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Decisione

34.2020.14

Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio

2 dicembre 2020Italiano9 min

34.2020.14

Source ti.ch

Incarto

n.

Fatti

34.2020.14

RG/sc

Lugano

2

dicembre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo nella causa rimessagli

il 27/28 maggio 2020 dalla Pretura di __________(art. 281 cpv. 3 CPC) e che

oppone

1. AT

1

1 rappr. da: RA 1

Considerandi

2.

AT 2

3.

AT 3

a

1.

CV

1.

1.

rappr. da: RA 2

2.

CV 2

in materia di conguaglio della previdenza professionale in

caso di divorzio

considerato in fatto e in diritto

1.1

Per sentenza 9 marzo 2020, passata in giudicato, il Pretore del Distretto di __________

ha sciolto per divorzio il matrimonio celebrato il 2 settembre 1994 tra CV 1 e AT

1.

Al punto 3 del dispositivo il Pretore ha deciso che “alle parti è

riconosciuta la metà dell’avere di vecchiaia eventualmente accumulato

dall’altro coniuge durante il matrimonio. Al passaggio in giudicato della

sentenza, la causa verrà trasmessa al Tribunale cantonale delle assicurazioni

per la decisione di sua competenza” (cfr. I).

1.2

Il

27/28 maggio 2020 il Pretore ha quindi rimesso la causa allo scrivente

Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a

cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP (art. 281 cpv. 3 CPC; cfr. II).

1.3

Il TCA ha chiesto agli ex coniugi ed agli istituti

di previdenza interessati di determinarsi al proposito, rispettivamente di

fornire le informazioni necessarie ai fini del giudizio (art. 25a cpv. 2 LFLP).

Delle singole risultanze istruttorie e delle relative prese di posizio-ne delle

parti (cfr. IV-XXVII) si dirà più diffusamente, per quanto occorra, in seguito.

2.1

La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione

monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014

del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7

novembre 2008).

2.2

Competente

ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente

Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente secondo l’art. 73 LPP

(art. 25a cpv. 1 prima frase LFLP).

Le disposizioni di cui agli artt. 122-124 CC, 5

e 22-25a LFLP e 280-281 CPC menzionati nel presente giudizio sono quelle in

vigore dal 1. gennaio 2017 a seguito della modifica del Codice civile svizzero

del 19 giugno 2015 concernente il conguaglio della previdenza professionale in

caso di divorzio. Tali disposizioni si applicano infatti ai procedimenti di

divorzio

pendenti dinanzi ad un’autorità cantona-le (ossia ad un giudice

civile cantonale; cfr. STCA 34.2017.10 del 21 agosto 2017; cfr. STF

9C_299/2018 del 25 luglio 2018 consid, 4.2.1, STF 149/2017 del 10 ottobre 2017

consid. 3.2) al momento dell’entrata in vigore della modifica (art. 7d cpv. 2

Tit.fin. CC; in casu la causa di divorzio è stata promossa il 9 gennaio 2014 e

si è conclusa con sentenza 9 marzo 2020).

2.3

Per

l’art. 22a cpv. 1 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per

ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli

averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione

d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della

celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero

passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi

dovuti al momento del promovimento della procedura di divorzio. I pagamenti in

contanti e le liquidazioni in capitale effettuati durante il matrimonio non

sono computati.

Dies ad quem per

il riparto è il momento del promovimento della procedura di divorzio (art. 122

CC), nella fattispecie il 9 gennaio 2014.

L’art.

22b LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente

al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il

citato disposto di legge presuppo-ne, tra l'altro, l'esistenza di averi

previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione

di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il

matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der

Scheidung, in AJP 1999, p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).

A

norma dell'art. 25a cpv. 1 LFLP se nella procedura di divorzio è impossibile

prendere una decisione sul conguaglio della previdenza professionale giusta gli

artt. 280 o 281 CPC, il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi

dell’art. 73 cpv. 1 LPP procede d’ufficio alla divisione sulla base della

chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante

per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341,

128.

V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007) non appena gli sia stata

rimessa la cau-sa. Sia i coniugi che gli

istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura

(art. 25a cpv. 2 LFLP). Il giudi-ce impartisce loro un termine adeguato per

inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice

decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre

1995, FF 1996 I 122, 233.46).

2.4

Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede sono le

pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così

come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425).

Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria

(pilastro

2A) e della previdenza

più estesa (pilastro 2B).

Non rientrano invece nel campo

d’applicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del

terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25

luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le

divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).

2.5

Dalla documentazione acquisita

agli atti e dalle dichiarazioni di parte non risulta che al momento del

matrimonio (2 settembre 1994) gli ex coniugi __________ disponessero di averi

previdenziali ai sensi dell’art. 22a cpv. 1 LFLP.

L’istruttoria ha per contro

permesso di accertare che alla data determinante per il

riparto (9 gennaio 2014) AT 1 deteneva un capitale

previdenziale divisibile di fr. 1'111'710.25 pres-so AT 2 (cfr. IV-9, XVIII)

nonché un avere previdenziale di fr. 295'870.50 presso la AT 3 (cfr. IV-2,

XIV). L’ex marito risulta tuttora assicurato presso entrambi gli istituti di

previdenza menzionati.

Dal fascicolo emerge inoltre

che in data 9 gennaio 2014 CV 1

disponeva di un avere previdenziale

divisi-bile di fr. 119'634.65 presso la __________ (cfr. XVII-3, XXV) e

ritenuto che nel maggio 2018 l’avere ivi depo-sitato e nel frattempo aumentato a

fr. 129'658.52 è stato trasferito all’CV 2 dove la ex moglie risulta tutt’oggi

assicurata.

Stante quanto sopra, richiamata

la chiave di ripartizione stabilita dal Pretore (cfr. supra consid. 1.1),

considerato l’avere previdenziale complessivo di fr. 1'407'580.75

accumulato dall’ex marito e l’avere di fr. 119'634.65 accumulato dalla ex

moglie, a favore di quest’ultima spetta a saldo (DTF 129 V 254) un

accredito di fr. 643'973.05 ([1'407'580.75 - 119'634.65] :

2).

2.6

Per applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha

diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero

passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 LFLP;

Schneider/Bruchez,

in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di

previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/ 2010 del 6

dicembre 2010).

Ne consegue che,

nel rispetto di quanto previsto dal nuovo art. 22c LFLP quo alla ripartizione

tra parte obbligatoria e sovraobbligatoria, l’avere di fr. 643'973.05, di cui fr. 515'178.44 a carico

della AT 2 e fr. 128'794.61 a carico della AT 3, dovrà

essere trasferito a favore di CV

1.

presso l’CV 2, unitamente agli interessi

compensativi –

al tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria;

cfr. STF 9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a

cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello

praticato dall'istituto debitore – maturati su tale importo dal 9 gennaio 2014 e sino al

momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255;

STF B 73/02 dell’8

aprile 2003, STF B 113/02 dell’8 luglio 2003, STF B 36/02 del 18 luglio 2003;

Bollettino LPP UFAS n. 138 del 16 marzo 2015).

In

caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato

del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale

federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti,

sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi,

interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257;

STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).

2.7

La

procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si

assegnano ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- L’avere

di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione

ammonta a fr. 1'407'580.75.

2.- L’avere

di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione

ammonta a fr. 119'634.65.

3.- È

fatto ordine alla AT 2 di versare a favore

di CV 1 presso l’CV 2, l’importo di fr. 515'178.44 oltre

interessi compensativi dal 9 gennaio 2014.

4.- È

fatto ordine alla AT 3 di versare a favore

di CV 1 presso l’CV 2 l’importo di fr. 128'794.61 oltre

interessi compensativi dal 9 gennaio 2014.

5.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

Non si assegnano ripetibili.

6.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti