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Decisione

34.2020.1

Reticenza. L'assicurata ha omesso d'indicare che prima della conclusione del contratto di previdenza professionale vincolata aveva sofferto di un'affezione psichica e di aver seguito negli ultimi cinque anni una terapia medica. Conferma del rifiuto di erogazione di una prestazione d'invalidità

14 dicembre 2020Italiano35 min

necessari affinché l'assicuratore possa eccezionalmente essere esonerato dall'obbligo

Source ti.ch

Incarto

n.

34.2020.1

BS/sc

Lugano

14 dicembre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sulla petizione del 29 novembre 2019 di

AT 1

rappr. da: RA 1

contro

CV 1

in materia di previdenza professionale

ritenuto in fatto

1.1. In

data 25 giugno 2012 AT 1, classe 1982, dopo la compilazione del questionario

sul suo stato di salute, firmava una proposta d’assicurazione sulla vita sotto

forma di previdenza vincolata (denominata __________) con CV 1 (in seguito: CO

1), la quale fra l’altro prevedeva, con effetto dal 1° agosto 2012, oltre al

versamento di un capitale di decesso, in caso d’invalidità l’esonero del

pagamento dei premi ed il versamento di una rendita annuale di fr. 24’000.-- pagabile

trimestralmente, dopo un termine di attesa di 720 giorni (doc. 1/D). Il 9

luglio 2012 è stata rilasciata la relativa polizza (doc. 1/E).

1.2. Nel

luglio 2013 AT 1 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti. Con

decisione del 19 gennaio 2015, sulla base della perizia 31 ottobre 2014 del

Centro __________ (in seguito: __________; doc. 64 inc. AI), l’Ufficio AI ha

respinto la richiesta di prestazioni non essendo dato l’anno d’incapacità

lavorativa di almeno il 40% in media ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 LAI (doc. 67

inc. AI).

A

seguito del peggioramento delle condizioni di salute, AT 1 ha inoltrato una

nuova domanda AI. Espletati i necessari accertamenti medici, tra cui una

perizia di decorso 7 novembre 2108 del __________ (doc. 110 inc. AI), con

decisione 10 luglio 2020 l’Ufficio AI le ha riconosciuto il diritto a tre

quarti di rendita (per un grado d’invalidità del 65%) con effetto retroattivo

dal 1° gennaio 2019 (doc. 141 e 144 inc. AI).

1.3. In

data 18 gennaio 2019 AT 1 ha inoltrato ad CV 1 una richiesta di prestazioni per

incapacità al guadagno, indicando un’inabilità lavorativa (oscillante tra il 50

ed il 100%) durevole dal dicembre 2016 a causa di un “esaurimento psicofisico” (doc.

1/G).

Con

scritto dell’8 febbraio 2019 CV 1 ha comunicato la rescissione del contratto

ravvisando un caso di reticenza non avendo l’interessata risposto con verità ad

alcune domande sul suo stato di salute. In particolare si trattava delle domande

no. 8 (“Soffre o ha mai sofferto di problemi di salute dovuti a malattie e

infortuni del sistema nervoso (per es. paralisi, epilessia, disturbi nervosi)

degli occhi o della psiche (per es. depressione o stati di ansia o di astenia)

o ha mai tentato il suicidio”) e no. 13 (“Negli ultimi 5 anni si è sottoposto/a

terapie mediche di durata superiore a 4 settimane per problemi di salute fin

qui non citati dovuti a malattia, infortunio o patologia congenita o la sua

capacità lavorativa è attualmente limitata?”) del relativo questionario alle

quali aveva risposto negativamente. Quale motivazione delle – a detta

dell’assicurazione – non veritiere risposte, nel medesimo scritto CV 1 ha

rilevato:

" (…) Per

verificare il diritto a prestazioni abbiamo richiesto informazione mediche

complementare dalla Dr.ssa. __________. Il rapporto del 05.02.2019 della Dr.ssa.

__________ dichiara che Lei ha seguito un trattamento psichiatrico da lei, dal

06.05.2010 al 21.01.2013 e dal 06.06.2017 ad oggi.

Prima della conclusione della proposta d’assicurazione, contratto

valido dal 01.08.2012, esistevano già problemi psichiatrici.

Come sopra indicato le risposte non corrispondono alle

informazioni mediche, il che configura una violazione dell’obbligo di notifica.

Se fossimo stati a conoscenza della effettiva situazione, avremmo rifiutato la

stipula del contratto in oggetto alle condizioni concordate.

Pertanto, richiamandoci all’art. 6 della Legge sul contratto di

assicurazione diamo disdetta dal contratto di assicurazione sulla vita __________

per violazione dell’obbligo di notifica.” (Doc. 1/J)

In

risposta, con lettera 20 febbraio 2019 AT 1 ha spiegato che sino a fine 2012 non

era consapevole della diagnosi di disturbo alimentare (anoressia), di non

essere stata seguita da una psichiatra essendo la signora __________ una

psicologa, che solo all’inizio del 2013 aveva necessitato di un ricovero a seguito

di un crollo psicofisico. Per questi motivi ritiene di avere risposto in modo

veritiero alle domande 8 e 13 del formulario relativo al suo stato di salute.

Opponendosi alla decisione di disdire la polizza assicurativa, l’assicurata ha

chiesto che la richiesta di prestazioni per incapacità al guadagno venga

accolta (doc. G).

Con

lettera 1° marzo 2019 CV 1 le ha risposto rilevando che, indipendentemente dal

fatto che la dr.ssa __________ sia psichiatra o meno, al momento della

sottoscrizione del contratto (giugno 2012) era già in trattamento psicoterapeutico

presso la succitata, iniziato nel 2010. Nel medesimo scritto l’assicurazione

rileva inoltre che nella domanda di rendita AI del 18 febbraio 2018 AT 1 aveva

dichiarato di soffrire di diverse malattie mentali da oltre 20 anni. Per questi

motivi CV 1 ha confermato la disdetta del contratto (sub doc. G).

Il

3 maggio 2019 AT 1, rappresentata dall’avv. RA 1, ha ribadito di aver risposto

alle due domande in modo veritiero e ha di conseguenza contestato la

rescissione della polizza per reticenza (sub doc. G).

L’11

luglio 2019 CV 1 ha confermato la rescissione del contratto (sub doc. G).

Il

29 novembre 2019 AT 1, per il tramite dell’avv. RA 1, ha inoltrato alla Pretura

di __________ un’istanza di conciliazione chiedendo la condanna di CV 1 al

versamento delle prestazioni in caso d’inabilità lavorativa, in particolare

della rendita di fr. 24'000.-- annui e l’esonero dal pagamento dei premi a far

da tempo dal 1° dicembre 2018 (I).

Con

scritto 7 gennaio 2020 l’avv. RA 1 ha ritirato l’istanza di conciliazione,

poiché trattandosi di una vertenza legata ad un contratto di previdenza professionale,

la stessa andava inoltrata al Tribunale cantonale delle assicurazioni.

Di

conseguenza l’8 gennaio 2020 la Pretura di __________ ha stralciato dai ruoli

la procedura di conciliazione.

1.4. Con

scritto 20 gennaio 2020 AT 1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato

al TCA la succitata istanza poiché “trattandosi di una controversia ai sensi

dell’art. 73 LPP, la procedura avrebbe infatti dovuto essere avviata dinnanzi a

codesto Tribunale delle assicurazioni. Conformemente all’art. 63 CPC, e a

salvaguardia della litispendenza, l’istanza viene quindi reinoltrata nel

termine di 30 giorni dalla comunicazione di ritiro dell’azione per incompetenza

del Tribunale adito”.

1.5. Trattata

da questo Tribunale l’”istanza” alla stregua di una petizione ex art. 73 LPP ed

intimata ad CV 1, con risposta di causa del 10 febbraio 2020 quest’ultima ne ha

chiesto la reiezione.

Con

riferimento al dossier AI, l’assicurazione rileva in particolare come l’attrice

sia stata totalmente inabile quale insegnante dal 16 aprile 2012 fino alla fine

dell’anno scolastico e che pertanto al momento della sottoscrizione della

proposta di assicurazione e del questionario sullo stato di salute (il 25

giugno 2012) essa era inabile al lavoro al 100% da più di due mesi. Rileva

altresì che dalla documentazione medica si evince che molto prima del giugno

2012, ossia dall’età adolescenziale, l’attrice presentava disturbi alimentari e

difficoltà relazionali psicologiche e che di conseguenza al momento della proposta

assicurativa non poteva dichiararsi sana al 100%. In tal modo essa ha reso una

dichiarazione falsa alla domanda no. 8 del questionario medico.

La

convenuta ritiene altrettanto falsa la risposta data alla domanda no. 13 del

questionario. Sempre con riferimento alla documentazione medica contenuta negli

atti AI, in particolare dalla perizia psichiatrica del 31 ottobre 2014, l’assicurazione

sottolinea che il 6 maggio 2010 AT 1 aveva iniziato presso la dr.ssa __________

una cura per malattia e per i disturbi alimentari e non, come affermato

dall’attrice, solo per disagi emotivi legati a problemi lavorativi e famigliari.

Per

questi motivi l’assicurazione ritiene giustificata la rescissione del contratto

per reticenza.

La

convenuta sottolinea inoltre che, a prescindere che si tratti di un caso di

reticenza o meno, nell’incarto AI risulta documentato un grado d’incapacità al

guadagno del 35%, non conferente il diritto a prestazioni d’invalidità.

1.6. Con

replica del 28 febbraio 2020 l’attrice ribadisce la non validità della disdetta

della polizza e la richiesta di versamento delle prestazioni previste per l’incapacità

al guadagno.

Rileva

nuovamente che i periodi d’inabilità lavorativa, precedenti al luglio 2012 non

erano legati a disturbi alimentari e che al momento di stipulare la proposta di

assicurazione non era inabile al lavoro quale docente, avendo continuato, dopo

il 15 giugno 2012 (conclusione dell’anno scolastico) a svolgere altre attività

lucrative, vale a dire presso la casa __________ di __________, alla __________

come giornalista e come indipendente. Rileva altresì che sino al suo ricovero

nel 2013 i medici non le avevano diagnosticato alcuna malattia psichica e

quindi non sapeva e non era consapevole di soffrirne. Sostiene pertanto di non

aver dichiarato il falso nel rispondere negativamente alla domanda no. 8 volta

a sapere se soffrisse o avesse sofferto di malattie del sistema nervoso, degli

occhi o della psiche.

L’attrice

ritiene inoltre che non vi è stata alcuna reticenza nel rispondere negativamente

alla domanda no. 13. Rileva che nel 2010 ha iniziato presso la psicologa dr.ssa

__________, che non è medico, una psicoterapia non a causa dei disturbi

alimentari ma per problemi lavorativi e famigliari. Non trattandosi quindi di

una terapia medica, a mente dell’attrice la terapia presso la succitata

psicologa non doveva essere segnalata.

Da

ultimo, AT 1 evidenzia che l’AI non ha ancora deciso in merito ad un’eventuale

rendita e che la perizia psichiatrica eseguita nel 2018 accerta un’inabilità al

lavoro dell’80% dal 1° dicembre 2016 (VI).

1.7.

Con duplica AT 1 ribadisce in sostanza le proprie argomentazioni esposte nella

risposta di causa (VIII).

1.8. Il

TCA ha richiamato dall’Ufficio AI gli atti relativi all’attrice, concedendo il

1° settembre 2020 alle parti la facoltà di consultarli e di presentare

osservazioni in merito (XIV).

Il

7 ottobre 2020 l’attrice ha preso posizione (XVIII), mentre la convenuta è

rimasta silente.

1.9 Il

27 ottobre 2020 questa Corte ha chiesto a AT 1, per il tramite della sua

legale, delle delucidazioni in merito alle assenze durante gli anni scolastici

2010/2011 e 2011/2012 (XIX). Il 4 novembre 2020 l’attrice ha risposto,

allegando lo scritto 30 ottobre 2020 del medico curante (XX).

Interpellato

dal TCA, il 17 novembre 2020 la convenuta ha trasmesso le proprie

considerazioni in merito al succitato accertamento (XXII).

considerato in diritto

in ordine

2.1. Oggetto

del contendere è sapere se CV 1 deve essere condannata a versare a AT 1

prestazioni dovute all’inabilità lavorativa per malattia, in particolare l’esonero

del pagamento dei premi dal 1° dicembre 2018 e l’erogazione di una rendita

d’invalidità di annui fr. 24'000.-- a seguito della problematica psichiatrica

accertata dall’AI.

Occorre

preliminarmente accertare la validità o meno della rescissione per reticenza da

parte di CV 1 della polizza sulla vita __________.

È

incontestato che si tratti di una forma di previdenza vincolata (pilastro 3A)

di cui all’art. 1 dell’Ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali

per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP3) in relazione

all’art. 82 cpv. 2 LPP.

Infatti,

non solo la polizza fa chiaro riferimento ad una assicurazione di previdenza

vincolata secondo l’art. 82 LPP, ma dal tenore della stessa si rilevano alcuni

tipici elementi di tale forma previdenziale: sono assicurati un capitale in

caso di vita dopo il 1° maggio 2046 (anno di compimento del 64esimo anno di età

dell’attrice, nata il __________ 1982), di decesso e d’incapacità al guadagno; è

prevista la liberazione del premio in caso d’incapacità al guadagno; i beneficiari

sono, oltre allo stipulante, in caso di decesso i suoi eredi (coniuge,

discendenti diretti, genitori, fratelli e sorelle).

Giusta l'art. 73 cpv. 1

LPP ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide

sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi

diritto. Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle

assicurazioni (art. 4 cpv. 1 della Legge concernente la vigilanza sugli

istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni, entrata in vigore il

1° gennaio 2012; RL 852.100). Con riferimento alla competenza territoriale,

secondo l’art. 73 cpv. 3 LPP il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del

convenuto o nel luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto.

Dal 1° gennaio 2005 (1arevisione

della LPP), a seguito dell’estensione della competenza del Tribunale di ultima

istanza cantonale a controversie previdenziali con istituti (segnatamente

fondazioni bancarie o istituti

d’assicurazione) che garantiscono il

mantenimento della previdenza ai sensi degli artt. 4 cpv. 1 e 26 cpv. 1 LFLP

(art. 73 cpv. 1 lett. a LPP) e a controversie con istituti (segnatamente quelli

che offrono forme di previdenza riconosciute ai sensi dell’OPP3), risultanti

dall’applicazione dell’art. 82 cpv. 2 LPP (art. 73 cpv. 1 lett. b LPP), la

competenza dei tribunali ex art. 73 LPP è riconosciuta anche per le liti

concernenti la previdenza vincolata (pilastro 3A) (cfr. Messaggio concernente

la 1a revisione della LPP del 1° marzo 2000, BBl 2000, p. 2386 seg; STF

9C_1092/2009 del 29 aprile 2011 consid. 2; cfr. anche Stauffer, Berufliche

Vorsorge, 2012, n. 1933 pag. 732). Il TF ha ammesso per le contestazioni

in materia di previdenza vincolata il foro alternativo del domicilio del

proponente (STF 9C_944/2008 del 30 marzo 2009 consid. 5.4; Ulrich und Laurenz, in Schneider/Geiser/Gächter, Kommentar zum BVG

und FZG, 2019, art. 73 n. 105, pag. 1612).

Essendo

l’attrice domiciliata nel Cantone Ticino e trattandosi di una controversia riguardante

la previdenza professionale vincolata (pilastro 3A), è data la competenza

territoriale e materiale del TCA (cfr. STF 9C-680/2011 del 11 maggio 2012

consid. 1.1; cfr. art. 4 cpv. 2 lett. b della Legge concernente la vigilanza

sugli istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni; RL 852.100).

nel merito

2.2. Come

visto sopra, tra le parti è stato sottoscritto un contratto di assicurazione di

previdenza professionale vincolata.

A

differenza di quanto previsto per la previdenza professionale obbligatoria, nel

cui ambito non è possibile introdurre delle riserve sulla copertura dei rischi

morte e invalidità (RCC 1986 p. 525; Stauffer, Rechtssprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1996 p. 26; DTF 115 V 215 e

223 consid. 6), nella previdenza più estesa (sovra o preobbligatoria) così come,

per analogia, nel pilastro 3A vincolato, gli istituti di previdenza o

assicurativi, oltre ad avere la facoltà di assicurare la capacità residua di

guadagno delle persone invalide, possono introdurre delle riserve (DTF 138 III

415 consid. 4 con la giurisprudenza citata; cfr. pure SZS 2000 p. 62-63; SZS

1998 p. 308; STFA del 14 maggio 1997 in re G p. 6 consid. 3 pubbl. in SZS 1998

p. 372; DTF 119 V 283ss.). In questo ambito, quindi, i fondi di previdenza,

rispettivamente le assicurazioni, possono far dipendere dallo stato di salute

dell’assicurato la sua adesione all’assicurazione (SZS 2000 p. 62; STFA del 14

maggio 1997 in re G p. 6 consid. 3 pubbl. in SZS 1998 p. 372; vedi pure consid.

2.12 in fine). A tale scopo e per potere apprezzare adeguatamente il rischio,

gli istituti di previdenza sono in linea di massima legittimati a formulare

domande ben precise sullo stato di salute del proponente alle quali

quest'ultimo è tenuto a rispondere in maniera veritiera. Se ciò non avviene,

l'assicurato incorre in una falsa dichiarazione e deve, se del caso, sopportare

le conseguenze della reticenza. In assenza di specifiche disposizioni

statutarie o regolamentari, nell'ambito della previdenza più estesa (e quindi

nella previdenza del pilastro 3A;

cfr. STF 9C_702/2018 del 16 maggio 2019 consid. 3.2), la reticenza e le

sue conseguenze si determinano per analogia secondo le regole degli art. 4

segg. LCA (DTF 138 III 415 consid. 4 con riferimento a SVR 2011 BVG n. 38 p.

140; 2009 BVG n. 12 p. 37; STF 9C_1092/2009 del 29

aprile 2011; STF 9C_80/2010 del 6 ottobre 2010 consid. 3.1, pubblicata

in SVR 2011 BVG nr. 19, con riferimento a DTF 130 V 9 consid. 2.1 p. 11).

2.3. Ai sensi dell’art. 9.1 cpv.1 relativo agli “Obblighi di

collaborazione alla stipula del contratto” delle Condizioni generali (CG) __________

(doc. 1/F) “è necessario fornire risposte corrette, complete e veritiere a

tutte le domande formulate da CV 1 nella proposta. Anche i terzi chiamati a

rispondere a eventuali domande sono tenuti a fornire informazioni corrette,

complete e veritiere, poiché da tale condotta dipendono la sussistenza e la

portata della copertura assicurativa”.

Il capoverso 3

dello stesso articolo dispone che “qualora il contrante o i terzi non

abbiano risposto alle domande in modo corretto, completo e veritiero, CV 1 è

autorizzata a disdire il contratto tramite dichiarazione scritta”.

Infine, il cpv. 4

della stessa norma prevede che “se il contratto è stato risolto mediante

disdetta, decade anche l’obbligo di prestazione di CV 1 per i danni già

verificatesi sulla cui insorgenza o

entità abbiano influito risposte non

corrette, incomplete o non veritiere alle domande”.

Le succitate norme

regolamentari corrispondono in sostanza agli art. 4 e 6 della Legge sul

contratto d’assicurazione (LCA).

L’art. 4 LCA dispone:

"

1 Il proponente deve dichiarare per iscritto

all'assicuratore, sulla scorta di un questionario o in risposta ad altre domande

scritte, tutti i fatti rilevanti per l'apprezzamento del rischio, in quanto e

come gli sono o gli devono essere noti alla conclusione del contratto.

2 Sono rilevanti i fatti che possono influire sulla

determinazione dell'assicuratore a conchiudere il contratto o a conchiuderlo

alle condizioni convenute.

3 Si presumono rilevanti i fatti in merito ai quali

l'assicuratore abbia formulato per iscritto delle questioni precise, non

equivoche."

Il mancato rispetto di questa

norma, vale a dire dell’obbligo di notifica, comporta, o può comportare a

determinate condizioni, una reticenza.

Infatti, l'art. 6 LCA stabilisce

" 1 Se alla conclusione del contratto chi era tenuto a

fare la dichiarazione ha dichiarato inesattamente o taciuto un fatto rilevante

che conosceva o doveva conoscere e a proposito del quale era stato interpellato

per scritto, l’assicuratore ha il diritto di recedere dal contratto, in forma

scritta. Il recesso ha effetto dal momento in cui perviene allo stipulante.

2 Il diritto di recesso si estingue quattro settimane

dopo che l’assicuratore è venuto a conoscenza della reticenza.

3 Quando il contratto è sciolto per recesso in virtù

del capoverso 1, l’obbligo dell’assicuratore di fornire la sua prestazione si

estingue anche per i danni già intervenuti, se il fatto che è stato oggetto

della reticenza ha influito sull’insorgere o la portata del danno. Se ha già

fornito prestazioni per un siffatto sinistro, l’assicuratore ha diritto a

restituzione.

4 In caso

di recesso da un contratto d’assicurazione sulla vita, riscattabile secondo la

presente legge (art. 90 cpv. 2), l’assicuratore fornisce la prestazione

prevista in caso di riscatto.

Va qui precisato che

secondo la giurisprudenza federale l’esistenza di un nesso causale fra il fatto

taciuto o inesattamente dichiarato ed il sinistro intervenuto (condizione

prevista dal cpv. 3) influisce unicamente

sull’obbligo di fornire la prestazione a seguito di reticenza (art. 6 cpv. 3

LCA), ma non anche sulla validità della disdetta del contratto in quanto tale,

disciplinata dall’art. 6 cpv. 1 e 2 LCA (DTF 138 III 416). In altre parole: con

la rescissione del contratto per reticenza ai sensi del cpv. 1 si estingue

l'obbligo di prestazione non solo - come è logico che sia - per i sinistri non

ancora verificatisi, ma anche - e qui risiede la particolarità - per quelli già

intervenuti, a condizione però che l'insorgenza o l'estensione di questi ultimi

(e nient'altro) siano connessi alla reticenza.

Anche il Messaggio del

Consiglio Federale sulla modifica dell’art. 6 LCA rileva in proposito che se il contratto è sciolto a seguito di un caso di reticenza (cpv. 1)

l'assicuratore è libero dall'obbligo di prestazioni solo per i sinistri (già

intervenuti) la cui insorgenza o l'estensione siano connessi alla reticenza

(cpv. 3), mentre il suo obbligo di fornire la prestazione rimane intatto -

nonostante la rescissione del contratto - se la reticenza non ha influito

sull'insorgenza del sinistro o l'estensione della prestazione da fornire (cfr.

FF 2003 3298 n. 2.2.2 ad art. 6 e 8).

Fatti

I due aspetti

(diritto di recesso, da un lato, e necessità di un nesso causale, dall'altro)

vanno dunque chiaramente distinti. Entrambi configurano dei presupposti

necessari affinché l'assicuratore possa eccezionalmente essere esonerato dall'obbligo

di fornire la propria prestazione in relazione a un evento già realizzatosi (art.

6 cpv. 3 LCA). L'esistenza del nesso causale non può però in alcun modo

condizionare anche la validità della disdetta in quanto tale (DTF 138 III 416

consid. 6.4).

La validità in quanto tale della

disdetta di un assicuratore - disciplinata dai cpv. 1 e 2 dell'art. 6

LCA - non può quindi essere vincolata anche alla condizione - posta dall'art. 6

cpv. 3 LCA

- che il fatto oggetto della reticenza abbia influito sull'insorgere

o la portata del sinistro. Tale condizione può tutt'al più incidere

sull'obbligo dell'assicuratore di fornire la sua prestazione per gli eventi

assicurati già realizzatisi.

2.4. Siccome, come esposto, l'esistenza di un nesso causale tra il fatto taciuto o inesattamente

dichiarato ed il danno alla salute intervenuto influisce unicamente

sull'obbligo dell'assicuratore di fornire la prestazione a seguito di reticenza

(art. 6 cpv. 3 LCA), ma non anche sulla validità della disdetta del contratto

Considerandi

in quanto tale, disciplinata dall'art. 6 cpv. 1 e 2 LCA, occorre nel caso

concreto in primo luogo verificare se siano dati i presupposti, come sostiene l’assicuratore,

per riconoscere l'esistenza di una reticenza e disdire il contratto.

Occorre

poi verificare, in caso di confermata reticenza, se vi è un nesso causale tra

il fatto taciuto o inesattamente dichiarato ed il danno alla salute già

verificatosi che ha causato l’incapacità lavorativa. Solo in caso positivo l’assicurazione

è liberata da fornire le prestazioni contrattuali.

2.5

Secondo

CV 1 l’attrice avrebbe risposto negativamente e non in modo veritiero alle

domande no. 8 (“Soffre o ha mai sofferto di problemi di salute dovuti a

malattie e infortuni del sistema nervoso (per es. paralisi, epilessia, disturbi

nervosi) degli occhi o della psiche (per es. depressione o stati di ansia o di

astenia) o ha mai tentato il suicidio”) e no. 13 (“Negli ultimi 5 anni

si è sottoposto/a terapie mediche di durata superiore a 4 settimane per

problemi di salute fin qui non citati dovuti a malattia, infortunio o patologia

congenita o la sua capacità lavorativa è attualmente limitata?”) del

questionario sul suo stato di salute compilato il 25 giugno 2012.

L’assicurazione sostiene che l’attrice ha omesso di indicare che al momento

della stipula del contratto soffriva di una problematica alla psiche (disturbi

alimentari) e che, con riferimento allo scritto 5 febbraio 2019 della dr.ssa __________,

dal 2010 seguiva una psicoterapia (doc. 1/J).

L’attrice

sostiene in sintesi che al momento della compilazione del questionario di

salute non era consapevole della sua problematica della psiche e che la terapia

seguita non era medica essendo stata fornita da una psicologa (dr.ssa __________)

Dispositivo

e non da una psichiatra. Per questi motivi ritiene pertanto di aver risposto in

modo veritiero alle domande no. 8 e 13 del questionario.

2.6. Secondo il TF, per potere

giudicare se il proponente è incorso in una reticenza, non sono da considerare

né dei criteri puramente soggettivi né dei criteri puramente oggettivi. La

legge non si accontenta infatti che il proponente si limiti a comunicare

all'assicuratore i fatti rilevanti per l'apprezzamento del rischio di cui è

effettivamente a conoscenza, ma gli impone pure di dichiarare quei fatti importanti

che gli devono essere noti, indipendentemente dalla sua conoscenza effettiva

del fatto concreto, ritenuto che nell'applicazione di questo secondo criterio

si deve tenere conto delle cosiddette circostanze particolari del caso (DTF 136

III 337 consid. 2.3 con riferimento a DTF 118 II 333 consid. 2b, 116 II 338

consid. 1c, 96 II 204; per un caso in cui è stata negata una reticenza: cfr.

STF 4A_81/2011 del 28 aprile 2011, trattasi di lombalgie croniche). Ciò

significa, ad esempio, che occorre prendere in considerazione la situazione

personale dell'assicurato, con particolare riferimento al suo grado di

intelligenza e di formazione, nonché alla sua esperienza (DTF 118 II 333

consid. 2b; DTF 109 II 60 consid. 2b) e della situazione del proponente, ritenuto

comunque che il grado di diligenza nell'adempimento dell'obbligo d'informazione

va anche esaminato e giudicato sotto il profilo della buona fede, pure

applicabile in campo assicurativo. In altri termini, ciò che conta non è l'esattezza

oggettiva, ma la correttezza soggettiva della dichiarazione che il proponente è

in grado di rendere ritenuta la sua situazione personale.

L'Alta Corte (STF

4D_80/2008, consid. 2.1.3; DTF 134 III 511, consid. 3.3.4) ha stabilito che l'art. 4 cpv. 3 LCA istituisce la presunzione che i fatti a proposito

dei quali l'assicuratore ha posto per

iscritto delle domande precise, non equivoche, sono dei fatti importanti per l'apprezzamento del rischio ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 e 2 LCA, ossia dei fatti idonei ad

influire sulla decisione dell'assicuratore

di concludere il contratto o di concluderlo alle condizioni concordate. Questa

presunzione tende a facilitare la prova dell'importanza di un fatto per la conclusione del contratto alle condizioni

previste, rovesciando l'onere della

prova (DTF 118 II 333 consid. 2a e riferimenti). Rimane comunque possibile, per

il proponente, provare che l'assicuratore

avrebbe concluso il contratto alle condizioni concordate anche se fosse stato a

conoscenza del fatto che il proponente ha omesso di dichiarare o ha dichiarato

in modo inesatto (DTF 92 II 342 consid. 5).

Va

aggiunto che, secondo la giurisprudenza federale, colui che omette di segnalare

delle indisposizioni sporadiche che può ragionevolmente ed in buona fede

considerare come senza importanza e passeggere, senza doverle ritener causa di

ricadute o dei sintomi di una imminente malattia algica, non viola il suo

obbligo di informazione (STF 9C_768/2016 del 15 marzo 2017 consid. 6.2; DTF 136 III 334 consid. 2.4; DTF 134 III 511 consid. 3.3.4; DTF

116 II 338 consid. 1b).

2.7. Nell'evenienza

concreta, occorre pertanto esaminare se correttamente l’attrice aveva risposto

negativamente alle domande no. 8 e no. 13 del questionario sul suo stato di

salute, compilato il 25 giugno 2012, allegato alla proposta assicurativa.

Va in primo luogo osservato

che la problematica alimentare di cui l’attrice soffre era presente molto prima

del giugno 2012.

In particolare la

psichiatra dr.ssa med. Tomissich, attiva presso l’Ospedale __________ di __________

(in seguito: __________), riferisce che il disturbo alimentare era sorto

all’età di 15 anni (“Ha iniziato all’età di 15 anni a mangiare e vomitare

tutti i giorni dopo i pasti senza che i suoi genitori se ne accorgessero. Ciò

che spinge AT 1 a vomitare è il suo bisogno di liberare l’ansia che avverte

nello stomaco ….” ; cfr. rapporto 19 settembre 2013, pag. 102 inc. AI =

doc. 1/L) e che pertanto tale problematica “sussiste da molti anni

“(cfr. rapporto 30 gennaio 2014, pag. 96 inc. AI = doc. 1/M).

Il medico curante, dr.ssa

med. __________, rileva che “la paziente presenta un disturbo alimentare

dall’età adolescenziale” (cfr. rapporto 20 novembre 2013, pag. 79 inc. AI =

doc. 1/N), che “(…) presenta da due decenni un grave disturbo alimentare

(anoressia/bulimia)” (cfr. rapporto 18 aprile 2018, pag. 192 inc. AI = doc.

1/O).

Nella perizia 31

ottobre 2014 del __________ si legge che:

" Con

l'aiuto del medico curante, al rientro in Ticino, emerge o per lo meno viene

evidenziata la problematica che la affligge da diversi anni e viene indirizzata

a frequentare il gruppo __________ di __________ dove è presente la Dr.ssa __________.

L'assicurata sembra essere giunta quindi all'attenzione clinica

dopo molti anni dal disturbo alimentare, di fronte ad una condizione divenuta

oramai cronica. Frequentare gli incontri del gruppo le avrebbero permesso di

“accettare consapevolmente” la

malattia che oramai la affliggeva da tanto tempo.” (pag. 156 inc.

AI = doc. 1/T).

Va

qui rilevato che la dr.ssa. __________ è fra l’altro specializzata in adulti

affetti da problematiche nella sfera ansiosa e depressiva - affettiva e in

adulti affetti da disturbi alimentari (anoressia, bulimia) e dal 2009 è

psicologa e psicoterapeuta FSP-ATP presso i). Inoltre, la dr.ssa __________

ha avuto in terapia l’attrice dal 6 maggio 2010 al 21 gennaio 2013 e dal 6

giugno 2017 in avanti, fra l’altro per “umore depresso, disturbo alimentare

e disturbi della sfera ansiosa”, come risulta dalle risposte date dalla stessa

psicologa al questionario 24 gennaio 2019 di CV 1 (sub doc. 1/J).

Nello

scritto 14 febbraio 2019 all’assicurazione CV 1 la dr.ssa med. __________,

medico curante, ha precisato che “nel 2010 ho consigliato alla paziente un

supporto psicologico a causa di problematiche lavorative e famigliari,

consiglio che la paziente ha seguito” (sub doc. 1/K). Il 15 febbraio 2019

la psicologa ha, fra l’altro, fatto presente che “i primi due anni e mezzo

della presa a carico sono stati focalizzati su disagi famigliari-lavorativi.

Successivamente, nell’ultimo trimestre del 2012 sono emerse problematiche di

tipo alimentare” (sub doc. 1/K).

Nella

perizia di decorso del 7 novembre 2018 del __________ si legge:

" L'esordio

del disturbo della condotta alimentare viene fatto risalire verso i 15-16 anni

quando inizia a procurarsi il vomito all'insaputa dei genitori, a restringere

sempre di più l'alimentazione fino a quando il suo peso raggiunge i 47-48 kg.

Non viene seguita da nessuno fino a quando nel 2012 si rivolge al Dr. __________,

nutrizionista, il quale l'affida alla psicologa __________ con la quale inizia

a compilare un diario alimentare e l'assicurata afferma che vergognandosi molto

del fatto che si autoprocurava il vomito, per non scrivere questo, inizia a

restringere ancora di più per paura di aumentare troppo di peso e lì vi è un

ulteriore dimagrimento con netto sottopeso. Viene quindi ricoverata all'unità

dei Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA), presso Ì’__________ di __________

dal 21.1.2013 al 30.8.2013” (rapporto 7 novembre 2018, pag. 350 = doc. 1/Q).

Contrariamente a quanto

riportato nella perizia __________ del 2018, l’attrice si era rivolta alla

dr.ssa __________ prima del 2012, vale a dire già nel 2010 – come dichiarato

dalla psicologa stessa nel succitato questionario 24 gennaio 2019 di CV 1 (con

inizio della terapia al 6 maggio 2010; doc. 1/J) – su indicazione della dr.ssa

med. __________ (cfr. rapporto medico 14 febbraio 2019 all’assicurazione, sub

doc. 1/K).

Quindi,

almeno due anni prima della sottoscrizione della proposta assicurativa (25

giugno 2012) l’attrice aveva iniziato una psicoterapia.

L’assicurazione CV 1 rileva

che AT 1 nella prima domanda di prestazioni AI (il 27 giugno 2013) aveva

indicato di soffrire da anni di anoressia nervosa (cfr. pag. 9 inc. AI) e quindi

sostiene che l’attrice aveva coscientemente omesso d’indicare nel questionario

la malattia della psiche.

Occorre tuttavia precisare

che solo in occasione del ricovero di gennaio 2013 presso l’__________ è stata

diagnosticata un’anoressia nervosa di tipo bulimico (ICD 10 F 50.0) e che sino a

quel momento l’attrice non ne era consapevole.

A tal riguardo va fatto

riferimento allo scritto 13 febbraio 2019 della psichiatra dr.ssa med. __________

(che l’aveva in cura durante il ricovero all’__________ del gennaio 2013) ad CV

1, in cui la specialista ha in particolare evidenziato:

" Il

ricovero è stato effettuato nel mese di gennaio 2013 e in quell’occasione è

stata fatta la diagnosi Anoressia Nervosa di tipo bulimico (disturbo alimentare

psicogeno). Fino ad allora la paziente non era consapevole della malattia e in

seguito non riusciva ad accettare di avere una diagnosi di tipo psichico.

Desidero informarvi che vi sono alcune patologie come l'anoressia,

dove la persona che ne soffre non è consapevole di avere tale problema e

continua a negarlo perché non si rende conto della situazione. Sono malattie

che si insinuano gradualmente nelle quotidianità della persona la quale impara

a convivere ignara

di soffrire di un disturbo importante e gravemente dannoso per la

salute.” (Sub doc. 1/K).

Anche nel già citato scritto

14 febbraio 2019, sempre all’assicurazione CV 1, la dr.ssa med. __________ ha

sostenuto che fino al ricovero presso l’__________ la sua paziente “non era

consapevole del problema alimentare di cui ha avuto, solo allora la diagnosi”

(doc. 1/K).

Quanto riportato sopra,

trova conferma nella perizia 3 ottobre 2014 del __________ dove, con

riferimento al rapporto di degenza presso l’__________, si legge: “durante

il percorso effettuato presso l’ospedale sono state affrontate grosse

difficoltà psicologiche legate a difficoltà nell’instaurare rapporti e

difficoltà nel continuare il percorso nell’acquisizione della consapevolezza

della malattia” (pag. 102 inc. AI). Nella stessa perizia si rileva che “del

“problema” per decenni non ha [la peritanda, n.d.r.] avuto

consapevolezza, riferisce di non essersi mai interrogata del fatto che questo

potesse, per lei, rappresentare un disturbo” (pag. 156 inc. AI).

Tuttavia, con riferimento

all’accertamento del TCA – volto a sapere i motivi delle assenze,

rispettivamente delle incapacità lavorative per malattia negli anni scolastici

2010/2011 e 2011/2012 risultanti dal questionario del datore di lavoro del 17

ottobre 2013 (doc. 31 inc. AI = doc. 1/I) –, nello scritto 30 ottobre 2020 il

medico curante ha segnatamente precisato che nel periodo 16 aprile 2012 – 6

giugno 2012 vi è stato un “peggioramento psicologico, la paziente lamentava

astenia, difficoltà di concentrazione, crisi di ansia, era allora seguita da

una psicologa ed in seguito anche dal Dr. __________ e da una dietista”,

indicando che “in quel periodo era chiaramente evidente per i suoi terapisti

un disturbo alimentare. La signora AT 1 per contro negava questo problema” e

che “secondo la paziente il malessere da lei lamentato allora era da

ricondurre a un esaurimento (stanchezza, apatia, insonnia, ansie…)” (XX1).

Orbene,

anche se al momento della compilazione del questionario l’attrice, nonostante il

continuo “autoprocurarsi il vomito”, non fosse effettivamente consapevole del

suo disturbo alimentare e tantomeno della diagnosi posta, ciò non è tuttavia

rilevante poiché secondo il tenore della domanda no. 8 del questionario

andavano indicati “problemi di salute dovuti a malattie (…) del

sistema nervoso (per es. paralisi, epilessia, disturbi nervosi) degli occhi o della

psiche (per es. depressione o stati di ansia o di astenia)”. L’attrice

non avrebbe quindi dovuto rispondere negativamente. Infatti, il proprio

malessere l’attrice l’ha segnatamente attribuito, come rilevato dal medico

curante, alle crisi di ansia. Va poi ricordato che l’attrice prima della

sottoscrizione della proposta assicurativa (25 giugno 2012) era stata reduce da

un periodo di malattia di oltre 4 settimane, come riportato dalla dr.ssa med. __________

nel succitato scritto del 30 ottobre 2020, dovuto al “peggioramento

psicologico, la paziente lamentava astenia, difficoltà di concentrazione, crisi

di ansia” (sottolineatura del redattore).

Va

poi ricordato che dal 2010 l’attrice seguiva una psicoterapia presso la psicologa

dr.ssa __________, la quale, come riportato sopra, è specializzata nel

trattamento di problematiche alimentari. Certo, nello scritto 15 febbraio 2019

all’assicurazione (sub doc. 1/K) la specialista aveva sostenuto che i primi due

anni e mezzo della presa a carico erano “focalizzati

su disagi famigliari-lavorativi” e che solo

nell’ultimo trimestre 2012 (quindi successivamente alla compilazione del

questionario) erano “emerse problematiche di tipo alimentare” ancorché,

come visto, le menzionate problematiche fossero presenti sin dall’adolescenza.

Non va tuttavia

dimenticato che l’attrice, come specificato dalla dr.ssa med. __________ nel

citato rapporto 30 ottobre 2020, durante il periodo 16 aprile 2012 – 6 giugno

2012 presentava una totale incapacità lavorativa (quindi per oltre 4 settimane

e poco prima della compilazione del questionario dello stato di salute) ed era in

cura dalla citata psicologa ma pure dal dr. med. __________, nutrizionista. Si

trattava pertanto di terapie mediche. In queste circostanze, l’attrice non avrebbe

dovuto rispondere negativamente alla domanda no. 13 (Negli ultimi 5 anni si

è sottoposto/a terapie mediche di durata superiore a 4 settimane per problemi

di salute fin qui non citati dovuti a malattia, infortunio o patologia congenita).

Certo, come evidenziato dall’attrice, la dr.ssa __________ non è un medico

psichiatra. Volendo pertanto escludere, per ipotesi di lavoro,

dall’interpretazione “terapia medica” la psicoterapia (come anche le cure

seguite dal dr. med. __________) e pertanto negare una reticenza, l’esito della

vertenza non cambierebbe. Non va infatti dimenticato che è sufficiente sottacere

un solo fatto rilevante per conferire all’assicuratore il diritto di recedere

dal contratto per reticenza, come è il caso in esame in relazione alla risposta

alla domanda no. 8.

2.8. Altra condizione perché

l'assicuratore possa validamente disdire un contratto quando si è in presenza

di una reticenza, è il rispetto del termine di quattro settimane impartito

dall'art. 6 cpv. 2 LCA per esercitare il diritto di recedere dal contratto.

In un caso ticinese reso in ambito di previdenza professionale

(STF 9C_1092/2009 del 29 aprile 2011), il Tribunale federale si è pronunciato

sul termine di quattro settimane per potere disdire un contratto assicurativo

in caso di reticenza:

" (…)

4.2 Secondo la giurisprudenza, richiamata anche nella pronunzia

impugnata, il termine di quattro settimane inizia a decorrere dal momento in

cui l'assicuratore è informato su tutti i punti che concernono la reticenza,

ovvero dal momento in cui dispone di informazioni affidabili che gli permettono

di acquisire la certezza che una reticenza è stata commessa; non bastano

semplici sospetti (DTF 118 II 330 consid. 3a pag. 340). Il Tribunale

federale ha comunque precisato che se l'assicuratore rifiuta scientemente di

prendere conoscenza degli elementi costitutivi della reticenza, egli commette

un abuso di diritto (art. 2 cpv. 2 CC) assimilabile alla conoscenza effettiva

(DTF citato consid. 3c pag. 340; cfr. anche Roelli/Keller,

Kommentar zum schweizerischen Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, vol. I,

2a ed., Berna 1968, pag. 139). Nonostante la reticenza, l'assicuratore non può

neppure recedere dal contratto se la reticenza fu da lui provocata (art. 8

cifra 2 LCA), se lui conosceva o doveva conoscere il fatto taciuto (art. 8

cifra 3 LCA; circostanze, queste [cifra 2 e 3], che non ricorrono in concreto

alla luce di quanto esposto sopra al consid. 3) o se ha rinunciato al diritto

di recedere dal contratto (art. 8 cifra 5 LCA). Come correttamente evidenziato dalla

Corte cantonale, spetta all'assicuratore dimostrare di aver rispettato il

termine di rescissione di quattro settimane. Spetta per contro allo stipulante

provare - in ragione dell'inversione dell'onere della prova creata dalla

presunzione di cui all'art. 4 cpv. 3 LCA - che l'assicuratore avrebbe

ugualmente concluso il contratto alle condizioni pattuite se avesse saputo

della omessa o inesatta dichiarazione (consid. 2.4 non pubblicato in DTF 131 III 542, ma pubblicato in Pra 2006

n. 55 pag. 405).".

Nella STF 4A_104/2018 del 12 giugno 2018 (pubblicata in SVR 2019

KV Nr. 2), la nostra Massima istanza ha ribadito che il diritto di disdetta si

estingue quattro settimane dopo che l’assicuratore è venuto a conoscenza della

reticenza (art. 6 cpv. 2 LCA) e che quello di quattro settimane è un termine di

perenzione: la prova della sua osservanza incombe all’assicuratore. Il TF ha

confermato che il termine inizia a decorrere soltanto quando l’assicuratore ha

conoscenza di circostanze attendibili, sicure e inequivocabili, che gli

consentono di concludere per l’esistenza di una violazione dell’obbligo di

annunciare. Semplici presunzioni non sono atte a fare decorrere il termine. Per

l'Alta Corte, una persona giuridica dispone di sufficienti conoscenze di una

fattispecie, se il sapere in questione è disponibile all’interno della propria

organizzazione (cfr. consid. 2.1).

Nel caso in esame,

l’assicuratore ha tempestivamente disdetto per reticenza il contratto. Nel

questionario 24 gennaio 2019 la dr.ssa __________ aveva indicato i periodo di

presa in cura dell’attrice, come pure per quali sintomi (sub doc. 1/J).

L’assicurazione ha scritto

all’attrice informandola del caso di reticenza l’8 febbraio 2019 (doc. 1),

quindi entro le quattro settimane dalla conoscenza dei fatti configuranti,

appunto, la reticenza.

2.9. Accertato

che CV 1 ha validamente sciolto il contratto in parola, occorre esaminare se vi

è un nesso causale tra il fatto taciuto e il danno alla salute verificatosi che

ha causato l’incapacità lavorativa, questo affinché l’assicuratore possa validamente

essere esonerato dall’obbligo di fornire le prestazione assicurative.

Va

ricordato che con la presente petizione AT 1 ha chiesto l’esonero dal pagamento

dei premi per incapacità lavorativa dal 1° dicembre 2018 (scaduto il termine di

attesa di 720 giorni) e l’erogazione di una rendita d’incapacità al guadagno in

seguito a malattia previsto dal contratto assicurativo.

Tali

richieste sono legate alla problematica psichiatrica invalidante [anoressia

nervosa tipo purgativo (ICD 10; F 50.02); disturbo depressivo dovuto al grave

sottopeso con manifestazioni simil depressive (ICD 10; F06.32)] per le quali

l’assicurazione AI, sulla base della perizia __________ del 7 novembre 2018 ha

riconosciuto un’incapacità lavorativa oscillante tra il 50%, l’80%, il 70% ed

infine il 100%, dal 1° dicembre 2016, con diritto a ¾ di rendita dal 1° gennaio

2019 (cfr. decisione 10 luglio 2020 menzionata al consid. 1.2).

Va

qui rimarcato che il danno alla salute causante l’incapacità lavorativa trae origine

dalla problematica ansiosa sottaciuta, così come si evince dall’anamnesi

psicopatologica di cui alla citata perizia psichiatrica.

Essendo

quindi dato il nesso causale, stante la valida rescissione del contratto per

reticenza, l’CV 1 è liberata da fornire le succitate prestazioni.

Ne

consegue che la petizione dev’essere respinta.

2.10. La procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP in relazione all’art. 20

cpv. 1 LPTCA).

Seppur vincente, CV 1 non ha

diritto a ripetibili già per il solo motivo che non è patrocinata da un

avvocato (esterno). Ma anche se lo fosse stata, essa non avrebbe in ogni modo

avuto diritto a ripetibili. Infatti, conformemente alla

giurisprudenza, nessuna indennità per ripetibili è di regola assegnata

alle autorità vincenti o agli organismi con compiti di diritto pubblico (DTF

126 V 149 consid. 4, 118 V 169 consid. 7; per le eccezioni: DTF 112 V 362; RAMI

1992 p. 164; per un caso di previdenza vincolata cfr. SVR 2011 BVG n. 38, p.

140 consid. 5 ed il consid. 7 non pubblicato della citata DTF 138 III 416; cfr.

68 cpv.3 LTF).

Per questi

motivi

dichiara

e pronuncia

1. La

petizione è respinta.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti