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Decisione

34.2020.20

Mancato versamento dei contribuiti previdenziali all'istituto di previdenza (IP) da parte del datore di lavoro (DL). Accoglimento della petizione dell'IP con condanna del DL al versamento. Oneri processuali

16 ottobre 2020Italiano12 min

indicati in modo completo al fine di poter assumere le prove necessarie (SZS/RSAS

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n.

34.2020.20

rg/sc

Lugano

16 ottobre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sulla petizione del 30 giugno 2020 di

AT 1

rappr. da: RA 1

contro

CV 1

in materia di contributi della previdenza professionale

considerato in

fatto e in diritto

1.1 Con

effetto dal 1. gennaio 2015, tramite contratto d’affiliazione sottoscritto il

29 ottobre/6 novembre 2015 con la __________ (ora __________; cfr. doc. A/3), la

__________ (ora CV 1) quale datrice di lavoro ha attuato la previdenza

professionale obbligatoria dei suoi dipendenti (doc. A/4).

1.2

A seguito del mancato pagamento – anche dopo l’invio di diffide (doc.

A/12-14, 16-17, 18-19, 21-22) e sciolto definitivamente il contratto d’adesione

per il 30 giugno 2019 (doc. A/23) – dei contributi dovuti per un

ammontare complessivo, in data 30 giugno 2019, di fr. 217'771.05 (doc. A/8,

A/24; importo comprensivo di interessi e spese; cfr. estratto conto in doc. A/8),

adite le vie esecutive con precetto n. __________ dell’UE di __________

(doc. A/27), con la presente petizione la AT 1, patrocinata dall’avv. RA 1,

chiede la condanna della CV 1 al pagamento di fr. 218'121.05 (importo

comprensivo dei costi di esecuzione di fr. 300 e dell’ulteriore diffida del 16

settembre 2019, doc. A/8, doc. A/25) con interessi al 6% dal 30 agosto 2019

nonché di fr. 1'250 “per il rigetto dell’opposizione e per la proposizione

dell’azione”, (cfr. petizione p. 9 pto 18) con interessi al 6% dalla data

di “proposizione dell’azione” e fr. 203.30 per “spese di esecuzione”.

L’attrice postula pure per l’importo di fr. 218'121.05 il rigetto

dell’opposizione al summenzionato precetto con protesta di spese di giustizia e

ripetibili.

1.3 Parte

convenuta non è intervenuta in causa, malgrado la fissazione – trascorso il

termine per la presentazione della risposta di causa – di un ultimo termine

perentorio ai sensi dell’art. 13 cpv. 3 Lptca (cfr. II, III).

2.1 La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione

monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr., pro multis, STF 9C_699/2014

del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7

novembre 2008).

2.2 La

competenza territoriale dello scrivente Tribunale ex art. 73 cpv. 2 LPP è data,

parte convenuta avendo sede nel Cantone Ticino.

Pacifica

è pure la competenza avuto riguardo al campo d’applicazione materiale e

personale dell’art. 73 LPP, la lite opponendo un istituto di previdenza ad un

datore di lavoro ed avendo ad oggetto il mancato versamento dei contributi

previdenziali da parte di quest’ultimo (in argomento: Meyer-Blaser, Die Rechts-prechung

von Eidgenössischen Versicherungsgericht und Bundesgericht zum BVG, 1990-1994,

in SZS/RSAS 1995 pp. 81ss, 109; Meyer/Uttinger, in: Schneider/Geiser/Gächter

(éd.), Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art. 73 n. 52).

2.3

L'art. 11 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare

obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente

registrato. Tale affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore

di lavoro, l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che

riguarda l'ammontare dei contributi l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di

previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi

del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve

essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di

lavoro deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota

del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è

l'unico debitore dei contributi (in argomento cfr. Brechbühl, in:

Commentaire LPP e LFLP, op. cit., ad art. 66, n. 8ss; Brühwiler, Obligatorische Berufliche

Vorsorge, in: Schw. BVR, 2007, n. 171ss; Lüthy, Das

Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, 1989, p.

32). Sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto può pretendere

interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre

gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il

finanziamento di queste e l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non

devono necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui

all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP, p. 98). I primi

servono per il finanziamento del fondo di previdenza, i secondi a stabilire le

prestazioni minime previste dalla legge.

2.4

Nel processo riguardante il versamento di contributi della previdenza

professionale l'istituto di previdenza deve sostanziare la pretesa in maniera

completa al fine di permetterne l'esame, il principio indagatorio vigente

nell'ambito delle assicurazioni sociali (SVR 1998 UV n. 1; DTF 117 V 263

consid. 1b) avendo i suoi limiti nell'obbligo delle parti di collaborare

all'istruzione della causa (DTF 125 V 195 consid. 2, 122 V 150 consid. 1a con

riferimenti). D'altro canto il datore di lavoro deve sostanziare i motivi per

cui la pretesa non sarebbe fondata. Se la richiesta risulta sufficientemente

sostanziata, le contestazioni immotivate non vengono considerate, ritenuto come

Fatti

i fatti da dimostrare vanno sostanziati in maniera sufficiente e meglio vanno

indicati in modo completo al fine di poter assumere le prove necessarie (SZS/RSAS

2003 p. 500, 2001 p. 562).

2.5

2.5.1 Nella

fattispecie in esame, la pretesa attorea appare sufficiente-mente sostanziata e

documentata, nessuna contestazione, anche precedentemente all’inoltro della

petizione, risulta del resto essere stata sollevata dalla convenuta.

Con la sottoscrizione del contratto

d’affiliazione (doc. A/4) e la presa di conoscenza, quale parte integrante del

contratto, in particolare – per quanto qui interessa – delle condizioni generali

d’affiliazione (doc. A/6), del regolamento di previdenza (doc. A/5) e del

regolamento delle spese (sub doc. A/6), parte convenuta si è impegnata ad

attuare la previdenza professionale dei suoi dipendenti, tramite prelevamento

dei contributi dal salario dei lavoratori e versamento di questi e dei suoi

contributi alla cassa. La datrice di lavoro non risulta del resto aver mai

contestato il proprio obbligo contributivo, il quale non può quindi che essere

riconosciuto. Le norme concernenti il finanziamento sono previste nel suddetto

regolamento di previdenza (ed anche dal piano di previdenza, doc. A/7 e sub

doc. A/5) cui rimanda il contratto d'affiliazione e che definisce le modalità

di calcolo dei contributi in base al salario assicurato (cap. II, art. 13 e 14).

Inoltre, le condizioni generali contengono, tra l’altro, le norme applicabili

alla disdetta del contratto d’adesione, al pagamento e all'esigibilità dei

contributi, prevedendo anche l'addebito o l'accredito di interessi in caso di

pagamento anticipato rispettivamente ritardato dei contributi (art. 2.3).

Dalle tavole

processuali risulta che il calcolo dei contributi (e interessi) e i relativi

conteggi notificati alla datrice di lavoro sono stati effettuati conformemente

alle disposizioni sopra esposte e a quelle vincolanti della LPP, tenendo conto

dei salari erogati nel periodo litigioso. Oltre ai contributi dovuti, sono

state anche addebitate spese di sollecito/diffida, spese per scioglimento del contratto

e spese per domanda di esecuzione (cfr. estratto conto in doc. A/8), atteso che

l’addebito dei costi appare in concreto giustificato trovando segnatamente

fondamento nel menzionato regolamento delle spese (sub doc. A/6). Il debito per

contributi e spese ammonta pertanto complessivamente a fr. 218'121.05.

La

cassa attrice postula altresì la condanna della società convenuta al pagamento

di fr. 1'250 in relazione alla “proposizione dell’azione”. In quanto

previsto dal regolamento delle spese, anche il rimborso di tale spesa deve

essere riconosciuto.

2.5.2 Disattesa

deve per contro essere la richiesta di rimborso dell’importo di fr. 203.30

versato quale anticipo all’UE di __________. Tale spesa segue infatti le sorti

dell’esecuzione in quanto costituisce un accessorio del credito che deve essere

sopportato dal debitore se non riesce ad opporsi con successo all’esecuzione,

in caso contrario dal creditore. Essa è aggiunta alla somma oggetto di

esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto, senza che sia necessaria

un’esplicita pronuncia nel merito (DTF 71 III 144; Panchaud/Caprez, La

mainlevée d’opposition, § 164, p. 414; Ammon/Walther, Grundriss des

Schuldbetreibungs und Konkurs- rechts, 2008, p. 116; STCA 34.2006.55 del 24

gennaio 2007).

2.5.3 Il

credito complessivo di spettanza della Cassa attrice va di conseguenza cifrato

in fr. 219'371.05 (218'121.05 + 1'250).

2.6 L’attrice

chiede anche il versamento di interessi di mora al 6% dal 30 agosto 2019 su fr.

218'121.05 nonché interessi di mora al medesimo tasso sugli ulteriori fr. 1'250

dalla data d’inoltro della presente azione giudiziaria (30 giugno 2020).

Secondo

l’art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di

previdenza può pretendere interessi di mora (Brühwiler, cit., n. 174; SZS 1990

p. 89; cfr. art. 2.3 condizioni generali). L’ammontare degli interessi è

fissato nel regolamento dell’istituto di previdenza; in caso contrario si

applica l’art. 104 CO che prevede un interesse moratorio del 5% (STFA B 2/02

dell’11 dicembre 2002 consid. 6.1; DTF 117 V 350; Brechbühl, cit., ad art. 66, n. 36, p. 1082 e ivi

riferimenti).

Nel

caso in esame, le summenzionate condizioni generali (art. 2.3 lett. f)

prevedendo espressamente un interesse moratorio del 6% e la convenuta essendo

palesemente in mora, la domanda attorea merita accoglimento.

2.7

Chiesta è pure la pronuncia – per l’importo di fr. 218'121.05 con interessi –

del rigetto definitivo dell'opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________

Considerandi

dell’UE di __________ del 29 ottobre 2019 (doc. A/27).

Ora,

il creditore che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri

diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere direttamente la

continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di

rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la

decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da

un Tribunale amministrativo della Confederazione o del Cantone del foro dell'esecuzione

(DTF 109 V 49 consid. 3, 107 III 60ss; SZS 1997 p. 322). Il principio é che

qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 LEF e quindi intenti

un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere

definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit privé et assurances sociales, 1990, pp. 241ss,

251s). La condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza é

che il giudice dell'azione ordinaria (che può essere, a seconda della natura

del credito, il giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione,

in casu, il Tribunale cantonale delle assicurazioni) faccia preciso

riferimento, nel dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum,

all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del

credito riconosciuto.

La

presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione

dell'esecuzione, senza che il creditore debba previamente chiedere il rigetto

definitivo dell'opposizione al giudice dell'esecuzione per l’importo di fr. 218'121.05

oltre interessi al 6% dal 30 agosto 2019.

2.8

Per

l’art. 29 cpv. 1 Lptca la procedura è di principio gratuita (cfr. art. 73 cpv.

3.

LPP). L'esclusione della gratuità della procedura in caso di introduzione di

procedimenti temerari o per leggerezza costituisce un principio processuale

generale del diritto federale delle assicurazioni sociali (DTF 128 V 323, 124 V

285; SZS

1998.

p. 64; cfr. art. 29 cpv. 3 Lptca). Nell'ambito dell'azione

in materia di contributi LPP, il solo fatto di non intervenire in causa non è

sufficiente per ritenere temerario il comportamento di parte convenuta. In tale

contesto il comportamento della controparte dev'essere valutato tenendo conto

anche dell'agire che l'interessato ha tenuto precedentemente al processo. Se,

quindi, il datore di lavoro non rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio

di procedure esecutive e obbliga l'istituto di previdenza a inoltrare un'azione

giudiziaria e non interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili

condizioni si può infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre

dilatorie passibili d’essere sanzionate tramite il pagamento di spese di

giustizia (DTF 128 V 323, 126 V 149; Meyer/Uttinger, in: Commentaire LPP et

LFLP, op. cit., ad art. 73, n. 89s).

Nel

caso in esame, parte convenuta non ha dato seguito alle richieste di pagamento

inviatele, ha interposto opposizione al precetto esecutivo e non è intervenuta

in causa. In tali circostanze, alla luce della giurisprudenza citata sopra, ad

essa vanno caricati gli oneri di procedura per complessivi fr. 500.

2.9

L'assicuratore

che vince la causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 128 V 133, 126 V 150).

All’assicuratore vincente e patrocinato in causa si giustifica eccezionalmente

l’assegnazione di ripetibili se il comportamento processuale di controparte si

dimostra temerario o quest’ultima abbia agito con leggerezza (DTF

128.

V 133 e 323, 127 V 207). Suddette condizioni, come visto (cfr. consid.

2.8), essendo nella specie realizzate, si giustifica l’assegnazione di

ripetibili a favore della cassa attrice.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1.- La

petizione è accolta.

§ La

CV 1 è condannata a versare alla AT 1 la somma di fr. 219'371.05 con interessi

al 6% dal 30 agosto 2019 su fr. 218'121.05 e dal 30 giugno 2020 su fr. 1'250.

§§ È

rigettata in via definitiva l’opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell’UE

di __________ del 29 ottobre 2019 per l’importo di fr. 218’121.05 oltre

interessi al 6% dal 30 agosto 2019.

2.- La

tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 500, sono poste a carico

della parte convenuta, la quale rifonderà a parte attrice fr. 500 per

ripetibili (IVA inclusa).

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti