34.2020.1
Reticenza. L'assicurata ha omesso d'indicare che prima della conclusione del contratto di previdenza professionale vincolata aveva sofferto di un'affezione psichica e di aver seguito negli ultimi cinque anni una terapia medica. Conferma del rifiuto di erogazione di una prestazione d'invalidità
14 dicembre 2020Italiano35 min
necessari affinché l'assicuratore possa eccezionalmente essere esonerato dall'obbligo
Source ti.ch
Incarto
n.
34.2020.1
BS/sc
Lugano
14 dicembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 29 novembre 2019 di
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
CV 1
in materia di previdenza professionale
ritenuto in fatto
1.1. In
data 25 giugno 2012 AT 1, classe 1982, dopo la compilazione del questionario
sul suo stato di salute, firmava una proposta d’assicurazione sulla vita sotto
forma di previdenza vincolata (denominata __________) con CV 1 (in seguito: CO
1), la quale fra l’altro prevedeva, con effetto dal 1° agosto 2012, oltre al
versamento di un capitale di decesso, in caso d’invalidità l’esonero del
pagamento dei premi ed il versamento di una rendita annuale di fr. 24’000.-- pagabile
trimestralmente, dopo un termine di attesa di 720 giorni (doc. 1/D). Il 9
luglio 2012 è stata rilasciata la relativa polizza (doc. 1/E).
1.2. Nel
luglio 2013 AT 1 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti. Con
decisione del 19 gennaio 2015, sulla base della perizia 31 ottobre 2014 del
Centro __________ (in seguito: __________; doc. 64 inc. AI), l’Ufficio AI ha
respinto la richiesta di prestazioni non essendo dato l’anno d’incapacità
lavorativa di almeno il 40% in media ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 LAI (doc. 67
inc. AI).
A
seguito del peggioramento delle condizioni di salute, AT 1 ha inoltrato una
nuova domanda AI. Espletati i necessari accertamenti medici, tra cui una
perizia di decorso 7 novembre 2108 del __________ (doc. 110 inc. AI), con
decisione 10 luglio 2020 l’Ufficio AI le ha riconosciuto il diritto a tre
quarti di rendita (per un grado d’invalidità del 65%) con effetto retroattivo
dal 1° gennaio 2019 (doc. 141 e 144 inc. AI).
1.3. In
data 18 gennaio 2019 AT 1 ha inoltrato ad CV 1 una richiesta di prestazioni per
incapacità al guadagno, indicando un’inabilità lavorativa (oscillante tra il 50
ed il 100%) durevole dal dicembre 2016 a causa di un “esaurimento psicofisico” (doc.
1/G).
Con
scritto dell’8 febbraio 2019 CV 1 ha comunicato la rescissione del contratto
ravvisando un caso di reticenza non avendo l’interessata risposto con verità ad
alcune domande sul suo stato di salute. In particolare si trattava delle domande
no. 8 (“Soffre o ha mai sofferto di problemi di salute dovuti a malattie e
infortuni del sistema nervoso (per es. paralisi, epilessia, disturbi nervosi)
degli occhi o della psiche (per es. depressione o stati di ansia o di astenia)
o ha mai tentato il suicidio”) e no. 13 (“Negli ultimi 5 anni si è sottoposto/a
terapie mediche di durata superiore a 4 settimane per problemi di salute fin
qui non citati dovuti a malattia, infortunio o patologia congenita o la sua
capacità lavorativa è attualmente limitata?”) del relativo questionario alle
quali aveva risposto negativamente. Quale motivazione delle – a detta
dell’assicurazione – non veritiere risposte, nel medesimo scritto CV 1 ha
rilevato:
" (…) Per
verificare il diritto a prestazioni abbiamo richiesto informazione mediche
complementare dalla Dr.ssa. __________. Il rapporto del 05.02.2019 della Dr.ssa.
__________ dichiara che Lei ha seguito un trattamento psichiatrico da lei, dal
06.05.2010 al 21.01.2013 e dal 06.06.2017 ad oggi.
Prima della conclusione della proposta d’assicurazione, contratto
valido dal 01.08.2012, esistevano già problemi psichiatrici.
Come sopra indicato le risposte non corrispondono alle
informazioni mediche, il che configura una violazione dell’obbligo di notifica.
Se fossimo stati a conoscenza della effettiva situazione, avremmo rifiutato la
stipula del contratto in oggetto alle condizioni concordate.
Pertanto, richiamandoci all’art. 6 della Legge sul contratto di
assicurazione diamo disdetta dal contratto di assicurazione sulla vita __________
per violazione dell’obbligo di notifica.” (Doc. 1/J)
In
risposta, con lettera 20 febbraio 2019 AT 1 ha spiegato che sino a fine 2012 non
era consapevole della diagnosi di disturbo alimentare (anoressia), di non
essere stata seguita da una psichiatra essendo la signora __________ una
psicologa, che solo all’inizio del 2013 aveva necessitato di un ricovero a seguito
di un crollo psicofisico. Per questi motivi ritiene di avere risposto in modo
veritiero alle domande 8 e 13 del formulario relativo al suo stato di salute.
Opponendosi alla decisione di disdire la polizza assicurativa, l’assicurata ha
chiesto che la richiesta di prestazioni per incapacità al guadagno venga
accolta (doc. G).
Con
lettera 1° marzo 2019 CV 1 le ha risposto rilevando che, indipendentemente dal
fatto che la dr.ssa __________ sia psichiatra o meno, al momento della
sottoscrizione del contratto (giugno 2012) era già in trattamento psicoterapeutico
presso la succitata, iniziato nel 2010. Nel medesimo scritto l’assicurazione
rileva inoltre che nella domanda di rendita AI del 18 febbraio 2018 AT 1 aveva
dichiarato di soffrire di diverse malattie mentali da oltre 20 anni. Per questi
motivi CV 1 ha confermato la disdetta del contratto (sub doc. G).
Il
3 maggio 2019 AT 1, rappresentata dall’avv. RA 1, ha ribadito di aver risposto
alle due domande in modo veritiero e ha di conseguenza contestato la
rescissione della polizza per reticenza (sub doc. G).
L’11
luglio 2019 CV 1 ha confermato la rescissione del contratto (sub doc. G).
Il
29 novembre 2019 AT 1, per il tramite dell’avv. RA 1, ha inoltrato alla Pretura
di __________ un’istanza di conciliazione chiedendo la condanna di CV 1 al
versamento delle prestazioni in caso d’inabilità lavorativa, in particolare
della rendita di fr. 24'000.-- annui e l’esonero dal pagamento dei premi a far
da tempo dal 1° dicembre 2018 (I).
Con
scritto 7 gennaio 2020 l’avv. RA 1 ha ritirato l’istanza di conciliazione,
poiché trattandosi di una vertenza legata ad un contratto di previdenza professionale,
la stessa andava inoltrata al Tribunale cantonale delle assicurazioni.
Di
conseguenza l’8 gennaio 2020 la Pretura di __________ ha stralciato dai ruoli
la procedura di conciliazione.
1.4. Con
scritto 20 gennaio 2020 AT 1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato
al TCA la succitata istanza poiché “trattandosi di una controversia ai sensi
dell’art. 73 LPP, la procedura avrebbe infatti dovuto essere avviata dinnanzi a
codesto Tribunale delle assicurazioni. Conformemente all’art. 63 CPC, e a
salvaguardia della litispendenza, l’istanza viene quindi reinoltrata nel
termine di 30 giorni dalla comunicazione di ritiro dell’azione per incompetenza
del Tribunale adito”.
1.5. Trattata
da questo Tribunale l’”istanza” alla stregua di una petizione ex art. 73 LPP ed
intimata ad CV 1, con risposta di causa del 10 febbraio 2020 quest’ultima ne ha
chiesto la reiezione.
Con
riferimento al dossier AI, l’assicurazione rileva in particolare come l’attrice
sia stata totalmente inabile quale insegnante dal 16 aprile 2012 fino alla fine
dell’anno scolastico e che pertanto al momento della sottoscrizione della
proposta di assicurazione e del questionario sullo stato di salute (il 25
giugno 2012) essa era inabile al lavoro al 100% da più di due mesi. Rileva
altresì che dalla documentazione medica si evince che molto prima del giugno
2012, ossia dall’età adolescenziale, l’attrice presentava disturbi alimentari e
difficoltà relazionali psicologiche e che di conseguenza al momento della proposta
assicurativa non poteva dichiararsi sana al 100%. In tal modo essa ha reso una
dichiarazione falsa alla domanda no. 8 del questionario medico.
La
convenuta ritiene altrettanto falsa la risposta data alla domanda no. 13 del
questionario. Sempre con riferimento alla documentazione medica contenuta negli
atti AI, in particolare dalla perizia psichiatrica del 31 ottobre 2014, l’assicurazione
sottolinea che il 6 maggio 2010 AT 1 aveva iniziato presso la dr.ssa __________
una cura per malattia e per i disturbi alimentari e non, come affermato
dall’attrice, solo per disagi emotivi legati a problemi lavorativi e famigliari.
Per
questi motivi l’assicurazione ritiene giustificata la rescissione del contratto
per reticenza.
La
convenuta sottolinea inoltre che, a prescindere che si tratti di un caso di
reticenza o meno, nell’incarto AI risulta documentato un grado d’incapacità al
guadagno del 35%, non conferente il diritto a prestazioni d’invalidità.
1.6. Con
replica del 28 febbraio 2020 l’attrice ribadisce la non validità della disdetta
della polizza e la richiesta di versamento delle prestazioni previste per l’incapacità
al guadagno.
Rileva
nuovamente che i periodi d’inabilità lavorativa, precedenti al luglio 2012 non
erano legati a disturbi alimentari e che al momento di stipulare la proposta di
assicurazione non era inabile al lavoro quale docente, avendo continuato, dopo
il 15 giugno 2012 (conclusione dell’anno scolastico) a svolgere altre attività
lucrative, vale a dire presso la casa __________ di __________, alla __________
come giornalista e come indipendente. Rileva altresì che sino al suo ricovero
nel 2013 i medici non le avevano diagnosticato alcuna malattia psichica e
quindi non sapeva e non era consapevole di soffrirne. Sostiene pertanto di non
aver dichiarato il falso nel rispondere negativamente alla domanda no. 8 volta
a sapere se soffrisse o avesse sofferto di malattie del sistema nervoso, degli
occhi o della psiche.
L’attrice
ritiene inoltre che non vi è stata alcuna reticenza nel rispondere negativamente
alla domanda no. 13. Rileva che nel 2010 ha iniziato presso la psicologa dr.ssa
__________, che non è medico, una psicoterapia non a causa dei disturbi
alimentari ma per problemi lavorativi e famigliari. Non trattandosi quindi di
una terapia medica, a mente dell’attrice la terapia presso la succitata
psicologa non doveva essere segnalata.
Da
ultimo, AT 1 evidenzia che l’AI non ha ancora deciso in merito ad un’eventuale
rendita e che la perizia psichiatrica eseguita nel 2018 accerta un’inabilità al
lavoro dell’80% dal 1° dicembre 2016 (VI).
1.7.
Con duplica AT 1 ribadisce in sostanza le proprie argomentazioni esposte nella
risposta di causa (VIII).
1.8. Il
TCA ha richiamato dall’Ufficio AI gli atti relativi all’attrice, concedendo il
1° settembre 2020 alle parti la facoltà di consultarli e di presentare
osservazioni in merito (XIV).
Il
7 ottobre 2020 l’attrice ha preso posizione (XVIII), mentre la convenuta è
rimasta silente.
1.9 Il
27 ottobre 2020 questa Corte ha chiesto a AT 1, per il tramite della sua
legale, delle delucidazioni in merito alle assenze durante gli anni scolastici
2010/2011 e 2011/2012 (XIX). Il 4 novembre 2020 l’attrice ha risposto,
allegando lo scritto 30 ottobre 2020 del medico curante (XX).
Interpellato
dal TCA, il 17 novembre 2020 la convenuta ha trasmesso le proprie
considerazioni in merito al succitato accertamento (XXII).
considerato in diritto
in ordine
2.1. Oggetto
del contendere è sapere se CV 1 deve essere condannata a versare a AT 1
prestazioni dovute all’inabilità lavorativa per malattia, in particolare l’esonero
del pagamento dei premi dal 1° dicembre 2018 e l’erogazione di una rendita
d’invalidità di annui fr. 24'000.-- a seguito della problematica psichiatrica
accertata dall’AI.
Occorre
preliminarmente accertare la validità o meno della rescissione per reticenza da
parte di CV 1 della polizza sulla vita __________.
È
incontestato che si tratti di una forma di previdenza vincolata (pilastro 3A)
di cui all’art. 1 dell’Ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali
per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP3) in relazione
all’art. 82 cpv. 2 LPP.
Infatti,
non solo la polizza fa chiaro riferimento ad una assicurazione di previdenza
vincolata secondo l’art. 82 LPP, ma dal tenore della stessa si rilevano alcuni
tipici elementi di tale forma previdenziale: sono assicurati un capitale in
caso di vita dopo il 1° maggio 2046 (anno di compimento del 64esimo anno di età
dell’attrice, nata il __________ 1982), di decesso e d’incapacità al guadagno; è
prevista la liberazione del premio in caso d’incapacità al guadagno; i beneficiari
sono, oltre allo stipulante, in caso di decesso i suoi eredi (coniuge,
discendenti diretti, genitori, fratelli e sorelle).
Giusta l'art. 73 cpv. 1
LPP ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide
sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi
diritto. Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle
assicurazioni (art. 4 cpv. 1 della Legge concernente la vigilanza sugli
istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni, entrata in vigore il
1° gennaio 2012; RL 852.100). Con riferimento alla competenza territoriale,
secondo l’art. 73 cpv. 3 LPP il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del
convenuto o nel luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto.
Dal 1° gennaio 2005 (1arevisione
della LPP), a seguito dell’estensione della competenza del Tribunale di ultima
istanza cantonale a controversie previdenziali con istituti (segnatamente
fondazioni bancarie o istituti
d’assicurazione) che garantiscono il
mantenimento della previdenza ai sensi degli artt. 4 cpv. 1 e 26 cpv. 1 LFLP
(art. 73 cpv. 1 lett. a LPP) e a controversie con istituti (segnatamente quelli
che offrono forme di previdenza riconosciute ai sensi dell’OPP3), risultanti
dall’applicazione dell’art. 82 cpv. 2 LPP (art. 73 cpv. 1 lett. b LPP), la
competenza dei tribunali ex art. 73 LPP è riconosciuta anche per le liti
concernenti la previdenza vincolata (pilastro 3A) (cfr. Messaggio concernente
la 1a revisione della LPP del 1° marzo 2000, BBl 2000, p. 2386 seg; STF
9C_1092/2009 del 29 aprile 2011 consid. 2; cfr. anche Stauffer, Berufliche
Vorsorge, 2012, n. 1933 pag. 732). Il TF ha ammesso per le contestazioni
in materia di previdenza vincolata il foro alternativo del domicilio del
proponente (STF 9C_944/2008 del 30 marzo 2009 consid. 5.4; Ulrich und Laurenz, in Schneider/Geiser/Gächter, Kommentar zum BVG
und FZG, 2019, art. 73 n. 105, pag. 1612).
Essendo
l’attrice domiciliata nel Cantone Ticino e trattandosi di una controversia riguardante
la previdenza professionale vincolata (pilastro 3A), è data la competenza
territoriale e materiale del TCA (cfr. STF 9C-680/2011 del 11 maggio 2012
consid. 1.1; cfr. art. 4 cpv. 2 lett. b della Legge concernente la vigilanza
sugli istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni; RL 852.100).
nel merito
2.2. Come
visto sopra, tra le parti è stato sottoscritto un contratto di assicurazione di
previdenza professionale vincolata.
A
differenza di quanto previsto per la previdenza professionale obbligatoria, nel
cui ambito non è possibile introdurre delle riserve sulla copertura dei rischi
morte e invalidità (RCC 1986 p. 525; Stauffer, Rechtssprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1996 p. 26; DTF 115 V 215 e
223 consid. 6), nella previdenza più estesa (sovra o preobbligatoria) così come,
per analogia, nel pilastro 3A vincolato, gli istituti di previdenza o
assicurativi, oltre ad avere la facoltà di assicurare la capacità residua di
guadagno delle persone invalide, possono introdurre delle riserve (DTF 138 III
415 consid. 4 con la giurisprudenza citata; cfr. pure SZS 2000 p. 62-63; SZS
1998 p. 308; STFA del 14 maggio 1997 in re G p. 6 consid. 3 pubbl. in SZS 1998
p. 372; DTF 119 V 283ss.). In questo ambito, quindi, i fondi di previdenza,
rispettivamente le assicurazioni, possono far dipendere dallo stato di salute
dell’assicurato la sua adesione all’assicurazione (SZS 2000 p. 62; STFA del 14
maggio 1997 in re G p. 6 consid. 3 pubbl. in SZS 1998 p. 372; vedi pure consid.
2.12 in fine). A tale scopo e per potere apprezzare adeguatamente il rischio,
gli istituti di previdenza sono in linea di massima legittimati a formulare
domande ben precise sullo stato di salute del proponente alle quali
quest'ultimo è tenuto a rispondere in maniera veritiera. Se ciò non avviene,
l'assicurato incorre in una falsa dichiarazione e deve, se del caso, sopportare
le conseguenze della reticenza. In assenza di specifiche disposizioni
statutarie o regolamentari, nell'ambito della previdenza più estesa (e quindi
nella previdenza del pilastro 3A;
cfr. STF 9C_702/2018 del 16 maggio 2019 consid. 3.2), la reticenza e le
sue conseguenze si determinano per analogia secondo le regole degli art. 4
segg. LCA (DTF 138 III 415 consid. 4 con riferimento a SVR 2011 BVG n. 38 p.
140; 2009 BVG n. 12 p. 37; STF 9C_1092/2009 del 29
aprile 2011; STF 9C_80/2010 del 6 ottobre 2010 consid. 3.1, pubblicata
in SVR 2011 BVG nr. 19, con riferimento a DTF 130 V 9 consid. 2.1 p. 11).
2.3. Ai sensi dell’art. 9.1 cpv.1 relativo agli “Obblighi di
collaborazione alla stipula del contratto” delle Condizioni generali (CG) __________
(doc. 1/F) “è necessario fornire risposte corrette, complete e veritiere a
tutte le domande formulate da CV 1 nella proposta. Anche i terzi chiamati a
rispondere a eventuali domande sono tenuti a fornire informazioni corrette,
complete e veritiere, poiché da tale condotta dipendono la sussistenza e la
portata della copertura assicurativa”.
Il capoverso 3
dello stesso articolo dispone che “qualora il contrante o i terzi non
abbiano risposto alle domande in modo corretto, completo e veritiero, CV 1 è
autorizzata a disdire il contratto tramite dichiarazione scritta”.
Infine, il cpv. 4
della stessa norma prevede che “se il contratto è stato risolto mediante
disdetta, decade anche l’obbligo di prestazione di CV 1 per i danni già
verificatesi sulla cui insorgenza o
entità abbiano influito risposte non
corrette, incomplete o non veritiere alle domande”.
Le succitate norme
regolamentari corrispondono in sostanza agli art. 4 e 6 della Legge sul
contratto d’assicurazione (LCA).
L’art. 4 LCA dispone:
"
1 Il proponente deve dichiarare per iscritto
all'assicuratore, sulla scorta di un questionario o in risposta ad altre domande
scritte, tutti i fatti rilevanti per l'apprezzamento del rischio, in quanto e
come gli sono o gli devono essere noti alla conclusione del contratto.
2 Sono rilevanti i fatti che possono influire sulla
determinazione dell'assicuratore a conchiudere il contratto o a conchiuderlo
alle condizioni convenute.
3 Si presumono rilevanti i fatti in merito ai quali
l'assicuratore abbia formulato per iscritto delle questioni precise, non
equivoche."
Il mancato rispetto di questa
norma, vale a dire dell’obbligo di notifica, comporta, o può comportare a
determinate condizioni, una reticenza.
Infatti, l'art. 6 LCA stabilisce
" 1 Se alla conclusione del contratto chi era tenuto a
fare la dichiarazione ha dichiarato inesattamente o taciuto un fatto rilevante
che conosceva o doveva conoscere e a proposito del quale era stato interpellato
per scritto, l’assicuratore ha il diritto di recedere dal contratto, in forma
scritta. Il recesso ha effetto dal momento in cui perviene allo stipulante.
2 Il diritto di recesso si estingue quattro settimane
dopo che l’assicuratore è venuto a conoscenza della reticenza.
3 Quando il contratto è sciolto per recesso in virtù
del capoverso 1, l’obbligo dell’assicuratore di fornire la sua prestazione si
estingue anche per i danni già intervenuti, se il fatto che è stato oggetto
della reticenza ha influito sull’insorgere o la portata del danno. Se ha già
fornito prestazioni per un siffatto sinistro, l’assicuratore ha diritto a
restituzione.
4 In caso
di recesso da un contratto d’assicurazione sulla vita, riscattabile secondo la
presente legge (art. 90 cpv. 2), l’assicuratore fornisce la prestazione
prevista in caso di riscatto.
Va qui precisato che
secondo la giurisprudenza federale l’esistenza di un nesso causale fra il fatto
taciuto o inesattamente dichiarato ed il sinistro intervenuto (condizione
prevista dal cpv. 3) influisce unicamente
sull’obbligo di fornire la prestazione a seguito di reticenza (art. 6 cpv. 3
LCA), ma non anche sulla validità della disdetta del contratto in quanto tale,
disciplinata dall’art. 6 cpv. 1 e 2 LCA (DTF 138 III 416). In altre parole: con
la rescissione del contratto per reticenza ai sensi del cpv. 1 si estingue
l'obbligo di prestazione non solo - come è logico che sia - per i sinistri non
ancora verificatisi, ma anche - e qui risiede la particolarità - per quelli già
intervenuti, a condizione però che l'insorgenza o l'estensione di questi ultimi
(e nient'altro) siano connessi alla reticenza.
Anche il Messaggio del
Consiglio Federale sulla modifica dell’art. 6 LCA rileva in proposito che se il contratto è sciolto a seguito di un caso di reticenza (cpv. 1)
l'assicuratore è libero dall'obbligo di prestazioni solo per i sinistri (già
intervenuti) la cui insorgenza o l'estensione siano connessi alla reticenza
(cpv. 3), mentre il suo obbligo di fornire la prestazione rimane intatto -
nonostante la rescissione del contratto - se la reticenza non ha influito
sull'insorgenza del sinistro o l'estensione della prestazione da fornire (cfr.
FF 2003 3298 n. 2.2.2 ad art. 6 e 8).
Fatti
I due aspetti
(diritto di recesso, da un lato, e necessità di un nesso causale, dall'altro)
vanno dunque chiaramente distinti. Entrambi configurano dei presupposti
necessari affinché l'assicuratore possa eccezionalmente essere esonerato dall'obbligo
di fornire la propria prestazione in relazione a un evento già realizzatosi (art.
6 cpv. 3 LCA). L'esistenza del nesso causale non può però in alcun modo
condizionare anche la validità della disdetta in quanto tale (DTF 138 III 416
consid. 6.4).
La validità in quanto tale della
disdetta di un assicuratore - disciplinata dai cpv. 1 e 2 dell'art. 6
LCA - non può quindi essere vincolata anche alla condizione - posta dall'art. 6
cpv. 3 LCA
- che il fatto oggetto della reticenza abbia influito sull'insorgere
o la portata del sinistro. Tale condizione può tutt'al più incidere
sull'obbligo dell'assicuratore di fornire la sua prestazione per gli eventi
assicurati già realizzatisi.
2.4. Siccome, come esposto, l'esistenza di un nesso causale tra il fatto taciuto o inesattamente
dichiarato ed il danno alla salute intervenuto influisce unicamente
sull'obbligo dell'assicuratore di fornire la prestazione a seguito di reticenza
(art. 6 cpv. 3 LCA), ma non anche sulla validità della disdetta del contratto
Considerandi
in quanto tale, disciplinata dall'art. 6 cpv. 1 e 2 LCA, occorre nel caso
concreto in primo luogo verificare se siano dati i presupposti, come sostiene l’assicuratore,
per riconoscere l'esistenza di una reticenza e disdire il contratto.
Occorre
poi verificare, in caso di confermata reticenza, se vi è un nesso causale tra
il fatto taciuto o inesattamente dichiarato ed il danno alla salute già
verificatosi che ha causato l’incapacità lavorativa. Solo in caso positivo l’assicurazione
è liberata da fornire le prestazioni contrattuali.
2.5
Secondo
CV 1 l’attrice avrebbe risposto negativamente e non in modo veritiero alle
domande no. 8 (“Soffre o ha mai sofferto di problemi di salute dovuti a
malattie e infortuni del sistema nervoso (per es. paralisi, epilessia, disturbi
nervosi) degli occhi o della psiche (per es. depressione o stati di ansia o di
astenia) o ha mai tentato il suicidio”) e no. 13 (“Negli ultimi 5 anni
si è sottoposto/a terapie mediche di durata superiore a 4 settimane per
problemi di salute fin qui non citati dovuti a malattia, infortunio o patologia
congenita o la sua capacità lavorativa è attualmente limitata?”) del
questionario sul suo stato di salute compilato il 25 giugno 2012.
L’assicurazione sostiene che l’attrice ha omesso di indicare che al momento
della stipula del contratto soffriva di una problematica alla psiche (disturbi
alimentari) e che, con riferimento allo scritto 5 febbraio 2019 della dr.ssa __________,
dal 2010 seguiva una psicoterapia (doc. 1/J).
L’attrice
sostiene in sintesi che al momento della compilazione del questionario di
salute non era consapevole della sua problematica della psiche e che la terapia
seguita non era medica essendo stata fornita da una psicologa (dr.ssa __________)
Dispositivo
e non da una psichiatra. Per questi motivi ritiene pertanto di aver risposto in
modo veritiero alle domande no. 8 e 13 del questionario.
2.6. Secondo il TF, per potere
giudicare se il proponente è incorso in una reticenza, non sono da considerare
né dei criteri puramente soggettivi né dei criteri puramente oggettivi. La
legge non si accontenta infatti che il proponente si limiti a comunicare
all'assicuratore i fatti rilevanti per l'apprezzamento del rischio di cui è
effettivamente a conoscenza, ma gli impone pure di dichiarare quei fatti importanti
che gli devono essere noti, indipendentemente dalla sua conoscenza effettiva
del fatto concreto, ritenuto che nell'applicazione di questo secondo criterio
si deve tenere conto delle cosiddette circostanze particolari del caso (DTF 136
III 337 consid. 2.3 con riferimento a DTF 118 II 333 consid. 2b, 116 II 338
consid. 1c, 96 II 204; per un caso in cui è stata negata una reticenza: cfr.
STF 4A_81/2011 del 28 aprile 2011, trattasi di lombalgie croniche). Ciò
significa, ad esempio, che occorre prendere in considerazione la situazione
personale dell'assicurato, con particolare riferimento al suo grado di
intelligenza e di formazione, nonché alla sua esperienza (DTF 118 II 333
consid. 2b; DTF 109 II 60 consid. 2b) e della situazione del proponente, ritenuto
comunque che il grado di diligenza nell'adempimento dell'obbligo d'informazione
va anche esaminato e giudicato sotto il profilo della buona fede, pure
applicabile in campo assicurativo. In altri termini, ciò che conta non è l'esattezza
oggettiva, ma la correttezza soggettiva della dichiarazione che il proponente è
in grado di rendere ritenuta la sua situazione personale.
L'Alta Corte (STF
4D_80/2008, consid. 2.1.3; DTF 134 III 511, consid. 3.3.4) ha stabilito che l'art. 4 cpv. 3 LCA istituisce la presunzione che i fatti a proposito
dei quali l'assicuratore ha posto per
iscritto delle domande precise, non equivoche, sono dei fatti importanti per l'apprezzamento del rischio ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 e 2 LCA, ossia dei fatti idonei ad
influire sulla decisione dell'assicuratore
di concludere il contratto o di concluderlo alle condizioni concordate. Questa
presunzione tende a facilitare la prova dell'importanza di un fatto per la conclusione del contratto alle condizioni
previste, rovesciando l'onere della
prova (DTF 118 II 333 consid. 2a e riferimenti). Rimane comunque possibile, per
il proponente, provare che l'assicuratore
avrebbe concluso il contratto alle condizioni concordate anche se fosse stato a
conoscenza del fatto che il proponente ha omesso di dichiarare o ha dichiarato
in modo inesatto (DTF 92 II 342 consid. 5).
Va
aggiunto che, secondo la giurisprudenza federale, colui che omette di segnalare
delle indisposizioni sporadiche che può ragionevolmente ed in buona fede
considerare come senza importanza e passeggere, senza doverle ritener causa di
ricadute o dei sintomi di una imminente malattia algica, non viola il suo
obbligo di informazione (STF 9C_768/2016 del 15 marzo 2017 consid. 6.2; DTF 136 III 334 consid. 2.4; DTF 134 III 511 consid. 3.3.4; DTF
116 II 338 consid. 1b).
2.7. Nell'evenienza
concreta, occorre pertanto esaminare se correttamente l’attrice aveva risposto
negativamente alle domande no. 8 e no. 13 del questionario sul suo stato di
salute, compilato il 25 giugno 2012, allegato alla proposta assicurativa.
Va in primo luogo osservato
che la problematica alimentare di cui l’attrice soffre era presente molto prima
del giugno 2012.
In particolare la
psichiatra dr.ssa med. Tomissich, attiva presso l’Ospedale __________ di __________
(in seguito: __________), riferisce che il disturbo alimentare era sorto
all’età di 15 anni (“Ha iniziato all’età di 15 anni a mangiare e vomitare
tutti i giorni dopo i pasti senza che i suoi genitori se ne accorgessero. Ciò
che spinge AT 1 a vomitare è il suo bisogno di liberare l’ansia che avverte
nello stomaco ….” ; cfr. rapporto 19 settembre 2013, pag. 102 inc. AI =
doc. 1/L) e che pertanto tale problematica “sussiste da molti anni
“(cfr. rapporto 30 gennaio 2014, pag. 96 inc. AI = doc. 1/M).
Il medico curante, dr.ssa
med. __________, rileva che “la paziente presenta un disturbo alimentare
dall’età adolescenziale” (cfr. rapporto 20 novembre 2013, pag. 79 inc. AI =
doc. 1/N), che “(…) presenta da due decenni un grave disturbo alimentare
(anoressia/bulimia)” (cfr. rapporto 18 aprile 2018, pag. 192 inc. AI = doc.
1/O).
Nella perizia 31
ottobre 2014 del __________ si legge che:
" Con
l'aiuto del medico curante, al rientro in Ticino, emerge o per lo meno viene
evidenziata la problematica che la affligge da diversi anni e viene indirizzata
a frequentare il gruppo __________ di __________ dove è presente la Dr.ssa __________.
L'assicurata sembra essere giunta quindi all'attenzione clinica
dopo molti anni dal disturbo alimentare, di fronte ad una condizione divenuta
oramai cronica. Frequentare gli incontri del gruppo le avrebbero permesso di
“accettare consapevolmente” la
malattia che oramai la affliggeva da tanto tempo.” (pag. 156 inc.
AI = doc. 1/T).
Va
qui rilevato che la dr.ssa. __________ è fra l’altro specializzata in adulti
affetti da problematiche nella sfera ansiosa e depressiva - affettiva e in
adulti affetti da disturbi alimentari (anoressia, bulimia) e dal 2009 è
psicologa e psicoterapeuta FSP-ATP presso i). Inoltre, la dr.ssa __________
ha avuto in terapia l’attrice dal 6 maggio 2010 al 21 gennaio 2013 e dal 6
giugno 2017 in avanti, fra l’altro per “umore depresso, disturbo alimentare
e disturbi della sfera ansiosa”, come risulta dalle risposte date dalla stessa
psicologa al questionario 24 gennaio 2019 di CV 1 (sub doc. 1/J).
Nello
scritto 14 febbraio 2019 all’assicurazione CV 1 la dr.ssa med. __________,
medico curante, ha precisato che “nel 2010 ho consigliato alla paziente un
supporto psicologico a causa di problematiche lavorative e famigliari,
consiglio che la paziente ha seguito” (sub doc. 1/K). Il 15 febbraio 2019
la psicologa ha, fra l’altro, fatto presente che “i primi due anni e mezzo
della presa a carico sono stati focalizzati su disagi famigliari-lavorativi.
Successivamente, nell’ultimo trimestre del 2012 sono emerse problematiche di
tipo alimentare” (sub doc. 1/K).
Nella
perizia di decorso del 7 novembre 2018 del __________ si legge:
" L'esordio
del disturbo della condotta alimentare viene fatto risalire verso i 15-16 anni
quando inizia a procurarsi il vomito all'insaputa dei genitori, a restringere
sempre di più l'alimentazione fino a quando il suo peso raggiunge i 47-48 kg.
Non viene seguita da nessuno fino a quando nel 2012 si rivolge al Dr. __________,
nutrizionista, il quale l'affida alla psicologa __________ con la quale inizia
a compilare un diario alimentare e l'assicurata afferma che vergognandosi molto
del fatto che si autoprocurava il vomito, per non scrivere questo, inizia a
restringere ancora di più per paura di aumentare troppo di peso e lì vi è un
ulteriore dimagrimento con netto sottopeso. Viene quindi ricoverata all'unità
dei Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA), presso Ì’__________ di __________
dal 21.1.2013 al 30.8.2013” (rapporto 7 novembre 2018, pag. 350 = doc. 1/Q).
Contrariamente a quanto
riportato nella perizia __________ del 2018, l’attrice si era rivolta alla
dr.ssa __________ prima del 2012, vale a dire già nel 2010 – come dichiarato
dalla psicologa stessa nel succitato questionario 24 gennaio 2019 di CV 1 (con
inizio della terapia al 6 maggio 2010; doc. 1/J) – su indicazione della dr.ssa
med. __________ (cfr. rapporto medico 14 febbraio 2019 all’assicurazione, sub
doc. 1/K).
Quindi,
almeno due anni prima della sottoscrizione della proposta assicurativa (25
giugno 2012) l’attrice aveva iniziato una psicoterapia.
L’assicurazione CV 1 rileva
che AT 1 nella prima domanda di prestazioni AI (il 27 giugno 2013) aveva
indicato di soffrire da anni di anoressia nervosa (cfr. pag. 9 inc. AI) e quindi
sostiene che l’attrice aveva coscientemente omesso d’indicare nel questionario
la malattia della psiche.
Occorre tuttavia precisare
che solo in occasione del ricovero di gennaio 2013 presso l’__________ è stata
diagnosticata un’anoressia nervosa di tipo bulimico (ICD 10 F 50.0) e che sino a
quel momento l’attrice non ne era consapevole.
A tal riguardo va fatto
riferimento allo scritto 13 febbraio 2019 della psichiatra dr.ssa med. __________
(che l’aveva in cura durante il ricovero all’__________ del gennaio 2013) ad CV
1, in cui la specialista ha in particolare evidenziato:
" Il
ricovero è stato effettuato nel mese di gennaio 2013 e in quell’occasione è
stata fatta la diagnosi Anoressia Nervosa di tipo bulimico (disturbo alimentare
psicogeno). Fino ad allora la paziente non era consapevole della malattia e in
seguito non riusciva ad accettare di avere una diagnosi di tipo psichico.
Desidero informarvi che vi sono alcune patologie come l'anoressia,
dove la persona che ne soffre non è consapevole di avere tale problema e
continua a negarlo perché non si rende conto della situazione. Sono malattie
che si insinuano gradualmente nelle quotidianità della persona la quale impara
a convivere ignara
di soffrire di un disturbo importante e gravemente dannoso per la
salute.” (Sub doc. 1/K).
Anche nel già citato scritto
14 febbraio 2019, sempre all’assicurazione CV 1, la dr.ssa med. __________ ha
sostenuto che fino al ricovero presso l’__________ la sua paziente “non era
consapevole del problema alimentare di cui ha avuto, solo allora la diagnosi”
(doc. 1/K).
Quanto riportato sopra,
trova conferma nella perizia 3 ottobre 2014 del __________ dove, con
riferimento al rapporto di degenza presso l’__________, si legge: “durante
il percorso effettuato presso l’ospedale sono state affrontate grosse
difficoltà psicologiche legate a difficoltà nell’instaurare rapporti e
difficoltà nel continuare il percorso nell’acquisizione della consapevolezza
della malattia” (pag. 102 inc. AI). Nella stessa perizia si rileva che “del
“problema” per decenni non ha [la peritanda, n.d.r.] avuto
consapevolezza, riferisce di non essersi mai interrogata del fatto che questo
potesse, per lei, rappresentare un disturbo” (pag. 156 inc. AI).
Tuttavia, con riferimento
all’accertamento del TCA – volto a sapere i motivi delle assenze,
rispettivamente delle incapacità lavorative per malattia negli anni scolastici
2010/2011 e 2011/2012 risultanti dal questionario del datore di lavoro del 17
ottobre 2013 (doc. 31 inc. AI = doc. 1/I) –, nello scritto 30 ottobre 2020 il
medico curante ha segnatamente precisato che nel periodo 16 aprile 2012 – 6
giugno 2012 vi è stato un “peggioramento psicologico, la paziente lamentava
astenia, difficoltà di concentrazione, crisi di ansia, era allora seguita da
una psicologa ed in seguito anche dal Dr. __________ e da una dietista”,
indicando che “in quel periodo era chiaramente evidente per i suoi terapisti
un disturbo alimentare. La signora AT 1 per contro negava questo problema” e
che “secondo la paziente il malessere da lei lamentato allora era da
ricondurre a un esaurimento (stanchezza, apatia, insonnia, ansie…)” (XX1).
Orbene,
anche se al momento della compilazione del questionario l’attrice, nonostante il
continuo “autoprocurarsi il vomito”, non fosse effettivamente consapevole del
suo disturbo alimentare e tantomeno della diagnosi posta, ciò non è tuttavia
rilevante poiché secondo il tenore della domanda no. 8 del questionario
andavano indicati “problemi di salute dovuti a malattie (…) del
sistema nervoso (per es. paralisi, epilessia, disturbi nervosi) degli occhi o della
psiche (per es. depressione o stati di ansia o di astenia)”. L’attrice
non avrebbe quindi dovuto rispondere negativamente. Infatti, il proprio
malessere l’attrice l’ha segnatamente attribuito, come rilevato dal medico
curante, alle crisi di ansia. Va poi ricordato che l’attrice prima della
sottoscrizione della proposta assicurativa (25 giugno 2012) era stata reduce da
un periodo di malattia di oltre 4 settimane, come riportato dalla dr.ssa med. __________
nel succitato scritto del 30 ottobre 2020, dovuto al “peggioramento
psicologico, la paziente lamentava astenia, difficoltà di concentrazione, crisi
di ansia” (sottolineatura del redattore).
Va
poi ricordato che dal 2010 l’attrice seguiva una psicoterapia presso la psicologa
dr.ssa __________, la quale, come riportato sopra, è specializzata nel
trattamento di problematiche alimentari. Certo, nello scritto 15 febbraio 2019
all’assicurazione (sub doc. 1/K) la specialista aveva sostenuto che i primi due
anni e mezzo della presa a carico erano “focalizzati
su disagi famigliari-lavorativi” e che solo
nell’ultimo trimestre 2012 (quindi successivamente alla compilazione del
questionario) erano “emerse problematiche di tipo alimentare” ancorché,
come visto, le menzionate problematiche fossero presenti sin dall’adolescenza.
Non va tuttavia
dimenticato che l’attrice, come specificato dalla dr.ssa med. __________ nel
citato rapporto 30 ottobre 2020, durante il periodo 16 aprile 2012 – 6 giugno
2012 presentava una totale incapacità lavorativa (quindi per oltre 4 settimane
e poco prima della compilazione del questionario dello stato di salute) ed era in
cura dalla citata psicologa ma pure dal dr. med. __________, nutrizionista. Si
trattava pertanto di terapie mediche. In queste circostanze, l’attrice non avrebbe
dovuto rispondere negativamente alla domanda no. 13 (Negli ultimi 5 anni si
è sottoposto/a terapie mediche di durata superiore a 4 settimane per problemi
di salute fin qui non citati dovuti a malattia, infortunio o patologia congenita).
Certo, come evidenziato dall’attrice, la dr.ssa __________ non è un medico
psichiatra. Volendo pertanto escludere, per ipotesi di lavoro,
dall’interpretazione “terapia medica” la psicoterapia (come anche le cure
seguite dal dr. med. __________) e pertanto negare una reticenza, l’esito della
vertenza non cambierebbe. Non va infatti dimenticato che è sufficiente sottacere
un solo fatto rilevante per conferire all’assicuratore il diritto di recedere
dal contratto per reticenza, come è il caso in esame in relazione alla risposta
alla domanda no. 8.
2.8. Altra condizione perché
l'assicuratore possa validamente disdire un contratto quando si è in presenza
di una reticenza, è il rispetto del termine di quattro settimane impartito
dall'art. 6 cpv. 2 LCA per esercitare il diritto di recedere dal contratto.
In un caso ticinese reso in ambito di previdenza professionale
(STF 9C_1092/2009 del 29 aprile 2011), il Tribunale federale si è pronunciato
sul termine di quattro settimane per potere disdire un contratto assicurativo
in caso di reticenza:
" (…)
4.2 Secondo la giurisprudenza, richiamata anche nella pronunzia
impugnata, il termine di quattro settimane inizia a decorrere dal momento in
cui l'assicuratore è informato su tutti i punti che concernono la reticenza,
ovvero dal momento in cui dispone di informazioni affidabili che gli permettono
di acquisire la certezza che una reticenza è stata commessa; non bastano
semplici sospetti (DTF 118 II 330 consid. 3a pag. 340). Il Tribunale
federale ha comunque precisato che se l'assicuratore rifiuta scientemente di
prendere conoscenza degli elementi costitutivi della reticenza, egli commette
un abuso di diritto (art. 2 cpv. 2 CC) assimilabile alla conoscenza effettiva
(DTF citato consid. 3c pag. 340; cfr. anche Roelli/Keller,
Kommentar zum schweizerischen Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, vol. I,
2a ed., Berna 1968, pag. 139). Nonostante la reticenza, l'assicuratore non può
neppure recedere dal contratto se la reticenza fu da lui provocata (art. 8
cifra 2 LCA), se lui conosceva o doveva conoscere il fatto taciuto (art. 8
cifra 3 LCA; circostanze, queste [cifra 2 e 3], che non ricorrono in concreto
alla luce di quanto esposto sopra al consid. 3) o se ha rinunciato al diritto
di recedere dal contratto (art. 8 cifra 5 LCA). Come correttamente evidenziato dalla
Corte cantonale, spetta all'assicuratore dimostrare di aver rispettato il
termine di rescissione di quattro settimane. Spetta per contro allo stipulante
provare - in ragione dell'inversione dell'onere della prova creata dalla
presunzione di cui all'art. 4 cpv. 3 LCA - che l'assicuratore avrebbe
ugualmente concluso il contratto alle condizioni pattuite se avesse saputo
della omessa o inesatta dichiarazione (consid. 2.4 non pubblicato in DTF 131 III 542, ma pubblicato in Pra 2006
n. 55 pag. 405).".
Nella STF 4A_104/2018 del 12 giugno 2018 (pubblicata in SVR 2019
KV Nr. 2), la nostra Massima istanza ha ribadito che il diritto di disdetta si
estingue quattro settimane dopo che l’assicuratore è venuto a conoscenza della
reticenza (art. 6 cpv. 2 LCA) e che quello di quattro settimane è un termine di
perenzione: la prova della sua osservanza incombe all’assicuratore. Il TF ha
confermato che il termine inizia a decorrere soltanto quando l’assicuratore ha
conoscenza di circostanze attendibili, sicure e inequivocabili, che gli
consentono di concludere per l’esistenza di una violazione dell’obbligo di
annunciare. Semplici presunzioni non sono atte a fare decorrere il termine. Per
l'Alta Corte, una persona giuridica dispone di sufficienti conoscenze di una
fattispecie, se il sapere in questione è disponibile all’interno della propria
organizzazione (cfr. consid. 2.1).
Nel caso in esame,
l’assicuratore ha tempestivamente disdetto per reticenza il contratto. Nel
questionario 24 gennaio 2019 la dr.ssa __________ aveva indicato i periodo di
presa in cura dell’attrice, come pure per quali sintomi (sub doc. 1/J).
L’assicurazione ha scritto
all’attrice informandola del caso di reticenza l’8 febbraio 2019 (doc. 1),
quindi entro le quattro settimane dalla conoscenza dei fatti configuranti,
appunto, la reticenza.
2.9. Accertato
che CV 1 ha validamente sciolto il contratto in parola, occorre esaminare se vi
è un nesso causale tra il fatto taciuto e il danno alla salute verificatosi che
ha causato l’incapacità lavorativa, questo affinché l’assicuratore possa validamente
essere esonerato dall’obbligo di fornire le prestazione assicurative.
Va
ricordato che con la presente petizione AT 1 ha chiesto l’esonero dal pagamento
dei premi per incapacità lavorativa dal 1° dicembre 2018 (scaduto il termine di
attesa di 720 giorni) e l’erogazione di una rendita d’incapacità al guadagno in
seguito a malattia previsto dal contratto assicurativo.
Tali
richieste sono legate alla problematica psichiatrica invalidante [anoressia
nervosa tipo purgativo (ICD 10; F 50.02); disturbo depressivo dovuto al grave
sottopeso con manifestazioni simil depressive (ICD 10; F06.32)] per le quali
l’assicurazione AI, sulla base della perizia __________ del 7 novembre 2018 ha
riconosciuto un’incapacità lavorativa oscillante tra il 50%, l’80%, il 70% ed
infine il 100%, dal 1° dicembre 2016, con diritto a ¾ di rendita dal 1° gennaio
2019 (cfr. decisione 10 luglio 2020 menzionata al consid. 1.2).
Va
qui rimarcato che il danno alla salute causante l’incapacità lavorativa trae origine
dalla problematica ansiosa sottaciuta, così come si evince dall’anamnesi
psicopatologica di cui alla citata perizia psichiatrica.
Essendo
quindi dato il nesso causale, stante la valida rescissione del contratto per
reticenza, l’CV 1 è liberata da fornire le succitate prestazioni.
Ne
consegue che la petizione dev’essere respinta.
2.10. La procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP in relazione all’art. 20
cpv. 1 LPTCA).
Seppur vincente, CV 1 non ha
diritto a ripetibili già per il solo motivo che non è patrocinata da un
avvocato (esterno). Ma anche se lo fosse stata, essa non avrebbe in ogni modo
avuto diritto a ripetibili. Infatti, conformemente alla
giurisprudenza, nessuna indennità per ripetibili è di regola assegnata
alle autorità vincenti o agli organismi con compiti di diritto pubblico (DTF
126 V 149 consid. 4, 118 V 169 consid. 7; per le eccezioni: DTF 112 V 362; RAMI
1992 p. 164; per un caso di previdenza vincolata cfr. SVR 2011 BVG n. 38, p.
140 consid. 5 ed il consid. 7 non pubblicato della citata DTF 138 III 416; cfr.
68 cpv.3 LTF).
Per questi
motivi
dichiara
e pronuncia
1. La
petizione è respinta.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti