34.2020.20
Mancato versamento dei contribuiti previdenziali all'istituto di previdenza (IP) da parte del datore di lavoro (DL). Accoglimento della petizione dell'IP con condanna del DL al versamento. Oneri processuali
16 ottobre 2020Italiano12 min
indicati in modo completo al fine di poter assumere le prove necessarie (SZS/RSAS
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Raccomandata
Incarto
n.
34.2020.20
rg/sc
Lugano
16 ottobre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 30 giugno 2020 di
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
CV 1
in materia di contributi della previdenza professionale
considerato in
fatto e in diritto
1.1 Con
effetto dal 1. gennaio 2015, tramite contratto d’affiliazione sottoscritto il
29 ottobre/6 novembre 2015 con la __________ (ora __________; cfr. doc. A/3), la
__________ (ora CV 1) quale datrice di lavoro ha attuato la previdenza
professionale obbligatoria dei suoi dipendenti (doc. A/4).
1.2
A seguito del mancato pagamento – anche dopo l’invio di diffide (doc.
A/12-14, 16-17, 18-19, 21-22) e sciolto definitivamente il contratto d’adesione
per il 30 giugno 2019 (doc. A/23) – dei contributi dovuti per un
ammontare complessivo, in data 30 giugno 2019, di fr. 217'771.05 (doc. A/8,
A/24; importo comprensivo di interessi e spese; cfr. estratto conto in doc. A/8),
adite le vie esecutive con precetto n. __________ dell’UE di __________
(doc. A/27), con la presente petizione la AT 1, patrocinata dall’avv. RA 1,
chiede la condanna della CV 1 al pagamento di fr. 218'121.05 (importo
comprensivo dei costi di esecuzione di fr. 300 e dell’ulteriore diffida del 16
settembre 2019, doc. A/8, doc. A/25) con interessi al 6% dal 30 agosto 2019
nonché di fr. 1'250 “per il rigetto dell’opposizione e per la proposizione
dell’azione”, (cfr. petizione p. 9 pto 18) con interessi al 6% dalla data
di “proposizione dell’azione” e fr. 203.30 per “spese di esecuzione”.
L’attrice postula pure per l’importo di fr. 218'121.05 il rigetto
dell’opposizione al summenzionato precetto con protesta di spese di giustizia e
ripetibili.
1.3 Parte
convenuta non è intervenuta in causa, malgrado la fissazione – trascorso il
termine per la presentazione della risposta di causa – di un ultimo termine
perentorio ai sensi dell’art. 13 cpv. 3 Lptca (cfr. II, III).
2.1 La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione
monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr., pro multis, STF 9C_699/2014
del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7
novembre 2008).
2.2 La
competenza territoriale dello scrivente Tribunale ex art. 73 cpv. 2 LPP è data,
parte convenuta avendo sede nel Cantone Ticino.
Pacifica
è pure la competenza avuto riguardo al campo d’applicazione materiale e
personale dell’art. 73 LPP, la lite opponendo un istituto di previdenza ad un
datore di lavoro ed avendo ad oggetto il mancato versamento dei contributi
previdenziali da parte di quest’ultimo (in argomento: Meyer-Blaser, Die Rechts-prechung
von Eidgenössischen Versicherungsgericht und Bundesgericht zum BVG, 1990-1994,
in SZS/RSAS 1995 pp. 81ss, 109; Meyer/Uttinger, in: Schneider/Geiser/Gächter
(éd.), Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art. 73 n. 52).
2.3
L'art. 11 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare
obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente
registrato. Tale affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore
di lavoro, l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che
riguarda l'ammontare dei contributi l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di
previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi
del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve
essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di
lavoro deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota
del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è
l'unico debitore dei contributi (in argomento cfr. Brechbühl, in:
Commentaire LPP e LFLP, op. cit., ad art. 66, n. 8ss; Brühwiler, Obligatorische Berufliche
Vorsorge, in: Schw. BVR, 2007, n. 171ss; Lüthy, Das
Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, 1989, p.
32). Sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto può pretendere
interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre
gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il
finanziamento di queste e l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non
devono necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui
all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP, p. 98). I primi
servono per il finanziamento del fondo di previdenza, i secondi a stabilire le
prestazioni minime previste dalla legge.
2.4
Nel processo riguardante il versamento di contributi della previdenza
professionale l'istituto di previdenza deve sostanziare la pretesa in maniera
completa al fine di permetterne l'esame, il principio indagatorio vigente
nell'ambito delle assicurazioni sociali (SVR 1998 UV n. 1; DTF 117 V 263
consid. 1b) avendo i suoi limiti nell'obbligo delle parti di collaborare
all'istruzione della causa (DTF 125 V 195 consid. 2, 122 V 150 consid. 1a con
riferimenti). D'altro canto il datore di lavoro deve sostanziare i motivi per
cui la pretesa non sarebbe fondata. Se la richiesta risulta sufficientemente
sostanziata, le contestazioni immotivate non vengono considerate, ritenuto come
Fatti
i fatti da dimostrare vanno sostanziati in maniera sufficiente e meglio vanno
indicati in modo completo al fine di poter assumere le prove necessarie (SZS/RSAS
2003 p. 500, 2001 p. 562).
2.5
2.5.1 Nella
fattispecie in esame, la pretesa attorea appare sufficiente-mente sostanziata e
documentata, nessuna contestazione, anche precedentemente all’inoltro della
petizione, risulta del resto essere stata sollevata dalla convenuta.
Con la sottoscrizione del contratto
d’affiliazione (doc. A/4) e la presa di conoscenza, quale parte integrante del
contratto, in particolare – per quanto qui interessa – delle condizioni generali
d’affiliazione (doc. A/6), del regolamento di previdenza (doc. A/5) e del
regolamento delle spese (sub doc. A/6), parte convenuta si è impegnata ad
attuare la previdenza professionale dei suoi dipendenti, tramite prelevamento
dei contributi dal salario dei lavoratori e versamento di questi e dei suoi
contributi alla cassa. La datrice di lavoro non risulta del resto aver mai
contestato il proprio obbligo contributivo, il quale non può quindi che essere
riconosciuto. Le norme concernenti il finanziamento sono previste nel suddetto
regolamento di previdenza (ed anche dal piano di previdenza, doc. A/7 e sub
doc. A/5) cui rimanda il contratto d'affiliazione e che definisce le modalità
di calcolo dei contributi in base al salario assicurato (cap. II, art. 13 e 14).
Inoltre, le condizioni generali contengono, tra l’altro, le norme applicabili
alla disdetta del contratto d’adesione, al pagamento e all'esigibilità dei
contributi, prevedendo anche l'addebito o l'accredito di interessi in caso di
pagamento anticipato rispettivamente ritardato dei contributi (art. 2.3).
Dalle tavole
processuali risulta che il calcolo dei contributi (e interessi) e i relativi
conteggi notificati alla datrice di lavoro sono stati effettuati conformemente
alle disposizioni sopra esposte e a quelle vincolanti della LPP, tenendo conto
dei salari erogati nel periodo litigioso. Oltre ai contributi dovuti, sono
state anche addebitate spese di sollecito/diffida, spese per scioglimento del contratto
e spese per domanda di esecuzione (cfr. estratto conto in doc. A/8), atteso che
l’addebito dei costi appare in concreto giustificato trovando segnatamente
fondamento nel menzionato regolamento delle spese (sub doc. A/6). Il debito per
contributi e spese ammonta pertanto complessivamente a fr. 218'121.05.
La
cassa attrice postula altresì la condanna della società convenuta al pagamento
di fr. 1'250 in relazione alla “proposizione dell’azione”. In quanto
previsto dal regolamento delle spese, anche il rimborso di tale spesa deve
essere riconosciuto.
2.5.2 Disattesa
deve per contro essere la richiesta di rimborso dell’importo di fr. 203.30
versato quale anticipo all’UE di __________. Tale spesa segue infatti le sorti
dell’esecuzione in quanto costituisce un accessorio del credito che deve essere
sopportato dal debitore se non riesce ad opporsi con successo all’esecuzione,
in caso contrario dal creditore. Essa è aggiunta alla somma oggetto di
esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto, senza che sia necessaria
un’esplicita pronuncia nel merito (DTF 71 III 144; Panchaud/Caprez, La
mainlevée d’opposition, § 164, p. 414; Ammon/Walther, Grundriss des
Schuldbetreibungs und Konkurs- rechts, 2008, p. 116; STCA 34.2006.55 del 24
gennaio 2007).
2.5.3 Il
credito complessivo di spettanza della Cassa attrice va di conseguenza cifrato
in fr. 219'371.05 (218'121.05 + 1'250).
2.6 L’attrice
chiede anche il versamento di interessi di mora al 6% dal 30 agosto 2019 su fr.
218'121.05 nonché interessi di mora al medesimo tasso sugli ulteriori fr. 1'250
dalla data d’inoltro della presente azione giudiziaria (30 giugno 2020).
Secondo
l’art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di
previdenza può pretendere interessi di mora (Brühwiler, cit., n. 174; SZS 1990
p. 89; cfr. art. 2.3 condizioni generali). L’ammontare degli interessi è
fissato nel regolamento dell’istituto di previdenza; in caso contrario si
applica l’art. 104 CO che prevede un interesse moratorio del 5% (STFA B 2/02
dell’11 dicembre 2002 consid. 6.1; DTF 117 V 350; Brechbühl, cit., ad art. 66, n. 36, p. 1082 e ivi
riferimenti).
Nel
caso in esame, le summenzionate condizioni generali (art. 2.3 lett. f)
prevedendo espressamente un interesse moratorio del 6% e la convenuta essendo
palesemente in mora, la domanda attorea merita accoglimento.
2.7
Chiesta è pure la pronuncia – per l’importo di fr. 218'121.05 con interessi –
del rigetto definitivo dell'opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________
Considerandi
dell’UE di __________ del 29 ottobre 2019 (doc. A/27).
Ora,
il creditore che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri
diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere direttamente la
continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di
rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la
decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da
un Tribunale amministrativo della Confederazione o del Cantone del foro dell'esecuzione
(DTF 109 V 49 consid. 3, 107 III 60ss; SZS 1997 p. 322). Il principio é che
qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 LEF e quindi intenti
un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere
definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit privé et assurances sociales, 1990, pp. 241ss,
251s). La condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza é
che il giudice dell'azione ordinaria (che può essere, a seconda della natura
del credito, il giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione,
in casu, il Tribunale cantonale delle assicurazioni) faccia preciso
riferimento, nel dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum,
all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del
credito riconosciuto.
La
presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione
dell'esecuzione, senza che il creditore debba previamente chiedere il rigetto
definitivo dell'opposizione al giudice dell'esecuzione per l’importo di fr. 218'121.05
oltre interessi al 6% dal 30 agosto 2019.
2.8
Per
l’art. 29 cpv. 1 Lptca la procedura è di principio gratuita (cfr. art. 73 cpv.
3.
LPP). L'esclusione della gratuità della procedura in caso di introduzione di
procedimenti temerari o per leggerezza costituisce un principio processuale
generale del diritto federale delle assicurazioni sociali (DTF 128 V 323, 124 V
285; SZS
1998.
p. 64; cfr. art. 29 cpv. 3 Lptca). Nell'ambito dell'azione
in materia di contributi LPP, il solo fatto di non intervenire in causa non è
sufficiente per ritenere temerario il comportamento di parte convenuta. In tale
contesto il comportamento della controparte dev'essere valutato tenendo conto
anche dell'agire che l'interessato ha tenuto precedentemente al processo. Se,
quindi, il datore di lavoro non rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio
di procedure esecutive e obbliga l'istituto di previdenza a inoltrare un'azione
giudiziaria e non interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili
condizioni si può infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre
dilatorie passibili d’essere sanzionate tramite il pagamento di spese di
giustizia (DTF 128 V 323, 126 V 149; Meyer/Uttinger, in: Commentaire LPP et
LFLP, op. cit., ad art. 73, n. 89s).
Nel
caso in esame, parte convenuta non ha dato seguito alle richieste di pagamento
inviatele, ha interposto opposizione al precetto esecutivo e non è intervenuta
in causa. In tali circostanze, alla luce della giurisprudenza citata sopra, ad
essa vanno caricati gli oneri di procedura per complessivi fr. 500.
2.9
L'assicuratore
che vince la causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 128 V 133, 126 V 150).
All’assicuratore vincente e patrocinato in causa si giustifica eccezionalmente
l’assegnazione di ripetibili se il comportamento processuale di controparte si
dimostra temerario o quest’ultima abbia agito con leggerezza (DTF
128.
V 133 e 323, 127 V 207). Suddette condizioni, come visto (cfr. consid.
2.8), essendo nella specie realizzate, si giustifica l’assegnazione di
ripetibili a favore della cassa attrice.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1.- La
petizione è accolta.
§ La
CV 1 è condannata a versare alla AT 1 la somma di fr. 219'371.05 con interessi
al 6% dal 30 agosto 2019 su fr. 218'121.05 e dal 30 giugno 2020 su fr. 1'250.
§§ È
rigettata in via definitiva l’opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell’UE
di __________ del 29 ottobre 2019 per l’importo di fr. 218’121.05 oltre
interessi al 6% dal 30 agosto 2019.
2.- La
tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 500, sono poste a carico
della parte convenuta, la quale rifonderà a parte attrice fr. 500 per
ripetibili (IVA inclusa).
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti