34.2019.41
Mancato pagamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro all'istituto di previdenza. Condanna del datore di lavoro convenuto al pagamento dei contributi e rigetto definitivo dell'opposizione
27 aprile 2020Italiano11 min
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
34.2019.41
rg/sc
Lugano
27 aprile 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 27 dicembre 2019 di
AT 1
contro
CV 1
in materia di contributi della previdenza professionale
considerato in fatto e in diritto
1.1 Per contratto d’adesione
sottoscritto il 6 febbraio/5 marzo 2013 (contratto n. __________) la CV 1 quale
datore di lavoro ha affidato l’attuazione della previdenza professionale
obbligatoria dei suoi dipendenti alla AT 1, __________ con effetto dal 1. febbraio
2013 (doc. A/1).
1.2 Stante il mancato pagamento dei
premi (e spese) dovuti da parte del datore di lavoro dopo l’asserito invio di
diffide da parte dell’istituto di previdenza (doc. A/8-10) e dopo
disdetta
del contratto d’adesione con effetto al 28 febbraio 2018 (doc. A/11), adite le
vie esecutive con PE n. __________ dell’UE di __________ del 25 giugno 2019
(doc. A/9), con l’”istanza” (recte: petizione) in rassegna la fondazione
attrice chiede la condanna della CV 1 al pagamento di fr. 14'189.15 con
interessi al 5% dal 1. giugno 2019, di fr. 1'455.70 per interessi sino al 31
maggio 2019, nonché delle “spese regolamentazione di esecuzione e altri
costi”. Postula altresì il rigetto definitivo dell’opposizione
interposta al suddetto precetto come pure la rifusione di spese e ripetibili.
1.3 La convenuta non è intervenuta
in causa, nonostante la fissazione, trascorso il termine per la presentazione
della risposta di causa, di un ultimo termine perentorio ai sensi dell’art. 13
cpv. 4 Lptca (cfr. II, III).
2.1 La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice
unico ai sensi degli artt. 49 cpv. 2 LOG.
2.2 L'art. 11 LPP impone al
datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di
affiliarsi a un istituto di previden-za regolarmente registrato. Tale
affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore di lavoro,
l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che riguarda
l'ammontare dei contributi l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza
stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore
di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere
almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro
deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del
lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è
l'unico debitore dei contributi (Brühwiler, Obligatorische
Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, 1998 p. 46; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und
Personalvorsorgestiftung, 1989, p. 32). Sui contributi non pagati alla
scadenza l'istituto può pretendere interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP).
Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli isti-tuti di previdenza possono
strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e
l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non devono necessariamente
corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del
Consiglio federale sulla LPP, p. 98). I primi servono per il finanziamento del
fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla
legge.
2.3 Nel processo riguardante il
versamento di contributi della previdenza professionale l'istituto di
previdenza deve sostanziare la pretesa in maniera completa al fine di
permetterne l'esame, il principio indagatorio vigente nell'ambito delle
assicurazioni sociali (SVR 1998 UV n. 1; DTF 117 V 263 consid. 1b) avendo i
su-oi limiti nell'obbligo delle parti di collaborare all'istruzione della causa
(DTF 125 V 195 consid. 2, 122 V 150 consid. 1a con riferimenti). D'altro canto
il datore di lavoro deve sostanziare i motivi per cui la pretesa non sarebbe
fondata. Se la richiesta risulta sufficientemente sostanziata, le contestazioni
immotivate non vengono considerate, ritenuto come i fatti da dimostrare vanno sostanziati
in maniera sufficiente e meglio vanno indicati in modo completo al fine di
poter assumere le prove necessarie (SZS 2003 p. 500, 2001 p. 562).
2.4 Nel caso di specie la pretesa
attorea appare sufficientemente so-stanziata e documentata.
Le persone
assicurate, l'obbligo contributivo, le modalità di finanziamento, calcolo,
fatturazione e versamento dei contributi sono disciplinati in particolare
all’art. 10 del Contratto d'adesione (doc. A/1; cfr. anche art. 6 per gli
interessi sui conti contributi), agli artt. 2.1, 3, 5 del Regolamento di
previdenza (doc. A/3) e nel Piano di previdenza (doc. A/3). In particolare i
premi, il cui intero versamento incombe al datore di lavoro, si compongono
dell'accredito di vecchiaia, del premio di rischio e delle spese accessorie LPP
(art. 66 cpv. 2 LPP; cfr. Contratto d'adesione e Piano di previdenza).
Dagli atti
di causa emerge che il calcolo dei contributi previdenziali (sino alla disdetta
del contratto) e gli interessi (passivi) dovuti dalla convenuta è stato
eseguito secondo le disposizioni legali e regolamentari, tenuto conto del
salario coordinato LPP, delle persone assicurate, dei salari erogati. Il
calcolo dei contributi rimasti insoluti si fonda su questi elementi e su quelli
precedentemente esposti e risulta sufficientemente sostanziato. Quo alle spese,
non v’è alcun riscontro documentale per spese di diffida registrate con valuta
15 febbraio e 15 marzo 2017 per complessivi fr. 200 né per un asserito piano di
pagamento (fr. 250) registrato con valuta 4 aprile 2017 (DTF 117 II 258),
entrambi importi, questi, da ritenere compresi nell’importo di fr. 14'189.15 fatto
valere in petizione e ciò in assenza di un chiaro e dettagliato conteggio da
parte della fondazione attrice relativo alla composizione di suddetto importo.
Risulta per contro documentato e conforme al Regolamento delle spese (sub doc.
A/1) e va per tal ragione va riconosciuto il costo (rivendicato in aggiunta
alla somma di fr. 14'189.15) di fr. 300 per “spese regolamentazione di esecuzione”
fatto valere in petizione e indicato nel precetto esecutivo della cui
opposizione è qui chiesto il rigetto (doc. A/9).
Parte
convenuta non ha del resto mai contestato né l'obbligo contributivo, né
l'ammontare dei contributi, delle spese e dei conteggi inviatile dall’attrice.
All’istituto
di previdenza spetta pertanto un importo complessivo di fr. 15'494.85
(14'189.15 – 200 – 250 + 1'455.70 + 300).
2.5 Parte attrice chiede anche il
versamento di interessi di ritardo al 5% dal 1. giugno 2019.
Secondo
l’art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di
previdenza può pretendere interessi di mora (Brühwiler, Brühwiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge,
in: Schw. BVR, 2007, n. 174; SZS 1990 p. 89). L’ammontare degli interessi è
fissato nel regolamento dell’istituto di previdenza; in caso contrario si
applica l’art. 104 CO che prevede un interesse moratorio del 5% (STFA B 2/02
dell’11 dicembre 2002 consid. 6.1; DTF 117 V 350; Brechbühl,
cit., ad art. 66, n. 36, p. 1082 e ivi riferimenti).
Nel
caso in esame, il tasso d’interesse richiesto corrisponde a quello legale e la
convenuta è palesemente in mora. La doman-da attorea merita pertanto
accoglimento. Gli interessi di ritardo al 5% sono dovuti dal 1. giugno 2019
sull’importo di fr. 13'739.15 (14'189.15 – 200 – 250).
2.6 L’attrice
postula pure la pronuncia del rigetto definitivo dell'oppo-sizione al
summenzionato PE n. 2785651 dell’UE di __________ del 25 giugno 2019 per
l’importo complessivo di fr. 15'944.85 oltre interessi al 5% dal 20 giugno 2019
su fr. 13'739.85.
Il creditore che a seguito
dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art.
79 LEF, può chiedere diretta-mente la continuazione dell'esecuzione senza dover
esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art.
80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79
LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo della
Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (DTF 107 III 60). Il
principio è che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi
intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere
definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit privé et assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La
condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza è che il giudice
dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il
giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il
Tribunale cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel
dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in
corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito riconosciuto.
La presente sentenza varrà
pertanto quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione – per l’importo di
fr. 15'494.85 con interessi al 5% su fr. 13'739.15 – senza che la fondazione
creditrice debba previamente chiedere il rigetto definitivo dell'opposizione al
giudice dell'esecuzione.
2.7 Giusta l’art. 29 cpv. 1 Lptca
la procedura è di principio gratuita. La giurisprudenza federale ha tuttavia
stabilito che l'esclusione della gratuità della procedura in caso di
introduzione di procedimenti temerari o per leggerezza costituisce un principio
processuale generale del diritto federale delle assicurazioni sociali (DTF 124
V 285, 118 V 319; SZS
1998 p. 64; cfr. art. 29 cpv. 3 Lptca). Un
processo è temerario o sconsiderato se la parte fonda la propria richiesta su
fatti di cui conosce o dovrebbe conoscere l'inesattezza. La temerarietà è tra
l'altro data nel caso in cui una parte si attiene ad un’opinione palesemente
illegale e anche nel caso in cui un cui questa violi un obbligo che le compete
(ad esempio l'obbligo di collaborare o di astenersi dal compiere un determinato
atto; DTF
124 V 288s, 112 V 335). Nell'ambito di un’azione in materia di
contributi LPP, il solo fatto di non intervenire in causa non è sufficiente per
ritenere temerario il comportamento della parte convenuta. Tuttavia, in tale
contesto il comportamento della parte debitrice dev'essere valutato tenendo
conto anche del suo agire prima del processo. Se, quindi, il datore di lavoro
non rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive,
obbliga l'istituto di previdenza, malgrado una situazione palesemente
infondata, a intentare un'azione giudiziaria e non interviene in causa, agisce
in modo temerario. In simili condizioni si può infatti ritenere che egli abbia
messo in atto manovre dilatorie passibili d’essere sanzionate tramite il
pagamento delle spese di giustizia (DTF 124 V 288, 290; STCA 28 gennaio 1998
nella causa FICLPP).
Nel
caso in esame la società convenuta non ha dato seguito alle richieste di
pagamento inviatele dalla fondazione attrice, ha interposto opposizione al
precetto esecutivo e non è intervenuta in causa. In tali circostanze, alla luce
della suesposta giurisprudenza, ad essa vanno accollate tasse e spese di procedura
per fr. 200.
2.8 L'assicuratore che vince la
causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF
128 V 133, 126 V 150, 112 V 361; SZS 2001 p. 174). All’assicuratore vincente e
non patrocinato in causa si giustifica eccezionalmente l’assegnazione di
ripetibili se il comportamento processuale della controparte si dimostra
temerario (o quest’ultima abbia agito con leggerezza) e, cumulativamente, se la
causa è complessa, ha valore litigioso elevato e richiede notevole impiego di
tempo e gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai risultati
ottenuti (DTF 128 V 133, 323, 127 V 207, 126 V 150, 110 V 135;
AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984 p. 278). Suddette condizioni non essendo nella
specie adempiute, non si giustifica l’assegnazione di ripetibili.
Per
questi motivi
dichiara e
pronuncia
1.- La petizione è parzialmente
accolta.
§ La CV 1 è condannata a
versare alla AT 1 la somma di 15'494.85 oltre interessi al 5% dal 1. giugno
2019 su fr 13'739.85.
§§ È rigettata in via
definitiva l’opposizione al PE n. __________ dell’UE di __________ del 25
giugno 2019 per l’importo di fr. 15'494.85 oltre interessi al 5% dal 20 giugno
2019 su fr. 13'739.85.
2.- Tasse e spese per complessivi
CHF 200 sono poste a carico della parte convenuta. Non si assegnano ripetibili.
3.- Comunicazione agli interessati
Fatti
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
Considerandi
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti