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Decisione

34.2019.9

L'istituto di previdenza rifiuta il versamento di una rendita d'invalidità con la motivazione che l'affezione alla base della prestazione era insorta già precedentemente all'affilliazione per la previdenza professionale al medesimo istituto. TCA conferma

27 aprile 2020Italiano46 min

valgono in materia di previdenza più estesa, in assenza di disposizioni regolamentari

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

34.2019.9

Lugano

27 aprile 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 15 marzo 2019 di

AT 1

rappr. da: RA 1

contro

Istituto di previdenza del Cantone Ticino, 6501 Bellinzona

in materia di previdenza professionale

1.1. AT 1, nata nel 1972, dall’età

di 9 anni affetta da retinite pigmentosa, di formazione impiegata d’ufficio,

sino al 2003 ha svolto diverse attività lavorative, da ultimo presso la __________.

Con decisione 12 agosto

1994 l’Ufficio AI, in accoglimento di una domanda da lei presentata

nell’ottobre 1993, lamentando le conseguenze dell’affezione agli occhi di cui

era portatrice, ha attribuito a AT 1 una mezza rendita d’invalidità per un

grado d'incapacità al guadagno del 52% a decorrere dal 1. aprile 1994 (doc. 7).

Dal 1. dicembre 2003 ha

svolto l’attività di impiegata amministrativa nella misura del 50% presso

l’Ufficio __________ di __________ e, quindi, quale dipendente dello Stato del

Cantone Ticino, ai fini dell'attuazione della previdenza professionale, è stata

affiliata all’allora Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato (CPCT), dal 1.

gennaio 2013 Istituto di previdenza del Cantone Ticino (IPCT). Al momento della

sua affiliazione la Fondazione Ticinese per il II Pilastro ha trasferito alla

CPCT una prestazione di libero passaggio di fr. 1'644.10.-.

Con effetto al 30 giugno

2018 il rapporto di lavoro ha dovuto essere sciolto a causa dell’aggravarsi

della patologia agli occhi e della conseguente inabilità lavorativa completa.

La prestazione di libero passaggio di fr. 67'383.30 risulta tuttora depositata

presso l’IPCT. A motivo di tale aggravamento, mediante decisione del 27

novembre 2017, l’Ufficio AI le ha attribuito una rendita intera a far tempo dal

1. luglio 2017 (doc. 9).

1.2. Nella primavera del 2018 AT 1,

dapprima personalmente e in seguito tramite l’avv. RA 1, si è rivolta all’IPCT,

postulando l'erogazione di una rendita d'invalidità della previdenza

professionale. La domanda è stata respinta dall’istituto previdenziale con

lettere del 23 maggio e 30 novembre 2018, con la motivazione che la malattia

alla base dell’incapacità lavorativa totale e, quindi, dell’invalidità, vale a

dire la retinite pigmentosa, era insorta già in epoca precedente la sua

affiliazione all’allora CPCT (doc. 5, 8).

1.3. In data 15 marzo 2019 AT 1,

rappresentata dal suo legale, ha presentato petizione al TCA nei confronti

dell’IPCT, chiedendo il riconoscimento di una rendita d'invalidità di almeno

fr. 12'237 annui dal 1. luglio 2017.

A motivazione della

richiesta l'assicurata fa in sostanza valere di essere stata assicurata

all’IPCT nel momento del peggioramento delle sue condizioni di salute che hanno

determinato la completa inabilità lavorativa e, di conseguenza, l’aumento della

rendita d’invalidità AI; inoltre, considerato come in precedenza ella non fosse

mai stata affiliata ad alcun istituto di previdenza, il nesso temporale con la

precedente inabilità era da considerarsi interrotto.

1.4. Con risposta di causa del 10

maggio 2019 l’IPCT ha proposto di respingere la petizione, adducendo in

sostanza di non essere tenuta a versare le prestazioni d’invalidità

all’attrice, essendo la causa alla base dell’inabilità lavorativa

e della conseguente invalidità, vale a dire la retinite pigmentosa, insorta

precedentemente all’inizio del rapporto di lavoro presso l’Ufficio __________

di __________ e, quindi, all’affiliazione alla CPCT. Ne discendeva che le

eventuali prestazioni previdenziali dovrebbero se del caso essere assunte

dall'istituto di previdenza presso il quale l'attrice era assicurata in

precedenza. Del resto appariva evidente che l'incapacità lavorativa, che

peraltro aveva già giustificato l’attribuzione da parte dell’AI di una mezza

rendita di invalidità a far tempo dal 1. aprile 1994, non si era mai interrotta

dopo la sua insorgenza.

considerato in diritto

in ordine

2.1. Giusta l'art. 73 cpv. 1 LPP

ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide

sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi

diritto. Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle

assicurazioni (art. 4 cpv. 1 della Legge concernente la vigilanza sugli

istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni, entrata in vigore il

1° gennaio 2012; RL 852.100). Con riferimento alla competenza territoriale,

secondo l’art. 73 cpv. 3 LPP il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del

convenuto o nel luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto.

Oggetto del contendere è

sapere se l’istituto previdenziale convenuto debba versare all’attrice, da

ultimo alle dipendenze dello Stato del Cantone Ticino e di conseguenza affiliata

al medesimo istituto previdenziale, una prestazione d’invalidità.

Siccome il luogo in cui l’attrice

è stata assunta si trova in Ticino e trattandosi di controversia tra

assicuratore LPP ed avente diritto, è data la competenza dello scrivente

Tribunale (DTF 127 V 35 consid. 3b, 125 V 168 consid. 2 con riferimenti).

nel merito

2.2. Oggetto del contendere è

l'assegnazione a AT 1 di una rendita d'invalidità della previdenza

professionale. L’istituto previdenziale convenuto non contesta che l’assicurata

sia divenuta completamente inabile al lavoro a far tempo dal mese di aprile

2017, e non censura di conseguenza l’invalidità riconosciuta dall’Ufficio AI

(con attribuzione di una rendita intera dal 1. luglio 2017), ma respinge la

domanda considerato come l’aumento dell’incapacità lavorativa e, quindi,

l’incremento della rendita d’invalidità AI, siano, peraltro pacificamente, da

ricondurre alla medesima affezione oftalmologica già all’origine

dell’attribuzione della mezza rendita versatale dal 1. aprile 1994 e, quindi,

ad un’affezione preesistente all’inizio dell’attività lavorativa presso

l’Ufficio __________ di __________ e, di conseguenza, all’affiliazione

dell’assicurata (il 1. dicembre 2003) alla CPTC. Tale inabilità non avrebbe

inoltre subìto in seguito delle interruzioni tali da rompere la connessione

materiale e temporale con la successiva invalidità.

2.3. Secondo l’art. 23 LPP, che è

una disposizione minima (art. 6 LPP), hanno diritto alle prestazioni

d’invalidità le persone che:

a) nel senso

dell’AI, sono invalide per almeno il 40 per cento ed erano assicurate al

momento in cui è sorta l’incapacità di lavoro la cui causa ha portato

all’invalidità;

b) in seguito a

un’infermità congenita presentavano un’incapacità al lavoro compresa fra il 20

e il 40 per cento all’inizio dell’attività lucrativa ed erano assicurate

allorché l’incapacità al lavoro la cui causa ha portato all’invalidità si è

aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento;

c) diventate

invalide quando erano minorenni (art. 8 cpv. 2 LPGA), presentavano

un’incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all’inizio

dell’attività lucrativa ed erano assicurate allorché l’incapacità al lavoro la

cui causa ha portato all’invalidità si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per

cento.

Per avere diritto ad una

rendita di invalidità ai sensi dell'art. 23 LPP occorre dunque essere

assicurati al momento in cui si registra un'incapacità lavorativa o una

diminuzione di rendimento di una certa importanza (ossia, secondo la giurisprudenza,

di almeno il 20%; STF 9C_772/2007 del 26 febbraio 2008 consid. 3.2; Pratique

VSI 1998 pag. 126; STFA B 100/00 del 16 febbraio 2001). Non è invece decisivo

essere assicurati quando sorge l'invalidità vera e propria oppure il

peggioramento della stessa (DTF 123 V 264 consid. 1b; SZS 1994 pag. 469 consid.

5a). L' evento assicurato ai sensi dell'art. 23 LPP è infatti la sopravvenienza

di un'incapacità lavorativa di una certa importanza, non la nascita

dell'invalidità vera e propria (DTF 123 V 264 consid. 1b; SZS 1994 pag. 469

consid. 5a).

Il richiedente deve essere

assicurato al momento dell'insorgenza dell'incapacità lavorativa che ha

condotto all'invalidità, non necessariamente quando insorge l'invalidità oppure

il peggioramento della stessa (Stauffer, Berufliche Vorsorge, 3. ediz., 2019,

n. 1037; SZS 2002 pag. 155; DTF 123 V 264 consid. 1b). Questa soluzione è stata

voluta per sopperire ad eventuali lacune assicurative, nel caso in cui il

datore di lavoro disdica il contratto precedentemente alla decorrenza dell’anno

di attesa necessario ai fini dell’erogazione della rendita AI e quindi della

rendita LPP (art. 29 cpv. 1 lett. b LAI; DTF 123 V 263 consid. 1, 120 V 116

consid. 2b).

Le prestazioni sono dovute

dall'istituto di previdenza al quale l'interessato è - o era - affiliato al

momento dell'insorgenza dell'evento assicurato appena descritto, premesso che

tra l'incapacità lavorativa e l'invalidità esista una connessione materiale e

temporale (SZS 2003 pag. 356).

Di conseguenza il fondo di

previdenza presso cui era assicurato il dipendente al momento dell’intervenuta

incapacità lavorativa è obbligato a versare le prestazioni di invalidità, anche

se al momento del riconoscimento della stessa il rapporto assicurativo era già

stato sciolto (SVR 1998 BVG Nr. 14, 1994 pag. 38; DTF 118 V 98). D’altra parte,

l’obbligo di un nuovo assicuratore di pagare prestazioni sorge solo se

l’incapacità lavorativa esistente già prima dell’inizio del nuovo rapporto

assicurativo risulta interrotta, cioè quando non vi è più alcun nesso materiale

e temporale (SZS 2003 pag. 356).

Fatti

I medesimi principi

valgono in materia di previdenza più estesa, in assenza di disposizioni regolamentari

o statutarie divergenti (SVR 1994 BVG 18 pag. 57; SZS 2005 pag. 243).

Qualora, inoltre, esista

il diritto ad una prestazione di invalidità, l'istituto di previdenza è tenuto

a versare prestazioni di invalidità anche se l'invalidità si modifica, per i

medesimi motivi, dopo la fine del rapporto previdenziale (DTF 118 V 45 consid.

5; SZS 1995 pag. 465 consid. 4a; cfr. Moser, Bedeutung und

Tragweite von art. 23 BVG, in: SZS 1995 pag. 426 N 49; STCA 34.1999.17 del 15

marzo 2000).

Va

altresì ulteriormente ricordato che in una sentenza emessa nel Canton Ginevra è

stato precisato che l'art. 23 v. LPP non presuppone che l'interessato fosse

assicurato all'inizio del decorrere del termine di carenza di cui all'art. 28

cpv. 1 lett. b LAI; è sufficiente invece che egli fosse affiliato all'istituto

di previdenza al momento in cui è insorta l'incapacità lavorativa che ha

condotto all'invalidità (SVR 1997 BVG Nr. 80).

2.4. L’art. 26 LPP stabilisce che,

per la nascita del diritto alle prestazioni d’invalidità, sono applicabili per

analogia le pertinenti disposizioni della legge federale sull’assicurazione

invalidità (art. 29 LAI, ora art. 28 cpv. 1 e 29 cpv. 1-3 LAI; cfr. in merito

DTF 140 V 474 consid. 3.3.2). L'istituto di previdenza può inoltre stabilire

nelle sue disposizioni regolamentari, che il diritto alle prestazioni sia

differito, fintanto che l'assicurato riscuote il salario completo (SZS 1995

pag. 464 consid. 3b).

Giusta l’art. 4 LAI

l’invalidità è l’incapacità al guadagno, presunta permanente o di rilevante

durata cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio. Con incapacità di guadagno si

intende quell’incapacità di eseguire un’attività che si può esigere

dall’interessato in mercato del lavoro e equilibrato e quindi non solo quella

di effettuare il proprio lavoro (DTF 117 V 335 consid. 5c DTF 109 V 28).

In ambito AI va pertanto

valutato se l’assicurato dispone ancora di capacità di guadagno nella sua

professione e parimenti se vi è possibilità di guadagno in altre professioni

ammissibili in un mercato del lavoro equilibrato (DTF 109 V 28; DTF 111 V 21;

Brühwiler, Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, 1989 pag. 488). Le

attività considerate non si limitano quindi a quelle che coincidono con

l’ultima attività svolta o ad attività affini, ma anche ad attività diverse.

Per la stretta relazione

esistente tra la rendita d’invalidità dell’AI e quella del secondo pilastro

emerge che, il concetto d’invalidità nell’ambito della previdenza obbligatoria

e quello dell'assicurazione invalidità, è di principio il medesimo (DTF 115 V

210; RDAT I 1995 consid. 2.2 pag. 229).

Secondo la giurisprudenza,

nell'ambito della previdenza obbligatoria, gli istituti di previdenza sono

vincolati da quanto pronunciato dall’assicurazione invalidità non solo per quel

che riguarda il grado di invalidità (SZS 1996 p. 48 consid. 2b e 2d; SVR 1994

BVG Nr. 15 consid. 3c; DTF 115 V 208 consid. 2c; 115 V 215 consid. 4c), ma

ugualmente per quanto concerne la nascita del diritto alla rendita e, di

conseguenza, parimenti per la determinazione del momento a partire dal quale la

capacità al lavoro dell'assicurato si è deteriorata in maniera sensibile e

duratura (DTF 126 V 310 consid. 1; 123 V 271 consid. 2a e riferimenti; 120 V

108 consid. 3c; SZS 2002 pag. 155; 1997 pag. 68; SVR 1995 BVG Nr. 22 pag. 57

consid. 2a; 1994 BVG Nr. 15 pag. 42 consid. 3c; DTF 118 V 39

consid. 2b/aa). In tal caso il concetto di invalidità è infatti il medesimo (Stauffer,

op. cit., n. 1018 segg; Stauffer, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1996, pag. 24). Accertamenti

separati del grado di invalidità potrebbero condurre a risultati differenti in

contraddizione con lo scopo della legge (DTF 115 V 218 consid. 4 e 210 consid.

2b; 118 V 39 consid. 2b). A tale vincolo di principio degli istituti di

previdenza alle costatazioni degli organi dell’AI nulla è mutato, secondo la

giurisprudenza, dopo l’introduzione della LPGA (cfr. DTF 130 V 78, 132 V 1).

L’istituto di previdenza

non è tuttavia vincolato in maniera assoluta alle conclusioni dell’AI.

Innanzitutto, a titolo generale, l'istituto previdenziale può scostarsi dalle

conclusioni dell’assicurazione invalidità se queste appaiono di primo acchito

insostenibili (DTF 123 V 271 consid. 2a; SVR 1995 BVG Nr. 22 pag.

57 consid. 2a, DTF 115 V 208 consid. 2c, 212; 215 consid. 4c; 218 consid. 4; 109

V 24; SZS 1996 pag. 47; STFA B 38/92 del 30 novembre 1993 in Plädoyer

1994 pag. 66; Meyer/Blaser, op. cit., pag. 21; cfr. anche DTF 126 V 308 dove si

sottolinea che per la valutazione del quesito a sapere se la valutazione

dell'AI è manifestamente errata e per questo non vincolante per l'istituto di

previdenza sono primariamente determinanti gli atti esistenti al momento in cui

la decisione è stata presa).

D’altra parte, la

giurisprudenza dell'Alta Corte ha stabilito che l'Ufficio AI è tenuto a

notificare una decisione di rendita agli istituti di previdenza entranti in

linea di conto, vale a dire che potrebbero essere chiamati a fornire

prestazioni nel caso specifico. Se non viene coinvolto nella procedura pendente

innanzi all'UAI, l'istituto LPP - che dispone di un diritto di opposizione e

ricorso proprio nelle procedure rette dalla LAI - non è legato alla valutazione

dell'invalidità (nel suo principio, quanto al grado e all'inizio del diritto

così come anche con riferimento alla decisione sullo statuto di persona

invalida, vale a dire di persona ritenuta attiva, parzialmente attiva o non

attiva) effettuata dagli organi dell'AI (DTF 130 V 273 consid. 3.1; 129 V 75 e

129 V 150; cfr. anche le STFA B 32/03 del 21 gennaio 2005; B 66/04 del 21

settembre 2004; B 68/03 del 31 dicembre 2003; B 81/02 del 9 gennaio 2004; cfr.

anche l'art. 49 cpv. 4 LPGA e l'art. 76 cpv. 1 lett. i OAI in vigore dal 1.

gennaio 2003).

Secondo il TFA,

considerato come lo scopo del vincolo alla pronuncia dell'AI sia quello di

sgravare gli istituti di previdenza da accertamenti dispendiosi, bisogna

ritenere che tale vincolo sia riferito unicamente a quegli accertamenti e a

quelle valutazioni degli organi dell’AI che nell’ambito della procedura

(dell’AI) erano determinanti per l’esame della pretesa alla rendita

d’invalidità e sui quali andava effettivamente deciso; diversamente gli organi

della previdenza professionale devono esaminare i presupposti della pretesa

liberamente (STFA B 50/99 del 14 agosto 2000; B 79/99 del 26 gennaio 2001 e 4/00;

B 83/04 del 25 aprile 2006). Ne discende che la fissazione della data d’inizio

del diritto alla rendita da parte dell’Ufficio AI non esclude che l’incapacità

lavorativa motivante il diritto a prestazioni d’invalidità della previdenza

professionale sia subentrata, foss’anche in misura ridotta, già precedentemente

all’inizio dell’anno di carenza secondo l’AI (Stauffer, op. cit., n. 1020 segg;

SZS 2003 pag. 45 e 2005 pag. 241; STFA B 47/98 dell’11 luglio 2000 e B 81/03

del 9 novembre 2004).

In virtù dell’art. 6 v.

LPP, inoltre, le fondazioni di previdenza, oltre alla possibilità di introdurre

la previdenza più estesa (art. 49 cpv. 2 LPP; cfr. SZS 1995 pag. 465/466

consid. 4b/aa), sono libere di estendere il concetto di invalidità. Ciò non

significa tuttavia che i fondi di previdenza dispongono di un margine di

apprezzamento illimitato (SZS 1995 p. 466 consid. 4b/aa; DTF 118 V 35). Se essi

infatti fanno espresso riferimento al concetto di invalidità previsto dall’AI,

sono vincolati dalla valutazione dell’invalidità fatta dall'assicurazione

invalidità, a meno che la stessa appaia di primo acchito insostenibile (SZS

2002 pag. 155; 1996 pag. 48 consid. 2b/d; SVR 1995 BVG Nr. 22 pag. 57; 1994 BVG

Nr. 15 consid. 3c; DTF 115 V 208 consid. 2c e 215 consid. 4c).

Infine, se il concetto di

invalidità è più esteso, il fondo di previdenza non è vincolato alle

conclusioni dell’AI. In tal caso la fondazione può statuire liberamente tenuto

conto di regole proprie. In simili condizioni potrà senz'altro fondarsi su

elementi raccolti dall'Ufficio AI, ma non sarà vincolata da una valutazione che

si fonda su altri criteri (SZS 1997 pag. 71 e 1996 pag. 56; DTF 118 V 73

consid. 1; 117 V 335 consid. 5c).

Secondo la giurisprudenza

la facoltà riservata agli istituti di previdenza in virtù dell'art. 6 e 49 cpv.

2 LPP non implica un potere di apprezzamento illimitato. Se essi adottano nei

loro statuti o nei regolamenti un certo metodo di valutazione, devono

conformarsi, nell'applicazione dei criteri, ai concetti delle assicurazioni

sociali e ai principi generali (DTF 113 II 347 consid. 1, 111 V 239). In altri

termini se dispongono di piena libertà nella scelta della nozione, devono

comunque assegnarle il significato usuale e riconosciuto in ambito assicurativo

(STFA in re A. del 25 marzo 1993 consid. 3).

Per l'art. 28 cpv. 1 lett.

b LAI il diritto alla rendita nasce, tra l'altro, il più presto nel momento in

cui l'assicurato è stato per un anno e senza notevoli interruzioni incapace al

lavoro almeno al 40% in media. Giusta l’art. 24 cpv. 1 LPP infine l’assicurato

ha diritto alla rendita intera di invalidità se, nel senso dell’AI, è invalido

per almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, a

una mezza rendita se è invalido per almeno il 50% e a un quarto di rendita se è

invalido per almeno il 40%.

Nell’ambito della

previdenza più estesa (sovraobbligatoria) gli istituti di previdenza possono

prevedere nel loro regolamento, in deroga all’art. 24 cpv. 1 LPP, che

l’ammontare della rendita corrisponda al grado d’invalidità. Tuttavia l’importo

della stessa deve corrispondere almeno alla rispettiva prestazione obbligatoria

(STFA B 115/06 del 5 ottobre 2007 consid. 2.2, B 72/06 dell’11

settembre 2007 consid. 2.1; Vetter-Schreiber,

BVG-Kommentar, 2013, art. 24 n. 23, pag. 108).

2.5. Nel caso in esame litigiosa

è, come detto, l'assegnazione all'assicurata di una rendita d'invalidità della

previdenza professionale.

AT 1 è invalida ai sensi

dell'AI, in quanto dal 1. aprile 1994 percepisce una mezza una rendita di invalidità

e dal 1. luglio 2017 una rendita intera (consid. 1.1. e 1.3).

L’istituto di previdenza

convenuto non contesta l'invalidità dell'attrice, bensì il fatto di essere il

debitore di una prestazione d'invalidità della previdenza professionale, considerato

come - peraltro incontestatamente - il danno alla salute all'origine

dell'incapacità lavorativa che ha causato l'invalidità intera (vale a dire la

retinite pigmentosa) sia preesistente all'assunzione da parte dello Stato del

Cantone Ticino e, quindi, all'affiliazione alla CPCT.

Secondo la giurisprudenza

l’art. 23 LPP persegue anche lo scopo di delimitare la responsabilità tra più

istituti di previdenza. La questione si pone ad esempio nel caso in cui il

lavoratore, già colpito nella sua salute in una misura atta a influenzare la

sua capacita di lavoro, entra al servizio di un nuovo datore di lavoro e viene

in seguito posto al beneficio di una rendita di invalidità. In tale ipotesi, a

determinate condizioni, le prestazioni vanno versate dal precedente istituto di

previdenza e non dall'attuale (cfr. DTF 123 V 264 consid. 1c;

120 V 117 consid. 2c e 120 secondo cui "l'art. 23 LPP vise quant à lui

à prolonger la responsabilité de l'institution de prévoyance au-delà de

l'affiliation, lors de la survenance de l'éventualité assurée"; cfr.

anche SZS 2002 pag. 156 consid. 2b; STFA B 64/99 del 6 giugno 2001).

Secondo la giurisprudenza

federale, affinché il precedente istituto di previdenza sia tenuto a versare la

prestazione d’invalidità, l’incapacità di lavoro deve essersi manifestata in

un’epoca in cui l’assicurato era affiliato presso quell’istituto e deve inoltre

sussistere fra detta incapacità e l’invalidità uno stretto nesso materiale e

temporale.

Vi è connessione

materiale se il danno alla salute all’origine dell’invalidità (o

dell’aumento del grado di invalidità) è essenzialmente lo stesso che si è già

manifestato durante l’affiliazione al precedente istituto di previdenza e che

ha causato un’incapacità di lavoro.

La connessione

temporale presuppone che l'assicurato, dopo l'insorgenza dell'inabilità

lavorativa, non sia ridivenuto abile al lavoro per lungo tempo. Tale

connessione è interrotta se, durante un certo periodo, l'assicurato è

nuovamente abile al lavoro, ritenuto comunque che un breve periodo di

remissione non basta per interrompere il rapporto di connessione temporale

(cfr. DTF 144 V 58, 138 V 419 consid. 6.2, 130 V 275 consid.

4, 123 V 264 consid. 1c e 120 V 117 consid. 2c). In effetti secondo il TFA “l’ancienne

institution de prévoyance ne saurait, en effet, répondre de rechutes lointaines

ou de nouvelles manifestations de la maladie plusieurs années après que

l’assuré a recouvré sa capacité de travail." (DTF 120 V 117

consid. 2c; cfr. anche DTF 138 V 409 consid. 6.2)

In tal caso il vecchio

istituto di previdenza è liberato da qualsiasi obbligo (DTF 120 V 117; M.

Moser, Die zweite Säule und ihre Tragfähigkeit, Basilea 1993, pag. 210).

Si osservi che il

requisito del nesso di causalità materiale e temporale, quale criterio per

l'obbligo prestativo di un istituto di previdenza, non è applicabile solo

quando si tratti di delimitare la responsabilità tra due istituti di

previdenza. Tale criterio vale in ogni caso, cioè anche quando si tratta di

decidere se un istituto di previdenza a cui un lavoratore era affiliato al

momento dell'insorgenza dell'incapacità lavorativa debba rispondere per il

rischio d'invalidità sorto dopo la fine del rapporto di previdenza in un

momento in cui l'interessato ancora non aveva reperito un nuovo lavoro e,

quindi, ancora non era assicurato presso alcun istituto di previdenza (SVR 2001

BVG Nr. 18 pag. 69 consid. 5a pag. 70; STFA B 34/01 del 15 novembre 2001

consid. 1b e B 72/99 del 10 ottobre 2001 consid. 4). In effetti per ammettere

l’obbligo prestativo di un istituto di previdenza occorre che le condizioni

previste dall’art. 23 LPP siano adempiute, ossia che esista un’invalidità ai

sensi dell’AI, che la stessa sia di almeno il 40%, l’inabilità lavorativa che

ha poi portato all’invalidità sia insorta durante il rapporto previdenziale,

l’invalidità sia riconducibile alla medesima causa che ha portato all’inabilità

lavorativa: in assenza di uno di questi presupposti l’obbligo prestativo va

negato (Stauffer, op. cit. n. 1031 segg).

Per i casi in cui già prima

dell’inizio del rapporto previdenziale esisteva una parziale inabilità

lavorativa che tuttavia non dava diritto a una rendita d’invalidità da parte

dell’AI essendo il conseguente grado di invalidità inferiore al 40%, la

rigorosa applicazione dei principi sanciti dall’art. 23 lett. a LPP, che

appunto fa dipendere l’obbligo prestativo all’esistenza di un rapporto

assicurativo nel momento del subentrare dell’incapacità lavorativa, fa sì che

in questi casi nel caso di un aumento dell’inabilità lavorativa per la stessa

causa l’istituto di previdenza non è tenuto a versare le prestazioni poiché

l’inabilità lavorativa sussisteva già all’inizio del rapporto di previdenza

(DTF 123 V 267 consid. 3; Stauffer, op. cit., n. 1058).

A questo principio viene

tuttavia parzialmente derogato nei casi di invalidità causata da un’infermità

congenita e di invalidi minorenni giusta le lett. b e c dell’art. 23 LPP, nel

senso che in questi casi gli assicurati hanno diritto a prestazioni da parte

dell’istituto di previdenza in caso di aggravamento dell’incapacità lavorativa

ad almeno il 40% durante l’affiliazione anche se presentavano già un’incapacità

al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all’inizio dell’attività

lucrativa (cfr. al consid. 2.11; in argomento cfr. Stauffer, op. cit, n. 1059).

Ai fini del versamento

delle prestazioni di invalidità della previdenza professionale obbligatoria

dev'esserci quindi un nesso materiale e temporale stretto tra la causa dell’incapacità

di lavoro e l'invalidità. Il nesso materiale è, come accennato, dato se il

danno alla salute alla base dell'invalidità è in sostanza il medesimo che ha

causato l'incapacità lavorativa. Questo presupposto non è realizzato per

esempio se l'incapacità lavorativa è riconducibile ad un dolore dorsale, mentre

l'invalidità ad una malattia psichica e dagli atti non emerge che vi sia

un'interazione tra le due affezioni (SZS 2003 pag. 361).

Nella sentenza pubblicata

in DTF 134 V 20, il TF, apportando dei chiarimenti a quanto stabilito dalla

precedente giurisprudenza, ha in particolare precisato che determinante per

l’insorgenza dell’incapacità lavorativa ai sensi dell’art. 23 lett. a LPP è

l’inabilità nell’attività precedentemente svolta, mentre il nesso temporale si

determina sulla base dell’incapacità lavorativa, rispettivamente della capacità

lavorativa in un’attività ragionevolmente esigibile confacente con il danno

alla salute (cfr. Hürzeler, in Schneider/Geiser/Gächter,

Commentaire LPP et LFLP, ed. 2019, art. 23, n. 36, pag. 368; cfr. pure DTF 144

V 58).

Il TFA ha inoltre

precisato che, nel caso di interruzione dell’incapacità di lavoro, non si può

procedere ad un’applicazione schematica, analogamente a quanto previsto agli

art. 29ter e 88a cpv. 1 OAI (DTF 123 V 264 e 120 V 118 consid. 2c/bb),

mitigando il tenore di una precedente sentenza, in cui aveva stabilito che il

nuovo istituto di previdenza è obbligato a versare la rendita solo se

l’assicurato ha lavorato per tre mesi interi, dopodiché si è ripresentata

un’incapacità di lavoro (cfr. STFA B 38/92 del 30 novembre 1993 in: Plädoyer

4/94 pag. 66/67).

Per risolvere tale

questione si dovrà quindi tener conto delle circostanze del caso concreto, e

meglio della natura della malattia, del pronostico del medico e dei motivi che

hanno indotto ad assumere l’interessato (DTF 134 V 22, 123 V 264 e 267; SZS

2002 pag. 156 consid. 2b; SVR 2001 BVG no. 18 pag. 69segg.; cfr. anche DTF 120

V 118 consid. 2b).

In questo senso nel caso

di un assicurato invalido bisognerà negare il riacquisto della capacità

lavorativa anche nel caso del tentativo, di oltre tre mesi, di ripresa

dell’attività lavorativa, se la ripresa era motivata più da ragioni sociali e

una ripresa dell’attività lavorativa duratura era comunque da ritenere

improbabile (DTF 123 V 264 consid. 1c, 120 V 117). Decisivo è piuttosto il

quesito di sapere se durante la ripresa dell’attività lavorativa l’assicurato

ha apportato o meno una prestazione lavorativa piena e se il riacquisto

duraturo della capacità lavorativa sembra probabile alla luce dei risultati del

tentativo di ripresa del lavoro (STFA B 4/02 del 30 ottobre 2002 e riferimenti

a SZS 1997 pag. 67) (con riferimento al presupposto della connessione materiale

nel caso della sussistenza di problemi somatici e psichici, cfr.

Vetter-Schreiber, op. cit., ad art. 23 n. 25 pag. 82 con

riferimenti; cfr. anche STF 9C_597/2008 del 3 dicembre 2008 consid. 2.2.2 con riferimenti; cfr. Hürzeler, op. cit., all’art. 23, n. 28 pag.

360; STFA B 37/06 del 22 settembre 2006; B 32/03 del 21 gennaio 2005;

cfr. anche B 11/02 del 14 giugno 2004; B 9/06 del 21 novembre 2006; B 22/04 del

21 aprile 2005; B 73/05 del 3 maggio 2006; B 37/06 del 22 settembre 2006; cfr.

anche STF 9C-578/2008 del 29 maggio 2009; 9C-772/2007 del 26 febbraio 2008;

9C-330/2008 del 4 settembre 2008; 9C-367/2008 del 17 aprile 2009).

Da ultimo va anche detto

che se l’invalidità che dà luogo a una rendita è da ricondurre a diverse

affezioni alla salute, di cui però solo una ha avuto un influsso sulla capacità

lavorativa dell’assicurato durante la copertura previdenziale, l’istituto di

previdenza deve unicamente rispondere per l’invalidità che risulta da

quest’ultima. Per la parte dell’invalidità che è dovuta a dei disturbi che si

sono manifestati in modo tale da dare luogo a prestazioni solo dopo che la

persona assicurata ha lasciato l’istituto di previdenza, la connessione

materiale necessaria fa infatti difetto (Hürzeler, op. cit., all’art. 23 pag.

361).

Si osservi infine che il

requisito della connessione materiale e temporale quale criterio per l'obbligo

prestativo di un istituto di previdenza non è applicabile solo quando si tratti

di delimitare la responsabilità tra due istituti di previdenza. Tale criterio

vale in ogni caso, in particolare anche nell'eventualità in cui un assicurato

diventa incapace al lavoro in un periodo in cui è assicurato e successivamente,

in un momento in cui ancora non si è affiliato ad un nuovo istituto di

previdenza, diventa invalido (SVR 2001 BVG no. 18 pag. 69segg.; cfr. ancora in

seguito al consid. 2.10).

Per quanto riguarda gli

assicurati attivi solo parzialmente, l’obbligo prestativo dell’istituto di

previdenza si decide, in applicazione dei suesposti principi generali, in base

al primo manifestarsi dell’inabilità lavorativa che ha portato all’invalidità.

Se un lavoro a tempo parziale viene svolto in presenza di un’inabilità

lavorativa duratura di almeno il 20% e la successiva invalidità è da ricondurre

alla stessa causa che aveva portato all’inabilità lavorativa, responsabile per

la prestazione d’invalidità è l’istituto di previdenza presso il quale

l’assicurato era assicurato nel momento del primo manifestarsi dell’inabilità

lavorativa, nel caso in quel momento vi fosse effettivamente un rapporto assicurativo

(Stauffer, op. cit., n. 1068 con riferimento a SZS 2000 pag. 369 consid. 1b).

In DTF 129 V 132 segg. la

Corte federale ha concluso che chi esercita

due attività lucrative equivalenti al 50% e supera in ognuna di esse il salario

minimo di cui all’art. 7 LPP risulta assicurato obbligatoriamente presso

gli istituti di previdenza di entrambi i datori di lavoro. Se l'assicurato

diventa invalido al 50% e lascia per questo motivo una delle due attività,

mantenendo l'altra con lo stesso grado di occupazione precedente, l'istituto di

previdenza del datore di lavoro restante non è tenuto a versare prestazioni

mentre l'altro istituto deve corrispondere una rendita intera.

Per quanto concerne il

caso dell’aumento del grado di invalidità, per la giurisprudenza, se un

lavoratore già titolare di una mezza rendita d’invalidità dell’AI intraprende

un’attività lavorativa parziale rispettivamente la cambia e, di conseguenza, si

affilia ad un nuovo istituto di previdenza (con o senza riserve) e in seguito

le sue condizioni di salute peggiorano per la medesima causa, rendendolo di

conseguenza titolare di una rendita intera dell’AI, perdurando la pregressa

invalidità parziale anche durante la durata del rapporto di lavoro e

previdenziale, non esiste alcun diritto a prestazioni della previdenza

professionale nei confronti del nuovo istituto di previdenza cui si era

affiliato poiché ciò contravverrebbe al principio assicurativo. Il precedente

istituto di previdenza rimane responsabile anche per l’aumento del grado di invalidità.

Un diritto a prestazioni della LPP potrebbe soltanto nascere qualora fosse

intercorso un periodo di ritrovata completa abilità lavorativa interruttivo del

nesso temporale (Stauffer, Rechtsprechung des Bger, Die berufliche Vorsorge,

all’art. 23 pag. 76 con riferimenti; cfr. anche Hürzeler, op. cit., all’art. 23

n. 54 pag. 376; DTF 123 V 265 consid. 1c e 2; STFA B 24/01 del 24 febbraio

2003; STF 9C_658/2016 del 3 marzo 2017 consid. 6.4.2; SZS 1997 pag. 549 consid.

3b).

Ciò vale anche quando la persona

già parzialmente inabile non percepisce alcuna rendita di invalidità da un

precedente istituto di previdenza, perché nel momento della prima insorgenza

della parziale inabilità lavorativa non era assicurata ai fini della LPP

(Hürzeler, op. cit. all’art. 23 n. 55 pag. 377).

Una responsabilità del

nuovo istituto di previdenza è invece da ammettere se subentra una nuova causa

invalidante che giustifica di per sé una prestazione d’invalidità (Stauffer,

op. cit. n. 1068).

Tale giurisprudenza è valida

analogicamente anche ai casi di applicazione delle lett. b e c dell’art. 23 LPP

(Hürzeler, op. cit. all’art. 23 n. 55 pag. 377).

Questi principi sviluppati

sull’art. 23 LPP valgono di massima anche nell’ambito della previdenza

sovraobbligatoria, a meno che il Regolamento o gli statuti prevedano

diversamente (segnatamente in riferimento al concetto di invalidità rilevante e

al rischio assicurato; cfr. DTF 123 V 264 consid. 1b, STFA B 101/02 del 22

agosto 2003 consid. 4 e STF 536/2012 del 28 dicembre 2012 consid. 2.2). In

particolare un precedente istituto di previdenza può rifiutare la copertura di

prestazioni sovraobbligatorie per l’aggravamento del grado di invalidità

intervenuto in un momento in cui un assicurato (già parzialmente invalido) non

era più assicurato, qualora il Regolamento faccia dipendere la concessione di

prestazioni di invalidità dal manifestarsi dell’invalidità (non solo

dell’inabilità lavorativa) ancora durante la durata del rapporto assicurativo

rispettivamente (legittimamente) preveda un limite temporale della copertura

per il caso di aumento del grado di invalidità dopo la fine del rapporto di

previdenza (Hürzeler, op. cit. all’art. 23 n. 58 pag. 378; DTF 136 V 65 consid.

3.5 e riferimenti; Vetter-Schreiber, op. cit, all’art. 23 n. 46 con riferimento

a STF 91/02 del 24 aprile 2003).

La responsabilità del

nuovo istituto di previdenza per un peggioramento di una precedente inabilità

lavorativa durante il periodo di affiliazione potrebbe altrimenti insorgere,

sulla base del principio dell’affidamento e per quanto riguarda le prestazioni

sovraobbligatorie, qualora il nuovo istituto di previdenza, che ha definito nel

suo regolamento o nei suoi statuti il rischio assicurato diversamente che nella

LPP, abbia, al momento dell’ammissione dell’assicurato già parzialmente

invalido, espressamente (“ausdrüklich”) garantito la completa ammissione

nella copertura previdenziale rispettivamente non abbia fatto uso della

possibilità prevista dal regolamento di introdurre, al momento dell’ammissione,

una riserva per ragioni di salute. In questo caso la persona assicurata può

confidare, sulla base del principio dell’affidamento, di godere della copertura

assicurativa previdenziale per la residua capacità lavorativa presso la nuova

istituzione di previdenza anche nel caso del successivo peggioramento del grado

di invalidità per la medesima causa (Hürzeler, op. cit, all’art. 23 n. 60 pag.

378 e Stauffer, op. cit, pag. 346 e Stauffer, Rechtsprechung, op. cit, all’art.

23 pag. 76, tutti con riferimento a STFA B 101/02 del 22 agosto 2003, pubbl. in

SVR 2005 LPP n. 17 pag. 55; Boll. UFAS, n. 74/2004, cifra 433; cfr. anche STF

9C_658/2016 del 3 marzo 2017).

2.6. Nel caso in esame, la Legge

sull’IPCT del 6 novembre 2012 contempla fra le sue prestazioni, fra l’altro, la

pensione di invalidità (art. 6). Il relativo Regolamento di previdenza

dell’IPCT del 17 ottobre 2013, il quale dispone l’assicurazione obbligatoria

all’istituto di previdenza, tra l’altro, dei dipendenti dello Stato ai sensi

della Lord che percepiscono un salario annuo superiore ai ¾ della rendita AVS

individuale massima annuale dell’AVS (art. 2 e 5), prevede al suo art. 32 che “è

considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata”, ritenuto che “per

valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe

conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile dopo la cura medica

e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di una situazione

equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli

avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido”. Per il cpv. 3

dell’art. 32, “la Legge federale su l’assicurazione per l’invalidità (LAI) e

della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni

sociali (LPGA) sono determinanti”. D’altra parte, giusta l’art. 34 “la

prestazione parziale dell'istituto di previdenza è proporzionale al grado

d'invalidità riconosciuto dall'Al, ritenuto un grado d'invalidità minimo del

40%. Con un grado d'invalidità riconosciuto dall'Al pari almeno al 40% e

inferiore al 50% viene riconosciuta una pensione d'invalidità pari al 40%”

(cpv. 1). Secondo il cpv. 2 della medesima norma, “il beneficiario di una

prestazione parziale è trattato come: a) membro pensionato per il

corrispondente grado d'invalidità; e b) membro attivo per la parte di stipendio

assicurato corrispondente al suo grado di capacità residua di guadagno”.

Analogamente, la Legge

sulla CPCT del 14 settembre 1976 disponeva l’iscrizione obbligatoria alla Cassa

pensioni, tra gli altri, dei “dipendenti dello Stato definiti dalla legge

sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (LORD) che

riscuotono un salario annuo superiore alla rendita semplice massima annuale

dell'Assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS)” ritenuto che “il

Consiglio di Stato stabilisce le categorie di dipendenti che non sono

obbligatoriamente iscritti alla Cassa, secondo i criteri della Legge federale

sulla previdenza professionale (LPP)”. Per l’art. del Regolamento non

sottostavano all’assicurazione obbligatoria, tra l’altro, le persone invalide

almeno in misura dei 2/3 ai sensi dell’AI (lett. c). La legge prevedeva inoltre

all’art. 6 che “l'assicurazione inizia con il rapporto di lavoro".

Inoltre, per l’art. 16a, “la pensione d'invalidità ed i relativi supplementi

decorrono dalla nascita del diritto alla rendita federale d'invalidità (AI)”.

Per l’art. 24 “l'invalidità è l'incapacità durevole dell'assicurato a esercitare,

per danno della salute fisica o psichica, la propria funzione o funzioni

affini, con conseguente perdita di guadagno. Essa è totale o parziale e viene

espressa in percentuale.” Secondo l’art. 16a, la pensione di invalidità

decorreva “dalla nascita del diritto alla rendita federale d’invalidità

(AI)”. Infine, secondo l’art. 28 “la prestazione parziale della Cassa è

proporzionale al grado d'invalidità riconosciuto dall’AI, ritenuto un grado di

invalidità minimo del 50%”. Infine, giusta l’art. 60a, “Per quanto non

previsto dalla presente legge, fa stato la Legge federale sulla previdenza

professionale (LPP)”.

Ora, dal tenore di queste

norme emerge che il concetto di invalidità del disciplinamento legale della CPCT

dapprima e dell’IPCT poi, coincide sostanzialmente con quello della LPP e,

quindi, della LAI. Non è d’altra parte nemmeno prevista una regolamentazione

divergente dell’art. 23 LPP, ragione per cui la suesposta giurisprudenza

sviluppata su questa norma è in concreto applicabile (cfr. DTF 123 V 262).

Di conseguenza, poiché

l’attrice è stata riconosciuta completamente invalida ai sensi dell’AI, e

quindi, della LPP, deve esserlo anche ai sensi delle disposizioni dell’IPCT.

2.7. Dagli atti emerge che l'assicurata

soffre di una grave malattia degenerativa, la retinite pigmentosa,

diagnosticatale all’età di 9 nove anni. Dopo alcuni lavori svolti a tempo

parziale (dal luglio 1990 al dicembre 1991 presso la ditta __________ di __________,

doc. A/2 e dal 13 settembre al 18 ottobre 1993 presso la __________, doc. A/3),

un periodo di disoccupazione, un’attività lavorativa di un mese presso la __________,

sei mesi di perfezionamento presso la medesima fondazione, con decisione del 12

agosto 1994 dell’Ufficio AI l’attrice è stata messa al beneficio di una mezza

rendita di invalidità dal 1. aprile 1994 per un’inabilità lavorativa di pari

grado dovuta alla retinite pigmentosa (doc. 7).

Sempre presso la __________,

AT 1 ha quindi svolto un’attività lavorativa al 50% come impiegata d’ufficio

dal ottobre 1993 a ottobre 2003 (doc. 11/10).

Dal 15 ottobre al 31

dicembre 2003 con un contratto di lavoro per il personale ausiliario (doc.11/6)

e dal 1. dicembre 2003 con regolare contratto di lavoro è quindi stata assunta

alle dipendenze dello Stato del Cantone Ticino quale funzionaria amministrativa

presso l’Ufficio __________ di __________ con un’occupazione al 50% ed è quindi

stata ammessa alla CPCT (doc. 11/2), alla quale la Fondazione Ticinese per il

Considerandi

II Pilastro ha versato il 30 gennaio 2004 una prestazione di libero passaggio

di fr. 1'644.10 (doc. 11/7 e 8).

Essendole quindi stata

attestata dal mese di aprile 2017 un’inabilità lavorativa completa, sempre per

la medesima patologia oftalmologica, il rapporto di lavoro è stato sciolto con

effetto al 30 giugno 2018 (doc. 11/22). Mediante decisione del 27 novembre 2017

l’Ufficio AI le ha riconosciuto una rendita intera a far tempo dal 1. luglio

2017, per un’inabilità completa in ogni attività attestata dal mese di aprile

2017.

(doc. 9). Presso l’istituto previdenziale convenuto è tuttora depositata

la prestazione d’uscita di fr. 67'383.30 (doc. 3 e 11/26).

2.8

Nelle circostanze concrete,

malgrado l’attrice fosse assicurata all’istituto convenuto nel momento in cui è

subentrato il peggioramento delle sue condizioni giustificante la concessione

della rendita d’invalidità AI intera, ribadito il principio per cui l’obbligo

prestativo dell’istituto di previdenza è condizionato dall’esistenza di un

rapporto d’assicurazione nel momento in cui è subentrata l’incapacità

lavorativa rilevante quale evento assicurato ai sensi dell’art. 23 lett. a LPP

(indipendentemente dal momento e dalla misura della prestazione d’invalidità

che ne deriva in seguito) e, alla luce di quanto sopra, in virtù dei suesposti

principi sviluppati sull’art. 23 LPP, responsabile del versamento della rendita

di invalidità della LPP manifestamente non può essere ritenuto l’Istituto di

previdenza convenuto, in qualità di istituto di previdenza dello Stato del

Cantone Ticino, datore di lavoro dell'assicurata dal 1. dicembre 2003 al 30

giugno 2018.

In effetti l’incapacità al

lavoro che ha condotto all’invalidità, dapprima parziale e poi totale, secondo

l'art. 23 LPP, si è manifestata in maniera rilevante ben prima dell’entrata in

funzione dell’assicurata per lo Stato del Cantone Ticino (e della relativa

affiliazione alla CPCT) e meglio già nel 1993, con l’attribuzione, a far tempo

dal 1. aprile 1994, di una mezza rendita di invalidità AI (cfr. in merito DTF

123.

V 264 consid. 1c; 120 V 117 consid. 2c e 120; cfr. anche SZS 2002 pag. 156

consid. 2b; STFA B 64/99 del 6 giugno 2001).

Nel momento

dell’insorgenza dell’affezione che ha poi portato all’invalidità, prima parziale

e poi completa, l’attrice non era dunque assicurata presso l’istituto convenuto

(allora CPCT).

Inoltre, fra il danno alla

salute alla base dell’incapacità lavorativa manifestatasi in misura rilevante

la prima volta nell’aprile 1993 e l’invalidità totale riconosciuta dall’AI dal

luglio 2017, è data con ogni evidenza sia una connessione materiale che

temporale stretta ai sensi della giurisprudenza applicabile (cfr. consid. 2.5).

In effetti, per quanto

attiene al legame materiale, è incontestabile - e del resto

pacificamente ammesso dalle parti in causa – che il problema alla salute

all’origine della prima concessione della rendita d’invalidità, vale a dire i

problemi di natura oftalmologica manifestatisi in maniera invalidante nel 1993,

è lo stesso all'origine dell'incapacità lavorativa totale certificata dal mese

di aprile 2017 e della relativa invalidità completa riconosciuta dall’AI (cfr.

decisioni del 12 agosto 1994 e 27 novembre 2017 dell’Ufficio AI, cfr. doc. 7,9;

cfr. anche il rapporto del medico fiduciario dell’IPCT del 2 luglio 208, doc.

11/82). L’aumento dell’incapacità lavorativa –

intervenuto dopo l’inizio il 1. dicembre 2003 dell’attività dipendente a tempo

parziale (50%) presso l’Ufficio __________ di __________ (cfr. consid. 1.1 e 2.8)

– è quindi dovuto al peggioramento

della medesima affezione oftalmologica già certificata in precedenza, ovvero in

un momento in cui l’attrice non era ancora assicurata presso la CPCT e già

all’origine del riconoscimento della mezza rendita di invalidità dell’AI (cfr.

consid. 2.7; cfr. rapporto medico fiduciario dell’IPCT del 2 luglio 2018, doc.

11/82).

Dal punto di vista della

connessione temporale, dagli atti emerge che la situazione di salute

dell'assicurata rispettivamente la conseguente inabilità lavorativa non hanno

subito miglioramenti successivamente al 1993. Anzi la documentazione comprova

che la patologia oftalmologica di cui soffre l'interessata e la conseguente

inabilità lavorativa si sono in realtà ulteriormente confermate. In sostanza la

problematica agli occhi che affligge l’assicurata non ha mai smesso,

successivamente quantomeno al 1993, di limitare l’assicurata nella sua capacità

lavorativa nella misura di almeno il 20%, la patologia e la conseguente

inabilità lavorativa essendosi anzi ulteriormente confermate e aggravate.

Nessuna interruzione di rilievo è stata attestata dai medici né del resto

l’attrice pretende altrimenti.

A queste condizioni ne

discende che, sulla base dei principi sviluppati sull’art. 23 LPP e in

particolare del principio d’assicurazione (cfr. consid. 2.3 e 2.5: DTF 123 V

262.

e 134 V 20), l’istituto convenuto non può essere chiamato a rispondere per

l’aggravamento delle condizioni dell’assicurata, intervenuto successivamente

all’assoggettamento della medesima alla LPP e alla sua affiliazione

all’istituto convenuto a dipendenza dell’attività lavorativa al 50% svolta per

l’Ufficio registri di __________, considerato come tale peggioramento sia da

ricondurre alla medesima patologia che ha originato l’inabilità lavorativa

parziale presente ininterrottamente dal 1993, vale a dire in un momento

antecedente l’affiliazione all’istituto convenuto.

Concludere diversamente,

come postula l’attrice, costituirebbe una manifesta violazione del principio

d’assicurazione chiaramente affermato dall’art. 23 LPP (cfr. DTF 123 V 269

consid. 3).

Sia peraltro solo

accennato che laddove l’attrice sembra appellarsi al fatto di essere stata

assicurata alla LPP presso l’istituto convenuto dal momento dell’inizio

dell’attività lavorativa presso l’Ufficio __________ di __________ (rimandando

alla DTF 123 V 262) afferma una circostanza pacifica in questa sede, dalla

quale essa non può tuttavia dedurne nulla a suo favore.

2.9

Si osservi abbondanzialmente

che, contrariamente a quanto sostenuto in petizione, questa conclusione si

impone anche nell'eventualità in cui l’attrice non dovesse essere stata

affiliata ad alcun istituto previdenziale al momento in cui si è verificato

l'evento assicurato giusta l’art. 23 lett. a LPP, vale a dire in cui è insorta

l'incapacità lavorativa la cui causa è all'origine dell'invalidità. Il sistema

legale che fa capo all'art. 23 LPP non ha in effetti lo scopo di garantire in

tutti i casi delle prestazioni della previdenza professionale, ma, in virtù del

principio d'assicurazione espressamente sancito dalla medesima norma, è inteso

a distinguere i rischi assicurati da un determinato istituto di previdenza da

quelli che invece non lo sono. Si richiami altresì il principio in materia

d'assicurazione per il quale non può essere coperto un rischio già realizzato

(DTF 136 V 65, 123 V 266 consid. 2b e 268 consid. 3b; STFA B 1/05 del 31 agosto

2005, B 17/97 del 29 gennaio 1998 cit. in Hürzeler, op. cit., all’art. 23 n. 55

pag. 377; STCA 34.2014.2 del 9 ottobre 2014 e 34.2001.71 del 27 maggio 2002;

Stauffer, Rechtsprechung, all’art. 23 pag. 69). La presa a carico da parte del

convenuto dell’invalidità risultante dall’aggravamento della malattia

preesistente, come preconizza l’attrice, rappresenterebbe una contravvenzione

al principio di assicurazione chiaramente affermato dall’art. 23 LPP (DTF 123 V

269.

consid. 3c).

In effetti, la clausola

assicurativa di cui all’art. 23 lett. a LPP ha come conseguenza che persone

assicurate che entrano in un istituto di previdenza con un’inabilità lavorativa

di almeno il 20% non acquisiscono alcuna pretesa a prestazioni di invalidità

della previdenza professionale (obbligatoria) nemmeno quando la pregressa

limitazione alla salute subisce un peggioramento durante l’affiliazione. Ciò deriva

dal principio assicurativo e vale sia quando la persona, prima dell’entrata

nell’istituto assicurativo e al momento dell’insorgenza dell’inabilità

lavorativa non apparteneva ad alcun istituto previdenziale sia anche qualora la

persona attiva a tempo parziale continua a lavorare in tale misura e quindi

riceve una mezza rendita AI per la parte non assicurata (DTF 136 V 68 consid.

3.1, 123 V 262; STF 9C_658/2016 del 3 marzo 2017 consid. 6.4.2, STFA B 104/04

del 16 marzo 2003; Hürzeler, op. cit., all’art. 23 n. 39 pag. 370).

Diritto alle prestazioni

della LPP ha in effetti chi era assicurato secondo la LPP nel momento in cui è

subentrata l’inabilità lavorativa che ha portato all’invalidità, ritenuto che

non esiste alcuna lacuna nella legge (DTF 118 V 97 consid. 2). Nel caso in cui

nel momento in cui è subentrata l’inabilità lavorativa alla base

dell’invalidità non esisteva alcun rapporto previdenziale, l’istituto di

previdenza al quale si è affiliato successivamente l’assicurato non è tenuto a

versare prestazioni per il peggioramento dello stato di salute antecedente

all’affiliazione. In questi casi non nasce alcuna prestazione d’invalidità

della previdenza professionale, poiché questo contravverrebbe al principio

assicurativo (DTF123 V 267 E. 3 f.; Boll. UFAS, n. 44/1999, cifra 258; SZS 1997

pag. 70 E. 4; SVR 1998 BVG Nr. 14; Meyer-Blaser in SZS 2000 pag. 302; DTF B 1/05 del 31 agosto 2005; Stauffer, Rechtsprechung, op. cit, all’art. 23 pag.

69).

Ciò vale anche quando la

persona già parzialmente inabile non percepisce alcuna rendita di invalidità da

un precedente istituto di previdenza, perché nel momento della prima insorgenza

della parziale inabilità lavorativa non era assicurata ai fini della LPP

(Hürzeler, op. cit. all’art. 23 n. 55)

Del resto, come dianzi

anticipato (cfr. al consid. 2.5), per quanto riguarda il caso dell’aumento del

grado di invalidità, per la giurisprudenza, se un lavoratore già titolare di

una mezza rendita d’invalidità dell’AI intraprende un’attività lavorativa

parziale rispettivamente la cambia e, di conseguenza, si affilia ad un nuovo

istituto di previdenza e in seguito le sue condizioni di salute peggiorano per

la medesima causa, rendendolo di conseguenza titolare di una rendita intera

dell’AI, perdurando la pregressa invalidità parziale anche durante la durata

del rapporto previdenziale, non esiste alcun diritto a prestazioni della

previdenza professionale nei confronti del nuovo istituto di previdenza cui si

era affiliato poiché ciò contravverrebbe al principio assicurativo.

Responsabile dell’aumentata prestazione resta il precedente istituto di

previdenza (SZS 1997 pag. 549 consid. 3b). Un diritto a prestazioni della LPP

potrebbe soltanto nascere qualora fosse intercorso un periodo di completa

ritrovata completa abilità lavorativa (Stauffer, Reschtsprechung, op. cit,

all’art. 23 pag. 76 con riferimenti; cfr. anche Hürzeler, op. cit, all’art. 23

n. 54; DTF 123 V 265 consid. 1c e 2; STFA B 24/01 del 24 febbraio 2003). Oppure

l’obbligo prestativo del nuovo istituto di previdenza potrebbe essere ammesso

se subentra una nuova causa invalidante che giustifica di per sé una

prestazione d’invalidità (Stauffer, op. cit. n. 1068; Hürzeler, op. cit.,

all’art. 23 n. 39 pag. 370). Ciò vale del resto, come detto, anche quando la

persona già parzialmente inabile non percepisce alcuna rendita di invalidità da

un precedente istituto di previdenza, perché nel momento della prima insorgenza

della parziale inabilità lavorativa non era assicurata ai fini della LPP

(Hürzeler, op. cit. all’art. 23 n. 39, 54).

In ogni modo, nel caso che

qui ci occupa una responsabilità dell’istituto di previdenza convenuto nemmeno

potrebbe essere ammessa sulla base del principio dell’affidamento, per quanto

eventualmente riguarda le prestazioni sovraobbligatorie, non essendo stato sostenuto

né del resto potendosi desumere dagli atti all’inserto (cfr. doc. 11) che

l’istituto convenuto (rispettivamente l’allora CPCT) abbia al momento

dell’ammissione dell’attrice garantito espressamente e incondizionatamente la

completa copertura (cfr. sopra al consid. 2.5; Stauffer, op. cit, pag. 346 e

Stauffer, Rechtsprechung, op. cit, all’art. 23 pag. 76, entrambi con

riferimento a STFA B 101/02 del 22 agosto 2003; cfr. anche STF 9C_536/2012 del

28.

dicembre 2012; cfr. anche Boll. UFAS n. 74/2004 cifra 433). Ad una simile

conclusione, ossia ammettere una fattispecie d’eccezione ai sensi del principio

dell’affidamento (“ein Ausnahmetatbestand im Sinne des Vertrauensgrundsatzes”,

cfr. DTF 9C-536/2012 del 28 dicembre 2012 consid. 2.4), osterebbe del resto già

solo il fatto che, come detto (cfr. al consid. 2.6), sia la Legge sull’IPCT del

6.

novembre 2012 che il disciplinamento precedentemente in vigore per la CPDS

coincida in sostanza con quello della LPP e, quindi, della LAI, a cui rimandano

espressamente (cfr. in argomento Hürzeler, op. cit, all’art. 23 n. 60 pag. 378

e Stauffer, op. cit, pag. 346 e Stauffer, Rechtsprechung, op. cit, all’art. 23

pag. 76, tutti con riferimento a STF B 101/02 del 22 agosto 2003; cfr. anche

STF 9C_658/2016 del 3 marzo 2017 e 9C-536/2012 del 28 dicembre 2012 consid.

2.4).

2.10

Sia detto a titolo

abbondanziale che in concreto nemmeno risulta in concreto applicabile l’art. 23

lett. b LPP, per i seguenti motivi (cfr. al consid. 2.5).

Questa disposizione di

legge, unitamente all’art. 23 lett. c LPP, in vigore dal 1° gennaio 2005 (cfr.

al riguardo Hürzeler, op. cit, all’art. 23 n. 39 segg. pag. 370),

permette ad una precisa tipologia di assicurati, ossia le persone

colpite da infermità alla nascita (art. 23 lett. b LPP) e le persone divenute

invalide prima della maggiore età (art. 23 lett. c LPP che rinvia all’art. 8

cpv. 2 LPGA), di avere diritto a delle prestazioni d’invalidità in ambito

previdenziale anche se la loro capacità lavorativa era parzialmente ridotta

allorquando hanno iniziato un’attività, a condizione che tale incapacità

lavorativa fosse almeno del 20, ma inferiore al 40% (Hürzeler, op.

cit, all’art. 23 n. 41segg, pag. 371). Prima dell’introduzione dei succitati

art. 23 lett. b e c LPP questi assicurati non avevano accesso a prestazioni

d’invalidità LPP in quanto l’incremento dell’incapacità lavorativa, con

conseguente invalidità, traeva la sua origine da un’affezione preesistente

all’affiliazione. In quelle circostanze, vigente la clausola assicurativa

dell’art. 23 LPP (dal 1° gennaio 2015, art. 23 lett. a LPP), un obbligo

prestativo era da ammettere solo nel caso in cui una nuova affezione, sorta

durante l’affiliazione, avesse portato ad un’invalidità, ciò che in pratica

accadeva raramente (cfr. a tal riguardo: Hürzeler, Invalidätsproblematiken in

der beruflichen Vorsorge, 2006, n. 583, pag. 255).

Inoltre, le

persone con infermità congenita e gli invalidi precoci devono essere assicurati

al momento dell’aggravamento dell’incapacità lavorativa di almeno il

40%. Tale momento determina la competenza dell’istituto di previdenza obbligato

a versare le prestazioni (Hürzeler, op. cit, all’art. 23 n. 47

pag. 373).

Infine, in analogia

all’art. 23 lett. a LPP, vi deve essere una connessione materiale e temporale

tra l’aggravamento dell’incapacità lavorativa di almeno il 40% e l’invalidità

giustificante il versamento di una rendita. (Hürzeler, op. cit,

all’art. 23 n. 50 pag. 374). Vi è una connessione materiale se il danno

alla salute all’origine dell’aggravamento dell’incapacità lavorativa (almeno

del 40%) è in sostanza lo stesso che ha portato all’invalidità. Vi è una

connessione temporale se a partire dall’aggravamento del 40% almeno la persona

assicurata non ha più riacquistato in modo durevole una capacità lavorativa (Hürzeler,

op. cit, all’art. 23 n. 50 pag. 374).

Nel caso in esame, una

responsabilità dell’ICPT deve essere negata anche sulla base di questa norma

considerato come nel momento in cui l’attrice si è affiliata alla CPCT (nel

dicembre 2003) già era inabile al lavoro nella misura del 50% e, a far tempo

dal 1 aprile 1994, al beneficio di una mezza rendita versatale dall’Ufficio AI

per un grado d’invalidità del 50% (doc. 13). Come detto, l’applicazione di tale

norma presuppone un’inabilità lavorativa inferiore al 40% (Hürzeler,

op. cit, all’art. 23 n. 40 pag. 371).

Non sussiste quindi alcun

aggravamento dell’incapacità lavorativa ai sensi dei succitati disposti di

legge.

2.11

In

conclusione, visto quanto sopra, ribadito che l’inizio dell’incapacità

lavorativa causante l’invalidità è da far risalire ad un’epoca antecedente

all’affiliazione dell’attrice presso l’istituto di previdenza convenuto,

quest’ultimo non è tenuto ad erogare alcuna prestazione d’invalidità.

Non senza pertinenza,

infine, l’istituto convenuto ha fatto rilevare nella risposta di causa che

malgrado l’assicurata faccia valere di non essere mai stata affiliata alla LPP

prima dell'impiego presso lo Stato del Cantone Ticino, in assenza di un salario

assicurabile ai sensi della LPP, da quanto allegato sembra emergere che la

medesima abbia lavorato dal mese di luglio 1990 al mese di dicembre 1991 per la

__________ di __________ percependo uno stipendio mensile di fr. 2'000.-. (doc.

11/75). Tale salario, calcolato su base annua, porterebbe ad uno stipendio

lordo annuo di fr. 24'000.-, ciò che di principio avrebbe dovuto far sorgere

l’obbligo assicurativo (cfr. l'art. 2 cpv. 1 LPP). Inoltre, all’entrata nella

CPCT a favore dell’assicurata è stata trasferita il 30 gennaio 1994 una

prestazione di libero passaggio di fr. 1'644.10 da parte della Fondazione

Ticinese per il Il Pilastro (allegato 5 e 6).

Un’eventuale responsabilità

di un precedente istituto di previdenza sarebbe quindi eventualmente da

chiarire, tema tuttavia che non è oggetto della presente controversia.

2.12

Ne consegue

la reiezione della petizione.

Essendo la

presente procedura gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP in

relazione all’art. 20 cpv. 1 LPTCA), non sono accollate tasse e spese di

giustizia.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La petizione è respinta.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti