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Decisione

34.2020.23

Azione creditoria (petizione) dell'istituto di previdenza contro il datore di lavoro che non ha versato i controbuti LPP (art. 66 LPP). Petizione accolta con contestuale rigetto definitivo dell'opposizione (art. 79 LEF)

20 gennaio 2021Italiano9 min

i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di

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Incarto

n.

34.2020.23

rg/sc

Lugano

20 gennaio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sulla petizione del 9 luglio 2020 di

AT 1

contro

CV 1

in materia di contributi della previdenza professionale

considerato in

fatto e in diritto

1.1 Con contratto sottoscritto il

28 gennaio 2013 CV 1 ha affidato, quale datore di lavoro, l’attuazione della

previdenza professionale obbligatoria dei suoi dipendenti alla AT 1, con

effetto dal 1. febbraio 2013 (doc. A/3).

1.2 A seguito del mancato pagamento

dei premi dovuti, dopo richiami e diffide (doc. A/9, A/10 e A/17) e disdetto il

contratto d’adesione per il 31 dicembre 2017 (doc. A/12), adite le vie

esecutive con precetto n. __________ dell’UE di __________ per un importo di

fr. 9'160.05 (doc. A/19), con la petizione in rassegna la fondazione attrice

chiede la condanna della società convenuta al pagamento del suddetto importo

oltre interessi al 5% dal 4 maggio 2018, nonché di fr. 1'500 per “misure di

incasso” e fr. 500 per “domanda di esecuzione”. Postula inoltre il

rigetto definitivo dell’opposizione al menzionato precetto e la rifusione di

“tutte le altre spese” di esecuzione e giudiziarie.

1.3 Parte convenuta non è

intervenuta in causa, nonostante la fissazione, trascorso il termine per la

presentazione della risposta di causa, di un ultimo termine perentorio ai sensi

dell’art. 13 cpv. 4 Lptca (cfr. II, III).

2.1 La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

giudice unico ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG.

La

competenza territoriale dello scrivente Tribunale ex art. 73 cpv. 2 LPP è data,

la società convenuta avendo sede nel Canto-ne Ticino. Pacifica è pure la

competenza avuto riguardo al campo d’applicazione materiale e personale

dell’art. 73 LPP, la lite opponendo un istituto di previdenza ad un datore di

lavoro ed avendo ad oggetto il mancato versamento dei contributi

previdenziali da parte di quest’ultimo (in argomento: Meyer-Blaser, Die Recht-sprechung

von Eidgenössischen Versicherungsgericht und Bundesgericht zum BVG, 1990-1994,

in SZS 1995 pp. 81ss, 109; Meyer/Uttinger, in: Schneider/Geiser/Gächter (éd.),

Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art. 73 n. 52).

2.2 L'art. 11 LPP impone al

datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di

affiliarsi a un istituto di previ­den-za regolarmente registrato. Tale affiliazione

ha effetto retro­attivo e comporta, per il datore di lavoro, l'obbligo del paga­mento

dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che riguarda l'ammontare dei contributi,

l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza stabilisce nelle

disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei

lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere almeno uguale a

quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro deve all'istituto

gli interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita

nelle disposizioni regolamentari. Egli è l'unico debitore dei

contributi (Brühwiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2007, p. 2065; Lüthy, Das

Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, 1989, p.

32). Sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto può pre­tendere

interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre

gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il

finanziamento di queste e l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non

devono necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui

all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP, p. 98). I primi

servono per il finanziamento del fondo di previdenza, i secondi a stabilire le

prestazioni minime previste dalla legge.

2.3 Nel processo riguardante il

versamento di contributi della previdenza professionale l'istituto di

previdenza deve sostanziare la pretesa in maniera completa al fine di

permetterne l'esame, il principio indagatorio vigente nell'ambito delle

assicurazioni sociali (SVR 1998 UV n. 1; DTF 117 V 263 consid. 1b) avendo i

su-oi limiti nell'obbligo delle parti di collaborare all'istruzione della causa

(DTF 125 V 195 consid. 2, 122 V 150 consid. 1a con riferimenti). D'altro canto

il datore di lavoro deve sostanziare i motivi per cui la pretesa non sarebbe

fondata. Se la richiesta risulta sufficientemente sostanziata, le contestazioni

immotivate non vengono considerate, ritenuto come i fatti da dimostrare vanno

sostanziati in maniera sufficiente e meglio vanno indicati in modo completo al

fine di poter assumere le prove necessarie (SZS 2003 p. 500, 2001 p. 562).

2.4 Nel caso di specie la pretesa

attorea appare sufficientemente so-stanziata e documentata, nessuna

contestazione, anche precedentemente all’inoltro della petizione, risulta del

resto essere stata sollevata dalla convenuta.

Le persone

assicurate, le modalità di calcolo del salario assicurato, dei contributi e del

loro versamento sono regolate in particolare nel contratto di affiliazione

(doc. A/3), nel regolamento di previdenza e quello della cassa (doc. A/4). I

lavoratori assicurati, i salari erogati e le mutazioni intervenute risultano

dai documenti di causa. Tenuto conto dei contributi rimasti insoluti, degli

interessi dovuti nonché degli accrediti contabilizzati a favore del datore di

lavoro, il saldo dovuto alla fondazione di previdenza dev’essere cifrato in fr.

8'660.05 (doc. A/17) e non di fr. 9'160.05 non potendo segnatamente essere

riconosciute le “indennità di mora” di fr. 500 (doc. A/17, cfr. anche

doc. A/11), tale spesa non essendo espressamente prevista (DTF 117 II 258) dal

Regolamento dei costi (sub doc. A/4), né da asserite CGA non presenti agli

atti, né dal contratto d’affiliazione.

Vanno per

contro ammessi a favore dell’attrice i costi di fr. 1'500 per “misure

di incasso” e di fr. 500 per “domanda d’esecuzione” in quanto previsti dal

regolamento dei costi (art. 2.2).

Il credito

complessivo di spettanza della fondazione ammonta pertanto a fr. 10'660.05.

2.5 L’attrice chiede anche il

versamento di interessi di ritardo al 5% dal 4 maggio 2018.

Secondo

l’art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di

previdenza può pretendere interessi di mora (Brühwiler, cit., n. 174; SZS 1990

p. 89). L’ammontare degli interessi è fissato nel regolamento dell’istituto di

previdenza; in caso contrario si applica l’art. 104 CO che prevede un interesse

moratorio del 5% (STF B 2/02 dell’11 dicembre 2002 consid. 6.1; DTF 117 V 350; Brechbühl,

cit., ad art. 66, n. 36, p. 1082 e ivi riferimenti).

Nel

caso in esame, il tasso d’interesse richiesto corrisponde a quello legale e la

convenuta è palesemente in mora. La doman-da attorea merita pertanto

accoglimento.

2.6 Chiesta è pure la pronuncia del

rigetto definitivo dell'opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell’UE

di __________ per un importo di fr. 9'160.05.

Il creditore che a seguito

dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art.

79 LEF, può chiedere diretta-mente la continuazione dell'esecuzione senza dover

esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art.

80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79

LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale am-ministrativo della

Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (DTF 107 III 60). Il

principio è che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi

intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere

definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit privé et assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La

condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza è che il giudice

dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il

giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il

Tribunale cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel

dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in

corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito ricono­sciuto.

Il presente giudizio varrà

pertanto quale titolo, limitatamente all’importo di fr. 8'660.05, per la

prosecuzione dell'esecuzione senza che la fondazione attrice debba prima

chiedere il rigetto (definitivo) dell'opposizione al giudice dell'ese­cuzione.

2.7 La procedura è gratuita (art.

73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca).

L'assicuratore che vince la

causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF

128 V 133, 126 V 150, 112 V 361; SZS 2001 p. 174). All’assicuratore vincente e

non patrocinato in causa si giustifica eccezionalmente l’assegnazione di

ripetibili se il comportamento processuale della controparte si dimostra temerario

(o quest’ultima abbia agito con leggerezza) e, cumulativamente, se la causa è

complessa, ha valore litigioso elevato e richiede notevole impiego di tempo e

gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 128 V 133, 323, 127 V 207, 126 V 150, 110 V 135; AHI Praxis 2000

p. 337; RCC 1984 p. 278). Suddette condizioni non essendo nella specie

adempiute, non si giustifica l’assegnazione di ripetibili.

Per

questi motivi

dichiara e

pronuncia

1.- La petizione è parzialmente

accolta.

§ La CV 1 è condannata a

versare alla AT 1 la somma di fr. 10'660.05 oltre interessi al 5% dal 4 maggio

2018 su fr. 8'660.05.

§§ È rigettata in via

definitiva l’opposizione al precetto esecutivo n. 2937485 dell’UE di __________

del 9 giugno 2020 per l’importo di fr. 8'660.05 oltre interessi al 5% dal 4

maggio 2018.

2.- Non si prelevano nè tasse nè

spese.

3.- Comunicazione agli interessati

Fatti

i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di

diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

Considerandi

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti