34.2019.40
Conguaglio della previdenza professionale a causa di divorzio. Non si fa luogo ad alcuna divisione, entrambi gli ex coniugi non avendo accumulato averi previdenziali in costanza di matrimonio
8 settembre 2020Italiano5 min
matrimonio di una prestazione d’uscita da dividersi a norma dell’art. 122 e segg.
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Incarto
n.
34.2019.40
rg/gm
Lugano
8 settembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo nella causa rimessagli
il 18/19 dicembre 2019 dalla Pretura di __________ (art. 281 cpv. 3 CPC) e che
oppone
AT 1
rappr. da: RA 1
a
CV 1
in materia di conguaglio della previdenza professionale in
caso di divorzio
considerato in
fatto e in diritto
1.1 Per
sentenza 11 ottobre 2019, passata in giudicato, statuendo nella causa promossa
con petizione il 20 aprile 2019 il Pretore del Distretto di __________ ha
pronunziato il divorzio tra CV 1 e AT 1 (nata __________), unitisi in
matrimonio il 23 dicembre 2014. Al punto 6 del dispositivo il Pretore ha deciso
che la “gli ave-ri LPP maturati dai coniugi dal matrimonio (23.12.2014) alla
litispendenza del divorzio (20.04.2019) sono divisi a metà”, ordinan-do la trasmissione
dell’incarto, dopo crescita in giudicato del divor-zio, al Tribunale cantonale
delle assicurazioni (cfr. I).
1.2
Il 18/19 dicembre 2019 il Pretore ha quindi rimesso la causa allo scrivente
Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a
cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP (art. 281 cpv. 3 CPC; cfr. II).
1.3 Il TCA ha chiesto agli ex coniugi di determinarsi in
merito al riparto rispettivamente di fornire le informazioni necessarie ai fini
del giudizio (art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle determinazioni delle parti come pure
dell’esito degli accertamenti esperiti dal Tribunale e delle relative prese di
posizione degli ex coniugi (cfr. IV-XVI) si dirà più diffusamente, per quanto
occorra, nel prosieguo.
2.1
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione
monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014
del 31 agosto 2015, STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, STF 9C_792/2007 del 7
novembre 2008).
2.2 Competente
ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente
Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente secondo l’art. 73 LPP
(art. 25a cpv. 1 prima frase LFLP).
2.3 Le disposizioni di cui agli artt. 122-124 CC, 5
e 22-25a LFLP e 280-281 CPC menzionati nel presente giudizio sono quelle in
vigore dal 1. gennaio 2017 a seguito della modifica del Codice civile svizzero
del 19 giugno 2015 concernente il conguaglio della previdenza professionale in
caso di divorzio.
A
norma dell'art. 25a cpv. 1 LFLP se nella procedura di divorzio è impossibile
prendere una decisione sul conguaglio della previdenza professionale giusta gli
artt. 280 o 281 CPC, il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi
dell’art. 73 cpv. 1 LPP procede d’ufficio alla divisione sulla base della
chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante
per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341,
128 V 46 e STF B 48/ 06 dell’8 marzo 2007) non appena gli sia stata
rimessa la causa.
Sia
Fatti
i coniugi che gli istituti di previdenza
professionale hanno qualità di parte in questa procedura (art. 25a cpv. 2
LFLP). Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le
rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base
agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre 1995, FF 1996 I
122, 233.46).
Una
divisione ex art. 25a LFLP implica come premessa l’acquisizione durante il
matrimonio di una prestazione d’uscita da dividersi a norma dell’art. 122 e segg.
CC e degli artt. 22 e segg. LFLP, la cui applicazione presuppone l’affiliazione
ad un istituto di previdenza professionale, rispettivamente l’esistenza di un
diritto del/i coniuge/i ad una prestazione d’uscita nei confronti di un tale
istituto (la nozione di istituto di previdenza professionale comprende sia gli
istituti di previdenza in senso stretto che gli istituti di libero passaggio;
cfr. Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, 1999, art.
122/141-142, n. 3;
Baumann/ Lauterburg, in: Fam/Pra/Kommentar, art. 122
n. 6ss).
2.4
Nel caso in disamina, dagli atti non
risulta per nessuno dei due ex
coniugi l’esistenza di averi previdenziali soggetti a divisione.
AT
1 – nel periodo che qui interessa – non ha infatti (incontestatamente) svolto
attività lavorativa (cfr. estratti conto AVS sub XIV, cfr. VI).
CV
1, dal canto suo, risulta aver sempre e senza interruzione (dal 2005)
esercitato attività lucrativa a titolo indipendente non soggetta ex lege ad
obbligo assicurativo LPP (cfr. estratto conto individuale AVS sub IX-1; cfr.
art. 2 e segg. LPP), dagli atti all’inserto e dalle dichiarazioni di parte non
Considerandi
emergendo per il resto elementi o indizi che consentano di ipotizzare un
accumulo di capitale previdenziale riconducibile ad eventuale assicurazione
facoltativa giusta l’art. 4 LPP.
Stante
quanto sopra, considerata l’assenza di elementi giustificanti un riparto a
norma degli artt. 122 e segg. CC e 22 e segg. LFLP, non è dato procedere a
divisione.
2.5
La
procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si
assegnano ripetibili.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.- Non
si fa luogo a divisione.
2.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti