Lexipedia

Decisione

34.2019.5

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

10 ottobre 2019Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425). Si

tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria (pilastro

2A) e della previdenza più estesa (pilastro 2B). Non rientrano invece

nel campo d’applicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) sia

del terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25

luglio 2006; Schneider/Bruchez, La

prévoyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).

2.6 L’art. 22a cpv. 3 LFLP

prevede che, in caso di prelievi anticipati secondo gli artt. 30c LPP e 331e CO

per la proprietà d’abita- zione effettuati durante il matrimonio, il deflusso

di capitali e gli interessi persi vengono addebitati proporzionalmente

all’avere acquisito prima del matrimonio e a quello accumulato successivamente

sino al momento del prelievo.

2.7

2.7.1 Dalle dichiarazioni di parte e

dalla documentazione acquisita agli atti non risulta che al momento del matrimonio

CV 1 e AT 1 fossero assicurati ai fini previdenziali o che disponessero di

averi del secondo pilastro.

Al momento determinate per la

divisione (18 febbraio 2016) AT 1 disponeva per contro di una prestazione

d’uscita divisibile di fr. 108'559.75 presso il __________, dove è assicurata a

far tempo dal 1. gennaio 2010 e dove il 19 novembre 2010 è stata apportata una

prestazione di libero passaggio di fr. 22'087.36 proveniente dalla Fondazione __________

(cfr. XIV, II-3). Presso quest’ultima fondazione la ex moglie disponeva infatti

di un conto di libero passaggio aperto nel luglio 2010 a seguito dell’uscita

dalla __________, dove il 1. gennaio 2007 essa aveva effettuato un prelievo per

il finanziamento dell’abitazione primaria di fr. 91'600 (cfr. XIV, II-4).

Al momento determinate per il

riparto CV 1 disponeva invece di un avere previdenziale divisibile di fr.

52'585.90 depositato su una polizza di libero passaggio presso __________

(contratto __________), creata il 10 dicembre 2014 e sulla quale era stata

trasferita la prestazione di libero passaggio di fr. 47'740 accumulata sino a

tale momento (cfr. XVII-1, XV-1, II-5).

2.7.2 AT 1 sostiene che nella

quantificazione del capitale di previdenza accumulato dall’ex marito debba

essere anche considerato che, nel luglio 2014, a CV 1 era stata riconosciuta la

somma di fr. 19'800 a titolo di liquidazione in virtù di un piano sociale

elaborato dall’ex datore di lavoro e di cui è fatta menzione nella sentenza

ICCA 11.2015.3 del 28 febbraio 2017 (resa nel-l’ambito della vertenza che

opponeva i coniugi __________ in materia di contributi alimentari e dove è

stato in particolare evidenziato (consid. 7a) come in tale ambito suddetta

liquidazione non fosse rilevante per la determinazione del reddito di CV 1

quale lavoratore dipendente). La ex moglie sostiene quindi, per lo meno implicitamente,

che detta somma costituisce salario soggetto a contribuzione LPP.

La tesi non ha consistenza.

Infatti, giusta l’art. 8ter

cpv. 1 e cpv. 2 lett. b OAVS prestazioni versate dal datore di lavoro in caso

di licenziamento disciplinato da un piano sociale non costituiscono salario

determinante (per l’AVS e quindi anche per la LPP; cfr. art. 7 cpv. 2 LPP) fino

a concorrenza di un importo pari a quattro volte e mezza la rendita massima di

vecchiaia annua (dal 2013 al 2018 la rendita massima annua di vecchiaia

ammontava a fr. 28’080; cfr. www.sozialversicherungen.admin.ch).

2.7.3 Capitali previdenziali prelevati per il finanziamento dell’abitazione

primaria – e per i quali sussiste ancora l’obbligo di rimborso (art. 30d LPP) al

momento del divorzio (DTF 128 V 235 consid. 3b) – non perdono la loro natura

previdenziale ma mantengono il proprio valore nominale sino al divorzio e

devono quindi essere contabilizzati nella prestazione esistente a tale momento

ed essere conside-rati come una prestazione da dividersi conformemente agli

artt. 122ss CC e 22ss LFLP

(art. 30c cpv. 6 LPP, art. 331e cpv. 6 CO; DTF 133 V 29, 132 V 332, 128 V 230;

in argomento vedi Bäder

Federspiel,

Wohneigentumsförderung und Scheidung, 2008, pp. 261ss, n. 531ss; Brunner, Die Berücksichtigung von Vorbezügen für

Wohneigentum bei der Teilung der Austrittleistung nach Art. 122 ZGB, in ZBJV

2000 pp. 536ss).

Considerato

che l’avere prelevato da AT 1 durante il matrimonio è stato accumulato

successivamente alla celebrazio-ne del matrimonio, ai fini del calcolo del

riparto suddetto importo di fr. 91'600 va considerato interamente, non

risultando – come visto – l’esistenza di averi previdenziali in data 6 novembre

1988.

2.7.4 Nelle more della presente procedura la ex moglie – con riferimento ad

asseriti comportamenti violenti e maltrattamenti da parte dell’ex marito cui

rimprovera pure la violazione degli obblighi di mantenimento – invocando con

insistenza e a più riprese l’applicazione dell’art. 124b cpv. 2 CC (giusta il

quale per motivi gravi il giudice può assegnare al coniuge meno della metà

della prestazione d’uscita o rifiutare completamente la divisione) chiede in via

principale che non si dia luogo alla divisione degli averi di secondo

pilastro.

L’argomento non ha pregio.

Infatti, l’esame dei

presupposti dell’art. 124b CC – ossia dei motivi giustificanti una deroga al

principio della divisione per metà rispettivamente la rinuncia (da parte dei

coniugi) o il rifiuto (da parte del giudice) della divisione – è di esclusiva

competenza del giudice del divorzio (Geiser, in Basler Kommentar,

Zivilgesetzbuch I, Art. 124b n. 35; Pichonnaz, in Commentaire Romand, Code

civil I, art. 123 n. 30). Ne segue anche che i documenti prodotti da AT 1 sub.

doc. A-C non hanno utilità alcuna ai fini del giudizio.

2.7.5 In via subordinata, con

riferimento a quanto stabilito dal Pretore al punto 6 del dispositivo – dove,

omologato l’accordo raggiunto dai due coniugi, nello stabilire il principio

della divisione a metà dei rispettivi averi previdenziali ha aggiunto che “occorrerà

tenere in debito conto l’importo di fr. 91'600 prelevato dalla moglie” (cfr.

Considerandi

supra consid. 1.1) – l’ex moglie chiede, per quanto riguarda la divisione degli

averi da essa accumulati, che la suddetta somma prelevata per l’acquisto delle

PPP __________ e __________ del fondo __________ di __________ non venga

considerata nella divisione. A suo dire, di tale importo sarebbe già stato

tenuto conto nella liquidazione del regime matrimoniale (con assegnazione a AT

1.

della proprietà della PPP __________ e con versamento a CV 1 di fr. 115'000

al netto dei montanti di ipoteche legali), rispettivamente nel precedente scioglimento

della comproprietà di cui alla sentenza pretorile del 9 giugno 2016 ed alla

successiva sentenza ICCA 11.2016.64 del 9 aprile 2018, con assegnazione a AT 1 della

proprietà della PPP __________, a CV 1 della PPP __________ e con versamento a

quest’ultimo di un conguaglio di fr. 27'895.

Anche questa tesi non merita

protezione.

Nel fascicolo non sono infatti

ravvisabili elementi – né il Pretore risulta averne in alcun modo dato atto in

sentenza – che consentano di ritenere che le pretese di CV 1 riguardanti il

conguaglio della previdenza (da determinarsi, come detto, computando anche gli

averi previdenziali investiti nella proprietà d’abitazione primaria) siano già

state anche solo parzialmente compensate nell’ambito dell’attribuzione della

proprietà esclusiva delle PPP __________ e __________ (il cui acquisto era

stato parzialmente finanziato con suddetto prelievo). Né sono in alcun modo

reperibili agli atti (cfr. ICCA 11.2016.64 del 9 aprile 2018; cfr. sentenza di

divorzio e relativo incarto pretorile) concreti indizi che permettano di ipotizzare

che il versamento, in occasione dello scioglimento di comproprietà durante il matrimonio,

di fr. 27'895 a favore dell’ex marito sia avvenuto tenendo conto del prelievo.

Per il che, non può che essere

nel caso concreto applicata, anche per quanto riguarda il capitale prelevato, la

chiave di riparto paritaria confermata dal Pretore, non senza ancora ribadire (cfr.

supra consid. 2.7.4) che non spetta allo scrivente giudice sostituirsi al

giudice del divorzio nella determinazione della chiave di divisione e quindi

stabilire se ed in che misura – in deroga al principio di divisione a metà –

debba essere ripartito il capitale previdenziale compreso l’importo fatto

oggetto di prelievo (sul punto cfr. in particolare DTF 137 V 440). E ciò tenuto

conto del fatto che la anche solo parziale esclusione dal conguaglio di

capitali prelevati per il finanziamento dell’abitazione equivale ad una

divisione non paritaria, per la quale è necessaria, appunto, la fissazione di

una diversa chiave di riparto (espressa precisamente in termini percentuali o

frazioni; cfr., Commentario CPC, Trezzini, et. al., vol.2 p. 1776; cfr. STF

9C_593/2009 del 24 novembre 2009 consid.1.2 e DTF 132 III 404 consid. 2.2) rispettivamente

– in caso di convenzione (come nella presente fattispecie dove il Pretore ha

omologato l’accordo delle parti) – è necessario l’esame (d’ufficio) e

l’approvazione da parte del giudice del divorzio (sul punto cfr. pro multis

Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungs-recht, pp. 2018s; Dupont,

Nouveau droit du partage de la prévo-yance professionnelle après divorce: les

premières précisions jurisprudentielles, in Schmid (Hrsg.), Gleichstellungsrechtliche

Fragen im Sozialversicherungsrecht, 2018, pp. 65-67; cfr. anche STCA 34.2006.50

del 1. giugno 2007), ciò che non corrisponde al caso in esame. Se il Pretore,

omologando le pattuizioni interve-nute tra le parti, avesse ritenuto siccome

giustificato adottare una diversa ripartizione del capitale prelevato, o

addirittura una rinuncia al conguaglio, avrebbe quindi esaminato e dato atto in

senten-za se ed in che misura rimaneva garantita, come prescritto dal-l’art.

124b cpv. 1 in fine, un’adeguata previdenza.

2.7.6

Irrilevante – se non per la

liquidazione del regime dei beni che tuttavia esula dalla competenza dello

scrivente Tribunale – è il fatto che le PPP __________ e __________ siano state

acquistate congiuntamente ed intestate agli ex coniugi nella misura del 50%

ciascuno.

2.7.7

Priva di pertinenza ai fini del

presente giudizio s’appalesa pure l’argomento – addotto a sostegno della

richiesta di prescindere da una divisione – secondo cui nell’ambito della

liquidazione del regime matrimoniale (cfr. punto 4 dell’accordo) l’ex marito si

è visto attribuire la proprietà esclusiva di un immobile sito in __________.

Tale circostanza non ha infatti alcuna rilevanza per l’odierno conguaglio, già

solo per il fatto che in base agli atti l’immobile né costituisce abitazione

primaria ai sensi dell’art. 30c LPP né ri-sulta essere stato finanziato con

capitale del secondo pilastro.

2.7.8

Stante

quanto sopra, contrariamente a quanto sostenuto dall’ex moglie (per

altro con riferimento a giurisprudenza e commenti dottrinali [cfr. XXVII]

riguardanti una fattispecie diversa da quella in esame, dove non si tratta di

sostituirsi al giudice del divorzio nello statuire sull’indennità adeguata in

caso d’impossibilità di una divisione ex art. 124 vCC, ora art. 124e CC),

la presente divisione s’avvera eseguibile e non si giustifica di conseguenza

alcun rinvio degli atti al giudice del divorzio.

Non si rivela d’altronde neppure necessario l’eventuale rinvio del-la

causa al Pretore ai fini di una modifica del suo giudicato, non essendo dato né

un caso di mutate circostanze da considerare nell’ambito dell’art. 124e cpv. 2

CC e giustificante una modifica giusta l’art. 284 CPC, né è data l’esistenza di

un fatto nuovo quale condizione per una revisione ex art. 328 CPC (non è segnatamente

dato a divedere come l’asserito motivo di non eseguibilità costituisca fatto

nuovo).

2.8

Considerati

un avere divisibile di fr. 200'159.75 (108'559.75 + 91’600)

accumulato da AT 1 e un avere divisibile di fr. 52'585.90 accumulato da CV

1, a favore di quest’ultimo spetta a saldo (DTF 129 V 254) un importo di fr.

73'786.93 ([200'159.75 - 52'585.90] : 2).

2.9

Per applicazione analogica degli artt. 3-5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha

diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero

passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 LFLP; Schneider/Bruchez, in

SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di

previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/ 2010 del 6

dicembre 2010).

Pertanto, nel

rispetto di quanto previsto dal nuovo art. 22c LFLP quo alla ripartizione tra

parte obbligatoria e sovraobbligatoria, l’importo di fr. 73'786.93, unitamente agli interessi compensativi – al

tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009

del 25 settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2,

rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato

dall'istituto debitore – maturati su tale

importo a far tempo dal 18 febbraio 2016 e sino al momento dell'effettivo

trasferimento (DTF 129 V 255; STFA B 73/02 dell’8 aprile 2003, B 113/02

dell’8 luglio 2003, B 36/02 del 18 luglio 2003; Bollettino LPP UFAS n. 138 del

16.

marzo 2015), dovrà essere trasferito a favore di CV 1 sulla polizza di libero passaggio ad esso intestata presso __________.

In

caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato

del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale

federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti,

sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi,

interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257;

STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).

2.10

La

procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si

assegnano ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1.- L’avere

di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione

ammonta a fr. 200'159.75.

2.- L’avere

di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione

ammonta a fr. 52'585.90.

3.- È

fatto ordine al __________ di versare a favore di CV 1, sulla polizza di libero

passaggio __________ (__________), l’importo di fr. 73'786.93

oltre interessi compensativi dal 18 febbraio 2016.

4.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. Non si assegnano ripetibili.

5.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti