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Decisione

34.2020.16

Fondazione di previdenza rifiuta attribuzione di una rendita considerato come l'invalidità sia da ricondurre a affezioni psichiatriche insorte ad affilliazione terminata. TCA conferma

8 marzo 2021Italiano90 min

materia di previdenza più estesa, in assenza di disposizioni regolamentari o statutarie

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

34.2020.16

FC

Lugano

8 marzo 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sulla petizione del 10 giugno 2020 di

AT 1

contro

CV 1

rappr. da: RA 1

in materia di previdenza professionale

ritenuto, in fatto

1.1. AT 1, nato nel 1974, già

attivo come operaio di una fabbrica di materiali plastici, ha percepito

indennità giornaliere di disoccupazione dal 1. dicembre 2008 al 26 marzo 2010

ed è stato di conseguenza assicurato per tale periodo presso la Fondazione CV 1.

Il 24 marzo 2010 è stato vittima di un incidente stradale riportando diverse

fratture al bacino e agli arti inferiori e a seguito del quale egli non ha più

intrapreso alcuna attività lavorativa.

Nel settembre 2010 ha

inoltrato una domanda di prestazioni per adulti al competente Ufficio AI, il

quale, con decisione 28 ottobre 2011, ha posto l’assicurato al beneficio di una

rendita d’invalidità intera (grado d’invalidità del 100%) dal 1. marzo 2011, la

prestazione essendo tuttavia attribuita a titolo “provvisorio” considerato come

l’assicurato fosse tuttora in cura per gli esiti dell’infortunio del marzo 2010

(doc. AI 44).

Di conseguenza la

Fondazione CV 1, presso la quale l’assicurato era assicurato al momento

dell’infortunio, gli ha pure riconosciuto, pure dal 1. marzo 2011, una rendita

intera della previdenza professionale, versatagli, tenuto conto della

sovrassicurazione, dal 1. aprile 2012.

In esito ad una revisione

avviata nel novembre 2011, dopo aver esperito i necessari accertamenti,

comprensivi di valutazioni psichiatriche e reumatologiche (per le quali andava

ammesso un miglioramento comportante per l’assicurato un’abilità in attività

leggere adeguate del 50% dal giugno 2013 e dell’80% dal 28 aprile 2015), mediante

decisione 11 settembre 2017, l’Ufficio AI, effettuato il raffronto dei redditi

(concludente per un grado di invalidità del 32% a fronte di un’abilità

lavorativa dell’80% in attività adeguate), ha soppresso il diritto alla rendita

dal mese successivo alla notifica della decisione.

A seguito di tale decisione,

con comunicazione all’assicurato del 25 settembre 2017, anche la Fondazione CV

1 ha interrotto il versamento della rendita d’invalidità della previdenza

professionale a far tempo dal 1. novembre 2017 (doc. 7/17).

1.2. Contro la decisione di

soppressione dell’Ufficio AI è insorto con ricorso al TCA l’assicurato, producendo

nuove certificazioni mediche e ritenendo in sostanza che l’amministrazione non

avesse correttamente vagliato le sue effettive condizioni di salute. Con pronuncia

dell’8 giugno 2018 il TCA ha accolto il ricorso, annullando la decisione

contestata. La Corte, osservato come la nuova documentazione medica non apportasse

alcun elemento oggettivo attestante una modifica dello stato di salute dal

punto di vista somatico, ha nondimeno ritenuto necessario rinviare gli atti

all’Ufficio AI affinché procedesse ad ulteriori accertamenti

di natura psichiatrica e rendesse quindi una nuova decisione sul diritto alla

rendita (inc. STCA 32.2017.168).

1.3. A seguito del rinvio,

l’Ufficio AI ha fatto esperire una perizia psichiatrica a cura del __________

(la quale ha confermato le precedenti conclusioni ma anche stabilito un

peggioramento delle affezioni psichiatriche dal settembre 2017 con un’inabilità

del 50% in attività adeguate), sulla base della quale, mediante decisione del

29 aprile 2019, ha confermato un’inabilità lavorativa completa dall’aprile 2010

nell’attività abituale, ma ha ammesso in attività leggere adeguate una ripresa

dell’abilità lavorativa al 50% dal 18 giugno 2013, all’80% dal 28 aprile 2015 e

nuovamente al 50% dal settembre 2017. Stabilito un grado di invalidità del 58%

dopo confronto dei redditi, dal 1. ottobre 2017 ha concesso all’assicurato una

mezza rendita d’invalidità in sostituzione della prestazione intera (doc. AI

177). Tale decisione è cresciuta incontestata in giudicato.

1.4. L’assicurato si è quindi

rivolto alla Fondazione CV 1 (di seguito: Fondazione), postulando la ripresa

del versamento della rendita d’invalidità della previdenza professionale dal

momento della sua soppressione (31 ottobre 2017). Con scritti 2 dicembre 2019 e

18 marzo 2020 (doc. 7/12), la fondazione ha negato il diritto a prestazioni, considerato

come la rendita attribuita dall’AI a far tempo dal mese di ottobre 2017 fosse

da ricondurre a cause diverse da quelle verificatesi durante il periodo in cui

egli era assicurato per la previdenza professionale, e meglio a problematiche

psichiatriche insorte successivamente.

1.5. Il 10 giugno 2020 AT 1 ha quindi

presentato un “ricorso” al TCA nei confronti della Fondazione, chiedendo il

riconoscimento di una rendita d'invalidità della previdenza professionale anche

dopo il 31 ottobre 2017, considerata l’attribuzione delle prestazioni da parte

dell’AI (doc. I).

1.6. Con risposta di causa del 14

agosto 2020 la Fondazione, rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto la

reiezione della petizione, adducendo in sostanza di non essere tenuta a versare

le prestazioni d’invalidità all’attore successivamente al 31 ottobre 2017, essendo il danno alla salute alla base dell’inabilità lavorativa e

della conseguente invalidità, in particolare le affezioni psichiatriche,

insorto successivamente al termine del periodo in cui egli era stato assicurato

per la previdenza professionale presso la fondazione (doc. XI).

1.7. Con replica del 1. settembre

2020 l’attore si è ribadito nelle sue domande e allegazioni, e altrettanto ha

fatto la convenuta, tramite il suo legale, in data 14 settembre 2020. Il 5

febbraio 2021 il TCA ha formulato una serie di richieste alla Fondazione, la

quale le ha evase con uno scritto del 9 febbraio 2021, munito della chiesta

documentazione, la quale è stata trasmessa all’attore (doc. XXI, XXII, XXIII). Pendente

causa il TCA ha acquisito agli atti l'incarto AI dell'assicurato (XVII),

comunicando alle parti la possibilità di visionarne i documenti presso il

Tribunale.

considerato in diritto

in ordine

2.1. AT 1 ha inoltrato al TCA un

atto intitolato “ricorso” contro la presa di posizione con la quale la

Fondazione convenuta ha negato il versamento di una rendita d’invalidità della

previdenza professionale successivamente al mese di ottobre 2017.

In proposito va rilevato

che l’Alta Corte ha statuito, riferendosi all'art. 73 LPP, che la LPP non

prevede la possibilità per gli organi dell'istituto di previdenza, di

pronunciare decisioni vincolanti, in applicazione del diritto federale,

cantonale o comunale (RDAT I-1994 pag. 195).

Per questi motivi la

procedura di cui all'art. 73 LPP non è quella del ricorso, ma dell'azione. Alla

base del procedimento non vi è infatti una decisione, bensì una "controversia

tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto" (SZS

2000 pag. 65; STF B 91/05 del 17 gennaio 2007; DTF 134 I 166; Vetter-Schreiber,

Berufliche Vorsorge, 2013, ad art. 73 n. 1 pag. 270).

Dal momento che gli

istituti di previdenza non sono dotati del potere di emanare decisioni, le loro

prese di posizione rivestono il valore di semplici dichiarazioni di parte,

contro le quali può essere intentata azione al fine di ottenere il

riconoscimento di diritti negati, e ciò non nel termine breve del ricorso (di

regola 30 giorni), pena la perenzione della pretesa, ma nei termini più ampi di

prescrizione del credito (art. 41 LPP che dichiara inoltre applicabili gli art.

129 a 142 CO; DTF 117 V 332; Vetter-Schreiber, op. cit, ad art. 73 n. 28 pag.

278).

Nel caso in esame il

rimedio di diritto corretto è quindi quello dell'azione, non del ricorso.

L'atto di causa è in ogni caso ricevibile in ordine come petizione.

nel merito

2.2. Giusta l'art. 73 cpv. 1 LPP

ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide

sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi

diritto. Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle

assicurazioni (art. 4 cpv. 1 della Legge concernente la vigilanza sugli

istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni, entrata in vigore il

1° gennaio 2012; RL 852.100). Con riferimento alla competenza territoriale,

secondo l’art. 73 cpv. 3 LPP il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del

convenuto o nel luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto.

Oggetto del contendere è

sapere se la Fondazione CV 1 debba versare all’attore, disoccupato nel Cantone

Ticino e di conseguenza assicurato presso la convenuta, una prestazione

d’invalidità.

Siccome l’attore era

disoccupato in Ticino e trattandosi di controversia tra assicuratore LPP ed

avente diritto, è data la competenza dello scrivente Tribunale (DTF 127 V 35

consid. 3b, 125 V 168 consid. 2 con riferimenti).

2.3. AT 1, rimasto senza lavoro,

ha percepito indennità giornaliere di disoccupazione dal 1. dicembre 2008 al 26

marzo 2010 ed è stato di conseguenza assicurato per tale periodo alla

Fondazione CV 1 (doc. 7).

In effetti, per il cpv. 3 dell’art.

2 LPP (Assicurazione obbligatoria dei lavoratori dipendenti e dei disoccupati) “i

beneficiari di indennità giornaliere dell’assicurazione contro la

disoccupazione sottostanno all’assicurazione obbligatoria per i rischi morte e

invalidità”. Tale assicurazione è attuata dalla Fondazione CV 1, la quale

giusta l’art. 60 lett. e LPP è obbligata “ad affiliare l’assicurazione

contro la disoccupazione e ad attuare l’assicu­ra­zione obbligatoria per i

beneficiari d’indennità giornaliere annunciati dall’as­si­cura­zione”.

Sia i requisiti per avere

diritto alle prestazioni sia la relativa entità sono limitati alla previdenza

minima prevista dalla LPP (per quanto riguarda la continuazione facoltativa

dell’assicurazione cfr. gli art. 47 segg LPP). L’inizio della previdenza nel

caso dei disoccupati è fissato dall’Ordinanza sulla previdenza professionale

obbligatoria dei disoccupati del 3 marzo 1997, la quale prevede, oltre ai

principi per la determinazione del salario coordinato e dell’aliquota di

contribuzione, che sono assicurati per i rischi morte e invalidità le persone che,

tra l’altro, percepiscono indennità giornaliere dell’assicurazione contro la

disoccupazione (art. 1) e che la copertura assicurativa comincia al termine dei

periodi di attesa secondo l’art. 18 LADI (art. 2).

Tema della presente lite è la

questione di sapere se la Fondazione convenuta, alla quale, come detto,

l’assicurato è stato - incontestatamente - assicurato nel periodo in cui ha

percepito le indennità giornaliere di disoccupazione (dal 1. dicembre 2008 al

26 marzo 2010) e la quale gli ha versato una rendita intera d’invalidità LPP,

tenuto conto della sovrassicurazione, dal 1. aprile 2012 al 31 ottobre 2017

(doc. 7/1, 7/7, 7/4 e 7/5), debba riconoscere ulteriori prestazioni di

invalidità della previdenza professionale dal 1. novembre 2017.

L’istituto previdenziale

convenuto non contesta i periodi di inabilità lavorativa riconosciuti dall’AI e

in particolare che l’assicurato abbia subito un peggioramento e, quindi, sia

divenuto nuovamente inabile nella misura del 50% in attività lavorative leggere

adeguate a far tempo dal settembre 2017, e non censura di conseguenza

l’invalidità parziale riconosciuta dall’Ufficio AI mediante la decisione del 29

aprile 2019 (con attribuzione di una mezza rendita d’invalidità dal 1. ottobre

2017 in sostituzione della rendita intera che gli veniva versata dal marzo 2011;

cfr. consid. 1.3). Nega tuttavia il diritto a prestazioni d’invalidità della

previdenza professionale successivamente al mese di ottobre 2017, considerato

come il nuovo aumento dell’incapacità lavorativa accertata dall’AI dal settembre

2017 - che ha giustificato appunto l’attribuzione di una mezza rendita AI anche

dopo il mese di ottobre 2017 - sia da ricondurre a patologie psichiatriche insorte

successivamente al periodo in cui l’attore è stato assicurato presso di lei (1.

dicembre 2008 sino al 26 marzo 2010) e non alle patologie

ortopediche/reumatologiche (dovute all’infortunio automobilistico del 24 marzo

2010) che erano state all’origine dell’attribuzione delle precedenti rendite

versate dall’AI sin dal 1. marzo 2011 e, di conseguenza, dalla fondazione nel

periodo dal 1. aprile 2012 al 31 ottobre 2017.

Dal canto suo, l’attore contesta

in sostanza che l’inabilità lavorativa alla base dell’attribuzione della mezza

rendita AI successivamente al mese di ottobre 2017 sia da ricondurre solo a

patologie psichiatriche e fa in ogni modo rilevare che le problematiche alla salute

di cui soffre sarebbero tutte causate dall’infortunio del marzo 2010.

2.4. Secondo l’art. 23 LPP, che è

una disposizione minima (art. 6 LPP), hanno diritto alle prestazioni

d’invalidità le persone che:

a) nel senso

dell’AI, sono invalide per almeno il 40 per cento ed erano assicurate al

momento in cui è sorta l’incapacità di lavoro la cui causa ha portato

all’invalidità;

b) in seguito a

un’infermità congenita presentavano un’incapacità al lavoro compresa fra il 20

e il 40 per cento all’inizio dell’attività lucrativa ed erano assicurate

allorché l’incapacità al lavoro la cui causa ha portato all’invalidità si è

aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento;

c) diventate

invalide quando erano minorenni (art. 8 cpv. 2 LPGA), presentavano

un’incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all’inizio

dell’attività lucrativa ed erano assicurate allorché l’incapacità al lavoro la

cui causa ha portato all’invalidità si è aggravata raggiungendo almeno il 40

per cento.

Per avere diritto ad una

rendita di invalidità ai sensi dell'art. 23 LPP occorre dunque essere

assicurati al momento in cui si registra un'incapacità lavorativa o una

diminuzione di rendimento di una certa importanza (ossia, secondo la

giurisprudenza, di almeno il 20%; STF 9C_772/2007 del 26 febbraio 2008 consid.

3.2; Pratique VSI 1998 pag. 126; STF B 100/00 del 16 febbraio 2001). Non è

invece decisivo essere assicurati quando sorge l'invalidità vera e propria

oppure il peggioramento della stessa (DTF 123 V 264 consid. 1b; SZS 1994 pag.

469 consid. 5a). L' evento assicurato ai sensi dell'art. 23 LPP è infatti la

sopravvenienza di un'incapacità lavorativa di una certa importanza, non la

nascita dell'invalidità vera e propria (DTF 123 V 264 consid. 1b; SZS 1994 pag.

469 consid. 5a).

Il richiedente deve essere

assicurato al momento dell'insorgenza dell'incapacità lavorativa che ha

condotto all'invalidità, non necessariamente quando insorge l'invalidità oppure

il peggioramento della stessa (Stauffer, Berufliche Vorsorge, 3. ediz., 2019,

n. 1037; SZS 2002 pag. 155; DTF 123 V 264 consid. 1b). Questa soluzione è stata

voluta per sopperire ad eventuali lacune assicurative, nel caso in cui il

datore di lavoro disdica il contratto precedentemente alla decorrenza dell’anno

di attesa necessario ai fini dell’erogazione della rendita AI e quindi della

rendita LPP (art. 29 cpv. 1 lett. b LAI; DTF 123 V 263 consid. 1, 120 V 116

consid. 2b).

Le prestazioni sono dovute

dall'istituto di previdenza al quale l'interessato è - o era - affiliato al

momento dell'insorgenza dell'evento assicurato appena descritto, premesso che

tra l'incapacità lavorativa e l'invalidità esista una connessione materiale e

temporale (SZS 2003 pag. 356). Di conseguenza il fondo di previdenza

presso cui era assicurato il dipendente al momento dell’intervenuta incapacità

lavorativa è obbligato a versare le prestazioni di invalidità, anche se al

momento del riconoscimento della stessa il rapporto assicurativo era già stato

sciolto (SVR 1998 BVG Nr. 14, 1994 pag. 38; DTF 118 V 98). D’altra parte,

l’obbligo di un nuovo assicuratore di pagare prestazioni sorge solo se

l’incapacità lavorativa esistente già prima dell’inizio del nuovo rapporto

assicurativo risulta interrotta, cioè quando non vi è più alcun nesso materiale

e temporale (SZS 2003 pag. 356).

Fatti

I medesimi principi valgono in

materia di previdenza più estesa, in assenza di disposizioni regolamentari o statutarie

divergenti (SVR 1994 BVG 18 pag. 57; SZS 2005 pag. 243).

Qualora, inoltre, esista il

diritto ad una prestazione di invalidità, l'istituto di previdenza è tenuto a

versare prestazioni di invalidità anche se l'invalidità si modifica, per i

medesimi motivi, dopo la fine del rapporto previdenziale (DTF 118 V 45 consid. 5; SZS 1995 pag. 465 consid. 4a; cfr. Moser, Bedeutung und Tragweite

von art. 23 BVG, in: SZS 1995 pag. 426 N 49; STCA 34.1999.17 del 15 marzo

2000).

Va altresì ulteriormente

ricordato che in una sentenza emessa nel Canton Ginevra è stato precisato che

l'art. 23 v. LPP non presuppone che l'interessato fosse assicurato all'inizio

del decorrere del termine di carenza di cui all'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI; è

sufficiente invece che egli fosse affiliato all'istituto di previdenza al

momento in cui è insorta l'incapacità lavorativa che ha condotto all'invalidità

(SVR 1997 BVG Nr. 80).

2.5. L’art. 26 LPP stabilisce che,

per la nascita del diritto alle prestazioni d’invalidità, sono applicabili per

analogia le pertinenti disposizioni della legge federale sull’assicurazione

invalidità (art. 29 LAI, ora art. 28 cpv. 1 e 29 cpv. 1-3 LAI; cfr. in merito

DTF 140 V 474 consid. 3.3.2). L'istituto di previdenza può inoltre stabilire

nelle sue disposizioni regolamentari, che il diritto alle prestazioni sia

differito, fintanto che l'assicurato riscuote il salario completo (SZS 1995

pag. 464 consid. 3b).

Basandosi su questa

disposizione di legge come pure sull'art. 34a cpv. 1 LPP – che l'ha incaricato

di emanare prescrizioni per impedire indebiti profitti dell'assicurato o dei

suoi superstiti in caso di concorso di prestazioni – il Consiglio federale ha

autorizzato all'art. 26 OPP 2 gli

istituti di previdenza a differire il diritto a prestazioni d'invalidità fino

all'esaurimento del diritto all'indennità giornaliera se l’assicurato, in

sostituzione del salario intero, riceve indennità giornaliere

dell’assicurazione contro le malattie, che ammontino almeno all’80 per cento

del salario di cui è privato, e se le indennità giornaliere sono state

finanziate almeno per la metà dal datore di lavoro.

Per la giurisprudenza l'art. 26

OPP2 rappresenta una norma di coordinamento nel tempo, che intende evitare che

il pagamento del salario o di prestazioni sostitutive, grazie a cui il datore

di lavoro è esonerato dal pagamento del salario, procuri all'assicurato delle

risorse più elevate di quelle che percepiva quando lavorava regolarmente

(Messaggio del Consiglio federale sul progetto di LPP, FF 1976 I 202; DTF 129 V

26 e 255, 128 V 24 e 247, 123 V 199 consid. 5c, 120 V 61 consid. 2b, SZS 1994

pag. 236; SZS 1998 pag. 393). Presupposto essenziale è che le indennità siano

state effettivamente versate; un semplice diritto non è sufficiente (Vetter-Schreiber, Berufliche Vorsorge, 2013, ad art. 26 BVV 2 n. 3 pag.

396 con riferimenti; Hürzeler in Schneider/Geiser/Gächter, (éd.), Commentaire

LPP e LFLP, ad art. 26, n. 8, pag. 387).

Il diritto ad una rendita

d’invalidità può tuttavia essere differito soltanto se le disposizioni interne

(regolamento, statuto) dell’istituto di previdenza lo prevedono esplicitamente

(DTF 123 V 199 e 120 V 61; Hürzeler, op. cit, ad art. 26, n. 10,

pag. 387).

L'istituto di previdenza non

autorizzato a differire la rendita per mancato adempimento delle condizioni

cumulative previste dall'art. 26 OPP2 (o in difetto di una specifica norma

regolamentare) non può nemmeno ridurre la prestazione prevalendosi dell'art. 24

OPP2 in relazione con l'art. 34a cpv. 2 LPP considerato come le indennità

giornaliere non sono dei proventi da prendere in considerazione nell'ambito del

calcolo di un’eventuale sovrassicurazione (Hürzeler, op. cit., ad art. 26 n.

11, pag. 388 con riferimenti).

Giusta l’art. 4 LAI

l’invalidità è l’incapacità al guadagno, presunta permanente o di rilevante

durata cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio. Con incapacità di guadagno si

intende quell’incapacità di eseguire un’attività che si può esigere

dall’interessato in mercato del lavoro e equilibrato e quindi non solo quella

di effettuare il proprio lavoro (DTF 117 V 335 consid. 5c DTF 109 V 28). In

ambito AI va pertanto valutato se l’assicurato dispone ancora di capacità di

guadagno nella sua professione e parimenti se vi è possibilità di guadagno in

altre professioni ammissibili in un mercato del lavoro equilibrato (DTF 109 V

28; DTF 111 V 21; Brühwiler, Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz,

1989 pag. 488). Le attività considerate non si limitano quindi a quelle che

coincidono con l’ultima attività svolta o ad attività affini, ma anche ad

attività diverse. Per la stretta relazione esistente tra la rendita

d’invalidità dell’AI e quella del secondo pilastro emerge che, il concetto

d’invalidità nell’ambito della previdenza obbligatoria e quello

dell'assicurazione invalidità, è di principio il medesimo (DTF 115 V 210; RDAT

I 1995 consid. 2.2 pag. 229).

Secondo la giurisprudenza,

nell'ambito della previdenza obbligatoria, gli istituti di previdenza sono di

principio vincolati da quanto pronunciato dall’AI non solo per quel che

riguarda il grado di invalidità (SZS 1996 p. 48 consid. 2b e 2d; SVR 1994 BVG Nr.

15 consid. 3c; DTF 115 V 208 consid. 2c; 115 V 215 consid. 4c), ma ugualmente

per quanto concerne la nascita del diritto alla rendita e, di conseguenza,

parimenti per la determinazione del momento a partire dal quale la capacità al

lavoro dell'assicurato si è deteriorata in maniera sensibile e duratura (DTF

126 V 310 consid. 1; 123 V 271 consid. 2°, 118 V 39 consid. 2b/aa e

riferimenti; SZS 2002 pag. 155; 1997 pag. 68; SVR 1995 BVG Nr. 22 pag. 57

consid. 2a). In tal caso il concetto di invalidità è infatti il medesimo

(Stauffer, op. cit., n. 1018 segg; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1996, pag. 24). Accertamenti separati del

grado di invalidità potrebbero condurre a risultati differenti in

contraddizione con lo scopo della legge (DTF 118 V 39 consid. 2b, 115 V 218

consid. 4 e 210 consid. 2b). A tale vincolo di principio degli istituti di

previdenza alle costatazioni degli organi dell’AI nulla è mutato, secondo la

giurisprudenza, dopo l’introduzione della LPGA (cfr. DTF 130 V 78, 132 V 1).

L’istituto di previdenza non è

tuttavia vincolato in maniera assoluta alle conclusioni dell’AI. Innanzitutto,

a titolo generale, l'istituto previdenziale può scostarsi dalle conclusioni

dell’assicurazione invalidità se queste appaiono di primo acchito insostenibili

(DTF 123 V 271 consid. 2a, 115 V 208 consid. 2c, 212; 215

consid. 4c; 218 consid. 4; 109 V 24; SVR 1995 BVG Nr. 22 pag. 57 consid. 2a;

SZS 1996 pag. 47; STF B 38/92 del 30 novembre 1993 in Plädoyer 1994 pag.

66; Meyer/Blaser, op. cit., pag. 21; cfr. anche DTF 126 V 308 dove si

sottolinea che per la valutazione del quesito a sapere se la valutazione

dell'AI è manifestamente errata e per questo non vincolante per l'istituto di

previdenza sono primariamente determinanti gli atti esistenti al momento in cui

la decisione è stata presa).

D’altra parte, la

giurisprudenza dell'Alta Corte ha stabilito che l'Ufficio AI è tenuto a

notificare una decisione di rendita agli istituti di previdenza entranti in

linea di conto, vale a dire che potrebbero essere chiamati a fornire

prestazioni nel caso specifico. Se non viene coinvolto nella procedura pendente

innanzi all'UAI, l'istituto LPP - che dispone di un diritto di opposizione e

ricorso proprio nelle procedure rette dalla LAI - non è legato alla valutazione

dell'invalidità (nel suo principio, quanto al grado e all'inizio del diritto

così come anche con riferimento alla decisione sullo statuto di persona

invalida, vale a dire di persona ritenuta attiva, parzialmente attiva o non attiva)

effettuata dagli organi dell'AI (DTF 130 V 273 consid. 3.1; 129 V 75 e 129 V

150; cfr. anche le STF B 32/03 del 21 gennaio 2005; cfr. anche l'art. 49 cpv. 4

LPGA e l'art. 76 cpv. 1 lett. i OAI).

Secondo il TFA, considerato

come lo scopo del vincolo alla pronuncia dell'AI sia quello di sgravare gli

istituti di previdenza da accertamenti dispendiosi, bisogna ritenere che tale

vincolo sia riferito unicamente a quegli accertamenti e a quelle valutazioni

degli organi dell’AI che nell’ambito della procedura (dell’AI) erano

determinanti per l’esame della pretesa alla rendita d’invalidità e sui quali

andava effettivamente deciso; diversamente gli organi della previdenza

professionale devono esaminare i presupposti della pretesa liberamente (STF B 50/99 del 14 agosto 2000; B 79/99 del 26 gennaio 2001 e 4/00).

Ne discende che la fissazione

della data d’inizio del diritto alla rendita da parte dell’Ufficio AI non

esclude che l’incapacità lavorativa motivante il diritto a prestazioni

d’invalidità della previdenza professionale sia subentrata, foss’anche in

misura ridotta, già prima dell’inizio dell’anno di carenza secondo l’AI

(Stauffer, op. cit., n. 1020 segg; SZS 2003 pag. 45 e 2005 pag. 241; STF B 47/98 dell’11 luglio 2000).

In virtù dell’art. 6 v. LPP,

inoltre, le fondazioni di previdenza, oltre alla possibilità di introdurre la

previdenza più estesa (art. 49 cpv. 2 LPP; cfr. SZS 1995 pag. 465/466 consid.

4b/aa), sono libere di estendere il concetto di invalidità. Ciò non significa

tuttavia che i fondi di previdenza dispongono di un margine di apprezzamento

illimitato (SZS 1995 p. 466 consid. 4b/aa; DTF 118 V 35). Se essi adottano nei

loro statuti o nei regolamenti un certo metodo di valutazione, devono

conformarsi, nell'applicazione dei criteri, ai concetti usuali delle

assicurazioni sociali e ai principi generali (DTF 113 II 347 consid. 1, 111 V

239).

Se essi infatti fanno espresso

riferimento al concetto di invalidità previsto dall’AI, sono vincolati dalla

valutazione dell’invalidità fatta dall'assicurazione invalidità, a meno che la

stessa appaia di primo acchito insostenibile (DTF 115 V 208 consid. 2c e 215

consid. 4c; SZS 2002 pag. 155 e 1996 pag. 48 consid. 2b/d; SVR 1995 BVG Nr. 22

pag. 57 e 1994 BVG Nr. 15 consid. 3c;).

Infine, se il concetto di

invalidità è più esteso, il fondo di previdenza non è vincolato alle

conclusioni dell’AI. In tal caso la fondazione può statuire liberamente tenuto

conto di regole proprie. In simili condizioni potrà senz'altro fondarsi su

elementi raccolti dall'Ufficio AI, ma non sarà vincolata da una valutazione che

si fonda su altri criteri (SZS 1997 pag. 71 e 1996 pag. 56; DTF 118 V 73

consid. 1; 117 V 335 consid. 5c).

Infine, l’istituto di

previdenza non è vincolato alle conclusioni dell’AI circa il grado di

invalidità di assicurati occupati parzialmente calcolato giusta il metodo misto

di valutazione del grado di invalidità secondo l’art. 28 LAI e art. 16 LPGA. In

effetti, in quest’ambito il grado d'invalidità

stabilito dagli organi dell'assicurazione per l'invalidità è vincolante per

l'istituto di previdenza solo per quanto attiene all'attività lucrativa (DTF

144 V 72 consid. 4.2 e 4.3; cfr. anche Vetter-Schreiber, op. cit.,

all’art. 24 n. 7 e n. 25). Considerato infatti come la LPP, contrariamente

all’AI, assicuri solo le persone attive professionalmente, è determinante solo

la diminuzione della capacità lavorativa riferita alla parte salariata. Solo in

questa misura è data un vincolo di principio alla commisurazione

dell’invalidità da parte dell’AI (DTF 120 V 110 seg.; Stauffer, op. cit. n.

1025 e 1070). Il Tribunale federale ha di recente nuovamente confermato che contrariamente a quanto previsto nell'assicurazione

contro gli infortuni, nella previdenza professionale non si prende in

considerazione il reddito ipotetico calcolato sulle presunte possibilità di

guadagno di un assicurato che si suppone utilizzarle pienamente (DTF 144 V 72

consid. 5.3.3 e 5.3.4 con riferimenti).

Sia infine ricordato che per l'art.

28 cpv. 1 lett. b LAI il diritto alla rendita nasce, tra l'altro, il più presto

nel momento in cui l'assicurato è stato per un anno e senza notevoli

interruzioni incapace al lavoro almeno al 40% in media. Giusta l’art. 24 cpv. 1

LPP infine l’assicurato ha diritto alla rendita intera di invalidità se, nel

senso dell’AI, è invalido per almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è

invalido per almeno il 60%, a una mezza rendita se è invalido per almeno il 50%

e a un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40%.

Nell’ambito della previdenza

più estesa (sovraobbligatoria) gli istituti di previdenza possono prevedere nel

loro regolamento, in deroga all’art. 24 cpv. 1 LPP, che l’ammontare della

rendita corrisponda al grado d’invalidità. Tuttavia l’importo della stessa deve

corrispondere almeno alla rispettiva prestazione obbligatoria (STF B 115/06 del

5 ottobre 2007 consid. 2.2, B 72/06 dell’11 settembre 2007 consid. 2.1; Vetter-Schreiber,

op. cit., all’art. 24 n. 23, pag. 108).

2.6. Secondo la giurisprudenza

l’art. 23 LPP persegue anche lo scopo di delimitare la responsabilità tra più

istituti di previdenza. La questione si pone ad esempio nel caso in cui il

lavoratore, già colpito nella sua salute in una misura atta a influenzare la

sua capacita di lavoro, entra al servizio di un nuovo datore di lavoro e viene

in seguito posto al beneficio di una rendita di invalidità. In tale ipotesi, a

determinate condizioni, le prestazioni vanno versate dal precedente istituto di

previdenza e non dall'attuale (cfr. DTF 123 V 264 consid. 1c;

120 V 117 consid. 2c e 120 secondo cui "l'art. 23 LPP vise quant à lui

à prolonger la responsabilité de l'institution de prévoyance au-delà de

l'affiliation, lors de la survenance de l'éventualité assurée"; cfr.

anche SZS 2002 pag. 156 consid. 2b; STF B 64/99 del 6 giugno 2001).

Secondo la giurisprudenza

federale, affinché il precedente istituto di previdenza sia tenuto a versare la

prestazione d’invalidità, l’incapacità di lavoro deve essersi manifestata in

un’epoca in cui l’assicurato era affiliato presso quell’istituto e deve inoltre

sussistere fra detta incapacità e l’invalidità uno stretto nesso materiale e

temporale.

Vi è connessione materiale

se il danno alla salute all’origine dell’invalidità (o dell’aumento del grado

di invalidità) è essenzialmente lo stesso che si è già manifestato durante

l’affiliazione al precedente istituto di previdenza e che ha causato

un’incapacità di lavoro.

La connessione temporale

presuppone che l'assicurato, dopo l'insorgenza dell'inabilità lavorativa, non

sia ridivenuto abile al lavoro per lungo tempo. Tale connessione è interrotta

se, durante un certo periodo, l'assicurato è nuovamente abile al lavoro,

ritenuto comunque che un breve periodo di remissione non basta per interrompere

il rapporto di connessione temporale (cfr. DTF 144 V 58, 138 V 419 consid. 6.2, 130 V 275 consid. 4, 123 V 264 consid. 1c e 120 V 117 consid.

2c). In effetti secondo il TFA “l’ancienne institution de prévoyance ne

saurait, en effet, répondre de rechutes lointaines ou de nouvelles

manifestations de la maladie plusieurs années après que l’assuré a recouvré sa

capacité de travail." (DTF 120 V 117 consid. 2c; cfr. anche DTF

138 V 409 consid. 6.2)

In tal caso il vecchio istituto

di previdenza è liberato da qualsiasi obbligo (DTF 120 V 117; M. Moser, Die

zweite Säule und ihre Tragfähigkeit, Basilea 1993, pag. 210).

Si osservi che il requisito del

nesso di causalità materiale e temporale, quale criterio per l'obbligo

prestativo di un istituto di previdenza, non è applicabile solo quando si

tratti di delimitare la responsabilità tra due istituti di previdenza. Tale

criterio vale in ogni caso, cioè anche quando si tratta di decidere se un

istituto di previdenza a cui un lavoratore era affiliato al momento

dell'insorgenza dell'incapacità lavorativa debba rispondere per il rischio

d'invalidità sorto dopo la fine del rapporto di previdenza in un momento in cui

l'interessato ancora non aveva reperito un nuovo lavoro e, quindi, ancora non

era assicurato presso alcun istituto di previdenza (SVR 2001 BVG Nr. 18 pag. 69

consid. 5a pag. 70; STF B 34/01 del 15 novembre 2001 consid. 1b e B 72/99 del

10 ottobre 2001 consid. 4). In effetti per ammettere l’obbligo prestativo di un

istituto di previdenza occorre che le condizioni previste dall’art. 23 LPP

siano adempiute, ossia che esista un’invalidità ai sensi dell’AI, che la stessa

sia di almeno il 40%, l’inabilità lavorativa che ha poi portato all’invalidità

sia insorta durante il rapporto previdenziale, l’invalidità sia riconducibile

alla medesima causa che ha portato all’inabilità lavorativa: in assenza di uno

di questi presupposti l’obbligo prestativo va negato (Stauffer, op. cit. n.

1031 segg).

Per i casi in cui già prima

dell’inizio del rapporto previdenziale esisteva una parziale inabilità

lavorativa che tuttavia non dava diritto a una rendita d’invalidità da parte

dell’AI essendo il conseguente grado di invalidità inferiore al 40%, la

rigorosa applicazione dei principi sanciti dall’art. 23 lett. a LPP, che

appunto fa dipendere l’obbligo prestativo all’esistenza di un rapporto assicurativo

nel momento del subentrare dell’incapacità lavorativa, fa sì che in questi casi

nel caso di un aumento dell’inabilità lavorativa per la stessa causa l’istituto

di previdenza non è tenuto a versare le prestazioni poiché l’inabilità

lavorativa sussisteva già all’inizio del rapporto di previdenza (DTF 123 V 267

consid. 3; Stauffer, op. cit., n. 1058).

A questo principio viene

tuttavia parzialmente derogato nei casi di invalidità causata da un’infermità

congenita e di invalidi minorenni giusta le lett. b e c dell’art. 23 LPP, nel

senso che in questi casi gli assicurati hanno diritto a prestazioni da parte

dell’istituto di previdenza in caso di aggravamento dell’incapacità lavorativa

ad almeno il 40% durante l’affiliazione anche se presentavano già un’incapacità

al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all’inizio dell’attività

lucrativa (cfr. al consid. 2.11; in argomento cfr. Stauffer, op. cit, n. 1059).

Ai fini del versamento delle

prestazioni di invalidità della previdenza professionale obbligatoria

dev'esserci quindi un nesso materiale e temporale stretto tra la causa dell’incapacità

di lavoro e l'invalidità.

Il nesso materiale è,

come accennato, dato se il danno alla salute alla base dell'invalidità è in

sostanza il medesimo che ha causato l'incapacità lavorativa. Questo presupposto

non è realizzato per esempio se l'incapacità lavorativa è riconducibile ad un

dolore dorsale, mentre l'invalidità ad una malattia psichica e dagli atti non

emerge che vi sia un'interazione tra le due affezioni (SZS 2003 pag. 361).

Va detto che in questo contesto

non è rilevante se tra il danno alla salute che è causa dell’inabilità

lavorativa e l’affezione che ha come conseguenza l’invalidità esista un nesso

di causalità adeguata, ma piuttosto se esiste un’affezione alla salute

sostanzialmente diversa (TFA B 42/02 del 11 febbraio 2003 consid. 2.2). Anche

il fatto che l’assicuratore contro gli infortuni ammetta o neghi il nesso

causale adeguato tra un infortunio e delle affezioni alla salute non è

rilevante per l’istituto di previdenza che deve rispondere ex art. 23 LPP per

un’inabilità lavorativa indipendentemente dal fatto che essa sia causata o meno

da un infortunio (STF 9C_950/2012 del 7 aprile 2013).

Nella sentenza pubblicata in

DTF 134 V 20, il TF, apportando dei chiarimenti a quanto stabilito dalla

precedente giurisprudenza, ha in particolare precisato che determinante per

l’insorgenza dell’incapacità lavorativa ai sensi dell’art. 23 lett. a LPP è

l’inabilità nell’attività precedentemente svolta, mentre il nesso temporale si

determina sulla base dell’incapacità lavorativa, rispettivamente della capacità

lavorativa in un’attività ragionevolmente esigibile confacente con il danno

alla salute (cfr. Hürzeler, op. cit., art. 23, n. 36, pag. 368; cfr. pure DTF

144 V 58). Il TF ha inoltre precisato che, nel caso di interruzione

dell’incapacità di lavoro, non si può procedere ad un’applicazione schematica,

analogamente a quanto previsto agli art. 29ter e 88a cpv. 1 OAI (DTF 123 V 264

e 120 V 118 consid. 2c/bb), mitigando il tenore di una precedente sentenza, in

cui aveva stabilito che il nuovo istituto di previdenza è obbligato a versare

la rendita solo se l’assicurato ha lavorato per tre mesi interi, dopodiché si è

ripresentata un’incapacità di lavoro (cfr. STF B 38/92 del 30 novembre 1993 in:

Plädoyer 4/94 pag. 66/67). Per risolvere tale questione si dovrà quindi tener

conto delle circostanze del caso concreto, e meglio della natura della

malattia, del pronostico del medico e dei motivi che hanno indotto ad assumere

l’interessato (DTF 134 V 22, 123 V 264 e 267; SZS 2002 pag. 156 consid. 2b; SVR

2001 BVG no. 18 pag. 69segg.; cfr. anche DTF 120 V 118 consid. 2b). In questo

senso nel caso di un assicurato invalido bisognerà negare il riacquisto della

capacità lavorativa anche nel caso del tentativo, di oltre tre mesi, di ripresa

dell’attività lavorativa, se la ripresa era motivata più da ragioni sociali e

una ripresa dell’attività lavorativa duratura era comunque da ritenere

improbabile (DTF 134 V 22, 123 V 264 consid. 1c, 120 V 117). Decisivo è

piuttosto il quesito di sapere se durante la ripresa dell’attività lavorativa l’assicurato

ha apportato o meno una prestazione lavorativa piena e se il riacquisto

duraturo della capacità lavorativa sembra probabile alla luce dei risultati del

tentativo di ripresa del lavoro (Vetter-Schreiber, op. cit. ad art. 23 n. 37 p.

97; STF B 4/02 del 30 ottobre 2002 e riferimenti a SZS 1997 pag. 67) (con

riferimento al presupposto della connessione materiale nel caso della

sussistenza di problemi somatici e psichici, cfr. Vetter-Schreiber, op. cit., ad art. 23 n. 25 pag. 82 con riferimenti;

cfr. anche STF 9C_597/2008 del 3 dicembre 2008 consid. 2.2.2 con

riferimenti; cfr. Hürzeler, op. cit., all’art. 23, n. 28 pag. 360; STF B 37/06

del 22 settembre 2006; B 32/03 del 21 gennaio 2005; cfr. anche B 11/02 del 14

giugno 2004; B 9/06 del 21 novembre 2006; B 22/04 del 21 aprile 2005; cfr.

anche STF 9C-578/2008 del 29 maggio 2009; 9C-772/2007 del 26 febbraio 2008;

9C-330/2008 del 4 settembre 2008).

Sempre

riguardo all’interruzione del nesso temporale tra l’incapacità lavorativa

originaria e la successiva invalidità vedi anche la DTF 144 V 58 nella quale

l’Alta Corte, dopo un riepilogo della giurisprudenza, ha concluso che “(…)

la connessione temporale tra l'incapacità lavorativa insorta durante il

rapporto di previdenza e l'invalidità successiva è interrotta quando è data una

capacità lavorativa superiore all'80% in un'attività lavorativa adeguata

durante più di tre mesi (consid. 4.4 e 4.5). (…)” (regesto della DTF 144 V

58).

Quanto al presupposto della

connessione temporale va ancora detto che parte della dottrina ritiene

che la durata dell’esercizio dell’attività lavorativa, il cui motivo può essere

terapeutico, non ha rilevanza determinante né prevalente nell’ambito della

valutazione delle circostanze del caso concreto, bensì configura solo un

indizio. Di conseguenza, il fattore tempo deve passare in secondo piano,

rispetto ad altri aspetti, se si può ritenere che, in un ambiente normale, cioè

non protetto né particolarmente comprensivo, il reinserimento sarebbe fallito

(M. Moser, Eine Gesetzesnorm sorgt zur Verunsicherung: weitere Fragen zu art.

23 BVG, SZS/RSAS 1997, Sonderheft, pag. 120 segg., in particolare 124; cfr.

anche STF B 22/99 del 6 agosto 2001 dove una ripresa dell’attività lavorativa

della durata di sette mesi non ha comportato nello specifico un’interruzione

del legame temporale; cfr. anche STF B 38/92 del 30 novembre 1993).

Per ritornare al requisito del

presupposto materiale, va anche detto che se l’invalidità che dà luogo a

una rendita è da ricondurre a diverse affezioni alla salute, di cui però solo

una ha avuto un influsso sulla capacità lavorativa dell’assicurato durante la

copertura previdenziale, l’istituto di previdenza deve unicamente rispondere

per l’invalidità che risulta da quest’ultima. Per la parte dell’invalidità globale

che è dovuta a dei disturbi che si sono manifestati in modo tale da dare luogo

a prestazioni solo dopo che la persona assicurata ha lasciato l’istituto di

previdenza, la connessione materiale necessaria fa infatti difetto (Hürzeler,

op. cit., all’art. 23 pag. 361).

Secondo la giurisprudenza, può

esservi un nesso materiale tra l’incapacità lavorativa per motivi somatici,

sorta durante la copertura assicurativa e su cui è stato fondato il diritto ad

una rendita dell’AI, anche nel caso in cui la stessa incapacità sia stata

fondamento di successive prestazioni previdenziali per motivi psichici.

Necessaria, ma non sufficiente condizione, è che il danno alla salute psichica

si sia già manifestato durante il periodo di assicurazione e che abbia

visibilmente marcato il decorso della malattia (Vetter-Schreiber,

op.cit., art. 23 n. 34, pagg. 94-95 con riferimenti a STF B 46/06 del 29

gennaio 2007 consid. 3.3 e STF 9C_772/2007 del 26 febbraio 2008 consid. 4.2;

cfr. anche 9C_597/2008 del 3 dicembre 2008 consid. 2.2.2 con

riferimenti; cfr. Hürzeler, op. cit, all’art. 23 n. 28, pag. 360).

Una connessione materiale

esiste per esempio nel caso di una persona assicurata, sofferente nel periodo

assicurato prevalentemente di fibromialgia, che già durante tale periodo ha

sviluppato un danno invalidante psichico che ha quindi marcato in modo rilevante

il decorso dell’affezione somatica.

Tuttavia, nel caso in cui le

affezioni somatiche e psichiche possono essere chiaramente distinte, non vi è

un nesso materiale se durante il rapporto di previdenza la diminuzione della

capacità lavorativa non era dovuta ai motivi psichici che hanno finalmente

condotto all’invalidità, ma unicamente a delle affezioni somatiche che infine

non sono risultate invalidanti (Hürzeler, op. cit., all’art. 23,

n. 28, pag. 360 con riferimento a STF B 37/06 del 22 settembre 2006 consid. 3.3

e STF 9C_370/2016 del 12 settembre 2016 consid. 3).

Una connessione materiale deve

in particolare essere negata quando l’attribuzione della rendita AI risulta

unicamente dai problemi di natura psichica diagnosticati e che non può essere dedotto

dagli atti medici e peritali alcun elemento indicante la presenza già durante il

rapporto di previdenza di un problema psichico e una conseguente inabilità

lavorativa, ma che al contrario solo delle inabilità lavorative causate dai

dolori dorsali erano state attestate nel periodo in cui l’assicurato aveva la

qualità di assicurato. Questo deve valere anche nel caso in cui sia evidente

che i problemi dorsali alla base dell’incapacità lavorativa avevano già

all’epoca un’influenza sullo stato psichico dell’assicurato e sulla sua situazione

psicosociale (STF B 9/06 del 21 novembre 2006 citato in Hürzeler,

op. cit. all’art. 23 n. 25). La connessione materiale fa pure difetto se una

sovrapposizione psicogena di disturbi somatici, associata ad una tendenza

all’aggravamento, non aveva ancora raggiunto, al momento della cessazione del

lavoro, un valore di malattia e quale disturbo psichico non era suscettibile di

limitare la capacità lavorativa in modo rilevante, e questo malgrado la successiva

invalidità sia poi stata motivata da un’affezione psichica con valenza

patologica (Hürzeler, op. cit., all’art. 23 n. 28).

Per la determinazione della

responsabilità dell’istituto di previdenza non è determinante l’inizio

rispettivamente la diagnosi del danno invalidante, ma solo il momento in cui il

danno alla salute per la prima volta si è ripercosso sulla capacità lavorativa

in maniera significativa. La connessione materiale è stata per esempio negata

in un caso in cui l’assicurato era limitato nella capacità lavorativa sin

dall’adolescenza a motivo della diagnosi di AIDS e in seguito a tale affezione si

era tuttavia sovrapposta, nel corso degli anni, una schizofrenia paranoide, che

aveva infine portato all’invalidità motivante la rendita AI. Secondo il

Tribunale federale il danno alla salute che infine aveva portato all’invalidità

non era lo stesso che aveva causato la precedente inabilità (STF 9C_83/2016 del

19 ottobre 2016).

Parimenti, una connessione

materiale stretta va negata qualora l’inabilità lavorativa sopraggiunta durante

il rapporto di previdenza sia da ricondurre ad una lesione della colonna vertebrale

lombare, ma un’affezione psichica è all’origine dell’invalidità e che non risultino

dagli atti indizi che lascino supporre che vi sia stata un’interazione tra i

diversi quadri clinici e che la persona assicurata, dal punto di vista

reumatologico, sarebbe capace di continuare a lavorare in un’attività leggera (STF

B 62/01 del 24 giugno 2002).

Una relazione stretta materiale

deve per contro essere ammessa tra i dolori lombari sopraggiunti durante

l’affiliazione all’istituto di previdenza e che sono all’origine di

un’inabilità lavorativa duratura, e un malfunzionamento rilevante della capacità

di controllare i dolori, che ha infine provocato l’invalidità, nel caso in cui tale

malfunzionamento era stato diagnosticato in occasione di esami poco dopo la

sopravvenienza dell’incapacità lavorativa e aveva già avuto un’influenza

importante sul corso della malattia durante il rapporto di previdenza. Ciò può

risultare dal fatto che non vi sia alcun indizio per il quale le malattie

psichiche non hanno alcun rapporto con il danno alla salute di natura somatica

causante il pregiudizio alla capacità lavorativa durante il rapporto di

assicurazione (STF B 41/05 del 30 novembre 2005 cit. in Hürzeler,

op cit. all’art. 23 n. 26).

In una pronuncia del 3 maggio

2006 la massima Corte federale ha per esempio negato il nesso materiale e

temporale tra una sintomatologia somatica e somatoforme e la susseguente

depressione invalidante, manifestatasi in modo rilevante sulla capacità

lavorativa solo dopo il rapporto previdenziale (STF B 73/05; cfr. Vetter-Schreiber,

op. cit., all’art. 23 n. 34, pag. 95 con riferimento a STF B 73/05 del 3 maggio 2006; riportata anche da Hürzeler, op. cit. all’art. 23 n.

28, pag. 361). Analogamente il Tribunale federale aveva concluso che andava chiaramente

distinto tra la sindrome del dolore cronico (Schmerzstörung) quale affezione indipendente

da un lato, e i dolori somatici riconducibili a delle fratture di costole,

dall’altro (DTF 9C-330/2008 del 4 settembre 2008). Se era vero che l’incidente subito

dall’assicurato andava considerato la causa scatenante di tutti i suoi problemi

di salute, determinante era comunque soltanto se l’attuale, invalidante

problema psichiatrico era stato anche causa di un’incapacità lavorativa durante

il rapporto previdenziale (cfr. DTF 9C-928/2008 del 3 marzo 2009 consid. 3.2;

cfr. anche Vetter-Schreiber, op. cit., all’art. 23 n. 34

pag. 95).

Si osservi infine che il

requisito della connessione materiale e temporale quale criterio per l'obbligo

prestativo di un istituto di previdenza non è applicabile solo quando si tratti

di delimitare la responsabilità tra due istituti di previdenza. Tale criterio

vale in ogni caso, in particolare anche nell'eventualità in cui un assicurato

diventa incapace al lavoro in un periodo in cui è assicurato e successivamente,

in un momento in cui ancora non si è affiliato ad un nuovo istituto di

previdenza, diventa invalido (SVR 2001 BVG Nr. 18 pag. 69segg).

Per quanto riguarda gli

assicurati attivi solo parzialmente, l’obbligo prestativo dell’istituto di

previdenza si decide, in applicazione dei suesposti principi generali, in base

al primo manifestarsi dell’inabilità lavorativa che ha portato all’invalidità.

Se un lavoro a tempo parziale viene svolto in presenza di un’inabilità lavorativa

duratura di almeno il 20% e la successiva invalidità è da ricondurre alla

stessa causa che aveva portato all’inabilità lavorativa, responsabile per la

prestazione d’invalidità è l’istituto di previdenza presso il quale

l’assicurato era assicurato nel momento del primo manifestarsi dell’inabilità

lavorativa, nel caso in quel momento vi fosse effettivamente un rapporto

assicurativo (Stauffer, op. cit., n. 1068 con riferimento a SZS 2000 pag. 369

consid. 1b). Ne discende che se una persona assicurata entra in una nuova

istituzione di previdenza e già in quel momento subiva una imitazione della

capacità lavorativa, in caso di successiva invalidità responsabile delle

prestazioni sarà la precedente istituzione di previdenza, non quella nuova, se

l’invalidità è da ricondurre alla stessa causa dell’inabilità lavorativa al

momento dell’affiliazione. Se il grado di invalidità aumenta per lo stesso

motivo, è sempre la precedente istituzione previdenziale a dover rispondere

(SZS 1997 p. 549 e Stauffer, op. cit n. 1068). In DTF 129 V 132 segg. la Corte

federale ha concluso che chi esercita due

attività lucrative equivalenti al 50% e supera in ognuna di esse il salario

minimo di cui all’art. 7 LPP risulta assicurato obbligatoriamente presso

gli istituti di previdenza di entrambi i datori di lavoro. Se l'assicurato

diventa invalido al 50% e lascia per questo motivo una delle due attività,

mantenendo l'altra con lo stesso grado di occupazione precedente, l'istituto di

previdenza del datore di lavoro restante non è tenuto a versare prestazioni

mentre l'altro istituto deve corrispondere una rendita intera.

Per quanto concerne il caso

dell’aumento del grado di invalidità, per la giurisprudenza, se un lavoratore

già titolare di una mezza rendita d’invalidità dell’AI intraprende un’attività

lavorativa parziale rispettivamente la cambia e, di conseguenza, si affilia ad

un nuovo istituto di previdenza (con o senza riserve) e in seguito le sue

condizioni di salute peggiorano per la medesima causa, rendendolo di

conseguenza titolare di una rendita intera dell’AI, perdurando la pregressa

invalidità parziale anche durante la durata del rapporto di lavoro e

previdenziale, non esiste alcun diritto a prestazioni della previdenza

professionale nei confronti del nuovo istituto di previdenza cui si era

affiliato poiché ciò contravverrebbe al principio assicurativo. Il precedente

istituto di previdenza rimane responsabile anche per l’aumento del grado di

invalidità. Un diritto a prestazioni della LPP potrebbe soltanto nascere

qualora fosse intercorso un periodo di ritrovata completa abilità lavorativa

interruttivo del nesso temporale (Stauffer, Rechtsprechung, all’art. 23 pag. 76

con riferimenti; cfr. anche Hürzeler, op. cit., all’art. 23 n. 54 pag. 376; DTF

123 V 265 consid. 1c e 2; STF B 24/01 del 24 febbraio 2003; STF 9C_658/2016 del

3 marzo 2017 consid. 6.4.2). Ciò vale anche quando la persona già parzialmente

inabile non percepisce alcuna rendita di invalidità da un precedente istituto

di previdenza, perché nel momento della prima insorgenza della parziale

inabilità lavorativa non era assicurata ai fini della LPP (Hürzeler, op. cit.

all’art. 23 n. 55 pag. 377). Una responsabilità del nuovo istituto di

previdenza è invece da ammettere se subentra una nuova causa invalidante che

giustifica di per sé una prestazione d’invalidità (Stauffer, op. cit. n. 1068).

Tale giurisprudenza è valida analogicamente anche ai casi di applicazione delle

lett. b e c dell’art. 23 LPP (Hürzeler, op. cit. all’art. 23 n. 55 pag. 377).

Questi principi sviluppati

sull’art. 23 LPP valgono di massima anche nell’ambito della previdenza

sovraobbligatoria, a meno che il Regolamento o gli statuti prevedano

diversamente (segnatamente in riferimento al concetto di invalidità rilevante e

al rischio assicurato; cfr. DTF 123 V 264 consid. 1b; STF B 101/02 del 22

agosto 2003 consid. 4 e STF 536/2012 del 28 dicembre 2012 consid. 2.2). In

particolare un precedente istituto di previdenza può rifiutare la copertura di

prestazioni sovraobbligatorie per l’aggravamento del grado di invalidità

intervenuto in un momento in cui un assicurato (già parzialmente invalido) non

era più assicurato, qualora il Regolamento faccia dipendere la concessione di

prestazioni di invalidità dal manifestarsi dell’invalidità (non solo

dell’inabilità lavorativa) ancora durante la durata del rapporto assicurativo

rispettivamente (legittimamente) preveda un limite temporale della copertura

per il caso di aumento del grado di invalidità dopo la fine del rapporto di

previdenza (Hürzeler, op. cit. all’art. 23 n. 58 pag. 378; DTF 136 V 65 consid.

3.5 e riferimenti; Vetter-Schreiber, op. cit, all’art. 23 n. 46 con riferimento

a STF 91/02 del 24 aprile 2003).

La responsabilità del nuovo

istituto di previdenza per un peggioramento di una precedente inabilità

lavorativa durante il periodo di affiliazione potrebbe altrimenti insorgere,

sulla base del principio dell’affidamento e per quanto riguarda le prestazioni

sovraobbligatorie, qualora il nuovo istituto di previdenza, che ha definito nel

suo regolamento o nei suoi statuti il rischio assicurato diversamente che nella

LPP, abbia, al momento dell’ammissione dell’assicurato già parzialmente

invalido, espressamente (“ausdrüklich”) garantito la completa ammissione

nella copertura previdenziale rispettivamente non abbia fatto uso della

possibilità prevista dal regolamento di introdurre, al momento dell’ammissione,

una riserva per ragioni di salute. In questo caso la persona assicurata può

confidare, sulla base del principio dell’affidamento, di godere della copertura

assicurativa previdenziale per la residua capacità lavorativa presso la nuova

istituzione di previdenza anche nel caso del successivo peggioramento del grado

di invalidità per la medesima causa (Hürzeler, op. cit, all’art. 23 n. 60 pag.

378 e Stauffer, op. cit, pag. 346; cfr. anche Stauffer, Rechtsprechung, op.

cit, all’art. 23 pag. 76, con riferimento a STF B 101/02 del 22 agosto 2003,

pubbl. in SVR 2005 LPP n. 17 pag. 55; Boll. UFAS, n. 74/2004, cifra 433; cfr.

anche STF 9C_658/2016 del 3 marzo 2017).

2.7. Il Regolamento, prima parte,

piano di previdenza AL (Disoccupati), in vigore dal 1. gennaio 2008 (doc.

XXII/9), della Fondazione CV 1, alla quale, come dianzi anticipato (cfr.

consid. 2.3), è affidata l’attuazione dell’assicurazione obbligatoria per la

previdenza professionale per i beneficiari d’indennità giornaliere dell’as­si­cura­zione

contro la disoccupazione (art. 2 e 60 LPP; cfr. anche l’Ordinanza sulla

previdenza professionale obbligatoria dei disoccupati del 3 marzo 1997)

conformemente alla LPP, con riferimento alle prestazioni in caso di invalidità,

oltre all’esonero dal pagamento dei contributi, prevede, tra l’altro, quanto

segue:

" (…)

Art. 1 Cerchia delle persone assicurate

1 In questo Piano di previdenza possono essere assicurate le

persone che ricevono indennità giornaliere dall'assicurazione contro la

disoccupazione e che sono sottoposte all'assicurazione obbligatoria per i

rischi d'invalidità e di decesso.

Considerandi

2.

Non possono essere assicurate le persone che, dopo essere

fuoriuscite dall'assicurazione obbligatoria, continuano il loro rapporto di

previdenza a titolo facoltativo e hanno una copertura assicurativa pari almeno

a quelle offerte dal presente Piano di previdenza.

3.

L'obbligo assicurativo termina quando cessa il diritto alle

indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione.

Art. 2 Ammissione nella cerchia delle persone assicurate

L'inizio della previdenza è fissato dall'art. 2 dell'Ordinanza

sulla previdenza

Art. 7 Rendita d'invalidità

1.

La rendita d'invalidità in linea di massima giunge a scadenza

contemporaneamente a quella d'invalidità dell'Al.

2.

Per fissare l'ammontare della rendita d'invalidità, ci si basa

sull'avere che comprende:

a. l'avere di vecchiaia ai sensi dell'art. 15 cpv. 1 LPP maturato

dalla persona assicurata prima dell'inizio di quest'assicurazione e

b. la somma dei futuri accrediti di vecchiaia secondo la LPP,

senza interessi, per gli anni mancanti dall'inizio dell'assicurazione fino

all'età di pensionamento ai sensi dell'art. 3.

3.

Se la persona assicurata è diventata invalida ai sensi dell'Al,

l'ammontare della rendita d'invalidità viene calcolato in base a questo avere

determinante e all'aliquota di conversione valida per questa persona all'età di

pensionamento ai sensi dell'art. 5.

Queste disposizioni sono applicabili a tutti i casi d'invalidità,

per i quali l'evento assicurato ä intervenuto dopo il 31 dicembre 2000.

5.

L'obbligo di versare le prestazioni della Fondazione termina

quando il grado d'invalidità inferiore al 40%, al più tardi al raggiungimento

dell'età di pensionamento o con il decesso della persona assicurata. (…)”

Inoltre, il Regolamento

2005, seconda parte (disposizioni generali), in vigore dal 1. gennaio 2005

(doc. XXII/11), applicabile alla fattispecie, prevede come segue:

" (…)

Sezione 2 Invalidità

Art. 14 Presupposti

Sussiste un diritto a prestazioni d'invalidità se le medesime sono

assicurate secondo il Piano di previdenza e la persona assicurata

a. è invalida almeno per il 40 percento ai sensi dell'Al e al

subentrare dell'incapacità lavorativa, la cui causa ha portato all'invalidità,

era assicurata presso la Fondazione;

b. in seguito a un'infermità congenita all'inizio dell’attività

lucrativa presentava un'incapacità lavorativa fra il 20 e il 40 percento e

all'aumento dell'incapacità lavorativa, la cui causa ha portato all'invalidità,

era assicurata almeno al 40 percento;

c. è diventata invalida quando era minorenne (art. 8 cpv. 2 della Legge

federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni

sociali, LPGA) e pertanto all'inizio dell'attività lucrativa presentava

un'incapacità lavorativa fra il 20 e il 40 percento e all'aumento

dell'incapacità lavorativa, la cui causa ha portato all'invalidità, era

assicurata almeno al 40 percento.

Art. 16 Ammontare della rendita d'invalidità

1.

L'ammontare della rendita d'invalidità si basa sulle indicazioni

riportate nel Piano di previdenza.

2.

Le rendite d'invalidità dipendono dal grado d'invalidità. Un

grado d'invalidità pari

=> al 70% e più dà diritto a una rendita intera;

=> del 60% almeno, ma inferiore al 70%, dà diritto a tre quarti

di rendita;

=> del 50% almeno, ma inferiore al 60%, dà diritto a mezza

rendita;

=> del 40% almeno, ma inferiore al 50%, dà diritto a un quarto di

rendita;

=> inferiore al 40% non dà alcun diritto.

Art. 18 Inizio e fine del diritto alle prestazioni

1.

L'obbligo di prestazione inizia al termine del periodo d'attesa

stabilito nel Piano di previdenza, tuttavia non prima che siano terminati

eventuali versamenti dell'assicurazione d'indennità giornaliera, la quale è

finanziata per metà almeno dall'azienda affiliata e versa almeno l'80 percento

del salario perso.

2.

Il diritto alle prestazioni si estingue se il grado d'invalidità

è inferiore al 40%, al più tardi tuttavia al decesso della persona assicurata.

Nel caso delle persone assicurate assoggettate alla previdenza obbligatoria ai

sensi dell'art. 2 cpv. 3LPP o che continuano la previdenza a titolo facoltativo

ai sensi dell'art. 47 cpv. 2 LPP, il diritto alla rendita d'invalidità si

estingue al più tardi al raggiungimento dell'età di pensionamento.

(…).

Sezione 4 Disposizioni comuni

Art. 25 Coordinamento

1.

La fondazione riduce le prestazioni per i superstiti e

d'invalidità nella misura in cui, aggiunte ad altri redditi conteggiabili,

superano il 90 per cento del guadagno presumibilmente perso.

2.

Sono considerati redditi conteggiabili le prestazioni di natura

e scopo affine che vengono versate alla persona avente diritto sulla base

dell'evento danneggiante, quali le rendite o le prestazioni in capitale al loro

valore di conversione in rendite provenienti da assicurazioni sociali e da

istituti di previdenza svizzeri ed esteri, ad eccezione degli assegni per

grandi invalidi, delle indennità per menomazioni dell'integrità e di

prestazioni analoghe. Ai beneficiari di prestazioni d'invalidità viene inoltre

computato il reddito di lavoro o il reddito sostitutivo conseguito o ancora

conseguibile.

3.

l redditi della vedova o del vedovo nonché quelli degli orfani

sono conteggiati insieme.

4.

L'avente diritto alle prestazioni deve informare la fondazione

in merito a tutti ì redditi conteggiabili.

5.

Se la situazione subisce cambiamenti fondamentali la fondazione

può in qualsiasi momento verificare i presupposti e l'entità di una riduzione e

adeguare le sue prestazioni.

8.

Inoltre la fondazione può ridurre proporzionalmente le sue

prestazioni d'invalidità e per i superstiti se

a. I'AVS/Al riduce, revoca o rifiuta le sue prestazioni, perché la

persona avente diritto ha cagionato il decesso o l'invalidità per colpa grave

oppure si oppone a un provvedimento d'integrazione dell'Al;

b. I'assicurazione contro gli infortuni o l'assicurazione militare

riduce, revoca o rifiuta una prestazione, perché l'avente diritto ha cagionato

l'evento assicurato per colpa grave;

c. l'assicurazione sociale estera riduce, revoca o rifiuta una

prestazione, perché l'avente diritto ha cagionato l'evento assicurato per colpa

grave.” (doc. 7/11)

Dal tenore di queste norme

emerge che il concetto di invalidità del disciplinamento regolamentare della

Fondazione convenuta coincide con quello della LPP e, quindi, della LAI. Non è

d’altra parte nemmeno prevista una regolamentazione divergente dell’art. 23

LPP, anzi l’art. 14 ne conferma i principi, ragione per cui la suesposta

giurisprudenza sviluppata su questa norma è in concreto applicabile (cfr. DTF

123.

V 262).

2.8

Ritenuto

come l’accertamento dell’esistenza della causalità materiale o temporale (ai

sensi della giurisprudenza sviluppata nell’ambito dell’art. 23 LPP; cfr.

consid. 2.4 e 2.6) tra le affezioni che hanno portato al riconoscimento del

diritto alla mezza rendita AI dal mese di ottobre 2017 e le patologie insorte

durante l’affiliazione alla Fondazione convenuta non rientra negli accertamenti

e nelle valutazioni degli organi dell’AI che nell’ambito della procedura

(dell’AI) erano determinanti per l’esame della pretesa alla rendita d’invalidità

e sui quali andava effettivamente deciso, a questo riguardo gli organi della

previdenza professionale possono esaminare i presupposti della pretesa

liberamente (cfr. consid. 2.5).

2.9

Dall’incarto

AI richiamato agli atti, per quanto qui d’interesse, emerge quanto segue.

2.9.1

A

seguito della domanda di prestazioni del 14 settembre 2010, con la quale

l’assicurato indicava quale danno alla salute unicamente i postumi somatici

dell’infortunio del 24 marzo 2010 (doc. AI pag. 12), l’Ufficio AI, dopo aver

interpellato i medici curanti, ha concluso che, a dipendenza delle

problematiche residue al bacino e agli arti, sulla base anche delle conclusioni

della __________, l’assicurato era da considerare completamente inabile al

lavoro dal momento dell’incidente. Nell’Annotazione 8 giugno 2011 in effetti il

dr. __________ del SMR, precisato che “allo stato attuale non vi sono

documentate patologie extra-infortunistiche con influsso sulla CL”, ha

concluso per un’inabilità lavorativa completa dal 25 marzo 2010 per le diagnosi

con influsso sulla capacità lavorativa di:

" (…)

Stato dopo Frattura acetabolare posteriore con lussazione

dell'anca sinistra su trauma da collisione

Stato dopo Frattura multiframmentaria dell'astragalo destro

Stato dopo Frattura con avulsione di piccoli frammenti ossei a

livello del margine postero-inferiore dell'osso cuboide destro

Stato dopo Frattura non dislocata di tipo Weber A del malleolo

laterale destro

Stato dopo Riposizione chiusa della lussazione posteriore

dell'anca sinistra il 24.03.2010

Stato dopo Osteosintesi parete posteriore con placche (02.04.2010)

Terapia conservativa per la frattura al piede destro” (doc. AI 34)

Ritenuto

come egli risultasse ancora in cura, l’Ufficio AI, con decisione del 28 ottobre

2011, gli ha riconosciuto una rendita intera d’invalidità “provvisoria”

dal 1. marzo 2011 (doc. AI 44).

Nel novembre 2011

l’amministrazione ha avviato una revisione della prestazione. Dal richiamo

della relativa documentazione, è risultato che la __________, con decisione su

opposizione del 6 luglio 2012, per i postumi dell’incidente del 24 marzo 2010, aveva

considerato l’assicurato nuovamente abile in un’attività idonea dal giugno

2011, con un conseguente grado di invalidità del 9% (doc. AI 54, 57 e 66). Sia

detto di transenna che tale decisione, inizialmente parzialmente riformata da

questo TCA con pronuncia dell’11 luglio 2013 (STCA 35.2012.64), è infine stata

integralmente confermata dal Tribunale federale mediante sentenza del 20

febbraio 2014 (STF 8C_671/2013).

Dagli atti è pure emerso

che dal 24 febbraio 2011 l’assicurato è stato preso in cura dal __________ di __________

(doc. AI pag. 137).

L’Ufficio AI ha quindi

interpellato l’ortopedico curante dr. __________ (per il quale l’assicurato era

abile al 50% in un’attività adeguata; cfr. certificato 21 giugno 2012, doc. AI

65), la curante dr.ssa __________, internista (doc. AI 79), il dr. __________

del __________, il quale, nel rapporto del 13 agosto 2012 (completato in data 2

gennaio 2013), posta la diagnosi invalidante di “Sindrome posttraumatica da

stress (F43.1)”, ha concluso ritenendo l’assicurato completamente inabile

(cfr. doc. AI 67, 75).

L’Ufficio AI ha quindi fatto

esperire una perizia psichiatrica dalla dr.ssa __________ del __________, la

quale, con referto 12 maggio 2015, posta la diagnosi invalidante di “Episodio

depressivo medio sviluppatosi da un disturbo da disadattamento (ICD 10 F 32.1),

in remissione completa” ha concluso che in qualsiasi attività lavorativa

l’assicurato era da considerare dal 24 febbraio 2011, data della presa a carico

al __________, inabile completamente, dal 18 giugno 2013 (interruzione della

presa a carico psichiatrica) nella misura del 50% e dal 28 aprile 2015

(valutazione peritale) nella misura del 20% (doc. AI 99).

Alla luce delle nuove

certificazioni dell’ortopedico curante (per il quale l’assicurato, a motivo

dell’artrosi post traumatica all’anca sinistra in esiti di osteosintesi

all’acetabolo, era nuovamente inabile in misura completa, doc. AI 106, 107),

l’amministrazione ha incaricato il dr. __________, specialista in reumatologia,

di peritare l’assicurato. Nella perizia del 1. giugno 2016 il dr. __________ ha

posto le diagnosi di:

" 7.1 con

ripercussioni sulla capacità lavorativa

• Coxalgia sinistra su/con:

o Incidente della circolazione del 24.03.2010 con lussazione e

frattura posteriore dell'anca sinistra

o Stato dopo riposizione chiusa il 24.03.2010

o Stato dopo osteosintesi parete posteriore sinistra con due

placche Matta il 02.04.2010

o Iniziale coxartrosi

• Moderata sindrome lombovertebrale su/con:

o Carico in ergonomico sulla I diagnosi.

7.2

senza ripercussioni sulla capacità lavorativa

• Stato dopo frattura dell'astragalo di ds il 24.03.2010

• Stato dopo frattura del piede ds trattato con scarpa di Allgöwer

il 24.03.2010

• Frattura con avulsione di piccoli frammenti ossei a livello del

margine postero-inferiore dell'osso cuboideo destro il 24.03.2010

• Ipertensione arteriosa trattata

• Episodio depressivo medio sviluppatosi da un disturbo di

disadattamento in remissione completa.”

e in merito alla capacità

lavorativa ha concluso:

" (…) Per

quanto concerne il precedente lavoro di operaio, che descriveremmo come

pesante, il paziente presenta un'inabilità lavorativa del 100% dal giorno

dell'incidente, 24.03.10, diverso è quanto concerne un'attività veramente

leggera, dove il paziente non debba sollevare più di 10kg, dove possa cambiare postura

di tanto in tanto, stare seduto per non più di un paio di ore, non debba

camminare per più di 100 metri o salire scale a pioli il paziente è abile in

maniera completa. Fa stato da questo punto di vista la visita di chiusura della

__________, che può anche essere usata come data della ripresa dell'abilità

lavorativa in ambito leggero fissata dal dr. __________ il 01.06.2011.

Ricordo che tale valutazione è stata oggetto di ricorso dalla

parte del paziente, il Tribunale Federale delle Assicurazioni ha poi dato

ragione alla __________.”

Richiesto sull’attività

adatta, nella quale aveva una capacità piena, si è così espresso:

" Un'attività

adeguata è quella dove il paziente possa cambiare a volte postura, dove non

debba stare seduto per più di 2 ore, dove non debba camminare per più di 100

metri, dove non debba stare in piedi continuamente per più di mezz'ora, dove

non debba lavorare in anteflessione o inginocchiato; dove non debba sollevare

ripetutamente pesi superiori ai 10 kg. Non presenta invece limitazioni per

quanto concerne lavori di precisione con gli arti superiori, è in grado qui

anche di eseguire lavori medio-pesanti, basta che possa stare seduto; in questi

lavori presenta una capacità del 100%.”

Il perito ha ancora

osservato che il paziente presentava “importanti discrepanze durante tutto

l'esame” e ha quindi condiviso il parere dei colleghi della Clinica di __________,

per i quali l’assicurato presentava un'importante esacerbazione soggettiva dei

dolori, rispetto ad un esame oggettivo blando (doc. AI 121).

Quanto

alla situazione psichiatrica, l’amministrazione

ha incaricato il __________ di una nuova valutazione peritale. Con referto 8

giugno 2016 la dr.ssa __________ del __________ ha posto la diagnosi con

ripercussioni sulla capacità di lavoro di “Episodio depressivo medio

sviluppatosi da di un disturbo da disadattamento (ICD 10 F 32.1), in remissione

incompleta”, concludendo quanto segue:

" Per quanto

riguarda la CL, si confermano le conclusioni della valutazione del 2015 ovvero

che nella sua precedente professione o in qualsiasi attività medico teorica la

capacità lavorativa per i soli aspetti psichiatrici sia nulla a partire dal

24.02.2011, data della presa a carico al __________ __________; successivamente

dal 18 giugno 2013 la capacità lavorativa risulta ridotta al 50% intesa come

orario ridotto (ovvero dalla data di interruzione della presa a carico

psichiatrica) e del 80% intesa come orario ridotto dal 28.04.2015.

Come casalingo non sono emerse difficoltà significative e quindi

la capacità lavorativa appare completa.

Il tentativo da parte della Sig.ra __________ di attivare

l'assicurato in un provvedimento di integrazione con un'iniziale accertamento

professionale si è scontrato a mio avviso con una resistenza rispetto ad una

sua attivazione in un assicurato che ormai da anni è uscito dal ritmo

produttivo e non per un peggioramento del quadro psichiatrico. La prognosi

appare incerta poiché egli gode da 4 anni di una rendita intera e vi è una

assente motivazione verso una ripresa lavorativa.” (doc. AI 122)

Alla luce di queste

conclusioni, visto il rapporto finale del 2 marzo 2017 del medico SMR dr. __________

- il quale ha condiviso le conclusioni peritali, e quindi, ammesse le diagnosi

con influsso sulla capacità lavorativa di “episodio depressivo medio

sviluppatosi da di un disturbo da disadattamento in remissione completa,

coxalgia sinistra su Incidente della circolazione del 24.03.2010 con

lussazione e frattura posteriore dell'anca sinistra sottoposta a riposizione

chiusa, esiti di osteosintesi della parete posteriore sinistra con due placche

Matta il 02.04.2010, moderata sindrome lombovertebrale”, concluso per

un’inabilità lavorativa in ogni attività dal 24 aprile 2010, ma una ripresa in

attività leggere adeguate di una capacità lavorativa del 50% dal 18 giugno 2013

e dell’80% dal 28 aprile 2015, ritenuta adeguata “un attività che permetta

all’assicurato di cambiare posizione, che non lo costringa a stare seduto per

più di due ore” (doc. AI 126) - l’amministrazione ha interpellato il

consulente professionale, il quale, con rapporto del 21 giugno 2017, appurata

la possibilità di reperire un’attività adeguata al suo stato di salute semplice

e ripetitiva da esercitare nella misura dell’80%, ha individuato le varie

attività esigibili e ha stabilito, mediante il consueto confronto dei redditi,

un grado di invalidità del 32% (doc. AI 129).

Di conseguenza

l’amministrazione, con decisione 11 settembre 2017, ha soppresso la rendita,

statuendo come segue:

" (…)

Esito degli accertamenti:

In novembre 2011 il nostro ufficio ha effettuato una revisione

d'ufficio.

Dalla documentazione medica acquisita all'incarto, con particolare

riferimento alla perizia esperita __________, risulta che lo stato di salute

dell'assicurato ha beneficiato di un miglioramento, il quale gli ha comportato

una capacità al lavoro del 50% in attività adeguate dal 18.06.2013 al

27.04.2015

e dell'80% sempre in attività adeguate dal 28.04.2015 in avanti.

Nell'abituale attività lavorativa la totale incapacità al lavoro continua.

A tale proposito abbiamo provveduto ad effettuare il raffronto dei

redditi per determinare il grado d'invalidità dal 28.04.2015 in avanti.

Riconoscendo che il confronto dei redditi dovrebbe avvenire

nell'anno 2017, non avendo i dati statistici aggiornati, si effettua il calcolo

per l'anno 2015.

Salario da valido

Al momento dell'insorgenza del danno alla salute l'assicurato era

iscritto in disoccupazione alla ricerca di un'attività lavorativa, quindi per

determinare il reddito da valido si fa riferimento alle tabelle statistiche RSS

(tabella TA1 - attività semplici e ripetitive, valore mediano). L'assicurato

sarebbe pertanto stato in grado di percepire un salario annuo di fr. 66'945.-

per il 2015.

Salario da invalido

In conformità della vigente giurisprudenza, in considerazione del

fatto che la gamma di attività esigibili è piuttosto vasta, al fine di

determinare il reddito da invalido di un assicurato possibile far riferimento

ai rilevamenti statistici ufficiali (tabelle RSS), editi periodicamente

dall'Ufficio federale di statistica.

A seguito della vigente sentenza del TCA del 12 giugno 2006 e

delle indicazioni della Corte plenaria del Tribunale federale delle

assicurazioni è stata stabilita l'inapplicabilità dei valori regionali (tabella

TA13) che erano stati utilizzati finora.

La presente giurisprudenza impone quindi che il reddito da

invalido vada d'ora in poi determinato in applicazione dei valori nazionali

(tabella TA1). Utilizzando i dati forniti dalla citata tabella elaborata

dall'Ufficio federale di statistica l'assicurato nel 2015 avrebbe potuto

realizzare un salario annuo di fr. 66'945 (attività semplici e ripetitive,

valore mediano).

Su quest'importo può essere operata una riduzione fino ad un

massimo del 25% ad assicurati che, a causa della particolare situazione

personale e professionale, non possono mettere a frutto la loro capacità di

guadagno residua e che pertanto non riescono a raggiungere il livello medio dei

salari sul mercato.

Con una capacità al lavoro dell'80% e con diminuzione del 15% per

attività leggere e altri fattori di riduzione, il salario da invalido è di fr.

45'523.--.

Grado d'invalidità

Dal raffronto fra il reddito da valido (66'945) e quello da

invalido (45'523) risulta una perdita di guadagno del 32%.

Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40%, il diritto alla

rendita non esiste.

Misure d'ordine professionale, volte al conseguimento di una

qualifica di base, non risultano attuabili.

Si resta a disposizione, su specifica richiesta, per un aiuto al

collocamento.

Decidiamo pertanto:

La soppressione della rendita è effettiva dalla fine del mese che

segue l'intimazione della decisione.” (doc. A)

Il ricorrente ha contestato

questa decisione di fronte al TCA, il quale, mediante pronuncia dell’8 giugno

2018.

- cresciuta incontestata in giudicato e quindi vincolante - ha condiviso

la necessità di effettuare un’ulteriore e più approfondita valutazione

psichiatrica, annullando quindi la decisione contestata e rinviando l’incarto

all’Ufficio AI per espletare ulteriori accertamenti psichiatrici (inc. STCA

32.2017.168). Secondo il TCA, se di principio andavano confermate le

conclusioni tratte dalla perizia psichiatrica dell’8 giugno 2016 della dr.ssa __________

del __________ – per la quale per la diagnosi con influsso sulla capacità

lavorativa di “Episodio depressivo medio sviluppatosi da un disturbo da

disadattamento (ICD 10 F 32.1), in remissione incompleta”, andava

confermata la valutazione del 2015 e, quindi, la conclusione per cui nella sua

precedente professione o in qualsiasi attività idonea, la capacità lavorativa,

per i soli aspetti psichiatrici, era da considerare nulla a partire dal 24

febbraio 2011, data della presa a carico al __________, del 50% dal 18 giugno

2013.

(ovvero dalla data di interruzione della presa a carico psichiatrica) e in

seguito, dal 28 aprile 2015, dell’80% (doc. AI 122) – alla luce del certificato

del 25 ottobre 2017 dello psichiatra curante (per il quale l’assicurato, che

dopo l’infortunio del marzo 2010 aveva sviluppato “nel tempo” “una

forte sintomatologia ansiosa, secondaria al trauma dell'incidente”, negli ultimi

mesi aveva fatto segnare “un progressivo peggioramento del suo stato di

salute, con una riesacerbazione ansiosa e depressiva, sicuramente legata a

situazioni spiacevoli avvenute nel suo contesto famigliare” con una

conseguente inabilità completa, doc. D) -, anche tenuto conto del parere del

dr. __________, psichiatra del SMR (cfr. l’Annotazione 7 novembre 2017, doc.

VII/2), era necessario procedere ad una valutazione di decorso tramite il __________,

apparendo ipotizzabile un’evoluzione delle condizioni psichiche

verosimilmente antecedente alla decisione contestata.

Per quanto concerneva invece

l’aspetto somatico, secondo il TCA la documentazione medica prodotta

dall’assicurato e in particolare le certificazioni del dr. __________ e della

dr.ssa __________ non permettevano di scostarsi dalle motivate e approfondite

conclusioni peritali del dr. __________ - per il quale, poste le diagnosi con

ripercussioni sulla capacità lavorativa di Coxalgia sinistra, Moderata

sindrome lombovertebrale, se l’assicurato era da considerare inabile nel precedente

lavoro di operaio dal giorno dell'incidente, in un’attività adatta leggera, vale

a dire rispettosa delle limitazioni funzionali elencate, egli era da

considerare abile in maniera completa dalla data della visita di chiusura della

__________ - alla cui valutazione, rispecchiante tutti i criteri di

affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza, andava attribuita

forza probatoria piena ai sensi della giurisprudenza, avendo fondato le sue conclusioni su indagini

approfondite e essendo giunta a risultati concludenti, e non sussistendo indizi

concreti che ne mettano in causa la credibilità (cfr. STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008). Questo anche sulla base delle accurate prese di posizione del

medico SMR del 6 e 7 novembre 2017 e 8 gennaio 2018

(cfr. VII/1 e 2, XV/1). Secondo il

TCA le certificazioni dell’ortopedico curante dr. __________, in assenza

di nuovi reperti radiografici, e di correlazioni clinico-strumentali, quindi di

nuove diagnosi di certezza codificate secondo ICD, non erano in grado di

modificare le conclusioni tratte dal dr. __________ nella perizia del 1. giugno

2016.

Non emergendo quindi dalla documentazione prodotta una sostanziale modifica dello stato di salute

rispetto alla valutazione peritale, per quanto concerneva l’aspetto somatico

la situazione appariva sufficientemente chiarita sulla base dell’approfondita e

ben motivata perizia del dr. __________ che aveva concluso per un’abilità

completa in attività idonee (dal 1 giugno 2011), osservato altresì che le

conclusioni del dr. __________ si erano allineate a quelle tratte dalla __________

(cfr. da 68 e 115 atti SUVA).

Il TCA ha quindi annullato

la decisione impugnata ritenendo necessario approfondire l’aspetto

psichiatrico, non invece quello somatico.

2.9.2

Alla luce del rinvio statuito dal

TCA, l’amministrazione ha fatto eseguire una nuova valutazione psichiatrica dal

__________, il quale, con perizia del 19 dicembre 2018, posta quale diagnosi invalidante

quella di “Episodio depressivo di media gravità (F32.1)”, ha espresso

le considerazioni seguenti:

" Dopo la

precedente valutazione psichiatrica il decorso dell'episodio depressivo allora

diagnosticato è rimasto stabile fino a settembre 2017 quando, soprattutto dopo

il decesso dello suocero a cui era molto legato, preceduto di alcuni mesi dalla

morte e padre, l'assicurato ha iniziato a manifestare deflessione timica,

chiusura, abreazioni emotive, irritabilità e disturbi del sonno con incubi.

Dopo la dimissione __________ di __________ del novembre 2018, il cui quadro

all'ingresso era sovrapponibile a quanto apprezzato nel primo colloquio

peritale, è rimasto sostanzialmente invariato nonostante ormai da più di un

mese fosse stata introdotta una nuova molecola antidepressiva. L'assicurato

continua a riferire momenti di angoscia in cui compare irritabilità e disforia

anche in famiglia.”

In merito alla

capacità lavorativa ha quindi concluso:

" 8.1 CL

nell'attività abituale ed adeguata

A partire dal settembre 2017, a causa di una recrudescenza

depressiva che ha riportato il quadro sui livelli di gravità media dell'unico

episodio depressivo mai in precedenza andato completamente incontro a

remissione, si stima una CL del 50% in ogni attività (orario ridotto) per

motivi psichiatrici. In precedenza invece la CL era sovrapponibile a quanto

valutato dalla Dr.ssa __________ nella sua perizia del maggio 2015.

8.2

CL in attività assimilabile a quella di casalinga

Anche nella gestione delle attività domestiche l'assicurato, che

pure qualche volta riferisce di prepararsi da mangiare e di fare minimi

lavoretti di manutenzione compatibilmente con le limitazioni somatiche,

necessita di essere stimolato dalla moglie e aiutato dai figli nella gestione

della burocrazia. La limitazione nelle attività domestiche ä stimabile sul

piano medico teorico in un 20% (CL 80%).

8.3

Provvedimenti sanitari e terapie con ripercussione sulla CL

Non ritengo che misure di reintegrazione professionale potrebbero

migliorare la capacità lavorativa dell'assicurato mentre, attraverso

l'implementazione di una farmacoterapia antidepressiva 6 molto probabile che

l'assicurato possa ottenere un miglioramento del quadro clinico valetudinario

nell'arco di 12 mesi e con esso un ripristino di una CL dell'80% pari a quanto

stimato dal precedente perito.

8.4

Domande inerenti il caso specifico

8.4.1

Revisione

Rispetto alla situazione documentata agli atti nella perizia del

maggio 2015 e del giugno 2016 della Dr.ssa __________, soltanto a partire dal

settembre 2017 si è assistito ad un peggioramento del quadro clinico

valetudinario. Sono da allora soddisfatti i criteri per porre diagnosi di un

episodio depressivo di media gravità che hanno un impatto negativo sul

funzionamento lavorativo dell'assicurato stimabile al massimo in un 50% in ogni

attività.” (doc. AI pag. 508)

Sulla base di questa

valutazione, fatta integralmente propria dal SMR nella valutazione del 30

gennaio 2019 (doc. AI pag. 509), interpellato il consulente professionale che

ha proceduto al confronto dei redditi stante una capacità lavorativa del 50% in

attività adeguate dal settembre 2017, l’Ufficio AI, con decisione del 29 aprile

2019, ha attribuito una mezza rendita d’invalidità dal 1. ottobre 2017 (grado

invalidità del 58%), come segue:

" Esito

degli accertamenti:

A seguito della sentenza del Tribunale cantonale delle

assicurazioni (TCA) dell'08.06.2018 la decisione dell'11.09.2017 di

soppressione della rendita d'invalidità con effetto 01.11.2017 è stata

annullata e gli atti retrocessi al nostro Ufficio per effettuare ulteriori

accertamenti, qui di seguito vengono esposti gli accertamenti del caso:

Dalla documentazione medica acquisita all'incarto, con particolare

riferimento alla perizia esperita al __________, risulta che lo stato di salute

dell'assicurato ha beneficiato di un miglioramento, il quale gli ha comportato

dal 18.06.2013 al 27.04.2015 una capacità al lavoro del 50% in attività

adeguate mentre nell'attività abituale era presente una totale incapacità al

lavoro. Dal 28.04.2015 al 31.08.2017 era presente una capacità al lavoro

dell'80% in attività adeguate mentre nell'attività abituale era presente una

totale incapacità al lavoro. Dal 01.09.2017 è presente una capacità al lavoro

del 50% in attività adeguate mentre nell'attività abituale la totale incapacità

al lavoro continua.

A tale proposito abbiamo provveduto ad effettuare il raffronto dei

redditi per determinare il grado d'invalidità dal 01.09.2017 in avanti.

Riconoscendo che il confronto dei redditi dovrebbe avvenire

nell'anno 2017, non avendo i dati statistici aggiornati, si effettua il calcolo

per l'anno 2016.

Salario da valido

Al momento dell'insorgenza del danno alla salute l'assicurato era

iscritto in disoccupazione alla ricerca di un'attività lavorativa, quindi per

determinare il reddito da valido si fa riferimento alle tabelle statistiche RSS

(tabella TA1 - attività semplici e ripetitive, valore mediano). L'assicurato

sarebbe pertanto stato in grado di percepire un salario annuo di Fr. 67148 per

il 2016.

Salario da invalido

In conformità della vigente giurisprudenza, in considerazione del

fatto che la gamma di attività esigibili è piuttosto vasta, al fine di

determinare il reddito da invalido di un assicurato possibile far riferimento

ai rilevamenti statistici ufficiali (tabelle RSS), editi periodicamente

dall'Ufficio federale di statistica.

A seguito della vigente sentenza del TCA del 12 giugno 2006 e

delle indicazioni della Corte plenaria del Tribunale federale delle

assicurazioni è stata stabilita l'inapplicabilità dei valori regionali (tabella

TA13) che erano stati utilizzati finora.

La presente giurisprudenza impone quindi che il reddito da

invalido vada d'ora in poi determinato in applicazione dei valori nazionali

(tabella TA1). Utilizzando i dati forniti dalla citata tabella elaborata

dall'Ufficio federale di statistica l'assicurato nel 2016 avrebbe potuto

realizzare un salario annuo di Fr. 67'148 (attività semplici e ripetitive,

valore mediano). Su quest'importo può essere operata una riduzione fino ad un

massimo del 25% ad assicurati che, a causa della particolare situazione personale

e professionale, non possono mettere a frutto la loro capacità di guadagno

residua e che pertanto non riescono a raggiungere il livello medio dei salari

sul mercato.

Con una capacità al lavoro del 50% e con diminuzione del 15% per

attività leggere e altri fattori di riduzione, il salario da invalido è di Fr.

28'538.--.

Grado d'invalidità

Dal raffronto fra il reddito da valido (67'148) e quello da

invalido (28'538) risulta una perdita di guadagno del 58%.

Di conseguenza non è più giustificata l'erogazione di una rendita

intera d'invalidità.

Misure d'ordine professionale, volte al conseguimento di una

qualifica di base, non risultano attuabili.

Si resta a disposizione, su specifica richiesta, per un aiuto al

collocamento.

Decidiamo pertanto:

Dal 01.10.2017 l'assicurato ha diritto ad una mezza rendita

d'invalidità con un grado del 58%. (…)” (doc. AI pag. 532)

La prestazione è in

seguito stata confermata dopo una revisione effettuata nel febbraio 2020

(comunicazione del 22 maggio 2020, doc. AI pag. 586).

Alla luce dell’attribuzione

di una mezza rendita AI anche dopo il 1. ottobre 2017, l’assicurato si è quindi

rivolto alla fondazione convenuta, postulando il versamento di una rendita LPP

anche dopo il 31 ottobre 2017. Visto il diniego da parte della Fondazione,

l’interessato ha adito la presente Corte.

2.10

Come

accennato (cfr. consid. 2.4 e 2.6), secondo la giurisprudenza federale,

affinché un istituto di previdenza sia tenuto a versare una prestazione

d’invalidità, l’incapacità di lavoro che la motiva deve essersi manifestata in

misura rilevante (almeno del 20%) ancora durante l’affiliazione presso

quell’istituto e deve inoltre sussistere fra detta incapacità e l’invalidità

uno stretto nesso materiale e temporale.

Dalle

risultanze mediche sopra esposte (cfr. consid. 2.9) risulta che l’attore soffre

di diverse patologie: somatiche (esiti postinfortunistici quali il trauma al

bacino e la frattura al piede destro) e psichiatriche (episodio depressivo di

media gravità F32.1).

Occorre

quindi stabilire per quali di queste affezioni alla salute e per la relativa

inabilità lavorativa la Fondazione potrebbe essere chiamata a versare una

rendita LPP.

Di

transenna sia ricordato nuovamente che l’assicurato è stato assicurato presso

la Fondazione convenuta nel periodo in cui egli ha percepito le indennità

giornaliere di disoccupazione, vale a dire dal 1. dicembre 2008 al 26 marzo

2010.

(doc. 7/1, 7/2 e 7/3), e quindi anche nel momento in cui egli è stato vittima

dell’incidente automobilistico del 24 marzo 2010. Del resto la Fondazione,

conformemente a quanto stabilito dall’AI mediante la decisione del 28 ottobre

2011.

(in base alla quale l’assicurato a dipendenza delle affezioni somatiche

conseguenti all’incidente del 24 marzo 2010 era inabile in misura completa in

ogni attività dal giorno dell’incidente; doc. AI 44), gli ha pure riconosciuto

una rendita intera di invalidità, versatagli quindi, tenuto conto della

sovrassicurazione, dal 1. aprile 2012 (doc. 7/1, 4, 5, 7). La prestazione

d’invalidità è quindi stata soppressa dalla Fondazione convenuta a far tempo

dal 1. novembre 2017, a seguito delle conclusioni cui era giunta l’AI con la

decisione (poi annullata dal TCA mediante pronuncia dell’8 giugno 2018) dell’11

settembre 2017 (facente testo di una ritrovata abilità lavorativa completa in

attività adeguate per motivi somatici e di un’inabilità del 20% per motivi

psichici e un conseguente grado di invalidità, non pensionabile, del 32%; cfr.

doc. AI e sopra per esteso al consid. 2.9.1).

In

concreto, osservato che affinché la Fondazione sia nuovamente tenuta a versare

una prestazione d’invalidità a far tempo dal 1. novembre 2017 (analogamente

all’AI che, mediante decisione del 29 aprile 2019, dal mese di ottobre 2017 ha

riconosciuto all’assicurato il diritto a una mezza rendita in sostituzione

della prestazione intera versata sino a quel momento) occorre che l’incapacità

di lavoro che la motiva deve essersi manifestata in misura rilevante (almeno

del 20%) in un momento in cui l’attore era ancora assicurato presso la

Fondazione (ovvero fino al 26 marzo 2010, momento in cui egli ha terminato di

percepire le indennità di disoccupazione; cfr. l’art. 1 del Regolamento della

fondazione, doc. XXV/1 e consid. 2.7), questo Tribunale rileva quanto segue.

2.10.1

Incontestatamente

le diagnosi somatiche tuttora presenti e attestate dal rapporto SMR del

31.

gennaio 2019 (“Coxalgia sinistra su incidente della circolazione del 24

marzo 2010 con lussazione e frattura posteriore dell’anca sinistra sottoposta a

riposizione chiusa, Esiti di osteosintesi della parete posteriore sinistra con

due placche il 2 aprile 2010, Moderata sindrome lombovertebrale”, doc. AI

pag. 510) costituiscono affezioni insorte in relazione all’incidente della

circolazione del marzo 2010 e alle lesioni ivi riportate (segnatamente le

fratture all’anca sinistra, all'astragalo destro, all'osso cuboide destro, al

malleolo laterale del piede destro; cfr. in esteso l’annotazione del SMR dell’8

giugno 2011, doc. AI pag. 102 e sopra al consid. 2.9.1), e, quindi, durante

l’affiliazione dell’attore alla Fondazione.

Per

l’invalidità riconducibile a queste patologie, nella misura in cui essa

giustifichi il diritto ad una rendita d’invalidità, la Fondazione è quindi, di

principio, tenuta a corrispondere una rendita LPP. Del resto la convenuta non

contesta tale circostanza.

Questo

Tribunale, per i motivi che seguono, tutto ben considerato e viste le

risultanze mediche sopra riportate (cfr. consid. 2.9), deve constatare che se la

rendita intera concessa dall’AI dal marzo 2011, mediante la decisione del 28

ottobre 2011, era motivata esclusivamente da tali affezioni somatiche (cfr.

consid. 2.9.1), la mezza rendita AI riconosciuta con provvedimento del 29

aprile 2019 con effetto dal mese di ottobre 2017, a seguito della revisione

della prestazione intrapresa nel novembre 2011, non è invece motivata dalle stesse,

ma esclusivamente dall’inabilità causata dalle affezioni psichiatriche (cfr.

consid. 2.9.2).

Come

è stato dianzi illustrato (cfr. consid. 2.9.1), nell’ambito della revisione

avviata nel novembre 2011, l’Ufficio AI ha dato mandato al dr. __________,

reumatologo, di effettuare una perizia reumatologica al fine di valutare

l’evoluzione delle affezioni lamentate dall’assicurato e dei relativi effetti

sulla capacità lavorativa. Nella perizia del 1. giugno 2016 il dr. __________,

poste le diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “Coxalgia

sinistra, Iniziale coxartrosi, Moderata sindrome lombovertebrale”, aveva

giudicato l’assicurato inabile in misura completa nel precedente lavoro di

operaio, e meglio dal giorno dell'incidente del 24 marzo 2010. Per contro, in un'attività

leggera, rispettosa delle limitazioni funzionali elencate, egli era da

considerare abile in maniera completa, addirittura già a far tempo dalla visita

di chiusura della __________ del 1. giugno 2011 (doc. AI 121). Queste

conclusioni sono tate condivise pienamente dal medico SMR nel rapporto finale

del 2 marzo 2017 nel quale è stato quindi ammesso l’intervento di un miglioramento

delle condizioni dal punto di vista somatico (doc. AI 126).

L’intervento

di un miglioramento delle condizioni somatiche con una conseguente inabilità

lavorativa completa nell’attività svolta di operaio, ma un’abilità lavorativa

piena in attività leggere adeguate, è stato confermato anche da questo TCA

nella pronuncia, cresciuta in giudicato e per questo vincolante, dell’8 giugno

2018.

Come esposto al consid. 2.9.1, questa Corte infatti, valutate le

certificazioni del curante ortopedico dr. __________, sulla base anche di

quanto osservato dal dr. __________ del SMR (cfr. l’annotazione del 6 novembre

2017.

per il quale in sostanza quanto allegato dal dr. __________, in assenza di

nuovi reperti radiografici, e di correlazioni clinico-strumentali, quindi di

nuove diagnosi certe codificate secondo ICD, non era in grado di modificare le

conclusioni della perizia del dr. __________ e del rapporto finale del 2 marzo 2017

relativamente agli aspetti somatici; doc. VII e XV/1 inc. 32.2017.168; cfr.

anche le annotazioni 7 novembre 2017 e 8 gennaio 2018), ha concluso che tali certificazioni

(e del resto anche lo scritto della dr.ssa __________ del 6 ottobre 2017) non

permettevano di scostarsi dalle motivate e approfondite conclusioni peritali

del 1. giugno 2016 del dr. __________, alla cui valutazione andava prestata integrale

adesione.

Di

conseguenza, appare evidente che la mezza rendita d’invalidità riconosciuta

dall’AI a far tempo dal 1. ottobre 2017 sulla base degli ulteriori accertamenti

(psichiatrici) effettuati a seguito della pronuncia di rinvio del TCA dell’8

giugno 2018, mediante decisione del 29 aprile 2019, è motivata da un’inabilità

lavorativa essenzialmente psichiatrica, considerato come -diversamente che per

le affezioni somatiche (per le quali era data una ritrovata capacità lavorativa

completa in attività leggere adeguate in base alla perizia del dr. __________)

- la perizia del __________ fatta eseguire dall’Ufficio AI aveva accertato l’intervento

di un peggioramento a livello psichiatrico a far tempo dal settembre 2017 con un’inabilità

lavorativa del 50% per motivi psichiatrici in ogni attività (con conseguente

grado di invalidità del 58%; doc. AI pag. 532; cfr. consid. 2.9.2).

Tale

prestazione, poi confermata anche dopo la revisione effettuata nel febbraio

2020.

(cfr. comunicazione del 22 maggio 2020, doc. AI pag. 586), è quindi stata

erogata unicamente a dipendenza delle sole problematiche psichiatriche, non

invece per quelle somatiche.

D’altra

parte, se è vero che, come sostanzialmente addotto dall’interessato nella sua

petizione, egli è tuttora sofferente anche sul piano somatico in relazione alle

conseguenze dell’incidente automobilistico del marzo 2010, tuttavia va

osservato che le affezioni somatiche di cui egli soffre, in base agli

accertamenti effettuati dall’AI e giudicati attendibili da questo Tribunale

(cfr. la STCA 32.2017.168 dell’8 giugno 2018), non sono tali da giustificare, da

sole, una rendita di invalidità AI (e di conseguenza della LPP) quantomeno

oltre il mese di settembre 2017.

In

effetti, in base alle pertinenti conclusioni del perito dr. __________, a far

tempo dal giugno 2011 l’assicurato andava sì considerato completamente inabile

nella sua professione esercitata in precedenza, ma abile in misura totale in

attività leggere e adeguate, ossia compatibili con le limitazioni descritte

dallo specialista (doc. AI 121; cfr. sopra al consid. 2.9.1).

Ora,

volendo considerare tale inabilità lavorativa singolarmente, vale a dire

indipendentemente da quella motivata dalle affezioni psichiatriche, dalla

stessa non deriverebbe un grado di invalidità pensionabile. In effetti, procedendo

al confronto dei redditi, sulla base dei dati salariali determinati in

occasione della decisione del 29 aprile 2019 (cresciuta incontestata in

giudicato; cfr. in esteso al consid. 2.9.2), per determinare il reddito da

valido, considerato come al momento dell'insorgenza del danno alla salute

l'assicurato era iscritto in disoccupazione, occorre riferirsi alle tabelle

statistiche RSS (tabella TA1 - attività semplici e ripetitive, valore mediano),

ammettendo quindi un salario annuo di fr. 67'148.- per il 2016.

Per

quanto riguarda il salario da invalido, facendo pure riferimento ai rilevamenti

statistici ufficiali (tabelle RSS), e, quindi, ai valori nazionali (tabella

TA1), nel 2016 l’assicurato avrebbe potuto realizzare il medesimo salario annuo

di fr. 67'148 (attività semplici e ripetitive, valore mediano). Considerata una

capacità lavorativa completa in tali attività, operata una riduzione del 15% per

tener conto della necessità di effettuare solo attività leggere e altri fattori

di riduzione (riduzione che secondo la giurisprudenza può essere riconosciuta

ad assicurati che, a causa della particolare situazione personale e

professionale, non possono mettere a frutto la loro capacità di guadagno

residua e che pertanto non riescono a raggiungere il livello medio dei salari

sul mercato), come ammessa dall’Ufficio AI nella decisione del 29 aprile 2019,

il salario da invalido ammonterebbe a fr. 57'075.80. Dal raffronto fra il

reddito da valido (67'148) e quello da invalido (57'075.80) risulterebbe una

perdita di guadagno del 15%. Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40%, il

diritto alla rendita non esisterebbe.

A

titolo abbondanziale va detto che il risultato non cambierebbe nemmeno qualora

volessimo ammettere sul salario da invalido una riduzione nella percentuale

massima consentita dalla giurisprudenza del 25%. In questo caso infatti al

salario da valido di fr. 67'148 sarebbe da raffrontare un reddito da invalido

di fr. 50'361 e ne risulterebbe una perdita di guadagno del 25%, comunque

insufficiente per l’attribuzione di una rendita.

Da

quanto precede bisogna concludere che a dipendenza dell’inabilità lavorativa da

ricondurre alle affezioni somatiche successive all’incidente del 24 marzo 2010 di

cui soffre l’attore, e per le conseguenze delle quali deve di principio

rispondere la Fondazione convenuta, anche volendole considerare a sé stanti, ricordato

che per il riconoscimento di prestazioni ai sensi degli artt. 23 e 24 LPP è

necessario un grado d’invalidità di almeno il 40%, non vi è più diritto ad

alcuna rendita di invalidità della previdenza professionale.

Di

conseguenza, dopo il 31 ottobre 2017, momento a partire dal quale in base agli

accertamenti dell’AI non era più dato un grado di invalidità superiore al 40% a

dipendenza delle affezioni somatiche postinfortunistiche, l’attore non ha più

diritto ad alcuna rendita d’invalidità LPP.

2.10.2

Per

quanto riguarda il danno alla salute psichica, sulla base di un’attenta

valutazione degli atti all’inserto, questo TCA, secondo il grado di

verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle

assicurazioni sociali (fra le tante: DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221; 129 V

177.

consid. 3 pag. 181; 126 V 353 consid. 5b pag. 360), deve concludere

che tale danno è insorto dopo il termine (26 marzo 2010) dell’affiliazione

dell’attore alla Fondazione.

In

effetti, dagli atti dell’incarto AI non risulta che un medico (specialista e

non), prima di tale data, abbia fatto anche il benché minimo accenno ad una

problematica extra somatica. Nemmeno l’assicurato ne ha fatto menzione alcuna

in sede di presentazione della domanda di prestazioni del 14 settembre 2010,

nella quale ha indicato esclusivamente le problematiche somatiche successive ai

traumi riportati in occasione dell’incidente del 24 marzo 2010 (doc. AI pag.

12). Neanche nei rapporti medici raccolti in evasione della domanda di

prestazioni, segnatamente nel certificato del 14 ottobre 2010 del dr. __________

rispettivamente in quello della curante dr.ssa __________ del 23 ottobre 2010,

viene fatta menzione di problematiche psichiche (doc. AI pag. 37 e 65).

Il

primo, peraltro vago, riferimento ad una problematica extra somatica,

quantunque manifestamente non ancora con valenza patologica e tantomeno

invalidante, viene fatto dall’assicurato di fronte al SMR il 27 ottobre 2010

laddove menziona un peggioramento dell’umore (“…il tono dell’umore si sta a

tratti deflettendo verso il polo negativo a causa della patologia e della

mancanza di un’attività lavorativa”; doc. AI pag. 77).

Del

resto, come esposto, l’attribuzione della rendita di invalidità intera a far

tempo dal 1. marzo 2011 è stata attribuita, mediante decisione del 28 ottobre

2011, esclusivamente sulla base dell’inabilità lavorativa completa causata

dalle sole affezioni somatiche (segnatamente “Stato dopo Frattura acetabolare

posteriore con lussazione dell'anca sinistra su trauma da collisione, stato

dopo Frattura multiframmentaria dell'astragalo destro, stato dopo Frattura con

avulsione di piccoli frammenti ossei a livello del margine postero-inferiore

dell'osso cuboide destro, stato dopo Frattura non dislocata di tipo Weber A del

malleolo laterale destro, stato dopo Riposizione chiusa della lussazione

posteriore dell'anca sinistra il 24.03.2010, stato dopo Osteosintesi parete

posteriore con placche (02.04.2010),

Terapia conservativa per la

frattura al piede destro”; cfr. annotazione SMR 8 giugno 2011, doc. AI 34),

come ben si evince dal rapporto SMR dell’8 giugno 2011, nel quale il dr. __________

ha espressamente precisato che “allo stato attuale non vi sono documentate

patologie extra-infortunistiche con influsso sulla CL” (doc. AI 34 e 40;

cfr. consid. 2.9.1).

È

solo nell’ambito della revisione della prestazione avviata nel novembre 2011

che è emersa l’esistenza di problematiche psichiatriche, e meglio sulla base

del certificato 27 aprile 2011 con i quali i medici del __________ di __________

hanno certificato di avere in cura l’assicurato dal 24 febbraio 2011 (doc. AI

pag. 137), vale a dire a quasi un anno di distanza dalla fine

dell’assicurazione presso la convenuta.

Come

già anticipato (cfr. consid. 2.6), relativamente al presupposto della

connessione materiale va detto che per la giurisprudenza lo stesso può anche

essere dato se l’incapacità al lavoro durante il periodo assicurativo è causata

da problemi somatici, mentre che l’invalidità che origina il diritto

alla rendita dell’assicurazione invalidità (e se del caso della previdenza

professionale) è motivata da problemi psichici. Requisito necessario (ma

non sufficiente) è tuttavia che il danno psichico si sia manifestato già

durante il rapporto di previdenza e abbia chiaramente e in modo deciso

contribuito all’evoluzione della malattia rispettivamente sia indissolubilmente

legato col danno somatico e abbia causato un’incapacità lavorativa di rilievo

(in argomento Hürzeler, op. cit., ad art. 23 n. 24 pagg. 350-351).

Nella

fattispecie dagli atti all’inserto bisogna dedurre che il danno psichico legato

alle diagnosi poste dai sanitari del __________, e meglio la “sindrome

post-traumatica da stress F43.1” diagnosticata la prima volta dallo stesso __________

con la presa a carico dal febbraio 2011 (doc. AI pag. 197) ed evoluta in

seguito in “Episodio depressivo medio sviluppatosi da un disturbo da

disadattamento ICD10 F 32.1” (doc. AI pag. 247), non si è manifestato già

durante il rapporto di previdenza. Non risulta in effetti che durante il

periodo in cui l’attore era assicurato alla Fondazione sia stata mai posta una

diagnosi psichiatrica e men che meno che sia stata attestata una qualsivoglia

inabilità lavorativa a motivo di una diagnosi psichiatrica.

Ai

fini della valutazione dello stato psichico nell’ambito della revisione della

prestazione avviata nel novembre 2011, sono state allestite due perizie

psichiatriche da parte del __________. Nella prima, del 12 maggio 2015, la dr.__________

del __________, poste le diagnosi di “Episodio depressivo medio sviluppatosi

da un disturbo da disadattamento ICD10 F 32.1, in remissione completa”, in

merito all’anamnesi psicopatologica, si è espressa, tra l’altro, come segue:

" (…) L'assicurato

nega antecedenti psichiatrici maggiori fino al febbraio del 2011 quando inizia

la presa a carico presso il __________ di __________ su invio

della sua Dr.ssa curante, __________.

Il 24.03.2010 ha un infortunio della circolazione con uno scontro

frontale mentre era alla guida della sua auto con un'altra auto. A seguito

dell'incidente riporta una lussazione e frattura posteriore acetabolare a

sinistra e una frattura del telo/piede destro con coinvolgimento

dell'articolazione dell'osso navicolare, strappo osseo all'osso cuboide. Viene

quindi ricoverato in urgenza dove si procede alla stabilizzazione della

situazione e all'intervento di osteosintesi all'anca sinistra e una terapia

conservativa per le fratture al piede destro. L'assicurato quindi

nell'aprile/maggio 2010 viene ricoverato presso la Clinica di __________ dalla

quale viene dimesso in buone condizioni fisiche generali e in uno stato di

compensa cardiocircolatorio.

Agli atti risulta che l'assicurato continua a riferire la

persistenza di dolori a carico dell'anca sinistra che interessa anche il

ginocchio durante il cammino. (…)

A livello psichiatrico come detto sopra ha iniziato a essere

seguito presso il servizio psicosociale di __________ dal 24.02.2011, su invio

della Dr.ssa curante in seguito alla comparsa di disturbi del sonno e sintomatologia

depressiva secondo i curanti verosimilmente legata all'incidente della strada

avvenuto l'anno prima.

Il servizio psicosociale di __________ nel suo rapporto del

28.07.2011

indirizzato alla __________ riporta che l'assicurato lamentava la

presenza di disturbi del sonno (difficoltà di addormentamento e mantenimento)

irritabilità, tensione endopsichica, pensieri intrusivi legati all'incidente,

perdita dell'appetito, dolori nucali e soprattutto all'anca. Segnalavano

inoltre che tendeva a evitare situazioni che evocavano l'incidente, manifestava

preoccupazione sia a livello personale che familiare in relazione alle

conseguenze dell'infortunio. Obiettivamente rilevavano una cura nella persona,

una difficoltà nella relazione attribuita alla difficoltà nella lingua oltre

che a una bassa scolarizzazione, sul piano cognitivo registravano difficoltà di

concentrazione e di memoria verosimilmente secondarie con un tono dell'umore

deflesso e associato a una discreta componente ansiosa che lo lasciava in una

condizione di passiva attesa, assenza di fenomeni asserenti alla sfera

psicotica. La diagnosi quindi posta è stata di una sindrome post traumatica da

stress, reazione mista ansiosa depressiva (ICD10:F43.22). Ha iniziato quindi a

essere seguito con colloqui di sostegno finalizzati all'elaborazione del

vissuto traumatico e alle conseguenze sulla propria qualità di vita e allo

stesso tempo è stato iniziato un trattamento psicofarrnacologico sebbene con

una certa difficoltà dovuta alla diffidenza dell'assicurato verso i

medicamenti. Sono stati quindi introdotti vari antidepressivi e ipnotici che

però non hanno sortito alcun effetto se non collaterale, richiedendone quindi

la sospensione. Hanno quindi impostato una terapia con Duloxetina con cui hanno

avuto una risposta parziale in particolare sull'irritabilità e sull'ansia,

invariati invece i disturbi del sonno. Per tale quadro quindi ritenevano

l'assicurato completamente inabile al lavoro. L'assicurato ha quindi sospeso i

contatti con il __________ di __________ dal 18.06.2013 (su tale dato al

colloquio l'assicurato A piuttosto vago). Riporta dapprima di essere seguito

dal Dr. __________ presso il suo studio privato a __________, e di averti visto

l'ultima volta nell'ottobre scorso e di avare un prossimo appuntamento il 5

maggio prossimo (affermando che la distanza tra l'ultimo appuntamento e il

prossimo è dovuto al fatto che è stato disdetto un appuntamento e che

generalmente si incontrano ogni 2-3 mesi).” (doc. AI 99; le sottolineature

sono della redattrice)

In sede di discussione, la

specialista ha quindi ritenuto nulla la capacità lavorativa nella sua

precedente professione o in qualsiasi attività medico teorica, per i soli

aspetti psichiatrici, a partire dal 24 febbraio 2011, data della presa a

carico al __________; successivamente dal 18 giugno 2013 (ovvero dalla data di

interruzione della presa a carico psichiatrica) la capacità lavorativa era invece

del 50% e dal 28 aprile 2015, data della valutazione peritale, dell’80%. In

sede di discussione, dopo aver ricordato che anche la __________ avesse escluso

che la patologia psichiatrica avesse un nesso causale con l'infortunio, ha

osservato che “il disturbo da disadattamento è esordito a seguito delle

limitazioni determinate dalla problematica infortunistica che hanno minato

l'integrità fisica dell'assicurato e il suo ruolo sociale e familiare. La

persistenza delle limitazioni fisiche ha comportato la persistenza del disturbo

depressivo che è evoluto in un episodio depressivo di grado medio, ora in

remissione parziale” (doc. AI 99).

Nella nuova valutazione

peritale eseguita l’8 giugno 2016, la stessa dr.__________ del __________ ha

ribadito sostanzialmente le medesime considerazioni in merito al momento e alla

causa dell’insorgenza delle problematiche psichiatriche, ritenendo che il

quadro clinico non si discostava da quello presente nel 2015 con uguali

conclusioni circa la capacità lavorativa (doc. AI pag. 338).

Anche lo psichiatra curante dr.

__________, nella sua certificazione del 25 ottobre 2017 prodotta di fronte al

TCA, ha riferito che il paziente aveva sviluppato “nel tempo” una sintomatologia

ansiosa, secondaria al trauma dell’incidente, che negli ultimi mesi aveva quindi

assistito ad un progressivo peggioramento, legato a situazioni spiacevoli

avvenute nel contesto famigliare (perdita del padre, del suocero e malattia

oncologica della moglie; doc. AI pag. 399).

Nella nuova perizia del 19

dicembre 2018 i sanitari del __________ hanno confermato quanto attestato in

precedenza, rilevando tuttavia un peggioramento delle condizioni dal settembre

2017.

con un’inabilità lavorativa del 50% in ogni attività. Esprimendosi

nuovamente sull’anamnesi psicopatologica, gli specialisti hanno osservato come l’assicurato

fosse stato inviato all'__________ di __________ nel febbraio 2011, precisando

che il motivo dell'invio psichiatrico era legato ai disturbi del sonno ed alla

sintomatologia depressiva, ma soprattutto la difficoltà ad accettare la

situazione di disabilità fisica, tensione, irritabilità, presenza di pensieri

intrusivi legati all'incidente, diminuzione dell'appetito. Già allora si

registrava difficoltà di concentrazione e memoria che venivano definite

secondarie all'umore deflesso e veniva posta la diagnosi di sindrome

post-traumatica da stress, reazione mista ansioso-depressiva.” (doc. AI

pag. 500 e consid. 2.9.2).

Ora, alla luce di queste

certificazioni appare evidente che le problematiche psichiatriche si sono

manifestate in un’epoca successiva all’incidente del 24 marzo 2010 e in un

momento in cui l’assicurato non era più assicurato presso la Fondazione

convenuta. Come dianzi esposto, prima della presa a carico presso il __________

(dal 24 febbraio 2011; doc. AI pag. 137), nessun medico ha mai segnalato la

benché minima problematica extra somatica.

Pertanto

non è possibile concludere per l’esistenza (prima del termine dell’affiliazione

dell’attore alla Fondazione, il 26 marzo 2010) di un danno alla salute psichica

che, ai sensi della giurisprudenza menzionata (cfr. in esteso al consid. 2.6), si

sia manifestato durante il periodo assicurativo e abbia contribuito all’evolversi

della malattia ortopedica/reumatologica rispettivamente che sia

indissolubilmente legato col danno somatico.

Un nesso materiale tra le incapacità lavorative dei due

complessi patologici (somatico e psichiatrico) va pertanto negato.

In

ogni caso, fintanto che l’attore era assicurato presso la Fondazione, nessuna

diagnosi psichiatrica è stata formulata (cfr. STF B 3/03 del 31 dicembre 2003

con riferimento alla necessità che una diagnosi psichica sia stata posta ancora

durante il periodo di assicurazione per ammettere il nesso materiale tra

l’affezione psichica e le affezioni somatiche invalidanti) e nessuna inabilità

lavorativa riconducibile alla patologia extra somatica è stata certificata.

Richiamata

dunque la giurisprudenza citata al consid. 2.6 che precede, nel presente caso,

considerato come le affezioni somatiche e psichiche siano chiaramente distinte,

ritenuto che durante il periodo assicurato non è ravvisabile alcuna inabilità

lavorativa motivata dalle affezioni psichiche che hanno infine portato

all’invalidità pensionabile (a far tempo dal settembre 2017), ma unicamente un’inabilità

lavorativa causata dalle affezioni post-traumatiche somatiche che infine non

hanno tuttavia avuto più influsso sull’invalidità a far tempo dal settembre

2017, il nesso materiale necessario ai sensi dell’art. 23 LPP fa chiaramente

difetto.

E questo malgrado appaia

senz’altro verosimile non solo che l’incidente del 24 marzo 2010 sia stata la

causa scatenante di tutti i problemi alla salute dell’attore, inclusi quelli

psichici, ma anche che le affezioni somatiche abbiano avuto un influsso sulle

condizioni psichiche dell’attore (cfr. in merito STF B 9/06 del 21 novembre

2006.

cit. in Hürzeler, op. cit., ad art. 26 n. 25). Decisivo tuttavia ai fini

dell’obbligo prestativo della convenuta è in ogni modo soltanto se l’attuale

problema psichico invalidante era stato anche causa di un’inabilità durante il

rapporto di previdenza, circostanza questa che, come detto, nella specie va

negata (cfr. DTF 9C-928/2008 del 3 marzo 2009 consid. 3.2).

Di

conseguenza per l’invalidità riconducibile al danno extra somatico, insorto in

un periodo posteriore al 26 marzo 2010 (termine dell’affiliazione dell’attore

alla Fondazione) non essendovi una connessione materiale, visto che tale danno

non si era manifestato durante l’affiliazione, la Fondazione non deve versare

alcuna rendita LPP.

2.11

In

conclusione, secondo il già richiamato grado di verosimiglianza preponderante

valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (fra le tante: DTF 138 V 218

consid. 6 pag. 221), questo TCA non può concludere che l’incapacità

lavorativa che ha portato all’attuale invalidità (di natura psichiatrica)

riconosciuta dall’AI mediante la decisione del 29 aprile 2019 sia sorta durante

il rapporto previdenziale con la Fondazione terminato il 26 marzo 2010 (cfr.

consid. 2.4 e 2.6).

Mancando il nesso

materiale tra le patologie che hanno portato l’Ufficio AI a riconoscere il

diritto a prestazioni d’invalidità con decisione del 29 aprile 2019 e il danno

alla salute all’origine dell’inabilità lavorativa che era presente durante il

periodo in cui l’attore era assicurato presso la Fondazione convenuta, non è

necessario esaminare il nesso temporale.

Ne consegue che la

convenuta non deve rispondere dell’invalidità dovuta al danno alla salute

psichica e ha quindi rettamente negato il proprio obbligo prestativo

successivamente all’ottobre 2017.

Considerato

infatti come la convenuta sia tenuta a versare prestazioni d’invalidità unicamente

per un’invalidità riconducibile alle patologie somatiche (uniche affezioni già

presenti durante l’affiliazione dell’attore alla Fondazione), non invece per

quella da ascrivere alle problematiche psichiche, da un lato, e che la

prestazione (mezza rendita d’invalidità) erogata dall’AI con effetto dal 1.

ottobre 2017 mediante la decisione del 29 aprile 2019 sia motivata unicamente

dall’invalidità causata dall’inabilità per motivi psichiatrici (inabilità del

50% con conseguente grado di invalidità del 58% dal settembre 2017), ossia da

un danno alla salute differente da quello che aveva giustificato l’attribuzione

della rendita LPP dal 1. aprile 2012 conformemente alla decisione dell’AI del

28.

ottobre 2011, dall’altro, all’attore non può essere riconosciuto

alcun diritto ad una rendita d’invalidità della previdenza professionale dopo

il 31 ottobre 2017.

2.12

Tutto ben considerato e in base al già citato grado della verosimiglianza

preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (fra le tante STF

9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1) questo Tribunale ritiene che la

refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti ad

escludere, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori

accertamenti, che le sole patologie somatiche all’anca, al piede e alla

schiena, possano giustificare una rendita d’invalidità della previdenza

professionale dopo il mese di ottobre 2017. Deve pure concludersi che non è

dato lo stretto nesso materiale tra le patologie (extrasomatiche) che hanno

portato l’UAI a riconoscere il diritto a prestazioni d’invalidità con decisione

del 29 aprile 2019 e il danno alla salute (somatico) all’origine dell’inabilità

lavorativa presente al momento in cui l’attore era assicurato presso la

convenuta.

Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare

d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre

prove (valutazione anticipata delle; cfr. Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63;

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; si veda pure DTF 130 II

425.

consid. 2.1 pag. 429; 122 II 464 consid. 4a pag. 469; 122 III 219 consid.

3c pagg. 323-324 e 119 V 335 consid. 3c pagg. 343-344 tutte con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito

conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (STF 9C_18/2010 del 7 ottobre

2010.

consid. 5.4; SVR 2001 IV Nr. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo

al previgente art. 4 cpv. 1 v. Cost. cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162

consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c).

Ne discende che la richiesta dell’attore di effettuare ulteriori accertamenti

peritali va respinta.

2.13

In

simili circostanze, visto tutto quanto precede, la petizione va respinta.

Essendo la presente procedura gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP in relazione

all’art. 29 cpv. 1 LPTCA), all’attore, sebbene soccombente, non sono

accollate tasse e spese di giustizia.

Alla Fondazione convenuta, rappresentata

da un avvocato, seppur vincente in causa non vengono assegnate

ripetibili. Infatti, conformemente alla giurisprudenza, nessuna

indennità per ripetibili è di regola assegnata alle autorità vincenti o agli

organismi con compiti di diritto pubblico. Ciò vale anche per gli istituti di

previdenza (DTF 126 V 149 consid. 4, 118 V 169 consid. 7; per le eccezioni: DTF

112.

V 362; RAMI 1992 pag. 164)).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La petizione è respinta.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti