34.2019.33
Mancato pagamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro all'istituto di previdenza. Disatteso obbligo di notifica, di informazione e di collaborazione da parte del datore di lavoro
14 gennaio 2020Italiano12 min
legale di cui all’art. 104 CO – appare giustificata. Giusta l’art. 66 cpv. 2 LPP,
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Raccomandata
Incarto
n.
34.2019.33
rg/sc
Lugano
14 gennaio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 4 ottobre 2019 di
AT 1
contro
CV 1
in materia di contributi della previdenza professionale
ritenuto in fatto
e considerato in
diritto
1.1.
Con la petizione in oggetto la fondazione attrice postula la condanna della
società convenuta, quale datrice di lavoro, al pagamento – per contributi della
previdenza professionale rimasti insoluti – di fr. 15’357.25 oltre interessi al
5% dal 4 settembre 2019, di fr. 382.05 per interessi e delle “spese del
presente precetto”. Chiede altresì il rigetto dell’opposizione al precetto
esecutivo n. __________ dell’UE di __________, con protesta di tasse spese e
ripetibili.
1.2. Con
la risposta di causa parte convenuta si oppone alla richiesta attorea
rimproverando all’istituto di previdenza di aver allestito, per il 2019, dei
conteggi errati nei quali non si sarebbe tenuto conto del fatto che per i
dipendenti __________ e __________ il rapporto di lavoro era stato interrotto –
come da lettere di disdetta prodotte sub doc. 1 e 2 – con effetto dal 1.
febbraio 2019 rispettivamente dal 15 maggio 2019.
1.3. Con
osservazioni 24 ottobre 2019 parte attrice ha evidenziato:
"
(…) Ai sensi della cifra 4.2 del
contratto d’affiliazione (cfr. allegato A.2 dell’istanza), l.mpresa deve
notificare immediatamente alla fondazione le uscite dal servizio. Al contempo
va notificato l’indirizzo per il trasferimento della prestazione d’uscita
nonché l’indirizzo privato della persona uscente (cfr. allegato). Va infine
comunicato se l’uscita dal servizio sia avvenuta per motivi di salute.
L’attrice, ad oggi, non ha ricevuto nessuna notifica
d’uscita dal servizio riferita alle persone summenzionate, motivo per cui è
partita dal presupposto che queste fossero alle dipendenze della convenuta fino
al 1° agosto 2019. Non appena l’attrice avrà ricevuto i formulari d’uscita
delle persone precitate, debitamente compilati, correggerà di conseguenza il
conteggio e aggiornerà il credito contributivo.
Osserviamo che spetta alla convenuta notificare
all’attrice le uscite dal servizio. Nel caso in esame, questo obbligo di
cooperazione è stato violato. La mancata cooperazione e volontà di effettuare
il pagamento della convenuta hanno costretto l’attrice ad adire il tribunale.
Attendiamo con piacere le necessarie notifiche di
uscita dal servizio. L’attrice procederà in seguito ad un nuovo calcolo del
credito contributivo.” (doc. V)
1.4.
Malgrado l’assegnazione di un termine per replicare e di un successivo
termine per notificare eventuali ulteriori mezzi probatori, parte convenuta è
rimasta silente, non dando quindi in particolare seguito a quanto richiesto da
controparte nelle suddette osservazioni 24 ottobre 2019 quo alla formale
notifica delle uscite dal servizio dei due suddetti dipendenti tramite i
formulari messi a disposizione dall’istituto di previdenza (cfr. V-1).
2.1.
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto
2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio
2011).
La
competenza territoriale dello scrivente Tribunale ex art. 73 cpv. 2 LPP è data,
la società convenuta avendo sede nel Cantone Ticino. Pacifica è pure la
competenza avuto riguardo al campo d’applicazione materiale e personale
dell’art. 73 LPP, la lite opponendo un istituto di previdenza ad un datore di
lavoro ed avendo ad oggetto il mancato versamento dei contributi
previdenziali da parte di quest’ultimo (in argomento cfr. Meyer-Blaser, Die
Rechtsprechung von Eidgenössischen Versicherungsgericht und Bundesgericht zum
BVG, 1990-1994, in SZS 1995 pp. 81ss, 109; Meyer/Uttinger, in:
Schneider/Geiser/ Gächter (éd.), Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art. 73 n.
52).
2.2. L'art.
11 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare
obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente
registrato. Tale affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore
di lavoro, l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che
riguarda l'ammontare dei contributi, l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di
previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi
del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve
essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di
lavoro deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota
del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è
l'unico debitore dei contributi (Brühwiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2007, p. 2065; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber
und Personalvorsorgestiftung, 1989, p. 32). Sui contributi non pagati
alla scadenza l'istituto può pretendere interessi di mora (art. 66 cpv. 2
LPP). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previdenza possono
strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e
l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non devono necessariamente
corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del
Consiglio federale sulla LPP, p. 98). I primi servono per il finanziamento del
fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla
legge.
2.2.1. Con
la sottoscrizione del contratto di affiliazione, con effetto dal 1. maggio 2018
la CV 1 si è impegnata ad attuare la previdenza professionale dei suoi
dipendenti tramite prelevamento dei contributi dal salario dei lavoratori e
versamento di questi e dei suoi contributi alla fondazione (art. 5.1 contratto
d’affiliazione, doc. A-2). Le persone assicurate, i salari assicurati, il
finanziamento ed il calcolo dei contributi risultano dagli atti (cfr. doc.
A/4-5; cfr. Piano di previdenza in doc. A-2). Il contratto d’affiliazione
(artt. 5.4, 5.5) stabilisce inoltre le norme applicabili al pagamento e
all'esigibilità dei contributi, prevedendo anche l'addebito o l'accredito di
interessi in caso di pagamento anticipato rispettivamente ritardato dei contributi.
Dalla
documentazione in atti risulta che il calcolo dei contributi (con interessi) in
quanto tali è stato effettuato conformemente alle disposizioni legali e
regolamentari, tenendo conto dei salari erogati sino al 31 luglio 2019 (doc.
A/3-4).
2.2.2 Parte
convenuta, come accennato, contesta il calcolo dei contributi adducendo che i
dipendenti __________ e __________ hanno cessato la propria attività lavorativa
il 31 gennaio 2019 rispettivamente il 15 maggio 2019.
Al
riguardo la fondazione attrice (cfr. supra consid. 1.3) ha in particolare
evidenziato come per regolamento al datore di lavoro incomba l’obbligo di
comunicare immediatamente la cessazione di rapporti di servizio, dichiarandosi
tuttavia disponibile a rivedere il calcolo dei contributi ed invitando
controparte a voler fornite, come da regolamento, i dati necessari a tale uopo.
A ragione.
Deve anzitutto
essere rilevato come parte convenuta abbia manifestamente disatteso i propri
obblighi d’informazione e collaborazione derivanti dall’art. 10 OPP 2 (obbligo
d’informare del datore di lavoro) e dall’art. 4.2 cpv. 2 del Contratto
d’affiliazione sottoscritto dalla CV 1 e dalla fondazione attrice, ai sensi del
quale “vanno immediatamente notificati alla Fondazione i casi di decesso e
quelli di scioglimento del rapporto di lavoro (…). In caso di scioglimento del
rapporto di lavoro deve inoltre essere comunicato l’indirizzo valido per il
trasferimento della prestazione d’uscita nonché l’indirizzo privato della
persona uscente. Va ugualmente notificato se lo scioglimento del rapporto di
lavoro è avvenuto per motivi di salute”. Inoltre, come questa Corte ha già
avuto modo di stabilire (STCA 34.2014.24 del 28 agosto 2015, STCA 34.2012.41
del 17 settembre 2013, STCA 34.2006.29 del 14 febbraio 2007 e STCA 34.2005.45
del 7 giugno 2006) in caso di notifica tardiva
un nuovo calcolo dei
premi non può in sé aver luogo quando l’istituto di previdenza ha sciolto il
contratto d’adesione (in concreto cfr. doc. A/3) e versato le prestazioni
d’uscita, quando si consideri anche che in simile evenienza una rettifica del
conteggio contributivo comporterebbe un aggravio non giustificato sia di tempo
che di costi.
Nel caso concreto
non è dato di sapere se le prestazioni d’uscita dei due ex dipendenti siano già
state trasferite; in ogni caso la mancata tempestiva notifica della cessazione
del rapporto di lavoro non risulta aver procurato agli interessati (che si sono
visti accreditare contributi in misura superiore a quella in sé dovuta) alcun
pregiudizio (in argomento cfr. Vetter, Berufliche Vorsorge, 2005, ad art. 10
OPP 2 p. 333 con riferimento alla sentenza 16 luglio 1993 del TCA del Cantone
Zurigo pubblicata in SZS 1996 p. 69) e la fondazione attrice ha comunque
manifestato pendente lite la propria disponibilità a rivedere il calcolo dei
contributi previa presentazione da parte della società datrice di lavoro di
tutti i dati necessari (cfr. art. 4.2 contratto d’affiliazione) tramite
compilazione dei relativi formulari d’uscita, ciò a cui la CV 1 non ha tuttavia
dato seguito alcuno, contravvenendo anche nelle more della presente procedura
al proprio obbligo di collaborazione (DTF 124
V 288s, 112 V 335). Parte convenuta deve sopportare le conseguenze di
tale suo comportamento.
È bene al riguardo ricordare che nell’ambito delle
assicurazioni sociali si applica il principio indagatorio (SVR 1998 UV Nr. 1;
DTF 117 V 263 consid. 1b), secondo cui incombe all’autorità - che non è
vincolata né alle dichiarazioni né alle richieste di prova delle parti -
stabilire i fatti rilevanti ai fini del giudizio. Alle parti incombe tuttavia l’obbligo
di collaborare all’accertamento dei fatti (SVR 1998 UV Nr. 1 e giurisprudenza
ivi citata; DTF 121 V 210 consid. 6c; T. Locher, Grundriss des
Sozialversicherugsrechts, Berna 1997, p. 340). In particolare è imposto loro
l’obbligo di motivare in relazione a quei fatti, su cui fondano le presunte
pretese (SZS 1989 p. 92). L’obbligo di collaborare riveste inoltre
particolare importanza nel caso in cui, senza l’aiuto della parte interessata,
Fatti
i fatti non possono essere accertati (Locher, op. cit., p. 341). Quindi, se una
parte non collabora, l’autorità può decidere in base agli atti e la parte dovrà
sopportare le conseguenze dell'assenza di prove (SVR 1995 n. 57 p. 164; RAMI
1993 p. 158; DTF 117 V 264 e 108 V 230 consid. 2; Locher, op. cit. p. 341).
2.2.3. L’addebito
di spese va riconosciuto nella misura in cui le stesse sono documentate e sono
previste nell’apposito regolamento dei costi. Nel caso concreto (cfr. estratto
conto in doc. A/6) vanno ammesse le spese di diffida del 12 novembre 2018 per
fr. 300 nonché le spese di esecuzione di fr. 500 registrate il 31 gennaio 2019,
entrambe documentate (doc. A/7-8) e previste all’art. 2 del Regolamento dei
costi (sub doc. A-2).
La
richiesta di interessi di ritardo – al tasso del 5% che non supera quello
legale di cui all’art. 104 CO – appare giustificata. Giusta l’art. 66 cpv. 2 LPP,
sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di previdenza può infatti
pretendere interessi di mora (Brühwiler, op.
cit., p. 46; SZS 1990 p. 89; cfr. art. 5.4 contratto d'affiliazione).
2.2.4.
Stante quanto sopra, complessivamente va riconosciuto un credito contributivo
di fr. 15'739.30 (15'357.25 + 382.05) con interessi di mora al 5% dal 4
settembre 2019 su fr. 15'357.25.
2.3.
La richiesta attorea volta alla pronunzia del rigetto definitivo dell'opposizione
interposta al PE n. __________ del 6 settembre 2019 dell’UE di __________
merita accoglimento.
Il
creditore che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti
Considerandi
conformemente all'art. 79 LEF, può infatti chiedere direttamente la
continuazione dell'esecuzione senza dover e-sperire la procedura speciale di
rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la
decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da
un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro
dell'esecuzione (DTF 107 III 60). Il principio è che qualora il creditore segua
la procedura dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del
credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire
successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit
privé et assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La condizione
aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza è che il giudice dell'azione
ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il giudice civile
o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il Tribunale
cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel dispositivo che
accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in corso e rigetti
formalmente l'opposizione per la parte del credito riconosciuto.
2.4
La procedura è di principio gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP e art. 29 cpv. 1
Lptca).
A
parte attrice, peraltro non patrocinata in causa, non vengono assegnate
ripetibili. Conformemente alla giurisprudenza federale, nessuna
indennità per ripetibili è infatti di regola assegnata
alle autorità o agli organismi con compiti di diritto pubblico. Ciò vale anche
per gli istituti di previdenza (DTF 126 V 149 consid. 4, 118 V 169 consid. 7).
All’assicuratore vincente e non patrocinato in causa si giustifica
eccezionalmente l’assegnazione di ripetibili unicamente se il comportamento
processuale della controparte si dimostra temerario (o quest’ultima abbia agito
con leggerezza) e cumulativamente se – ciò che non corrisponde al caso in esame
– la causa è complessa, ha valore litigioso elevato e richiede notevole
impiego di tempo e gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai
risultati ottenuti (DTF 128 V 133, 323, 127 V 207, 126 V 150, 110
V 135; AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984 p. 278).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La petizione è accolta.
§ La CV 1
è condannata a versare a AT 1 la somma di fr.
15'739.30 oltre interessi al 5% dal 4 settembre 2019 su fr. 15'357.25.
§§ È
rigettata in via definitiva l'opposizione al precetto esecutivo n. __________ del
6 settembre 2019 dell’UE di __________ per l’importo di
fr. 15'739.30 oltre interessi al 5% dal 4 settembre 2019 su fr.
15'357.25.
2.- Non si prelevano né tasse
né spese di giustizia.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti