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Decisione

34.2019.8

Richiesta di rendita d'invalidità LPP del 100% respinta in quanto manca il nesso materiale tra l'affezione somatica assicurata (per la quale l'assicurato riceve una rendita d'invalidità parziale del secondo pilastro) e la patologia psichica subentrata dopo la cessazione del rapporto lavorativo

24 febbraio 2020Italiano29 min

ottobre 2016 (doc. N). Certo, la neurologa rileva che al momento della valutazione

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n.

34.2019.8

BS/sc

Lugano

24 febbraio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sulla petizione del 14 marzo 2019 di

AT 1

rappr. da: RA 1

contro

CV 1

in materia di previdenza professionale

ritenuto in fatto

1.1. AT

1, classe 1962, a seguito del rapporto di lavoro con la ditta __________,

iniziato il 1° luglio 2009, è stato assicurato presso la CV 1 (in seguito:

Fondazione) quale assicuratore previdenziale del suo datore di lavoro (doc. 2).

Dal 1° marzo 2014 egli è stato assicurato, sempre con la Fondazione, per

l’attività svolta presso la __________ in qualità di piastrellista (doc. 3), il

cui rapporto di lavoro è terminato il 31 dicembre 2014, così come risulta dalla

notifica d’incapacità lavorativa controfirmata dal dipendente stesso (doc. 5).

1.2. Con

decisioni del 4 luglio 2018, precedute dal progetto di decisione 23 febbraio

2018, emesse a seguito della STCA di rinvio 32.2016.134 del 20 gennaio 2017 e

dopo espletamento della perizia pluridisciplinare __________ del 14 settembre

2017 (doc. O), l’Ufficio AI ha posto AT 1 al beneficio di un quarto di rendita

(grado d’invalidità del 45%) dal 1° dicembre 2016, aumentata a rendita intera

(per un grado d’incapacità al guadagno del 100%) dal 1° marzo 2017. Dal 1°

novembre 2017 il grado d’invalidità è stato ridotto dal 100% al 79%, con

continuazione dell’erogazione della rendita intera (doc. T).

1.3. Con

scritto 18 giugno 2018 __________, assicuratore gerente della Fondazione (in

seguito: __________), preso atto del progetto di decisione dell’AI del 23

febbraio 2018, ha riconosciuto una prestazione d’invalidità del 45%, poiché “dallo

scioglimento del rapporto di lavoro con la __________ in data 31 dicembre 2014,

per la parte relativa all’invalidità lei è assicurato presso di noi soltanto

nella misura del 45%”. Non è stato invece riconosciuto l’aumento del grado

d’invalidità subentrato il 1° marzo 2017

poiché “dovuto a una nuova malattia”.

La Fondazione ha concluso che “naturalmente continueremo a versare le

prestazioni per un grado d’invalidità del 45%” (doc. L = doc. 6).

Con

scritti del 1° ottobre 2018 AT 1, per il tramite del suo legale, facendo

riferimento alla lettera 27 settembre 2019 della dr.ssa __________, psichiatra

curante, sostiene invece che le affezioni psichiatriche sono una diretta

conseguenza della patologia lombare assicurata, motivo per cui ha chiesto

l’aumento della rendita LPP al 100% (doc. R).

Con

lettera del 13 febbraio 2019 __________ ha risposto:

" (…) In

casu dalla documentazione dell’UAI, ed in particolare dalla perizia

pluridisciplinare del 14 settembre 2017, si evince che l’assicurato ha

presentato un’incapacità di lavoro a partire del 27 novembre 2014 dovuta

unicamente a una patologia reumatologica e che una malattia psichica è stata

diagnosticata per la prima volta il 28 ottobre 2016, cioè quasi due anni dopo

lo scioglimento del rapporto di previdenza, compresa la prolunga della

copertura di cui all’art. 10 cpv. 3 LPP. Inoltre risulta dalla documentazione

dell’UAI che l’affezione psichica è chiaramente responsabile dell’aumento del

grado d’invalidità a partire dal 1° marzo 2017. (…)” (doc. D)

Di

conseguenza, confermando lo scritto 28 giugno 2018, __________ ha ribadito di

riconoscere una prestazione d’invalidità del 45%.

1.4. Con la presente petizioneAT 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto

la condanna della Fondazione a versargli una rendita intera d’invalidità dal 1°

marzo 2017.

Facendo innanzitutto presente come

la fine del rapporto lavorativo al 31 gennaio 2014 con la __________ sia stato da

lui contestato (cfr. doc. CC, DD, II) e che ha ricevuto indennità di perdita di

guadagno sino al 22 marzo 2017 a seguito dell’infortunio alla schiena

occorsogli il 27 novembre 2014 (cfr. al riguardo STCA 36.2015.60), l’attore

ritiene che l’aumento dell’invalidità sia dovuto alla patologia psichiatrica la

cui incapacità lavorativa esisteva in modo rilevante prima della cessazione del

rapporto previdenziale.

1.5. Con la risposta di causa

la Fondazione ha chiesto l’accoglimento della petizione nel senso di

riconoscere una prestazione d’invalidità del 45% dal 1° dicembre 2016 unicamente

per le affezioni somatiche. Ritiene infatti che l’affezione extra-somatica sia

insorta dopo l’uscita dalla Fondazione, motivo per cui non deve rispondere

dell’aumento del grado d’invalidità.

1.6. Il 7 novembre 2019 l’attore ha

trasmesso al TCA copia della comunicazione del 5 novembre 2019 dell’Ufficio AI

che conferma la corrente rendita (X).

1.7. L’11 e il 25 novembre 2019 il

TCA ha chiesto alla convenuta quando è terminato il rapporto assicurativo

previdenziale con l’attore e di produrre la documentazione relativa alla

prestazione di libero passaggio (parte attiva), ricevendo risposta il 22

novembre 2019 e 6 dicembre 2019 (X-XIII).

Richiesto da questo

Tribunale, con lettera del 12 dicembre 2019 l’attore ha preso posizione in

merito al succitato accertamento (XVII). Il 20 dicembre 2019 la Fondazione ha

inoltrato delle osservazioni (XX).

1.8. Il 17 dicembre 2019 questa

Corte ha chiesto all’attore alcune informazioni riguardo al suo rapporto

lavorativo con la __________ (XVIII). Il 23 dicembre 2019 l’attore ha risposto

(XXI) ed il 10 gennaio 2020 la Fondazione ha prodotto delle osservazioni (XXV).

1.9. Infine, il TCA ha richiamato

dalla Cassa __________ l’estratto conto individuale AVS (XXIII).

considerato in diritto

2.1. Giusta l'art. 73 cpv. 1 LPP

ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide

sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi

diritto. Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle assicurazioni

(art. 4 cpv. 1 della Legge concernente la vigilanza sugli istituti di

previdenza professionale e sulle fondazioni, entrata in vigore il 1° gennaio

2012; RL 852.100). Con riferimento alla competenza territoriale, secondo l’art.

73 cpv. 3 LPP il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del convenuto o nel

luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto.

Oggetto del contendere è

sapere se la Fondazione convenuta deve versare all’attore, da ultimo alle

dipendenze di una società con sede in Ticino (e meglio la __________) e

affiliata alla convenuta medesima, una prestazione d’invalidità dal 1° marzo

2017.

Siccome

il luogo in cui l’attore è stata assunto si trova in Ticino e trattandosi di

controversia tra assicuratore LPP ed avente diritto, è data la competenza dello

scrivente Tribunale (DTF 127 V 35 consid. 3b, 125 V 168 consid. 2 con

riferimenti).

2.2. L’art.

23 LPP, che è una disposizione minima (art. 6 LPP), prevede che hanno diritto

alle prestazioni d’invalidità le persone che:

a) nel senso

dell’AI, sono invalide per almeno il 40 per cento ed erano assicurate al

momento in cui è sorta l’incapacità di lavoro la cui causa ha portato

all’invalidità;

b) in seguito a

un’infermità congenita presentavano un’incapacità al lavoro compresa fra il 20

e il 40 per cento all’inizio dell’attività lucrativa ed erano assicurate

allorché l’incapacità al lavoro la cui causa ha portato all’invalidità si è

aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento;

c) diventate

invalide quando erano minorenni (art. 8 cpv. 2 LPGA), presentavano

un’incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all’inizio

dell’attività lucrativa ed erano assicurate allorché l’incapacità al lavoro la

cui causa ha portato all’invalidità si è aggravata raggiungendo almeno il 40

per cento.

Per

avere diritto ad una rendita di invalidità ai sensi dell'art. 23 LPP occorre

dunque essere assicurati al momento in cui si registra un'incapacità lavorativa

o una diminuzione di rendimento di una certa importanza (ossia, secondo la

giurisprudenza, di almeno il 20%; STF 9C_772/2007 del 26 febbraio 2008 consid.

3.2; Pratique VSI 1998 pag. 126; STFA B 100/00 del 16 febbraio 2001). Non è

invece decisivo essere assicurati quando sorge l'invalidità vera e propria (DTF

123 V 264 consid. 1b; SZS 1994 pag. 469 consid. 5a). Il richiedente deve essere

assicurato al momento dell'insorgenza dell'incapacità lavorativa che ha

condotto all'invalidità, non necessariamente quando insorge l'invalidità oppure

il peggioramento della stessa (SZS 2002 pag. 155; DTF 123 V 264 consid. 1b).

Questa soluzione è stata voluta per sopperire ad eventuali lacune assicurative,

nel caso in cui il datore di lavoro disdica il contratto precedentemente alla

decorrenza dell’anno di attesa necessario ai fini dell’erogazione della rendita

AI e quindi della rendita LPP (art. 29 cpv. 1 lett. b LAI; DTF 123 V 263

consid. 1, 120 V 116 consid. 2b). Di conseguenza il fondo di previdenza presso

cui era assicurato il dipendente al momento dell’intervenuta incapacità

lavorativa è obbligato a versare le prestazioni di invalidità, anche se al

momento del riconoscimento della stessa il rapporto assicurativo era già stato

sciolto (SVR 1998 BVG Nr. 14, 1994 pag. 38; DTF 118 V 98). I medesimi principi

valgono in materia di previdenza più estesa, in assenza di disposizioni

statutarie divergenti.

2.3. L’art.

26 LPP stabilisce che, per la nascita del diritto alle prestazioni

d’invalidità, sono applicabili per analogia le pertinenti disposizioni della

legge federale sull’assicurazione invalidità (art. 29 LAI). L'istituto di

previdenza può inoltre stabilire nelle sue disposizioni regolamentari, che il

diritto alle prestazioni sia differito, fintanto che l'assicurato riscuote il

salario completo (SZS 1995 pag. 464 consid. 3b).

Per

l'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI il diritto alla rendita nasce, tra l'altro, il più

presto nel momento in cui l'assicurato è stato per un anno e senza notevoli

interruzioni incapace al lavoro almeno al 40% in media.

Per l’art. 24 cpv. 1 LPP

infine l’assicurato ha diritto alla rendita intera di invalidità se, nel senso

dell’AI, è invalido per almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido

per almeno il 60%, a una mezza rendita se è invalido per almeno il 50% e a un

quarto di rendita se è invalido per almeno il 40%.

Nell’ambito della

previdenza più estesa (sovraobbligatoria) gli istituti di previdenza possono

prevedere nel loro regolamento, in deroga all’art. 24 cpv. 1 LPP, che

l’ammontare della rendita corrisponda al grado d’invalidità. Tuttavia l’importo

della stessa deve corrispondere almeno alla rispettiva prestazione obbligatoria

(STF B 115/06 del 5 ottobre 2007 consid. 2.2, B 72/06 dell’11

settembre 2007 consid. 2.1; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, n. 735, pag.

273; Vetter-Schreiber, BVG-Kommentar, 2013, art. 24 n. 23, pag. 108).

Nel

caso in esame, l’art. 18 cpv. 1 del Regolamento della Fondazione (edizione 2014)

definisce l’invalidità ai sensi dell’AI o “se è oggettivamente constatabile

che la persona assicurata è completamente o parzialmente inabile ad esercitare

la sua professione o un’altra attività lucrativa conforme alla sua posizione

sociale, alle sue conoscenze e alle sue capacità”.

L’art. 18 cpv. 2 del

Regolamento fra l’altro prevede che se la persona assicurata è parzialmente

invalida, l’ammontare delle prestazioni d’invalidità viene determinato in base

al grado d’invalidità AI. Più precisamente: un grado d’invalidità AI inferiore

al 25% non dà diritto a prestazioni; un grado d’invalidità AI tra il 25% ed il

59% dà diritto alle prestazioni in proporzione al grado d’invalidità; un grado

d’invalidità AI tra il 60% al 69% conferisce diritto a una prestazione del 75%

e con un grado d’invalidità AI dal 70% dà diritto ad una prestazione del 100%.

2.4. Nella fattispecie concreta,

come accennato al consid. 1.2, con decisioni del 4 luglio 2018 l’Ufficio AI ha

riconosciuto all’attore il diritto ad un quarto di rendita (grado d’invalidità

del 45%) dal 1° dicembre 2016 e ad una rendita intera dal 1° marzo 2017 (inizialmente

per un grado d’incapacità al guadagno del 100% e dal 1° novembre 2017 per un

grado d’invalidità del 79%) (doc. T).

Va

qui fatto presente che, conformemente alla giurisprudenza, nell'ambito della previdenza

obbligatoria, gli istituti di previdenza sono di principio (per le eccezioni,

segnatamente qualora le conclusioni dell’assicurazione invalidità appaiono di

primo acchito insostenibili cfr. DTF 134 V 64, 133 V 67, 129 V 73, 126 V 310

consid. 1) vincolati da quanto pronunciato dall’assicurazione invalidità non

solo per quel che riguarda il grado di invalidità (DTF 115 V 208 consid. 2c e

215 consid. 4c; SZS 1996 p. 48 consid. 2b e 2d; SVR 1994 BVG nr. 15 consid.

3c), ma ugualmente per quanto concerne la nascita del diritto alla rendita e,

di conseguenza, parimenti per la determinazione del momento a partire dal quale

la capacità al lavoro dell'assicurato si è deteriorata in maniera sensibile e

duratura (DTF 134 V 64).

Sulla base delle decisioni

dell’Ufficio AI, la Fondazione ha riconosciuto e versato all’attore una

prestazione d’invalidità del 45% per motivi somatici, con effetto dal 1°

dicembre 2016 (cfr. in tal senso il doc L citato al consid. 1.3: “...naturalmente

continueremo a versare le prestazioni per un grado d’invalidità del 45%” e

la risposta di causa punto no. 19: “… la convenuta ha riconosciuto

favorevolmente il suo obbligo di versare le prestazioni per un grado

d’invalidità del 45% a partire dal 1° dicembre 2016”).

Con la presente petizione

l’attore chiede il riconoscimento del diritto ad una rendita intera per motivi

psichiatrici, con effetto dal 1° marzo 2017. Ritiene che già al momento

dell’uscita dal fondo previdenziale egli presentava un’incapacità lavorativa almeno

del 20% di origine extra-somatica che ha portato all’attuale aumento del grado d’invalidità

in ambito AI.

La Fondazione si oppone

invece alla domanda poiché non sussiste a suo dire un nesso materiale tra

l’affezione psichiatrica (sorta in un periodo in cui l’attore non era più

assicurato) e l’attuale aumento dell’invalidità riconosciuta dall’AI. La

convenuta fa infatti risalire l’inizio di tale incapacità lavorativa al 28

ottobre 2016, giorno in cui è stata la prima volta diagnosticata una patologia

psichiatrica.

2.5. Secondo la giurisprudenza,

l’art. 23 LPP persegue anche lo scopo di delimitare la responsabilità tra più

istituti di previdenza. La questione si pone ad esempio nel caso in cui il

lavoratore, già colpito nella sua salute in una misura atta a influenzare la

sua capacità di lavoro, entra al servizio di un nuovo datore di lavoro e viene

in seguito posto al beneficio di una rendita di invalidità. In tale ipotesi, a

determinate condizioni, le prestazioni vanno versate dal precedente istituto di

previdenza e non dall'attuale (DTF 123 V 264 consid. 1c, 120 V

117 consid. 2c e 120, dove è precisato che "l'art. 23 LPP vise quant à lui à prolonger la responsabilité de l'institution

de prévoyance au-delà de l'affiliation, lors de la survenance de l'éventualité

assurée"; cfr. anche SZS 2002 pag. 156 consid. 2b;

STFA B 64/99 del 6 giugno 2001).

Affinché il precedente

istituto di previdenza sia tenuto a versare la prestazione d’invalidità,

l’incapacità di lavoro deve essersi manifestata in un’epoca in cui l’assicurato

era affiliato presso quell’istituto e deve inoltre sussistere fra detta

incapacità e l’invalidità uno stretto nesso

materiale e temporale.

Vi è connessione materiale se il danno alla salute all’origine dell’invalidità

è essenzialmente lo stesso che si è già manifestato durante l’affiliazione al

precedente istituto di previdenza e che ha causato un’incapacità di lavoro. La

connessione temporale presuppone che l'assicurato, dopo l'insorgenza

dell'inabilità lavorativa, non sia ridivenuto abile al lavoro per lungo tempo.

Tale connessione è interrotta se, durante un certo periodo, l'assicurato è

nuovamente abile al lavoro, ritenuto comunque che un breve periodo di

remissione non basta per interrompere il rapporto di connessione temporale (SZS

2002 pag. 156; DTF 138 V 419 consid. 6.2, 130 V 275 consid. 4., 123 V 264

consid. 1c e 120 V 117 consid. 2c; già citata STFA non pubblicata del 6 giugno

2001). In tal caso il vecchio istituto di previdenza è liberato da qualsiasi

obbligo (DTF 120 V 117; Moser, Die zweite Säule und ihre Tragfähigkeit, 1993,

pag. 210).

Quindi,

ai fini del versamento delle prestazioni di invalidità della previdenza

professionale obbligatoria dev'esserci un nesso materiale e temporale stretto

tra l'incapacità di lavoro e l'invalidità. Il nesso materiale è, come

accennato, dato se il danno alla salute alla base dell'invalidità è in sostanza

il medesimo che ha causato l'incapacità lavorativa. Questo presupposto non è

realizzato per esempio se l'incapacità lavorativa è riconducibile ad un dolore

dorsale, mentre l'invalidità ad una malattia psichica e dagli atti non emerge

che vi sia un'interazione tra le due affezioni (SZS 2003 pag. 361).

Secondo

la giurisprudenza, può esservi un nesso materiale tra l’incapacità lavorativa

per motivi somatici, sorta durante la copertura assicurativa e su cui è stato

fondato il diritto ad una rendita dell’AI, anche nel caso in cui la stessa

incapacità sia stata fondamento di successive prestazioni previdenziali per

motivi psichici. Necessaria, ma non sufficiente condizione, è che il danno alla

salute psichica si sia già manifestato durante il periodo di assicurazione e

che abbia visibilmente marcato il decorso della malattia (Vetter-Schreiber,

op.cit., art. 23 n. 34, pagg. 94-95 con riferimenti a STF B 46/06 del 29 gennaio

2007 consid. 3.3 e STF 9C_772/2007 del 26 febbraio 2008 consid. 4.2; cfr. anche

STF 9C_597/2008 del 3 dicembre 2008 consid. 2.2.2 con

riferimenti; cfr. Hürzeler, in Schneider/Geiser/Gächter, Kommentar BVG und FZG,

2019, art. 23 n. 28, pag. 360).

Tuttavia, nel caso

in cui le affezioni somatiche e psichiche possono essere chiaramente distinte,

non vi è un nesso materiale se durante il rapporto di previdenza la diminuzione

della capacità lavorativa non era dovuta a motivi psichici che hanno finalmente

condotto all’invalidità, ma a degli elementi somatici non invalidanti (Hürzeler, op. cit., art. 23, n. 28, pag. 360 con riferimento a STF

B37/06 del 22 settembre 2006 consid. 3.3 e 9C_370/2016 del 12 settembre 2016

consid. 3). Non vi è parimenti una connessione materiale tra una

sintomatologia somatica e somatoforme e la susseguente depressione,

manifestatasi in modo rilevante dopo il rapporto previdenziale

(Vetter-Schreiber, op. cit., art. 23 n. 34, pag. 95 con

riferimento a STF B 73/05 del 3 maggio 2006; riportata anche da Hürzeler, op.

cit. art. 23 n. 28, pag. 361).

Da

ultimo va anche detto che se l’invalidità che dà luogo a una rendita è da

ricondurre a diverse affezioni alla salute, di cui però solo una ha avuto un

influsso sulla capacità lavorativa dell’assicurato durante la copertura

previdenziale, l’istituto di previdenza deve unicamente rispondere per

l’invalidità che risulta da quest’ultima. Per la parte dell’invalidità che è

dovuta a dei disturbi che si sono manifestati in modo tale da dare luogo a

prestazioni solo dopo che la persona assicurata ha lasciato l’istituto di

previdenza, la connessione materiale necessaria fa infatti difetto (Hürzeler, op. cit., art. 23 n. 28., pag. 361).

Nella

sentenza 6 dicembre 2007, pubblicata in DTF 134 V 20, il TF, apportando dei

chiarimenti a quanto stabilito dalla precedente giurisprudenza, ha in

particolare precisato che determinante per l’insorgenza dell’incapacità

lavorativa ai sensi dell’art. 23 lett. a LPP è l’inabilità nell’attività

precedentemente svolta, mentre il nesso temporale si determina sulla base

dell’incapacità lavorativa, rispettivamente della capacità lavorativa in

un’attività ragionevolmente esigibile confacente con il danno alla salute (“Die Rechtsprechung ist dahingehend zu

verdeutlichen, dass für den Eintritt der Arbeitsunfähigkeit im Sinne von Art. 23 lit. a BVG die Einbusse an funktionellem

Leistungsvermögen im bisherigen Beruf massgeblich ist. Der zeitliche

Zusammenhang zur später eingetretenen Invalidität als weitere Voraussetzung für

den Anspruch auf Invalidenleistungen der damaligen Vorsorgeeinrichtung beurteilt

sich hingegen nach der Arbeitsunfähigkeit resp. Arbeitsfähigkeit in einer der

gesundheitlichen Beeinträchtigung angepassten zumutbaren Tätigkeit.” DTF 134 V 20 consid. 5.3).

2.6. Nella

fattispecie in esame, secondo il formulario “notifica d’incapacità lavorativa” compilato

dall’attore il 21 aprile 2015 risulta che egli ha indicato il 31 dicembre 2014 quale

fine del rapporto lavorativo (doc. A), così come si evince anche dalla disdetta

27 novembre 2014 del datore di lavoro (doc. AA, pag. 1). Risulta tuttavia agli

atti che il 18 maggio 2015 la __________ ha disdetto con effetto immediato il

rapporto lavorativo non essendosi l’attore presentato sul posto di lavoro (sub

doc. AA, pag. 2). Il 9 luglio 2015 la __________ ha scritto al suo (ex)

dipendente che “sulla base della decisione della spett. __________ del

04.05.2015 e non essendo intervenuti ulteriori motivi per la sua inabilità, la

riteniamo abile dal 19.05.2015 al 100%”. Confermando di conseguenza il

licenziamento del 27.11.2014, il datore di lavoro ha chiesto la restituzione “di

fr. 2’1431 pari a 13 giorni pagati di troppo dal 19 al 31 maggio 2015”

(doc. BB). La disdetta è stata contestata il 18 agosto 2015 e l’8 settembre

2015 dall’attore, per il tramite del suo allora legale, che ha sostenuto la stessa

nulla poiché inoltrata durante il periodo di malattia (doc. CC). Non risulta

che questa vicenda abbia avuto degli strascichi giudiziari (cfr. risposta 23

dicembre 2019 alla domanda no.1 posta dal TCA; XXI).

Tuttavia,

a seguito della richiesta d’informazioni del 17 dicembre 2019 da parte di

questa Corte, con scritto 23 dicembre 2019 l’attore ha allegato i conteggi

salariali relativi al periodo dicembre 2014 - maggio 2015. Egli ha pure

allegato il certificato di salario 2015 allestito ai fini fiscali l’8 febbraio

2015 dalla __________ in cui sono attestati salari per fr. 27'190.--,

corrispondenti alla somma dei conteggi salariali gennaio - maggio 2015 (cfr. XXI/OO3-7

e OO9). In queste circostanze il rapporto assicurativo previdenziale

dell’attore, compreso il mese di proroga della copertura previdenziale di cui

all’art. 10 cpv. 3 LPP e l’art. 30 c cpv. 1 del Regolamento (doc. C), sarebbe

terminato al più tardi il 30 giugno 2015. Vero che dal certificato

previdenziale 2016 allegato al succitato scritto del 23 dicembre 2019 si evince

che l’attore era ancora affiliato alla Fondazione (doc. OO2), con la

precisazione tuttavia che tale affiliazione riguarda la “parte passiva”. Tale

certificato non è pertanto rilevante.

Occorre

ora verificare se vi è uno stretto nesso materiale e temporale tra l’incapacità

lavorativa sorta durante il periodo di affiliazione ed il successivo aumento

del grado d’invalidità per motivi psichiatrici (cfr. consid. 2.5), ciò che

giustificherebbe la richiesta dell’attore.

2.7. Nella

fattispecie concreta, a seguito della perizia pluridisciplinare __________ del

14 settembre 2017 (doc. O), la cui validità va confermata, l’attore è stato

ritenuto totalmente inabile nella sua abituale attività a decorrere dal 27

novembre 2014.

In

attività adeguate egli è stato riconosciuto totalmente inabile dal 27 novembre

2014 al 19 novembre 2015 unicamente per motivi reumatologici; inabile al 5% dal

20 novembre 2015 al 27 ottobre 2016 per motivi reumatologici; inabile al 100%

dal 28 ottobre 2016 al 2 luglio 2017 a causa della “sindrome depressiva più

importante rispetto ad oggi” (cfr. punto no. 9.1.3 della perizia) ed al 70%

dal 3 luglio 2017 (data del primo colloquio psichiatrico peritale) solo per

motivi psichiatrici (cfr. punto no. 9.1.2 della perizia).

Per

quel che concerne il danno alla salute extra-somatico, nel rapporto del 19

luglio 2017 - reso nell’ambito della perizia pluridisciplinare - la dr.ssa med.

__________ ha posto le diagnosi di episodio depressivo medio-grave (ICD

F32.1-2) e di sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD F 45.4) e

valutato un’inabilità del 70% in attività adeguate. Riguardo al periodo

precedente, la citata specialista in psichiatria e psicoterapia, ha rilevato:

" (…) Rispetto

al passato, è la Dr.ssa __________ a identificare per la prima volta un

quadro depressivo nel rapporto del 28.10.2016. Il disturbo affettivo,

seppure non venga posto un codice secondo un sistema di classificazione

nosografica accertato, viene definito severo. Il dato è ribadito nel rapporto

del 02.12.2017 e in seguito dalla psichiatra curante Dr.ssa __________.

La collega nel rapporto del 27.02.2017, emette diagnosi di

episodio depressivo grave ma cita iniziali miglioramenti, dovuti alla

farmacoterapia impostata. Ritiene al momento che questi non si traducano in un

aumento della capacità lavorativa, che conferma nulla come già indicato dalla

Dr.ssa __________.

Le valutazioni delle colleghe appaiono verosimili e condivisibili.

(…)” (sottolineatura del redattore, doc. P pag. 124)

La

Fondazione, con riferimento alla perizia __________, ritiene che l’aggravamento

dello stato di salute dell’attore, a motivo dell’affezione psichiatrica, sia

subentrato solo il 28 ottobre 2016, momento in cui egli non era più

assicurato.

L’attore

sostiene invece che precedentemente, almeno successivamente all’infortunio del

2014, presentava una rilevante inabilità lavorativa (almeno del 20%) per motivi

psichici, affezione che ha portato all’aumento del grado d’incapacità

lavorativa rispettivamente d’invalidità qui in discussione

A

tal riguardo egli rileva:

" (…) Secondo

la convenuta la problematica psichiatrica sarebbe insorta il 28.10.2016, ossia

al momento della visita presso la dr.ssa __________, specialista in neurologia:

argomentazione errata.

Nella stessa perizia si evidenzia (pag. 27) "Si può presumere

che nel 2014 si sia sviluppato un quadro da disadattamento, il quale, visto

l'evolversi negativo degli aspetti somatici, sia poi evoluto in un disturbo

dell'umore vero e proprio. L'insorgenza di un quadro depressivo così importante

è verosimilmente dovuta alla centralità che il ruolo lavorativo ha per il

sostegno dell'autostima e dell'identità personale".

Del resto la stessa dr.ssa __________, preso atto delle

argomentazioni della convenuta, puntualizza che (doc. H):

"Per quanto riguarda lo stato depressivo, si tratta di

diagnosi non di mia competenza. I segni di una severa depressione del tono

dell'umore erano comunque già presenti alla mia prima visita del 28.10.2016

(come da me descritto nel rapporto) e sicuramente la loro insorgenza è

antecedente rispetto alla mia visita anche perché la depressione è da

considerarsi reattiva e in relazione con la problematica lombare (come da

diagnosi psichiatrica), che non si è risolta con l'intervento decompressivo

lombare. Ricordo che al momento della mia valutazione, il paziente aveva già

iniziato sostegno psicologico-psicoterapeutico presso lo studio __________ ed

era in attesa di una valutazione psichiatrica per discutere della terapia

farmacologica. Da questo si deduce che lo stato depressivo perdurava già da

tempo, tanto da giustificare la presa a carico specialistica”.

La specialista aggiunge in seguito, nel suo rapporto 2.12.2016

(doc. N, ultima pagina) che "Dal punto di vista lavorativo non concordo

assolutamente con la valutazione della dr.ssa __________ (che ha allestito una

perizia 9.5.2016 su incarico AI) che ha stilato la perizia fisiatrica, sia perché

essa non prendeva in considerazione le componenti neurologiche della

problematica del paziente né la sua situazione psichica (non proponendo neppure

accertamenti specialistici in tal senso o esami radiologici di controllo)".

(…) e d'altra parte l'Ufficio AI, nel suo rapporto finale SMR del

18.7.2017, nel valutare il rapporto della dr.ssa __________ conclude che:

"in considerazione dell'attuale dettagliato rapporto

dr.ssa __________ si impone rivalutazione peritale in ambito MEDAP con

valutazione reumatologica, psichiatrica e neurologica".

Da parte sua, il dr. __________ (doc. FF), che aveva operato

l'assicurato nell'agosto 2015, in merito all'eventualità della rimozione delle

viti e/o della necessità di un nuovo intervento chirurgico accenna ai problemi

dell'assicurato per i dolori "prima dell'intervento morivo dai dolori e

pensavo d'ammazzarmi, piangevo e mi picchiavo".

Circostanza ribadita anche in occasione della visita peritale del

15.04.2015 pressò il dr. __________, incaricato dalla __________ assicurazioni,

in cui si riscontra

"Il paziente riferisce di soffrire per dolori lombari

cronici fin dall'inizio del 2013. Avrebbe sempre sofferto in silenzio per la

paura di perdere il lavoro".

Il dottor __________ invero all'epoca nutriva non pochi dubbi

sull'attendibilità delle lamentele dell'assicurato.

Di ben altro parere invece i periti __________, che, riguardo alle

lamentele dell'assicurato sul proprio stato di salute, non hanno dubbi:

"Non emergono elementi che facciano dubitare

dell'attendibilità" (Perizia dr.ssa __________, pag. 4 in basso)

"Non si ravvisano elementi che facciano dubitare

dell'attendibilità dell'assicurato" (Perizia dr.ssa __________, pag. 9

in basso)

"Dal lato psichiatrico non si ravvisano elementi che

facciano dubitare dell'attendibilità dell'A” (perizia SAM 10.1).

Prove: documenti, richiamo incarto AI dell'assicurato. (…)” (doc.

Fatti

I pto 6)

Orbene, secondo questo TCA

da quanto rilevato nel citato passaggio della dr.ssa __________, sottolineato

dall’attore e preso dal rapporto 29 gennaio 2019 (doc. H), non si può dedurre

che anteriormente al 28 ottobre 2016 l’attore presentasse un’incapacità

lavorativa a causa dei disturbi depressivi in relazione alla sua problematica

lombare. Si tratta di una valutazione resa dopo oltre un anno dal rapporto 28

ottobre 2016 (doc. N). Certo, la neurologa rileva che al momento della valutazione

28 ottobre 2018 l’attore aveva iniziato un sostengo

psicologico-psicoterapeutico ed era in attesa di una valutazione psichiatrica.

Tuttavia, da una parte va rilevato che il sostegno psicologico, oltre a quello

psichiatrico, è iniziato nel mese di ottobre 2016, così come risulta dal

rapporto 27 febbraio 2017 della dr. ssa __________ (doc. M), dall’altra dagli

atti non risulta che sia stata certificata un’inabilità lavorativa per motivi

extra-somatici.

A tal riguardo va ricordato

che, secondo giurisprudenza, una riduzione della capacità lavorativa deve

essere comprovata da certificazioni rilasciati in tempo reale e che

un’incapacità lavorativa medico-teorica costatata solamente anni dopo con

effetto retroattivo non è sufficiente (cfr. STF 9 C_210/2018 del 29 agosto 2018 consid. 2.2: “Korrekt ist

schliesslich auch, dass der Nachweis einer berufsvorsorgerechtlich relevanten

Einbusse an funktionellem Leistungsvermögen grundsätzlich durch echtzeitliche

ärztliche Atteste zu erbringen ist. Nachträgliche Annahmen und spekulative

Überlegungen, wie etwa eine erst nach Jahren rückwirkend festgelegte

medizinisch-theoretische Arbeitsunfähigkeit, reichen nicht aus (vgl. statt

vieler Urteile 9C_96/2008 vom 11. Juni 2008 E. 2.2, 9C_368/2008 vom 11.

September 2008 E. 2 Abs. 2; ausserdem Urteil 9C_52/2018 vom 21. Juni 2018 E.

3.2 mit weiteren Hinweisen).

Nel

succitato rapporto 27 febbraio 2017 la dr.ssa __________, dello studio __________,

precisa che “il paziente è seguito presso il nostro studio dal mese di

ottobre 2016, con presa a carico psichiatrica (dr.ssa __________) e

psicoterapeutica (psicologa sig. __________) per una sintomatologia depressiva

grave con importante componente dolorosa somatica sviluppatasi dopo intervento

di decompressione e fissazione transpeduncolare da L3 a L5 avvenuto nel mese di

agosto 2015 “ (sottolineatura del redattore, doc. M). Ciò non è tuttavia

rilevante poiché fa riferimento ad una situazione successiva al 28 ottobre

2016.

Nella

lettera 27 settembre 2019 a __________ la stessa psichiatra curante afferma di

aver diagnosticato nel marzo 2017 “un episodio depressivo grave” e che

la patologia psichiatrica è “una diretta conseguenza della patologia lombare

per la quale il sig. AT 1 presenta un’incapacità lavorativa del 100% dal

27.11.14” (doc. I). Determinante è, come visto, che prima del giugno 2015

non sia sorta una rilevante incapacità lavorativa per motivi psichici.

Nel

rapporto 28 febbraio 2019 il medico curante, dr. med. __________, ha fra

l’altro evidenziato:

" (…) Da

fine 2014 in poi il paziente ha cominciato ad accusare esacerbazioni di dolori

Considerandi

lombari con grave limitazione funzionale, in particolare alla deambulazione

attività anche banali, accusando nel contempo oltre ad una sofferenza fisica un

disagio e sofferenza neuropsicologica reattiva, con decadimento dello stato

psichico.

Come ben si sa il dolore cronico determina dopo qualche mese

l'insorgenza di uno stato depressivo reattivo a dolore cronico.

Per cui il paziente da questo memento ha cominciato ad accusare

uno stato ansioso depressivo, inizialmente di media gravità, caratterizzati da

disturbi dell'umore e talvolta insonnia.

Col passare dei mesi il signor AT 1 non è più riuscito a gestire

questa situazione per cui si è reso necessario l'intervento della psichiatra,

nella persona della Dr.ssa __________.

Per cui in considerazione di quanto sopra si può capire che il

paziente dalla fine 2014 ha sofferto sia di disturbi somatici che psichici su

dolore cronico.” (doc. NN)

A

tal riguardo, rettamente la convenuta rileva come nei precedenti certificati il

medico curante non abbia mai posto una diagnosi relativa ad un’affezione

psichiatrica [secondo la giurisprudenza, “(…) il riconoscimento di un danno

alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno

specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di

classificazione riconosciuto scientificamente”; STF I 38/06 del 4 luglio 2007

consid. 4 con riferimenti). Inoltre, quanto sopra sostenuto è in

contraddizione con quanto lo stesso medico curante aveva certificato nel suo

rapporto del 26 gennaio 2016, ossia che l’inabilità lavorativa al 100% dal 27

novembre 2014 sia dovuta a motivi somatici (cfr. riassunto rapporto 26 gennaio

2016.

all’AI [cfr. elenco atti pag. 50 della perizia __________], cfr. anche il

suo certificato medico 22 settembre 2015 in cui non ha fatto menzione di

problematiche extra-somatiche, doc. LL).

Infine, come visto (cfr.

consid. 2.5), secondo giurisprudenza può esservi un nesso materiale tra

l’incapacità lavorativa per motivi somatici, sorta durante la copertura

assicurativa e su cui è stato fondato il diritto ad una rendita dell’AI, anche

nel caso in cui la stessa incapacità sia stata fondamento di successive

prestazioni previdenziali per motivi psichici. Condizione necessaria è che il

danno alla salute psichica si sia già manifestato durante il periodo di

assicurazione e che abbia visibilmente marcato il decorso della malattia.

Nel caso

in esame – a prescindere dal fatto, come visto, che il danno alla salute

psichica non risulta essersi manifestato durante il periodo

assicurativo – va in ogni modo rilevato che nessun elemento agli atti permette

di ritenere che la patologia extra-somatica abbia contribuito all’evolversi

della patologia reumatica assicurata. Un nesso

materiale tra le incapacità lavorative delle due patologie va pertanto negato.

In

conclusione, secondo il grado di verosimiglianza preponderante

valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (fra le tante: DTF 138 V 218

consid. 6 pag. 221; 129 V 177 consid. 3 pag. 181; 126 V 353 consid. 5b pag. 360

e 125 V 193 consid. 2 pag. 195), questo TCA non può

concludere che l’incapacità lavorativa che ha portato all’attuale (aumento) dell’invalidità

di natura psichiatrica riconosciuta dall’AI sia sorta durante il rapporto

previdenziale presso la Fondazione conclusosi il 31 giugno 2015 (cfr. consid.

2.6).

Mancando il nesso

materiale, non è necessario esaminare il nesso temporale.

Ne consegue che rettamente

la convenuta non deve rispondere dell’invalidità dovuta al danno alla salute

psichica.

2.8

In

simili circostanze, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, la

petizione non è da accogliere nel senso di riconoscere all’attore una

prestazione d’invalidità del 45% dal 1° dicembre 2016, il cui diritto è stato

già riconosciuto (cfr. consid. 2.4), ma da respingere.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La petizione è respinta.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti