34.2020.17
Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio. Gratuito patrocinio negato
23 novembre 2020Italiano11 min
34.2020.17
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Raccomandata
Incarto
n.
Fatti
34.2020.17
RG/sc
Lugano
23 novembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo nella causa rimessagli
il 24/25 giugno 2020 dalla Pretura di __________ (art. 281 cpv. 3 CPC) e che
oppone
1. AT
1
Considerandi
2.
AT
2.
a
1.
CV
1.
1.
rappr. da: RA 1
2.
CV
2.
3.
CV
3.
in materia di conguaglio della previdenza professionale in
caso di divorzio
considerato in fatto e in diritto
1.1
Per sentenza 3 dicembre 2018, passata in giudicato, il Pretore del Distretto
di __________ ha sciolto per divorzio il matrimonio tra CV 1 (nata __________)
e AT 1 celebrato il 22 maggio 1996. Al punto 2 del dispositivo il Pretore ha deciso
che “La previdenza professionale è divisa a metà come da legge” e che “Cresciuta
in giudicato la sentenza di divorzio, l’incarto verrà trasmesso al TCA per
calcolare il capitale previdenziale accumulato dai coniugi durante il
matrimonio e soggetto a divisione (valuta 21 novembre 2016” (cfr. I).
1.2
Il
24/25 giugno 2020 il Pretore ha quindi rimesso la causa allo scrivente
Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a
cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP (art. 281 cpv. 3 CPC; cfr. II).
1.3
Il TCA ha chiesto agli ex coniugi ed agli istituti
di previdenza e di libero passaggio interessati di determinarsi al proposito,
rispettivamente di fornire le informazioni necessarie ai fini del giudizio
(art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle singole risultanze istruttorie e delle relative
prese di posizione delle parti (cfr. IV-XXII), si dirà più diffusamente, per
quanto occorra, nel prosieguo.
2.1
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione
monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014
del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7
novembre 2008).
2.2
Competente
ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente
Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente secondo l’art. 73 LPP
(art. 25a cpv. 1 prima frase LFLP).
Le disposizioni di cui agli artt. 122-124 CC, 5
e 22-25a LFLP e 280-281 CPC menzionati nel presente giudizio sono quelle in
vigore dal 1. gennaio 2017 a seguito della modifica del Codice civile svizzero
del 19 giugno 2015 concernente il conguaglio della previdenza professionale in
caso di divorzio. Tali disposizioni si applicano infatti ai procedimenti di
divorzio
pendenti dinanzi ad un’autorità cantonale (ossia ad un giudice
civile cantonale; cfr. STCA 34.2017.10 del 21 agosto 2017; cfr. STF
9C_299/2018 del 25 luglio 2018 consid, 4.2.1, STF 149/2017 del 10 ottobre 2017
consid. 3.2) al momento dell’entrata in vigore della modifica (art. 7d cpv. 2
Tit.fin. CC; in casu la causa di divorzio è stata promossa il 21 novembre 2016
e si è conclusa con sentenza 3 dicembre 2018).
2.3
Per
l’art. 22a cpv. 1 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per
ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli
averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione
d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della
celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero
passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi
dovuti al momento del promovimento della procedura di divorzio. I pagamenti in
contanti e le liquidazioni in capitale effettuati durante il matrimonio non
sono computati.
Dies ad quem per
il riparto è il momento del promovimento della procedura di divorzio (art. 122
CC), in casu il 21 novembre 2016.
L’art.
22b LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente
al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il
citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi
previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione
di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio
(Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in
AJP 1999, p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).
A
norma dell'art. 25a cpv. 1 LFLP se nella procedura di divorzio è impossibile
prendere una decisione sul conguaglio della previdenza professionale giusta gli
artt. 280 o 281 CPC, il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi
dell’art. 73 cpv. 1 LPP procede d’ufficio alla divisione sulla base della
chiave di riparto stabi-lita dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante
per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341,
128.
V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007) non appena gli sia stata
rimessa la causa. Sia i coniugi che gli istituti
di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura (art.
25a cpv. 2 LFLP). Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare
le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base
agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre 1995, FF 1996 I
122, 233.46).
2.4
Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede sono le
pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così
come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425).
Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria
(pilastro
2A) e della previdenza
più estesa (pilastro 2B).
Non rientrano invece nel campo
d’applicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del
terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25
luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le
divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).
2.5
Dalla documentazione acquisita
agli atti e dalle dichiarazioni di parte atti non risulta che al momento del
matrimonio (22 maggio 1996) gli ex coniugi __________ disponessero di averi
previdenziali ai sensi dell’art. 22a cpv. 1 LFLP.
L’istruttoria ha per contro
permesso di accertare che alla data determinante per il
riparto (21 novembre 2016) AT 1 deteneva un capitale
previdenziale divisibile di fr. 178'758.78 sul conto di libero passaggio n. __________
della Fondazione AT 2, dove con valuta 8 agosto 2016 era stata trasferita la
prestazione di libero passaggio di fr. 178'656.55 precedentemente accumulata
presso la __________ (cfr. XII, XIII) in relazione all’attività svolta – come
emerge dall’estratto conto individuale AVS (cfr. X-1) – alle dipendenze di __________
sino a gennaio 2016, dopo di che è stato in disoccupazione sino a dicembre
2016.
Dal fascicolo emerge inoltre
che in data 21 novembre 2016 CV 1 disponeva di un avere previdenziale
divisibile di fr. 2'964.20 presso CV 2 (cfr. II-4, XVI) oltre ad un avere
divisibile di fr. 2'257.45 depositato sulla polizza di libero passaggio __________
di CV 3 (cfr. II-3, XVIII).
Richiamata la chiave di
ripartizione stabilita dal Pretore (cfr. supra consid. 1.1), considerato
l’avere previdenziale di fr. 178'758.78 accumulato dall’ex marito
e l’avere complessivo di fr. 5'221.65 acquisito dalla ex moglie, a
favore di quest’ultima spetta a saldo un accredito di fr. 86'768.60 ([178'758.78 - 5'221.65] : 2).
2.6
Per applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha
diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero
passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 LFLP;
Schneider/Bruchez,
in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di
previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/ 2010 del 6
dicembre 2010).
Ne consegue che,
nel rispetto di quanto previsto dal nuovo art. 22c LFLP quo alla ripartizione
tra parte obbligatoria e sovraobbligatoria, la Fondazione AT
2.
è tenuta a versare l’importo di fr. 86'768.60
a favore di CV 1 presso la CV 2 unitamente agli interessi compensativi –
al
tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009
del 25 settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2,
rispettivamente, nella misura in cui su-periore, a quello praticato
dall'istituto debitore – maturati su tale importo
a contare dal 21 novembre 2016 e sino al momento del-l'effettivo trasferimento
(DTF 129 V 255;
STF B 73/02 dell’8 aprile 2003, STF B 113/02 dell’8
luglio 2003, STF B 36/02 del 18 luglio 2003; Bollettino LPP UFAS n. 138 del 16
marzo 2015).
In
caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato
del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale
federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti,
sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi,
interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257;
STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).
2.7
La
procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si
assegnano ripetibili.
Patrocinata in causa da un
avvocato, CV 1 ha instato per la concessione del gratuito patrocinio.
Presupposti per la concessione
del gratuito patrocinio – quale principio generale di procedura valido, anche
in assenza di una relativa specifica norma, in tutti i settori delle
assicurazioni sociali e dedotto dall’art. 29 cpv. 3 Cost. fed. – sono
(cumulativamente) l'esistenza di uno stato d'indigenza e la probabilità di
esito favore-vole del processo; l'intervento di un avvocato deve inoltre essere
necessario alla corretta tutela degli interessi del richiedente (DTF 103 V 47
consid. 1b, 98 V 116; Pratique VSI 1989 p. 348 consid. 2a; STFA B 30/05 del 16
ottobre 2006 consid. 5.2.2, B 27/06
del 1. dicembre 2006 consid. 3; Schwarzenbach-Hanhart,
Die Rechtspflege nach dem BVG, in SZS 1983 p. 188; Zünd, Besonderheiten des Verfahrens vor
Sozialversicherungsgericht (u.a. Art. 142 ZGB), in Mosimann (Hrsg.), Aktuelles in Sozialversicherungsrecht, 2001, pp.
159ss; cfr. anche artt. 2, 3 e 7ss LAG).
La giurispruden-za ha avuto modo di precisare che quest'ultima condizione
(necessità di un avvocato) è realizzata nella misura in cui le questioni
controverse non sono di facile soluzione e la parte o il suo rappre-sentante
civile non possiedono le necessarie conoscenze giuridiche (cfr. pro multis
DTF
119.
Ia 265s, 103 V 46; Zünd, cit., pp. 159-160; Müller, Grundrechte in der
Schweiz, 1999, pp. 551s; con particolare riferimento alla procedura di
divisione ex art. 25a LFLP e art. 73 LPP v. anche Schwegler,
Vorsorgeausgleich bei Scheidung aus sozialversicherungsrechtlicher Sicht, in
ZBJV 2010, p. 90).
La
fattispecie in esame non ha all’evidenza presentato elementi di particolare
difficoltà dal profilo istruttorio e non ha richiesto conoscenze tali da
rendere necessario un patrocinio in causa. La presente procedura, retta
peraltro dalla massima ufficiale e dal principio inquisitorio (Geiser/Senti, in:
Schneider/Geiser/Gächter (éd), Commentaire LPP et LFLP, 2020, art. 25a, n. 14; Schwegler,
op. cit., p. 90), ha potuto essere evasa sulla base dei documenti, di facile
lettura, per lo più acquisiti d’ufficio agli atti, senza partico-lari
interventi delle parti che necessitassero l’assistenza di un legale.
Difettando
una delle condizioni richieste per la concessione del gratuito patrocinio, la
relativa istanza deve di conseguenza esse-re respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L’avere
di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione
ammonta a fr. 178'758.78.
2.- L’avere
di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione
ammonta a fr. 5'221.65.
3.- È
fatto ordine alla Fondazione AT 2 di versare a debito del
conto di libero passaggio n. __________ intestato a AT 1 e a favore
di CV 1 presso la CV 2 (assicurato n. __________), l’importo di fr. 86'768.60 oltre interessi compensativi dal 21
novembre 2016.
4.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. Non si assegnano ripetibili.
5.-
La domanda di gratuito patrocinio di CV 1 è respinta.
6.- Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti