34.2020.2
Mancato pagamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro all'istituto di previdenza. Condanna del datore di lavoro convenuto al pagamento dei contributi e rigetto definitivo dell'opposizione
5 maggio 2020Italiano11 min
scritto 26 febbraio 2020 la fondazione attrice, riconfermandosi nella propria domanda
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Raccomandata
Incarto
n.
Fatti
34.2020.2
rg/sc
Lugano
5 maggio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 21 gennaio 2020 di
AT 1
contro
CV 1
in materia di contributi della previdenza professionale
ritenuto in fatto
considerato in
diritto
1.1.
Con la petizione in oggetto la fondazione attrice postula la condanna della
società convenuta, quale datrice di lavoro, al pagamento – per contributi della
previdenza professionale rimasti insoluti – di fr. 9'720.55 oltre interessi al
5% dal 17 settembre 2019, di fr. 286.95 per interessi e delle “spese del
presente precetto”. Chiede altresì il rigetto dell’opposizione al precetto
esecutivo n. 2832198 dell’UE di __________, con protesta di tasse spe-se e
ripetibili.
1.2. Con
la risposta di causa parte convenuta ha osservato che “Nell’estratto conto
(All. 5 AT 1) vengono riportate spese per spese di esecuz. e fallim. per i
quali si era già trovato un accordo secondo il quale parte dovevano essere
stornati in quanto non dovuti. Per gli anni 2016 e 2017 infatti non si era
raggiunto l’importo della soglia d’entrata obbligatoria (All. 1 e 2). Le
fatture infatti sono state stornate (All. 5 AT 1). Per l’anno 2019 poi abbiamo
ricevuto uno scritto di AT 1 che il contratto di affiliazione era da ritenersi
annullato. Confidiamo in una Vostra collaborazione e nella collaborazione di AT
1 per risolvere bonariamente la questione, accordandoci per un rientro di
quando da noi dovuto” (cfr. III).
1.3. Con
scritto 26 febbraio 2020 la fondazione attrice, riconfermandosi nella propria domanda
di giudizio, ha precisato che a controparte “era stato promesso il condono
di una parte delle spese in caso di pagamento delle fatture dei contributi
pendenti. Purtroppo, i pagamenti promessi non sono mai stati effettuati” e
che i “salari comunicati dalla convenuta sono stati correttamente inseriti.
Anche le riduzioni salariali comunicate successivamente sono state inserite nel
sistema ed elaborate correttamente” (cfr. V).
2.1.
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto
2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio
2011).
La
competenza territoriale dello scrivente Tribunale ex art. 73 cpv. 2 LPP è data,
la società convenuta avendo sede nel Canto-ne Ticino. Pacifica è pure la
competenza avuto riguardo al cam-po d’applicazione materiale e personale
dell’art. 73 LPP, la lite opponendo un istituto di previdenza ad un datore di
lavoro ed a-vendo per oggetto il mancato versamento dei contributi
previdenziali da parte di quest’ultimo (in argomento cfr. Meyer-Blaser, Die
Rechtsprechung von Eidgenössischen Versicherungs-gericht und Bundesgericht zum
BVG, 1990-1994, in SZS 1995 pp. 81ss, 109; Meyer/Uttinger, in: Schneider/Geiser
(éd.), Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art. 73 n. 52).
2.2. L'art.
11 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare
obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente
registrato. Tale affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore
di lavoro, l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che
riguarda l'ammontare dei contributi, l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di
previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi
del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve
essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di
lavoro deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota
del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è
l'unico debitore dei contributi (Brühwiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge,
in: Schw. BVR, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2007, p.
2065; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung,
1989, p. 32). Sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto può pretendere
interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre
gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il
finanziamento di queste e l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non
devono necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui
all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP, p. 98). I primi
servono per il finanziamento del fondo di previdenza, i secondi a stabilire le
prestazioni minime previste dalla legge.
2.3.
2.3.1. Con
la sottoscrizione del contratto di affiliazione, con effetto dal 1. febbraio
2016 la __________, ora CV 1 (cfr. estratto RC informatizzato agli atti) si è
impegnata ad attuare la previdenza professionale dei suoi dipendenti tramite
prelevamento dei contributi dal salario dei lavoratori e versamento di questi e
Considerandi
dei suoi contributi alla fondazione (art. 5.1 contratto d’affiliazione, doc.
A/1). Le persone assi-curate, i salari assicurati, il finanziamento ed il
calcolo dei contri-buti risultano dagli atti (doc. A/3-4; cfr. Piano di
previdenza in doc. A/1). Il contratto d’affiliazione (artt. 5.4, 5.5)
stabilisce inoltre le norme applicabili al pagamento e all'esigibilità dei
contributi, prevedendo anche l'addebito o l'accredito di interessi in caso di
pagamento anticipato rispettivamente ritardato dei contributi.
Dalla
documentazione in atti risulta che il calcolo dei contributi (con interessi) in
quanto tali è stato effettuato conformemente alle disposizioni legali e
regolamentari, tenendo conto dei salari erogati sino allo scioglimento del
contratto d’adesione, scioglimento avvenuto dopo disdetta da parte della
fondazione (doc. A/2) in corretta applicazione dell’art. 7.3 del contratto.
2.3.2
Parte
convenuta, come accennato, contesta di dover rimborsare alla fondazione attrice
le “spese di esec. e fall.”, sostenendo co-me in base ad un asserito
accordo con la fondazione tali spese avrebbero dovuto essere annullate in
quanto non dovute, ritenuto che per gli anni 2016 e 2017 i salari non avevano
raggiun-to la soglia d’entrata LPP e che i contributi già versati sono stati in
seguito stornati.
Trattasi
segnatamente delle spese addebitate al datore di lavoro per complessivi fr.
1'500 (cfr. estratto conto in doc. A/5) e riferite a una domanda di esecuzione
del mese di novembre 2016 (fr. 500, doc. A/6.3), alla consecutiva domanda di
continuazione dell’esecuzione (fr. 500, doc. A/6.4) e alla domanda di
fallimento (fr. 500, doc. A/6.5). In base agli atti, tali spese si riferiscono
a non aver dubbi all’incasso dei contributi di cui alla fattura n. 342224 di
complessivi fr. 5'030.70 rimasti impagati ed in seguito stornati nell’ottobre
2017.
a favore del datore di lavoro (doc. A/5).
Occorre
anzitutto premettere che non v’è traccia alcuna agli atti – né parte convenuta
ha fornito la benché minima prova al riguardo – di un asserito accordo secondo
il quale, per quanto è dato di capire, le spese sarebbero state da annullare in
quanto “non dovute”, mentre che parte attrice ha da parte sua sostenuto
di aver promesso al datore di lavoro il condono di una parte delle spese in
caso di pagamento delle fatture pendenti (pagamento che in effetti non risulta
essere avvenuto; trattasi con ogni verosimiglianza delle fatture 3074916 del
novembre 2018 di complessivi fr. 4'243.4, cfr. doc. A/5).
Per
il resto non risulta che il datore di lavoro, che neppure lo adduce, abbia
annunciato alla fondazione di previdenza
– dopo la sottoscrizione del contratto d’adesione
e prima della notifica (tardiva) dei salari (giusta l’art. 4.2 cpv. 3 del
contratto d’affiliazione i salari annui presumibili vanno notificati alla
fondazione all’inizio di ogni anno)
– salari che non giustificassero l’emissio-ne
delle fatture n. __________ per contributi (cfr. estratto conto sub doc. A/5),
quando dagli atti risulta invece unicamente l’allestimento (e la presumibile
notifica anche alla fondazione) tardivo nell’ottobre 2017 dei salari AVS 2016
(non presumibili ma versati; cfr. III/1), rispettivamente dei salari 2017 (non
presumibili ma versati) nel gennaio 2018 (cfr. III/2). Non risulta d’altronde
neppure che – come incontestatamente asserito in petizione – il datore di
lavoro abbia mai contestato, giusta l’art. 5.4 cpv. 4 del contratto, gli
estratti conto redatti alla fine di ogni anno dalla fondazione.
Per
il che le spese d’esecuzione di complessivi fr. 1'500 previste all’art. 2.1 del
Regolamento dei costi (sub doc. A/1) vanno riconosciute). Vanno pure ammesse,
in quanto documentate e contemplate nel suddetto regolamento (DTF 117 II 258),
le spese di diffida di complessivi fr. 600 (doc. A/6.1 e 6.2).
La
richiesta di interessi di ritardo – al tasso del 5% che non supera quello
legale di cui all’art. 104 CO – appare giustificata. Giusta l’art. 66 cpv. 2
LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di previdenza può
infatti pretendere interessi di mora (Brühwiler,
op. cit., p. 46; SZS 1990 p. 89; cfr. art. 5.4 contratto d'affiliazione).
2.3.3
Stante
quanto sopra, complessivamente va riconosciuto un credito contributivo di fr.
10'007.50 (9’720.55 + 286.95) con interessi di mora al 5% dal 17 settembre 2019
su fr. 9'720.55.
2.4
La richiesta attorea volta alla pronunzia del rigetto definitivo
dell'opposizione al PE n. __________ del 6 settembre 2019 dell’UE di __________
merita accoglimento.
Il
creditore che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti
conformemente all'art. 79 LEF, può infatti chiedere direttamente la
continuazione dell'esecuzione senza dover e-sperire la procedura speciale di
rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la
decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da
un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro
dell'esecuzione (DTF 107 III 60). Il principio è che qualora il creditore segua
la procedura dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del
credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire
successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit
privé et assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La condizione
aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza è che il giudice dell'azione
ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il giudice civile
o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il Tribunale
cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel dispositivo che
accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in corso e rigetti
formalmente l'opposizione per la parte del credito riconosciuto.
2.5
Spetta infine alle
parti in causa concordare un’eventuale soluzione transattiva
della
vertenza – auspicata nelle more della presente procedura dalla parte convenuta che
chiede a tal uopo la “collaborazione” dello scrivente Tribunale (cfr.
III) –, a quest’ultimo competendo unicamente l’omologazione di un eventuale
accordo tra le parti.
2.6
La
procedura è di principio gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP e art. 29 cpv. 1 Lptca).
A
parte attrice, peraltro non patrocinata in causa, non vengono assegnate
ripetibili. Conformemente alla giurisprudenza federale, nessuna
indennità per ripetibili è infatti di regola assegnata
alle autorità o agli organismi con compiti di diritto pubblico. Ciò vale anche
per gli istituti di previdenza (DTF 126 V 149 consid. 4, 118 V 169 consid. 7).
All’assicuratore vincente e non patrocinato in causa si giustifica
eccezionalmente l’assegnazione di ripetibili unicamente se il comportamento
processuale della controparte si dimostra temerario (o quest’ultima abbia agito
con leggerezza) e cumulativamente se – ciò che non corrisponde al caso in esame
– la causa è complessa, ha valore litigioso elevato e richiede notevole
impiego di tempo e gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai
risultati ottenuti (DTF 128 V 133, 323, 127 V 207, 126 V 150, 110
V 135; AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984 p. 278).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La petizione è accolta.
§ La CV 1
è condannata a versare a AT 1 la somma di fr.
10'007.50 oltre interessi al 5% dal 17 settembre 2019 su fr. 9'720.55.
§§ È
rigettata in via definitiva l'opposizione al precetto esecutivo n. __________ del
19 settembre 2019 dell’UE di __________ per l’importo di
fr. 10'007.50 oltre interessi al 5% dal 17 settembre 2019 su fr. 9'720.55.
2.- Non si prelevano
tasse e spese di giustizia.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti