34.2019.8
Richiesta di rendita d'invalidità LPP del 100% respinta in quanto manca il nesso materiale tra l'affezione somatica assicurata (per la quale l'assicurato riceve una rendita d'invalidità parziale del secondo pilastro) e la patologia psichica subentrata dopo la cessazione del rapporto lavorativo
24 febbraio 2020Italiano29 min
ottobre 2016 (doc. N). Certo, la neurologa rileva che al momento della valutazione
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
34.2019.8
BS/sc
Lugano
24 febbraio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 14 marzo 2019 di
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
CV 1
in materia di previdenza professionale
ritenuto in fatto
1.1. AT
1, classe 1962, a seguito del rapporto di lavoro con la ditta __________,
iniziato il 1° luglio 2009, è stato assicurato presso la CV 1 (in seguito:
Fondazione) quale assicuratore previdenziale del suo datore di lavoro (doc. 2).
Dal 1° marzo 2014 egli è stato assicurato, sempre con la Fondazione, per
l’attività svolta presso la __________ in qualità di piastrellista (doc. 3), il
cui rapporto di lavoro è terminato il 31 dicembre 2014, così come risulta dalla
notifica d’incapacità lavorativa controfirmata dal dipendente stesso (doc. 5).
1.2. Con
decisioni del 4 luglio 2018, precedute dal progetto di decisione 23 febbraio
2018, emesse a seguito della STCA di rinvio 32.2016.134 del 20 gennaio 2017 e
dopo espletamento della perizia pluridisciplinare __________ del 14 settembre
2017 (doc. O), l’Ufficio AI ha posto AT 1 al beneficio di un quarto di rendita
(grado d’invalidità del 45%) dal 1° dicembre 2016, aumentata a rendita intera
(per un grado d’incapacità al guadagno del 100%) dal 1° marzo 2017. Dal 1°
novembre 2017 il grado d’invalidità è stato ridotto dal 100% al 79%, con
continuazione dell’erogazione della rendita intera (doc. T).
1.3. Con
scritto 18 giugno 2018 __________, assicuratore gerente della Fondazione (in
seguito: __________), preso atto del progetto di decisione dell’AI del 23
febbraio 2018, ha riconosciuto una prestazione d’invalidità del 45%, poiché “dallo
scioglimento del rapporto di lavoro con la __________ in data 31 dicembre 2014,
per la parte relativa all’invalidità lei è assicurato presso di noi soltanto
nella misura del 45%”. Non è stato invece riconosciuto l’aumento del grado
d’invalidità subentrato il 1° marzo 2017
poiché “dovuto a una nuova malattia”.
La Fondazione ha concluso che “naturalmente continueremo a versare le
prestazioni per un grado d’invalidità del 45%” (doc. L = doc. 6).
Con
scritti del 1° ottobre 2018 AT 1, per il tramite del suo legale, facendo
riferimento alla lettera 27 settembre 2019 della dr.ssa __________, psichiatra
curante, sostiene invece che le affezioni psichiatriche sono una diretta
conseguenza della patologia lombare assicurata, motivo per cui ha chiesto
l’aumento della rendita LPP al 100% (doc. R).
Con
lettera del 13 febbraio 2019 __________ ha risposto:
" (…) In
casu dalla documentazione dell’UAI, ed in particolare dalla perizia
pluridisciplinare del 14 settembre 2017, si evince che l’assicurato ha
presentato un’incapacità di lavoro a partire del 27 novembre 2014 dovuta
unicamente a una patologia reumatologica e che una malattia psichica è stata
diagnosticata per la prima volta il 28 ottobre 2016, cioè quasi due anni dopo
lo scioglimento del rapporto di previdenza, compresa la prolunga della
copertura di cui all’art. 10 cpv. 3 LPP. Inoltre risulta dalla documentazione
dell’UAI che l’affezione psichica è chiaramente responsabile dell’aumento del
grado d’invalidità a partire dal 1° marzo 2017. (…)” (doc. D)
Di
conseguenza, confermando lo scritto 28 giugno 2018, __________ ha ribadito di
riconoscere una prestazione d’invalidità del 45%.
1.4. Con la presente petizioneAT 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto
la condanna della Fondazione a versargli una rendita intera d’invalidità dal 1°
marzo 2017.
Facendo innanzitutto presente come
la fine del rapporto lavorativo al 31 gennaio 2014 con la __________ sia stato da
lui contestato (cfr. doc. CC, DD, II) e che ha ricevuto indennità di perdita di
guadagno sino al 22 marzo 2017 a seguito dell’infortunio alla schiena
occorsogli il 27 novembre 2014 (cfr. al riguardo STCA 36.2015.60), l’attore
ritiene che l’aumento dell’invalidità sia dovuto alla patologia psichiatrica la
cui incapacità lavorativa esisteva in modo rilevante prima della cessazione del
rapporto previdenziale.
1.5. Con la risposta di causa
la Fondazione ha chiesto l’accoglimento della petizione nel senso di
riconoscere una prestazione d’invalidità del 45% dal 1° dicembre 2016 unicamente
per le affezioni somatiche. Ritiene infatti che l’affezione extra-somatica sia
insorta dopo l’uscita dalla Fondazione, motivo per cui non deve rispondere
dell’aumento del grado d’invalidità.
1.6. Il 7 novembre 2019 l’attore ha
trasmesso al TCA copia della comunicazione del 5 novembre 2019 dell’Ufficio AI
che conferma la corrente rendita (X).
1.7. L’11 e il 25 novembre 2019 il
TCA ha chiesto alla convenuta quando è terminato il rapporto assicurativo
previdenziale con l’attore e di produrre la documentazione relativa alla
prestazione di libero passaggio (parte attiva), ricevendo risposta il 22
novembre 2019 e 6 dicembre 2019 (X-XIII).
Richiesto da questo
Tribunale, con lettera del 12 dicembre 2019 l’attore ha preso posizione in
merito al succitato accertamento (XVII). Il 20 dicembre 2019 la Fondazione ha
inoltrato delle osservazioni (XX).
1.8. Il 17 dicembre 2019 questa
Corte ha chiesto all’attore alcune informazioni riguardo al suo rapporto
lavorativo con la __________ (XVIII). Il 23 dicembre 2019 l’attore ha risposto
(XXI) ed il 10 gennaio 2020 la Fondazione ha prodotto delle osservazioni (XXV).
1.9. Infine, il TCA ha richiamato
dalla Cassa __________ l’estratto conto individuale AVS (XXIII).
considerato in diritto
2.1. Giusta l'art. 73 cpv. 1 LPP
ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide
sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi
diritto. Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle assicurazioni
(art. 4 cpv. 1 della Legge concernente la vigilanza sugli istituti di
previdenza professionale e sulle fondazioni, entrata in vigore il 1° gennaio
2012; RL 852.100). Con riferimento alla competenza territoriale, secondo l’art.
73 cpv. 3 LPP il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del convenuto o nel
luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto.
Oggetto del contendere è
sapere se la Fondazione convenuta deve versare all’attore, da ultimo alle
dipendenze di una società con sede in Ticino (e meglio la __________) e
affiliata alla convenuta medesima, una prestazione d’invalidità dal 1° marzo
2017.
Siccome
il luogo in cui l’attore è stata assunto si trova in Ticino e trattandosi di
controversia tra assicuratore LPP ed avente diritto, è data la competenza dello
scrivente Tribunale (DTF 127 V 35 consid. 3b, 125 V 168 consid. 2 con
riferimenti).
2.2. L’art.
23 LPP, che è una disposizione minima (art. 6 LPP), prevede che hanno diritto
alle prestazioni d’invalidità le persone che:
a) nel senso
dell’AI, sono invalide per almeno il 40 per cento ed erano assicurate al
momento in cui è sorta l’incapacità di lavoro la cui causa ha portato
all’invalidità;
b) in seguito a
un’infermità congenita presentavano un’incapacità al lavoro compresa fra il 20
e il 40 per cento all’inizio dell’attività lucrativa ed erano assicurate
allorché l’incapacità al lavoro la cui causa ha portato all’invalidità si è
aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento;
c) diventate
invalide quando erano minorenni (art. 8 cpv. 2 LPGA), presentavano
un’incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all’inizio
dell’attività lucrativa ed erano assicurate allorché l’incapacità al lavoro la
cui causa ha portato all’invalidità si è aggravata raggiungendo almeno il 40
per cento.
Per
avere diritto ad una rendita di invalidità ai sensi dell'art. 23 LPP occorre
dunque essere assicurati al momento in cui si registra un'incapacità lavorativa
o una diminuzione di rendimento di una certa importanza (ossia, secondo la
giurisprudenza, di almeno il 20%; STF 9C_772/2007 del 26 febbraio 2008 consid.
3.2; Pratique VSI 1998 pag. 126; STFA B 100/00 del 16 febbraio 2001). Non è
invece decisivo essere assicurati quando sorge l'invalidità vera e propria (DTF
123 V 264 consid. 1b; SZS 1994 pag. 469 consid. 5a). Il richiedente deve essere
assicurato al momento dell'insorgenza dell'incapacità lavorativa che ha
condotto all'invalidità, non necessariamente quando insorge l'invalidità oppure
il peggioramento della stessa (SZS 2002 pag. 155; DTF 123 V 264 consid. 1b).
Questa soluzione è stata voluta per sopperire ad eventuali lacune assicurative,
nel caso in cui il datore di lavoro disdica il contratto precedentemente alla
decorrenza dell’anno di attesa necessario ai fini dell’erogazione della rendita
AI e quindi della rendita LPP (art. 29 cpv. 1 lett. b LAI; DTF 123 V 263
consid. 1, 120 V 116 consid. 2b). Di conseguenza il fondo di previdenza presso
cui era assicurato il dipendente al momento dell’intervenuta incapacità
lavorativa è obbligato a versare le prestazioni di invalidità, anche se al
momento del riconoscimento della stessa il rapporto assicurativo era già stato
sciolto (SVR 1998 BVG Nr. 14, 1994 pag. 38; DTF 118 V 98). I medesimi principi
valgono in materia di previdenza più estesa, in assenza di disposizioni
statutarie divergenti.
2.3. L’art.
26 LPP stabilisce che, per la nascita del diritto alle prestazioni
d’invalidità, sono applicabili per analogia le pertinenti disposizioni della
legge federale sull’assicurazione invalidità (art. 29 LAI). L'istituto di
previdenza può inoltre stabilire nelle sue disposizioni regolamentari, che il
diritto alle prestazioni sia differito, fintanto che l'assicurato riscuote il
salario completo (SZS 1995 pag. 464 consid. 3b).
Per
l'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI il diritto alla rendita nasce, tra l'altro, il più
presto nel momento in cui l'assicurato è stato per un anno e senza notevoli
interruzioni incapace al lavoro almeno al 40% in media.
Per l’art. 24 cpv. 1 LPP
infine l’assicurato ha diritto alla rendita intera di invalidità se, nel senso
dell’AI, è invalido per almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido
per almeno il 60%, a una mezza rendita se è invalido per almeno il 50% e a un
quarto di rendita se è invalido per almeno il 40%.
Nell’ambito della
previdenza più estesa (sovraobbligatoria) gli istituti di previdenza possono
prevedere nel loro regolamento, in deroga all’art. 24 cpv. 1 LPP, che
l’ammontare della rendita corrisponda al grado d’invalidità. Tuttavia l’importo
della stessa deve corrispondere almeno alla rispettiva prestazione obbligatoria
(STF B 115/06 del 5 ottobre 2007 consid. 2.2, B 72/06 dell’11
settembre 2007 consid. 2.1; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, n. 735, pag.
273; Vetter-Schreiber, BVG-Kommentar, 2013, art. 24 n. 23, pag. 108).
Nel
caso in esame, l’art. 18 cpv. 1 del Regolamento della Fondazione (edizione 2014)
definisce l’invalidità ai sensi dell’AI o “se è oggettivamente constatabile
che la persona assicurata è completamente o parzialmente inabile ad esercitare
la sua professione o un’altra attività lucrativa conforme alla sua posizione
sociale, alle sue conoscenze e alle sue capacità”.
L’art. 18 cpv. 2 del
Regolamento fra l’altro prevede che se la persona assicurata è parzialmente
invalida, l’ammontare delle prestazioni d’invalidità viene determinato in base
al grado d’invalidità AI. Più precisamente: un grado d’invalidità AI inferiore
al 25% non dà diritto a prestazioni; un grado d’invalidità AI tra il 25% ed il
59% dà diritto alle prestazioni in proporzione al grado d’invalidità; un grado
d’invalidità AI tra il 60% al 69% conferisce diritto a una prestazione del 75%
e con un grado d’invalidità AI dal 70% dà diritto ad una prestazione del 100%.
2.4. Nella fattispecie concreta,
come accennato al consid. 1.2, con decisioni del 4 luglio 2018 l’Ufficio AI ha
riconosciuto all’attore il diritto ad un quarto di rendita (grado d’invalidità
del 45%) dal 1° dicembre 2016 e ad una rendita intera dal 1° marzo 2017 (inizialmente
per un grado d’incapacità al guadagno del 100% e dal 1° novembre 2017 per un
grado d’invalidità del 79%) (doc. T).
Va
qui fatto presente che, conformemente alla giurisprudenza, nell'ambito della previdenza
obbligatoria, gli istituti di previdenza sono di principio (per le eccezioni,
segnatamente qualora le conclusioni dell’assicurazione invalidità appaiono di
primo acchito insostenibili cfr. DTF 134 V 64, 133 V 67, 129 V 73, 126 V 310
consid. 1) vincolati da quanto pronunciato dall’assicurazione invalidità non
solo per quel che riguarda il grado di invalidità (DTF 115 V 208 consid. 2c e
215 consid. 4c; SZS 1996 p. 48 consid. 2b e 2d; SVR 1994 BVG nr. 15 consid.
3c), ma ugualmente per quanto concerne la nascita del diritto alla rendita e,
di conseguenza, parimenti per la determinazione del momento a partire dal quale
la capacità al lavoro dell'assicurato si è deteriorata in maniera sensibile e
duratura (DTF 134 V 64).
Sulla base delle decisioni
dell’Ufficio AI, la Fondazione ha riconosciuto e versato all’attore una
prestazione d’invalidità del 45% per motivi somatici, con effetto dal 1°
dicembre 2016 (cfr. in tal senso il doc L citato al consid. 1.3: “...naturalmente
continueremo a versare le prestazioni per un grado d’invalidità del 45%” e
la risposta di causa punto no. 19: “… la convenuta ha riconosciuto
favorevolmente il suo obbligo di versare le prestazioni per un grado
d’invalidità del 45% a partire dal 1° dicembre 2016”).
Con la presente petizione
l’attore chiede il riconoscimento del diritto ad una rendita intera per motivi
psichiatrici, con effetto dal 1° marzo 2017. Ritiene che già al momento
dell’uscita dal fondo previdenziale egli presentava un’incapacità lavorativa almeno
del 20% di origine extra-somatica che ha portato all’attuale aumento del grado d’invalidità
in ambito AI.
La Fondazione si oppone
invece alla domanda poiché non sussiste a suo dire un nesso materiale tra
l’affezione psichiatrica (sorta in un periodo in cui l’attore non era più
assicurato) e l’attuale aumento dell’invalidità riconosciuta dall’AI. La
convenuta fa infatti risalire l’inizio di tale incapacità lavorativa al 28
ottobre 2016, giorno in cui è stata la prima volta diagnosticata una patologia
psichiatrica.
2.5. Secondo la giurisprudenza,
l’art. 23 LPP persegue anche lo scopo di delimitare la responsabilità tra più
istituti di previdenza. La questione si pone ad esempio nel caso in cui il
lavoratore, già colpito nella sua salute in una misura atta a influenzare la
sua capacità di lavoro, entra al servizio di un nuovo datore di lavoro e viene
in seguito posto al beneficio di una rendita di invalidità. In tale ipotesi, a
determinate condizioni, le prestazioni vanno versate dal precedente istituto di
previdenza e non dall'attuale (DTF 123 V 264 consid. 1c, 120 V
117 consid. 2c e 120, dove è precisato che "l'art. 23 LPP vise quant à lui à prolonger la responsabilité de l'institution
de prévoyance au-delà de l'affiliation, lors de la survenance de l'éventualité
assurée"; cfr. anche SZS 2002 pag. 156 consid. 2b;
STFA B 64/99 del 6 giugno 2001).
Affinché il precedente
istituto di previdenza sia tenuto a versare la prestazione d’invalidità,
l’incapacità di lavoro deve essersi manifestata in un’epoca in cui l’assicurato
era affiliato presso quell’istituto e deve inoltre sussistere fra detta
incapacità e l’invalidità uno stretto nesso
materiale e temporale.
Vi è connessione materiale se il danno alla salute all’origine dell’invalidità
è essenzialmente lo stesso che si è già manifestato durante l’affiliazione al
precedente istituto di previdenza e che ha causato un’incapacità di lavoro. La
connessione temporale presuppone che l'assicurato, dopo l'insorgenza
dell'inabilità lavorativa, non sia ridivenuto abile al lavoro per lungo tempo.
Tale connessione è interrotta se, durante un certo periodo, l'assicurato è
nuovamente abile al lavoro, ritenuto comunque che un breve periodo di
remissione non basta per interrompere il rapporto di connessione temporale (SZS
2002 pag. 156; DTF 138 V 419 consid. 6.2, 130 V 275 consid. 4., 123 V 264
consid. 1c e 120 V 117 consid. 2c; già citata STFA non pubblicata del 6 giugno
2001). In tal caso il vecchio istituto di previdenza è liberato da qualsiasi
obbligo (DTF 120 V 117; Moser, Die zweite Säule und ihre Tragfähigkeit, 1993,
pag. 210).
Quindi,
ai fini del versamento delle prestazioni di invalidità della previdenza
professionale obbligatoria dev'esserci un nesso materiale e temporale stretto
tra l'incapacità di lavoro e l'invalidità. Il nesso materiale è, come
accennato, dato se il danno alla salute alla base dell'invalidità è in sostanza
il medesimo che ha causato l'incapacità lavorativa. Questo presupposto non è
realizzato per esempio se l'incapacità lavorativa è riconducibile ad un dolore
dorsale, mentre l'invalidità ad una malattia psichica e dagli atti non emerge
che vi sia un'interazione tra le due affezioni (SZS 2003 pag. 361).
Secondo
la giurisprudenza, può esservi un nesso materiale tra l’incapacità lavorativa
per motivi somatici, sorta durante la copertura assicurativa e su cui è stato
fondato il diritto ad una rendita dell’AI, anche nel caso in cui la stessa
incapacità sia stata fondamento di successive prestazioni previdenziali per
motivi psichici. Necessaria, ma non sufficiente condizione, è che il danno alla
salute psichica si sia già manifestato durante il periodo di assicurazione e
che abbia visibilmente marcato il decorso della malattia (Vetter-Schreiber,
op.cit., art. 23 n. 34, pagg. 94-95 con riferimenti a STF B 46/06 del 29 gennaio
2007 consid. 3.3 e STF 9C_772/2007 del 26 febbraio 2008 consid. 4.2; cfr. anche
STF 9C_597/2008 del 3 dicembre 2008 consid. 2.2.2 con
riferimenti; cfr. Hürzeler, in Schneider/Geiser/Gächter, Kommentar BVG und FZG,
2019, art. 23 n. 28, pag. 360).
Tuttavia, nel caso
in cui le affezioni somatiche e psichiche possono essere chiaramente distinte,
non vi è un nesso materiale se durante il rapporto di previdenza la diminuzione
della capacità lavorativa non era dovuta a motivi psichici che hanno finalmente
condotto all’invalidità, ma a degli elementi somatici non invalidanti (Hürzeler, op. cit., art. 23, n. 28, pag. 360 con riferimento a STF
B37/06 del 22 settembre 2006 consid. 3.3 e 9C_370/2016 del 12 settembre 2016
consid. 3). Non vi è parimenti una connessione materiale tra una
sintomatologia somatica e somatoforme e la susseguente depressione,
manifestatasi in modo rilevante dopo il rapporto previdenziale
(Vetter-Schreiber, op. cit., art. 23 n. 34, pag. 95 con
riferimento a STF B 73/05 del 3 maggio 2006; riportata anche da Hürzeler, op.
cit. art. 23 n. 28, pag. 361).
Da
ultimo va anche detto che se l’invalidità che dà luogo a una rendita è da
ricondurre a diverse affezioni alla salute, di cui però solo una ha avuto un
influsso sulla capacità lavorativa dell’assicurato durante la copertura
previdenziale, l’istituto di previdenza deve unicamente rispondere per
l’invalidità che risulta da quest’ultima. Per la parte dell’invalidità che è
dovuta a dei disturbi che si sono manifestati in modo tale da dare luogo a
prestazioni solo dopo che la persona assicurata ha lasciato l’istituto di
previdenza, la connessione materiale necessaria fa infatti difetto (Hürzeler, op. cit., art. 23 n. 28., pag. 361).
Nella
sentenza 6 dicembre 2007, pubblicata in DTF 134 V 20, il TF, apportando dei
chiarimenti a quanto stabilito dalla precedente giurisprudenza, ha in
particolare precisato che determinante per l’insorgenza dell’incapacità
lavorativa ai sensi dell’art. 23 lett. a LPP è l’inabilità nell’attività
precedentemente svolta, mentre il nesso temporale si determina sulla base
dell’incapacità lavorativa, rispettivamente della capacità lavorativa in
un’attività ragionevolmente esigibile confacente con il danno alla salute (“Die Rechtsprechung ist dahingehend zu
verdeutlichen, dass für den Eintritt der Arbeitsunfähigkeit im Sinne von Art. 23 lit. a BVG die Einbusse an funktionellem
Leistungsvermögen im bisherigen Beruf massgeblich ist. Der zeitliche
Zusammenhang zur später eingetretenen Invalidität als weitere Voraussetzung für
den Anspruch auf Invalidenleistungen der damaligen Vorsorgeeinrichtung beurteilt
sich hingegen nach der Arbeitsunfähigkeit resp. Arbeitsfähigkeit in einer der
gesundheitlichen Beeinträchtigung angepassten zumutbaren Tätigkeit.” DTF 134 V 20 consid. 5.3).
2.6. Nella
fattispecie in esame, secondo il formulario “notifica d’incapacità lavorativa” compilato
dall’attore il 21 aprile 2015 risulta che egli ha indicato il 31 dicembre 2014 quale
fine del rapporto lavorativo (doc. A), così come si evince anche dalla disdetta
27 novembre 2014 del datore di lavoro (doc. AA, pag. 1). Risulta tuttavia agli
atti che il 18 maggio 2015 la __________ ha disdetto con effetto immediato il
rapporto lavorativo non essendosi l’attore presentato sul posto di lavoro (sub
doc. AA, pag. 2). Il 9 luglio 2015 la __________ ha scritto al suo (ex)
dipendente che “sulla base della decisione della spett. __________ del
04.05.2015 e non essendo intervenuti ulteriori motivi per la sua inabilità, la
riteniamo abile dal 19.05.2015 al 100%”. Confermando di conseguenza il
licenziamento del 27.11.2014, il datore di lavoro ha chiesto la restituzione “di
fr. 2’1431 pari a 13 giorni pagati di troppo dal 19 al 31 maggio 2015”
(doc. BB). La disdetta è stata contestata il 18 agosto 2015 e l’8 settembre
2015 dall’attore, per il tramite del suo allora legale, che ha sostenuto la stessa
nulla poiché inoltrata durante il periodo di malattia (doc. CC). Non risulta
che questa vicenda abbia avuto degli strascichi giudiziari (cfr. risposta 23
dicembre 2019 alla domanda no.1 posta dal TCA; XXI).
Tuttavia,
a seguito della richiesta d’informazioni del 17 dicembre 2019 da parte di
questa Corte, con scritto 23 dicembre 2019 l’attore ha allegato i conteggi
salariali relativi al periodo dicembre 2014 - maggio 2015. Egli ha pure
allegato il certificato di salario 2015 allestito ai fini fiscali l’8 febbraio
2015 dalla __________ in cui sono attestati salari per fr. 27'190.--,
corrispondenti alla somma dei conteggi salariali gennaio - maggio 2015 (cfr. XXI/OO3-7
e OO9). In queste circostanze il rapporto assicurativo previdenziale
dell’attore, compreso il mese di proroga della copertura previdenziale di cui
all’art. 10 cpv. 3 LPP e l’art. 30 c cpv. 1 del Regolamento (doc. C), sarebbe
terminato al più tardi il 30 giugno 2015. Vero che dal certificato
previdenziale 2016 allegato al succitato scritto del 23 dicembre 2019 si evince
che l’attore era ancora affiliato alla Fondazione (doc. OO2), con la
precisazione tuttavia che tale affiliazione riguarda la “parte passiva”. Tale
certificato non è pertanto rilevante.
Occorre
ora verificare se vi è uno stretto nesso materiale e temporale tra l’incapacità
lavorativa sorta durante il periodo di affiliazione ed il successivo aumento
del grado d’invalidità per motivi psichiatrici (cfr. consid. 2.5), ciò che
giustificherebbe la richiesta dell’attore.
2.7. Nella
fattispecie concreta, a seguito della perizia pluridisciplinare __________ del
14 settembre 2017 (doc. O), la cui validità va confermata, l’attore è stato
ritenuto totalmente inabile nella sua abituale attività a decorrere dal 27
novembre 2014.
In
attività adeguate egli è stato riconosciuto totalmente inabile dal 27 novembre
2014 al 19 novembre 2015 unicamente per motivi reumatologici; inabile al 5% dal
20 novembre 2015 al 27 ottobre 2016 per motivi reumatologici; inabile al 100%
dal 28 ottobre 2016 al 2 luglio 2017 a causa della “sindrome depressiva più
importante rispetto ad oggi” (cfr. punto no. 9.1.3 della perizia) ed al 70%
dal 3 luglio 2017 (data del primo colloquio psichiatrico peritale) solo per
motivi psichiatrici (cfr. punto no. 9.1.2 della perizia).
Per
quel che concerne il danno alla salute extra-somatico, nel rapporto del 19
luglio 2017 - reso nell’ambito della perizia pluridisciplinare - la dr.ssa med.
__________ ha posto le diagnosi di episodio depressivo medio-grave (ICD
F32.1-2) e di sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD F 45.4) e
valutato un’inabilità del 70% in attività adeguate. Riguardo al periodo
precedente, la citata specialista in psichiatria e psicoterapia, ha rilevato:
" (…) Rispetto
al passato, è la Dr.ssa __________ a identificare per la prima volta un
quadro depressivo nel rapporto del 28.10.2016. Il disturbo affettivo,
seppure non venga posto un codice secondo un sistema di classificazione
nosografica accertato, viene definito severo. Il dato è ribadito nel rapporto
del 02.12.2017 e in seguito dalla psichiatra curante Dr.ssa __________.
La collega nel rapporto del 27.02.2017, emette diagnosi di
episodio depressivo grave ma cita iniziali miglioramenti, dovuti alla
farmacoterapia impostata. Ritiene al momento che questi non si traducano in un
aumento della capacità lavorativa, che conferma nulla come già indicato dalla
Dr.ssa __________.
Le valutazioni delle colleghe appaiono verosimili e condivisibili.
(…)” (sottolineatura del redattore, doc. P pag. 124)
La
Fondazione, con riferimento alla perizia __________, ritiene che l’aggravamento
dello stato di salute dell’attore, a motivo dell’affezione psichiatrica, sia
subentrato solo il 28 ottobre 2016, momento in cui egli non era più
assicurato.
L’attore
sostiene invece che precedentemente, almeno successivamente all’infortunio del
2014, presentava una rilevante inabilità lavorativa (almeno del 20%) per motivi
psichici, affezione che ha portato all’aumento del grado d’incapacità
lavorativa rispettivamente d’invalidità qui in discussione
A
tal riguardo egli rileva:
" (…) Secondo
la convenuta la problematica psichiatrica sarebbe insorta il 28.10.2016, ossia
al momento della visita presso la dr.ssa __________, specialista in neurologia:
argomentazione errata.
Nella stessa perizia si evidenzia (pag. 27) "Si può presumere
che nel 2014 si sia sviluppato un quadro da disadattamento, il quale, visto
l'evolversi negativo degli aspetti somatici, sia poi evoluto in un disturbo
dell'umore vero e proprio. L'insorgenza di un quadro depressivo così importante
è verosimilmente dovuta alla centralità che il ruolo lavorativo ha per il
sostegno dell'autostima e dell'identità personale".
Del resto la stessa dr.ssa __________, preso atto delle
argomentazioni della convenuta, puntualizza che (doc. H):
"Per quanto riguarda lo stato depressivo, si tratta di
diagnosi non di mia competenza. I segni di una severa depressione del tono
dell'umore erano comunque già presenti alla mia prima visita del 28.10.2016
(come da me descritto nel rapporto) e sicuramente la loro insorgenza è
antecedente rispetto alla mia visita anche perché la depressione è da
considerarsi reattiva e in relazione con la problematica lombare (come da
diagnosi psichiatrica), che non si è risolta con l'intervento decompressivo
lombare. Ricordo che al momento della mia valutazione, il paziente aveva già
iniziato sostegno psicologico-psicoterapeutico presso lo studio __________ ed
era in attesa di una valutazione psichiatrica per discutere della terapia
farmacologica. Da questo si deduce che lo stato depressivo perdurava già da
tempo, tanto da giustificare la presa a carico specialistica”.
La specialista aggiunge in seguito, nel suo rapporto 2.12.2016
(doc. N, ultima pagina) che "Dal punto di vista lavorativo non concordo
assolutamente con la valutazione della dr.ssa __________ (che ha allestito una
perizia 9.5.2016 su incarico AI) che ha stilato la perizia fisiatrica, sia perché
essa non prendeva in considerazione le componenti neurologiche della
problematica del paziente né la sua situazione psichica (non proponendo neppure
accertamenti specialistici in tal senso o esami radiologici di controllo)".
(…) e d'altra parte l'Ufficio AI, nel suo rapporto finale SMR del
18.7.2017, nel valutare il rapporto della dr.ssa __________ conclude che:
"in considerazione dell'attuale dettagliato rapporto
dr.ssa __________ si impone rivalutazione peritale in ambito MEDAP con
valutazione reumatologica, psichiatrica e neurologica".
Da parte sua, il dr. __________ (doc. FF), che aveva operato
l'assicurato nell'agosto 2015, in merito all'eventualità della rimozione delle
viti e/o della necessità di un nuovo intervento chirurgico accenna ai problemi
dell'assicurato per i dolori "prima dell'intervento morivo dai dolori e
pensavo d'ammazzarmi, piangevo e mi picchiavo".
Circostanza ribadita anche in occasione della visita peritale del
15.04.2015 pressò il dr. __________, incaricato dalla __________ assicurazioni,
in cui si riscontra
"Il paziente riferisce di soffrire per dolori lombari
cronici fin dall'inizio del 2013. Avrebbe sempre sofferto in silenzio per la
paura di perdere il lavoro".
Il dottor __________ invero all'epoca nutriva non pochi dubbi
sull'attendibilità delle lamentele dell'assicurato.
Di ben altro parere invece i periti __________, che, riguardo alle
lamentele dell'assicurato sul proprio stato di salute, non hanno dubbi:
"Non emergono elementi che facciano dubitare
dell'attendibilità" (Perizia dr.ssa __________, pag. 4 in basso)
"Non si ravvisano elementi che facciano dubitare
dell'attendibilità dell'assicurato" (Perizia dr.ssa __________, pag. 9
in basso)
"Dal lato psichiatrico non si ravvisano elementi che
facciano dubitare dell'attendibilità dell'A” (perizia SAM 10.1).
Prove: documenti, richiamo incarto AI dell'assicurato. (…)” (doc.
Fatti
I pto 6)
Orbene, secondo questo TCA
da quanto rilevato nel citato passaggio della dr.ssa __________, sottolineato
dall’attore e preso dal rapporto 29 gennaio 2019 (doc. H), non si può dedurre
che anteriormente al 28 ottobre 2016 l’attore presentasse un’incapacità
lavorativa a causa dei disturbi depressivi in relazione alla sua problematica
lombare. Si tratta di una valutazione resa dopo oltre un anno dal rapporto 28
ottobre 2016 (doc. N). Certo, la neurologa rileva che al momento della valutazione
28 ottobre 2018 l’attore aveva iniziato un sostengo
psicologico-psicoterapeutico ed era in attesa di una valutazione psichiatrica.
Tuttavia, da una parte va rilevato che il sostegno psicologico, oltre a quello
psichiatrico, è iniziato nel mese di ottobre 2016, così come risulta dal
rapporto 27 febbraio 2017 della dr. ssa __________ (doc. M), dall’altra dagli
atti non risulta che sia stata certificata un’inabilità lavorativa per motivi
extra-somatici.
A tal riguardo va ricordato
che, secondo giurisprudenza, una riduzione della capacità lavorativa deve
essere comprovata da certificazioni rilasciati in tempo reale e che
un’incapacità lavorativa medico-teorica costatata solamente anni dopo con
effetto retroattivo non è sufficiente (cfr. STF 9 C_210/2018 del 29 agosto 2018 consid. 2.2: “Korrekt ist
schliesslich auch, dass der Nachweis einer berufsvorsorgerechtlich relevanten
Einbusse an funktionellem Leistungsvermögen grundsätzlich durch echtzeitliche
ärztliche Atteste zu erbringen ist. Nachträgliche Annahmen und spekulative
Überlegungen, wie etwa eine erst nach Jahren rückwirkend festgelegte
medizinisch-theoretische Arbeitsunfähigkeit, reichen nicht aus (vgl. statt
vieler Urteile 9C_96/2008 vom 11. Juni 2008 E. 2.2, 9C_368/2008 vom 11.
September 2008 E. 2 Abs. 2; ausserdem Urteil 9C_52/2018 vom 21. Juni 2018 E.
3.2 mit weiteren Hinweisen).
Nel
succitato rapporto 27 febbraio 2017 la dr.ssa __________, dello studio __________,
precisa che “il paziente è seguito presso il nostro studio dal mese di
ottobre 2016, con presa a carico psichiatrica (dr.ssa __________) e
psicoterapeutica (psicologa sig. __________) per una sintomatologia depressiva
grave con importante componente dolorosa somatica sviluppatasi dopo intervento
di decompressione e fissazione transpeduncolare da L3 a L5 avvenuto nel mese di
agosto 2015 “ (sottolineatura del redattore, doc. M). Ciò non è tuttavia
rilevante poiché fa riferimento ad una situazione successiva al 28 ottobre
2016.
Nella
lettera 27 settembre 2019 a __________ la stessa psichiatra curante afferma di
aver diagnosticato nel marzo 2017 “un episodio depressivo grave” e che
la patologia psichiatrica è “una diretta conseguenza della patologia lombare
per la quale il sig. AT 1 presenta un’incapacità lavorativa del 100% dal
27.11.14” (doc. I). Determinante è, come visto, che prima del giugno 2015
non sia sorta una rilevante incapacità lavorativa per motivi psichici.
Nel
rapporto 28 febbraio 2019 il medico curante, dr. med. __________, ha fra
l’altro evidenziato:
" (…) Da
fine 2014 in poi il paziente ha cominciato ad accusare esacerbazioni di dolori
Considerandi
lombari con grave limitazione funzionale, in particolare alla deambulazione
attività anche banali, accusando nel contempo oltre ad una sofferenza fisica un
disagio e sofferenza neuropsicologica reattiva, con decadimento dello stato
psichico.
Come ben si sa il dolore cronico determina dopo qualche mese
l'insorgenza di uno stato depressivo reattivo a dolore cronico.
Per cui il paziente da questo memento ha cominciato ad accusare
uno stato ansioso depressivo, inizialmente di media gravità, caratterizzati da
disturbi dell'umore e talvolta insonnia.
Col passare dei mesi il signor AT 1 non è più riuscito a gestire
questa situazione per cui si è reso necessario l'intervento della psichiatra,
nella persona della Dr.ssa __________.
Per cui in considerazione di quanto sopra si può capire che il
paziente dalla fine 2014 ha sofferto sia di disturbi somatici che psichici su
dolore cronico.” (doc. NN)
A
tal riguardo, rettamente la convenuta rileva come nei precedenti certificati il
medico curante non abbia mai posto una diagnosi relativa ad un’affezione
psichiatrica [secondo la giurisprudenza, “(…) il riconoscimento di un danno
alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno
specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente”; STF I 38/06 del 4 luglio 2007
consid. 4 con riferimenti). Inoltre, quanto sopra sostenuto è in
contraddizione con quanto lo stesso medico curante aveva certificato nel suo
rapporto del 26 gennaio 2016, ossia che l’inabilità lavorativa al 100% dal 27
novembre 2014 sia dovuta a motivi somatici (cfr. riassunto rapporto 26 gennaio
2016.
all’AI [cfr. elenco atti pag. 50 della perizia __________], cfr. anche il
suo certificato medico 22 settembre 2015 in cui non ha fatto menzione di
problematiche extra-somatiche, doc. LL).
Infine, come visto (cfr.
consid. 2.5), secondo giurisprudenza può esservi un nesso materiale tra
l’incapacità lavorativa per motivi somatici, sorta durante la copertura
assicurativa e su cui è stato fondato il diritto ad una rendita dell’AI, anche
nel caso in cui la stessa incapacità sia stata fondamento di successive
prestazioni previdenziali per motivi psichici. Condizione necessaria è che il
danno alla salute psichica si sia già manifestato durante il periodo di
assicurazione e che abbia visibilmente marcato il decorso della malattia.
Nel caso
in esame – a prescindere dal fatto, come visto, che il danno alla salute
psichica non risulta essersi manifestato durante il periodo
assicurativo – va in ogni modo rilevato che nessun elemento agli atti permette
di ritenere che la patologia extra-somatica abbia contribuito all’evolversi
della patologia reumatica assicurata. Un nesso
materiale tra le incapacità lavorative delle due patologie va pertanto negato.
In
conclusione, secondo il grado di verosimiglianza preponderante
valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (fra le tante: DTF 138 V 218
consid. 6 pag. 221; 129 V 177 consid. 3 pag. 181; 126 V 353 consid. 5b pag. 360
e 125 V 193 consid. 2 pag. 195), questo TCA non può
concludere che l’incapacità lavorativa che ha portato all’attuale (aumento) dell’invalidità
di natura psichiatrica riconosciuta dall’AI sia sorta durante il rapporto
previdenziale presso la Fondazione conclusosi il 31 giugno 2015 (cfr. consid.
2.6).
Mancando il nesso
materiale, non è necessario esaminare il nesso temporale.
Ne consegue che rettamente
la convenuta non deve rispondere dell’invalidità dovuta al danno alla salute
psichica.
2.8
In
simili circostanze, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, la
petizione non è da accogliere nel senso di riconoscere all’attore una
prestazione d’invalidità del 45% dal 1° dicembre 2016, il cui diritto è stato
già riconosciuto (cfr. consid. 2.4), ma da respingere.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La petizione è respinta.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti