accoglimento.

Il

creditore che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti

Considerandi

conformemente all'art. 79 LEF, può infatti chiedere direttamente la

continuazione dell'esecuzione senza dover e-sperire la procedura speciale di

rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la

decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da

un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro

dell'esecuzione (DTF 107 III 60). Il principio è che qualora il creditore segua

la procedura dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del

credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire

successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit

privé et assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La condizione

aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza è che il giudice dell'azione

ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il giudice civile

o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il Tribunale

cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel dispositivo che

accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in corso e rigetti

formalmente l'opposizione per la parte del credito riconosciuto.

2.4

La procedura è di principio gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP e art. 29 cpv. 1

Lptca).

A

parte attrice, peraltro non patrocinata in causa, non vengono assegnate

ripetibili. Conformemente alla giurisprudenza federale, nessuna

indennità per ripetibili è infatti di regola assegnata

alle autorità o agli organismi con compiti di diritto pubblico. Ciò vale anche

per gli istituti di previdenza (DTF 126 V 149 consid. 4, 118 V 169 consid. 7).

All’assicuratore vincente e non patrocinato in causa si giustifica

eccezionalmente l’assegnazione di ripetibili unicamente se il comportamento

processuale della controparte si dimostra temerario (o quest’ultima abbia agito

con leggerezza) e cumulativamente se – ciò che non corrisponde al caso in esame

– la causa è complessa, ha valore litigioso elevato e richiede notevole

impiego di tempo e gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai

risultati ottenuti (DTF 128 V 133, 323, 127 V 207, 126 V 150, 110

V 135; AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984 p. 278).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La petizione è accolta.

§ La CV 1

è condannata a versare a AT 1 la somma di fr.

15'739.30 oltre interessi al 5% dal 4 settembre 2019 su fr. 15'357.25.

§§ È

rigettata in via definitiva l'opposizione al precetto esecutivo n. __________ del

6 settembre 2019 dell’UE di __________ per l’importo di

fr. 15'739.30 oltre interessi al 5% dal 4 settembre 2019 su fr.

15'357.25.

2.- Non si prelevano né tasse

né spese di giustizia.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti