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Decisione

34.2020.13

Concetto di "res iudicata". Prestazioni LPP a seguito d'invalidità psichica e per motivi somatici (reumatologici)

12 ottobre 2020Italiano13 min

non risulta essersi manifestato durante il periodo assicurativo – va in ogni modo rilevato che

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

34.2020.13

BS/sc

Lugano

12 ottobre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sulla petizione del 13 maggio 2020 di

AT 1

rappr. da: __________

contro

CV 1

in materia di previdenza professionale

ritenuto in fatto

1.1. Con

decisioni del 4 luglio 2018, dopo espletamento della perizia pluridisciplinare __________

del 14 settembre 2017, l’Ufficio AI aveva posto AT 1, classe 1962, al beneficio

di un quarto di rendita (grado d’invalidità del 45%) dal 1° dicembre 2016,

aumentata a rendita intera (per un grado d’incapacità al guadagno del 100%) dal

1° marzo 2017. Dal 1° novembre 2017 il grado d’invalidità era stato ridotto dal

100% al 79%, con continuazione dell’erogazione della rendita intera.

Sulla

base delle decisioni dell’Ufficio AI la Fondazione CV 1 (in seguito:

Fondazione) aveva riconosciuto e versato a AT 1 una prestazione d’invalidità

del 45% per motivi somatici, con effetto dal 1° dicembre 2016.

Con

petizione del 14 marzo 2019 al TCA AT 1 aveva chiesto la condanna della

Fondazione al versamento di una prestazione d’invalidità per motivi

psichiatrici, con effetto dal 1° marzo 2017. Riteneva che già al momento

dell’uscita dalla Fondazione egli presentava un’incapacità lavorativa almeno

del 20% di origine extra-somatica che aveva causato l’aumento del grado

d’invalidità accertato in ambito AI.

Con

la risposta la risposta di causa, la Fondazione aveva chiesto l’accoglimento

della petizione nel senso di riconoscere una prestazione d’invalidità del 45%

dal 1° dicembre 2016 unicamente per le affezioni somatiche, ritenendo che

l’affezione extra-somatica fosse insorta dopo l’uscita dalla Fondazione, motivo

per cui non doveva rispondere dell’aumento del grado d’invalidità.

Con

sentenza del 24 febbraio 2020 (inc. 34.2019.8), cresciuta in giudicato, lo

scrivente tribunale aveva respinto la petizione di AT 1. Da una parte non aveva

riscontrato l’insorgere di una patologia psichiatrica invalidante durante il

periodo di affiliazione presso la convenuta. Dall’altra aveva rilevato che:

"

(…) secondo giurisprudenza può

esservi un nesso materiale tra l’incapacità lavorativa per motivi somatici,

sorta durante la copertura assicurativa e su cui è stato fondato il diritto ad

una rendita dell’AI, anche nel caso in cui la stessa incapacità sia stata

fondamento di successive prestazioni previdenziali per motivi psichici.

Condizione necessaria è che il danno alla salute psichica si sia già

manifestato durante il periodo di assicurazione e che abbia visibilmente

marcato il decorso della malattia.

Nel caso in esame – a prescindere dal fatto, come

visto, che il danno alla salute psichica

non risulta essersi manifestato durante il periodo assicurativo – va in ogni modo rilevato che

nessun elemento agli atti permette di ritenere che la patologia extra-somatica

abbia contribuito all’evolversi della patologia reumatica assicurata. Un nesso materiale tra le incapacità lavorative delle

due patologie va pertanto negato.” (consid. 2.7 della STCA 34.2019.8)

Al

consid. 2.8 questa Corte aveva da ultimo evidenziato:

"

In simili circostanze,

contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, la petizione non è da

accogliere nel senso di riconoscere all’attore una prestazione d’invalidità del

45% dal 1° dicembre 2016, il cui diritto è stato già riconosciuto (cfr. consid.

2.4), ma da respingere.”

1.2. Non

avendo ricevuto per fine marzo 2020 la rendita trimestrale LPP, dopo essersi

informato presso la Fondazione, con e-mail 6 marzo 2020 AT 1, per il tramite dell’avv.

__________, ha chiesto il ripristino dell’erogazione della rendita d’invalidità

del 45%. Aveva inoltre contestato la motivazione fornita dalla Fondazione in

merito alla soppressione della prestazione previdenziale, basata

sull’interpretazione del consid. 2.8 della STCA 34.2019.8 (doc. C).

Con

lettera 30 aprile 2020 la Fondazione ha ribadito di non versare più la rendita

d’invalidità. Esaminata la STCA 34.2019.8, essa ha concluso:

"

(…) Il Tribunale è arrivato alla

conclusione che l’incapacità lavorativa che ha portato l’invalidità

(esclusivamente) di natura psichiatrica, riconosciuta dall’AI a partire dal 1°

marzo 2017, non sia sorta durante il rapporto previdenziale presso la

Fondazione CV 1, conclusosi il 31 giugno 2015. Mancando il nesso materiale, il

Tribunale ha respinto il diritto dell’assicurato a qualsiasi prestazioni della

previdenza professionale, a partire dal 1° marzo 2017 (sentenza, consid. 2.7).

Per questo motivo il Tribunale ha ritento nella

sentenza summenzionata quanto segue:

“ In simili circostanze, contrariamente a quanto

sostenuto della convenuta, la petizione non è da accogliere nel senso di

riconoscere all’attore una prestazione d’invalidità del 45 % dal 1° dicembre

2016, il cui diritto è stato già riconosciuto (cfr. consid. 2.4), ma da

respingere.”

Sulla base della sentenza del 24 febbraio 2020 del

Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone Ticino, la informiamo che

Fondazione CV 1 rivede la sua decisione del 18 giugno 2018 di riconoscere

l’obbligo di prestazione per un grado d’invalidità del 45 % a partire dal 1°

marzo 2017, e di conseguenza non verserà più prestazioni a partire dal mese di

aprile 2020. Come gesto di buona volontà, la Fondazione CV 1 rinuncia a

qualsiasi restituzione delle prestazioni indebitamente versate nel senso

dell’art. 35° cpv. 2 LPP a partire dal 1° marzo 2017.” (doc. A)

1.3.

Con la presente petizione AT 1, sempre rappresentato dall’avv. __________, ha

chiesto la condanna della Fondazione al versamento di una rendita d’invalidità,

grado 45%, a partire dal 1° aprile 2020. Rileva che il TCA aveva unicamente

negato l’obbligo prestativo della Fondazione in relazione alla problematica

psichiatrica e ritiene pertanto la soppressione della rendita lesiva del

principio della buona fede viste le precedenti prese di posizioni dell’istituto

previdenziale riguardo al versamento di una rendita d’invalidità del 45% per le

affezioni reumatologiche.

1.4.

Con la risposta di causa la Fondazione, sollevando l’eccezione di “res

iudicata”, sostiene che la petizione dev’essere dichiarata irricevibile avendo

già il TCA con la sentenza del 24 febbraio 2020 respinto l’obbligo prestativo. Nella

misura in cui il Tribunale dovesse entrare nel merito della petizione, ricorda

come lo stesso abbia concluso che l’incapacità lavorativa che aveva condotto

all’invalidità era esclusivamente di natura psichiatrica. Mancando un nesso

materiale, il diritto a qualsiasi prestazione della previdenza professionale

dev’essere respinto.

1.5. A

seguito del decesso dell’avv. __________, avvenuto a fine agosto 2020, in data

8 ottobre 2020 l’avv. __________ ha comunicato al TCA di rappresentare l’attore

(VII).

considerato in

diritto

in

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione

monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014

del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7

novembre 2008).

2.2. Pacifica

è la competenza ex art. 73 cpv. 1 LPP del TCA per derimere la presente

controversia tra un istituto di previdenza ed un avente diritto, il cui luogo

di assunzione si trova in Ticino. Del resto, come visto, con petizione del 28

febbraio 2019 AT 1 aveva già adito questa Corte.

2.3. Parte

convenuta postula l’irricevibilità della petizione sollevando l’eccezione di cosa

giudicata (res iudicata).

Come

rettamente riassunto dalla convenuta, secondo la giurisprudenza riassunta in

STF 9C_861/2017 del 14 maggio 2019 consid. 3.1.1., “una cosa giudicata (res

iudicata) sussiste se l’oggetto della lite in caso è identico a quello già

giudicato con decisione passata in giudicato (DTF 142 III 210, consid. 2.1; DTF

8C_821/2012 del 3 luglio 2013, consid. 3.1). Ciò è il caso se la domanda viene

ripresentata al Tribunale per essere giudicata con gli stessi motivi e con gli

stessi fatti, e le medesime parti si trovano nuovamente a confrontarsi con la

stessa questione (DTF 139 III 126, consid. 3.2.3 con riferimenti). La

giurisprudenza federale ha inoltre precisato che determinante per la verifica

dell’identità delle conclusioni non è la loro formulazione, ma il loro

contenuto. La nuova conclusione non è quindi, nonostante una formulazione differente,

diversa da quella giudicata se già contenuta in quest’ultima” (cfr. doc. V

pag. 5).

Tuttavia,

contrariamente a quanto sostenuto nella risposta di causa, oggetto del

contendere non è “sapere se la causa dell’attuale invalidità dell’attore sia

all’origine di un’incapacità di lavoro, sorta ai sensi dell’art. 23 lett. a

LPP, durante il periodo attivo di copertura previdenziale, ossia il 31 giugno

Fatti

2015 (fine della proroga della copertura assicurativa secondo l’art. 10 cpv. 3

LPP)”.

La

questione non è nemmeno sapere se la Fondazione deve rispondere per la

problematica psichiatrica. Infatti, come detto al consid. 1.1., questo

Tribunale, da una parte non aveva riscontrato l’insorgere di una patologia

psichiatrica durante il periodo di affiliazione presso la convenuta, dall’altra

aveva rilevato che:

"

Infine, come visto (cfr. consid.

2.5), secondo giurisprudenza può esservi un nesso materiale tra l’incapacità

lavorativa per motivi somatici, sorta durante la copertura assicurativa e su

cui è stato fondato il diritto ad una rendita dell’AI, anche nel caso in cui la

stessa incapacità sia stata fondamento di successive prestazioni previdenziali

per motivi psichici. Condizione necessaria è che il danno alla salute psichica

si sia già manifestato durante il periodo di assicurazione e che abbia

visibilmente marcato il decorso della malattia.

Nel caso in esame – a prescindere dal fatto, come

visto, che il danno alla salute psichica

non risulta essersi manifestato durante il periodo assicurativo – va in ogni modo rilevato che

nessun elemento agli atti permette di ritenere che la patologia extra-somatica

abbia contribuito all’evolversi della patologia reumatica assicurata. Un nesso materiale tra le incapacità lavorative delle

due patologie va pertanto negato.” (consid. 2.7 della STCA 34.2019.8)

Con

la presente petizione, invece, l’attore contesta la soppressione della rendita

d’invalidità del 45% per motivi somatici, chiedendone il ripristino dal

1° aprile 2020.

Pertanto,

non si tratta della medesima richiesta di giudizio inoltrata con la petizione

del 14 marzo 2019. L’oggetto del contendere della presente procedura non coincide

con quello di cui alla STCA 34.2019.8 del 24 febbraio 2020.

Ne

consegue che l’eccezione sollevata dalla convenuta va respinta e il TCA può

entrare nel merito della presente petizione.

nel merito

2.4. La

convenuta sostiene che questo TCA avrebbe negato il riconoscimento di una

rendita d’invalidità per motivi somatici, facendo riferimento al consid. 2.8 della

STCA 34.2019.8 del seguente tenore:

"

In simili circostanze,

contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, la petizione non è da

accogliere nel senso di riconoscere all’attore una prestazione d’invalidità del

45% dal 1° dicembre 2016, il cui diritto è stato già riconosciuto (cfr. consid.

2.4), ma da respingere.”

Secondo

l’attore si tratta di un’interpretazione errata della STCA.

Va

qui ricordato che al consid. 2.4 questa Corte aveva evidenziato (sottolineature

del redattore):

"

Nella fattispecie concreta, come

accennato al consid. 1.2, con decisioni del 4 luglio 2018 l’Ufficio AI ha

riconosciuto all’attore il diritto ad un quarto di rendita (grado d’invalidità

Considerandi

del 45%) dal 1° dicembre 2016 e ad una rendita intera dal 1° marzo 2017

(inizialmente per un grado d’incapacità al guadagno del 100% e dal 1° novembre

2017.

per un grado d’invalidità del 79%) (doc. T).

Va qui fatto presente che, conformemente alla

giurisprudenza,

nell'ambito della previdenza obbligatoria, gli istituti di previdenza sono di

principio (per le eccezioni, segnatamente qualora le conclusioni

dell’assicurazione invalidità appaiono di primo acchito insostenibili cfr. DTF

134.

V 64, 133 V 67, 129 V 73, 126 V 310 consid. 1) vincolati da quanto

pronunciato dall’assicurazione invalidità non solo per quel che riguarda il

grado di invalidità (DTF 115 V 208 consid. 2c e 215 consid. 4c; SZS 1996 p. 48

consid. 2b e 2d; SVR 1994 BVG nr. 15 consid. 3c), ma ugualmente per quanto

concerne la nascita del diritto alla rendita e, di conseguenza, parimenti per

la determinazione del momento a partire dal quale la capacità al lavoro

dell'assicurato si è deteriorata in maniera sensibile e duratura (DTF 134 V

64).

Sulla base delle decisioni dell’Ufficio AI, la

Fondazione ha riconosciuto e versato all’attore una prestazione d’invalidità

del 45% per motivi somatici, con effetto dal 1° dicembre 2016 (cfr. in tal

senso il doc L citato al consid. 1.3: “...naturalmente continueremo a

versare le prestazioni per un grado d’invalidità del 45%” e la risposta di

causa punto no. 19: “… la convenuta ha riconosciuto favorevolmente il suo

obbligo di versare le prestazioni per un grado d’invalidità del 45% a partire

dal 1° dicembre 2016”).

Con la presente petizione l’attore chiede il

riconoscimento del diritto ad una rendita intera per motivi psichiatrici, con

effetto dal 1° marzo 2017. Ritiene che già al momento dell’uscita dal fondo

previdenziale egli presentava un’incapacità lavorativa almeno del 20% di

origine extra-somatica che ha portato all’attuale aumento del grado

d’invalidità in ambito AI.

La Fondazione si oppone invece alla domanda poiché non

sussiste a suo dire un nesso materiale tra l’affezione psichiatrica (sorta in

un periodo in cui l’attore non era più assicurato) e l’attuale aumento

dell’invalidità riconosciuta dall’AI. La convenuta fa infatti risalire l’inizio

di tale incapacità lavorativa al 28 ottobre 2016, giorno in cui è stata la

prima volta diagnosticata una patologia psichiatrica.”

È

quindi evidente che al consid. 2.8 il TCA non si era espresso sull’invalidità

del 45% per motivi somatici, la cui prestazione previdenziale era stata

riconosciuta espressamente dalla Fondazione con scritti 18 giugno 2018 (doc. L

inc. 34.2019.8) e 13 febbraio 2019 (doc. D inc. 34.2019.8) e nella risposta di

causa, ma aveva precisato che la petizione andava respinta per quanto

concerneva unicamente le ripercussioni della patologia psichiatrica

sull’obbligo prestativo previdenziale.

In

queste circostanze, il riferimento al consid. 2.8 non può pertanto assurgere a giustificazione

della soppressione dell’erogazione della rendita.

Inoltre

dagli atti non risulta – n’è tantomeno è stato fatto valere dalla convenuta – un

miglioramento delle condizioni di salute dell’assicurato che avrebbe, se del

caso, giustificato la soppressione in via di revisione della prestazione

d’invalidità.

Si

tratta da parte della Fondazione di un comportamento che contraddice

palesemente il principio della buona fede. Infatti, il principio della buona

fede, sancito dall'art. 9 Cost., tutela la legittima fiducia dell'amministrato (in

casu dell’assicurato) nei confronti dell'autorità amministrativa (in casu

dell’ente di previdenza) e gli permette in particolare di esigere che

l'amministrazione (in casu l’ente previdenziale) rispetti le promesse fatte e

che non si contraddica.

Ne

consegue che la Fondazione è condannata a ripristinare il versamento della

rendita del 45% dal 1° aprile 2020.

2.5

Patrocinato

in causa da un avvocato, l’attore vincente ha diritto ad un’indennità per

ripetibili (art. 30 cpv. 1 Lptca) che appare equo quantificare in fr. 1'800.--.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. La

petizione è accolta.

§ La

Fondazione CV 1 è condannata a versare a AT 1 una prestazione d’invalidità

anche dopo il 1° aprile 2020.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. La Fondazione CV 1 rifonderà al ricorrente fr. 1'800 per ripetibili (IVA

inclusa),

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele

Guffi Gianluca Menghetti