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Decisione

34.2019.36

Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio. Versamenti unici (riscatti) finanziati con acquisti ex art. 198 CC. Esclusi prelievi per il finanziamento dell'abitazione

27 aprile 2020Italiano15 min

sono computati. Giusta il cpv. 2, le parti di un versamento unico finanziate durante il

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n.

34.2019.36

RG/sc

Lugano

27 aprile 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo nella causa rimessagli

il 23/24 ottobre 2019 dalla Pretura di __________ (art. 281 cpv. 3 CPC) e che

oppone

1. AT

1

1 rappr. da: RA 1

2. AT

2

a

CV 1

rappr. da: RA 2

in materia conguaglio della previdenza professionale a

causa di divorzio

considerato in fatto e in diritto

1.1. Per

sentenza 9 aprile 2019, passata in giudicato, il Pretore del Distretto di __________

ha pronunziato il divorzio tra AT 1 e CV 1, unitisi in matrimonio l’8 giugno

1991. Per quanto qui interessa, dopo aver accertato al consid. n. 9 come “i

coniugi non si scostano dalla ripartizione a metà del capitale di previdenza

professionale accumulato durante il matrimonio. Non è in discussione che

la moglie non abbia mai lavorato durante l’unione coniugale e che quindi

oggetto di divisione sia esclusivamente la LPP accantonata dal marito. Questi

non ha poi riproposto le rivendicazioni formulate con scritto 19 ottobre 2015,

contestate dalla moglie. Non occorre in particolare valutare se l’immissione

spontanea di averi nel capitale previdenziale – nello specifico per un importo

di CHF 100'954 – esuli dal capitale soggetto a divisione”, al punto n. 6

del dispositivo il Pretore ha stabilito che “La previdenza professionale è

divisa a metà come di legge (art. 122 CC), valuta 1° marzo 2012”, ordinando

la trasmissione dell’incarto, dopo crescita in giudicato del divorzio, al

Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA) per il calcolo del riparto (cfr. I).

1.2. Il

23/24 ottobre 2019 il Pretore ha quindi rimesso la causa allo scrivente

Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a

cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP (art. 281 cpv. 3 CPC; cfr. II).

1.3 Il TCA ha chiesto agli ex coniugi __________ ed agli

istituti di previdenza e di libero passaggio interessati di determinarsi al

proposito rispettivamente di fornire le informazioni necessarie ai fini del

giudizio (art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle singole risultanze istruttorie e delle

relative prese di posizione delle parti (cfr. IV-XX) si dirà più diffusamente,

per quanto occorra, nei considerandi a seguire.

Fatti

2.1

La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione

monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014

del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7

novembre 2008).

Competente

ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente

Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente secondo l’art. 73 LPP

(art. 25a cpv. 1 prima frase LFLP).

2.2 Le disposizioni di cui agli artt. 122-124 CC, 5 e

22-25a LFLP e 280-281 CPC menzionati nel presente giudizio sono quelle in

vigore dal 1. gennaio 2017 a seguito della modifica del Codice civile svizzero

del 19 giugno 2015 concernente il conguaglio della previdenza professionale in

caso di divorzio. Tali disposizioni si applicano infatti ai procedimenti di

divorzio

pendenti dinanzi ad una autorità cantonale (ossia ad un giudice

civile cantonale; STCA 34.2017.10 del 21 agosto 2017; STF 9C_299/2018 del 25

luglio 2018 consid, 4.2.1; STF 149/2017 del 10 ottobre 2017 consid. 3.2) al

momento dell’entrata in vigore della modifica (art. 7d cpv. 2 Tit.fin. CC; in

casu la causa di divorzio è stata promossa il 1. marzo 2012 e si è conclusa con

sentenza 9 aprile 2019).

2.3 Per

l’art. 22a cpv. 1 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per

ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli

averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione

d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della

celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero

passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi

dovuti al momento del promovimento della procedura di divorzio. I pagamenti in

contanti e le liquidazioni in capitale effettuati durante il matrimonio non

sono computati. Giusta il cpv. 2, le parti di un versamento unico finanziate durante il

matrimonio da uno dei coniugi con beni che nel regime matrimoniale della

partecipazione agli acquisti sarebbero beni propri per legge (art. 198 CC)

devono

essere dedotte, compresi gli interessi, dalla prestazione d’uscita da dividere.

L’art. 122 CC

stabilisce quale dies ad quem per il riparto il momento del promovimento

della procedura di divorzio, nel caso in esame il 1. marzo 2012.

L’art.

22b LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazio-ne d’uscita

esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1.

gennaio 1995. Il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza

di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è

prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato

durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge

in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).

A

norma dell'art. 25a cpv. 1 LFLP se nella procedura di divorzio è impossibile

prendere una decisione sul conguaglio della previdenza professionale giusta gli

artt. 280 o 281 CPC, il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi

dell’art. 73 cpv. 1 LPP procede d’ufficio alla divisione sulla base della

chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante

per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341,

128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007) non appena gli sia stata

rimessa la causa. Sia i coniugi che gli

istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura

(art. 25a cpv. 2 LFLP). Il giudice impartisce loro un termine adeguato per

inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice

decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre

1995, FF 1996 I 122, 233.46).

2.4 Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede sono le

pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così

come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425).

Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria

(pilastro

2A) e della previdenza

più estesa (pilastro 2B).

Non rientrano invece nel campo

d’applicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del

terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25

luglio 2006; Schneider/Bruchez, La

prévoyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche

Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).

Esula pertanto dalla presente

procedura di divisione il capitale depositato sulla polizza di previdenza n. __________

a nome di AT 1 presso la __________, trattandosi di avere del terzo pilastro A

(cfr. doc. II-1 trasmesso dal Pretore al TCA unitamente all’estratto della

sentenza di divorzio), che deve invece essere preso in considerazione nella

liquidazione del regime dei beni in procedura di divorzio.

2.5

2.5.1 Dovendosi procedere unicamente

alla quantificazione dell’avere previdenziale accumulato da AT 1 in costanza di

matrimonio giusta gli artt. 22 e segg. LFLP (cfr. supra consid. 1.1; né dagli

atti trasmessi dal Pretore in applicazione dell’art. 281 cpv. 3 CPC né dalle

dichiarazioni di parte nella presente procedura emergono del resto elementi che

consentano di ipotizzare un accumulo di capitale previdenziale da parte di CV 1),

dalla documentazione acquisita agli atti e dagli accertamenti esperiti

d’ufficio dallo scrivente Tribunale non risulta che al momento del matrimonio

(8 giugno 1991) l’ex marito disponesse di averi previdenziali suscettibili di

essere considerati giusta l’art. 22a cpv. 1 seconda frase LFLP. Emerge infatti

che egli è stato assicurato ai fini previdenziali presso un istituto di

previdenza svizzero unicamente a far tempo dal 1. gennaio 1994 e sino al 31

dicembre 2012. Trattasi segnatamente della __________, istituto cui era

affiliata la __________ quale datrice di lavoro di AT 1 in suddetto periodo.

Dalle attestazioni della

citata fondazione emerge che al momento determinante per il riparto (1. marzo

2012) l’ex marito disponeva di un avere previdenziale divisibile di fr.

596'837.65 (cfr. XIII) e che all’uscita dall’istituto in data 31 luglio 2013 la

prestazione ivi accumulata di fr. 648'429.55 è stata trasferita alla AT 2 su un

conto che in data 31 dicembre 2019 presentava un saldo di fr. 662'747.85 (cfr.

IX, XII-2). Con riferimento a tale importo, la AT 2 ha confermato l’attuabilità

della divisione (cfr. XII). Dal fascicolo si evince inoltre che prima del 2006 AT

1 ha effettuato un “versamento unico” di fr. 100'954 presso la __________

(cfr. certificato di previdenza 1. gennaio 2006 sub II-3; cfr. scritto 11

novembre 2019 sub IV p. 2; tale importo è compreso nel menzionato avere di fr.

Considerandi

596'837.65 presente al momento del divorzio).

2.5.2

L’ex marito sostiene che tale

versamento, che ha comportato un aumento del proprio capitale previdenziale,

non debba essere preso in considerazione nel calcolo della divisione

argomentando che “E’ infatti evidente che i versamenti spontanei effettuati

durante il matrimonio […] debbano essere considerati beni propri, dato che il

regime di separazione dei beni non prevede beni che facciano parte della massa

degli acquisti”.

L’argomento non ha pregio.

Gli artt. 123 cpv. 2 CC e 22a

cpv. 2 LFLP (cfr. anche art. 22 cpv. 3 LFLP in vigore sino al 31 dicembre 2016)

stabiliscono che le parti di un versamento (riscatti) finanziati durante il

matrimonio da uno dei coniugi con beni che nel regime matrimoniale della

partecipazione agli acquisti sarebbero giusta l’art. 198 CC beni propri, devono

essere dedotti, con gli interessi, dalla prestazione d’uscita da dividere e non

possono quindi, in caso di divorzio, essere oggetto di compensazione. Questo

principio si applica a tutti i coniugi, indipendentemente dal regime

matrimoniale (che è quindi irrilevante) e il riferimento all’art. 198 CC serve

unicamente a definire la natura dei valori patrimoniali, essendo pertanto anche

ininfluenti eventuali convenzioni matrimoniali o accordi tra i coniugi sul

regime matrimoniale dai quali risultassero definizioni di beni propri deroganti

all’art. 198 CC (Messaggio del CF del 15 novembre 1995 in FF 1996 I 118;

Messaggio del CF del 29 maggio 2013 in FF 2013 4170; STF 9C_738/2009 consid.

4.1; STF B 128/05 del 25 luglio 2006 consid. 4.3, STF 5C.49/2006 del 24 agosto

2006, consid.3.4; Jungo/Grütter, FamKomm, Scheidung, 2017, Art. 123 ZGB, N.

19s; Geiser, Rechtsprechungspanorama Eherecht in AJP 2019, pp. 104s). Anche in

caso di separazione o comunione dei beni, quindi, versamenti finanziati con

beni che giusta l’art. 198 CC rientrerebbero nei beni propri, vanno esclusi

dalla divisione (Vetter Schreiber, BVG-FZG Kommentar, 2013, Art. 22 n. 10). La

giurisprudenza federale ha quindi precisato che, in caso di divorzio, del

miglioramento della previdenza risultante da riscatti finanziati con mezzi

acquisiti durante il matrimonio dietro retribuzione (“contre rémunération”)

devono beneficiarne entrambi i coniugi (STF 9C_738/2009 del 30 marzo 2010

consid. 4.1). Spetta al coniuge che fa valere di aver finanziato

versamenti unici con beni propri ai sensi dell’art. 22 cpv. 2 LFLP, fornire al

giudice le necessarie prove al riguardo (Weber, Probleme rund um die vorzeitige

Pensionierung in der beruflichen Vorsorge, SzS-Schriften zum

Sozialversicherungsrecht, Bd. 21, 2009, p. 80; Vetter Schreiber, op. cit., n.

11). Fintanto che non è dimostrato che il versamento unico è stato finanziato

con beni che appartenevano al coniuge prima del matrimonio oppure che gli sono

pervenuti per eredità, ad altro titolo gratuito o a titolo di riparazione per

torto morale durante il matrimonio (art. 198 CC;

Schneider/ Bruchez, La

prévoyance professionnelle et le divorca, in Publication CEDIDAC 41, 2000, p.

227), il versamento è da ritenere essere stato finanziato con acquisti e deve

di conseguenza essere considerato ai fini del conguaglio (Moser, Die

Scheidungsrechtsrevision aus der Sicht der Vorsorgepraxis, in FamPra.ch 2011,

p. 44).

Criterio decisivo

nell’applicazione dell’art. 22a cpv. 2 LFLP non è quindi, come sostiene

erroneamente l’ex marito, il tipo di regime matrimoniale in quanto tale, bensì

sapere se il riscatto (versamento unico) è stato finanziato con beni

assimilabili a quelli di cui all’art. 198 CC. Posta la non rilevanza del regime

matrimoniale adottato dagli ex coniugi (in casu la separazione dei beni, cfr. supra

consid. 1.1; cfr. sentenza di divorzio pp. 1 e 3), nè nella procedura di

divorzio – dove ha addirittura rinunciato a far valere ex art. 22a cpv. 2 LFLP

l’estromissione dalla divisione del versamento di fr. 100'954 (cfr. sentenza di

divorzio p. 12) risultante dal certificato di previdenza del 1. gennaio 2006

(già agli atti del divorzio) – né nelle more del presente procedimento AT 1 ha

fornito il benché minimo elemento probatorio atto a dimostrare la natura di

bene proprio della somma di fr. 100’954 utilizzata per il versamento unico

presso __________ durante il matrimonio, bene che dagli atti appare ad ogni

modo più che legittimo considerare, stante l’entità dei salari percepiti

dall’ex marito già solo nei due anni precedenti il 2006 (fr. 353'109 nel 2004 e

fr. 764'024 nel 2005, cfr. sentenza di divorzio p. 17), siccome acquisito a

titolo oneroso quale guadagno del proprio lavoro.

Non sovviene all’ex marito

richiamare – a sostegno del proprio errato assunto circa il carattere di bene

proprio del versamento in lite – la STF 5C.49/2006 del 24 agosto 2006, nella

quale viene invece unicamente – per quanto qui interessa – confermato che il

riferimento all’art. 198 CC figurante all’allora art. 22 cpv. 3 LFLP (ora art.

22a cpv. 2 LFLP) è destinato, come detto sopra, unicamente a definire i valori

patrimoniali in questione, e dalla quale, proprio nel senso contrario a quello

auspicato dall’ex marito, emerge che la qualifica di versamento unico

suscettibile o meno di essere considerato nel calcolo del conguaglio tra

coniugi in regime di separazione dei beni, è stata fatta dipendere dall’esame,

in quel caso ancora da effettuarsi da parte del giudice delle assicurazioni,

della natura di bene proprio o meno dei mezzi usati per il versamento unico.

Per il resto, gli atti

all’inserto non consentono in alcun modo di ipotizzare che AT 1 abbia

utilizzato capitali pensionistici per il finanziamento dell’abitazione

suscettibili di essere considerati ai fini del presente riparto. Ciò non

risulta neppure dall’incarto pretorile. L’ipotesi avanzata dalla ex moglie

(cfr. XVII) circa un siffatto prelievo da parte dell’ex marito si rivela essere

una mera congettura priva di qualsiasi riscontro oggettivo. In particolare né

dalle attestazioni dell’istituto di previdenza interessato rese nelle more

della presente procedura (cfr. IX, XIII), né dai certificati precedentemente

rilasciati (cfr. inc. pretorile, cfr. II/2-4) e nemmanco dalla sentenza di

divorzio emergono indizi circa possibili prelievi ex art. 30c LPP per il

finanziamento della proprietà d’abitazione.

Stante quanto sopra,

l’ammontare della prestazione acquisita da AT 1 in costanza di matrimonio e

suscettibile di essere ripartita corrisponde alla prestazione fr. 596'837.65

presente in data 1. marzo 2012 e comprensiva del versamento unico di fr.

100'954.

2.5.3

Richiamata

la chiave di ripartizione stabilita dal Pretore (cfr. supra consid. 1.1) a

favore di CV 1 spetta un accredito di fr. 298’419 (596'837.65 :

2).

2.6

Per

applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha

diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero

passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 LFLP;

Schneider/Bruchez,

in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di

previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/ 2010 del 6

dicembre 2010).

Ne consegue che,

nel rispetto di quanto previsto all’art. 22c LFLP quo alla ripartizione tra

parte obbligatoria e sovraobbligatoria, l’importo di fr. 298’419, unitamente agli interessi compensativi –

al

tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009

del 25 settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2,

rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato

dall'istituto debitore – maturati su tale

importo a far tempo dal 1. marzo 2012 e sino al momento dell'effettivo

trasferimento (DTF 129 V 255;

STFA B 73/02 dell’8 aprile 2003, B 113/02

dell’8 luglio 2003, B 36/02 del 18 luglio 2003; Bollettino LPP UFAS n. 138 del

16.

marzo 2015),

dovrà essere trasferito a favore di CV 1 su un conto da aprirsi a suo nome presso l’Istituto collettore

(artt. 4 cpv. 2 e 22 cpv. 1 LFLP e 60 cpv. 5 LPP).

In

caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato

del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale,

dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti, sull'ammontare

della prestazio-ne d'uscita e relativi interessi compensativi, interessi di

mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257; STFA B 105/02

del 4 settembre 2003).

2.7

La

procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si

assegnano ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1.- L’avere

di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione

ammonta a fr. 596'837.65.

2.- È

fatto ordine alla AT 2 di versare a debito del conto di libero passaggio n.

686.211.216.7 intestato a AT 1

e a favore di CV 1, su un conto di libero

passaggio da aprirsi a suo nome presso la __________, l’importo di fr. 298’419 oltre

interessi compensativi dal 1. marzo 2012.

3.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. Non si assegnano ripetibili.

4.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti