34.2020.21
Azione creditoria (petizione) dell'istituto di previdenza contro il datore di lavoro (DL) che non ha versato i controbuti LPP (art. 66 LPP). Petizione accolta con contestuale rigetto definitivo dell'opposizione (art. 79 LEF). Accollo spese di procedura e ripetibili a DL
18 gennaio 2021Italiano12 min
state anche addebitate spese di sollecito/diffida, spese per scioglimento del contratto
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
34.2020.21
rg/sc
Lugano
18 gennaio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 7 luglio 2020 di
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
CV 1
in materia di contributi della previdenza professionale
considerato in
fatto e in diritto
1.1 Con
effetto dal 1. maggio 2018, tramite contratto d’affiliazione sottoscritto il
13/18 giugno 2018 con la __________ (ora AT 1; cfr. doc. A/3), la CV 1 quale
datrice di lavoro ha attuato la previdenza professionale obbligatoria dei suoi
dipendenti (doc. A/4).
1.2
A seguito del mancato pagamento – anche dopo l’invio di diffide (doc.
A/11-12) e sciolto il contratto d’adesione per il 31 marzo 2019 (doc. A/14) –
dei contributi dovuti per un ammontare complessivo di fr. 2'549.50 (valuta
17 giugno 2019, cfr. conteggio finale sub doc. A/16 e estratto conto sub doc
A/8),
adite le vie esecutive con precetto n. __________ dell’UE di __________
(doc. A/18), con la presente petizione la AT 1 chiede la condanna della CV 1 al
pagamento di fr. 2'627.05 con interessi al 6% dal 31 maggio 2019 nonché di fr.
1'250 (“per il rigetto dell’opposizione e per la proposizione dell’azione”)
con interessi al 6% dalla data di “proposizione dell’azione” e fr. 73.30
per “spese di esecuzione”. L’attrice postula pure per l’importo di fr.
2'627.05 il rigetto dell’opposizione al suddetto precetto con protesta di spese
di giustizia e ripetibili.
1.3 Parte
convenuta non è intervenuta in causa, malgrado la fissazione – trascorso il
termine per la presentazione della risposta di causa – di un ultimo termine
perentorio ai sensi dell’art. 13 cpv. 3 Lptca (cfr. II, III).
2.1 La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione
monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr., pro multis, STF 9C_699/2014
del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7
novembre 2008).
2.2 La
competenza territoriale dello scrivente Tribunale ex art. 73 cpv. 2 LPP è data,
parte convenuta avendo sede nel Cantone Ticino. Pacifica è pure la competenza
avuto riguardo al campo d’applicazione materiale e personale dell’art. 73 LPP,
la lite opponendo un istituto di previdenza ad un datore di lavoro ed avendo
ad oggetto il mancato versamento dei contributi previdenziali da parte di
quest’ultimo (in argomento: Meyer-Blaser, Die Rechtsprechung von
Eidgenössischen Versicherungsgericht und Bundesgericht zum BVG, 1990-1994, in
SZS 1995 pp. 81ss, 109; Meyer/Uttinger, in: Schneider/Geiser/Gächter (éd.),
Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art. 73 n. 52).
2.3
L'art. 11 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare
obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente
registrato. Tale affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore
di lavoro, l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che
riguarda l'ammontare dei contributi l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza
stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore
di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere
almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro
deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del
lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è
l'unico debitore dei contributi (in argomento cfr. Brechbühl, in:
Commentaire LPP e LFLP, op. cit., ad art. 66, n. 8ss; Brühwiler, Obligatorische Berufliche
Vorsorge, in: Schw. BVR, 2007, n. 171ss; Lüthy, Das
Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, 1989, p.
32). Sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto può pretendere
interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre
gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il
finanziamento di queste e l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non
devono necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui
all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP, p. 98). I primi
servono per il finanziamento del fondo di previdenza, i secondi a stabilire le
prestazioni minime previste dalla legge.
2.4
Nel processo riguardante il versamento di contributi della previdenza
professionale l'istituto di previdenza deve sostanziare la pretesa in maniera
completa al fine di permetterne l'esame, il principio indagatorio vigente
nell'ambito delle assicurazioni sociali (SVR 1998 UV n. 1; DTF 117 V 263
consid. 1b) avendo i suoi limiti nell'obbligo delle parti di collaborare
all'istruzione della causa (DTF 125 V 195 consid. 2, 122 V 150 consid. 1a con
riferimenti). D'altro canto il datore di lavoro deve sostanziare i motivi per
cui la pretesa non sarebbe fondata. Se la richiesta risulta sufficientemente
sostanziata, le contestazioni immotivate non vengono considerate, ritenuto come
Fatti
i fatti da dimostrare vanno sostanziati in maniera sufficiente e meglio vanno
indicati in modo completo al fine di poter assumere le prove necessarie (SZS
2003 p. 500, 2001 p. 562).
2.5
2.5.1 Nella
fattispecie in esame, la pretesa attorea appare sufficiente-mente sostanziata e
documentata, nessuna contestazione, anche precedentemente all’inoltro della
petizione, risulta del resto essere stata sollevata dalla società convenuta.
Con
la sottoscrizione del contratto d’affiliazione (doc. A/4) e la presa di
conoscenza, quale parte integrante del contratto, in particolare – per quanto
qui interessa – delle condizioni generali (doc. A/6), del regolamento di
previdenza (doc. A/5) e del regolamento delle spese (sub doc. A/6), la CV 1 si
è impegnata ad attuare la previdenza professionale dei suoi dipendenti, tramite
prelevamento dei contributi dal salario dei lavoratori e versamento di questi e
dei suoi contributi alla cassa. La datrice di lavoro non risulta del resto aver
mai contestato il proprio obbligo contributivo, il quale non può quindi che
essere riconosciuto. Le norme concernenti il finanziamento sono previste nel
suddetto regolamento di previdenza (ed anche dal piano di previdenza, doc. A/7)
cui rimanda il contratto d'affiliazione e che definisce le modalità di calcolo
dei contributi in base al salario assicurato (cap. II, art. 13 e 14). Inoltre,
le condizioni generali contengono, tra l’altro, le norme applicabili alla
disdetta del contratto d’adesione, al pagamento e all'esigibilità dei
contributi prevedendo anche l'addebito o l'accredito di interessi in caso di
pagamento anticipato rispettivamente ritardato dei contributi (art. 2.3).
Dalle tavole
processuali risulta che il calcolo dei contributi (e interessi) e i relativi
conteggi notificati alla datrice di lavoro sono stati effettuati conformemente
alle disposizioni sopra esposte e a quelle vincolanti della LPP, tenendo conto
dei salari erogati nel periodo litigioso. Oltre ai contributi dovuti, sono
state anche addebitate spese di sollecito/diffida, spese per scioglimento del contratto
e spese per domanda di esecuzione per un importo complessivo di fr. 2'777.05
(valuta 29 luglio 2019, cfr. estratto conto doc A/8) – e non di fr. 2’627.05
come erroneamente indicato nel petitum – atteso che l’addebito dei costi appare
in concreto giustificato trovando segnatamente fondamento nel già menzionato Regolamento
delle spese (sub doc. A/6).
La
cassa attrice postula altresì la condanna della società convenuta al pagamento
di fr. 1'250 in relazione alla “proposizione dell’azione”. In quanto
previsto dal regolamento delle spese, anche il rimborso di tale spesa deve
essere riconosciuto.
2.5.2 Disattesa
deve per contro essere la domanda di rimborso dell’importo di fr. 73.30 versato
quale anticipo all’UE di __________. Tale spesa segue infatti le sorti
dell’esecuzione in quanto costituiscono un accessorio del credito che deve
essere sopportato dal debitore se non riesce ad opporsi con successo
all’esecuzione, in caso contrario dal creditore. Essa è aggiunta alla somma
oggetto di esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto, senza che sia
necessaria un’esplicita pronuncia nel merito (DTF 71 III 144; Panchaud/Caprez,
La mainlevée d’opposition, § 164, p. 414; Ammon/Walther, Grundriss des
Schuldbetreibungs und Konkursrechts, 2008, p. 116; STCA 34.2006.55 del 24
gennaio 2007).
Ciò
è d’altronde quanto lo scrivente giudice ha già avuto modo di ripetutamente considerare
nelle numerose precedenti procedure promosse dalla AT 1 rispettivamente dalla
cassa pensione pro dinanzi allo scrivente Tribunale: si invita pertanto parte
attrice, rispettivamente il suo patrocinatore, a voler in futuro astenersi dal formulare
siffatta richiesta di giudizio manifestamente infondata.
2.5.3 Il
credito complessivo di spettanza della Cassa attrice va di conseguenza cifrato
in fr. 4'027.05 (2'777.05 + 1'250).
2.6 L’attrice
chiede anche il versamento di interessi di mora al 6% dal 31 maggio 2019 nonché
di interessi di mora al medesimo tasso sugli ulteriori fr. 1'250 dalla data
d’inoltro della presente azione giudiziaria (7 luglio 2020).
Secondo
l’art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di
previdenza può pretendere interessi di mora (Brühwiler, cit., n. 174; SZS 1990
p. 89; cfr. art. 2.3 condizioni generali). L’ammontare degli interessi è
fissato nel regolamento dell’istituto di previdenza; in caso contrario si
applica l’art. 104 CO che prevede un interesse moratorio del 5% (STF B 2/02
dell’11 dicembre 2002 consid. 6.1; DTF 117 V 350; Brechbühl, cit., ad art. 66,
n. 36, p. 1082 e ivi riferimenti).
Nel
caso in esame le summenzionate condizioni generali (art. 2.3 lett. f)
prevedendo espressamente un interesse moratorio del 6% e la convenuta essendo
Considerandi
palesemente in mora, la domanda attorea merita accoglimento.
2.7
Chiesta è altresì la pronuncia del rigetto definitivo dell'opposizione al
precetto esecutivo n. __________ dell’UE di __________ del 2 agosto 2020 (doc.
A/18).
Ora,
il creditore che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri
diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere direttamente la
continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di
rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la
decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da
un Tribunale amministrativo della Confederazione o del Cantone del foro
dell'esecuzione (DTF 109 V 49 consid. 3, 107 III 60ss; SZS 1997 p. 322). Il
principio è che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 LEF e
quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi
riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la procedura
dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit privé et assurances sociales,
1990, pp. 241ss, 251s). La condizione aggiuntiva introdotta dalla citata
giurisprudenza è che il giudice dell'azione ordinaria (che può essere, a
seconda della natura del credito, il giudice civile o il giudice amministrativo
e per la precisione, in casu, il Tribunale cantonale delle assicurazioni)
faccia preciso riferimento, nel dispositivo che accoglie in tutto o in parte il
petitum, all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione per la
parte del credito riconosciuto.
La
presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione
dell'esecuzione, senza che il creditore debba previamente chiedere il rigetto
definitivo dell'opposizione al giudice dell'esecuzione per l’importo di fr. 2'777.05
oltre interessi al 6% dal 31 maggio 2019.
2.8
Per
l’art. 29 cpv. 1 Lptca la procedura è di principio gratuita (cfr. art. 73 cpv.
3.
LPP). L'esclusione della gratuità della procedura in caso di introduzione di
procedimenti temerari o per leggerezza costituisce un principio processuale
generale del diritto federale delle assicurazioni sociali (DTF 128 V 323, 124 V
285; SZS
1998.
p. 64; cfr. art. 29 cpv. 3 Lptca). Nell'ambito dell'azione
in materia di contributi LPP, il solo fatto di non intervenire in causa non è
sufficiente per ritenere temerario il comportamento di parte convenuta. In tale
contesto il comportamento della controparte dev'essere valutato tenendo conto
anche dell'agire che l'interessato ha tenuto precedentemente al processo. Se,
quindi, il datore di lavoro non rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio
di procedure esecutive e obbliga l'istituto di previdenza a inoltrare un'azione
giudiziaria e non interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili
condizioni si può infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre
dilatorie passibili d’essere sanzionate tramite il pagamento di spese di
giustizia (DTF 128 V 323, 126 V 149; Meyer/Uttinger, in: Commentaire LPP et
LFLP, op. cit., ad art. 73, n. 89s).
Nel
caso in esame, parte convenuta non ha dato seguito alle richieste di pagamento
inviatele, ha interposto opposizione al precetto esecutivo e non è intervenuta
in causa. In tali circostanze, alla luce della suevocata giurisprudenza, ad
essa vanno caricati gli oneri di procedura per complessivi fr. 100.
2.9
L'assicuratore
che vince la causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 128 V 133, 126 V 150).
All’assicuratore vincente e patrocinato in causa si giustifica eccezionalmente
l’assegnazione di ripetibili se il comportamento processuale di controparte si
dimostra temerario o quest’ultima abbia agito con leggerezza (DTF
128.
V 133 e 323, 127 V 207). Suddette condizioni, come visto (cfr. consid.
2.8), essendo nella specie realizzate, si giustifica l’assegnazione di
ripetibili a favore della cassa attrice.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1.- La
petizione è accolta.
§ La
CV 1 è condannata a versare alla AT 1 la somma di fr. 4'027.05 con interessi al
6% dal 31 maggio 2019 su fr. 2'777.05 e dal 7 luglio 2020 su fr. 1'250.
§§ È
rigettata in via definitiva l’opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell’UE
di __________ del 2 agosto 2019 per l’importo di fr. 2'777.05 oltre interessi
al 6% dal 31 maggio 2019.
2.- La
tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 100, sono poste a carico
della parte convenuta che rifonderà a parte attrice fr. 500 per ripetibili (IVA
inclusa).
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti