34.2020.18
Conguaglio della previdenza professionale a seguito di divorzio. Prelievi per il finanziamento dell'abitazione di capitale interamente accumulato dopo il matrimonio
2 febbraio 2021Italiano12 min
chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante
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Raccomandata
Incarto
n.
34.2020.18
RG/sc
Lugano
2
febbraio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo nella causa rimessagli
il 2 luglio 2020 dalla Pretura di __________ (art. 281 cpv. 3 CPC) e che oppone
1. AT 1
rappr. da: RA 1
2. AT 2
a
1. CV 1
2. CO 1
in materia di conguaglio
della previdenza professionale in caso di divorzio
considerato in fatto e in diritto
1.1 Per sentenza 22 maggio 2020, passata in giudicato,
il Pretore della Giurisdizione di __________ ha pronunziato il divorzio tra CV
1 e AT 1 (nata __________), unitisi in matrimonio il 31 dicembre 1994. Al punto
4 del dispositivo il Pretore ha ordinato “il riparto delle prestazioni di
libero passaggio accumulate dagli ex coniugi in costanza di matrimonio ex art.
122, 123 CC”, disponendo la trasmissione dell’incarto, dopo crescita in
giudicato del divorzio, al Tribunale cantonale delle assicurazioni per la
quantificazione degli averi da dividere (cfr. I).
1.2
Il 2 luglio 2020 il Pretore ha quindi rimesso la causa allo scrivente Tribunale
(TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1
LFLP e 73 cpv. 1 LPP (art. 281 cpv. 3 CPC; cfr. II).
1.3 Il TCA ha chiesto agli ex coniugi __________ ed agli
istituti di previdenza e di libero passaggio interessati di determinarsi al
proposito, rispettivamente di fornire le informazioni necessarie ai fini del
giudizio (art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle singole risultanze istruttorie e delle
relative prese di posizione delle parti (cfr. IV-XXXIII), si dirà più
diffusamente, per quanto occorra, nei considerandi a seguire.
Fatti
2.1
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione
monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014
del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7
novembre 2008).
Competente
ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente
Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente secondo l’art. 73 LPP
(art. 25a cpv. 1 prima frase LFLP).
2.2 Le disposizioni di cui agli artt. 122-124 CC, 5 e
22-25a LFLP e 280-281 CPC menzionati nel presente giudizio sono quelle in
vigore dal 1. gennaio 2017 a seguito della modifica del Codice civile svizzero
del 19 giugno 2015 concernente il conguaglio della previdenza professionale in
caso di divorzio.
Per
l’art. 22a cpv. 1 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per
ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli
averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione
d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della
celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero
passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi
dovuti al momento del promovimento della procedura di divorzio. I pagamenti in
contanti e le liquidazioni in capitale effettuati durante il matrimonio non
sono computati.
Giusta l’art.
122 CC dies ad quem per il riparto è il momento del promovimento della
procedura di divorzio, in casu il 18 luglio 2019.
L’art.
22b LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazio-ne d’uscita
esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1.
gennaio 1995. Il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza
di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è
prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato
durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge
in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).
A
norma dell'art. 25a cpv. 1 LFLP se nella procedura di divorzio è impossibile
prendere una decisione sul conguaglio della previdenza professionale giusta gli
artt. 280 o 281 CPC, il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi
dell’art. 73 cpv. 1 LPP procede d’ufficio alla divisione sulla base della
chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante
per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341,
128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007) non appena gli sia stata
rimessa la causa. Sia i coniugi che gli
istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura
(art. 25a cpv. 2 LFLP). Il giudice impartisce loro un termine adeguato per
inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice
decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre
1995, FF 1996 I 122, 233.46).
2.3 Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede so-no
le pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così
come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425).
Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria
(pilastro
2A) e della previdenza
più estesa (pilastro 2B).
Non rientrano invece nel campo
d’applicazione degli artt. 122 e segg. CC e 22 e segg. LFLP le prestazioni sia
del primo (AVS) che del terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF
B 128/05 del 25 luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle
et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n.
1203).
2.4
2.4.1 AT 1
Dalla
documentazione acquisita agli atti e dalle dichiarazioni di parte (rimaste
incontestate) non risulta che al momento del matri-monio (31 dicembre 1994) AT
1 dispones-se di averi presso istituti di previdenza o di libero
passaggio, atte-so che a tale momento ella, nata il __________ 1971, non
aveva ancora raggiunto l’età minima per essere assoggettata al pagamento
di contributi di vecchiaia LPP (art. 7 cpv. 1 LPP; cfr. anche IV-B). Emerge
invece dal fascicolo che da settembre 2000 a mar-zo 2006 è stata assicurata
alla fondazione di previdenza della B__________ (cfr. II-2) dove il 24
settembre 2003 ha effettuato un prelie-vo di fr. 20'000 per il finanziamento
dell’abitazione primaria e che all’uscita dalla fondazione è stata aperta una
polizza di libero passaggio presso la __________ su cui è stato trasferito
l’avere previdenziale di fr. 16'532.60 (cfr. II-2, IV-A, IV-C e sub IV-C). Dopo
di che è stata assicurata, da gennaio 2008 a febbraio 2011, alla Fondazione __________
cui è stato trasferito l’avere depositato sulla citata polizza (nel frattempo
aumentato a fr. 17'327.75) e che nel febbraio 2012 ha a sua volta versato
l’avere di fr. 28'464,65 su un conto di libero passaggio della Fondazione __________
(cfr. IV-B, IV-C). Da lì nel settembre 2015 l’a-vere previdenziale di fr.
29'418.20 è stato trasferito alla Fondazio-ne AT 2, dove l’interessata è stata
Considerandi
assicurata da luglio 2015 a luglio 2016 e nuovamente da settembre 2019 a
tutt’oggi e dove risulta pure essere confluito il capitale di cfr. 1'227.20
accumulato nel periodo gennaio-agosto 2018 presso l’i-stituto di previdenza di __________
e dipoi temporaneamen-te depositato su un conto di libero passaggio della
fondazione __________ (cfr. IV-C, IV-E, IV-F, VIII, VIII-2). Al momento
determinante per il riparto (18 luglio 2019) presso il citato istituto di previ-denza
di AT 2 la ex moglie deteneva una prestazione d’u-scita divisibile di fr. 38'631.70
(cfr. VIII).
2.4.2
CV 1
Dalle tavole processuali, e
meglio dalla documentazione acquisita d’ufficio agli atti (CV 1 è rimasto
silente nel corso dell’intera procedura e non ha dato seguito alcuno alle
richieste volte ad ottenere le informazioni necessarie alla quantificazione del
suo avere previdenziale, disattendendo in tal modo in maniera manifesta il
proprio obbligo di collaborazione), non risulta che al momento del matrimonio il
marito disponesse di averi
previdenziali presso istituti di previdenza o di libero passaggio suscettibili di essere considerati giusta l’art. 22a cpv. 1 seconda fra-se
LFLP. Dal fascicolo emerge invece che da marzo 1997 a gennaio 2000 egli è stato
assicurato alla __________ accumulando una prestazione di fr. 8'832.10, la quale
nel giugno 2000 è stata versata alla Fondazione __________ dove è stato
assicurato da marzo 2000 ad aprile 2008 e dove pure nel marzo 2000 è confluito
un avere di fr. 3'327 proveniente da una polizza di libero passaggio di __________
aperta nel dicembre 1995 (cfr. XXVII, XXXI). Durante l’affiliazione
all’istituto di previdenza di __________ l’ex marito ha effettuato il 1. aprile
2006.
un prelievo di fr. 31'000 per il finanziamento dell’abita-zione primaria
(cfr. XXIII-3, XXVII), dopo di che la prestazione d’u-scita di fr. 11'350.75 di
sua spettanza è stata trasferita alla __________ (cfr. XXVII) che a sua volta,
nel settembre 2011, ha versato l’avere di fr. 24'280.60 alla CO 1 dove CV 1
risulta a tutt’oggi assicurato (cfr. XXIII, XXIII-4). Presso questa cassa in
data 11 dicembre 2017 egli ha effettuato un ulteriore prelievo di capitale per
il finanziamento dell’abitazione di fr. 20'381.85 (cfr. XXIII-1, XXIII-2)
mentre alla data determinante per il riparto (18 luglio 2019) disponeva di una
prestazione divisibile di fr. 50'826.10 (cfr. XXIII).
2.4.3
Prelievi per l’abitazione
Se i coniugi divorziano prima
del sopraggiungere di un caso di previdenza, il prelievo anticipato per il
finanziamento dell’abita-zione ad uso proprio è considerato una prestazione di
libero passaggio ed è diviso secondo gli artt. 123 CC, 280 e 281 CPC e 22-22b
LFLP (art. 30c cpv. 1 e 6 LPP).
Capitali
previdenziali prelevati per il finanziamento dell’abitazione primaria – e per i
quali sussiste ancora l’obbligo di rimborso (art. 30d LPP) al momento del
divorzio (DTF 128 V 235 consid. 3b) – non perdono la loro natura previdenziale
ma mantengono il proprio valore nominale sino al divorzio e devono quindi
essere contabilizzati nella prestazione esistente a tale momento ed essere
conside-rati come una prestazione da dividersi conformemente agli artt. 122 e segg. CC e 22 e segg. LFLP (art.
30c cpv. 1 e 6 LPP, art. 331e cpv. 6 CO; DTF 133 V 29, 132 V 332, 128 V 230; in
argomento vedi Bäder Federspiel, Wohneigentumsförderung und Scheidung, 2008,
pp. 261ss, nn. 531ss; Brunner, Die Berücksichti-gung von Vorbezügen für
Wohneigentum bei der Teilung der Austrittleistung nach Art. 122 ZGB, in ZBJV
2000.
pp. 536ss).
L’art.
22a cpv. 3 LFLP prevede che, in caso di prelievi anticipati secondo gli artt.
30c LPP e 331e CO effettuati durante il matrimonio, il deflusso di capitali e
gli interessi persi vengono addebitati proporzionalmente all’avere acquisito
prima del matrimonio e a quello accumulato successivamente sino al momento del
prelie-vo.
Considerato
che l’intero avere previdenziale di AT 1 – e quindi anche quello fatto oggetto
di prelievo – è stato accumulato successivamente alla celebrazione del matrimonio,
ai fini del riparto l’importo prelevato di fr. 20’000 va considerato interamente, non risultando l’esistenza di averi
previdenziali in data 31 dicembre 1994. Anche per quanto concerne CV 1,
l’intero suo avere previdenziale essendo da considerare acquisito in costanza
di matrimonio, ai fini del riparto devono essere interamente computati i
prelievi di fr. 31'000 rispettivamente di fr. 20'381.85.
2.4.4
Conguaglio
Richiamata
la chiave di ripartizione stabilita dal Pretore, stante un avere divisibile di
fr. 102'207.95 (50'826.10 + 31'000 + 20'381.85) acquisito dall’ex marito e un
avere divisibile di fr. 58'631.70 (38'631.70 + 20'000) acquisito
dall’ex moglie, a favore di quest’ultima spetta a saldo (DTF 129 V 254)
un accredito di fr. 21'788.13 ([102'207.95 - 58'631.70] :
2).
2.5
Per applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha
diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio
ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 LFLP;
Schneider/Bruchez,
in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di
previden-za o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/ 2010 del 6
dicembre 2010).
Pertanto, nel
rispetto di quanto previsto dal nuovo art. 22c LFLP quo alla ripartizione tra
parte obbligatoria e sovraobbligatoria, l’importo di fr. 21'788.13, unitamente agli interessi compensativi –
al
tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009
del 25 settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2,
rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato
dall'istituto debitore – maturati su tale
importo a contare dal 18 luglio 2019 e sino al momento del-l'effettivo
trasferimento (DTF 129 V 255;
STFA B 73/02 dell’8 aprile 2003, B 113/02
dell’8 luglio 2003, B 36/02 del 18 luglio 2003; Bollettino LPP UFAS n. 138 del
16.
marzo 2015),
dovrà essere trasferito dalla CO 1 a favore di AT 1
presso la Fondazione AT 2 (contratto __________).
In
caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato
del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale
federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti,
sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi,
interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257;
STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).
2.6
La
procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si
assegnano ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L’avere
di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione
ammonta a fr. 102'207.95.
2.- L’avere
di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione
ammonta a fr. 58'631.70.
3.- È
fatto ordine alla CO 1 di versare a favore di AT 1 presso la Fondazione
AT 2 (contratto __________), l’importo di fr. 21'788.13 oltre interessi
compensativi dal 18 luglio 2019.
4.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. Non si assegnano ripetibili.
5.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti