Lexipedia

Decisione

34.2019.35

Rendita d'invalidità della previdenza professionale rifiutata dalla Fondazione di previdenza, in assenza di un grado d'invalidità pensionabile. Valutazione del grado d'invalidità per assicurata attiva a tempo parziale. differimento della rendita. TCA conferma conclusioni della Fondazione

29 ottobre 2020Italiano82 min

materia di previdenza più estesa, in assenza di disposizioni regolamentari o statutarie

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

34.2019.35

fc

Lugano

29 ottobre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sulla petizione del 19 ottobre 2019 di

AT 1

rappr. da: RA 1

contro

CV 1

in materia di previdenza professionale

ritenuto, in fatto

1.1. AT 1, nata nel 1965, di

professione impiegata d’ufficio e segretaria d’albergo, ha presentato una prima

domanda di prestazioni AI per adulti nel giugno 2006 lamentando disturbi di

carattere psichico, in particolare una depressione e una fibromialgia “presente

da diversi anni”.

Esperiti i necessari

accertamenti, comprensivi anche di una perizia multidisciplinare del __________,

con decisione 6 marzo 2009 l’Ufficio AI del Cantone __________, le ha

attribuito il diritto ad una rendita intera d’invalidità dal 1. giugno 2006 al

31 gennaio 2007, una mezza rendita fino al 30 settembre 2007 e in seguito un

quarto per un grado d’invalidità del 47%.

Professionalmente,

l’assicurata, dopo un periodo alle dipendenze della cassa __________ di __________

dal mese di aprile 2001 al 28 febbraio 2006, nell’ambito di misure

professionali ordinate dall’AI, ha svolto un “allenamento lavorativo” dal 1.

ottobre 2007 al 30 giugno 2008 presso la __________, quale impiegata d’ufficio,

al termine del quale è quindi stata assunta dalla medesima ditta dapprima al

50% e quindi al 60% dal 1. gennaio 2013 quale coordinatrice di servizio. Dal 1.

gennaio 2010 l’assicurata è stata assicurata per la previdenza professionale

alla CV 1.

Nel 2012 l’Ufficio AI ha

avviato una procedura di revisione della prestazione. Effettuati gli

accertamenti necessari, inclusa una nuova valutazione del __________, con

decisione 4 gennaio 2013, poi confermata dal Tribunale amministrativo del

Cantone __________ mediante pronuncia del 3 ottobre 2013, ha soppresso il

quarto di rendita, considerato il miglioramento delle condizioni

dell’assicurata a far tempo dal marzo 2012, con un grado di invalidità del 36%

a fronte di un’inabilità lavorativa del 30% per motivi psichiatrici (25%) e

reumatologici (10%).

1.2. A seguito del peggioramento

delle sue condizioni, nel giugno 2015 l’assicurata ha formulato una nuova

richiesta di prestazioni AI. Valutata la documentazione medica prodotta,

interpellati i medici curanti e richiamato l’incarto dalla __________ (assicuratore

indennità giornaliera di malattia della __________), esperita anche un’indagine

a domicilio, con decisione del 13 febbraio 2018 l’Ufficio AI del Cantone __________

ha riconosciuto all’assicurata, in applicazione del metodo misto di graduazione

dell’invalidità (quota parte di attività lavorativa dell’80%, casalinga del

20%), il diritto ad una rendita di tre quarti limitatamente al periodo dal 1.

gennaio al 5 maggio 2016 (grado di invalidità del 62%). In seguito, considerata

dal maggio 2016 un’abilità lavorativa del 50% in attività adatte, con un

conseguente grado d’invalidità complessivo del 30.8%, nessuna prestazione era più

concessa.

Accogliendo il ricorso

presentato dall’assicurata, il Tribunale amministrativo del Cantone __________, mediante pronuncia del 6 novembre 2018 ha

annullato la decisione amministrativa e, ammessa un’inabilità lavorativa totale

dal gennaio 2015 alla fine di aprile 2016 e del 50% dal 1. maggio 2016, corretto

l’ammontare dei salari da porre a confronto nel calcolo del grado d’invalidità,

e per il periodo dal 1. gennaio 2018 disposta l’applicazione del nuovo metodo

di calcolo giusta l’art. 27bis OAI, ha rinviato la causa all’amministrazione

per nuova decisione ai sensi dei considerandi. L’Ufficio AI ha quindi reso nuove

decisioni in data 12 aprile 2019, con le quali ha riconosciuto all’assicurata

un grado d’invalidità dell’81% dal 1. gennaio 2016, del 42% dal 1. maggio 2016

e, a seguito dell’applicazione del nuovo metodo di valutazione dell’invalidità,

del 50% dal 1. gennaio 2018. Di conseguenza all’assicurata è stata attribuita

una rendita intera dal 1. gennaio al 31 luglio 2016 (grado d’invalidità

dell’81%), un quarto dal 1. agosto 2016 al 31 dicembre 2017 (42%) e mezza

rendita in seguito (50%; doc. 10).

L’assicurata ha prestato

l’ultimo giorno di lavoro il 15 gennaio 2015 e il rapporto di lavoro con la __________

è quindi stato sciolto. Nel periodo dal 16 gennaio 2015 al 14 gennaio 2017

l’assicurata ha percepito dalla __________ le prestazioni di indennità

giornaliera per malattia.

1.3. AT 1, rappresentata dall’avv.

RA 1, si è quindi rivolta alla CV 1, postulando la concessione di una rendita

d’invalidità della previdenza professionale. Con scritto 1. luglio 2019 la

fondazione ha negato il diritto a prestazioni, ritenuto innanzitutto il diritto

a differire il versamento delle prestazioni sino al 14 gennaio 2017 in ragione

del pagamento, fino a tale data, delle indennità giornaliere di malattia da

parte di __________. Ha comunque negato anche il diritto a prestazioni dal 15

gennaio 2017, argomentando che per la giurisprudenza del Tribunale federale il

nuovo metodo di calcolo del grado d’invalidità in caso di attività lavorativa a

tempo parziale di cui all’art. 27bis OAI, in vigore dal 1. gennaio 2018, non

trovava applicazione nel campo della previdenza professionale. A fronte di una

capacità lavorativa del 50%, considerata la concreta attività svolta

dall’assicurata al 60% (e non un’ipotetica attività lucrativa a tempo pieno), ne

derivava un grado di invalidità rilevante per la previdenza professionale del

35.6% che non conferiva il diritto ad una rendita d’invalidità.

1.4. Il 19 ottobre 2019 AT 1, rappresentata

dal suo legale, ha presentato petizione al TCA nei confronti della fondazione SCV

1 (di seguito Fondazione), chiedendo il riconoscimento di una rendita

d'invalidità della previdenza professionale, considerata l’attribuzione delle

prestazioni da parte dell’AI, e, quindi, il rinvio alla fondazione dell’incarto

per la definizione delle stesse (doc. I).

1.5. Con risposta di causa del 12

novembre 2019 la Fondazione ha chiesto la reiezione della petizione, adducendo

in sostanza di non essere tenuta a versare le prestazioni d’invalidità

all’attrice, essendo il danno alla salute alla base

dell’inabilità lavorativa e della conseguente invalidità, in particolare le

affezioni psichiatriche, insorto precedentemente all’inizio del rapporto di

lavoro presso la __________, e, quindi, all’affiliazione alla fondazione

medesima. Detta incapacità lavorativa, che peraltro aveva già giustificato

l’attribuzione di prestazioni da parte dell’AI a far tempo dal giugno 2006, non

si era mai interrotta dopo la sua insorgenza, ma era sempre perdurata, almeno

nella misura rilevante del 20%. Inoltre ha ribadito che nell’ambito della

previdenza professionale, il nuovo metodo di calcolo del grado

d’invalidità in caso di attività lavorativa a tempo parziale di cui all’art.

27bis OAI non trova applicazione. In base al corretto calcolo applicabile, il grado

di invalidità era del 35.6% e quindi insufficiente per il diritto ad una

rendita d’invalidità (doc. III).

1.6. Con replica del 2 dicembre

2019 l’attrice si è ribadita nelle sue domande e allegazioni, censurando in

particolare che tra l’inabilità lavorativa insorta nel gennaio 2015 e quella

che aveva giustificato le prestazioni d’invalidità dell’AI sino alla

soppressione con decisione del 4 gennaio 2013 vi sia uno stretto nesso

materiale e temporale ai sensi della giurisprudenza, al momento dell’assunzione

presso la __________ l’attrice essendo guarita dalle precedenti patologie e totalmente

abile al lavoro da tempo (doc. V). Con uno scritto del 12 dicembre 2019 la

Fondazione si è confermata nelle proprie domande e allegazioni (doc. VII).

In data 11 settembre 2020 la

vicecancelliera del TCA ha formulato una serie di richieste alla Fondazione, la

quale vi ha dato seguito con uno scritto del 14 settembre 2020, munito della chiesta

documentazione (doc. IX e X).

considerato in diritto

in ordine

2.1. Giusta l'art. 73 cpv. 1 LPP

ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide

sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi

diritto. Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle assicurazioni

(art. 4 cpv. 1 della Legge concernente la vigilanza sugli istituti di

previdenza professionale e sulle fondazioni, entrata in vigore il 1° gennaio

2012; RL 852.100). Con riferimento alla competenza territoriale, secondo l’art.

73 cpv. 3 LPP il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del convenuto o nel

luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto.

Oggetto del contendere è sapere

se l’istituto previdenziale convenuto debba versare all’attrice, già alle

dipendenze della __________ e di conseguenza affiliata alla CV 1, una

prestazione d’invalidità.

Siccome il luogo in cui l’attrice

era stata assunta si trova in Ticino, e meglio a __________, e trattandosi di

controversia tra assicuratore LPP ed avente diritto, è data la competenza dello

scrivente Tribunale (DTF 127 V 35 consid. 3b, 125 V 168 consid. 2 con

riferimenti).

nel merito

2.2. Oggetto del contendere è

l'assegnazione di una rendita d'invalidità della previdenza professionale a AT

1, già dipendente della __________ dal 1. ottobre 2007 al 50% e dal 1. gennaio

2013 al 60% sino al 30 settembre 2015 (doc. 26 e 30) e di conseguenza

assicurata per la previdenza professionale alla Fondazione convenuta dal 1.

gennaio 2010.

L’istituto previdenziale

convenuto non contesta che l’assicurata sia divenuta completamente inabile al

lavoro a far tempo dal mese di gennaio 2015 e nella misura del 50% dal maggio

2016, e non censura di conseguenza l’invalidità riconosciuta dall’Ufficio AI

(con attribuzione delle relative prestazioni d’invalidità), ma nega il diritto

a prestazioni, considerato come l’aumento dell’incapacità lavorativa dal

gennaio 2015 sia da ricondurre alle medesime affezioni, in particolare psichiatriche,

già all’origine dell’attribuzione delle precedenti rendite versate dall’AI sin

dal 1. giugno 2006. L’inabilità lavorativa causata da tali affezioni non

avrebbe inoltre subìto in seguito delle interruzioni tali da rompere la

connessione materiale e temporale con la successiva invalidità. Trattandosi

quindi di affezioni preesistenti all’inizio dell’attività lavorativa presso la __________

e, di conseguenza, all’affiliazione alla fondazione stessa (il 1. gennaio 2010),

non sarebbe data alcuna responsabilità della stessa.

Ma a prescindere da questa

argomentazione la Fondazione fa anche valere che il metodo di graduazione

dell’invalidità basato sul nuovo art. 27bis OAI sarebbe applicabile all’AI, ma

non alla previdenza professionale. Ne discende che, considerando come

l’assicurata abbia percepito le indennità giornaliere di malattia sino al 14

gennaio 2017, e quindi che il diritto a prestazioni di invalidità della

previdenza professionale sarebbe tutt’al più dato solo da questo momento,

ritenuto che successivamente al 1. maggio 2015 l’assicurata sia da considerare,

in base alle conclusioni dell’AI, inabile al 50%, procedendo al calcolo del

grado di invalidità - orientandosi al grado di attività lucrativa effettivamente

esercitato (60%) e non, come fatto dall’AI, a un’ipotetica attività lucrativa a

tempo pieno -, ne scaturisce un grado d’invalidità del 35.6%, che non

conferisce il diritto a prestazioni d’invalidità della previdenza

professionale.

Dal canto suo, l’attrice contesta

invece innanzitutto che tra l’attuale inabilità e quella presente in epoca

precedente all’assunzione alla __________ vi sia uno stretto nesso materiale e

temporale. Invoca inoltre l’applicazione dei principi enunciati dall’art. 27bis

OAI anche nella previdenza professionale, ciò che porterebbe ad un grado di

invalidità del 59.7% e, quindi, al diritto ad una rendita di invalidità della

previdenza professionale dal 15 gennaio 2017, ossia alla scadenza del versamento

delle indennità giornaliere di malattia.

2.3. Secondo l’art. 23 LPP, che è

una disposizione minima (art. 6 LPP), hanno diritto alle prestazioni

d’invalidità le persone che:

a) nel senso

dell’AI, sono invalide per almeno il 40 per cento ed erano assicurate al

momento in cui è sorta l’incapacità di lavoro la cui causa ha portato

all’invalidità;

b) in seguito a

un’infermità congenita presentavano un’incapacità al lavoro compresa fra il 20

e il 40 per cento all’inizio dell’attività lucrativa ed erano assicurate

allorché l’incapacità al lavoro la cui causa ha portato all’invalidità si è

aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento;

c) diventate

invalide quando erano minorenni (art. 8 cpv. 2 LPGA), presentavano

un’incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all’inizio

dell’attività lucrativa ed erano assicurate allorché l’incapacità al lavoro la

cui causa ha portato all’invalidità si è aggravata raggiungendo almeno il 40

per cento.

Per avere diritto ad una

rendita di invalidità ai sensi dell'art. 23 LPP occorre dunque essere

assicurati al momento in cui si registra un'incapacità lavorativa o una

diminuzione di rendimento di una certa importanza (ossia, secondo la

giurisprudenza, di almeno il 20%; STF 9C_772/2007 del 26 febbraio 2008 consid.

3.2; Pratique VSI 1998 pag. 126; STFA B 100/00 del 16 febbraio 2001). Non è invece

decisivo essere assicurati quando sorge l'invalidità vera e propria oppure il

peggioramento della stessa (DTF 123 V 264 consid. 1b; SZS 1994 pag. 469 consid.

5a). L' evento assicurato ai sensi dell'art. 23 LPP è infatti la sopravvenienza

di un'incapacità lavorativa di una certa importanza, non la nascita

dell'invalidità vera e propria (DTF 123 V 264 consid. 1b; SZS 1994 pag. 469

consid. 5a).

Il richiedente deve essere

assicurato al momento dell'insorgenza dell'incapacità lavorativa che ha

condotto all'invalidità, non necessariamente quando insorge l'invalidità oppure

il peggioramento della stessa (Stauffer, Berufliche Vorsorge, 3. ediz., 2019,

n. 1037; SZS 2002 pag. 155; DTF 123 V 264 consid. 1b). Questa soluzione è stata

voluta per sopperire ad eventuali lacune assicurative, nel caso in cui il

datore di lavoro disdica il contratto precedentemente alla decorrenza dell’anno

di attesa necessario ai fini dell’erogazione della rendita AI e quindi della

rendita LPP (art. 29 cpv. 1 lett. b LAI; DTF 123 V 263 consid. 1, 120 V 116

consid. 2b).

Le prestazioni sono dovute

dall'istituto di previdenza al quale l'interessato è - o era - affiliato al

momento dell'insorgenza dell'evento assicurato appena descritto, premesso che

tra l'incapacità lavorativa e l'invalidità esista una connessione materiale e

temporale (SZS 2003 pag. 356). Di conseguenza il fondo di previdenza

presso cui era assicurato il dipendente al momento dell’intervenuta incapacità

lavorativa è obbligato a versare le prestazioni di invalidità, anche se al

momento del riconoscimento della stessa il rapporto assicurativo era già stato

sciolto (SVR 1998 BVG Nr. 14, 1994 pag. 38; DTF 118 V 98). D’altra parte,

l’obbligo di un nuovo assicuratore di pagare prestazioni sorge solo se

l’incapacità lavorativa esistente già prima dell’inizio del nuovo rapporto

assicurativo risulta interrotta, cioè quando non vi è più alcun nesso materiale

e temporale (SZS 2003 pag. 356).

Fatti

I medesimi principi valgono in

materia di previdenza più estesa, in assenza di disposizioni regolamentari o statutarie

divergenti (SVR 1994 BVG 18 pag. 57; SZS 2005 pag. 243).

Qualora, inoltre, esista il

diritto ad una prestazione di invalidità, l'istituto di previdenza è tenuto a

versare prestazioni di invalidità anche se l'invalidità si modifica, per i

medesimi motivi, dopo la fine del rapporto previdenziale (DTF 118 V 45 consid. 5; SZS 1995 pag. 465 consid. 4a; cfr. Moser, Bedeutung und Tragweite

von art. 23 BVG, in: SZS 1995 pag. 426 N 49; STCA 34.1999.17 del 15 marzo

2000).

Va altresì ulteriormente

ricordato che in una sentenza emessa nel Canton Ginevra è stato precisato che

l'art. 23 v. LPP non presuppone che l'interessato fosse assicurato all'inizio

del decorrere del termine di carenza di cui all'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI; è

sufficiente invece che egli fosse affiliato all'istituto di previdenza al

momento in cui è insorta l'incapacità lavorativa che ha condotto all'invalidità

(SVR 1997 BVG Nr. 80).

2.4. L’art. 26 LPP stabilisce che,

per la nascita del diritto alle prestazioni d’invalidità, sono applicabili per

analogia le pertinenti disposizioni della legge federale sull’assicurazione

invalidità (art. 29 LAI, ora art. 28 cpv. 1 e 29 cpv. 1-3 LAI; cfr. in merito

DTF 140 V 474 consid. 3.3.2). L'istituto di previdenza può inoltre stabilire nelle

sue disposizioni regolamentari, che il diritto alle prestazioni sia differito,

fintanto che l'assicurato riscuote il salario completo (SZS 1995 pag. 464

consid. 3b).

Basandosi su questa

disposizione di legge come pure sull'art. 34a cpv. 1 LPP – che l'ha incaricato

di emanare prescrizioni per impedire indebiti profitti dell'assicurato o dei

suoi superstiti in caso di concorso di prestazioni – il Consiglio federale ha

autorizzato all'art. 26 OPP 2 gli

istituti di previdenza a differire il diritto a prestazioni d'invalidità fino

all'esaurimento del diritto all'indennità giornaliera se l’assicurato, in

sostituzione del salario intero, riceve indennità giornaliere

dell’assicurazione contro le malattie, che ammontino almeno all’80 per cento

del salario di cui è privato, e se le indennità giornaliere sono state

finanziate almeno per la metà dal datore di lavoro.

Per la giurisprudenza l'art. 26

OPP2 rappresenta una norma di coordinamento nel tempo, che intende evitare che

il pagamento del salario o di prestazioni sostitutive, grazie a cui il datore

di lavoro è esonerato dal pagamento del salario, procuri all'assicurato delle

risorse più elevate di quelle che percepiva quando lavorava regolarmente

(Messaggio del Consiglio federale sul progetto di LPP, FF 1976 I 202; DTF 129 V

26 e 255, 128 V 24 e 247, 123 V 199 consid. 5c, 120 V 61 consid. 2b, SZS 1994

pag. 236; SZS 1998 pag. 393). Presupposto essenziale è che le indennità siano

state effettivamente versate; un semplice diritto non è sufficiente (Vetter-Schreiber, Berufliche Vorsorge, 2013, ad art. 26 BVV 2 n. 3 pag.

396 con riferimenti; Hürzeler in Schneider/Geiser/Gächter, (éd.), Commentaire

LPP e LFLP, 2010, ad art. 26, n. 8, pag. 387).

Il diritto ad una rendita

d’invalidità può tuttavia essere differito soltanto se le disposizioni interne

(regolamento, statuto) dell’istituto di previdenza lo prevedono esplicitamente

(DTF 123 V 199 e 120 V 61; Hürzeler, op. cit, ad art. 26, n. 10,

pag. 387).

L'istituto di previdenza non

autorizzato a differire la rendita per mancato adempimento delle condizioni

cumulative previste dall'art. 26 OPP2 (o in difetto di una specifica norma

regolamentare) non può nemmeno ridurre la prestazione prevalendosi dell'art. 24

OPP2 in relazione con l'art. 34a cpv. 2 LPP considerato come le indennità

giornaliere non sono dei proventi da prendere in considerazione nell'ambito del

calcolo di un’eventuale sovrassicurazione (Hürzeler, op. cit., ad art. 26 n.

11, pag. 388 con riferimenti).

Giusta l’art. 4 LAI

l’invalidità è l’incapacità al guadagno, presunta permanente o di rilevante

durata cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio. Con incapacità di guadagno si

intende quell’incapacità di eseguire un’attività che si può esigere

dall’interessato in mercato del lavoro e equilibrato e quindi non solo quella

di effettuare il proprio lavoro (DTF 117 V 335 consid. 5c DTF 109 V 28). In

ambito AI va pertanto valutato se l’assicurato dispone ancora di capacità di

guadagno nella sua professione e parimenti se vi è possibilità di guadagno in

altre professioni ammissibili in un mercato del lavoro equilibrato (DTF 109 V

28; DTF 111 V 21; Brühwiler, Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz,

1989 pag. 488). Le attività considerate non si limitano quindi a quelle che

coincidono con l’ultima attività svolta o ad attività affini, ma anche ad

attività diverse. Per la stretta relazione esistente tra la rendita

d’invalidità dell’AI e quella del secondo pilastro emerge che, il concetto

d’invalidità nell’ambito della previdenza obbligatoria e quello

dell'assicurazione invalidità, è di principio il medesimo (DTF 115 V 210; RDAT

I 1995 consid. 2.2 pag. 229).

Secondo la giurisprudenza,

nell'ambito della previdenza obbligatoria, gli istituti di previdenza sono di

principio vincolati da quanto pronunciato dall’AI non solo per quel che

riguarda il grado di invalidità (SZS 1996 p. 48 consid. 2b e 2d; SVR 1994 BVG

Nr. 15 consid. 3c; DTF 115 V 208 consid. 2c; 115 V 215 consid. 4c), ma

ugualmente per quanto concerne la nascita del diritto alla rendita e, di

conseguenza, parimenti per la determinazione del momento a partire dal quale la

capacità al lavoro dell'assicurato si è deteriorata in maniera sensibile e

duratura (DTF 126 V 310 consid. 1; 123 V 271 consid. 2°, 118 V 39 consid. 2b/aa

e riferimenti; SZS 2002 pag. 155; 1997 pag. 68; SVR 1995 BVG Nr. 22 pag. 57

consid. 2a). In tal caso il concetto di invalidità è infatti il medesimo

(Stauffer, op. cit., n. 1018 segg; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1996, pag. 24). Accertamenti separati del

grado di invalidità potrebbero condurre a risultati differenti in

contraddizione con lo scopo della legge (DTF 118 V 39 consid. 2b, 115 V 218

consid. 4 e 210 consid. 2b). A tale vincolo di principio degli istituti di

previdenza alle costatazioni degli organi dell’AI nulla è mutato, secondo la

giurisprudenza, dopo l’introduzione della LPGA (cfr. DTF 130 V 78, 132 V 1).

L’istituto di previdenza non è

tuttavia vincolato in maniera assoluta alle conclusioni dell’AI. Innanzitutto,

a titolo generale, l'istituto previdenziale può scostarsi dalle conclusioni

dell’assicurazione invalidità se queste appaiono di primo acchito insostenibili

(DTF 123 V 271 consid. 2a, 115 V 208 consid. 2c, 212; 215

consid. 4c; 218 consid. 4; 109 V 24; SVR 1995 BVG Nr. 22 pag. 57 consid. 2a; SZS

1996 pag. 47; STFA B 38/92 del 30 novembre 1993 in Plädoyer 1994 pag.

66; Meyer/Blaser, op. cit., pag. 21; cfr. anche DTF 126 V 308 dove si

sottolinea che per la valutazione del quesito a sapere se la valutazione

dell'AI è manifestamente errata e per questo non vincolante per l'istituto di

previdenza sono primariamente determinanti gli atti esistenti al momento in cui

la decisione è stata presa).

D’altra parte, la

giurisprudenza dell'Alta Corte ha stabilito che l'Ufficio AI è tenuto a

notificare una decisione di rendita agli istituti di previdenza entranti in

linea di conto, vale a dire che potrebbero essere chiamati a fornire

prestazioni nel caso specifico. Se non viene coinvolto nella procedura pendente

innanzi all'UAI, l'istituto LPP - che dispone di un diritto di opposizione e

ricorso proprio nelle procedure rette dalla LAI - non è legato alla valutazione

dell'invalidità (nel suo principio, quanto al grado e all'inizio del diritto

così come anche con riferimento alla decisione sullo statuto di persona

invalida, vale a dire di persona ritenuta attiva, parzialmente attiva o non

attiva) effettuata dagli organi dell'AI (DTF 130 V 273 consid. 3.1; 129 V 75 e

129 V 150; cfr. anche le STFA B 32/03 del 21 gennaio 2005; cfr. anche l'art. 49

cpv. 4 LPGA e l'art. 76 cpv. 1 lett. i OAI).

Secondo il TFA, considerato

come lo scopo del vincolo alla pronuncia dell'AI sia quello di sgravare gli

istituti di previdenza da accertamenti dispendiosi, bisogna ritenere che tale

vincolo sia riferito unicamente a quegli accertamenti e a quelle valutazioni

degli organi dell’AI che nell’ambito della procedura (dell’AI) erano

determinanti per l’esame della pretesa alla rendita d’invalidità e sui quali

andava effettivamente deciso; diversamente gli organi della previdenza

professionale devono esaminare i presupposti della pretesa liberamente (STFA B 50/99 del 14 agosto 2000; B 79/99 del 26 gennaio 2001 e 4/00).

Ne discende che la fissazione

della data d’inizio del diritto alla rendita da parte dell’Ufficio AI non

esclude che l’incapacità lavorativa motivante il diritto a prestazioni

d’invalidità della previdenza professionale sia subentrata, foss’anche in

misura ridotta, già prima dell’inizio dell’anno di carenza secondo l’AI

(Stauffer, op. cit., n. 1020 segg; SZS 2003 pag. 45 e 2005 pag. 241; STFA B 47/98 dell’11 luglio 2000).

In virtù dell’art. 6 v. LPP,

inoltre, le fondazioni di previdenza, oltre alla possibilità di introdurre la

previdenza più estesa (art. 49 cpv. 2 LPP; cfr. SZS 1995 pag. 465/466 consid.

4b/aa), sono libere di estendere il concetto di invalidità. Ciò non significa

tuttavia che i fondi di previdenza dispongono di un margine di apprezzamento

illimitato (SZS 1995 p. 466 consid. 4b/aa; DTF 118 V 35). Se essi adottano nei

loro statuti o nei regolamenti un certo metodo di valutazione, devono conformarsi,

nell'applicazione dei criteri, ai concetti usuali delle assicurazioni sociali e

ai principi generali (DTF 113 II 347 consid. 1, 111 V 239).

Se essi infatti fanno espresso

riferimento al concetto di invalidità previsto dall’AI, sono vincolati dalla

valutazione dell’invalidità fatta dall'assicurazione invalidità, a meno che la

stessa appaia di primo acchito insostenibile (DTF 115 V 208 consid. 2c e 215

consid. 4c; SZS 2002 pag. 155 e 1996 pag. 48 consid. 2b/d; SVR 1995 BVG Nr. 22

pag. 57 e 1994 BVG Nr. 15 consid. 3c;).

Infine, se il concetto di

invalidità è più esteso, il fondo di previdenza non è vincolato alle

conclusioni dell’AI. In tal caso la fondazione può statuire liberamente tenuto

conto di regole proprie. In simili condizioni potrà senz'altro fondarsi su

elementi raccolti dall'Ufficio AI, ma non sarà vincolata da una valutazione che

si fonda su altri criteri (SZS 1997 pag. 71 e 1996 pag. 56; DTF 118 V 73

consid. 1; 117 V 335 consid. 5c).

Infine, l’istituto di

previdenza non è vincolato alle conclusioni dell’AI circa il grado di

invalidità di assicurati occupati parzialmente calcolato giusta il metodo misto

di valutazione del grado di invalidità secondo l’art. 28 LAI e art. 16 LPGA. In

effetti, in quest’ambito il grado

d'invalidità stabilito dagli organi dell'assicurazione per l'invalidità è

vincolante per l'istituto di previdenza solo per quanto attiene all'attività

lucrativa (DTF 144 V 72 consid. 4.2 e 4.3; cfr. anche Vetter-Schreiber,

op. cit., all’art. 24 n. 7 e n. 25). Considerato infatti come la LPP,

contrariamente all’AI, assicuri solo le persone attive professionalmente, è

determinante solo la diminuzione della capacità lavorativa riferita alla parte

salariata. Solo in questa misura è data un vincolo di principio alla

commisurazione dell’invalidità da parte dell’AI (DTF 120 V 110 seg.; Stauffer,

op. cit. n. 1025 e 1070). Il Tribunale federale ha di recente nuovamente

confermato che contrariamente a quanto

previsto nell'assicurazione contro gli infortuni, nella previdenza

professionale non si prende in considerazione il reddito ipotetico calcolato

sulle presunte possibilità di guadagno di un assicurato che si suppone

utilizzarle pienamente (DTF 144 V 72 consid. 5.3.3 e 5.3.4 con riferimenti).

Sia infine ricordato che per l'art.

28 cpv. 1 lett. b LAI il diritto alla rendita nasce, tra l'altro, il più presto

nel momento in cui l'assicurato è stato per un anno e senza notevoli

interruzioni incapace al lavoro almeno al 40% in media. Giusta l’art. 24 cpv. 1

LPP infine l’assicurato ha diritto alla rendita intera di invalidità se, nel

senso dell’AI, è invalido per almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è

invalido per almeno il 60%, a una mezza rendita se è invalido per almeno il 50%

e a un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40%.

Nell’ambito della previdenza

più estesa (sovraobbligatoria) gli istituti di previdenza possono prevedere nel

loro regolamento, in deroga all’art. 24 cpv. 1 LPP, che l’ammontare della

rendita corrisponda al grado d’invalidità. Tuttavia l’importo della stessa deve

corrispondere almeno alla rispettiva prestazione obbligatoria (STFA B 115/06

del 5 ottobre 2007 consid. 2.2, B 72/06 dell’11 settembre 2007 consid. 2.1; Vetter-Schreiber,

op. cit., all’art. 24 n. 23, pag. 108).

2.5. Nel caso in esame litigiosa

è, come detto, l'assegnazione all'assicurata di una rendita d'invalidità della

previdenza professionale. AT 1 è invalida ai sensi dell'assicurazione

invalidità, in quanto dal 1. gennaio 2016 ha percepito dall’AI una rendita

intera dall’AI, dal 1. agosto 2016 al 31 dicembre 2017 un quarto e dal 1.

gennaio 2018 una mezza rendita (consid. 1.2). Innanzitutto, l’istituto di

previdenza convenuto non contesta l'invalidità dell'attrice, bensì il fatto di

essere il debitore di una prestazione d'invalidità della previdenza

professionale, ritenendo che il danno alla salute all'origine dell'incapacità

lavorativa che ha causato l'attuale invalidità sia preesistente all'assunzione

da parte della __________ e, quindi, all'affiliazione alla CV 1.

Secondo la giurisprudenza l’art.

23 LPP persegue anche lo scopo di delimitare la responsabilità tra più istituti

di previdenza. La questione si pone ad esempio nel caso in cui il lavoratore,

già colpito nella sua salute in una misura atta a influenzare la sua capacita

di lavoro, entra al servizio di un nuovo datore di lavoro e viene in seguito

posto al beneficio di una rendita di invalidità. In tale ipotesi, a determinate

condizioni, le prestazioni vanno versate dal precedente istituto di previdenza

e non dall'attuale (cfr. DTF 123 V 264 consid. 1c; 120 V 117

consid. 2c e 120 secondo cui "l'art. 23 LPP vise quant à lui à

prolonger la responsabilité de l'institution de prévoyance au-delà de

l'affiliation, lors de la survenance de l'éventualité assurée"; cfr.

anche SZS 2002 pag. 156 consid. 2b; STFA B 64/99 del 6 giugno 2001).

Secondo la giurisprudenza

federale, affinché il precedente istituto di previdenza sia tenuto a versare la

prestazione d’invalidità, l’incapacità di lavoro deve essersi manifestata in

un’epoca in cui l’assicurato era affiliato presso quell’istituto e deve inoltre

sussistere fra detta incapacità e l’invalidità uno stretto nesso materiale e

temporale.

Vi è connessione materiale

se il danno alla salute all’origine dell’invalidità (o dell’aumento del grado

di invalidità) è essenzialmente lo stesso che si è già manifestato durante

l’affiliazione al precedente istituto di previdenza e che ha causato

un’incapacità di lavoro.

La connessione temporale

presuppone che l'assicurato, dopo l'insorgenza dell'inabilità lavorativa, non

sia ridivenuto abile al lavoro per lungo tempo. Tale connessione è interrotta

se, durante un certo periodo, l'assicurato è nuovamente abile al lavoro,

ritenuto comunque che un breve periodo di remissione non basta per interrompere

il rapporto di connessione temporale (cfr. DTF 144 V 58, 138 V 419 consid. 6.2, 130 V 275 consid. 4, 123 V 264 consid. 1c e 120 V 117 consid.

2c). In effetti secondo il TFA “l’ancienne institution de prévoyance ne

saurait, en effet, répondre de rechutes lointaines ou de nouvelles

manifestations de la maladie plusieurs années après que l’assuré a recouvré sa

capacité de travail." (DTF 120 V 117 consid. 2c; cfr. anche DTF

138 V 409 consid. 6.2)

In tal caso il vecchio istituto

di previdenza è liberato da qualsiasi obbligo (DTF 120 V 117; M. Moser, Die

zweite Säule und ihre Tragfähigkeit, Basilea 1993, pag. 210).

Si osservi che il requisito del

nesso di causalità materiale e temporale, quale criterio per l'obbligo

prestativo di un istituto di previdenza, non è applicabile solo quando si

tratti di delimitare la responsabilità tra due istituti di previdenza. Tale

criterio vale in ogni caso, cioè anche quando si tratta di decidere se un

istituto di previdenza a cui un lavoratore era affiliato al momento

dell'insorgenza dell'incapacità lavorativa debba rispondere per il rischio

d'invalidità sorto dopo la fine del rapporto di previdenza in un momento in cui

l'interessato ancora non aveva reperito un nuovo lavoro e, quindi, ancora non

era assicurato presso alcun istituto di previdenza (SVR 2001 BVG Nr. 18 pag. 69

consid. 5a pag. 70; STFA B 34/01 del 15 novembre 2001 consid. 1b e B 72/99 del

10 ottobre 2001 consid. 4). In effetti per ammettere l’obbligo prestativo di un

istituto di previdenza occorre che le condizioni previste dall’art. 23 LPP

siano adempiute, ossia che esista un’invalidità ai sensi dell’AI, che la stessa

sia di almeno il 40%, l’inabilità lavorativa che ha poi portato all’invalidità

sia insorta durante il rapporto previdenziale, l’invalidità sia riconducibile

alla medesima causa che ha portato all’inabilità lavorativa: in assenza di uno

di questi presupposti l’obbligo prestativo va negato (Stauffer, op. cit. n.

1031 segg).

Per i casi in cui già prima

dell’inizio del rapporto previdenziale esisteva una parziale inabilità

lavorativa che tuttavia non dava diritto a una rendita d’invalidità da parte

dell’AI essendo il conseguente grado di invalidità inferiore al 40%, la

rigorosa applicazione dei principi sanciti dall’art. 23 lett. a LPP, che

appunto fa dipendere l’obbligo prestativo all’esistenza di un rapporto

assicurativo nel momento del subentrare dell’incapacità lavorativa, fa sì che

in questi casi nel caso di un aumento dell’inabilità lavorativa per la stessa

causa l’istituto di previdenza non è tenuto a versare le prestazioni poiché

l’inabilità lavorativa sussisteva già all’inizio del rapporto di previdenza

(DTF 123 V 267 consid. 3; Stauffer, op. cit., n. 1058).

A questo principio viene

tuttavia parzialmente derogato nei casi di invalidità causata da un’infermità

congenita e di invalidi minorenni giusta le lett. b e c dell’art. 23 LPP, nel

senso che in questi casi gli assicurati hanno diritto a prestazioni da parte

dell’istituto di previdenza in caso di aggravamento dell’incapacità lavorativa

ad almeno il 40% durante l’affiliazione anche se presentavano già un’incapacità

al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all’inizio dell’attività

lucrativa (cfr. al consid. 2.11; in argomento cfr. Stauffer, op. cit, n. 1059).

Ai fini del versamento delle

prestazioni di invalidità della previdenza professionale obbligatoria

dev'esserci quindi un nesso materiale e temporale stretto tra la causa dell’incapacità

di lavoro e l'invalidità. Il nesso materiale è, come accennato, dato se

il danno alla salute alla base dell'invalidità è in sostanza il medesimo che ha

causato l'incapacità lavorativa. Questo presupposto non è realizzato per

esempio se l'incapacità lavorativa è riconducibile ad un dolore dorsale, mentre

l'invalidità ad una malattia psichica e dagli atti non emerge che vi sia

un'interazione tra le due affezioni (SZS 2003 pag. 361).

Nella sentenza pubblicata in

DTF 134 V 20, il TF, apportando dei chiarimenti a quanto stabilito dalla

precedente giurisprudenza, ha in particolare precisato che determinante per

l’insorgenza dell’incapacità lavorativa ai sensi dell’art. 23 lett. a LPP è

l’inabilità nell’attività precedentemente svolta, mentre il nesso temporale si

determina sulla base dell’incapacità lavorativa, rispettivamente della capacità

lavorativa in un’attività ragionevolmente esigibile confacente con il danno

alla salute (cfr. Hürzeler, in Schneider/Geiser/Gächter, Commentaire LPP et

LFLP, ed. 2019, art. 23, n. 36, pag. 368; cfr. pure DTF 144 V 58).

Il TFA ha inoltre precisato

che, nel caso di interruzione dell’incapacità di lavoro, non si può procedere

ad un’applicazione schematica, analogamente a quanto previsto agli art. 29ter e

88a cpv. 1 OAI (DTF 123 V 264 e 120 V 118 consid. 2c/bb), mitigando il tenore

di una precedente sentenza, in cui aveva stabilito che il nuovo istituto di

previdenza è obbligato a versare la rendita solo se l’assicurato ha lavorato

per tre mesi interi, dopodiché si è ripresentata un’incapacità di lavoro (cfr.

STFA B 38/92 del 30 novembre 1993 in: Plädoyer 4/94 pag. 66/67). Per risolvere

tale questione si dovrà quindi tener conto delle circostanze del caso concreto,

e meglio della natura della malattia, del pronostico del medico e dei motivi che

hanno indotto ad assumere l’interessato (DTF 134 V 22, 123 V 264 e 267; SZS

2002 pag. 156 consid. 2b; SVR 2001 BVG no. 18 pag. 69segg.; cfr. anche DTF 120

V 118 consid. 2b). In questo senso nel caso di un assicurato invalido bisognerà

negare il riacquisto della capacità lavorativa anche nel caso del tentativo, di

oltre tre mesi, di ripresa dell’attività lavorativa, se la ripresa era motivata

più da ragioni sociali e una ripresa dell’attività lavorativa duratura era

comunque da ritenere improbabile (DTF 134 V 22, 123 V 264 consid. 1c, 120 V 117).

Decisivo è piuttosto il quesito di sapere se durante la ripresa dell’attività

lavorativa l’assicurato ha apportato o meno una prestazione lavorativa piena e

se il riacquisto duraturo della capacità lavorativa sembra probabile alla luce

dei risultati del tentativo di ripresa del lavoro (Vetter-Schreiber, op. cit.

ad art. 23 n. 37 p. 97; STFA B 4/02 del 30 ottobre 2002 e riferimenti a SZS

1997 pag. 67) (con riferimento al presupposto della connessione materiale nel caso

della sussistenza di problemi somatici e psichici, cfr. Vetter-Schreiber, op. cit., ad art. 23 n. 25 pag. 82 con riferimenti;

cfr. anche STF 9C_597/2008 del 3 dicembre 2008 consid. 2.2.2 con

riferimenti; cfr. Hürzeler, op. cit., all’art. 23, n. 28 pag. 360; STFA B 37/06

del 22 settembre 2006; B 32/03 del 21 gennaio 2005; cfr. anche B 11/02 del 14

giugno 2004; B 9/06 del 21 novembre 2006; B 22/04 del 21 aprile 2005; B 73/05

del 3 maggio 2006; B 37/06 del 22 settembre 2006; cfr. anche STF 9C-578/2008

del 29 maggio 2009; 9C-772/2007 del 26 febbraio 2008; 9C-330/2008 del 4

settembre 2008; 9C-367/2008 del 17 aprile 2009).

Quanto al presupposto della

connessione temporale va ancora detto che parte della dottrina ritiene

che la durata dell’esercizio dell’attività lavorativa, il cui motivo può essere

terapeutico, non ha rilevanza determinante né prevalente nell’ambito della

valutazione delle circostanze del caso concreto, bensì configura solo un

indizio. Di conseguenza, il fattore tempo deve passare in secondo piano,

rispetto ad altri aspetti della fattispecie, se si può ritenere che, in un

ambiente normale, cioè non protetto né particolarmente comprensivo, il

reinserimento sarebbe fallito (M. Moser, Eine Gesetzesnorm sorgt zur Verunsicherung:

weitere Fragen zu art. 23 BVG, SZS/RSAS 1997, Sonderheft, pag. 120 segg., in

particolare 124; cfr. anche STFA B 22/99 del 6 agosto 2001 dove una ripresa

dell’attività lavorativa della durata di sette mesi non ha comportato nel caso

specifico un’interruzione del legame temporale; cfr. anche STFA B 38/92 del 30

novembre 1993).

Da ultimo va anche detto che se

l’invalidità che dà luogo a una rendita è da ricondurre a diverse affezioni

alla salute, di cui però solo una ha avuto un influsso sulla capacità

lavorativa dell’assicurato durante la copertura previdenziale, l’istituto di

previdenza deve unicamente rispondere per l’invalidità che risulta da

quest’ultima. Per la parte dell’invalidità che è dovuta a dei disturbi che si

sono manifestati in modo tale da dare luogo a prestazioni solo dopo che la

persona assicurata ha lasciato l’istituto di previdenza, la connessione

materiale necessaria fa infatti difetto (Hürzeler, op. cit., all’art. 23 pag.

361).

Secondo la giurisprudenza, può

esservi un nesso materiale tra l’incapacità lavorativa per motivi somatici,

sorta durante la copertura assicurativa e su cui è stato fondato il diritto ad

una rendita dell’AI, anche nel caso in cui la stessa incapacità sia stata

fondamento di successive prestazioni previdenziali per motivi psichici.

Necessaria, ma non sufficiente condizione, è che il danno alla salute psichica

si sia già manifestato durante il periodo di assicurazione e che abbia

visibilmente marcato il decorso della malattia (Vetter-Schreiber,

op.cit., art. 23 n. 34, pagg. 94-95 con riferimenti a STFA B 46/06 del 29

gennaio 2007 consid. 3.3 e STF 9C_772/2007 del 26 febbraio 2008 consid. 4.2;

cfr. anche 9C_597/2008 del 3 dicembre 2008 consid. 2.2.2 con

riferimenti; cfr. Hürzeler, op. cit, all’art. 23 n. 28, pag. 360).

Tuttavia, nel caso in cui le

affezioni somatiche e psichiche possono essere chiaramente distinte, non vi è

un nesso materiale se durante il rapporto di previdenza la diminuzione della

capacità lavorativa non era dovuta a motivi psichici che hanno finalmente

condotto all’invalidità, ma a degli elementi somatici non invalidanti (Hürzeler, op. cit., all’art. 23, n. 28, pag. 360 con riferimento a STFA

B 37/06 del 22 settembre 2006 consid. 3.3 e STF 9C_370/2016 del 12 settembre

2016 consid. 3). Non vi è parimenti una connessione materiale tra una

sintomatologia somatica e somatoforme e la susseguente depressione,

manifestatasi in modo rilevante dopo il rapporto previdenziale

(Vetter-Schreiber, op. cit., all’art. 23 n. 34, pag. 95 con

riferimento a STFA B 73/05 del 3 maggio 2006; riportata anche da Hürzeler, op.

cit. all’art. 23 n. 28, pag. 361).

Si osservi infine che il

requisito della connessione materiale e temporale quale criterio per l'obbligo

prestativo di un istituto di previdenza non è applicabile solo quando si tratti

di delimitare la responsabilità tra due istituti di previdenza. Tale criterio

vale in ogni caso, in particolare anche nell'eventualità in cui un assicurato

diventa incapace al lavoro in un periodo in cui è assicurato e successivamente,

in un momento in cui ancora non si è affiliato ad un nuovo istituto di

previdenza, diventa invalido (SVR 2001 BVG no. 18 pag. 69segg).

Per quanto riguarda gli

assicurati attivi solo parzialmente, l’obbligo prestativo dell’istituto di

previdenza si decide, in applicazione dei suesposti principi generali, in base

al primo manifestarsi dell’inabilità lavorativa che ha portato all’invalidità.

Se un lavoro a tempo parziale viene svolto in presenza di un’inabilità

lavorativa duratura di almeno il 20% e la successiva invalidità è da ricondurre

alla stessa causa che aveva portato all’inabilità lavorativa, responsabile per

la prestazione d’invalidità è l’istituto di previdenza presso il quale

l’assicurato era assicurato nel momento del primo manifestarsi dell’inabilità

lavorativa, nel caso in quel momento vi fosse effettivamente un rapporto

assicurativo (Stauffer, op. cit., n. 1068 con riferimento a SZS 2000 pag. 369

consid. 1b). Ne discende che se una persona assicurata entra in una nuova

istituzione di previdenza e già in quel momento subiva una imitazione della capacità

lavorativa, in caso di successiva invalidità responsabile delle prestazioni

sarà la precedente istituzione di previdenza, non quella nuova, se l’invalidità

è da ricondurre alla stessa causa dell’inabilità lavorativa al momento dell’affiliazione.

Se il grado di invalidità aumenta per lo stesso motivo, è sempre la precedente istituzione

previdenziale a dover rispondere (SZS 1997 p. 549 e Stauffer, op. cit n. 1068).

In DTF 129 V 132 segg. la Corte federale ha concluso che chi esercita due attività lucrative equivalenti al 50% e

supera in ognuna di esse il salario minimo di cui all’art. 7 LPP risulta

assicurato obbligatoriamente presso gli istituti di previdenza di entrambi i

datori di lavoro. Se l'assicurato diventa invalido al 50% e lascia per questo

motivo una delle due attività, mantenendo l'altra con lo stesso grado di

occupazione precedente, l'istituto di previdenza del datore di lavoro restante

non è tenuto a versare prestazioni mentre l'altro istituto deve corrispondere

una rendita intera.

Per quanto concerne il caso

dell’aumento del grado di invalidità, per la giurisprudenza, se un lavoratore

già titolare di una mezza rendita d’invalidità dell’AI intraprende un’attività

lavorativa parziale rispettivamente la cambia e, di conseguenza, si affilia ad

un nuovo istituto di previdenza (con o senza riserve) e in seguito le sue

condizioni di salute peggiorano per la medesima causa, rendendolo di

conseguenza titolare di una rendita intera dell’AI, perdurando la pregressa

invalidità parziale anche durante la durata del rapporto di lavoro e

previdenziale, non esiste alcun diritto a prestazioni della previdenza

professionale nei confronti del nuovo istituto di previdenza cui si era

affiliato poiché ciò contravverrebbe al principio assicurativo. Il precedente

istituto di previdenza rimane responsabile anche per l’aumento del grado di

invalidità. Un diritto a prestazioni della LPP potrebbe soltanto nascere

qualora fosse intercorso un periodo di ritrovata completa abilità lavorativa

interruttivo del nesso temporale (Stauffer, Rechtsprechung, all’art. 23 pag. 76

con riferimenti; cfr. anche Hürzeler, op. cit., all’art. 23 n. 54 pag. 376; DTF

123 V 265 consid. 1c e 2; STFA B 24/01 del 24 febbraio 2003; STF 9C_658/2016

del 3 marzo 2017 consid. 6.4.2). Ciò vale anche quando la persona già

parzialmente inabile non percepisce alcuna rendita di invalidità da un

precedente istituto di previdenza, perché nel momento della prima insorgenza

della parziale inabilità lavorativa non era assicurata ai fini della LPP

(Hürzeler, op. cit. all’art. 23 n. 55 pag. 377). Una responsabilità del nuovo

istituto di previdenza è invece da ammettere se subentra una nuova causa

invalidante che giustifica di per sé una prestazione d’invalidità (Stauffer,

op. cit. n. 1068). Tale giurisprudenza è valida analogicamente anche ai casi di

applicazione delle lett. b e c dell’art. 23 LPP (Hürzeler, op. cit. all’art. 23

n. 55 pag. 377).

Questi principi sviluppati

sull’art. 23 LPP valgono di massima anche nell’ambito della previdenza

sovraobbligatoria, a meno che il Regolamento o gli statuti prevedano

diversamente (segnatamente in riferimento al concetto di invalidità rilevante e

al rischio assicurato; cfr. DTF 123 V 264 consid. 1b; STFA B 101/02 del 22

agosto 2003 consid. 4 e STF 536/2012 del 28 dicembre 2012 consid. 2.2). In

particolare un precedente istituto di previdenza può rifiutare la copertura di

prestazioni sovraobbligatorie per l’aggravamento del grado di invalidità

intervenuto in un momento in cui un assicurato (già parzialmente invalido) non

era più assicurato, qualora il Regolamento faccia dipendere la concessione di

prestazioni di invalidità dal manifestarsi dell’invalidità (non solo

dell’inabilità lavorativa) ancora durante la durata del rapporto assicurativo

rispettivamente (legittimamente) preveda un limite temporale della copertura

per il caso di aumento del grado di invalidità dopo la fine del rapporto di

previdenza (Hürzeler, op. cit. all’art. 23 n. 58 pag. 378; DTF 136 V 65 consid.

3.5 e riferimenti; Vetter-Schreiber, op. cit, all’art. 23 n. 46 con riferimento

a STF 91/02 del 24 aprile 2003).

La responsabilità del nuovo

istituto di previdenza per un peggioramento di una precedente inabilità

lavorativa durante il periodo di affiliazione potrebbe altrimenti insorgere,

sulla base del principio dell’affidamento e per quanto riguarda le prestazioni

sovraobbligatorie, qualora il nuovo istituto di previdenza, che ha definito nel

suo regolamento o nei suoi statuti il rischio assicurato diversamente che nella

LPP, abbia, al momento dell’ammissione dell’assicurato già parzialmente

invalido, espressamente (“ausdrüklich”) garantito la completa ammissione

nella copertura previdenziale rispettivamente non abbia fatto uso della

possibilità prevista dal regolamento di introdurre, al momento dell’ammissione,

una riserva per ragioni di salute. In questo caso la persona assicurata può

confidare, sulla base del principio dell’affidamento, di godere della copertura

assicurativa previdenziale per la residua capacità lavorativa presso la nuova

istituzione di previdenza anche nel caso del successivo peggioramento del grado

di invalidità per la medesima causa (Hürzeler, op. cit, all’art. 23 n. 60 pag.

378 e Stauffer, op. cit, pag. 346; cfr. anche Stauffer, Rechtsprechung, op.

cit, all’art. 23 pag. 76, con riferimento a STFA B 101/02 del 22 agosto 2003,

pubbl. in SVR 2005 LPP n. 17 pag. 55; Boll. UFAS, n. 74/2004,

cifra 433; cfr. anche STF 9C_658/2016 del 3 marzo 2017).

2.6. L’“Allgemeines

Rahmenreglement (ARR)” della CV 1 in vigore dal 1. gennaio 2015 prevede che “Anspruch

auf eine temporäre Invalidenrente haben versicherte Personen, die im Sinne del

IV zumindest 40% invalid sind, sofern sie bei Eintritt der Arbeitsunfähigkeit,

deren Ursache zur Invalidität geführt hat, in der Stiftung versichert waren”

(Abs. 1; doc. A3). La normativa prevede dunque che diritto a prestazioni

d’invalidità hanno le persone assicurate che ai sensi dell’AI sono invalidi al

minimo al 40%, a condizione che esse fossero assicurate alla Fondazione nel

momento in cui è subentrata l’incapacità lavorativa. Per quanto riguarda il

grado di invalidità, l’art. 17 dell’ARR prevede quanto segue:

" 2) IV-Grad

Der Grad der Invalidität entspricht dem von der

IV festgestellten Invaliditätsgrad. Auf dem überobligatorischen Teil der

Invalidenrente kann der Stiftungsrat vom Entscheid der IV abweichen, sofern der

Vertrauensarzt der Stiftung diese Korrektur mit einem Gutachten unterstützt.

3) Rentenabstufung

Beträgt der Invaliditätsgrad 70% oder mehr, wird

eine volle Invalidenrente ausgerichtet. Es besteht Anspruch auf eine

Dreiviertelrente bei einem Grad von mindestens 60%, auf eine halbe Rente bei

einem Grad von mindestens 50º/o und auf eine Viertelrente bei einem Grad von

mindestens 40%. Ein lnvaIiditätsgrad von weniger als 40% begründet keinen

Anspruch auf eine Invalidenrente.

4) Beginn

Die temporäre Invalidenrente wird nach Ablauf der

im Vorsorgeplan festgelegten Wartefrist ausbezahlt, frühestens jedoch nach

Beendigung der Lohnfortzahlung oder Erschöpfung allfälliger Taggeldansprüche

aus der Lohnausfallversicherung.

5) Wartefrist

Die Wartefrist wird im Vorsorgeplan festgelegt. Für

die Berechnung der Wartefrist werden Perioden der Erwerbsunfähigkeit

zusammengezählt, soweit sie nicht vor einer Periode der vollen Erwerbsunfähigkeit

von mehr als 12 Monaten liegen. Es besteht ohne neue Wartefrist Anspruch auf

die lnvalidenrente, wenn die versicherte Person bereits früher Anspruch auf

eine lnvalidenrente

hatte und in der Zwischenzeit nicht länger als 12

Monate voll erwerbsfähig war.” (doc.

A/3)

Il Piano di previdenza della

Fondazione convenuta in vigore dal 1. gennaio 2015 per la Cassa pensione della __________

prevede al suo art. 5 che la rendita d’invalidità “viene corrisposta

dopo una durata dell'incapacità al guadagno di 24 mesi, non prima tuttavia che

si concluda la protrazione del pagamento del salario oppure non prima

dell'esaurimento di eventuali indennità giornaliere dell'assicurazione per

perdita di salario. La rendita d'invalidità temporanea si basa sul grado

dell'incapacità al guadagno. In caso di invalidità totale, la rendita

d'invalidità annua ammonta al 50% del salario annuo assicurato” (doc. A/7).

Dal tenore di queste norme

emerge che il concetto di invalidità del disciplinamento regolamentare della Fondazione

convenuta coincide sostanzialmente con quello della LPP e, quindi, della LAI.

Non è d’altra parte nemmeno prevista una regolamentazione divergente

dell’art. 23 LPP, ragione per cui la suesposta giurisprudenza sviluppata su

questa norma è in concreto applicabile (cfr. DTF 123 V 262).

2.7. Dall’incarto AI emerge che in

occasione dell’ultima assegnazione della rendita l’Ufficio AI ha statuito che

il diritto alla rendita intera a favore dell’attrice è sorto dal 1. gennaio

2016.

Richiamati i combinati art. 28

cpv. 1 lett. b e art. 29 LAI per i quali il diritto alla rendita nasce al più

presto nel momento in cui l’assicurato ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6

LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione,

l’Ufficio AI ha quindi fatto partire il periodo di carenza nel gennaio 2015,

momento in cui all’assicurata è stata certificata un’inabilità lavorativa (cfr.

al consid. 2.8 nel dettaglio).

La convenuta non contesta né i

gradi di inabilità lavorativa né l'invalidità dell'attrice, bensì il fatto di

essere debitrice della relativa prestazione. A suo avviso infatti l’incapacità

al lavoro rilevante che ha portato all’invalidità non è riconducibile al mese

di gennaio 2015, ma si situerebbe, perlomeno nella misura (rilevante ai fini

previdenziali) di almeno il 20%, ad un momento precedente e, comunque, in

un'epoca in cui l’interessata non era ancora assicurata presso di lei, per poi

perdurare in seguito, almeno in tale misura, senza interruzioni di rilievo.

Nella fattispecie va innanzitutto

rilevato che la decisione dell'AI del 12 aprile 2019 attribuente all’attrice la

prestazione d'invalidità (così come già quella del 13 febbraio 2018) è stata

notificata dall'Ufficio AI erroneamente alla “__________” di __________, la

quale tuttavia non coincide con la CV 1. Dell’avvenuta errata notifica la

convenuta ha del resto informato l’Ufficio AI con scritto 21 giugno 2019, dopo

essere stata contattata dall’assicurata con la richiesta di prestazioni (doc.

AI 251).

Ora, alla luce della mancata

corretta notifica delle decisioni dell’AI, richiamato quanto esposto al consid.

2.5 che precede in relazione al vincolo di principio degli istituti di

previdenza a quanto pronunciato dall’AI, alla condizione tuttavia che l'Ufficio

AI notifichi la decisione di rendita agli istituti di previdenza entranti in

linea di conto (DTF 130 V 273 consid. 3.1; 129 V 75 e 129 V 150; Stauffer, op.

cit, n. 1018; cfr. anche gli art. 49 cpv. 4 LPGA e 76 cpv. 1 lett. i OAI),

appare dubbia la questione di sapere se la convenuta sia da considerare

vincolata alle decisioni dell’AI.

Tale questione può tuttavia

restare aperta, non solo poiché in ogni modo la convenuta non contesta le

conclusioni dell’AI, segnatamente riguardo alla data d'inizio dell'inabilità

lavorativa fissata per far partire l'anno di carenza così come di principio alla

misura dell’inabilità lavorativa e alla determinazione dei salari da

confrontare per la fissazione del grado d’invalidità per la parte lavorativa

(art. 28 e 29 LAI).

Ma anche poiché per la giurisprudenza

ricordata sopra l’istituto previdenziale può comunque scostarsi dalle

conclusioni dell’AI circa la data d’inizio dell’inabilità non solo nel caso in

cui le conclusioni dell’AI siano manifestamente errate, ma anche se e nella misura

in cui la conclusione dell’AI si sia fondata su valutazioni essenzialmente

determinanti per l’esame della pretesa in ambito AI rispettivamente

tralasciandone altre non di rilievo per l’AI (cfr. le citazioni al consid. 2.5

che precede).

Nel caso concreto, come meglio si

dirà in seguito (consid. 2.8), l’Ufficio AI, con provvedimento 4 gennaio 2013, aveva

soppresso la rendita erogata considerato come all’assicurata fosse stata

riconosciuta dal marzo 2012 un’inabilità lavorativa del 30% con un conseguente

grado di invalidità del 36%, insufficiente per l’erogazione di una rendita

(doc. AI p. 94). Confrontata con la nuova richiesta di prestazioni del gennaio

2015 l’Ufficio AI ha unicamente istruito la sussistenza o meno di un’inabilità

rilevante. La questione di sapere se e in che misura l’assicurata fosse stata

inabile al lavoro nel periodo intercorrente tra la soppressione della rendita

dal marzo 2013 e il nuovo peggioramento nel 2015 non è stato oggetto di esame.

In queste condizioni, posto come

in ambito LPP è sufficiente un’incapacità lavorativa di rilievo ai sensi

dell’art. 23 LPP (vale a dire secondo, la giurisprudenza, duratura e di almeno

il 20%, cfr. Stauffer, op. cit., n. 1047; VSI 1998 pag. 126) per costituire un

evento assicurato ai sensi dell’art. 23 LPP, la fissazione della data d’inizio

del diritto alla rendita da parte dell’Ufficio AI non esclude quindi che

un’incapacità lavorativa rilevante per il diritto a prestazioni d’invalidità

della previdenza professionale sia perdurata rispettivamente subentrata,

foss’anche in misura ridotta, già precedentemente all’inizio dell’anno di

carenza secondo l’AI (SZS 2003 p. 45 e 2005 p. 241; STFA B 47/98 dell’11 luglio

2000 e B 81/03 del 9 novembre 2004).

In tale misura in questa sede

va esaminato liberamente se un’eventuale limitazione della capacità lavorativa

rilevante ai fini previdenziali (vale a dire di almeno il 20%) sia sopravvenuta

già prima del gennaio 2015 rispettivamente se la stessa sia perdurata in misura

rilevante (vale a dire superiore del 20%) e senza interruzioni di rilievo nel

periodo successivo alla soppressione della rendita nel 2013 (DTF 120 V 109

consid. 3c; STFA B 35/00 del 22 febbraio 2002; SVR 1997 BVG Nr. 80).

Sia inoltre già in questa sede anticipato

che la Fondazione non è comunque vincolata alle conclusioni

dell’amministrazione nella misura in cui l’AI ha effettuato il calcolo del

grado di invalidità utilizzando il metodo misto applicabile agli assicurati

attivi professionalmente a tempo parziale (cfr. in particolare l’art. 27bis

OAI, in vigore dal 1 gennaio 2018), metodo che, giusta la giurisprudenza,

non è applicabile nell’ambito della previdenza professionale (in

proposito cfr. al consid. 2.5 e consid. 2.10).

2.8. In concreto, dagli atti

emerge che AT 1, di professione segretaria d’albergo, è stata la prima volta messa

al beneficio di prestazioni d’invalidità dell’AI, con decisione 6 marzo 2009

(percependo una rendita intera da giugno 2006 al 31 gennaio 2007, una mezza

sino al 30 settembre 2007 per un grado d’invalidità del 55% e in seguito, dopo

compensazione dell’indennità giornaliera versata dall’AI durante lo svolgimento

del provvedimento professionale dal 1. ottobre 2007 al 30 giugno, dal 1 luglio

2008 un quarto per un grado di invalidità del 47%) a seguito di problematiche

psichiche, in particolare una depressione e una fibromialgia. L’amministrazione

ha concluso che l’assicurata era da considerare inabile in misura completa dal

giugno 2005 e al 40% dal novembre 2006 nella sua attività e in attività confacenti,

sulla base di una perizia multidisciplinare del __________ del 21 maggio 2007

che aveva posto quale diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa quella

di “Sindrome ansiosodepressiva (F 41.2)” (oltre a altre diagnosi non

invalidanti; cfr. al consid. 2.9.1; doc. AI 33/13).

L’assicurata è stata quindi

messa al beneficio di provvedimenti di ordine professionale dell’AI nella forma

di un allenamento lavorativo presso la __________ a __________ dal 1. ottobre

2007 al 30 giugno 2008, al termine del quale l’assicurata è stata assunta dalla

stessa ditta con un pensum del 50% (doc. AI 56).

Nel 2012 è stata avviata una

revisione della prestazione e l’assicurata è stata nuovamente peritata dal __________,

il quale, con perizia 20 settembre 2012 ha posto le diagnosi invalidanti di “Disturbo

di personalità misto (ICD-10 F 61.0), Sindrome mista ansioso-depressiva (ICD-10

F 41 .2), Minime alterazioni degenerative della colonna cervicale con/su:

iniziale condrosi C4-6 con uncartrosi, Tendenza fibromialgica”. Quali

diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa ha elencato quelle di “Tendenza

ad iperlassità articolare, Disturbi statici del rachide con/su appiattimento

della dorsale, scoliosi sinistro-convessa toracolombare, Obesità con BMI 34,8

kg/mz, Decondizionamento muscolare, Ipertensione arteriosa sotto trattamento,

Varicosi agli arti inferiori (C3), Macroprolattinernia.” (doc. AI 87/11). La

perita __________, psichiatra, aveva rilevato un miglioramento rispetto alla

precedente perizia rilevando che seppur il quadro attuale metteva in luce un

numero di diagnosi maggiore, in realtà era meno compromettente sul piano del funzionamento,

con un’inabilità psichica del 25% dal febbraio 2012, come attestato dal curante

(doc. AI 87 p. 13). Dal punto di vista reumatologico, il dr. __________,

rilevando che “rispetto alla valutazione peritale precedente dell’8.5.2007,

non ho potuto constatare, all'attuale rivalutazione, cambiamenti rilevanti

dello stato di salute", ha evidenziato la presenza di dolori vari, potendosi

quindi “parlare di tendenza fibromialgica, facilitata dalla tendenza

all'ipermobilità articolare”. Ha quindi concluso ritenendo l’assicurata,

come già nel 2007, abile al 100% in un lavoro adatto e al 90% come impiegata

d'ufficio.

In conclusione, ammesso un

miglioramento dal marzo 2012, il __________ ha esposto che dal punto di vista

psichiatrico l'assicurata era abile al 75%, da quello reumatologico al 90%.

Globalmente, era quindi da considerare abile al 70% come impiegata d'ufficio e

in attività medio-leggere, con carichi variabili e con la possibilità di

alternare le posizioni corporee (doc. AI 87 p. 16).

Sentito il medico SMR (doc. AI

89), malgrado l’opposizione dell’assicurata, con decisione 4 gennaio 2013

l’Ufficio AI ha soppresso la rendita, confermando un’inabilità lavorativa del

30% (25% per motivi psichiatrici) e un conseguente grado di invalidità del 36%.

Con pronuncia del 3 ottobre 2013 il Tribunale amministrativo del Cantone __________

ha confermato tale decisione (doc. AI 111).

Sul piano lavorativo

l’assicurata, con effetto dal 1. gennaio 2013 è stata assunta alle dipendenze

della __________ con un pensum del 60% (doc. A).

Dal 15 gennaio 2015

l’assicurata ha interrotto l’attività lavorativa per motivi di salute e si è

nuovamente annunciata all’AI, sulla base di certificazioni dei curanti dr. __________

(psichiatra curante dal 1998) e __________ (curante dal 1996), che ne

attestavano l’inabilità completa dal gennaio 2015 (doc. AI 123, 159/9).

Nel certificato 25 agosto 2015

il dr. __________ ha segnalato un peggioramento della situazione psichica, con

riesacerbazione della patologia depressiva, e la comparsa di nuovo di una serie

dì importanti disturbi psichici nell’ambito di una sindrome depressiva

ricorrente (ICD-10 F32.0) e una sindrome da attacchi di panico, concludendo per

un’inabilità lavorativa completa per diversi mesi, da gennaio 2015 del 50% e da

maggio 2015 in misura completa (doc. AI 159/31). Inoltre il 2 novembre 2015 egli

ha precisato la diagnosi di sindrome depressiva ricorrente attualmente di

gravità media (ICD-10 F32.0) e confermato un’inabilità del 50% da maggio

2015 (doc. AI 159/36).

L’assicurazione collettiva di

indennità giornaliera di malattia ha predisposto due valutazioni peritali. Il

dr. __________, internista, il 12 aprile 2016, ha confermato un’inabilità

lavorativa del 50% su base neurologica (doc. AI 159/55). Il dr. __________,

psichiatra, il 5 marzo 2016 ha confermato le diagnosi e l’incapacità lavorativa

del 50% (doc. AI 159/50; cfr. al consid. 2.9.1).

Nel rapporto all’AI del 24

marzo 2016 il dr. __________ ha ribadito un’inabilità del 50% dal gennaio al

dicembre 2015 e in seguito del 100%, per le diagnosi di “Sindrome depressiva

ricorrente episodio attuale di gravità media F 32.0, sindrome da attacchi di

panico F 41.0, emicrania senza aura, fibromialgia, ipertensione arteriosa”

(doc. AI 151). Il dr. __________ il 29 marzo 2016 ha dal canto suo confermato un’inabilità

completa dal 16 gennaio 2015, per motivi sia psichici che fisici, indicando

quali diagnosi invalidanti quelle di “possibili episodi lipotimici in corso

di accertamenti, attuale cadenza ca settimanale, emicrania senza aura

attualmente stabilità clinica, tremore fisiologico accentuato agli arti

superiori sindrome ansioso depressiva in trattamento dr. __________, associati

attacchi di panico in particolare alla diagnosi n 1, fibromialgia, dolori all’anca

sx con borsite trocanterica, crampi notturni” (doc. AI 153 e allegati).

Sulla base di tale

documentazione __________ ha riconosciuto indennità giornaliere di malattia dal

16 gennaio 2015 al 14 gennaio 2017, ossia ad esaurimento dei 730 giorni

stabiliti contrattualmente (doc. AI 180).

L’Ufficio AI, dopo aver predisposto

un accertamento al domicilio il 27 luglio 2016 (doc. AI 173/1), mediante

decisione 13 febbraio 2018, considerata l’assicurata salariata all’80% e per il

resto casalinga e applicando il metodo misto di valutazione dell’invalidità, ammessa

un’inabilità lavorativa completa da gennaio 2015 e del 50% da maggio 2016, ha

riconosciuto una rendita di tre quarti dal 1. gennaio 2016 al 31 maggio 2016,

mentre che in seguito non erano più date prestazioni stante un grado d’invalidità

del 31% (doc. AI 177 e 190). Questa decisione è stata annullata dal Tribunale

amministrativo __________, con pronuncia 6 novembre 2018. Con nuova decisione

del 12 aprile 2019 l’Ufficio AI, confermata un’inabilità completa dal 15 gennaio

2015 e del 50% dal 1. maggio 2016, ha effettuato un nuovo calcolo delle

prestazioni riconoscendole una rendita intera dal 1. gennaio 2016 al 31 luglio

2016, dal 1. agosto 2016 al 31 dicembre 2017 un quarto di rendita e dal 1.

gennaio 2018, dopo nuovo calcolo del grado di invalidità in applicazione dell’art.

27bis OAI in vigore dal 1. gennaio 2018 (imputando cioè come reddito da valido

un’ipotetica attività lucrativa a tempo pieno), una mezza rendita (grado

d’invalidità 50%) (doc. AI 229).

2.9. Nelle circostanze concrete,

malgrado l’attrice fosse assicurata all’istituto convenuto nel momento (gennaio

2015) in cui è subentrato il peggioramento delle sue condizioni giustificante

la nuova concessione della rendita intera AI dal 1. gennaio 2016 - ribadito il

principio per cui l’obbligo prestativo dell’istituto di previdenza è

condizionato dall’esistenza di un rapporto d’assicurazione nel momento in cui è

subentrata l’incapacità lavorativa rilevante quale evento assicurato ai sensi

dell’art. 23 lett. a LPP (indipendentemente dal momento e dalla misura della

prestazione d’invalidità che ne deriva in seguito) -, in virtù dei suesposti

principi sviluppati sull’art. 23 LPP (cfr. consid. 2.3 e 2.5), responsabile del

versamento della rendita di invalidità della LPP non può essere ritenuta la

Fondazione convenuta, cui l’attrice è stata assicurata dal 1. gennaio 2010 a

dipendenza dell’attività svolta al 60% presso la __________ (doc. 33).

In effetti, secondo questa

Corte, risulta provato, con il grado di verosimiglianza preponderante valido

nell’ambito delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221; 129

V 177 consid. 3 pag. 181; 126 V 353 consid. 5b pag. 360; STF 9C_316/2013 del 25

febbraio 2014 consid. 5.1) che l’inabilità lavorativa che ha condotto

all’invalidità a far tempo dal 1. gennaio 2016 si è manifestata in maniera

rilevante (e sicuramente almeno del 20%) ben prima dell’entrata in funzione

dell’assicurata per la __________ (e della relativa affiliazione alla Fondazione

convenuta) e meglio già nel 2005, con l’attribuzione, a far tempo dal 1. giugno

2006, di una rendita intera AI, poi trasformata in mezza da febbraio 2007 e un

quarto da luglio 2008. Tale inabilità è in seguito perdurata in misura

significativa e senza interruzioni di rilievo (cfr. in merito DTF 123 V 264

consid. 1c; 120 V 117 consid. 2c e 120; cfr. anche SZS 2002 pag. 156 consid.

2b; STFA B 64/99 del 6 giugno 2001).

Inoltre, fra il danno alla

salute alla base dell’incapacità lavorativa manifestatasi in misura rilevante

la prima volta nel giugno 2005 e l’invalidità totale riconosciuta dall’AI dal gennaio

2016, è data, secondo questo Tribunale, una connessione materiale e temporale

stretta ai sensi della giurisprudenza applicabile (cfr. consid. 2.5). E questo,

come meglio verrà esposto nel prosieguo, malgrado le prestazioni dell’AI siano

state soppresse a far tempo dal marzo 2013, venendo poi riconcesse “solo” da

gennaio 2016.

Considerato quindi come già

prima dell’inizio del rapporto previdenziale con la convenuta esisteva una

parziale inabilità lavorativa, la rigorosa applicazione dei principi sanciti

dall’art. 23 lett. a LPP (che appunto fa dipendere l’obbligo prestativo

dall’esistenza di un rapporto assicurativo nel momento del subentrare

dell’incapacità lavorativa), fa sì che per l’aumento dell’inabilità per la

stessa causa l’istituto di previdenza convenuto non sia tenuto a versare le

prestazioni (DTF 123 V 267 consid. 3; Stauffer, op. cit., n. 1058).

2.9.1. In effetti, per quanto attiene

al legame materiale, dagli atti si evince che le affezioni all’origine

del primo riconoscimento della rendita d’invalidità sono sostanzialmente le

stesse che hanno causato l'incapacità lavorativa dal gennaio 2015.

La concessione della rendita

mediante decisione del 6 marzo 2009 si era basata su un’invalidità a seguito di

un’inabilità lavorativa, completa dal giugno 2005 e del 40% dal novembre 2006, causata

essenzialmente da affezioni psichiche, in particolare “una sindrome

ansioso-depressiva ed una sindrome somatoforme indifferenziata”. Come

esposto al consid. 2.8, la decisione si era basata sul referto del __________

del 21 maggio 2007 che aveva posto quali diagnosi con influenza sulla capacità

lavorativa quella di “Sindrome ansiosodepressiva (F 41.2)”, oltre alle

diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa di “Sindrome

fibromialgica generalizzata primaria. Decondizionamento muscolare. Tendenza ad

iperlassità articolare. Disturbi statici del rachide con /su: appiattimento

della dorsale e della lombare e scoliosi sinistro-convessa toracolombare

compensata, Discreto tremore posturale agli arti superiori, Cefalea, Obesità

(BMI 30.3)”. Per il __________ le affezioni psichiatriche causavano un'incapacità

lavorativa del 40% dal mese di aprile 2005 (fatta eccezione per il periodo dal

giugno 2005 all’ottobre 2006 quando l’inabilità era totale) e quelle

reumatologiche del 10% (doc. AI 33). Anche il dr__________, nel rapporto all’AI

del 18 agosto 2006 aveva posto le diagnosi di Sindrome depressiva di media

gravità con sindrome biologica (F 32.11), sindrome da attacchi di panico da

diversi anni (F41.1)”, attestando un’inabilità totale dal 9 giugno 2005

(doc. AI p. 20).

In occasione della nuova procedura

avviata ad inizio 2015, mediante decisione del 12 aprile 2019, l’Ufficio AI ha

stabilito l’esistenza di un’inabilità completa da gennaio 2015 e del 50% da

maggio 2016. Secondo il dr. __________ le problematiche principali erano in

relazione a episodi lipotimici, emicrania senza aura, tremore fisiologico

lievemente accentuato agli arti superiori, sindrome ansioso-depressiva in

trattamento, associati episodi di attacchi di panico, fibromialgia, dolori anca

sinistra, crampi notturni alle gambe (certificato del 9 dicembre 2015, doc. AI

153 e allegati).

Dal canto suo, negli scritti 25

agosto e 2 novembre 2015 e 24 marzo 2016 il dr. __________ ha sottolineato il

peggioramento della situazione psichica, con riesacerbazione della patologia

depressiva ricorrente, e la presenza di importanti disturbi psichici

nell’ambito di una sindrome depressiva ricorrente attualmente di gravità

media (ICD-10 F32.0) e una sindrome da attacchi di panico (F41.0)

oltre a emicrania senza aura, fibromialgia, ipertensione arteriosa. A

suo avviso, l’assicurata era stata inabile in misura completa per diversi mesi,

dal maggio 2015 al 50%, presentando “umore depresso, stati d’ansia, attacchi

di panico, una serie di importanti disturbi neurovegetativi sotto forma di una

sintomatologia vertiginosa oltre che una serie di importanti dolori organici

(doc. AI 159/31, 159/36, 151).

L’amministrazione si è quindi

basata anche sulle perizie fatte eseguire dalla __________. Innanzitutto, il 12

aprile 2016 il dr. __________, riferendosi a quanto accertato dai colleghi neurologi

e rimandando alla perizia psichiatrica per quanto riferito a quel campo, ha

confermato un’inabilità lavorativa del 50% su base neurologica (doc. AI

159/55). Nel rapporto 7 aprile 2016 i neurologi del Neurocentro avevano diagnosticato

emicrania senza aura, sintomatologia vertiginosa mal sistemizzata, DD

equivalente emicranico, tremore fisiologico accentuato agli arti superiori,

sindrome mista ansioso-depressiva in trattamento con attacchi di panico, oltre

a fibromialgia con attestazione di un’inabilità del 50% (doc. AI 53).

Dal canto suo il perito dr. __________,

psichiatra, il 5 marzo 2016 ha posto le diagnosi di sindrome depressiva

ricorrente, episodio attuale di gravità lieve-medio (F 33.1), disturbo di

attacchi di panico F 41.0, nota fibromialgia” e ha concluso confermando

l’incapacità lavorativa del 50% posta dallo psichiatra curante (doc. AI p. 159/50).

Ora, a non averne dubbio le

cause alla base dell’inabilità lavorativa dal mese di giugno 2005 – ossia una sindrome

ansioso-depressiva ed una sindrome somatoforme indifferenziata; Sindrome ansiosodepressiva

(F 41 .2), per il dr. __________ “Sindrome depressiva di media

gravità con sindrome biologica (F 32.11), sindrome da attacchi di panico da

diversi anni (F41.1)” – sono sostanzialmente le stesse che dal gennaio 2015

hanno nuovamente causato un’inabilità completa. In effetti il perito dr. __________,

poste le diagnosi di “sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di

gravità lieve-medio (F 33.1), disturbo di attacchi di panico F 41.0, nota

fibromialgia” ha pure osservato come il disturbo depressivo ricorrente, il disturbo

da attacchi di panico e la sindrome dolorosa cronica nonché l'emicrania,

esorditi “anni addietro”, fossero in sostanza le medesime problematiche

oggetto di esame delle precedenti perizie nel 2007 e 2012, che tuttavia non

avevano mostrato un’evoluzione clinica favorevole e entro i termini

preconizzati dalla precedente perizia. Anche il dr. __________ ha affermato che

si trattava di una riesacerbazione della patologia depressiva ricorrente, e la ricomparsa

di importanti disturbi nell’ambito di una sindrome depressiva ricorrente di

gravità media (ICD-10 F32.0) e una sindrome da attacchi di panico

(F41.0) (doc. AI 159/31/36, 151).

L’aumento dell’incapacità

lavorativa - intervenuto a far tempo dal gennaio 2015 - è quindi dovuto essenzialmente

(anche) al peggioramento delle medesime affezioni psichiatriche già certificate

in precedenza, ovvero in un momento in cui l’attrice non era ancora assicurata

presso la convenuta e già all’origine del primo riconoscimento della rendita

dell’AI (cfr. consid. 2.8).

Va osservato che il fatto che

all’inabilità lavorativa certificata dal gennaio 2015 abbiano contribuito anche

affezioni neurologiche non ha rilevanza per il tema del contendere considerato

come in ogni modo, per il periodo qui in concreto rilevante, ossia quello in

cui entrerebbe eventualmente in considerazione l’obbligo prestativo della

convenuta (vale a dire dal 15 gennaio 2017, ossia allo scadere del pagamento

delle indennità giornaliere di malattia; cfr. al consid. 2.10), l’inabilità

lavorativa del 50% attestata dal 1. maggio 2016 era giustificata già soltanto sulla

base delle sole affezioni psichiatriche (cfr. perizia dr. __________ del 5

marzo 2016, doc. AI 159/40). E questo a prescindere dal tema di sapere in quale

misura le affezioni neurologiche (in particolare le cefalee peraltro già

presenti all’epoca della prima attribuzione della rendita nel 2006 e concausa

dell’inabilità del 30% riconosciuta nel marzo 2003; cfr. doc. AI 111 e al

consid. 2.8) siano in correlazione col quadro psichiatrico e fibromialgico già

presente da anni (cfr., fra le altre, le valutazioni dei sanitari della clinica

di __________, per i quali il quadro depressivo aveva favorito l’insorgenza e

il peggioramento delle emicranie; doc. AI 153/21).

2.9.2 Dal punto di vista della connessione

temporale, da un’attenta analisi degli atti, tutto bene considerato, si

deve concludere, sempre con il grado di verosimiglianza preponderante (DTF 138

V 221 consid. 6), che le problematiche di salute di cui l’assicurata è affetta,

segnatamente psichiche, non hanno mai smesso, successivamente al 2005, di

limitare l’assicurata nella sua capacità lavorativa nella misura di almeno il

20%, le affezioni e la conseguente inabilità essendosi anzi ulteriormente

confermate e aggravate. Nessuna interruzione di rilievo è stata attestata dai

medici nè può essere desunta dagli atti. Se è vero infatti che con decisione del

4 gennaio 2013 l’Ufficio AI aveva soppresso il quarto di rendita versato sino a

quel momento, in considerazione di un miglioramento delle condizioni di salute,

è anche vero che la perizia __________ del 20 settembre 2012 aveva nondimeno

giudicato l’assicurata inabile nella misura del 30%, a dipendenza delle note

diagnosi di “Disturbo di personalità misto (ICD-10 F 61.0), Sindrome mista

ansioso-depressiva (ICD-10 F 41 .2), Minime alterazioni degenerative della

colonna cervicale con/su: iniziale condrosi C4-6 con uncartrosi, Tendenza

fibromialgica” (doc. AI 87; cfr. al consid. 2.8).

Ora, a mente di questo

Tribunale anche nel periodo successivo alla soppressione della rendita (marzo

2013), e sino al peggioramento fatto valere dal gennaio 2015, l’assicurata ha

continuato a rimanere inabile almeno nella misura accertata dal __________

(30%) o quantomeno almeno del 20%.

Né del resto l’assicurata ha

mai sostenuto il contrario.

Questa conclusione è confortata

da numerosi elementi agli atti.

In particolare, per quanto

riguarda la situazione all’epoca della soppressione della rendita, la

psichiatra chiamata ad esprimersi nell’ambio della perizia __________ del 20

settembre 2012, aveva osservato un miglioramento rispetto alla perizia del

2007, con nondimeno un'incapacità lavorativa del 25% per gli aspetti

prettamente psichiatrici, da ricondurre al fatto “che l'A. appare difettosa

nella caricabilità fisica e psichica, bisognosa di riposi più frequenti, facile

alla stanchezza e meno stenica. Un sovraccarico dell'impegno acuisce la

frequenza e la qualità degli episodi di ansia più acuta” (doc. AI 87/13).

Dal punto di vista reumatologico, il dr. __________, aveva confermato la tendenza

fibromialgica e una situazione stabile rispetto al maggio 2007.

Di conseguenza il __________ aveva

concluso per una capacità lavorativa del 75% dal lato psichiatrico e del 90% da

quello reumatologico e, quindi, globalmente una capacità del 70% come impiegata

d'ufficio e in attività medio leggere e osservato che “in futuro è poco

probabile che subentri un miglioramento dello stato generale di salute dell'A.

e di conseguenza la capacità lavorativa” (doc. AI 87 p. 16; cfr. al consid.

2.8).

Va detto che l’assicurata aveva

contestato queste conclusioni, sia personalmente (cfr. il formulario di

revisione compilato il 22 febbraio 2012 e lo scritto 8 dicembre 2012, doc. AI

74 e 92) e sia tramite il suo legale, sostenendo di essere anzi peggiorata

rispetto alla valutazione del 2007, segnatamente dal punto di vista

psichiatrico (doc. AI 92). Nel ricorso presentato al Tribunale cantonale

amministrativo del 4 febbraio 2013, la medesima aveva addotto di essere inabile

almeno al 60%, contestando le conclusioni del __________ e rimandando a

documentazione medica che riferiva di una sindrome fibromialgica e un notevole peggioramento

delle emicranie, gonalgie, sindrome depressiva ricorrente e sindrome da

attacchi di panico (doc. AI 104). Con sentenza 3 ottobre 2013 il Tribunale

amministrativo del Cantone __________ ha respinto il ricorso rilevando tra

l’altro che l’inabilità riconducibile alle cefalee era compresa nella valutazione

del grado di impedimento complessivo dell’UAI (doc. AI 111).

A conferma ulteriore dell’ininterrotto

persistere di un’inabilità del 30% (o almeno del 20%) va detto che

l’assicurata, con effetto dal 1. gennaio 2013, è stata assunta dalla __________

con un pensum del 60% e che lei stessa ha affermato che tale pensum

corrispondeva alla sua residua capacità lavorativa (doc. A).

Risulta inoltre dagli atti che

nell’autunno 2013 l’attrice è stata inviata dal dr. __________ al Centro __________

di __________, specializzato in medicina del dolore. Nel rapporto dell’11

novembre 2013, riferito al consulto clinico del 16 ottobre 2013, i sanitari

della clinica, poste le diagnosi di

" M 70.6 Hüftschmerz-links bei V a. Bursitis trochanterica

M 63.86 Nächtliche, kältegetriggerte Waden- und

Fussschmerzen bds. (anamnestisch Mg2+ ohne grosse Wirkung)

G 43.0 V. a. Migräne ohne Aura (ICHD -Il 1.1 )

G 44.2 V. a. Spannungskopfschmerz (ICHD -Il 2.1)

F 45.41 Chronische Schmerzstörung mit somatischen

und psychischen Faktoren

F 32.0 Leichte depressive Episode”

hanno rilevato che la paziente era

stata sottoposta ad accertamenti multidisciplinari al fine di adottare una

terapia contro il dolore e per il trattamento della depressione. Hanno quindi

osservato che l’assicurata, malgrado si trovasse da anni in psicoterapia, non

avesse alcuna possibilità di raccogliere un adeguato sostegno di modo che la

sua padronanza dello stress era disfunzionale, cosicché aveva nel frattempo

sviluppato un disturbo depressivo, con anche paure rilevanti e flessioni

dell’umore, con sintomi che l’assicurata aveva definito in aumento “da

tre/quattro anni” (doc. AI 153/10).

Da queste osservazioni, così

come dalle valutazioni cliniche riprese dal medesimo rapporto, si evince che le

problematiche invalidanti accertate dal __________ nella perizia del 20

settembre 2012 persistevano, un anno dopo, quantomeno con pari intensità.

L’assicurata è quindi stata

valutata nuovamente in data 21 gennaio 2014 (doc. AI 153/15), ed è quindi stato

predisposto un ricovero stazionario “für einen dringend notwendigen

stationären Aufenthalt”, presso la __________ di __________, dal 12 maggio

al 7 giugno 2014 al fine di effettuare una “riabilitazione psicosomatica”, con

approccio multidisciplinare, con certificazione di inabilità lavorativa

completa (doc. AI 130 e 153). Nel rapporto di uscita dalla clinica di __________

del 19 giugno 2014, confermate le medesime diagnosi poste dai sanitari di __________,

i sanitari hanno riferito dei vari approcci terapeutici e per quanto riguardava

la sfera psichica hanno ricordato come l’assicurata avesse sviluppato un

episodio depressivo nell’ambito di un sovraccarico sul lavoro, ciò che aveva

favorito l’insorgenza e il peggioramento della frequenza delle emicranie (doc.

AI 153/21).

Del resto lo stesso dr. __________,

nel rapporto 29 marzo 2016 all’AI, riferendosi al decorso delle affezioni

dell’assicurata, ha riferito di una situazione “complessa” che aveva

necessitato le succitate degenze e ulteriori accertamenti (doc. AI 153).

Anche quanto ripetutamente

attestato dallo psichiatra curante dr. __________ conferma che l’assicurata,

che ha continuato ad essere da lui seguita, non è mai completamente guarita

dalla patologia depressiva ricorrente, la quale si è infine aggravata nel corso

del 2014, tanto da necessitare anche una terapia psicologica di sostegno

settimanale presso lo studio psicologico del dr. __________ (cfr. doc. AI

159/31, 36, 39). Sia peraltro ricordato che in occasione della revisione avviata

nel febbraio 2012, lo psichiatra curante aveva confermato le diagnosi di

depressione (ICD 10 F. 32) e attacchi di panico (ICD 10 F41), concludendo sì

per un miglioramento, ma in ogni modo per la persistenza di un’inabilità

lavorativa del 30% (certificato del 5 marzo 2012, doc. AI 77). Un anno dopo, il

31 gennaio 2013, il medesimo curante ha quantificato l’inabilità lavorativa nel

40% (doc. AI 106/8).

Anche in occasione degli

accertamenti neurologici per la cura delle cefalee l’assicurata ha del resto

situato l’aumento della frequenza degli episodi di cefalea al momento

dell’introduzione della spirale medicata, a inizio 2014 (doc. AI 153 p. 38).

Sia in

ogni modo osservato che del resto l’assicurata ha sempre di fatto confermato di

aver sofferto in maniera continua dei dolori e delle limitazioni che ne

derivavano, rispettivamente non ha mai affermato (e tantomeno

comprovato) che le sue condizioni di salute, dopo la soppressione della rendita

nel 2013, siano migliorate in maniera sensibile e duratura, tantomeno al punto

da farle riacquistare una completa abilità lavorativa.

In

occasione dell’inchiesta a domicilio effettuata il 27 luglio 2016 dalle

dichiarazioni dell’assicurata emerge tra l’altro che “nonostante una fibromialgia

nota dal 2001 con dolori alle articolazioni, alla cervicale, e emicranie ha

lavorato fino in maggio o giugno 2014. I dolori erano aumentati causati da

stress sul lavoro (la signora AT 1 parla di mobbing) e attacchi di panico. È

stata a __________ presso la __________ a riabilitarsi dal 12 maggio al 7

giugno 2014. La signora AT 1 ritorna a lavorare al 60% fino al 16 gennaio 2015,

da allora il medico l'ha messa 100% inabile al lavoro, perché i dolori alle

articolazioni, all'anca sinistra con borsite trocanterica e i dolori alla

cervicale erano aumentati. La signora AT 1 menziona anche crampi notturni,

aumento delle paure, la mancanza di energia e di dormire male (…)” (doc. AI

173).

Anche

in sede di petizione a questo TCA l’attrice ha di fatto affermato che il

suo grado di capacità lavorativa, successivamente alla soppressione della

rendita, non è mai stato superiore al 60%, laddove ha esposto che “…l’attrice

la cui invalidità è iniziata oltre 13 anni fa (nel 2006), con anche una

procedura di revisione che ha condotto alla soppressione della rendita atteso

che non raggiungeva il grado minimo”, o ancora “…le sentenze non dicono

nulla sulla questione di sapere se una persona, come nel caso dell’attrice,

era comunque dichiarata incapace al guadagno, ma al di sotto del grado minimo

per l’ottenimento del diritto ad una rendita”, “nel caso concreto,

sfruttando appieno la propria capacità lavorativa residua, dal 1 marzo 2013

l’attrice era occupata al 60%, in quanto da tale data il grado di invalidità

era del 36%, il che non le dava diritto a nessuna prestazione e di fatto non le

consentiva di avere un grado di occupazione maggiore”, “è iniquo

ignorare il grado di invalidità residuo del 36% che di fatto impediva

all’attrice di accettare un’occupazione con un grado di impiego maggiore,

dimostrando che ella ha di fatto sfruttato appieno la propria capacità di guadagno

residua” (doc. I). È, infine, l’assicurata stessa che afferma di aver

intrapreso l’attività lavorativa presso la __________ già limitata da

un’inabilità lavorativa e un’invalidità “iniziata oltre 13 anni” prima

(petizione, p. 4, doc. I).

Alla luce di quanto precede, l’allegazione,

formulata dall’attrice in sede di replica, secondo cui “al momento

dell’assunzione alla __________ l’attrice era guarita dalle precedenti

patologie ed era totalmente abile al lavoro da tempo” (doc. V p. 4), è priva

di riscontro probatorio e in contrasto con quanto affermato in sede di

petizione e anche con le risultanze agli atti.

Tutto ben considerato quindi

l’esame degli atti permette di concludere, con il grado di verosimiglianza

preponderante valido nelle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag.

221) che l’inabilità lavorativa del 30% attestata in occasione della

soppressione della rendita di invalidità mediante decisione del 4 gennaio 2013

(e da ricondurre alle medesime affezioni che avevano giustificato

l’attribuzione della rendita dal giugno 2006, ovvero al noto disturbo depressivo

ricorrente, con disturbo di attacchi di panico, sindrome dolorosa cronica e

emicrania) non solo si sia in seguito mantenuta, ma anzi abbia subito un

progressivo peggioramento, acutizzandosi infine ulteriormente dal dicembre 2014

a causa di un sovraccarico lavorativo (cfr. anche dr. __________, perizia 5

marzo 2016, per il quale tra l’altro “l’evoluzione clinica non è di fatto

evoluta favorevolmente entro i termini preconizzati dal perito precedente”,

doc. AI 159/48).

2.9.3. Ne discende che, sulla base

dei principi sviluppati sull’art. 23 LPP e in particolare del principio

d’assicurazione (cfr. consid. 2.3 e 2.5; DTF 123 V 262 e 134 V 20), l’istituto

convenuto non può essere chiamato a rispondere per l’aggravamento delle condizioni

dell’assicurata, malgrado lo stesso sia intervenuto in un momento in cui la

stessa era assicurata presso la convenuta a dipendenza dell’attività lavorativa

al 60% svolta per la __________. In effetti, tale peggioramento è da ricondurre

al medesimo complesso di patologie che aveva già originato l’inabilità

lavorativa insorta nel 2005, ossia in un momento in cui l’attrice non era

ancora assicurata alla convenuta, e che era alla base della concessione

delle prestazioni mediante decisione dell’Ufficio AI del 6 marzo 2009. Tale

inabilità, inoltre, è in seguito perdurata senza interruzioni di rilievo e in

maniera significativa, almeno nella misura determinante per la LPP del 20%. Tra

l’inabilità lavorativa già presente al momento dell’affiliazione alla convenuta

e la successiva invalidità è quindi dato un nesso materiale e temporale ai

sensi della giurisprudenza. Concludere diversamente, come postula l’attrice,

costituirebbe una manifesta violazione del principio d’assicurazione

chiaramente affermato dall’art. 23 LPP (cfr. DTF 123 V 269 consid. 3).

2.10. In ogni modo, anche volendo

per pura ipotesi, ammettere che fra l’incapacità lavorativa manifestatasi in

misura rilevante la prima volta nel giugno 2005 e quella alla base dell’invalidità

riconosciuta dall’AI dal gennaio 2016 non sia dato uno stretto nesso materiale

e/o temporale ai sensi della giurisprudenza applicabile (cfr. consid. 2.5 e 2.9),

la convenuta non sarebbe ugualmente tenuta al versamento delle prestazioni. Per

le ragioni che seguono.

Risulta dagli atti che

l’assicurata è stata giudicata dall’AI inabile in misura completa dal gennaio

2015 e nella misura del 50% dal 1. maggio 2016, con attribuzione di una rendita

intera d’invalidità dal gennaio al luglio 2016, di un quarto di rendita dal 1.

agosto 2016 al 31 dicembre 2017 e nuovamente di mezza rendita dal 1. gennaio

2018. Ai fini della definizione del grado di invalidità l’Ufficio AI ha applicato

il metodo misto applicabile agli assicurati attivi professionalmente a tempo

parziale e per il resto si occupano delle mansioni domestiche e in particolare,

per quanto riguarda le prestazioni dovute dal 1. gennaio 2018, in applicazione dell’art.

27bis OAI, considerando un’ipotetica attività lucrativa a tempo pieno. La

decisione del 12 aprile 2019 ha definito come segue le prestazioni a favore

dell’assicurata:

" (…)

Decidiamo pertanto:

A decorrere dal 01 .01 .2016 al 31.07.2016 la signora AT 1 ha

diritto ad una rendita intera, grado d'invalidità 81 %. Dal 1.08.216 fino al

31.12.2017 ha diritto ad un quarto di rendita, grado d'invalidità 42 % e dal 1.01.2018

in poi ad una mezza rendita, grado d'invalidità 50%.

Esito degli accertamenti:

Considerandi

II Tribunale amministrativo federale con sentenza del 08.11 .2018

ha accolto il suo ricorso.

Senza limitazioni dovute al danno alla salute e tenendo conto

degli adeguamenti salariali, oggi la signora AT 1 nella sua attività di

segretaria con un tasso lavorativo dell'80 % potrebbe percepire un reddito

annuale di CHF 63’101.15.

Anche dopo lo scadere dell'anno di attesa il 15.01.2016 continuava

a sussistere un'incapacità lavorativa del 100%.

Attività Quota parte Limitazione grado

d’inv. parziale

Segretaria 80% 100% 80%

Casalinga 20% 4%

0.8%

Grado d'invalidità 80.8%

Dal punto di vista medico risulta a partire dal 1.05.2016 una

capacità lavorativa del 50 % sia per I ‘attività consueta che per attività

adeguata allo stato di salute. In base alle tabelle RSS donne,

con una capacità lavorativa del 50 %, potrebbe raggiungere un

reddito annuale di CHF 30'405.70.

Confronto dei redditi:

Reddito senza limitazioni dovute al danno alla salute fr.

63'101.15

Reddito con limitazioni dovute al danno alla salute fr.

30'405.70

Perdita di guadagno

fr. 32'605.45

Limitazione

51.75%

Attività Quota parte Limitazione grado

d’inv. parziale

Segretaria 80% 51.75%

41.4%

Casalinga 20% 4%

0.8%

Grado d'invalidità 42.2%

Dal 01.01 .2018 entra in vigore il nuovo modello di calcolo. Dal

quale risulta il seguente grado d'invalidità:

confronto dei redditi:

Reddito senza limitazioni dovute al danno alla salute fr.

78'764.00

Reddito con limitazioni dovute al danno alla salute fr.

30'405.70

Perdita di guadagno

fr. 48’358.30

Limitazione

61.39%

Attività Quota parte Limitazione grado

d’inv. parziale

Segretaria 80% 61.39%

49.1%

Casalinga 20%

4% 0.8%

Grado d'invalidità 49.9

% (…)”

(doc. AI 228)

Ora, innanzitutto, a ragione la

Fondazione convenuta fa valere che anche nell’ipotesi in cui dovesse essere

chiamata ad erogare prestazioni a favore dell’assicurata, a prescindere dal

momento della nascita di un eventuale diritto alla rendita che dovrebbe di

principio coincidere con quello dell’AI, ossia dal 1. gennaio 2016, il

versamento delle stesse sarebbe in ogni modo dovuto solo dal gennaio 2017, stante

il diritto a differire il versamento delle prestazioni fintanto che

l’assicurata ha percepito le indennità giornaliere di malattia da parte dell’assicurazione

__________ (cfr. l’art. 26 LPP in relazione all’art. 26 OPP2 e l’art. 17 del

Piano di previdenza per la Cassa della __________ applicabile; cfr. al consid.

2.4

e 2.6 che precede). L’attrice ammette del resto tale circostanza.

La Fondazione fa inoltre valere

di non essere vincolata alle conclusioni dell’amministrazione in merito al

calcolo del grado di invalidità, considerato come l’Ufficio AI vi abbia

proceduto utilizzando il nuovo metodo misto applicabile agli assicurati attivi

professionalmente a tempo parziale e per il resto si occupano delle mansioni

domestiche giusta l’art. 27bis OAI, in vigore dal 1. gennaio 2018, metodo che, giusta la giurisprudenza del Tribunale federale, non è

applicabile nell’ambito della previdenza professionale. A

ragione.

Innanzitutto, richiamato quanto

esposto ai consid. 2.4 e 2.7, gli istituti di previdenza non sono vincolati

alle conclusioni dell’AI circa il grado di invalidità di assicurati con

attività lavorativa a tempo parziale calcolato giusta il metodo misto di

valutazione del grado di invalidità secondo l’art. 28 cpv. 2 ter LAI e art. 16

LPGA (Vetter-Schreiber, op. cit., all’art. 24 n. 7 e n. 25; Stauffer, op. cit, n.

1068) e, a far tempo dal 1. gennaio 2018, l’art. 27bis OAI.

Giusta il cpv. 3 dell’art.

27bis OAI il calcolo del grado d’invalidità nell’ambito dell’attività lucrativa

è disciplinato nel senso che “il reddito che l’assicurato potrebbe conseguire

esercitando l’attività lucrativa a tempo parziale se non fosse divenuto

invalido è calcolato sulla base della stessa attività lucrativa esercitata a

tempo pieno (lett. a); e la perdita di guadagno percentuale è ponderata in

funzione del grado d’occupazione che l’assicurato avrebbe se non fosse divenuto

invalido (lett. b)”.

Considerato infatti come la

LPP, contrariamente all’AI, assicuri solo le persone attive professionalmente, in

ambito previdenziale è determinante solo la diminuzione della capacità lavorativa

riferita alla parte salariata. Solo in questa misura è di principio dato un

vincolo alla commisurazione dell’invalidità da parte dell’AI (DTF 120 V 110

consid. 4b seg.; Stauffer, op. cit, n. 1068). In ambito previdenziale - richiamato

il principio assicurativo valido nell’ambito della previdenza professionale,

per il quale un diritto a prestazioni d’invalidità della LPP è dato soltanto se

e nella misura in cui esiste una copertura assicurativa - la commisurazione del

grado di invalidità avviene di conseguenza in base all’effettivo grado di

occupazione al momento in cui è subentrata l’inabilità lavorativa la cui causa

ha poi portato all’invalidità, tenendo in considerazione anche eventuali

inabilità lavorative esistenti già in precedenza (DTF 141 V 134 consid. 5.3.2).

Se la persona assicurata esercitava un’attività a tempo parziale, non vi è

quindi diritto a prestazioni, se e nella misura in cui essa, malgrado la

riduzione della capacità lavorativa per motivi di salute, può o potrebbe

lavorare ancora nell’originaria misura. In questo caso infatti il rischio

invalidità si è realizzato unicamente nella quota di un’attività a tempo pieno

non assicurata a livello previdenziale (pari al 100% meno il grado di

occupazione effettivo) (DTF 141 V 135 consid. 5.3.2; DTF 9C-821/2010 del 7

aprile 2011 consid. 4.2; 9C-25/2018 del 12 marzo 2018 consid. 3.1).

Nella sentenza di principio del

7.

marzo 2018 pubblicata in DTF 140 V 63 il Tribunale federale, confermando la

non applicabilità nell’ambito della previdenza professionale del nuovo metodo dell’AI

per il calcolo del grado di invalidità di assicurati che esercitano un’attività

lucrativa a tempo parziale e per il resto svolgono mansioni consuete giusta

l’art. 27bis OAI,

ha così descritto le modalità

di calcolo delle prestazioni di invalidità della previdenza professionale in

caso di attività a tempo parziale (Art.

23.

lett. a LPP; art. 28

cpv. 1 lett. b e art. 28a cpv. 3 LAI):

" Il grado

d'invalidità determinante per la previdenza professionale è stabilito sulla base

del reddito senza invalidità in funzione del grado dell'attività esercitata a

tempo parziale e non rispetto a un (ipotetico) tempo pieno (consid. 6.2;

conferma della giurisprudenza).

Il metodo di calcolo più chiaro e semplice, nel caso in cui l'assicurazione

per l'invalidità abbia determinato il grado d'invalidità sulla base di

un'attività a tempo pieno, consiste nel tener conto da parte dell'istituto di

previdenza del reddito senza invalidità fissato dall'assicurazione per

l'invalidità, cui è in linea di principio legato, adeguandolo in funzione del

tasso d'attività a tempo parziale, procedendo poi su questa base (come anche su

quella degli altri parametri di principio vincolanti) a un nuovo confronto dei

redditi (consid. 6.3.2).”

Il principio è stato

ulteriormente confermato anche in DTF 144 V 72 laddove la Corte federale,

esprimendosi sul principio dell'applicazione

uniforme della nozione d'invalidità in caso di attività lucrativa esercitata a

tempo parziale (art. 26 cpv. 1 LPP), ha ribadito che il grado d'invalidità

stabilito dagli organi dell’AI è vincolante per l'istituto di previdenza solo

per quanto attiene all'attività lucrativa e che questo principio continua a

valere anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 27bis OAI (consid. 4.2 e 4.3).

In effetti, contrariamente a quanto previsto nell'assicurazione contro gli

infortuni, nella previdenza professionale non si prende in considerazione il

reddito ipotetico calcolato sulle presunte possibilità di guadagno di un

assicurato che si suppone utilizzarle pienamente (conferma della

giurisprudenza; consid. 5.3.3 e

5.3.4; cfr. l’analisi critica della giurisprudenza federale in: Emilie Conti

Morel, Nouveau paradigmes pour le calcul du taux d’invaliditè des assurés

exercant una activité lucrative à temps partiel en assurance-invalidité et en

prévoyance professionnelle, in SZS 62/2018 p. 367segg; cfr. anche Ueli Kieser,

Aktuelle Entwicklungen im Sozialversicherungsrecht, in Pläydoyer 4/19 S. 58).

Vale quindi il principio per cui il grado d’invalidità determinante per

la previdenza professionale si calcola in funzione del tasso di attività

lucrativa a tempo parziale e non in rapporto ad un’ipotetica attività lucrativa

a tempo pieno. Di conseguenza il grado d’invalidità calcolato dall’AI in

applicazione del nuovo metodo di calcolo misto deve poi venir convertito per la

previdenza professionale. Secondo il Tribunale federale, come detto, per

l’istituto di previdenza il metodo più semplice è quello di stabilire il grado

d'invalidità sulla base del reddito da valido fissato dall’AI, e al quale è di

principio vincolato, convertendolo in funzione dell’effettiva percentuale dell'attività

esercitata a tempo parziale, e effettuare quindi un nuovo confronto dei redditi

su questa base e su quella degli altri parametri vincolanti (DTF 144 V 63

consid. 6.3.3; cfr. in merito Elisabeth Glättli, Nouvelle méthode de calcul de l’AI pour le taux

d’invaliditè des personnes exercant una activité lucrative à temps partiel,

Conséquences pour la prévoyance professionnelle, in Schweizer Personalvorsorge

9-18, p. 96).

Nel caso quindi di un

assicurato occupato a tempo parziale in cui l’AI ha calcolato il grado di

invalidità in applicazione del metodo misto, se il vincolo non si estende al tasso

d’invalidità per la parte lucrativa (a meno che il grado di occupazione

corrisponda a quello in essere al momento dell’insorgenza dell’incapacità

lavorativa che ha causato l’invalidità determinante per la previdenza

professionale), vale comunque con riferimento agli altri parametri del calcolo

e in particolare ai salari da valido e da invalido stabiliti dall’AI (E.

Glättli, op. cit. p. 97).

Venendo al caso in oggetto, in

applicazione della giurisprudenza dianzi esposta, a ragione quindi la

Fondazione ritiene di dover far capo alle conclusioni sul grado di invalidità

tratte dall’AI solo nella misura in cui le stesse riguardano la determinazione

dei salari da computare nel confronto dei redditi per la parte salariata, non

invece laddove ha effettuato il calcolo del grado d’invalidità riferendosi, per

quanto riguarda il reddito da valida, ad un’ipotetica attività lucrativa a

tempo pieno. A ragione quindi pretende che il grado d’invalidità per la

previdenza professionale venga calcolato orientandosi, per definire il salario

da valida, all’effettivo grado di occupazione al momento in cui è subentrata

l’inabilità lavorativa, vale a dire 60% presso la __________.

Occorre quindi far capo -

peraltro incontestatamente - ai valori salariali applicati dall’Ufficio AI

sulla base delle indicazioni fornite dalla decisione del Tribunale

amministrativo del Cantone __________ del 6 novembre 2018, considerato come,

per la giurisprudenza dianzi menzionata, essi sono vincolanti anche nell’ambito

della previdenza professionale (cfr. Glättli, op. cit. p. 97).

Per quanto riguarda il salario da

valida, in base a quanto stabilito dall’AI, fa stato un salario da valida al

100% per il 2016 di fr. 78'764 (fr. 63'011.15 all’80%; pronuncia Tribunale

amministrativo 6 novembre 2018, consid. 5.2).

Per quanto riguarda il salario da

invalida, il Tribunale grigionese, sempre nella sua decisione del 6

novembre 2018, premesso che in base agli accertamenti medici per l’assicurata

non era proponibile una ripresa dell’attività presso il precedente datore di

lavoro o di stampo analogo a quella esercitata in precedenza, non essendo la

stessa idonea a lavorare sotto pressione e in un ambiente stressante, ha concluso

che andava fatto capo ai valori statistici. Partendo quindi dalla tabella TA1_triage_skill_level

del 2014 relativa al salario mensile lordo nel settore privato femminile e a un

livello di competenze 2, che riguarda “attività pratiche come la vendita, la

cura delle persone, l’elaborazione dei dati e l’amministrazione, l’utilizzo di

macchinari e di apparecchiature elettroniche, i servizi di sicurezza e i

trasporti, valore mediano, e proceduto alle necessarie rivalutazioni in

base all’indice dei valori nominali e al tempo di lavoro medio settimanale, è

stato determinato un salario annuo da invalida per un’attività al 50% di fr.

30'405.70 e, quindi, al 100% di fr. 60'810 (cfr. decisione dell’AI del 12

aprile 2019, doc. AI 228; cfr. anche la sentenza del Tribunale ammnistrativo

del Cantone __________ del 6 novembre 2018 consid. 5.6, doc. B).

Considerato come, per quanto

detto, in ragione dell’avvenuto pagamento delle indennità giornaliere di

perdita di guadagno, l’assicurata avrebbe al più presto diritto al versamento

di prestazioni d’invalidità LPP a far tempo dal gennaio 2017, il calcolo del

grado di invalidità per il periodo successivo al maggio 2016 (ossia dal momento

in cui l’abilità lavorativa è stata fissata al 50%), si presenta come segue:

reddito da valida 2016 100%:

78’764

reddito da valida 2016 60%:

47'258.35 (pensum effettivo)

reddito da invalida 2016

(valore statistico) 100%: 60'810

reddito da invalida 2016

(valore statistico) 50%: 30'405.70

Il grado di invalidità LPP ammonta

di conseguenza a 35.66%, calcolato come segue (cfr. doc. 4):

(47’258-30’405) x 100 =

35.66%

47’258

Essendo quindi il grado di

invalidità inferiore alla soglia minima (40%) prevista dalla legge (art. 24

cpv. 1 LPP) e dal Regolamento applicabile (art. 17; cfr. sopra consid. 2.3.e 2.6),

all’attrice non possono essere riconosciute prestazioni d’invalidità della

previdenza professionale.

Nella misura in cui la

ricorrente contesta la dianzi citata giurisprudenza, per la quale il nuovo

metodo di calcolo del grado d’invalidità in caso di attività lavorativa a tempo

parziale di cui all’art. 27bis OAI, in vigore dal 1 gennaio 2018, non trova

applicazione nel campo della previdenza professionale, questo TCA si limita in

proposito a rinviare alle recenti pronunce, in cui il Tribunale Federale ha

confermato la sua prassi indicando i motivi che non permettono (per ora) di

apportare dei correttivi alla stessa, non essendo adempiuti i rigorosi

presupposti necessari per una modifica della giurisprudenza (DTF 141 II 297

consid. 5.5.1). In particolare la Corte federale ha nuovamente rinviato alla

differente concezione che sta alla base della previdenza professionale da un

lato, e l’assicurazione invalidità e infortuni dall’altro, ciò che non consente

di applicare per analogia i principi della commisurazione dell’invalidità vigenti

in ambito LAINF o il nuovo modello in ambito AI introdotto dall’art. 27bis cpv.

2-4 OAI (in vigore dal 1 gennaio 2018), poiché una simile applicazione

analogica sarebbe contraria al sistema e contravverrebbe al principio

assicurativo vigente in ambito previdenziale (9C-25/2018 del 12 marzo 2018

consid. 3.2).

A tale giurisprudenza

questo Tribunale non può che conformarsi.

Per il resto va osservato che

le considerazioni espresse dall’attrice circa la sua “particolare situazione”

non permettono di concludere altrimenti, essendo le stesse semmai da riferire

al tema, già esaurientemente approfondito, del principio d’assicurazione

chiaramente affermato dall’art. 23 LPP (cfr. DTF 123 V 269 consid. 3).

Quest’ultimo sancisce perentoriamente, come detto, che l’obbligo prestativo dell’istituto

di previdenza è condizionato all’esistenza di un rapporto assicurativo nel

momento del subentrare dell’incapacità lavorativa. Se quindi un lavoro a tempo

parziale viene svolto in presenza di un’inabilità lavorativa duratura di almeno

il 20% (già presente al momento dell’entrata nell’istituto di previdenza) e la

successiva invalidità è da ricondurre alla stessa causa che aveva portato

all’inabilità lavorativa, responsabile per la prestazione d’invalidità è

l’istituto di previdenza presso il quale l’assicurato era assicurato nel

momento del primo manifestarsi dell’inabilità lavorativa (Stauffer, op.

cit., n. 1058 e 1068 con riferimento a SZS 2000 pag. 369 consid. 1b; DTF 123 V

267.

consid. 3).

2.11

Questo Tribunale deve quindi

concludere che non sono adempiuti i presupposti di cui all’art. 23 LPP per il riconoscimento

all’attrice di una rendita del 2. Pilastro da parte della Fondazione convenuta,

considerato come l’incapacità lavorativa che ha causato l’invalidità è insorta

in un momento precedente all’affiliazione alla Fondazione ed è in seguito

perdurata ininterrottamente in misura significativa, ossia di almeno il 20%.

Inoltre, nessuna prestazione sarebbe in ogni modo dovuta poiché sino al 15

gennaio 2017 il pagamento della stessa sarebbe differito, visto il versamento

all’assicurata di indennità giornaliere dell’assicurazione malattia; per quanto

riguarda il periodo successivo, il diritto a prestazioni d’invalidità della

previdenza professionale andrebbe comunque negato, stante un grado di

invalidità (del 35.6%) non attingente la soglia minima per il diritto a prestazioni.

2.12

Ne

consegue la reiezione della petizione.

Essendo la

presente procedura gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP in

relazione all’art. 20 cpv. 1 LPTCA), non sono accollate tasse e spese di

giustizia.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La petizione è respinta.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti