34.2019.34
Conguaglio della previdenza professionale a seguito di divorzio. Accordo transattivo dinanzi al TCA in casu non omologabile in quanto implicante una rinuncia parziale di competenza del giudice del divorzio
4 giugno 2020Italiano12 min
chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante
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Raccomandata
Incarto
n.
34.2019.34
RG/sc
Lugano
4
giugno 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo nella causa rimessagli
il 17/18 ottobre 2019 dalla Pretura di __________ (art. 281 cpv. 3 CPC) e che
oppone
1. AT
1
1 rappr. da: RA 1
2. AT
2
a
1. CV
1
2. CV
2
in materia di conguaglio della previdenza professionale
a causa di divorzio
considerato in fatto e in diritto
1.1 Per
sentenza 14 agosto 2019, passata in giudicato, il Pretore del Distretto di __________
ha pronunziato il divorzio tra AT 1 e CV 1 (nata __________), unitisi in
matrimonio il 28 ottobre 1988. Al punto 2 del dispositivo il Pretore ha
riconosciuto a ciascun coniuge il diritto alla metà del capitale previdenziale
accumulato dall’altro coniuge durante il matrimonio (valuta 28 marzo 2014), ordinando
la trasmissione dell’incarto, dopo crescita in giudicato del divorzio, al
Tribunale cantonale delle assicurazioni (cfr. I).
1.2 Il
17/18 ottobre 2019 il Pretore ha quindi rimesso la causa allo scrivente
Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a
cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP (art. 281 cpv. 3 CPC; cfr. II).
1.3 Il
TCA ha chiesto agli ex coniugi __________ ed agli istituti di previdenza e di
libero passaggio interessati di determinarsi al proposito, rispettivamente di
fornire le informazioni necessarie ai fini del giudizio (art. 25a cpv. 2 LFLP).
Delle singole risultanze istruttorie e delle relative prese di posizione delle
parti (cfr. IV-XXXI), si dirà più diffusamente, per quanto occorra, nei
considerandi a seguire.
Fatti
2.1 La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione
monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014
del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7
novembre 2008).
Competente
ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente
Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente secondo l’art. 73 LPP
(art. 25a cpv. 1 prima frase LFLP).
2.2 Le disposizioni di cui agli artt. 122-124 CC, 5
e 22-25a LFLP e 280-281 CPC menzionati nel presente giudizio sono quelle in
vigore dal 1. gennaio 2017 a seguito della modifica del Codice civile svizzero
del 19 giugno 2015 concernente il conguaglio della previdenza professionale in
caso di divorzio. Tali disposizioni si applicano infatti ai procedimenti di
divorzio
pendenti dinanzi ad un’autorità cantonale (ossia ad un giudice
civile cantonale; cfr. STCA 34.2017.10 del 21 agosto 2017; cfr. STF
9C_299/2018 del 25 luglio 2018 consid, 4.2.1, STF 149/2017 del 10 ottobre 2017
consid. 3.2) al momento dell’entrata in vigore della modifica (art. 7d cpv. 2
Tit.fin. CC; in casu la causa di divorzio è stata promossa il 28 marzo 2014 e
si è conclusa con sentenza del 14 agosto 2019).
Per l’art. 22a cpv. 1 LFLP la prestazione d'uscita da
dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione
d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del
divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio
esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione
d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio
vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del promovimento della procedura
di divorzio. I pagamenti in contanti e le liquidazioni in capitale effettuati
durante il matrimonio non sono computati.
Giusta
l’art. 122 CC, dies ad quem per il riparto è il momento del promovimento della
procedura di divorzio, in casu – come indicato anche dal Pretore – il 28 marzo
2014.
L’art.
22b LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente
al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il
citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi
previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione
di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il
matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der
Scheidung, in AJP 1999, p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).
A
norma dell'art. 25a cpv. 1 LFLP se nella procedura di divorzio è impossibile
prendere una decisione sul conguaglio della previdenza professionale giusta gli
artt. 280 o 281 CPC, il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi
dell’art. 73 cpv. 1 LPP procede d’ufficio alla divisione sulla base della
chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante
per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341,
128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007) non appena gli sia stata
rimessa la causa. Sia i coniugi che gli
istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura
(art. 25a cpv. 2 LFLP). Il giudice impartisce loro un termine adeguato per
inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice
decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre
1995, FF 1996 I 122, 233.46). Giusta l’art. 25a cpv. 1 seconda frase LFLP nelle
procedure di completamento di una sentenza straniera di divorzio è considerato
luogo del divorzio il luogo della procedura di completamento (art. 64 LDIP).
2.3 Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede sono le
pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così
come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425).
Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria
(pilastro
2A) e della previdenza
più estesa (pilastro 2B).
Non
rientrano invece nel campo d’applicazione di suddette norme le prestazioni sia
del primo (AVS) che del terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare
STF B 128/05 del 25 luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance
professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge,
2005, p. 449 n. 1203).
2.4
2.4.1
Per quanto riguarda AT 1, dalla documentazione in atti e dagli accertamenti esperiti
dal Tribunale emerge che al momento del matrimonio (28 ottobre 1988) egli
disponeva, quale dipendente della __________ da gennaio 1981 a fine novembre
2009, di una prestazione di libero passaggio di fr. 5'050 presso la __________
(cfr. II-3, II-12), nonché di un avere previdenziale di fr. 8'783 presso il __________
(cfr. conteggio 7 ottobre 2016 sub II-11). Gli averi accumulati presso i
suddetti istituti di previdenza sono stati trasferiti il 30 agosto/1. settembre
2016 su un conto della AT 2 (ora __________) (cfr. XIV, cfr. sub II-10) che
presenta attualmente (valuta 27 maggio 2020) un saldo di fr. 430'091.35 (cfr.
XXXI). Alla data determinate del 28 marzo 2014 gli averi depositati (ancora)
presso i due suddetti istituti di previdenza ammontavano a fr. 212'642.04
(205'519.65 + 7'122.39; cfr. XIV) rispettivamente a fr. 192'389.35 (cfr. XII).
Stante
Considerandi
un avere complessivo di fr. 405’031.39 (212'642.04 + 192'389.35) al momento del
divorzio (28 marzo 2014), considerati in applicazione dell’art. 22a cpv. 1 LFLP
gli interessi (fr. 17'101.33; per il calcolo cfr. www.gerichte.ch) maturati
sino al divorzio sul capitale complessivo di fr. 13'833 presente al momento del
matrimonio (28 ottobre 1988), l’avere accumulato da AT 1 e suscettibile di
essere diviso va cifrato in fr. 374'097.06 (405'031.39 – 13'833 – 17'101.33).
2.4.2
Dagli
atti all’inserto e dalle (incontestate) dichiarazioni di parte non risulta che al
momento del matrimonio CV 1 disponesse di averi previdenziali suscettibili di
essere considerati ai sensi dell’art. 22a cpv. 1 seconda frase LFLP. Dagli
accertamenti esperiti emerge invece che è stata assicurata, quale dipendente
dell’Associazione __________, da gennaio 2011 a fine maggio 2014 ed in seguito
ancora da giugno a dicembre 2016 alla __________, dove alla data determinante
per il riparto (28 marzo 2014) disponeva di una prestazione d’uscita di fr.
3'219.90
(cfr. XXVII, XXVI, XXI). In data 16 febbraio 2017 l’avere previdenziale di fr.
10'502.40 accumulato presso suddetta fondazione di previdenza è stato
trasferito ad CV 2 quale nuovo istituto di previdenza di __________ (cfr.
XXVII, XV XIII).
2.4.3
Richiamata
la chiave di ripartizione stabilita dal Pretore (cfr. supra consid. 1.1),
considerati i rispettivi averi accumulati dagli ex coniugi in costanza
di matrimonio, a favore di CV 1 spetta a saldo (DTF 129 V 254) un
accredito di fr. 185'438.58 ([374'097.06 - 3'219.90] : 2).
2.5
Pendente
lite – segnatamente dopo la trasmissione della causa da parte della Pretura
allo scrivente Tribunale – le parti hanno sottoscritto un accordo in base al
quale il debito complessivo di fr 53'597.90 di CV 1 nei confronti dell’ex
marito (42'597.90 a titolo di liquidazione del regime matrimoniale e fr. 11'000
per spese processuali e ripetibili) viene dedotto dal capitale previdenziale
che dovrà esserle versato in esito alla presente procedura di divisione.
La
soluzione prospetta dagli ex coniugi non è suscettibile di essere omologata.
Essa
configura, infatti, dal profilo formale una rinuncia parziale, il che significa
che devono essere adempiute le premesse di cui all’art. 124b cpv. 1 CC (cfr.
artt. 123 cpv. 1 e 141 cpv. 3 vCC (sul punto cfr. Bäder/Federspiel, Wohneigentumsförderung und Scheidung, 2008, cifra 467 e nota 850,
p. 232; Geiser, Berufliche Vorsorge in neuen Scheidungsrecht, in: Hausheer
(Hrsg.), Vom alten zum neuen Scheidungsrecht, 1999, n. 2.35).
Alle
parti non è dato di rinunciare alla divisione dinanzi al tribunale delle
assicurazioni, l’esame in merito ad una parziale o totale rinuncia
essendo di competenza del giudice del divorzio (Baumannn
/Lauterburg, in FamKomm/Scheidung, 2005, ad art. 123 n. 10, ad art. 142
n. 20; cfr. art. 141 cpv. 3 CC; STF
B 116/03 del 16 agosto 2006 consid.
2.3;
DTF 129 III 481). In caso di rinuncia al conguaglio o deroga al
principio di divisione a metà da parte dei coniugi, il giudice del divorzio
deve segnatamente verificare d’ufficio se rimane garantita un’adeguata
previdenza per la vecchiaia e per l’invalidità (art. 124b cpv. 1 CC; Dupont,
Nouveau droit du partage de la prévoyance professionnelle après divorce, in
Hürzeler (ed.) Gleichstellungsrechtliche Fragen im Sozialversicherungsrecht, p.
65). Inoltre, il Codice di procedura civile (CPC) precisa che se i coniugi
decidano di derogare alla divisione per metà o rinunciare al conguaglio,
l’omologazione della convenzione sul conguaglio della previdenza professionale
necessita una siffatta verifica da parte del giudice (art. 280 cpv. 3 CPC).
Suddetto controllo avvenire nel contesto della liquidazione del regime
matrimoniale (STF 9C_943/2008 del 3 dicembre 2009 consid.2).
Infine
è bene ricordare che la giurisprudenza federale ha avuto modo di stabilire che
è impossibile compensare prestazioni d’u-scita derivanti dall’art. 122 vCC (ora
art. 123 CC) con crediti riconosciuti nella sentenza di divorzio ad uno dei
coniugi e ciò al fine di garantire il mantenimento della previdenza
professionale, ritenuto che il diritto alla divisione degli averi di previdenza
tende a compensare le perdite in materia previdenziale risultanti dalla
ripartizione dei compiti durante il matrimonio e a promuovere l’indipendenza
economica dei due coniugi dopo il divorzio; tale diritto non può dipendere né
dai regimi matrimoniali e dalla loro liquidazione, né dalla soluzione adottata
in materia di mantenimento dopo il divorzio (STFA 5A_83/2008 del 28 aprile
2008; B 66/05 del 7 novembre 2006, B 131/04 del 23 febbraio 2006, B 18/01 del
14.
maggio 2002; SJZ 99/2003 pp. 148s; FF 1996 I 102; cfr. anche DTF 133 III 403
consid. 3.1).
2.6
Per
applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha
diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero
passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 LFLP;
Schneider/Bruchez, in
SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di
previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/ 2010 del 6
dicembre 2010).
Ne
consegue che, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 22c LFLP quo alla
ripartizione tra parte obbligatoria e sovraobbligatoria, l’importo di fr. 185'438.58,
unitamente agli interessi compensativi –
al
tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009
del 25 settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2,
rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato
dall'istituto debitore – maturati su tale
importo a far tempo dal 28 marzo 2014 e sino al momento dell'effettivo
trasferimento (DTF 129 V 255;
STFA B 73/02 dell’8 aprile 2003, B 113/02
dell’8 luglio 2003, B 36/02 del 18 luglio 2003; Bollettino LPP UFAS n. 138 del
16.
marzo 2015),
dovrà essere accreditato a favore di CV 1 presso CV 2 da
parte della AT 2 tramite addebito del conto di libero passaggio intestato a AT
1.
In
caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato
del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale
federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti,
sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi,
interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257;
STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).
2.7
La
procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si
assegnano ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L’avere
di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione
ammonta a fr. 374'097.06.
2.- L’avere
di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione
ammonta a fr. 3'219.90.
3.- È
fatto ordine alla AT 2 di versare a debito del conto n. __________ intestato a AT
1 e a favore di CV 1 presso CV 2 l’importo di fr. 185'438.58 oltre interessi
compensativi dal 28 marzo 2014.
4.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. Non si assegnano ripetibili.
5.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti