34.2020.13
Concetto di "res iudicata". Prestazioni LPP a seguito d'invalidità psichica e per motivi somatici (reumatologici)
12 ottobre 2020Italiano13 min
non risulta essersi manifestato durante il periodo assicurativo – va in ogni modo rilevato che
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Raccomandata
Incarto
n.
34.2020.13
BS/sc
Lugano
12 ottobre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 13 maggio 2020 di
AT 1
rappr. da: __________
contro
CV 1
in materia di previdenza professionale
ritenuto in fatto
1.1. Con
decisioni del 4 luglio 2018, dopo espletamento della perizia pluridisciplinare __________
del 14 settembre 2017, l’Ufficio AI aveva posto AT 1, classe 1962, al beneficio
di un quarto di rendita (grado d’invalidità del 45%) dal 1° dicembre 2016,
aumentata a rendita intera (per un grado d’incapacità al guadagno del 100%) dal
1° marzo 2017. Dal 1° novembre 2017 il grado d’invalidità era stato ridotto dal
100% al 79%, con continuazione dell’erogazione della rendita intera.
Sulla
base delle decisioni dell’Ufficio AI la Fondazione CV 1 (in seguito:
Fondazione) aveva riconosciuto e versato a AT 1 una prestazione d’invalidità
del 45% per motivi somatici, con effetto dal 1° dicembre 2016.
Con
petizione del 14 marzo 2019 al TCA AT 1 aveva chiesto la condanna della
Fondazione al versamento di una prestazione d’invalidità per motivi
psichiatrici, con effetto dal 1° marzo 2017. Riteneva che già al momento
dell’uscita dalla Fondazione egli presentava un’incapacità lavorativa almeno
del 20% di origine extra-somatica che aveva causato l’aumento del grado
d’invalidità accertato in ambito AI.
Con
la risposta la risposta di causa, la Fondazione aveva chiesto l’accoglimento
della petizione nel senso di riconoscere una prestazione d’invalidità del 45%
dal 1° dicembre 2016 unicamente per le affezioni somatiche, ritenendo che
l’affezione extra-somatica fosse insorta dopo l’uscita dalla Fondazione, motivo
per cui non doveva rispondere dell’aumento del grado d’invalidità.
Con
sentenza del 24 febbraio 2020 (inc. 34.2019.8), cresciuta in giudicato, lo
scrivente tribunale aveva respinto la petizione di AT 1. Da una parte non aveva
riscontrato l’insorgere di una patologia psichiatrica invalidante durante il
periodo di affiliazione presso la convenuta. Dall’altra aveva rilevato che:
"
(…) secondo giurisprudenza può
esservi un nesso materiale tra l’incapacità lavorativa per motivi somatici,
sorta durante la copertura assicurativa e su cui è stato fondato il diritto ad
una rendita dell’AI, anche nel caso in cui la stessa incapacità sia stata
fondamento di successive prestazioni previdenziali per motivi psichici.
Condizione necessaria è che il danno alla salute psichica si sia già
manifestato durante il periodo di assicurazione e che abbia visibilmente
marcato il decorso della malattia.
Nel caso in esame – a prescindere dal fatto, come
visto, che il danno alla salute psichica
non risulta essersi manifestato durante il periodo assicurativo – va in ogni modo rilevato che
nessun elemento agli atti permette di ritenere che la patologia extra-somatica
abbia contribuito all’evolversi della patologia reumatica assicurata. Un nesso materiale tra le incapacità lavorative delle
due patologie va pertanto negato.” (consid. 2.7 della STCA 34.2019.8)
Al
consid. 2.8 questa Corte aveva da ultimo evidenziato:
"
In simili circostanze,
contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, la petizione non è da
accogliere nel senso di riconoscere all’attore una prestazione d’invalidità del
45% dal 1° dicembre 2016, il cui diritto è stato già riconosciuto (cfr. consid.
2.4), ma da respingere.”
1.2. Non
avendo ricevuto per fine marzo 2020 la rendita trimestrale LPP, dopo essersi
informato presso la Fondazione, con e-mail 6 marzo 2020 AT 1, per il tramite dell’avv.
__________, ha chiesto il ripristino dell’erogazione della rendita d’invalidità
del 45%. Aveva inoltre contestato la motivazione fornita dalla Fondazione in
merito alla soppressione della prestazione previdenziale, basata
sull’interpretazione del consid. 2.8 della STCA 34.2019.8 (doc. C).
Con
lettera 30 aprile 2020 la Fondazione ha ribadito di non versare più la rendita
d’invalidità. Esaminata la STCA 34.2019.8, essa ha concluso:
"
(…) Il Tribunale è arrivato alla
conclusione che l’incapacità lavorativa che ha portato l’invalidità
(esclusivamente) di natura psichiatrica, riconosciuta dall’AI a partire dal 1°
marzo 2017, non sia sorta durante il rapporto previdenziale presso la
Fondazione CV 1, conclusosi il 31 giugno 2015. Mancando il nesso materiale, il
Tribunale ha respinto il diritto dell’assicurato a qualsiasi prestazioni della
previdenza professionale, a partire dal 1° marzo 2017 (sentenza, consid. 2.7).
Per questo motivo il Tribunale ha ritento nella
sentenza summenzionata quanto segue:
“ In simili circostanze, contrariamente a quanto
sostenuto della convenuta, la petizione non è da accogliere nel senso di
riconoscere all’attore una prestazione d’invalidità del 45 % dal 1° dicembre
2016, il cui diritto è stato già riconosciuto (cfr. consid. 2.4), ma da
respingere.”
Sulla base della sentenza del 24 febbraio 2020 del
Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone Ticino, la informiamo che
Fondazione CV 1 rivede la sua decisione del 18 giugno 2018 di riconoscere
l’obbligo di prestazione per un grado d’invalidità del 45 % a partire dal 1°
marzo 2017, e di conseguenza non verserà più prestazioni a partire dal mese di
aprile 2020. Come gesto di buona volontà, la Fondazione CV 1 rinuncia a
qualsiasi restituzione delle prestazioni indebitamente versate nel senso
dell’art. 35° cpv. 2 LPP a partire dal 1° marzo 2017.” (doc. A)
1.3.
Con la presente petizione AT 1, sempre rappresentato dall’avv. __________, ha
chiesto la condanna della Fondazione al versamento di una rendita d’invalidità,
grado 45%, a partire dal 1° aprile 2020. Rileva che il TCA aveva unicamente
negato l’obbligo prestativo della Fondazione in relazione alla problematica
psichiatrica e ritiene pertanto la soppressione della rendita lesiva del
principio della buona fede viste le precedenti prese di posizioni dell’istituto
previdenziale riguardo al versamento di una rendita d’invalidità del 45% per le
affezioni reumatologiche.
1.4.
Con la risposta di causa la Fondazione, sollevando l’eccezione di “res
iudicata”, sostiene che la petizione dev’essere dichiarata irricevibile avendo
già il TCA con la sentenza del 24 febbraio 2020 respinto l’obbligo prestativo. Nella
misura in cui il Tribunale dovesse entrare nel merito della petizione, ricorda
come lo stesso abbia concluso che l’incapacità lavorativa che aveva condotto
all’invalidità era esclusivamente di natura psichiatrica. Mancando un nesso
materiale, il diritto a qualsiasi prestazione della previdenza professionale
dev’essere respinto.
1.5. A
seguito del decesso dell’avv. __________, avvenuto a fine agosto 2020, in data
8 ottobre 2020 l’avv. __________ ha comunicato al TCA di rappresentare l’attore
(VII).
considerato in
diritto
in
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014
del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7
novembre 2008).
2.2. Pacifica
è la competenza ex art. 73 cpv. 1 LPP del TCA per derimere la presente
controversia tra un istituto di previdenza ed un avente diritto, il cui luogo
di assunzione si trova in Ticino. Del resto, come visto, con petizione del 28
febbraio 2019 AT 1 aveva già adito questa Corte.
2.3. Parte
convenuta postula l’irricevibilità della petizione sollevando l’eccezione di cosa
giudicata (res iudicata).
Come
rettamente riassunto dalla convenuta, secondo la giurisprudenza riassunta in
STF 9C_861/2017 del 14 maggio 2019 consid. 3.1.1., “una cosa giudicata (res
iudicata) sussiste se l’oggetto della lite in caso è identico a quello già
giudicato con decisione passata in giudicato (DTF 142 III 210, consid. 2.1; DTF
8C_821/2012 del 3 luglio 2013, consid. 3.1). Ciò è il caso se la domanda viene
ripresentata al Tribunale per essere giudicata con gli stessi motivi e con gli
stessi fatti, e le medesime parti si trovano nuovamente a confrontarsi con la
stessa questione (DTF 139 III 126, consid. 3.2.3 con riferimenti). La
giurisprudenza federale ha inoltre precisato che determinante per la verifica
dell’identità delle conclusioni non è la loro formulazione, ma il loro
contenuto. La nuova conclusione non è quindi, nonostante una formulazione differente,
diversa da quella giudicata se già contenuta in quest’ultima” (cfr. doc. V
pag. 5).
Tuttavia,
contrariamente a quanto sostenuto nella risposta di causa, oggetto del
contendere non è “sapere se la causa dell’attuale invalidità dell’attore sia
all’origine di un’incapacità di lavoro, sorta ai sensi dell’art. 23 lett. a
LPP, durante il periodo attivo di copertura previdenziale, ossia il 31 giugno
Fatti
2015 (fine della proroga della copertura assicurativa secondo l’art. 10 cpv. 3
LPP)”.
La
questione non è nemmeno sapere se la Fondazione deve rispondere per la
problematica psichiatrica. Infatti, come detto al consid. 1.1., questo
Tribunale, da una parte non aveva riscontrato l’insorgere di una patologia
psichiatrica durante il periodo di affiliazione presso la convenuta, dall’altra
aveva rilevato che:
"
Infine, come visto (cfr. consid.
2.5), secondo giurisprudenza può esservi un nesso materiale tra l’incapacità
lavorativa per motivi somatici, sorta durante la copertura assicurativa e su
cui è stato fondato il diritto ad una rendita dell’AI, anche nel caso in cui la
stessa incapacità sia stata fondamento di successive prestazioni previdenziali
per motivi psichici. Condizione necessaria è che il danno alla salute psichica
si sia già manifestato durante il periodo di assicurazione e che abbia
visibilmente marcato il decorso della malattia.
Nel caso in esame – a prescindere dal fatto, come
visto, che il danno alla salute psichica
non risulta essersi manifestato durante il periodo assicurativo – va in ogni modo rilevato che
nessun elemento agli atti permette di ritenere che la patologia extra-somatica
abbia contribuito all’evolversi della patologia reumatica assicurata. Un nesso materiale tra le incapacità lavorative delle
due patologie va pertanto negato.” (consid. 2.7 della STCA 34.2019.8)
Con
la presente petizione, invece, l’attore contesta la soppressione della rendita
d’invalidità del 45% per motivi somatici, chiedendone il ripristino dal
1° aprile 2020.
Pertanto,
non si tratta della medesima richiesta di giudizio inoltrata con la petizione
del 14 marzo 2019. L’oggetto del contendere della presente procedura non coincide
con quello di cui alla STCA 34.2019.8 del 24 febbraio 2020.
Ne
consegue che l’eccezione sollevata dalla convenuta va respinta e il TCA può
entrare nel merito della presente petizione.
nel merito
2.4. La
convenuta sostiene che questo TCA avrebbe negato il riconoscimento di una
rendita d’invalidità per motivi somatici, facendo riferimento al consid. 2.8 della
STCA 34.2019.8 del seguente tenore:
"
In simili circostanze,
contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, la petizione non è da
accogliere nel senso di riconoscere all’attore una prestazione d’invalidità del
45% dal 1° dicembre 2016, il cui diritto è stato già riconosciuto (cfr. consid.
2.4), ma da respingere.”
Secondo
l’attore si tratta di un’interpretazione errata della STCA.
Va
qui ricordato che al consid. 2.4 questa Corte aveva evidenziato (sottolineature
del redattore):
"
Nella fattispecie concreta, come
accennato al consid. 1.2, con decisioni del 4 luglio 2018 l’Ufficio AI ha
riconosciuto all’attore il diritto ad un quarto di rendita (grado d’invalidità
Considerandi
del 45%) dal 1° dicembre 2016 e ad una rendita intera dal 1° marzo 2017
(inizialmente per un grado d’incapacità al guadagno del 100% e dal 1° novembre
2017.
per un grado d’invalidità del 79%) (doc. T).
Va qui fatto presente che, conformemente alla
giurisprudenza,
nell'ambito della previdenza obbligatoria, gli istituti di previdenza sono di
principio (per le eccezioni, segnatamente qualora le conclusioni
dell’assicurazione invalidità appaiono di primo acchito insostenibili cfr. DTF
134.
V 64, 133 V 67, 129 V 73, 126 V 310 consid. 1) vincolati da quanto
pronunciato dall’assicurazione invalidità non solo per quel che riguarda il
grado di invalidità (DTF 115 V 208 consid. 2c e 215 consid. 4c; SZS 1996 p. 48
consid. 2b e 2d; SVR 1994 BVG nr. 15 consid. 3c), ma ugualmente per quanto
concerne la nascita del diritto alla rendita e, di conseguenza, parimenti per
la determinazione del momento a partire dal quale la capacità al lavoro
dell'assicurato si è deteriorata in maniera sensibile e duratura (DTF 134 V
64).
Sulla base delle decisioni dell’Ufficio AI, la
Fondazione ha riconosciuto e versato all’attore una prestazione d’invalidità
del 45% per motivi somatici, con effetto dal 1° dicembre 2016 (cfr. in tal
senso il doc L citato al consid. 1.3: “...naturalmente continueremo a
versare le prestazioni per un grado d’invalidità del 45%” e la risposta di
causa punto no. 19: “… la convenuta ha riconosciuto favorevolmente il suo
obbligo di versare le prestazioni per un grado d’invalidità del 45% a partire
dal 1° dicembre 2016”).
Con la presente petizione l’attore chiede il
riconoscimento del diritto ad una rendita intera per motivi psichiatrici, con
effetto dal 1° marzo 2017. Ritiene che già al momento dell’uscita dal fondo
previdenziale egli presentava un’incapacità lavorativa almeno del 20% di
origine extra-somatica che ha portato all’attuale aumento del grado
d’invalidità in ambito AI.
La Fondazione si oppone invece alla domanda poiché non
sussiste a suo dire un nesso materiale tra l’affezione psichiatrica (sorta in
un periodo in cui l’attore non era più assicurato) e l’attuale aumento
dell’invalidità riconosciuta dall’AI. La convenuta fa infatti risalire l’inizio
di tale incapacità lavorativa al 28 ottobre 2016, giorno in cui è stata la
prima volta diagnosticata una patologia psichiatrica.”
È
quindi evidente che al consid. 2.8 il TCA non si era espresso sull’invalidità
del 45% per motivi somatici, la cui prestazione previdenziale era stata
riconosciuta espressamente dalla Fondazione con scritti 18 giugno 2018 (doc. L
inc. 34.2019.8) e 13 febbraio 2019 (doc. D inc. 34.2019.8) e nella risposta di
causa, ma aveva precisato che la petizione andava respinta per quanto
concerneva unicamente le ripercussioni della patologia psichiatrica
sull’obbligo prestativo previdenziale.
In
queste circostanze, il riferimento al consid. 2.8 non può pertanto assurgere a giustificazione
della soppressione dell’erogazione della rendita.
Inoltre
dagli atti non risulta – n’è tantomeno è stato fatto valere dalla convenuta – un
miglioramento delle condizioni di salute dell’assicurato che avrebbe, se del
caso, giustificato la soppressione in via di revisione della prestazione
d’invalidità.
Si
tratta da parte della Fondazione di un comportamento che contraddice
palesemente il principio della buona fede. Infatti, il principio della buona
fede, sancito dall'art. 9 Cost., tutela la legittima fiducia dell'amministrato (in
casu dell’assicurato) nei confronti dell'autorità amministrativa (in casu
dell’ente di previdenza) e gli permette in particolare di esigere che
l'amministrazione (in casu l’ente previdenziale) rispetti le promesse fatte e
che non si contraddica.
Ne
consegue che la Fondazione è condannata a ripristinare il versamento della
rendita del 45% dal 1° aprile 2020.
2.5
Patrocinato
in causa da un avvocato, l’attore vincente ha diritto ad un’indennità per
ripetibili (art. 30 cpv. 1 Lptca) che appare equo quantificare in fr. 1'800.--.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1. La
petizione è accolta.
§ La
Fondazione CV 1 è condannata a versare a AT 1 una prestazione d’invalidità
anche dopo il 1° aprile 2020.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. La Fondazione CV 1 rifonderà al ricorrente fr. 1'800 per ripetibili (IVA
inclusa),
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele
Guffi Gianluca Menghetti