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Decisione

34.2020.19

Mancato versamento dei contribuiti previdenziali all'istituto di previdenza (IP) da parte del datore di lavoro (DL). Accoglimento della petizione dell'IP con condanna del DL al versamento. Al TCA non compete la decisione circa eventuali dilazioni o pagamenti rateali del debito contributivo

18 novembre 2020Italiano9 min

regolamentare applicabile (cfr. artt. 11, 60 e 66 LPP; cfr. Contratto d’affiliazione

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Raccomandata

Incarto

n.

34.2020.19

rg/sc

Lugano

18 novembre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sulla petizione del 30 giugno 2020 di

AT 1

rappr. da: RA 1

contro

CV 1

in materia di contributi della previdenza professionale

visto

la petizione in

oggetto con cui l’istituto di previdenza chiede la condanna della CV 1 al

pagamento, a titolo di contributi della previdenza professionale e spese, di

fr. 167'020.90 con interessi al 6% dal 31 maggio 2019 al 27 aprile 2020 su fr.

288'456.80 e dal 28 aprile su fr. 167'020.90, nonché di fr. 1'250 “per il

rigetto dell’oppo-sizione e per la proposizione dell’azione”

con

interessi al 6% dalla data di “proposizio-ne dell’azione” e fr. 203.30

per “spese d’esecuzione”, postulando anche il rigetto del-l'opposizione

al PE no. __________ dell'UE di __________;

la risposta

della società convenuta che – dopo aver brevemente illustrato la difficile si-tuazione

finanziaria con cui ha dovuto confrontarsi sino a fine 2019 dopo di che ha

potuto gradualmente iniziare a far fronte alla propria situazione debitoria –

ha illustrato, producendo la relativa documentazione, le trattative e il

relativo scambio epistolare con l’istituto di previdenza (rispettivamente con

il suo legale) al fine di ottenere la concessione di pagamento rateale del

debito contributivo, sostenendo come le richieste da essa formulate in tale

senso non siano andate a buone fine e come inoltre solo con la presente

procedura giudiziaria sarebbe stata prodotta la (già richiesta) documentazione

relativa alla situazione debitoria. Rileva inoltre di aver già provveduto al

versamento a favore dell’attrice di fr. 130'000 nell’aprile 2020 e di fr. 5'020

in data 26 giugno 2020 e postula in conclusione la reiezione della petizione,

chiedendo di poter prender visione della documentazione prodotta da controparte

dichiarando che “si riconoscerà pertanto debitrice verso la parte attrice

per la somma residua reale ed attuale, ovviamente comprensiva degli importi in

linea capitale ed interessi”;

la replica

con cui l’attrice, preso atto dell’avvenuto pagamento di fr. 5'020 effettuato a

fine giugno 2020 e degli ulteriori fr. 10'000 versati nel luglio 2020, riduce

la pretesa te-nendo conto dell’accredito di tali due importi, evidenziando per

il resto – e per quanto qui interessa – come la società debitrice non abbia

sottoscritto l’“accordo di pagamen-to rateale” propostole a metà giugno

2020. Evidenzia nondimeno la sua disponibilità ad eventuali ulteriori accordi

per un pagamento dilazionato;

lo scritto 28

agosto 2020 di parte convenuta che nel chiedere una proroga del temine per

presentare la duplica, fa nuovamente presente l’intenzione di trovare una

soluzio-ne bonale con controparte;

la duplica della

società convenuta che, premettendo che “Esiste anzitutto la consapevolezza

del nostro debito nei confronti della società AT 1, così come esiste la volontà

di azzerare tale debito”, ribadisce come a causa delle difficoltà

finanziarie il pagamento possa avvenire unicamente tramite versamenti rateali e

solleva per il resto i medesimi argomenti esposti nel precedente suo allegato scritto,

postulando nuovamente che venga respinta la petizione, che non venga rigettata

l’opposizione e che venga “accolta la nostra proposta di suddivisione in

rate di importo pari a fr. 10'000 franchi mensili fino ad estinzione del debito

ad oggi residuo”;

considerato

che

la presente

lite può essere decisa nella composizione di un giudice unico ai sensi degli

artt. 26c cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 Lptca;

la pretesa

attorea in quanto tale non viene contestata, parte convenuta – anche dopo la

produzione dei doc. A/1-47 di controparte, atti consultabili dalle parti in

ogni momento giusta l’art. 10 Lptca – essendosi limitata ad evocare con

insistenza asserite problematiche in relazione al mancato accordo per un

pagamento dilazionato del debi-to e non avendo segnatamente sollevato la benché

minima censura in punto ad eventuali errori di quantificazione del credito

contributivo da parte dell’istituto di previdenza e non avendo allegato né

tantomeno reso verosimile l’esistenza di circostanze che permettano di ritenere

non comprovata la pretesa attorea. Al proposito giova ricordare che nel

processo riguardante il versamento di contributi della previdenza professionale

l'istituto di previdenza deve sostanziare la pretesa in maniera completa al

fine di permetterne l'esame, il principio indagatorio vigente nell'ambito delle

assicurazioni sociali (SVR 1998 UV n. 1; DTF 117 V 263 consid. 1b) avendo i suoi

limiti nell'obbligo delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF

125 V 195 consid. 2, 122 V 150 consid. 1a con riferimenti). D'altro canto il

datore di lavoro deve sostanziare i moti-vi per cui la pretesa non sarebbe

fondata. Se la richiesta risulta sufficientemente sostanziata, le contestazioni

immotivate non vengono considerate, ritenuto come i fatti da dimostrare vanno

sostanziati in maniera sufficiente e meglio vanno indicati in modo completo al

fine di poter assumere le prove necessarie (SZS/RSAS 2003 p. 500, SZS/RSAS 2001

p. 562);

dal fascicolo

emerge in ogni caso che in effetti tanto l’esistenza quanto l’ammontare del

credito contributivo (con interessi) e delle spese – eccezion fatta per

l’importo di fr. 202.30 (cfr. infra) – posti in giudizio risultano sufficientemente

provati per tabulas, tengono conto dei salari erogati e delle mutazioni

intervenute, non sono state fatte og-getto nelle more della presente procedura

Fatti

di alcuna valida contestazione e trovano fondamento nella disciplina legale e

regolamentare applicabile (cfr. artt. 11, 60 e 66 LPP; cfr. Contratto d’affiliazione

[doc. A/4], Condizioni generali [doc. A/7], Regolamen-to di previdenza [doc.

A/6], Regolamento delle spese

[sub doc. A/7];

cfr. DTF 117 II 258

per le spese). Segnatamente le norme concernenti il finanziamento sono previste

nel suddetto regolamento di previdenza ed anche dal piano di

previdenza

(doc. 8 e 9)

cui rimanda il contratto d'affiliazione e che definisce le

modalità di calcolo dei contributi in base al salario assicurato.

Inoltre,

le condizioni generali contengono, tra l’altro, le norme applicabili alla

disdetta del contratto d’adesione (in caso avvenuta con effetto al 31 marzo

2019), al pagamento e all'esigibilità dei contributi, prevedendo anche

l'addebito o l'accredito di interessi in caso di pagamento anticipato

rispettivamente ritarda-to dei contributi (art. 2.3);

pure la richiesta

di interessi moratori al 6% deve essere accolta, nel caso in esame le

summenzionate Condizioni generali (art. 2.3 lett. f) prevedendo espressamente

un in-teresse moratorio del 6% e la convenuta essendo palesemente in mora. Secondo

l’art. 66 cpv. 2 LPP, infatti, sui contributi non pagati alla scadenza

l'istituto di previdenza può pretendere interessi di mora (Brühwiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR,

2007, n. 174; SZS 1990 p. 89).

L’ammontare

degli interessi è fissato nel regolamento dell’istituto di previdenza (nella

fattispecie dall’art. 2.3 delle Condizioni generali), in caso contrario si

applica il tasso di cui all’art. 104 CO (STFA B 2/02 dell’11 dicembre 2002

consid. 6.1; DTF 117 V 350; Brechbühl/Geckeler Hunziker, Kommentar BVG und FZG,

2019, ad art. 66, n. 37, p. 1442);

Considerandi

disattesa

deve per contro essere, come accennato, la richiesta di rimborso dell’importo

di fr. 203.30

versato quale anticipo all’UE di __________. Tale spesa

segue infatti le sorti dell’esecuzione in quanto costituiscono un accessorio

del credito che deve essere sopportato dal debitore se non riesce ad opporsi

con successo all’esecuzione, in caso contrario dal creditore. Essa è aggiunta

alla somma oggetto di esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto,

senza che sia necessaria un’esplicita pronuncia nel merito (DTF 71 III 144; Panchaud/Caprez,

La mainlevée d’opposition, § 164, p. 414; Ammon/Walther, Grundriss des

Schuldbetreibungs und Konkursrechts, 2008, p. 116; STCA 34.2006.55 del 24

gennaio 2007);

la pretesa

attorea va nel caso concreto cifrata (come da estratti conto sub doc. A/10 e

A/43) tenendo anche conto dei versamenti nel frattempo effettuati e comprovati

da parte convenuta (fr. 5’020 e fr. 10'000), ritenuto che

nel caso in

cui l’asserito ma non dimostrato versamento pendente lite di un ulteriore

importo di fr. 15'000 (cfr. duplica) fosse effettivamente avvenuto, di tale

circostanza dovrà essere tenuto conto in sede d’incasso da parte dell’istituto

previdenziale attore;

stante quanto

sopra, ricordato come per giurisprudenza la decisione in merito all’eventuale

concessione di pagamenti rateali, dilazioni o condoni a favore del datore di

lavoro debitore dei contributi non compete al Tribunale (la LPP, il contratto

d’affiliazione e i regolamenti applicabili al caso di specie e suscettibili

quindi d’esame giudiziale, non contengono disposizione alcuna a tale riguardo) ma

spetta esclusivamente all’en-te previdenziale attore, la petizione in oggetto

deve essere parzialmente accolta con consecutivo rigetto definitivo dell’opposizione

interposta al PE no. __________ dell’UE di __________ (art. 79

e 80 LEF; DTF 121 V 109, 119 V 329, 107 III 60; Adler in: Droit privé et

assurances sociales, Friborgo 1990, p. 241ss, 251ss);

la procedura

è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Nessuna

indennità per ripetibili è di regola assegnata alle autorità vincenti o agli

organismi con compiti di diritto pubblico tra cui gli istituti di previdenza

(DTF 126 V 149 consid. 4, 118 V 169 consid. 7; per le eccezioni: DTF 112 V 362;

art. 68 cpv. 3 LTF);

richiamati

l’art. 73 LPP e la Lptca;

Dispositivo

per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La

petizione è parzialmente accolta ai sensi dei considerandi:

§ La

convenuta è condannata a versare all’attrice fr. 152'000.90 con interessi al 6%

dal 31 maggio 2019 al 27 aprile 2020 su fr. 288'456.80 e dal 28 aprile al 26

giugno 2020 su fr. 167'020.90, dal 27 giugno 2020 al 29 luglio 2020 su fr.

162'000.90 e dal 30 luglio 2020 su fr. 152'000.20, nonché di fr. 1'250 con

interessi al 6% dal 30 giugno 2020.

§§ È

rigettata in via definitiva l’opposizione interposta al PE n. __________ dell'UE

di __________ del 9 luglio 2019 per fr. 152'000.90 con interessi al 6% dal 31

maggio 2019 al 27 aprile 2020 su fr. 288'456.80, dal 28 aprile al 26 giugno

2020 su fr. 167'020.90, dal 27 giugno 2020 al 29 luglio 2020 su fr. 162'000.90

e dal 30 luglio 2020 su fr. 152'000.20.

2.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. Non si assegnano ripetibili.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti