34.2019.35
Rendita d'invalidità della previdenza professionale rifiutata dalla Fondazione di previdenza, in assenza di un grado d'invalidità pensionabile. Valutazione del grado d'invalidità per assicurata attiva a tempo parziale. differimento della rendita. TCA conferma conclusioni della Fondazione
29 ottobre 2020Italiano82 min
materia di previdenza più estesa, in assenza di disposizioni regolamentari o statutarie
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
34.2019.35
fc
Lugano
29 ottobre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 19 ottobre 2019 di
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
CV 1
in materia di previdenza professionale
ritenuto, in fatto
1.1. AT 1, nata nel 1965, di
professione impiegata d’ufficio e segretaria d’albergo, ha presentato una prima
domanda di prestazioni AI per adulti nel giugno 2006 lamentando disturbi di
carattere psichico, in particolare una depressione e una fibromialgia “presente
da diversi anni”.
Esperiti i necessari
accertamenti, comprensivi anche di una perizia multidisciplinare del __________,
con decisione 6 marzo 2009 l’Ufficio AI del Cantone __________, le ha
attribuito il diritto ad una rendita intera d’invalidità dal 1. giugno 2006 al
31 gennaio 2007, una mezza rendita fino al 30 settembre 2007 e in seguito un
quarto per un grado d’invalidità del 47%.
Professionalmente,
l’assicurata, dopo un periodo alle dipendenze della cassa __________ di __________
dal mese di aprile 2001 al 28 febbraio 2006, nell’ambito di misure
professionali ordinate dall’AI, ha svolto un “allenamento lavorativo” dal 1.
ottobre 2007 al 30 giugno 2008 presso la __________, quale impiegata d’ufficio,
al termine del quale è quindi stata assunta dalla medesima ditta dapprima al
50% e quindi al 60% dal 1. gennaio 2013 quale coordinatrice di servizio. Dal 1.
gennaio 2010 l’assicurata è stata assicurata per la previdenza professionale
alla CV 1.
Nel 2012 l’Ufficio AI ha
avviato una procedura di revisione della prestazione. Effettuati gli
accertamenti necessari, inclusa una nuova valutazione del __________, con
decisione 4 gennaio 2013, poi confermata dal Tribunale amministrativo del
Cantone __________ mediante pronuncia del 3 ottobre 2013, ha soppresso il
quarto di rendita, considerato il miglioramento delle condizioni
dell’assicurata a far tempo dal marzo 2012, con un grado di invalidità del 36%
a fronte di un’inabilità lavorativa del 30% per motivi psichiatrici (25%) e
reumatologici (10%).
1.2. A seguito del peggioramento
delle sue condizioni, nel giugno 2015 l’assicurata ha formulato una nuova
richiesta di prestazioni AI. Valutata la documentazione medica prodotta,
interpellati i medici curanti e richiamato l’incarto dalla __________ (assicuratore
indennità giornaliera di malattia della __________), esperita anche un’indagine
a domicilio, con decisione del 13 febbraio 2018 l’Ufficio AI del Cantone __________
ha riconosciuto all’assicurata, in applicazione del metodo misto di graduazione
dell’invalidità (quota parte di attività lavorativa dell’80%, casalinga del
20%), il diritto ad una rendita di tre quarti limitatamente al periodo dal 1.
gennaio al 5 maggio 2016 (grado di invalidità del 62%). In seguito, considerata
dal maggio 2016 un’abilità lavorativa del 50% in attività adatte, con un
conseguente grado d’invalidità complessivo del 30.8%, nessuna prestazione era più
concessa.
Accogliendo il ricorso
presentato dall’assicurata, il Tribunale amministrativo del Cantone __________, mediante pronuncia del 6 novembre 2018 ha
annullato la decisione amministrativa e, ammessa un’inabilità lavorativa totale
dal gennaio 2015 alla fine di aprile 2016 e del 50% dal 1. maggio 2016, corretto
l’ammontare dei salari da porre a confronto nel calcolo del grado d’invalidità,
e per il periodo dal 1. gennaio 2018 disposta l’applicazione del nuovo metodo
di calcolo giusta l’art. 27bis OAI, ha rinviato la causa all’amministrazione
per nuova decisione ai sensi dei considerandi. L’Ufficio AI ha quindi reso nuove
decisioni in data 12 aprile 2019, con le quali ha riconosciuto all’assicurata
un grado d’invalidità dell’81% dal 1. gennaio 2016, del 42% dal 1. maggio 2016
e, a seguito dell’applicazione del nuovo metodo di valutazione dell’invalidità,
del 50% dal 1. gennaio 2018. Di conseguenza all’assicurata è stata attribuita
una rendita intera dal 1. gennaio al 31 luglio 2016 (grado d’invalidità
dell’81%), un quarto dal 1. agosto 2016 al 31 dicembre 2017 (42%) e mezza
rendita in seguito (50%; doc. 10).
L’assicurata ha prestato
l’ultimo giorno di lavoro il 15 gennaio 2015 e il rapporto di lavoro con la __________
è quindi stato sciolto. Nel periodo dal 16 gennaio 2015 al 14 gennaio 2017
l’assicurata ha percepito dalla __________ le prestazioni di indennità
giornaliera per malattia.
1.3. AT 1, rappresentata dall’avv.
RA 1, si è quindi rivolta alla CV 1, postulando la concessione di una rendita
d’invalidità della previdenza professionale. Con scritto 1. luglio 2019 la
fondazione ha negato il diritto a prestazioni, ritenuto innanzitutto il diritto
a differire il versamento delle prestazioni sino al 14 gennaio 2017 in ragione
del pagamento, fino a tale data, delle indennità giornaliere di malattia da
parte di __________. Ha comunque negato anche il diritto a prestazioni dal 15
gennaio 2017, argomentando che per la giurisprudenza del Tribunale federale il
nuovo metodo di calcolo del grado d’invalidità in caso di attività lavorativa a
tempo parziale di cui all’art. 27bis OAI, in vigore dal 1. gennaio 2018, non
trovava applicazione nel campo della previdenza professionale. A fronte di una
capacità lavorativa del 50%, considerata la concreta attività svolta
dall’assicurata al 60% (e non un’ipotetica attività lucrativa a tempo pieno), ne
derivava un grado di invalidità rilevante per la previdenza professionale del
35.6% che non conferiva il diritto ad una rendita d’invalidità.
1.4. Il 19 ottobre 2019 AT 1, rappresentata
dal suo legale, ha presentato petizione al TCA nei confronti della fondazione SCV
1 (di seguito Fondazione), chiedendo il riconoscimento di una rendita
d'invalidità della previdenza professionale, considerata l’attribuzione delle
prestazioni da parte dell’AI, e, quindi, il rinvio alla fondazione dell’incarto
per la definizione delle stesse (doc. I).
1.5. Con risposta di causa del 12
novembre 2019 la Fondazione ha chiesto la reiezione della petizione, adducendo
in sostanza di non essere tenuta a versare le prestazioni d’invalidità
all’attrice, essendo il danno alla salute alla base
dell’inabilità lavorativa e della conseguente invalidità, in particolare le
affezioni psichiatriche, insorto precedentemente all’inizio del rapporto di
lavoro presso la __________, e, quindi, all’affiliazione alla fondazione
medesima. Detta incapacità lavorativa, che peraltro aveva già giustificato
l’attribuzione di prestazioni da parte dell’AI a far tempo dal giugno 2006, non
si era mai interrotta dopo la sua insorgenza, ma era sempre perdurata, almeno
nella misura rilevante del 20%. Inoltre ha ribadito che nell’ambito della
previdenza professionale, il nuovo metodo di calcolo del grado
d’invalidità in caso di attività lavorativa a tempo parziale di cui all’art.
27bis OAI non trova applicazione. In base al corretto calcolo applicabile, il grado
di invalidità era del 35.6% e quindi insufficiente per il diritto ad una
rendita d’invalidità (doc. III).
1.6. Con replica del 2 dicembre
2019 l’attrice si è ribadita nelle sue domande e allegazioni, censurando in
particolare che tra l’inabilità lavorativa insorta nel gennaio 2015 e quella
che aveva giustificato le prestazioni d’invalidità dell’AI sino alla
soppressione con decisione del 4 gennaio 2013 vi sia uno stretto nesso
materiale e temporale ai sensi della giurisprudenza, al momento dell’assunzione
presso la __________ l’attrice essendo guarita dalle precedenti patologie e totalmente
abile al lavoro da tempo (doc. V). Con uno scritto del 12 dicembre 2019 la
Fondazione si è confermata nelle proprie domande e allegazioni (doc. VII).
In data 11 settembre 2020 la
vicecancelliera del TCA ha formulato una serie di richieste alla Fondazione, la
quale vi ha dato seguito con uno scritto del 14 settembre 2020, munito della chiesta
documentazione (doc. IX e X).
considerato in diritto
in ordine
2.1. Giusta l'art. 73 cpv. 1 LPP
ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide
sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi
diritto. Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle assicurazioni
(art. 4 cpv. 1 della Legge concernente la vigilanza sugli istituti di
previdenza professionale e sulle fondazioni, entrata in vigore il 1° gennaio
2012; RL 852.100). Con riferimento alla competenza territoriale, secondo l’art.
73 cpv. 3 LPP il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del convenuto o nel
luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto.
Oggetto del contendere è sapere
se l’istituto previdenziale convenuto debba versare all’attrice, già alle
dipendenze della __________ e di conseguenza affiliata alla CV 1, una
prestazione d’invalidità.
Siccome il luogo in cui l’attrice
era stata assunta si trova in Ticino, e meglio a __________, e trattandosi di
controversia tra assicuratore LPP ed avente diritto, è data la competenza dello
scrivente Tribunale (DTF 127 V 35 consid. 3b, 125 V 168 consid. 2 con
riferimenti).
nel merito
2.2. Oggetto del contendere è
l'assegnazione di una rendita d'invalidità della previdenza professionale a AT
1, già dipendente della __________ dal 1. ottobre 2007 al 50% e dal 1. gennaio
2013 al 60% sino al 30 settembre 2015 (doc. 26 e 30) e di conseguenza
assicurata per la previdenza professionale alla Fondazione convenuta dal 1.
gennaio 2010.
L’istituto previdenziale
convenuto non contesta che l’assicurata sia divenuta completamente inabile al
lavoro a far tempo dal mese di gennaio 2015 e nella misura del 50% dal maggio
2016, e non censura di conseguenza l’invalidità riconosciuta dall’Ufficio AI
(con attribuzione delle relative prestazioni d’invalidità), ma nega il diritto
a prestazioni, considerato come l’aumento dell’incapacità lavorativa dal
gennaio 2015 sia da ricondurre alle medesime affezioni, in particolare psichiatriche,
già all’origine dell’attribuzione delle precedenti rendite versate dall’AI sin
dal 1. giugno 2006. L’inabilità lavorativa causata da tali affezioni non
avrebbe inoltre subìto in seguito delle interruzioni tali da rompere la
connessione materiale e temporale con la successiva invalidità. Trattandosi
quindi di affezioni preesistenti all’inizio dell’attività lavorativa presso la __________
e, di conseguenza, all’affiliazione alla fondazione stessa (il 1. gennaio 2010),
non sarebbe data alcuna responsabilità della stessa.
Ma a prescindere da questa
argomentazione la Fondazione fa anche valere che il metodo di graduazione
dell’invalidità basato sul nuovo art. 27bis OAI sarebbe applicabile all’AI, ma
non alla previdenza professionale. Ne discende che, considerando come
l’assicurata abbia percepito le indennità giornaliere di malattia sino al 14
gennaio 2017, e quindi che il diritto a prestazioni di invalidità della
previdenza professionale sarebbe tutt’al più dato solo da questo momento,
ritenuto che successivamente al 1. maggio 2015 l’assicurata sia da considerare,
in base alle conclusioni dell’AI, inabile al 50%, procedendo al calcolo del
grado di invalidità - orientandosi al grado di attività lucrativa effettivamente
esercitato (60%) e non, come fatto dall’AI, a un’ipotetica attività lucrativa a
tempo pieno -, ne scaturisce un grado d’invalidità del 35.6%, che non
conferisce il diritto a prestazioni d’invalidità della previdenza
professionale.
Dal canto suo, l’attrice contesta
invece innanzitutto che tra l’attuale inabilità e quella presente in epoca
precedente all’assunzione alla __________ vi sia uno stretto nesso materiale e
temporale. Invoca inoltre l’applicazione dei principi enunciati dall’art. 27bis
OAI anche nella previdenza professionale, ciò che porterebbe ad un grado di
invalidità del 59.7% e, quindi, al diritto ad una rendita di invalidità della
previdenza professionale dal 15 gennaio 2017, ossia alla scadenza del versamento
delle indennità giornaliere di malattia.
2.3. Secondo l’art. 23 LPP, che è
una disposizione minima (art. 6 LPP), hanno diritto alle prestazioni
d’invalidità le persone che:
a) nel senso
dell’AI, sono invalide per almeno il 40 per cento ed erano assicurate al
momento in cui è sorta l’incapacità di lavoro la cui causa ha portato
all’invalidità;
b) in seguito a
un’infermità congenita presentavano un’incapacità al lavoro compresa fra il 20
e il 40 per cento all’inizio dell’attività lucrativa ed erano assicurate
allorché l’incapacità al lavoro la cui causa ha portato all’invalidità si è
aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento;
c) diventate
invalide quando erano minorenni (art. 8 cpv. 2 LPGA), presentavano
un’incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all’inizio
dell’attività lucrativa ed erano assicurate allorché l’incapacità al lavoro la
cui causa ha portato all’invalidità si è aggravata raggiungendo almeno il 40
per cento.
Per avere diritto ad una
rendita di invalidità ai sensi dell'art. 23 LPP occorre dunque essere
assicurati al momento in cui si registra un'incapacità lavorativa o una
diminuzione di rendimento di una certa importanza (ossia, secondo la
giurisprudenza, di almeno il 20%; STF 9C_772/2007 del 26 febbraio 2008 consid.
3.2; Pratique VSI 1998 pag. 126; STFA B 100/00 del 16 febbraio 2001). Non è invece
decisivo essere assicurati quando sorge l'invalidità vera e propria oppure il
peggioramento della stessa (DTF 123 V 264 consid. 1b; SZS 1994 pag. 469 consid.
5a). L' evento assicurato ai sensi dell'art. 23 LPP è infatti la sopravvenienza
di un'incapacità lavorativa di una certa importanza, non la nascita
dell'invalidità vera e propria (DTF 123 V 264 consid. 1b; SZS 1994 pag. 469
consid. 5a).
Il richiedente deve essere
assicurato al momento dell'insorgenza dell'incapacità lavorativa che ha
condotto all'invalidità, non necessariamente quando insorge l'invalidità oppure
il peggioramento della stessa (Stauffer, Berufliche Vorsorge, 3. ediz., 2019,
n. 1037; SZS 2002 pag. 155; DTF 123 V 264 consid. 1b). Questa soluzione è stata
voluta per sopperire ad eventuali lacune assicurative, nel caso in cui il
datore di lavoro disdica il contratto precedentemente alla decorrenza dell’anno
di attesa necessario ai fini dell’erogazione della rendita AI e quindi della
rendita LPP (art. 29 cpv. 1 lett. b LAI; DTF 123 V 263 consid. 1, 120 V 116
consid. 2b).
Le prestazioni sono dovute
dall'istituto di previdenza al quale l'interessato è - o era - affiliato al
momento dell'insorgenza dell'evento assicurato appena descritto, premesso che
tra l'incapacità lavorativa e l'invalidità esista una connessione materiale e
temporale (SZS 2003 pag. 356). Di conseguenza il fondo di previdenza
presso cui era assicurato il dipendente al momento dell’intervenuta incapacità
lavorativa è obbligato a versare le prestazioni di invalidità, anche se al
momento del riconoscimento della stessa il rapporto assicurativo era già stato
sciolto (SVR 1998 BVG Nr. 14, 1994 pag. 38; DTF 118 V 98). D’altra parte,
l’obbligo di un nuovo assicuratore di pagare prestazioni sorge solo se
l’incapacità lavorativa esistente già prima dell’inizio del nuovo rapporto
assicurativo risulta interrotta, cioè quando non vi è più alcun nesso materiale
e temporale (SZS 2003 pag. 356).
Fatti
I medesimi principi valgono in
materia di previdenza più estesa, in assenza di disposizioni regolamentari o statutarie
divergenti (SVR 1994 BVG 18 pag. 57; SZS 2005 pag. 243).
Qualora, inoltre, esista il
diritto ad una prestazione di invalidità, l'istituto di previdenza è tenuto a
versare prestazioni di invalidità anche se l'invalidità si modifica, per i
medesimi motivi, dopo la fine del rapporto previdenziale (DTF 118 V 45 consid. 5; SZS 1995 pag. 465 consid. 4a; cfr. Moser, Bedeutung und Tragweite
von art. 23 BVG, in: SZS 1995 pag. 426 N 49; STCA 34.1999.17 del 15 marzo
2000).
Va altresì ulteriormente
ricordato che in una sentenza emessa nel Canton Ginevra è stato precisato che
l'art. 23 v. LPP non presuppone che l'interessato fosse assicurato all'inizio
del decorrere del termine di carenza di cui all'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI; è
sufficiente invece che egli fosse affiliato all'istituto di previdenza al
momento in cui è insorta l'incapacità lavorativa che ha condotto all'invalidità
(SVR 1997 BVG Nr. 80).
2.4. L’art. 26 LPP stabilisce che,
per la nascita del diritto alle prestazioni d’invalidità, sono applicabili per
analogia le pertinenti disposizioni della legge federale sull’assicurazione
invalidità (art. 29 LAI, ora art. 28 cpv. 1 e 29 cpv. 1-3 LAI; cfr. in merito
DTF 140 V 474 consid. 3.3.2). L'istituto di previdenza può inoltre stabilire nelle
sue disposizioni regolamentari, che il diritto alle prestazioni sia differito,
fintanto che l'assicurato riscuote il salario completo (SZS 1995 pag. 464
consid. 3b).
Basandosi su questa
disposizione di legge come pure sull'art. 34a cpv. 1 LPP – che l'ha incaricato
di emanare prescrizioni per impedire indebiti profitti dell'assicurato o dei
suoi superstiti in caso di concorso di prestazioni – il Consiglio federale ha
autorizzato all'art. 26 OPP 2 gli
istituti di previdenza a differire il diritto a prestazioni d'invalidità fino
all'esaurimento del diritto all'indennità giornaliera se l’assicurato, in
sostituzione del salario intero, riceve indennità giornaliere
dell’assicurazione contro le malattie, che ammontino almeno all’80 per cento
del salario di cui è privato, e se le indennità giornaliere sono state
finanziate almeno per la metà dal datore di lavoro.
Per la giurisprudenza l'art. 26
OPP2 rappresenta una norma di coordinamento nel tempo, che intende evitare che
il pagamento del salario o di prestazioni sostitutive, grazie a cui il datore
di lavoro è esonerato dal pagamento del salario, procuri all'assicurato delle
risorse più elevate di quelle che percepiva quando lavorava regolarmente
(Messaggio del Consiglio federale sul progetto di LPP, FF 1976 I 202; DTF 129 V
26 e 255, 128 V 24 e 247, 123 V 199 consid. 5c, 120 V 61 consid. 2b, SZS 1994
pag. 236; SZS 1998 pag. 393). Presupposto essenziale è che le indennità siano
state effettivamente versate; un semplice diritto non è sufficiente (Vetter-Schreiber, Berufliche Vorsorge, 2013, ad art. 26 BVV 2 n. 3 pag.
396 con riferimenti; Hürzeler in Schneider/Geiser/Gächter, (éd.), Commentaire
LPP e LFLP, 2010, ad art. 26, n. 8, pag. 387).
Il diritto ad una rendita
d’invalidità può tuttavia essere differito soltanto se le disposizioni interne
(regolamento, statuto) dell’istituto di previdenza lo prevedono esplicitamente
(DTF 123 V 199 e 120 V 61; Hürzeler, op. cit, ad art. 26, n. 10,
pag. 387).
L'istituto di previdenza non
autorizzato a differire la rendita per mancato adempimento delle condizioni
cumulative previste dall'art. 26 OPP2 (o in difetto di una specifica norma
regolamentare) non può nemmeno ridurre la prestazione prevalendosi dell'art. 24
OPP2 in relazione con l'art. 34a cpv. 2 LPP considerato come le indennità
giornaliere non sono dei proventi da prendere in considerazione nell'ambito del
calcolo di un’eventuale sovrassicurazione (Hürzeler, op. cit., ad art. 26 n.
11, pag. 388 con riferimenti).
Giusta l’art. 4 LAI
l’invalidità è l’incapacità al guadagno, presunta permanente o di rilevante
durata cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio. Con incapacità di guadagno si
intende quell’incapacità di eseguire un’attività che si può esigere
dall’interessato in mercato del lavoro e equilibrato e quindi non solo quella
di effettuare il proprio lavoro (DTF 117 V 335 consid. 5c DTF 109 V 28). In
ambito AI va pertanto valutato se l’assicurato dispone ancora di capacità di
guadagno nella sua professione e parimenti se vi è possibilità di guadagno in
altre professioni ammissibili in un mercato del lavoro equilibrato (DTF 109 V
28; DTF 111 V 21; Brühwiler, Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz,
1989 pag. 488). Le attività considerate non si limitano quindi a quelle che
coincidono con l’ultima attività svolta o ad attività affini, ma anche ad
attività diverse. Per la stretta relazione esistente tra la rendita
d’invalidità dell’AI e quella del secondo pilastro emerge che, il concetto
d’invalidità nell’ambito della previdenza obbligatoria e quello
dell'assicurazione invalidità, è di principio il medesimo (DTF 115 V 210; RDAT
I 1995 consid. 2.2 pag. 229).
Secondo la giurisprudenza,
nell'ambito della previdenza obbligatoria, gli istituti di previdenza sono di
principio vincolati da quanto pronunciato dall’AI non solo per quel che
riguarda il grado di invalidità (SZS 1996 p. 48 consid. 2b e 2d; SVR 1994 BVG
Nr. 15 consid. 3c; DTF 115 V 208 consid. 2c; 115 V 215 consid. 4c), ma
ugualmente per quanto concerne la nascita del diritto alla rendita e, di
conseguenza, parimenti per la determinazione del momento a partire dal quale la
capacità al lavoro dell'assicurato si è deteriorata in maniera sensibile e
duratura (DTF 126 V 310 consid. 1; 123 V 271 consid. 2°, 118 V 39 consid. 2b/aa
e riferimenti; SZS 2002 pag. 155; 1997 pag. 68; SVR 1995 BVG Nr. 22 pag. 57
consid. 2a). In tal caso il concetto di invalidità è infatti il medesimo
(Stauffer, op. cit., n. 1018 segg; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1996, pag. 24). Accertamenti separati del
grado di invalidità potrebbero condurre a risultati differenti in
contraddizione con lo scopo della legge (DTF 118 V 39 consid. 2b, 115 V 218
consid. 4 e 210 consid. 2b). A tale vincolo di principio degli istituti di
previdenza alle costatazioni degli organi dell’AI nulla è mutato, secondo la
giurisprudenza, dopo l’introduzione della LPGA (cfr. DTF 130 V 78, 132 V 1).
L’istituto di previdenza non è
tuttavia vincolato in maniera assoluta alle conclusioni dell’AI. Innanzitutto,
a titolo generale, l'istituto previdenziale può scostarsi dalle conclusioni
dell’assicurazione invalidità se queste appaiono di primo acchito insostenibili
(DTF 123 V 271 consid. 2a, 115 V 208 consid. 2c, 212; 215
consid. 4c; 218 consid. 4; 109 V 24; SVR 1995 BVG Nr. 22 pag. 57 consid. 2a; SZS
1996 pag. 47; STFA B 38/92 del 30 novembre 1993 in Plädoyer 1994 pag.
66; Meyer/Blaser, op. cit., pag. 21; cfr. anche DTF 126 V 308 dove si
sottolinea che per la valutazione del quesito a sapere se la valutazione
dell'AI è manifestamente errata e per questo non vincolante per l'istituto di
previdenza sono primariamente determinanti gli atti esistenti al momento in cui
la decisione è stata presa).
D’altra parte, la
giurisprudenza dell'Alta Corte ha stabilito che l'Ufficio AI è tenuto a
notificare una decisione di rendita agli istituti di previdenza entranti in
linea di conto, vale a dire che potrebbero essere chiamati a fornire
prestazioni nel caso specifico. Se non viene coinvolto nella procedura pendente
innanzi all'UAI, l'istituto LPP - che dispone di un diritto di opposizione e
ricorso proprio nelle procedure rette dalla LAI - non è legato alla valutazione
dell'invalidità (nel suo principio, quanto al grado e all'inizio del diritto
così come anche con riferimento alla decisione sullo statuto di persona
invalida, vale a dire di persona ritenuta attiva, parzialmente attiva o non
attiva) effettuata dagli organi dell'AI (DTF 130 V 273 consid. 3.1; 129 V 75 e
129 V 150; cfr. anche le STFA B 32/03 del 21 gennaio 2005; cfr. anche l'art. 49
cpv. 4 LPGA e l'art. 76 cpv. 1 lett. i OAI).
Secondo il TFA, considerato
come lo scopo del vincolo alla pronuncia dell'AI sia quello di sgravare gli
istituti di previdenza da accertamenti dispendiosi, bisogna ritenere che tale
vincolo sia riferito unicamente a quegli accertamenti e a quelle valutazioni
degli organi dell’AI che nell’ambito della procedura (dell’AI) erano
determinanti per l’esame della pretesa alla rendita d’invalidità e sui quali
andava effettivamente deciso; diversamente gli organi della previdenza
professionale devono esaminare i presupposti della pretesa liberamente (STFA B 50/99 del 14 agosto 2000; B 79/99 del 26 gennaio 2001 e 4/00).
Ne discende che la fissazione
della data d’inizio del diritto alla rendita da parte dell’Ufficio AI non
esclude che l’incapacità lavorativa motivante il diritto a prestazioni
d’invalidità della previdenza professionale sia subentrata, foss’anche in
misura ridotta, già prima dell’inizio dell’anno di carenza secondo l’AI
(Stauffer, op. cit., n. 1020 segg; SZS 2003 pag. 45 e 2005 pag. 241; STFA B 47/98 dell’11 luglio 2000).
In virtù dell’art. 6 v. LPP,
inoltre, le fondazioni di previdenza, oltre alla possibilità di introdurre la
previdenza più estesa (art. 49 cpv. 2 LPP; cfr. SZS 1995 pag. 465/466 consid.
4b/aa), sono libere di estendere il concetto di invalidità. Ciò non significa
tuttavia che i fondi di previdenza dispongono di un margine di apprezzamento
illimitato (SZS 1995 p. 466 consid. 4b/aa; DTF 118 V 35). Se essi adottano nei
loro statuti o nei regolamenti un certo metodo di valutazione, devono conformarsi,
nell'applicazione dei criteri, ai concetti usuali delle assicurazioni sociali e
ai principi generali (DTF 113 II 347 consid. 1, 111 V 239).
Se essi infatti fanno espresso
riferimento al concetto di invalidità previsto dall’AI, sono vincolati dalla
valutazione dell’invalidità fatta dall'assicurazione invalidità, a meno che la
stessa appaia di primo acchito insostenibile (DTF 115 V 208 consid. 2c e 215
consid. 4c; SZS 2002 pag. 155 e 1996 pag. 48 consid. 2b/d; SVR 1995 BVG Nr. 22
pag. 57 e 1994 BVG Nr. 15 consid. 3c;).
Infine, se il concetto di
invalidità è più esteso, il fondo di previdenza non è vincolato alle
conclusioni dell’AI. In tal caso la fondazione può statuire liberamente tenuto
conto di regole proprie. In simili condizioni potrà senz'altro fondarsi su
elementi raccolti dall'Ufficio AI, ma non sarà vincolata da una valutazione che
si fonda su altri criteri (SZS 1997 pag. 71 e 1996 pag. 56; DTF 118 V 73
consid. 1; 117 V 335 consid. 5c).
Infine, l’istituto di
previdenza non è vincolato alle conclusioni dell’AI circa il grado di
invalidità di assicurati occupati parzialmente calcolato giusta il metodo misto
di valutazione del grado di invalidità secondo l’art. 28 LAI e art. 16 LPGA. In
effetti, in quest’ambito il grado
d'invalidità stabilito dagli organi dell'assicurazione per l'invalidità è
vincolante per l'istituto di previdenza solo per quanto attiene all'attività
lucrativa (DTF 144 V 72 consid. 4.2 e 4.3; cfr. anche Vetter-Schreiber,
op. cit., all’art. 24 n. 7 e n. 25). Considerato infatti come la LPP,
contrariamente all’AI, assicuri solo le persone attive professionalmente, è
determinante solo la diminuzione della capacità lavorativa riferita alla parte
salariata. Solo in questa misura è data un vincolo di principio alla
commisurazione dell’invalidità da parte dell’AI (DTF 120 V 110 seg.; Stauffer,
op. cit. n. 1025 e 1070). Il Tribunale federale ha di recente nuovamente
confermato che contrariamente a quanto
previsto nell'assicurazione contro gli infortuni, nella previdenza
professionale non si prende in considerazione il reddito ipotetico calcolato
sulle presunte possibilità di guadagno di un assicurato che si suppone
utilizzarle pienamente (DTF 144 V 72 consid. 5.3.3 e 5.3.4 con riferimenti).
Sia infine ricordato che per l'art.
28 cpv. 1 lett. b LAI il diritto alla rendita nasce, tra l'altro, il più presto
nel momento in cui l'assicurato è stato per un anno e senza notevoli
interruzioni incapace al lavoro almeno al 40% in media. Giusta l’art. 24 cpv. 1
LPP infine l’assicurato ha diritto alla rendita intera di invalidità se, nel
senso dell’AI, è invalido per almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è
invalido per almeno il 60%, a una mezza rendita se è invalido per almeno il 50%
e a un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40%.
Nell’ambito della previdenza
più estesa (sovraobbligatoria) gli istituti di previdenza possono prevedere nel
loro regolamento, in deroga all’art. 24 cpv. 1 LPP, che l’ammontare della
rendita corrisponda al grado d’invalidità. Tuttavia l’importo della stessa deve
corrispondere almeno alla rispettiva prestazione obbligatoria (STFA B 115/06
del 5 ottobre 2007 consid. 2.2, B 72/06 dell’11 settembre 2007 consid. 2.1; Vetter-Schreiber,
op. cit., all’art. 24 n. 23, pag. 108).
2.5. Nel caso in esame litigiosa
è, come detto, l'assegnazione all'assicurata di una rendita d'invalidità della
previdenza professionale. AT 1 è invalida ai sensi dell'assicurazione
invalidità, in quanto dal 1. gennaio 2016 ha percepito dall’AI una rendita
intera dall’AI, dal 1. agosto 2016 al 31 dicembre 2017 un quarto e dal 1.
gennaio 2018 una mezza rendita (consid. 1.2). Innanzitutto, l’istituto di
previdenza convenuto non contesta l'invalidità dell'attrice, bensì il fatto di
essere il debitore di una prestazione d'invalidità della previdenza
professionale, ritenendo che il danno alla salute all'origine dell'incapacità
lavorativa che ha causato l'attuale invalidità sia preesistente all'assunzione
da parte della __________ e, quindi, all'affiliazione alla CV 1.
Secondo la giurisprudenza l’art.
23 LPP persegue anche lo scopo di delimitare la responsabilità tra più istituti
di previdenza. La questione si pone ad esempio nel caso in cui il lavoratore,
già colpito nella sua salute in una misura atta a influenzare la sua capacita
di lavoro, entra al servizio di un nuovo datore di lavoro e viene in seguito
posto al beneficio di una rendita di invalidità. In tale ipotesi, a determinate
condizioni, le prestazioni vanno versate dal precedente istituto di previdenza
e non dall'attuale (cfr. DTF 123 V 264 consid. 1c; 120 V 117
consid. 2c e 120 secondo cui "l'art. 23 LPP vise quant à lui à
prolonger la responsabilité de l'institution de prévoyance au-delà de
l'affiliation, lors de la survenance de l'éventualité assurée"; cfr.
anche SZS 2002 pag. 156 consid. 2b; STFA B 64/99 del 6 giugno 2001).
Secondo la giurisprudenza
federale, affinché il precedente istituto di previdenza sia tenuto a versare la
prestazione d’invalidità, l’incapacità di lavoro deve essersi manifestata in
un’epoca in cui l’assicurato era affiliato presso quell’istituto e deve inoltre
sussistere fra detta incapacità e l’invalidità uno stretto nesso materiale e
temporale.
Vi è connessione materiale
se il danno alla salute all’origine dell’invalidità (o dell’aumento del grado
di invalidità) è essenzialmente lo stesso che si è già manifestato durante
l’affiliazione al precedente istituto di previdenza e che ha causato
un’incapacità di lavoro.
La connessione temporale
presuppone che l'assicurato, dopo l'insorgenza dell'inabilità lavorativa, non
sia ridivenuto abile al lavoro per lungo tempo. Tale connessione è interrotta
se, durante un certo periodo, l'assicurato è nuovamente abile al lavoro,
ritenuto comunque che un breve periodo di remissione non basta per interrompere
il rapporto di connessione temporale (cfr. DTF 144 V 58, 138 V 419 consid. 6.2, 130 V 275 consid. 4, 123 V 264 consid. 1c e 120 V 117 consid.
2c). In effetti secondo il TFA “l’ancienne institution de prévoyance ne
saurait, en effet, répondre de rechutes lointaines ou de nouvelles
manifestations de la maladie plusieurs années après que l’assuré a recouvré sa
capacité de travail." (DTF 120 V 117 consid. 2c; cfr. anche DTF
138 V 409 consid. 6.2)
In tal caso il vecchio istituto
di previdenza è liberato da qualsiasi obbligo (DTF 120 V 117; M. Moser, Die
zweite Säule und ihre Tragfähigkeit, Basilea 1993, pag. 210).
Si osservi che il requisito del
nesso di causalità materiale e temporale, quale criterio per l'obbligo
prestativo di un istituto di previdenza, non è applicabile solo quando si
tratti di delimitare la responsabilità tra due istituti di previdenza. Tale
criterio vale in ogni caso, cioè anche quando si tratta di decidere se un
istituto di previdenza a cui un lavoratore era affiliato al momento
dell'insorgenza dell'incapacità lavorativa debba rispondere per il rischio
d'invalidità sorto dopo la fine del rapporto di previdenza in un momento in cui
l'interessato ancora non aveva reperito un nuovo lavoro e, quindi, ancora non
era assicurato presso alcun istituto di previdenza (SVR 2001 BVG Nr. 18 pag. 69
consid. 5a pag. 70; STFA B 34/01 del 15 novembre 2001 consid. 1b e B 72/99 del
10 ottobre 2001 consid. 4). In effetti per ammettere l’obbligo prestativo di un
istituto di previdenza occorre che le condizioni previste dall’art. 23 LPP
siano adempiute, ossia che esista un’invalidità ai sensi dell’AI, che la stessa
sia di almeno il 40%, l’inabilità lavorativa che ha poi portato all’invalidità
sia insorta durante il rapporto previdenziale, l’invalidità sia riconducibile
alla medesima causa che ha portato all’inabilità lavorativa: in assenza di uno
di questi presupposti l’obbligo prestativo va negato (Stauffer, op. cit. n.
1031 segg).
Per i casi in cui già prima
dell’inizio del rapporto previdenziale esisteva una parziale inabilità
lavorativa che tuttavia non dava diritto a una rendita d’invalidità da parte
dell’AI essendo il conseguente grado di invalidità inferiore al 40%, la
rigorosa applicazione dei principi sanciti dall’art. 23 lett. a LPP, che
appunto fa dipendere l’obbligo prestativo all’esistenza di un rapporto
assicurativo nel momento del subentrare dell’incapacità lavorativa, fa sì che
in questi casi nel caso di un aumento dell’inabilità lavorativa per la stessa
causa l’istituto di previdenza non è tenuto a versare le prestazioni poiché
l’inabilità lavorativa sussisteva già all’inizio del rapporto di previdenza
(DTF 123 V 267 consid. 3; Stauffer, op. cit., n. 1058).
A questo principio viene
tuttavia parzialmente derogato nei casi di invalidità causata da un’infermità
congenita e di invalidi minorenni giusta le lett. b e c dell’art. 23 LPP, nel
senso che in questi casi gli assicurati hanno diritto a prestazioni da parte
dell’istituto di previdenza in caso di aggravamento dell’incapacità lavorativa
ad almeno il 40% durante l’affiliazione anche se presentavano già un’incapacità
al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all’inizio dell’attività
lucrativa (cfr. al consid. 2.11; in argomento cfr. Stauffer, op. cit, n. 1059).
Ai fini del versamento delle
prestazioni di invalidità della previdenza professionale obbligatoria
dev'esserci quindi un nesso materiale e temporale stretto tra la causa dell’incapacità
di lavoro e l'invalidità. Il nesso materiale è, come accennato, dato se
il danno alla salute alla base dell'invalidità è in sostanza il medesimo che ha
causato l'incapacità lavorativa. Questo presupposto non è realizzato per
esempio se l'incapacità lavorativa è riconducibile ad un dolore dorsale, mentre
l'invalidità ad una malattia psichica e dagli atti non emerge che vi sia
un'interazione tra le due affezioni (SZS 2003 pag. 361).
Nella sentenza pubblicata in
DTF 134 V 20, il TF, apportando dei chiarimenti a quanto stabilito dalla
precedente giurisprudenza, ha in particolare precisato che determinante per
l’insorgenza dell’incapacità lavorativa ai sensi dell’art. 23 lett. a LPP è
l’inabilità nell’attività precedentemente svolta, mentre il nesso temporale si
determina sulla base dell’incapacità lavorativa, rispettivamente della capacità
lavorativa in un’attività ragionevolmente esigibile confacente con il danno
alla salute (cfr. Hürzeler, in Schneider/Geiser/Gächter, Commentaire LPP et
LFLP, ed. 2019, art. 23, n. 36, pag. 368; cfr. pure DTF 144 V 58).
Il TFA ha inoltre precisato
che, nel caso di interruzione dell’incapacità di lavoro, non si può procedere
ad un’applicazione schematica, analogamente a quanto previsto agli art. 29ter e
88a cpv. 1 OAI (DTF 123 V 264 e 120 V 118 consid. 2c/bb), mitigando il tenore
di una precedente sentenza, in cui aveva stabilito che il nuovo istituto di
previdenza è obbligato a versare la rendita solo se l’assicurato ha lavorato
per tre mesi interi, dopodiché si è ripresentata un’incapacità di lavoro (cfr.
STFA B 38/92 del 30 novembre 1993 in: Plädoyer 4/94 pag. 66/67). Per risolvere
tale questione si dovrà quindi tener conto delle circostanze del caso concreto,
e meglio della natura della malattia, del pronostico del medico e dei motivi che
hanno indotto ad assumere l’interessato (DTF 134 V 22, 123 V 264 e 267; SZS
2002 pag. 156 consid. 2b; SVR 2001 BVG no. 18 pag. 69segg.; cfr. anche DTF 120
V 118 consid. 2b). In questo senso nel caso di un assicurato invalido bisognerà
negare il riacquisto della capacità lavorativa anche nel caso del tentativo, di
oltre tre mesi, di ripresa dell’attività lavorativa, se la ripresa era motivata
più da ragioni sociali e una ripresa dell’attività lavorativa duratura era
comunque da ritenere improbabile (DTF 134 V 22, 123 V 264 consid. 1c, 120 V 117).
Decisivo è piuttosto il quesito di sapere se durante la ripresa dell’attività
lavorativa l’assicurato ha apportato o meno una prestazione lavorativa piena e
se il riacquisto duraturo della capacità lavorativa sembra probabile alla luce
dei risultati del tentativo di ripresa del lavoro (Vetter-Schreiber, op. cit.
ad art. 23 n. 37 p. 97; STFA B 4/02 del 30 ottobre 2002 e riferimenti a SZS
1997 pag. 67) (con riferimento al presupposto della connessione materiale nel caso
della sussistenza di problemi somatici e psichici, cfr. Vetter-Schreiber, op. cit., ad art. 23 n. 25 pag. 82 con riferimenti;
cfr. anche STF 9C_597/2008 del 3 dicembre 2008 consid. 2.2.2 con
riferimenti; cfr. Hürzeler, op. cit., all’art. 23, n. 28 pag. 360; STFA B 37/06
del 22 settembre 2006; B 32/03 del 21 gennaio 2005; cfr. anche B 11/02 del 14
giugno 2004; B 9/06 del 21 novembre 2006; B 22/04 del 21 aprile 2005; B 73/05
del 3 maggio 2006; B 37/06 del 22 settembre 2006; cfr. anche STF 9C-578/2008
del 29 maggio 2009; 9C-772/2007 del 26 febbraio 2008; 9C-330/2008 del 4
settembre 2008; 9C-367/2008 del 17 aprile 2009).
Quanto al presupposto della
connessione temporale va ancora detto che parte della dottrina ritiene
che la durata dell’esercizio dell’attività lavorativa, il cui motivo può essere
terapeutico, non ha rilevanza determinante né prevalente nell’ambito della
valutazione delle circostanze del caso concreto, bensì configura solo un
indizio. Di conseguenza, il fattore tempo deve passare in secondo piano,
rispetto ad altri aspetti della fattispecie, se si può ritenere che, in un
ambiente normale, cioè non protetto né particolarmente comprensivo, il
reinserimento sarebbe fallito (M. Moser, Eine Gesetzesnorm sorgt zur Verunsicherung:
weitere Fragen zu art. 23 BVG, SZS/RSAS 1997, Sonderheft, pag. 120 segg., in
particolare 124; cfr. anche STFA B 22/99 del 6 agosto 2001 dove una ripresa
dell’attività lavorativa della durata di sette mesi non ha comportato nel caso
specifico un’interruzione del legame temporale; cfr. anche STFA B 38/92 del 30
novembre 1993).
Da ultimo va anche detto che se
l’invalidità che dà luogo a una rendita è da ricondurre a diverse affezioni
alla salute, di cui però solo una ha avuto un influsso sulla capacità
lavorativa dell’assicurato durante la copertura previdenziale, l’istituto di
previdenza deve unicamente rispondere per l’invalidità che risulta da
quest’ultima. Per la parte dell’invalidità che è dovuta a dei disturbi che si
sono manifestati in modo tale da dare luogo a prestazioni solo dopo che la
persona assicurata ha lasciato l’istituto di previdenza, la connessione
materiale necessaria fa infatti difetto (Hürzeler, op. cit., all’art. 23 pag.
361).
Secondo la giurisprudenza, può
esservi un nesso materiale tra l’incapacità lavorativa per motivi somatici,
sorta durante la copertura assicurativa e su cui è stato fondato il diritto ad
una rendita dell’AI, anche nel caso in cui la stessa incapacità sia stata
fondamento di successive prestazioni previdenziali per motivi psichici.
Necessaria, ma non sufficiente condizione, è che il danno alla salute psichica
si sia già manifestato durante il periodo di assicurazione e che abbia
visibilmente marcato il decorso della malattia (Vetter-Schreiber,
op.cit., art. 23 n. 34, pagg. 94-95 con riferimenti a STFA B 46/06 del 29
gennaio 2007 consid. 3.3 e STF 9C_772/2007 del 26 febbraio 2008 consid. 4.2;
cfr. anche 9C_597/2008 del 3 dicembre 2008 consid. 2.2.2 con
riferimenti; cfr. Hürzeler, op. cit, all’art. 23 n. 28, pag. 360).
Tuttavia, nel caso in cui le
affezioni somatiche e psichiche possono essere chiaramente distinte, non vi è
un nesso materiale se durante il rapporto di previdenza la diminuzione della
capacità lavorativa non era dovuta a motivi psichici che hanno finalmente
condotto all’invalidità, ma a degli elementi somatici non invalidanti (Hürzeler, op. cit., all’art. 23, n. 28, pag. 360 con riferimento a STFA
B 37/06 del 22 settembre 2006 consid. 3.3 e STF 9C_370/2016 del 12 settembre
2016 consid. 3). Non vi è parimenti una connessione materiale tra una
sintomatologia somatica e somatoforme e la susseguente depressione,
manifestatasi in modo rilevante dopo il rapporto previdenziale
(Vetter-Schreiber, op. cit., all’art. 23 n. 34, pag. 95 con
riferimento a STFA B 73/05 del 3 maggio 2006; riportata anche da Hürzeler, op.
cit. all’art. 23 n. 28, pag. 361).
Si osservi infine che il
requisito della connessione materiale e temporale quale criterio per l'obbligo
prestativo di un istituto di previdenza non è applicabile solo quando si tratti
di delimitare la responsabilità tra due istituti di previdenza. Tale criterio
vale in ogni caso, in particolare anche nell'eventualità in cui un assicurato
diventa incapace al lavoro in un periodo in cui è assicurato e successivamente,
in un momento in cui ancora non si è affiliato ad un nuovo istituto di
previdenza, diventa invalido (SVR 2001 BVG no. 18 pag. 69segg).
Per quanto riguarda gli
assicurati attivi solo parzialmente, l’obbligo prestativo dell’istituto di
previdenza si decide, in applicazione dei suesposti principi generali, in base
al primo manifestarsi dell’inabilità lavorativa che ha portato all’invalidità.
Se un lavoro a tempo parziale viene svolto in presenza di un’inabilità
lavorativa duratura di almeno il 20% e la successiva invalidità è da ricondurre
alla stessa causa che aveva portato all’inabilità lavorativa, responsabile per
la prestazione d’invalidità è l’istituto di previdenza presso il quale
l’assicurato era assicurato nel momento del primo manifestarsi dell’inabilità
lavorativa, nel caso in quel momento vi fosse effettivamente un rapporto
assicurativo (Stauffer, op. cit., n. 1068 con riferimento a SZS 2000 pag. 369
consid. 1b). Ne discende che se una persona assicurata entra in una nuova
istituzione di previdenza e già in quel momento subiva una imitazione della capacità
lavorativa, in caso di successiva invalidità responsabile delle prestazioni
sarà la precedente istituzione di previdenza, non quella nuova, se l’invalidità
è da ricondurre alla stessa causa dell’inabilità lavorativa al momento dell’affiliazione.
Se il grado di invalidità aumenta per lo stesso motivo, è sempre la precedente istituzione
previdenziale a dover rispondere (SZS 1997 p. 549 e Stauffer, op. cit n. 1068).
In DTF 129 V 132 segg. la Corte federale ha concluso che chi esercita due attività lucrative equivalenti al 50% e
supera in ognuna di esse il salario minimo di cui all’art. 7 LPP risulta
assicurato obbligatoriamente presso gli istituti di previdenza di entrambi i
datori di lavoro. Se l'assicurato diventa invalido al 50% e lascia per questo
motivo una delle due attività, mantenendo l'altra con lo stesso grado di
occupazione precedente, l'istituto di previdenza del datore di lavoro restante
non è tenuto a versare prestazioni mentre l'altro istituto deve corrispondere
una rendita intera.
Per quanto concerne il caso
dell’aumento del grado di invalidità, per la giurisprudenza, se un lavoratore
già titolare di una mezza rendita d’invalidità dell’AI intraprende un’attività
lavorativa parziale rispettivamente la cambia e, di conseguenza, si affilia ad
un nuovo istituto di previdenza (con o senza riserve) e in seguito le sue
condizioni di salute peggiorano per la medesima causa, rendendolo di
conseguenza titolare di una rendita intera dell’AI, perdurando la pregressa
invalidità parziale anche durante la durata del rapporto di lavoro e
previdenziale, non esiste alcun diritto a prestazioni della previdenza
professionale nei confronti del nuovo istituto di previdenza cui si era
affiliato poiché ciò contravverrebbe al principio assicurativo. Il precedente
istituto di previdenza rimane responsabile anche per l’aumento del grado di
invalidità. Un diritto a prestazioni della LPP potrebbe soltanto nascere
qualora fosse intercorso un periodo di ritrovata completa abilità lavorativa
interruttivo del nesso temporale (Stauffer, Rechtsprechung, all’art. 23 pag. 76
con riferimenti; cfr. anche Hürzeler, op. cit., all’art. 23 n. 54 pag. 376; DTF
123 V 265 consid. 1c e 2; STFA B 24/01 del 24 febbraio 2003; STF 9C_658/2016
del 3 marzo 2017 consid. 6.4.2). Ciò vale anche quando la persona già
parzialmente inabile non percepisce alcuna rendita di invalidità da un
precedente istituto di previdenza, perché nel momento della prima insorgenza
della parziale inabilità lavorativa non era assicurata ai fini della LPP
(Hürzeler, op. cit. all’art. 23 n. 55 pag. 377). Una responsabilità del nuovo
istituto di previdenza è invece da ammettere se subentra una nuova causa
invalidante che giustifica di per sé una prestazione d’invalidità (Stauffer,
op. cit. n. 1068). Tale giurisprudenza è valida analogicamente anche ai casi di
applicazione delle lett. b e c dell’art. 23 LPP (Hürzeler, op. cit. all’art. 23
n. 55 pag. 377).
Questi principi sviluppati
sull’art. 23 LPP valgono di massima anche nell’ambito della previdenza
sovraobbligatoria, a meno che il Regolamento o gli statuti prevedano
diversamente (segnatamente in riferimento al concetto di invalidità rilevante e
al rischio assicurato; cfr. DTF 123 V 264 consid. 1b; STFA B 101/02 del 22
agosto 2003 consid. 4 e STF 536/2012 del 28 dicembre 2012 consid. 2.2). In
particolare un precedente istituto di previdenza può rifiutare la copertura di
prestazioni sovraobbligatorie per l’aggravamento del grado di invalidità
intervenuto in un momento in cui un assicurato (già parzialmente invalido) non
era più assicurato, qualora il Regolamento faccia dipendere la concessione di
prestazioni di invalidità dal manifestarsi dell’invalidità (non solo
dell’inabilità lavorativa) ancora durante la durata del rapporto assicurativo
rispettivamente (legittimamente) preveda un limite temporale della copertura
per il caso di aumento del grado di invalidità dopo la fine del rapporto di
previdenza (Hürzeler, op. cit. all’art. 23 n. 58 pag. 378; DTF 136 V 65 consid.
3.5 e riferimenti; Vetter-Schreiber, op. cit, all’art. 23 n. 46 con riferimento
a STF 91/02 del 24 aprile 2003).
La responsabilità del nuovo
istituto di previdenza per un peggioramento di una precedente inabilità
lavorativa durante il periodo di affiliazione potrebbe altrimenti insorgere,
sulla base del principio dell’affidamento e per quanto riguarda le prestazioni
sovraobbligatorie, qualora il nuovo istituto di previdenza, che ha definito nel
suo regolamento o nei suoi statuti il rischio assicurato diversamente che nella
LPP, abbia, al momento dell’ammissione dell’assicurato già parzialmente
invalido, espressamente (“ausdrüklich”) garantito la completa ammissione
nella copertura previdenziale rispettivamente non abbia fatto uso della
possibilità prevista dal regolamento di introdurre, al momento dell’ammissione,
una riserva per ragioni di salute. In questo caso la persona assicurata può
confidare, sulla base del principio dell’affidamento, di godere della copertura
assicurativa previdenziale per la residua capacità lavorativa presso la nuova
istituzione di previdenza anche nel caso del successivo peggioramento del grado
di invalidità per la medesima causa (Hürzeler, op. cit, all’art. 23 n. 60 pag.
378 e Stauffer, op. cit, pag. 346; cfr. anche Stauffer, Rechtsprechung, op.
cit, all’art. 23 pag. 76, con riferimento a STFA B 101/02 del 22 agosto 2003,
pubbl. in SVR 2005 LPP n. 17 pag. 55; Boll. UFAS, n. 74/2004,
cifra 433; cfr. anche STF 9C_658/2016 del 3 marzo 2017).
2.6. L’“Allgemeines
Rahmenreglement (ARR)” della CV 1 in vigore dal 1. gennaio 2015 prevede che “Anspruch
auf eine temporäre Invalidenrente haben versicherte Personen, die im Sinne del
IV zumindest 40% invalid sind, sofern sie bei Eintritt der Arbeitsunfähigkeit,
deren Ursache zur Invalidität geführt hat, in der Stiftung versichert waren”
(Abs. 1; doc. A3). La normativa prevede dunque che diritto a prestazioni
d’invalidità hanno le persone assicurate che ai sensi dell’AI sono invalidi al
minimo al 40%, a condizione che esse fossero assicurate alla Fondazione nel
momento in cui è subentrata l’incapacità lavorativa. Per quanto riguarda il
grado di invalidità, l’art. 17 dell’ARR prevede quanto segue:
" 2) IV-Grad
Der Grad der Invalidität entspricht dem von der
IV festgestellten Invaliditätsgrad. Auf dem überobligatorischen Teil der
Invalidenrente kann der Stiftungsrat vom Entscheid der IV abweichen, sofern der
Vertrauensarzt der Stiftung diese Korrektur mit einem Gutachten unterstützt.
3) Rentenabstufung
Beträgt der Invaliditätsgrad 70% oder mehr, wird
eine volle Invalidenrente ausgerichtet. Es besteht Anspruch auf eine
Dreiviertelrente bei einem Grad von mindestens 60%, auf eine halbe Rente bei
einem Grad von mindestens 50º/o und auf eine Viertelrente bei einem Grad von
mindestens 40%. Ein lnvaIiditätsgrad von weniger als 40% begründet keinen
Anspruch auf eine Invalidenrente.
4) Beginn
Die temporäre Invalidenrente wird nach Ablauf der
im Vorsorgeplan festgelegten Wartefrist ausbezahlt, frühestens jedoch nach
Beendigung der Lohnfortzahlung oder Erschöpfung allfälliger Taggeldansprüche
aus der Lohnausfallversicherung.
5) Wartefrist
Die Wartefrist wird im Vorsorgeplan festgelegt. Für
die Berechnung der Wartefrist werden Perioden der Erwerbsunfähigkeit
zusammengezählt, soweit sie nicht vor einer Periode der vollen Erwerbsunfähigkeit
von mehr als 12 Monaten liegen. Es besteht ohne neue Wartefrist Anspruch auf
die lnvalidenrente, wenn die versicherte Person bereits früher Anspruch auf
eine lnvalidenrente
hatte und in der Zwischenzeit nicht länger als 12
Monate voll erwerbsfähig war.” (doc.
A/3)
Il Piano di previdenza della
Fondazione convenuta in vigore dal 1. gennaio 2015 per la Cassa pensione della __________
prevede al suo art. 5 che la rendita d’invalidità “viene corrisposta
dopo una durata dell'incapacità al guadagno di 24 mesi, non prima tuttavia che
si concluda la protrazione del pagamento del salario oppure non prima
dell'esaurimento di eventuali indennità giornaliere dell'assicurazione per
perdita di salario. La rendita d'invalidità temporanea si basa sul grado
dell'incapacità al guadagno. In caso di invalidità totale, la rendita
d'invalidità annua ammonta al 50% del salario annuo assicurato” (doc. A/7).
Dal tenore di queste norme
emerge che il concetto di invalidità del disciplinamento regolamentare della Fondazione
convenuta coincide sostanzialmente con quello della LPP e, quindi, della LAI.
Non è d’altra parte nemmeno prevista una regolamentazione divergente
dell’art. 23 LPP, ragione per cui la suesposta giurisprudenza sviluppata su
questa norma è in concreto applicabile (cfr. DTF 123 V 262).
2.7. Dall’incarto AI emerge che in
occasione dell’ultima assegnazione della rendita l’Ufficio AI ha statuito che
il diritto alla rendita intera a favore dell’attrice è sorto dal 1. gennaio
2016.
Richiamati i combinati art. 28
cpv. 1 lett. b e art. 29 LAI per i quali il diritto alla rendita nasce al più
presto nel momento in cui l’assicurato ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6
LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione,
l’Ufficio AI ha quindi fatto partire il periodo di carenza nel gennaio 2015,
momento in cui all’assicurata è stata certificata un’inabilità lavorativa (cfr.
al consid. 2.8 nel dettaglio).
La convenuta non contesta né i
gradi di inabilità lavorativa né l'invalidità dell'attrice, bensì il fatto di
essere debitrice della relativa prestazione. A suo avviso infatti l’incapacità
al lavoro rilevante che ha portato all’invalidità non è riconducibile al mese
di gennaio 2015, ma si situerebbe, perlomeno nella misura (rilevante ai fini
previdenziali) di almeno il 20%, ad un momento precedente e, comunque, in
un'epoca in cui l’interessata non era ancora assicurata presso di lei, per poi
perdurare in seguito, almeno in tale misura, senza interruzioni di rilievo.
Nella fattispecie va innanzitutto
rilevato che la decisione dell'AI del 12 aprile 2019 attribuente all’attrice la
prestazione d'invalidità (così come già quella del 13 febbraio 2018) è stata
notificata dall'Ufficio AI erroneamente alla “__________” di __________, la
quale tuttavia non coincide con la CV 1. Dell’avvenuta errata notifica la
convenuta ha del resto informato l’Ufficio AI con scritto 21 giugno 2019, dopo
essere stata contattata dall’assicurata con la richiesta di prestazioni (doc.
AI 251).
Ora, alla luce della mancata
corretta notifica delle decisioni dell’AI, richiamato quanto esposto al consid.
2.5 che precede in relazione al vincolo di principio degli istituti di
previdenza a quanto pronunciato dall’AI, alla condizione tuttavia che l'Ufficio
AI notifichi la decisione di rendita agli istituti di previdenza entranti in
linea di conto (DTF 130 V 273 consid. 3.1; 129 V 75 e 129 V 150; Stauffer, op.
cit, n. 1018; cfr. anche gli art. 49 cpv. 4 LPGA e 76 cpv. 1 lett. i OAI),
appare dubbia la questione di sapere se la convenuta sia da considerare
vincolata alle decisioni dell’AI.
Tale questione può tuttavia
restare aperta, non solo poiché in ogni modo la convenuta non contesta le
conclusioni dell’AI, segnatamente riguardo alla data d'inizio dell'inabilità
lavorativa fissata per far partire l'anno di carenza così come di principio alla
misura dell’inabilità lavorativa e alla determinazione dei salari da
confrontare per la fissazione del grado d’invalidità per la parte lavorativa
(art. 28 e 29 LAI).
Ma anche poiché per la giurisprudenza
ricordata sopra l’istituto previdenziale può comunque scostarsi dalle
conclusioni dell’AI circa la data d’inizio dell’inabilità non solo nel caso in
cui le conclusioni dell’AI siano manifestamente errate, ma anche se e nella misura
in cui la conclusione dell’AI si sia fondata su valutazioni essenzialmente
determinanti per l’esame della pretesa in ambito AI rispettivamente
tralasciandone altre non di rilievo per l’AI (cfr. le citazioni al consid. 2.5
che precede).
Nel caso concreto, come meglio si
dirà in seguito (consid. 2.8), l’Ufficio AI, con provvedimento 4 gennaio 2013, aveva
soppresso la rendita erogata considerato come all’assicurata fosse stata
riconosciuta dal marzo 2012 un’inabilità lavorativa del 30% con un conseguente
grado di invalidità del 36%, insufficiente per l’erogazione di una rendita
(doc. AI p. 94). Confrontata con la nuova richiesta di prestazioni del gennaio
2015 l’Ufficio AI ha unicamente istruito la sussistenza o meno di un’inabilità
rilevante. La questione di sapere se e in che misura l’assicurata fosse stata
inabile al lavoro nel periodo intercorrente tra la soppressione della rendita
dal marzo 2013 e il nuovo peggioramento nel 2015 non è stato oggetto di esame.
In queste condizioni, posto come
in ambito LPP è sufficiente un’incapacità lavorativa di rilievo ai sensi
dell’art. 23 LPP (vale a dire secondo, la giurisprudenza, duratura e di almeno
il 20%, cfr. Stauffer, op. cit., n. 1047; VSI 1998 pag. 126) per costituire un
evento assicurato ai sensi dell’art. 23 LPP, la fissazione della data d’inizio
del diritto alla rendita da parte dell’Ufficio AI non esclude quindi che
un’incapacità lavorativa rilevante per il diritto a prestazioni d’invalidità
della previdenza professionale sia perdurata rispettivamente subentrata,
foss’anche in misura ridotta, già precedentemente all’inizio dell’anno di
carenza secondo l’AI (SZS 2003 p. 45 e 2005 p. 241; STFA B 47/98 dell’11 luglio
2000 e B 81/03 del 9 novembre 2004).
In tale misura in questa sede
va esaminato liberamente se un’eventuale limitazione della capacità lavorativa
rilevante ai fini previdenziali (vale a dire di almeno il 20%) sia sopravvenuta
già prima del gennaio 2015 rispettivamente se la stessa sia perdurata in misura
rilevante (vale a dire superiore del 20%) e senza interruzioni di rilievo nel
periodo successivo alla soppressione della rendita nel 2013 (DTF 120 V 109
consid. 3c; STFA B 35/00 del 22 febbraio 2002; SVR 1997 BVG Nr. 80).
Sia inoltre già in questa sede anticipato
che la Fondazione non è comunque vincolata alle conclusioni
dell’amministrazione nella misura in cui l’AI ha effettuato il calcolo del
grado di invalidità utilizzando il metodo misto applicabile agli assicurati
attivi professionalmente a tempo parziale (cfr. in particolare l’art. 27bis
OAI, in vigore dal 1 gennaio 2018), metodo che, giusta la giurisprudenza,
non è applicabile nell’ambito della previdenza professionale (in
proposito cfr. al consid. 2.5 e consid. 2.10).
2.8. In concreto, dagli atti
emerge che AT 1, di professione segretaria d’albergo, è stata la prima volta messa
al beneficio di prestazioni d’invalidità dell’AI, con decisione 6 marzo 2009
(percependo una rendita intera da giugno 2006 al 31 gennaio 2007, una mezza
sino al 30 settembre 2007 per un grado d’invalidità del 55% e in seguito, dopo
compensazione dell’indennità giornaliera versata dall’AI durante lo svolgimento
del provvedimento professionale dal 1. ottobre 2007 al 30 giugno, dal 1 luglio
2008 un quarto per un grado di invalidità del 47%) a seguito di problematiche
psichiche, in particolare una depressione e una fibromialgia. L’amministrazione
ha concluso che l’assicurata era da considerare inabile in misura completa dal
giugno 2005 e al 40% dal novembre 2006 nella sua attività e in attività confacenti,
sulla base di una perizia multidisciplinare del __________ del 21 maggio 2007
che aveva posto quale diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa quella
di “Sindrome ansiosodepressiva (F 41.2)” (oltre a altre diagnosi non
invalidanti; cfr. al consid. 2.9.1; doc. AI 33/13).
L’assicurata è stata quindi
messa al beneficio di provvedimenti di ordine professionale dell’AI nella forma
di un allenamento lavorativo presso la __________ a __________ dal 1. ottobre
2007 al 30 giugno 2008, al termine del quale l’assicurata è stata assunta dalla
stessa ditta con un pensum del 50% (doc. AI 56).
Nel 2012 è stata avviata una
revisione della prestazione e l’assicurata è stata nuovamente peritata dal __________,
il quale, con perizia 20 settembre 2012 ha posto le diagnosi invalidanti di “Disturbo
di personalità misto (ICD-10 F 61.0), Sindrome mista ansioso-depressiva (ICD-10
F 41 .2), Minime alterazioni degenerative della colonna cervicale con/su:
iniziale condrosi C4-6 con uncartrosi, Tendenza fibromialgica”. Quali
diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa ha elencato quelle di “Tendenza
ad iperlassità articolare, Disturbi statici del rachide con/su appiattimento
della dorsale, scoliosi sinistro-convessa toracolombare, Obesità con BMI 34,8
kg/mz, Decondizionamento muscolare, Ipertensione arteriosa sotto trattamento,
Varicosi agli arti inferiori (C3), Macroprolattinernia.” (doc. AI 87/11). La
perita __________, psichiatra, aveva rilevato un miglioramento rispetto alla
precedente perizia rilevando che seppur il quadro attuale metteva in luce un
numero di diagnosi maggiore, in realtà era meno compromettente sul piano del funzionamento,
con un’inabilità psichica del 25% dal febbraio 2012, come attestato dal curante
(doc. AI 87 p. 13). Dal punto di vista reumatologico, il dr. __________,
rilevando che “rispetto alla valutazione peritale precedente dell’8.5.2007,
non ho potuto constatare, all'attuale rivalutazione, cambiamenti rilevanti
dello stato di salute", ha evidenziato la presenza di dolori vari, potendosi
quindi “parlare di tendenza fibromialgica, facilitata dalla tendenza
all'ipermobilità articolare”. Ha quindi concluso ritenendo l’assicurata,
come già nel 2007, abile al 100% in un lavoro adatto e al 90% come impiegata
d'ufficio.
In conclusione, ammesso un
miglioramento dal marzo 2012, il __________ ha esposto che dal punto di vista
psichiatrico l'assicurata era abile al 75%, da quello reumatologico al 90%.
Globalmente, era quindi da considerare abile al 70% come impiegata d'ufficio e
in attività medio-leggere, con carichi variabili e con la possibilità di
alternare le posizioni corporee (doc. AI 87 p. 16).
Sentito il medico SMR (doc. AI
89), malgrado l’opposizione dell’assicurata, con decisione 4 gennaio 2013
l’Ufficio AI ha soppresso la rendita, confermando un’inabilità lavorativa del
30% (25% per motivi psichiatrici) e un conseguente grado di invalidità del 36%.
Con pronuncia del 3 ottobre 2013 il Tribunale amministrativo del Cantone __________
ha confermato tale decisione (doc. AI 111).
Sul piano lavorativo
l’assicurata, con effetto dal 1. gennaio 2013 è stata assunta alle dipendenze
della __________ con un pensum del 60% (doc. A).
Dal 15 gennaio 2015
l’assicurata ha interrotto l’attività lavorativa per motivi di salute e si è
nuovamente annunciata all’AI, sulla base di certificazioni dei curanti dr. __________
(psichiatra curante dal 1998) e __________ (curante dal 1996), che ne
attestavano l’inabilità completa dal gennaio 2015 (doc. AI 123, 159/9).
Nel certificato 25 agosto 2015
il dr. __________ ha segnalato un peggioramento della situazione psichica, con
riesacerbazione della patologia depressiva, e la comparsa di nuovo di una serie
dì importanti disturbi psichici nell’ambito di una sindrome depressiva
ricorrente (ICD-10 F32.0) e una sindrome da attacchi di panico, concludendo per
un’inabilità lavorativa completa per diversi mesi, da gennaio 2015 del 50% e da
maggio 2015 in misura completa (doc. AI 159/31). Inoltre il 2 novembre 2015 egli
ha precisato la diagnosi di sindrome depressiva ricorrente attualmente di
gravità media (ICD-10 F32.0) e confermato un’inabilità del 50% da maggio
2015 (doc. AI 159/36).
L’assicurazione collettiva di
indennità giornaliera di malattia ha predisposto due valutazioni peritali. Il
dr. __________, internista, il 12 aprile 2016, ha confermato un’inabilità
lavorativa del 50% su base neurologica (doc. AI 159/55). Il dr. __________,
psichiatra, il 5 marzo 2016 ha confermato le diagnosi e l’incapacità lavorativa
del 50% (doc. AI 159/50; cfr. al consid. 2.9.1).
Nel rapporto all’AI del 24
marzo 2016 il dr. __________ ha ribadito un’inabilità del 50% dal gennaio al
dicembre 2015 e in seguito del 100%, per le diagnosi di “Sindrome depressiva
ricorrente episodio attuale di gravità media F 32.0, sindrome da attacchi di
panico F 41.0, emicrania senza aura, fibromialgia, ipertensione arteriosa”
(doc. AI 151). Il dr. __________ il 29 marzo 2016 ha dal canto suo confermato un’inabilità
completa dal 16 gennaio 2015, per motivi sia psichici che fisici, indicando
quali diagnosi invalidanti quelle di “possibili episodi lipotimici in corso
di accertamenti, attuale cadenza ca settimanale, emicrania senza aura
attualmente stabilità clinica, tremore fisiologico accentuato agli arti
superiori sindrome ansioso depressiva in trattamento dr. __________, associati
attacchi di panico in particolare alla diagnosi n 1, fibromialgia, dolori all’anca
sx con borsite trocanterica, crampi notturni” (doc. AI 153 e allegati).
Sulla base di tale
documentazione __________ ha riconosciuto indennità giornaliere di malattia dal
16 gennaio 2015 al 14 gennaio 2017, ossia ad esaurimento dei 730 giorni
stabiliti contrattualmente (doc. AI 180).
L’Ufficio AI, dopo aver predisposto
un accertamento al domicilio il 27 luglio 2016 (doc. AI 173/1), mediante
decisione 13 febbraio 2018, considerata l’assicurata salariata all’80% e per il
resto casalinga e applicando il metodo misto di valutazione dell’invalidità, ammessa
un’inabilità lavorativa completa da gennaio 2015 e del 50% da maggio 2016, ha
riconosciuto una rendita di tre quarti dal 1. gennaio 2016 al 31 maggio 2016,
mentre che in seguito non erano più date prestazioni stante un grado d’invalidità
del 31% (doc. AI 177 e 190). Questa decisione è stata annullata dal Tribunale
amministrativo __________, con pronuncia 6 novembre 2018. Con nuova decisione
del 12 aprile 2019 l’Ufficio AI, confermata un’inabilità completa dal 15 gennaio
2015 e del 50% dal 1. maggio 2016, ha effettuato un nuovo calcolo delle
prestazioni riconoscendole una rendita intera dal 1. gennaio 2016 al 31 luglio
2016, dal 1. agosto 2016 al 31 dicembre 2017 un quarto di rendita e dal 1.
gennaio 2018, dopo nuovo calcolo del grado di invalidità in applicazione dell’art.
27bis OAI in vigore dal 1. gennaio 2018 (imputando cioè come reddito da valido
un’ipotetica attività lucrativa a tempo pieno), una mezza rendita (grado
d’invalidità 50%) (doc. AI 229).
2.9. Nelle circostanze concrete,
malgrado l’attrice fosse assicurata all’istituto convenuto nel momento (gennaio
2015) in cui è subentrato il peggioramento delle sue condizioni giustificante
la nuova concessione della rendita intera AI dal 1. gennaio 2016 - ribadito il
principio per cui l’obbligo prestativo dell’istituto di previdenza è
condizionato dall’esistenza di un rapporto d’assicurazione nel momento in cui è
subentrata l’incapacità lavorativa rilevante quale evento assicurato ai sensi
dell’art. 23 lett. a LPP (indipendentemente dal momento e dalla misura della
prestazione d’invalidità che ne deriva in seguito) -, in virtù dei suesposti
principi sviluppati sull’art. 23 LPP (cfr. consid. 2.3 e 2.5), responsabile del
versamento della rendita di invalidità della LPP non può essere ritenuta la
Fondazione convenuta, cui l’attrice è stata assicurata dal 1. gennaio 2010 a
dipendenza dell’attività svolta al 60% presso la __________ (doc. 33).
In effetti, secondo questa
Corte, risulta provato, con il grado di verosimiglianza preponderante valido
nell’ambito delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221; 129
V 177 consid. 3 pag. 181; 126 V 353 consid. 5b pag. 360; STF 9C_316/2013 del 25
febbraio 2014 consid. 5.1) che l’inabilità lavorativa che ha condotto
all’invalidità a far tempo dal 1. gennaio 2016 si è manifestata in maniera
rilevante (e sicuramente almeno del 20%) ben prima dell’entrata in funzione
dell’assicurata per la __________ (e della relativa affiliazione alla Fondazione
convenuta) e meglio già nel 2005, con l’attribuzione, a far tempo dal 1. giugno
2006, di una rendita intera AI, poi trasformata in mezza da febbraio 2007 e un
quarto da luglio 2008. Tale inabilità è in seguito perdurata in misura
significativa e senza interruzioni di rilievo (cfr. in merito DTF 123 V 264
consid. 1c; 120 V 117 consid. 2c e 120; cfr. anche SZS 2002 pag. 156 consid.
2b; STFA B 64/99 del 6 giugno 2001).
Inoltre, fra il danno alla
salute alla base dell’incapacità lavorativa manifestatasi in misura rilevante
la prima volta nel giugno 2005 e l’invalidità totale riconosciuta dall’AI dal gennaio
2016, è data, secondo questo Tribunale, una connessione materiale e temporale
stretta ai sensi della giurisprudenza applicabile (cfr. consid. 2.5). E questo,
come meglio verrà esposto nel prosieguo, malgrado le prestazioni dell’AI siano
state soppresse a far tempo dal marzo 2013, venendo poi riconcesse “solo” da
gennaio 2016.
Considerato quindi come già
prima dell’inizio del rapporto previdenziale con la convenuta esisteva una
parziale inabilità lavorativa, la rigorosa applicazione dei principi sanciti
dall’art. 23 lett. a LPP (che appunto fa dipendere l’obbligo prestativo
dall’esistenza di un rapporto assicurativo nel momento del subentrare
dell’incapacità lavorativa), fa sì che per l’aumento dell’inabilità per la
stessa causa l’istituto di previdenza convenuto non sia tenuto a versare le
prestazioni (DTF 123 V 267 consid. 3; Stauffer, op. cit., n. 1058).
2.9.1. In effetti, per quanto attiene
al legame materiale, dagli atti si evince che le affezioni all’origine
del primo riconoscimento della rendita d’invalidità sono sostanzialmente le
stesse che hanno causato l'incapacità lavorativa dal gennaio 2015.
La concessione della rendita
mediante decisione del 6 marzo 2009 si era basata su un’invalidità a seguito di
un’inabilità lavorativa, completa dal giugno 2005 e del 40% dal novembre 2006, causata
essenzialmente da affezioni psichiche, in particolare “una sindrome
ansioso-depressiva ed una sindrome somatoforme indifferenziata”. Come
esposto al consid. 2.8, la decisione si era basata sul referto del __________
del 21 maggio 2007 che aveva posto quali diagnosi con influenza sulla capacità
lavorativa quella di “Sindrome ansiosodepressiva (F 41.2)”, oltre alle
diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa di “Sindrome
fibromialgica generalizzata primaria. Decondizionamento muscolare. Tendenza ad
iperlassità articolare. Disturbi statici del rachide con /su: appiattimento
della dorsale e della lombare e scoliosi sinistro-convessa toracolombare
compensata, Discreto tremore posturale agli arti superiori, Cefalea, Obesità
(BMI 30.3)”. Per il __________ le affezioni psichiatriche causavano un'incapacità
lavorativa del 40% dal mese di aprile 2005 (fatta eccezione per il periodo dal
giugno 2005 all’ottobre 2006 quando l’inabilità era totale) e quelle
reumatologiche del 10% (doc. AI 33). Anche il dr__________, nel rapporto all’AI
del 18 agosto 2006 aveva posto le diagnosi di Sindrome depressiva di media
gravità con sindrome biologica (F 32.11), sindrome da attacchi di panico da
diversi anni (F41.1)”, attestando un’inabilità totale dal 9 giugno 2005
(doc. AI p. 20).
In occasione della nuova procedura
avviata ad inizio 2015, mediante decisione del 12 aprile 2019, l’Ufficio AI ha
stabilito l’esistenza di un’inabilità completa da gennaio 2015 e del 50% da
maggio 2016. Secondo il dr. __________ le problematiche principali erano in
relazione a episodi lipotimici, emicrania senza aura, tremore fisiologico
lievemente accentuato agli arti superiori, sindrome ansioso-depressiva in
trattamento, associati episodi di attacchi di panico, fibromialgia, dolori anca
sinistra, crampi notturni alle gambe (certificato del 9 dicembre 2015, doc. AI
153 e allegati).
Dal canto suo, negli scritti 25
agosto e 2 novembre 2015 e 24 marzo 2016 il dr. __________ ha sottolineato il
peggioramento della situazione psichica, con riesacerbazione della patologia
depressiva ricorrente, e la presenza di importanti disturbi psichici
nell’ambito di una sindrome depressiva ricorrente attualmente di gravità
media (ICD-10 F32.0) e una sindrome da attacchi di panico (F41.0)
oltre a emicrania senza aura, fibromialgia, ipertensione arteriosa. A
suo avviso, l’assicurata era stata inabile in misura completa per diversi mesi,
dal maggio 2015 al 50%, presentando “umore depresso, stati d’ansia, attacchi
di panico, una serie di importanti disturbi neurovegetativi sotto forma di una
sintomatologia vertiginosa oltre che una serie di importanti dolori organici
(doc. AI 159/31, 159/36, 151).
L’amministrazione si è quindi
basata anche sulle perizie fatte eseguire dalla __________. Innanzitutto, il 12
aprile 2016 il dr. __________, riferendosi a quanto accertato dai colleghi neurologi
e rimandando alla perizia psichiatrica per quanto riferito a quel campo, ha
confermato un’inabilità lavorativa del 50% su base neurologica (doc. AI
159/55). Nel rapporto 7 aprile 2016 i neurologi del Neurocentro avevano diagnosticato
emicrania senza aura, sintomatologia vertiginosa mal sistemizzata, DD
equivalente emicranico, tremore fisiologico accentuato agli arti superiori,
sindrome mista ansioso-depressiva in trattamento con attacchi di panico, oltre
a fibromialgia con attestazione di un’inabilità del 50% (doc. AI 53).
Dal canto suo il perito dr. __________,
psichiatra, il 5 marzo 2016 ha posto le diagnosi di sindrome depressiva
ricorrente, episodio attuale di gravità lieve-medio (F 33.1), disturbo di
attacchi di panico F 41.0, nota fibromialgia” e ha concluso confermando
l’incapacità lavorativa del 50% posta dallo psichiatra curante (doc. AI p. 159/50).
Ora, a non averne dubbio le
cause alla base dell’inabilità lavorativa dal mese di giugno 2005 – ossia una sindrome
ansioso-depressiva ed una sindrome somatoforme indifferenziata; Sindrome ansiosodepressiva
(F 41 .2), per il dr. __________ “Sindrome depressiva di media
gravità con sindrome biologica (F 32.11), sindrome da attacchi di panico da
diversi anni (F41.1)” – sono sostanzialmente le stesse che dal gennaio 2015
hanno nuovamente causato un’inabilità completa. In effetti il perito dr. __________,
poste le diagnosi di “sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di
gravità lieve-medio (F 33.1), disturbo di attacchi di panico F 41.0, nota
fibromialgia” ha pure osservato come il disturbo depressivo ricorrente, il disturbo
da attacchi di panico e la sindrome dolorosa cronica nonché l'emicrania,
esorditi “anni addietro”, fossero in sostanza le medesime problematiche
oggetto di esame delle precedenti perizie nel 2007 e 2012, che tuttavia non
avevano mostrato un’evoluzione clinica favorevole e entro i termini
preconizzati dalla precedente perizia. Anche il dr. __________ ha affermato che
si trattava di una riesacerbazione della patologia depressiva ricorrente, e la ricomparsa
di importanti disturbi nell’ambito di una sindrome depressiva ricorrente di
gravità media (ICD-10 F32.0) e una sindrome da attacchi di panico
(F41.0) (doc. AI 159/31/36, 151).
L’aumento dell’incapacità
lavorativa - intervenuto a far tempo dal gennaio 2015 - è quindi dovuto essenzialmente
(anche) al peggioramento delle medesime affezioni psichiatriche già certificate
in precedenza, ovvero in un momento in cui l’attrice non era ancora assicurata
presso la convenuta e già all’origine del primo riconoscimento della rendita
dell’AI (cfr. consid. 2.8).
Va osservato che il fatto che
all’inabilità lavorativa certificata dal gennaio 2015 abbiano contribuito anche
affezioni neurologiche non ha rilevanza per il tema del contendere considerato
come in ogni modo, per il periodo qui in concreto rilevante, ossia quello in
cui entrerebbe eventualmente in considerazione l’obbligo prestativo della
convenuta (vale a dire dal 15 gennaio 2017, ossia allo scadere del pagamento
delle indennità giornaliere di malattia; cfr. al consid. 2.10), l’inabilità
lavorativa del 50% attestata dal 1. maggio 2016 era giustificata già soltanto sulla
base delle sole affezioni psichiatriche (cfr. perizia dr. __________ del 5
marzo 2016, doc. AI 159/40). E questo a prescindere dal tema di sapere in quale
misura le affezioni neurologiche (in particolare le cefalee peraltro già
presenti all’epoca della prima attribuzione della rendita nel 2006 e concausa
dell’inabilità del 30% riconosciuta nel marzo 2003; cfr. doc. AI 111 e al
consid. 2.8) siano in correlazione col quadro psichiatrico e fibromialgico già
presente da anni (cfr., fra le altre, le valutazioni dei sanitari della clinica
di __________, per i quali il quadro depressivo aveva favorito l’insorgenza e
il peggioramento delle emicranie; doc. AI 153/21).
2.9.2 Dal punto di vista della connessione
temporale, da un’attenta analisi degli atti, tutto bene considerato, si
deve concludere, sempre con il grado di verosimiglianza preponderante (DTF 138
V 221 consid. 6), che le problematiche di salute di cui l’assicurata è affetta,
segnatamente psichiche, non hanno mai smesso, successivamente al 2005, di
limitare l’assicurata nella sua capacità lavorativa nella misura di almeno il
20%, le affezioni e la conseguente inabilità essendosi anzi ulteriormente
confermate e aggravate. Nessuna interruzione di rilievo è stata attestata dai
medici nè può essere desunta dagli atti. Se è vero infatti che con decisione del
4 gennaio 2013 l’Ufficio AI aveva soppresso il quarto di rendita versato sino a
quel momento, in considerazione di un miglioramento delle condizioni di salute,
è anche vero che la perizia __________ del 20 settembre 2012 aveva nondimeno
giudicato l’assicurata inabile nella misura del 30%, a dipendenza delle note
diagnosi di “Disturbo di personalità misto (ICD-10 F 61.0), Sindrome mista
ansioso-depressiva (ICD-10 F 41 .2), Minime alterazioni degenerative della
colonna cervicale con/su: iniziale condrosi C4-6 con uncartrosi, Tendenza
fibromialgica” (doc. AI 87; cfr. al consid. 2.8).
Ora, a mente di questo
Tribunale anche nel periodo successivo alla soppressione della rendita (marzo
2013), e sino al peggioramento fatto valere dal gennaio 2015, l’assicurata ha
continuato a rimanere inabile almeno nella misura accertata dal __________
(30%) o quantomeno almeno del 20%.
Né del resto l’assicurata ha
mai sostenuto il contrario.
Questa conclusione è confortata
da numerosi elementi agli atti.
In particolare, per quanto
riguarda la situazione all’epoca della soppressione della rendita, la
psichiatra chiamata ad esprimersi nell’ambio della perizia __________ del 20
settembre 2012, aveva osservato un miglioramento rispetto alla perizia del
2007, con nondimeno un'incapacità lavorativa del 25% per gli aspetti
prettamente psichiatrici, da ricondurre al fatto “che l'A. appare difettosa
nella caricabilità fisica e psichica, bisognosa di riposi più frequenti, facile
alla stanchezza e meno stenica. Un sovraccarico dell'impegno acuisce la
frequenza e la qualità degli episodi di ansia più acuta” (doc. AI 87/13).
Dal punto di vista reumatologico, il dr. __________, aveva confermato la tendenza
fibromialgica e una situazione stabile rispetto al maggio 2007.
Di conseguenza il __________ aveva
concluso per una capacità lavorativa del 75% dal lato psichiatrico e del 90% da
quello reumatologico e, quindi, globalmente una capacità del 70% come impiegata
d'ufficio e in attività medio leggere e osservato che “in futuro è poco
probabile che subentri un miglioramento dello stato generale di salute dell'A.
e di conseguenza la capacità lavorativa” (doc. AI 87 p. 16; cfr. al consid.
2.8).
Va detto che l’assicurata aveva
contestato queste conclusioni, sia personalmente (cfr. il formulario di
revisione compilato il 22 febbraio 2012 e lo scritto 8 dicembre 2012, doc. AI
74 e 92) e sia tramite il suo legale, sostenendo di essere anzi peggiorata
rispetto alla valutazione del 2007, segnatamente dal punto di vista
psichiatrico (doc. AI 92). Nel ricorso presentato al Tribunale cantonale
amministrativo del 4 febbraio 2013, la medesima aveva addotto di essere inabile
almeno al 60%, contestando le conclusioni del __________ e rimandando a
documentazione medica che riferiva di una sindrome fibromialgica e un notevole peggioramento
delle emicranie, gonalgie, sindrome depressiva ricorrente e sindrome da
attacchi di panico (doc. AI 104). Con sentenza 3 ottobre 2013 il Tribunale
amministrativo del Cantone __________ ha respinto il ricorso rilevando tra
l’altro che l’inabilità riconducibile alle cefalee era compresa nella valutazione
del grado di impedimento complessivo dell’UAI (doc. AI 111).
A conferma ulteriore dell’ininterrotto
persistere di un’inabilità del 30% (o almeno del 20%) va detto che
l’assicurata, con effetto dal 1. gennaio 2013, è stata assunta dalla __________
con un pensum del 60% e che lei stessa ha affermato che tale pensum
corrispondeva alla sua residua capacità lavorativa (doc. A).
Risulta inoltre dagli atti che
nell’autunno 2013 l’attrice è stata inviata dal dr. __________ al Centro __________
di __________, specializzato in medicina del dolore. Nel rapporto dell’11
novembre 2013, riferito al consulto clinico del 16 ottobre 2013, i sanitari
della clinica, poste le diagnosi di
" M 70.6 Hüftschmerz-links bei V a. Bursitis trochanterica
M 63.86 Nächtliche, kältegetriggerte Waden- und
Fussschmerzen bds. (anamnestisch Mg2+ ohne grosse Wirkung)
G 43.0 V. a. Migräne ohne Aura (ICHD -Il 1.1 )
G 44.2 V. a. Spannungskopfschmerz (ICHD -Il 2.1)
F 45.41 Chronische Schmerzstörung mit somatischen
und psychischen Faktoren
F 32.0 Leichte depressive Episode”
hanno rilevato che la paziente era
stata sottoposta ad accertamenti multidisciplinari al fine di adottare una
terapia contro il dolore e per il trattamento della depressione. Hanno quindi
osservato che l’assicurata, malgrado si trovasse da anni in psicoterapia, non
avesse alcuna possibilità di raccogliere un adeguato sostegno di modo che la
sua padronanza dello stress era disfunzionale, cosicché aveva nel frattempo
sviluppato un disturbo depressivo, con anche paure rilevanti e flessioni
dell’umore, con sintomi che l’assicurata aveva definito in aumento “da
tre/quattro anni” (doc. AI 153/10).
Da queste osservazioni, così
come dalle valutazioni cliniche riprese dal medesimo rapporto, si evince che le
problematiche invalidanti accertate dal __________ nella perizia del 20
settembre 2012 persistevano, un anno dopo, quantomeno con pari intensità.
L’assicurata è quindi stata
valutata nuovamente in data 21 gennaio 2014 (doc. AI 153/15), ed è quindi stato
predisposto un ricovero stazionario “für einen dringend notwendigen
stationären Aufenthalt”, presso la __________ di __________, dal 12 maggio
al 7 giugno 2014 al fine di effettuare una “riabilitazione psicosomatica”, con
approccio multidisciplinare, con certificazione di inabilità lavorativa
completa (doc. AI 130 e 153). Nel rapporto di uscita dalla clinica di __________
del 19 giugno 2014, confermate le medesime diagnosi poste dai sanitari di __________,
i sanitari hanno riferito dei vari approcci terapeutici e per quanto riguardava
la sfera psichica hanno ricordato come l’assicurata avesse sviluppato un
episodio depressivo nell’ambito di un sovraccarico sul lavoro, ciò che aveva
favorito l’insorgenza e il peggioramento della frequenza delle emicranie (doc.
AI 153/21).
Del resto lo stesso dr. __________,
nel rapporto 29 marzo 2016 all’AI, riferendosi al decorso delle affezioni
dell’assicurata, ha riferito di una situazione “complessa” che aveva
necessitato le succitate degenze e ulteriori accertamenti (doc. AI 153).
Anche quanto ripetutamente
attestato dallo psichiatra curante dr. __________ conferma che l’assicurata,
che ha continuato ad essere da lui seguita, non è mai completamente guarita
dalla patologia depressiva ricorrente, la quale si è infine aggravata nel corso
del 2014, tanto da necessitare anche una terapia psicologica di sostegno
settimanale presso lo studio psicologico del dr. __________ (cfr. doc. AI
159/31, 36, 39). Sia peraltro ricordato che in occasione della revisione avviata
nel febbraio 2012, lo psichiatra curante aveva confermato le diagnosi di
depressione (ICD 10 F. 32) e attacchi di panico (ICD 10 F41), concludendo sì
per un miglioramento, ma in ogni modo per la persistenza di un’inabilità
lavorativa del 30% (certificato del 5 marzo 2012, doc. AI 77). Un anno dopo, il
31 gennaio 2013, il medesimo curante ha quantificato l’inabilità lavorativa nel
40% (doc. AI 106/8).
Anche in occasione degli
accertamenti neurologici per la cura delle cefalee l’assicurata ha del resto
situato l’aumento della frequenza degli episodi di cefalea al momento
dell’introduzione della spirale medicata, a inizio 2014 (doc. AI 153 p. 38).
Sia in
ogni modo osservato che del resto l’assicurata ha sempre di fatto confermato di
aver sofferto in maniera continua dei dolori e delle limitazioni che ne
derivavano, rispettivamente non ha mai affermato (e tantomeno
comprovato) che le sue condizioni di salute, dopo la soppressione della rendita
nel 2013, siano migliorate in maniera sensibile e duratura, tantomeno al punto
da farle riacquistare una completa abilità lavorativa.
In
occasione dell’inchiesta a domicilio effettuata il 27 luglio 2016 dalle
dichiarazioni dell’assicurata emerge tra l’altro che “nonostante una fibromialgia
nota dal 2001 con dolori alle articolazioni, alla cervicale, e emicranie ha
lavorato fino in maggio o giugno 2014. I dolori erano aumentati causati da
stress sul lavoro (la signora AT 1 parla di mobbing) e attacchi di panico. È
stata a __________ presso la __________ a riabilitarsi dal 12 maggio al 7
giugno 2014. La signora AT 1 ritorna a lavorare al 60% fino al 16 gennaio 2015,
da allora il medico l'ha messa 100% inabile al lavoro, perché i dolori alle
articolazioni, all'anca sinistra con borsite trocanterica e i dolori alla
cervicale erano aumentati. La signora AT 1 menziona anche crampi notturni,
aumento delle paure, la mancanza di energia e di dormire male (…)” (doc. AI
173).
Anche
in sede di petizione a questo TCA l’attrice ha di fatto affermato che il
suo grado di capacità lavorativa, successivamente alla soppressione della
rendita, non è mai stato superiore al 60%, laddove ha esposto che “…l’attrice
la cui invalidità è iniziata oltre 13 anni fa (nel 2006), con anche una
procedura di revisione che ha condotto alla soppressione della rendita atteso
che non raggiungeva il grado minimo”, o ancora “…le sentenze non dicono
nulla sulla questione di sapere se una persona, come nel caso dell’attrice,
era comunque dichiarata incapace al guadagno, ma al di sotto del grado minimo
per l’ottenimento del diritto ad una rendita”, “nel caso concreto,
sfruttando appieno la propria capacità lavorativa residua, dal 1 marzo 2013
l’attrice era occupata al 60%, in quanto da tale data il grado di invalidità
era del 36%, il che non le dava diritto a nessuna prestazione e di fatto non le
consentiva di avere un grado di occupazione maggiore”, “è iniquo
ignorare il grado di invalidità residuo del 36% che di fatto impediva
all’attrice di accettare un’occupazione con un grado di impiego maggiore,
dimostrando che ella ha di fatto sfruttato appieno la propria capacità di guadagno
residua” (doc. I). È, infine, l’assicurata stessa che afferma di aver
intrapreso l’attività lavorativa presso la __________ già limitata da
un’inabilità lavorativa e un’invalidità “iniziata oltre 13 anni” prima
(petizione, p. 4, doc. I).
Alla luce di quanto precede, l’allegazione,
formulata dall’attrice in sede di replica, secondo cui “al momento
dell’assunzione alla __________ l’attrice era guarita dalle precedenti
patologie ed era totalmente abile al lavoro da tempo” (doc. V p. 4), è priva
di riscontro probatorio e in contrasto con quanto affermato in sede di
petizione e anche con le risultanze agli atti.
Tutto ben considerato quindi
l’esame degli atti permette di concludere, con il grado di verosimiglianza
preponderante valido nelle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag.
221) che l’inabilità lavorativa del 30% attestata in occasione della
soppressione della rendita di invalidità mediante decisione del 4 gennaio 2013
(e da ricondurre alle medesime affezioni che avevano giustificato
l’attribuzione della rendita dal giugno 2006, ovvero al noto disturbo depressivo
ricorrente, con disturbo di attacchi di panico, sindrome dolorosa cronica e
emicrania) non solo si sia in seguito mantenuta, ma anzi abbia subito un
progressivo peggioramento, acutizzandosi infine ulteriormente dal dicembre 2014
a causa di un sovraccarico lavorativo (cfr. anche dr. __________, perizia 5
marzo 2016, per il quale tra l’altro “l’evoluzione clinica non è di fatto
evoluta favorevolmente entro i termini preconizzati dal perito precedente”,
doc. AI 159/48).
2.9.3. Ne discende che, sulla base
dei principi sviluppati sull’art. 23 LPP e in particolare del principio
d’assicurazione (cfr. consid. 2.3 e 2.5; DTF 123 V 262 e 134 V 20), l’istituto
convenuto non può essere chiamato a rispondere per l’aggravamento delle condizioni
dell’assicurata, malgrado lo stesso sia intervenuto in un momento in cui la
stessa era assicurata presso la convenuta a dipendenza dell’attività lavorativa
al 60% svolta per la __________. In effetti, tale peggioramento è da ricondurre
al medesimo complesso di patologie che aveva già originato l’inabilità
lavorativa insorta nel 2005, ossia in un momento in cui l’attrice non era
ancora assicurata alla convenuta, e che era alla base della concessione
delle prestazioni mediante decisione dell’Ufficio AI del 6 marzo 2009. Tale
inabilità, inoltre, è in seguito perdurata senza interruzioni di rilievo e in
maniera significativa, almeno nella misura determinante per la LPP del 20%. Tra
l’inabilità lavorativa già presente al momento dell’affiliazione alla convenuta
e la successiva invalidità è quindi dato un nesso materiale e temporale ai
sensi della giurisprudenza. Concludere diversamente, come postula l’attrice,
costituirebbe una manifesta violazione del principio d’assicurazione
chiaramente affermato dall’art. 23 LPP (cfr. DTF 123 V 269 consid. 3).
2.10. In ogni modo, anche volendo
per pura ipotesi, ammettere che fra l’incapacità lavorativa manifestatasi in
misura rilevante la prima volta nel giugno 2005 e quella alla base dell’invalidità
riconosciuta dall’AI dal gennaio 2016 non sia dato uno stretto nesso materiale
e/o temporale ai sensi della giurisprudenza applicabile (cfr. consid. 2.5 e 2.9),
la convenuta non sarebbe ugualmente tenuta al versamento delle prestazioni. Per
le ragioni che seguono.
Risulta dagli atti che
l’assicurata è stata giudicata dall’AI inabile in misura completa dal gennaio
2015 e nella misura del 50% dal 1. maggio 2016, con attribuzione di una rendita
intera d’invalidità dal gennaio al luglio 2016, di un quarto di rendita dal 1.
agosto 2016 al 31 dicembre 2017 e nuovamente di mezza rendita dal 1. gennaio
2018. Ai fini della definizione del grado di invalidità l’Ufficio AI ha applicato
il metodo misto applicabile agli assicurati attivi professionalmente a tempo
parziale e per il resto si occupano delle mansioni domestiche e in particolare,
per quanto riguarda le prestazioni dovute dal 1. gennaio 2018, in applicazione dell’art.
27bis OAI, considerando un’ipotetica attività lucrativa a tempo pieno. La
decisione del 12 aprile 2019 ha definito come segue le prestazioni a favore
dell’assicurata:
" (…)
Decidiamo pertanto:
A decorrere dal 01 .01 .2016 al 31.07.2016 la signora AT 1 ha
diritto ad una rendita intera, grado d'invalidità 81 %. Dal 1.08.216 fino al
31.12.2017 ha diritto ad un quarto di rendita, grado d'invalidità 42 % e dal 1.01.2018
in poi ad una mezza rendita, grado d'invalidità 50%.
Esito degli accertamenti:
Considerandi
II Tribunale amministrativo federale con sentenza del 08.11 .2018
ha accolto il suo ricorso.
Senza limitazioni dovute al danno alla salute e tenendo conto
degli adeguamenti salariali, oggi la signora AT 1 nella sua attività di
segretaria con un tasso lavorativo dell'80 % potrebbe percepire un reddito
annuale di CHF 63’101.15.
Anche dopo lo scadere dell'anno di attesa il 15.01.2016 continuava
a sussistere un'incapacità lavorativa del 100%.
Attività Quota parte Limitazione grado
d’inv. parziale
Segretaria 80% 100% 80%
Casalinga 20% 4%
0.8%
Grado d'invalidità 80.8%
Dal punto di vista medico risulta a partire dal 1.05.2016 una
capacità lavorativa del 50 % sia per I ‘attività consueta che per attività
adeguata allo stato di salute. In base alle tabelle RSS donne,
con una capacità lavorativa del 50 %, potrebbe raggiungere un
reddito annuale di CHF 30'405.70.
Confronto dei redditi:
Reddito senza limitazioni dovute al danno alla salute fr.
63'101.15
Reddito con limitazioni dovute al danno alla salute fr.
30'405.70
Perdita di guadagno
fr. 32'605.45
Limitazione
51.75%
Attività Quota parte Limitazione grado
d’inv. parziale
Segretaria 80% 51.75%
41.4%
Casalinga 20% 4%
0.8%
Grado d'invalidità 42.2%
Dal 01.01 .2018 entra in vigore il nuovo modello di calcolo. Dal
quale risulta il seguente grado d'invalidità:
confronto dei redditi:
Reddito senza limitazioni dovute al danno alla salute fr.
78'764.00
Reddito con limitazioni dovute al danno alla salute fr.
30'405.70
Perdita di guadagno
fr. 48’358.30
Limitazione
61.39%
Attività Quota parte Limitazione grado
d’inv. parziale
Segretaria 80% 61.39%
49.1%
Casalinga 20%
4% 0.8%
Grado d'invalidità 49.9
% (…)”
(doc. AI 228)
Ora, innanzitutto, a ragione la
Fondazione convenuta fa valere che anche nell’ipotesi in cui dovesse essere
chiamata ad erogare prestazioni a favore dell’assicurata, a prescindere dal
momento della nascita di un eventuale diritto alla rendita che dovrebbe di
principio coincidere con quello dell’AI, ossia dal 1. gennaio 2016, il
versamento delle stesse sarebbe in ogni modo dovuto solo dal gennaio 2017, stante
il diritto a differire il versamento delle prestazioni fintanto che
l’assicurata ha percepito le indennità giornaliere di malattia da parte dell’assicurazione
__________ (cfr. l’art. 26 LPP in relazione all’art. 26 OPP2 e l’art. 17 del
Piano di previdenza per la Cassa della __________ applicabile; cfr. al consid.
2.4
e 2.6 che precede). L’attrice ammette del resto tale circostanza.
La Fondazione fa inoltre valere
di non essere vincolata alle conclusioni dell’amministrazione in merito al
calcolo del grado di invalidità, considerato come l’Ufficio AI vi abbia
proceduto utilizzando il nuovo metodo misto applicabile agli assicurati attivi
professionalmente a tempo parziale e per il resto si occupano delle mansioni
domestiche giusta l’art. 27bis OAI, in vigore dal 1. gennaio 2018, metodo che, giusta la giurisprudenza del Tribunale federale, non è
applicabile nell’ambito della previdenza professionale. A
ragione.
Innanzitutto, richiamato quanto
esposto ai consid. 2.4 e 2.7, gli istituti di previdenza non sono vincolati
alle conclusioni dell’AI circa il grado di invalidità di assicurati con
attività lavorativa a tempo parziale calcolato giusta il metodo misto di
valutazione del grado di invalidità secondo l’art. 28 cpv. 2 ter LAI e art. 16
LPGA (Vetter-Schreiber, op. cit., all’art. 24 n. 7 e n. 25; Stauffer, op. cit, n.
1068) e, a far tempo dal 1. gennaio 2018, l’art. 27bis OAI.
Giusta il cpv. 3 dell’art.
27bis OAI il calcolo del grado d’invalidità nell’ambito dell’attività lucrativa
è disciplinato nel senso che “il reddito che l’assicurato potrebbe conseguire
esercitando l’attività lucrativa a tempo parziale se non fosse divenuto
invalido è calcolato sulla base della stessa attività lucrativa esercitata a
tempo pieno (lett. a); e la perdita di guadagno percentuale è ponderata in
funzione del grado d’occupazione che l’assicurato avrebbe se non fosse divenuto
invalido (lett. b)”.
Considerato infatti come la
LPP, contrariamente all’AI, assicuri solo le persone attive professionalmente, in
ambito previdenziale è determinante solo la diminuzione della capacità lavorativa
riferita alla parte salariata. Solo in questa misura è di principio dato un
vincolo alla commisurazione dell’invalidità da parte dell’AI (DTF 120 V 110
consid. 4b seg.; Stauffer, op. cit, n. 1068). In ambito previdenziale - richiamato
il principio assicurativo valido nell’ambito della previdenza professionale,
per il quale un diritto a prestazioni d’invalidità della LPP è dato soltanto se
e nella misura in cui esiste una copertura assicurativa - la commisurazione del
grado di invalidità avviene di conseguenza in base all’effettivo grado di
occupazione al momento in cui è subentrata l’inabilità lavorativa la cui causa
ha poi portato all’invalidità, tenendo in considerazione anche eventuali
inabilità lavorative esistenti già in precedenza (DTF 141 V 134 consid. 5.3.2).
Se la persona assicurata esercitava un’attività a tempo parziale, non vi è
quindi diritto a prestazioni, se e nella misura in cui essa, malgrado la
riduzione della capacità lavorativa per motivi di salute, può o potrebbe
lavorare ancora nell’originaria misura. In questo caso infatti il rischio
invalidità si è realizzato unicamente nella quota di un’attività a tempo pieno
non assicurata a livello previdenziale (pari al 100% meno il grado di
occupazione effettivo) (DTF 141 V 135 consid. 5.3.2; DTF 9C-821/2010 del 7
aprile 2011 consid. 4.2; 9C-25/2018 del 12 marzo 2018 consid. 3.1).
Nella sentenza di principio del
7.
marzo 2018 pubblicata in DTF 140 V 63 il Tribunale federale, confermando la
non applicabilità nell’ambito della previdenza professionale del nuovo metodo dell’AI
per il calcolo del grado di invalidità di assicurati che esercitano un’attività
lucrativa a tempo parziale e per il resto svolgono mansioni consuete giusta
l’art. 27bis OAI,
ha così descritto le modalità
di calcolo delle prestazioni di invalidità della previdenza professionale in
caso di attività a tempo parziale (Art.
23.
lett. a LPP; art. 28
cpv. 1 lett. b e art. 28a cpv. 3 LAI):
" Il grado
d'invalidità determinante per la previdenza professionale è stabilito sulla base
del reddito senza invalidità in funzione del grado dell'attività esercitata a
tempo parziale e non rispetto a un (ipotetico) tempo pieno (consid. 6.2;
conferma della giurisprudenza).
Il metodo di calcolo più chiaro e semplice, nel caso in cui l'assicurazione
per l'invalidità abbia determinato il grado d'invalidità sulla base di
un'attività a tempo pieno, consiste nel tener conto da parte dell'istituto di
previdenza del reddito senza invalidità fissato dall'assicurazione per
l'invalidità, cui è in linea di principio legato, adeguandolo in funzione del
tasso d'attività a tempo parziale, procedendo poi su questa base (come anche su
quella degli altri parametri di principio vincolanti) a un nuovo confronto dei
redditi (consid. 6.3.2).”
Il principio è stato
ulteriormente confermato anche in DTF 144 V 72 laddove la Corte federale,
esprimendosi sul principio dell'applicazione
uniforme della nozione d'invalidità in caso di attività lucrativa esercitata a
tempo parziale (art. 26 cpv. 1 LPP), ha ribadito che il grado d'invalidità
stabilito dagli organi dell’AI è vincolante per l'istituto di previdenza solo
per quanto attiene all'attività lucrativa e che questo principio continua a
valere anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 27bis OAI (consid. 4.2 e 4.3).
In effetti, contrariamente a quanto previsto nell'assicurazione contro gli
infortuni, nella previdenza professionale non si prende in considerazione il
reddito ipotetico calcolato sulle presunte possibilità di guadagno di un
assicurato che si suppone utilizzarle pienamente (conferma della
giurisprudenza; consid. 5.3.3 e
5.3.4; cfr. l’analisi critica della giurisprudenza federale in: Emilie Conti
Morel, Nouveau paradigmes pour le calcul du taux d’invaliditè des assurés
exercant una activité lucrative à temps partiel en assurance-invalidité et en
prévoyance professionnelle, in SZS 62/2018 p. 367segg; cfr. anche Ueli Kieser,
Aktuelle Entwicklungen im Sozialversicherungsrecht, in Pläydoyer 4/19 S. 58).
Vale quindi il principio per cui il grado d’invalidità determinante per
la previdenza professionale si calcola in funzione del tasso di attività
lucrativa a tempo parziale e non in rapporto ad un’ipotetica attività lucrativa
a tempo pieno. Di conseguenza il grado d’invalidità calcolato dall’AI in
applicazione del nuovo metodo di calcolo misto deve poi venir convertito per la
previdenza professionale. Secondo il Tribunale federale, come detto, per
l’istituto di previdenza il metodo più semplice è quello di stabilire il grado
d'invalidità sulla base del reddito da valido fissato dall’AI, e al quale è di
principio vincolato, convertendolo in funzione dell’effettiva percentuale dell'attività
esercitata a tempo parziale, e effettuare quindi un nuovo confronto dei redditi
su questa base e su quella degli altri parametri vincolanti (DTF 144 V 63
consid. 6.3.3; cfr. in merito Elisabeth Glättli, Nouvelle méthode de calcul de l’AI pour le taux
d’invaliditè des personnes exercant una activité lucrative à temps partiel,
Conséquences pour la prévoyance professionnelle, in Schweizer Personalvorsorge
9-18, p. 96).
Nel caso quindi di un
assicurato occupato a tempo parziale in cui l’AI ha calcolato il grado di
invalidità in applicazione del metodo misto, se il vincolo non si estende al tasso
d’invalidità per la parte lucrativa (a meno che il grado di occupazione
corrisponda a quello in essere al momento dell’insorgenza dell’incapacità
lavorativa che ha causato l’invalidità determinante per la previdenza
professionale), vale comunque con riferimento agli altri parametri del calcolo
e in particolare ai salari da valido e da invalido stabiliti dall’AI (E.
Glättli, op. cit. p. 97).
Venendo al caso in oggetto, in
applicazione della giurisprudenza dianzi esposta, a ragione quindi la
Fondazione ritiene di dover far capo alle conclusioni sul grado di invalidità
tratte dall’AI solo nella misura in cui le stesse riguardano la determinazione
dei salari da computare nel confronto dei redditi per la parte salariata, non
invece laddove ha effettuato il calcolo del grado d’invalidità riferendosi, per
quanto riguarda il reddito da valida, ad un’ipotetica attività lucrativa a
tempo pieno. A ragione quindi pretende che il grado d’invalidità per la
previdenza professionale venga calcolato orientandosi, per definire il salario
da valida, all’effettivo grado di occupazione al momento in cui è subentrata
l’inabilità lavorativa, vale a dire 60% presso la __________.
Occorre quindi far capo -
peraltro incontestatamente - ai valori salariali applicati dall’Ufficio AI
sulla base delle indicazioni fornite dalla decisione del Tribunale
amministrativo del Cantone __________ del 6 novembre 2018, considerato come,
per la giurisprudenza dianzi menzionata, essi sono vincolanti anche nell’ambito
della previdenza professionale (cfr. Glättli, op. cit. p. 97).
Per quanto riguarda il salario da
valida, in base a quanto stabilito dall’AI, fa stato un salario da valida al
100% per il 2016 di fr. 78'764 (fr. 63'011.15 all’80%; pronuncia Tribunale
amministrativo 6 novembre 2018, consid. 5.2).
Per quanto riguarda il salario da
invalida, il Tribunale grigionese, sempre nella sua decisione del 6
novembre 2018, premesso che in base agli accertamenti medici per l’assicurata
non era proponibile una ripresa dell’attività presso il precedente datore di
lavoro o di stampo analogo a quella esercitata in precedenza, non essendo la
stessa idonea a lavorare sotto pressione e in un ambiente stressante, ha concluso
che andava fatto capo ai valori statistici. Partendo quindi dalla tabella TA1_triage_skill_level
del 2014 relativa al salario mensile lordo nel settore privato femminile e a un
livello di competenze 2, che riguarda “attività pratiche come la vendita, la
cura delle persone, l’elaborazione dei dati e l’amministrazione, l’utilizzo di
macchinari e di apparecchiature elettroniche, i servizi di sicurezza e i
trasporti, valore mediano, e proceduto alle necessarie rivalutazioni in
base all’indice dei valori nominali e al tempo di lavoro medio settimanale, è
stato determinato un salario annuo da invalida per un’attività al 50% di fr.
30'405.70 e, quindi, al 100% di fr. 60'810 (cfr. decisione dell’AI del 12
aprile 2019, doc. AI 228; cfr. anche la sentenza del Tribunale ammnistrativo
del Cantone __________ del 6 novembre 2018 consid. 5.6, doc. B).
Considerato come, per quanto
detto, in ragione dell’avvenuto pagamento delle indennità giornaliere di
perdita di guadagno, l’assicurata avrebbe al più presto diritto al versamento
di prestazioni d’invalidità LPP a far tempo dal gennaio 2017, il calcolo del
grado di invalidità per il periodo successivo al maggio 2016 (ossia dal momento
in cui l’abilità lavorativa è stata fissata al 50%), si presenta come segue:
reddito da valida 2016 100%:
78’764
reddito da valida 2016 60%:
47'258.35 (pensum effettivo)
reddito da invalida 2016
(valore statistico) 100%: 60'810
reddito da invalida 2016
(valore statistico) 50%: 30'405.70
Il grado di invalidità LPP ammonta
di conseguenza a 35.66%, calcolato come segue (cfr. doc. 4):
(47’258-30’405) x 100 =
35.66%
47’258
Essendo quindi il grado di
invalidità inferiore alla soglia minima (40%) prevista dalla legge (art. 24
cpv. 1 LPP) e dal Regolamento applicabile (art. 17; cfr. sopra consid. 2.3.e 2.6),
all’attrice non possono essere riconosciute prestazioni d’invalidità della
previdenza professionale.
Nella misura in cui la
ricorrente contesta la dianzi citata giurisprudenza, per la quale il nuovo
metodo di calcolo del grado d’invalidità in caso di attività lavorativa a tempo
parziale di cui all’art. 27bis OAI, in vigore dal 1 gennaio 2018, non trova
applicazione nel campo della previdenza professionale, questo TCA si limita in
proposito a rinviare alle recenti pronunce, in cui il Tribunale Federale ha
confermato la sua prassi indicando i motivi che non permettono (per ora) di
apportare dei correttivi alla stessa, non essendo adempiuti i rigorosi
presupposti necessari per una modifica della giurisprudenza (DTF 141 II 297
consid. 5.5.1). In particolare la Corte federale ha nuovamente rinviato alla
differente concezione che sta alla base della previdenza professionale da un
lato, e l’assicurazione invalidità e infortuni dall’altro, ciò che non consente
di applicare per analogia i principi della commisurazione dell’invalidità vigenti
in ambito LAINF o il nuovo modello in ambito AI introdotto dall’art. 27bis cpv.
2-4 OAI (in vigore dal 1 gennaio 2018), poiché una simile applicazione
analogica sarebbe contraria al sistema e contravverrebbe al principio
assicurativo vigente in ambito previdenziale (9C-25/2018 del 12 marzo 2018
consid. 3.2).
A tale giurisprudenza
questo Tribunale non può che conformarsi.
Per il resto va osservato che
le considerazioni espresse dall’attrice circa la sua “particolare situazione”
non permettono di concludere altrimenti, essendo le stesse semmai da riferire
al tema, già esaurientemente approfondito, del principio d’assicurazione
chiaramente affermato dall’art. 23 LPP (cfr. DTF 123 V 269 consid. 3).
Quest’ultimo sancisce perentoriamente, come detto, che l’obbligo prestativo dell’istituto
di previdenza è condizionato all’esistenza di un rapporto assicurativo nel
momento del subentrare dell’incapacità lavorativa. Se quindi un lavoro a tempo
parziale viene svolto in presenza di un’inabilità lavorativa duratura di almeno
il 20% (già presente al momento dell’entrata nell’istituto di previdenza) e la
successiva invalidità è da ricondurre alla stessa causa che aveva portato
all’inabilità lavorativa, responsabile per la prestazione d’invalidità è
l’istituto di previdenza presso il quale l’assicurato era assicurato nel
momento del primo manifestarsi dell’inabilità lavorativa (Stauffer, op.
cit., n. 1058 e 1068 con riferimento a SZS 2000 pag. 369 consid. 1b; DTF 123 V
267.
consid. 3).
2.11
Questo Tribunale deve quindi
concludere che non sono adempiuti i presupposti di cui all’art. 23 LPP per il riconoscimento
all’attrice di una rendita del 2. Pilastro da parte della Fondazione convenuta,
considerato come l’incapacità lavorativa che ha causato l’invalidità è insorta
in un momento precedente all’affiliazione alla Fondazione ed è in seguito
perdurata ininterrottamente in misura significativa, ossia di almeno il 20%.
Inoltre, nessuna prestazione sarebbe in ogni modo dovuta poiché sino al 15
gennaio 2017 il pagamento della stessa sarebbe differito, visto il versamento
all’assicurata di indennità giornaliere dell’assicurazione malattia; per quanto
riguarda il periodo successivo, il diritto a prestazioni d’invalidità della
previdenza professionale andrebbe comunque negato, stante un grado di
invalidità (del 35.6%) non attingente la soglia minima per il diritto a prestazioni.
2.12
Ne
consegue la reiezione della petizione.
Essendo la
presente procedura gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP in
relazione all’art. 20 cpv. 1 LPTCA), non sono accollate tasse e spese di
giustizia.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La petizione è respinta.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti