34.2020.15
Rifiuto rendita LPP. In casu la decisione dell'Ufficio AI é vincolante per la LPP. Non data un'incapacità lavorativa rilevante (almeno 20%) durante il periodo assicurativo e interruzione della connessione temporale con liberazione del vecchio istituto. Rfiuto ripetibili
16 novembre 2020Italiano52 min
del grado di invalidità potrebbero condurre a risultati differenti in contraddizione
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
34.2020.15
FS
Lugano
16 novembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 30 maggio 2020 di
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
CV 1
in materia di previdenza professionale
ritenuto in fatto
1.1. AT 1, nata nel 1975, è stata
alle dipendenze della __________ di __________ dal 23 settembre 2010 al 29
febbraio 2012 (cfr. il certificato di lavoro del 16 aprile 2012 sub doc. B, la “Richiesta
per adulti” del 13 marzo 2012 sub doc. D e la lettera del 20 marzo 2012
della __________ sub doc. 7) e, di conseguenza, è stata assicurata per la
previdenza professionale presso la __________ oggi Fondazione CV 1 (cfr. V
punto 3 pagg. 2 e 3 con i doc. da 3 a 6) (di seguito Fondazione CV 1).
L’ultimo giorno di lavoro
è stato il 23 ottobre 2011 e il rapporto di lavoro, a seguito della malattia, è
stato sciolto con effetto al 29 febbraio 2012 (cfr. doc. B punti 2.1 e 2.3,
doc. D punto 5.4 e doc. 7).
1.2. Con decreto del 10 dicembre
2012, in esito al ricorso interposto contro la decisione del 10 ottobre 2012
con cui l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni essendo il grado
d’invalidità del 4%, il Presidente del TCA ha stralciato la causa dai ruoli e, omologata
la transazione intervenuta tra le parti, rinviato gli atti all’Ufficio AI
perché, rivalutato lo stato di salute, rendesse un nuovo provvedimento (cfr. inc.
32.2012.280).
Con sentenza del 21
settembre 2015 – in esito al
ricorso interposto contro le decisioni del 25 febbraio 2015 con cui l’Ufficio
AI, in particolare sulla base della perizia pluridisciplinare del __________
dell’11 aprile 2014, ha riconosciuto il diritto ad un quarto di rendita dal 1.
agosto al 31 ottobre 2013 e ad una mezza rendita dal 1. novembre 2013 al 31
marzo 2014 – il Tribunale cantonale
delle assicurazioni (TCA) ha annullato le decisioni impugnate e rinviato gli
atti all’Ufficio AI affinché, esperito il complemento medico indicato, rendesse
un nuovo provvedimento (cfr. inc. 32.2015.54).
Il TCA, con sentenza del
21 giugno 2019 (cresciuta incontestata in giudicato), visto il ricorso del 17
maggio 2019 contro la decisione del 4 aprile 2019 dell’Ufficio AI – ricorso con il quale, oltre alle rendite
già stabilite con la decisione impugnata, l’insorgente ha chiesto il
riconoscimento del diritto ad un quarto di rendita AI dal 1. maggio 2018 e decisione
con la quale l’Ufficio AI, in particolare sulla base degli apprezzamenti
peritali del __________ con il relativo rapporto finale del 29 novembre 2016
del medico SMR dr. __________, ha riconosciuto il diritto ad un quarto di
rendita dal 1. agosto al 31 ottobre 2013, ad una mezza rendita dal 1. novembre
2013 al 30 aprile 2014, ad una rendita intera dal 1. maggio al 30 ottobre 2014
e dal 1. febbraio al 30 settembre 2015, ad un quarto di rendita dal 1. ottobre
2015 al 29 febbraio 2016 e a una rendita intera dal 1. marzo al 30 giugno 2016
(cfr. doc. E) –, lo ha accolto e
riconosciuto il diritto ad un quarto di rendita dal 1. maggio 2018 (cfr. inc.
32.2019.99).
L’Ufficio AI, con
decisione del 2 dicembre 2019 (doc. F) –
cresciuta incontestata in giudicato e precisando che “(…) come da sentenza
datata 21.06.2019 del Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA): fermo
restando il diritto a rendita accordato con Decisione 04.04.2019, a decorrere
dal 01.05.2018 sorge il diritto ad un quarto di rendita d’invalidità con un
grado AI del 43%. Un eventuale ricorso potrà riferirsi unicamente alla
definizione dell’importo della rendita e non in merito al grado d’invalidità e
all’inizio del diritto già definiti nella summenzionata Sentenza cresciuta in
giudicato. (…)” (doc. F) – ha
fissato gli importi della rendita in fr. 416 dal 1. maggio al 31 dicembre 2018
e in fr. 420.-- dal 1. gennaio 2020.
1.3. Con scritto del 15 luglio
2019 AT 1, allegata la succitata STCA del 21 giugno 2019 (inc. 32.2019.99) e
rilevato che al momento dell’insorgere della malattia a fine ottobre 2011 era
assicurata quale dipendente della __________, si è rivolta alla Fondazione CV 1
postulando il riconoscimento del diritto ad una rendita d’invalidità della LPP (cfr.
doc. G). La domanda è stata respinta dalla Fondazione CV 1 con la lettera del
14 ottobre 2019 con la motivazione che, vista la capacità lavorativa in
un’attività adeguata del 90% dal luglio 2012 all’agosto 2013, la connessione
temporale era stata interrotta (cfr. doc. C).
1.4. Con la presente petizione AT
1, tramite l’avv. RA 1 – rilevato,
in particolare, che “(…) l'assicurata da luglio 2012 ad agosto 2013 in
concreto, era in malattia al 100% con il riconoscimento delle relative
indennità giornaliere, non era collocabile ai sensi della disoccupazione. Essa
non aveva una capacità lavorativa superiore all'80%. Pertanto in casu non vi
è stata un'interruzione della connessione temporale e l'invalidità
stabilita successivamente vincola la CV 1 per la LPP. La signora AT 1 ha quindi
diritto alla rendita d'invalidità LPP ai sensi dell’art. 23 LPP dal 01.08.2013
al 45%, da 01.11.2013 al 50%, da 01.05.2014 al 100% fino al 01.11.2014, da
01.02.2015 al 100%, da 01.10.2015 al 49%, da 01.03.2016 al 100% e dal 1º maggio
2018 del 43%. La pretesa può essere fatta valere per gli ultimi cinque anni e
quindi è richiesto il pagamento della rendita d'invalidità a partire dal
30.5.2015. (…)” (I, punto E, pag. 8) –,
ha postulato che “(…) alla CV 1, è fatto obbligo di versare alla signora AT
1, __________, la rendita d'invalidità LPP dal 30 maggio 2015 al 100%, dal 1º
ottobre 2015 al 49%, dal 1º marzo 2016 al 100% e dal 1º maggio 2018 del 43%.
(…)” (I, punto 2 del petitum, pag. 8).
1.5. Con la risposta di causa
(dopo la chiesta proroga del termine; III e IV) –
osservato, in particolare, che “(…) con lettera del 20 marzo 2012, il datore
di lavoro ha informato la convenuta che il rapporto di lavoro con l'attrice è
stato sciolto il 28 settembre 2011 con effetto dal 30 novembre 2011. A causa
della malattia dell'attrice l'uscita definitiva è avvenuta al 29 febbraio 2012.
Ciò risulta anche dalla notifica d'incapacità lavorativa, firmata dal datore di
lavoro il 16 aprile 2012. Il 29 febbraio 2010 [ndr. recte: 2012] è
indicato inoltre nella domanda d'invalidità, firmata dall'attrice il 13 marzo
2012, come data d'uscita (doc. D dell'attrice). Conseguentemente, il
rapporto di lavoro è stato terminato al più tardi in tale data. Tenuto
conto di questo fatto, il rapporto assicurativo previdenziale dell'attrice
presso la convenuta è terminato, compresa la proroga della copertura
assicurativa secondo I'art. 10 cpv. 3 LPP e l’art. 5.13.2 del regolamento di
previdenza della __________ (entrato in vigore il 1º gennaio 2010), il 31
marzo 2012 al più tardi. È da notare che nel caso delle persone assicurate
che presentano un'incapacità lavorativa nel momento dello scioglimento del
rapporto di previdenza, come nella fattispecie (doc. B dell'attrice), è prassi effettuare
tecnicamente l'uscita solo dopo aver ricevuto la decisione dell'UAl. In
base alla decisione dell’UAl del 10 ottobre 2012, l'uscita dell'attrice è stata
infine effettuata tecnicamente con effetto dal 1º luglio 2012 (allegato 9 della
convenuta). Ciò non cambia il fatto che il rapporto assicurativo previdenziale
dell'attrice presso la convenuta è terminato, compresa la proroga della
copertura di cui all'art. 5.13.2 del regolamento di previdenza della __________
(entrata in vigore il 1 º gennaio 2010), il 31 marzo 2012 e non al momento
dell'elaborazione tecnica a luglio 2012. […] Si precisa che le
dichiarazioni relative all'interruzione della connessione temporale per il
periodo da luglio 2012 fino ad agosto 2013 non sarebbero state necessarie,
poiché l'attrice non presentava comunque un'incapacità lavorativa in
un'attività adeguata di almeno il 20% durante l'affiliazione presso la
convenuta secondo le perizie pluridisciplinari del 20 maggio 2014 e del 14
settembre 2016, nonché dal rapporto finale SMR del 29 novembre 2016 del medico
SMR DR. med. __________. Infine, la convenuta ha legittimamente rifiutato il
suo obbligo di versare all'attrice una rendita d'invalidità nel senso delle
decisioni dell'UAl del 4 aprile 2019 e del 2 dicembre 2019. (…)” (V, punti
3 e 6, pagg. 3 e 5) e sviluppate ulteriori considerazioni circa la connessione
materiale di cui si dirà, se necessario, in seguito – la Fondazione CV 1 ha postulato la reiezione della
petizione (V).
1.6. Con replica del 21 settembre
2020 (dopo la chiesta proroga del termine; VII e VIII) – prendendo posizione sulla connessione
materiale, producendo i doc. M, N e O e adducendo che “(…) 2. Come attestato
dal datore di lavoro, dal 24 ottobre 2011 la signora AT 1 è stata inabile al
lavoro al 100% (doc. B: Formulario
dati aziendali 16.4.2012 __________, p.to 2.14). Come indicato
dalla convenuta l'uscita dal datore di lavoro e dell'assicuratore
LPP è stata definita al 1.7.2012 (doc.
N: Lettera 14.10.2019 CV 1/AT 1). L'indicazione della
convenuta che fino al 2.4.2012 la signora avesse un'incapacità lavorativa del
10% per motivi psichiatrici e la successiva invalidità fosse legata ad un danno
reumatologico sorto dopo la fine dell'assoggettamento all'assicuratore LPP è
infondata. 3. Si rileva pure che il Certificato medico 10.1.2013 del Dr. __________
FMH Neurochirurgia, __________, attesta che la signora presentava lombalgie che
nell'ultimo anno e mezzo hanno creato problemi sul lavoro e una riqualifica Al
(doc. O: Certiticato medico 10.1.2013
del Dr. __________). L'incapacità lavorativa da ottobre 2011
era quindi dovuta (anche) al danno alla salute reumatologico che ha poi causato
l'invalidità. L'incapacità lavorativa è quindi sorta, in modo rilevante, quando
l'assicurata era soggetta all’lstituto di previdenza professionale Fondazione CV
1. 4. Al momento in cui è subentrata l'incapacità di lavoro la cui causa ha
portato all'invalidità della signora AT 1, ella era quindi assicurata presso la
Cassa pensione CV 1. Non vi è poi stata una prolungata interruzione
dell'incapacità lavorativa dal mese di luglio 2012 ad agosto 2013 per cui si
sarebbe interrotta la connessione temporale. (…)” (IX, punti da 2 a 4,
pagg. 2 e 3) – l’attrice ha
confermato le domande formulate con la petizione (IX).
1.7. Con scritto del 2 ottobre
2020 (XI, trasmesso per conoscenza all’attrice; XII) – precisato, tra l’altro, che “(…) è evidente che una
valutazione della capacità lavorativa da parte del datore di lavoro non ha la
stessa valenza probante del rapporto finale SMR del 29 novembre 2016 affidate
dall'UAl. Si ricorda che, con sentenza del 21 giugno 2019 (inc. nº 32.2019.99),
il lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA) ha affermato che non
esistono motivi per mettere in dubbio "gli
apprezzamenti peritali del __________ con il relativo rapporto finale del 29
novembre 2016 del medico SMR dr. __________". Secondo il TCA, le
valutazioni "sono da considerarsi
dettagliate, approfondite e quindi rispecchianti i parametri
giurisprudenziali". Di conseguenza, è contestato che l'attrice
abbia subito un'incapacità lavorativa in un'attività adeguata di almeno il 20%
durante l'affiliazione presso la convenuta. […] Sulla base delle perizie
pluridisciplinari del 20 maggio 2014 e del 14 settembre 2016, come anche sulla
base del rapporto finale SMR del 29 novembre 2016, I'UAI riconosceva con
decisione del 4 aprile 2019 una capacità lavorativa in un'attività adeguata di
un grado del 90% per il periodo dal 24 ottobre 2011 al 12 aprile 2012. Ciò
significa che l'incapacità lavorativa in un'attività adeguata era solo del 10%
durante il rapporto assicurativo previdenziale dell'attrice presso la
convenuta, il quale è terminato il 31 marzo 2012 al più tardi. Con sentenza del
21 giugno 2019 (inc. nº 32.2019.99) il TCA ha confermato il diritto
dell'attrice alle rendite d'invalidità secondo la decisione dell'UAl del 4
aprile 2019 e le ha inoltre riconosciuto il diritto ad un quarto di rendita con
un grado d'invalidità del 43% a partire del 1º maggio 2018. A seguito della
suddetta sentenza del TCA, la situazione medica dell'attrice per il periodo
contestato è stata definitivamente chiarita. Pertanto, un ulteriore esame
dell'incapacità lavorativa per il periodo in questione è quindi obsoleto. Alla
luce di quanto sopra risulta in modo manifesto che nel caso in questione non vi
è connessione materiale nel senso dell'art. 23 lett. a LPP, poiché l'attrice non
presentava comunque un'incapacità lavorativa in un'attività adeguata di almeno
il 20% durante l'affiliazione presso la convenuta, la quale è terminata il 31
marzo 2012 al più tardi. (…)” (XI, punti 3 e 4, pagg. 2 e 3) – la Fondazione CV 1 ha ribadito la domanda
di reiezione della petizione.
considerato in diritto
2.1. Giusta l'art. 73 cpv. 1 LPP
ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide
sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi
diritto. Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle
assicurazioni (art. 4 cpv. 1 della Legge concernente la vigilanza sugli
istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni, entrata in vigore il
1° gennaio 2012; RL 852.100). Con riferimento alla competenza territoriale,
secondo l’art. 73 cpv. 3 LPP il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del
convenuto o nel luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto.
Oggetto del contendere è
sapere se la Fondazione CV 1 deve versare a AT 1, alle dipendenze della __________
dal 23 settembre 2010 al 29 febbraio 2012 (cfr. consid. 1.1 e 1.5), una
prestazione d’invalidità.
Siccome il luogo in cui
l’attrice è stata assunta si trova in Ticino e trattandosi di controversia tra
assicuratore LPP ed avente diritto, è data la competenza dello scrivente
Tribunale (DTF 127 V 35 consid. 3b, 125 V 168 consid. 2 con riferimenti).
2.2. AT 1, come accennato (cfr.
consid. 1.1), è stata assicurata per la previdenza professionale presso la __________
oggi Fondazione collettiva CV 1 con inizio al 1. ottobre 2010 (cfr. doc. 3, 4 e
5).
Essendo il rapporto di
lavoro stato sciolto con effetto (per malattia) al 29 febbraio 2012 (cfr.
consid. 1.1 e la relativa documentazione agli atti) e in applicazione dell’art.
10 cpv. 2 lett. b LPP, secondo il quale l’obbligo assicurativo finisce quando è
sciolto il rapporto di lavoro, l’assicurazione obbligatoria con la Fondazione CV
1 è finita il 29 febbraio.
Il TF, chiamato a
pronunciarsi circa l’inizio e fine del rapporto d’assicurazione in materia di previdenza
professionale, nella DTF 120 V 15 ha, tra l’altro, stabilito che “(…) das
Versicherungsverhältnis endet u.a. mit der Auflösung des Arbeitsverhältnisses.
Dies gilt nicht nur in der obligatorischen Versicherung (Art. 10 Abs. 2 BVG),
sondern auch im Rahmen der weitergehenden Vorsorge (BGE 115 V 33 Erw. 5). Dabei
kommt es praxisgemäss darauf an, ob und wann das Arbeitsverhältnis rechtlich
aufgehört hat zu existieren; nicht massgeblich ist die effektive
Arbeitsausübung oder -niederlegung (BGE 118 V 39 Erw. 2a; vgl. auch BEROS,
a.a.O., S. 16). Entscheidend ist somit die Beendigung des Arbeitsverhältnisses
nach den zivilrechtlichen Regeln gemäss Art. 334 ff. OR mit der Folge, dass das
Versicherungsverhältnis in der Regel bei Ablauf der gesetzlichen oder
vertraglichen Kündigungsfrist endet. Unerheblich ist, ob der tatsächliche
Dienstaustritt schon früher erfolgt ist (BGE 115 V 34 Erw. 5 in fine). Das
Versicherungsverhältnis bleibt insbesondere auch bestehen, wenn der
Arbeitnehmer während der Kündigungsfrist noch Ferien bezieht (BRÜHWILER, Die
betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, S. 507 N. 72). Anderseits wird
die Dauer des Versicherungsverhältnisses nicht dadurch erstreckt, dass der
Arbeitnehmer nach Ablauf der Kündigungsfrist Entschädigungen für nicht bezogene
Ferientage erhält (Art. 329d Abs. 2 OR e contrario; nicht veröffentlichtes
Urteil S. vom 25. März 1993; MOSER, Die zweite Säule und ihre Tragfähigkeit,
Diss. Basel 1992, S. 47). Vorbehalten bleibt die Nachversicherung gemäss Art.
10 Abs. 3 BVG. (…)” (DTF 120 V 15, consid. 2a, pag. 20; in argomento vedi
anche Hürzeler, in Schneider/Geiser/Gächter, Kommentar BVG und
FZG, 2019, art. 10 n. 17, pagg. 156 e 157).
Visto l’art. 10 cpv. 3 LPP,
secondo il quale per i rischi morte e invalidità il salariato resta assicurato
presso il suo istituto di previdenza durante un mese dopo lo scioglimento del
rapporto di previdenza, e in applicazione dell’art. 5.13.2 del “Réglement de
la __________” (in concreto applicabile) che stabilisce che “(…) la
prolongation de la couverture prend effet à la date de la fin juridiquement
valable des rapports de travail et cesse le jour où la personne assurée entre
au service d'un nouvel employeur, au plus tard toutefois après un mois. (…)”
. (doc. 8, di seguito Regolamento), il rapporto assicurativo dell’attrice con
la con la Fondazione CV 1 è dunque terminato (al più tardi) il 31 marzo 2012, irrilevante
essendo il fatto che il conteggio 29 novembre 2012 (doc. 9) “uscita in data
01.07.2012”
– per motivi tecnici (cfr. doc. C e consid. 1.5) –
sia stato allestito posteriormente.
2.3. Secondo l’art. 23 LPP, che è
una disposizione minima (art. 6 LPP), hanno diritto alle prestazioni
d’invalidità le persone che:
a) nel senso
dell’AI, sono invalide per almeno il 40 per cento ed erano assicurate al
momento in cui è sorta l’incapacità di lavoro la cui causa ha portato
all’invalidità;
b) in seguito a
un’infermità congenita presentavano un’incapacità al lavoro compresa fra il 20
e il 40 per cento all’inizio dell’attività lucrativa ed erano assicurate
allorché l’incapacità al lavoro la cui causa ha portato all’invalidità si è
aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento;
c) diventate
invalide quando erano minorenni (art. 8 cpv. 2 LPGA), presentavano
un’incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all’inizio
dell’attività lucrativa ed erano assicurate allorché l’incapacità al lavoro la
cui causa ha portato all’invalidità si è aggravata raggiungendo almeno il 40
per cento.
Per avere diritto ad una
rendita di invalidità ai sensi dell'art. 23 LPP occorre dunque essere
assicurati al momento in cui si registra un'incapacità lavorativa o una
diminuzione di rendimento di una certa importanza (ossia, secondo la
giurisprudenza, di almeno il 20%; STF 9C_456/2016 del 12 maggio 2017 consid.
3.1 con riferimenti, 9C_772/2007 del 26 febbraio 2008 consid. 3.2; STF B 95/04
del 10 gennaio 2005; B 100/00 del 16 febbraio 2001; Pratique VSI 1998 pag.
126). Non è invece decisivo essere assicurati quando sorge l'invalidità vera e
propria oppure il peggioramento della stessa (DTF138 V 419 consid. 6.2, 123 V
264 consid. 1b; SZS/RSAS 1994 pag. 469 consid. 5a).
Il richiedente deve essere
assicurato al momento dell'insorgenza dell'incapacità lavorativa che ha
condotto all'invalidità, non necessariamente quando insorge l'invalidità oppure
il peggioramento della stessa (Stauffer, Berufliche Vorsorge, 3. ed., 2019, n.
1037; SZS/RSAS 2002 pag. 155; DTF 123 V 264 consid. 1b). Questa soluzione è stata
voluta per sopperire ad eventuali lacune assicurative, nel caso in cui il
datore di lavoro disdica il contratto precedentemente alla decorrenza dell’anno
di attesa necessario ai fini dell’erogazione della rendita AI e quindi della
rendita LPP (art. 29 cpv. 1 lett. b LAI in vigore fino al 31 dicembre 2007; DTF
123 V 264 consid. 1b e 120 V 116 consid. 2b).
Le prestazioni sono dovute
dall'istituto di previdenza al quale l'interessato è - o era - affiliato al
momento dell'insorgenza dell'evento assicurato appena descritto, premesso che
tra l'incapacità lavorativa e l'invalidità esista una connessione materiale e
temporale (SZS/RSAS 2003 pag. 356).
Di conseguenza il fondo di
previdenza presso cui era assicurato il dipendente al momento dell’intervenuta
incapacità lavorativa è obbligato a versare le prestazioni di invalidità, anche
se al momento del riconoscimento della stessa il rapporto assicurativo era già
stato sciolto (SVR 1998 BVG Nr. 14; 1994 BVG Nr. 14; DTF 118 V 98). D’altra
parte, l’obbligo di un nuovo assicuratore di pagare prestazioni sorge solo se
l’incapacità lavorativa esistente già prima dell’inizio del nuovo rapporto
assicurativo risulta interrotta, cioè quando non vi è più alcun nesso materiale
e temporale (SZS/RSAS 2003 pag. 356).
Fatti
I medesimi principi
valgono in materia di previdenza più estesa, in assenza di disposizioni
regolamentari o statutarie divergenti (SZS/RSAS 2005 pag. 243; SVR 1994 BVG Nr.
18 pag. 57, BVG Nr. 14 consid. 2b pag. 38; DTF 117 V 332 consid. 3).
2.4. L’art. 26 LPP stabilisce che,
per la nascita del diritto alle prestazioni d’invalidità, sono applicabili per
analogia le pertinenti disposizioni della legge federale sull’assicurazione
invalidità (art. 29 LAI; ora art. 28 cpv. 1 e 29 cpv. 1-3 LAI, cfr. in merito
DTF 140 V 470, consid. 3.3.2 pag. 474). L'istituto di previdenza può inoltre
stabilire nelle sue disposizioni regolamentari, che il diritto alle prestazioni
sia differito, fintanto che l'assicurato riscuote il salario completo (SZS/RSAS
1995 pag. 464 consid. 3b).
Giusta l’art. 4 LAI
l’invalidità è l’incapacità al guadagno, presunta permanente o di rilevante
durata cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio. Con incapacità di guadagno si
intende quell’incapacità di eseguire un’attività che si può esigere
dall’interessato in un mercato del lavoro equilibrato e quindi non solo quella
di effettuare il proprio lavoro (DTF 117 V 335 consid. 5c, 109 V 28; SZS/RSAS
1995 pag. 476).
In ambito AI va pertanto
valutato se l’assicurato dispone ancora di capacità di guadagno nella sua
professione e parimenti se vi è possibilità di guadagno in altre professioni
ammissibili in un mercato del lavoro equilibrato (DTF 109 V 28, 111 V 21;
Brühwiler, Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, 1989 pag. 488). Le
attività considerate non si limitano quindi a quelle che coincidono con
l’ultima attività svolta o ad attività affini, ma anche ad attività diverse.
Per la stretta relazione
esistente tra la rendita d’invalidità dell’AI e quella del secondo pilastro
emerge che, il concetto d’invalidità nell’ambito della previdenza obbligatoria
e quello dell'assicurazione invalidità, è di principio il medesimo (DTF 115 V
210; RDAT I 1995 consid. 2.2 pag. 229).
Secondo la giurisprudenza,
nell'ambito della previdenza obbligatoria, gli istituti di previdenza sono
vincolati da quanto pronunciato dall’assicurazione invalidità non solo per quel
che riguarda il grado di invalidità (DTF 115 V 208 consid. 2c e 215 consid. 4c;
SZS/RSAS 1996 pag. 48 consid. 2b e 2d; SVR 1994 BVG Nr. 15 consid. 3c), ma
ugualmente per quanto concerne la nascita del diritto alla rendita e, di
conseguenza, parimenti per la determinazione del momento a partire dal quale la
capacità al lavoro dell'assicurato si è deteriorata in maniera sensibile e
duratura (DTF 134 V 64, 133 V 67, 129 V 73, 126 V 310 consid. 1, 123 V 271
consid. 2a e riferimenti, 120 V 108 consid. 3c, 118 V 39 consid. 2b/aa;
SZS/RSAS 2002 pag. 155, SZS/RSAS 1997 pag. 68; SVR 1995 BVG Nr. 22 pag. 57
consid. 2, SVR 1994 BVG Nr. 15 pag. 42 consid. 3c). In tal caso
il concetto di invalidità è infatti il medesimo (Stauffer, op. cit., n.
1018 segg.). Accertamenti separati
del grado di invalidità potrebbero condurre a risultati differenti in contraddizione
con lo scopo della legge (DTF 115 V 210 consid. 2b e 218 consid. 4, 118 V 39
consid. 2b). A tale vincolo di principio degli istituti di previdenza alle
costatazioni degli organi dell’AI nulla è mutato, secondo la giurisprudenza,
dopo l’introduzione della LPGA (DTF 130 V 78, 132 V 1).
Questo vincolo vale
nell’ambito della previdenza sovraobbligatoria solo se il regolamento
previdenziale si basa sul medesimo concetto di invalidità dell’assicurazione
invalidità (DTF 126 V 308).
L’istituto di previdenza
non è tuttavia vincolato in maniera assoluta alle conclusioni dell’AI.
Innanzitutto, a titolo generale, l'istituto previdenziale può scostarsi dalle
conclusioni dell’assicurazione invalidità se queste appaiono di primo acchito
insostenibili (DTF 134 V 64, 133 V 67, 129 V 73, 126 V 310 consid. 1, 123 V 271
consid. 2a, 115 V 208 consid. 2c e 215 consid. 4c, 109 V 24; SVR
1995 BVG Nr. 22 pag. 57 consid. 2a; SZS/RSAS 1996 pag. 47;
STF B 38/92 del 30 novembre 1993 in Plädoyer 1994 pag. 66;
Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgesgerichts zum IVG, 2014, ad. art. 4
N. 116 pag. 43; cfr. anche DTF 126 V 308 dove si sottolinea che per la
valutazione del quesito a sapere se la valutazione dell'AI è manifestamente
errata, e per questo non vincolante per l'istituto di previdenza, sono
primariamente determinanti gli atti esistenti al momento in cui la decisione è
stata presa).
D’altra parte, la
giurisprudenza dell'Alta Corte ha stabilito che l'Ufficio dell'assicurazione
invalidità è tenuto a notificare una decisione di rendita agli istituti di
previdenza entranti in linea di conto, vale a dire che potrebbero essere
chiamati a fornire prestazioni nel caso specifico. Se non viene coinvolto nella
procedura pendente innanzi all'UAI, l'istituto LPP - che dispone di un diritto
di opposizione e ricorso proprio nelle procedure rette dalla LAI - non è legato
alla valutazione dell'invalidità (nel suo principio, quanto al grado e
all'inizio del diritto così come anche con riferimento alla decisione sullo
statuto di persona invalida, vale a dire di persona ritenuta attiva,
parzialmente attiva o non attiva) effettuata dagli organi dell'AI (DTF 134 V
64, 133 V 67, 132 V 1, 130 V 273 consid. 3.1, 129 V 73 e 150, 126 V 310 consid.
1; cfr. anche le STF 9C_684/2008 del 18 settembre 2009; STF B 32/03 del 21
gennaio 2005, B 66/04 del 21 settembre 2004, B 81/02 del 9 gennaio 2004, B 3/03
del 31 dicembre 2003, B 68/03 del 16 dicembre 2003; vedi anche l'art. 49 cpv. 4
LPGA e l'art. 76 cpv. 1 lett. i OAI in vigore dal 1. gennaio 2003). La
questione di sapere se un difetto di notifica di una decisione può venir sanato
successivamente, segnatamente dal fatto che l’istituto di previdenza viene in
seguito comunque in possesso della decisione, deve, secondo il TF, venir
esaminata in ogni caso concreto ponderando gli interessi in gioco (SZS/RSAS
2006 pag. 367; per una sintesi della giurisprudenza sul tema cfr. STF
9C_689/2008 del 25 febbraio 2009).
Secondo il TF, considerato
come lo scopo del vincolo alla pronuncia dell'AI sia quello di sgravare gli
istituti di previdenza da accertamenti dispendiosi, bisogna ritenere che tale
vincolo sia riferito unicamente a quegli accertamenti e a quelle valutazioni
degli organi dell’AI che nell’ambito della procedura (dell’AI) erano
determinanti per l’esame della pretesa alla rendita d’invalidità e sui quali
andava effettivamente deciso; diversamente gli organi della previdenza
professionale devono esaminare i presupposti della pretesa liberamente (STF
9C_684/2008 del 18 settembre 2009; STF B 83/04 del 25 aprile 2006, B 50/99 del
14 agosto 2000, B 79/99 e 4/00 del 26 gennaio 2001). Ne discende che la
fissazione della data d’inizio del diritto alla rendita da parte dell’UAI non
esclude che l’incapacità lavorativa motivante il diritto a prestazioni d’invalidità
della previdenza professionale sia subentrata, foss’anche in misura ridotta,
già precedentemente all’inizio dell’anno di carenza secondo l’AI (Stauffer, op.
cit., n. 1020 segg; SZS/RSAS 2005 pag. 241 e 2003 pag. 45; STF B 81/03 del 9
novembre 2004 e B 47/98 dell’11 luglio 2000).
In virtù dell’art. 6 LPP
(che stabilisce che la parte seconda della legge stabilisce unicamente esigenze
minime), gli istituti di previdenza, oltre alla possibilità di introdurre la
previdenza più estesa (art. 49 cpv. 2 LPP; cfr. SZS/RSAS 1995 pag. 465-466
consid. 4b/aa), sono liberi di estendere il concetto di invalidità a favore
dell’assicurato oppure di concedere prestazioni anche quando il grado
d’invalidità è inferiore al 40%. Ciò non significa tuttavia che i fondi di previdenza
dispongono di un margine di apprezzamento illimitato (SZS/RSAS 1995 pag. 466
consid. 4b/aa; DTF 118 V 35). Se essi infatti fanno espresso riferimento al
concetto di invalidità previsto dall’AI, sono vincolati dalla valutazione
dell’invalidità fatta dall'assicurazione invalidità, a meno che la stessa
appaia di primo acchito insostenibile (SZS/RSAS 2002 pag. 155; 1996 pag. 48
consid. 2b e 2d; SVR 1995 BVG Nr. 22 pag. 57 consid. 2a, 1994 BVG Nr. 15
consid. 3c; DTF 115 V 208 consid. 2c; 115 V 215 consid. 4c).
Infine, se il concetto di
invalidità è pi.esteso, il fondo di previdenza non è vincolato alle
conclusioni dell’AI. In tal caso la fondazione può statuire liberamente tenuto
conto di regole proprie. In simili condizioni potrà senz'altro fondarsi su
elementi raccolti dall'UAI, ma non sarà vincolata da una valutazione che si
fonda su altri criteri (SZS/RSAS 1997 pag. 71, 1996 pag. 56; DTF 118 V 73
consid. 1, 117 V 335 consid. 5c, 115 V 220 seg.).
Secondo la giurisprudenza
la facoltà riservata agli istituti di previdenza in virtù dell'art. 6 e 49 cpv.
2 LPP non implica un potere di apprezzamento illimitato. Se essi adottano nei
loro statuti o nei regolamenti un certo metodo di valutazione, devono
conformarsi, nell'applicazione dei criteri, ai concetti delle assicurazioni
sociali (per l'incapacità di esercitare la propria professione abituale: DTF
111 V 239 consid. 1b) e ai principi generali (DTF 113 II 347 consid. 1a). In
altri termini se dispongono di piena libertà nella scelta della nozione, devono
comunque assegnarle il significato usuale e riconosciuto in ambito assicurativo
(STF non pubbl. in re A. del 25 marzo 1993 consid. 3).
Per l'art. 28 cpv. 1 lett.
b LAI il diritto alla rendita nasce, tra l'altro, il più presto nel momento in
cui l'assicurato è stato per un anno e senza notevoli interruzioni incapace al
lavoro almeno al 40% in media. Giusta l’art. 24 cpv. 1 LPP infine l’assicurato
ha diritto alla rendita intera di invalidità se, nel senso dell’AI, è invalido
per almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, a
una mezza rendita se è invalido per almeno il 50% e a un quarto di rendita se è
invalido per almeno il 40%.
Nell’ambito della
previdenza più estesa (sovraobbligatoria) gli istituti di previdenza possono
prevedere nel loro regolamento, in deroga all’art. 24 cpv. 1 LPP, che
l’ammontare della rendita corrisponda al grado d’invalidità. Tuttavia l’importo
della stessa deve corrispondere almeno alla rispettiva prestazione obbligatoria
(STF B 115/06 del 5 ottobre 2007 consid. 2.2, B 72/06 dell’11
settembre 2007 consid. 2.1; Vetter-Schreiber, op. cit., ad art. 24 n. 23 pag.
108).
2.5. Secondo la giurisprudenza
l’art. 23 LPP persegue anche lo scopo di delimitare la responsabilità tra più
istituti di previdenza. La questione si pone ad esempio nel caso in cui il
lavoratore, già colpito nella sua salute in una misura atta a influenzare la
sua capacita di lavoro, entra al servizio di un nuovo datore di lavoro e viene
in seguito posto al beneficio di una rendita di invalidità. In tale ipotesi, a
determinate condizioni, le prestazioni vanno versate dal precedente istituto di
previdenza e non dall'attuale (DTF 123 V 264 consid. 1c, 120 V
117 consid. 2c e 120 secondo cui "l'art. 23 LPP vise quant à lui à
prolonger la responsabilité de l'institution de prévoyance au-delà de
l'affiliation, lors de la survenance de l'éventualité assurée"; cfr.
anche SZS/RSAS 2002 pag. 156 consid. 2b; STF B 64/99 del 6 giugno 2001).
Secondo
la giurisprudenza federale, affinché il precedente istituto di previdenza sia
tenuto a versare la prestazione d’invalidità, l’incapacità di lavoro deve
essersi manifestata in un’epoca in cui l’assicurato era affiliato presso
quell’istituto e deve inoltre sussistere fra detta incapacità e l’invalidità
uno stretto nesso materiale e temporale.
Vi
è connessione materiale se il danno alla salute all’origine
dell’invalidità è essenzialmente lo stesso che si è già manifestato durante
l’affiliazione al precedente istituto di previdenza e che ha causato
un’incapacità di lavoro.
La
connessione temporale presuppone che l'assicurato, dopo l'insorgenza
dell'inabilità lavorativa, non sia ridivenuto abile al lavoro per lungo tempo.
Tale connessione è interrotta se, durante un certo periodo, l'assicurato è
nuovamente abile al lavoro, ritenuto comunque che un breve periodo di
remissione non basta per interrompere il rapporto di connessione temporale (DTF
144V 58, 138 V 419 consid. 6.2, 130 V 275 consid. 4, 123 V 264 consid. 1c, 120
V 117 consid. 2c e SZS/RSAS 2002 pag. 156). In effetti secondo il TF:
"
L’institution de
prévoyance ne saurait, en effet, répondre de rechutes lointaines plusieurs
années après que l’assuré a recouvré sa capacité de travail (ATF 123 V 262
consid. 1c p. 264; ATF 120 V 112 consid. 2c/aa p. 117)." (DTF 138 V 409, consid. 6.2 pag. 419)
In
tal caso il vecchio istituto di previdenza è liberato da qualsiasi obbligo (DTF
120 V 117; M. Moser, Die zweite Säule und ihre Tragfähigkeit, Basilea 1993,
pag. 210).
Si
osservi che il requisito del nesso di causalità materiale e temporale, quale
criterio per l'obbligo prestativo di un istituto di previdenza, non è
applicabile solo quando si tratti di delimitare la responsabilità tra due
istituti di previdenza. Tale criterio vale in ogni caso, cioè anche quando si
tratta di decidere se un istituto di previdenza a cui un lavoratore era
affiliato al momento dell'insorgenza dell'incapacità lavorativa debba
rispondere per il rischio d'invalidità sorto dopo la fine del rapporto di
previdenza in un momento in cui l'interessato ancora non aveva reperito un
nuovo lavoro e, quindi, ancora non era assicurato presso alcun istituto di
previdenza (SVR 2001 BVG Nr. 18 pag. 69 consid. 5a pag. 70; STF B 34/01 del 15
novembre 2001 consid. 1b e B 72/99 del 10 ottobre 2001 consid. 4).
Quindi,
ai fini del versamento delle prestazioni di invalidità della previdenza
professionale obbligatoria dev'esserci un nesso materiale e temporale stretto
tra l'incapacità di lavoro e l'invalidità. Il nesso materiale è, come
accennato, dato se il danno alla salute alla base dell'invalidità è in sostanza
il medesimo che ha causato l'incapacità lavorativa. Questo presupposto non è
realizzato per esempio se l'incapacità lavorativa è riconducibile ad un dolore
dorsale, mentre l'invalidità ad una malattia psichica e dagli atti non emerge
che vi sia un'interazione tra le due affezioni (SZS/RSAS 2003 pag. 361).
Secondo
la giurisprudenza, può esservi un nesso materiale tra l’incapacità lavorativa
per motivi somatici, sorta durante la copertura assicurativa e su cui è stato
fondato il diritto ad una rendita dell’AI, anche nel caso in cui la stessa
incapacità sia stata fondamento di successive prestazioni previdenziali per
motivi psichici. Necessaria, ma non sufficiente condizione, è che il danno alla
salute psichica si sia già manifestato durante il periodo di assicurazione e
che abbia visibilmente marcato il decorso della malattia (Vetter-Schreiber,
op.cit., art. 23 n. 34, pagg. 94-95 con riferimenti a STF B 46/06 del 29
gennaio 2007 consid. 3.3 e STF 9C_772/2007 del 26 febbraio 2008 consid. 4.2;
cfr. anche STF 9C_597/2008 del 3 dicembre 2008 consid. 2.2.2
con riferimenti; cfr. Hürzeler, in Schneider/Geiser/Gächter, Kommentar BVG und
FZG, 2019, art. 23 n. 28, pag. 360).
Tuttavia, nel caso
in cui le affezioni somatiche e psichiche possono essere chiaramente distinte,
non vi è un nesso materiale se durante il rapporto di previdenza la diminuzione
della capacità lavorativa non era dovuta a motivi psichici che hanno finalmente
condotto all’invalidità, ma a degli elementi somatici non invalidanti (Hürzeler, op. cit., art. 23, n. 28, pag. 360 con riferimento a STF
B37/06 del 22 settembre 2006 consid. 3.3 e 9C_370/2016 del 12 settembre 2016
consid. 3). Non vi è parimenti una connessione materiale tra una
sintomatologia somatica e somatoforme e la susseguente depressione,
manifestatasi in modo rilevante dopo il rapporto previdenziale
(Vetter-Schreiber, op. cit., art. 23 n. 34, pag. 95 con
riferimento a STF B 73/05 del 3 maggio 2006; riportata anche da Hürzeler, op.
cit. art. 23 n. 28, pag. 361).
Da ultimo va anche detto
che se l’invalidità che dà luogo a una rendita è da ricondurre a diverse
affezioni alla salute, di cui però solo una ha avuto un influsso sulla capacità
lavorativa dell’assicurato durante la copertura previdenziale, l’istituto di
previdenza deve unicamente rispondere per l’invalidità che risulta da
quest’ultima. Per la parte dell’invalidità che è dovuta a dei disturbi che si
sono manifestati in modo tale da dare luogo a prestazioni solo dopo che la
persona assicurata ha lasciato l’istituto di previdenza, la connessione
materiale necessaria fa infatti difetto (cfr. Hürzeler, in Schneider/Geiser/Gächter,
Kommentar BVG und FZG, ed. 2019, ad. art. 23, pag. 361).
Nella
sentenza 6 dicembre 2007, pubblicata in DTF 134 V 20 e segg., il TF, apportando
dei chiarimenti a quanto stabilito dalla precedente giurisprudenza, ha in
particolare precisato che determinante per l’insorgenza dell’incapacità
lavorativa ai sensi dell’art. 23 cpv. 1 lett. a LPP è l’inabilità nell’attività
precedentemente svolta, mentre il nesso temporale si determina sulla base
dell’incapacità lavorativa, rispettivamente della capacità lavorativa in
un’attività ragionevolmente esigibile confacente con il danno alla salute (cfr. Hürzeler, in Schneider/Geiser/Gächter, Commentaire LPP et LFLP,
ed. 2019, art. 23, n. 36, pag. 368; cfr. pure DTF 144 V 58).
Il
TF si è confermato nella propria giurisprudenza al consid. 2.3 della STF
9C_339/2011 del 19 marzo 2012 laddove ha rilevato che “(…) per determinare
il momento in cui è sorta l'incapacità di lavoro la cui causa secondo l'art. 23
LPP ha portato all'invalidità, è decisiva la perdita di rendimento funzionale
nella professione abituale o nello svolgimento delle mansioni finora esercitate
(DTF 130 V 97 consid. 3.2 pag. 99; 114 V 281 pag. 286; cfr. pure DTF 130 V 35
consid. 3.1 pag. 36 con riferimenti). La connessione temporale con l'invalidità
subentrata successivamente - quale ulteriore requisito per il diritto a
prestazioni di invalidità dell'istituto di previdenza competente - si determina
invece in funzione dell'incapacità lavorativa, rispettivamente della capacità
lavorativa in un'attività ragionevolmente esigibile confacente al danno alla
salute. Questa attività, raffrontata a quella abituale, deve però permettere di
conseguire un reddito escludente il diritto a una rendita (DTF 134 V 20 consid.
5.3 pag. 27). (…)”.
La
giurisprudenza federale ha inoltre precisato che, nel caso di interruzione
dell’incapacità di lavoro, non si può procedere ad un’applicazione schematica,
analogamente a quanto previsto agli art. 29ter e 88a cpv. 1 OAI (DTF 123 V 264
e 120 V 118 consid. 2c/bb), mitigando il tenore di una precedente sentenza, in
cui aveva stabilito che il nuovo istituto di previdenza è obbligato a versare
la rendita solo se l’assicurato ha lavorato per tre mesi interi, dopodiché si è
ripresentata un’incapacità di lavoro (STF B 38/92 del 30 novembre 1993 in
Plädoyer 4/94 pagg. 66-67).
Per
risolvere tale questione si deve tener conto di tutte le particolarità del caso
concreto, e meglio della natura del danno alla salute, della prognosi del
medico e dei motivi che hanno indotto l’assicurato a riprendere il lavoro.
Inoltre sono determinanti le circostanze relative al mondo del lavoro, come un
guadagno intermedio ottenuto dall’assicurato o la sua capacità di collocamento
(DTF 134 V 22, 123 V 264 consid. 1c e 267 consid. 2c, 120 V 118 consid. 2b;
SZS/RSAS 2003 pag. 510, 2002 pag. 156 consid. 2b; SVR 2001 BVG Nr. 18 pag. 69
segg.). In questo senso nel caso di un assicurato invalido bisognerà negare il
riacquisto della capacità lavorativa anche nel caso del tentativo, di oltre tre
mesi, di ripresa dell’attività lavorativa, se la ripresa era motivata più da
ragioni sociali e una ripresa dell’attività lavorativa duratura era comunque da
ritenere improbabile (DTF 134 V 22 consid. 3.2.1 con riferimenti;
Vetter-Schreiber, op.cit, ad art. 23, n. 36, pag. 96). Decisivo è piuttosto il
quesito di sapere se durante la ripresa dell’attività lavorativa l’assicurato
ha apportato o meno una prestazione lavorativa piena e se il riacquisto
duraturo della capacità lavorativa sembra probabile alla luce dei risultati del
tentativo di ripresa del lavoro (Vetter-Schreiber, op. cit, ad
art. 23, n. 37, pag. 97; STF B 4/02 del 30 ottobre 2002 e riferimenti a
SZS/RSAS 1997 pag. 67). Sempre riguardo all’interruzione del nesso temporale
tra l’incapacità lavorativa originaria e la successiva invalidità vedi anche la
DTF 144 V 58 nella quale l’Alta Corte, dopo un riepilogo della giurisprudenza,
ha concluso che “(…) la connessione temporale tra l'incapacità lavorativa
insorta durante il rapporto di previdenza e l'invalidità successiva è
interrotta quando è data una capacità lavorativa superiore all'80% in
un'attività lavorativa adeguata durante più di tre mesi (consid. 4.4 e 4.5).
Considerandi
(…)” (regesto della DTF 144 V 58).
Quanto
al presupposto della connessione temporale va ancora detto che parte della
dottrina ritiene che la durata dell’esercizio dell’attività lavorativa, il cui
motivo può essere terapeutico, non ha rilevanza determinante né prevalente
nell’ambito della valutazione delle circostanze del caso concreto, bensì
configura solo un indizio. Di conseguenza, il fattore tempo deve passare in
secondo piano, rispetto ad altri aspetti della fattispecie, se si può ritenere
che, in un ambiente normale, cioè non protetto né particolarmente comprensivo,
il reinserimento sarebbe fallito (M. Moser, Eine Gesetzesnorm sorgt zur
Verunsicherung: weitere Fragen zu art. 23 BVG, SZS/RSAS 1997, Sonderheft, pag.
120.
segg., in particolare 124).
2.6
Nella presente fattispecie
gli artt. 5.8.1, 5.8.3 e 5.8.4 del Regolamento stabiliscono che “(…) il y a
incapacité de gain lorsqu'il est médicalement établi, sur la base de signes
objectifs, que la personne assurée - par suite de maladie (y compris le déclin
des facultés mentales et physiques) ou d'accident - est selon toute probabilité
de façon permanente incapable, totalement ou partiellement, d'exercer sa
profession ou une autre activité lucrative correspondant à sa situation
sociale, ses connaissances et ses aptitudes ou si elle est invalide au sens de
la loi fédérale sur l'Assurance-invalidité. […] Le degré de l'incapacité
de gain est déterminé en fonction de la différence entre le gain que la
personne assurée est encore capable de réaliser après la survenance de
l'incapacité de gain (et après exécution d'éventuelles mesures de réinsertion
par l'Al) compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail et le
gain que la personne assurée réalisait avant la survenance de l'incapacité de
gain. Toutefois, le degré de l'incapacité de gain correspond au minimum au
degré d'invalidité déterminé par I'Assurance-invalidité fédérale. Si, pour les
employés à temps partiel, le degré d'invalidité a été déterminé avec prise en
compte d'une part sans activité lucrative, seul le degré résultant de l'activité
lucrative est pris en considération. La rente d'invalidité est versée au plus
tòt à compter du moment où la personne assurée a droit à une rente de I'AI au
sens des articles 28 alinéa 1 et 29 alinéas 1-3 de la LAI. (…)” (doc. 8,
pag. 21).
Dal tenore delle succitate
norme emerge che il concetto di invalidità del Regolamento coincide
sostanzialmente con quello della LPP e, quindi, della LAI.
2.7
Questo Tribunale, come
accennato (cfr. consid. 1.2), con STCA del 21 giugno 2019 (cresciuta incontestata
in giudicato), oltre a riconoscere il diritto ad un quarto di rendita dal 1.
maggio 2018, ha confermato i periodi e le rendite d’invalidità così stabiliti
nella decisione del 4 aprile 2019 dell’Ufficio AI.
In particolare, nella
succitata STCA del 21 giugno 2019, ripresi i seguenti periodi d’incapacità
lavorativa riconosciuti dall’Ufficio AI:
"
(…)
Attività abituale:
10% dal 24.10.2011 al
12.04.2012
50% dal 13.04.2012 al
30.01.2013
40% dal 31.01.2013 al
25.08.2013
100% dal 26.08.2013 al
09.12.2013
75% dal 10.12.2013 al
25.02.2014
100% dal 26.02.2014 al
30.06.2014
50% dal 01.07.2014 al
15.07.2014
40% dal 16.07.2014 al
31.01.2015
100% dal 01.02.2015 al
30.06.2015
50% dal 01.07.2015 al
30.11.2015
100% dal 01.12.2015 al
17.03.2016
70% dal 18.03.2016
Attività adeguate:
10% dal 24.10.2011 al
12.04.2012
50% dal 13.04.2012 al
13.07.2012
10% dal 14.07.2012 al
25.08.2013
100% dal 26.08.2013 al
26.09.2013
50% dal 27.09.2013 al
09.12.2013
10% dal 10.12.2013 al
25.02.2014
100% dal 26.02.2014 al
30.06.2014
50% dal 01.07.2014 al
15.07.2014
10% dal 16.07.2014 al
31.01.2015
100% dal 01.02.2015 al
30.06.2015
50% dal 01.07.2015 al
30.11.2015
100% dal 01.12.2015 17.03.2016
0% dal 18.03.2016
(…)." (STCA 32.2019.99, pag. 2)
il TCA, circa la
valutazione medica, si è così espresso:
"
(…) l’Ufficio AI, effettuati gli ulteriori accertamenti
conformemente al decreto di stralcio del 10 dicembre 2012 (doc. AI 70/190-194)
e alla STCA del 21 settembre 2015 (doc. AI 180/545-565), ha fondato la
decisione impugnata sulle risultanze delle perizie pluridisciplinari del __________
del 20 maggio 2014 con complemento del 23 ottobre 2014 (doc. AI 128/363-399 e
157/453-455) e del 14 settembre 2016 (doc. AI 212/607-688), del rapporto finale
SMR del 29 novembre 2016 con l’annotazione 16 maggio 2018 del medico SMR dr. __________
(doc. AI 219/702-705 e 272/803), del verbale finale del 24 aprile 2018 al
termine della riformazione professionale intrapresa (doc. AI 269/797) con la “Valutazione
della prestazione lavorativa” (doc. AI 270/798-800) e della valutazione del
consulente in integrazione del 20 giugno 2018 (doc. AI 276/807-809) con le
relative tabelle e riduzioni al reddito ipotetico da invalido (doc. AI
277/810-813, 278/814-817, 279/818-821, 280/822-825, 281/826-829, 282/830-833 e
283/834);
[…]. dopo attento esame della documentazione medica
agli atti, questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della
ricorrente è stato accuratamente vagliato, non ha motivo per mettere in dubbio
gli apprezzamenti peritali del __________ con il relativo rapporto finale del
29.
novembre 2016 del medico SMR dr. __________ (doc. AI 219/702-705). Tali
valutazioni sono da considerare dettagliate, approfondite e quindi
rispecchianti i parametri giurisprudenziali suenunciati. (…)." (STCA 32.2019.99, pagg. 7 e 9)
Secondo la giurisprudenza,
nell'ambito della previdenza obbligatoria, gli istituti di previdenza sono
vincolati da quanto pronunciato dall’assicurazione invalidità non solo per quel
che riguarda il grado di invalidità (DTF 115 V 208 consid. 2c e 215 consid. 4c;
SZS 1996 pag. 48 consid. 2b e 2d; SVR 1994 BVG Nr. 15 consid. 3c; non c’è
vincolo invece con riferimento alle basi di calcolo del grado di invalidità,
cfr. Stauffer, Die berufliche Vorsorge, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum Sozialversicherungsrecht, 2013, ad art. 24), ma ugualmente per quanto
concerne la nascita del diritto alla rendita e, di conseguenza, parimenti per
la determinazione del momento a partire dal quale la capacità al lavoro
dell'assicurato si è deteriorata in maniera sensibile e duratura (DTF 134 V 64,
133.
V 67, 129 V 73, 126 V 310 consid. 1, 123 V 271 consid. 2a e riferimenti,
120.
V 108 consid. 3c, 118 V 39 consid. 2b/aa; SZS 2002 pag. 155, SZS 1997 pag.
68; SVR 1995 BVG Nr. 22 pag. 57 consid. 2, SVR 1994 BVG Nr. 15 pag. 42 consid.
3c). In tal caso il concetto di invalidità è infatti il medesimo. Accertamenti
separati del grado di invalidità potrebbero condurre a risultati differenti in
contraddizione con lo scopo della legge (DTF 115 V 210 consid. 2b e 218 consid.
4, 118 V 39 consid. 2b). A tale vincolo di principio degli istituti di
previdenza alle costatazioni degli organi dell’AI nulla è mutato, secondo la
giurisprudenza, dopo l’introduzione della LPGA (DTF 130 V 78, 132 V 1).
Questo vincolo vale
nell’ambito della previdenza sovraobbligatoria solo se il regolamento
previdenziale si basa sul medesimo concetto di invalidità dell’assicurazione
invalidità (DTF 126 V 308).
L’istituto di previdenza
non è tuttavia vincolato in maniera assoluta alle conclusioni dell’AI.
Innanzitutto, a titolo
generale, l'istituto previdenziale può scostarsi dalle conclusioni
dell’assicurazione invalidità se queste appaiono di primo acchito insostenibili
(DTF 134 V 64, 133 V 67, 129 V 73, 126 V 310 consid. 1, 123 V 271 consid. 2a,
115.
V 208 consid. 2c e 215 consid. 4c, 109 V 24; SVR 1995 BVG Nr. 22 pag. 57
consid. 2a; SZS 1996 pag. 47; STF B 38/92 del 30 novembre 1993 in Plädoyer 1994
pag. 66; Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgesgerichts zum IVG, 2014,
ad. art. 4 N. 116 pag. 43; cfr. anche DTF 126 V 308 dove si sottolinea che per
la valutazione del quesito a sapere se la valutazione dell'AI è manifestamente
errata, e per questo non vincolante per l'istituto di previdenza, sono
primariamente determinanti gli atti esistenti al momento in cui la decisione è
stata presa).
D’altra parte, la
giurisprudenza dell'Alta Corte ha stabilito che l'Ufficio dell'assicurazione
invalidità è tenuto a notificare una decisione di rendita agli istituti di
previdenza entranti in linea di conto, vale a dire che potrebbero essere
chiamati a fornire prestazioni nel caso specifico. Tale obbligo di
notificazione è espressamente previsto dall’art. 76 cpv. 1 lett. i OAI in
vigore dal 1. gennaio 2003. Se non viene coinvolto nella procedura pendente
innanzi all'UAI, l'istituto LPP - che dispone di un diritto di opposizione e
ricorso proprio nelle procedure rette dalla LAI - non è legato alla valutazione
dell'invalidità (nel suo principio, quanto al grado e all'inizio del diritto così
come anche con riferimento alla decisione sullo statuto di persona invalida,
vale a dire di persona ritenuta attiva, parzialmente attiva o non attiva)
effettuata dagli organi dell'AI (DTF 134 V 64, 133 V 67, 132 V 1, 130 V 273
consid. 3.1, 129 V 73 e 150, 126 V 310 consid. 1; cfr. anche le STF 9C_684/2008
del 18 settembre 2009; B 32/03 del 21 gennaio 2005; B 66/04 del 21 settembre
2004; B 3/03 del 31 dicembre 2003; B 68/03 del 16 dicembre 2003; B 81/02 del 9
gennaio 2004; cfr. anche esplicitamente l'art. 49 cpv. 4 LPGA e l'art. 76 cpv.
1.
lett. i OAI in vigore dal 1. gennaio 2003). La questione di sapere se un
difetto di notifica di una decisione può venir sanato successivamente,
segnatamente dal fatto che l’istituto di previdenza viene in seguito comunque
in possesso della decisione, deve, secondo il TF, venir esaminata in ogni caso
concreto ponderando gli interessi in gioco (SZS 2006 consid. 367; per una
sintesi della giurisprudenza sul tema cfr. STF 9C_689/2008 del 25 febbraio
2009).
Secondo il TF, considerato
come lo scopo del vincolo alla pronuncia dell'AI sia quello di sgravare gli
istituti di previdenza da accertamenti dispendiosi, bisogna ritenere che tale
vincolo sia riferito unicamente a quegli accertamenti e a quelle valutazioni
degli organi dell’AI che nell’ambito della procedura (dell’AI) erano
determinanti per l’esame della pretesa alla rendita d’invalidità e sui quali
andava effettivamente deciso; diversamente gli organi della previdenza
professionale devono esaminare i presupposti della pretesa liberamente (STF
9C_684/2008 del 18 settembre 2009; STF B 50/99 del 14 agosto 2000, B 79/99 e
4/00 del 26 gennaio 2001; B 83/04 del 25 aprile 2006). Ne discende che la
fissazione della data d’inizio del diritto alla rendita da parte dell’UAI non
esclude che l’incapacità lavorativa motivante il diritto a prestazioni
d’invalidità della previdenza professionale sia subentrata, foss’anche in
misura ridotta, già precedentemente all’inizio dell’anno di carenza secondo
l’AI (SZS/RSAS 2003 pag. 45 e 2005 pag. 241; STF B 47/98 dell’11 luglio 2000 e
B 81/03 del 9 novembre 2004).
Nella sentenza 9C_331/2015
del 6 novembre 2015, chiamato a pronunciarsi sull’effetto vincolante di una
decisione dell’Ufficio AI per l’istituto di previdenza, il TF ha precisato che “(…)
la decisione di un ufficio AI non è sempre determinante per la valutazione di
un istituto di previdenza. Per esempio, se la decisione dell'ufficio AI è
manifestamente errata oppure se un ufficio AI omette di coinvolgere nella
procedura in materia di assicurazione per l'invalidità un istituto
previdenziale suscettibile di essere tenuto a prestare, la fissazione del grado
d'invalidità secondo il diritto dell'assicurazione per l'invalidità non è
vincolante per l'istituto (DTF 132 V 1 consid. 3 p. 3 e seg.). In quest'ultimo
caso, tuttavia, se l'istituto di previdenza professionale si basa sulle
costatazioni dell'ufficio AI per esaminare il diritto a prestazioni, la
questione della sua mancata partecipazione alla procedura AI non è più
determinante e la decisione dell'ufficio AI deve essere considerata vincolante
(sentenza B 27/05 del 26 luglio 2006 consid. 3.3; MARC HÜRZELER, in Commentaire
LPP et LFLP, 2010, n. 12 ad art. 23 LPP). Non sono invece vincolanti per
l'istituto di previdenza le costatazioni dell'ufficio AI che riguardano un
periodo anteriore di 6 mesi alla data della presentazione della domanda
(sentenza 9C_620/2012 del 16 ottobre 2012 consid. 2.4). Questo periodo non è
infatti determinante per l'assicurazione invalidità per il diritto a prestazioni
(art. 28 cpv. 1 lett. b LAI combinato con l'art. 29 cpv. 1 LAI). (…)” (STF
9C_331/2015 del 6 novembre 2015, consid. 5.2). In quel caso la nostra Massima
istanza ha rilevato come “(…) nella fattispecie, è pacifico che la
Fondazione __________ è stata informata della concessione della rendita AI solo
con la trasmissione degli atti AI effettuata il 9 settembre 2010, quindi dopo
la decisione del 6 maggio 2010 dell'UAI. Il Tribunale cantonale ha quindi
ritenuto che la decisione di concessione di una rendita AI non era vincolante
per l'istituto di previdenza già per questo motivo. In realtà, la Fondazione __________
si è basata esclusivamente sugli atti messi a disposizione dall'UAI per
esaminare il diritto alla rendita LPP. In applicazione della giurisprudenza sopracitata
(consid. 5.2), la mancata partecipazione dell'istituto di previdenza alla
procedura AI non poteva pertanto costituire un ostacolo per ritenere la
decisione dell'UAI vincolante. Nel risultato, la valutazione del Tribunale
cantonale in merito al carattere non vincolante della decisione AI è comunque
corretta. Infatti, nella fattispecie, è litigioso l'inizio dell'incapacità
lavorativa, per il quale le costatazioni dell'UAI non sono vincolanti poiché
riguardano un periodo anteriore di oltre 6 mesi alla data della presentazione
della domanda di rendita AI. (…)” (STF 9C_331/2015 del 6 novembre 2015,
consid. 6.1).
L’Alta Corte si è
confermata nella propria giurisprudenza e nella STF 9C_298/2019 del 21 agosto
2019.
ha sviluppato la seguente considerazione: “(…) Das kantonale Gericht
hat die für die Beurteilung der Streitigkeit massgebenden Rechtsgrundlagen
richtig dargelegt. Korrekt sind insbesondere die Ausführungen betreffend die
Verbindlichkeit von Entscheiden der Organe der Invalidenversicherung (IV) für
die gesetzliche Mindestvorsorge (Art. 6 BVG). Diesbezüglich gilt, dass ein
IV-Entscheid für eine Einrichtung der beruflichen Vorsorge verbindlich ist,
sofern letztere in das invalidenversicherungsrechtliche Verfahren einbezogen
wurde oder sich die Vorsorgeeinrichtung dennoch auf die Feststellungen der
Organe der IV abstützt (Urteil 9C_331/2015 vom 6. November 2015 E. 5.2), die
konkrete Fragestellung für die Beurteilung des Rentenanspruchs gegenüber der
Invalidenversicherung entscheidend war und die invalidenversicherungsrechtliche
Betrachtungsweise aufgrund einer gesamthaften Prüfung der Akten nicht als
offensichtlich unhaltbar erscheint. Für die Beurteilung der Frage, ob sich die
Invaliditätsbemessung der Invalidenversicherung als offensichtlich unhaltbar
erweist, ist auf die Aktenlage, wie sie sich bei Verfügungserlass präsentierte,
abzustellen (BGE 138 V 409 E. 3.1 S. 414 mit Hinweis). (…)” (STF
9C_298/2019 del 21 agosto 2019, consid. 2).
In argomento vedi anche il
consid. 2.2 della STF 9C_23/2019 del 10 maggio 2019 con riferimenti (pubblicata
nella SVR 2020 BVG Nr. 35 pag. 149 segg.).
Nella fattispecie
concreta, al fine di pronunciarsi sulla domanda di prestazioni AI del marzo
2012.
(cfr. consid. 1.2), la valutazione della capacità lavorativa, effettuata
dall’Ufficio AI dall’ottobre 2011 in avanti, era determinante per l’esame della
pretesa alla rendita d’invalidità AI e sulla stessa andava effettivamente
deciso.
Infatti, il mese di
ottobre 2011 risale a sei mesi prima della richiesta di prestazioni AI del 13
marzo 2012 (doc. D) ed è sulla base dell’evoluzione della capacità lavorativa
nel tempo che l’Ufficio AI, nella decisione del 4 aprile 2019, ha stabilito i
gradi e i periodi d’invalidità confermati da questo Tribunale nella STCA del 21
giugno 2019 con la quale ha inoltre riconosciuto il diritto ad un quarto di
rendita dal 1. maggio 2018.
In concreto –
conformemente alla succitata giurisprudenza e a prescindere dal fatto che la
Fondazione CV 1 ha considerato vincolante la STCA del 21 giugno 2019 con cui
questo Tribunale, oltre a riconoscere il diritto ad un quarto di rendita dal 1.
maggio 2018, ha confermato i periodi e le rendite d’invalidità così stabiliti
nella decisione del 4 aprile 2019 dell’Ufficio AI – la valutazione della
capacità lavorativa effettuata dall’Ufficio AI nella suddetta decisione del 4
aprile 2019 (decisione, questa, che era
stata notificata per conoscenza alla __________ oggi Fondazione CV 1 (doc. E
pag. 4 e consid.1.1) e sulla base della quale la Fondazione CV 1 ha postulato
la reiezione della petizione (cfr. consid. 1.5))
è vincolante per la Fondazione CV 1.
Va qui inoltre rilevato
che, nella misura in cui non fosse stata d’accordo con quanto stabilito
dall’Ufficio AI nella decisione del 4 aprile 2019 (inizio dell’anno di carenza
dal mese di aprile 2011 e valutazione della capacità lavorativa nel tempo),
l’attrice avrebbe dovuto impugnare la succitata STCA del 21 giugno 2019.
Infatti all’attrice
(rappresentata dallo stesso avvocato che già l’aveva patrocinata nell’ultima
procedura AI) doveva essere chiara l’importanza della valutazione della
capacità lavorativa dall’ottobre 2011 in avanti visto che nella motivazione
della decisione dell’Ufficio AI del 4 aprile 2019 è chiaramente indicato che “(…)
in riferimento alla cifra marginale 2010 della Circolare sull’invalidità e la
grande invalidità (CIGI) la quale cita: “Il periodo d’attesa inizia quando nel
singolo caso si constata un chiaro pregiudizio alla capacità di lavoro.
Un’incapacità al lavoro del 20 per cento è di regola già rilevante.”. Il
periodo dal 24.10.2011 al 12.04.2012 non viene considerato pertanto l’inizio
dell’anno d’attesa decorre dal 13.04.2012. (…)” (doc. E, la
sottolineatura è del redattore).
Ribadito, ancora una
volta, che – fatte proprie le valutazioni
peritali del __________ di cui alle perizie pluridisciplinari 20 maggio 2014
con complemento del 23 ottobre 2014 e 14 settembre 2016 nonché il rapporto
finale SMR del 29 novembre 2016 con l’annotazione 16 maggio 2018 del medico SMR
dr. __________ (cfr. consid. 1.2) –
con la STCA del 21 giugno 2019 (cresciuta incontestata in giudicato) questo
Tribunale (oltre a riconoscere il diritto ad un quarto di rendita dal 1. maggio
2018) ha confermato i periodi e le rendite d’invalidità stabiliti dall’Ufficio
AI nella decisione del 4 aprile 2019 e non fornendo l’attrice alcuna valida
ragione per scostarsi da detta valutazione, i periodi d’incapacità lavorativa (nell’attività
abituale e in un’attività adeguata), posti alla base della succitata decisione,
vanno dunque confermati.
In particolare non è
possibile concludere differentemente avuto riguardo allo scritto 28 maggio 2020
con il quale – allegati i precedenti scarni certificati medici dal 10
agosto 2011 al 10 dicembre 2013 (doc. Ibis) e senza minimamente confrontarsi
con le valutazioni mediche dei periti del __________ confermate dal medico SMR
e fatte proprie dal TCA – il dr. __________ si è limitato a confermare
che “(…) nel periodo dal 24 ottobre 2011 al dicembre 2013 la Sig. AT 1 aveva
una incapacità lavorativa al 100% sia nell’attività abituale che in un’attività
adatta (in qualsiasi attività). (…)” (doc. I).
Non permettono una diversa
valutazione neppure il fatto che l’assicuratore malattia abbia riconosciuto il
diritto alle indennità giornaliere per il periodo dal 24 ottobre 2011 al 22
ottobre 2013 (cfr. doc. H) e che dallo scritto del 7 novembre 2012 dell’Ufficio
regionale di collocamento di __________ risulta che “(…) finora, vista
l’inabilità lavorativa e di conseguenza la non idoneità al collocamento, la
signora AT 1 non ha percepito nessuna indennità di disoccupazione. (…)”
(doc. L).
Stante quanto precede vi
sono più ragioni per respingere la petizione.
Innanzitutto – ricordato
che l’assicurazione obbligatoria con la Fondazione CV 1 (prima __________; cfr.
consid. 1.1) è durata dal 1. ottobre 2010 al 31 marzo 2012 (cfr. consid. 2.2) –,
durante il suddetto periodo di assicurazione, ritenuta un’abilità al lavoro del
90% in qualsiasi attività dal 24 ottobre 2011 al 12 aprile 2012, non è data
un’incapacità lavorativa di una certa importanza (ossia, secondo
giurisprudenza, di almeno il 20%; STF 9C_456/2016 del 12 maggio 2017 consid.
3.1
con riferimenti, 9C_772/2007 del 26 febbraio 2008 consid. 3.2; STF B 95/04
del 10 gennaio 2005; B 100/00 del 16 febbraio 2001; Pratique VSI 1998 pag.
126), ciò che già esclude il diritto alle prestazioni d’invalidità secondo
l’art. 23 LPP (cfr. consid. 2.3).
Inoltre, ritenuta la
capacità lavorativa in un’attività adeguata del 90% dal 14 luglio 2012 al 25
agosto 2013, la connessione temporale con l’asserita incapacità lavorativa
manifestatasi quando era affiliata presso la Fondazione CV 1 è stata interrotta
con la conseguenza che il vecchio istituto di previdenza è liberato da qualsiasi
obbligo (cfr. consid. 2.5; in argomento vedi anche la succitata STF
9C_23/2019 del 10 maggio 2019 [SVR 2020 BVG Nr. 35] nella quale il TF ha
confermato l’interruzione del nesso temporale e il regesto secondo il quale “(…)
anche se per quanto concerne le pretese nei confronti dell’assicurazione per
l’invalidità, in base al dispositivo, si è deciso soltanto sul diritto e non
sui relativi presupposti, a proposito di questi ultimi sussiste di principio un
effetto vincolante per la valutazione del diritto alla rendita della previdenza
(consid. 4). La constatazione secondo la quale la persona assicurata è stata
illimitatamente abile al lavoro perlomeno dal 18 novembre 2013 sino al 26
agosto 2014 e non ha riportato alcun danno alla salute invalidante, è vincolante
anche dal profilo della previdenza. (…)”).
Ribadito che l’esigenza di
uno stretto nesso temporale è cumulativamente necessaria al fine di riconoscere
l’obbligo prestativo della Fondazione CV 1, non merita qui di essere
ulteriormente approfondito se uno stretto nesso materiale fosse o meno dato.
2.8
Ne consegue la reiezione
della petizione.
Essendo la
presente procedura gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP in relazione all’art. art.
29.
cpv. 1 Lptca), non sono accollate tasse e spese di giustizia.
Per quanto riguarda la
richiesta di ripetibili formulata dalla Fondazione CV 1 (V pag. 8 e XI pag. 4),
conformemente alla giurisprudenza, nessuna indennità per ripetibili è di regola
assegnata alle autorità vincenti o agli organismi con compiti di diritto pubblico.
Ciò vale anche per gli istituti di previdenza (DTF 128 V 323 consid. 1a; 126 V 143 consid. 4b pag. 150). Un'eccezione a tale
principio è data in caso di conduzione processuale temeraria o sconsiderata. Ne
consegue che, giacché il comportamento processuale dell’attrice non si può
definire temerario, alla Fondazione CV 1, che nemmeno risulta essere
patrocinata da un legale, non sono assegnate ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La petizione respinta.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano
ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti