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Decisione

34.2020.15

Rifiuto rendita LPP. In casu la decisione dell'Ufficio AI é vincolante per la LPP. Non data un'incapacità lavorativa rilevante (almeno 20%) durante il periodo assicurativo e interruzione della connessione temporale con liberazione del vecchio istituto. Rfiuto ripetibili

16 novembre 2020Italiano52 min

del grado di invalidità potrebbero condurre a risultati differenti in contraddizione

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

34.2020.15

FS

Lugano

16 novembre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sulla petizione del 30 maggio 2020 di

AT 1

rappr. da: RA 1

contro

CV 1

in materia di previdenza professionale

ritenuto in fatto

1.1. AT 1, nata nel 1975, è stata

alle dipendenze della __________ di __________ dal 23 settembre 2010 al 29

febbraio 2012 (cfr. il certificato di lavoro del 16 aprile 2012 sub doc. B, la “Richiesta

per adulti” del 13 marzo 2012 sub doc. D e la lettera del 20 marzo 2012

della __________ sub doc. 7) e, di conseguenza, è stata assicurata per la

previdenza professionale presso la __________ oggi Fondazione CV 1 (cfr. V

punto 3 pagg. 2 e 3 con i doc. da 3 a 6) (di seguito Fondazione CV 1).

L’ultimo giorno di lavoro

è stato il 23 ottobre 2011 e il rapporto di lavoro, a seguito della malattia, è

stato sciolto con effetto al 29 febbraio 2012 (cfr. doc. B punti 2.1 e 2.3,

doc. D punto 5.4 e doc. 7).

1.2. Con decreto del 10 dicembre

2012, in esito al ricorso interposto contro la decisione del 10 ottobre 2012

con cui l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni essendo il grado

d’invalidità del 4%, il Presidente del TCA ha stralciato la causa dai ruoli e, omologata

la transazione intervenuta tra le parti, rinviato gli atti all’Ufficio AI

perché, rivalutato lo stato di salute, rendesse un nuovo provvedimento (cfr. inc.

32.2012.280).

Con sentenza del 21

settembre 2015 – in esito al

ricorso interposto contro le decisioni del 25 febbraio 2015 con cui l’Ufficio

AI, in particolare sulla base della perizia pluridisciplinare del __________

dell’11 aprile 2014, ha riconosciuto il diritto ad un quarto di rendita dal 1.

agosto al 31 ottobre 2013 e ad una mezza rendita dal 1. novembre 2013 al 31

marzo 2014 – il Tribunale cantonale

delle assicurazioni (TCA) ha annullato le decisioni impugnate e rinviato gli

atti all’Ufficio AI affinché, esperito il complemento medico indicato, rendesse

un nuovo provvedimento (cfr. inc. 32.2015.54).

Il TCA, con sentenza del

21 giugno 2019 (cresciuta incontestata in giudicato), visto il ricorso del 17

maggio 2019 contro la decisione del 4 aprile 2019 dell’Ufficio AI – ricorso con il quale, oltre alle rendite

già stabilite con la decisione impugnata, l’insorgente ha chiesto il

riconoscimento del diritto ad un quarto di rendita AI dal 1. maggio 2018 e decisione

con la quale l’Ufficio AI, in particolare sulla base degli apprezzamenti

peritali del __________ con il relativo rapporto finale del 29 novembre 2016

del medico SMR dr. __________, ha riconosciuto il diritto ad un quarto di

rendita dal 1. agosto al 31 ottobre 2013, ad una mezza rendita dal 1. novembre

2013 al 30 aprile 2014, ad una rendita intera dal 1. maggio al 30 ottobre 2014

e dal 1. febbraio al 30 settembre 2015, ad un quarto di rendita dal 1. ottobre

2015 al 29 febbraio 2016 e a una rendita intera dal 1. marzo al 30 giugno 2016

(cfr. doc. E) –, lo ha accolto e

riconosciuto il diritto ad un quarto di rendita dal 1. maggio 2018 (cfr. inc.

32.2019.99).

L’Ufficio AI, con

decisione del 2 dicembre 2019 (doc. F) –

cresciuta incontestata in giudicato e precisando che “(…) come da sentenza

datata 21.06.2019 del Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA): fermo

restando il diritto a rendita accordato con Decisione 04.04.2019, a decorrere

dal 01.05.2018 sorge il diritto ad un quarto di rendita d’invalidità con un

grado AI del 43%. Un eventuale ricorso potrà riferirsi unicamente alla

definizione dell’importo della rendita e non in merito al grado d’invalidità e

all’inizio del diritto già definiti nella summenzionata Sentenza cresciuta in

giudicato. (…)” (doc. F) – ha

fissato gli importi della rendita in fr. 416 dal 1. maggio al 31 dicembre 2018

e in fr. 420.-- dal 1. gennaio 2020.

1.3. Con scritto del 15 luglio

2019 AT 1, allegata la succitata STCA del 21 giugno 2019 (inc. 32.2019.99) e

rilevato che al momento dell’insorgere della malattia a fine ottobre 2011 era

assicurata quale dipendente della __________, si è rivolta alla Fondazione CV 1

postulando il riconoscimento del diritto ad una rendita d’invalidità della LPP (cfr.

doc. G). La domanda è stata respinta dalla Fondazione CV 1 con la lettera del

14 ottobre 2019 con la motivazione che, vista la capacità lavorativa in

un’attività adeguata del 90% dal luglio 2012 all’agosto 2013, la connessione

temporale era stata interrotta (cfr. doc. C).

1.4. Con la presente petizione AT

1, tramite l’avv. RA 1 – rilevato,

in particolare, che “(…) l'assicurata da luglio 2012 ad agosto 2013 in

concreto, era in malattia al 100% con il riconoscimento delle relative

indennità giornaliere, non era collocabile ai sensi della disoccupazione. Essa

non aveva una capacità lavorativa superiore all'80%. Pertanto in casu non vi

è stata un'interruzione della connessione temporale e l'invalidità

stabilita successivamente vincola la CV 1 per la LPP. La signora AT 1 ha quindi

diritto alla rendita d'invalidità LPP ai sensi dell’art. 23 LPP dal 01.08.2013

al 45%, da 01.11.2013 al 50%, da 01.05.2014 al 100% fino al 01.11.2014, da

01.02.2015 al 100%, da 01.10.2015 al 49%, da 01.03.2016 al 100% e dal 1º maggio

2018 del 43%. La pretesa può essere fatta valere per gli ultimi cinque anni e

quindi è richiesto il pagamento della rendita d'invalidità a partire dal

30.5.2015. (…)” (I, punto E, pag. 8) –,

ha postulato che “(…) alla CV 1, è fatto obbligo di versare alla signora AT

1, __________, la rendita d'invalidità LPP dal 30 maggio 2015 al 100%, dal 1º

ottobre 2015 al 49%, dal 1º marzo 2016 al 100% e dal 1º maggio 2018 del 43%.

(…)” (I, punto 2 del petitum, pag. 8).

1.5. Con la risposta di causa

(dopo la chiesta proroga del termine; III e IV) –

osservato, in particolare, che “(…) con lettera del 20 marzo 2012, il datore

di lavoro ha informato la convenuta che il rapporto di lavoro con l'attrice è

stato sciolto il 28 settembre 2011 con effetto dal 30 novembre 2011. A causa

della malattia dell'attrice l'uscita definitiva è avvenuta al 29 febbraio 2012.

Ciò risulta anche dalla notifica d'incapacità lavorativa, firmata dal datore di

lavoro il 16 aprile 2012. Il 29 febbraio 2010 [ndr. recte: 2012] è

indicato inoltre nella domanda d'invalidità, firmata dall'attrice il 13 marzo

2012, come data d'uscita (doc. D dell'attrice). Conseguentemente, il

rapporto di lavoro è stato terminato al più tardi in tale data. Tenuto

conto di questo fatto, il rapporto assicurativo previdenziale dell'attrice

presso la convenuta è terminato, compresa la proroga della copertura

assicurativa secondo I'art. 10 cpv. 3 LPP e l’art. 5.13.2 del regolamento di

previdenza della __________ (entrato in vigore il 1º gennaio 2010), il 31

marzo 2012 al più tardi. È da notare che nel caso delle persone assicurate

che presentano un'incapacità lavorativa nel momento dello scioglimento del

rapporto di previdenza, come nella fattispecie (doc. B dell'attrice), è prassi effettuare

tecnicamente l'uscita solo dopo aver ricevuto la decisione dell'UAl. In

base alla decisione dell’UAl del 10 ottobre 2012, l'uscita dell'attrice è stata

infine effettuata tecnicamente con effetto dal 1º luglio 2012 (allegato 9 della

convenuta). Ciò non cambia il fatto che il rapporto assicurativo previdenziale

dell'attrice presso la convenuta è terminato, compresa la proroga della

copertura di cui all'art. 5.13.2 del regolamento di previdenza della __________

(entrata in vigore il 1 º gennaio 2010), il 31 marzo 2012 e non al momento

dell'elaborazione tecnica a luglio 2012. […] Si precisa che le

dichiarazioni relative all'interruzione della connessione temporale per il

periodo da luglio 2012 fino ad agosto 2013 non sarebbero state necessarie,

poiché l'attrice non presentava comunque un'incapacità lavorativa in

un'attività adeguata di almeno il 20% durante l'affiliazione presso la

convenuta secondo le perizie pluridisciplinari del 20 maggio 2014 e del 14

settembre 2016, nonché dal rapporto finale SMR del 29 novembre 2016 del medico

SMR DR. med. __________. Infine, la convenuta ha legittimamente rifiutato il

suo obbligo di versare all'attrice una rendita d'invalidità nel senso delle

decisioni dell'UAl del 4 aprile 2019 e del 2 dicembre 2019. (…)” (V, punti

3 e 6, pagg. 3 e 5) e sviluppate ulteriori considerazioni circa la connessione

materiale di cui si dirà, se necessario, in seguito – la Fondazione CV 1 ha postulato la reiezione della

petizione (V).

1.6. Con replica del 21 settembre

2020 (dopo la chiesta proroga del termine; VII e VIII) – prendendo posizione sulla connessione

materiale, producendo i doc. M, N e O e adducendo che “(…) 2. Come attestato

dal datore di lavoro, dal 24 ottobre 2011 la signora AT 1 è stata inabile al

lavoro al 100% (doc. B: Formulario

dati aziendali 16.4.2012 __________, p.to 2.14). Come indicato

dalla convenuta l'uscita dal datore di lavoro e dell'assicuratore

LPP è stata definita al 1.7.2012 (doc.

N: Lettera 14.10.2019 CV 1/AT 1). L'indicazione della

convenuta che fino al 2.4.2012 la signora avesse un'incapacità lavorativa del

10% per motivi psichiatrici e la successiva invalidità fosse legata ad un danno

reumatologico sorto dopo la fine dell'assoggettamento all'assicuratore LPP è

infondata. 3. Si rileva pure che il Certificato medico 10.1.2013 del Dr. __________

FMH Neurochirurgia, __________, attesta che la signora presentava lombalgie che

nell'ultimo anno e mezzo hanno creato problemi sul lavoro e una riqualifica Al

(doc. O: Certiticato medico 10.1.2013

del Dr. __________). L'incapacità lavorativa da ottobre 2011

era quindi dovuta (anche) al danno alla salute reumatologico che ha poi causato

l'invalidità. L'incapacità lavorativa è quindi sorta, in modo rilevante, quando

l'assicurata era soggetta all’lstituto di previdenza professionale Fondazione CV

1. 4. Al momento in cui è subentrata l'incapacità di lavoro la cui causa ha

portato all'invalidità della signora AT 1, ella era quindi assicurata presso la

Cassa pensione CV 1. Non vi è poi stata una prolungata interruzione

dell'incapacità lavorativa dal mese di luglio 2012 ad agosto 2013 per cui si

sarebbe interrotta la connessione temporale. (…)” (IX, punti da 2 a 4,

pagg. 2 e 3) – l’attrice ha

confermato le domande formulate con la petizione (IX).

1.7. Con scritto del 2 ottobre

2020 (XI, trasmesso per conoscenza all’attrice; XII) – precisato, tra l’altro, che “(…) è evidente che una

valutazione della capacità lavorativa da parte del datore di lavoro non ha la

stessa valenza probante del rapporto finale SMR del 29 novembre 2016 affidate

dall'UAl. Si ricorda che, con sentenza del 21 giugno 2019 (inc. nº 32.2019.99),

il lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA) ha affermato che non

esistono motivi per mettere in dubbio "gli

apprezzamenti peritali del __________ con il relativo rapporto finale del 29

novembre 2016 del medico SMR dr. __________". Secondo il TCA, le

valutazioni "sono da considerarsi

dettagliate, approfondite e quindi rispecchianti i parametri

giurisprudenziali". Di conseguenza, è contestato che l'attrice

abbia subito un'incapacità lavorativa in un'attività adeguata di almeno il 20%

durante l'affiliazione presso la convenuta. […] Sulla base delle perizie

pluridisciplinari del 20 maggio 2014 e del 14 settembre 2016, come anche sulla

base del rapporto finale SMR del 29 novembre 2016, I'UAI riconosceva con

decisione del 4 aprile 2019 una capacità lavorativa in un'attività adeguata di

un grado del 90% per il periodo dal 24 ottobre 2011 al 12 aprile 2012. Ciò

significa che l'incapacità lavorativa in un'attività adeguata era solo del 10%

durante il rapporto assicurativo previdenziale dell'attrice presso la

convenuta, il quale è terminato il 31 marzo 2012 al più tardi. Con sentenza del

21 giugno 2019 (inc. nº 32.2019.99) il TCA ha confermato il diritto

dell'attrice alle rendite d'invalidità secondo la decisione dell'UAl del 4

aprile 2019 e le ha inoltre riconosciuto il diritto ad un quarto di rendita con

un grado d'invalidità del 43% a partire del 1º maggio 2018. A seguito della

suddetta sentenza del TCA, la situazione medica dell'attrice per il periodo

contestato è stata definitivamente chiarita. Pertanto, un ulteriore esame

dell'incapacità lavorativa per il periodo in questione è quindi obsoleto. Alla

luce di quanto sopra risulta in modo manifesto che nel caso in questione non vi

è connessione materiale nel senso dell'art. 23 lett. a LPP, poiché l'attrice non

presentava comunque un'incapacità lavorativa in un'attività adeguata di almeno

il 20% durante l'affiliazione presso la convenuta, la quale è terminata il 31

marzo 2012 al più tardi. (…)” (XI, punti 3 e 4, pagg. 2 e 3) – la Fondazione CV 1 ha ribadito la domanda

di reiezione della petizione.

considerato in diritto

2.1. Giusta l'art. 73 cpv. 1 LPP

ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide

sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi

diritto. Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle

assicurazioni (art. 4 cpv. 1 della Legge concernente la vigilanza sugli

istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni, entrata in vigore il

1° gennaio 2012; RL 852.100). Con riferimento alla competenza territoriale,

secondo l’art. 73 cpv. 3 LPP il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del

convenuto o nel luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto.

Oggetto del contendere è

sapere se la Fondazione CV 1 deve versare a AT 1, alle dipendenze della __________

dal 23 settembre 2010 al 29 febbraio 2012 (cfr. consid. 1.1 e 1.5), una

prestazione d’invalidità.

Siccome il luogo in cui

l’attrice è stata assunta si trova in Ticino e trattandosi di controversia tra

assicuratore LPP ed avente diritto, è data la competenza dello scrivente

Tribunale (DTF 127 V 35 consid. 3b, 125 V 168 consid. 2 con riferimenti).

2.2. AT 1, come accennato (cfr.

consid. 1.1), è stata assicurata per la previdenza professionale presso la __________

oggi Fondazione collettiva CV 1 con inizio al 1. ottobre 2010 (cfr. doc. 3, 4 e

5).

Essendo il rapporto di

lavoro stato sciolto con effetto (per malattia) al 29 febbraio 2012 (cfr.

consid. 1.1 e la relativa documentazione agli atti) e in applicazione dell’art.

10 cpv. 2 lett. b LPP, secondo il quale l’obbligo assicurativo finisce quando è

sciolto il rapporto di lavoro, l’assicurazione obbligatoria con la Fondazione CV

1 è finita il 29 febbraio.

Il TF, chiamato a

pronunciarsi circa l’inizio e fine del rapporto d’assicurazione in materia di previdenza

professionale, nella DTF 120 V 15 ha, tra l’altro, stabilito che “(…) das

Versicherungsverhältnis endet u.a. mit der Auflösung des Arbeitsverhältnisses.

Dies gilt nicht nur in der obligatorischen Versicherung (Art. 10 Abs. 2 BVG),

sondern auch im Rahmen der weitergehenden Vorsorge (BGE 115 V 33 Erw. 5). Dabei

kommt es praxisgemäss darauf an, ob und wann das Arbeitsverhältnis rechtlich

aufgehört hat zu existieren; nicht massgeblich ist die effektive

Arbeitsausübung oder -niederlegung (BGE 118 V 39 Erw. 2a; vgl. auch BEROS,

a.a.O., S. 16). Entscheidend ist somit die Beendigung des Arbeitsverhältnisses

nach den zivilrechtlichen Regeln gemäss Art. 334 ff. OR mit der Folge, dass das

Versicherungsverhältnis in der Regel bei Ablauf der gesetzlichen oder

vertraglichen Kündigungsfrist endet. Unerheblich ist, ob der tatsächliche

Dienstaustritt schon früher erfolgt ist (BGE 115 V 34 Erw. 5 in fine). Das

Versicherungsverhältnis bleibt insbesondere auch bestehen, wenn der

Arbeitnehmer während der Kündigungsfrist noch Ferien bezieht (BRÜHWILER, Die

betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, S. 507 N. 72). Anderseits wird

die Dauer des Versicherungsverhältnisses nicht dadurch erstreckt, dass der

Arbeitnehmer nach Ablauf der Kündigungsfrist Entschädigungen für nicht bezogene

Ferientage erhält (Art. 329d Abs. 2 OR e contrario; nicht veröffentlichtes

Urteil S. vom 25. März 1993; MOSER, Die zweite Säule und ihre Tragfähigkeit,

Diss. Basel 1992, S. 47). Vorbehalten bleibt die Nachversicherung gemäss Art.

10 Abs. 3 BVG. (…)” (DTF 120 V 15, consid. 2a, pag. 20; in argomento vedi

anche Hürzeler, in Schneider/Geiser/Gächter, Kommentar BVG und

FZG, 2019, art. 10 n. 17, pagg. 156 e 157).

Visto l’art. 10 cpv. 3 LPP,

secondo il quale per i rischi morte e invalidità il salariato resta assicurato

presso il suo istituto di previdenza durante un mese dopo lo scioglimento del

rapporto di previdenza, e in applicazione dell’art. 5.13.2 del “Réglement de

la __________” (in concreto applicabile) che stabilisce che “(…) la

prolongation de la couverture prend effet à la date de la fin juridiquement

valable des rapports de travail et cesse le jour où la personne assurée entre

au service d'un nouvel employeur, au plus tard toutefois après un mois. (…)”

. (doc. 8, di seguito Regolamento), il rapporto assicurativo dell’attrice con

la con la Fondazione CV 1 è dunque terminato (al più tardi) il 31 marzo 2012, irrilevante

essendo il fatto che il conteggio 29 novembre 2012 (doc. 9) “uscita in data

01.07.2012”

– per motivi tecnici (cfr. doc. C e consid. 1.5) –

sia stato allestito posteriormente.

2.3. Secondo l’art. 23 LPP, che è

una disposizione minima (art. 6 LPP), hanno diritto alle prestazioni

d’invalidità le persone che:

a) nel senso

dell’AI, sono invalide per almeno il 40 per cento ed erano assicurate al

momento in cui è sorta l’incapacità di lavoro la cui causa ha portato

all’invalidità;

b) in seguito a

un’infermità congenita presentavano un’incapacità al lavoro compresa fra il 20

e il 40 per cento all’inizio dell’attività lucrativa ed erano assicurate

allorché l’incapacità al lavoro la cui causa ha portato all’invalidità si è

aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento;

c) diventate

invalide quando erano minorenni (art. 8 cpv. 2 LPGA), presentavano

un’incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all’inizio

dell’attività lucrativa ed erano assicurate allorché l’incapacità al lavoro la

cui causa ha portato all’invalidità si è aggravata raggiungendo almeno il 40

per cento.

Per avere diritto ad una

rendita di invalidità ai sensi dell'art. 23 LPP occorre dunque essere

assicurati al momento in cui si registra un'incapacità lavorativa o una

diminuzione di rendimento di una certa importanza (ossia, secondo la

giurisprudenza, di almeno il 20%; STF 9C_456/2016 del 12 maggio 2017 consid.

3.1 con riferimenti, 9C_772/2007 del 26 febbraio 2008 consid. 3.2; STF B 95/04

del 10 gennaio 2005; B 100/00 del 16 febbraio 2001; Pratique VSI 1998 pag.

126). Non è invece decisivo essere assicurati quando sorge l'invalidità vera e

propria oppure il peggioramento della stessa (DTF138 V 419 consid. 6.2, 123 V

264 consid. 1b; SZS/RSAS 1994 pag. 469 consid. 5a).

Il richiedente deve essere

assicurato al momento dell'insorgenza dell'incapacità lavorativa che ha

condotto all'invalidità, non necessariamente quando insorge l'invalidità oppure

il peggioramento della stessa (Stauffer, Berufliche Vorsorge, 3. ed., 2019, n.

1037; SZS/RSAS 2002 pag. 155; DTF 123 V 264 consid. 1b). Questa soluzione è stata

voluta per sopperire ad eventuali lacune assicurative, nel caso in cui il

datore di lavoro disdica il contratto precedentemente alla decorrenza dell’anno

di attesa necessario ai fini dell’erogazione della rendita AI e quindi della

rendita LPP (art. 29 cpv. 1 lett. b LAI in vigore fino al 31 dicembre 2007; DTF

123 V 264 consid. 1b e 120 V 116 consid. 2b).

Le prestazioni sono dovute

dall'istituto di previdenza al quale l'interessato è - o era - affiliato al

momento dell'insorgenza dell'evento assicurato appena descritto, premesso che

tra l'incapacità lavorativa e l'invalidità esista una connessione materiale e

temporale (SZS/RSAS 2003 pag. 356).

Di conseguenza il fondo di

previdenza presso cui era assicurato il dipendente al momento dell’intervenuta

incapacità lavorativa è obbligato a versare le prestazioni di invalidità, anche

se al momento del riconoscimento della stessa il rapporto assicurativo era già

stato sciolto (SVR 1998 BVG Nr. 14; 1994 BVG Nr. 14; DTF 118 V 98). D’altra

parte, l’obbligo di un nuovo assicuratore di pagare prestazioni sorge solo se

l’incapacità lavorativa esistente già prima dell’inizio del nuovo rapporto

assicurativo risulta interrotta, cioè quando non vi è più alcun nesso materiale

e temporale (SZS/RSAS 2003 pag. 356).

Fatti

I medesimi principi

valgono in materia di previdenza più estesa, in assenza di disposizioni

regolamentari o statutarie divergenti (SZS/RSAS 2005 pag. 243; SVR 1994 BVG Nr.

18 pag. 57, BVG Nr. 14 consid. 2b pag. 38; DTF 117 V 332 consid. 3).

2.4. L’art. 26 LPP stabilisce che,

per la nascita del diritto alle prestazioni d’invalidità, sono applicabili per

analogia le pertinenti disposizioni della legge federale sull’assicurazione

invalidità (art. 29 LAI; ora art. 28 cpv. 1 e 29 cpv. 1-3 LAI, cfr. in merito

DTF 140 V 470, consid. 3.3.2 pag. 474). L'istituto di previdenza può inoltre

stabilire nelle sue disposizioni regolamentari, che il diritto alle prestazioni

sia differito, fintanto che l'assicurato riscuote il salario completo (SZS/RSAS

1995 pag. 464 consid. 3b).

Giusta l’art. 4 LAI

l’invalidità è l’incapacità al guadagno, presunta permanente o di rilevante

durata cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio. Con incapacità di guadagno si

intende quell’incapacità di eseguire un’attività che si può esigere

dall’interessato in un mercato del lavoro equilibrato e quindi non solo quella

di effettuare il proprio lavoro (DTF 117 V 335 consid. 5c, 109 V 28; SZS/RSAS

1995 pag. 476).

In ambito AI va pertanto

valutato se l’assicurato dispone ancora di capacità di guadagno nella sua

professione e parimenti se vi è possibilità di guadagno in altre professioni

ammissibili in un mercato del lavoro equilibrato (DTF 109 V 28, 111 V 21;

Brühwiler, Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, 1989 pag. 488). Le

attività considerate non si limitano quindi a quelle che coincidono con

l’ultima attività svolta o ad attività affini, ma anche ad attività diverse.

Per la stretta relazione

esistente tra la rendita d’invalidità dell’AI e quella del secondo pilastro

emerge che, il concetto d’invalidità nell’ambito della previdenza obbligatoria

e quello dell'assicurazione invalidità, è di principio il medesimo (DTF 115 V

210; RDAT I 1995 consid. 2.2 pag. 229).

Secondo la giurisprudenza,

nell'ambito della previdenza obbligatoria, gli istituti di previdenza sono

vincolati da quanto pronunciato dall’assicurazione invalidità non solo per quel

che riguarda il grado di invalidità (DTF 115 V 208 consid. 2c e 215 consid. 4c;

SZS/RSAS 1996 pag. 48 consid. 2b e 2d; SVR 1994 BVG Nr. 15 consid. 3c), ma

ugualmente per quanto concerne la nascita del diritto alla rendita e, di

conseguenza, parimenti per la determinazione del momento a partire dal quale la

capacità al lavoro dell'assicurato si è deteriorata in maniera sensibile e

duratura (DTF 134 V 64, 133 V 67, 129 V 73, 126 V 310 consid. 1, 123 V 271

consid. 2a e riferimenti, 120 V 108 consid. 3c, 118 V 39 consid. 2b/aa;

SZS/RSAS 2002 pag. 155, SZS/RSAS 1997 pag. 68; SVR 1995 BVG Nr. 22 pag. 57

consid. 2, SVR 1994 BVG Nr. 15 pag. 42 consid. 3c). In tal caso

il concetto di invalidità è infatti il medesimo (Stauffer, op. cit., n.

1018 segg.). Accertamenti separati

del grado di invalidità potrebbero condurre a risultati differenti in contraddizione

con lo scopo della legge (DTF 115 V 210 consid. 2b e 218 consid. 4, 118 V 39

consid. 2b). A tale vincolo di principio degli istituti di previdenza alle

costatazioni degli organi dell’AI nulla è mutato, secondo la giurisprudenza,

dopo l’introduzione della LPGA (DTF 130 V 78, 132 V 1).

Questo vincolo vale

nell’ambito della previdenza sovraobbligatoria solo se il regolamento

previdenziale si basa sul medesimo concetto di invalidità dell’assicurazione

invalidità (DTF 126 V 308).

L’istituto di previdenza

non è tuttavia vincolato in maniera assoluta alle conclusioni dell’AI.

Innanzitutto, a titolo generale, l'istituto previdenziale può scostarsi dalle

conclusioni dell’assicurazione invalidità se queste appaiono di primo acchito

insostenibili (DTF 134 V 64, 133 V 67, 129 V 73, 126 V 310 consid. 1, 123 V 271

consid. 2a, 115 V 208 consid. 2c e 215 consid. 4c, 109 V 24; SVR

1995 BVG Nr. 22 pag. 57 consid. 2a; SZS/RSAS 1996 pag. 47;

STF B 38/92 del 30 novembre 1993 in Plädoyer 1994 pag. 66;

Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgesgerichts zum IVG, 2014, ad. art. 4

N. 116 pag. 43; cfr. anche DTF 126 V 308 dove si sottolinea che per la

valutazione del quesito a sapere se la valutazione dell'AI è manifestamente

errata, e per questo non vincolante per l'istituto di previdenza, sono

primariamente determinanti gli atti esistenti al momento in cui la decisione è

stata presa).

D’altra parte, la

giurisprudenza dell'Alta Corte ha stabilito che l'Ufficio dell'assicurazione

invalidità è tenuto a notificare una decisione di rendita agli istituti di

previdenza entranti in linea di conto, vale a dire che potrebbero essere

chiamati a fornire prestazioni nel caso specifico. Se non viene coinvolto nella

procedura pendente innanzi all'UAI, l'istituto LPP - che dispone di un diritto

di opposizione e ricorso proprio nelle procedure rette dalla LAI - non è legato

alla valutazione dell'invalidità (nel suo principio, quanto al grado e

all'inizio del diritto così come anche con riferimento alla decisione sullo

statuto di persona invalida, vale a dire di persona ritenuta attiva,

parzialmente attiva o non attiva) effettuata dagli organi dell'AI (DTF 134 V

64, 133 V 67, 132 V 1, 130 V 273 consid. 3.1, 129 V 73 e 150, 126 V 310 consid.

1; cfr. anche le STF 9C_684/2008 del 18 settembre 2009; STF B 32/03 del 21

gennaio 2005, B 66/04 del 21 settembre 2004, B 81/02 del 9 gennaio 2004, B 3/03

del 31 dicembre 2003, B 68/03 del 16 dicembre 2003; vedi anche l'art. 49 cpv. 4

LPGA e l'art. 76 cpv. 1 lett. i OAI in vigore dal 1. gennaio 2003). La

questione di sapere se un difetto di notifica di una decisione può venir sanato

successivamente, segnatamente dal fatto che l’istituto di previdenza viene in

seguito comunque in possesso della decisione, deve, secondo il TF, venir

esaminata in ogni caso concreto ponderando gli interessi in gioco (SZS/RSAS

2006 pag. 367; per una sintesi della giurisprudenza sul tema cfr. STF

9C_689/2008 del 25 febbraio 2009).

Secondo il TF, considerato

come lo scopo del vincolo alla pronuncia dell'AI sia quello di sgravare gli

istituti di previdenza da accertamenti dispendiosi, bisogna ritenere che tale

vincolo sia riferito unicamente a quegli accertamenti e a quelle valutazioni

degli organi dell’AI che nell’ambito della procedura (dell’AI) erano

determinanti per l’esame della pretesa alla rendita d’invalidità e sui quali

andava effettivamente deciso; diversamente gli organi della previdenza

professionale devono esaminare i presupposti della pretesa liberamente (STF

9C_684/2008 del 18 settembre 2009; STF B 83/04 del 25 aprile 2006, B 50/99 del

14 agosto 2000, B 79/99 e 4/00 del 26 gennaio 2001). Ne discende che la

fissazione della data d’inizio del diritto alla rendita da parte dell’UAI non

esclude che l’incapacità lavorativa motivante il diritto a prestazioni d’invalidità

della previdenza professionale sia subentrata, foss’anche in misura ridotta,

già precedentemente all’inizio dell’anno di carenza secondo l’AI (Stauffer, op.

cit., n. 1020 segg; SZS/RSAS 2005 pag. 241 e 2003 pag. 45; STF B 81/03 del 9

novembre 2004 e B 47/98 dell’11 luglio 2000).

In virtù dell’art. 6 LPP

(che stabilisce che la parte seconda della legge stabilisce unicamente esigenze

minime), gli istituti di previdenza, oltre alla possibilità di introdurre la

previdenza più estesa (art. 49 cpv. 2 LPP; cfr. SZS/RSAS 1995 pag. 465-466

consid. 4b/aa), sono liberi di estendere il concetto di invalidità a favore

dell’assicurato oppure di concedere prestazioni anche quando il grado

d’invalidità è inferiore al 40%. Ciò non significa tuttavia che i fondi di previdenza

dispongono di un margine di apprezzamento illimitato (SZS/RSAS 1995 pag. 466

consid. 4b/aa; DTF 118 V 35). Se essi infatti fanno espresso riferimento al

concetto di invalidità previsto dall’AI, sono vincolati dalla valutazione

dell’invalidità fatta dall'assicurazione invalidità, a meno che la stessa

appaia di primo acchito insostenibile (SZS/RSAS 2002 pag. 155; 1996 pag. 48

consid. 2b e 2d; SVR 1995 BVG Nr. 22 pag. 57 consid. 2a, 1994 BVG Nr. 15

consid. 3c; DTF 115 V 208 consid. 2c; 115 V 215 consid. 4c).

Infine, se il concetto di

invalidità è pi.esteso, il fondo di previdenza non è vincolato alle

conclusioni dell’AI. In tal caso la fondazione può statuire liberamente tenuto

conto di regole proprie. In simili condizioni potrà senz'altro fondarsi su

elementi raccolti dall'UAI, ma non sarà vincolata da una valutazione che si

fonda su altri criteri (SZS/RSAS 1997 pag. 71, 1996 pag. 56; DTF 118 V 73

consid. 1, 117 V 335 consid. 5c, 115 V 220 seg.).

Secondo la giurisprudenza

la facoltà riservata agli istituti di previdenza in virtù dell'art. 6 e 49 cpv.

2 LPP non implica un potere di apprezzamento illimitato. Se essi adottano nei

loro statuti o nei regolamenti un certo metodo di valutazione, devono

conformarsi, nell'applicazione dei criteri, ai concetti delle assicurazioni

sociali (per l'incapacità di esercitare la propria professione abituale: DTF

111 V 239 consid. 1b) e ai principi generali (DTF 113 II 347 consid. 1a). In

altri termini se dispongono di piena libertà nella scelta della nozione, devono

comunque assegnarle il significato usuale e riconosciuto in ambito assicurativo

(STF non pubbl. in re A. del 25 marzo 1993 consid. 3).

Per l'art. 28 cpv. 1 lett.

b LAI il diritto alla rendita nasce, tra l'altro, il più presto nel momento in

cui l'assicurato è stato per un anno e senza notevoli interruzioni incapace al

lavoro almeno al 40% in media. Giusta l’art. 24 cpv. 1 LPP infine l’assicurato

ha diritto alla rendita intera di invalidità se, nel senso dell’AI, è invalido

per almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, a

una mezza rendita se è invalido per almeno il 50% e a un quarto di rendita se è

invalido per almeno il 40%.

Nell’ambito della

previdenza più estesa (sovraobbligatoria) gli istituti di previdenza possono

prevedere nel loro regolamento, in deroga all’art. 24 cpv. 1 LPP, che

l’ammontare della rendita corrisponda al grado d’invalidità. Tuttavia l’importo

della stessa deve corrispondere almeno alla rispettiva prestazione obbligatoria

(STF B 115/06 del 5 ottobre 2007 consid. 2.2, B 72/06 dell’11

settembre 2007 consid. 2.1; Vetter-Schreiber, op. cit., ad art. 24 n. 23 pag.

108).

2.5. Secondo la giurisprudenza

l’art. 23 LPP persegue anche lo scopo di delimitare la responsabilità tra più

istituti di previdenza. La questione si pone ad esempio nel caso in cui il

lavoratore, già colpito nella sua salute in una misura atta a influenzare la

sua capacita di lavoro, entra al servizio di un nuovo datore di lavoro e viene

in seguito posto al beneficio di una rendita di invalidità. In tale ipotesi, a

determinate condizioni, le prestazioni vanno versate dal precedente istituto di

previdenza e non dall'attuale (DTF 123 V 264 consid. 1c, 120 V

117 consid. 2c e 120 secondo cui "l'art. 23 LPP vise quant à lui à

prolonger la responsabilité de l'institution de prévoyance au-delà de

l'affiliation, lors de la survenance de l'éventualité assurée"; cfr.

anche SZS/RSAS 2002 pag. 156 consid. 2b; STF B 64/99 del 6 giugno 2001).

Secondo

la giurisprudenza federale, affinché il precedente istituto di previdenza sia

tenuto a versare la prestazione d’invalidità, l’incapacità di lavoro deve

essersi manifestata in un’epoca in cui l’assicurato era affiliato presso

quell’istituto e deve inoltre sussistere fra detta incapacità e l’invalidità

uno stretto nesso materiale e temporale.

Vi

è connessione materiale se il danno alla salute all’origine

dell’invalidità è essenzialmente lo stesso che si è già manifestato durante

l’affiliazione al precedente istituto di previdenza e che ha causato

un’incapacità di lavoro.

La

connessione temporale presuppone che l'assicurato, dopo l'insorgenza

dell'inabilità lavorativa, non sia ridivenuto abile al lavoro per lungo tempo.

Tale connessione è interrotta se, durante un certo periodo, l'assicurato è

nuovamente abile al lavoro, ritenuto comunque che un breve periodo di

remissione non basta per interrompere il rapporto di connessione temporale (DTF

144V 58, 138 V 419 consid. 6.2, 130 V 275 consid. 4, 123 V 264 consid. 1c, 120

V 117 consid. 2c e SZS/RSAS 2002 pag. 156). In effetti secondo il TF:

"

L’institution de

prévoyance ne saurait, en effet, répondre de rechutes lointaines plusieurs

années après que l’assuré a recouvré sa capacité de travail (ATF 123 V 262

consid. 1c p. 264; ATF 120 V 112 consid. 2c/aa p. 117)." (DTF 138 V 409, consid. 6.2 pag. 419)

In

tal caso il vecchio istituto di previdenza è liberato da qualsiasi obbligo (DTF

120 V 117; M. Moser, Die zweite Säule und ihre Tragfähigkeit, Basilea 1993,

pag. 210).

Si

osservi che il requisito del nesso di causalità materiale e temporale, quale

criterio per l'obbligo prestativo di un istituto di previdenza, non è

applicabile solo quando si tratti di delimitare la responsabilità tra due

istituti di previdenza. Tale criterio vale in ogni caso, cioè anche quando si

tratta di decidere se un istituto di previdenza a cui un lavoratore era

affiliato al momento dell'insorgenza dell'incapacità lavorativa debba

rispondere per il rischio d'invalidità sorto dopo la fine del rapporto di

previdenza in un momento in cui l'interessato ancora non aveva reperito un

nuovo lavoro e, quindi, ancora non era assicurato presso alcun istituto di

previdenza (SVR 2001 BVG Nr. 18 pag. 69 consid. 5a pag. 70; STF B 34/01 del 15

novembre 2001 consid. 1b e B 72/99 del 10 ottobre 2001 consid. 4).

Quindi,

ai fini del versamento delle prestazioni di invalidità della previdenza

professionale obbligatoria dev'esserci un nesso materiale e temporale stretto

tra l'incapacità di lavoro e l'invalidità. Il nesso materiale è, come

accennato, dato se il danno alla salute alla base dell'invalidità è in sostanza

il medesimo che ha causato l'incapacità lavorativa. Questo presupposto non è

realizzato per esempio se l'incapacità lavorativa è riconducibile ad un dolore

dorsale, mentre l'invalidità ad una malattia psichica e dagli atti non emerge

che vi sia un'interazione tra le due affezioni (SZS/RSAS 2003 pag. 361).

Secondo

la giurisprudenza, può esservi un nesso materiale tra l’incapacità lavorativa

per motivi somatici, sorta durante la copertura assicurativa e su cui è stato

fondato il diritto ad una rendita dell’AI, anche nel caso in cui la stessa

incapacità sia stata fondamento di successive prestazioni previdenziali per

motivi psichici. Necessaria, ma non sufficiente condizione, è che il danno alla

salute psichica si sia già manifestato durante il periodo di assicurazione e

che abbia visibilmente marcato il decorso della malattia (Vetter-Schreiber,

op.cit., art. 23 n. 34, pagg. 94-95 con riferimenti a STF B 46/06 del 29

gennaio 2007 consid. 3.3 e STF 9C_772/2007 del 26 febbraio 2008 consid. 4.2;

cfr. anche STF 9C_597/2008 del 3 dicembre 2008 consid. 2.2.2

con riferimenti; cfr. Hürzeler, in Schneider/Geiser/Gächter, Kommentar BVG und

FZG, 2019, art. 23 n. 28, pag. 360).

Tuttavia, nel caso

in cui le affezioni somatiche e psichiche possono essere chiaramente distinte,

non vi è un nesso materiale se durante il rapporto di previdenza la diminuzione

della capacità lavorativa non era dovuta a motivi psichici che hanno finalmente

condotto all’invalidità, ma a degli elementi somatici non invalidanti (Hürzeler, op. cit., art. 23, n. 28, pag. 360 con riferimento a STF

B37/06 del 22 settembre 2006 consid. 3.3 e 9C_370/2016 del 12 settembre 2016

consid. 3). Non vi è parimenti una connessione materiale tra una

sintomatologia somatica e somatoforme e la susseguente depressione,

manifestatasi in modo rilevante dopo il rapporto previdenziale

(Vetter-Schreiber, op. cit., art. 23 n. 34, pag. 95 con

riferimento a STF B 73/05 del 3 maggio 2006; riportata anche da Hürzeler, op.

cit. art. 23 n. 28, pag. 361).

Da ultimo va anche detto

che se l’invalidità che dà luogo a una rendita è da ricondurre a diverse

affezioni alla salute, di cui però solo una ha avuto un influsso sulla capacità

lavorativa dell’assicurato durante la copertura previdenziale, l’istituto di

previdenza deve unicamente rispondere per l’invalidità che risulta da

quest’ultima. Per la parte dell’invalidità che è dovuta a dei disturbi che si

sono manifestati in modo tale da dare luogo a prestazioni solo dopo che la

persona assicurata ha lasciato l’istituto di previdenza, la connessione

materiale necessaria fa infatti difetto (cfr. Hürzeler, in Schneider/Geiser/Gächter,

Kommentar BVG und FZG, ed. 2019, ad. art. 23, pag. 361).

Nella

sentenza 6 dicembre 2007, pubblicata in DTF 134 V 20 e segg., il TF, apportando

dei chiarimenti a quanto stabilito dalla precedente giurisprudenza, ha in

particolare precisato che determinante per l’insorgenza dell’incapacità

lavorativa ai sensi dell’art. 23 cpv. 1 lett. a LPP è l’inabilità nell’attività

precedentemente svolta, mentre il nesso temporale si determina sulla base

dell’incapacità lavorativa, rispettivamente della capacità lavorativa in

un’attività ragionevolmente esigibile confacente con il danno alla salute (cfr. Hürzeler, in Schneider/Geiser/Gächter, Commentaire LPP et LFLP,

ed. 2019, art. 23, n. 36, pag. 368; cfr. pure DTF 144 V 58).

Il

TF si è confermato nella propria giurisprudenza al consid. 2.3 della STF

9C_339/2011 del 19 marzo 2012 laddove ha rilevato che “(…) per determinare

il momento in cui è sorta l'incapacità di lavoro la cui causa secondo l'art. 23

LPP ha portato all'invalidità, è decisiva la perdita di rendimento funzionale

nella professione abituale o nello svolgimento delle mansioni finora esercitate

(DTF 130 V 97 consid. 3.2 pag. 99; 114 V 281 pag. 286; cfr. pure DTF 130 V 35

consid. 3.1 pag. 36 con riferimenti). La connessione temporale con l'invalidità

subentrata successivamente - quale ulteriore requisito per il diritto a

prestazioni di invalidità dell'istituto di previdenza competente - si determina

invece in funzione dell'incapacità lavorativa, rispettivamente della capacità

lavorativa in un'attività ragionevolmente esigibile confacente al danno alla

salute. Questa attività, raffrontata a quella abituale, deve però permettere di

conseguire un reddito escludente il diritto a una rendita (DTF 134 V 20 consid.

5.3 pag. 27). (…)”.

La

giurisprudenza federale ha inoltre precisato che, nel caso di interruzione

dell’incapacità di lavoro, non si può procedere ad un’applicazione schematica,

analogamente a quanto previsto agli art. 29ter e 88a cpv. 1 OAI (DTF 123 V 264

e 120 V 118 consid. 2c/bb), mitigando il tenore di una precedente sentenza, in

cui aveva stabilito che il nuovo istituto di previdenza è obbligato a versare

la rendita solo se l’assicurato ha lavorato per tre mesi interi, dopodiché si è

ripresentata un’incapacità di lavoro (STF B 38/92 del 30 novembre 1993 in

Plädoyer 4/94 pagg. 66-67).

Per

risolvere tale questione si deve tener conto di tutte le particolarità del caso

concreto, e meglio della natura del danno alla salute, della prognosi del

medico e dei motivi che hanno indotto l’assicurato a riprendere il lavoro.

Inoltre sono determinanti le circostanze relative al mondo del lavoro, come un

guadagno intermedio ottenuto dall’assicurato o la sua capacità di collocamento

(DTF 134 V 22, 123 V 264 consid. 1c e 267 consid. 2c, 120 V 118 consid. 2b;

SZS/RSAS 2003 pag. 510, 2002 pag. 156 consid. 2b; SVR 2001 BVG Nr. 18 pag. 69

segg.). In questo senso nel caso di un assicurato invalido bisognerà negare il

riacquisto della capacità lavorativa anche nel caso del tentativo, di oltre tre

mesi, di ripresa dell’attività lavorativa, se la ripresa era motivata più da

ragioni sociali e una ripresa dell’attività lavorativa duratura era comunque da

ritenere improbabile (DTF 134 V 22 consid. 3.2.1 con riferimenti;

Vetter-Schreiber, op.cit, ad art. 23, n. 36, pag. 96). Decisivo è piuttosto il

quesito di sapere se durante la ripresa dell’attività lavorativa l’assicurato

ha apportato o meno una prestazione lavorativa piena e se il riacquisto

duraturo della capacità lavorativa sembra probabile alla luce dei risultati del

tentativo di ripresa del lavoro (Vetter-Schreiber, op. cit, ad

art. 23, n. 37, pag. 97; STF B 4/02 del 30 ottobre 2002 e riferimenti a

SZS/RSAS 1997 pag. 67). Sempre riguardo all’interruzione del nesso temporale

tra l’incapacità lavorativa originaria e la successiva invalidità vedi anche la

DTF 144 V 58 nella quale l’Alta Corte, dopo un riepilogo della giurisprudenza,

ha concluso che “(…) la connessione temporale tra l'incapacità lavorativa

insorta durante il rapporto di previdenza e l'invalidità successiva è

interrotta quando è data una capacità lavorativa superiore all'80% in

un'attività lavorativa adeguata durante più di tre mesi (consid. 4.4 e 4.5).

Considerandi

(…)” (regesto della DTF 144 V 58).

Quanto

al presupposto della connessione temporale va ancora detto che parte della

dottrina ritiene che la durata dell’esercizio dell’attività lavorativa, il cui

motivo può essere terapeutico, non ha rilevanza determinante né prevalente

nell’ambito della valutazione delle circostanze del caso concreto, bensì

configura solo un indizio. Di conseguenza, il fattore tempo deve passare in

secondo piano, rispetto ad altri aspetti della fattispecie, se si può ritenere

che, in un ambiente normale, cioè non protetto né particolarmente comprensivo,

il reinserimento sarebbe fallito (M. Moser, Eine Gesetzesnorm sorgt zur

Verunsicherung: weitere Fragen zu art. 23 BVG, SZS/RSAS 1997, Sonderheft, pag.

120.

segg., in particolare 124).

2.6

Nella presente fattispecie

gli artt. 5.8.1, 5.8.3 e 5.8.4 del Regolamento stabiliscono che “(…) il y a

incapacité de gain lorsqu'il est médicalement établi, sur la base de signes

objectifs, que la personne assurée - par suite de maladie (y compris le déclin

des facultés mentales et physiques) ou d'accident - est selon toute probabilité

de façon permanente incapable, totalement ou partiellement, d'exercer sa

profession ou une autre activité lucrative correspondant à sa situation

sociale, ses connaissances et ses aptitudes ou si elle est invalide au sens de

la loi fédérale sur l'Assurance-invalidité. […] Le degré de l'incapacité

de gain est déterminé en fonction de la différence entre le gain que la

personne assurée est encore capable de réaliser après la survenance de

l'incapacité de gain (et après exécution d'éventuelles mesures de réinsertion

par l'Al) compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail et le

gain que la personne assurée réalisait avant la survenance de l'incapacité de

gain. Toutefois, le degré de l'incapacité de gain correspond au minimum au

degré d'invalidité déterminé par I'Assurance-invalidité fédérale. Si, pour les

employés à temps partiel, le degré d'invalidité a été déterminé avec prise en

compte d'une part sans activité lucrative, seul le degré résultant de l'activité

lucrative est pris en considération. La rente d'invalidité est versée au plus

tòt à compter du moment où la personne assurée a droit à une rente de I'AI au

sens des articles 28 alinéa 1 et 29 alinéas 1-3 de la LAI. (…)” (doc. 8,

pag. 21).

Dal tenore delle succitate

norme emerge che il concetto di invalidità del Regolamento coincide

sostanzialmente con quello della LPP e, quindi, della LAI.

2.7

Questo Tribunale, come

accennato (cfr. consid. 1.2), con STCA del 21 giugno 2019 (cresciuta incontestata

in giudicato), oltre a riconoscere il diritto ad un quarto di rendita dal 1.

maggio 2018, ha confermato i periodi e le rendite d’invalidità così stabiliti

nella decisione del 4 aprile 2019 dell’Ufficio AI.

In particolare, nella

succitata STCA del 21 giugno 2019, ripresi i seguenti periodi d’incapacità

lavorativa riconosciuti dall’Ufficio AI:

"

(…)

Attività abituale:

10% dal 24.10.2011 al

12.04.2012

50% dal 13.04.2012 al

30.01.2013

40% dal 31.01.2013 al

25.08.2013

100% dal 26.08.2013 al

09.12.2013

75% dal 10.12.2013 al

25.02.2014

100% dal 26.02.2014 al

30.06.2014

50% dal 01.07.2014 al

15.07.2014

40% dal 16.07.2014 al

31.01.2015

100% dal 01.02.2015 al

30.06.2015

50% dal 01.07.2015 al

30.11.2015

100% dal 01.12.2015 al

17.03.2016

70% dal 18.03.2016

Attività adeguate:

10% dal 24.10.2011 al

12.04.2012

50% dal 13.04.2012 al

13.07.2012

10% dal 14.07.2012 al

25.08.2013

100% dal 26.08.2013 al

26.09.2013

50% dal 27.09.2013 al

09.12.2013

10% dal 10.12.2013 al

25.02.2014

100% dal 26.02.2014 al

30.06.2014

50% dal 01.07.2014 al

15.07.2014

10% dal 16.07.2014 al

31.01.2015

100% dal 01.02.2015 al

30.06.2015

50% dal 01.07.2015 al

30.11.2015

100% dal 01.12.2015 17.03.2016

0% dal 18.03.2016

(…)." (STCA 32.2019.99, pag. 2)

il TCA, circa la

valutazione medica, si è così espresso:

"

(…) l’Ufficio AI, effettuati gli ulteriori accertamenti

conformemente al decreto di stralcio del 10 dicembre 2012 (doc. AI 70/190-194)

e alla STCA del 21 settembre 2015 (doc. AI 180/545-565), ha fondato la

decisione impugnata sulle risultanze delle perizie pluridisciplinari del __________

del 20 maggio 2014 con complemento del 23 ottobre 2014 (doc. AI 128/363-399 e

157/453-455) e del 14 settembre 2016 (doc. AI 212/607-688), del rapporto finale

SMR del 29 novembre 2016 con l’annotazione 16 maggio 2018 del medico SMR dr. __________

(doc. AI 219/702-705 e 272/803), del verbale finale del 24 aprile 2018 al

termine della riformazione professionale intrapresa (doc. AI 269/797) con la “Valutazione

della prestazione lavorativa” (doc. AI 270/798-800) e della valutazione del

consulente in integrazione del 20 giugno 2018 (doc. AI 276/807-809) con le

relative tabelle e riduzioni al reddito ipotetico da invalido (doc. AI

277/810-813, 278/814-817, 279/818-821, 280/822-825, 281/826-829, 282/830-833 e

283/834);

[…]. dopo attento esame della documentazione medica

agli atti, questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della

ricorrente è stato accuratamente vagliato, non ha motivo per mettere in dubbio

gli apprezzamenti peritali del __________ con il relativo rapporto finale del

29.

novembre 2016 del medico SMR dr. __________ (doc. AI 219/702-705). Tali

valutazioni sono da considerare dettagliate, approfondite e quindi

rispecchianti i parametri giurisprudenziali suenunciati. (…)." (STCA 32.2019.99, pagg. 7 e 9)

Secondo la giurisprudenza,

nell'ambito della previdenza obbligatoria, gli istituti di previdenza sono

vincolati da quanto pronunciato dall’assicurazione invalidità non solo per quel

che riguarda il grado di invalidità (DTF 115 V 208 consid. 2c e 215 consid. 4c;

SZS 1996 pag. 48 consid. 2b e 2d; SVR 1994 BVG Nr. 15 consid. 3c; non c’è

vincolo invece con riferimento alle basi di calcolo del grado di invalidità,

cfr. Stauffer, Die berufliche Vorsorge, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum Sozialversicherungsrecht, 2013, ad art. 24), ma ugualmente per quanto

concerne la nascita del diritto alla rendita e, di conseguenza, parimenti per

la determinazione del momento a partire dal quale la capacità al lavoro

dell'assicurato si è deteriorata in maniera sensibile e duratura (DTF 134 V 64,

133.

V 67, 129 V 73, 126 V 310 consid. 1, 123 V 271 consid. 2a e riferimenti,

120.

V 108 consid. 3c, 118 V 39 consid. 2b/aa; SZS 2002 pag. 155, SZS 1997 pag.

68; SVR 1995 BVG Nr. 22 pag. 57 consid. 2, SVR 1994 BVG Nr. 15 pag. 42 consid.

3c). In tal caso il concetto di invalidità è infatti il medesimo. Accertamenti

separati del grado di invalidità potrebbero condurre a risultati differenti in

contraddizione con lo scopo della legge (DTF 115 V 210 consid. 2b e 218 consid.

4, 118 V 39 consid. 2b). A tale vincolo di principio degli istituti di

previdenza alle costatazioni degli organi dell’AI nulla è mutato, secondo la

giurisprudenza, dopo l’introduzione della LPGA (DTF 130 V 78, 132 V 1).

Questo vincolo vale

nell’ambito della previdenza sovraobbligatoria solo se il regolamento

previdenziale si basa sul medesimo concetto di invalidità dell’assicurazione

invalidità (DTF 126 V 308).

L’istituto di previdenza

non è tuttavia vincolato in maniera assoluta alle conclusioni dell’AI.

Innanzitutto, a titolo

generale, l'istituto previdenziale può scostarsi dalle conclusioni

dell’assicurazione invalidità se queste appaiono di primo acchito insostenibili

(DTF 134 V 64, 133 V 67, 129 V 73, 126 V 310 consid. 1, 123 V 271 consid. 2a,

115.

V 208 consid. 2c e 215 consid. 4c, 109 V 24; SVR 1995 BVG Nr. 22 pag. 57

consid. 2a; SZS 1996 pag. 47; STF B 38/92 del 30 novembre 1993 in Plädoyer 1994

pag. 66; Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgesgerichts zum IVG, 2014,

ad. art. 4 N. 116 pag. 43; cfr. anche DTF 126 V 308 dove si sottolinea che per

la valutazione del quesito a sapere se la valutazione dell'AI è manifestamente

errata, e per questo non vincolante per l'istituto di previdenza, sono

primariamente determinanti gli atti esistenti al momento in cui la decisione è

stata presa).

D’altra parte, la

giurisprudenza dell'Alta Corte ha stabilito che l'Ufficio dell'assicurazione

invalidità è tenuto a notificare una decisione di rendita agli istituti di

previdenza entranti in linea di conto, vale a dire che potrebbero essere

chiamati a fornire prestazioni nel caso specifico. Tale obbligo di

notificazione è espressamente previsto dall’art. 76 cpv. 1 lett. i OAI in

vigore dal 1. gennaio 2003. Se non viene coinvolto nella procedura pendente

innanzi all'UAI, l'istituto LPP - che dispone di un diritto di opposizione e

ricorso proprio nelle procedure rette dalla LAI - non è legato alla valutazione

dell'invalidità (nel suo principio, quanto al grado e all'inizio del diritto così

come anche con riferimento alla decisione sullo statuto di persona invalida,

vale a dire di persona ritenuta attiva, parzialmente attiva o non attiva)

effettuata dagli organi dell'AI (DTF 134 V 64, 133 V 67, 132 V 1, 130 V 273

consid. 3.1, 129 V 73 e 150, 126 V 310 consid. 1; cfr. anche le STF 9C_684/2008

del 18 settembre 2009; B 32/03 del 21 gennaio 2005; B 66/04 del 21 settembre

2004; B 3/03 del 31 dicembre 2003; B 68/03 del 16 dicembre 2003; B 81/02 del 9

gennaio 2004; cfr. anche esplicitamente l'art. 49 cpv. 4 LPGA e l'art. 76 cpv.

1.

lett. i OAI in vigore dal 1. gennaio 2003). La questione di sapere se un

difetto di notifica di una decisione può venir sanato successivamente,

segnatamente dal fatto che l’istituto di previdenza viene in seguito comunque

in possesso della decisione, deve, secondo il TF, venir esaminata in ogni caso

concreto ponderando gli interessi in gioco (SZS 2006 consid. 367; per una

sintesi della giurisprudenza sul tema cfr. STF 9C_689/2008 del 25 febbraio

2009).

Secondo il TF, considerato

come lo scopo del vincolo alla pronuncia dell'AI sia quello di sgravare gli

istituti di previdenza da accertamenti dispendiosi, bisogna ritenere che tale

vincolo sia riferito unicamente a quegli accertamenti e a quelle valutazioni

degli organi dell’AI che nell’ambito della procedura (dell’AI) erano

determinanti per l’esame della pretesa alla rendita d’invalidità e sui quali

andava effettivamente deciso; diversamente gli organi della previdenza

professionale devono esaminare i presupposti della pretesa liberamente (STF

9C_684/2008 del 18 settembre 2009; STF B 50/99 del 14 agosto 2000, B 79/99 e

4/00 del 26 gennaio 2001; B 83/04 del 25 aprile 2006). Ne discende che la

fissazione della data d’inizio del diritto alla rendita da parte dell’UAI non

esclude che l’incapacità lavorativa motivante il diritto a prestazioni

d’invalidità della previdenza professionale sia subentrata, foss’anche in

misura ridotta, già precedentemente all’inizio dell’anno di carenza secondo

l’AI (SZS/RSAS 2003 pag. 45 e 2005 pag. 241; STF B 47/98 dell’11 luglio 2000 e

B 81/03 del 9 novembre 2004).

Nella sentenza 9C_331/2015

del 6 novembre 2015, chiamato a pronunciarsi sull’effetto vincolante di una

decisione dell’Ufficio AI per l’istituto di previdenza, il TF ha precisato che “(…)

la decisione di un ufficio AI non è sempre determinante per la valutazione di

un istituto di previdenza. Per esempio, se la decisione dell'ufficio AI è

manifestamente errata oppure se un ufficio AI omette di coinvolgere nella

procedura in materia di assicurazione per l'invalidità un istituto

previdenziale suscettibile di essere tenuto a prestare, la fissazione del grado

d'invalidità secondo il diritto dell'assicurazione per l'invalidità non è

vincolante per l'istituto (DTF 132 V 1 consid. 3 p. 3 e seg.). In quest'ultimo

caso, tuttavia, se l'istituto di previdenza professionale si basa sulle

costatazioni dell'ufficio AI per esaminare il diritto a prestazioni, la

questione della sua mancata partecipazione alla procedura AI non è più

determinante e la decisione dell'ufficio AI deve essere considerata vincolante

(sentenza B 27/05 del 26 luglio 2006 consid. 3.3; MARC HÜRZELER, in Commentaire

LPP et LFLP, 2010, n. 12 ad art. 23 LPP). Non sono invece vincolanti per

l'istituto di previdenza le costatazioni dell'ufficio AI che riguardano un

periodo anteriore di 6 mesi alla data della presentazione della domanda

(sentenza 9C_620/2012 del 16 ottobre 2012 consid. 2.4). Questo periodo non è

infatti determinante per l'assicurazione invalidità per il diritto a prestazioni

(art. 28 cpv. 1 lett. b LAI combinato con l'art. 29 cpv. 1 LAI). (…)” (STF

9C_331/2015 del 6 novembre 2015, consid. 5.2). In quel caso la nostra Massima

istanza ha rilevato come “(…) nella fattispecie, è pacifico che la

Fondazione __________ è stata informata della concessione della rendita AI solo

con la trasmissione degli atti AI effettuata il 9 settembre 2010, quindi dopo

la decisione del 6 maggio 2010 dell'UAI. Il Tribunale cantonale ha quindi

ritenuto che la decisione di concessione di una rendita AI non era vincolante

per l'istituto di previdenza già per questo motivo. In realtà, la Fondazione __________

si è basata esclusivamente sugli atti messi a disposizione dall'UAI per

esaminare il diritto alla rendita LPP. In applicazione della giurisprudenza sopracitata

(consid. 5.2), la mancata partecipazione dell'istituto di previdenza alla

procedura AI non poteva pertanto costituire un ostacolo per ritenere la

decisione dell'UAI vincolante. Nel risultato, la valutazione del Tribunale

cantonale in merito al carattere non vincolante della decisione AI è comunque

corretta. Infatti, nella fattispecie, è litigioso l'inizio dell'incapacità

lavorativa, per il quale le costatazioni dell'UAI non sono vincolanti poiché

riguardano un periodo anteriore di oltre 6 mesi alla data della presentazione

della domanda di rendita AI. (…)” (STF 9C_331/2015 del 6 novembre 2015,

consid. 6.1).

L’Alta Corte si è

confermata nella propria giurisprudenza e nella STF 9C_298/2019 del 21 agosto

2019.

ha sviluppato la seguente considerazione: “(…) Das kantonale Gericht

hat die für die Beurteilung der Streitigkeit massgebenden Rechtsgrundlagen

richtig dargelegt. Korrekt sind insbesondere die Ausführungen betreffend die

Verbindlichkeit von Entscheiden der Organe der Invalidenversicherung (IV) für

die gesetzliche Mindestvorsorge (Art. 6 BVG). Diesbezüglich gilt, dass ein

IV-Entscheid für eine Einrichtung der beruflichen Vorsorge verbindlich ist,

sofern letztere in das invalidenversicherungsrechtliche Verfahren einbezogen

wurde oder sich die Vorsorgeeinrichtung dennoch auf die Feststellungen der

Organe der IV abstützt (Urteil 9C_331/2015 vom 6. November 2015 E. 5.2), die

konkrete Fragestellung für die Beurteilung des Rentenanspruchs gegenüber der

Invalidenversicherung entscheidend war und die invalidenversicherungsrechtliche

Betrachtungsweise aufgrund einer gesamthaften Prüfung der Akten nicht als

offensichtlich unhaltbar erscheint. Für die Beurteilung der Frage, ob sich die

Invaliditätsbemessung der Invalidenversicherung als offensichtlich unhaltbar

erweist, ist auf die Aktenlage, wie sie sich bei Verfügungserlass präsentierte,

abzustellen (BGE 138 V 409 E. 3.1 S. 414 mit Hinweis). (…)” (STF

9C_298/2019 del 21 agosto 2019, consid. 2).

In argomento vedi anche il

consid. 2.2 della STF 9C_23/2019 del 10 maggio 2019 con riferimenti (pubblicata

nella SVR 2020 BVG Nr. 35 pag. 149 segg.).

Nella fattispecie

concreta, al fine di pronunciarsi sulla domanda di prestazioni AI del marzo

2012.

(cfr. consid. 1.2), la valutazione della capacità lavorativa, effettuata

dall’Ufficio AI dall’ottobre 2011 in avanti, era determinante per l’esame della

pretesa alla rendita d’invalidità AI e sulla stessa andava effettivamente

deciso.

Infatti, il mese di

ottobre 2011 risale a sei mesi prima della richiesta di prestazioni AI del 13

marzo 2012 (doc. D) ed è sulla base dell’evoluzione della capacità lavorativa

nel tempo che l’Ufficio AI, nella decisione del 4 aprile 2019, ha stabilito i

gradi e i periodi d’invalidità confermati da questo Tribunale nella STCA del 21

giugno 2019 con la quale ha inoltre riconosciuto il diritto ad un quarto di

rendita dal 1. maggio 2018.

In concreto –

conformemente alla succitata giurisprudenza e a prescindere dal fatto che la

Fondazione CV 1 ha considerato vincolante la STCA del 21 giugno 2019 con cui

questo Tribunale, oltre a riconoscere il diritto ad un quarto di rendita dal 1.

maggio 2018, ha confermato i periodi e le rendite d’invalidità così stabiliti

nella decisione del 4 aprile 2019 dell’Ufficio AI – la valutazione della

capacità lavorativa effettuata dall’Ufficio AI nella suddetta decisione del 4

aprile 2019 (decisione, questa, che era

stata notificata per conoscenza alla __________ oggi Fondazione CV 1 (doc. E

pag. 4 e consid.1.1) e sulla base della quale la Fondazione CV 1 ha postulato

la reiezione della petizione (cfr. consid. 1.5))

è vincolante per la Fondazione CV 1.

Va qui inoltre rilevato

che, nella misura in cui non fosse stata d’accordo con quanto stabilito

dall’Ufficio AI nella decisione del 4 aprile 2019 (inizio dell’anno di carenza

dal mese di aprile 2011 e valutazione della capacità lavorativa nel tempo),

l’attrice avrebbe dovuto impugnare la succitata STCA del 21 giugno 2019.

Infatti all’attrice

(rappresentata dallo stesso avvocato che già l’aveva patrocinata nell’ultima

procedura AI) doveva essere chiara l’importanza della valutazione della

capacità lavorativa dall’ottobre 2011 in avanti visto che nella motivazione

della decisione dell’Ufficio AI del 4 aprile 2019 è chiaramente indicato che “(…)

in riferimento alla cifra marginale 2010 della Circolare sull’invalidità e la

grande invalidità (CIGI) la quale cita: “Il periodo d’attesa inizia quando nel

singolo caso si constata un chiaro pregiudizio alla capacità di lavoro.

Un’incapacità al lavoro del 20 per cento è di regola già rilevante.”. Il

periodo dal 24.10.2011 al 12.04.2012 non viene considerato pertanto l’inizio

dell’anno d’attesa decorre dal 13.04.2012. (…)” (doc. E, la

sottolineatura è del redattore).

Ribadito, ancora una

volta, che – fatte proprie le valutazioni

peritali del __________ di cui alle perizie pluridisciplinari 20 maggio 2014

con complemento del 23 ottobre 2014 e 14 settembre 2016 nonché il rapporto

finale SMR del 29 novembre 2016 con l’annotazione 16 maggio 2018 del medico SMR

dr. __________ (cfr. consid. 1.2) –

con la STCA del 21 giugno 2019 (cresciuta incontestata in giudicato) questo

Tribunale (oltre a riconoscere il diritto ad un quarto di rendita dal 1. maggio

2018) ha confermato i periodi e le rendite d’invalidità stabiliti dall’Ufficio

AI nella decisione del 4 aprile 2019 e non fornendo l’attrice alcuna valida

ragione per scostarsi da detta valutazione, i periodi d’incapacità lavorativa (nell’attività

abituale e in un’attività adeguata), posti alla base della succitata decisione,

vanno dunque confermati.

In particolare non è

possibile concludere differentemente avuto riguardo allo scritto 28 maggio 2020

con il quale – allegati i precedenti scarni certificati medici dal 10

agosto 2011 al 10 dicembre 2013 (doc. Ibis) e senza minimamente confrontarsi

con le valutazioni mediche dei periti del __________ confermate dal medico SMR

e fatte proprie dal TCA – il dr. __________ si è limitato a confermare

che “(…) nel periodo dal 24 ottobre 2011 al dicembre 2013 la Sig. AT 1 aveva

una incapacità lavorativa al 100% sia nell’attività abituale che in un’attività

adatta (in qualsiasi attività). (…)” (doc. I).

Non permettono una diversa

valutazione neppure il fatto che l’assicuratore malattia abbia riconosciuto il

diritto alle indennità giornaliere per il periodo dal 24 ottobre 2011 al 22

ottobre 2013 (cfr. doc. H) e che dallo scritto del 7 novembre 2012 dell’Ufficio

regionale di collocamento di __________ risulta che “(…) finora, vista

l’inabilità lavorativa e di conseguenza la non idoneità al collocamento, la

signora AT 1 non ha percepito nessuna indennità di disoccupazione. (…)”

(doc. L).

Stante quanto precede vi

sono più ragioni per respingere la petizione.

Innanzitutto – ricordato

che l’assicurazione obbligatoria con la Fondazione CV 1 (prima __________; cfr.

consid. 1.1) è durata dal 1. ottobre 2010 al 31 marzo 2012 (cfr. consid. 2.2) –,

durante il suddetto periodo di assicurazione, ritenuta un’abilità al lavoro del

90% in qualsiasi attività dal 24 ottobre 2011 al 12 aprile 2012, non è data

un’incapacità lavorativa di una certa importanza (ossia, secondo

giurisprudenza, di almeno il 20%; STF 9C_456/2016 del 12 maggio 2017 consid.

3.1

con riferimenti, 9C_772/2007 del 26 febbraio 2008 consid. 3.2; STF B 95/04

del 10 gennaio 2005; B 100/00 del 16 febbraio 2001; Pratique VSI 1998 pag.

126), ciò che già esclude il diritto alle prestazioni d’invalidità secondo

l’art. 23 LPP (cfr. consid. 2.3).

Inoltre, ritenuta la

capacità lavorativa in un’attività adeguata del 90% dal 14 luglio 2012 al 25

agosto 2013, la connessione temporale con l’asserita incapacità lavorativa

manifestatasi quando era affiliata presso la Fondazione CV 1 è stata interrotta

con la conseguenza che il vecchio istituto di previdenza è liberato da qualsiasi

obbligo (cfr. consid. 2.5; in argomento vedi anche la succitata STF

9C_23/2019 del 10 maggio 2019 [SVR 2020 BVG Nr. 35] nella quale il TF ha

confermato l’interruzione del nesso temporale e il regesto secondo il quale “(…)

anche se per quanto concerne le pretese nei confronti dell’assicurazione per

l’invalidità, in base al dispositivo, si è deciso soltanto sul diritto e non

sui relativi presupposti, a proposito di questi ultimi sussiste di principio un

effetto vincolante per la valutazione del diritto alla rendita della previdenza

(consid. 4). La constatazione secondo la quale la persona assicurata è stata

illimitatamente abile al lavoro perlomeno dal 18 novembre 2013 sino al 26

agosto 2014 e non ha riportato alcun danno alla salute invalidante, è vincolante

anche dal profilo della previdenza. (…)”).

Ribadito che l’esigenza di

uno stretto nesso temporale è cumulativamente necessaria al fine di riconoscere

l’obbligo prestativo della Fondazione CV 1, non merita qui di essere

ulteriormente approfondito se uno stretto nesso materiale fosse o meno dato.

2.8

Ne consegue la reiezione

della petizione.

Essendo la

presente procedura gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP in relazione all’art. art.

29.

cpv. 1 Lptca), non sono accollate tasse e spese di giustizia.

Per quanto riguarda la

richiesta di ripetibili formulata dalla Fondazione CV 1 (V pag. 8 e XI pag. 4),

conformemente alla giurisprudenza, nessuna indennità per ripetibili è di regola

assegnata alle autorità vincenti o agli organismi con compiti di diritto pubblico.

Ciò vale anche per gli istituti di previdenza (DTF 128 V 323 consid. 1a; 126 V 143 consid. 4b pag. 150). Un'eccezione a tale

principio è data in caso di conduzione processuale temeraria o sconsiderata. Ne

consegue che, giacché il comportamento processuale dell’attrice non si può

definire temerario, alla Fondazione CV 1, che nemmeno risulta essere

patrocinata da un legale, non sono assegnate ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La petizione respinta.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano

ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti