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Decisione

34.2020.25

Per il peggioramento dello stato di salute deve rispondere la Fondazione quale istituto di previdenza al quale l'attore era assicurato al momento del suo sorgere. Calcolo dell'entità della rendita in funzione del tasso effettivo d'occupazione. Interessi moratori

30 agosto 2021Italiano74 min

del Signor AT 1 sfociando in definitiva con la decisione dell'Al di data 31 agosto

Source ti.ch

Incarto

n.

34.2020.25

FS/rg

Lugano

30

agosto 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sulla petizione del 31 luglio 2020 di

AT 1

rappr. da: RA 1

contro

CV 1

rappr. da: RA 2

in materia di previdenza professionale

ritenuto in fatto

1.1 AT

1, nato nel 1961, da ultimo attivo, dal 15 gennaio 2001 (doc. 85/306-311 e

171/573-583 dell’incarto AI 3.1-451; di seguito, se non segnalato diversamente,

la documentazione si riferisce a questo incarto) quale dipendente della ditta __________

(società per la quale ha rivestito la carica di amministratore unico con

diritto di firma individuale dalla sua fondazione, il 17 aprile 1996, fino al 5

ottobre 2017 data FUSC; cfr. estratto RC sub doc. 440/1975) è stato assicurato

presso la CV 1, con un pensum del 50% (in quanto invalido al 50% ai sensi

dell’AI; cfr. doc. C, doc. I), dal 15 gennaio 2001 al 30 giugno 2017 (doc. C, I

e M).

1.2 Precedentemente

(per i dettagli dell’istoriato si rinvia qui ai fatti esposti nella STCA

32.2017.165 del 18 aprile 2018 sub doc. 417/1808-1820), a seguito di un grave

incidente della circolazione occorsogli nell’agosto 1980 AT 1 è stato posto al

beneficio di una mezza rendita d’invalidità AI per un grado d’invalidità del

50% dal 1. agosto 1981 (doc. 1/118-120). Dal 1984 é divenuto indipendente

continuando l’attività di meccanico presso il garage del padre a __________

(vedi il rapporto 7 giugno 1984 dell’Ufficio regionale per l’integrazione

professionale sub doc. 1/64-82).

L’Ufficio AI, con

decisione del 25 settembre 1985 (doc. 1/5-6) – dopo che con sentenza 2

maggio 1985, cresciuta incontestata in giudicato, questo Tribunale aveva

confermato che l’attività di meccanico è controindicata e che l’interessato

poteva essere obbligato ad effettuare un soggiorno di tre mesi presso il __________

di __________ in vista di una riformazione professionale (doc. 1/23-29) –,

stante il rifiuto dell’assicurato di sottoporsi al suddetto provvedimento

integrativo, ha soppresso il diritto alla rendita a far tempo dal 1. novembre

1985. Una nuova richiesta di prestazioni del 23 ottobre 1992 (doc. 2/138-143)

non è stata presa in considerazione visto il rifiuto dell’assicurato di

sottoscrivere una dichiarazione di disponibilità ad intraprendere eventuali

provvedimenti professionali (doc. 11/154).

A seguito di un secondo

grave incidente della circolazione occorso nel luglio 1993 e della richiesta di

prestazioni presentata nel luglio 1994 (doc. 16/161-166), l’Ufficio AI, con

decisione 24 maggio 1996 (doc. 55/250-253), ha nuovamente attribuito

all’interessato una mezza rendita d’invalidità (grado di invalidità del 50%) a

decorrere dal 1. luglio 1994. Il diritto ad una mezza rendita è stato

confermato, in via di revisione, con comunicazioni del 27 gennaio 1998 e del 2

settembre 2003 (doc. 78/284 e 91/319-320).

In esito alla revisione

d’ufficio intrapresa nel gennaio 2005 (doc. 93/333-334) – vista la sentenza 31 maggio 2007,

cresciuta incontestata in giudicato, con cui questo Tribunale, annullata la

decisione su opposizione di soppressione della rendita del 21 febbraio 2006

(doc. 112/385-390), ha rinviato gli atti per nuova determinazione del reddito

da valido (doc. 123/451-484) –,

con decisione 14 novembre 2007, cresciuta incontestata in giudicato e

preavvisata il 18 settembre 2007 (doc. 134/499-501), l’Ufficio AI ha

riconosciuto un grado d’invalidità del 41% (doc. 146/517-518 e le motivazioni

sub doc. 140/508-510) senza tuttavia modificare la prestazione erogata

all’assicurato per i motivi addotti nello scritto 24 gennaio 2008 (cfr. doc.

148/521-522).

1.3 In esito alla domanda 30

marzo/3 aprile 2009 di aumento del quarto di rendita AI confermato con la

decisione del 1. aprile 2009 (doc. 156/530-532 e 157/533; decisione, questa,

con cui l’amministrazione ha confermato il grado d’invalidità del 41% e ha

proceduto ad un “(…) ricalcolo dal mese seguente la crescita in giudicato

del divorzio (…)” [doc. 156/533]) –

annullato il preavviso del 20 aprile 2009 di “Non entrata in materia sulla

richiesta di revisione” (doc. 159/537-538 e 164/556), esperiti i necessari

accertamenti medici (tra cui in particolare la perizia pluridisciplinare 24

febbraio 2014 del __________ con complemento del 2 maggio 2014 [doc.

232/821-896 e 239/912-913]; l’“Annotazione per/da SMR” 19 gennaio 2015,

il “Rapporto finale SMR” 1. febbraio 2016 e le altre “Annotazione

per/da SMR” 26 settembre, 10 ottobre, 3 novembre 2016 e 27 aprile 2017

tutti del dr. __________ [doc. 262/973, 318/1227-1232, 332/1304, 336/1323,

342/1361 e 377/1595] e quelli economici tra cui, in particolare il “Rapporto

d’inchiesta per l’attività professionale indipendente” del 30 gennaio 2015

con le “Annotazioni per l’incarto” 2 febbraio 2016, 9 maggio 2016, 8

marzo e 22 giugno 2017 tutte del funzionario __________ [doc. 263/974-982,

320/1234-1238, 325/1287-1291, 368/1575-1576 e 387/1625-1626]) – l’Ufficio AI con decisioni del 31 agosto

2017 (doc. D = doc. 392/1649-1650, 393/1651-1652 e 394/1653-1654 con le

motivazioni sub doc. 388/1627-1637) ha riconosciuto a AT 1 il diritto a una

rendita AI di tre quarti dal 1. aprile 2009 al 31 dicembre 2011, ad un quarto

di rendita dal 1. gennaio 2012 al 28 febbraio 2017 e a una rendita intera dal

1. marzo 2017.

Le suddette decisioni

dell’Ufficio AI del 31 agosto 2017 – emesse dopo la sentenza del 24

novembre 2016 con cui questo Tribunale, visto il progetto di decisione emesso

pendente lite, ha stralciato dai ruoli il ricorso per denegata giustizia del 21

ottobre 2016 riconoscendo il diritto a ripetibili stante la fondatezza del

gravame (doc. 340/1332-1336 e 355/1410-1423) – sono state confermate dal

TCA con STCA del 18 aprile 2018 (incarto 32.2017.165) cresciuta incontestata in

giudicato (doc. 417/1808-1820).

1.4 L’assicurato, tramite l’avv. RA

1, viste le succitate decisioni dell’Ufficio AI del 31 agosto 2017 (cfr.

consid. 1.1), con scritto del 6 marzo 2019 (doc. 2.2 dell’incarto LPP 2.1-24;

sollecitato il 29 aprile e il 24 luglio 2019 sub doc. 2.3 e 2.4 dell’incarto

LPP), si è rivolto alla CV 1 (di seguito Fondazione) postulando il versamento

delle prestazioni di previdenza.

Con scritto del 23 agosto

2019 – confermato con lettera del 20 aprile 2020 (doc. I = doc. 2.19

dell’incarto LPP) – la Fondazione ha negato il diritto a prestazioni

adducendo che “(…) dal 15 gennaio 2001 al 31 dicembre 2016 il signor AT 1 è

stato assicurato come invalido esterno presso la nostra Fondazione. Dal momento

che all'inizio delle incapacità di guadagno che hanno portato all'aumento del

grado di invalidità non era assicurato presso di noi, non sussiste alcun

diritto a prestazioni da parte nostra. (…)” (doc. H = doc. 2.6 dell’incarto

LPP).

Al riguardo, con scritti

del 28 agosto 2019 (doc. I = doc. 2.7 dell’incarto LPP, sollecitato l’11

novembre 2019 e il 14 gennaio 2020 sub doc. 2.9 e 2.13 dello stesso incarto) e

del 30 aprile 2020 (doc. L = doc. 2.20 dell’incarto LPP) – sempre

tramite l’avv. RA 1 e rilevato, in particolare, che “(…) l'attuale grado

d'invalidità stabilito dall'Ufficio Al nella misura del 100% ad oggi si

giustifica pure (perlomeno nella misura del 50%) per motivi estranei agli

eventi infortunistici del 1980 e del 1993. A contrario di quanto indicato nel

vostro scritto, pure gli aspetti psichiatrici sono rilevanti e giustificanti

l'attuale invalidità. (…)” (doc. L) –, l’assicurato ha espresso il

proprio dissenso.

Dal canto suo la

Fondazione si è confermata nella propria posizione con scritti del 20 aprile e

9 giugno 2020 (doc. I e M = doc. 2.19 e 2.23 dell’incarto LPP).

1.5 Con la presente petizione AT

1, sempre tramite l’avv. RA 1 –

dopo aver in particolare rilevato che “(…) nel caso concreto, per poter

concludere con l'emissione della decisione 31 agosto 2017 l'Ufficio Al ha

tenuto debitamente da conto l'accertamento che è stato eseguito dal suo SMR (cfr.

doc. D). Quest'ultimo, con il suo rapporto del 7 marzo 2014, tra le altre cose

ha stabilito che i mali sofferti dall'assicurato non sono tutti esclusivamente

da addebitare agli infortuni subiti nel 1980 e 1993. Rilevante, ad esempio, è

anche il trauma distorsivo subito nel 2008, lo stato dopo morbo di Scheuermann,

una sindrome depressiva, ecc. Anche a far tempo da quando per la __________ non

vi è più un sufficiente nesso di causalità per poter riconoscere il diritto ad

una rendita d'invalidità per l'Ufficio Al permane invece un'incapacità di

lavoro meritevole di essere considerata (in particolare a seguito degli

infortuni del 2009). Con il rapporto del 1. febbraio 2016, tra le altre cose,

oltre a mettere in evidenza uno stato di salute peggiorato a seguito di nuovi

infortuni e peggioramenti conseguenti a cure ed interventi chirurgici

intervenuti nel frattempo, lo stesso SMR ha confermato esplicitamente il "... peggioramento ... " della

capacità lavorativa e meglio attestando una completa inabilità in qualsiasi

tipo di attività. Questa conclusione è poi stata ribadita con l'annotazione più

recente del 27 aprile 2017. A contrario di quanto pretende la Fondazione, anche

Fatti

i disturbi psichiatrici influiscono l'incapacità di lavoro e quindi di guadagno

dell'assicurato. Ancora di recente, a seguito della sua più recente procedura

di revisione, dal canto suo l'Ufficio Al ha ribadito le sue conclusioni (cfr.

doc. O: comunicazione di rendita immutata 19 novembre 2019). […] In

conclusione, se è vero che quanto [recte: quando, ndr] l'assicurato nel

2001 si è affiliato alla fondazione già era da considerare inabile al lavoro

nella misura del 50% e questo per gli infortuni subiti nel 1980 e nel 1993 in

concreto è altrettanto vero che a seguito di nuovi ed ulteriori pregiudizi di

salute, che non sono da ricollegare con gli infortuni nel 1980 e nel 1993 così

come confermato dal TCA e dal TF (cfr. doc. F e G), nel frattempo il suo grado

d'invalidità dopo essere salito al 65% nell'aprile del 2009 e sceso al 48% dal

gennaio 2012 a far tempo dal marzo 2017 si è attestato costantemente al 100%.

In altri termini, per i peggioramenti dello stato di salute rispetto al passato

il grado d'invalidità è passato dal 50% al 100%. (…)” (I, punti 2.2 e 3,

pagg. 8 e 9) –, ha chiesto che “(…)

la __________, è condannata al pagamento in favore del Signor AT 1, __________,

di una rendita d'invalidità del 15% nel periodo dal 1. aprile 2009 al 31

dicembre 2011; segnatamente, del 50% a tempo indeterminato dal 1. marzo 2017.

In entrambi i casi con interessi sulle rendite arretrate del 5%. (…)” (I,

punto 1 del petitum, pag. 9).

1.6 Con la risposta di causa del 4

settembre 2020 la Fondazione, rappresentata dall’avv. RA 2, ha chiesto la

reiezione della petizione, adducendo, tra l’altro, che “(…) a mente di parte

convenuta, da un esame accorto in particolare del già menzionato incarto Al

emerge come l'inabilità lavorativa dell'attore sia stata riesaminata su istanza

del Signor AT 1 sfociando in definitiva con la decisione dell'Al di data 31 agosto

2017 (doc. D) che ha riconosciuto, a far tempo dal 1º marzo 2017, un'invalidità

piena. Dalla stessa decisione doc. D si deve constatare come l'Al abbia

sostanzialmente riesaminato il grado di inabilità lavorativa dell'attore sulla

base di criteri di natura economica (in particolare tenendo conto delle

specificità reddituali dell'assicurato nella propria qualità di titolare

d'azienda); questo esercizio ha comportato una ricalcolazione del grado

d'invalidità di AT 1 sin dal 2009 giungendo tuttavia a sancire puramente e

semplicemente un grado d'invalidità totale dell'attore (rendendo così superfluo

ogni metodo di calcolo) a far tempo dal 16 dicembre 2016 ("dal 16.12.2016 il signor AT 1 è inabile al

lavoro in misura completa ed in qualsiasi ambito..."). Va rammentato

che l'attore è stato sottoposto ad un intervento chirurgico in data 16 dicembre

2016 (operazione decompressiva e stabilizzatrice lombare con TLIF destro L5-S1)

e che è in seguito a tale intervento che gli è stata riconosciuta una "IL 100 per ogni tipo di attività

lucrativa...", il tutto come risulta inequivocabilmente dagli atti

Al (cfr. doc. 2, "incarto AI Parte 3", pp. 1595 e segg. - si

sottolinea che i numeri di pagina sono quelli originali dell'incarto Al il cui

indice si trova in coda alla quarta parte -). L'intervento chirurgico

summenzionato dal canto suo si rendeva necessario a fronte di una "Sindrome

lomboradicolare destra deficitaria per neuropatia in esito da lesione

traumatica del nervo sciatico destro su incidente nella circolazione 1980"

(doc. 2, "incarto AI Parte 2, p. 1447, sottolineatura nel testo

originale, evidenziazione del redattore). A fronte di quanto precede si deve

rilevare come l'invalidità ai sensi dell'Al debba esser ricondotta ad una causa

preesistente rispetto alla copertura assicurativa LPP. Va dunque sconfessata la

tesi di controparte secondo cui le sofferenze e le inabilità dell'attore

debbano essere ricondotte pure a ragioni estranee agli infortuni del 1980 e

1993. In particolare è dunque corretta la tesi, censurata dall'attore, secondo

cui i disturbi psichiatrici non hanno influenza sull'incapacità lavorativa. In

questo senso è dunque a titolo abbondanziale che la convenuta ritiene di dover

sottolineare come, anche nella denegata (e sconfessata) ipotesi secondo cui questi

disagi avessero influsso sull'abilità professionale di AT 1, nulla muterebbe

nella sostanza, poiché dalle tavole processuali emerge inter alia che " il disagio psichico del paziente, che in questi

anni é peggiorato notevolmente sia a causa dei nuovi interventi ai quali ha

dovuto sottoporsi, sia a causa delle discussioni con le varie assicurazioni su

quali problematiche siano da correlare agli infortuni da lui subiti e quali

invece non siano da considerarsi malattia." (cfr. doc. 2,

"incarto AI Parte 4, Rapporto medico Dr. __________: Integrazione

professionale/ Rendita del 25 novembre 2018, ad 2.5, p. 1943). Ne discende che

anche volendo considerare un'inabilitazione derivante dai problemi psichici, la

stessa troverebbe in ogni modo la propria causale in fattori precedenti alla

copertura dell'attore ai sensi della LPP. (…)” (doc. III, pagg. 5 e 6).

Il 9 settembre 2020 l’avv.

RA 2, dando seguito alla richiesta telefonica in questo senso, ha consegnato

alla cancelleria del TCA in forma cartacea gli incarti __________ 1.1-595, LPP

2.1-24 e AI 3.1-451 già prodotti in formato digitale con la chiavetta USB sub

doc. 2 (IV).

1.7 Con scritto del 21 settembre

2020 l’attore – con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in

seguito e producendo la STF 8F_9/2020 sub doc. P (VI con allegato trasmessi

alla convenuta per osservazioni; VII) – si è confermato nelle sue

domande e allegazioni.

Altrettanto ha fatto la

fondazione convenuta in data 9 ottobre 2020 (VIII, trasmesso all’attore per

conoscenza; IX).

considerato in diritto

2.1 Giusta l'art. 73 cpv. 1 LPP

ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide

sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi

diritto. Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle

assicurazioni (art. 4 cpv. 1 della Legge concernente la vigilanza sugli

istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni, entrata in vigore il

1° gennaio 2012; RL 852.100). Con riferimento alla competenza territoriale,

secondo l’art. 73 cpv. 3 LPP il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del

convenuto o nel luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto.

Oggetto del contendere è

sapere se la Fondazione convenuta deve versare a AT 1, da ultimo alle

dipendenze, dal 15 gennaio 2001 (cfr. consid. 1.1), di una società con sede in

Ticino (e meglio la __________), una prestazione d’invalidità.

Siccome il luogo in cui

l’attore è stato assunto si trova in Ticino e trattandosi di controversia tra

assicuratore LPP ed avente diritto, è data la competenza dello scrivente

Tribunale (DTF 127 V 35 consid. 3b, 125 V 168 consid. 2 con riferimenti).

2.2 Tema della presente lite è dunque

la questione di sapere se la Fondazione convenuta, alla quale, come detto (cfr.

consid. 1.1), l’assicurato è stato – incontestatamente – assicurato nel periodo

dal 15 gennaio 2001 al 30 giugno 2017, debba versare all’attore una prestazione

d’invalidità LPP.

La Fondazione convenuta

non ha contestato i periodi di inabilità lavorativa riconosciuti dall’Ufficio AI

con le decisioni del 31 agosto 2017 (cfr. doc. D = doc. 392/1649-1650,

393/1651-1652 e 394/1653-1654 con le motivazioni sub doc. 388/1627-1637 e

consid. 1.1), né, in particolare, che l’assicurato abbia subito un peggioramento

che lo ha portato ad un’incapacità al lavoro del 100% in qualsiasi attività

lavorativa dal 27 aprile al 30 settembre 2009, dal 21 ottobre 2014 al 27 marzo

2016 e dal 16 dicembre 2016 in avanti. Nemmeno ha censurato i diversi gradi

d’invalidità stabiliti dall’amministrazione nelle succitate decisioni del 31

agosto 2017 (con attribuzione di una rendita d’invalidità di tre quarti dal 1.

aprile 2009 al 31 dicembre 2011, di un quarto di rendita dal 1. gennaio 2012 al

28 febbraio 2017 e di una rendita intera dal 1. marzo 2017 in avanti; cfr.

consid. 1.1). Nega tuttavia il diritto a prestazioni d’invalidità della

previdenza professionale, considerato come l’incapacità lavorativa accertata

dall’Ufficio AI – che ha giustificato appunto l’attribuzione delle

succitate rendite AI – sia da ricondurre agli infortuni occorsi nel 1980

e 1993.

Dal canto suo, l’attore

contesta in sostanza che l’inabilità lavorativa alla base dell’attribuzione dei

tre quarti di rendita dal 1. aprile 2009 al 31 dicembre 2011 e della rendita

intera dal 1. marzo 2017 sia da ricondurre solo agli infortuni del 1980 e del

1993 sostenendo “(…) che a seguito di nuovi ed ulteriori pregiudizi di

salute, che non sono da ricollegare con gli infortuni nel 1980 e nel 1993 così

come confermato dal TCA e dal TF (cfr. doc. F e G), nel frattempo il suo grado

d'invalidità dopo essere salito al 65% nell'aprile del 2009 e sceso al 48% dal

gennaio 2012 a far tempo dal marzo 2017 si è attestato costantemente al 100%.

In altri termini, per i peggioramenti dello stato di salute rispetto al passato

il grado d'invalidità è passato dal 50% al 100%. (…)” (I, punto 3, pag. 9).

2.3 Secondo l’art. 23 LPP, che è

una disposizione minima (art. 6 LPP), hanno diritto alle prestazioni

d’invalidità le persone che:

a) nel senso

dell’AI, sono invalide per almeno il 40 per cento ed erano assicurate al

momento in cui è sorta l’incapacità di lavoro la cui causa ha portato

all’invalidità;

b) in seguito a

un’infermità congenita presentavano un’incapacità al lavoro compresa fra il 20

e il 40 per cento all’inizio dell’attività lucrativa ed erano assicurate

allorché l’incapacità al lavoro la cui causa ha portato all’invalidità si è

aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento;

c) diventate

invalide quando erano minorenni (art. 8 cpv. 2 LPGA), presentavano un’incapacità

al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all’inizio dell’attività

lucrativa ed erano assicurate allorché l’incapacità al lavoro la cui causa ha

portato all’invalidità si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento.

Per avere diritto ad una

rendita di invalidità ai sensi dell'art. 23 LPP occorre dunque essere

assicurati al momento in cui si registra un'incapacità lavorativa o una

diminuzione di rendimento di una certa importanza (ossia, secondo la

giurisprudenza, di almeno il 20%; STF 9C_456/2016 del 12 maggio 2017 consid.

3.1 con riferimenti, 9C_772/2007 del 26 febbraio 2008 consid. 3.2; STF B 95/04

del 10 gennaio 2005; B 100/00 del 16 febbraio 2001; Pratique VSI 1998 pag.

126). Non è invece decisivo essere assicurati quando sorge l'invalidità vera e

propria oppure il peggioramento della stessa (DTF138 V 419 consid. 6.2, 123 V

264 consid. 1b; SZS 1994 pag. 469 consid. 5a). L' evento assicurato ai sensi

dell'art. 23 LPP è infatti la sopravvenienza di un'incapacità lavorativa di una

certa importanza, non la nascita dell'invalidità vera e propria (DTF 123 V 264

consid. 1b; SZS 1994 pag. 469 consid. 5a).

Il richiedente deve essere

assicurato al momento dell'insorgenza dell'incapacità lavorativa che ha

condotto all'invalidità, non necessariamente quando insorge l'invalidità oppure

il peggioramento della stessa (Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2019, n. 1037;

SZS 2002 pag. 155; DTF 123 V 264 consid. 1b). Questa soluzione è stata voluta

per sopperire ad eventuali lacune assicurative, nel caso in cui il datore di

lavoro disdica il contratto precedentemente alla decorrenza dell’anno di attesa

necessario ai fini dell’erogazione della rendita AI e quindi della rendita LPP

(art. 29 cpv. 1 lett. b LAI in vigore fino al 31 dicembre 2007; DTF 123 V 264

consid. 1b e 120 V 116 consid. 2b).

Le prestazioni sono dovute

dall'istituto di previdenza al quale l'interessato è - o era - affiliato al

momento dell'insorgenza dell'evento assicurato appena descritto, premesso che

tra l'incapacità lavorativa e l'invalidità esista una connessione materiale e

temporale (SZS 2003 pag. 356). Di conseguenza il fondo di previdenza presso cui

era assicurato il dipendente al momento dell’intervenuta incapacità lavorativa

è obbligato a versare le prestazioni di invalidità, anche se al momento del

riconoscimento della stessa il rapporto assicurativo era già stato sciolto (SVR

1998 BVG Nr. 14; 1994 BVG Nr. 14; DTF 118 V 98). D’altra parte, l’obbligo di un

nuovo assicuratore di pagare prestazioni sorge solo se l’incapacità lavorativa

esistente già prima dell’inizio del nuovo rapporto assicurativo risulta

interrotta, cioè quando non vi è più alcun nesso materiale e temporale (SZS

2003 pag. 356).

I medesimi principi

valgono in materia di previdenza più estesa, in assenza di disposizioni

regolamentari o statutarie divergenti (SZS 2005 pag. 243; SVR 1994 BVG Nr. 18

pag. 57, BVG Nr. 14 consid. 2b pag. 38; DTF 117 V 332 consid. 3).

Qualora, inoltre, esista

il diritto ad una prestazione di invalidità, l'istituto di previdenza è tenuto

a versare prestazioni di invalidità anche se l'invalidità si modifica, per i

medesimi motivi, dopo la fine del rapporto previdenziale (DTF 118 V 45 consid. 5; SZS 1995 pag. 465 consid. 4a; cfr. Moser, Bedeutung und Tragweite

von art. 23 BVG, in: SZS 1995 pag. 426 n. 49; STCA 34.1999.17 del 15 marzo

2000).

Va altresì ulteriormente

ricordato che in una sentenza emessa nel Canton Ginevra è stato precisato che

l'art. 23 v. LPP non presuppone che l'interessato fosse assicurato all'inizio

del decorrere del termine di carenza di cui all'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI; è

sufficiente invece che egli fosse affiliato all'istituto di previdenza al

momento in cui è insorta l'incapacità lavorativa che ha condotto all'invalidità

(SVR 1997 BVG Nr. 80).

2.4 L’art. 26 LPP stabilisce che,

per la nascita del diritto alle prestazioni d’invalidità, sono applicabili per

analogia le pertinenti disposizioni della legge federale sull’assicurazione

invalidità (art. 29 LAI; ora art. 28 cpv. 1 e 29 cpv. 1-3 LAI, cfr. in merito DTF

140 V 470, consid. 3.3.2 pag. 474). L'istituto di previdenza può inoltre

stabilire nelle sue disposizioni regolamentari, che il diritto alle prestazioni

sia differito, fintanto che l'assicurato riscuote il salario completo (SZS 1995

pag. 464 consid. 3b).

Giusta l’art. 4 LAI

l’invalidità è l’incapacità al guadagno, presunta permanente o di rilevante

durata cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio. Con incapacità di guadagno si

intende quell’incapacità di eseguire un’attività che si può esigere

dall’interessato in un mercato del lavoro equilibrato e quindi non solo quella

di effettuare il proprio lavoro (DTF 117 V 335 consid. 5c, 109 V 28; SZS 1995

pag. 476). In ambito AI va pertanto valutato se l’assicurato dispone ancora di

capacità di guadagno nella sua professione e parimenti se vi è possibilità di

guadagno in altre professioni ammissibili in un mercato del lavoro equilibrato

(DTF 109 V 28, 111 V 21; Brühwiler, Die betriebliche Personalvorsorge in der

Schweiz, 1989, pag. 488). Le attività considerate non si limitano quindi a

quelle che coincidono con l’ultima attività svolta o ad attività affini, ma

anche ad attività diverse. Per la stretta relazione esistente tra la rendita

d’invalidità dell’AI e quella del secondo pilastro emerge che, il concetto

d’invalidità nell’ambito della previdenza obbligatoria e quello

dell'assicurazione invalidità, è di principio il medesimo (DTF 115 V 210; RDAT

I 1995 consid. 2.2 pag. 229).

Secondo la giurisprudenza,

nell'ambito della previdenza obbligatoria, gli istituti di previdenza sono

vincolati da quanto pronunciato dall’assicurazione invalidità non solo per quel

che riguarda il grado di invalidità (DTF 115 V 208 consid. 2c e 215 consid. 4c;

SZS 1996 pag. 48 consid. 2b e 2d; SVR 1994 BVG Nr. 15 consid. 3c), ma

ugualmente per quanto concerne la nascita del diritto alla rendita e, di

conseguenza, parimenti per la determinazione del momento a partire dal quale la

capacità al lavoro dell'assicurato si è deteriorata in maniera sensibile e

duratura (DTF 134 V 64, 133 V 67, 129 V 73, 126 V 310 consid. 1, 123 V 271

consid. 2a e riferimenti, 120 V 108 consid. 3c, 118 V 39 consid. 2b/aa; SZS

2002 pag. 155, SZS 1997 pag. 68; SVR 1995 BVG Nr. 22 pag. 57 consid. 2, SVR 1994 BVG Nr. 15 pag. 42 consid. 3c). In tal caso il concetto di

invalidità è infatti il medesimo (Stauffer, op. cit., n. 1018 ss). Accertamenti separati del grado di

invalidità potrebbero condurre a risultati differenti in contraddizione con lo

scopo della legge (DTF 115 V 210 consid. 2b e 218 consid. 4, 118 V 39 consid.

2b). A tale vincolo di principio degli istituti di previdenza alle costatazioni

degli organi dell’AI nulla è mutato, secondo la giurisprudenza, dopo

l’introduzione della LPGA (DTF 130 V 78, 132 V 1). Questo vincolo vale

nell’ambito della previdenza sovraobbligatoria solo se il regolamento

previdenziale si basa sul medesimo concetto di invalidità dell’assicurazione

invalidità (DTF 126 V 308).

L’istituto di previdenza

non è tuttavia vincolato in maniera assoluta alle conclusioni dell’AI.

Innanzitutto, a titolo generale, l'istituto previdenziale può scostarsi dalle

conclusioni dell’assicurazione invalidità se queste appaiono di primo acchito

insostenibili (DTF 134 V 64, 133 V 67, 129 V 73, 126 V 310 consid. 1, 123 V 271

consid. 2a, 115 V 208 consid. 2c e 215 consid. 4c, 109 V 24; SVR

1995 BVG Nr. 22 pag. 57 consid. 2a; SZS 1996 pag. 47; STF B 38/92 del 30

novembre 1993 in Plädoyer 1994 pag. 66; Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des

Bundesgesgerichts zum IVG, 2014, ad. art. 4 N. 116 pag. 43; cfr. anche DTF 126

V 308 dove si sottolinea che per la valutazione del quesito a sapere se la

valutazione dell'AI è manifestamente errata, e per questo non vincolante per

l'istituto di previdenza, sono primariamente determinanti gli atti esistenti al

momento in cui la decisione è stata presa).

D’altra parte, la

giurisprudenza dell'Alta Corte ha stabilito che l'Ufficio dell'assicurazione

invalidità è tenuto a notificare una decisione di rendita agli istituti di

previdenza entranti in linea di conto, vale a dire che potrebbero essere

chiamati a fornire prestazioni nel caso specifico. Se non viene coinvolto nella

procedura pendente innanzi all'UAI, l'istituto LPP – che dispone di un diritto

di opposizione e ricorso proprio nelle procedure rette dalla LAI – non è legato

alla valutazione dell'invalidità (nel suo principio, quanto al grado e

all'inizio del diritto così come anche con riferimento alla decisione sullo

statuto di persona invalida, vale a dire di persona ritenuta attiva,

parzialmente attiva o non attiva) effettuata dagli organi dell'AI (DTF 134 V

64, 133 V 67, 132 V 1, 130 V 273 consid. 3.1, 129 V 73 e 150, 126 V 310 consid.

1; cfr. anche le STF 9C_684/2008 del 18 settembre 2009; STF B 32/03 del 21 gennaio

2005, B 66/04 del 21 settembre 2004, B 81/02 del 9 gennaio 2004, B 3/03 del 31

dicembre 2003, B 68/03 del 16 dicembre 2003; vedi anche l'art. 49 cpv. 4 LPGA e

l'art. 76 cpv. 1 lett. i OAI in vigore dal 1. gennaio 2003). La questione di

sapere se un difetto di notifica di una decisione può venir sanato

successivamente, segnatamente dal fatto che l’istituto di previdenza viene in

seguito comunque in possesso della decisione, deve, secondo il TF, venir

esaminata in ogni caso concreto ponderando gli interessi in gioco (SZS 2006

pag. 367; per una sintesi della giurisprudenza sul tema cfr. STF 9C_689/2008

del 25 febbraio 2009).

Secondo il TF, considerato

come lo scopo del vincolo alla pronuncia dell'AI sia quello di sgravare gli

istituti di previdenza da accertamenti dispendiosi, bisogna ritenere che tale

vincolo sia riferito unicamente a quegli accertamenti e a quelle valutazioni

degli organi dell’AI che nell’ambito della procedura (dell’AI) erano

determinanti per l’esame della pretesa alla rendita d’invalidità e sui quali

andava effettivamente deciso; diversamente gli organi della previdenza

professionale devono esaminare i presupposti della pretesa liberamente (STF

9C_684/2008 del 18 settembre 2009; STF B 83/04 del 25 aprile 2006, B 50/99 del

14 agosto 2000, B 79/99 e 4/00 del 26 gennaio 2001). Ne discende che la

fissazione della data d’inizio del diritto alla rendita da parte dell’UAI non

esclude che l’incapacità lavorativa motivante il diritto a prestazioni

d’invalidità della previdenza professionale sia subentrata, foss’anche in

misura ridotta, già precedentemente all’inizio dell’anno di carenza secondo

l’AI (Stauffer, op. cit., n. 1020ss; SZS 2005 pag. 241 e 2003 pag. 45; STF B 81/03 del 9 novembre 2004 e B 47/98 dell’11 luglio 2000).

In virtù dell’art. 6 LPP

(che stabilisce che la parte seconda della legge stabilisce unicamente esigenze

minime), gli istituti di previdenza, oltre alla possibilità di introdurre la

previdenza più estesa (art. 49 cpv. 2 LPP; cfr. SZS 1995 pag. 465-466 consid.

4b/aa), sono liberi di estendere il concetto di invalidità a favore

dell’assicurato oppure di concedere prestazioni anche quando il grado

d’invalidità è inferiore al 40%. Ciò non significa tuttavia che i fondi di

previdenza dispongono di un margine di apprezzamento illimitato (SZS 1995 pag.

466 consid. 4b/aa; DTF 118 V 35). Se essi infatti fanno espresso riferimento al

concetto di invalidità previsto dall’AI, sono vincolati dalla valutazione

dell’invalidità fatta dall'assicurazione invalidità, a meno che la stessa appaia

di primo acchito insostenibile (SZS 2002 pag. 155; 1996 pag. 48 consid. 2b e

2d; SVR 1995 BVG Nr. 22 pag. 57 consid. 2a, 1994 BVG Nr. 15 consid. 3c; DTF 115

V 208 consid. 2c; 115 V 215 consid. 4c).

Infine, se il concetto di

invalidità è più esteso, il fondo di previdenza non è vincolato alle

conclusioni dell’AI. In tal caso la fondazione può statuire liberamente tenuto

conto di regole proprie. In simili condizioni potrà senz'altro fondarsi su

elementi raccolti dall'Ufficio AI, ma non sarà vincolata da una valutazione che

si fonda su altri criteri (SZS 1997 pag. 71, 1996 pag. 56; DTF 118 V 73 consid.

1, 117 V 335 consid. 5c, 115 V 220 seg.).

Secondo la giurisprudenza

la facoltà riservata agli istituti di previdenza in virtù dell'art. 6 e 49 cpv.

2 LPP non implica un potere di apprezzamento illimitato. Se essi adottano nei

loro statuti o nei regolamenti un certo metodo di valutazione, devono

conformarsi, nell'applicazione dei criteri, ai concetti delle assicurazioni

sociali (per l'incapacità di esercitare la propria professione abituale: DTF

111 V 239 consid. 1b) e ai principi generali (DTF 113 II 347 consid. 1a). In

altri termini se dispongono di piena libertà nella scelta della nozione, devono

comunque assegnarle il significato usuale e riconosciuto in ambito assicurativo

(STF non pubbl. in re A. del 25 marzo 1993 consid. 3).

Per l'art. 28 cpv. 1 lett.

b LAI il diritto alla rendita nasce, tra l'altro, il più presto nel momento in

cui l'assicurato è stato per un anno e senza notevoli interruzioni incapace al

lavoro almeno al 40% in media. Giusta l’art. 24 cpv. 1 LPP infine l’assicurato

ha diritto alla rendita intera di invalidità se, nel senso dell’AI, è invalido

per almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, a

una mezza rendita se è invalido per almeno il 50% e a un quarto di rendita se è

invalido per almeno il 40%.

Nell’ambito della

previdenza più estesa (sovraobbligatoria) gli istituti di previdenza possono

prevedere nel loro regolamento, in deroga all’art. 24 cpv. 1 LPP, che

l’ammontare della rendita corrisponda al grado d’invalidità. Tuttavia l’importo

della stessa deve corrispondere almeno alla rispettiva prestazione obbligatoria

(STF B 115/06 del 5 ottobre 2007 consid. 2.2, B 72/06 dell’11

settembre 2007 consid. 2.1; Vetter-Schreiber, op. cit., art. 24 n. 23 pag.

108).

2.5 Secondo la giurisprudenza

l’art. 23 LPP persegue anche lo scopo di delimitare la responsabilità tra più

istituti di previdenza. La questione si pone ad esempio nel caso in cui il

lavoratore, già colpito nella sua salute in una misura atta a influenzare la sua

capacita di lavoro, entra al servizio di un nuovo datore di lavoro e viene in

seguito posto al beneficio di una rendita di invalidità. In tale ipotesi, a

determinate condizioni, le prestazioni vanno versate dal precedente istituto di

previdenza e non dall'attuale (DTF 123 V 264 consid. 1c, 120 V

117 consid. 2c e 120 secondo cui "l'art. 23 LPP vise quant à lui à

prolonger la responsabilité de l'institution de prévoyance au-delà de

l'affiliation, lors de la survenance de l'éventualité assurée"; cfr.

anche SZS 2002 pag. 156 consid. 2b; STF B 64/99 del 6 giugno 2001).

Secondo

la giurisprudenza federale, affinché il precedente istituto di previdenza sia

tenuto a versare la prestazione d’invalidità, l’incapacità di lavoro deve

essersi manifestata in un’epoca in cui l’assicurato era affiliato presso

quell’istituto e deve inoltre sussistere fra detta incapacità e l’invalidità

uno stretto nesso materiale e temporale.

Vi

è connessione materiale se il danno alla salute all’origine

dell’invalidità è essenzialmente lo stesso che si è già manifestato durante

l’affiliazione al precedente istituto di previdenza e che ha causato

un’incapacità di lavoro.

La

connessione temporale presuppone che l'assicurato, dopo l'insorgenza

dell'inabilità lavorativa, non sia ridivenuto abile al lavoro per lungo tempo.

Tale connessione è interrotta se, durante un certo periodo, l'assicurato è

nuovamente abile al lavoro, ritenuto comunque che un breve periodo di

remissione non basta per interrompere il rapporto di connessione temporale (DTF

144V 58, 138 V 419 consid. 6.2, 130 V 275 consid. 4, 123 V 264 consid. 1c, 120

V 117 consid. 2c e SZS 2002 pag. 156). In effetti secondo il TF:

"

L’institution de

prévoyance ne saurait, en effet, répondre de rechutes lointaines plusieurs

années après que l’assuré a recouvré sa capacité de travail (ATF 123 V 262

consid. 1c p. 264; ATF 120 V 112 consid. 2c/aa p. 117)." (DTF 138 V 409, consid. 6.2 pag. 419)

In

tal caso il vecchio istituto di previdenza è liberato da qualsiasi obbligo (DTF

120 V 117; M. Moser, Die zweite Säule und ihre Tragfähigkeit, 1993, pag. 210).

Si

osservi che il requisito della connessione materiale e temporale, quale criterio

per l'obbligo prestativo di un istituto di previdenza, non è applicabile solo

quando si tratti di delimitare la responsabilità tra due istituti di

previdenza. Tale criterio vale in ogni caso, cioè anche quando si tratta di

decidere se un istituto di previdenza a cui un lavoratore era affiliato al

momento dell'insorgenza dell'incapacità lavorativa debba rispondere per il

rischio d'invalidità sorto dopo la fine del rapporto di previdenza in un

momento in cui l'interessato ancora non aveva reperito un nuovo lavoro e,

quindi, ancora non era assicurato presso alcun istituto di previdenza (SVR 2001

BVG Nr. 18 pag. 69 consid. 5a pag. 70; STF B 34/01 del 15 novembre 2001 consid.

1b e B 72/99 del 10 ottobre 2001 consid. 4). In effetti per ammettere l’obbligo

prestativo di un istituto di previdenza occorre che le condizioni previste

dall’art. 23 LPP siano adempiute, ossia che esista un’invalidità ai sensi

dell’AI, che la stessa sia di almeno il 40%, l’inabilità lavorativa che ha poi

portato all’invalidità sia insorta durante il rapporto previdenziale,

l’invalidità sia riconducibile alla medesima causa che ha portato all’inabilità

lavorativa: in assenza di uno di questi presupposti l’obbligo prestativo va

negato (Stauffer, op. cit. n. 1031 segg).

Per

i casi in cui già prima dell’inizio del rapporto previdenziale esisteva una

parziale inabilità lavorativa che tuttavia non dava diritto a una rendita

d’invalidità da parte dell’AI essendo il conseguente grado di invalidità

inferiore al 40%, la rigorosa applicazione dei principi sanciti dall’art. 23

lett. a LPP, che appunto fa dipendere l’obbligo prestativo all’esistenza di un

rapporto assicurativo nel momento del subentrare dell’incapacità lavorativa, fa

sì che in questi casi nel caso di un aumento dell’inabilità lavorativa per la

stessa causa l’istituto di previdenza non è tenuto a versare le prestazioni

poiché l’inabilità lavorativa sussisteva già all’inizio del rapporto di

previdenza (DTF 123 V 267 consid. 3; Stauffer, op. cit., n. 1058).

A

questo principio viene tuttavia parzialmente derogato nei casi di invalidità

causata da un’infermità congenita e di invalidi minorenni giusta le lett. b e c

dell’art. 23 LPP, nel senso che in questi casi gli assicurati hanno diritto a

prestazioni da parte dell’istituto di previdenza in caso di aggravamento

dell’incapacità lavorativa ad almeno il 40% durante l’affiliazione anche se

presentavano già un’incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento

all’inizio dell’attività lucrativa (in argomento cfr. Stauffer, op. cit, n. 1059).

2.6 Ai

fini del versamento delle prestazioni di invalidità della previdenza

professionale obbligatoria dev'esserci quindi un nesso materiale e temporale

stretto tra la causa dell'incapacità di lavoro e l'invalidità.

Il

nesso materiale è, come accennato, dato se il danno alla salute alla

base dell'invalidità è in sostanza il medesimo che ha causato l'incapacità

lavorativa. Questo presupposto non è realizzato per esempio se l'incapacità

lavorativa è riconducibile ad un dolore dorsale, mentre l'invalidità ad una

malattia psichica e dagli atti non emerge che vi sia un'interazione tra le due

affezioni (SZS 2003 pag. 361).

Va

detto che in questo contesto non è rilevante se tra il danno alla salute che è

causa dell’inabilità lavorativa e l’affezione che ha come conseguenza

l’invalidità esista un nesso di causalità adeguata, ma piuttosto se esiste

un’affezione alla salute sostanzialmente diversa (TFA B 42/02 del 11 febbraio

2003 consid. 2.2). Anche il fatto che l’assicuratore contro gli infortuni

ammetta o neghi il nesso causale adeguato tra un infortunio e delle affezioni

alla salute non è rilevante per l’istituto di previdenza che deve rispondere ex

art. 23 LPP per un’inabilità lavorativa indipendentemente dal fatto che essa

sia causata o meno da un infortunio (STF 9C_950/2012 del 7 aprile 2013).

Nella

sentenza pubblicata in DTF 134 V 20, il TF, apportando dei chiarimenti a quanto

stabilito dalla precedente giurisprudenza, ha in particolare precisato che

determinante per l’insorgenza dell’incapacità lavorativa ai sensi dell’art. 23

cpv. 1 lett. a LPP è l’inabilità nell’attività precedentemente svolta, mentre

il nesso temporale si determina sulla base dell’incapacità lavorativa,

rispettivamente della capacità lavorativa in un’attività ragionevolmente

esigibile confacente con il danno alla salute (Hürzeler, in

Schneider/Geiser/Gächter, Commentaire LPP et LFLP, 2019, art. 23 n. 36, pag.

368; cfr. pure DTF 144 V 58).

Il

TF si è confermato nella propria giurisprudenza al consid. 2.3 della STF 9C_339/2011

del 19 marzo 2012 laddove ha rilevato che “(…) per determinare il momento in

cui è sorta l'incapacità di lavoro la cui causa secondo l'art. 23 LPP ha

portato all'invalidità, è decisiva la perdita di rendimento funzionale nella

professione abituale o nello svolgimento delle mansioni finora esercitate (DTF

130 V 97 consid. 3.2 pag. 99; 114 V 281 pag. 286; cfr. pure DTF 130 V 35

consid. 3.1 pag. 36 con riferimenti). La connessione temporale con l'invalidità

subentrata successivamente - quale ulteriore requisito per il diritto a

prestazioni di invalidità dell'istituto di previdenza competente - si determina

invece in funzione dell'incapacità lavorativa, rispettivamente della capacità

lavorativa in un'attività ragionevolmente esigibile confacente al danno alla

salute. Questa attività, raffrontata a quella abituale, deve però permettere di

conseguire un reddito escludente il diritto a una rendita (DTF 134 V 20 consid.

5.3 pag. 27) (…)”.

La

giurisprudenza federale ha inoltre precisato che, nel caso di interruzione

dell’incapacità di lavoro, non si può procedere ad un’applicazione schematica,

analogamente a quanto previsto agli art. 29ter e 88a cpv. 1 OAI (DTF 123 V 264

e 120 V 118 consid. 2c/bb), mitigando il tenore di una precedente sentenza, in

cui aveva stabilito che il nuovo istituto di previdenza è obbligato a versare

la rendita solo se l’assicurato ha lavorato per tre mesi interi, dopodiché si è

ripresentata un’incapacità di lavoro (STF B 38/92 del 30 novembre 1993 in

Plädoyer 1994 pagg. 66-67). Per risolvere tale questione si deve tener conto di

tutte le particolarità del caso concreto, e meglio della natura del danno alla

salute, della prognosi del medico e dei motivi che hanno indotto l’assicurato a

riprendere il lavoro. Inoltre sono determinanti le circostanze relative al

mondo del lavoro, come un guadagno intermedio ottenuto dall’assicurato o la sua

capacità di collocamento (DTF 134 V 22, 123 V 264 consid. 1c e 267 consid. 2c,

120 V 118 consid. 2b; SZS 2003 pag. 510, 2002 pag. 156 consid. 2b; SVR 2001 BVG

Nr. 18 pagg. 69ss). In questo senso nel caso di un assicurato invalido

bisognerà negare il riacquisto della capacità lavorativa anche nel caso del

tentativo, di oltre tre mesi, di ripresa dell’attività lavorativa, se la

ripresa era motivata più da ragioni sociali e una ripresa dell’attività

lavorativa duratura era comunque da ritenere improbabile (DTF 134 V 22 consid.

3.2.1 con riferimenti; Vetter-Schreiber, op. cit., art. 23 n. 36, pag. 96).

Decisivo è piuttosto il quesito di sapere se durante la ripresa dell’attività

lavorativa l’assicurato ha apportato o meno una prestazione lavorativa piena e

se il riacquisto duraturo della capacità lavorativa sembra probabile alla luce

dei risultati del tentativo di ripresa del lavoro (Vetter-Schreiber,

op. cit., art. 23 n. 37, pag. 97; STF B 4/02 del 30 ottobre 2002 e riferimenti

a SZS 1997 pag. 67). Con riferimento al presupposto della connessione materiale

nel caso della sussistenza di problemi somatici e psichici (Vetter-Schreiber, op. cit., art. 23 n. 25, pag. 82 con riferimenti;

cfr. anche STF 9C_597/2008 del 3 dicembre 2008 consid. 2.2.2 con

riferimenti; Hürzeler, op. cit., art. 23 n. 28 pag. 360; STF B 37/06 del 22

settembre 2006; B 32/03 del 21 gennaio 2005; cfr. anche B 11/02 del 14 giugno

2004; B 9/06 del 21 novembre 2006; B 22/04 del 21 aprile 2005; cfr. anche STF

9C-578/2008 del 29 maggio 2009; 9C-772/2007 del 26 febbraio 2008; 9C-330/2008

del 4 settembre 2008).

Sempre

riguardo all’interruzione del nesso temporale tra l’incapacità lavorativa

originaria e la successiva invalidità vedi anche la DTF 144 V 58 nella quale

l’Alta Corte, dopo un riepilogo della giurisprudenza, ha concluso che “(…)

la connessione temporale tra l'incapacità lavorativa insorta durante il

rapporto di previdenza e l'invalidità successiva è interrotta quando è data una

capacità lavorativa superiore all'80% in un'attività lavorativa adeguata

durante più di tre mesi (consid. 4.4 e 4.5). (…)” (regesto della DTF 144 V

58).

Quanto

al presupposto della connessione temporale va detto che parte della

dottrina ritiene che la durata dell’esercizio dell’attività lavorativa, il cui

motivo può essere terapeutico, non ha rilevanza determinante né prevalente

nell’ambito della valutazione delle circostanze del caso concreto, bensì

configura solo un indizio. Di conseguenza, il fattore tempo deve passare in

secondo piano, rispetto ad altri aspetti della fattispecie, se si può ritenere

che, in un ambiente normale, cioè non protetto né particolarmente comprensivo,

il reinserimento sarebbe fallito (Moser, Eine Gesetzesnorm sorgt zur

Verunsicherung: weitere Fragen zu art. 23 BVG, SZS 1997, Sonderheft, pagg. 120ss,

in particolare 124).

Ritornando

al presupposto della connessione materiale va ancora detto che se

l’invalidità che dà luogo a una rendita è da ricondurre a diverse affezioni

alla salute, di cui però solo una ha avuto un influsso sulla capacità

lavorativa dell’assicurato durante la copertura previdenziale, l’istituto di

previdenza deve unicamente rispondere per l’invalidità che risulta da quest’ultima.

Per la parte dell’invalidità che è dovuta a dei disturbi che si sono

manifestati in modo tale da dare luogo a prestazioni solo dopo che la persona

assicurata ha lasciato l’istituto di previdenza, la connessione materiale necessaria

fa infatti difetto (Hürzeler, op. cit., art. 23, pag.

361).

Secondo

la giurisprudenza, può esservi un nesso materiale tra l’incapacità lavorativa

per motivi somatici, sorta durante la copertura assicurativa e su cui è stato

fondato il diritto ad una rendita dell’AI, anche nel caso in cui la stessa

incapacità sia stata fondamento di successive prestazioni previdenziali per

motivi psichici. Necessaria, ma non sufficiente condizione, è che il danno alla

salute psichica si sia già manifestato durante il periodo di assicurazione e

che abbia visibilmente marcato il decorso della malattia (Vetter-Schreiber,

op. cit., art. 23 n. 34, pagg. 94s con riferimenti a STF B 46/06 del 29 gennaio

2007 consid. 3.3 e STF 9C_772/2007 del 26 febbraio 2008 consid. 4.2; cfr. anche

STF 9C_597/2008 del 3 dicembre 2008 consid. 2.2.2 con

riferimenti; Hürzeler, in Schneider/Geiser/Gächter, Kommentar BVG und FZG,

2019, art. 23 n. 28, pag. 360).

Una

connessione materiale esiste per esempio nel caso di una persona assicurata,

sofferente nel periodo assicurato prevalentemente di fibromialgia, che già

durante tale periodo ha sviluppato un danno invalidante psichico che ha quindi

marcato in modo rilevante il decorso dell’affezione somatica.

Tuttavia,

nel caso in cui le affezioni somatiche e psichiche possono essere chiaramente

distinte, non vi è un nesso materiale se durante il rapporto di previdenza la

diminuzione della capacità lavorativa non era dovuta a motivi psichici che

hanno finalmente condotto all’invalidità, ma a degli elementi somatici non

invalidanti (Hürzeler, op. cit., art. 23 n. 28, pag. 360 con

riferimento a STF B37/06 del 22 settembre 2006 consid. 3.3 e 9C_370/2016 del 12

settembre 2016 consid. 3).

Una

connessione materiale deve in particolare essere negata quando l’attribuzione

Considerandi

della rendita AI risulta unicamente dai problemi di natura psichica

diagnosticati e che non può essere dedotto dagli atti medici e peritali alcun

elemento indicante la presenza già durante il rapporto di previdenza di un

problema psichico e una conseguente inabilità lavorativa, ma che al contrario

solo delle inabilità lavorative causate dai dolori dorsali erano state

attestate nel periodo in cui l’assicurato aveva la qualità di assicurato.

Questo deve valere anche nel caso in cui sia evidente che i problemi dorsali

alla base dell’incapacità lavorativa avevano già all’epoca un’influenza sullo

stato psichico dell’assicurato e sulla sua situazione psicosociale (STF B 9/06

del 21 novembre 2006 citato in Hürzeler, op. cit., art. 23

n. 29).

La

connessione materiale fa pure difetto se una sovrapposizione psicogena di

disturbi somatici, associata ad una tendenza all’aggravamento, non aveva ancora

raggiunto, al momento della cessazione del lavoro, un valore di malattia e

quale disturbo psichico non era suscettibile di limitare la capacità lavorativa

in modo rilevante, e questo malgrado la successiva invalidità sia poi stata

motivata da un’affezione psichica con valenza patologica (Hürzeler, op. cit., art.

23.

n. 28).

Per

la determinazione della responsabilità dell’istituto di previdenza non è

determinante l’inizio rispettivamente la diagnosi del danno invalidante, ma

solo il momento in cui il danno alla salute per la prima volta si è ripercosso

sulla capacità lavorativa in maniera significativa. La connessione materiale è

stata per esempio negata in un caso in cui l’assicurato era limitato nella

capacità lavorativa sin dall’adolescenza a motivo della diagnosi di AIDS e in

seguito a tale affezione si era tuttavia sovrapposta, nel corso degli anni, una

schizofrenia paranoide, che aveva infine portato all’invalidità motivante la

rendita AI. Secondo il Tribunale federale il danno alla salute che infine aveva

portato all’invalidità non era lo stesso che aveva causato la precedente

inabilità (STF 9C_83/2016 del 19 ottobre 2016).

Parimenti,

una connessione materiale stretta va negata qualora l’inabilità lavorativa

sopraggiunta durante il rapporto di previdenza sia da ricondurre ad una lesione

della colonna vertebrale lombare, ma un’affezione psichica è all’origine dell’invalidità

e che non risultino dagli atti indizi che lascino supporre che vi sia stata

un’interazione tra i diversi quadri clinici e che la persona assicurata, dal

punto di vista reumatologico, sarebbe capace di continuare a lavorare in

un’attività leggera (STF B 62/01 del 24 giugno 2002).

Una

relazione stretta materiale deve per contro essere ammessa tra i dolori lombari

sopraggiunti durante l’affiliazione all’istituto di previdenza e che sono

all’origine di un’inabilità lavorativa duratura, e un malfunzionamento

rilevante della capacità di controllare i dolori, che ha infine provocato

l’invalidità, nel caso in cui tale malfunzionamento era stato diagnosticato in

occasione di esami poco dopo la sopravvenienza dell’incapacità lavorativa e

aveva già avuto un’influenza importante sul corso della malattia durante il

rapporto di previdenza. Ciò può risultare dal fatto che non vi sia alcun

indizio per il quale le malattie psichiche non hanno alcun rapporto con il

danno alla salute di natura somatica causante il pregiudizio alla capacità

lavorativa durante il rapporto di assicurazione (STF B 41/05 del 30 novembre

2005.

cit. in Hürzeler, op. cit., art. 23 n. 30).

In

una pronuncia del 3 maggio 2006 la massima Corte federale ha per esempio negato

il nesso materiale e temporale tra una sintomatologia somatica e somatoforme e

la susseguente depressione invalidante, manifestatasi in modo rilevante sulla

capacità lavorativa solo dopo il rapporto previdenziale (STF B 73/05; cfr.

Vetter-Schreiber, op. cit., art. 23 n. 34, pag. 95 con

riferimento a STF B 73/05 del 3 maggio 2006; riportata anche da Hürzeler, op.

cit., art. 23 n. 28, pag. 361). Analogamente il Tribunale federale aveva

concluso che andava chiaramente distinto tra la sindrome del dolore cronico (“Schmerzstörung”)

quale affezione indipendente da un lato, e i dolori somatici riconducibili a

delle fratture di costole, dall’altro (DTF 9C_330/2008 del 4 settembre 2008).

Se era vero che l’incidente subito dall’assicurato andava considerato la causa

scatenante di tutti i suoi problemi di salute, determinante era comunque

soltanto se l’attuale, invalidante problema psichiatrico era stato anche causa

di un’incapacità lavorativa durante il rapporto previdenziale (STF 9C_928/2008

del 3 marzo 2009 consid. 3.2; cfr. anche Vetter-Schreiber, op. cit., art. 23 n. 34 pag. 95).

Si

osservi infine che il requisito della connessione materiale e temporale quale

criterio per l'obbligo prestativo di un istituto di previdenza non è

applicabile solo quando si tratti di delimitare la responsabilità tra due

istituti di previdenza. Tale criterio vale in ogni caso, in particolare anche

nell'eventualità in cui un assicurato diventa incapace al lavoro in un periodo

in cui è assicurato e successivamente, in un momento in cui ancora non si è affiliato

ad un nuovo istituto di previdenza, diventa invalido (SVR 2001 BVG Nr. 18 pag.

69ss).

Per

quanto riguarda gli assicurati attivi solo parzialmente, l’obbligo prestativo

dell’istituto di previdenza si decide, in applicazione dei suesposti principi

generali, in base al primo manifestarsi dell’inabilità lavorativa che ha

portato all’invalidità. Se un lavoro a tempo parziale viene svolto in presenza

di un’inabilità lavorativa duratura di almeno il 20% e la successiva invalidità

è da ricondurre alla stessa causa che aveva portato all’inabilità lavorativa,

responsabile per la prestazione d’invalidità è l’istituto di previdenza presso

il quale l’assicurato era assicurato nel momento del primo manifestarsi

dell’inabilità lavorativa, nel caso in quel momento vi fosse effettivamente un

rapporto assicurativo (Stauffer, op. cit., n. 1068 con riferimento a SZS 2000

pag. 369 consid. 1b). Ne discende che se una persona assicurata entra in una

nuova istituzione di previdenza e già in quel momento subiva una imitazione

della capacità lavorativa, in caso di successiva invalidità responsabile delle

prestazioni sarà la precedente istituzione di previdenza, non quella nuova, se

l’invalidità è da ricondurre alla stessa causa dell’inabilità lavorativa al

momento dell’affiliazione. Se il grado di invalidità aumenta per lo stesso

motivo, è sempre la precedente istituzione previdenziale a dover rispondere

(SZS 1997 pag. 549 e Stauffer, op. cit., n. 1068).

Per

quanto concerne il caso dell’aumento del grado di invalidità, per la

giurisprudenza, se un lavoratore già titolare di una mezza rendita d’invalidità

dell’AI intraprende un’attività lavorativa parziale rispettivamente la cambia

e, di conseguenza, si affilia ad un nuovo istituto di previdenza (con o senza

riserve) e in seguito le sue condizioni di salute peggiorano per la medesima

causa, rendendolo di conseguenza titolare di una rendita intera dell’AI,

perdurando la pregressa invalidità parziale anche durante la durata del

rapporto di lavoro e previdenziale, non esiste alcun diritto a prestazioni

della previdenza professionale nei confronti del nuovo istituto di previdenza

cui si era affiliato poiché ciò contravverrebbe al principio assicurativo. Il

precedente istituto di previdenza rimane responsabile anche per l’aumento del

grado di invalidità. Un diritto a prestazioni della LPP potrebbe soltanto

nascere qualora fosse intercorso un periodo di ritrovata completa abilità

lavorativa interruttivo del nesso temporale (Stauffer, Rechtsprechung, art. 23

pag. 76 con riferimenti; cfr. anche Hürzeler, op. cit., art. 23 n. 54 pag. 376;

DTF 123 V 265 consid. 1c e 2; STF B 24/01 del 24 febbraio 2003; STF 9C_658/2016

del 3 marzo 2017 consid. 6.4.2). Ciò vale anche quando la persona già

parzialmente inabile non percepisce alcuna rendita di invalidità da un

precedente istituto di previdenza, perché nel momento della prima insorgenza

della parziale inabilità lavorativa non era assicurata ai fini della LPP (Hürzeler,

op. cit., art. 23 n. 54, pag. 377). Una responsabilità del nuovo istituto di

previdenza è invece da ammettere se subentra una nuova causa invalidante che

giustifica di per sé una prestazione d’invalidità (Stauffer, op. cit., n.

1068). Tale giurisprudenza è valida analogicamente anche ai casi di

applicazione delle lett. b e c dell’art. 23 LPP (Hürzeler, op. cit., art. 23 n.

55, pag. 377).

Questi

principi sviluppati sull’art. 23 LPP valgono di massima anche nell’ambito della

previdenza sovraobbligatoria, a meno che il Regolamento o gli statuti prevedano

diversamente (segnatamente in riferimento al concetto di invalidità rilevante e

al rischio assicurato; cfr. DTF 123 V 264 consid. 1b; STF B 101/02 del 22

agosto 2003 consid. 4 e STF 536/2012 del 28 dicembre 2012 consid. 2.2). In

particolare un precedente istituto di previdenza può rifiutare la copertura di

prestazioni sovraobbligatorie per l’aggravamento del grado di invalidità

intervenuto in un momento in cui un assicurato (già parzialmente invalido) non

era più assicurato, qualora il Regolamento faccia dipendere la concessione di

prestazioni di invalidità dal manifestarsi dell’invalidità (non solo

dell’inabilità lavorativa) ancora durante la durata del rapporto assicurativo

rispettivamente (legittimamente) preveda un limite temporale della copertura

per il caso di aumento del grado di invalidità dopo la fine del rapporto di

previdenza (Hürzeler, op. cit., art. 23 n. 58, pag. 378; DTF 136 V 65 consid.

3.5

e riferimenti; Vetter-Schreiber, op. cit., art. 23 n. 46, pag. 100, con

riferimento a STF 91/02 del 24 aprile 2003).

La

responsabilità del nuovo istituto di previdenza per un peggioramento di una

precedente inabilità lavorativa durante il periodo di affiliazione potrebbe

altrimenti insorgere, sulla base del principio dell’affidamento e per quanto

riguarda le prestazioni sovraobbligatorie, qualora il nuovo istituto di

previdenza, che ha definito nel suo regolamento o nei suoi statuti il rischio

assicurato diversamente che nella LPP, abbia, al momento dell’ammissione

dell’assicurato già parzialmente invalido, espressamente (“ausdrüklich”)

garantito la completa ammissione nella copertura previdenziale rispettivamente

non abbia fatto uso della possibilità prevista dal regolamento di introdurre,

al momento dell’ammissione, una riserva per ragioni di salute. In questo caso

la persona assicurata può confidare, sulla base del principio dell’affidamento,

di godere della copertura assicurativa previdenziale per la residua capacità

lavorativa presso la nuova istituzione di previdenza anche nel caso del

successivo peggioramento del grado di invalidità per la medesima causa

(Hürzeler, op. cit., art. 23 n. 60, pag. 378 e Stauffer, op. cit., pag. 346;

cfr. anche Stauffer, Rechtsprechung, op. cit., art. 23 pag. 76, con riferimento

a STF B 101/02 del 22 agosto 2003, pubbl. in SVR 2005 LPP n. 17 pag. 55;

Bollettino LPP UFAS n. 74 cifra 433; cfr. anche STF 9C_658/2016 del 3 marzo

2017).

2.7

Le Disposizioni generali (DG)

del Regolamento di previdenza (doc. A, valido dal 1° gennaio 2020 e in concreto

applicabile), con riferimento alle prestazioni in caso di invalidità, prevedono,

tra l’altro, che:

" (…)

Art. 22 Presupposti

La persona assicurata ha diritto a

prestazioni di invalidità se tali prestazioni sono assicurate nel piano di

previdenza e se:

a. è

invalida per almeno il 40% e, al momento in cui è insorta l’incapacità

lavorativa la cui causa ha portato all'invalidità, era assicurata presso la

Fondazione; oppure

b. in

seguito a un’infermità congenita, all'inizio di un’attività lucrativa era

inabile al lavoro per almeno il 20%, ma non per più del 40%, e, con l'aumentare

dell’incapacità lavorativa la cui causa ha portato all’invalidità, era

assicurata per almeno il 40%; oppure

c. è

diventata invalida quando era minorenne e all'inizio di un’attività lucrativa era

inabile al lavoro per almeno il 20%, ma non per più del 40%, e, con l'aumentare

dell’incapacità lavorativa la cui causa ha portato all’invalidità, era

assicurata per almeno il 40%.

Art. 23 Rendita d’invalidità

Inizio 1 Il diritto alla

rendita di invalidità inizia contemporanea-mente a quello alla rendita di

invalidità dell’Al, al più presto tuttavia all’esaurimento delle indennità

giornaliere di un’assicurazione malattia o dell’assicurazione infortuni ai

sensi della LAINF, qualora queste ultime corrispondano almeno

all'80%

del salario e siano state finanziate dal datore di lavoro per almeno il 50%.

Ammontare 2 L’ammontare della

rendita di invalidità intera è indicato nel piano di previdenza. La persona

assicurata ha diritto a:

a. una rendita di invalidità intera, se è invalida per almeno il 70% ai sensi

dell’Al;

b. una rendita di invalidità di tre quarti, se è invalida per almeno il 60%;

c. una mezza rendita di invalidità, se è invalida per almeno il 50%;

d. un quarto di rendita di invalidità, se è invalida per almeno il 40%.

Fine 3 Il diritto alla

rendita di invalidità si estingue alla fine del mese in cui cessa l’invalidità o

la persona assicurata decede. Per le persone assicurate che sono sottoposte alla

previdenza professionale obbligatoria dei disoccupati e per quelle che

continuano la loro previdenza a titolo facoltativo conformemente all’art. 47

cpv. 2 LPP, il diritto alla rendita di invalidità si estingue al più tardi al

raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria.

(…)”. (doc. A)

Dal

tenore di queste norme emerge che il concetto di invalidità del disciplinamento

regolamentare della Fondazione convenuta coincide con quello della LPP e,

quindi, della LAI. Non è d’altra parte nemmeno prevista una regolamentazione

divergente dall’art. 23 LPP, anzi l’art. 22 ne conferma i principi, ragione per

cui la suesposta giurisprudenza sviluppata su questa norma è in concreto

applicabile (DTF 123 V 262).

2.8

Ritenuto

come l’accertamento dell’esistenza della causalità materiale o temporale (ai sensi

della giurisprudenza sviluppata nell’ambito dell’art. 23 LPP; cfr. consid. 2.3

e 2.5) tra le affezioni che hanno portato al riconoscimento del diritto a tre

quarti di rendita AI dal 1. aprile 2009, ad un quarto di rendita AI dal 1.

gennaio 2012 e ad una rendita intera AI dal 1. marzo 2017 in avanti e le

patologie insorte durante l’affiliazione alla Fondazione convenuta non rientra

negli accertamenti e nelle valutazioni degli organi dell’AI che nell’ambito

della procedura (dell’AI) erano determinanti per l’esame della pretesa alla

rendita d’invalidità e sui quali andava effettivamente deciso, a questo

riguardo gli organi della previdenza professionale possono esaminare i

presupposti della pretesa liberamente (cfr. consid. 2.4).

La

Fondazione, come accennato (cfr. consid. 1.5), nega un proprio obbligo

prestativo sostenendo, da una parte, che l'invalidità riconosciuta dall’Ufficio

AI con le decisioni del 31 agosto 2017 (cfr. consid. 1.1) andrebbe ricondotta

ad una causa preesistente rispetto alla copertura assicurativa LPP e,

dall’altra parte, che l’inabilità lavorativa sarebbe riconducibile solo agli

infortuni del 1980 e 1993.

A

torto.

Dagli

atti risulta innanzitutto che nella perizia pluridisciplinare del 24 febbraio

2014.

(doc. 232/821-896) – chiamati

ad esprimersi nell’ambito della domanda di aumento della rendita del 30 marzo/3

aprile 2009 (cfr. consid. 1.1) e vista la proposta del dr. __________ che,

nell’“Annotazione per/da SMR” del 5 agosto 2013, ha evidenziato che “(…)

essendoci patologia sia locomotoria post infortunistica che non, oltre a

componente sia neurologica e psichica in paziente con nell’anamnesi anche

disfunzione cardiologica si impone a questo punto una globale valutazione

pluridisciplinare che si possa anche paragonare alla ben redatta valutazione

del centro peritale di __________ dell’agosto 2012 (purtroppo però effettuata

solo ai fini infortunistici). A perizia neutrale pluridisciplinare clinica

(reuma – neuro – psi e cardio). (…)” (doc. 214/769) – i periti del __________ hanno posto le

seguenti diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa: “(…) Stato dopo

lesione del nervo sciatico ds. su incidente nel 1980 con: - Gravi deficit senso

motori residuali; - Dolori neuropatici residui. Lieve sindrome della loggia di

Guyon ds. Sindrome cervico-vertebrale su alterazioni degenerative in particolar

modo a livello C5-C6 con componente cervicocefale, stato dopo trauma distorsivo

della colonna cervicale nel 2008. Sindrome lombo-vertebrale su alterazioni

statiche nonché degenerative, stato dopo morbo di Scheuermann toracolombare,

alterazione osteocondrotica e spondilosica soprattutto L3-L4. Periartropatia

dell'anca ds. su iniziale coxartrosi e presenza di calcificazioni

periarticolari in stato dopo lussazione posteriore dell'anca ds. e frattura

acetabolare per incidente stradale avvenuto il 15.8.1980 e concomitante paresi

del nervo sciatico. Gonalgia a sin. e iniziale gonartrosi del compartimento

mediale in stato dopo lesione complessa del ginocchio sin. nel 1993 e plastica

del legamento crociato anteriore a sin., nonché stato dopo revisione

artroscopica del ginocchio sin. con artrolisi e mobilizzazione il 8.7.1994.

Dolori al piede ds. in stato dopo due interventi chirurgici per deformazione in

dita a martello, dapprima correzione delle dita l-Il-Ill-IV e in seconda

istanza del dito V. Sindrome depressiva a tinta distimica (ICD-10 F 34.1).

Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F 45.4). Ansia non

altrimenti specificata (ICD-10 F 41.9). Accentuazione di tratti di personalità

(ICD-10 Z 73.1). (…)” (doc. 232/846).

Ritenute

le suenunciate diagnosi, con influsso sulla capacità lavorativa, poste dai

periti del __________, questo Tribunale non può seguire la Fondazione laddove,

con la risposta, pretende che dalle succitate decisioni del 31 agosto 2017 “(…)

si deve constatare come l'Al abbia sostanzialmente riesaminato il grado di

inabilità lavorativa dell'attore sulla base di criteri di natura economica (in

particolare tenendo conto delle specificità reddituali dell'assicurato nella

propria qualità di titolare d'azienda); questo esercizio ha comportato una

ricalcolazione del grado d'invalidità di AT 1 sin dal 2009 giungendo tuttavia a

sancire puramente e semplicemente un grado d'invalidità totale dell'attore

(rendendo così superfluo ogni metodo di calcolo) a far tempo dal 16 dicembre

2016.

("dal 16.12.2016 il signor AT 1

è inabile al lavoro in misura completa ed in qualsiasi ambito...").

Va rammentato che l'attore è stato sottoposto ad un intervento chirurgico in

data 16 dicembre 2016 (operazione decompressiva e stabilizzatrice lombare con

TLIF destro L5-S1) e che è in seguito a tale intervento che gli è stata

riconosciuta una "IL 100 per ogni

tipo di attività lucrativa...", il tutto come risulta

inequivocabilmente dagli atti Al (cfr. doc. 2, "incarto AI Parte 3",

pp. 1595 e segg. - si sottolinea che i numeri di pagina sono quelli originali

dell'incarto Al il cui indice si trova in coda alla quarta parte - ).

L'intervento chirurgico summenzionato dal canto suo si rendeva necessario a fronte

di una "Sindrome lomboradicolare destra deficitaria per neuropatia in

esito da lesione traumatica del nervo sciatico destro su incidente nella

circolazione 1980" (doc. 2, "incarto AI Parte 2, p. 1447,

sottolineatura nel testo originale, evidenziazione del redattore). A fronte di

quanto precede si deve rilevare come l'invalidità ai sensi dell'Al debba esser

ricondotta ad una causa preesistente rispetto alla copertura assicurativa LPP.

(…)” (III, punto 2.2, pagg. 5 e 6).

Orbene, questo Tribunale, chiamato

a pronunciarsi sulla decisione del 16 aprile 2018 con cui l’__________ –

negata l’esistenza di un nesso causale naturale tra l’infortunio occorso nel

1980.

e i disturbi trombotici agli arti inferiori, lombosacrali e

cervico-brachiali – ha confermato la rendita d’invalidità in vigore

(50%) e assegnato all’assicurato un’indennità per menomazione dell’integrità

(IMI) del 17.5% a dipendenza dei postumi residuali dell’evento traumatico del

15.

agosto 1980, nella STCA 35.2018.75 del 3 luglio 2019 (doc. F) (confermata

dal Tribunale federale con STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 sub doc. G) ha,

tra l’altro, sviluppato le seguenti considerazioni: “(…) Trattandosi dei

disturbi lombari, è utile segnalare che i dottori __________ e __________,

periti giudiziari nell’ambito della causa 35.2011.9, il cui parere è stato

fatto proprio da questa Corte nella pronunzia del 12 dicembre 2012, interrogati

a proposito dell’esistenza di una relazione causale tra i disturbi lombari e

l’infortunio del 1980, avevano dichiarato che “die klinischen und

radiologischen Abklärungen ergeben klare degenerative Veränderungen und keine

Hinweise auf irgendwelche posttraumatischen Veränderungen im Bereich der LWS.

Entsprechend sind die heutigen Beschwerden im Bereich der LWS im Rahmen einer degenerativen

Erkrankung zu sehen.” (cfr. doc. 415, p. 31 s. – fasc. 3 – il corsivo è del

redattore). Essi avevano inoltre precisato che il ricorrente a quel livello

presentava già antecedentemente all’infortunio del 2009 uno stato degenerativo

da ricondurre alla malattia di Baastrup di cui è affetto (e pertanto non a

eventuali lesioni residuali dell’infortunio dell’agosto 1980, il quale aveva

d’altronde interessato una parte diversa del corpo) (cfr. doc. 415, p. 26 –

fasc. 3: “Die Problematik im Bereich del LWS muss auf Grund der neuen

Röntgenbilder heute mit überwiegender Wahrscheinlichkeit als nicht mehr

unfallkausal betrachtet werden. Durch den Unfall vom 27.04.2009 kam es zu einer

vorübergehenden Verschlimmerung von vorbestehenden degenerativen Veränderungen

der LWS. Erfahrungsgemäss kann diese Verschlimmerung bis maximal 12 Monate nach

der Prellung mit überwiegender Wahrscheinlichkeit als unfallkausal betrachtet

werden. Nachher wird diese unfallbedingte Verschlimmerung vom schicksalhaften

Verlauf der degenerativen Veränderungen abgelöst, bei Herrn AT 1 von den

Beschwerden des M. Baastrup.” – il corsivo è del redattore) che era stato

soltanto temporaneamente peggiorato dal sinistro appena menzionato (nella

sentenza in questione, cresciuta incontestata in giudicato, il TCA ha in

effetti ritenuto accertato che AT 1 aveva raggiunto lo status quo sine a

distanza di 6 mesi dall’infortunio dell’aprile 2009 – cfr. doc. 431, p. 10 s. –

fasc. 3). Il fatto che, nel novembre 2016, sentito preliminarmente il parere

del medico di circondario (doc. 384 – fasc. 5), l’__________ abbia accordato il

proprio benestare all’intervento di stabilizzazione L5-S1 proposto dal dott. __________,

spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia (doc. 386 – fasc. 5), non è

atto a giustificare una diversa soluzione. In effetti, nella DTF 130 V 380,

l’Alta Corte ha stabilito che l’assicuratore infortuni ha la possibilità di

porre fine, con effetto ex nunc et pro futuro, al proprio obbligo prestativo,

inizialmente riconosciuto mediante il versamento d’indennità giornaliere e

l’assunzione di spese di cura, senza doversi richiamare a un motivo di revoca

(riconsiderazione o revisione processuale). (…)” (doc. F, punto 2.3, pagg.

9.

e 10).

Il TCA ha quindi concluso

che “(…) nella misura in cui l’insorgente chiede che l’assicuratore

convenuto sia tenuto a riconoscere la propria responsabilità in relazione ai

disturbi localizzati al rachide lombo-sacrale, la sua impugnativa va respinta.

(…)” (doc. F, punto 2.3, pag. 11).

A detta conclusione il TCA

è giunto anche considerando il rapporto operatorio del 16 dicembre 2016 –

richiamato dalla Fondazione per sostenere che “(…) l'invalidità ai sensi

dell'Al debba esser ricondotta ad una causa preesistente rispetto alla

copertura assicurativa LPP. (…)” (III, punto 2.2, pag. 6) – nel

quale il dr. __________ ha sottolineato la diagnosi di “(…) Sindrome

lomboradicolare destra deficitaria per neuropatia in esito da lesione

traumatica del nervo sciatico destro su incidente nella circolazione 1980

(…)” (doc. 362/1447).

Questo Tribunale – ritenuto, visto quanto sopra esposto e

meglio, da una parte che i disturbi lombari non sono legati all’infortunio del

1980.

bensì ad uno stato degenerativo da ricondurre alla malattia di Baastrup

esacerbata dall’infortunio del 2009 e, dall’altra parte, che il fatto che

l’assicuratore contro gli infortuni ammetta o neghi il nesso causale adeguato

tra un infortunio e delle affezioni alla salute non è rilevante per l’istituto

di previdenza che deve rispondere ex art. 23 LPP per un’inabilità lavorativa

indipendentemente dal fatto che essa sia causata o meno da un infortunio (STF

9C_950/2012 del 7 aprile 2013) – applicando la succitata giurisprudenza

federale (cfr. consid. 2.3 e 2.5) deve pertanto concludere che per il

peggioramento dello stato di salute riconducibile ai disturbi lombari insorti

dopo l’infortunio del 2009 deve rispondere la Fondazione quale istituto di

previdenza al quale l’attore era assicurato in quel momento.

Quanto ai disturbi a

livello del rachide cervicale

visto che i periti del __________ hanno posto la “(…) Sindrome

cervico-vertebrale su alterazioni degenerative in particolar modo a livello

C5-C6 con componente cervicocefale, stato dopo trauma distorsivo della colonna

cervicale nel 2008 (…)” (doc. 232/846) quale diagnosi con effetto sulla

capacità lavorativa e ritenuto che dalla succitata STCA 35.2018.75 del 3 luglio

2019.

(doc. F; confermata dal Tribunale federale con STF 8C_561/2019 dell’11

maggio 2020 sub doc. G) risulta che “(…) per quanto concerne invece i

disturbi a livello del rachide cervicale, il TCA constata che nemmeno il

rappresentante del ricorrente sostiene che essi sarebbero in qualche modo

addebitabili al sinistro del 1980, il quale non ha interessato quella parte del

corpo. D’altro canto, nella misura in cui l’avv. RA 1 sostiene che la

problematica in questione costituirebbe una conseguenza naturale

dell’infortunio del maggio 2008 (opinione che parrebbe del resto essere

condivisa anche dal chirurgo ortopedico dott. __________ – doc. XXIII 1:

“Sindrome cervico-vertebrale postraumatica dopo incidente da decelerazione”)

(cfr. doc. X: “Il pregiudizio alle vertebre [cervicali, n.d.r.] risulta poi

effettivamente assicurato dalla __________ (9) ed in concreto con il numero di

sinistro 10.20560.08.4.” – il corsivo è del redattore), questo aspetto esula

dall’oggetto litigioso, così come è definito dalla decisione impugnata. (…)”

(doc. F punto 2.3, pag. 10) – questo

Tribunale, ribadito ancora una volta che l’istituto di previdenza deve

rispondere ex art. 23 LPP per un’inabilità lavorativa indipendentemente dal

fatto che essa sia causata o meno da un infortunio (STF 9C_950/2012 del 7

aprile 2013), in applicazione della succitata giurisprudenza federale (cfr.

consid. 2.3 e 2.5) deve concludere che anche per il danno alla salute

riconducibile ai disturbi a livello del rachide cervicale insorti dopo

l’infortunio del 2008 deve rispondere la Fondazione quale istituto di

previdenza al quale l’attore era assicurato in quel momento.

Riguardo al danno alla

salute riconducibile alla patologia extra somatica va rilevato che la diagnosi

di “(…) Sindrome depressiva a tinta distimica (ICD-10 F 34.1). Sindrome

somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F 45.4). Ansia non altrimenti

specificata (ICD-10 F 41.9). Accentuazione di tratti di personalità (ICD-10 Z

73.1). (…)” (doc. 232/846) è stata ritenuta dai periti del __________ quale

diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa e che prima dell’inizio

dell’assicurazione (il 15 gennaio 2001; cfr. doc. C) presso la Fondazione

nessun danno psichico si era già manifestato. Infatti, i periti del __________,

quanto alla percentuale d’incapacità lavorativa del 30% massimo per motivi

psichiatrici, hanno precisato che “(…) secondo la nostra consulente tale

percentuale vale dall'inizio del trattamento psichiatrico presso il Dr. med. __________

da luglio 2013. La diminuzione della capacità lavorativa è giustificata dal

fatto che l'A. appare depresso, ansioso, ipostenico, affaticato e facile alla

stanchezza, concentrato su temi di sofferenza somatica adducendo i limiti di un

cognitivo per il resto normale. (…)” (doc. 232/856).

Stante quanto precede, si

deve concludere che anche per i danni legati alla patologia extra somatica –

visto che il danno psichico si é manifestato dopo l’inizio dell’assicurazione e

conformemente alla succitata giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.3 e 2.5) –

deve rispondere la Fondazione quale istituto di previdenza a cui l’attore era

assicurato al momento del loro insorgere.

2.9

Ritenuto che le decisioni dell’Ufficio

AI del 31 agosto 2017 (doc. D = doc. 392/1649-1650, 393/1651-1652 e 394/1653-1654

con le motivazioni sub doc. 388/1627-1637) sono state notificate alla

Fondazione che non le ha impugnate, in applicazione della succitata

giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.4) questo Tribunale deve ritenere

vincolanti le conclusioni a cui è giunta l’amministrazione secondo cui AT 1 ha

diritto a una rendita AI di tre quarti dal 1. aprile 2009 al 31 dicembre 2011,

ad un quarto di rendita dal 1. gennaio 2012 al 28 febbraio 2017 e a una rendita

intera dal 1. marzo 2017.

Al riguardo va segnalato

pure che questo Tribunale, nell’ambito del ricorso del 6 ottobre 2017(doc.

398/1661-1669) interposto da AT 1 contro le succitate decisioni –

premesso che “(…) oggetto litigioso è unicamente, come da richiesta

ricorsuale, il diritto per l’assicurato di ottenere gli interessi di mora sulle

prestazioni arretrate riconosciute con la decisione impugnata. Esula, per

contro, dalla presente vertenza e non sarà quindi oggetto di approfondimento da

parte di questo Tribunale il calcolo del grado di invalidità e, di conseguenza,

della rendita riconosciuta all’assicurato nella decisione impugnata, in via di

revisione, a partire dal 1° aprile 2009. (…)” (doc. 417/1814) –, lo

ha respinto con STCA del 18 aprile 2018 (incarto 32.2017.165) cresciuta incontestata

in giudicato (doc. 417/1808-1820).

Inoltre va da una parte

rilevato che, come accennato (cfr. consid. 1.2), chiamato a pronunciarsi sul

ricorso interposto contro la decisione di soppressione della rendita del 21

febbraio 2006 – decisione emessa

nell’ambito della revisione intrapresa d’ufficio nel 2005 dopo che l’Ufficio

AI, a seguito del grave incidente della circolazione avvenuto nel luglio 1993 e

della richiesta di prestazioni presentata nel luglio 1994, aveva riconosciuto a

AT 1 il diritto ad una mezza rendita dal 1. luglio 1994 confermandolo, in

seguito, con comunicazioni del 27 gennaio 1998 e del 2 settembre 2003 – questo Tribunale con STCA del 31 maggio

2007.

(doc. 123/451-484) ha rinviato gli atti all’Ufficio AI per accertamenti di

natura economica ritenuto che, quanto all’evoluzione dello stato di salute, “(…)

dopo attento esame degli atti all’inserto, questo Tribunale ritiene che le condizioni di salute dell’assicurato non siano né migliorate, né

peggiorate nel corso del tempo, ma siano rimaste invariate, come peraltro

indicato dall’interessato stesso nel questionario per la revisione della

rendita (doc. AI 94). Come rilevato dal dr. __________ nelle sue annotazioni 1°

febbraio 2006, dalla documentazione medica agli atti risulta che lo stato di

salute dell’assicurato non ha subito modifiche di rilievo dal 1995, allorquando

dalla valutazione peritale della Clinica __________ emergeva un grado di

inabilità al lavoro del 50% come meccanico e, dalla valutazione __________ di __________,

risultava esigibile sull’arco di un’intera giornata lavorativa un’attività con

possibilità di alternare la posizione seduta con quella eretta, che non

richiedesse il mantenimento di una posizione prolungata (oltre 30-40 minuti),

che non implicasse il sollevamento di pesi superiori ai 15-20

kg e che non prevedesse lavori prolungati in posizione accovacciata. Il dr. __________

ha quindi concluso che essendo la situazione valetudinaria dell’assicurato

sostanzialmente rimasta inalterata, egli continua ad essere inabile al lavoro

al 50% nella sua precedente professione di meccanico, mentre è da considerare

pienamente abile al lavoro in attività leggere adeguate, rispettose dei limiti

funzionali citati (doc. AI 112). (…)” (doc.

123/470-471).

Dall’altra parte va evidenziato

che, sempre questo Tribunale, nella succitata STCA 35.2018.75 del 3 luglio 2019

(doc. F) (confermata dal Tribunale federale con STF 8C_561/2019 dell’11 maggio

2020.

sub doc. G), ha negato la revisione della mezza rendita LAINF in vigore

sviluppando in particolare le seguenti considerazioni: “(…) Ricordato che

entrano qui in discussione soltanto i disturbi infortunistici, addebitabili al

sinistro del 1980 (e che occorre dunque fare astrazione, in particolare, dalle

problematiche interessanti il rachide lombare e cervicale, le ginocchia e da

quella psichica), questo Tribunale non vede alcuna valida ragione per

discostarsi dalla valutazione espressa dai fiduciari dell’__________, secondo i

quali lo stato di salute infortunistico dell’assicurato non è peggiorato né dal

profilo ortopedico né da quello neurologico, in misura tale da giustificare una

modifica nell’esigibilità lavorativa a suo tempo stabilita (in occasione della

chiusura della ricaduta del 2008). Contrariamente a quanto sostiene il

ricorrente, la restante documentazione agli atti non permette di giungere a una

diversa conclusione. Da una parte, all’assicurato non può essere di nessun

soccorso il fatto che, nel loro referto del 13 agosto 2012, i periti giudiziari

abbiano ammesso l’intervento di un aggravamento dello stato di salute

neurologico, nel senso di un incremento dei dolori neuropatici. Il TCA ha in

effetti già tenuto conto di tale circostanza nel suo giudizio 35.2011.9,

laddove ha stabilito che, nonostante il peggioramento, AT 1 continuava ad

essere in grado di lavorare alle dipendenze della ditta __________ con un

pensum del 50% (cfr. doc. 431 – fasc. 3). Dall’altra, se è vero che

l’assicurazione per l’invalidità ha posto l’assicurato al beneficio di una

rendita intera (con un corrispondente grado d’invalidità del 100%) a contare

dal 1° marzo 2017, è altrettanto vero che in quel contesto sono stati presi in

considerazione tutti i danni alla salute di cui è portatore il ricorrente,

dunque anche quelle problematiche che non riguardano l’__________,

rispettivamente la presente procedura. Occorre infine rilevare come nessuno dei

medici curanti che si sono pronunciati sul caso di specie, si sia confrontato

con la questione di sapere se, in ragione di un aggravamento delle condizioni

di salute infortunistiche, l’esigibilità lavorativa stabilita in occasione

dell’ultima revisione della rendita sia o meno ancora valida (si vedano, ad

esempio, le certificazioni agli atti del reumatologo dott. __________ –

allegati ai doc. X e XXV). Sulla scorta di quanto precede, non essendo

intervenuto alcun rilevante cambiamento nell’esigibilità lavorativa

dell’insorgente, questo Tribunale non ritiene adempiute le condizioni per

procedere all’auspicato aumento della rendita d’invalidità in vigore, assegnata

dall’assicuratore convenuto a dipendenza dell’infortunio dell’agosto 1980. Non

può giustificare una diversa soluzione neppure la circostanza che, a contare

dal mese di luglio 2017, AT 1 non risulta più essere direttore della ditta __________

(cfr. allegati ai doc. VIII e X), posto che, non essendo dimostrato un

peggioramento dello stato di salute infortunistico con incidenza

sull’esigibilità lavorativa a suo tempo stabilita, l’abbandono dell’abituale

posto di lavoro è da imputare a ragioni extra-infortunistiche. (…)” (doc.

F, punto 2.6.1.6, pagg. 20 e 21).

Dalle suesposte

considerazioni risulta che il TCA, avuto riguardo alle conseguenze degli

infortuni del 1980 e del 1993, ha riconosciuto una situazione valetudinaria

stabile nel tempo. Pertanto, a mente di questo Tribunale, l’aumento del diritto

a una rendita AI di tre quarti dal 1. aprile 2009 al 31 dicembre 2011 (grado

d’invalidità del 65%) e a una rendita intera dal 1. marzo 2017 in avanti (grado

d’invalidità del 100%) – aumento, come visto sopra, stabilito con le decisioni

dell’Ufficio AI del 31 agosto 2017 che, lo si ribadisce, sono vincolanti anche

per la Fondazione che non le ha impugnate – va ricondotto alle

conseguenze degli infortuni del 2008 e del 2009 e ai problemi psichici in

seguito sorti.

Per i motivi sopra esposti

(cfr. consid. 2.7), tanto per il peggioramento dello stato di salute

riconducibile ai disturbi lombari insorti dopo l’infortunio del 2009, quanto

per i disturbi a livello del rachide cervicale insorti dopo l’infortunio del

2008.

che per il danno alla salute di natura psichica, deve di principio rispondere

la Fondazione quale istituto di previdenza al quale l’attore era assicurato al

momento del loro sorgere.

2.10

Si

tratta ora di stabilire, sulla scorta delle risultanze AI, l’entità della

rendita a carico della Fondazione convenuta, la quale dev’essere determinata in

funzione del tasso effettivo d’occupazione (DTF 144 V 63 consid. 6.2, DTF 144 V

72.

consid. 4.2 e 4.3, DTF 141 V 127 consid. 5.3.2; STF 9C_837/2017 del 7 giugno

2017.

consid. 5.3 e ivi riferimenti; STFA B 47/97 del 15 marzo 1999 pubblicata

in SZS 2001 pagg. 85ss; Hürzeler, Invaliditätsproblematiken in der beruflichen

Vorsorge, 2006, n. 489s pagg. 205ss), ossia, nel caso concreto, tenuto conto di

un pensum del 50% e non, come stabilito in ambito AI, in considerazione di un

carico di lavoro a tempo pieno (cfr. decisione AI del 31 agosto 2017 in doc.

D), ritenuto che, nella misura in cui il rischio invalidità si realizza solo

nella parte non assicurata ai fini previdenziali, non sussiste nei confronti

dell’istituto di previdenza il diritto a prestazioni d’invalidità (STF

9C_821/2010 del 7 aprile 2011 consid. 4.2; STF 9C_161/2007 del 6 settembre 2007

consid. 2; DTF 141 V 135 consid. 5.3.2).

Occorre pertanto in un

primo momento determinare in che misura il danno invalidante si ripercuote

sull’attività assicurata ai fini previdenziali, per poi procedere, in un

secondo tempo, alla ponderazione della limitazione dovuta al danno alla salute

in funzione del grado d’occupazione assicurato (Hürzeler,

Teilinvalidität-Teilzeitarbeit: Neue Lösungen, neue Herausforderungen?, in

Kieser/Stauffer (Hrsg), BVG-Tagung 2016, Aktuelle Fragen der beruflichen

Vorsorge, IRP-HSG, 2017, pagg. 12s; cfr. STF 403/2015 del 23 settembre 2015

consid. 5 [ripresa anche in Bollettino LPP UFAS n. 142 cifra 944] dove il

discapito in ambito LPP è stato stabilito con riferimento al grado d’invalidità

AI determinato, come nel presente caso [cfr. anche STF 9C_161/2007 del 6

settembre 2007], per mezzo del raffronto dei redditi; cfr. anche STF

9C_634/2006 del 19 dicembre 2008 consid. 5 dove il discapito economico in

ambito LPP è stato invece determinato senza raffronto dei redditi con

riferimento al grado d’incapacità lavorativa).

Nella fattispecie in

esame, tenendo conto del grado d’invalidità AI determinato, tramite raffronto

dei redditi, con riferimento all’esercizio di attività lavorativa a tempo pieno

(cfr. decisione AI in doc. D) e alla luce dell’art. 23 delle Disposizioni

generali del Regolamento di previdenza (riportato sopra al consid. 2.6; cfr.

doc. A), stante un pensum del 50% è solo a partire da dicembre 2016 che

l’assicurato presenta un discapito economico pensionabile in ambito LPP. Infatti,

dal 2009 (aprile) al 2011 (dicembre) con un grado AI del 65% si ha – dopo

ponderazione – un grado d’invalidità LPP del 30% (15 [parte assicurata] : 50

[pensum] x 100; cfr. per es. STF 403/2015 del 23 settembre 2015) che non apre

il diritto a prestazioni (cfr. art. 23 Disposizioni generali del Regolamento,

citato al consid. 2.7, che prevede il diritto ad una rendita a partire da un

grado d’invalidità del 40%; cfr. al proposito il consid. 5.3 della citata STF

403/2015 del 23 settembre 2015). A maggior ragione non vi è diritto a

prestazioni LPP sino ad aprile 2009, il tasso d’invalidità AI del 50%

corrispondendo al tasso d’occupazione del 50% e non essendovi pertanto alcuna

parte d’attività assicurata. Quindi neppure dal 2012 sino a novembre 2016,

stante un grado AI del 48%, vi è invalidità in ambito LPP. Da dicembre 2016,

per contro, considerato un grado AI del 100%, l’assicurato presenta un grado

d’invalidità del 100% anche in ambito LPP (50 [parte assicurata]: 50 [pensum] x

100).

Come per la rendita AI (cfr. consid. 1.3 e decisione AI in doc. D), stante

il peggioramento dell’incapacità al guadagno a far tempo da dicembre 2016,

l’erogazione della rendita intera LPP ha effetto a partire dal 1. marzo 2017

(ossia non appena l’aggravamento dell’incapacità al guadagno perdura da tre

mesi (art. 88a cpv. 2 OAI). Occorre infatti ricordare che secondo la giurisprudenza federale, una rendita d’invalidità

del secondo pilastro dev’essere modificata o soppressa in via di

revisione alle medesime condizioni materiali di una rendita

dell’assicurazione invalidità, riservate eventuali diverse disposizioni

regolamentari – in casu non presenti – per quanto riferito alle prestazioni

sovraobbligatorie (DTF 143 V 434 consid. 2.3, 3.3 e 3.4; DTF 138 V 409 consid.

3.2

con riferimento a DTF 133 V 67 consid. 4.3.1; Hürzeler, Commentaire LPP et LFLP, cit., art. 23 n.

23, pag. 351; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2012, n. 1122 pag. 412).

Al

medesimo risultato si giunge operando una valutazione basata non sul grado

d’invalidità AI ma sulla ponderazione del reddito senza invalidità – cui è di

principio vincolato l’istituto di previdenza – in funzione del tasso

d’occupazione e procedendo quindi ad un nuovo raffronto dei redditi (metodo,

questo, non esclusivo ma che viene raccomandato per motivi di praticità dalla

giurisprudenza federale; cfr. DTF 144 V 63 consid. 6.3; Bollettino LPP UFAS n.

148.

cifra 990).

Nel caso in disamina,

considerando i redditi stabiliti in ambito AI (cfr. decisione AI in doc. D), in

effetti è solo a partire dal dicembre 2016 che dal raffronto dei redditi e dopo

ponderazione in base al tasso d’occupazione (50%) si ottiene – pur considerando

un aggiornamento del reddito da valido a tale anno ma stante una incapacità del

100% dell’assicurato nell’esercizio di qualsiasi attività lavorativa – un grado

d’invalidità pensionabile (100%) in ambito LPP. Infatti per il 2009 dal

raffronto di fr. 45'480 (reddito da valido ponderato) e fr. 32’115 (reddito da

invalido) risulta una incapacità al guadagno del 31.5% ([45’480-32’115] :

45’480 x 100). Per il 2010 si ha invece un grado d’invalidità del 29.4%

([45'859 - 32’389] : 45’859 x 100). Pure non pensionabile è l’incapacità di

guadagno per il

2011, a fronte di un (leggero) aumento del reddito da

invalido rispetto al 2010 non essendovi infatti stato un aumento della perita

di guadagno riconducibile a un peggioramento dello stato di salute (cfr.

decisione AI in doc. D). Dal 2012 al 2016 (novembre), infine, il reddito da

invalido avendo sempre superato quello (ponderato) da valido (cfr. decisione AI

in doc. D), non si ha alcun discapito economico per la parte assicurata LPP.

In simili circostanze, visto

tutto quanto precede, la petizione va parzialmente accolta nel senso che la CV

1.

deve versare all’attore una rendita intera d’invalidità della previdenza

professionale per un grado d’invalidità del 100% (art. 23 cpv. 2 lett. a

Disposizioni generali del Regolamento di previdenza) dal 1. marzo 2017 in

avanti.

2.11

AT 1 ha chiesto anche il riconoscimento

di interessi moratori sulle prestazioni dovute.

A tal proposito va

rilevato che, in materia di previdenza professionale, il Tribunale federale ha

stabilito che in caso di versamento tardivo di una prestazione gli interessi di

mora sono dovuti (DTF 119 V 131 consid. 4 pag. 134, confermata in DTF 137 V 373

e 130 V 414; vedi anche STF 9C_66/2012 del 25 giugno 2012 e 9C_334/2011 del 2

agosto 2011).

In tal caso va applicato

il tasso previsto dal regolamento (cfr. art. 104 cpv. 2 CO; SZS 1994 pag. 468;

DTF 119 V 133; DTF 117 V 350; STF 9C_66/2012 del 25 giugno 2012).

Nell’evenienza in cui la questione non è stata disciplinata, si applica l’art.

104.

cpv. 1 CO, di natura dispositiva, secondo cui l’interesse dovuto ammonta al

5% annuo.

Per quanto riguarda la

decorrenza degli interessi di mora l’Alta Corte applica l’art. 105 cpv. 1 CO

secondo cui “il debitore in mora al pagamento di interessi o alla

corresponsione di rendite od al pagamento di una somma donata non deve gli

interessi moratori se non dal giorno in cui si procedette contro di lui in via

esecutiva o mediante domanda giudiziale” (DTF 119 V 135 consid. 4c con

riferimenti; STF 9C_66/2012 del 25 giugno 2012).

Per la giurisprudenza

inoltre, gli interessi di mora sono dovuti sia nella previdenza obbligatoria

che in quella sovraobbligatoria, considerato come il rapporto giuridico tra gli

assicurati e l'istituto previdenziale nella previdenza sovraobbligatoria è di

natura contrattuale, come quello relativo alla previdenza preobbligatoria

(contratto innominato; DTF 119 V 134 consid. 4a e 115 V 37

consid. 8c). Di conseguenza anche in tal caso si applica la parte

generale del codice delle obbligazioni e quindi gli art. 102 seguenti (DTF 119

V 134 consid. 4a, 115 V 37 consid. 4c).

Nel caso di specie l’art.

34.

delle Disposizioni generali del Regolamento di previdenza regola gli

interessi di mora e al cpv. 1 stabilisce che “(…) Se la Fondazione è in mora

con il pagamento delle prestazioni di previdenza, I’interesse di mora

corrisponde al tasso di interesse LPP. Sui pagamenti di rendite retroattivi non

sussiste alcun diritto a un interesse. (…)” (doc. A).

Ora, il tasso d’interesse

LPP è quello stabilito dal Consiglio federale all’art. 12 OPP2 (“Saggio minimo

d’interesse”) e che dal 1. gennaio 2017 corrisponde al 1% al minimo. Nel caso

in esame, non prevedendo il Regolamento di previdenza (cfr. art. 12 Disposizioni

generali) un tasso superiore, va applicato il tasso dell’1%.

Ne discende che sulle

prestazioni d’invalidità dovute all’attore a contare dal 31 luglio 2020 (data

dell’introduzione della presente azione giudiziaria) deve essere riconosciuto

un interesse moratorio dell’1% dalla scadenza di ciascuna rendita mensile.

2.12

La procedura è

gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 LPTCA).

Vincente

in causa e rappresentato da un avvocato, AT 1 ha diritto alla rifusione di fr.

1'800 a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La petizione è parzialmente

accolta.

§ La

CV 1 è condannata a versare a AT 1 una rendita intera per un grado d’invalidità

del 100% a far tempo dal 1. marzo 2017 con interessi moratori dell’1% dalla

scadenza di ciascuna rendita mensile a contare dal 31 luglio 2020.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La CV 1 verserà a AT

1 fr. 1’800 a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti