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Decisione

34.2020.2

Mancato pagamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro all'istituto di previdenza. Condanna del datore di lavoro convenuto al pagamento dei contributi e rigetto definitivo dell'opposizione

5 maggio 2020Italiano11 min

scritto 26 febbraio 2020 la fondazione attrice, riconfermandosi nella propria domanda

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n.

Fatti

34.2020.2

rg/sc

Lugano

5 maggio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sulla petizione del 21 gennaio 2020 di

AT 1

contro

CV 1

in materia di contributi della previdenza professionale

ritenuto in fatto

considerato in

diritto

1.1.

Con la petizione in oggetto la fondazione attrice postula la condanna della

società convenuta, quale datrice di lavoro, al pagamento – per contributi della

previdenza professionale rimasti insoluti – di fr. 9'720.55 oltre interessi al

5% dal 17 settembre 2019, di fr. 286.95 per interessi e delle “spese del

presente precetto”. Chiede altresì il rigetto dell’opposizione al precetto

esecutivo n. 2832198 dell’UE di __________, con protesta di tasse spe-se e

ripetibili.

1.2. Con

la risposta di causa parte convenuta ha osservato che “Nell’estratto conto

(All. 5 AT 1) vengono riportate spese per spese di esecuz. e fallim. per i

quali si era già trovato un accordo secondo il quale parte dovevano essere

stornati in quanto non dovuti. Per gli anni 2016 e 2017 infatti non si era

raggiunto l’importo della soglia d’entrata obbligatoria (All. 1 e 2). Le

fatture infatti sono state stornate (All. 5 AT 1). Per l’anno 2019 poi abbiamo

ricevuto uno scritto di AT 1 che il contratto di affiliazione era da ritenersi

annullato. Confidiamo in una Vostra collaborazione e nella collaborazione di AT

1 per risolvere bonariamente la questione, accordandoci per un rientro di

quando da noi dovuto” (cfr. III).

1.3. Con

scritto 26 febbraio 2020 la fondazione attrice, riconfermandosi nella propria domanda

di giudizio, ha precisato che a controparte “era stato promesso il condono

di una parte delle spese in caso di pagamento delle fatture dei contributi

pendenti. Purtroppo, i pagamenti promessi non sono mai stati effettuati” e

che i “salari comunicati dalla convenuta sono stati correttamente inseriti.

Anche le riduzioni salariali comunicate successivamente sono state inserite nel

sistema ed elaborate correttamente” (cfr. V).

2.1.

La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto

2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio

2011).

La

competenza territoriale dello scrivente Tribunale ex art. 73 cpv. 2 LPP è data,

la società convenuta avendo sede nel Canto-ne Ticino. Pacifica è pure la

competenza avuto riguardo al cam-po d’applicazione materiale e personale

dell’art. 73 LPP, la lite opponendo un istituto di previdenza ad un datore di

lavoro ed a-vendo per oggetto il mancato versamento dei contributi

previdenziali da parte di quest’ultimo (in argomento cfr. Meyer-Blaser, Die

Rechtsprechung von Eidgenössischen Versicherungs-gericht und Bundesgericht zum

BVG, 1990-1994, in SZS 1995 pp. 81ss, 109; Meyer/Uttinger, in: Schneider/Geiser

(éd.), Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art. 73 n. 52).

2.2. L'art.

11 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare

obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previ­denza regolarmente

registrato. Tale affiliazione ha effetto retro­attivo e comporta, per il datore

di lavoro, l'obbligo del paga­mento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che

riguarda l'ammontare dei contributi, l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di

previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi

del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve

essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di

lavoro deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota

del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è

l'unico debitore dei contributi (Brühwiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge,

in: Schw. BVR, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2007, p.

2065; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung,

1989, p. 32). Sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto può pre­tendere

interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre

gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il

finanziamento di queste e l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non

devono necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui

all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP, p. 98). I primi

servono per il finanziamento del fondo di previdenza, i secondi a stabilire le

prestazioni minime previste dalla legge.

2.3.

2.3.1. Con

la sottoscrizione del contratto di affiliazione, con effetto dal 1. febbraio

2016 la __________, ora CV 1 (cfr. estratto RC informatizzato agli atti) si è

impegnata ad attuare la previdenza professionale dei suoi dipendenti tramite

prelevamento dei contributi dal salario dei lavoratori e versamento di questi e

Considerandi

dei suoi contributi alla fondazione (art. 5.1 contratto d’affiliazione, doc.

A/1). Le persone assi-curate, i salari assicurati, il finanziamento ed il

calcolo dei contri-buti risultano dagli atti (doc. A/3-4; cfr. Piano di

previdenza in doc. A/1). Il contratto d’affiliazione (artt. 5.4, 5.5)

stabilisce inoltre le norme applicabili al pagamento e all'esigibilità dei

contributi, prevedendo anche l'addebito o l'accredito di interessi in caso di

pagamento anticipato rispettivamente ritardato dei contributi.

Dalla

documentazione in atti risulta che il calcolo dei contributi (con interessi) in

quanto tali è stato effettuato conformemente alle disposizioni legali e

regolamentari, tenendo conto dei salari erogati sino allo scioglimento del

contratto d’adesione, scioglimento avvenuto dopo disdetta da parte della

fondazione (doc. A/2) in corretta applicazione dell’art. 7.3 del contratto.

2.3.2

Parte

convenuta, come accennato, contesta di dover rimborsare alla fondazione attrice

le “spese di esec. e fall.”, sostenendo co-me in base ad un asserito

accordo con la fondazione tali spese avrebbero dovuto essere annullate in

quanto non dovute, ritenuto che per gli anni 2016 e 2017 i salari non avevano

raggiun-to la soglia d’entrata LPP e che i contributi già versati sono stati in

seguito stornati.

Trattasi

segnatamente delle spese addebitate al datore di lavoro per complessivi fr.

1'500 (cfr. estratto conto in doc. A/5) e riferite a una domanda di esecuzione

del mese di novembre 2016 (fr. 500, doc. A/6.3), alla consecutiva domanda di

continuazione dell’esecuzione (fr. 500, doc. A/6.4) e alla domanda di

fallimento (fr. 500, doc. A/6.5). In base agli atti, tali spese si riferiscono

a non aver dubbi all’incasso dei contributi di cui alla fattura n. 342224 di

complessivi fr. 5'030.70 rimasti impagati ed in seguito stornati nell’ottobre

2017.

a favore del datore di lavoro (doc. A/5).

Occorre

anzitutto premettere che non v’è traccia alcuna agli atti – né parte convenuta

ha fornito la benché minima prova al riguardo – di un asserito accordo secondo

il quale, per quanto è dato di capire, le spese sarebbero state da annullare in

quanto “non dovute”, mentre che parte attrice ha da parte sua sostenuto

di aver promesso al datore di lavoro il condono di una parte delle spese in

caso di pagamento delle fatture pendenti (pagamento che in effetti non risulta

essere avvenuto; trattasi con ogni verosimiglianza delle fatture 3074916 del

novembre 2018 di complessivi fr. 4'243.4, cfr. doc. A/5).

Per

il resto non risulta che il datore di lavoro, che neppure lo adduce, abbia

annunciato alla fondazione di previdenza

– dopo la sottoscrizione del contratto d’adesione

e prima della notifica (tardiva) dei salari (giusta l’art. 4.2 cpv. 3 del

contratto d’affiliazione i salari annui presumibili vanno notificati alla

fondazione all’inizio di ogni anno)

– salari che non giustificassero l’emissio-ne

delle fatture n. __________ per contributi (cfr. estratto conto sub doc. A/5),

quando dagli atti risulta invece unicamente l’allestimento (e la presumibile

notifica anche alla fondazione) tardivo nell’ottobre 2017 dei salari AVS 2016

(non presumibili ma versati; cfr. III/1), rispettivamente dei salari 2017 (non

presumibili ma versati) nel gennaio 2018 (cfr. III/2). Non risulta d’altronde

neppure che – come incontestatamente asserito in petizione – il datore di

lavoro abbia mai contestato, giusta l’art. 5.4 cpv. 4 del contratto, gli

estratti conto redatti alla fine di ogni anno dalla fondazione.

Per

il che le spese d’esecuzione di complessivi fr. 1'500 previste all’art. 2.1 del

Regolamento dei costi (sub doc. A/1) vanno riconosciute). Vanno pure ammesse,

in quanto documentate e contemplate nel suddetto regolamento (DTF 117 II 258),

le spese di diffida di complessivi fr. 600 (doc. A/6.1 e 6.2).

La

richiesta di interessi di ritardo – al tasso del 5% che non supera quello

legale di cui all’art. 104 CO – appare giustificata. Giusta l’art. 66 cpv. 2

LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di previdenza può

infatti pretendere interessi di mora (Brühwiler,

op. cit., p. 46; SZS 1990 p. 89; cfr. art. 5.4 contratto d'affiliazione).

2.3.3

Stante

quanto sopra, complessivamente va riconosciuto un credito contributivo di fr.

10'007.50 (9’720.55 + 286.95) con interessi di mora al 5% dal 17 settembre 2019

su fr. 9'720.55.

2.4

La richiesta attorea volta alla pronunzia del rigetto definitivo

dell'opposizione al PE n. __________ del 6 settembre 2019 dell’UE di __________

merita accoglimento.

Il

creditore che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti

conformemente all'art. 79 LEF, può infatti chiedere direttamente la

continuazione dell'esecuzione senza dover e-sperire la procedura speciale di

rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la

decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da

un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro

dell'esecuzione (DTF 107 III 60). Il principio è che qualora il creditore segua

la procedura dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del

credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire

successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit

privé et assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La condizione

aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza è che il giudice dell'azione

ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il giudice civile

o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il Tribunale

cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel dispositivo che

accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in corso e rigetti

formalmente l'opposizione per la parte del credito riconosciuto.

2.5

Spetta infine alle

parti in causa concordare un’eventuale soluzione transattiva

della

vertenza – auspicata nelle more della presente procedura dalla parte convenuta che

chiede a tal uopo la “collaborazione” dello scrivente Tribunale (cfr.

III) –, a quest’ultimo competendo unicamente l’omologazione di un eventuale

accordo tra le parti.

2.6

La

procedura è di principio gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP e art. 29 cpv. 1 Lptca).

A

parte attrice, peraltro non patrocinata in causa, non vengono assegnate

ripetibili. Conformemente alla giurisprudenza federale, nessuna

indennità per ripetibili è infatti di regola assegnata

alle autorità o agli organismi con compiti di diritto pubblico. Ciò vale anche

per gli istituti di previdenza (DTF 126 V 149 consid. 4, 118 V 169 consid. 7).

All’assicuratore vincente e non patrocinato in causa si giustifica

eccezionalmente l’assegnazione di ripetibili unicamente se il comportamento

processuale della controparte si dimostra temerario (o quest’ultima abbia agito

con leggerezza) e cumulativamente se – ciò che non corrisponde al caso in esame

– la causa è complessa, ha valore litigioso elevato e richiede notevole

impiego di tempo e gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai

risultati ottenuti (DTF 128 V 133, 323, 127 V 207, 126 V 150, 110

V 135; AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984 p. 278).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La petizione è accolta.

§ La CV 1

è condannata a versare a AT 1 la somma di fr.

10'007.50 oltre interessi al 5% dal 17 settembre 2019 su fr. 9'720.55.

§§ È

rigettata in via definitiva l'opposizione al precetto esecutivo n. __________ del

19 settembre 2019 dell’UE di __________ per l’importo di

fr. 10'007.50 oltre interessi al 5% dal 17 settembre 2019 su fr. 9'720.55.

2.- Non si prelevano

tasse e spese di giustizia.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti