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Decisione

34.2020.17

Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio. Gratuito patrocinio negato

23 novembre 2020Italiano11 min

34.2020.17

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Raccomandata

Incarto

n.

Fatti

34.2020.17

RG/sc

Lugano

23 novembre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo nella causa rimessagli

il 24/25 giugno 2020 dalla Pretura di __________ (art. 281 cpv. 3 CPC) e che

oppone

1. AT

1

Considerandi

2.

AT

2.

a

1.

CV

1.

1.

rappr. da: RA 1

2.

CV

2.

3.

CV

3.

in materia di conguaglio della previdenza professionale in

caso di divorzio

considerato in fatto e in diritto

1.1

Per sentenza 3 dicembre 2018, passata in giudicato, il Pretore del Distretto

di __________ ha sciolto per divorzio il matrimonio tra CV 1 (nata __________)

e AT 1 celebrato il 22 maggio 1996. Al punto 2 del dispositivo il Pretore ha deciso

che “La previdenza professionale è divisa a metà come da legge” e che “Cresciuta

in giudicato la sentenza di divorzio, l’incarto verrà trasmesso al TCA per

calcolare il capitale previdenziale accumulato dai coniugi durante il

matrimonio e soggetto a divisione (valuta 21 novembre 2016” (cfr. I).

1.2

Il

24/25 giugno 2020 il Pretore ha quindi rimesso la causa allo scrivente

Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a

cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP (art. 281 cpv. 3 CPC; cfr. II).

1.3

Il TCA ha chiesto agli ex coniugi ed agli istituti

di previdenza e di libero passaggio interessati di determinarsi al proposito,

rispettivamente di fornire le informazioni necessarie ai fini del giudizio

(art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle singole risultanze istruttorie e delle relative

prese di posizione delle parti (cfr. IV-XXII), si dirà più diffusamente, per

quanto occorra, nel prosieguo.

2.1

La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione

monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014

del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7

novembre 2008).

2.2

Competente

ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente

Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente secondo l’art. 73 LPP

(art. 25a cpv. 1 prima frase LFLP).

Le disposizioni di cui agli artt. 122-124 CC, 5

e 22-25a LFLP e 280-281 CPC menzionati nel presente giudizio sono quelle in

vigore dal 1. gennaio 2017 a seguito della modifica del Codice civile svizzero

del 19 giugno 2015 concernente il conguaglio della previdenza professionale in

caso di divorzio. Tali disposizioni si applicano infatti ai procedimenti di

divorzio

pendenti dinanzi ad un’autorità cantonale (ossia ad un giudice

civile cantonale; cfr. STCA 34.2017.10 del 21 agosto 2017; cfr. STF

9C_299/2018 del 25 luglio 2018 consid, 4.2.1, STF 149/2017 del 10 ottobre 2017

consid. 3.2) al momento dell’entrata in vigore della modifica (art. 7d cpv. 2

Tit.fin. CC; in casu la causa di divorzio è stata promossa il 21 novembre 2016

e si è conclusa con sentenza 3 dicembre 2018).

2.3

Per

l’art. 22a cpv. 1 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per

ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli

averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione

d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della

celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero

passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi

dovuti al momento del promovimento della procedura di divorzio. I pagamenti in

contanti e le liquidazioni in capitale effettuati durante il matrimonio non

sono computati.

Dies ad quem per

il riparto è il momento del promovimento della procedura di divorzio (art. 122

CC), in casu il 21 novembre 2016.

L’art.

22b LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente

al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il

citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi

previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione

di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio

(Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in

AJP 1999, p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).

A

norma dell'art. 25a cpv. 1 LFLP se nella procedura di divorzio è impossibile

prendere una decisione sul conguaglio della previdenza professionale giusta gli

artt. 280 o 281 CPC, il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi

dell’art. 73 cpv. 1 LPP procede d’ufficio alla divisione sulla base della

chiave di riparto stabi-lita dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante

per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341,

128.

V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007) non appena gli sia stata

rimessa la causa. Sia i coniugi che gli istituti

di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura (art.

25a cpv. 2 LFLP). Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare

le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base

agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre 1995, FF 1996 I

122, 233.46).

2.4

Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede sono le

pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così

come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425).

Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria

(pilastro

2A) e della previdenza

più estesa (pilastro 2B).

Non rientrano invece nel campo

d’applicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del

terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25

luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le

divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).

2.5

Dalla documentazione acquisita

agli atti e dalle dichiarazioni di parte atti non risulta che al momento del

matrimonio (22 maggio 1996) gli ex coniugi __________ disponessero di averi

previdenziali ai sensi dell’art. 22a cpv. 1 LFLP.

L’istruttoria ha per contro

permesso di accertare che alla data determinante per il

riparto (21 novembre 2016) AT 1 deteneva un capitale

previdenziale divisibile di fr. 178'758.78 sul conto di libero passaggio n. __________

della Fondazione AT 2, dove con valuta 8 agosto 2016 era stata trasferita la

prestazione di libero passaggio di fr. 178'656.55 precedentemente accumulata

presso la __________ (cfr. XII, XIII) in relazione all’attività svolta – come

emerge dall’estratto conto individuale AVS (cfr. X-1) – alle dipendenze di __________

sino a gennaio 2016, dopo di che è stato in disoccupazione sino a dicembre

2016.

Dal fascicolo emerge inoltre

che in data 21 novembre 2016 CV 1 disponeva di un avere previdenziale

divisibile di fr. 2'964.20 presso CV 2 (cfr. II-4, XVI) oltre ad un avere

divisibile di fr. 2'257.45 depositato sulla polizza di libero passaggio __________

di CV 3 (cfr. II-3, XVIII).

Richiamata la chiave di

ripartizione stabilita dal Pretore (cfr. supra consid. 1.1), considerato

l’avere previdenziale di fr. 178'758.78 accumulato dall’ex marito

e l’avere complessivo di fr. 5'221.65 acquisito dalla ex moglie, a

favore di quest’ultima spetta a saldo un accredito di fr. 86'768.60 ([178'758.78 - 5'221.65] : 2).

2.6

Per applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha

diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero

passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 LFLP;

Schneider/Bruchez,

in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di

previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/ 2010 del 6

dicembre 2010).

Ne consegue che,

nel rispetto di quanto previsto dal nuovo art. 22c LFLP quo alla ripartizione

tra parte obbligatoria e sovraobbligatoria, la Fondazione AT

2.

è tenuta a versare l’importo di fr. 86'768.60

a favore di CV 1 presso la CV 2 unitamente agli interessi compensativi –

al

tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009

del 25 settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2,

rispettivamente, nella misura in cui su-periore, a quello praticato

dall'istituto debitore – maturati su tale importo

a contare dal 21 novembre 2016 e sino al momento del-l'effettivo trasferimento

(DTF 129 V 255;

STF B 73/02 dell’8 aprile 2003, STF B 113/02 dell’8

luglio 2003, STF B 36/02 del 18 luglio 2003; Bollettino LPP UFAS n. 138 del 16

marzo 2015).

In

caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato

del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale

federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti,

sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi,

interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257;

STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).

2.7

La

procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si

assegnano ripetibili.

Patrocinata in causa da un

avvocato, CV 1 ha instato per la concessione del gratuito patrocinio.

Presupposti per la concessione

del gratuito patrocinio – quale principio generale di procedura valido, anche

in assenza di una relativa specifica norma, in tutti i settori delle

assicurazioni sociali e dedotto dall’art. 29 cpv. 3 Cost. fed. – sono

(cumulativamente) l'esistenza di uno stato d'indigenza e la probabilità di

esito favore-vole del processo; l'intervento di un avvocato deve inoltre essere

necessario alla corretta tutela degli interessi del richiedente (DTF 103 V 47

consid. 1b, 98 V 116; Pratique VSI 1989 p. 348 consid. 2a; STFA B 30/05 del 16

ottobre 2006 consid. 5.2.2, B 27/06

del 1. dicembre 2006 consid. 3; Schwarzenbach-Hanhart,

Die Rechtspflege nach dem BVG, in SZS 1983 p. 188; Zünd, Besonderheiten des Verfahrens vor

Sozialversicherungsgericht (u.a. Art. 142 ZGB), in Mosimann (Hrsg.), Aktuelles in Sozialversicherungsrecht, 2001, pp.

159ss; cfr. anche artt. 2, 3 e 7ss LAG).

La giurispruden-za ha avuto modo di precisare che quest'ultima condizione

(necessità di un avvocato) è realizzata nella misura in cui le questioni

controverse non sono di facile soluzione e la parte o il suo rappre-sentante

civile non possiedono le necessarie conoscenze giuridiche (cfr. pro multis

DTF

119.

Ia 265s, 103 V 46; Zünd, cit., pp. 159-160; Müller, Grundrechte in der

Schweiz, 1999, pp. 551s; con particolare riferimento alla procedura di

divisione ex art. 25a LFLP e art. 73 LPP v. anche Schwegler,

Vorsorgeausgleich bei Scheidung aus sozialversicherungsrechtlicher Sicht, in

ZBJV 2010, p. 90).

La

fattispecie in esame non ha all’evidenza presentato elementi di particolare

difficoltà dal profilo istruttorio e non ha richiesto conoscenze tali da

rendere necessario un patrocinio in causa. La presente procedura, retta

peraltro dalla massima ufficiale e dal principio inquisitorio (Geiser/Senti, in:

Schneider/Geiser/Gächter (éd), Commentaire LPP et LFLP, 2020, art. 25a, n. 14; Schwegler,

op. cit., p. 90), ha potuto essere evasa sulla base dei documenti, di facile

lettura, per lo più acquisiti d’ufficio agli atti, senza partico-lari

interventi delle parti che necessitassero l’assistenza di un legale.

Difettando

una delle condizioni richieste per la concessione del gratuito patrocinio, la

relativa istanza deve di conseguenza esse-re respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- L’avere

di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione

ammonta a fr. 178'758.78.

2.- L’avere

di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione

ammonta a fr. 5'221.65.

3.- È

fatto ordine alla Fondazione AT 2 di versare a debito del

conto di libero passaggio n. __________ intestato a AT 1 e a favore

di CV 1 presso la CV 2 (assicurato n. __________), l’importo di fr. 86'768.60 oltre interessi compensativi dal 21

novembre 2016.

4.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. Non si assegnano ripetibili.

5.-

La domanda di gratuito patrocinio di CV 1 è respinta.

6.- Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti