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Decisione

34.2019.33

Mancato pagamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro all'istituto di previdenza. Disatteso obbligo di notifica, di informazione e di collaborazione da parte del datore di lavoro

14 gennaio 2020Italiano12 min

legale di cui all’art. 104 CO – appare giustificata. Giusta l’art. 66 cpv. 2 LPP,

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Raccomandata

Incarto

n.

34.2019.33

rg/sc

Lugano

14 gennaio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sulla petizione del 4 ottobre 2019 di

AT 1

contro

CV 1

in materia di contributi della previdenza professionale

ritenuto in fatto

e considerato in

diritto

1.1.

Con la petizione in oggetto la fondazione attrice postula la condanna della

società convenuta, quale datrice di lavoro, al pagamento – per contributi della

previdenza professionale rimasti insoluti – di fr. 15’357.25 oltre interessi al

5% dal 4 settembre 2019, di fr. 382.05 per interessi e delle “spese del

presente precetto”. Chiede altresì il rigetto dell’opposizione al precetto

esecutivo n. __________ dell’UE di __________, con protesta di tasse spese e

ripetibili.

1.2. Con

la risposta di causa parte convenuta si oppone alla richiesta attorea

rimproverando all’istituto di previdenza di aver allestito, per il 2019, dei

conteggi errati nei quali non si sarebbe tenuto conto del fatto che per i

dipendenti __________ e __________ il rapporto di lavoro era stato interrotto –

come da lettere di disdetta prodotte sub doc. 1 e 2 – con effetto dal 1.

febbraio 2019 rispettivamente dal 15 maggio 2019.

1.3. Con

osservazioni 24 ottobre 2019 parte attrice ha evidenziato:

"

(…) Ai sensi della cifra 4.2 del

contratto d’affiliazione (cfr. allegato A.2 dell’istanza), l.mpresa deve

notificare immediatamente alla fondazione le uscite dal servizio. Al contempo

va notificato l’indirizzo per il trasferimento della prestazione d’uscita

nonché l’indirizzo privato della persona uscente (cfr. allegato). Va infine

comunicato se l’uscita dal servizio sia avvenuta per motivi di salute.

L’attrice, ad oggi, non ha ricevuto nessuna notifica

d’uscita dal servizio riferita alle persone summenzionate, motivo per cui è

partita dal presupposto che queste fossero alle dipendenze della convenuta fino

al 1° agosto 2019. Non appena l’attrice avrà ricevuto i formulari d’uscita

delle persone precitate, debitamente compilati, correggerà di conseguenza il

conteggio e aggiornerà il credito contributivo.

Osserviamo che spetta alla convenuta notificare

all’attrice le uscite dal servizio. Nel caso in esame, questo obbligo di

cooperazione è stato violato. La mancata cooperazione e volontà di effettuare

il pagamento della convenuta hanno costretto l’attrice ad adire il tribunale.

Attendiamo con piacere le necessarie notifiche di

uscita dal servizio. L’attrice procederà in seguito ad un nuovo calcolo del

credito contributivo.” (doc. V)

1.4.

Malgrado l’assegnazione di un termine per replicare e di un successivo

termine per notificare eventuali ulteriori mezzi probatori, parte convenuta è

rimasta silente, non dando quindi in particolare seguito a quanto richiesto da

controparte nelle suddette osservazioni 24 ottobre 2019 quo alla formale

notifica delle uscite dal servizio dei due suddetti dipendenti tramite i

formulari messi a disposizione dall’istituto di previdenza (cfr. V-1).

2.1.

La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto

2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio

2011).

La

competenza territoriale dello scrivente Tribunale ex art. 73 cpv. 2 LPP è data,

la società convenuta avendo sede nel Cantone Ticino. Pacifica è pure la

competenza avuto riguardo al campo d’applicazione materiale e personale

dell’art. 73 LPP, la lite opponendo un istituto di previdenza ad un datore di

lavoro ed avendo ad oggetto il mancato versamento dei contributi

previdenziali da parte di quest’ultimo (in argomento cfr. Meyer-Blaser, Die

Rechtsprechung von Eidgenössischen Versicherungsgericht und Bundesgericht zum

BVG, 1990-1994, in SZS 1995 pp. 81ss, 109; Meyer/Uttinger, in:

Schneider/Geiser/ Gächter (éd.), Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art. 73 n.

52).

2.2. L'art.

11 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare

obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previ­denza regolarmente

registrato. Tale affiliazione ha effetto retro­attivo e comporta, per il datore

di lavoro, l'obbligo del paga­mento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che

riguarda l'ammontare dei contributi, l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di

previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi

del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve

essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di

lavoro deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota

del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è

l'unico debitore dei contributi (Brühwiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2007, p. 2065; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber

und Personalvorsorgestiftung, 1989, p. 32). Sui contributi non pagati

alla scadenza l'istituto può pre­tendere interessi di mora (art. 66 cpv. 2

LPP). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previdenza possono

strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e

l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non devono necessariamente

corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del

Consiglio federale sulla LPP, p. 98). I primi servono per il finanziamento del

fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla

legge.

2.2.1. Con

la sottoscrizione del contratto di affiliazione, con effetto dal 1. maggio 2018

la CV 1 si è impegnata ad attuare la previdenza professionale dei suoi

dipendenti tramite prelevamento dei contributi dal salario dei lavoratori e

versamento di questi e dei suoi contributi alla fondazione (art. 5.1 contratto

d’affiliazione, doc. A-2). Le persone assicurate, i salari assicurati, il

finanziamento ed il calcolo dei contributi risultano dagli atti (cfr. doc.

A/4-5; cfr. Piano di previdenza in doc. A-2). Il contratto d’affiliazione

(artt. 5.4, 5.5) stabilisce inoltre le norme applicabili al pagamento e

all'esigibilità dei contributi, prevedendo anche l'addebito o l'accredito di

interessi in caso di pagamento anticipato rispettivamente ritardato dei contributi.

Dalla

documentazione in atti risulta che il calcolo dei contributi (con interessi) in

quanto tali è stato effettuato conformemente alle disposizioni legali e

regolamentari, tenendo conto dei salari erogati sino al 31 luglio 2019 (doc.

A/3-4).

2.2.2 Parte

convenuta, come accennato, contesta il calcolo dei contributi adducendo che i

dipendenti __________ e __________ hanno cessato la propria attività lavorativa

il 31 gennaio 2019 rispettivamente il 15 maggio 2019.

Al

riguardo la fondazione attrice (cfr. supra consid. 1.3) ha in particolare

evidenziato come per regolamento al datore di lavoro incomba l’obbligo di

comunicare immediatamente la cessazione di rapporti di servizio, dichiarandosi

tuttavia disponibile a rivedere il calcolo dei contributi ed invitando

controparte a voler fornite, come da regolamento, i dati necessari a tale uopo.

A ragione.

Deve anzitutto

essere rilevato come parte convenuta abbia manifestamente disatteso i propri

obblighi d’informazione e collaborazione derivanti dall’art. 10 OPP 2 (obbligo

d’informare del datore di lavoro) e dall’art. 4.2 cpv. 2 del Contratto

d’affiliazione sottoscritto dalla CV 1 e dalla fondazione attrice, ai sensi del

quale “vanno immediatamente notificati alla Fondazione i casi di decesso e

quelli di scioglimento del rapporto di lavoro (…). In caso di scioglimento del

rapporto di lavoro deve inoltre essere comunicato l’indirizzo valido per il

trasferimento della prestazione d’uscita nonché l’indirizzo privato della

persona uscente. Va ugualmente notificato se lo scioglimento del rapporto di

lavoro è avvenuto per motivi di salute”. Inoltre, come questa Corte ha già

avuto modo di stabilire (STCA 34.2014.24 del 28 agosto 2015, STCA 34.2012.41

del 17 settembre 2013, STCA 34.2006.29 del 14 febbraio 2007 e STCA 34.2005.45

del 7 giugno 2006) in caso di notifica tardiva

un nuovo calcolo dei

premi non può in sé aver luogo quando l’istituto di previdenza ha sciolto il

contratto d’adesione (in concreto cfr. doc. A/3) e versato le prestazioni

d’uscita, quando si consideri anche che in simile evenienza una rettifica del

conteggio contributivo comporterebbe un aggravio non giustificato sia di tempo

che di costi.

Nel caso concreto

non è dato di sapere se le prestazioni d’uscita dei due ex dipendenti siano già

state trasferite; in ogni caso la mancata tempestiva notifica della cessazione

del rapporto di lavoro non risulta aver procurato agli interessati (che si sono

visti accreditare contributi in misura superiore a quella in sé dovuta) alcun

pregiudizio (in argomento cfr. Vetter, Berufliche Vorsorge, 2005, ad art. 10

OPP 2 p. 333 con riferimento alla sentenza 16 luglio 1993 del TCA del Cantone

Zurigo pubblicata in SZS 1996 p. 69) e la fondazione attrice ha comunque

manifestato pendente lite la propria disponibilità a rivedere il calcolo dei

contributi previa presentazione da parte della società datrice di lavoro di

tutti i dati necessari (cfr. art. 4.2 contratto d’affiliazione) tramite

compilazione dei relativi formulari d’uscita, ciò a cui la CV 1 non ha tuttavia

dato seguito alcuno, contravvenendo anche nelle more della presente procedura

al proprio obbligo di collaborazione (DTF 124

V 288s, 112 V 335). Parte convenuta deve sopportare le conseguenze di

tale suo comportamento.

È bene al riguardo ricordare che nell’ambito delle

assicurazioni sociali si applica il principio indagatorio (SVR 1998 UV Nr. 1;

DTF 117 V 263 consid. 1b), secondo cui incombe all’autorità - che non è

vincolata né alle dichiarazioni né alle richieste di prova delle parti -

stabilire i fatti rilevanti ai fini del giudizio. Alle parti incombe tuttavia l’obbligo

di collaborare all’accertamento dei fatti (SVR 1998 UV Nr. 1 e giurisprudenza

ivi citata; DTF 121 V 210 consid. 6c; T. Locher, Grundriss des

Sozialversicherugsrechts, Berna 1997, p. 340). In particolare è imposto loro

l’obbligo di motivare in relazione a quei fatti, su cui fondano le presunte

pretese (SZS 1989 p. 92). L’obbligo di collaborare riveste inoltre

particolare importanza nel caso in cui, senza l’aiuto della parte interessata,

Fatti

i fatti non possono essere accertati (Locher, op. cit., p. 341). Quindi, se una

parte non collabora, l’autorità può decidere in base agli atti e la parte dovrà

sopportare le conseguenze dell'assenza di prove (SVR 1995 n. 57 p. 164; RAMI

1993 p. 158; DTF 117 V 264 e 108 V 230 consid. 2; Locher, op. cit. p. 341).

2.2.3. L’addebito

di spese va riconosciuto nella misura in cui le stesse sono documentate e sono

previste nell’apposito regolamento dei costi. Nel caso concreto (cfr. estratto

conto in doc. A/6) vanno ammesse le spese di diffida del 12 novembre 2018 per

fr. 300 nonché le spese di esecuzione di fr. 500 registrate il 31 gennaio 2019,

entrambe documentate (doc. A/7-8) e previste all’art. 2 del Regolamento dei

costi (sub doc. A-2).

La

richiesta di interessi di ritardo – al tasso del 5% che non supera quello

legale di cui all’art. 104 CO – appare giustificata. Giusta l’art. 66 cpv. 2 LPP,

sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di previdenza può infatti

pretendere interessi di mora (Brühwiler, op.

cit., p. 46; SZS 1990 p. 89; cfr. art. 5.4 contratto d'affiliazione).

2.2.4.

Stante quanto sopra, complessivamente va riconosciuto un credito contributivo

di fr. 15'739.30 (15'357.25 + 382.05) con interessi di mora al 5% dal 4

settembre 2019 su fr. 15'357.25.

2.3.

La richiesta attorea volta alla pronunzia del rigetto definitivo dell'opposizione

interposta al PE n. __________ del 6 settembre 2019 dell’UE di __________

merita accoglimento.

Il

creditore che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti

Considerandi

conformemente all'art. 79 LEF, può infatti chiedere direttamente la

continuazione dell'esecuzione senza dover e-sperire la procedura speciale di

rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la

decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da

un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro

dell'esecuzione (DTF 107 III 60). Il principio è che qualora il creditore segua

la procedura dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del

credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire

successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit

privé et assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La condizione

aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza è che il giudice dell'azione

ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il giudice civile

o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il Tribunale

cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel dispositivo che

accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in corso e rigetti

formalmente l'opposizione per la parte del credito riconosciuto.

2.4

La procedura è di principio gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP e art. 29 cpv. 1

Lptca).

A

parte attrice, peraltro non patrocinata in causa, non vengono assegnate

ripetibili. Conformemente alla giurisprudenza federale, nessuna

indennità per ripetibili è infatti di regola assegnata

alle autorità o agli organismi con compiti di diritto pubblico. Ciò vale anche

per gli istituti di previdenza (DTF 126 V 149 consid. 4, 118 V 169 consid. 7).

All’assicuratore vincente e non patrocinato in causa si giustifica

eccezionalmente l’assegnazione di ripetibili unicamente se il comportamento

processuale della controparte si dimostra temerario (o quest’ultima abbia agito

con leggerezza) e cumulativamente se – ciò che non corrisponde al caso in esame

– la causa è complessa, ha valore litigioso elevato e richiede notevole

impiego di tempo e gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai

risultati ottenuti (DTF 128 V 133, 323, 127 V 207, 126 V 150, 110

V 135; AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984 p. 278).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La petizione è accolta.

§ La CV 1

è condannata a versare a AT 1 la somma di fr.

15'739.30 oltre interessi al 5% dal 4 settembre 2019 su fr. 15'357.25.

§§ È

rigettata in via definitiva l'opposizione al precetto esecutivo n. __________ del

6 settembre 2019 dell’UE di __________ per l’importo di

fr. 15'739.30 oltre interessi al 5% dal 4 settembre 2019 su fr.

15'357.25.

2.- Non si prelevano né tasse

né spese di giustizia.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti