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Decisione

34.2019.37

Conguaglio della previdenza professionale a causa di divorzio

8 giugno 2020Italiano9 min

chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante

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Raccomandata

Incarto

n.

34.2019.37

RG/sc

Lugano

8

giugno 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo nella causa rimessagli

il 12/13 novembre 2019 dalla Pretura di ___________ (art. 281 cpv. 3 CPC) e che

oppone

1. AT

1

1 rappr. da: RA 1

2. AT

2

a

1. CV

1

1 rappr. da: RA 2

2. CV

2

3. CV

3

4. CV

4

in materia di conguaglio della previdenza professionale a

causa di divorzio

considerato in fatto e in diritto

1.1 Per sentenza 23 luglio 2019, passata in giudicato,

il Pretore Aggiunto del Distretto di __________ ha pronunziato il divorzio tra CV

1 e AT 1 (__________), unitisi in matrimonio il 24 agosto 2012. Al punto 3 del

dispositivo il Pretore Aggiunto, omologando l’accordo concluso dai coniugi, ha

stabilito una divisione a metà dei rispettivi averi di previdenziali, ordinando

la trasmissione dell’incarto, dopo crescita in giudicato del divorzio, al

Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA) per il calcolo del riparto (cfr.

I).

1.2

Il 12/13 novembre 2019 il Pretore ha quindi rimesso la causa allo scrivente

Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a

cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP (art. 281 cpv. 3 CPC; cfr. II).

1.3 Il TCA ha chiesto agli ex coniugi __________ ed agli

istituti di previdenza e di libero passaggio interessati di determinarsi al

proposito, rispettivamente di fornire le informazioni necessarie ai fini del

giudizio (art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle singole risultanze istruttorie e delle

relative prese di posizione delle parti (cfr. IV-XVIII), si dirà più

diffusamente, per quanto occorra, nei considerandi a seguire.

Fatti

2.1

La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione

monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014

del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7

novembre 2008).

Competente

ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente

Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente secondo l’art. 73 LPP

(art. 25a cpv. 1 prima frase LFLP).

2.2 Le disposizioni di cui agli artt. 122-124 CC, 5 e

22-25a LFLP e 280-281 CPC menzionati nel presente giudizio sono quelle in

vigore dal 1. gennaio 2017 a seguito della modifica del Codice civile svizzero

del 19 giugno 2015 concernente il conguaglio della previdenza professionale in

caso di divorzio.

Per

l’art. 22a cpv. 1 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per

ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli

averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione

d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della

celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero

passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi

dovuti al momento del promovimento della procedura di divorzio. I pagamenti in

contanti e le liquidazioni in capitale effettuati durante il matrimonio non

sono computati.

Giusta l’art.

122 CC dies ad quem per il riparto è il momento del promovimento della

procedura di divorzio, in casu il 25 aprile 2018.

L’art.

22b LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazio-ne d’uscita

esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1.

gennaio 1995. Il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza

di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è

prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato

durante il matrimonio (Vetterli/Keel,

Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623;

STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).

A

norma dell'art. 25a cpv. 1 LFLP se nella procedura di divorzio è impossibile

prendere una decisione sul conguaglio della previdenza professionale giusta gli

artt. 280 o 281 CPC, il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi

dell’art. 73 cpv. 1 LPP procede d’ufficio alla divisione sulla base della

chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante

per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341,

128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007) non appena gli sia stata

rimessa la causa. Sia i coniugi che gli

istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura

(art. 25a cpv. 2 LFLP). Il giudice impartisce loro un termine adeguato per

inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice

decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre

1995, FF 1996 I 122, 233.46).

Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede sono le

Considerandi

pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così

come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425).

Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria

(pilastro

2A) e della previdenza

più estesa (pilastro 2B).

Non rientrano invece nel campo

d’applicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del

terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25

luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).

2.3

Dalla documentazione acquisita

agli atti non risulta che al momento del matrimonio (24 agosto 2012) AT 1

disponesse di averi previdenziali suscettibili di essere considerati ai senso

dell’art. 22a cpv. 1 seconda frase LFLP. Emerge per contro che al momento

determinante per il riparto (25 aprile 2018) essa disponeva di un avere di fr.

749.25

su un conto di libero passaggio di AT 2 (cfr. II-1, X-1).

CV 1, invece, durante il

matrimonio ha accumulato un avere previdenziale divisibile di fr. 4'163.51

depositato presso la CV 2 (importo calcolato tenendo conto di un avere di fr.

13'746 in data 25 aprile 2018 e di un capitale di fr. 8'842.35 presente al

momento del matrimonio aumentato degli interessi sino al divorzio; cfr. VIII). Egli

risulta pure aver accumulato presso CV 4 un capitale pensionistico divisibile

di fr. 1'720.50 (calcolato tenendo conto di un avere di fr. 3'078.90 in data 25

aprile 2018 e di un capitale di fr. 1253.45 presente al momento del matrimonio

aumentato degli interessi sino al divorzio; cfr. XVI). In data 25 aprile 2018

egli disponeva altresì di un avere di fr. 517.97 su un conto di libero

passaggio della CV 3 (cfr. XIV).

Richiamata

la chiave di ripartizione stabilita dal Pretore (cfr. supra consid. 1.1),

considerati i rispettivi averi divisibili di fr. 6'401.98 e fr. 749.25,

a favore di AT 1 spetta a saldo (DTF 129 V 254) un accredito di fr. 2'826.37 ([6'401.98

- 749.25] : 2).

2.4

Per applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha

diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero

passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 LFLP;

Schneider/Bruchez, in

SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di

previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/ 2010 del 6

dicembre 2010).

Ne consegue che,

nel rispetto di quanto previsto dal nuovo art. 22c LFLP quo alla ripartizione

tra parte obbligatoria e sovraobbligatoria, l’importo di fr. 2'826.37, unitamente agli interessi compensativi –

al

tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009

del 25 settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2,

rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato

dall'istituto debitore – maturati su tale

importo a far tempo dal 25 aprile 2018 e sino al momento dell'effettivo

trasferimento (DTF 129 V 255;

STFA B 73/02 dell’8 aprile 2003, B 113/02

dell’8 luglio 2003, B 36/02 del 18 luglio 2003; Bollettino LPP UFAS n. 138 del

16.

marzo 2015),

dovrà essere trasferito – in assenza di altre indicazioni

da parte dell’ex marito – da parte della CV 2 (tramite addebito del conto n. __________)

e a favore di AT 1 sul conto ad essa intestato presso AT 2.

In caso di

mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato del

presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale,

dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti, sull'ammontare

della prestazio-ne d'uscita e relativi interessi compensativi, interessi di

mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257; STFA B 105/02

del 4 settembre 2003).

2.5

La

procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si

assegnano ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- L’avere

di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione

ammonta a fr. 6'401.98.

2.- L’avere

di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione

ammonta a fr. 749.25.

3.- È

fatto ordine alla CV 2 di versare, a debito

del conto di libero passaggio n. 705284 intestato a CV

1 e a favore di AT 1 sul conto di

libero passaggio n. __________ presso AT 2, l’importo di fr. 2'826.37 oltre

interessi compensativi dal 24 aprile 2018.

4.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. Non si assegnano ripetibili.

5.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti