34.2020.23
Azione creditoria (petizione) dell'istituto di previdenza contro il datore di lavoro che non ha versato i controbuti LPP (art. 66 LPP). Petizione accolta con contestuale rigetto definitivo dell'opposizione (art. 79 LEF)
20 gennaio 2021Italiano9 min
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di
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Raccomandata
Incarto
n.
34.2020.23
rg/sc
Lugano
20 gennaio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 9 luglio 2020 di
AT 1
contro
CV 1
in materia di contributi della previdenza professionale
considerato in
fatto e in diritto
1.1 Con contratto sottoscritto il
28 gennaio 2013 CV 1 ha affidato, quale datore di lavoro, l’attuazione della
previdenza professionale obbligatoria dei suoi dipendenti alla AT 1, con
effetto dal 1. febbraio 2013 (doc. A/3).
1.2 A seguito del mancato pagamento
dei premi dovuti, dopo richiami e diffide (doc. A/9, A/10 e A/17) e disdetto il
contratto d’adesione per il 31 dicembre 2017 (doc. A/12), adite le vie
esecutive con precetto n. __________ dell’UE di __________ per un importo di
fr. 9'160.05 (doc. A/19), con la petizione in rassegna la fondazione attrice
chiede la condanna della società convenuta al pagamento del suddetto importo
oltre interessi al 5% dal 4 maggio 2018, nonché di fr. 1'500 per “misure di
incasso” e fr. 500 per “domanda di esecuzione”. Postula inoltre il
rigetto definitivo dell’opposizione al menzionato precetto e la rifusione di
“tutte le altre spese” di esecuzione e giudiziarie.
1.3 Parte convenuta non è
intervenuta in causa, nonostante la fissazione, trascorso il termine per la
presentazione della risposta di causa, di un ultimo termine perentorio ai sensi
dell’art. 13 cpv. 4 Lptca (cfr. II, III).
2.1 La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
giudice unico ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG.
La
competenza territoriale dello scrivente Tribunale ex art. 73 cpv. 2 LPP è data,
la società convenuta avendo sede nel Canto-ne Ticino. Pacifica è pure la
competenza avuto riguardo al campo d’applicazione materiale e personale
dell’art. 73 LPP, la lite opponendo un istituto di previdenza ad un datore di
lavoro ed avendo ad oggetto il mancato versamento dei contributi
previdenziali da parte di quest’ultimo (in argomento: Meyer-Blaser, Die Recht-sprechung
von Eidgenössischen Versicherungsgericht und Bundesgericht zum BVG, 1990-1994,
in SZS 1995 pp. 81ss, 109; Meyer/Uttinger, in: Schneider/Geiser/Gächter (éd.),
Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art. 73 n. 52).
2.2 L'art. 11 LPP impone al
datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di
affiliarsi a un istituto di previden-za regolarmente registrato. Tale affiliazione
ha effetto retroattivo e comporta, per il datore di lavoro, l'obbligo del pagamento
dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che riguarda l'ammontare dei contributi,
l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza stabilisce nelle
disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei
lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere almeno uguale a
quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro deve all'istituto
gli interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita
nelle disposizioni regolamentari. Egli è l'unico debitore dei
contributi (Brühwiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2007, p. 2065; Lüthy, Das
Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, 1989, p.
32). Sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto può pretendere
interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre
gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il
finanziamento di queste e l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non
devono necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui
all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP, p. 98). I primi
servono per il finanziamento del fondo di previdenza, i secondi a stabilire le
prestazioni minime previste dalla legge.
2.3 Nel processo riguardante il
versamento di contributi della previdenza professionale l'istituto di
previdenza deve sostanziare la pretesa in maniera completa al fine di
permetterne l'esame, il principio indagatorio vigente nell'ambito delle
assicurazioni sociali (SVR 1998 UV n. 1; DTF 117 V 263 consid. 1b) avendo i
su-oi limiti nell'obbligo delle parti di collaborare all'istruzione della causa
(DTF 125 V 195 consid. 2, 122 V 150 consid. 1a con riferimenti). D'altro canto
il datore di lavoro deve sostanziare i motivi per cui la pretesa non sarebbe
fondata. Se la richiesta risulta sufficientemente sostanziata, le contestazioni
immotivate non vengono considerate, ritenuto come i fatti da dimostrare vanno
sostanziati in maniera sufficiente e meglio vanno indicati in modo completo al
fine di poter assumere le prove necessarie (SZS 2003 p. 500, 2001 p. 562).
2.4 Nel caso di specie la pretesa
attorea appare sufficientemente so-stanziata e documentata, nessuna
contestazione, anche precedentemente all’inoltro della petizione, risulta del
resto essere stata sollevata dalla convenuta.
Le persone
assicurate, le modalità di calcolo del salario assicurato, dei contributi e del
loro versamento sono regolate in particolare nel contratto di affiliazione
(doc. A/3), nel regolamento di previdenza e quello della cassa (doc. A/4). I
lavoratori assicurati, i salari erogati e le mutazioni intervenute risultano
dai documenti di causa. Tenuto conto dei contributi rimasti insoluti, degli
interessi dovuti nonché degli accrediti contabilizzati a favore del datore di
lavoro, il saldo dovuto alla fondazione di previdenza dev’essere cifrato in fr.
8'660.05 (doc. A/17) e non di fr. 9'160.05 non potendo segnatamente essere
riconosciute le “indennità di mora” di fr. 500 (doc. A/17, cfr. anche
doc. A/11), tale spesa non essendo espressamente prevista (DTF 117 II 258) dal
Regolamento dei costi (sub doc. A/4), né da asserite CGA non presenti agli
atti, né dal contratto d’affiliazione.
Vanno per
contro ammessi a favore dell’attrice i costi di fr. 1'500 per “misure
di incasso” e di fr. 500 per “domanda d’esecuzione” in quanto previsti dal
regolamento dei costi (art. 2.2).
Il credito
complessivo di spettanza della fondazione ammonta pertanto a fr. 10'660.05.
2.5 L’attrice chiede anche il
versamento di interessi di ritardo al 5% dal 4 maggio 2018.
Secondo
l’art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di
previdenza può pretendere interessi di mora (Brühwiler, cit., n. 174; SZS 1990
p. 89). L’ammontare degli interessi è fissato nel regolamento dell’istituto di
previdenza; in caso contrario si applica l’art. 104 CO che prevede un interesse
moratorio del 5% (STF B 2/02 dell’11 dicembre 2002 consid. 6.1; DTF 117 V 350; Brechbühl,
cit., ad art. 66, n. 36, p. 1082 e ivi riferimenti).
Nel
caso in esame, il tasso d’interesse richiesto corrisponde a quello legale e la
convenuta è palesemente in mora. La doman-da attorea merita pertanto
accoglimento.
2.6 Chiesta è pure la pronuncia del
rigetto definitivo dell'opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell’UE
di __________ per un importo di fr. 9'160.05.
Il creditore che a seguito
dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art.
79 LEF, può chiedere diretta-mente la continuazione dell'esecuzione senza dover
esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art.
80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79
LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale am-ministrativo della
Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (DTF 107 III 60). Il
principio è che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi
intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere
definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit privé et assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La
condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza è che il giudice
dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il
giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il
Tribunale cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel
dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in
corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito riconosciuto.
Il presente giudizio varrà
pertanto quale titolo, limitatamente all’importo di fr. 8'660.05, per la
prosecuzione dell'esecuzione senza che la fondazione attrice debba prima
chiedere il rigetto (definitivo) dell'opposizione al giudice dell'esecuzione.
2.7 La procedura è gratuita (art.
73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca).
L'assicuratore che vince la
causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF
128 V 133, 126 V 150, 112 V 361; SZS 2001 p. 174). All’assicuratore vincente e
non patrocinato in causa si giustifica eccezionalmente l’assegnazione di
ripetibili se il comportamento processuale della controparte si dimostra temerario
(o quest’ultima abbia agito con leggerezza) e, cumulativamente, se la causa è
complessa, ha valore litigioso elevato e richiede notevole impiego di tempo e
gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 128 V 133, 323, 127 V 207, 126 V 150, 110 V 135; AHI Praxis 2000
p. 337; RCC 1984 p. 278). Suddette condizioni non essendo nella specie
adempiute, non si giustifica l’assegnazione di ripetibili.
Per
questi motivi
dichiara e
pronuncia
1.- La petizione è parzialmente
accolta.
§ La CV 1 è condannata a
versare alla AT 1 la somma di fr. 10'660.05 oltre interessi al 5% dal 4 maggio
2018 su fr. 8'660.05.
§§ È rigettata in via
definitiva l’opposizione al precetto esecutivo n. 2937485 dell’UE di __________
del 9 giugno 2020 per l’importo di fr. 8'660.05 oltre interessi al 5% dal 4
maggio 2018.
2.- Non si prelevano nè tasse nè
spese.
3.- Comunicazione agli interessati
Fatti
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
Considerandi
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti