Lexipedia

Decisione

34.2020.11

Conguaglio della previdenza professionale a seguito di divorzio

9 ottobre 2020Italiano10 min

34.2020.11

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

Fatti

34.2020.11

RG/sc

Lugano

9

ottobre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo nella causa rimessagli

il 6/8 maggio 2020 dalla Pretura di __________ (art. 281 cpv. 3 CPC) e che

oppone

1. AT

1

1 rappr. da: RA 1

Considerandi

2.

AT

2.

a

1.

CV

1.

2.

CV

2.

in materia di conguaglio della previdenza professionale in

caso di divorzio

considerato in fatto e in diritto

1.1

Per

sentenza 18 aprile 2018, passata in giudicato, il Pretore del Distretto di __________

ha pronunziato il divorzio tra CV 1 (nata __________) e AT 1, unitisi in

matrimonio il 19 giugno 1992. Al punto 4 del dispositivo il Pretore ha deciso

che “Alle parti è riconosciuta la metà dell’avere di vecchiaia eventualmente

accumulato dall’altro coniuge durante il matrimonio”, ordinando la trasmissione

dell’incarto, dopo crescita in giudicato del divorzio, al Tribunale cantonale

delle assicurazioni (cfr. I).

1.2

Il 6/8 maggio 2020 il Pretore ha quindi rimesso la causa allo scrivente

Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a

cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP (art. 281 cpv. 3 CPC; cfr. II).

1.3

Il TCA ha chiesto agli ex coniugi ed agli istituti

di previdenza interessati di determinarsi al proposito, rispettivamente di

fornire le informazioni necessarie ai fini del giudizio (art. 25a cpv. 2 LFLP).

Delle singole risultanze istruttorie e delle relative prese di posizione delle

parti (cfr. IV-XVIII), si dirà più diffusamente, per quanto occorra, nel

prosieguo.

2.1

La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione

monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014

del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7

novembre 2008).

Competente

ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente

Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente secondo l’art. 73 LPP

(art. 25a cpv. 1 prima frase LFLP).

2.2

Le disposizioni di cui agli artt. 122-124 CC, 5

e 22-25a LFLP e 280-281 CPC menzionati nel presente giudizio sono quelle in

vigore dal 1. gennaio 2017 a seguito della modifica del Codice civile svizzero

del 19 giugno 2015 concernente il conguaglio della previdenza professionale in

caso di divorzio. Tali disposizioni si applicano infatti ai procedimenti di

divorzio

pendenti dinanzi ad un’autorità cantonale (ossia ad un giudice

civile cantonale; cfr. STCA 34.2017.10 del 21 agosto 2017; cfr.

STF

9C_299/2018 del 25 luglio 2018 consid, 4.2.1, STF 149/2017 del 10 ottobre 2017

consid. 3.2) al momento dell’entrata in vigore della modifica (art. 7d cpv. 2

Tit.fin. CC; in casu la causa di divorzio è stata promossa l’8 marzo 2013 e si

è conclusa con sentenza del 18 aprile 2018).

Per

l’art. 22a cpv. 1 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun

coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di

libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita

aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della

celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero

passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi

dovuti al momento del promovimento della procedura di divorzio. I pagamenti in

contanti e le liquidazioni in capitale effettuati durante il matrimonio non

sono computati.

Giusta l’art.

122.

CC, dies ad quem per il riparto è il momento del promovimento della

procedura di divorzio, in casu l’8 marzo 2013.

L’art.

22b LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente

al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il

citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi

previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione

di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il

matrimonio (Vetterli/Keel,

Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623;

STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).

Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede sono le

pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così

come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425).

Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria

(pilastro

2A) e della previdenza

più estesa (pilastro 2B). Non rientrano invece

nel campo d’applicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS)

che del terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del

25.

luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).

2.3

A

norma dell'art. 25a cpv. 1 LFLP se nella procedura di divorzio è impossibile

prendere una decisione sul conguaglio della previdenza professionale giusta gli

artt. 280 o 281 CPC, il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi

dell’art. 73 cpv. 1 LPP procede d’ufficio alla divisione sulla base della

chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante

per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341,

128.

V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007) non appena gli sia stata

rimessa la causa. Sia i coniugi che gli

istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura

(art. 25a cpv. 2 LFLP). Il giudice impartisce loro un termine adeguato per

inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice

decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre

1995, FF 1996 I 122, 233.46). Giusta l’art. 25a cpv. 1 seconda frase LFLP nelle

procedure di completamento di una sentenza straniera di divorzio è considerato

luogo del divorzio il luogo della procedura di completamento (art. 64 LDIP).

2.4

Dalla documentazione in atti e

dalle dichiarazioni di parte risulta che al momento del matrimonio (19 giugno

1992) AT 1 disponeva di un avere previdenziale di fr. 849.70 presso __________

(cfr. VI-1). Aumentato degli interessi giusta il citato art. 22a cpv. 1 LFLP

sino alla data del divorzio (8 marzo 2013), l’avere al momento del matrimonio

va cifrato in fr. 1’621.10 (per il calcolo cfr. www.gerichte-zh.ch).

CV 1 deteneva invece un avere

di fr. 17'735 presso il __________ (cfr. XIV), avere che le è stato versato in

contanti nel gennaio 1993 a seguito della cessazione dell’attività lucrativa

per dedicarsi alla famiglia (cfr. VII-3). Ora, essendo stato effettuato

secondo la normativa in vigore all’epoca – che

prevedeva segnatamente la possibilità, giusta gli artt. 30 cpv. 2 lett. c LPP

[RU 1993 797] e 7 cpv. 2 lett. b cifra 3 dell’Ordinanza sul mantenimento della

previdenza e del libero passaggio del 12 novembre 1986 [RU 1986 2008], di un

versamento in contanti per una donna sposata che cessava la sua attività

lavorativa (senza alcun obbligo legale di render conto dell’utilizzo del

capitale prelevato) – suddetto

avere è uscito dal ciclo previdenziale e non è quindi più suscettibile di

essere diviso (DTF 125 V 254; Baumann/Lauterburg,

Darf’s ein bisschen weniger sein? Grundsätzliches und Strittiges beim

Vorsorgeausgleich, in: FamPra 2000, p. 213; Walser, Berufliche

Vorsorge, in: Das neue Scheidungsrecht, 1999, p. 58; STCA

34.2002.02

del

29.

gennaio 2003).

Dall’istruttoria di causa è

emerso che alla data determinate per il riparto (8 marzo 2013) l’ex marito

disponeva di una prestazione d’uscita divisibile di fr. 110'516.25 presso AT 2

(cfr. XV), importo, questo, che dagli atti risulta essere comprensivo di tutti

gli averi previdenziali in precedenza accumulati. Alla data suindicata la ex

moglie deteneva invece un avere divisibile di fr. 9'181.10 sulla polizza di

libero passaggio 473535 di CV 2 e accumulato nel periodo 1. gennaio 2004 - 1.

gennaio 2009 (cfr. XVI).

Ne segue che l’avere soggetto

a divisione accumulato da AT 1 va cifrato in fr. 108'895.15 (110'516.25 - 1’621.10)

quello accumulato da CV 1 in fr. 9'181.10. Richiamata la chiave di

ripartizione stabilita dal Pretore (cfr. supra consid. 1.1), considerati i

rispettivi averi accumulati dagli ex coniugi in costanza di

matrimonio, a favore di CV 1 spetta a saldo (DTF 129 V 254) un accredito

di fr. 49'857 ([108'895.15 – 9'181.10] : 2).

2.5

Per applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha

diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero

passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 LFLP;

Schneider/Bruchez, in

SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di

previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/ 2010 del 6

dicembre 2010).

Nel rispetto di

quanto previsto dal nuovo art. 22c LFLP quo alla ripartizione tra parte

obbligatoria e sovraobbligatoria, l’importo di fr. 49'857 dovrà essere accreditato a favore di CV

1.

sulla polizza di libero passaggio ad essa intestata presso CV 2 unitamente agli interessi compensativi –

al

tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009

del 25 settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2,

rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato

dall'istituto debitore – maturati su tale

importo a far tempo dall’8 marzo 2013 e sino al momento dell'effettivo

trasferimento (DTF 129 V 255;

STFA B 73/02 dell’8 aprile 2003, B 113/02

dell’8 luglio 2003, B 36/02 del 18 luglio 2003; Bollettino LPP UFAS n. 138 del

16.

marzo 2015).

In

caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato

del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale

federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti,

sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi,

interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257;

STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).

2.6

La

procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si

assegnano ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- L’avere

di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione

ammonta a fr. 108'895.15.

2.- L’avere

di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione

ammonta a fr. 9'181.10.

3.- È

fatto ordine alla AT 2 di versare a favore di CV 1, sulla polizza

di libero passaggio __________ di CV 2, l’importo di fr. 49'857 oltre

interessi compensativi dall’8 marzo 2013.

4.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. Non si assegnano ripetibili.

5.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti