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Decisione

34.2019.41

Mancato pagamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro all'istituto di previdenza. Condanna del datore di lavoro convenuto al pagamento dei contributi e rigetto definitivo dell'opposizione

27 aprile 2020Italiano11 min

i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di

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Incarto

n.

34.2019.41

rg/sc

Lugano

27 aprile 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sulla petizione del 27 dicembre 2019 di

AT 1

contro

CV 1

in materia di contributi della previdenza professionale

considerato in fatto e in diritto

1.1 Per contratto d’adesione

sottoscritto il 6 febbraio/5 marzo 2013 (contratto n. __________) la CV 1 quale

datore di lavoro ha affidato l’attuazione della previdenza professionale

obbligatoria dei suoi dipendenti alla AT 1, __________ con effetto dal 1. febbraio

2013 (doc. A/1).

1.2 Stante il mancato pagamento dei

premi (e spese) dovuti da parte del datore di lavoro dopo l’asserito invio di

diffide da parte dell’istituto di previdenza (doc. A/8-10) e dopo

disdetta

del contratto d’adesione con effetto al 28 febbraio 2018 (doc. A/11), adite le

vie esecutive con PE n. __________ dell’UE di __________ del 25 giugno 2019

(doc. A/9), con l’”istanza” (recte: petizione) in rassegna la fondazione

attrice chiede la condanna della CV 1 al pagamento di fr. 14'189.15 con

interessi al 5% dal 1. giugno 2019, di fr. 1'455.70 per interessi sino al 31

maggio 2019, nonché delle “spese regolamentazione di esecuzione e altri

costi”. Postula altresì il rigetto definitivo dell’opposizione

interposta al suddetto precetto come pure la rifusione di spese e ripetibili.

1.3 La convenuta non è intervenuta

in causa, nonostante la fissazione, trascorso il termine per la presentazione

della risposta di causa, di un ultimo termine perentorio ai sensi dell’art. 13

cpv. 4 Lptca (cfr. II, III).

2.1 La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice

unico ai sensi degli artt. 49 cpv. 2 LOG.

2.2 L'art. 11 LPP impone al

datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di

affiliarsi a un istituto di previ­den-za regolarmente registrato. Tale

affiliazione ha effetto retro­attivo e comporta, per il datore di lavoro,

l'obbligo del paga­mento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che riguarda

l'ammontare dei contributi l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza

stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore

di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere

almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro

deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del

lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è

l'unico debitore dei contributi (Brühwiler, Obligatorische

Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, 1998 p. 46; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und

Personalvorsorgestiftung, 1989, p. 32). Sui contributi non pagati alla

scadenza l'istituto può pre­tendere interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP).

Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli isti-tuti di previdenza possono

strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e

l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non devono necessariamente

corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del

Consiglio federale sulla LPP, p. 98). I primi servono per il finanziamento del

fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla

legge.

2.3 Nel processo riguardante il

versamento di contributi della previdenza professionale l'istituto di

previdenza deve sostanziare la pretesa in maniera completa al fine di

permetterne l'esame, il principio indagatorio vigente nell'ambito delle

assicurazioni sociali (SVR 1998 UV n. 1; DTF 117 V 263 consid. 1b) avendo i

su-oi limiti nell'obbligo delle parti di collaborare all'istruzione della causa

(DTF 125 V 195 consid. 2, 122 V 150 consid. 1a con riferimenti). D'altro canto

il datore di lavoro deve sostanziare i motivi per cui la pretesa non sarebbe

fondata. Se la richiesta risulta sufficientemente sostanziata, le contestazioni

immotivate non vengono considerate, ritenuto come i fatti da dimostrare vanno sostanziati

in maniera sufficiente e meglio vanno indicati in modo completo al fine di

poter assumere le prove necessarie (SZS 2003 p. 500, 2001 p. 562).

2.4 Nel caso di specie la pretesa

attorea appare sufficientemente so-stanziata e documentata.

Le persone

assicurate, l'obbligo contributivo, le modalità di finanziamento, calcolo,

fatturazione e versamento dei contributi sono disciplinati in particolare

all’art. 10 del Contratto d'adesione (doc. A/1; cfr. anche art. 6 per gli

interessi sui conti contributi), agli artt. 2.1, 3, 5 del Regolamento di

previdenza (doc. A/3) e nel Piano di previdenza (doc. A/3). In particolare i

premi, il cui intero versamento incombe al datore di lavoro, si compongono

dell'accredito di vecchiaia, del premio di rischio e delle spese accessorie LPP

(art. 66 cpv. 2 LPP; cfr. Contratto d'adesione e Piano di previdenza).

Dagli atti

di causa emerge che il calcolo dei contributi previdenziali (sino alla disdetta

del contratto) e gli interessi (passivi) dovuti dalla convenuta è stato

eseguito secondo le disposizioni legali e regolamentari, tenuto conto del

salario coordinato LPP, delle persone assicurate, dei salari erogati. Il

calcolo dei contributi rimasti insoluti si fonda su questi elementi e su quelli

precedentemente esposti e risulta sufficientemente sostanziato. Quo alle spese,

non v’è alcun riscontro documentale per spese di diffida registrate con valuta

15 febbraio e 15 marzo 2017 per complessivi fr. 200 né per un asserito piano di

pagamento (fr. 250) registrato con valuta 4 aprile 2017 (DTF 117 II 258),

entrambi importi, questi, da ritenere compresi nell’importo di fr. 14'189.15 fatto

valere in petizione e ciò in assenza di un chiaro e dettagliato conteggio da

parte della fondazione attrice relativo alla composizione di suddetto importo.

Risulta per contro documentato e conforme al Regolamento delle spese (sub doc.

A/1) e va per tal ragione va riconosciuto il costo (rivendicato in aggiunta

alla somma di fr. 14'189.15) di fr. 300 per “spese regolamentazione di esecuzione”

fatto valere in petizione e indicato nel precetto esecutivo della cui

opposizione è qui chiesto il rigetto (doc. A/9).

Parte

convenuta non ha del resto mai contestato né l'obbligo contributivo, né

l'ammontare dei contributi, delle spese e dei conteggi inviatile dall’attrice.

All’istituto

di previdenza spetta pertanto un importo complessivo di fr. 15'494.85

(14'189.15 – 200 – 250 + 1'455.70 + 300).

2.5 Parte attrice chiede anche il

versamento di interessi di ritardo al 5% dal 1. giugno 2019.

Secondo

l’art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di

previdenza può pretendere interessi di mora (Brühwiler, Brühwiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge,

in: Schw. BVR, 2007, n. 174; SZS 1990 p. 89). L’ammontare degli interessi è

fissato nel regolamento dell’istituto di previdenza; in caso contrario si

applica l’art. 104 CO che prevede un interesse moratorio del 5% (STFA B 2/02

dell’11 dicembre 2002 consid. 6.1; DTF 117 V 350; Brechbühl,

cit., ad art. 66, n. 36, p. 1082 e ivi riferimenti).

Nel

caso in esame, il tasso d’interesse richiesto corrisponde a quello legale e la

convenuta è palesemente in mora. La doman-da attorea merita pertanto

accoglimento. Gli interessi di ritardo al 5% sono dovuti dal 1. giugno 2019

sull’importo di fr. 13'739.15 (14'189.15 – 200 – 250).

2.6 L’attrice

postula pure la pronuncia del rigetto definitivo dell'oppo-sizione al

summenzionato PE n. 2785651 dell’UE di __________ del 25 giugno 2019 per

l’importo complessivo di fr. 15'944.85 oltre interessi al 5% dal 20 giugno 2019

su fr. 13'739.85.

Il creditore che a seguito

dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art.

79 LEF, può chiedere diretta-mente la continuazione dell'esecuzione senza dover

esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art.

80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79

LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo della

Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (DTF 107 III 60). Il

principio è che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi

intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere

definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit privé et assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La

condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza è che il giudice

dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il

giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il

Tribunale cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel

dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in

corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito ricono­sciuto.

La presente sentenza varrà

pertanto quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione – per l’importo di

fr. 15'494.85 con interessi al 5% su fr. 13'739.15 – senza che la fondazione

creditrice debba previamente chiedere il rigetto definitivo dell'opposizione al

giudice dell'ese­cuzione.

2.7 Giusta l’art. 29 cpv. 1 Lptca

la procedura è di principio gratuita. La giurisprudenza federale ha tuttavia

stabilito che l'esclusione della gratuità della procedura in caso di

introduzione di procedimenti temerari o per leggerezza costituisce un principio

processuale generale del diritto federale delle assicurazioni sociali (DTF 124

V 285, 118 V 319; SZS

1998 p. 64; cfr. art. 29 cpv. 3 Lptca). Un

processo è temerario o sconsiderato se la parte fonda la propria richiesta su

fatti di cui conosce o dovrebbe conoscere l'inesattezza. La temerarietà è tra

l'altro data nel caso in cui una parte si attiene ad un’opinione palesemente

illegale e anche nel caso in cui un cui questa violi un obbligo che le compete

(ad esempio l'obbligo di collaborare o di astenersi dal compiere un determinato

atto; DTF

124 V 288s, 112 V 335). Nell'ambito di un’azione in materia di

contributi LPP, il solo fatto di non intervenire in causa non è sufficiente per

ritenere temerario il comportamento della parte convenuta. Tuttavia, in tale

contesto il comportamento della parte debitrice dev'essere valutato tenendo

conto anche del suo agire prima del processo. Se, quindi, il datore di lavoro

non rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive,

obbliga l'istituto di previdenza, malgrado una situazione palesemente

infondata, a intentare un'azione giudiziaria e non interviene in causa, agisce

in modo temerario. In simili condizioni si può infatti ritenere che egli abbia

messo in atto manovre dilatorie passibili d’essere sanzionate tramite il

pagamento delle spese di giustizia (DTF 124 V 288, 290; STCA 28 gennaio 1998

nella causa FICLPP).

Nel

caso in esame la società convenuta non ha dato seguito alle richieste di

pagamento inviatele dalla fondazione attrice, ha interposto opposizione al

precetto esecutivo e non è intervenuta in causa. In tali circostanze, alla luce

della suesposta giurisprudenza, ad essa vanno accollate tasse e spese di procedura

per fr. 200.

2.8 L'assicuratore che vince la

causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF

128 V 133, 126 V 150, 112 V 361; SZS 2001 p. 174). All’assicuratore vincente e

non patrocinato in causa si giustifica eccezionalmente l’assegnazione di

ripetibili se il comportamento processuale della controparte si dimostra

temerario (o quest’ultima abbia agito con leggerezza) e, cumulativamente, se la

causa è complessa, ha valore litigioso elevato e richiede notevole impiego di

tempo e gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai risultati

ottenuti (DTF 128 V 133, 323, 127 V 207, 126 V 150, 110 V 135;

AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984 p. 278). Suddette condizioni non essendo nella

specie adempiute, non si giustifica l’assegnazione di ripetibili.

Per

questi motivi

dichiara e

pronuncia

1.- La petizione è parzialmente

accolta.

§ La CV 1 è condannata a

versare alla AT 1 la somma di 15'494.85 oltre interessi al 5% dal 1. giugno

2019 su fr 13'739.85.

§§ È rigettata in via

definitiva l’opposizione al PE n. __________ dell’UE di __________ del 25

giugno 2019 per l’importo di fr. 15'494.85 oltre interessi al 5% dal 20 giugno

2019 su fr. 13'739.85.

2.- Tasse e spese per complessivi

CHF 200 sono poste a carico della parte convenuta. Non si assegnano ripetibili.

3.- Comunicazione agli interessati

Fatti

i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di

diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

Considerandi

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti