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Decisione

34.2020.21

Azione creditoria (petizione) dell'istituto di previdenza contro il datore di lavoro (DL) che non ha versato i controbuti LPP (art. 66 LPP). Petizione accolta con contestuale rigetto definitivo dell'opposizione (art. 79 LEF). Accollo spese di procedura e ripetibili a DL

18 gennaio 2021Italiano12 min

state anche addebitate spese di sollecito/diffida, spese per scioglimento del contratto

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n.

34.2020.21

rg/sc

Lugano

18 gennaio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sulla petizione del 7 luglio 2020 di

AT 1

rappr. da: RA 1

contro

CV 1

in materia di contributi della previdenza professionale

considerato in

fatto e in diritto

1.1 Con

effetto dal 1. maggio 2018, tramite contratto d’affiliazione sottoscritto il

13/18 giugno 2018 con la __________ (ora AT 1; cfr. doc. A/3), la CV 1 quale

datrice di lavoro ha attuato la previdenza professionale obbligatoria dei suoi

dipendenti (doc. A/4).

1.2

A seguito del mancato pagamento – anche dopo l’invio di diffide (doc.

A/11-12) e sciolto il contratto d’adesione per il 31 marzo 2019 (doc. A/14) –

dei contributi dovuti per un ammontare complessivo di fr. 2'549.50 (valuta

17 giugno 2019, cfr. conteggio finale sub doc. A/16 e estratto conto sub doc

A/8),

adite le vie esecutive con precetto n. __________ dell’UE di __________

(doc. A/18), con la presente petizione la AT 1 chiede la condanna della CV 1 al

pagamento di fr. 2'627.05 con interessi al 6% dal 31 maggio 2019 nonché di fr.

1'250 (“per il rigetto dell’opposizione e per la proposizione dell’azione”)

con interessi al 6% dalla data di “proposizione dell’azione” e fr. 73.30

per “spese di esecuzione”. L’attrice postula pure per l’importo di fr.

2'627.05 il rigetto dell’opposizione al suddetto precetto con protesta di spese

di giustizia e ripetibili.

1.3 Parte

convenuta non è intervenuta in causa, malgrado la fissazione – trascorso il

termine per la presentazione della risposta di causa – di un ultimo termine

perentorio ai sensi dell’art. 13 cpv. 3 Lptca (cfr. II, III).

2.1 La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione

monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr., pro multis, STF 9C_699/2014

del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7

novembre 2008).

2.2 La

competenza territoriale dello scrivente Tribunale ex art. 73 cpv. 2 LPP è data,

parte convenuta avendo sede nel Cantone Ticino. Pacifica è pure la competenza

avuto riguardo al campo d’applicazione materiale e personale dell’art. 73 LPP,

la lite opponendo un istituto di previdenza ad un datore di lavoro ed avendo

ad oggetto il mancato versamento dei contributi previdenziali da parte di

quest’ultimo (in argomento: Meyer-Blaser, Die Rechtsprechung von

Eidgenössischen Versicherungsgericht und Bundesgericht zum BVG, 1990-1994, in

SZS 1995 pp. 81ss, 109; Meyer/Uttinger, in: Schneider/Geiser/Gächter (éd.),

Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art. 73 n. 52).

2.3

L'art. 11 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare

obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente

registrato. Tale affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore

di lavoro, l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che

riguarda l'ammontare dei contributi l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza

stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore

di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere

almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro

deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del

lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è

l'unico debitore dei contributi (in argomento cfr. Brechbühl, in:

Commentaire LPP e LFLP, op. cit., ad art. 66, n. 8ss; Brühwiler, Obligatorische Berufliche

Vorsorge, in: Schw. BVR, 2007, n. 171ss; Lüthy, Das

Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, 1989, p.

32). Sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto può pretendere

interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre

gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il

finanziamento di queste e l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non

devono necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui

all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP, p. 98). I primi

servono per il finanziamento del fondo di previdenza, i secondi a stabilire le

prestazioni minime previste dalla legge.

2.4

Nel processo riguardante il versamento di contributi della previdenza

professionale l'istituto di previdenza deve sostanziare la pretesa in maniera

completa al fine di permetterne l'esame, il principio indagatorio vigente

nell'ambito delle assicurazioni sociali (SVR 1998 UV n. 1; DTF 117 V 263

consid. 1b) avendo i suoi limiti nell'obbligo delle parti di collaborare

all'istruzione della causa (DTF 125 V 195 consid. 2, 122 V 150 consid. 1a con

riferimenti). D'altro canto il datore di lavoro deve sostanziare i motivi per

cui la pretesa non sarebbe fondata. Se la richiesta risulta sufficientemente

sostanziata, le contestazioni immotivate non vengono considerate, ritenuto come

Fatti

i fatti da dimostrare vanno sostanziati in maniera sufficiente e meglio vanno

indicati in modo completo al fine di poter assumere le prove necessarie (SZS

2003 p. 500, 2001 p. 562).

2.5

2.5.1 Nella

fattispecie in esame, la pretesa attorea appare sufficiente-mente sostanziata e

documentata, nessuna contestazione, anche precedentemente all’inoltro della

petizione, risulta del resto essere stata sollevata dalla società convenuta.

Con

la sottoscrizione del contratto d’affiliazione (doc. A/4) e la presa di

conoscenza, quale parte integrante del contratto, in particolare – per quanto

qui interessa – delle condizioni generali (doc. A/6), del regolamento di

previdenza (doc. A/5) e del regolamento delle spese (sub doc. A/6), la CV 1 si

è impegnata ad attuare la previdenza professionale dei suoi dipendenti, tramite

prelevamento dei contributi dal salario dei lavoratori e versamento di questi e

dei suoi contributi alla cassa. La datrice di lavoro non risulta del resto aver

mai contestato il proprio obbligo contributivo, il quale non può quindi che

essere riconosciuto. Le norme concernenti il finanziamento sono previste nel

suddetto regolamento di previdenza (ed anche dal piano di previdenza, doc. A/7)

cui rimanda il contratto d'affiliazione e che definisce le modalità di calcolo

dei contributi in base al salario assicurato (cap. II, art. 13 e 14). Inoltre,

le condizioni generali contengono, tra l’altro, le norme applicabili alla

disdetta del contratto d’adesione, al pagamento e all'esigibilità dei

contributi prevedendo anche l'addebito o l'accredito di interessi in caso di

pagamento anticipato rispettivamente ritardato dei contributi (art. 2.3).

Dalle tavole

processuali risulta che il calcolo dei contributi (e interessi) e i relativi

conteggi notificati alla datrice di lavoro sono stati effettuati conformemente

alle disposizioni sopra esposte e a quelle vincolanti della LPP, tenendo conto

dei salari erogati nel periodo litigioso. Oltre ai contributi dovuti, sono

state anche addebitate spese di sollecito/diffida, spese per scioglimento del contratto

e spese per domanda di esecuzione per un importo complessivo di fr. 2'777.05

(valuta 29 luglio 2019, cfr. estratto conto doc A/8) – e non di fr. 2’627.05

come erroneamente indicato nel petitum – atteso che l’addebito dei costi appare

in concreto giustificato trovando segnatamente fondamento nel già menzionato Regolamento

delle spese (sub doc. A/6).

La

cassa attrice postula altresì la condanna della società convenuta al pagamento

di fr. 1'250 in relazione alla “proposizione dell’azione”. In quanto

previsto dal regolamento delle spese, anche il rimborso di tale spesa deve

essere riconosciuto.

2.5.2 Disattesa

deve per contro essere la domanda di rimborso dell’importo di fr. 73.30 versato

quale anticipo all’UE di __________. Tale spesa segue infatti le sorti

dell’esecuzione in quanto costituiscono un accessorio del credito che deve

essere sopportato dal debitore se non riesce ad opporsi con successo

all’esecuzione, in caso contrario dal creditore. Essa è aggiunta alla somma

oggetto di esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto, senza che sia

necessaria un’esplicita pronuncia nel merito (DTF 71 III 144; Panchaud/Caprez,

La mainlevée d’opposition, § 164, p. 414; Ammon/Walther, Grundriss des

Schuldbetreibungs und Konkursrechts, 2008, p. 116; STCA 34.2006.55 del 24

gennaio 2007).

Ciò

è d’altronde quanto lo scrivente giudice ha già avuto modo di ripetutamente considerare

nelle numerose precedenti procedure promosse dalla AT 1 rispettivamente dalla

cassa pensione pro dinanzi allo scrivente Tribunale: si invita pertanto parte

attrice, rispettivamente il suo patrocinatore, a voler in futuro astenersi dal formulare

siffatta richiesta di giudizio manifestamente infondata.

2.5.3 Il

credito complessivo di spettanza della Cassa attrice va di conseguenza cifrato

in fr. 4'027.05 (2'777.05 + 1'250).

2.6 L’attrice

chiede anche il versamento di interessi di mora al 6% dal 31 maggio 2019 nonché

di interessi di mora al medesimo tasso sugli ulteriori fr. 1'250 dalla data

d’inoltro della presente azione giudiziaria (7 luglio 2020).

Secondo

l’art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di

previdenza può pretendere interessi di mora (Brühwiler, cit., n. 174; SZS 1990

p. 89; cfr. art. 2.3 condizioni generali). L’ammontare degli interessi è

fissato nel regolamento dell’istituto di previdenza; in caso contrario si

applica l’art. 104 CO che prevede un interesse moratorio del 5% (STF B 2/02

dell’11 dicembre 2002 consid. 6.1; DTF 117 V 350; Brechbühl, cit., ad art. 66,

n. 36, p. 1082 e ivi riferimenti).

Nel

caso in esame le summenzionate condizioni generali (art. 2.3 lett. f)

prevedendo espressamente un interesse moratorio del 6% e la convenuta essendo

Considerandi

palesemente in mora, la domanda attorea merita accoglimento.

2.7

Chiesta è altresì la pronuncia del rigetto definitivo dell'opposizione al

precetto esecutivo n. __________ dell’UE di __________ del 2 agosto 2020 (doc.

A/18).

Ora,

il creditore che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri

diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere direttamente la

continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di

rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la

decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da

un Tribunale amministrativo della Confederazione o del Cantone del foro

dell'esecuzione (DTF 109 V 49 consid. 3, 107 III 60ss; SZS 1997 p. 322). Il

principio è che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 LEF e

quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi

riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la procedura

dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit privé et assurances sociales,

1990, pp. 241ss, 251s). La condizione aggiuntiva introdotta dalla citata

giurisprudenza è che il giudice dell'azione ordinaria (che può essere, a

seconda della natura del credito, il giudice civile o il giudice amministrativo

e per la precisione, in casu, il Tribunale cantonale delle assicurazioni)

faccia preciso riferimento, nel dispositivo che accoglie in tutto o in parte il

petitum, all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione per la

parte del credito riconosciuto.

La

presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione

dell'esecuzione, senza che il creditore debba previamente chiedere il rigetto

definitivo dell'opposizione al giudice dell'esecuzione per l’importo di fr. 2'777.05

oltre interessi al 6% dal 31 maggio 2019.

2.8

Per

l’art. 29 cpv. 1 Lptca la procedura è di principio gratuita (cfr. art. 73 cpv.

3.

LPP). L'esclusione della gratuità della procedura in caso di introduzione di

procedimenti temerari o per leggerezza costituisce un principio processuale

generale del diritto federale delle assicurazioni sociali (DTF 128 V 323, 124 V

285; SZS

1998.

p. 64; cfr. art. 29 cpv. 3 Lptca). Nell'ambito dell'azione

in materia di contributi LPP, il solo fatto di non intervenire in causa non è

sufficiente per ritenere temerario il comportamento di parte convenuta. In tale

contesto il comportamento della controparte dev'essere valutato tenendo conto

anche dell'agire che l'interessato ha tenuto precedentemente al processo. Se,

quindi, il datore di lavoro non rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio

di procedure esecutive e obbliga l'istituto di previdenza a inoltrare un'azione

giudiziaria e non interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili

condizioni si può infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre

dilatorie passibili d’essere sanzionate tramite il pagamento di spese di

giustizia (DTF 128 V 323, 126 V 149; Meyer/Uttinger, in: Commentaire LPP et

LFLP, op. cit., ad art. 73, n. 89s).

Nel

caso in esame, parte convenuta non ha dato seguito alle richieste di pagamento

inviatele, ha interposto opposizione al precetto esecutivo e non è intervenuta

in causa. In tali circostanze, alla luce della suevocata giurisprudenza, ad

essa vanno caricati gli oneri di procedura per complessivi fr. 100.

2.9

L'assicuratore

che vince la causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 128 V 133, 126 V 150).

All’assicuratore vincente e patrocinato in causa si giustifica eccezionalmente

l’assegnazione di ripetibili se il comportamento processuale di controparte si

dimostra temerario o quest’ultima abbia agito con leggerezza (DTF

128.

V 133 e 323, 127 V 207). Suddette condizioni, come visto (cfr. consid.

2.8), essendo nella specie realizzate, si giustifica l’assegnazione di

ripetibili a favore della cassa attrice.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1.- La

petizione è accolta.

§ La

CV 1 è condannata a versare alla AT 1 la somma di fr. 4'027.05 con interessi al

6% dal 31 maggio 2019 su fr. 2'777.05 e dal 7 luglio 2020 su fr. 1'250.

§§ È

rigettata in via definitiva l’opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell’UE

di __________ del 2 agosto 2019 per l’importo di fr. 2'777.05 oltre interessi

al 6% dal 31 maggio 2019.

2.- La

tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 100, sono poste a carico

della parte convenuta che rifonderà a parte attrice fr. 500 per ripetibili (IVA

inclusa).

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti