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Decisione

34.2019.40

Conguaglio della previdenza professionale a causa di divorzio. Non si fa luogo ad alcuna divisione, entrambi gli ex coniugi non avendo accumulato averi previdenziali in costanza di matrimonio

8 settembre 2020Italiano5 min

matrimonio di una prestazione d’uscita da dividersi a norma dell’art. 122 e segg.

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

34.2019.40

rg/gm

Lugano

8 settembre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo nella causa rimessagli

il 18/19 dicembre 2019 dalla Pretura di __________ (art. 281 cpv. 3 CPC) e che

oppone

AT 1

rappr. da: RA 1

a

CV 1

in materia di conguaglio della previdenza professionale in

caso di divorzio

considerato in

fatto e in diritto

1.1 Per

sentenza 11 ottobre 2019, passata in giudicato, statuendo nella causa promossa

con petizione il 20 aprile 2019 il Pretore del Distretto di __________ ha

pronunziato il divorzio tra CV 1 e AT 1 (nata __________), unitisi in

matrimonio il 23 dicembre 2014. Al punto 6 del dispositivo il Pretore ha deciso

che la “gli ave-ri LPP maturati dai coniugi dal matrimonio (23.12.2014) alla

litispendenza del divorzio (20.04.2019) sono divisi a metà”, ordinan-do la trasmissione

dell’incarto, dopo crescita in giudicato del divor-zio, al Tribunale cantonale

delle assicurazioni (cfr. I).

1.2

Il 18/19 dicembre 2019 il Pretore ha quindi rimesso la causa allo scrivente

Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a

cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP (art. 281 cpv. 3 CPC; cfr. II).

1.3 Il TCA ha chiesto agli ex coniugi di determinarsi in

merito al riparto rispettivamente di fornire le informazioni necessarie ai fini

del giudizio (art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle determinazioni delle parti come pure

dell’esito degli accertamenti esperiti dal Tribunale e delle relative prese di

posizione degli ex coniugi (cfr. IV-XVI) si dirà più diffusamente, per quanto

occorra, nel prosieguo.

2.1

La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione

monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014

del 31 agosto 2015, STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, STF 9C_792/2007 del 7

novembre 2008).

2.2 Competente

ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente

Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente secondo l’art. 73 LPP

(art. 25a cpv. 1 prima frase LFLP).

2.3 Le disposizioni di cui agli artt. 122-124 CC, 5

e 22-25a LFLP e 280-281 CPC menzionati nel presente giudizio sono quelle in

vigore dal 1. gennaio 2017 a seguito della modifica del Codice civile svizzero

del 19 giugno 2015 concernente il conguaglio della previdenza professionale in

caso di divorzio.

A

norma dell'art. 25a cpv. 1 LFLP se nella procedura di divorzio è impossibile

prendere una decisione sul conguaglio della previdenza professionale giusta gli

artt. 280 o 281 CPC, il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi

dell’art. 73 cpv. 1 LPP procede d’ufficio alla divisione sulla base della

chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante

per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341,

128 V 46 e STF B 48/ 06 dell’8 marzo 2007) non appena gli sia stata

rimessa la causa.

Sia

Fatti

i coniugi che gli istituti di previdenza

professionale hanno qualità di parte in questa procedura (art. 25a cpv. 2

LFLP). Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le

rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base

agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre 1995, FF 1996 I

122, 233.46).

Una

divisione ex art. 25a LFLP implica come premessa l’acquisizione durante il

matrimonio di una prestazione d’uscita da dividersi a norma dell’art. 122 e segg.

CC e degli artt. 22 e segg. LFLP, la cui applicazione presuppone l’affiliazione

ad un istituto di previdenza professionale, rispettiva­mente l’esistenza di un

diritto del/i coniuge/i ad una presta­zione d’uscita nei confronti di un tale

istituto (la nozione di istituto di previdenza professionale comprende sia gli

istituti di previdenza in senso stretto che gli istituti di libero passaggio;

cfr. Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, 1999, art.

122/141-142, n. 3;

Baumann/ Lauterburg, in: Fam/Pra/Kommentar, art. 122

n. 6ss).

2.4

Nel caso in disamina, dagli atti non

risulta per nessuno dei due ex

coniugi l’esistenza di averi previdenziali soggetti a divisione.

AT

1 – nel periodo che qui interessa – non ha infatti (incontestatamente) svolto

attività lavorativa (cfr. estratti conto AVS sub XIV, cfr. VI).

CV

1, dal canto suo, risulta aver sempre e senza interruzione (dal 2005)

esercitato attività lucrativa a titolo indipendente non soggetta ex lege ad

obbligo assicurativo LPP (cfr. estratto conto individuale AVS sub IX-1; cfr.

art. 2 e segg. LPP), dagli atti all’inserto e dalle dichiarazioni di parte non

Considerandi

emergendo per il resto elementi o indizi che consentano di ipotizzare un

accumulo di capitale previdenziale riconducibile ad eventuale assicurazione

facoltativa giusta l’art. 4 LPP.

Stante

quanto sopra, considerata l’assenza di elementi giustificanti un riparto a

norma degli artt. 122 e segg. CC e 22 e segg. LFLP, non è dato procedere a

divisione.

2.5

La

procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si

assegnano ripetibili.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.- Non

si fa luogo a divisione.

2.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti