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Decisione

34.2019.39

Conguaglio della previdenza professionale a causa di divorzio. Interessi sull'avere presente al matrimonio sino al divorzio

4 giugno 2020Italiano9 min

chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante

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Incarto

n.

34.2019.39

RG/sc

Lugano

4

giugno 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo nella causa rimessagli

il 17/18 dicembre 2019 dalla Pretura di __________ (art. 281 cpv. 3 CPC) e che

oppone

1. AT

1

rappr. da: RA 1

2. AT

2

a

1. CV

1

1 rappr. da: RA 1

2. CV

2

in materia di conguaglio della previdenza professionale a

causa di divorzio

considerato in fatto e in diritto

1.1

Per sentenza 10 ottobre 2019, passata in giudicato, il Pretore del

Distretto di __________ ha pronunziato il divorzio tra CV 1 e AT 1 (nata __________),

unitisi in matrimonio l’11 marzo 2005. Al punto 3 del dispositivo il Pretore –

senza omologare l’accordo raggiunto dagli ex coniugi (cfr. sub IV)

relativamente alla previdenza professionale non avendo le parti prodotto la

necessaria documentazione (cfr. sentenza pretorile pag. 2) – ha riconosciuto a

ciascun coniuge il diritto alla metà del capitale previdenziale accumulato

dall’altro coniuge durante il matrimonio, ordinando la trasmissione

dell’incarto, dopo crescita in giudicato del divorzio, al Tribunale cantonale

delle assicurazioni (cfr. I).

1.2

Il 17/18 dicembre 2019 il Pretore ha quindi rimesso la causa allo scrivente

Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a

cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP (art. 281 cpv. 3 CPC; cfr. II).

1.3 Il TCA ha chiesto agli ex coniugi __________ ed agli

istituti di previdenza e di libero passaggio interessati di determinarsi al

proposito, rispettivamente di fornire le informazioni necessarie ai fini del

giudizio (art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle singole risultanze istruttorie e delle

relative prese di posizione delle parti (cfr. IV-XII), si dirà più

diffusamente, per quanto occorra, nei considerandi a seguire.

Fatti

2.1

La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione

monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014

del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7

novembre 2008).

Competente

ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente

Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente secondo l’art. 73 LPP

(art. 25a cpv. 1 prima frase LFLP).

2.2 Le disposizioni di cui agli artt. 122-124 CC, 5

e 22-25a LFLP e 280-281 CPC menzionati nel presente giudizio sono quelle in

vigore dal 1. gennaio 2017 a seguito della modifica del Codice civile svizzero

del 19 giugno 2015 concernente il conguaglio della previdenza professionale in

caso di divorzio.

Per

l’art. 22a cpv. 1 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per

ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli

averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione

d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della

celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero

passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi

dovuti al momento del promovimento della procedura di divorzio. I pagamenti in

contanti e le liquidazioni in capitale effettuati durante il matrimonio non

sono computati.

Giusta l’art.

122 CC, dies ad quem per il riparto è il momento del promovimento della

procedura di divorzio, in casu il 14 novembre 2018.

L’art.

22b LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente

al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il

citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi

previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione

di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il

matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der

Scheidung, in AJP 1999, p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).

A

norma dell'art. 25a cpv. 1 LFLP se nella procedura di divorzio è impossibile

prendere una decisione sul conguaglio della previdenza professionale giusta gli

artt. 280 o 281 CPC, il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi

dell’art. 73 cpv. 1 LPP procede d’ufficio alla divisione sulla base della

chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante

per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341,

128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007) non appena gli sia stata

rimessa la causa. Sia i coniugi che gli

istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura

(art. 25a cpv. 2 LFLP). Il giudice impartisce loro un termine adeguato per

inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice

decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre

1995, FF 1996 I 122, 233.46). Giusta l’art. 25a cpv. 1 seconda frase LFLP nelle

procedure di completamento di una sentenza straniera di divorzio è considerato

luogo del divorzio il luogo della procedura di completamento (art. 64 LDIP).

2.3 Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede sono le

pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così

come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425).

Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria

(pilastro

Considerandi

2A) e della previdenza

più estesa (pilastro 2B).

Non rientrano invece nel campo

d’applicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del

terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25

luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce,

cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).

2.4

2.4.1

Per quanto riguarda CV 1, dalla

documentazione in atti e dagli accertamenti esperiti

dal Tribunale

emerge che al momento del matrimonio (11 marzo 2005) egli disponeva presso la __________

– quale dipendente della __________ – di una prestazione d’uscita di fr. 19'236.40

(cfr. attestato sub II-9). Nel settembre 2016 l’avere di fr. 54'965.20

accumulato presso suddetto istituto di previdenza è stato trasferito al CV 2

dove CV 1 è attualmente ancora assicurato e dove al momento determinante per il

riparto (14 novembre 2018) disponeva di una prestazione divisibile di fr. 114'014.70

(cfr. VIII).

Stante un avere di fr.

114'014.70 al momento del divorzio (14 novembre 2018), considerati in

applicazione dell’art. 22a cpv. 1 LFLP gli interessi (fr. 5'502.06; per il

calcolo cfr. www.gerichte.ch) maturati sino al 14 novembre 2018 sul capitale di

fr. 19'236.40 presente al momento del matrimonio, l’avere accumulato da CV 1 va

cifrato in fr. 89'276.24 (114'014.70 – 19'236.40 – 5'502.06).

2.4.2

Dagli atti all’inserto e dalle

(incontestate) dichiarazioni di parte non risulta che al momento del matrimonio

AT 1 disponesse di averi suscettibili di essere considerati ai sensi dell’art.

22a cpv. 1e seconda frase LFLP. Dagli accertamenti esperiti emerge invece che è

stata assicurata all’Istituto __________ da settembre 2011 sino a marzo 2017

con trasferimento, all’uscita, della prestazione di fr. 9'552.25 (interessi

compresi) alla AT 2 (cfr. VII). Nelle more della presente procedura quest’ultima ha

confermato l’attuabilità di una divisione del capitale previenziale di fr.

9'377.91 presente in data 14 novembre 2018 (cfr. X).

2.4.3

Richiamata

la chiave di ripartizione stabilita dal Pretore (cfr. supra consid. 1.1),

considerati i rispettivi averi di fr. 89'276.24 e fr 9'377.91 accumulati in costanza di matrimonio, a favore di AT 1 spetta a saldo (DTF

129.

V 254) un accredito di fr. 39'949.165 ([89'276.24 - 9'377.91]

: 2).

2.5

Per applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha

diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero

passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 LFLP;

Schneider/Bruchez,

in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di

previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/ 2010 del 6

dicembre 2010).

Ne consegue che,

nel rispetto di quanto previsto dal nuovo art. 22c LFLP quo alla ripartizione

tra parte obbligatoria e sovraobbligatoria, l’importo di fr. 39'949.165,

unitamente agli interessi compensativi –

al

tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009

del 25 settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2,

rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato

dall'istituto debitore – maturati su tale

importo a far tempo dal 14 novembre 2018 e sino al momento dell'effettivo

trasferimento (DTF 129 V 255;

STFA B 73/02 dell’8 aprile 2003, B 113/02

dell’8 luglio 2003, B 36/02 del 18 luglio 2003; Bollettino LPP UFAS n. 138 del

16.

marzo 2015),

dovrà essere accreditato da parte del Fondo CV 2 a

favore di AT 1 presso la AT 2.

In

caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato

del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale

federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti,

sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi,

interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257;

STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).

2.6

La

procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si

assegnano ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- L’avere

di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione

ammonta a fr. 89'276.24

2.- L’avere

di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione

ammonta a fr. 9'377.91.

3.- È

fatto ordine al Fondo CV 2 di ver-sare a

favore di AT 1 presso la AT 2 l’importo di fr. 39'949.165 oltre interessi

compensativi dal 14 novembre 2018.

4.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. Non si assegnano ripetibili.

5.- Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti