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Decisione

34.2020.22

Conguaglio della previdenza professionale a seguito di divorzio. Prelievi per finanziare l'abitazione primaria: calcolo di capitale e interessi addebitati proporzionalmente all'avere acquisito prima e dopo il prelievo (art. 22a cpv. 3 LFLP). Negato gratuito patrocinio

8 febbraio 2021Italiano15 min

22-25a LFLP e 280-281 CPC menzionati nel presente giudizio sono quelle in vigore

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Raccomandata

Incarto

n.

34.2020.22

RG/sc

Lugano

8

febbraio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo nella causa rimessagli

il 7/9 luglio 2020 dalla Pretura di __________ (art. 281 cpv. 3 CPC) e che

oppone

1. AT

1

2. AT

2

a

1. CV

1

rappr. da: RA 1

2. CV

2

in materia di conguaglio della previdenza professionale in

caso di divorzio

considerato in fatto e in diritto

1.1 Per sentenza 4 maggio 2020, passata in giudicato, il

Pretore aggiunto del Distretto di __________ ha pronunziato il divorzio tra AT 1

e CV 1 (nata __________), unitisi in matrimonio il 5 febbraio 1999. Al punto 3 del

dispositivo il Pretore aggiunto ha riconosciuto a ciascun coniuge la metà

dell’avere di vecchiaia accumulato dall’altro coniuge durante il matrimonio,

disponendo la trasmissione dell’incarto, dopo la crescita in giudica-to del

divorzio, al Tribunale cantonale delle assicurazioni per il calcolo del riparto

(cfr. I).

1.2

Il 7/9 luglio 2020 il Pretore aggiunto ha quindi rimesso la causa allo

scrivente Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli

artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP (art. 281 cpv. 3 CPC; cfr. II).

1.3 Il TCA ha chiesto agli ex coniugi __________ ed agli

istituti di previdenza e di libero passaggio interessati di determinarsi al

proposito, rispettivamente di fornire le informazioni necessarie ai fini del

giudizio (art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle singole risultanze istruttorie e delle

relative prese di posizione delle parti (cfr. IV-XXXIV/1), si dirà più

diffusamente, per quanto occorra, nei considerandi a seguire.

Fatti

2.1

La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione

monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014

del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7

novembre 2008).

Competente

ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente

Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente secondo l’art. 73 LPP

(art. 25a cpv. 1 prima frase LFLP).

2.2 Le disposizioni di cui agli artt. 122-124 CC, 5 e

22-25a LFLP e 280-281 CPC menzionati nel presente giudizio sono quelle in vigore

dal 1. gennaio 2017 a seguito della modifica del Codice civile svizzero del 19

giugno 2015 concernente il conguaglio della previdenza professionale in caso di

divorzio. Tali disposizioni si applicano infatti ai procedimenti di divorzio

pendenti dinanzi ad una autorità cantonale (ossia ad un giudice civile

cantonale; cfr. STCA 34.2017.10 del 21 agosto 2017; cfr. STF 9C_299/2018

del 25 luglio 2018 consid. 4.2.1, STF 149/2017 del 10 ottobre 2017 consid. 3.2)

al momento dell’entrata in vigore della modifica (art. 7d cpv. 2 Tit.fin. CC;

in casu la causa di divorzio è stata promossa il 29 gennaio 2015 e si è

conclusa con sentenza 4 maggio 2020).

Per

l’art. 22a cpv. 1 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per

ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli

averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione

d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della

celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero

passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi

dovuti al momento del promovimento della procedura di divorzio. I pagamenti in

contanti e le liquidazioni in capitale effettuati durante il matrimonio non

sono computati.

Giusta l’art.

122 CC dies ad quem per il riparto è il momento del promovimento della

procedura di divorzio, in casu il 29 gennaio 2015.

L’art.

22b LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazio-ne d’uscita

esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1.

gennaio 1995. Il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza

di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è

prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato

durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge

in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).

A

norma dell'art. 25a cpv. 1 LFLP se nella procedura di divorzio è impossibile

prendere una decisione sul conguaglio della previdenza professionale giusta gli

artt. 280 o 281 CPC, il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi

dell’art. 73 cpv. 1 LPP procede d’ufficio alla divisione sulla base della

chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante

per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341,

128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007) non appena gli sia stata rimessa

la causa. Sia i coniugi che gli istituti

di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura (art.

25a cpv. 2 LFLP). Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare

le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base

agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre 1995, FF 1996 I

122, 233.46).

2.3 Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede so-no

le pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così

come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425).

Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria

(pilastro

2A) e della previdenza

più estesa (pilastro 2B).

Non rientrano invece nel campo

d’applicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del

terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25

luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce,

cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).

2.4

2.4.1 CV 1

Dalla documentazione acquisita agli atti e dalle

dichiarazioni di parte non risulta che al momento del matrimonio (5 febbraio

1999) CV 1 disponesse di averi presso istituti di previdenza o di libero

passaggio. Ciò si spiega con il fatto che a tale momento ella, nata il __________

1977, non aveva ancora raggiunto l’età minima per essere assoggettata al

pagamento dei contributi di vecchiaia LPP (art. 7 cpv. 1 LPP). Emerge invece

dal fascicolo che successivamente alla celebrazione del matrimonio CV 1 ha

accumulato (con ogni verosimiglianza, per quanto è dato di desumere dagli atti,

presso un istituto di previdenza di CV 2) un avere previdenziale di fr. 8’634.85

che nel luglio 2012 è stato trasferito su un conto di libero passaggio presso __________,

dove il 31 dicembre 2014 la moglie disponeva di un avere di fr. 2'273.59 (cfr.

estratto conto __________ 7 gennaio 2014 sub IV-1; cfr. anche doc. 5 inc.

Pretura). Considerato il tasso d’ interesse (0.5% riportato nell’estratto

citato) applicabile sino alla data determinante per il conguaglio, in data 29

gennaio 2015 è da ritenere che CV 1 disponesse di un avere di fr. 2'274.50.

Presso

la citata fondazione di __________ la moglie risulta avere effettuato il 14

agosto 2012 un prelievo per il finanziamento dell’abitazione di fr. 6'400 (cfr.

estratto 7 gennaio 2014 citato; cfr. anche XX e doc. 6 inc. Pretura). Alla data

del divorzio essa deteneva pure un avere di fr.

411.10 presso la __________

cui è stata assicurata da novembre 2013 a fine agosto 2015 (cfr. XXVI, XXVIII).

Successivamente è stata assicurata da settembre 2015 a fine giugno 2017 alla __________

dove è stato trasferito l’avere accumulato presso __________ e con

trasferimento, all’uscita, della prestazione di fr. 2'145.75 all’Istituto __________

(cfr. XXVIII) dove è stato fatto pervenire pure il predetto avere depositato

sul conto di libero passaggio di __________ in ragione di fr. 2'303.20 (cfr.

XX). All’uscita dall’istituto di previdenza __________, con valuta 23 maggio

2019 l’avere ivi presente di fr. 14'026.10 è stato trasferito alla CV 2, dove CV

1 risulta a tutt’oggi assicurata e dove dispone di una prestazione d’uscita

divisibile di fr. 27'843.45 (valuta 1. dicembre 2020, cfr. XXIX).

2.4.2 AT 1

Dall’istruttoria di causa è

emerso che al momento del matrimonio AT 1 disponeva di una prestazione d’uscita

di fr. 756 presso la __________ dove è stato assicurato sino al 31 dicembre

2000 (cfr. XIII-1). È stato in seguito assicurato – con trasferimento del

capitale previdenziale precedentemente accumulato – al Fondo __________ (cfr.

XIII-1) che a sua volta ha versato l’intera prestazione accumulata sino a

giugno 2012 (fr. 114'858.60) all’allora Cassa __________ (ora Istituto __________)

(cfr. XVIII). Presso questo istituto il 27 luglio 2012 il marito ha effettuato

un prelievo per il finanziamento dell’abitazione di fr. 114'000 (cfr. XX) mentre

che alla data determinate per il riparto (29 gennaio 2015) disponeva di una

prestazione d’uscita di fr. 35'982.90 (cfr. XXVII). Nell’aprile 2017 l’__________

ha trasferito l’avere previdenziale nel frattempo aumentato a fr. 58'719.15

alla Fondazione AT 2 (cfr. XX) dove AT 1 è tuttora assicurato e dove il 31

dicembre 2020 disponeva di una prestazione divisibile di fr. 95'591.40 (cfr.

XXXI).

2.4.3 Prelievi anticipati per

l’abitazione

Se i coniugi divorziano prima

del sopraggiungere di un caso di previdenza, il prelievo anticipato per il

finanziamento dell’abita-zione ad uso proprio è considerato una prestazione di

libero passaggio ed è diviso secondo gli artt. 123 CC, 280 e 281 CPC e 22-22b

LFLP (art. 30c cpv. 1 e 6 LPP).

Capitali

previdenziali prelevati per il finanziamento dell’abitazione primaria – e per i

quali sussiste ancora l’obbligo di rimborso (art. 30d LPP) al momento del

divorzio (DTF 128 V 235 consid. 3b) – non perdono la loro natura previdenziale

ma mantengono il proprio valore nominale sino al divorzio e devono quindi

essere contabilizzati nella prestazione esistente a tale momento ed essere

considerati come una prestazione da dividersi conformemente agli artt. 122 e segg. CC e 22 e segg. LFLP (art.

30c cpv. 1 e 6 LPP, art. 331e cpv. 6 CO; DTF 133 V 29, 132 V 332, 128 V 230; in

argomento vedi Bäder Federspiel, Wohneigentumsförderung und Scheidung, 2008,

pp. 261ss, nn. 531ss; Brunner, Die Berücksichtigung von Vorbezügen für

Wohneigentum bei der Teilung der Austrittleistung nach Art. 122 ZGB, in ZBJV

2000 pp. 536ss).

L’art.

22a cpv. 3 LFLP prevede che, in caso di prelievi anticipati secondo gli artt.

30c LPP e 331e CO effettuati durante il matrimonio, il deflusso di capitali e

gli interessi persi vengono addebitati proporzionalmente all’avere acquisito

prima del matrimonio e a quello accumulato successivamente sino al momento del

prelievo.

Per

quanto riguarda CV 1, considerato che l’intero avere previdenziale – e quindi

anche quello fatto oggetto di prelievo – è stato acquisito in costanza di

matrimonio, ai fini del riparto l’importo prelevato di fr. 6’400 va computato

interamente, non risultando segnatamente l’esistenza di averi previdenziali in

data 5 febbraio 1999.

Per

quanto concerne AT 1, i prelievi anticipati di capitale effettuati durante il

matrimonio vanno proporzionalmente addebitati all’avere presente alla data del

matrimonio e a quello acquisito successivamente, conformemente al sopra

menzionato art. 22a cpv. 3 LFLP.

2.4.4 Conguaglio

Stanti

le considerazioni che precedono, l’avere accumulato da CV 1 durante il matrimonio

e soggetto a divisione va cifrato in fr. 9'085.50 (2'274.50

+ 411 + 6’400).

Per

AT 1, invece, richiamato l’art. 22a cpv. 3 LFLP ed applicando la tabella di

calcolo riportata nel Bollettino LPP UFAS

n. 143 del 16 novembre 2016 p.

6, stante un avere al momento del matrimonio (5 febbraio 1999) di fr. 756 rispettivamente di fr. 1'101.75 tenendo in

considerazione gli interessi ex artt. 8a OLP e 12 OPP2 maturati sino alla data

del prelievo (per il calcolo cfr. www.gerichte-zh.ch),

considerato il prelievo di fr. 114'000 operato il 27 luglio 2012 (di cui

fr.113’244 [114'000

– 756] acquisiti durante il matrimonio) e tenuto

conto di un capitale previdenziale di fr. 35'982.90 in data 29 gennaio 2015, il

capitale accumulato in costanza di matrimonio e suscettibile di essere diviso è

cifrabile in fr. 149'226.90 (113'244 + 35'982.90).

Richiamata

la chiave di ripartizione stabilita dal Pretore, stanti i rispettivi averi

divisibili di fr. 149'226.90 e fr. 9'085.50, a favore di CV

1 spetta a saldo (DTF 129 V 254) un accredito di fr. 70'070.70 ([149'226.90 - 9'085.50] : 2).

2.5

Per applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha

diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero

passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 LFLP;

Schneider/Bruchez,

in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di

previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/ 2010 del 6

dicembre 2010).

Pertanto, nel

rispetto di quanto previsto dal nuovo art. 22c LFLP quo alla ripartizione tra

parte obbligatoria e sovraobbligatoria, l’importo di fr. 70'070.70, unitamente agli interessi compensativi –

al

tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009

del 25 settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2,

rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato

dall'istituto debitore – maturati su tale

importo a datare dal 29 gennaio 2015 e sino al momento dell'effettivo

trasferimento (DTF 129 V 255;

STFA B 73/02 dell’8 aprile 2003, B 113/02

dell’8 luglio 2003, B 36/02 del 18 luglio 2003; Bollettino LPP UFAS n. 138 del

16 marzo 2015),

dovrà essere trasferito dalla Fondazione

AT 2 a favore di CV 1 presso la Fondazione CV

Considerandi

2.

(contratto __________).

In

caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato

del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale

federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti,

sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi,

interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257;

STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).

2.6

La

procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si

assegnano ripetibili.

Patrocinata in causa da un

avvocato, CV 1 ha istato per la concessione del gratuito patrocinio.

Presupposti per la concessione

del gratuito patrocinio – quale principio generale di procedura valido, anche

in assenza di una relativa specifica norma, in tutti i settori delle

assicurazioni sociali e dedotto dall’art. 29 cpv. 3 Cost. fed. – sono (cumulativamente)

l'esistenza di uno stato d'indigenza e la probabilità di esito favorevole del

processo; l'intervento di un avvocato deve inoltre essere necessario alla

corretta tutela degli interessi del richiedente (DTF 103 V 47 consid. 1b, 98 V

116; Pratique VSI 1989 p. 348 consid. 2a; STFA B 30/05 del 16 ottobre 2006

consid. 5.2.2, B 27/06 del 1.

dicembre 2006 consid. 3; Schwarzenbach-Hanhart, Die Rechtspflege nach dem BVG, in SZS 1983 p.

188; Zünd, Besonderheiten des Verfahrens vor

Sozialversicherungsgericht (u.a. Art. 142 ZGB), in Mosimann (Hrsg.),

Aktuelles in Sozialversicherungsrecht, 2001, pp. 159ss; cfr. anche artt. 2, 3 e 7ss LAG). La giurisprudenza ha avuto modo di

precisare che quest'ultima condizione (necessità di un avvocato) è realizzata

nella misura in cui le questioni controverse non sono di facile soluzione e la

parte o il suo rappresentante civile non possiedono le necessarie conoscenze

giuridiche (cfr. pro multis

DTF

119.

Ia 265s, 103 V 46; Zünd,

cit., pp. 159s; Müller, Grundrechte in der Schweiz, 1999, pp. 551s; con

particolare riferimento alla procedura di divisione ex art. 25a LFLP e art. 73

LPP v. anche Schwegler, Vorsorgeaus-gleich bei Scheidung aus

sozialversicherungsrechtlicher Sicht, in ZBJV 2010, p. 90).

La

fattispecie in esame non ha all’evidenza presentato elementi di particolare

difficoltà dal profilo istruttorio e non ha richiesto conoscenze tali da

rendere necessario un patrocinio in causa. La presente procedura, retta

peraltro dalla massima ufficiale e dal principio inquisitorio (Geiser/Senti, in: Schneider/Geiser/Gächter

(éd), Commentaire LPP et LFLP, 2020, art. 25a, n. 14; Schwegler,

op. cit., p. 90), ha potuto essere evasa sulla base dei documenti, di facile

lettura e per lo più acquisiti d’ufficio agli atti, senza particolari

interventi delle parti che necessitassero l’assistenza di un legale.

Difettando

una delle condizioni richieste per la concessione del gratuito patrocinio, la

relativa istanza deve di conseguenza essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- L’avere

di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione

ammonta a fr. 149'226.90.

2.- L’avere

di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione

ammonta a fr. 9'085.50.

3.- È

fatto ordine alla Fondazione AT 2 di versare a favore di CV

1, presso la Fondazione CV 2 (contratto __________), l’importo di fr. 70'070.70 oltre interessi compensativi dal

29 gennaio 2015.

4.-

La domanda di gratuito patrocinio di CV 1 è respinta.

5.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. Non si assegnano ripetibili.

6.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti