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Decisione

34.2020.19

Mancato versamento dei contribuiti previdenziali all'istituto di previdenza (IP) da parte del datore di lavoro (DL). Accoglimento della petizione dell'IP con condanna del DL al versamento. Al TCA non

18 novembre 2020Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

di alcuna valida contestazione e trovano fondamento nella disciplina legale e

regolamentare applicabile (cfr. artt. 11, 60 e 66 LPP; cfr. Contratto d’affiliazione

[doc. A/4], Condizioni generali [doc. A/7], Regolamen-to di previdenza [doc.

A/6], Regolamento delle spese [sub doc. A/7]; cfr. DTF 117 II 258

per le spese). Segnatamente le norme concernenti il finanziamento sono previste

nel suddetto regolamento di previdenza ed anche dal piano di previdenza

(doc. 8 e 9) cui rimanda il contratto d'affiliazione e che definisce le

modalità di calcolo dei contributi in base al salario assicurato. Inoltre,

le condizioni generali contengono, tra l’altro, le norme applicabili alla

disdetta del contratto d’adesione (in caso avvenuta con effetto al 31 marzo

2019), al pagamento e all'esigibilità dei contributi, prevedendo anche

l'addebito o l'accredito di interessi in caso di pagamento anticipato

rispettivamente ritarda-to dei contributi (art. 2.3);

pure la richiesta

di interessi moratori al 6% deve essere accolta, nel caso in esame le

summenzionate Condizioni generali (art. 2.3 lett. f) prevedendo espressamente

un in-teresse moratorio del 6% e la convenuta essendo palesemente in mora. Secondo

l’art. 66 cpv. 2 LPP, infatti, sui contributi non pagati alla scadenza

l'istituto di previdenza può pretendere interessi di mora (Brühwiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR,

2007, n. 174; SZS 1990 p. 89).

L’ammontare

degli interessi è fissato nel regolamento dell’istituto di previdenza (nella

fattispecie dall’art. 2.3 delle Condizioni generali), in caso contrario si

applica il tasso di cui all’art. 104 CO (STFA B 2/02 dell’11 dicembre 2002

consid. 6.1; DTF 117 V 350; Brechbühl/Geckeler Hunziker, Kommentar BVG und FZG,

2019, ad art. 66, n. 37, p. 1442);

disattesa

deve per contro essere, come accennato, la richiesta di rimborso dell’importo

Considerandi

di fr. 203.30 versato quale anticipo all’UE di __________. Tale spesa

segue infatti le sorti dell’esecuzione in quanto costituiscono un accessorio

del credito che deve essere sopportato dal debitore se non riesce ad opporsi

con successo all’esecuzione, in caso contrario dal creditore. Essa è aggiunta

alla somma oggetto di esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto,

senza che sia necessaria un’esplicita pronuncia nel merito (DTF 71 III 144; Panchaud/Caprez,

La mainlevée d’opposition, § 164, p. 414; Ammon/Walther, Grundriss des

Schuldbetreibungs und Konkursrechts, 2008, p. 116; STCA 34.2006.55 del 24

gennaio 2007);

la pretesa

attorea va nel caso concreto cifrata (come da estratti conto sub doc. A/10 e

A/43) tenendo anche conto dei versamenti nel frattempo effettuati e comprovati

da parte convenuta (fr. 5’020 e fr. 10'000), ritenuto che nel caso in

cui l’asserito ma non dimostrato versamento pendente lite di un ulteriore

importo di fr. 15'000 (cfr. duplica) fosse effettivamente avvenuto, di tale

circostanza dovrà essere tenuto conto in sede d’incasso da parte dell’istituto

previdenziale attore;

stante quanto

sopra, ricordato come per giurisprudenza la decisione in merito all’eventuale

concessione di pagamenti rateali, dilazioni o condoni a favore del datore di

lavoro debitore dei contributi non compete al Tribunale (la LPP, il contratto

d’affiliazione e i regolamenti applicabili al caso di specie e suscettibili

quindi d’esame giudiziale, non contengono disposizione alcuna a tale riguardo) ma

spetta esclusivamente all’en-te previdenziale attore, la petizione in oggetto

deve essere parzialmente accolta con consecutivo rigetto definitivo dell’opposizione

interposta al PE no. __________ dell’UE di __________ (art. 79

e 80 LEF; DTF 121 V 109, 119 V 329, 107 III 60; Adler in: Droit privé et

assurances sociales, Friborgo 1990, p. 241ss, 251ss);

la procedura

è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Nessuna

indennità per ripetibili è di regola assegnata alle autorità vincenti o agli

organismi con compiti di diritto pubblico tra cui gli istituti di previdenza

(DTF 126 V 149 consid. 4, 118 V 169 consid. 7; per le eccezioni: DTF 112 V 362;

art. 68 cpv. 3 LTF);

richiamati

l’art. 73 LPP e la Lptca;

Dispositivo

per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La

petizione è parzialmente accolta ai sensi dei considerandi:

§ La

convenuta è condannata a versare all’attrice fr. 152'000.90 con interessi al 6%

dal 31 maggio 2019 al 27 aprile 2020 su fr. 288'456.80 e dal 28 aprile al 26

giugno 2020 su fr. 167'020.90, dal 27 giugno 2020 al 29 luglio 2020 su fr.

162'000.90 e dal 30 luglio 2020 su fr. 152'000.20, nonché di fr. 1'250 con

interessi al 6% dal 30 giugno 2020.

§§ È

rigettata in via definitiva l’opposizione interposta al PE n. __________ dell'UE

di __________ del 9 luglio 2019 per fr. 152'000.90 con interessi al 6% dal 31

maggio 2019 al 27 aprile 2020 su fr. 288'456.80, dal 28 aprile al 26 giugno

2020 su fr. 167'020.90, dal 27 giugno 2020 al 29 luglio 2020 su fr. 162'000.90

e dal 30 luglio 2020 su fr. 152'000.20.

2.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. Non si assegnano ripetibili.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti