34.2019.39
Conguaglio della previdenza professionale a causa di divorzio. Interessi sull'avere presente al matrimonio sino al divorzio
4 giugno 2020Italiano9 min
chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante
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Incarto
n.
34.2019.39
RG/sc
Lugano
4
giugno 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo nella causa rimessagli
il 17/18 dicembre 2019 dalla Pretura di __________ (art. 281 cpv. 3 CPC) e che
oppone
1. AT
1
rappr. da: RA 1
2. AT
2
a
1. CV
1
1 rappr. da: RA 1
2. CV
2
in materia di conguaglio della previdenza professionale a
causa di divorzio
considerato in fatto e in diritto
1.1
Per sentenza 10 ottobre 2019, passata in giudicato, il Pretore del
Distretto di __________ ha pronunziato il divorzio tra CV 1 e AT 1 (nata __________),
unitisi in matrimonio l’11 marzo 2005. Al punto 3 del dispositivo il Pretore –
senza omologare l’accordo raggiunto dagli ex coniugi (cfr. sub IV)
relativamente alla previdenza professionale non avendo le parti prodotto la
necessaria documentazione (cfr. sentenza pretorile pag. 2) – ha riconosciuto a
ciascun coniuge il diritto alla metà del capitale previdenziale accumulato
dall’altro coniuge durante il matrimonio, ordinando la trasmissione
dell’incarto, dopo crescita in giudicato del divorzio, al Tribunale cantonale
delle assicurazioni (cfr. I).
1.2
Il 17/18 dicembre 2019 il Pretore ha quindi rimesso la causa allo scrivente
Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a
cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP (art. 281 cpv. 3 CPC; cfr. II).
1.3 Il TCA ha chiesto agli ex coniugi __________ ed agli
istituti di previdenza e di libero passaggio interessati di determinarsi al
proposito, rispettivamente di fornire le informazioni necessarie ai fini del
giudizio (art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle singole risultanze istruttorie e delle
relative prese di posizione delle parti (cfr. IV-XII), si dirà più
diffusamente, per quanto occorra, nei considerandi a seguire.
Fatti
2.1
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione
monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014
del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7
novembre 2008).
Competente
ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente
Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente secondo l’art. 73 LPP
(art. 25a cpv. 1 prima frase LFLP).
2.2 Le disposizioni di cui agli artt. 122-124 CC, 5
e 22-25a LFLP e 280-281 CPC menzionati nel presente giudizio sono quelle in
vigore dal 1. gennaio 2017 a seguito della modifica del Codice civile svizzero
del 19 giugno 2015 concernente il conguaglio della previdenza professionale in
caso di divorzio.
Per
l’art. 22a cpv. 1 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per
ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli
averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione
d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della
celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero
passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi
dovuti al momento del promovimento della procedura di divorzio. I pagamenti in
contanti e le liquidazioni in capitale effettuati durante il matrimonio non
sono computati.
Giusta l’art.
122 CC, dies ad quem per il riparto è il momento del promovimento della
procedura di divorzio, in casu il 14 novembre 2018.
L’art.
22b LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente
al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il
citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi
previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione
di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il
matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der
Scheidung, in AJP 1999, p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).
A
norma dell'art. 25a cpv. 1 LFLP se nella procedura di divorzio è impossibile
prendere una decisione sul conguaglio della previdenza professionale giusta gli
artt. 280 o 281 CPC, il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi
dell’art. 73 cpv. 1 LPP procede d’ufficio alla divisione sulla base della
chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante
per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341,
128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007) non appena gli sia stata
rimessa la causa. Sia i coniugi che gli
istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura
(art. 25a cpv. 2 LFLP). Il giudice impartisce loro un termine adeguato per
inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice
decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre
1995, FF 1996 I 122, 233.46). Giusta l’art. 25a cpv. 1 seconda frase LFLP nelle
procedure di completamento di una sentenza straniera di divorzio è considerato
luogo del divorzio il luogo della procedura di completamento (art. 64 LDIP).
2.3 Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede sono le
pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così
come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425).
Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria
(pilastro
Considerandi
2A) e della previdenza
più estesa (pilastro 2B).
Non rientrano invece nel campo
d’applicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del
terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25
luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce,
cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).
2.4
2.4.1
Per quanto riguarda CV 1, dalla
documentazione in atti e dagli accertamenti esperiti
dal Tribunale
emerge che al momento del matrimonio (11 marzo 2005) egli disponeva presso la __________
– quale dipendente della __________ – di una prestazione d’uscita di fr. 19'236.40
(cfr. attestato sub II-9). Nel settembre 2016 l’avere di fr. 54'965.20
accumulato presso suddetto istituto di previdenza è stato trasferito al CV 2
dove CV 1 è attualmente ancora assicurato e dove al momento determinante per il
riparto (14 novembre 2018) disponeva di una prestazione divisibile di fr. 114'014.70
(cfr. VIII).
Stante un avere di fr.
114'014.70 al momento del divorzio (14 novembre 2018), considerati in
applicazione dell’art. 22a cpv. 1 LFLP gli interessi (fr. 5'502.06; per il
calcolo cfr. www.gerichte.ch) maturati sino al 14 novembre 2018 sul capitale di
fr. 19'236.40 presente al momento del matrimonio, l’avere accumulato da CV 1 va
cifrato in fr. 89'276.24 (114'014.70 – 19'236.40 – 5'502.06).
2.4.2
Dagli atti all’inserto e dalle
(incontestate) dichiarazioni di parte non risulta che al momento del matrimonio
AT 1 disponesse di averi suscettibili di essere considerati ai sensi dell’art.
22a cpv. 1e seconda frase LFLP. Dagli accertamenti esperiti emerge invece che è
stata assicurata all’Istituto __________ da settembre 2011 sino a marzo 2017
con trasferimento, all’uscita, della prestazione di fr. 9'552.25 (interessi
compresi) alla AT 2 (cfr. VII). Nelle more della presente procedura quest’ultima ha
confermato l’attuabilità di una divisione del capitale previenziale di fr.
9'377.91 presente in data 14 novembre 2018 (cfr. X).
2.4.3
Richiamata
la chiave di ripartizione stabilita dal Pretore (cfr. supra consid. 1.1),
considerati i rispettivi averi di fr. 89'276.24 e fr 9'377.91 accumulati in costanza di matrimonio, a favore di AT 1 spetta a saldo (DTF
129.
V 254) un accredito di fr. 39'949.165 ([89'276.24 - 9'377.91]
: 2).
2.5
Per applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha
diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero
passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 LFLP;
Schneider/Bruchez,
in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di
previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/ 2010 del 6
dicembre 2010).
Ne consegue che,
nel rispetto di quanto previsto dal nuovo art. 22c LFLP quo alla ripartizione
tra parte obbligatoria e sovraobbligatoria, l’importo di fr. 39'949.165,
unitamente agli interessi compensativi –
al
tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009
del 25 settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2,
rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato
dall'istituto debitore – maturati su tale
importo a far tempo dal 14 novembre 2018 e sino al momento dell'effettivo
trasferimento (DTF 129 V 255;
STFA B 73/02 dell’8 aprile 2003, B 113/02
dell’8 luglio 2003, B 36/02 del 18 luglio 2003; Bollettino LPP UFAS n. 138 del
16.
marzo 2015),
dovrà essere accreditato da parte del Fondo CV 2 a
favore di AT 1 presso la AT 2.
In
caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato
del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale
federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti,
sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi,
interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257;
STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).
2.6
La
procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si
assegnano ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L’avere
di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione
ammonta a fr. 89'276.24
2.- L’avere
di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione
ammonta a fr. 9'377.91.
3.- È
fatto ordine al Fondo CV 2 di ver-sare a
favore di AT 1 presso la AT 2 l’importo di fr. 39'949.165 oltre interessi
compensativi dal 14 novembre 2018.
4.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. Non si assegnano ripetibili.
5.- Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti