34.2019.37
Conguaglio della previdenza professionale a causa di divorzio
8 giugno 2020Italiano9 min
chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante
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Raccomandata
Incarto
n.
34.2019.37
RG/sc
Lugano
8
giugno 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo nella causa rimessagli
il 12/13 novembre 2019 dalla Pretura di ___________ (art. 281 cpv. 3 CPC) e che
oppone
1. AT
1
1 rappr. da: RA 1
2. AT
2
a
1. CV
1
1 rappr. da: RA 2
2. CV
2
3. CV
3
4. CV
4
in materia di conguaglio della previdenza professionale a
causa di divorzio
considerato in fatto e in diritto
1.1 Per sentenza 23 luglio 2019, passata in giudicato,
il Pretore Aggiunto del Distretto di __________ ha pronunziato il divorzio tra CV
1 e AT 1 (__________), unitisi in matrimonio il 24 agosto 2012. Al punto 3 del
dispositivo il Pretore Aggiunto, omologando l’accordo concluso dai coniugi, ha
stabilito una divisione a metà dei rispettivi averi di previdenziali, ordinando
la trasmissione dell’incarto, dopo crescita in giudicato del divorzio, al
Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA) per il calcolo del riparto (cfr.
I).
1.2
Il 12/13 novembre 2019 il Pretore ha quindi rimesso la causa allo scrivente
Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a
cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP (art. 281 cpv. 3 CPC; cfr. II).
1.3 Il TCA ha chiesto agli ex coniugi __________ ed agli
istituti di previdenza e di libero passaggio interessati di determinarsi al
proposito, rispettivamente di fornire le informazioni necessarie ai fini del
giudizio (art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle singole risultanze istruttorie e delle
relative prese di posizione delle parti (cfr. IV-XVIII), si dirà più
diffusamente, per quanto occorra, nei considerandi a seguire.
Fatti
2.1
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione
monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014
del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7
novembre 2008).
Competente
ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente
Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente secondo l’art. 73 LPP
(art. 25a cpv. 1 prima frase LFLP).
2.2 Le disposizioni di cui agli artt. 122-124 CC, 5 e
22-25a LFLP e 280-281 CPC menzionati nel presente giudizio sono quelle in
vigore dal 1. gennaio 2017 a seguito della modifica del Codice civile svizzero
del 19 giugno 2015 concernente il conguaglio della previdenza professionale in
caso di divorzio.
Per
l’art. 22a cpv. 1 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per
ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli
averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione
d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della
celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero
passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi
dovuti al momento del promovimento della procedura di divorzio. I pagamenti in
contanti e le liquidazioni in capitale effettuati durante il matrimonio non
sono computati.
Giusta l’art.
122 CC dies ad quem per il riparto è il momento del promovimento della
procedura di divorzio, in casu il 25 aprile 2018.
L’art.
22b LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazio-ne d’uscita
esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1.
gennaio 1995. Il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza
di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è
prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato
durante il matrimonio (Vetterli/Keel,
Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623;
STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).
A
norma dell'art. 25a cpv. 1 LFLP se nella procedura di divorzio è impossibile
prendere una decisione sul conguaglio della previdenza professionale giusta gli
artt. 280 o 281 CPC, il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi
dell’art. 73 cpv. 1 LPP procede d’ufficio alla divisione sulla base della
chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante
per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341,
128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007) non appena gli sia stata
rimessa la causa. Sia i coniugi che gli
istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura
(art. 25a cpv. 2 LFLP). Il giudice impartisce loro un termine adeguato per
inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice
decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre
1995, FF 1996 I 122, 233.46).
Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede sono le
Considerandi
pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così
come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425).
Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria
(pilastro
2A) e della previdenza
più estesa (pilastro 2B).
Non rientrano invece nel campo
d’applicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del
terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25
luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).
2.3
Dalla documentazione acquisita
agli atti non risulta che al momento del matrimonio (24 agosto 2012) AT 1
disponesse di averi previdenziali suscettibili di essere considerati ai senso
dell’art. 22a cpv. 1 seconda frase LFLP. Emerge per contro che al momento
determinante per il riparto (25 aprile 2018) essa disponeva di un avere di fr.
749.25
su un conto di libero passaggio di AT 2 (cfr. II-1, X-1).
CV 1, invece, durante il
matrimonio ha accumulato un avere previdenziale divisibile di fr. 4'163.51
depositato presso la CV 2 (importo calcolato tenendo conto di un avere di fr.
13'746 in data 25 aprile 2018 e di un capitale di fr. 8'842.35 presente al
momento del matrimonio aumentato degli interessi sino al divorzio; cfr. VIII). Egli
risulta pure aver accumulato presso CV 4 un capitale pensionistico divisibile
di fr. 1'720.50 (calcolato tenendo conto di un avere di fr. 3'078.90 in data 25
aprile 2018 e di un capitale di fr. 1253.45 presente al momento del matrimonio
aumentato degli interessi sino al divorzio; cfr. XVI). In data 25 aprile 2018
egli disponeva altresì di un avere di fr. 517.97 su un conto di libero
passaggio della CV 3 (cfr. XIV).
Richiamata
la chiave di ripartizione stabilita dal Pretore (cfr. supra consid. 1.1),
considerati i rispettivi averi divisibili di fr. 6'401.98 e fr. 749.25,
a favore di AT 1 spetta a saldo (DTF 129 V 254) un accredito di fr. 2'826.37 ([6'401.98
- 749.25] : 2).
2.4
Per applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha
diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero
passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 LFLP;
Schneider/Bruchez, in
SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di
previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/ 2010 del 6
dicembre 2010).
Ne consegue che,
nel rispetto di quanto previsto dal nuovo art. 22c LFLP quo alla ripartizione
tra parte obbligatoria e sovraobbligatoria, l’importo di fr. 2'826.37, unitamente agli interessi compensativi –
al
tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009
del 25 settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2,
rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato
dall'istituto debitore – maturati su tale
importo a far tempo dal 25 aprile 2018 e sino al momento dell'effettivo
trasferimento (DTF 129 V 255;
STFA B 73/02 dell’8 aprile 2003, B 113/02
dell’8 luglio 2003, B 36/02 del 18 luglio 2003; Bollettino LPP UFAS n. 138 del
16.
marzo 2015),
dovrà essere trasferito – in assenza di altre indicazioni
da parte dell’ex marito – da parte della CV 2 (tramite addebito del conto n. __________)
e a favore di AT 1 sul conto ad essa intestato presso AT 2.
In caso di
mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato del
presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale,
dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti, sull'ammontare
della prestazio-ne d'uscita e relativi interessi compensativi, interessi di
mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257; STFA B 105/02
del 4 settembre 2003).
2.5
La
procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si
assegnano ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L’avere
di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione
ammonta a fr. 6'401.98.
2.- L’avere
di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione
ammonta a fr. 749.25.
3.- È
fatto ordine alla CV 2 di versare, a debito
del conto di libero passaggio n. 705284 intestato a CV
1 e a favore di AT 1 sul conto di
libero passaggio n. __________ presso AT 2, l’importo di fr. 2'826.37 oltre
interessi compensativi dal 24 aprile 2018.
4.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. Non si assegnano ripetibili.
5.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti