34.2019.36
Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio. Versamenti unici (riscatti) finanziati con acquisti ex art. 198 CC. Esclusi prelievi per il finanziamento dell'abitazione
27 aprile 2020Italiano15 min
sono computati. Giusta il cpv. 2, le parti di un versamento unico finanziate durante il
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Raccomandata
Incarto
n.
34.2019.36
RG/sc
Lugano
27 aprile 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo nella causa rimessagli
il 23/24 ottobre 2019 dalla Pretura di __________ (art. 281 cpv. 3 CPC) e che
oppone
1. AT
1
1 rappr. da: RA 1
2. AT
2
a
CV 1
rappr. da: RA 2
in materia conguaglio della previdenza professionale a
causa di divorzio
considerato in fatto e in diritto
1.1. Per
sentenza 9 aprile 2019, passata in giudicato, il Pretore del Distretto di __________
ha pronunziato il divorzio tra AT 1 e CV 1, unitisi in matrimonio l’8 giugno
1991. Per quanto qui interessa, dopo aver accertato al consid. n. 9 come “i
coniugi non si scostano dalla ripartizione a metà del capitale di previdenza
professionale accumulato durante il matrimonio. Non è in discussione che
la moglie non abbia mai lavorato durante l’unione coniugale e che quindi
oggetto di divisione sia esclusivamente la LPP accantonata dal marito. Questi
non ha poi riproposto le rivendicazioni formulate con scritto 19 ottobre 2015,
contestate dalla moglie. Non occorre in particolare valutare se l’immissione
spontanea di averi nel capitale previdenziale – nello specifico per un importo
di CHF 100'954 – esuli dal capitale soggetto a divisione”, al punto n. 6
del dispositivo il Pretore ha stabilito che “La previdenza professionale è
divisa a metà come di legge (art. 122 CC), valuta 1° marzo 2012”, ordinando
la trasmissione dell’incarto, dopo crescita in giudicato del divorzio, al
Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA) per il calcolo del riparto (cfr. I).
1.2. Il
23/24 ottobre 2019 il Pretore ha quindi rimesso la causa allo scrivente
Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a
cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP (art. 281 cpv. 3 CPC; cfr. II).
1.3 Il TCA ha chiesto agli ex coniugi __________ ed agli
istituti di previdenza e di libero passaggio interessati di determinarsi al
proposito rispettivamente di fornire le informazioni necessarie ai fini del
giudizio (art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle singole risultanze istruttorie e delle
relative prese di posizione delle parti (cfr. IV-XX) si dirà più diffusamente,
per quanto occorra, nei considerandi a seguire.
Fatti
2.1
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione
monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014
del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7
novembre 2008).
Competente
ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente
Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente secondo l’art. 73 LPP
(art. 25a cpv. 1 prima frase LFLP).
2.2 Le disposizioni di cui agli artt. 122-124 CC, 5 e
22-25a LFLP e 280-281 CPC menzionati nel presente giudizio sono quelle in
vigore dal 1. gennaio 2017 a seguito della modifica del Codice civile svizzero
del 19 giugno 2015 concernente il conguaglio della previdenza professionale in
caso di divorzio. Tali disposizioni si applicano infatti ai procedimenti di
divorzio
pendenti dinanzi ad una autorità cantonale (ossia ad un giudice
civile cantonale; STCA 34.2017.10 del 21 agosto 2017; STF 9C_299/2018 del 25
luglio 2018 consid, 4.2.1; STF 149/2017 del 10 ottobre 2017 consid. 3.2) al
momento dell’entrata in vigore della modifica (art. 7d cpv. 2 Tit.fin. CC; in
casu la causa di divorzio è stata promossa il 1. marzo 2012 e si è conclusa con
sentenza 9 aprile 2019).
2.3 Per
l’art. 22a cpv. 1 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per
ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli
averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione
d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della
celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero
passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi
dovuti al momento del promovimento della procedura di divorzio. I pagamenti in
contanti e le liquidazioni in capitale effettuati durante il matrimonio non
sono computati. Giusta il cpv. 2, le parti di un versamento unico finanziate durante il
matrimonio da uno dei coniugi con beni che nel regime matrimoniale della
partecipazione agli acquisti sarebbero beni propri per legge (art. 198 CC)
devono
essere dedotte, compresi gli interessi, dalla prestazione d’uscita da dividere.
L’art. 122 CC
stabilisce quale dies ad quem per il riparto il momento del promovimento
della procedura di divorzio, nel caso in esame il 1. marzo 2012.
L’art.
22b LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazio-ne d’uscita
esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1.
gennaio 1995. Il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza
di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è
prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato
durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge
in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).
A
norma dell'art. 25a cpv. 1 LFLP se nella procedura di divorzio è impossibile
prendere una decisione sul conguaglio della previdenza professionale giusta gli
artt. 280 o 281 CPC, il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi
dell’art. 73 cpv. 1 LPP procede d’ufficio alla divisione sulla base della
chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante
per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341,
128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007) non appena gli sia stata
rimessa la causa. Sia i coniugi che gli
istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura
(art. 25a cpv. 2 LFLP). Il giudice impartisce loro un termine adeguato per
inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice
decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre
1995, FF 1996 I 122, 233.46).
2.4 Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede sono le
pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così
come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425).
Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria
(pilastro
2A) e della previdenza
più estesa (pilastro 2B).
Non rientrano invece nel campo
d’applicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del
terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25
luglio 2006; Schneider/Bruchez, La
prévoyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche
Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).
Esula pertanto dalla presente
procedura di divisione il capitale depositato sulla polizza di previdenza n. __________
a nome di AT 1 presso la __________, trattandosi di avere del terzo pilastro A
(cfr. doc. II-1 trasmesso dal Pretore al TCA unitamente all’estratto della
sentenza di divorzio), che deve invece essere preso in considerazione nella
liquidazione del regime dei beni in procedura di divorzio.
2.5
2.5.1 Dovendosi procedere unicamente
alla quantificazione dell’avere previdenziale accumulato da AT 1 in costanza di
matrimonio giusta gli artt. 22 e segg. LFLP (cfr. supra consid. 1.1; né dagli
atti trasmessi dal Pretore in applicazione dell’art. 281 cpv. 3 CPC né dalle
dichiarazioni di parte nella presente procedura emergono del resto elementi che
consentano di ipotizzare un accumulo di capitale previdenziale da parte di CV 1),
dalla documentazione acquisita agli atti e dagli accertamenti esperiti
d’ufficio dallo scrivente Tribunale non risulta che al momento del matrimonio
(8 giugno 1991) l’ex marito disponesse di averi previdenziali suscettibili di
essere considerati giusta l’art. 22a cpv. 1 seconda frase LFLP. Emerge infatti
che egli è stato assicurato ai fini previdenziali presso un istituto di
previdenza svizzero unicamente a far tempo dal 1. gennaio 1994 e sino al 31
dicembre 2012. Trattasi segnatamente della __________, istituto cui era
affiliata la __________ quale datrice di lavoro di AT 1 in suddetto periodo.
Dalle attestazioni della
citata fondazione emerge che al momento determinante per il riparto (1. marzo
2012) l’ex marito disponeva di un avere previdenziale divisibile di fr.
596'837.65 (cfr. XIII) e che all’uscita dall’istituto in data 31 luglio 2013 la
prestazione ivi accumulata di fr. 648'429.55 è stata trasferita alla AT 2 su un
conto che in data 31 dicembre 2019 presentava un saldo di fr. 662'747.85 (cfr.
IX, XII-2). Con riferimento a tale importo, la AT 2 ha confermato l’attuabilità
della divisione (cfr. XII). Dal fascicolo si evince inoltre che prima del 2006 AT
1 ha effettuato un “versamento unico” di fr. 100'954 presso la __________
(cfr. certificato di previdenza 1. gennaio 2006 sub II-3; cfr. scritto 11
novembre 2019 sub IV p. 2; tale importo è compreso nel menzionato avere di fr.
Considerandi
596'837.65 presente al momento del divorzio).
2.5.2
L’ex marito sostiene che tale
versamento, che ha comportato un aumento del proprio capitale previdenziale,
non debba essere preso in considerazione nel calcolo della divisione
argomentando che “E’ infatti evidente che i versamenti spontanei effettuati
durante il matrimonio […] debbano essere considerati beni propri, dato che il
regime di separazione dei beni non prevede beni che facciano parte della massa
degli acquisti”.
L’argomento non ha pregio.
Gli artt. 123 cpv. 2 CC e 22a
cpv. 2 LFLP (cfr. anche art. 22 cpv. 3 LFLP in vigore sino al 31 dicembre 2016)
stabiliscono che le parti di un versamento (riscatti) finanziati durante il
matrimonio da uno dei coniugi con beni che nel regime matrimoniale della
partecipazione agli acquisti sarebbero giusta l’art. 198 CC beni propri, devono
essere dedotti, con gli interessi, dalla prestazione d’uscita da dividere e non
possono quindi, in caso di divorzio, essere oggetto di compensazione. Questo
principio si applica a tutti i coniugi, indipendentemente dal regime
matrimoniale (che è quindi irrilevante) e il riferimento all’art. 198 CC serve
unicamente a definire la natura dei valori patrimoniali, essendo pertanto anche
ininfluenti eventuali convenzioni matrimoniali o accordi tra i coniugi sul
regime matrimoniale dai quali risultassero definizioni di beni propri deroganti
all’art. 198 CC (Messaggio del CF del 15 novembre 1995 in FF 1996 I 118;
Messaggio del CF del 29 maggio 2013 in FF 2013 4170; STF 9C_738/2009 consid.
4.1; STF B 128/05 del 25 luglio 2006 consid. 4.3, STF 5C.49/2006 del 24 agosto
2006, consid.3.4; Jungo/Grütter, FamKomm, Scheidung, 2017, Art. 123 ZGB, N.
19s; Geiser, Rechtsprechungspanorama Eherecht in AJP 2019, pp. 104s). Anche in
caso di separazione o comunione dei beni, quindi, versamenti finanziati con
beni che giusta l’art. 198 CC rientrerebbero nei beni propri, vanno esclusi
dalla divisione (Vetter Schreiber, BVG-FZG Kommentar, 2013, Art. 22 n. 10). La
giurisprudenza federale ha quindi precisato che, in caso di divorzio, del
miglioramento della previdenza risultante da riscatti finanziati con mezzi
acquisiti durante il matrimonio dietro retribuzione (“contre rémunération”)
devono beneficiarne entrambi i coniugi (STF 9C_738/2009 del 30 marzo 2010
consid. 4.1). Spetta al coniuge che fa valere di aver finanziato
versamenti unici con beni propri ai sensi dell’art. 22 cpv. 2 LFLP, fornire al
giudice le necessarie prove al riguardo (Weber, Probleme rund um die vorzeitige
Pensionierung in der beruflichen Vorsorge, SzS-Schriften zum
Sozialversicherungsrecht, Bd. 21, 2009, p. 80; Vetter Schreiber, op. cit., n.
11). Fintanto che non è dimostrato che il versamento unico è stato finanziato
con beni che appartenevano al coniuge prima del matrimonio oppure che gli sono
pervenuti per eredità, ad altro titolo gratuito o a titolo di riparazione per
torto morale durante il matrimonio (art. 198 CC;
Schneider/ Bruchez, La
prévoyance professionnelle et le divorca, in Publication CEDIDAC 41, 2000, p.
227), il versamento è da ritenere essere stato finanziato con acquisti e deve
di conseguenza essere considerato ai fini del conguaglio (Moser, Die
Scheidungsrechtsrevision aus der Sicht der Vorsorgepraxis, in FamPra.ch 2011,
p. 44).
Criterio decisivo
nell’applicazione dell’art. 22a cpv. 2 LFLP non è quindi, come sostiene
erroneamente l’ex marito, il tipo di regime matrimoniale in quanto tale, bensì
sapere se il riscatto (versamento unico) è stato finanziato con beni
assimilabili a quelli di cui all’art. 198 CC. Posta la non rilevanza del regime
matrimoniale adottato dagli ex coniugi (in casu la separazione dei beni, cfr. supra
consid. 1.1; cfr. sentenza di divorzio pp. 1 e 3), nè nella procedura di
divorzio – dove ha addirittura rinunciato a far valere ex art. 22a cpv. 2 LFLP
l’estromissione dalla divisione del versamento di fr. 100'954 (cfr. sentenza di
divorzio p. 12) risultante dal certificato di previdenza del 1. gennaio 2006
(già agli atti del divorzio) – né nelle more del presente procedimento AT 1 ha
fornito il benché minimo elemento probatorio atto a dimostrare la natura di
bene proprio della somma di fr. 100’954 utilizzata per il versamento unico
presso __________ durante il matrimonio, bene che dagli atti appare ad ogni
modo più che legittimo considerare, stante l’entità dei salari percepiti
dall’ex marito già solo nei due anni precedenti il 2006 (fr. 353'109 nel 2004 e
fr. 764'024 nel 2005, cfr. sentenza di divorzio p. 17), siccome acquisito a
titolo oneroso quale guadagno del proprio lavoro.
Non sovviene all’ex marito
richiamare – a sostegno del proprio errato assunto circa il carattere di bene
proprio del versamento in lite – la STF 5C.49/2006 del 24 agosto 2006, nella
quale viene invece unicamente – per quanto qui interessa – confermato che il
riferimento all’art. 198 CC figurante all’allora art. 22 cpv. 3 LFLP (ora art.
22a cpv. 2 LFLP) è destinato, come detto sopra, unicamente a definire i valori
patrimoniali in questione, e dalla quale, proprio nel senso contrario a quello
auspicato dall’ex marito, emerge che la qualifica di versamento unico
suscettibile o meno di essere considerato nel calcolo del conguaglio tra
coniugi in regime di separazione dei beni, è stata fatta dipendere dall’esame,
in quel caso ancora da effettuarsi da parte del giudice delle assicurazioni,
della natura di bene proprio o meno dei mezzi usati per il versamento unico.
Per il resto, gli atti
all’inserto non consentono in alcun modo di ipotizzare che AT 1 abbia
utilizzato capitali pensionistici per il finanziamento dell’abitazione
suscettibili di essere considerati ai fini del presente riparto. Ciò non
risulta neppure dall’incarto pretorile. L’ipotesi avanzata dalla ex moglie
(cfr. XVII) circa un siffatto prelievo da parte dell’ex marito si rivela essere
una mera congettura priva di qualsiasi riscontro oggettivo. In particolare né
dalle attestazioni dell’istituto di previdenza interessato rese nelle more
della presente procedura (cfr. IX, XIII), né dai certificati precedentemente
rilasciati (cfr. inc. pretorile, cfr. II/2-4) e nemmanco dalla sentenza di
divorzio emergono indizi circa possibili prelievi ex art. 30c LPP per il
finanziamento della proprietà d’abitazione.
Stante quanto sopra,
l’ammontare della prestazione acquisita da AT 1 in costanza di matrimonio e
suscettibile di essere ripartita corrisponde alla prestazione fr. 596'837.65
presente in data 1. marzo 2012 e comprensiva del versamento unico di fr.
100'954.
2.5.3
Richiamata
la chiave di ripartizione stabilita dal Pretore (cfr. supra consid. 1.1) a
favore di CV 1 spetta un accredito di fr. 298’419 (596'837.65 :
2).
2.6
Per
applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha
diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero
passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 LFLP;
Schneider/Bruchez,
in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di
previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/ 2010 del 6
dicembre 2010).
Ne consegue che,
nel rispetto di quanto previsto all’art. 22c LFLP quo alla ripartizione tra
parte obbligatoria e sovraobbligatoria, l’importo di fr. 298’419, unitamente agli interessi compensativi –
al
tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009
del 25 settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2,
rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato
dall'istituto debitore – maturati su tale
importo a far tempo dal 1. marzo 2012 e sino al momento dell'effettivo
trasferimento (DTF 129 V 255;
STFA B 73/02 dell’8 aprile 2003, B 113/02
dell’8 luglio 2003, B 36/02 del 18 luglio 2003; Bollettino LPP UFAS n. 138 del
16.
marzo 2015),
dovrà essere trasferito a favore di CV 1 su un conto da aprirsi a suo nome presso l’Istituto collettore
(artt. 4 cpv. 2 e 22 cpv. 1 LFLP e 60 cpv. 5 LPP).
In
caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato
del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale,
dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti, sull'ammontare
della prestazio-ne d'uscita e relativi interessi compensativi, interessi di
mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257; STFA B 105/02
del 4 settembre 2003).
2.7
La
procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si
assegnano ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1.- L’avere
di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione
ammonta a fr. 596'837.65.
2.- È
fatto ordine alla AT 2 di versare a debito del conto di libero passaggio n.
686.211.216.7 intestato a AT 1
e a favore di CV 1, su un conto di libero
passaggio da aprirsi a suo nome presso la __________, l’importo di fr. 298’419 oltre
interessi compensativi dal 1. marzo 2012.
3.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. Non si assegnano ripetibili.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti