34.2020.11
Conguaglio della previdenza professionale a seguito di divorzio
9 ottobre 2020Italiano10 min
34.2020.11
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
Fatti
34.2020.11
RG/sc
Lugano
9
ottobre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo nella causa rimessagli
il 6/8 maggio 2020 dalla Pretura di __________ (art. 281 cpv. 3 CPC) e che
oppone
1. AT
1
1 rappr. da: RA 1
Considerandi
2.
AT
2.
a
1.
CV
1.
2.
CV
2.
in materia di conguaglio della previdenza professionale in
caso di divorzio
considerato in fatto e in diritto
1.1
Per
sentenza 18 aprile 2018, passata in giudicato, il Pretore del Distretto di __________
ha pronunziato il divorzio tra CV 1 (nata __________) e AT 1, unitisi in
matrimonio il 19 giugno 1992. Al punto 4 del dispositivo il Pretore ha deciso
che “Alle parti è riconosciuta la metà dell’avere di vecchiaia eventualmente
accumulato dall’altro coniuge durante il matrimonio”, ordinando la trasmissione
dell’incarto, dopo crescita in giudicato del divorzio, al Tribunale cantonale
delle assicurazioni (cfr. I).
1.2
Il 6/8 maggio 2020 il Pretore ha quindi rimesso la causa allo scrivente
Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a
cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP (art. 281 cpv. 3 CPC; cfr. II).
1.3
Il TCA ha chiesto agli ex coniugi ed agli istituti
di previdenza interessati di determinarsi al proposito, rispettivamente di
fornire le informazioni necessarie ai fini del giudizio (art. 25a cpv. 2 LFLP).
Delle singole risultanze istruttorie e delle relative prese di posizione delle
parti (cfr. IV-XVIII), si dirà più diffusamente, per quanto occorra, nel
prosieguo.
2.1
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione
monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014
del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7
novembre 2008).
Competente
ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente
Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente secondo l’art. 73 LPP
(art. 25a cpv. 1 prima frase LFLP).
2.2
Le disposizioni di cui agli artt. 122-124 CC, 5
e 22-25a LFLP e 280-281 CPC menzionati nel presente giudizio sono quelle in
vigore dal 1. gennaio 2017 a seguito della modifica del Codice civile svizzero
del 19 giugno 2015 concernente il conguaglio della previdenza professionale in
caso di divorzio. Tali disposizioni si applicano infatti ai procedimenti di
divorzio
pendenti dinanzi ad un’autorità cantonale (ossia ad un giudice
civile cantonale; cfr. STCA 34.2017.10 del 21 agosto 2017; cfr.
STF
9C_299/2018 del 25 luglio 2018 consid, 4.2.1, STF 149/2017 del 10 ottobre 2017
consid. 3.2) al momento dell’entrata in vigore della modifica (art. 7d cpv. 2
Tit.fin. CC; in casu la causa di divorzio è stata promossa l’8 marzo 2013 e si
è conclusa con sentenza del 18 aprile 2018).
Per
l’art. 22a cpv. 1 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun
coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di
libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita
aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della
celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero
passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi
dovuti al momento del promovimento della procedura di divorzio. I pagamenti in
contanti e le liquidazioni in capitale effettuati durante il matrimonio non
sono computati.
Giusta l’art.
122.
CC, dies ad quem per il riparto è il momento del promovimento della
procedura di divorzio, in casu l’8 marzo 2013.
L’art.
22b LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente
al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il
citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi
previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione
di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il
matrimonio (Vetterli/Keel,
Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623;
STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).
Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede sono le
pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così
come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425).
Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria
(pilastro
2A) e della previdenza
più estesa (pilastro 2B). Non rientrano invece
nel campo d’applicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS)
che del terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del
25.
luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).
2.3
A
norma dell'art. 25a cpv. 1 LFLP se nella procedura di divorzio è impossibile
prendere una decisione sul conguaglio della previdenza professionale giusta gli
artt. 280 o 281 CPC, il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi
dell’art. 73 cpv. 1 LPP procede d’ufficio alla divisione sulla base della
chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante
per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341,
128.
V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007) non appena gli sia stata
rimessa la causa. Sia i coniugi che gli
istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura
(art. 25a cpv. 2 LFLP). Il giudice impartisce loro un termine adeguato per
inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice
decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre
1995, FF 1996 I 122, 233.46). Giusta l’art. 25a cpv. 1 seconda frase LFLP nelle
procedure di completamento di una sentenza straniera di divorzio è considerato
luogo del divorzio il luogo della procedura di completamento (art. 64 LDIP).
2.4
Dalla documentazione in atti e
dalle dichiarazioni di parte risulta che al momento del matrimonio (19 giugno
1992) AT 1 disponeva di un avere previdenziale di fr. 849.70 presso __________
(cfr. VI-1). Aumentato degli interessi giusta il citato art. 22a cpv. 1 LFLP
sino alla data del divorzio (8 marzo 2013), l’avere al momento del matrimonio
va cifrato in fr. 1’621.10 (per il calcolo cfr. www.gerichte-zh.ch).
CV 1 deteneva invece un avere
di fr. 17'735 presso il __________ (cfr. XIV), avere che le è stato versato in
contanti nel gennaio 1993 a seguito della cessazione dell’attività lucrativa
per dedicarsi alla famiglia (cfr. VII-3). Ora, essendo stato effettuato
secondo la normativa in vigore all’epoca – che
prevedeva segnatamente la possibilità, giusta gli artt. 30 cpv. 2 lett. c LPP
[RU 1993 797] e 7 cpv. 2 lett. b cifra 3 dell’Ordinanza sul mantenimento della
previdenza e del libero passaggio del 12 novembre 1986 [RU 1986 2008], di un
versamento in contanti per una donna sposata che cessava la sua attività
lavorativa (senza alcun obbligo legale di render conto dell’utilizzo del
capitale prelevato) – suddetto
avere è uscito dal ciclo previdenziale e non è quindi più suscettibile di
essere diviso (DTF 125 V 254; Baumann/Lauterburg,
Darf’s ein bisschen weniger sein? Grundsätzliches und Strittiges beim
Vorsorgeausgleich, in: FamPra 2000, p. 213; Walser, Berufliche
Vorsorge, in: Das neue Scheidungsrecht, 1999, p. 58; STCA
34.2002.02
del
29.
gennaio 2003).
Dall’istruttoria di causa è
emerso che alla data determinate per il riparto (8 marzo 2013) l’ex marito
disponeva di una prestazione d’uscita divisibile di fr. 110'516.25 presso AT 2
(cfr. XV), importo, questo, che dagli atti risulta essere comprensivo di tutti
gli averi previdenziali in precedenza accumulati. Alla data suindicata la ex
moglie deteneva invece un avere divisibile di fr. 9'181.10 sulla polizza di
libero passaggio 473535 di CV 2 e accumulato nel periodo 1. gennaio 2004 - 1.
gennaio 2009 (cfr. XVI).
Ne segue che l’avere soggetto
a divisione accumulato da AT 1 va cifrato in fr. 108'895.15 (110'516.25 - 1’621.10)
quello accumulato da CV 1 in fr. 9'181.10. Richiamata la chiave di
ripartizione stabilita dal Pretore (cfr. supra consid. 1.1), considerati i
rispettivi averi accumulati dagli ex coniugi in costanza di
matrimonio, a favore di CV 1 spetta a saldo (DTF 129 V 254) un accredito
di fr. 49'857 ([108'895.15 – 9'181.10] : 2).
2.5
Per applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha
diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero
passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 LFLP;
Schneider/Bruchez, in
SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di
previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/ 2010 del 6
dicembre 2010).
Nel rispetto di
quanto previsto dal nuovo art. 22c LFLP quo alla ripartizione tra parte
obbligatoria e sovraobbligatoria, l’importo di fr. 49'857 dovrà essere accreditato a favore di CV
1.
sulla polizza di libero passaggio ad essa intestata presso CV 2 unitamente agli interessi compensativi –
al
tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009
del 25 settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2,
rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato
dall'istituto debitore – maturati su tale
importo a far tempo dall’8 marzo 2013 e sino al momento dell'effettivo
trasferimento (DTF 129 V 255;
STFA B 73/02 dell’8 aprile 2003, B 113/02
dell’8 luglio 2003, B 36/02 del 18 luglio 2003; Bollettino LPP UFAS n. 138 del
16.
marzo 2015).
In
caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato
del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale
federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti,
sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi,
interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257;
STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).
2.6
La
procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si
assegnano ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L’avere
di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione
ammonta a fr. 108'895.15.
2.- L’avere
di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione
ammonta a fr. 9'181.10.
3.- È
fatto ordine alla AT 2 di versare a favore di CV 1, sulla polizza
di libero passaggio __________ di CV 2, l’importo di fr. 49'857 oltre
interessi compensativi dall’8 marzo 2013.
4.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. Non si assegnano ripetibili.
5.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti