34.2020.25
Per il peggioramento dello stato di salute deve rispondere la Fondazione quale istituto di previdenza al quale l'attore era assicurato al momento del suo sorgere. Calcolo dell'entità della rendita in funzione del tasso effettivo d'occupazione. Interessi moratori
30 agosto 2021Italiano74 min
del Signor AT 1 sfociando in definitiva con la decisione dell'Al di data 31 agosto
Source ti.ch
Incarto
n.
34.2020.25
FS/rg
Lugano
30
agosto 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 31 luglio 2020 di
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
CV 1
rappr. da: RA 2
in materia di previdenza professionale
ritenuto in fatto
1.1 AT
1, nato nel 1961, da ultimo attivo, dal 15 gennaio 2001 (doc. 85/306-311 e
171/573-583 dell’incarto AI 3.1-451; di seguito, se non segnalato diversamente,
la documentazione si riferisce a questo incarto) quale dipendente della ditta __________
(società per la quale ha rivestito la carica di amministratore unico con
diritto di firma individuale dalla sua fondazione, il 17 aprile 1996, fino al 5
ottobre 2017 data FUSC; cfr. estratto RC sub doc. 440/1975) è stato assicurato
presso la CV 1, con un pensum del 50% (in quanto invalido al 50% ai sensi
dell’AI; cfr. doc. C, doc. I), dal 15 gennaio 2001 al 30 giugno 2017 (doc. C, I
e M).
1.2 Precedentemente
(per i dettagli dell’istoriato si rinvia qui ai fatti esposti nella STCA
32.2017.165 del 18 aprile 2018 sub doc. 417/1808-1820), a seguito di un grave
incidente della circolazione occorsogli nell’agosto 1980 AT 1 è stato posto al
beneficio di una mezza rendita d’invalidità AI per un grado d’invalidità del
50% dal 1. agosto 1981 (doc. 1/118-120). Dal 1984 é divenuto indipendente
continuando l’attività di meccanico presso il garage del padre a __________
(vedi il rapporto 7 giugno 1984 dell’Ufficio regionale per l’integrazione
professionale sub doc. 1/64-82).
L’Ufficio AI, con
decisione del 25 settembre 1985 (doc. 1/5-6) – dopo che con sentenza 2
maggio 1985, cresciuta incontestata in giudicato, questo Tribunale aveva
confermato che l’attività di meccanico è controindicata e che l’interessato
poteva essere obbligato ad effettuare un soggiorno di tre mesi presso il __________
di __________ in vista di una riformazione professionale (doc. 1/23-29) –,
stante il rifiuto dell’assicurato di sottoporsi al suddetto provvedimento
integrativo, ha soppresso il diritto alla rendita a far tempo dal 1. novembre
1985. Una nuova richiesta di prestazioni del 23 ottobre 1992 (doc. 2/138-143)
non è stata presa in considerazione visto il rifiuto dell’assicurato di
sottoscrivere una dichiarazione di disponibilità ad intraprendere eventuali
provvedimenti professionali (doc. 11/154).
A seguito di un secondo
grave incidente della circolazione occorso nel luglio 1993 e della richiesta di
prestazioni presentata nel luglio 1994 (doc. 16/161-166), l’Ufficio AI, con
decisione 24 maggio 1996 (doc. 55/250-253), ha nuovamente attribuito
all’interessato una mezza rendita d’invalidità (grado di invalidità del 50%) a
decorrere dal 1. luglio 1994. Il diritto ad una mezza rendita è stato
confermato, in via di revisione, con comunicazioni del 27 gennaio 1998 e del 2
settembre 2003 (doc. 78/284 e 91/319-320).
In esito alla revisione
d’ufficio intrapresa nel gennaio 2005 (doc. 93/333-334) – vista la sentenza 31 maggio 2007,
cresciuta incontestata in giudicato, con cui questo Tribunale, annullata la
decisione su opposizione di soppressione della rendita del 21 febbraio 2006
(doc. 112/385-390), ha rinviato gli atti per nuova determinazione del reddito
da valido (doc. 123/451-484) –,
con decisione 14 novembre 2007, cresciuta incontestata in giudicato e
preavvisata il 18 settembre 2007 (doc. 134/499-501), l’Ufficio AI ha
riconosciuto un grado d’invalidità del 41% (doc. 146/517-518 e le motivazioni
sub doc. 140/508-510) senza tuttavia modificare la prestazione erogata
all’assicurato per i motivi addotti nello scritto 24 gennaio 2008 (cfr. doc.
148/521-522).
1.3 In esito alla domanda 30
marzo/3 aprile 2009 di aumento del quarto di rendita AI confermato con la
decisione del 1. aprile 2009 (doc. 156/530-532 e 157/533; decisione, questa,
con cui l’amministrazione ha confermato il grado d’invalidità del 41% e ha
proceduto ad un “(…) ricalcolo dal mese seguente la crescita in giudicato
del divorzio (…)” [doc. 156/533]) –
annullato il preavviso del 20 aprile 2009 di “Non entrata in materia sulla
richiesta di revisione” (doc. 159/537-538 e 164/556), esperiti i necessari
accertamenti medici (tra cui in particolare la perizia pluridisciplinare 24
febbraio 2014 del __________ con complemento del 2 maggio 2014 [doc.
232/821-896 e 239/912-913]; l’“Annotazione per/da SMR” 19 gennaio 2015,
il “Rapporto finale SMR” 1. febbraio 2016 e le altre “Annotazione
per/da SMR” 26 settembre, 10 ottobre, 3 novembre 2016 e 27 aprile 2017
tutti del dr. __________ [doc. 262/973, 318/1227-1232, 332/1304, 336/1323,
342/1361 e 377/1595] e quelli economici tra cui, in particolare il “Rapporto
d’inchiesta per l’attività professionale indipendente” del 30 gennaio 2015
con le “Annotazioni per l’incarto” 2 febbraio 2016, 9 maggio 2016, 8
marzo e 22 giugno 2017 tutte del funzionario __________ [doc. 263/974-982,
320/1234-1238, 325/1287-1291, 368/1575-1576 e 387/1625-1626]) – l’Ufficio AI con decisioni del 31 agosto
2017 (doc. D = doc. 392/1649-1650, 393/1651-1652 e 394/1653-1654 con le
motivazioni sub doc. 388/1627-1637) ha riconosciuto a AT 1 il diritto a una
rendita AI di tre quarti dal 1. aprile 2009 al 31 dicembre 2011, ad un quarto
di rendita dal 1. gennaio 2012 al 28 febbraio 2017 e a una rendita intera dal
1. marzo 2017.
Le suddette decisioni
dell’Ufficio AI del 31 agosto 2017 – emesse dopo la sentenza del 24
novembre 2016 con cui questo Tribunale, visto il progetto di decisione emesso
pendente lite, ha stralciato dai ruoli il ricorso per denegata giustizia del 21
ottobre 2016 riconoscendo il diritto a ripetibili stante la fondatezza del
gravame (doc. 340/1332-1336 e 355/1410-1423) – sono state confermate dal
TCA con STCA del 18 aprile 2018 (incarto 32.2017.165) cresciuta incontestata in
giudicato (doc. 417/1808-1820).
1.4 L’assicurato, tramite l’avv. RA
1, viste le succitate decisioni dell’Ufficio AI del 31 agosto 2017 (cfr.
consid. 1.1), con scritto del 6 marzo 2019 (doc. 2.2 dell’incarto LPP 2.1-24;
sollecitato il 29 aprile e il 24 luglio 2019 sub doc. 2.3 e 2.4 dell’incarto
LPP), si è rivolto alla CV 1 (di seguito Fondazione) postulando il versamento
delle prestazioni di previdenza.
Con scritto del 23 agosto
2019 – confermato con lettera del 20 aprile 2020 (doc. I = doc. 2.19
dell’incarto LPP) – la Fondazione ha negato il diritto a prestazioni
adducendo che “(…) dal 15 gennaio 2001 al 31 dicembre 2016 il signor AT 1 è
stato assicurato come invalido esterno presso la nostra Fondazione. Dal momento
che all'inizio delle incapacità di guadagno che hanno portato all'aumento del
grado di invalidità non era assicurato presso di noi, non sussiste alcun
diritto a prestazioni da parte nostra. (…)” (doc. H = doc. 2.6 dell’incarto
LPP).
Al riguardo, con scritti
del 28 agosto 2019 (doc. I = doc. 2.7 dell’incarto LPP, sollecitato l’11
novembre 2019 e il 14 gennaio 2020 sub doc. 2.9 e 2.13 dello stesso incarto) e
del 30 aprile 2020 (doc. L = doc. 2.20 dell’incarto LPP) – sempre
tramite l’avv. RA 1 e rilevato, in particolare, che “(…) l'attuale grado
d'invalidità stabilito dall'Ufficio Al nella misura del 100% ad oggi si
giustifica pure (perlomeno nella misura del 50%) per motivi estranei agli
eventi infortunistici del 1980 e del 1993. A contrario di quanto indicato nel
vostro scritto, pure gli aspetti psichiatrici sono rilevanti e giustificanti
l'attuale invalidità. (…)” (doc. L) –, l’assicurato ha espresso il
proprio dissenso.
Dal canto suo la
Fondazione si è confermata nella propria posizione con scritti del 20 aprile e
9 giugno 2020 (doc. I e M = doc. 2.19 e 2.23 dell’incarto LPP).
1.5 Con la presente petizione AT
1, sempre tramite l’avv. RA 1 –
dopo aver in particolare rilevato che “(…) nel caso concreto, per poter
concludere con l'emissione della decisione 31 agosto 2017 l'Ufficio Al ha
tenuto debitamente da conto l'accertamento che è stato eseguito dal suo SMR (cfr.
doc. D). Quest'ultimo, con il suo rapporto del 7 marzo 2014, tra le altre cose
ha stabilito che i mali sofferti dall'assicurato non sono tutti esclusivamente
da addebitare agli infortuni subiti nel 1980 e 1993. Rilevante, ad esempio, è
anche il trauma distorsivo subito nel 2008, lo stato dopo morbo di Scheuermann,
una sindrome depressiva, ecc. Anche a far tempo da quando per la __________ non
vi è più un sufficiente nesso di causalità per poter riconoscere il diritto ad
una rendita d'invalidità per l'Ufficio Al permane invece un'incapacità di
lavoro meritevole di essere considerata (in particolare a seguito degli
infortuni del 2009). Con il rapporto del 1. febbraio 2016, tra le altre cose,
oltre a mettere in evidenza uno stato di salute peggiorato a seguito di nuovi
infortuni e peggioramenti conseguenti a cure ed interventi chirurgici
intervenuti nel frattempo, lo stesso SMR ha confermato esplicitamente il "... peggioramento ... " della
capacità lavorativa e meglio attestando una completa inabilità in qualsiasi
tipo di attività. Questa conclusione è poi stata ribadita con l'annotazione più
recente del 27 aprile 2017. A contrario di quanto pretende la Fondazione, anche
Fatti
i disturbi psichiatrici influiscono l'incapacità di lavoro e quindi di guadagno
dell'assicurato. Ancora di recente, a seguito della sua più recente procedura
di revisione, dal canto suo l'Ufficio Al ha ribadito le sue conclusioni (cfr.
doc. O: comunicazione di rendita immutata 19 novembre 2019). […] In
conclusione, se è vero che quanto [recte: quando, ndr] l'assicurato nel
2001 si è affiliato alla fondazione già era da considerare inabile al lavoro
nella misura del 50% e questo per gli infortuni subiti nel 1980 e nel 1993 in
concreto è altrettanto vero che a seguito di nuovi ed ulteriori pregiudizi di
salute, che non sono da ricollegare con gli infortuni nel 1980 e nel 1993 così
come confermato dal TCA e dal TF (cfr. doc. F e G), nel frattempo il suo grado
d'invalidità dopo essere salito al 65% nell'aprile del 2009 e sceso al 48% dal
gennaio 2012 a far tempo dal marzo 2017 si è attestato costantemente al 100%.
In altri termini, per i peggioramenti dello stato di salute rispetto al passato
il grado d'invalidità è passato dal 50% al 100%. (…)” (I, punti 2.2 e 3,
pagg. 8 e 9) –, ha chiesto che “(…)
la __________, è condannata al pagamento in favore del Signor AT 1, __________,
di una rendita d'invalidità del 15% nel periodo dal 1. aprile 2009 al 31
dicembre 2011; segnatamente, del 50% a tempo indeterminato dal 1. marzo 2017.
In entrambi i casi con interessi sulle rendite arretrate del 5%. (…)” (I,
punto 1 del petitum, pag. 9).
1.6 Con la risposta di causa del 4
settembre 2020 la Fondazione, rappresentata dall’avv. RA 2, ha chiesto la
reiezione della petizione, adducendo, tra l’altro, che “(…) a mente di parte
convenuta, da un esame accorto in particolare del già menzionato incarto Al
emerge come l'inabilità lavorativa dell'attore sia stata riesaminata su istanza
del Signor AT 1 sfociando in definitiva con la decisione dell'Al di data 31 agosto
2017 (doc. D) che ha riconosciuto, a far tempo dal 1º marzo 2017, un'invalidità
piena. Dalla stessa decisione doc. D si deve constatare come l'Al abbia
sostanzialmente riesaminato il grado di inabilità lavorativa dell'attore sulla
base di criteri di natura economica (in particolare tenendo conto delle
specificità reddituali dell'assicurato nella propria qualità di titolare
d'azienda); questo esercizio ha comportato una ricalcolazione del grado
d'invalidità di AT 1 sin dal 2009 giungendo tuttavia a sancire puramente e
semplicemente un grado d'invalidità totale dell'attore (rendendo così superfluo
ogni metodo di calcolo) a far tempo dal 16 dicembre 2016 ("dal 16.12.2016 il signor AT 1 è inabile al
lavoro in misura completa ed in qualsiasi ambito..."). Va rammentato
che l'attore è stato sottoposto ad un intervento chirurgico in data 16 dicembre
2016 (operazione decompressiva e stabilizzatrice lombare con TLIF destro L5-S1)
e che è in seguito a tale intervento che gli è stata riconosciuta una "IL 100 per ogni tipo di attività
lucrativa...", il tutto come risulta inequivocabilmente dagli atti
Al (cfr. doc. 2, "incarto AI Parte 3", pp. 1595 e segg. - si
sottolinea che i numeri di pagina sono quelli originali dell'incarto Al il cui
indice si trova in coda alla quarta parte -). L'intervento chirurgico
summenzionato dal canto suo si rendeva necessario a fronte di una "Sindrome
lomboradicolare destra deficitaria per neuropatia in esito da lesione
traumatica del nervo sciatico destro su incidente nella circolazione 1980"
(doc. 2, "incarto AI Parte 2, p. 1447, sottolineatura nel testo
originale, evidenziazione del redattore). A fronte di quanto precede si deve
rilevare come l'invalidità ai sensi dell'Al debba esser ricondotta ad una causa
preesistente rispetto alla copertura assicurativa LPP. Va dunque sconfessata la
tesi di controparte secondo cui le sofferenze e le inabilità dell'attore
debbano essere ricondotte pure a ragioni estranee agli infortuni del 1980 e
1993. In particolare è dunque corretta la tesi, censurata dall'attore, secondo
cui i disturbi psichiatrici non hanno influenza sull'incapacità lavorativa. In
questo senso è dunque a titolo abbondanziale che la convenuta ritiene di dover
sottolineare come, anche nella denegata (e sconfessata) ipotesi secondo cui questi
disagi avessero influsso sull'abilità professionale di AT 1, nulla muterebbe
nella sostanza, poiché dalle tavole processuali emerge inter alia che " il disagio psichico del paziente, che in questi
anni é peggiorato notevolmente sia a causa dei nuovi interventi ai quali ha
dovuto sottoporsi, sia a causa delle discussioni con le varie assicurazioni su
quali problematiche siano da correlare agli infortuni da lui subiti e quali
invece non siano da considerarsi malattia." (cfr. doc. 2,
"incarto AI Parte 4, Rapporto medico Dr. __________: Integrazione
professionale/ Rendita del 25 novembre 2018, ad 2.5, p. 1943). Ne discende che
anche volendo considerare un'inabilitazione derivante dai problemi psichici, la
stessa troverebbe in ogni modo la propria causale in fattori precedenti alla
copertura dell'attore ai sensi della LPP. (…)” (doc. III, pagg. 5 e 6).
Il 9 settembre 2020 l’avv.
RA 2, dando seguito alla richiesta telefonica in questo senso, ha consegnato
alla cancelleria del TCA in forma cartacea gli incarti __________ 1.1-595, LPP
2.1-24 e AI 3.1-451 già prodotti in formato digitale con la chiavetta USB sub
doc. 2 (IV).
1.7 Con scritto del 21 settembre
2020 l’attore – con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in
seguito e producendo la STF 8F_9/2020 sub doc. P (VI con allegato trasmessi
alla convenuta per osservazioni; VII) – si è confermato nelle sue
domande e allegazioni.
Altrettanto ha fatto la
fondazione convenuta in data 9 ottobre 2020 (VIII, trasmesso all’attore per
conoscenza; IX).
considerato in diritto
2.1 Giusta l'art. 73 cpv. 1 LPP
ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide
sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi
diritto. Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle
assicurazioni (art. 4 cpv. 1 della Legge concernente la vigilanza sugli
istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni, entrata in vigore il
1° gennaio 2012; RL 852.100). Con riferimento alla competenza territoriale,
secondo l’art. 73 cpv. 3 LPP il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del
convenuto o nel luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto.
Oggetto del contendere è
sapere se la Fondazione convenuta deve versare a AT 1, da ultimo alle
dipendenze, dal 15 gennaio 2001 (cfr. consid. 1.1), di una società con sede in
Ticino (e meglio la __________), una prestazione d’invalidità.
Siccome il luogo in cui
l’attore è stato assunto si trova in Ticino e trattandosi di controversia tra
assicuratore LPP ed avente diritto, è data la competenza dello scrivente
Tribunale (DTF 127 V 35 consid. 3b, 125 V 168 consid. 2 con riferimenti).
2.2 Tema della presente lite è dunque
la questione di sapere se la Fondazione convenuta, alla quale, come detto (cfr.
consid. 1.1), l’assicurato è stato – incontestatamente – assicurato nel periodo
dal 15 gennaio 2001 al 30 giugno 2017, debba versare all’attore una prestazione
d’invalidità LPP.
La Fondazione convenuta
non ha contestato i periodi di inabilità lavorativa riconosciuti dall’Ufficio AI
con le decisioni del 31 agosto 2017 (cfr. doc. D = doc. 392/1649-1650,
393/1651-1652 e 394/1653-1654 con le motivazioni sub doc. 388/1627-1637 e
consid. 1.1), né, in particolare, che l’assicurato abbia subito un peggioramento
che lo ha portato ad un’incapacità al lavoro del 100% in qualsiasi attività
lavorativa dal 27 aprile al 30 settembre 2009, dal 21 ottobre 2014 al 27 marzo
2016 e dal 16 dicembre 2016 in avanti. Nemmeno ha censurato i diversi gradi
d’invalidità stabiliti dall’amministrazione nelle succitate decisioni del 31
agosto 2017 (con attribuzione di una rendita d’invalidità di tre quarti dal 1.
aprile 2009 al 31 dicembre 2011, di un quarto di rendita dal 1. gennaio 2012 al
28 febbraio 2017 e di una rendita intera dal 1. marzo 2017 in avanti; cfr.
consid. 1.1). Nega tuttavia il diritto a prestazioni d’invalidità della
previdenza professionale, considerato come l’incapacità lavorativa accertata
dall’Ufficio AI – che ha giustificato appunto l’attribuzione delle
succitate rendite AI – sia da ricondurre agli infortuni occorsi nel 1980
e 1993.
Dal canto suo, l’attore
contesta in sostanza che l’inabilità lavorativa alla base dell’attribuzione dei
tre quarti di rendita dal 1. aprile 2009 al 31 dicembre 2011 e della rendita
intera dal 1. marzo 2017 sia da ricondurre solo agli infortuni del 1980 e del
1993 sostenendo “(…) che a seguito di nuovi ed ulteriori pregiudizi di
salute, che non sono da ricollegare con gli infortuni nel 1980 e nel 1993 così
come confermato dal TCA e dal TF (cfr. doc. F e G), nel frattempo il suo grado
d'invalidità dopo essere salito al 65% nell'aprile del 2009 e sceso al 48% dal
gennaio 2012 a far tempo dal marzo 2017 si è attestato costantemente al 100%.
In altri termini, per i peggioramenti dello stato di salute rispetto al passato
il grado d'invalidità è passato dal 50% al 100%. (…)” (I, punto 3, pag. 9).
2.3 Secondo l’art. 23 LPP, che è
una disposizione minima (art. 6 LPP), hanno diritto alle prestazioni
d’invalidità le persone che:
a) nel senso
dell’AI, sono invalide per almeno il 40 per cento ed erano assicurate al
momento in cui è sorta l’incapacità di lavoro la cui causa ha portato
all’invalidità;
b) in seguito a
un’infermità congenita presentavano un’incapacità al lavoro compresa fra il 20
e il 40 per cento all’inizio dell’attività lucrativa ed erano assicurate
allorché l’incapacità al lavoro la cui causa ha portato all’invalidità si è
aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento;
c) diventate
invalide quando erano minorenni (art. 8 cpv. 2 LPGA), presentavano un’incapacità
al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all’inizio dell’attività
lucrativa ed erano assicurate allorché l’incapacità al lavoro la cui causa ha
portato all’invalidità si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento.
Per avere diritto ad una
rendita di invalidità ai sensi dell'art. 23 LPP occorre dunque essere
assicurati al momento in cui si registra un'incapacità lavorativa o una
diminuzione di rendimento di una certa importanza (ossia, secondo la
giurisprudenza, di almeno il 20%; STF 9C_456/2016 del 12 maggio 2017 consid.
3.1 con riferimenti, 9C_772/2007 del 26 febbraio 2008 consid. 3.2; STF B 95/04
del 10 gennaio 2005; B 100/00 del 16 febbraio 2001; Pratique VSI 1998 pag.
126). Non è invece decisivo essere assicurati quando sorge l'invalidità vera e
propria oppure il peggioramento della stessa (DTF138 V 419 consid. 6.2, 123 V
264 consid. 1b; SZS 1994 pag. 469 consid. 5a). L' evento assicurato ai sensi
dell'art. 23 LPP è infatti la sopravvenienza di un'incapacità lavorativa di una
certa importanza, non la nascita dell'invalidità vera e propria (DTF 123 V 264
consid. 1b; SZS 1994 pag. 469 consid. 5a).
Il richiedente deve essere
assicurato al momento dell'insorgenza dell'incapacità lavorativa che ha
condotto all'invalidità, non necessariamente quando insorge l'invalidità oppure
il peggioramento della stessa (Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2019, n. 1037;
SZS 2002 pag. 155; DTF 123 V 264 consid. 1b). Questa soluzione è stata voluta
per sopperire ad eventuali lacune assicurative, nel caso in cui il datore di
lavoro disdica il contratto precedentemente alla decorrenza dell’anno di attesa
necessario ai fini dell’erogazione della rendita AI e quindi della rendita LPP
(art. 29 cpv. 1 lett. b LAI in vigore fino al 31 dicembre 2007; DTF 123 V 264
consid. 1b e 120 V 116 consid. 2b).
Le prestazioni sono dovute
dall'istituto di previdenza al quale l'interessato è - o era - affiliato al
momento dell'insorgenza dell'evento assicurato appena descritto, premesso che
tra l'incapacità lavorativa e l'invalidità esista una connessione materiale e
temporale (SZS 2003 pag. 356). Di conseguenza il fondo di previdenza presso cui
era assicurato il dipendente al momento dell’intervenuta incapacità lavorativa
è obbligato a versare le prestazioni di invalidità, anche se al momento del
riconoscimento della stessa il rapporto assicurativo era già stato sciolto (SVR
1998 BVG Nr. 14; 1994 BVG Nr. 14; DTF 118 V 98). D’altra parte, l’obbligo di un
nuovo assicuratore di pagare prestazioni sorge solo se l’incapacità lavorativa
esistente già prima dell’inizio del nuovo rapporto assicurativo risulta
interrotta, cioè quando non vi è più alcun nesso materiale e temporale (SZS
2003 pag. 356).
I medesimi principi
valgono in materia di previdenza più estesa, in assenza di disposizioni
regolamentari o statutarie divergenti (SZS 2005 pag. 243; SVR 1994 BVG Nr. 18
pag. 57, BVG Nr. 14 consid. 2b pag. 38; DTF 117 V 332 consid. 3).
Qualora, inoltre, esista
il diritto ad una prestazione di invalidità, l'istituto di previdenza è tenuto
a versare prestazioni di invalidità anche se l'invalidità si modifica, per i
medesimi motivi, dopo la fine del rapporto previdenziale (DTF 118 V 45 consid. 5; SZS 1995 pag. 465 consid. 4a; cfr. Moser, Bedeutung und Tragweite
von art. 23 BVG, in: SZS 1995 pag. 426 n. 49; STCA 34.1999.17 del 15 marzo
2000).
Va altresì ulteriormente
ricordato che in una sentenza emessa nel Canton Ginevra è stato precisato che
l'art. 23 v. LPP non presuppone che l'interessato fosse assicurato all'inizio
del decorrere del termine di carenza di cui all'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI; è
sufficiente invece che egli fosse affiliato all'istituto di previdenza al
momento in cui è insorta l'incapacità lavorativa che ha condotto all'invalidità
(SVR 1997 BVG Nr. 80).
2.4 L’art. 26 LPP stabilisce che,
per la nascita del diritto alle prestazioni d’invalidità, sono applicabili per
analogia le pertinenti disposizioni della legge federale sull’assicurazione
invalidità (art. 29 LAI; ora art. 28 cpv. 1 e 29 cpv. 1-3 LAI, cfr. in merito DTF
140 V 470, consid. 3.3.2 pag. 474). L'istituto di previdenza può inoltre
stabilire nelle sue disposizioni regolamentari, che il diritto alle prestazioni
sia differito, fintanto che l'assicurato riscuote il salario completo (SZS 1995
pag. 464 consid. 3b).
Giusta l’art. 4 LAI
l’invalidità è l’incapacità al guadagno, presunta permanente o di rilevante
durata cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio. Con incapacità di guadagno si
intende quell’incapacità di eseguire un’attività che si può esigere
dall’interessato in un mercato del lavoro equilibrato e quindi non solo quella
di effettuare il proprio lavoro (DTF 117 V 335 consid. 5c, 109 V 28; SZS 1995
pag. 476). In ambito AI va pertanto valutato se l’assicurato dispone ancora di
capacità di guadagno nella sua professione e parimenti se vi è possibilità di
guadagno in altre professioni ammissibili in un mercato del lavoro equilibrato
(DTF 109 V 28, 111 V 21; Brühwiler, Die betriebliche Personalvorsorge in der
Schweiz, 1989, pag. 488). Le attività considerate non si limitano quindi a
quelle che coincidono con l’ultima attività svolta o ad attività affini, ma
anche ad attività diverse. Per la stretta relazione esistente tra la rendita
d’invalidità dell’AI e quella del secondo pilastro emerge che, il concetto
d’invalidità nell’ambito della previdenza obbligatoria e quello
dell'assicurazione invalidità, è di principio il medesimo (DTF 115 V 210; RDAT
I 1995 consid. 2.2 pag. 229).
Secondo la giurisprudenza,
nell'ambito della previdenza obbligatoria, gli istituti di previdenza sono
vincolati da quanto pronunciato dall’assicurazione invalidità non solo per quel
che riguarda il grado di invalidità (DTF 115 V 208 consid. 2c e 215 consid. 4c;
SZS 1996 pag. 48 consid. 2b e 2d; SVR 1994 BVG Nr. 15 consid. 3c), ma
ugualmente per quanto concerne la nascita del diritto alla rendita e, di
conseguenza, parimenti per la determinazione del momento a partire dal quale la
capacità al lavoro dell'assicurato si è deteriorata in maniera sensibile e
duratura (DTF 134 V 64, 133 V 67, 129 V 73, 126 V 310 consid. 1, 123 V 271
consid. 2a e riferimenti, 120 V 108 consid. 3c, 118 V 39 consid. 2b/aa; SZS
2002 pag. 155, SZS 1997 pag. 68; SVR 1995 BVG Nr. 22 pag. 57 consid. 2, SVR 1994 BVG Nr. 15 pag. 42 consid. 3c). In tal caso il concetto di
invalidità è infatti il medesimo (Stauffer, op. cit., n. 1018 ss). Accertamenti separati del grado di
invalidità potrebbero condurre a risultati differenti in contraddizione con lo
scopo della legge (DTF 115 V 210 consid. 2b e 218 consid. 4, 118 V 39 consid.
2b). A tale vincolo di principio degli istituti di previdenza alle costatazioni
degli organi dell’AI nulla è mutato, secondo la giurisprudenza, dopo
l’introduzione della LPGA (DTF 130 V 78, 132 V 1). Questo vincolo vale
nell’ambito della previdenza sovraobbligatoria solo se il regolamento
previdenziale si basa sul medesimo concetto di invalidità dell’assicurazione
invalidità (DTF 126 V 308).
L’istituto di previdenza
non è tuttavia vincolato in maniera assoluta alle conclusioni dell’AI.
Innanzitutto, a titolo generale, l'istituto previdenziale può scostarsi dalle
conclusioni dell’assicurazione invalidità se queste appaiono di primo acchito
insostenibili (DTF 134 V 64, 133 V 67, 129 V 73, 126 V 310 consid. 1, 123 V 271
consid. 2a, 115 V 208 consid. 2c e 215 consid. 4c, 109 V 24; SVR
1995 BVG Nr. 22 pag. 57 consid. 2a; SZS 1996 pag. 47; STF B 38/92 del 30
novembre 1993 in Plädoyer 1994 pag. 66; Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des
Bundesgesgerichts zum IVG, 2014, ad. art. 4 N. 116 pag. 43; cfr. anche DTF 126
V 308 dove si sottolinea che per la valutazione del quesito a sapere se la
valutazione dell'AI è manifestamente errata, e per questo non vincolante per
l'istituto di previdenza, sono primariamente determinanti gli atti esistenti al
momento in cui la decisione è stata presa).
D’altra parte, la
giurisprudenza dell'Alta Corte ha stabilito che l'Ufficio dell'assicurazione
invalidità è tenuto a notificare una decisione di rendita agli istituti di
previdenza entranti in linea di conto, vale a dire che potrebbero essere
chiamati a fornire prestazioni nel caso specifico. Se non viene coinvolto nella
procedura pendente innanzi all'UAI, l'istituto LPP – che dispone di un diritto
di opposizione e ricorso proprio nelle procedure rette dalla LAI – non è legato
alla valutazione dell'invalidità (nel suo principio, quanto al grado e
all'inizio del diritto così come anche con riferimento alla decisione sullo
statuto di persona invalida, vale a dire di persona ritenuta attiva,
parzialmente attiva o non attiva) effettuata dagli organi dell'AI (DTF 134 V
64, 133 V 67, 132 V 1, 130 V 273 consid. 3.1, 129 V 73 e 150, 126 V 310 consid.
1; cfr. anche le STF 9C_684/2008 del 18 settembre 2009; STF B 32/03 del 21 gennaio
2005, B 66/04 del 21 settembre 2004, B 81/02 del 9 gennaio 2004, B 3/03 del 31
dicembre 2003, B 68/03 del 16 dicembre 2003; vedi anche l'art. 49 cpv. 4 LPGA e
l'art. 76 cpv. 1 lett. i OAI in vigore dal 1. gennaio 2003). La questione di
sapere se un difetto di notifica di una decisione può venir sanato
successivamente, segnatamente dal fatto che l’istituto di previdenza viene in
seguito comunque in possesso della decisione, deve, secondo il TF, venir
esaminata in ogni caso concreto ponderando gli interessi in gioco (SZS 2006
pag. 367; per una sintesi della giurisprudenza sul tema cfr. STF 9C_689/2008
del 25 febbraio 2009).
Secondo il TF, considerato
come lo scopo del vincolo alla pronuncia dell'AI sia quello di sgravare gli
istituti di previdenza da accertamenti dispendiosi, bisogna ritenere che tale
vincolo sia riferito unicamente a quegli accertamenti e a quelle valutazioni
degli organi dell’AI che nell’ambito della procedura (dell’AI) erano
determinanti per l’esame della pretesa alla rendita d’invalidità e sui quali
andava effettivamente deciso; diversamente gli organi della previdenza
professionale devono esaminare i presupposti della pretesa liberamente (STF
9C_684/2008 del 18 settembre 2009; STF B 83/04 del 25 aprile 2006, B 50/99 del
14 agosto 2000, B 79/99 e 4/00 del 26 gennaio 2001). Ne discende che la
fissazione della data d’inizio del diritto alla rendita da parte dell’UAI non
esclude che l’incapacità lavorativa motivante il diritto a prestazioni
d’invalidità della previdenza professionale sia subentrata, foss’anche in
misura ridotta, già precedentemente all’inizio dell’anno di carenza secondo
l’AI (Stauffer, op. cit., n. 1020ss; SZS 2005 pag. 241 e 2003 pag. 45; STF B 81/03 del 9 novembre 2004 e B 47/98 dell’11 luglio 2000).
In virtù dell’art. 6 LPP
(che stabilisce che la parte seconda della legge stabilisce unicamente esigenze
minime), gli istituti di previdenza, oltre alla possibilità di introdurre la
previdenza più estesa (art. 49 cpv. 2 LPP; cfr. SZS 1995 pag. 465-466 consid.
4b/aa), sono liberi di estendere il concetto di invalidità a favore
dell’assicurato oppure di concedere prestazioni anche quando il grado
d’invalidità è inferiore al 40%. Ciò non significa tuttavia che i fondi di
previdenza dispongono di un margine di apprezzamento illimitato (SZS 1995 pag.
466 consid. 4b/aa; DTF 118 V 35). Se essi infatti fanno espresso riferimento al
concetto di invalidità previsto dall’AI, sono vincolati dalla valutazione
dell’invalidità fatta dall'assicurazione invalidità, a meno che la stessa appaia
di primo acchito insostenibile (SZS 2002 pag. 155; 1996 pag. 48 consid. 2b e
2d; SVR 1995 BVG Nr. 22 pag. 57 consid. 2a, 1994 BVG Nr. 15 consid. 3c; DTF 115
V 208 consid. 2c; 115 V 215 consid. 4c).
Infine, se il concetto di
invalidità è più esteso, il fondo di previdenza non è vincolato alle
conclusioni dell’AI. In tal caso la fondazione può statuire liberamente tenuto
conto di regole proprie. In simili condizioni potrà senz'altro fondarsi su
elementi raccolti dall'Ufficio AI, ma non sarà vincolata da una valutazione che
si fonda su altri criteri (SZS 1997 pag. 71, 1996 pag. 56; DTF 118 V 73 consid.
1, 117 V 335 consid. 5c, 115 V 220 seg.).
Secondo la giurisprudenza
la facoltà riservata agli istituti di previdenza in virtù dell'art. 6 e 49 cpv.
2 LPP non implica un potere di apprezzamento illimitato. Se essi adottano nei
loro statuti o nei regolamenti un certo metodo di valutazione, devono
conformarsi, nell'applicazione dei criteri, ai concetti delle assicurazioni
sociali (per l'incapacità di esercitare la propria professione abituale: DTF
111 V 239 consid. 1b) e ai principi generali (DTF 113 II 347 consid. 1a). In
altri termini se dispongono di piena libertà nella scelta della nozione, devono
comunque assegnarle il significato usuale e riconosciuto in ambito assicurativo
(STF non pubbl. in re A. del 25 marzo 1993 consid. 3).
Per l'art. 28 cpv. 1 lett.
b LAI il diritto alla rendita nasce, tra l'altro, il più presto nel momento in
cui l'assicurato è stato per un anno e senza notevoli interruzioni incapace al
lavoro almeno al 40% in media. Giusta l’art. 24 cpv. 1 LPP infine l’assicurato
ha diritto alla rendita intera di invalidità se, nel senso dell’AI, è invalido
per almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, a
una mezza rendita se è invalido per almeno il 50% e a un quarto di rendita se è
invalido per almeno il 40%.
Nell’ambito della
previdenza più estesa (sovraobbligatoria) gli istituti di previdenza possono
prevedere nel loro regolamento, in deroga all’art. 24 cpv. 1 LPP, che
l’ammontare della rendita corrisponda al grado d’invalidità. Tuttavia l’importo
della stessa deve corrispondere almeno alla rispettiva prestazione obbligatoria
(STF B 115/06 del 5 ottobre 2007 consid. 2.2, B 72/06 dell’11
settembre 2007 consid. 2.1; Vetter-Schreiber, op. cit., art. 24 n. 23 pag.
108).
2.5 Secondo la giurisprudenza
l’art. 23 LPP persegue anche lo scopo di delimitare la responsabilità tra più
istituti di previdenza. La questione si pone ad esempio nel caso in cui il
lavoratore, già colpito nella sua salute in una misura atta a influenzare la sua
capacita di lavoro, entra al servizio di un nuovo datore di lavoro e viene in
seguito posto al beneficio di una rendita di invalidità. In tale ipotesi, a
determinate condizioni, le prestazioni vanno versate dal precedente istituto di
previdenza e non dall'attuale (DTF 123 V 264 consid. 1c, 120 V
117 consid. 2c e 120 secondo cui "l'art. 23 LPP vise quant à lui à
prolonger la responsabilité de l'institution de prévoyance au-delà de
l'affiliation, lors de la survenance de l'éventualité assurée"; cfr.
anche SZS 2002 pag. 156 consid. 2b; STF B 64/99 del 6 giugno 2001).
Secondo
la giurisprudenza federale, affinché il precedente istituto di previdenza sia
tenuto a versare la prestazione d’invalidità, l’incapacità di lavoro deve
essersi manifestata in un’epoca in cui l’assicurato era affiliato presso
quell’istituto e deve inoltre sussistere fra detta incapacità e l’invalidità
uno stretto nesso materiale e temporale.
Vi
è connessione materiale se il danno alla salute all’origine
dell’invalidità è essenzialmente lo stesso che si è già manifestato durante
l’affiliazione al precedente istituto di previdenza e che ha causato
un’incapacità di lavoro.
La
connessione temporale presuppone che l'assicurato, dopo l'insorgenza
dell'inabilità lavorativa, non sia ridivenuto abile al lavoro per lungo tempo.
Tale connessione è interrotta se, durante un certo periodo, l'assicurato è
nuovamente abile al lavoro, ritenuto comunque che un breve periodo di
remissione non basta per interrompere il rapporto di connessione temporale (DTF
144V 58, 138 V 419 consid. 6.2, 130 V 275 consid. 4, 123 V 264 consid. 1c, 120
V 117 consid. 2c e SZS 2002 pag. 156). In effetti secondo il TF:
"
L’institution de
prévoyance ne saurait, en effet, répondre de rechutes lointaines plusieurs
années après que l’assuré a recouvré sa capacité de travail (ATF 123 V 262
consid. 1c p. 264; ATF 120 V 112 consid. 2c/aa p. 117)." (DTF 138 V 409, consid. 6.2 pag. 419)
In
tal caso il vecchio istituto di previdenza è liberato da qualsiasi obbligo (DTF
120 V 117; M. Moser, Die zweite Säule und ihre Tragfähigkeit, 1993, pag. 210).
Si
osservi che il requisito della connessione materiale e temporale, quale criterio
per l'obbligo prestativo di un istituto di previdenza, non è applicabile solo
quando si tratti di delimitare la responsabilità tra due istituti di
previdenza. Tale criterio vale in ogni caso, cioè anche quando si tratta di
decidere se un istituto di previdenza a cui un lavoratore era affiliato al
momento dell'insorgenza dell'incapacità lavorativa debba rispondere per il
rischio d'invalidità sorto dopo la fine del rapporto di previdenza in un
momento in cui l'interessato ancora non aveva reperito un nuovo lavoro e,
quindi, ancora non era assicurato presso alcun istituto di previdenza (SVR 2001
BVG Nr. 18 pag. 69 consid. 5a pag. 70; STF B 34/01 del 15 novembre 2001 consid.
1b e B 72/99 del 10 ottobre 2001 consid. 4). In effetti per ammettere l’obbligo
prestativo di un istituto di previdenza occorre che le condizioni previste
dall’art. 23 LPP siano adempiute, ossia che esista un’invalidità ai sensi
dell’AI, che la stessa sia di almeno il 40%, l’inabilità lavorativa che ha poi
portato all’invalidità sia insorta durante il rapporto previdenziale,
l’invalidità sia riconducibile alla medesima causa che ha portato all’inabilità
lavorativa: in assenza di uno di questi presupposti l’obbligo prestativo va
negato (Stauffer, op. cit. n. 1031 segg).
Per
i casi in cui già prima dell’inizio del rapporto previdenziale esisteva una
parziale inabilità lavorativa che tuttavia non dava diritto a una rendita
d’invalidità da parte dell’AI essendo il conseguente grado di invalidità
inferiore al 40%, la rigorosa applicazione dei principi sanciti dall’art. 23
lett. a LPP, che appunto fa dipendere l’obbligo prestativo all’esistenza di un
rapporto assicurativo nel momento del subentrare dell’incapacità lavorativa, fa
sì che in questi casi nel caso di un aumento dell’inabilità lavorativa per la
stessa causa l’istituto di previdenza non è tenuto a versare le prestazioni
poiché l’inabilità lavorativa sussisteva già all’inizio del rapporto di
previdenza (DTF 123 V 267 consid. 3; Stauffer, op. cit., n. 1058).
A
questo principio viene tuttavia parzialmente derogato nei casi di invalidità
causata da un’infermità congenita e di invalidi minorenni giusta le lett. b e c
dell’art. 23 LPP, nel senso che in questi casi gli assicurati hanno diritto a
prestazioni da parte dell’istituto di previdenza in caso di aggravamento
dell’incapacità lavorativa ad almeno il 40% durante l’affiliazione anche se
presentavano già un’incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento
all’inizio dell’attività lucrativa (in argomento cfr. Stauffer, op. cit, n. 1059).
2.6 Ai
fini del versamento delle prestazioni di invalidità della previdenza
professionale obbligatoria dev'esserci quindi un nesso materiale e temporale
stretto tra la causa dell'incapacità di lavoro e l'invalidità.
Il
nesso materiale è, come accennato, dato se il danno alla salute alla
base dell'invalidità è in sostanza il medesimo che ha causato l'incapacità
lavorativa. Questo presupposto non è realizzato per esempio se l'incapacità
lavorativa è riconducibile ad un dolore dorsale, mentre l'invalidità ad una
malattia psichica e dagli atti non emerge che vi sia un'interazione tra le due
affezioni (SZS 2003 pag. 361).
Va
detto che in questo contesto non è rilevante se tra il danno alla salute che è
causa dell’inabilità lavorativa e l’affezione che ha come conseguenza
l’invalidità esista un nesso di causalità adeguata, ma piuttosto se esiste
un’affezione alla salute sostanzialmente diversa (TFA B 42/02 del 11 febbraio
2003 consid. 2.2). Anche il fatto che l’assicuratore contro gli infortuni
ammetta o neghi il nesso causale adeguato tra un infortunio e delle affezioni
alla salute non è rilevante per l’istituto di previdenza che deve rispondere ex
art. 23 LPP per un’inabilità lavorativa indipendentemente dal fatto che essa
sia causata o meno da un infortunio (STF 9C_950/2012 del 7 aprile 2013).
Nella
sentenza pubblicata in DTF 134 V 20, il TF, apportando dei chiarimenti a quanto
stabilito dalla precedente giurisprudenza, ha in particolare precisato che
determinante per l’insorgenza dell’incapacità lavorativa ai sensi dell’art. 23
cpv. 1 lett. a LPP è l’inabilità nell’attività precedentemente svolta, mentre
il nesso temporale si determina sulla base dell’incapacità lavorativa,
rispettivamente della capacità lavorativa in un’attività ragionevolmente
esigibile confacente con il danno alla salute (Hürzeler, in
Schneider/Geiser/Gächter, Commentaire LPP et LFLP, 2019, art. 23 n. 36, pag.
368; cfr. pure DTF 144 V 58).
Il
TF si è confermato nella propria giurisprudenza al consid. 2.3 della STF 9C_339/2011
del 19 marzo 2012 laddove ha rilevato che “(…) per determinare il momento in
cui è sorta l'incapacità di lavoro la cui causa secondo l'art. 23 LPP ha
portato all'invalidità, è decisiva la perdita di rendimento funzionale nella
professione abituale o nello svolgimento delle mansioni finora esercitate (DTF
130 V 97 consid. 3.2 pag. 99; 114 V 281 pag. 286; cfr. pure DTF 130 V 35
consid. 3.1 pag. 36 con riferimenti). La connessione temporale con l'invalidità
subentrata successivamente - quale ulteriore requisito per il diritto a
prestazioni di invalidità dell'istituto di previdenza competente - si determina
invece in funzione dell'incapacità lavorativa, rispettivamente della capacità
lavorativa in un'attività ragionevolmente esigibile confacente al danno alla
salute. Questa attività, raffrontata a quella abituale, deve però permettere di
conseguire un reddito escludente il diritto a una rendita (DTF 134 V 20 consid.
5.3 pag. 27) (…)”.
La
giurisprudenza federale ha inoltre precisato che, nel caso di interruzione
dell’incapacità di lavoro, non si può procedere ad un’applicazione schematica,
analogamente a quanto previsto agli art. 29ter e 88a cpv. 1 OAI (DTF 123 V 264
e 120 V 118 consid. 2c/bb), mitigando il tenore di una precedente sentenza, in
cui aveva stabilito che il nuovo istituto di previdenza è obbligato a versare
la rendita solo se l’assicurato ha lavorato per tre mesi interi, dopodiché si è
ripresentata un’incapacità di lavoro (STF B 38/92 del 30 novembre 1993 in
Plädoyer 1994 pagg. 66-67). Per risolvere tale questione si deve tener conto di
tutte le particolarità del caso concreto, e meglio della natura del danno alla
salute, della prognosi del medico e dei motivi che hanno indotto l’assicurato a
riprendere il lavoro. Inoltre sono determinanti le circostanze relative al
mondo del lavoro, come un guadagno intermedio ottenuto dall’assicurato o la sua
capacità di collocamento (DTF 134 V 22, 123 V 264 consid. 1c e 267 consid. 2c,
120 V 118 consid. 2b; SZS 2003 pag. 510, 2002 pag. 156 consid. 2b; SVR 2001 BVG
Nr. 18 pagg. 69ss). In questo senso nel caso di un assicurato invalido
bisognerà negare il riacquisto della capacità lavorativa anche nel caso del
tentativo, di oltre tre mesi, di ripresa dell’attività lavorativa, se la
ripresa era motivata più da ragioni sociali e una ripresa dell’attività
lavorativa duratura era comunque da ritenere improbabile (DTF 134 V 22 consid.
3.2.1 con riferimenti; Vetter-Schreiber, op. cit., art. 23 n. 36, pag. 96).
Decisivo è piuttosto il quesito di sapere se durante la ripresa dell’attività
lavorativa l’assicurato ha apportato o meno una prestazione lavorativa piena e
se il riacquisto duraturo della capacità lavorativa sembra probabile alla luce
dei risultati del tentativo di ripresa del lavoro (Vetter-Schreiber,
op. cit., art. 23 n. 37, pag. 97; STF B 4/02 del 30 ottobre 2002 e riferimenti
a SZS 1997 pag. 67). Con riferimento al presupposto della connessione materiale
nel caso della sussistenza di problemi somatici e psichici (Vetter-Schreiber, op. cit., art. 23 n. 25, pag. 82 con riferimenti;
cfr. anche STF 9C_597/2008 del 3 dicembre 2008 consid. 2.2.2 con
riferimenti; Hürzeler, op. cit., art. 23 n. 28 pag. 360; STF B 37/06 del 22
settembre 2006; B 32/03 del 21 gennaio 2005; cfr. anche B 11/02 del 14 giugno
2004; B 9/06 del 21 novembre 2006; B 22/04 del 21 aprile 2005; cfr. anche STF
9C-578/2008 del 29 maggio 2009; 9C-772/2007 del 26 febbraio 2008; 9C-330/2008
del 4 settembre 2008).
Sempre
riguardo all’interruzione del nesso temporale tra l’incapacità lavorativa
originaria e la successiva invalidità vedi anche la DTF 144 V 58 nella quale
l’Alta Corte, dopo un riepilogo della giurisprudenza, ha concluso che “(…)
la connessione temporale tra l'incapacità lavorativa insorta durante il
rapporto di previdenza e l'invalidità successiva è interrotta quando è data una
capacità lavorativa superiore all'80% in un'attività lavorativa adeguata
durante più di tre mesi (consid. 4.4 e 4.5). (…)” (regesto della DTF 144 V
58).
Quanto
al presupposto della connessione temporale va detto che parte della
dottrina ritiene che la durata dell’esercizio dell’attività lavorativa, il cui
motivo può essere terapeutico, non ha rilevanza determinante né prevalente
nell’ambito della valutazione delle circostanze del caso concreto, bensì
configura solo un indizio. Di conseguenza, il fattore tempo deve passare in
secondo piano, rispetto ad altri aspetti della fattispecie, se si può ritenere
che, in un ambiente normale, cioè non protetto né particolarmente comprensivo,
il reinserimento sarebbe fallito (Moser, Eine Gesetzesnorm sorgt zur
Verunsicherung: weitere Fragen zu art. 23 BVG, SZS 1997, Sonderheft, pagg. 120ss,
in particolare 124).
Ritornando
al presupposto della connessione materiale va ancora detto che se
l’invalidità che dà luogo a una rendita è da ricondurre a diverse affezioni
alla salute, di cui però solo una ha avuto un influsso sulla capacità
lavorativa dell’assicurato durante la copertura previdenziale, l’istituto di
previdenza deve unicamente rispondere per l’invalidità che risulta da quest’ultima.
Per la parte dell’invalidità che è dovuta a dei disturbi che si sono
manifestati in modo tale da dare luogo a prestazioni solo dopo che la persona
assicurata ha lasciato l’istituto di previdenza, la connessione materiale necessaria
fa infatti difetto (Hürzeler, op. cit., art. 23, pag.
361).
Secondo
la giurisprudenza, può esservi un nesso materiale tra l’incapacità lavorativa
per motivi somatici, sorta durante la copertura assicurativa e su cui è stato
fondato il diritto ad una rendita dell’AI, anche nel caso in cui la stessa
incapacità sia stata fondamento di successive prestazioni previdenziali per
motivi psichici. Necessaria, ma non sufficiente condizione, è che il danno alla
salute psichica si sia già manifestato durante il periodo di assicurazione e
che abbia visibilmente marcato il decorso della malattia (Vetter-Schreiber,
op. cit., art. 23 n. 34, pagg. 94s con riferimenti a STF B 46/06 del 29 gennaio
2007 consid. 3.3 e STF 9C_772/2007 del 26 febbraio 2008 consid. 4.2; cfr. anche
STF 9C_597/2008 del 3 dicembre 2008 consid. 2.2.2 con
riferimenti; Hürzeler, in Schneider/Geiser/Gächter, Kommentar BVG und FZG,
2019, art. 23 n. 28, pag. 360).
Una
connessione materiale esiste per esempio nel caso di una persona assicurata,
sofferente nel periodo assicurato prevalentemente di fibromialgia, che già
durante tale periodo ha sviluppato un danno invalidante psichico che ha quindi
marcato in modo rilevante il decorso dell’affezione somatica.
Tuttavia,
nel caso in cui le affezioni somatiche e psichiche possono essere chiaramente
distinte, non vi è un nesso materiale se durante il rapporto di previdenza la
diminuzione della capacità lavorativa non era dovuta a motivi psichici che
hanno finalmente condotto all’invalidità, ma a degli elementi somatici non
invalidanti (Hürzeler, op. cit., art. 23 n. 28, pag. 360 con
riferimento a STF B37/06 del 22 settembre 2006 consid. 3.3 e 9C_370/2016 del 12
settembre 2016 consid. 3).
Una
connessione materiale deve in particolare essere negata quando l’attribuzione
Considerandi
della rendita AI risulta unicamente dai problemi di natura psichica
diagnosticati e che non può essere dedotto dagli atti medici e peritali alcun
elemento indicante la presenza già durante il rapporto di previdenza di un
problema psichico e una conseguente inabilità lavorativa, ma che al contrario
solo delle inabilità lavorative causate dai dolori dorsali erano state
attestate nel periodo in cui l’assicurato aveva la qualità di assicurato.
Questo deve valere anche nel caso in cui sia evidente che i problemi dorsali
alla base dell’incapacità lavorativa avevano già all’epoca un’influenza sullo
stato psichico dell’assicurato e sulla sua situazione psicosociale (STF B 9/06
del 21 novembre 2006 citato in Hürzeler, op. cit., art. 23
n. 29).
La
connessione materiale fa pure difetto se una sovrapposizione psicogena di
disturbi somatici, associata ad una tendenza all’aggravamento, non aveva ancora
raggiunto, al momento della cessazione del lavoro, un valore di malattia e
quale disturbo psichico non era suscettibile di limitare la capacità lavorativa
in modo rilevante, e questo malgrado la successiva invalidità sia poi stata
motivata da un’affezione psichica con valenza patologica (Hürzeler, op. cit., art.
23.
n. 28).
Per
la determinazione della responsabilità dell’istituto di previdenza non è
determinante l’inizio rispettivamente la diagnosi del danno invalidante, ma
solo il momento in cui il danno alla salute per la prima volta si è ripercosso
sulla capacità lavorativa in maniera significativa. La connessione materiale è
stata per esempio negata in un caso in cui l’assicurato era limitato nella
capacità lavorativa sin dall’adolescenza a motivo della diagnosi di AIDS e in
seguito a tale affezione si era tuttavia sovrapposta, nel corso degli anni, una
schizofrenia paranoide, che aveva infine portato all’invalidità motivante la
rendita AI. Secondo il Tribunale federale il danno alla salute che infine aveva
portato all’invalidità non era lo stesso che aveva causato la precedente
inabilità (STF 9C_83/2016 del 19 ottobre 2016).
Parimenti,
una connessione materiale stretta va negata qualora l’inabilità lavorativa
sopraggiunta durante il rapporto di previdenza sia da ricondurre ad una lesione
della colonna vertebrale lombare, ma un’affezione psichica è all’origine dell’invalidità
e che non risultino dagli atti indizi che lascino supporre che vi sia stata
un’interazione tra i diversi quadri clinici e che la persona assicurata, dal
punto di vista reumatologico, sarebbe capace di continuare a lavorare in
un’attività leggera (STF B 62/01 del 24 giugno 2002).
Una
relazione stretta materiale deve per contro essere ammessa tra i dolori lombari
sopraggiunti durante l’affiliazione all’istituto di previdenza e che sono
all’origine di un’inabilità lavorativa duratura, e un malfunzionamento
rilevante della capacità di controllare i dolori, che ha infine provocato
l’invalidità, nel caso in cui tale malfunzionamento era stato diagnosticato in
occasione di esami poco dopo la sopravvenienza dell’incapacità lavorativa e
aveva già avuto un’influenza importante sul corso della malattia durante il
rapporto di previdenza. Ciò può risultare dal fatto che non vi sia alcun
indizio per il quale le malattie psichiche non hanno alcun rapporto con il
danno alla salute di natura somatica causante il pregiudizio alla capacità
lavorativa durante il rapporto di assicurazione (STF B 41/05 del 30 novembre
2005.
cit. in Hürzeler, op. cit., art. 23 n. 30).
In
una pronuncia del 3 maggio 2006 la massima Corte federale ha per esempio negato
il nesso materiale e temporale tra una sintomatologia somatica e somatoforme e
la susseguente depressione invalidante, manifestatasi in modo rilevante sulla
capacità lavorativa solo dopo il rapporto previdenziale (STF B 73/05; cfr.
Vetter-Schreiber, op. cit., art. 23 n. 34, pag. 95 con
riferimento a STF B 73/05 del 3 maggio 2006; riportata anche da Hürzeler, op.
cit., art. 23 n. 28, pag. 361). Analogamente il Tribunale federale aveva
concluso che andava chiaramente distinto tra la sindrome del dolore cronico (“Schmerzstörung”)
quale affezione indipendente da un lato, e i dolori somatici riconducibili a
delle fratture di costole, dall’altro (DTF 9C_330/2008 del 4 settembre 2008).
Se era vero che l’incidente subito dall’assicurato andava considerato la causa
scatenante di tutti i suoi problemi di salute, determinante era comunque
soltanto se l’attuale, invalidante problema psichiatrico era stato anche causa
di un’incapacità lavorativa durante il rapporto previdenziale (STF 9C_928/2008
del 3 marzo 2009 consid. 3.2; cfr. anche Vetter-Schreiber, op. cit., art. 23 n. 34 pag. 95).
Si
osservi infine che il requisito della connessione materiale e temporale quale
criterio per l'obbligo prestativo di un istituto di previdenza non è
applicabile solo quando si tratti di delimitare la responsabilità tra due
istituti di previdenza. Tale criterio vale in ogni caso, in particolare anche
nell'eventualità in cui un assicurato diventa incapace al lavoro in un periodo
in cui è assicurato e successivamente, in un momento in cui ancora non si è affiliato
ad un nuovo istituto di previdenza, diventa invalido (SVR 2001 BVG Nr. 18 pag.
69ss).
Per
quanto riguarda gli assicurati attivi solo parzialmente, l’obbligo prestativo
dell’istituto di previdenza si decide, in applicazione dei suesposti principi
generali, in base al primo manifestarsi dell’inabilità lavorativa che ha
portato all’invalidità. Se un lavoro a tempo parziale viene svolto in presenza
di un’inabilità lavorativa duratura di almeno il 20% e la successiva invalidità
è da ricondurre alla stessa causa che aveva portato all’inabilità lavorativa,
responsabile per la prestazione d’invalidità è l’istituto di previdenza presso
il quale l’assicurato era assicurato nel momento del primo manifestarsi
dell’inabilità lavorativa, nel caso in quel momento vi fosse effettivamente un
rapporto assicurativo (Stauffer, op. cit., n. 1068 con riferimento a SZS 2000
pag. 369 consid. 1b). Ne discende che se una persona assicurata entra in una
nuova istituzione di previdenza e già in quel momento subiva una imitazione
della capacità lavorativa, in caso di successiva invalidità responsabile delle
prestazioni sarà la precedente istituzione di previdenza, non quella nuova, se
l’invalidità è da ricondurre alla stessa causa dell’inabilità lavorativa al
momento dell’affiliazione. Se il grado di invalidità aumenta per lo stesso
motivo, è sempre la precedente istituzione previdenziale a dover rispondere
(SZS 1997 pag. 549 e Stauffer, op. cit., n. 1068).
Per
quanto concerne il caso dell’aumento del grado di invalidità, per la
giurisprudenza, se un lavoratore già titolare di una mezza rendita d’invalidità
dell’AI intraprende un’attività lavorativa parziale rispettivamente la cambia
e, di conseguenza, si affilia ad un nuovo istituto di previdenza (con o senza
riserve) e in seguito le sue condizioni di salute peggiorano per la medesima
causa, rendendolo di conseguenza titolare di una rendita intera dell’AI,
perdurando la pregressa invalidità parziale anche durante la durata del
rapporto di lavoro e previdenziale, non esiste alcun diritto a prestazioni
della previdenza professionale nei confronti del nuovo istituto di previdenza
cui si era affiliato poiché ciò contravverrebbe al principio assicurativo. Il
precedente istituto di previdenza rimane responsabile anche per l’aumento del
grado di invalidità. Un diritto a prestazioni della LPP potrebbe soltanto
nascere qualora fosse intercorso un periodo di ritrovata completa abilità
lavorativa interruttivo del nesso temporale (Stauffer, Rechtsprechung, art. 23
pag. 76 con riferimenti; cfr. anche Hürzeler, op. cit., art. 23 n. 54 pag. 376;
DTF 123 V 265 consid. 1c e 2; STF B 24/01 del 24 febbraio 2003; STF 9C_658/2016
del 3 marzo 2017 consid. 6.4.2). Ciò vale anche quando la persona già
parzialmente inabile non percepisce alcuna rendita di invalidità da un
precedente istituto di previdenza, perché nel momento della prima insorgenza
della parziale inabilità lavorativa non era assicurata ai fini della LPP (Hürzeler,
op. cit., art. 23 n. 54, pag. 377). Una responsabilità del nuovo istituto di
previdenza è invece da ammettere se subentra una nuova causa invalidante che
giustifica di per sé una prestazione d’invalidità (Stauffer, op. cit., n.
1068). Tale giurisprudenza è valida analogicamente anche ai casi di
applicazione delle lett. b e c dell’art. 23 LPP (Hürzeler, op. cit., art. 23 n.
55, pag. 377).
Questi
principi sviluppati sull’art. 23 LPP valgono di massima anche nell’ambito della
previdenza sovraobbligatoria, a meno che il Regolamento o gli statuti prevedano
diversamente (segnatamente in riferimento al concetto di invalidità rilevante e
al rischio assicurato; cfr. DTF 123 V 264 consid. 1b; STF B 101/02 del 22
agosto 2003 consid. 4 e STF 536/2012 del 28 dicembre 2012 consid. 2.2). In
particolare un precedente istituto di previdenza può rifiutare la copertura di
prestazioni sovraobbligatorie per l’aggravamento del grado di invalidità
intervenuto in un momento in cui un assicurato (già parzialmente invalido) non
era più assicurato, qualora il Regolamento faccia dipendere la concessione di
prestazioni di invalidità dal manifestarsi dell’invalidità (non solo
dell’inabilità lavorativa) ancora durante la durata del rapporto assicurativo
rispettivamente (legittimamente) preveda un limite temporale della copertura
per il caso di aumento del grado di invalidità dopo la fine del rapporto di
previdenza (Hürzeler, op. cit., art. 23 n. 58, pag. 378; DTF 136 V 65 consid.
3.5
e riferimenti; Vetter-Schreiber, op. cit., art. 23 n. 46, pag. 100, con
riferimento a STF 91/02 del 24 aprile 2003).
La
responsabilità del nuovo istituto di previdenza per un peggioramento di una
precedente inabilità lavorativa durante il periodo di affiliazione potrebbe
altrimenti insorgere, sulla base del principio dell’affidamento e per quanto
riguarda le prestazioni sovraobbligatorie, qualora il nuovo istituto di
previdenza, che ha definito nel suo regolamento o nei suoi statuti il rischio
assicurato diversamente che nella LPP, abbia, al momento dell’ammissione
dell’assicurato già parzialmente invalido, espressamente (“ausdrüklich”)
garantito la completa ammissione nella copertura previdenziale rispettivamente
non abbia fatto uso della possibilità prevista dal regolamento di introdurre,
al momento dell’ammissione, una riserva per ragioni di salute. In questo caso
la persona assicurata può confidare, sulla base del principio dell’affidamento,
di godere della copertura assicurativa previdenziale per la residua capacità
lavorativa presso la nuova istituzione di previdenza anche nel caso del
successivo peggioramento del grado di invalidità per la medesima causa
(Hürzeler, op. cit., art. 23 n. 60, pag. 378 e Stauffer, op. cit., pag. 346;
cfr. anche Stauffer, Rechtsprechung, op. cit., art. 23 pag. 76, con riferimento
a STF B 101/02 del 22 agosto 2003, pubbl. in SVR 2005 LPP n. 17 pag. 55;
Bollettino LPP UFAS n. 74 cifra 433; cfr. anche STF 9C_658/2016 del 3 marzo
2017).
2.7
Le Disposizioni generali (DG)
del Regolamento di previdenza (doc. A, valido dal 1° gennaio 2020 e in concreto
applicabile), con riferimento alle prestazioni in caso di invalidità, prevedono,
tra l’altro, che:
" (…)
Art. 22 Presupposti
La persona assicurata ha diritto a
prestazioni di invalidità se tali prestazioni sono assicurate nel piano di
previdenza e se:
a. è
invalida per almeno il 40% e, al momento in cui è insorta l’incapacità
lavorativa la cui causa ha portato all'invalidità, era assicurata presso la
Fondazione; oppure
b. in
seguito a un’infermità congenita, all'inizio di un’attività lucrativa era
inabile al lavoro per almeno il 20%, ma non per più del 40%, e, con l'aumentare
dell’incapacità lavorativa la cui causa ha portato all’invalidità, era
assicurata per almeno il 40%; oppure
c. è
diventata invalida quando era minorenne e all'inizio di un’attività lucrativa era
inabile al lavoro per almeno il 20%, ma non per più del 40%, e, con l'aumentare
dell’incapacità lavorativa la cui causa ha portato all’invalidità, era
assicurata per almeno il 40%.
Art. 23 Rendita d’invalidità
Inizio 1 Il diritto alla
rendita di invalidità inizia contemporanea-mente a quello alla rendita di
invalidità dell’Al, al più presto tuttavia all’esaurimento delle indennità
giornaliere di un’assicurazione malattia o dell’assicurazione infortuni ai
sensi della LAINF, qualora queste ultime corrispondano almeno
all'80%
del salario e siano state finanziate dal datore di lavoro per almeno il 50%.
Ammontare 2 L’ammontare della
rendita di invalidità intera è indicato nel piano di previdenza. La persona
assicurata ha diritto a:
a. una rendita di invalidità intera, se è invalida per almeno il 70% ai sensi
dell’Al;
b. una rendita di invalidità di tre quarti, se è invalida per almeno il 60%;
c. una mezza rendita di invalidità, se è invalida per almeno il 50%;
d. un quarto di rendita di invalidità, se è invalida per almeno il 40%.
Fine 3 Il diritto alla
rendita di invalidità si estingue alla fine del mese in cui cessa l’invalidità o
la persona assicurata decede. Per le persone assicurate che sono sottoposte alla
previdenza professionale obbligatoria dei disoccupati e per quelle che
continuano la loro previdenza a titolo facoltativo conformemente all’art. 47
cpv. 2 LPP, il diritto alla rendita di invalidità si estingue al più tardi al
raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria.
(…)”. (doc. A)
Dal
tenore di queste norme emerge che il concetto di invalidità del disciplinamento
regolamentare della Fondazione convenuta coincide con quello della LPP e,
quindi, della LAI. Non è d’altra parte nemmeno prevista una regolamentazione
divergente dall’art. 23 LPP, anzi l’art. 22 ne conferma i principi, ragione per
cui la suesposta giurisprudenza sviluppata su questa norma è in concreto
applicabile (DTF 123 V 262).
2.8
Ritenuto
come l’accertamento dell’esistenza della causalità materiale o temporale (ai sensi
della giurisprudenza sviluppata nell’ambito dell’art. 23 LPP; cfr. consid. 2.3
e 2.5) tra le affezioni che hanno portato al riconoscimento del diritto a tre
quarti di rendita AI dal 1. aprile 2009, ad un quarto di rendita AI dal 1.
gennaio 2012 e ad una rendita intera AI dal 1. marzo 2017 in avanti e le
patologie insorte durante l’affiliazione alla Fondazione convenuta non rientra
negli accertamenti e nelle valutazioni degli organi dell’AI che nell’ambito
della procedura (dell’AI) erano determinanti per l’esame della pretesa alla
rendita d’invalidità e sui quali andava effettivamente deciso, a questo
riguardo gli organi della previdenza professionale possono esaminare i
presupposti della pretesa liberamente (cfr. consid. 2.4).
La
Fondazione, come accennato (cfr. consid. 1.5), nega un proprio obbligo
prestativo sostenendo, da una parte, che l'invalidità riconosciuta dall’Ufficio
AI con le decisioni del 31 agosto 2017 (cfr. consid. 1.1) andrebbe ricondotta
ad una causa preesistente rispetto alla copertura assicurativa LPP e,
dall’altra parte, che l’inabilità lavorativa sarebbe riconducibile solo agli
infortuni del 1980 e 1993.
A
torto.
Dagli
atti risulta innanzitutto che nella perizia pluridisciplinare del 24 febbraio
2014.
(doc. 232/821-896) – chiamati
ad esprimersi nell’ambito della domanda di aumento della rendita del 30 marzo/3
aprile 2009 (cfr. consid. 1.1) e vista la proposta del dr. __________ che,
nell’“Annotazione per/da SMR” del 5 agosto 2013, ha evidenziato che “(…)
essendoci patologia sia locomotoria post infortunistica che non, oltre a
componente sia neurologica e psichica in paziente con nell’anamnesi anche
disfunzione cardiologica si impone a questo punto una globale valutazione
pluridisciplinare che si possa anche paragonare alla ben redatta valutazione
del centro peritale di __________ dell’agosto 2012 (purtroppo però effettuata
solo ai fini infortunistici). A perizia neutrale pluridisciplinare clinica
(reuma – neuro – psi e cardio). (…)” (doc. 214/769) – i periti del __________ hanno posto le
seguenti diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa: “(…) Stato dopo
lesione del nervo sciatico ds. su incidente nel 1980 con: - Gravi deficit senso
motori residuali; - Dolori neuropatici residui. Lieve sindrome della loggia di
Guyon ds. Sindrome cervico-vertebrale su alterazioni degenerative in particolar
modo a livello C5-C6 con componente cervicocefale, stato dopo trauma distorsivo
della colonna cervicale nel 2008. Sindrome lombo-vertebrale su alterazioni
statiche nonché degenerative, stato dopo morbo di Scheuermann toracolombare,
alterazione osteocondrotica e spondilosica soprattutto L3-L4. Periartropatia
dell'anca ds. su iniziale coxartrosi e presenza di calcificazioni
periarticolari in stato dopo lussazione posteriore dell'anca ds. e frattura
acetabolare per incidente stradale avvenuto il 15.8.1980 e concomitante paresi
del nervo sciatico. Gonalgia a sin. e iniziale gonartrosi del compartimento
mediale in stato dopo lesione complessa del ginocchio sin. nel 1993 e plastica
del legamento crociato anteriore a sin., nonché stato dopo revisione
artroscopica del ginocchio sin. con artrolisi e mobilizzazione il 8.7.1994.
Dolori al piede ds. in stato dopo due interventi chirurgici per deformazione in
dita a martello, dapprima correzione delle dita l-Il-Ill-IV e in seconda
istanza del dito V. Sindrome depressiva a tinta distimica (ICD-10 F 34.1).
Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F 45.4). Ansia non
altrimenti specificata (ICD-10 F 41.9). Accentuazione di tratti di personalità
(ICD-10 Z 73.1). (…)” (doc. 232/846).
Ritenute
le suenunciate diagnosi, con influsso sulla capacità lavorativa, poste dai
periti del __________, questo Tribunale non può seguire la Fondazione laddove,
con la risposta, pretende che dalle succitate decisioni del 31 agosto 2017 “(…)
si deve constatare come l'Al abbia sostanzialmente riesaminato il grado di
inabilità lavorativa dell'attore sulla base di criteri di natura economica (in
particolare tenendo conto delle specificità reddituali dell'assicurato nella
propria qualità di titolare d'azienda); questo esercizio ha comportato una
ricalcolazione del grado d'invalidità di AT 1 sin dal 2009 giungendo tuttavia a
sancire puramente e semplicemente un grado d'invalidità totale dell'attore
(rendendo così superfluo ogni metodo di calcolo) a far tempo dal 16 dicembre
2016.
("dal 16.12.2016 il signor AT 1
è inabile al lavoro in misura completa ed in qualsiasi ambito...").
Va rammentato che l'attore è stato sottoposto ad un intervento chirurgico in
data 16 dicembre 2016 (operazione decompressiva e stabilizzatrice lombare con
TLIF destro L5-S1) e che è in seguito a tale intervento che gli è stata
riconosciuta una "IL 100 per ogni
tipo di attività lucrativa...", il tutto come risulta
inequivocabilmente dagli atti Al (cfr. doc. 2, "incarto AI Parte 3",
pp. 1595 e segg. - si sottolinea che i numeri di pagina sono quelli originali
dell'incarto Al il cui indice si trova in coda alla quarta parte - ).
L'intervento chirurgico summenzionato dal canto suo si rendeva necessario a fronte
di una "Sindrome lomboradicolare destra deficitaria per neuropatia in
esito da lesione traumatica del nervo sciatico destro su incidente nella
circolazione 1980" (doc. 2, "incarto AI Parte 2, p. 1447,
sottolineatura nel testo originale, evidenziazione del redattore). A fronte di
quanto precede si deve rilevare come l'invalidità ai sensi dell'Al debba esser
ricondotta ad una causa preesistente rispetto alla copertura assicurativa LPP.
(…)” (III, punto 2.2, pagg. 5 e 6).
Orbene, questo Tribunale, chiamato
a pronunciarsi sulla decisione del 16 aprile 2018 con cui l’__________ –
negata l’esistenza di un nesso causale naturale tra l’infortunio occorso nel
1980.
e i disturbi trombotici agli arti inferiori, lombosacrali e
cervico-brachiali – ha confermato la rendita d’invalidità in vigore
(50%) e assegnato all’assicurato un’indennità per menomazione dell’integrità
(IMI) del 17.5% a dipendenza dei postumi residuali dell’evento traumatico del
15.
agosto 1980, nella STCA 35.2018.75 del 3 luglio 2019 (doc. F) (confermata
dal Tribunale federale con STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 sub doc. G) ha,
tra l’altro, sviluppato le seguenti considerazioni: “(…) Trattandosi dei
disturbi lombari, è utile segnalare che i dottori __________ e __________,
periti giudiziari nell’ambito della causa 35.2011.9, il cui parere è stato
fatto proprio da questa Corte nella pronunzia del 12 dicembre 2012, interrogati
a proposito dell’esistenza di una relazione causale tra i disturbi lombari e
l’infortunio del 1980, avevano dichiarato che “die klinischen und
radiologischen Abklärungen ergeben klare degenerative Veränderungen und keine
Hinweise auf irgendwelche posttraumatischen Veränderungen im Bereich der LWS.
Entsprechend sind die heutigen Beschwerden im Bereich der LWS im Rahmen einer degenerativen
Erkrankung zu sehen.” (cfr. doc. 415, p. 31 s. – fasc. 3 – il corsivo è del
redattore). Essi avevano inoltre precisato che il ricorrente a quel livello
presentava già antecedentemente all’infortunio del 2009 uno stato degenerativo
da ricondurre alla malattia di Baastrup di cui è affetto (e pertanto non a
eventuali lesioni residuali dell’infortunio dell’agosto 1980, il quale aveva
d’altronde interessato una parte diversa del corpo) (cfr. doc. 415, p. 26 –
fasc. 3: “Die Problematik im Bereich del LWS muss auf Grund der neuen
Röntgenbilder heute mit überwiegender Wahrscheinlichkeit als nicht mehr
unfallkausal betrachtet werden. Durch den Unfall vom 27.04.2009 kam es zu einer
vorübergehenden Verschlimmerung von vorbestehenden degenerativen Veränderungen
der LWS. Erfahrungsgemäss kann diese Verschlimmerung bis maximal 12 Monate nach
der Prellung mit überwiegender Wahrscheinlichkeit als unfallkausal betrachtet
werden. Nachher wird diese unfallbedingte Verschlimmerung vom schicksalhaften
Verlauf der degenerativen Veränderungen abgelöst, bei Herrn AT 1 von den
Beschwerden des M. Baastrup.” – il corsivo è del redattore) che era stato
soltanto temporaneamente peggiorato dal sinistro appena menzionato (nella
sentenza in questione, cresciuta incontestata in giudicato, il TCA ha in
effetti ritenuto accertato che AT 1 aveva raggiunto lo status quo sine a
distanza di 6 mesi dall’infortunio dell’aprile 2009 – cfr. doc. 431, p. 10 s. –
fasc. 3). Il fatto che, nel novembre 2016, sentito preliminarmente il parere
del medico di circondario (doc. 384 – fasc. 5), l’__________ abbia accordato il
proprio benestare all’intervento di stabilizzazione L5-S1 proposto dal dott. __________,
spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia (doc. 386 – fasc. 5), non è
atto a giustificare una diversa soluzione. In effetti, nella DTF 130 V 380,
l’Alta Corte ha stabilito che l’assicuratore infortuni ha la possibilità di
porre fine, con effetto ex nunc et pro futuro, al proprio obbligo prestativo,
inizialmente riconosciuto mediante il versamento d’indennità giornaliere e
l’assunzione di spese di cura, senza doversi richiamare a un motivo di revoca
(riconsiderazione o revisione processuale). (…)” (doc. F, punto 2.3, pagg.
9.
e 10).
Il TCA ha quindi concluso
che “(…) nella misura in cui l’insorgente chiede che l’assicuratore
convenuto sia tenuto a riconoscere la propria responsabilità in relazione ai
disturbi localizzati al rachide lombo-sacrale, la sua impugnativa va respinta.
(…)” (doc. F, punto 2.3, pag. 11).
A detta conclusione il TCA
è giunto anche considerando il rapporto operatorio del 16 dicembre 2016 –
richiamato dalla Fondazione per sostenere che “(…) l'invalidità ai sensi
dell'Al debba esser ricondotta ad una causa preesistente rispetto alla
copertura assicurativa LPP. (…)” (III, punto 2.2, pag. 6) – nel
quale il dr. __________ ha sottolineato la diagnosi di “(…) Sindrome
lomboradicolare destra deficitaria per neuropatia in esito da lesione
traumatica del nervo sciatico destro su incidente nella circolazione 1980
(…)” (doc. 362/1447).
Questo Tribunale – ritenuto, visto quanto sopra esposto e
meglio, da una parte che i disturbi lombari non sono legati all’infortunio del
1980.
bensì ad uno stato degenerativo da ricondurre alla malattia di Baastrup
esacerbata dall’infortunio del 2009 e, dall’altra parte, che il fatto che
l’assicuratore contro gli infortuni ammetta o neghi il nesso causale adeguato
tra un infortunio e delle affezioni alla salute non è rilevante per l’istituto
di previdenza che deve rispondere ex art. 23 LPP per un’inabilità lavorativa
indipendentemente dal fatto che essa sia causata o meno da un infortunio (STF
9C_950/2012 del 7 aprile 2013) – applicando la succitata giurisprudenza
federale (cfr. consid. 2.3 e 2.5) deve pertanto concludere che per il
peggioramento dello stato di salute riconducibile ai disturbi lombari insorti
dopo l’infortunio del 2009 deve rispondere la Fondazione quale istituto di
previdenza al quale l’attore era assicurato in quel momento.
Quanto ai disturbi a
livello del rachide cervicale
–
visto che i periti del __________ hanno posto la “(…) Sindrome
cervico-vertebrale su alterazioni degenerative in particolar modo a livello
C5-C6 con componente cervicocefale, stato dopo trauma distorsivo della colonna
cervicale nel 2008 (…)” (doc. 232/846) quale diagnosi con effetto sulla
capacità lavorativa e ritenuto che dalla succitata STCA 35.2018.75 del 3 luglio
2019.
(doc. F; confermata dal Tribunale federale con STF 8C_561/2019 dell’11
maggio 2020 sub doc. G) risulta che “(…) per quanto concerne invece i
disturbi a livello del rachide cervicale, il TCA constata che nemmeno il
rappresentante del ricorrente sostiene che essi sarebbero in qualche modo
addebitabili al sinistro del 1980, il quale non ha interessato quella parte del
corpo. D’altro canto, nella misura in cui l’avv. RA 1 sostiene che la
problematica in questione costituirebbe una conseguenza naturale
dell’infortunio del maggio 2008 (opinione che parrebbe del resto essere
condivisa anche dal chirurgo ortopedico dott. __________ – doc. XXIII 1:
“Sindrome cervico-vertebrale postraumatica dopo incidente da decelerazione”)
(cfr. doc. X: “Il pregiudizio alle vertebre [cervicali, n.d.r.] risulta poi
effettivamente assicurato dalla __________ (9) ed in concreto con il numero di
sinistro 10.20560.08.4.” – il corsivo è del redattore), questo aspetto esula
dall’oggetto litigioso, così come è definito dalla decisione impugnata. (…)”
(doc. F punto 2.3, pag. 10) – questo
Tribunale, ribadito ancora una volta che l’istituto di previdenza deve
rispondere ex art. 23 LPP per un’inabilità lavorativa indipendentemente dal
fatto che essa sia causata o meno da un infortunio (STF 9C_950/2012 del 7
aprile 2013), in applicazione della succitata giurisprudenza federale (cfr.
consid. 2.3 e 2.5) deve concludere che anche per il danno alla salute
riconducibile ai disturbi a livello del rachide cervicale insorti dopo
l’infortunio del 2008 deve rispondere la Fondazione quale istituto di
previdenza al quale l’attore era assicurato in quel momento.
Riguardo al danno alla
salute riconducibile alla patologia extra somatica va rilevato che la diagnosi
di “(…) Sindrome depressiva a tinta distimica (ICD-10 F 34.1). Sindrome
somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F 45.4). Ansia non altrimenti
specificata (ICD-10 F 41.9). Accentuazione di tratti di personalità (ICD-10 Z
73.1). (…)” (doc. 232/846) è stata ritenuta dai periti del __________ quale
diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa e che prima dell’inizio
dell’assicurazione (il 15 gennaio 2001; cfr. doc. C) presso la Fondazione
nessun danno psichico si era già manifestato. Infatti, i periti del __________,
quanto alla percentuale d’incapacità lavorativa del 30% massimo per motivi
psichiatrici, hanno precisato che “(…) secondo la nostra consulente tale
percentuale vale dall'inizio del trattamento psichiatrico presso il Dr. med. __________
da luglio 2013. La diminuzione della capacità lavorativa è giustificata dal
fatto che l'A. appare depresso, ansioso, ipostenico, affaticato e facile alla
stanchezza, concentrato su temi di sofferenza somatica adducendo i limiti di un
cognitivo per il resto normale. (…)” (doc. 232/856).
Stante quanto precede, si
deve concludere che anche per i danni legati alla patologia extra somatica –
visto che il danno psichico si é manifestato dopo l’inizio dell’assicurazione e
conformemente alla succitata giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.3 e 2.5) –
deve rispondere la Fondazione quale istituto di previdenza a cui l’attore era
assicurato al momento del loro insorgere.
2.9
Ritenuto che le decisioni dell’Ufficio
AI del 31 agosto 2017 (doc. D = doc. 392/1649-1650, 393/1651-1652 e 394/1653-1654
con le motivazioni sub doc. 388/1627-1637) sono state notificate alla
Fondazione che non le ha impugnate, in applicazione della succitata
giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.4) questo Tribunale deve ritenere
vincolanti le conclusioni a cui è giunta l’amministrazione secondo cui AT 1 ha
diritto a una rendita AI di tre quarti dal 1. aprile 2009 al 31 dicembre 2011,
ad un quarto di rendita dal 1. gennaio 2012 al 28 febbraio 2017 e a una rendita
intera dal 1. marzo 2017.
Al riguardo va segnalato
pure che questo Tribunale, nell’ambito del ricorso del 6 ottobre 2017(doc.
398/1661-1669) interposto da AT 1 contro le succitate decisioni –
premesso che “(…) oggetto litigioso è unicamente, come da richiesta
ricorsuale, il diritto per l’assicurato di ottenere gli interessi di mora sulle
prestazioni arretrate riconosciute con la decisione impugnata. Esula, per
contro, dalla presente vertenza e non sarà quindi oggetto di approfondimento da
parte di questo Tribunale il calcolo del grado di invalidità e, di conseguenza,
della rendita riconosciuta all’assicurato nella decisione impugnata, in via di
revisione, a partire dal 1° aprile 2009. (…)” (doc. 417/1814) –, lo
ha respinto con STCA del 18 aprile 2018 (incarto 32.2017.165) cresciuta incontestata
in giudicato (doc. 417/1808-1820).
Inoltre va da una parte
rilevato che, come accennato (cfr. consid. 1.2), chiamato a pronunciarsi sul
ricorso interposto contro la decisione di soppressione della rendita del 21
febbraio 2006 – decisione emessa
nell’ambito della revisione intrapresa d’ufficio nel 2005 dopo che l’Ufficio
AI, a seguito del grave incidente della circolazione avvenuto nel luglio 1993 e
della richiesta di prestazioni presentata nel luglio 1994, aveva riconosciuto a
AT 1 il diritto ad una mezza rendita dal 1. luglio 1994 confermandolo, in
seguito, con comunicazioni del 27 gennaio 1998 e del 2 settembre 2003 – questo Tribunale con STCA del 31 maggio
2007.
(doc. 123/451-484) ha rinviato gli atti all’Ufficio AI per accertamenti di
natura economica ritenuto che, quanto all’evoluzione dello stato di salute, “(…)
dopo attento esame degli atti all’inserto, questo Tribunale ritiene che le condizioni di salute dell’assicurato non siano né migliorate, né
peggiorate nel corso del tempo, ma siano rimaste invariate, come peraltro
indicato dall’interessato stesso nel questionario per la revisione della
rendita (doc. AI 94). Come rilevato dal dr. __________ nelle sue annotazioni 1°
febbraio 2006, dalla documentazione medica agli atti risulta che lo stato di
salute dell’assicurato non ha subito modifiche di rilievo dal 1995, allorquando
dalla valutazione peritale della Clinica __________ emergeva un grado di
inabilità al lavoro del 50% come meccanico e, dalla valutazione __________ di __________,
risultava esigibile sull’arco di un’intera giornata lavorativa un’attività con
possibilità di alternare la posizione seduta con quella eretta, che non
richiedesse il mantenimento di una posizione prolungata (oltre 30-40 minuti),
che non implicasse il sollevamento di pesi superiori ai 15-20
kg e che non prevedesse lavori prolungati in posizione accovacciata. Il dr. __________
ha quindi concluso che essendo la situazione valetudinaria dell’assicurato
sostanzialmente rimasta inalterata, egli continua ad essere inabile al lavoro
al 50% nella sua precedente professione di meccanico, mentre è da considerare
pienamente abile al lavoro in attività leggere adeguate, rispettose dei limiti
funzionali citati (doc. AI 112). (…)” (doc.
123/470-471).
Dall’altra parte va evidenziato
che, sempre questo Tribunale, nella succitata STCA 35.2018.75 del 3 luglio 2019
(doc. F) (confermata dal Tribunale federale con STF 8C_561/2019 dell’11 maggio
2020.
sub doc. G), ha negato la revisione della mezza rendita LAINF in vigore
sviluppando in particolare le seguenti considerazioni: “(…) Ricordato che
entrano qui in discussione soltanto i disturbi infortunistici, addebitabili al
sinistro del 1980 (e che occorre dunque fare astrazione, in particolare, dalle
problematiche interessanti il rachide lombare e cervicale, le ginocchia e da
quella psichica), questo Tribunale non vede alcuna valida ragione per
discostarsi dalla valutazione espressa dai fiduciari dell’__________, secondo i
quali lo stato di salute infortunistico dell’assicurato non è peggiorato né dal
profilo ortopedico né da quello neurologico, in misura tale da giustificare una
modifica nell’esigibilità lavorativa a suo tempo stabilita (in occasione della
chiusura della ricaduta del 2008). Contrariamente a quanto sostiene il
ricorrente, la restante documentazione agli atti non permette di giungere a una
diversa conclusione. Da una parte, all’assicurato non può essere di nessun
soccorso il fatto che, nel loro referto del 13 agosto 2012, i periti giudiziari
abbiano ammesso l’intervento di un aggravamento dello stato di salute
neurologico, nel senso di un incremento dei dolori neuropatici. Il TCA ha in
effetti già tenuto conto di tale circostanza nel suo giudizio 35.2011.9,
laddove ha stabilito che, nonostante il peggioramento, AT 1 continuava ad
essere in grado di lavorare alle dipendenze della ditta __________ con un
pensum del 50% (cfr. doc. 431 – fasc. 3). Dall’altra, se è vero che
l’assicurazione per l’invalidità ha posto l’assicurato al beneficio di una
rendita intera (con un corrispondente grado d’invalidità del 100%) a contare
dal 1° marzo 2017, è altrettanto vero che in quel contesto sono stati presi in
considerazione tutti i danni alla salute di cui è portatore il ricorrente,
dunque anche quelle problematiche che non riguardano l’__________,
rispettivamente la presente procedura. Occorre infine rilevare come nessuno dei
medici curanti che si sono pronunciati sul caso di specie, si sia confrontato
con la questione di sapere se, in ragione di un aggravamento delle condizioni
di salute infortunistiche, l’esigibilità lavorativa stabilita in occasione
dell’ultima revisione della rendita sia o meno ancora valida (si vedano, ad
esempio, le certificazioni agli atti del reumatologo dott. __________ –
allegati ai doc. X e XXV). Sulla scorta di quanto precede, non essendo
intervenuto alcun rilevante cambiamento nell’esigibilità lavorativa
dell’insorgente, questo Tribunale non ritiene adempiute le condizioni per
procedere all’auspicato aumento della rendita d’invalidità in vigore, assegnata
dall’assicuratore convenuto a dipendenza dell’infortunio dell’agosto 1980. Non
può giustificare una diversa soluzione neppure la circostanza che, a contare
dal mese di luglio 2017, AT 1 non risulta più essere direttore della ditta __________
(cfr. allegati ai doc. VIII e X), posto che, non essendo dimostrato un
peggioramento dello stato di salute infortunistico con incidenza
sull’esigibilità lavorativa a suo tempo stabilita, l’abbandono dell’abituale
posto di lavoro è da imputare a ragioni extra-infortunistiche. (…)” (doc.
F, punto 2.6.1.6, pagg. 20 e 21).
Dalle suesposte
considerazioni risulta che il TCA, avuto riguardo alle conseguenze degli
infortuni del 1980 e del 1993, ha riconosciuto una situazione valetudinaria
stabile nel tempo. Pertanto, a mente di questo Tribunale, l’aumento del diritto
a una rendita AI di tre quarti dal 1. aprile 2009 al 31 dicembre 2011 (grado
d’invalidità del 65%) e a una rendita intera dal 1. marzo 2017 in avanti (grado
d’invalidità del 100%) – aumento, come visto sopra, stabilito con le decisioni
dell’Ufficio AI del 31 agosto 2017 che, lo si ribadisce, sono vincolanti anche
per la Fondazione che non le ha impugnate – va ricondotto alle
conseguenze degli infortuni del 2008 e del 2009 e ai problemi psichici in
seguito sorti.
Per i motivi sopra esposti
(cfr. consid. 2.7), tanto per il peggioramento dello stato di salute
riconducibile ai disturbi lombari insorti dopo l’infortunio del 2009, quanto
per i disturbi a livello del rachide cervicale insorti dopo l’infortunio del
2008.
che per il danno alla salute di natura psichica, deve di principio rispondere
la Fondazione quale istituto di previdenza al quale l’attore era assicurato al
momento del loro sorgere.
2.10
Si
tratta ora di stabilire, sulla scorta delle risultanze AI, l’entità della
rendita a carico della Fondazione convenuta, la quale dev’essere determinata in
funzione del tasso effettivo d’occupazione (DTF 144 V 63 consid. 6.2, DTF 144 V
72.
consid. 4.2 e 4.3, DTF 141 V 127 consid. 5.3.2; STF 9C_837/2017 del 7 giugno
2017.
consid. 5.3 e ivi riferimenti; STFA B 47/97 del 15 marzo 1999 pubblicata
in SZS 2001 pagg. 85ss; Hürzeler, Invaliditätsproblematiken in der beruflichen
Vorsorge, 2006, n. 489s pagg. 205ss), ossia, nel caso concreto, tenuto conto di
un pensum del 50% e non, come stabilito in ambito AI, in considerazione di un
carico di lavoro a tempo pieno (cfr. decisione AI del 31 agosto 2017 in doc.
D), ritenuto che, nella misura in cui il rischio invalidità si realizza solo
nella parte non assicurata ai fini previdenziali, non sussiste nei confronti
dell’istituto di previdenza il diritto a prestazioni d’invalidità (STF
9C_821/2010 del 7 aprile 2011 consid. 4.2; STF 9C_161/2007 del 6 settembre 2007
consid. 2; DTF 141 V 135 consid. 5.3.2).
Occorre pertanto in un
primo momento determinare in che misura il danno invalidante si ripercuote
sull’attività assicurata ai fini previdenziali, per poi procedere, in un
secondo tempo, alla ponderazione della limitazione dovuta al danno alla salute
in funzione del grado d’occupazione assicurato (Hürzeler,
Teilinvalidität-Teilzeitarbeit: Neue Lösungen, neue Herausforderungen?, in
Kieser/Stauffer (Hrsg), BVG-Tagung 2016, Aktuelle Fragen der beruflichen
Vorsorge, IRP-HSG, 2017, pagg. 12s; cfr. STF 403/2015 del 23 settembre 2015
consid. 5 [ripresa anche in Bollettino LPP UFAS n. 142 cifra 944] dove il
discapito in ambito LPP è stato stabilito con riferimento al grado d’invalidità
AI determinato, come nel presente caso [cfr. anche STF 9C_161/2007 del 6
settembre 2007], per mezzo del raffronto dei redditi; cfr. anche STF
9C_634/2006 del 19 dicembre 2008 consid. 5 dove il discapito economico in
ambito LPP è stato invece determinato senza raffronto dei redditi con
riferimento al grado d’incapacità lavorativa).
Nella fattispecie in
esame, tenendo conto del grado d’invalidità AI determinato, tramite raffronto
dei redditi, con riferimento all’esercizio di attività lavorativa a tempo pieno
(cfr. decisione AI in doc. D) e alla luce dell’art. 23 delle Disposizioni
generali del Regolamento di previdenza (riportato sopra al consid. 2.6; cfr.
doc. A), stante un pensum del 50% è solo a partire da dicembre 2016 che
l’assicurato presenta un discapito economico pensionabile in ambito LPP. Infatti,
dal 2009 (aprile) al 2011 (dicembre) con un grado AI del 65% si ha – dopo
ponderazione – un grado d’invalidità LPP del 30% (15 [parte assicurata] : 50
[pensum] x 100; cfr. per es. STF 403/2015 del 23 settembre 2015) che non apre
il diritto a prestazioni (cfr. art. 23 Disposizioni generali del Regolamento,
citato al consid. 2.7, che prevede il diritto ad una rendita a partire da un
grado d’invalidità del 40%; cfr. al proposito il consid. 5.3 della citata STF
403/2015 del 23 settembre 2015). A maggior ragione non vi è diritto a
prestazioni LPP sino ad aprile 2009, il tasso d’invalidità AI del 50%
corrispondendo al tasso d’occupazione del 50% e non essendovi pertanto alcuna
parte d’attività assicurata. Quindi neppure dal 2012 sino a novembre 2016,
stante un grado AI del 48%, vi è invalidità in ambito LPP. Da dicembre 2016,
per contro, considerato un grado AI del 100%, l’assicurato presenta un grado
d’invalidità del 100% anche in ambito LPP (50 [parte assicurata]: 50 [pensum] x
100).
Come per la rendita AI (cfr. consid. 1.3 e decisione AI in doc. D), stante
il peggioramento dell’incapacità al guadagno a far tempo da dicembre 2016,
l’erogazione della rendita intera LPP ha effetto a partire dal 1. marzo 2017
(ossia non appena l’aggravamento dell’incapacità al guadagno perdura da tre
mesi (art. 88a cpv. 2 OAI). Occorre infatti ricordare che secondo la giurisprudenza federale, una rendita d’invalidità
del secondo pilastro dev’essere modificata o soppressa in via di
revisione alle medesime condizioni materiali di una rendita
dell’assicurazione invalidità, riservate eventuali diverse disposizioni
regolamentari – in casu non presenti – per quanto riferito alle prestazioni
sovraobbligatorie (DTF 143 V 434 consid. 2.3, 3.3 e 3.4; DTF 138 V 409 consid.
3.2
con riferimento a DTF 133 V 67 consid. 4.3.1; Hürzeler, Commentaire LPP et LFLP, cit., art. 23 n.
23, pag. 351; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2012, n. 1122 pag. 412).
Al
medesimo risultato si giunge operando una valutazione basata non sul grado
d’invalidità AI ma sulla ponderazione del reddito senza invalidità – cui è di
principio vincolato l’istituto di previdenza – in funzione del tasso
d’occupazione e procedendo quindi ad un nuovo raffronto dei redditi (metodo,
questo, non esclusivo ma che viene raccomandato per motivi di praticità dalla
giurisprudenza federale; cfr. DTF 144 V 63 consid. 6.3; Bollettino LPP UFAS n.
148.
cifra 990).
Nel caso in disamina,
considerando i redditi stabiliti in ambito AI (cfr. decisione AI in doc. D), in
effetti è solo a partire dal dicembre 2016 che dal raffronto dei redditi e dopo
ponderazione in base al tasso d’occupazione (50%) si ottiene – pur considerando
un aggiornamento del reddito da valido a tale anno ma stante una incapacità del
100% dell’assicurato nell’esercizio di qualsiasi attività lavorativa – un grado
d’invalidità pensionabile (100%) in ambito LPP. Infatti per il 2009 dal
raffronto di fr. 45'480 (reddito da valido ponderato) e fr. 32’115 (reddito da
invalido) risulta una incapacità al guadagno del 31.5% ([45’480-32’115] :
45’480 x 100). Per il 2010 si ha invece un grado d’invalidità del 29.4%
([45'859 - 32’389] : 45’859 x 100). Pure non pensionabile è l’incapacità di
guadagno per il
2011, a fronte di un (leggero) aumento del reddito da
invalido rispetto al 2010 non essendovi infatti stato un aumento della perita
di guadagno riconducibile a un peggioramento dello stato di salute (cfr.
decisione AI in doc. D). Dal 2012 al 2016 (novembre), infine, il reddito da
invalido avendo sempre superato quello (ponderato) da valido (cfr. decisione AI
in doc. D), non si ha alcun discapito economico per la parte assicurata LPP.
In simili circostanze, visto
tutto quanto precede, la petizione va parzialmente accolta nel senso che la CV
1.
deve versare all’attore una rendita intera d’invalidità della previdenza
professionale per un grado d’invalidità del 100% (art. 23 cpv. 2 lett. a
Disposizioni generali del Regolamento di previdenza) dal 1. marzo 2017 in
avanti.
2.11
AT 1 ha chiesto anche il riconoscimento
di interessi moratori sulle prestazioni dovute.
A tal proposito va
rilevato che, in materia di previdenza professionale, il Tribunale federale ha
stabilito che in caso di versamento tardivo di una prestazione gli interessi di
mora sono dovuti (DTF 119 V 131 consid. 4 pag. 134, confermata in DTF 137 V 373
e 130 V 414; vedi anche STF 9C_66/2012 del 25 giugno 2012 e 9C_334/2011 del 2
agosto 2011).
In tal caso va applicato
il tasso previsto dal regolamento (cfr. art. 104 cpv. 2 CO; SZS 1994 pag. 468;
DTF 119 V 133; DTF 117 V 350; STF 9C_66/2012 del 25 giugno 2012).
Nell’evenienza in cui la questione non è stata disciplinata, si applica l’art.
104.
cpv. 1 CO, di natura dispositiva, secondo cui l’interesse dovuto ammonta al
5% annuo.
Per quanto riguarda la
decorrenza degli interessi di mora l’Alta Corte applica l’art. 105 cpv. 1 CO
secondo cui “il debitore in mora al pagamento di interessi o alla
corresponsione di rendite od al pagamento di una somma donata non deve gli
interessi moratori se non dal giorno in cui si procedette contro di lui in via
esecutiva o mediante domanda giudiziale” (DTF 119 V 135 consid. 4c con
riferimenti; STF 9C_66/2012 del 25 giugno 2012).
Per la giurisprudenza
inoltre, gli interessi di mora sono dovuti sia nella previdenza obbligatoria
che in quella sovraobbligatoria, considerato come il rapporto giuridico tra gli
assicurati e l'istituto previdenziale nella previdenza sovraobbligatoria è di
natura contrattuale, come quello relativo alla previdenza preobbligatoria
(contratto innominato; DTF 119 V 134 consid. 4a e 115 V 37
consid. 8c). Di conseguenza anche in tal caso si applica la parte
generale del codice delle obbligazioni e quindi gli art. 102 seguenti (DTF 119
V 134 consid. 4a, 115 V 37 consid. 4c).
Nel caso di specie l’art.
34.
delle Disposizioni generali del Regolamento di previdenza regola gli
interessi di mora e al cpv. 1 stabilisce che “(…) Se la Fondazione è in mora
con il pagamento delle prestazioni di previdenza, I’interesse di mora
corrisponde al tasso di interesse LPP. Sui pagamenti di rendite retroattivi non
sussiste alcun diritto a un interesse. (…)” (doc. A).
Ora, il tasso d’interesse
LPP è quello stabilito dal Consiglio federale all’art. 12 OPP2 (“Saggio minimo
d’interesse”) e che dal 1. gennaio 2017 corrisponde al 1% al minimo. Nel caso
in esame, non prevedendo il Regolamento di previdenza (cfr. art. 12 Disposizioni
generali) un tasso superiore, va applicato il tasso dell’1%.
Ne discende che sulle
prestazioni d’invalidità dovute all’attore a contare dal 31 luglio 2020 (data
dell’introduzione della presente azione giudiziaria) deve essere riconosciuto
un interesse moratorio dell’1% dalla scadenza di ciascuna rendita mensile.
2.12
La procedura è
gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 LPTCA).
Vincente
in causa e rappresentato da un avvocato, AT 1 ha diritto alla rifusione di fr.
1'800 a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La petizione è parzialmente
accolta.
§ La
CV 1 è condannata a versare a AT 1 una rendita intera per un grado d’invalidità
del 100% a far tempo dal 1. marzo 2017 con interessi moratori dell’1% dalla
scadenza di ciascuna rendita mensile a contare dal 31 luglio 2020.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La CV 1 verserà a AT
1 fr. 1’800 a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti