34.2020.19
Mancato versamento dei contribuiti previdenziali all'istituto di previdenza (IP) da parte del datore di lavoro (DL). Accoglimento della petizione dell'IP con condanna del DL al versamento. Al TCA non compete la decisione circa eventuali dilazioni o pagamenti rateali del debito contributivo
18 novembre 2020Italiano9 min
regolamentare applicabile (cfr. artt. 11, 60 e 66 LPP; cfr. Contratto d’affiliazione
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Raccomandata
Incarto
n.
34.2020.19
rg/sc
Lugano
18 novembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 30 giugno 2020 di
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
CV 1
in materia di contributi della previdenza professionale
visto
la petizione in
oggetto con cui l’istituto di previdenza chiede la condanna della CV 1 al
pagamento, a titolo di contributi della previdenza professionale e spese, di
fr. 167'020.90 con interessi al 6% dal 31 maggio 2019 al 27 aprile 2020 su fr.
288'456.80 e dal 28 aprile su fr. 167'020.90, nonché di fr. 1'250 “per il
rigetto dell’oppo-sizione e per la proposizione dell’azione”
con
interessi al 6% dalla data di “proposizio-ne dell’azione” e fr. 203.30
per “spese d’esecuzione”, postulando anche il rigetto del-l'opposizione
al PE no. __________ dell'UE di __________;
la risposta
della società convenuta che – dopo aver brevemente illustrato la difficile si-tuazione
finanziaria con cui ha dovuto confrontarsi sino a fine 2019 dopo di che ha
potuto gradualmente iniziare a far fronte alla propria situazione debitoria –
ha illustrato, producendo la relativa documentazione, le trattative e il
relativo scambio epistolare con l’istituto di previdenza (rispettivamente con
il suo legale) al fine di ottenere la concessione di pagamento rateale del
debito contributivo, sostenendo come le richieste da essa formulate in tale
senso non siano andate a buone fine e come inoltre solo con la presente
procedura giudiziaria sarebbe stata prodotta la (già richiesta) documentazione
relativa alla situazione debitoria. Rileva inoltre di aver già provveduto al
versamento a favore dell’attrice di fr. 130'000 nell’aprile 2020 e di fr. 5'020
in data 26 giugno 2020 e postula in conclusione la reiezione della petizione,
chiedendo di poter prender visione della documentazione prodotta da controparte
dichiarando che “si riconoscerà pertanto debitrice verso la parte attrice
per la somma residua reale ed attuale, ovviamente comprensiva degli importi in
linea capitale ed interessi”;
la replica
con cui l’attrice, preso atto dell’avvenuto pagamento di fr. 5'020 effettuato a
fine giugno 2020 e degli ulteriori fr. 10'000 versati nel luglio 2020, riduce
la pretesa te-nendo conto dell’accredito di tali due importi, evidenziando per
il resto – e per quanto qui interessa – come la società debitrice non abbia
sottoscritto l’“accordo di pagamen-to rateale” propostole a metà giugno
2020. Evidenzia nondimeno la sua disponibilità ad eventuali ulteriori accordi
per un pagamento dilazionato;
lo scritto 28
agosto 2020 di parte convenuta che nel chiedere una proroga del temine per
presentare la duplica, fa nuovamente presente l’intenzione di trovare una
soluzio-ne bonale con controparte;
la duplica della
società convenuta che, premettendo che “Esiste anzitutto la consapevolezza
del nostro debito nei confronti della società AT 1, così come esiste la volontà
di azzerare tale debito”, ribadisce come a causa delle difficoltà
finanziarie il pagamento possa avvenire unicamente tramite versamenti rateali e
solleva per il resto i medesimi argomenti esposti nel precedente suo allegato scritto,
postulando nuovamente che venga respinta la petizione, che non venga rigettata
l’opposizione e che venga “accolta la nostra proposta di suddivisione in
rate di importo pari a fr. 10'000 franchi mensili fino ad estinzione del debito
ad oggi residuo”;
considerato
che
la presente
lite può essere decisa nella composizione di un giudice unico ai sensi degli
artt. 26c cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 Lptca;
la pretesa
attorea in quanto tale non viene contestata, parte convenuta – anche dopo la
produzione dei doc. A/1-47 di controparte, atti consultabili dalle parti in
ogni momento giusta l’art. 10 Lptca – essendosi limitata ad evocare con
insistenza asserite problematiche in relazione al mancato accordo per un
pagamento dilazionato del debi-to e non avendo segnatamente sollevato la benché
minima censura in punto ad eventuali errori di quantificazione del credito
contributivo da parte dell’istituto di previdenza e non avendo allegato né
tantomeno reso verosimile l’esistenza di circostanze che permettano di ritenere
non comprovata la pretesa attorea. Al proposito giova ricordare che nel
processo riguardante il versamento di contributi della previdenza professionale
l'istituto di previdenza deve sostanziare la pretesa in maniera completa al
fine di permetterne l'esame, il principio indagatorio vigente nell'ambito delle
assicurazioni sociali (SVR 1998 UV n. 1; DTF 117 V 263 consid. 1b) avendo i suoi
limiti nell'obbligo delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF
125 V 195 consid. 2, 122 V 150 consid. 1a con riferimenti). D'altro canto il
datore di lavoro deve sostanziare i moti-vi per cui la pretesa non sarebbe
fondata. Se la richiesta risulta sufficientemente sostanziata, le contestazioni
immotivate non vengono considerate, ritenuto come i fatti da dimostrare vanno
sostanziati in maniera sufficiente e meglio vanno indicati in modo completo al
fine di poter assumere le prove necessarie (SZS/RSAS 2003 p. 500, SZS/RSAS 2001
p. 562);
dal fascicolo
emerge in ogni caso che in effetti tanto l’esistenza quanto l’ammontare del
credito contributivo (con interessi) e delle spese – eccezion fatta per
l’importo di fr. 202.30 (cfr. infra) – posti in giudizio risultano sufficientemente
provati per tabulas, tengono conto dei salari erogati e delle mutazioni
intervenute, non sono state fatte og-getto nelle more della presente procedura
Fatti
di alcuna valida contestazione e trovano fondamento nella disciplina legale e
regolamentare applicabile (cfr. artt. 11, 60 e 66 LPP; cfr. Contratto d’affiliazione
[doc. A/4], Condizioni generali [doc. A/7], Regolamen-to di previdenza [doc.
A/6], Regolamento delle spese
[sub doc. A/7];
cfr. DTF 117 II 258
per le spese). Segnatamente le norme concernenti il finanziamento sono previste
nel suddetto regolamento di previdenza ed anche dal piano di
previdenza
(doc. 8 e 9)
cui rimanda il contratto d'affiliazione e che definisce le
modalità di calcolo dei contributi in base al salario assicurato.
Inoltre,
le condizioni generali contengono, tra l’altro, le norme applicabili alla
disdetta del contratto d’adesione (in caso avvenuta con effetto al 31 marzo
2019), al pagamento e all'esigibilità dei contributi, prevedendo anche
l'addebito o l'accredito di interessi in caso di pagamento anticipato
rispettivamente ritarda-to dei contributi (art. 2.3);
pure la richiesta
di interessi moratori al 6% deve essere accolta, nel caso in esame le
summenzionate Condizioni generali (art. 2.3 lett. f) prevedendo espressamente
un in-teresse moratorio del 6% e la convenuta essendo palesemente in mora. Secondo
l’art. 66 cpv. 2 LPP, infatti, sui contributi non pagati alla scadenza
l'istituto di previdenza può pretendere interessi di mora (Brühwiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR,
2007, n. 174; SZS 1990 p. 89).
L’ammontare
degli interessi è fissato nel regolamento dell’istituto di previdenza (nella
fattispecie dall’art. 2.3 delle Condizioni generali), in caso contrario si
applica il tasso di cui all’art. 104 CO (STFA B 2/02 dell’11 dicembre 2002
consid. 6.1; DTF 117 V 350; Brechbühl/Geckeler Hunziker, Kommentar BVG und FZG,
2019, ad art. 66, n. 37, p. 1442);
Considerandi
disattesa
deve per contro essere, come accennato, la richiesta di rimborso dell’importo
di fr. 203.30
versato quale anticipo all’UE di __________. Tale spesa
segue infatti le sorti dell’esecuzione in quanto costituiscono un accessorio
del credito che deve essere sopportato dal debitore se non riesce ad opporsi
con successo all’esecuzione, in caso contrario dal creditore. Essa è aggiunta
alla somma oggetto di esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto,
senza che sia necessaria un’esplicita pronuncia nel merito (DTF 71 III 144; Panchaud/Caprez,
La mainlevée d’opposition, § 164, p. 414; Ammon/Walther, Grundriss des
Schuldbetreibungs und Konkursrechts, 2008, p. 116; STCA 34.2006.55 del 24
gennaio 2007);
la pretesa
attorea va nel caso concreto cifrata (come da estratti conto sub doc. A/10 e
A/43) tenendo anche conto dei versamenti nel frattempo effettuati e comprovati
da parte convenuta (fr. 5’020 e fr. 10'000), ritenuto che
nel caso in
cui l’asserito ma non dimostrato versamento pendente lite di un ulteriore
importo di fr. 15'000 (cfr. duplica) fosse effettivamente avvenuto, di tale
circostanza dovrà essere tenuto conto in sede d’incasso da parte dell’istituto
previdenziale attore;
stante quanto
sopra, ricordato come per giurisprudenza la decisione in merito all’eventuale
concessione di pagamenti rateali, dilazioni o condoni a favore del datore di
lavoro debitore dei contributi non compete al Tribunale (la LPP, il contratto
d’affiliazione e i regolamenti applicabili al caso di specie e suscettibili
quindi d’esame giudiziale, non contengono disposizione alcuna a tale riguardo) ma
spetta esclusivamente all’en-te previdenziale attore, la petizione in oggetto
deve essere parzialmente accolta con consecutivo rigetto definitivo dell’opposizione
interposta al PE no. __________ dell’UE di __________ (art. 79
e 80 LEF; DTF 121 V 109, 119 V 329, 107 III 60; Adler in: Droit privé et
assurances sociales, Friborgo 1990, p. 241ss, 251ss);
la procedura
è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Nessuna
indennità per ripetibili è di regola assegnata alle autorità vincenti o agli
organismi con compiti di diritto pubblico tra cui gli istituti di previdenza
(DTF 126 V 149 consid. 4, 118 V 169 consid. 7; per le eccezioni: DTF 112 V 362;
art. 68 cpv. 3 LTF);
richiamati
l’art. 73 LPP e la Lptca;
Dispositivo
per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione è parzialmente accolta ai sensi dei considerandi:
§ La
convenuta è condannata a versare all’attrice fr. 152'000.90 con interessi al 6%
dal 31 maggio 2019 al 27 aprile 2020 su fr. 288'456.80 e dal 28 aprile al 26
giugno 2020 su fr. 167'020.90, dal 27 giugno 2020 al 29 luglio 2020 su fr.
162'000.90 e dal 30 luglio 2020 su fr. 152'000.20, nonché di fr. 1'250 con
interessi al 6% dal 30 giugno 2020.
§§ È
rigettata in via definitiva l’opposizione interposta al PE n. __________ dell'UE
di __________ del 9 luglio 2019 per fr. 152'000.90 con interessi al 6% dal 31
maggio 2019 al 27 aprile 2020 su fr. 288'456.80, dal 28 aprile al 26 giugno
2020 su fr. 167'020.90, dal 27 giugno 2020 al 29 luglio 2020 su fr. 162'000.90
e dal 30 luglio 2020 su fr. 152'000.20.
2.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. Non si assegnano ripetibili.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti