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Decisione

34.2019.8

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

24 febbraio 2020Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

I pto 6)

Orbene, secondo questo TCA

da quanto rilevato nel citato passaggio della dr.ssa __________, sottolineato

dall’attore e preso dal rapporto 29 gennaio 2019 (doc. H), non si può dedurre

che anteriormente al 28 ottobre 2016 l’attore presentasse un’incapacità

lavorativa a causa dei disturbi depressivi in relazione alla sua problematica

lombare. Si tratta di una valutazione resa dopo oltre un anno dal rapporto 28

ottobre 2016 (doc. N). Certo, la neurologa rileva che al momento della valutazione

28 ottobre 2018 l’attore aveva iniziato un sostengo

psicologico-psicoterapeutico ed era in attesa di una valutazione psichiatrica.

Tuttavia, da una parte va rilevato che il sostegno psicologico, oltre a quello

psichiatrico, è iniziato nel mese di ottobre 2016, così come risulta dal

rapporto 27 febbraio 2017 della dr. ssa __________ (doc. M), dall’altra dagli

atti non risulta che sia stata certificata un’inabilità lavorativa per motivi

extra-somatici.

A tal riguardo va ricordato

che, secondo giurisprudenza, una riduzione della capacità lavorativa deve

essere comprovata da certificazioni rilasciati in tempo reale e che

un’incapacità lavorativa medico-teorica costatata solamente anni dopo con

effetto retroattivo non è sufficiente (cfr. STF 9 C_210/2018 del 29 agosto 2018 consid. 2.2: “Korrekt ist

schliesslich auch, dass der Nachweis einer berufsvorsorgerechtlich relevanten

Einbusse an funktionellem Leistungsvermögen grundsätzlich durch echtzeitliche

ärztliche Atteste zu erbringen ist. Nachträgliche Annahmen und spekulative

Überlegungen, wie etwa eine erst nach Jahren rückwirkend festgelegte

medizinisch-theoretische Arbeitsunfähigkeit, reichen nicht aus (vgl. statt

vieler Urteile 9C_96/2008 vom 11. Juni 2008 E. 2.2,9C_368/2008 vom 11.

September 2008 E. 2 Abs. 2; ausserdem Urteil 9C_52/2018 vom 21. Juni 2018 E.

3.2 mit weiteren Hinweisen).

Nel

succitato rapporto 27 febbraio 2017 la dr.ssa __________, dello studio __________,

precisa che “il paziente è seguito presso il nostro studio dal mese di

ottobre 2016, con presa a carico psichiatrica (dr.ssa __________) e

psicoterapeutica (psicologa sig. __________) per una sintomatologia depressiva

grave con importante componente dolorosa somatica sviluppatasi dopo intervento

di decompressione e fissazione transpeduncolare da L3 a L5 avvenuto nel mese di

agosto 2015 “ (sottolineatura del redattore, doc. M). Ciò non è tuttavia

rilevante poiché fa riferimento ad una situazione successiva al 28 ottobre

2016.

Nella

lettera 27 settembre 2019 a __________ la stessa psichiatra curante afferma di

aver diagnosticato nel marzo 2017 “un episodio depressivo grave” e che

la patologia psichiatrica è “una diretta conseguenza della patologia lombare

per la quale il sig. AT 1 presenta un’incapacità lavorativa del 100% dal

27.11.14” (doc. I). Determinante è, come visto, che prima del giugno 2015

non sia sorta una rilevante incapacità lavorativa per motivi psichici.

Nel

rapporto 28 febbraio 2019 il medico curante, dr. med. __________, ha fra

l’altro evidenziato:

" (…) Da

fine 2014 in poi il paziente ha cominciato ad accusare esacerbazioni di dolori

Considerandi

lombari con grave limitazione funzionale, in particolare alla deambulazione

attività anche banali, accusando nel contempo oltre ad una sofferenza fisica un

disagio e sofferenza neuropsicologica reattiva, con decadimento dello stato

psichico.

Come ben si sa il dolore cronico determina dopo qualche mese

l'insorgenza di uno stato depressivo reattivo a dolore cronico.

Per cui il paziente da questo memento ha cominciato ad accusare

uno stato ansioso depressivo, inizialmente di media gravità, caratterizzati da

disturbi dell'umore e talvolta insonnia.

Col passare dei mesi il signor AT 1 non è più riuscito a gestire

questa situazione per cui si è reso necessario l'intervento della psichiatra,

nella persona della Dr.ssa __________.

Per cui in considerazione di quanto sopra si può capire che il

paziente dalla fine 2014 ha sofferto sia di disturbi somatici che psichici su

dolore cronico.” (doc. NN)

A

tal riguardo, rettamente la convenuta rileva come nei precedenti certificati il

medico curante non abbia mai posto una diagnosi relativa ad un’affezione

psichiatrica [secondo la giurisprudenza, “(…) il riconoscimento di un danno

alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno

specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di

classificazione riconosciuto scientificamente”; STF I 38/06 del 4 luglio 2007

consid. 4 con riferimenti). Inoltre, quanto sopra sostenuto è in

contraddizione con quanto lo stesso medico curante aveva certificato nel suo

rapporto del 26 gennaio 2016, ossia che l’inabilità lavorativa al 100% dal 27

novembre 2014 sia dovuta a motivi somatici (cfr. riassunto rapporto 26 gennaio

2016.

all’AI [cfr. elenco atti pag. 50 della perizia __________], cfr. anche il

suo certificato medico 22 settembre 2015 in cui non ha fatto menzione di

problematiche extra-somatiche, doc. LL).

Infine, come visto (cfr.

consid. 2.5), secondo giurisprudenza può esservi un nesso materiale tra

l’incapacità lavorativa per motivi somatici, sorta durante la copertura

assicurativa e su cui è stato fondato il diritto ad una rendita dell’AI, anche

nel caso in cui la stessa incapacità sia stata fondamento di successive

prestazioni previdenziali per motivi psichici. Condizione necessaria è che il

danno alla salute psichica si sia già manifestato durante il periodo di

assicurazione e che abbia visibilmente marcato il decorso della malattia.

Nel caso

in esame – a prescindere dal fatto, come visto, che il danno alla salute

psichica non risulta essersi manifestato durante il periodo

assicurativo – va in ogni modo rilevato che nessun elemento agli atti permette

di ritenere che la patologia extra-somatica abbia contribuito all’evolversi

della patologia reumatica assicurata. Un nesso

materiale tra le incapacità lavorative delle due patologie va pertanto negato.

In

conclusione, secondo il grado di verosimiglianza preponderante

valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (fra le tante: DTF 138 V 218

consid. 6 pag. 221; 129 V 177 consid. 3 pag. 181; 126 V 353 consid. 5b pag. 360

e 125 V 193 consid. 2 pag. 195), questo TCA non può

concludere che l’incapacità lavorativa che ha portato all’attuale (aumento) dell’invalidità

di natura psichiatrica riconosciuta dall’AI sia sorta durante il rapporto

previdenziale presso la Fondazione conclusosi il 31 giugno 2015 (cfr. consid.

2.

).

Mancando il nesso

materiale, non è necessario esaminare il nesso temporale.

Ne consegue che rettamente

la convenuta non deve rispondere dell’invalidità dovuta al danno alla salute

psichica.

2.8

In

simili circostanze, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, la

petizione non è da accogliere nel senso di riconoscere all’attore una

prestazione d’invalidità del 45% dal 1° dicembre 2016, il cui diritto è stato

già riconosciuto (cfr. consid. 2.4), ma da respingere.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La petizione è respinta.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti