34.2020.16
Fondazione di previdenza rifiuta attribuzione di una rendita considerato come l'invalidità sia da ricondurre a affezioni psichiatriche insorte ad affilliazione terminata. TCA conferma
8 marzo 2021Italiano90 min
materia di previdenza più estesa, in assenza di disposizioni regolamentari o statutarie
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
34.2020.16
FC
Lugano
8 marzo 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 10 giugno 2020 di
AT 1
contro
CV 1
rappr. da: RA 1
in materia di previdenza professionale
ritenuto, in fatto
1.1. AT 1, nato nel 1974, già
attivo come operaio di una fabbrica di materiali plastici, ha percepito
indennità giornaliere di disoccupazione dal 1. dicembre 2008 al 26 marzo 2010
ed è stato di conseguenza assicurato per tale periodo presso la Fondazione CV 1.
Il 24 marzo 2010 è stato vittima di un incidente stradale riportando diverse
fratture al bacino e agli arti inferiori e a seguito del quale egli non ha più
intrapreso alcuna attività lavorativa.
Nel settembre 2010 ha
inoltrato una domanda di prestazioni per adulti al competente Ufficio AI, il
quale, con decisione 28 ottobre 2011, ha posto l’assicurato al beneficio di una
rendita d’invalidità intera (grado d’invalidità del 100%) dal 1. marzo 2011, la
prestazione essendo tuttavia attribuita a titolo “provvisorio” considerato come
l’assicurato fosse tuttora in cura per gli esiti dell’infortunio del marzo 2010
(doc. AI 44).
Di conseguenza la
Fondazione CV 1, presso la quale l’assicurato era assicurato al momento
dell’infortunio, gli ha pure riconosciuto, pure dal 1. marzo 2011, una rendita
intera della previdenza professionale, versatagli, tenuto conto della
sovrassicurazione, dal 1. aprile 2012.
In esito ad una revisione
avviata nel novembre 2011, dopo aver esperito i necessari accertamenti,
comprensivi di valutazioni psichiatriche e reumatologiche (per le quali andava
ammesso un miglioramento comportante per l’assicurato un’abilità in attività
leggere adeguate del 50% dal giugno 2013 e dell’80% dal 28 aprile 2015), mediante
decisione 11 settembre 2017, l’Ufficio AI, effettuato il raffronto dei redditi
(concludente per un grado di invalidità del 32% a fronte di un’abilità
lavorativa dell’80% in attività adeguate), ha soppresso il diritto alla rendita
dal mese successivo alla notifica della decisione.
A seguito di tale decisione,
con comunicazione all’assicurato del 25 settembre 2017, anche la Fondazione CV
1 ha interrotto il versamento della rendita d’invalidità della previdenza
professionale a far tempo dal 1. novembre 2017 (doc. 7/17).
1.2. Contro la decisione di
soppressione dell’Ufficio AI è insorto con ricorso al TCA l’assicurato, producendo
nuove certificazioni mediche e ritenendo in sostanza che l’amministrazione non
avesse correttamente vagliato le sue effettive condizioni di salute. Con pronuncia
dell’8 giugno 2018 il TCA ha accolto il ricorso, annullando la decisione
contestata. La Corte, osservato come la nuova documentazione medica non apportasse
alcun elemento oggettivo attestante una modifica dello stato di salute dal
punto di vista somatico, ha nondimeno ritenuto necessario rinviare gli atti
all’Ufficio AI affinché procedesse ad ulteriori accertamenti
di natura psichiatrica e rendesse quindi una nuova decisione sul diritto alla
rendita (inc. STCA 32.2017.168).
1.3. A seguito del rinvio,
l’Ufficio AI ha fatto esperire una perizia psichiatrica a cura del __________
(la quale ha confermato le precedenti conclusioni ma anche stabilito un
peggioramento delle affezioni psichiatriche dal settembre 2017 con un’inabilità
del 50% in attività adeguate), sulla base della quale, mediante decisione del
29 aprile 2019, ha confermato un’inabilità lavorativa completa dall’aprile 2010
nell’attività abituale, ma ha ammesso in attività leggere adeguate una ripresa
dell’abilità lavorativa al 50% dal 18 giugno 2013, all’80% dal 28 aprile 2015 e
nuovamente al 50% dal settembre 2017. Stabilito un grado di invalidità del 58%
dopo confronto dei redditi, dal 1. ottobre 2017 ha concesso all’assicurato una
mezza rendita d’invalidità in sostituzione della prestazione intera (doc. AI
177). Tale decisione è cresciuta incontestata in giudicato.
1.4. L’assicurato si è quindi
rivolto alla Fondazione CV 1 (di seguito: Fondazione), postulando la ripresa
del versamento della rendita d’invalidità della previdenza professionale dal
momento della sua soppressione (31 ottobre 2017). Con scritti 2 dicembre 2019 e
18 marzo 2020 (doc. 7/12), la fondazione ha negato il diritto a prestazioni, considerato
come la rendita attribuita dall’AI a far tempo dal mese di ottobre 2017 fosse
da ricondurre a cause diverse da quelle verificatesi durante il periodo in cui
egli era assicurato per la previdenza professionale, e meglio a problematiche
psichiatriche insorte successivamente.
1.5. Il 10 giugno 2020 AT 1 ha quindi
presentato un “ricorso” al TCA nei confronti della Fondazione, chiedendo il
riconoscimento di una rendita d'invalidità della previdenza professionale anche
dopo il 31 ottobre 2017, considerata l’attribuzione delle prestazioni da parte
dell’AI (doc. I).
1.6. Con risposta di causa del 14
agosto 2020 la Fondazione, rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto la
reiezione della petizione, adducendo in sostanza di non essere tenuta a versare
le prestazioni d’invalidità all’attore successivamente al 31 ottobre 2017, essendo il danno alla salute alla base dell’inabilità lavorativa e
della conseguente invalidità, in particolare le affezioni psichiatriche,
insorto successivamente al termine del periodo in cui egli era stato assicurato
per la previdenza professionale presso la fondazione (doc. XI).
1.7. Con replica del 1. settembre
2020 l’attore si è ribadito nelle sue domande e allegazioni, e altrettanto ha
fatto la convenuta, tramite il suo legale, in data 14 settembre 2020. Il 5
febbraio 2021 il TCA ha formulato una serie di richieste alla Fondazione, la
quale le ha evase con uno scritto del 9 febbraio 2021, munito della chiesta
documentazione, la quale è stata trasmessa all’attore (doc. XXI, XXII, XXIII). Pendente
causa il TCA ha acquisito agli atti l'incarto AI dell'assicurato (XVII),
comunicando alle parti la possibilità di visionarne i documenti presso il
Tribunale.
considerato in diritto
in ordine
2.1. AT 1 ha inoltrato al TCA un
atto intitolato “ricorso” contro la presa di posizione con la quale la
Fondazione convenuta ha negato il versamento di una rendita d’invalidità della
previdenza professionale successivamente al mese di ottobre 2017.
In proposito va rilevato
che l’Alta Corte ha statuito, riferendosi all'art. 73 LPP, che la LPP non
prevede la possibilità per gli organi dell'istituto di previdenza, di
pronunciare decisioni vincolanti, in applicazione del diritto federale,
cantonale o comunale (RDAT I-1994 pag. 195).
Per questi motivi la
procedura di cui all'art. 73 LPP non è quella del ricorso, ma dell'azione. Alla
base del procedimento non vi è infatti una decisione, bensì una "controversia
tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto" (SZS
2000 pag. 65; STF B 91/05 del 17 gennaio 2007; DTF 134 I 166; Vetter-Schreiber,
Berufliche Vorsorge, 2013, ad art. 73 n. 1 pag. 270).
Dal momento che gli
istituti di previdenza non sono dotati del potere di emanare decisioni, le loro
prese di posizione rivestono il valore di semplici dichiarazioni di parte,
contro le quali può essere intentata azione al fine di ottenere il
riconoscimento di diritti negati, e ciò non nel termine breve del ricorso (di
regola 30 giorni), pena la perenzione della pretesa, ma nei termini più ampi di
prescrizione del credito (art. 41 LPP che dichiara inoltre applicabili gli art.
129 a 142 CO; DTF 117 V 332; Vetter-Schreiber, op. cit, ad art. 73 n. 28 pag.
278).
Nel caso in esame il
rimedio di diritto corretto è quindi quello dell'azione, non del ricorso.
L'atto di causa è in ogni caso ricevibile in ordine come petizione.
nel merito
2.2. Giusta l'art. 73 cpv. 1 LPP
ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide
sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi
diritto. Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle
assicurazioni (art. 4 cpv. 1 della Legge concernente la vigilanza sugli
istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni, entrata in vigore il
1° gennaio 2012; RL 852.100). Con riferimento alla competenza territoriale,
secondo l’art. 73 cpv. 3 LPP il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del
convenuto o nel luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto.
Oggetto del contendere è
sapere se la Fondazione CV 1 debba versare all’attore, disoccupato nel Cantone
Ticino e di conseguenza assicurato presso la convenuta, una prestazione
d’invalidità.
Siccome l’attore era
disoccupato in Ticino e trattandosi di controversia tra assicuratore LPP ed
avente diritto, è data la competenza dello scrivente Tribunale (DTF 127 V 35
consid. 3b, 125 V 168 consid. 2 con riferimenti).
2.3. AT 1, rimasto senza lavoro,
ha percepito indennità giornaliere di disoccupazione dal 1. dicembre 2008 al 26
marzo 2010 ed è stato di conseguenza assicurato per tale periodo alla
Fondazione CV 1 (doc. 7).
In effetti, per il cpv. 3 dell’art.
2 LPP (Assicurazione obbligatoria dei lavoratori dipendenti e dei disoccupati) “i
beneficiari di indennità giornaliere dell’assicurazione contro la
disoccupazione sottostanno all’assicurazione obbligatoria per i rischi morte e
invalidità”. Tale assicurazione è attuata dalla Fondazione CV 1, la quale
giusta l’art. 60 lett. e LPP è obbligata “ad affiliare l’assicurazione
contro la disoccupazione e ad attuare l’assicurazione obbligatoria per i
beneficiari d’indennità giornaliere annunciati dall’assicurazione”.
Sia i requisiti per avere
diritto alle prestazioni sia la relativa entità sono limitati alla previdenza
minima prevista dalla LPP (per quanto riguarda la continuazione facoltativa
dell’assicurazione cfr. gli art. 47 segg LPP). L’inizio della previdenza nel
caso dei disoccupati è fissato dall’Ordinanza sulla previdenza professionale
obbligatoria dei disoccupati del 3 marzo 1997, la quale prevede, oltre ai
principi per la determinazione del salario coordinato e dell’aliquota di
contribuzione, che sono assicurati per i rischi morte e invalidità le persone che,
tra l’altro, percepiscono indennità giornaliere dell’assicurazione contro la
disoccupazione (art. 1) e che la copertura assicurativa comincia al termine dei
periodi di attesa secondo l’art. 18 LADI (art. 2).
Tema della presente lite è la
questione di sapere se la Fondazione convenuta, alla quale, come detto,
l’assicurato è stato - incontestatamente - assicurato nel periodo in cui ha
percepito le indennità giornaliere di disoccupazione (dal 1. dicembre 2008 al
26 marzo 2010) e la quale gli ha versato una rendita intera d’invalidità LPP,
tenuto conto della sovrassicurazione, dal 1. aprile 2012 al 31 ottobre 2017
(doc. 7/1, 7/7, 7/4 e 7/5), debba riconoscere ulteriori prestazioni di
invalidità della previdenza professionale dal 1. novembre 2017.
L’istituto previdenziale
convenuto non contesta i periodi di inabilità lavorativa riconosciuti dall’AI e
in particolare che l’assicurato abbia subito un peggioramento e, quindi, sia
divenuto nuovamente inabile nella misura del 50% in attività lavorative leggere
adeguate a far tempo dal settembre 2017, e non censura di conseguenza
l’invalidità parziale riconosciuta dall’Ufficio AI mediante la decisione del 29
aprile 2019 (con attribuzione di una mezza rendita d’invalidità dal 1. ottobre
2017 in sostituzione della rendita intera che gli veniva versata dal marzo 2011;
cfr. consid. 1.3). Nega tuttavia il diritto a prestazioni d’invalidità della
previdenza professionale successivamente al mese di ottobre 2017, considerato
come il nuovo aumento dell’incapacità lavorativa accertata dall’AI dal settembre
2017 - che ha giustificato appunto l’attribuzione di una mezza rendita AI anche
dopo il mese di ottobre 2017 - sia da ricondurre a patologie psichiatriche insorte
successivamente al periodo in cui l’attore è stato assicurato presso di lei (1.
dicembre 2008 sino al 26 marzo 2010) e non alle patologie
ortopediche/reumatologiche (dovute all’infortunio automobilistico del 24 marzo
2010) che erano state all’origine dell’attribuzione delle precedenti rendite
versate dall’AI sin dal 1. marzo 2011 e, di conseguenza, dalla fondazione nel
periodo dal 1. aprile 2012 al 31 ottobre 2017.
Dal canto suo, l’attore contesta
in sostanza che l’inabilità lavorativa alla base dell’attribuzione della mezza
rendita AI successivamente al mese di ottobre 2017 sia da ricondurre solo a
patologie psichiatriche e fa in ogni modo rilevare che le problematiche alla salute
di cui soffre sarebbero tutte causate dall’infortunio del marzo 2010.
2.4. Secondo l’art. 23 LPP, che è
una disposizione minima (art. 6 LPP), hanno diritto alle prestazioni
d’invalidità le persone che:
a) nel senso
dell’AI, sono invalide per almeno il 40 per cento ed erano assicurate al
momento in cui è sorta l’incapacità di lavoro la cui causa ha portato
all’invalidità;
b) in seguito a
un’infermità congenita presentavano un’incapacità al lavoro compresa fra il 20
e il 40 per cento all’inizio dell’attività lucrativa ed erano assicurate
allorché l’incapacità al lavoro la cui causa ha portato all’invalidità si è
aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento;
c) diventate
invalide quando erano minorenni (art. 8 cpv. 2 LPGA), presentavano
un’incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all’inizio
dell’attività lucrativa ed erano assicurate allorché l’incapacità al lavoro la
cui causa ha portato all’invalidità si è aggravata raggiungendo almeno il 40
per cento.
Per avere diritto ad una
rendita di invalidità ai sensi dell'art. 23 LPP occorre dunque essere
assicurati al momento in cui si registra un'incapacità lavorativa o una
diminuzione di rendimento di una certa importanza (ossia, secondo la
giurisprudenza, di almeno il 20%; STF 9C_772/2007 del 26 febbraio 2008 consid.
3.2; Pratique VSI 1998 pag. 126; STF B 100/00 del 16 febbraio 2001). Non è
invece decisivo essere assicurati quando sorge l'invalidità vera e propria
oppure il peggioramento della stessa (DTF 123 V 264 consid. 1b; SZS 1994 pag.
469 consid. 5a). L' evento assicurato ai sensi dell'art. 23 LPP è infatti la
sopravvenienza di un'incapacità lavorativa di una certa importanza, non la
nascita dell'invalidità vera e propria (DTF 123 V 264 consid. 1b; SZS 1994 pag.
469 consid. 5a).
Il richiedente deve essere
assicurato al momento dell'insorgenza dell'incapacità lavorativa che ha
condotto all'invalidità, non necessariamente quando insorge l'invalidità oppure
il peggioramento della stessa (Stauffer, Berufliche Vorsorge, 3. ediz., 2019,
n. 1037; SZS 2002 pag. 155; DTF 123 V 264 consid. 1b). Questa soluzione è stata
voluta per sopperire ad eventuali lacune assicurative, nel caso in cui il
datore di lavoro disdica il contratto precedentemente alla decorrenza dell’anno
di attesa necessario ai fini dell’erogazione della rendita AI e quindi della
rendita LPP (art. 29 cpv. 1 lett. b LAI; DTF 123 V 263 consid. 1, 120 V 116
consid. 2b).
Le prestazioni sono dovute
dall'istituto di previdenza al quale l'interessato è - o era - affiliato al
momento dell'insorgenza dell'evento assicurato appena descritto, premesso che
tra l'incapacità lavorativa e l'invalidità esista una connessione materiale e
temporale (SZS 2003 pag. 356). Di conseguenza il fondo di previdenza
presso cui era assicurato il dipendente al momento dell’intervenuta incapacità
lavorativa è obbligato a versare le prestazioni di invalidità, anche se al
momento del riconoscimento della stessa il rapporto assicurativo era già stato
sciolto (SVR 1998 BVG Nr. 14, 1994 pag. 38; DTF 118 V 98). D’altra parte,
l’obbligo di un nuovo assicuratore di pagare prestazioni sorge solo se
l’incapacità lavorativa esistente già prima dell’inizio del nuovo rapporto
assicurativo risulta interrotta, cioè quando non vi è più alcun nesso materiale
e temporale (SZS 2003 pag. 356).
Fatti
I medesimi principi valgono in
materia di previdenza più estesa, in assenza di disposizioni regolamentari o statutarie
divergenti (SVR 1994 BVG 18 pag. 57; SZS 2005 pag. 243).
Qualora, inoltre, esista il
diritto ad una prestazione di invalidità, l'istituto di previdenza è tenuto a
versare prestazioni di invalidità anche se l'invalidità si modifica, per i
medesimi motivi, dopo la fine del rapporto previdenziale (DTF 118 V 45 consid. 5; SZS 1995 pag. 465 consid. 4a; cfr. Moser, Bedeutung und Tragweite
von art. 23 BVG, in: SZS 1995 pag. 426 N 49; STCA 34.1999.17 del 15 marzo
2000).
Va altresì ulteriormente
ricordato che in una sentenza emessa nel Canton Ginevra è stato precisato che
l'art. 23 v. LPP non presuppone che l'interessato fosse assicurato all'inizio
del decorrere del termine di carenza di cui all'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI; è
sufficiente invece che egli fosse affiliato all'istituto di previdenza al
momento in cui è insorta l'incapacità lavorativa che ha condotto all'invalidità
(SVR 1997 BVG Nr. 80).
2.5. L’art. 26 LPP stabilisce che,
per la nascita del diritto alle prestazioni d’invalidità, sono applicabili per
analogia le pertinenti disposizioni della legge federale sull’assicurazione
invalidità (art. 29 LAI, ora art. 28 cpv. 1 e 29 cpv. 1-3 LAI; cfr. in merito
DTF 140 V 474 consid. 3.3.2). L'istituto di previdenza può inoltre stabilire
nelle sue disposizioni regolamentari, che il diritto alle prestazioni sia
differito, fintanto che l'assicurato riscuote il salario completo (SZS 1995
pag. 464 consid. 3b).
Basandosi su questa
disposizione di legge come pure sull'art. 34a cpv. 1 LPP – che l'ha incaricato
di emanare prescrizioni per impedire indebiti profitti dell'assicurato o dei
suoi superstiti in caso di concorso di prestazioni – il Consiglio federale ha
autorizzato all'art. 26 OPP 2 gli
istituti di previdenza a differire il diritto a prestazioni d'invalidità fino
all'esaurimento del diritto all'indennità giornaliera se l’assicurato, in
sostituzione del salario intero, riceve indennità giornaliere
dell’assicurazione contro le malattie, che ammontino almeno all’80 per cento
del salario di cui è privato, e se le indennità giornaliere sono state
finanziate almeno per la metà dal datore di lavoro.
Per la giurisprudenza l'art. 26
OPP2 rappresenta una norma di coordinamento nel tempo, che intende evitare che
il pagamento del salario o di prestazioni sostitutive, grazie a cui il datore
di lavoro è esonerato dal pagamento del salario, procuri all'assicurato delle
risorse più elevate di quelle che percepiva quando lavorava regolarmente
(Messaggio del Consiglio federale sul progetto di LPP, FF 1976 I 202; DTF 129 V
26 e 255, 128 V 24 e 247, 123 V 199 consid. 5c, 120 V 61 consid. 2b, SZS 1994
pag. 236; SZS 1998 pag. 393). Presupposto essenziale è che le indennità siano
state effettivamente versate; un semplice diritto non è sufficiente (Vetter-Schreiber, Berufliche Vorsorge, 2013, ad art. 26 BVV 2 n. 3 pag.
396 con riferimenti; Hürzeler in Schneider/Geiser/Gächter, (éd.), Commentaire
LPP e LFLP, ad art. 26, n. 8, pag. 387).
Il diritto ad una rendita
d’invalidità può tuttavia essere differito soltanto se le disposizioni interne
(regolamento, statuto) dell’istituto di previdenza lo prevedono esplicitamente
(DTF 123 V 199 e 120 V 61; Hürzeler, op. cit, ad art. 26, n. 10,
pag. 387).
L'istituto di previdenza non
autorizzato a differire la rendita per mancato adempimento delle condizioni
cumulative previste dall'art. 26 OPP2 (o in difetto di una specifica norma
regolamentare) non può nemmeno ridurre la prestazione prevalendosi dell'art. 24
OPP2 in relazione con l'art. 34a cpv. 2 LPP considerato come le indennità
giornaliere non sono dei proventi da prendere in considerazione nell'ambito del
calcolo di un’eventuale sovrassicurazione (Hürzeler, op. cit., ad art. 26 n.
11, pag. 388 con riferimenti).
Giusta l’art. 4 LAI
l’invalidità è l’incapacità al guadagno, presunta permanente o di rilevante
durata cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio. Con incapacità di guadagno si
intende quell’incapacità di eseguire un’attività che si può esigere
dall’interessato in mercato del lavoro e equilibrato e quindi non solo quella
di effettuare il proprio lavoro (DTF 117 V 335 consid. 5c DTF 109 V 28). In
ambito AI va pertanto valutato se l’assicurato dispone ancora di capacità di
guadagno nella sua professione e parimenti se vi è possibilità di guadagno in
altre professioni ammissibili in un mercato del lavoro equilibrato (DTF 109 V
28; DTF 111 V 21; Brühwiler, Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz,
1989 pag. 488). Le attività considerate non si limitano quindi a quelle che
coincidono con l’ultima attività svolta o ad attività affini, ma anche ad
attività diverse. Per la stretta relazione esistente tra la rendita
d’invalidità dell’AI e quella del secondo pilastro emerge che, il concetto
d’invalidità nell’ambito della previdenza obbligatoria e quello
dell'assicurazione invalidità, è di principio il medesimo (DTF 115 V 210; RDAT
I 1995 consid. 2.2 pag. 229).
Secondo la giurisprudenza,
nell'ambito della previdenza obbligatoria, gli istituti di previdenza sono di
principio vincolati da quanto pronunciato dall’AI non solo per quel che
riguarda il grado di invalidità (SZS 1996 p. 48 consid. 2b e 2d; SVR 1994 BVG Nr.
15 consid. 3c; DTF 115 V 208 consid. 2c; 115 V 215 consid. 4c), ma ugualmente
per quanto concerne la nascita del diritto alla rendita e, di conseguenza,
parimenti per la determinazione del momento a partire dal quale la capacità al
lavoro dell'assicurato si è deteriorata in maniera sensibile e duratura (DTF
126 V 310 consid. 1; 123 V 271 consid. 2°, 118 V 39 consid. 2b/aa e
riferimenti; SZS 2002 pag. 155; 1997 pag. 68; SVR 1995 BVG Nr. 22 pag. 57
consid. 2a). In tal caso il concetto di invalidità è infatti il medesimo
(Stauffer, op. cit., n. 1018 segg; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1996, pag. 24). Accertamenti separati del
grado di invalidità potrebbero condurre a risultati differenti in
contraddizione con lo scopo della legge (DTF 118 V 39 consid. 2b, 115 V 218
consid. 4 e 210 consid. 2b). A tale vincolo di principio degli istituti di
previdenza alle costatazioni degli organi dell’AI nulla è mutato, secondo la
giurisprudenza, dopo l’introduzione della LPGA (cfr. DTF 130 V 78, 132 V 1).
L’istituto di previdenza non è
tuttavia vincolato in maniera assoluta alle conclusioni dell’AI. Innanzitutto,
a titolo generale, l'istituto previdenziale può scostarsi dalle conclusioni
dell’assicurazione invalidità se queste appaiono di primo acchito insostenibili
(DTF 123 V 271 consid. 2a, 115 V 208 consid. 2c, 212; 215
consid. 4c; 218 consid. 4; 109 V 24; SVR 1995 BVG Nr. 22 pag. 57 consid. 2a;
SZS 1996 pag. 47; STF B 38/92 del 30 novembre 1993 in Plädoyer 1994 pag.
66; Meyer/Blaser, op. cit., pag. 21; cfr. anche DTF 126 V 308 dove si
sottolinea che per la valutazione del quesito a sapere se la valutazione
dell'AI è manifestamente errata e per questo non vincolante per l'istituto di
previdenza sono primariamente determinanti gli atti esistenti al momento in cui
la decisione è stata presa).
D’altra parte, la
giurisprudenza dell'Alta Corte ha stabilito che l'Ufficio AI è tenuto a
notificare una decisione di rendita agli istituti di previdenza entranti in
linea di conto, vale a dire che potrebbero essere chiamati a fornire
prestazioni nel caso specifico. Se non viene coinvolto nella procedura pendente
innanzi all'UAI, l'istituto LPP - che dispone di un diritto di opposizione e
ricorso proprio nelle procedure rette dalla LAI - non è legato alla valutazione
dell'invalidità (nel suo principio, quanto al grado e all'inizio del diritto
così come anche con riferimento alla decisione sullo statuto di persona
invalida, vale a dire di persona ritenuta attiva, parzialmente attiva o non attiva)
effettuata dagli organi dell'AI (DTF 130 V 273 consid. 3.1; 129 V 75 e 129 V
150; cfr. anche le STF B 32/03 del 21 gennaio 2005; cfr. anche l'art. 49 cpv. 4
LPGA e l'art. 76 cpv. 1 lett. i OAI).
Secondo il TFA, considerato
come lo scopo del vincolo alla pronuncia dell'AI sia quello di sgravare gli
istituti di previdenza da accertamenti dispendiosi, bisogna ritenere che tale
vincolo sia riferito unicamente a quegli accertamenti e a quelle valutazioni
degli organi dell’AI che nell’ambito della procedura (dell’AI) erano
determinanti per l’esame della pretesa alla rendita d’invalidità e sui quali
andava effettivamente deciso; diversamente gli organi della previdenza
professionale devono esaminare i presupposti della pretesa liberamente (STF B 50/99 del 14 agosto 2000; B 79/99 del 26 gennaio 2001 e 4/00).
Ne discende che la fissazione
della data d’inizio del diritto alla rendita da parte dell’Ufficio AI non
esclude che l’incapacità lavorativa motivante il diritto a prestazioni
d’invalidità della previdenza professionale sia subentrata, foss’anche in
misura ridotta, già prima dell’inizio dell’anno di carenza secondo l’AI
(Stauffer, op. cit., n. 1020 segg; SZS 2003 pag. 45 e 2005 pag. 241; STF B 47/98 dell’11 luglio 2000).
In virtù dell’art. 6 v. LPP,
inoltre, le fondazioni di previdenza, oltre alla possibilità di introdurre la
previdenza più estesa (art. 49 cpv. 2 LPP; cfr. SZS 1995 pag. 465/466 consid.
4b/aa), sono libere di estendere il concetto di invalidità. Ciò non significa
tuttavia che i fondi di previdenza dispongono di un margine di apprezzamento
illimitato (SZS 1995 p. 466 consid. 4b/aa; DTF 118 V 35). Se essi adottano nei
loro statuti o nei regolamenti un certo metodo di valutazione, devono
conformarsi, nell'applicazione dei criteri, ai concetti usuali delle
assicurazioni sociali e ai principi generali (DTF 113 II 347 consid. 1, 111 V
239).
Se essi infatti fanno espresso
riferimento al concetto di invalidità previsto dall’AI, sono vincolati dalla
valutazione dell’invalidità fatta dall'assicurazione invalidità, a meno che la
stessa appaia di primo acchito insostenibile (DTF 115 V 208 consid. 2c e 215
consid. 4c; SZS 2002 pag. 155 e 1996 pag. 48 consid. 2b/d; SVR 1995 BVG Nr. 22
pag. 57 e 1994 BVG Nr. 15 consid. 3c;).
Infine, se il concetto di
invalidità è più esteso, il fondo di previdenza non è vincolato alle
conclusioni dell’AI. In tal caso la fondazione può statuire liberamente tenuto
conto di regole proprie. In simili condizioni potrà senz'altro fondarsi su
elementi raccolti dall'Ufficio AI, ma non sarà vincolata da una valutazione che
si fonda su altri criteri (SZS 1997 pag. 71 e 1996 pag. 56; DTF 118 V 73
consid. 1; 117 V 335 consid. 5c).
Infine, l’istituto di
previdenza non è vincolato alle conclusioni dell’AI circa il grado di
invalidità di assicurati occupati parzialmente calcolato giusta il metodo misto
di valutazione del grado di invalidità secondo l’art. 28 LAI e art. 16 LPGA. In
effetti, in quest’ambito il grado d'invalidità
stabilito dagli organi dell'assicurazione per l'invalidità è vincolante per
l'istituto di previdenza solo per quanto attiene all'attività lucrativa (DTF
144 V 72 consid. 4.2 e 4.3; cfr. anche Vetter-Schreiber, op. cit.,
all’art. 24 n. 7 e n. 25). Considerato infatti come la LPP, contrariamente
all’AI, assicuri solo le persone attive professionalmente, è determinante solo
la diminuzione della capacità lavorativa riferita alla parte salariata. Solo in
questa misura è data un vincolo di principio alla commisurazione
dell’invalidità da parte dell’AI (DTF 120 V 110 seg.; Stauffer, op. cit. n.
1025 e 1070). Il Tribunale federale ha di recente nuovamente confermato che contrariamente a quanto previsto nell'assicurazione
contro gli infortuni, nella previdenza professionale non si prende in
considerazione il reddito ipotetico calcolato sulle presunte possibilità di
guadagno di un assicurato che si suppone utilizzarle pienamente (DTF 144 V 72
consid. 5.3.3 e 5.3.4 con riferimenti).
Sia infine ricordato che per l'art.
28 cpv. 1 lett. b LAI il diritto alla rendita nasce, tra l'altro, il più presto
nel momento in cui l'assicurato è stato per un anno e senza notevoli
interruzioni incapace al lavoro almeno al 40% in media. Giusta l’art. 24 cpv. 1
LPP infine l’assicurato ha diritto alla rendita intera di invalidità se, nel
senso dell’AI, è invalido per almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è
invalido per almeno il 60%, a una mezza rendita se è invalido per almeno il 50%
e a un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40%.
Nell’ambito della previdenza
più estesa (sovraobbligatoria) gli istituti di previdenza possono prevedere nel
loro regolamento, in deroga all’art. 24 cpv. 1 LPP, che l’ammontare della
rendita corrisponda al grado d’invalidità. Tuttavia l’importo della stessa deve
corrispondere almeno alla rispettiva prestazione obbligatoria (STF B 115/06 del
5 ottobre 2007 consid. 2.2, B 72/06 dell’11 settembre 2007 consid. 2.1; Vetter-Schreiber,
op. cit., all’art. 24 n. 23, pag. 108).
2.6. Secondo la giurisprudenza
l’art. 23 LPP persegue anche lo scopo di delimitare la responsabilità tra più
istituti di previdenza. La questione si pone ad esempio nel caso in cui il
lavoratore, già colpito nella sua salute in una misura atta a influenzare la
sua capacita di lavoro, entra al servizio di un nuovo datore di lavoro e viene
in seguito posto al beneficio di una rendita di invalidità. In tale ipotesi, a
determinate condizioni, le prestazioni vanno versate dal precedente istituto di
previdenza e non dall'attuale (cfr. DTF 123 V 264 consid. 1c;
120 V 117 consid. 2c e 120 secondo cui "l'art. 23 LPP vise quant à lui
à prolonger la responsabilité de l'institution de prévoyance au-delà de
l'affiliation, lors de la survenance de l'éventualité assurée"; cfr.
anche SZS 2002 pag. 156 consid. 2b; STF B 64/99 del 6 giugno 2001).
Secondo la giurisprudenza
federale, affinché il precedente istituto di previdenza sia tenuto a versare la
prestazione d’invalidità, l’incapacità di lavoro deve essersi manifestata in
un’epoca in cui l’assicurato era affiliato presso quell’istituto e deve inoltre
sussistere fra detta incapacità e l’invalidità uno stretto nesso materiale e
temporale.
Vi è connessione materiale
se il danno alla salute all’origine dell’invalidità (o dell’aumento del grado
di invalidità) è essenzialmente lo stesso che si è già manifestato durante
l’affiliazione al precedente istituto di previdenza e che ha causato
un’incapacità di lavoro.
La connessione temporale
presuppone che l'assicurato, dopo l'insorgenza dell'inabilità lavorativa, non
sia ridivenuto abile al lavoro per lungo tempo. Tale connessione è interrotta
se, durante un certo periodo, l'assicurato è nuovamente abile al lavoro,
ritenuto comunque che un breve periodo di remissione non basta per interrompere
il rapporto di connessione temporale (cfr. DTF 144 V 58, 138 V 419 consid. 6.2, 130 V 275 consid. 4, 123 V 264 consid. 1c e 120 V 117 consid.
2c). In effetti secondo il TFA “l’ancienne institution de prévoyance ne
saurait, en effet, répondre de rechutes lointaines ou de nouvelles
manifestations de la maladie plusieurs années après que l’assuré a recouvré sa
capacité de travail." (DTF 120 V 117 consid. 2c; cfr. anche DTF
138 V 409 consid. 6.2)
In tal caso il vecchio istituto
di previdenza è liberato da qualsiasi obbligo (DTF 120 V 117; M. Moser, Die
zweite Säule und ihre Tragfähigkeit, Basilea 1993, pag. 210).
Si osservi che il requisito del
nesso di causalità materiale e temporale, quale criterio per l'obbligo
prestativo di un istituto di previdenza, non è applicabile solo quando si
tratti di delimitare la responsabilità tra due istituti di previdenza. Tale
criterio vale in ogni caso, cioè anche quando si tratta di decidere se un
istituto di previdenza a cui un lavoratore era affiliato al momento
dell'insorgenza dell'incapacità lavorativa debba rispondere per il rischio
d'invalidità sorto dopo la fine del rapporto di previdenza in un momento in cui
l'interessato ancora non aveva reperito un nuovo lavoro e, quindi, ancora non
era assicurato presso alcun istituto di previdenza (SVR 2001 BVG Nr. 18 pag. 69
consid. 5a pag. 70; STF B 34/01 del 15 novembre 2001 consid. 1b e B 72/99 del
10 ottobre 2001 consid. 4). In effetti per ammettere l’obbligo prestativo di un
istituto di previdenza occorre che le condizioni previste dall’art. 23 LPP
siano adempiute, ossia che esista un’invalidità ai sensi dell’AI, che la stessa
sia di almeno il 40%, l’inabilità lavorativa che ha poi portato all’invalidità
sia insorta durante il rapporto previdenziale, l’invalidità sia riconducibile
alla medesima causa che ha portato all’inabilità lavorativa: in assenza di uno
di questi presupposti l’obbligo prestativo va negato (Stauffer, op. cit. n.
1031 segg).
Per i casi in cui già prima
dell’inizio del rapporto previdenziale esisteva una parziale inabilità
lavorativa che tuttavia non dava diritto a una rendita d’invalidità da parte
dell’AI essendo il conseguente grado di invalidità inferiore al 40%, la
rigorosa applicazione dei principi sanciti dall’art. 23 lett. a LPP, che
appunto fa dipendere l’obbligo prestativo all’esistenza di un rapporto assicurativo
nel momento del subentrare dell’incapacità lavorativa, fa sì che in questi casi
nel caso di un aumento dell’inabilità lavorativa per la stessa causa l’istituto
di previdenza non è tenuto a versare le prestazioni poiché l’inabilità
lavorativa sussisteva già all’inizio del rapporto di previdenza (DTF 123 V 267
consid. 3; Stauffer, op. cit., n. 1058).
A questo principio viene
tuttavia parzialmente derogato nei casi di invalidità causata da un’infermità
congenita e di invalidi minorenni giusta le lett. b e c dell’art. 23 LPP, nel
senso che in questi casi gli assicurati hanno diritto a prestazioni da parte
dell’istituto di previdenza in caso di aggravamento dell’incapacità lavorativa
ad almeno il 40% durante l’affiliazione anche se presentavano già un’incapacità
al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all’inizio dell’attività
lucrativa (cfr. al consid. 2.11; in argomento cfr. Stauffer, op. cit, n. 1059).
Ai fini del versamento delle
prestazioni di invalidità della previdenza professionale obbligatoria
dev'esserci quindi un nesso materiale e temporale stretto tra la causa dell’incapacità
di lavoro e l'invalidità.
Il nesso materiale è,
come accennato, dato se il danno alla salute alla base dell'invalidità è in
sostanza il medesimo che ha causato l'incapacità lavorativa. Questo presupposto
non è realizzato per esempio se l'incapacità lavorativa è riconducibile ad un
dolore dorsale, mentre l'invalidità ad una malattia psichica e dagli atti non
emerge che vi sia un'interazione tra le due affezioni (SZS 2003 pag. 361).
Va detto che in questo contesto
non è rilevante se tra il danno alla salute che è causa dell’inabilità
lavorativa e l’affezione che ha come conseguenza l’invalidità esista un nesso
di causalità adeguata, ma piuttosto se esiste un’affezione alla salute
sostanzialmente diversa (TFA B 42/02 del 11 febbraio 2003 consid. 2.2). Anche
il fatto che l’assicuratore contro gli infortuni ammetta o neghi il nesso
causale adeguato tra un infortunio e delle affezioni alla salute non è
rilevante per l’istituto di previdenza che deve rispondere ex art. 23 LPP per
un’inabilità lavorativa indipendentemente dal fatto che essa sia causata o meno
da un infortunio (STF 9C_950/2012 del 7 aprile 2013).
Nella sentenza pubblicata in
DTF 134 V 20, il TF, apportando dei chiarimenti a quanto stabilito dalla
precedente giurisprudenza, ha in particolare precisato che determinante per
l’insorgenza dell’incapacità lavorativa ai sensi dell’art. 23 lett. a LPP è
l’inabilità nell’attività precedentemente svolta, mentre il nesso temporale si
determina sulla base dell’incapacità lavorativa, rispettivamente della capacità
lavorativa in un’attività ragionevolmente esigibile confacente con il danno
alla salute (cfr. Hürzeler, op. cit., art. 23, n. 36, pag. 368; cfr. pure DTF
144 V 58). Il TF ha inoltre precisato che, nel caso di interruzione
dell’incapacità di lavoro, non si può procedere ad un’applicazione schematica,
analogamente a quanto previsto agli art. 29ter e 88a cpv. 1 OAI (DTF 123 V 264
e 120 V 118 consid. 2c/bb), mitigando il tenore di una precedente sentenza, in
cui aveva stabilito che il nuovo istituto di previdenza è obbligato a versare
la rendita solo se l’assicurato ha lavorato per tre mesi interi, dopodiché si è
ripresentata un’incapacità di lavoro (cfr. STF B 38/92 del 30 novembre 1993 in:
Plädoyer 4/94 pag. 66/67). Per risolvere tale questione si dovrà quindi tener
conto delle circostanze del caso concreto, e meglio della natura della
malattia, del pronostico del medico e dei motivi che hanno indotto ad assumere
l’interessato (DTF 134 V 22, 123 V 264 e 267; SZS 2002 pag. 156 consid. 2b; SVR
2001 BVG no. 18 pag. 69segg.; cfr. anche DTF 120 V 118 consid. 2b). In questo
senso nel caso di un assicurato invalido bisognerà negare il riacquisto della
capacità lavorativa anche nel caso del tentativo, di oltre tre mesi, di ripresa
dell’attività lavorativa, se la ripresa era motivata più da ragioni sociali e
una ripresa dell’attività lavorativa duratura era comunque da ritenere
improbabile (DTF 134 V 22, 123 V 264 consid. 1c, 120 V 117). Decisivo è
piuttosto il quesito di sapere se durante la ripresa dell’attività lavorativa l’assicurato
ha apportato o meno una prestazione lavorativa piena e se il riacquisto
duraturo della capacità lavorativa sembra probabile alla luce dei risultati del
tentativo di ripresa del lavoro (Vetter-Schreiber, op. cit. ad art. 23 n. 37 p.
97; STF B 4/02 del 30 ottobre 2002 e riferimenti a SZS 1997 pag. 67) (con
riferimento al presupposto della connessione materiale nel caso della
sussistenza di problemi somatici e psichici, cfr. Vetter-Schreiber, op. cit., ad art. 23 n. 25 pag. 82 con riferimenti;
cfr. anche STF 9C_597/2008 del 3 dicembre 2008 consid. 2.2.2 con
riferimenti; cfr. Hürzeler, op. cit., all’art. 23, n. 28 pag. 360; STF B 37/06
del 22 settembre 2006; B 32/03 del 21 gennaio 2005; cfr. anche B 11/02 del 14
giugno 2004; B 9/06 del 21 novembre 2006; B 22/04 del 21 aprile 2005; cfr.
anche STF 9C-578/2008 del 29 maggio 2009; 9C-772/2007 del 26 febbraio 2008;
9C-330/2008 del 4 settembre 2008).
Sempre
riguardo all’interruzione del nesso temporale tra l’incapacità lavorativa
originaria e la successiva invalidità vedi anche la DTF 144 V 58 nella quale
l’Alta Corte, dopo un riepilogo della giurisprudenza, ha concluso che “(…)
la connessione temporale tra l'incapacità lavorativa insorta durante il
rapporto di previdenza e l'invalidità successiva è interrotta quando è data una
capacità lavorativa superiore all'80% in un'attività lavorativa adeguata
durante più di tre mesi (consid. 4.4 e 4.5). (…)” (regesto della DTF 144 V
58).
Quanto al presupposto della
connessione temporale va ancora detto che parte della dottrina ritiene
che la durata dell’esercizio dell’attività lavorativa, il cui motivo può essere
terapeutico, non ha rilevanza determinante né prevalente nell’ambito della
valutazione delle circostanze del caso concreto, bensì configura solo un
indizio. Di conseguenza, il fattore tempo deve passare in secondo piano,
rispetto ad altri aspetti, se si può ritenere che, in un ambiente normale, cioè
non protetto né particolarmente comprensivo, il reinserimento sarebbe fallito
(M. Moser, Eine Gesetzesnorm sorgt zur Verunsicherung: weitere Fragen zu art.
23 BVG, SZS/RSAS 1997, Sonderheft, pag. 120 segg., in particolare 124; cfr.
anche STF B 22/99 del 6 agosto 2001 dove una ripresa dell’attività lavorativa
della durata di sette mesi non ha comportato nello specifico un’interruzione
del legame temporale; cfr. anche STF B 38/92 del 30 novembre 1993).
Per ritornare al requisito del
presupposto materiale, va anche detto che se l’invalidità che dà luogo a
una rendita è da ricondurre a diverse affezioni alla salute, di cui però solo
una ha avuto un influsso sulla capacità lavorativa dell’assicurato durante la
copertura previdenziale, l’istituto di previdenza deve unicamente rispondere
per l’invalidità che risulta da quest’ultima. Per la parte dell’invalidità globale
che è dovuta a dei disturbi che si sono manifestati in modo tale da dare luogo
a prestazioni solo dopo che la persona assicurata ha lasciato l’istituto di
previdenza, la connessione materiale necessaria fa infatti difetto (Hürzeler,
op. cit., all’art. 23 pag. 361).
Secondo la giurisprudenza, può
esservi un nesso materiale tra l’incapacità lavorativa per motivi somatici,
sorta durante la copertura assicurativa e su cui è stato fondato il diritto ad
una rendita dell’AI, anche nel caso in cui la stessa incapacità sia stata
fondamento di successive prestazioni previdenziali per motivi psichici.
Necessaria, ma non sufficiente condizione, è che il danno alla salute psichica
si sia già manifestato durante il periodo di assicurazione e che abbia
visibilmente marcato il decorso della malattia (Vetter-Schreiber,
op.cit., art. 23 n. 34, pagg. 94-95 con riferimenti a STF B 46/06 del 29
gennaio 2007 consid. 3.3 e STF 9C_772/2007 del 26 febbraio 2008 consid. 4.2;
cfr. anche 9C_597/2008 del 3 dicembre 2008 consid. 2.2.2 con
riferimenti; cfr. Hürzeler, op. cit, all’art. 23 n. 28, pag. 360).
Una connessione materiale
esiste per esempio nel caso di una persona assicurata, sofferente nel periodo
assicurato prevalentemente di fibromialgia, che già durante tale periodo ha
sviluppato un danno invalidante psichico che ha quindi marcato in modo rilevante
il decorso dell’affezione somatica.
Tuttavia, nel caso in cui le
affezioni somatiche e psichiche possono essere chiaramente distinte, non vi è
un nesso materiale se durante il rapporto di previdenza la diminuzione della
capacità lavorativa non era dovuta ai motivi psichici che hanno finalmente
condotto all’invalidità, ma unicamente a delle affezioni somatiche che infine
non sono risultate invalidanti (Hürzeler, op. cit., all’art. 23,
n. 28, pag. 360 con riferimento a STF B 37/06 del 22 settembre 2006 consid. 3.3
e STF 9C_370/2016 del 12 settembre 2016 consid. 3).
Una connessione materiale deve
in particolare essere negata quando l’attribuzione della rendita AI risulta
unicamente dai problemi di natura psichica diagnosticati e che non può essere dedotto
dagli atti medici e peritali alcun elemento indicante la presenza già durante il
rapporto di previdenza di un problema psichico e una conseguente inabilità
lavorativa, ma che al contrario solo delle inabilità lavorative causate dai
dolori dorsali erano state attestate nel periodo in cui l’assicurato aveva la
qualità di assicurato. Questo deve valere anche nel caso in cui sia evidente
che i problemi dorsali alla base dell’incapacità lavorativa avevano già
all’epoca un’influenza sullo stato psichico dell’assicurato e sulla sua situazione
psicosociale (STF B 9/06 del 21 novembre 2006 citato in Hürzeler,
op. cit. all’art. 23 n. 25). La connessione materiale fa pure difetto se una
sovrapposizione psicogena di disturbi somatici, associata ad una tendenza
all’aggravamento, non aveva ancora raggiunto, al momento della cessazione del
lavoro, un valore di malattia e quale disturbo psichico non era suscettibile di
limitare la capacità lavorativa in modo rilevante, e questo malgrado la successiva
invalidità sia poi stata motivata da un’affezione psichica con valenza
patologica (Hürzeler, op. cit., all’art. 23 n. 28).
Per la determinazione della
responsabilità dell’istituto di previdenza non è determinante l’inizio
rispettivamente la diagnosi del danno invalidante, ma solo il momento in cui il
danno alla salute per la prima volta si è ripercosso sulla capacità lavorativa
in maniera significativa. La connessione materiale è stata per esempio negata
in un caso in cui l’assicurato era limitato nella capacità lavorativa sin
dall’adolescenza a motivo della diagnosi di AIDS e in seguito a tale affezione si
era tuttavia sovrapposta, nel corso degli anni, una schizofrenia paranoide, che
aveva infine portato all’invalidità motivante la rendita AI. Secondo il
Tribunale federale il danno alla salute che infine aveva portato all’invalidità
non era lo stesso che aveva causato la precedente inabilità (STF 9C_83/2016 del
19 ottobre 2016).
Parimenti, una connessione
materiale stretta va negata qualora l’inabilità lavorativa sopraggiunta durante
il rapporto di previdenza sia da ricondurre ad una lesione della colonna vertebrale
lombare, ma un’affezione psichica è all’origine dell’invalidità e che non risultino
dagli atti indizi che lascino supporre che vi sia stata un’interazione tra i
diversi quadri clinici e che la persona assicurata, dal punto di vista
reumatologico, sarebbe capace di continuare a lavorare in un’attività leggera (STF
B 62/01 del 24 giugno 2002).
Una relazione stretta materiale
deve per contro essere ammessa tra i dolori lombari sopraggiunti durante
l’affiliazione all’istituto di previdenza e che sono all’origine di
un’inabilità lavorativa duratura, e un malfunzionamento rilevante della capacità
di controllare i dolori, che ha infine provocato l’invalidità, nel caso in cui tale
malfunzionamento era stato diagnosticato in occasione di esami poco dopo la
sopravvenienza dell’incapacità lavorativa e aveva già avuto un’influenza
importante sul corso della malattia durante il rapporto di previdenza. Ciò può
risultare dal fatto che non vi sia alcun indizio per il quale le malattie
psichiche non hanno alcun rapporto con il danno alla salute di natura somatica
causante il pregiudizio alla capacità lavorativa durante il rapporto di
assicurazione (STF B 41/05 del 30 novembre 2005 cit. in Hürzeler,
op cit. all’art. 23 n. 26).
In una pronuncia del 3 maggio
2006 la massima Corte federale ha per esempio negato il nesso materiale e
temporale tra una sintomatologia somatica e somatoforme e la susseguente
depressione invalidante, manifestatasi in modo rilevante sulla capacità
lavorativa solo dopo il rapporto previdenziale (STF B 73/05; cfr. Vetter-Schreiber,
op. cit., all’art. 23 n. 34, pag. 95 con riferimento a STF B 73/05 del 3 maggio 2006; riportata anche da Hürzeler, op. cit. all’art. 23 n.
28, pag. 361). Analogamente il Tribunale federale aveva concluso che andava chiaramente
distinto tra la sindrome del dolore cronico (Schmerzstörung) quale affezione indipendente
da un lato, e i dolori somatici riconducibili a delle fratture di costole,
dall’altro (DTF 9C-330/2008 del 4 settembre 2008). Se era vero che l’incidente subito
dall’assicurato andava considerato la causa scatenante di tutti i suoi problemi
di salute, determinante era comunque soltanto se l’attuale, invalidante
problema psichiatrico era stato anche causa di un’incapacità lavorativa durante
il rapporto previdenziale (cfr. DTF 9C-928/2008 del 3 marzo 2009 consid. 3.2;
cfr. anche Vetter-Schreiber, op. cit., all’art. 23 n. 34
pag. 95).
Si osservi infine che il
requisito della connessione materiale e temporale quale criterio per l'obbligo
prestativo di un istituto di previdenza non è applicabile solo quando si tratti
di delimitare la responsabilità tra due istituti di previdenza. Tale criterio
vale in ogni caso, in particolare anche nell'eventualità in cui un assicurato
diventa incapace al lavoro in un periodo in cui è assicurato e successivamente,
in un momento in cui ancora non si è affiliato ad un nuovo istituto di
previdenza, diventa invalido (SVR 2001 BVG Nr. 18 pag. 69segg).
Per quanto riguarda gli
assicurati attivi solo parzialmente, l’obbligo prestativo dell’istituto di
previdenza si decide, in applicazione dei suesposti principi generali, in base
al primo manifestarsi dell’inabilità lavorativa che ha portato all’invalidità.
Se un lavoro a tempo parziale viene svolto in presenza di un’inabilità lavorativa
duratura di almeno il 20% e la successiva invalidità è da ricondurre alla
stessa causa che aveva portato all’inabilità lavorativa, responsabile per la
prestazione d’invalidità è l’istituto di previdenza presso il quale
l’assicurato era assicurato nel momento del primo manifestarsi dell’inabilità
lavorativa, nel caso in quel momento vi fosse effettivamente un rapporto
assicurativo (Stauffer, op. cit., n. 1068 con riferimento a SZS 2000 pag. 369
consid. 1b). Ne discende che se una persona assicurata entra in una nuova
istituzione di previdenza e già in quel momento subiva una imitazione della
capacità lavorativa, in caso di successiva invalidità responsabile delle
prestazioni sarà la precedente istituzione di previdenza, non quella nuova, se
l’invalidità è da ricondurre alla stessa causa dell’inabilità lavorativa al
momento dell’affiliazione. Se il grado di invalidità aumenta per lo stesso
motivo, è sempre la precedente istituzione previdenziale a dover rispondere
(SZS 1997 p. 549 e Stauffer, op. cit n. 1068). In DTF 129 V 132 segg. la Corte
federale ha concluso che chi esercita due
attività lucrative equivalenti al 50% e supera in ognuna di esse il salario
minimo di cui all’art. 7 LPP risulta assicurato obbligatoriamente presso
gli istituti di previdenza di entrambi i datori di lavoro. Se l'assicurato
diventa invalido al 50% e lascia per questo motivo una delle due attività,
mantenendo l'altra con lo stesso grado di occupazione precedente, l'istituto di
previdenza del datore di lavoro restante non è tenuto a versare prestazioni
mentre l'altro istituto deve corrispondere una rendita intera.
Per quanto concerne il caso
dell’aumento del grado di invalidità, per la giurisprudenza, se un lavoratore
già titolare di una mezza rendita d’invalidità dell’AI intraprende un’attività
lavorativa parziale rispettivamente la cambia e, di conseguenza, si affilia ad
un nuovo istituto di previdenza (con o senza riserve) e in seguito le sue
condizioni di salute peggiorano per la medesima causa, rendendolo di
conseguenza titolare di una rendita intera dell’AI, perdurando la pregressa
invalidità parziale anche durante la durata del rapporto di lavoro e
previdenziale, non esiste alcun diritto a prestazioni della previdenza
professionale nei confronti del nuovo istituto di previdenza cui si era
affiliato poiché ciò contravverrebbe al principio assicurativo. Il precedente
istituto di previdenza rimane responsabile anche per l’aumento del grado di
invalidità. Un diritto a prestazioni della LPP potrebbe soltanto nascere
qualora fosse intercorso un periodo di ritrovata completa abilità lavorativa
interruttivo del nesso temporale (Stauffer, Rechtsprechung, all’art. 23 pag. 76
con riferimenti; cfr. anche Hürzeler, op. cit., all’art. 23 n. 54 pag. 376; DTF
123 V 265 consid. 1c e 2; STF B 24/01 del 24 febbraio 2003; STF 9C_658/2016 del
3 marzo 2017 consid. 6.4.2). Ciò vale anche quando la persona già parzialmente
inabile non percepisce alcuna rendita di invalidità da un precedente istituto
di previdenza, perché nel momento della prima insorgenza della parziale
inabilità lavorativa non era assicurata ai fini della LPP (Hürzeler, op. cit.
all’art. 23 n. 55 pag. 377). Una responsabilità del nuovo istituto di
previdenza è invece da ammettere se subentra una nuova causa invalidante che
giustifica di per sé una prestazione d’invalidità (Stauffer, op. cit. n. 1068).
Tale giurisprudenza è valida analogicamente anche ai casi di applicazione delle
lett. b e c dell’art. 23 LPP (Hürzeler, op. cit. all’art. 23 n. 55 pag. 377).
Questi principi sviluppati
sull’art. 23 LPP valgono di massima anche nell’ambito della previdenza
sovraobbligatoria, a meno che il Regolamento o gli statuti prevedano
diversamente (segnatamente in riferimento al concetto di invalidità rilevante e
al rischio assicurato; cfr. DTF 123 V 264 consid. 1b; STF B 101/02 del 22
agosto 2003 consid. 4 e STF 536/2012 del 28 dicembre 2012 consid. 2.2). In
particolare un precedente istituto di previdenza può rifiutare la copertura di
prestazioni sovraobbligatorie per l’aggravamento del grado di invalidità
intervenuto in un momento in cui un assicurato (già parzialmente invalido) non
era più assicurato, qualora il Regolamento faccia dipendere la concessione di
prestazioni di invalidità dal manifestarsi dell’invalidità (non solo
dell’inabilità lavorativa) ancora durante la durata del rapporto assicurativo
rispettivamente (legittimamente) preveda un limite temporale della copertura
per il caso di aumento del grado di invalidità dopo la fine del rapporto di
previdenza (Hürzeler, op. cit. all’art. 23 n. 58 pag. 378; DTF 136 V 65 consid.
3.5 e riferimenti; Vetter-Schreiber, op. cit, all’art. 23 n. 46 con riferimento
a STF 91/02 del 24 aprile 2003).
La responsabilità del nuovo
istituto di previdenza per un peggioramento di una precedente inabilità
lavorativa durante il periodo di affiliazione potrebbe altrimenti insorgere,
sulla base del principio dell’affidamento e per quanto riguarda le prestazioni
sovraobbligatorie, qualora il nuovo istituto di previdenza, che ha definito nel
suo regolamento o nei suoi statuti il rischio assicurato diversamente che nella
LPP, abbia, al momento dell’ammissione dell’assicurato già parzialmente
invalido, espressamente (“ausdrüklich”) garantito la completa ammissione
nella copertura previdenziale rispettivamente non abbia fatto uso della
possibilità prevista dal regolamento di introdurre, al momento dell’ammissione,
una riserva per ragioni di salute. In questo caso la persona assicurata può
confidare, sulla base del principio dell’affidamento, di godere della copertura
assicurativa previdenziale per la residua capacità lavorativa presso la nuova
istituzione di previdenza anche nel caso del successivo peggioramento del grado
di invalidità per la medesima causa (Hürzeler, op. cit, all’art. 23 n. 60 pag.
378 e Stauffer, op. cit, pag. 346; cfr. anche Stauffer, Rechtsprechung, op.
cit, all’art. 23 pag. 76, con riferimento a STF B 101/02 del 22 agosto 2003,
pubbl. in SVR 2005 LPP n. 17 pag. 55; Boll. UFAS, n. 74/2004, cifra 433; cfr.
anche STF 9C_658/2016 del 3 marzo 2017).
2.7. Il Regolamento, prima parte,
piano di previdenza AL (Disoccupati), in vigore dal 1. gennaio 2008 (doc.
XXII/9), della Fondazione CV 1, alla quale, come dianzi anticipato (cfr.
consid. 2.3), è affidata l’attuazione dell’assicurazione obbligatoria per la
previdenza professionale per i beneficiari d’indennità giornaliere dell’assicurazione
contro la disoccupazione (art. 2 e 60 LPP; cfr. anche l’Ordinanza sulla
previdenza professionale obbligatoria dei disoccupati del 3 marzo 1997)
conformemente alla LPP, con riferimento alle prestazioni in caso di invalidità,
oltre all’esonero dal pagamento dei contributi, prevede, tra l’altro, quanto
segue:
" (…)
Art. 1 Cerchia delle persone assicurate
1 In questo Piano di previdenza possono essere assicurate le
persone che ricevono indennità giornaliere dall'assicurazione contro la
disoccupazione e che sono sottoposte all'assicurazione obbligatoria per i
rischi d'invalidità e di decesso.
Considerandi
2.
Non possono essere assicurate le persone che, dopo essere
fuoriuscite dall'assicurazione obbligatoria, continuano il loro rapporto di
previdenza a titolo facoltativo e hanno una copertura assicurativa pari almeno
a quelle offerte dal presente Piano di previdenza.
3.
L'obbligo assicurativo termina quando cessa il diritto alle
indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione.
Art. 2 Ammissione nella cerchia delle persone assicurate
L'inizio della previdenza è fissato dall'art. 2 dell'Ordinanza
sulla previdenza
Art. 7 Rendita d'invalidità
1.
La rendita d'invalidità in linea di massima giunge a scadenza
contemporaneamente a quella d'invalidità dell'Al.
2.
Per fissare l'ammontare della rendita d'invalidità, ci si basa
sull'avere che comprende:
a. l'avere di vecchiaia ai sensi dell'art. 15 cpv. 1 LPP maturato
dalla persona assicurata prima dell'inizio di quest'assicurazione e
b. la somma dei futuri accrediti di vecchiaia secondo la LPP,
senza interessi, per gli anni mancanti dall'inizio dell'assicurazione fino
all'età di pensionamento ai sensi dell'art. 3.
3.
Se la persona assicurata è diventata invalida ai sensi dell'Al,
l'ammontare della rendita d'invalidità viene calcolato in base a questo avere
determinante e all'aliquota di conversione valida per questa persona all'età di
pensionamento ai sensi dell'art. 5.
Queste disposizioni sono applicabili a tutti i casi d'invalidità,
per i quali l'evento assicurato ä intervenuto dopo il 31 dicembre 2000.
5.
L'obbligo di versare le prestazioni della Fondazione termina
quando il grado d'invalidità inferiore al 40%, al più tardi al raggiungimento
dell'età di pensionamento o con il decesso della persona assicurata. (…)”
Inoltre, il Regolamento
2005, seconda parte (disposizioni generali), in vigore dal 1. gennaio 2005
(doc. XXII/11), applicabile alla fattispecie, prevede come segue:
" (…)
Sezione 2 Invalidità
Art. 14 Presupposti
Sussiste un diritto a prestazioni d'invalidità se le medesime sono
assicurate secondo il Piano di previdenza e la persona assicurata
a. è invalida almeno per il 40 percento ai sensi dell'Al e al
subentrare dell'incapacità lavorativa, la cui causa ha portato all'invalidità,
era assicurata presso la Fondazione;
b. in seguito a un'infermità congenita all'inizio dell’attività
lucrativa presentava un'incapacità lavorativa fra il 20 e il 40 percento e
all'aumento dell'incapacità lavorativa, la cui causa ha portato all'invalidità,
era assicurata almeno al 40 percento;
c. è diventata invalida quando era minorenne (art. 8 cpv. 2 della Legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali, LPGA) e pertanto all'inizio dell'attività lucrativa presentava
un'incapacità lavorativa fra il 20 e il 40 percento e all'aumento
dell'incapacità lavorativa, la cui causa ha portato all'invalidità, era
assicurata almeno al 40 percento.
Art. 16 Ammontare della rendita d'invalidità
1.
L'ammontare della rendita d'invalidità si basa sulle indicazioni
riportate nel Piano di previdenza.
2.
Le rendite d'invalidità dipendono dal grado d'invalidità. Un
grado d'invalidità pari
=> al 70% e più dà diritto a una rendita intera;
=> del 60% almeno, ma inferiore al 70%, dà diritto a tre quarti
di rendita;
=> del 50% almeno, ma inferiore al 60%, dà diritto a mezza
rendita;
=> del 40% almeno, ma inferiore al 50%, dà diritto a un quarto di
rendita;
=> inferiore al 40% non dà alcun diritto.
Art. 18 Inizio e fine del diritto alle prestazioni
1.
L'obbligo di prestazione inizia al termine del periodo d'attesa
stabilito nel Piano di previdenza, tuttavia non prima che siano terminati
eventuali versamenti dell'assicurazione d'indennità giornaliera, la quale è
finanziata per metà almeno dall'azienda affiliata e versa almeno l'80 percento
del salario perso.
2.
Il diritto alle prestazioni si estingue se il grado d'invalidità
è inferiore al 40%, al più tardi tuttavia al decesso della persona assicurata.
Nel caso delle persone assicurate assoggettate alla previdenza obbligatoria ai
sensi dell'art. 2 cpv. 3LPP o che continuano la previdenza a titolo facoltativo
ai sensi dell'art. 47 cpv. 2 LPP, il diritto alla rendita d'invalidità si
estingue al più tardi al raggiungimento dell'età di pensionamento.
(…).
Sezione 4 Disposizioni comuni
Art. 25 Coordinamento
1.
La fondazione riduce le prestazioni per i superstiti e
d'invalidità nella misura in cui, aggiunte ad altri redditi conteggiabili,
superano il 90 per cento del guadagno presumibilmente perso.
2.
Sono considerati redditi conteggiabili le prestazioni di natura
e scopo affine che vengono versate alla persona avente diritto sulla base
dell'evento danneggiante, quali le rendite o le prestazioni in capitale al loro
valore di conversione in rendite provenienti da assicurazioni sociali e da
istituti di previdenza svizzeri ed esteri, ad eccezione degli assegni per
grandi invalidi, delle indennità per menomazioni dell'integrità e di
prestazioni analoghe. Ai beneficiari di prestazioni d'invalidità viene inoltre
computato il reddito di lavoro o il reddito sostitutivo conseguito o ancora
conseguibile.
3.
l redditi della vedova o del vedovo nonché quelli degli orfani
sono conteggiati insieme.
4.
L'avente diritto alle prestazioni deve informare la fondazione
in merito a tutti ì redditi conteggiabili.
5.
Se la situazione subisce cambiamenti fondamentali la fondazione
può in qualsiasi momento verificare i presupposti e l'entità di una riduzione e
adeguare le sue prestazioni.
8.
Inoltre la fondazione può ridurre proporzionalmente le sue
prestazioni d'invalidità e per i superstiti se
a. I'AVS/Al riduce, revoca o rifiuta le sue prestazioni, perché la
persona avente diritto ha cagionato il decesso o l'invalidità per colpa grave
oppure si oppone a un provvedimento d'integrazione dell'Al;
b. I'assicurazione contro gli infortuni o l'assicurazione militare
riduce, revoca o rifiuta una prestazione, perché l'avente diritto ha cagionato
l'evento assicurato per colpa grave;
c. l'assicurazione sociale estera riduce, revoca o rifiuta una
prestazione, perché l'avente diritto ha cagionato l'evento assicurato per colpa
grave.” (doc. 7/11)
Dal tenore di queste norme
emerge che il concetto di invalidità del disciplinamento regolamentare della
Fondazione convenuta coincide con quello della LPP e, quindi, della LAI. Non è
d’altra parte nemmeno prevista una regolamentazione divergente dell’art. 23
LPP, anzi l’art. 14 ne conferma i principi, ragione per cui la suesposta
giurisprudenza sviluppata su questa norma è in concreto applicabile (cfr. DTF
123.
V 262).
2.8
Ritenuto
come l’accertamento dell’esistenza della causalità materiale o temporale (ai
sensi della giurisprudenza sviluppata nell’ambito dell’art. 23 LPP; cfr.
consid. 2.4 e 2.6) tra le affezioni che hanno portato al riconoscimento del
diritto alla mezza rendita AI dal mese di ottobre 2017 e le patologie insorte
durante l’affiliazione alla Fondazione convenuta non rientra negli accertamenti
e nelle valutazioni degli organi dell’AI che nell’ambito della procedura
(dell’AI) erano determinanti per l’esame della pretesa alla rendita d’invalidità
e sui quali andava effettivamente deciso, a questo riguardo gli organi della
previdenza professionale possono esaminare i presupposti della pretesa
liberamente (cfr. consid. 2.5).
2.9
Dall’incarto
AI richiamato agli atti, per quanto qui d’interesse, emerge quanto segue.
2.9.1
A
seguito della domanda di prestazioni del 14 settembre 2010, con la quale
l’assicurato indicava quale danno alla salute unicamente i postumi somatici
dell’infortunio del 24 marzo 2010 (doc. AI pag. 12), l’Ufficio AI, dopo aver
interpellato i medici curanti, ha concluso che, a dipendenza delle
problematiche residue al bacino e agli arti, sulla base anche delle conclusioni
della __________, l’assicurato era da considerare completamente inabile al
lavoro dal momento dell’incidente. Nell’Annotazione 8 giugno 2011 in effetti il
dr. __________ del SMR, precisato che “allo stato attuale non vi sono
documentate patologie extra-infortunistiche con influsso sulla CL”, ha
concluso per un’inabilità lavorativa completa dal 25 marzo 2010 per le diagnosi
con influsso sulla capacità lavorativa di:
" (…)
Stato dopo Frattura acetabolare posteriore con lussazione
dell'anca sinistra su trauma da collisione
Stato dopo Frattura multiframmentaria dell'astragalo destro
Stato dopo Frattura con avulsione di piccoli frammenti ossei a
livello del margine postero-inferiore dell'osso cuboide destro
Stato dopo Frattura non dislocata di tipo Weber A del malleolo
laterale destro
Stato dopo Riposizione chiusa della lussazione posteriore
dell'anca sinistra il 24.03.2010
Stato dopo Osteosintesi parete posteriore con placche (02.04.2010)
Terapia conservativa per la frattura al piede destro” (doc. AI 34)
Ritenuto
come egli risultasse ancora in cura, l’Ufficio AI, con decisione del 28 ottobre
2011, gli ha riconosciuto una rendita intera d’invalidità “provvisoria”
dal 1. marzo 2011 (doc. AI 44).
Nel novembre 2011
l’amministrazione ha avviato una revisione della prestazione. Dal richiamo
della relativa documentazione, è risultato che la __________, con decisione su
opposizione del 6 luglio 2012, per i postumi dell’incidente del 24 marzo 2010, aveva
considerato l’assicurato nuovamente abile in un’attività idonea dal giugno
2011, con un conseguente grado di invalidità del 9% (doc. AI 54, 57 e 66). Sia
detto di transenna che tale decisione, inizialmente parzialmente riformata da
questo TCA con pronuncia dell’11 luglio 2013 (STCA 35.2012.64), è infine stata
integralmente confermata dal Tribunale federale mediante sentenza del 20
febbraio 2014 (STF 8C_671/2013).
Dagli atti è pure emerso
che dal 24 febbraio 2011 l’assicurato è stato preso in cura dal __________ di __________
(doc. AI pag. 137).
L’Ufficio AI ha quindi
interpellato l’ortopedico curante dr. __________ (per il quale l’assicurato era
abile al 50% in un’attività adeguata; cfr. certificato 21 giugno 2012, doc. AI
65), la curante dr.ssa __________, internista (doc. AI 79), il dr. __________
del __________, il quale, nel rapporto del 13 agosto 2012 (completato in data 2
gennaio 2013), posta la diagnosi invalidante di “Sindrome posttraumatica da
stress (F43.1)”, ha concluso ritenendo l’assicurato completamente inabile
(cfr. doc. AI 67, 75).
L’Ufficio AI ha quindi fatto
esperire una perizia psichiatrica dalla dr.ssa __________ del __________, la
quale, con referto 12 maggio 2015, posta la diagnosi invalidante di “Episodio
depressivo medio sviluppatosi da un disturbo da disadattamento (ICD 10 F 32.1),
in remissione completa” ha concluso che in qualsiasi attività lavorativa
l’assicurato era da considerare dal 24 febbraio 2011, data della presa a carico
al __________, inabile completamente, dal 18 giugno 2013 (interruzione della
presa a carico psichiatrica) nella misura del 50% e dal 28 aprile 2015
(valutazione peritale) nella misura del 20% (doc. AI 99).
Alla luce delle nuove
certificazioni dell’ortopedico curante (per il quale l’assicurato, a motivo
dell’artrosi post traumatica all’anca sinistra in esiti di osteosintesi
all’acetabolo, era nuovamente inabile in misura completa, doc. AI 106, 107),
l’amministrazione ha incaricato il dr. __________, specialista in reumatologia,
di peritare l’assicurato. Nella perizia del 1. giugno 2016 il dr. __________ ha
posto le diagnosi di:
" 7.1 con
ripercussioni sulla capacità lavorativa
• Coxalgia sinistra su/con:
o Incidente della circolazione del 24.03.2010 con lussazione e
frattura posteriore dell'anca sinistra
o Stato dopo riposizione chiusa il 24.03.2010
o Stato dopo osteosintesi parete posteriore sinistra con due
placche Matta il 02.04.2010
o Iniziale coxartrosi
• Moderata sindrome lombovertebrale su/con:
o Carico in ergonomico sulla I diagnosi.
7.2
senza ripercussioni sulla capacità lavorativa
• Stato dopo frattura dell'astragalo di ds il 24.03.2010
• Stato dopo frattura del piede ds trattato con scarpa di Allgöwer
il 24.03.2010
• Frattura con avulsione di piccoli frammenti ossei a livello del
margine postero-inferiore dell'osso cuboideo destro il 24.03.2010
• Ipertensione arteriosa trattata
• Episodio depressivo medio sviluppatosi da un disturbo di
disadattamento in remissione completa.”
e in merito alla capacità
lavorativa ha concluso:
" (…) Per
quanto concerne il precedente lavoro di operaio, che descriveremmo come
pesante, il paziente presenta un'inabilità lavorativa del 100% dal giorno
dell'incidente, 24.03.10, diverso è quanto concerne un'attività veramente
leggera, dove il paziente non debba sollevare più di 10kg, dove possa cambiare postura
di tanto in tanto, stare seduto per non più di un paio di ore, non debba
camminare per più di 100 metri o salire scale a pioli il paziente è abile in
maniera completa. Fa stato da questo punto di vista la visita di chiusura della
__________, che può anche essere usata come data della ripresa dell'abilità
lavorativa in ambito leggero fissata dal dr. __________ il 01.06.2011.
Ricordo che tale valutazione è stata oggetto di ricorso dalla
parte del paziente, il Tribunale Federale delle Assicurazioni ha poi dato
ragione alla __________.”
Richiesto sull’attività
adatta, nella quale aveva una capacità piena, si è così espresso:
" Un'attività
adeguata è quella dove il paziente possa cambiare a volte postura, dove non
debba stare seduto per più di 2 ore, dove non debba camminare per più di 100
metri, dove non debba stare in piedi continuamente per più di mezz'ora, dove
non debba lavorare in anteflessione o inginocchiato; dove non debba sollevare
ripetutamente pesi superiori ai 10 kg. Non presenta invece limitazioni per
quanto concerne lavori di precisione con gli arti superiori, è in grado qui
anche di eseguire lavori medio-pesanti, basta che possa stare seduto; in questi
lavori presenta una capacità del 100%.”
Il perito ha ancora
osservato che il paziente presentava “importanti discrepanze durante tutto
l'esame” e ha quindi condiviso il parere dei colleghi della Clinica di __________,
per i quali l’assicurato presentava un'importante esacerbazione soggettiva dei
dolori, rispetto ad un esame oggettivo blando (doc. AI 121).
Quanto
alla situazione psichiatrica, l’amministrazione
ha incaricato il __________ di una nuova valutazione peritale. Con referto 8
giugno 2016 la dr.ssa __________ del __________ ha posto la diagnosi con
ripercussioni sulla capacità di lavoro di “Episodio depressivo medio
sviluppatosi da di un disturbo da disadattamento (ICD 10 F 32.1), in remissione
incompleta”, concludendo quanto segue:
" Per quanto
riguarda la CL, si confermano le conclusioni della valutazione del 2015 ovvero
che nella sua precedente professione o in qualsiasi attività medico teorica la
capacità lavorativa per i soli aspetti psichiatrici sia nulla a partire dal
24.02.2011, data della presa a carico al __________ __________; successivamente
dal 18 giugno 2013 la capacità lavorativa risulta ridotta al 50% intesa come
orario ridotto (ovvero dalla data di interruzione della presa a carico
psichiatrica) e del 80% intesa come orario ridotto dal 28.04.2015.
Come casalingo non sono emerse difficoltà significative e quindi
la capacità lavorativa appare completa.
Il tentativo da parte della Sig.ra __________ di attivare
l'assicurato in un provvedimento di integrazione con un'iniziale accertamento
professionale si è scontrato a mio avviso con una resistenza rispetto ad una
sua attivazione in un assicurato che ormai da anni è uscito dal ritmo
produttivo e non per un peggioramento del quadro psichiatrico. La prognosi
appare incerta poiché egli gode da 4 anni di una rendita intera e vi è una
assente motivazione verso una ripresa lavorativa.” (doc. AI 122)
Alla luce di queste
conclusioni, visto il rapporto finale del 2 marzo 2017 del medico SMR dr. __________
- il quale ha condiviso le conclusioni peritali, e quindi, ammesse le diagnosi
con influsso sulla capacità lavorativa di “episodio depressivo medio
sviluppatosi da di un disturbo da disadattamento in remissione completa,
coxalgia sinistra su Incidente della circolazione del 24.03.2010 con
lussazione e frattura posteriore dell'anca sinistra sottoposta a riposizione
chiusa, esiti di osteosintesi della parete posteriore sinistra con due placche
Matta il 02.04.2010, moderata sindrome lombovertebrale”, concluso per
un’inabilità lavorativa in ogni attività dal 24 aprile 2010, ma una ripresa in
attività leggere adeguate di una capacità lavorativa del 50% dal 18 giugno 2013
e dell’80% dal 28 aprile 2015, ritenuta adeguata “un attività che permetta
all’assicurato di cambiare posizione, che non lo costringa a stare seduto per
più di due ore” (doc. AI 126) - l’amministrazione ha interpellato il
consulente professionale, il quale, con rapporto del 21 giugno 2017, appurata
la possibilità di reperire un’attività adeguata al suo stato di salute semplice
e ripetitiva da esercitare nella misura dell’80%, ha individuato le varie
attività esigibili e ha stabilito, mediante il consueto confronto dei redditi,
un grado di invalidità del 32% (doc. AI 129).
Di conseguenza
l’amministrazione, con decisione 11 settembre 2017, ha soppresso la rendita,
statuendo come segue:
" (…)
Esito degli accertamenti:
In novembre 2011 il nostro ufficio ha effettuato una revisione
d'ufficio.
Dalla documentazione medica acquisita all'incarto, con particolare
riferimento alla perizia esperita __________, risulta che lo stato di salute
dell'assicurato ha beneficiato di un miglioramento, il quale gli ha comportato
una capacità al lavoro del 50% in attività adeguate dal 18.06.2013 al
27.04.2015
e dell'80% sempre in attività adeguate dal 28.04.2015 in avanti.
Nell'abituale attività lavorativa la totale incapacità al lavoro continua.
A tale proposito abbiamo provveduto ad effettuare il raffronto dei
redditi per determinare il grado d'invalidità dal 28.04.2015 in avanti.
Riconoscendo che il confronto dei redditi dovrebbe avvenire
nell'anno 2017, non avendo i dati statistici aggiornati, si effettua il calcolo
per l'anno 2015.
Salario da valido
Al momento dell'insorgenza del danno alla salute l'assicurato era
iscritto in disoccupazione alla ricerca di un'attività lavorativa, quindi per
determinare il reddito da valido si fa riferimento alle tabelle statistiche RSS
(tabella TA1 - attività semplici e ripetitive, valore mediano). L'assicurato
sarebbe pertanto stato in grado di percepire un salario annuo di fr. 66'945.-
per il 2015.
Salario da invalido
In conformità della vigente giurisprudenza, in considerazione del
fatto che la gamma di attività esigibili è piuttosto vasta, al fine di
determinare il reddito da invalido di un assicurato possibile far riferimento
ai rilevamenti statistici ufficiali (tabelle RSS), editi periodicamente
dall'Ufficio federale di statistica.
A seguito della vigente sentenza del TCA del 12 giugno 2006 e
delle indicazioni della Corte plenaria del Tribunale federale delle
assicurazioni è stata stabilita l'inapplicabilità dei valori regionali (tabella
TA13) che erano stati utilizzati finora.
La presente giurisprudenza impone quindi che il reddito da
invalido vada d'ora in poi determinato in applicazione dei valori nazionali
(tabella TA1). Utilizzando i dati forniti dalla citata tabella elaborata
dall'Ufficio federale di statistica l'assicurato nel 2015 avrebbe potuto
realizzare un salario annuo di fr. 66'945 (attività semplici e ripetitive,
valore mediano).
Su quest'importo può essere operata una riduzione fino ad un
massimo del 25% ad assicurati che, a causa della particolare situazione
personale e professionale, non possono mettere a frutto la loro capacità di
guadagno residua e che pertanto non riescono a raggiungere il livello medio dei
salari sul mercato.
Con una capacità al lavoro dell'80% e con diminuzione del 15% per
attività leggere e altri fattori di riduzione, il salario da invalido è di fr.
45'523.--.
Grado d'invalidità
Dal raffronto fra il reddito da valido (66'945) e quello da
invalido (45'523) risulta una perdita di guadagno del 32%.
Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40%, il diritto alla
rendita non esiste.
Misure d'ordine professionale, volte al conseguimento di una
qualifica di base, non risultano attuabili.
Si resta a disposizione, su specifica richiesta, per un aiuto al
collocamento.
Decidiamo pertanto:
La soppressione della rendita è effettiva dalla fine del mese che
segue l'intimazione della decisione.” (doc. A)
Il ricorrente ha contestato
questa decisione di fronte al TCA, il quale, mediante pronuncia dell’8 giugno
2018.
- cresciuta incontestata in giudicato e quindi vincolante - ha condiviso
la necessità di effettuare un’ulteriore e più approfondita valutazione
psichiatrica, annullando quindi la decisione contestata e rinviando l’incarto
all’Ufficio AI per espletare ulteriori accertamenti psichiatrici (inc. STCA
32.2017.168). Secondo il TCA, se di principio andavano confermate le
conclusioni tratte dalla perizia psichiatrica dell’8 giugno 2016 della dr.ssa __________
del __________ – per la quale per la diagnosi con influsso sulla capacità
lavorativa di “Episodio depressivo medio sviluppatosi da un disturbo da
disadattamento (ICD 10 F 32.1), in remissione incompleta”, andava
confermata la valutazione del 2015 e, quindi, la conclusione per cui nella sua
precedente professione o in qualsiasi attività idonea, la capacità lavorativa,
per i soli aspetti psichiatrici, era da considerare nulla a partire dal 24
febbraio 2011, data della presa a carico al __________, del 50% dal 18 giugno
2013.
(ovvero dalla data di interruzione della presa a carico psichiatrica) e in
seguito, dal 28 aprile 2015, dell’80% (doc. AI 122) – alla luce del certificato
del 25 ottobre 2017 dello psichiatra curante (per il quale l’assicurato, che
dopo l’infortunio del marzo 2010 aveva sviluppato “nel tempo” “una
forte sintomatologia ansiosa, secondaria al trauma dell'incidente”, negli ultimi
mesi aveva fatto segnare “un progressivo peggioramento del suo stato di
salute, con una riesacerbazione ansiosa e depressiva, sicuramente legata a
situazioni spiacevoli avvenute nel suo contesto famigliare” con una
conseguente inabilità completa, doc. D) -, anche tenuto conto del parere del
dr. __________, psichiatra del SMR (cfr. l’Annotazione 7 novembre 2017, doc.
VII/2), era necessario procedere ad una valutazione di decorso tramite il __________,
apparendo ipotizzabile un’evoluzione delle condizioni psichiche
verosimilmente antecedente alla decisione contestata.
Per quanto concerneva invece
l’aspetto somatico, secondo il TCA la documentazione medica prodotta
dall’assicurato e in particolare le certificazioni del dr. __________ e della
dr.ssa __________ non permettevano di scostarsi dalle motivate e approfondite
conclusioni peritali del dr. __________ - per il quale, poste le diagnosi con
ripercussioni sulla capacità lavorativa di Coxalgia sinistra, Moderata
sindrome lombovertebrale, se l’assicurato era da considerare inabile nel precedente
lavoro di operaio dal giorno dell'incidente, in un’attività adatta leggera, vale
a dire rispettosa delle limitazioni funzionali elencate, egli era da
considerare abile in maniera completa dalla data della visita di chiusura della
__________ - alla cui valutazione, rispecchiante tutti i criteri di
affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza, andava attribuita
forza probatoria piena ai sensi della giurisprudenza, avendo fondato le sue conclusioni su indagini
approfondite e essendo giunta a risultati concludenti, e non sussistendo indizi
concreti che ne mettano in causa la credibilità (cfr. STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008). Questo anche sulla base delle accurate prese di posizione del
medico SMR del 6 e 7 novembre 2017 e 8 gennaio 2018
(cfr. VII/1 e 2, XV/1). Secondo il
TCA le certificazioni dell’ortopedico curante dr. __________, in assenza
di nuovi reperti radiografici, e di correlazioni clinico-strumentali, quindi di
nuove diagnosi di certezza codificate secondo ICD, non erano in grado di
modificare le conclusioni tratte dal dr. __________ nella perizia del 1. giugno
2016.
Non emergendo quindi dalla documentazione prodotta una sostanziale modifica dello stato di salute
rispetto alla valutazione peritale, per quanto concerneva l’aspetto somatico
la situazione appariva sufficientemente chiarita sulla base dell’approfondita e
ben motivata perizia del dr. __________ che aveva concluso per un’abilità
completa in attività idonee (dal 1 giugno 2011), osservato altresì che le
conclusioni del dr. __________ si erano allineate a quelle tratte dalla __________
(cfr. da 68 e 115 atti SUVA).
Il TCA ha quindi annullato
la decisione impugnata ritenendo necessario approfondire l’aspetto
psichiatrico, non invece quello somatico.
2.9.2
Alla luce del rinvio statuito dal
TCA, l’amministrazione ha fatto eseguire una nuova valutazione psichiatrica dal
__________, il quale, con perizia del 19 dicembre 2018, posta quale diagnosi invalidante
quella di “Episodio depressivo di media gravità (F32.1)”, ha espresso
le considerazioni seguenti:
" Dopo la
precedente valutazione psichiatrica il decorso dell'episodio depressivo allora
diagnosticato è rimasto stabile fino a settembre 2017 quando, soprattutto dopo
il decesso dello suocero a cui era molto legato, preceduto di alcuni mesi dalla
morte e padre, l'assicurato ha iniziato a manifestare deflessione timica,
chiusura, abreazioni emotive, irritabilità e disturbi del sonno con incubi.
Dopo la dimissione __________ di __________ del novembre 2018, il cui quadro
all'ingresso era sovrapponibile a quanto apprezzato nel primo colloquio
peritale, è rimasto sostanzialmente invariato nonostante ormai da più di un
mese fosse stata introdotta una nuova molecola antidepressiva. L'assicurato
continua a riferire momenti di angoscia in cui compare irritabilità e disforia
anche in famiglia.”
In merito alla
capacità lavorativa ha quindi concluso:
" 8.1 CL
nell'attività abituale ed adeguata
A partire dal settembre 2017, a causa di una recrudescenza
depressiva che ha riportato il quadro sui livelli di gravità media dell'unico
episodio depressivo mai in precedenza andato completamente incontro a
remissione, si stima una CL del 50% in ogni attività (orario ridotto) per
motivi psichiatrici. In precedenza invece la CL era sovrapponibile a quanto
valutato dalla Dr.ssa __________ nella sua perizia del maggio 2015.
8.2
CL in attività assimilabile a quella di casalinga
Anche nella gestione delle attività domestiche l'assicurato, che
pure qualche volta riferisce di prepararsi da mangiare e di fare minimi
lavoretti di manutenzione compatibilmente con le limitazioni somatiche,
necessita di essere stimolato dalla moglie e aiutato dai figli nella gestione
della burocrazia. La limitazione nelle attività domestiche ä stimabile sul
piano medico teorico in un 20% (CL 80%).
8.3
Provvedimenti sanitari e terapie con ripercussione sulla CL
Non ritengo che misure di reintegrazione professionale potrebbero
migliorare la capacità lavorativa dell'assicurato mentre, attraverso
l'implementazione di una farmacoterapia antidepressiva 6 molto probabile che
l'assicurato possa ottenere un miglioramento del quadro clinico valetudinario
nell'arco di 12 mesi e con esso un ripristino di una CL dell'80% pari a quanto
stimato dal precedente perito.
8.4
Domande inerenti il caso specifico
8.4.1
Revisione
Rispetto alla situazione documentata agli atti nella perizia del
maggio 2015 e del giugno 2016 della Dr.ssa __________, soltanto a partire dal
settembre 2017 si è assistito ad un peggioramento del quadro clinico
valetudinario. Sono da allora soddisfatti i criteri per porre diagnosi di un
episodio depressivo di media gravità che hanno un impatto negativo sul
funzionamento lavorativo dell'assicurato stimabile al massimo in un 50% in ogni
attività.” (doc. AI pag. 508)
Sulla base di questa
valutazione, fatta integralmente propria dal SMR nella valutazione del 30
gennaio 2019 (doc. AI pag. 509), interpellato il consulente professionale che
ha proceduto al confronto dei redditi stante una capacità lavorativa del 50% in
attività adeguate dal settembre 2017, l’Ufficio AI, con decisione del 29 aprile
2019, ha attribuito una mezza rendita d’invalidità dal 1. ottobre 2017 (grado
invalidità del 58%), come segue:
" Esito
degli accertamenti:
A seguito della sentenza del Tribunale cantonale delle
assicurazioni (TCA) dell'08.06.2018 la decisione dell'11.09.2017 di
soppressione della rendita d'invalidità con effetto 01.11.2017 è stata
annullata e gli atti retrocessi al nostro Ufficio per effettuare ulteriori
accertamenti, qui di seguito vengono esposti gli accertamenti del caso:
Dalla documentazione medica acquisita all'incarto, con particolare
riferimento alla perizia esperita al __________, risulta che lo stato di salute
dell'assicurato ha beneficiato di un miglioramento, il quale gli ha comportato
dal 18.06.2013 al 27.04.2015 una capacità al lavoro del 50% in attività
adeguate mentre nell'attività abituale era presente una totale incapacità al
lavoro. Dal 28.04.2015 al 31.08.2017 era presente una capacità al lavoro
dell'80% in attività adeguate mentre nell'attività abituale era presente una
totale incapacità al lavoro. Dal 01.09.2017 è presente una capacità al lavoro
del 50% in attività adeguate mentre nell'attività abituale la totale incapacità
al lavoro continua.
A tale proposito abbiamo provveduto ad effettuare il raffronto dei
redditi per determinare il grado d'invalidità dal 01.09.2017 in avanti.
Riconoscendo che il confronto dei redditi dovrebbe avvenire
nell'anno 2017, non avendo i dati statistici aggiornati, si effettua il calcolo
per l'anno 2016.
Salario da valido
Al momento dell'insorgenza del danno alla salute l'assicurato era
iscritto in disoccupazione alla ricerca di un'attività lavorativa, quindi per
determinare il reddito da valido si fa riferimento alle tabelle statistiche RSS
(tabella TA1 - attività semplici e ripetitive, valore mediano). L'assicurato
sarebbe pertanto stato in grado di percepire un salario annuo di Fr. 67148 per
il 2016.
Salario da invalido
In conformità della vigente giurisprudenza, in considerazione del
fatto che la gamma di attività esigibili è piuttosto vasta, al fine di
determinare il reddito da invalido di un assicurato possibile far riferimento
ai rilevamenti statistici ufficiali (tabelle RSS), editi periodicamente
dall'Ufficio federale di statistica.
A seguito della vigente sentenza del TCA del 12 giugno 2006 e
delle indicazioni della Corte plenaria del Tribunale federale delle
assicurazioni è stata stabilita l'inapplicabilità dei valori regionali (tabella
TA13) che erano stati utilizzati finora.
La presente giurisprudenza impone quindi che il reddito da
invalido vada d'ora in poi determinato in applicazione dei valori nazionali
(tabella TA1). Utilizzando i dati forniti dalla citata tabella elaborata
dall'Ufficio federale di statistica l'assicurato nel 2016 avrebbe potuto
realizzare un salario annuo di Fr. 67'148 (attività semplici e ripetitive,
valore mediano). Su quest'importo può essere operata una riduzione fino ad un
massimo del 25% ad assicurati che, a causa della particolare situazione personale
e professionale, non possono mettere a frutto la loro capacità di guadagno
residua e che pertanto non riescono a raggiungere il livello medio dei salari
sul mercato.
Con una capacità al lavoro del 50% e con diminuzione del 15% per
attività leggere e altri fattori di riduzione, il salario da invalido è di Fr.
28'538.--.
Grado d'invalidità
Dal raffronto fra il reddito da valido (67'148) e quello da
invalido (28'538) risulta una perdita di guadagno del 58%.
Di conseguenza non è più giustificata l'erogazione di una rendita
intera d'invalidità.
Misure d'ordine professionale, volte al conseguimento di una
qualifica di base, non risultano attuabili.
Si resta a disposizione, su specifica richiesta, per un aiuto al
collocamento.
Decidiamo pertanto:
Dal 01.10.2017 l'assicurato ha diritto ad una mezza rendita
d'invalidità con un grado del 58%. (…)” (doc. AI pag. 532)
La prestazione è in
seguito stata confermata dopo una revisione effettuata nel febbraio 2020
(comunicazione del 22 maggio 2020, doc. AI pag. 586).
Alla luce dell’attribuzione
di una mezza rendita AI anche dopo il 1. ottobre 2017, l’assicurato si è quindi
rivolto alla fondazione convenuta, postulando il versamento di una rendita LPP
anche dopo il 31 ottobre 2017. Visto il diniego da parte della Fondazione,
l’interessato ha adito la presente Corte.
2.10
Come
accennato (cfr. consid. 2.4 e 2.6), secondo la giurisprudenza federale,
affinché un istituto di previdenza sia tenuto a versare una prestazione
d’invalidità, l’incapacità di lavoro che la motiva deve essersi manifestata in
misura rilevante (almeno del 20%) ancora durante l’affiliazione presso
quell’istituto e deve inoltre sussistere fra detta incapacità e l’invalidità
uno stretto nesso materiale e temporale.
Dalle
risultanze mediche sopra esposte (cfr. consid. 2.9) risulta che l’attore soffre
di diverse patologie: somatiche (esiti postinfortunistici quali il trauma al
bacino e la frattura al piede destro) e psichiatriche (episodio depressivo di
media gravità F32.1).
Occorre
quindi stabilire per quali di queste affezioni alla salute e per la relativa
inabilità lavorativa la Fondazione potrebbe essere chiamata a versare una
rendita LPP.
Di
transenna sia ricordato nuovamente che l’assicurato è stato assicurato presso
la Fondazione convenuta nel periodo in cui egli ha percepito le indennità
giornaliere di disoccupazione, vale a dire dal 1. dicembre 2008 al 26 marzo
2010.
(doc. 7/1, 7/2 e 7/3), e quindi anche nel momento in cui egli è stato vittima
dell’incidente automobilistico del 24 marzo 2010. Del resto la Fondazione,
conformemente a quanto stabilito dall’AI mediante la decisione del 28 ottobre
2011.
(in base alla quale l’assicurato a dipendenza delle affezioni somatiche
conseguenti all’incidente del 24 marzo 2010 era inabile in misura completa in
ogni attività dal giorno dell’incidente; doc. AI 44), gli ha pure riconosciuto
una rendita intera di invalidità, versatagli quindi, tenuto conto della
sovrassicurazione, dal 1. aprile 2012 (doc. 7/1, 4, 5, 7). La prestazione
d’invalidità è quindi stata soppressa dalla Fondazione convenuta a far tempo
dal 1. novembre 2017, a seguito delle conclusioni cui era giunta l’AI con la
decisione (poi annullata dal TCA mediante pronuncia dell’8 giugno 2018) dell’11
settembre 2017 (facente testo di una ritrovata abilità lavorativa completa in
attività adeguate per motivi somatici e di un’inabilità del 20% per motivi
psichici e un conseguente grado di invalidità, non pensionabile, del 32%; cfr.
doc. AI e sopra per esteso al consid. 2.9.1).
In
concreto, osservato che affinché la Fondazione sia nuovamente tenuta a versare
una prestazione d’invalidità a far tempo dal 1. novembre 2017 (analogamente
all’AI che, mediante decisione del 29 aprile 2019, dal mese di ottobre 2017 ha
riconosciuto all’assicurato il diritto a una mezza rendita in sostituzione
della prestazione intera versata sino a quel momento) occorre che l’incapacità
di lavoro che la motiva deve essersi manifestata in misura rilevante (almeno
del 20%) in un momento in cui l’attore era ancora assicurato presso la
Fondazione (ovvero fino al 26 marzo 2010, momento in cui egli ha terminato di
percepire le indennità di disoccupazione; cfr. l’art. 1 del Regolamento della
fondazione, doc. XXV/1 e consid. 2.7), questo Tribunale rileva quanto segue.
2.10.1
Incontestatamente
le diagnosi somatiche tuttora presenti e attestate dal rapporto SMR del
31.
gennaio 2019 (“Coxalgia sinistra su incidente della circolazione del 24
marzo 2010 con lussazione e frattura posteriore dell’anca sinistra sottoposta a
riposizione chiusa, Esiti di osteosintesi della parete posteriore sinistra con
due placche il 2 aprile 2010, Moderata sindrome lombovertebrale”, doc. AI
pag. 510) costituiscono affezioni insorte in relazione all’incidente della
circolazione del marzo 2010 e alle lesioni ivi riportate (segnatamente le
fratture all’anca sinistra, all'astragalo destro, all'osso cuboide destro, al
malleolo laterale del piede destro; cfr. in esteso l’annotazione del SMR dell’8
giugno 2011, doc. AI pag. 102 e sopra al consid. 2.9.1), e, quindi, durante
l’affiliazione dell’attore alla Fondazione.
Per
l’invalidità riconducibile a queste patologie, nella misura in cui essa
giustifichi il diritto ad una rendita d’invalidità, la Fondazione è quindi, di
principio, tenuta a corrispondere una rendita LPP. Del resto la convenuta non
contesta tale circostanza.
Questo
Tribunale, per i motivi che seguono, tutto ben considerato e viste le
risultanze mediche sopra riportate (cfr. consid. 2.9), deve constatare che se la
rendita intera concessa dall’AI dal marzo 2011, mediante la decisione del 28
ottobre 2011, era motivata esclusivamente da tali affezioni somatiche (cfr.
consid. 2.9.1), la mezza rendita AI riconosciuta con provvedimento del 29
aprile 2019 con effetto dal mese di ottobre 2017, a seguito della revisione
della prestazione intrapresa nel novembre 2011, non è invece motivata dalle stesse,
ma esclusivamente dall’inabilità causata dalle affezioni psichiatriche (cfr.
consid. 2.9.2).
Come
è stato dianzi illustrato (cfr. consid. 2.9.1), nell’ambito della revisione
avviata nel novembre 2011, l’Ufficio AI ha dato mandato al dr. __________,
reumatologo, di effettuare una perizia reumatologica al fine di valutare
l’evoluzione delle affezioni lamentate dall’assicurato e dei relativi effetti
sulla capacità lavorativa. Nella perizia del 1. giugno 2016 il dr. __________,
poste le diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “Coxalgia
sinistra, Iniziale coxartrosi, Moderata sindrome lombovertebrale”, aveva
giudicato l’assicurato inabile in misura completa nel precedente lavoro di
operaio, e meglio dal giorno dell'incidente del 24 marzo 2010. Per contro, in un'attività
leggera, rispettosa delle limitazioni funzionali elencate, egli era da
considerare abile in maniera completa, addirittura già a far tempo dalla visita
di chiusura della __________ del 1. giugno 2011 (doc. AI 121). Queste
conclusioni sono tate condivise pienamente dal medico SMR nel rapporto finale
del 2 marzo 2017 nel quale è stato quindi ammesso l’intervento di un miglioramento
delle condizioni dal punto di vista somatico (doc. AI 126).
L’intervento
di un miglioramento delle condizioni somatiche con una conseguente inabilità
lavorativa completa nell’attività svolta di operaio, ma un’abilità lavorativa
piena in attività leggere adeguate, è stato confermato anche da questo TCA
nella pronuncia, cresciuta in giudicato e per questo vincolante, dell’8 giugno
2018.
Come esposto al consid. 2.9.1, questa Corte infatti, valutate le
certificazioni del curante ortopedico dr. __________, sulla base anche di
quanto osservato dal dr. __________ del SMR (cfr. l’annotazione del 6 novembre
2017.
per il quale in sostanza quanto allegato dal dr. __________, in assenza di
nuovi reperti radiografici, e di correlazioni clinico-strumentali, quindi di
nuove diagnosi certe codificate secondo ICD, non era in grado di modificare le
conclusioni della perizia del dr. __________ e del rapporto finale del 2 marzo 2017
relativamente agli aspetti somatici; doc. VII e XV/1 inc. 32.2017.168; cfr.
anche le annotazioni 7 novembre 2017 e 8 gennaio 2018), ha concluso che tali certificazioni
(e del resto anche lo scritto della dr.ssa __________ del 6 ottobre 2017) non
permettevano di scostarsi dalle motivate e approfondite conclusioni peritali
del 1. giugno 2016 del dr. __________, alla cui valutazione andava prestata integrale
adesione.
Di
conseguenza, appare evidente che la mezza rendita d’invalidità riconosciuta
dall’AI a far tempo dal 1. ottobre 2017 sulla base degli ulteriori accertamenti
(psichiatrici) effettuati a seguito della pronuncia di rinvio del TCA dell’8
giugno 2018, mediante decisione del 29 aprile 2019, è motivata da un’inabilità
lavorativa essenzialmente psichiatrica, considerato come -diversamente che per
le affezioni somatiche (per le quali era data una ritrovata capacità lavorativa
completa in attività leggere adeguate in base alla perizia del dr. __________)
- la perizia del __________ fatta eseguire dall’Ufficio AI aveva accertato l’intervento
di un peggioramento a livello psichiatrico a far tempo dal settembre 2017 con un’inabilità
lavorativa del 50% per motivi psichiatrici in ogni attività (con conseguente
grado di invalidità del 58%; doc. AI pag. 532; cfr. consid. 2.9.2).
Tale
prestazione, poi confermata anche dopo la revisione effettuata nel febbraio
2020.
(cfr. comunicazione del 22 maggio 2020, doc. AI pag. 586), è quindi stata
erogata unicamente a dipendenza delle sole problematiche psichiatriche, non
invece per quelle somatiche.
D’altra
parte, se è vero che, come sostanzialmente addotto dall’interessato nella sua
petizione, egli è tuttora sofferente anche sul piano somatico in relazione alle
conseguenze dell’incidente automobilistico del marzo 2010, tuttavia va
osservato che le affezioni somatiche di cui egli soffre, in base agli
accertamenti effettuati dall’AI e giudicati attendibili da questo Tribunale
(cfr. la STCA 32.2017.168 dell’8 giugno 2018), non sono tali da giustificare, da
sole, una rendita di invalidità AI (e di conseguenza della LPP) quantomeno
oltre il mese di settembre 2017.
In
effetti, in base alle pertinenti conclusioni del perito dr. __________, a far
tempo dal giugno 2011 l’assicurato andava sì considerato completamente inabile
nella sua professione esercitata in precedenza, ma abile in misura totale in
attività leggere e adeguate, ossia compatibili con le limitazioni descritte
dallo specialista (doc. AI 121; cfr. sopra al consid. 2.9.1).
Ora,
volendo considerare tale inabilità lavorativa singolarmente, vale a dire
indipendentemente da quella motivata dalle affezioni psichiatriche, dalla
stessa non deriverebbe un grado di invalidità pensionabile. In effetti, procedendo
al confronto dei redditi, sulla base dei dati salariali determinati in
occasione della decisione del 29 aprile 2019 (cresciuta incontestata in
giudicato; cfr. in esteso al consid. 2.9.2), per determinare il reddito da
valido, considerato come al momento dell'insorgenza del danno alla salute
l'assicurato era iscritto in disoccupazione, occorre riferirsi alle tabelle
statistiche RSS (tabella TA1 - attività semplici e ripetitive, valore mediano),
ammettendo quindi un salario annuo di fr. 67'148.- per il 2016.
Per
quanto riguarda il salario da invalido, facendo pure riferimento ai rilevamenti
statistici ufficiali (tabelle RSS), e, quindi, ai valori nazionali (tabella
TA1), nel 2016 l’assicurato avrebbe potuto realizzare il medesimo salario annuo
di fr. 67'148 (attività semplici e ripetitive, valore mediano). Considerata una
capacità lavorativa completa in tali attività, operata una riduzione del 15% per
tener conto della necessità di effettuare solo attività leggere e altri fattori
di riduzione (riduzione che secondo la giurisprudenza può essere riconosciuta
ad assicurati che, a causa della particolare situazione personale e
professionale, non possono mettere a frutto la loro capacità di guadagno
residua e che pertanto non riescono a raggiungere il livello medio dei salari
sul mercato), come ammessa dall’Ufficio AI nella decisione del 29 aprile 2019,
il salario da invalido ammonterebbe a fr. 57'075.80. Dal raffronto fra il
reddito da valido (67'148) e quello da invalido (57'075.80) risulterebbe una
perdita di guadagno del 15%. Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40%, il
diritto alla rendita non esisterebbe.
A
titolo abbondanziale va detto che il risultato non cambierebbe nemmeno qualora
volessimo ammettere sul salario da invalido una riduzione nella percentuale
massima consentita dalla giurisprudenza del 25%. In questo caso infatti al
salario da valido di fr. 67'148 sarebbe da raffrontare un reddito da invalido
di fr. 50'361 e ne risulterebbe una perdita di guadagno del 25%, comunque
insufficiente per l’attribuzione di una rendita.
Da
quanto precede bisogna concludere che a dipendenza dell’inabilità lavorativa da
ricondurre alle affezioni somatiche successive all’incidente del 24 marzo 2010 di
cui soffre l’attore, e per le conseguenze delle quali deve di principio
rispondere la Fondazione convenuta, anche volendole considerare a sé stanti, ricordato
che per il riconoscimento di prestazioni ai sensi degli artt. 23 e 24 LPP è
necessario un grado d’invalidità di almeno il 40%, non vi è più diritto ad
alcuna rendita di invalidità della previdenza professionale.
Di
conseguenza, dopo il 31 ottobre 2017, momento a partire dal quale in base agli
accertamenti dell’AI non era più dato un grado di invalidità superiore al 40% a
dipendenza delle affezioni somatiche postinfortunistiche, l’attore non ha più
diritto ad alcuna rendita d’invalidità LPP.
2.10.2
Per
quanto riguarda il danno alla salute psichica, sulla base di un’attenta
valutazione degli atti all’inserto, questo TCA, secondo il grado di
verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle
assicurazioni sociali (fra le tante: DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221; 129 V
177.
consid. 3 pag. 181; 126 V 353 consid. 5b pag. 360), deve concludere
che tale danno è insorto dopo il termine (26 marzo 2010) dell’affiliazione
dell’attore alla Fondazione.
In
effetti, dagli atti dell’incarto AI non risulta che un medico (specialista e
non), prima di tale data, abbia fatto anche il benché minimo accenno ad una
problematica extra somatica. Nemmeno l’assicurato ne ha fatto menzione alcuna
in sede di presentazione della domanda di prestazioni del 14 settembre 2010,
nella quale ha indicato esclusivamente le problematiche somatiche successive ai
traumi riportati in occasione dell’incidente del 24 marzo 2010 (doc. AI pag.
12). Neanche nei rapporti medici raccolti in evasione della domanda di
prestazioni, segnatamente nel certificato del 14 ottobre 2010 del dr. __________
rispettivamente in quello della curante dr.ssa __________ del 23 ottobre 2010,
viene fatta menzione di problematiche psichiche (doc. AI pag. 37 e 65).
Il
primo, peraltro vago, riferimento ad una problematica extra somatica,
quantunque manifestamente non ancora con valenza patologica e tantomeno
invalidante, viene fatto dall’assicurato di fronte al SMR il 27 ottobre 2010
laddove menziona un peggioramento dell’umore (“…il tono dell’umore si sta a
tratti deflettendo verso il polo negativo a causa della patologia e della
mancanza di un’attività lavorativa”; doc. AI pag. 77).
Del
resto, come esposto, l’attribuzione della rendita di invalidità intera a far
tempo dal 1. marzo 2011 è stata attribuita, mediante decisione del 28 ottobre
2011, esclusivamente sulla base dell’inabilità lavorativa completa causata
dalle sole affezioni somatiche (segnatamente “Stato dopo Frattura acetabolare
posteriore con lussazione dell'anca sinistra su trauma da collisione, stato
dopo Frattura multiframmentaria dell'astragalo destro, stato dopo Frattura con
avulsione di piccoli frammenti ossei a livello del margine postero-inferiore
dell'osso cuboide destro, stato dopo Frattura non dislocata di tipo Weber A del
malleolo laterale destro, stato dopo Riposizione chiusa della lussazione
posteriore dell'anca sinistra il 24.03.2010, stato dopo Osteosintesi parete
posteriore con placche (02.04.2010),
Terapia conservativa per la
frattura al piede destro”; cfr. annotazione SMR 8 giugno 2011, doc. AI 34),
come ben si evince dal rapporto SMR dell’8 giugno 2011, nel quale il dr. __________
ha espressamente precisato che “allo stato attuale non vi sono documentate
patologie extra-infortunistiche con influsso sulla CL” (doc. AI 34 e 40;
cfr. consid. 2.9.1).
È
solo nell’ambito della revisione della prestazione avviata nel novembre 2011
che è emersa l’esistenza di problematiche psichiatriche, e meglio sulla base
del certificato 27 aprile 2011 con i quali i medici del __________ di __________
hanno certificato di avere in cura l’assicurato dal 24 febbraio 2011 (doc. AI
pag. 137), vale a dire a quasi un anno di distanza dalla fine
dell’assicurazione presso la convenuta.
Come
già anticipato (cfr. consid. 2.6), relativamente al presupposto della
connessione materiale va detto che per la giurisprudenza lo stesso può anche
essere dato se l’incapacità al lavoro durante il periodo assicurativo è causata
da problemi somatici, mentre che l’invalidità che origina il diritto
alla rendita dell’assicurazione invalidità (e se del caso della previdenza
professionale) è motivata da problemi psichici. Requisito necessario (ma
non sufficiente) è tuttavia che il danno psichico si sia manifestato già
durante il rapporto di previdenza e abbia chiaramente e in modo deciso
contribuito all’evoluzione della malattia rispettivamente sia indissolubilmente
legato col danno somatico e abbia causato un’incapacità lavorativa di rilievo
(in argomento Hürzeler, op. cit., ad art. 23 n. 24 pagg. 350-351).
Nella
fattispecie dagli atti all’inserto bisogna dedurre che il danno psichico legato
alle diagnosi poste dai sanitari del __________, e meglio la “sindrome
post-traumatica da stress F43.1” diagnosticata la prima volta dallo stesso __________
con la presa a carico dal febbraio 2011 (doc. AI pag. 197) ed evoluta in
seguito in “Episodio depressivo medio sviluppatosi da un disturbo da
disadattamento ICD10 F 32.1” (doc. AI pag. 247), non si è manifestato già
durante il rapporto di previdenza. Non risulta in effetti che durante il
periodo in cui l’attore era assicurato alla Fondazione sia stata mai posta una
diagnosi psichiatrica e men che meno che sia stata attestata una qualsivoglia
inabilità lavorativa a motivo di una diagnosi psichiatrica.
Ai
fini della valutazione dello stato psichico nell’ambito della revisione della
prestazione avviata nel novembre 2011, sono state allestite due perizie
psichiatriche da parte del __________. Nella prima, del 12 maggio 2015, la dr.__________
del __________, poste le diagnosi di “Episodio depressivo medio sviluppatosi
da un disturbo da disadattamento ICD10 F 32.1, in remissione completa”, in
merito all’anamnesi psicopatologica, si è espressa, tra l’altro, come segue:
" (…) L'assicurato
nega antecedenti psichiatrici maggiori fino al febbraio del 2011 quando inizia
la presa a carico presso il __________ di __________ su invio
della sua Dr.ssa curante, __________.
Il 24.03.2010 ha un infortunio della circolazione con uno scontro
frontale mentre era alla guida della sua auto con un'altra auto. A seguito
dell'incidente riporta una lussazione e frattura posteriore acetabolare a
sinistra e una frattura del telo/piede destro con coinvolgimento
dell'articolazione dell'osso navicolare, strappo osseo all'osso cuboide. Viene
quindi ricoverato in urgenza dove si procede alla stabilizzazione della
situazione e all'intervento di osteosintesi all'anca sinistra e una terapia
conservativa per le fratture al piede destro. L'assicurato quindi
nell'aprile/maggio 2010 viene ricoverato presso la Clinica di __________ dalla
quale viene dimesso in buone condizioni fisiche generali e in uno stato di
compensa cardiocircolatorio.
Agli atti risulta che l'assicurato continua a riferire la
persistenza di dolori a carico dell'anca sinistra che interessa anche il
ginocchio durante il cammino. (…)
A livello psichiatrico come detto sopra ha iniziato a essere
seguito presso il servizio psicosociale di __________ dal 24.02.2011, su invio
della Dr.ssa curante in seguito alla comparsa di disturbi del sonno e sintomatologia
depressiva secondo i curanti verosimilmente legata all'incidente della strada
avvenuto l'anno prima.
Il servizio psicosociale di __________ nel suo rapporto del
28.07.2011
indirizzato alla __________ riporta che l'assicurato lamentava la
presenza di disturbi del sonno (difficoltà di addormentamento e mantenimento)
irritabilità, tensione endopsichica, pensieri intrusivi legati all'incidente,
perdita dell'appetito, dolori nucali e soprattutto all'anca. Segnalavano
inoltre che tendeva a evitare situazioni che evocavano l'incidente, manifestava
preoccupazione sia a livello personale che familiare in relazione alle
conseguenze dell'infortunio. Obiettivamente rilevavano una cura nella persona,
una difficoltà nella relazione attribuita alla difficoltà nella lingua oltre
che a una bassa scolarizzazione, sul piano cognitivo registravano difficoltà di
concentrazione e di memoria verosimilmente secondarie con un tono dell'umore
deflesso e associato a una discreta componente ansiosa che lo lasciava in una
condizione di passiva attesa, assenza di fenomeni asserenti alla sfera
psicotica. La diagnosi quindi posta è stata di una sindrome post traumatica da
stress, reazione mista ansiosa depressiva (ICD10:F43.22). Ha iniziato quindi a
essere seguito con colloqui di sostegno finalizzati all'elaborazione del
vissuto traumatico e alle conseguenze sulla propria qualità di vita e allo
stesso tempo è stato iniziato un trattamento psicofarrnacologico sebbene con
una certa difficoltà dovuta alla diffidenza dell'assicurato verso i
medicamenti. Sono stati quindi introdotti vari antidepressivi e ipnotici che
però non hanno sortito alcun effetto se non collaterale, richiedendone quindi
la sospensione. Hanno quindi impostato una terapia con Duloxetina con cui hanno
avuto una risposta parziale in particolare sull'irritabilità e sull'ansia,
invariati invece i disturbi del sonno. Per tale quadro quindi ritenevano
l'assicurato completamente inabile al lavoro. L'assicurato ha quindi sospeso i
contatti con il __________ di __________ dal 18.06.2013 (su tale dato al
colloquio l'assicurato A piuttosto vago). Riporta dapprima di essere seguito
dal Dr. __________ presso il suo studio privato a __________, e di averti visto
l'ultima volta nell'ottobre scorso e di avare un prossimo appuntamento il 5
maggio prossimo (affermando che la distanza tra l'ultimo appuntamento e il
prossimo è dovuto al fatto che è stato disdetto un appuntamento e che
generalmente si incontrano ogni 2-3 mesi).” (doc. AI 99; le sottolineature
sono della redattrice)
In sede di discussione, la
specialista ha quindi ritenuto nulla la capacità lavorativa nella sua
precedente professione o in qualsiasi attività medico teorica, per i soli
aspetti psichiatrici, a partire dal 24 febbraio 2011, data della presa a
carico al __________; successivamente dal 18 giugno 2013 (ovvero dalla data di
interruzione della presa a carico psichiatrica) la capacità lavorativa era invece
del 50% e dal 28 aprile 2015, data della valutazione peritale, dell’80%. In
sede di discussione, dopo aver ricordato che anche la __________ avesse escluso
che la patologia psichiatrica avesse un nesso causale con l'infortunio, ha
osservato che “il disturbo da disadattamento è esordito a seguito delle
limitazioni determinate dalla problematica infortunistica che hanno minato
l'integrità fisica dell'assicurato e il suo ruolo sociale e familiare. La
persistenza delle limitazioni fisiche ha comportato la persistenza del disturbo
depressivo che è evoluto in un episodio depressivo di grado medio, ora in
remissione parziale” (doc. AI 99).
Nella nuova valutazione
peritale eseguita l’8 giugno 2016, la stessa dr.__________ del __________ ha
ribadito sostanzialmente le medesime considerazioni in merito al momento e alla
causa dell’insorgenza delle problematiche psichiatriche, ritenendo che il
quadro clinico non si discostava da quello presente nel 2015 con uguali
conclusioni circa la capacità lavorativa (doc. AI pag. 338).
Anche lo psichiatra curante dr.
__________, nella sua certificazione del 25 ottobre 2017 prodotta di fronte al
TCA, ha riferito che il paziente aveva sviluppato “nel tempo” una sintomatologia
ansiosa, secondaria al trauma dell’incidente, che negli ultimi mesi aveva quindi
assistito ad un progressivo peggioramento, legato a situazioni spiacevoli
avvenute nel contesto famigliare (perdita del padre, del suocero e malattia
oncologica della moglie; doc. AI pag. 399).
Nella nuova perizia del 19
dicembre 2018 i sanitari del __________ hanno confermato quanto attestato in
precedenza, rilevando tuttavia un peggioramento delle condizioni dal settembre
2017.
con un’inabilità lavorativa del 50% in ogni attività. Esprimendosi
nuovamente sull’anamnesi psicopatologica, gli specialisti hanno osservato come l’assicurato
fosse stato inviato all'__________ di __________ nel febbraio 2011, precisando
che il motivo dell'invio psichiatrico era legato ai disturbi del sonno ed alla
sintomatologia depressiva, ma soprattutto la difficoltà ad accettare la
situazione di disabilità fisica, tensione, irritabilità, presenza di pensieri
intrusivi legati all'incidente, diminuzione dell'appetito. Già allora si
registrava difficoltà di concentrazione e memoria che venivano definite
secondarie all'umore deflesso e veniva posta la diagnosi di sindrome
post-traumatica da stress, reazione mista ansioso-depressiva.” (doc. AI
pag. 500 e consid. 2.9.2).
Ora, alla luce di queste
certificazioni appare evidente che le problematiche psichiatriche si sono
manifestate in un’epoca successiva all’incidente del 24 marzo 2010 e in un
momento in cui l’assicurato non era più assicurato presso la Fondazione
convenuta. Come dianzi esposto, prima della presa a carico presso il __________
(dal 24 febbraio 2011; doc. AI pag. 137), nessun medico ha mai segnalato la
benché minima problematica extra somatica.
Pertanto
non è possibile concludere per l’esistenza (prima del termine dell’affiliazione
dell’attore alla Fondazione, il 26 marzo 2010) di un danno alla salute psichica
che, ai sensi della giurisprudenza menzionata (cfr. in esteso al consid. 2.6), si
sia manifestato durante il periodo assicurativo e abbia contribuito all’evolversi
della malattia ortopedica/reumatologica rispettivamente che sia
indissolubilmente legato col danno somatico.
Un nesso materiale tra le incapacità lavorative dei due
complessi patologici (somatico e psichiatrico) va pertanto negato.
In
ogni caso, fintanto che l’attore era assicurato presso la Fondazione, nessuna
diagnosi psichiatrica è stata formulata (cfr. STF B 3/03 del 31 dicembre 2003
con riferimento alla necessità che una diagnosi psichica sia stata posta ancora
durante il periodo di assicurazione per ammettere il nesso materiale tra
l’affezione psichica e le affezioni somatiche invalidanti) e nessuna inabilità
lavorativa riconducibile alla patologia extra somatica è stata certificata.
Richiamata
dunque la giurisprudenza citata al consid. 2.6 che precede, nel presente caso,
considerato come le affezioni somatiche e psichiche siano chiaramente distinte,
ritenuto che durante il periodo assicurato non è ravvisabile alcuna inabilità
lavorativa motivata dalle affezioni psichiche che hanno infine portato
all’invalidità pensionabile (a far tempo dal settembre 2017), ma unicamente un’inabilità
lavorativa causata dalle affezioni post-traumatiche somatiche che infine non
hanno tuttavia avuto più influsso sull’invalidità a far tempo dal settembre
2017, il nesso materiale necessario ai sensi dell’art. 23 LPP fa chiaramente
difetto.
E questo malgrado appaia
senz’altro verosimile non solo che l’incidente del 24 marzo 2010 sia stata la
causa scatenante di tutti i problemi alla salute dell’attore, inclusi quelli
psichici, ma anche che le affezioni somatiche abbiano avuto un influsso sulle
condizioni psichiche dell’attore (cfr. in merito STF B 9/06 del 21 novembre
2006.
cit. in Hürzeler, op. cit., ad art. 26 n. 25). Decisivo tuttavia ai fini
dell’obbligo prestativo della convenuta è in ogni modo soltanto se l’attuale
problema psichico invalidante era stato anche causa di un’inabilità durante il
rapporto di previdenza, circostanza questa che, come detto, nella specie va
negata (cfr. DTF 9C-928/2008 del 3 marzo 2009 consid. 3.2).
Di
conseguenza per l’invalidità riconducibile al danno extra somatico, insorto in
un periodo posteriore al 26 marzo 2010 (termine dell’affiliazione dell’attore
alla Fondazione) non essendovi una connessione materiale, visto che tale danno
non si era manifestato durante l’affiliazione, la Fondazione non deve versare
alcuna rendita LPP.
2.11
In
conclusione, secondo il già richiamato grado di verosimiglianza preponderante
valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (fra le tante: DTF 138 V 218
consid. 6 pag. 221), questo TCA non può concludere che l’incapacità
lavorativa che ha portato all’attuale invalidità (di natura psichiatrica)
riconosciuta dall’AI mediante la decisione del 29 aprile 2019 sia sorta durante
il rapporto previdenziale con la Fondazione terminato il 26 marzo 2010 (cfr.
consid. 2.4 e 2.6).
Mancando il nesso
materiale tra le patologie che hanno portato l’Ufficio AI a riconoscere il
diritto a prestazioni d’invalidità con decisione del 29 aprile 2019 e il danno
alla salute all’origine dell’inabilità lavorativa che era presente durante il
periodo in cui l’attore era assicurato presso la Fondazione convenuta, non è
necessario esaminare il nesso temporale.
Ne consegue che la
convenuta non deve rispondere dell’invalidità dovuta al danno alla salute
psichica e ha quindi rettamente negato il proprio obbligo prestativo
successivamente all’ottobre 2017.
Considerato
infatti come la convenuta sia tenuta a versare prestazioni d’invalidità unicamente
per un’invalidità riconducibile alle patologie somatiche (uniche affezioni già
presenti durante l’affiliazione dell’attore alla Fondazione), non invece per
quella da ascrivere alle problematiche psichiche, da un lato, e che la
prestazione (mezza rendita d’invalidità) erogata dall’AI con effetto dal 1.
ottobre 2017 mediante la decisione del 29 aprile 2019 sia motivata unicamente
dall’invalidità causata dall’inabilità per motivi psichiatrici (inabilità del
50% con conseguente grado di invalidità del 58% dal settembre 2017), ossia da
un danno alla salute differente da quello che aveva giustificato l’attribuzione
della rendita LPP dal 1. aprile 2012 conformemente alla decisione dell’AI del
28.
ottobre 2011, dall’altro, all’attore non può essere riconosciuto
alcun diritto ad una rendita d’invalidità della previdenza professionale dopo
il 31 ottobre 2017.
2.12
Tutto ben considerato e in base al già citato grado della verosimiglianza
preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (fra le tante STF
9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1) questo Tribunale ritiene che la
refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti ad
escludere, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori
accertamenti, che le sole patologie somatiche all’anca, al piede e alla
schiena, possano giustificare una rendita d’invalidità della previdenza
professionale dopo il mese di ottobre 2017. Deve pure concludersi che non è
dato lo stretto nesso materiale tra le patologie (extrasomatiche) che hanno
portato l’UAI a riconoscere il diritto a prestazioni d’invalidità con decisione
del 29 aprile 2019 e il danno alla salute (somatico) all’origine dell’inabilità
lavorativa presente al momento in cui l’attore era assicurato presso la
convenuta.
Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare
d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre
prove (valutazione anticipata delle; cfr. Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63;
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; si veda pure DTF 130 II
425.
consid. 2.1 pag. 429; 122 II 464 consid. 4a pag. 469; 122 III 219 consid.
3c pagg. 323-324 e 119 V 335 consid. 3c pagg. 343-344 tutte con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito
conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (STF 9C_18/2010 del 7 ottobre
2010.
consid. 5.4; SVR 2001 IV Nr. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo
al previgente art. 4 cpv. 1 v. Cost. cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162
consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c).
Ne discende che la richiesta dell’attore di effettuare ulteriori accertamenti
peritali va respinta.
2.13
In
simili circostanze, visto tutto quanto precede, la petizione va respinta.
Essendo la presente procedura gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP in relazione
all’art. 29 cpv. 1 LPTCA), all’attore, sebbene soccombente, non sono
accollate tasse e spese di giustizia.
Alla Fondazione convenuta, rappresentata
da un avvocato, seppur vincente in causa non vengono assegnate
ripetibili. Infatti, conformemente alla giurisprudenza, nessuna
indennità per ripetibili è di regola assegnata alle autorità vincenti o agli
organismi con compiti di diritto pubblico. Ciò vale anche per gli istituti di
previdenza (DTF 126 V 149 consid. 4, 118 V 169 consid. 7; per le eccezioni: DTF
112.
V 362; RAMI 1992 pag. 164)).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La petizione è respinta.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti